Lexipedia

Decisione

32.2007.316

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti

funzionali in questione sono stati così descritti:

"

- sollevare o trasportare pesi superiori a

15 kg (ridotta per pesi tra

10-15

kg, lievemente ridotta per pesi tra 5 e 10 kg);

-

frequenti flessioni o torsioni lombari;

-

posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione e/o

rotazione del busto) in posizione eretta (in posizione seduta capacità

funzionale residua ridotta);

-

posizioni statiche monotone (seduta o eretta)

per la colonna lombare senza poter cambiare di tanto in tanto la posizione

(ogni due ore circa);

-

spostarsi su tragitti lunghi, su terreno

accidentato, salire o scendere da ponteggi o scale a pioli, lavorare in

posizione inginocchiata.

Non risulta

per contro compromessa la funzionalità delle mani e degli arti superiori in

attività leggere e di precisione, così come per la guida su tragitti corti e

medi (30-60 min.).” (Doc. 29-11)

Dal

Complemento al rapporto di osservazione del 5 dicembre 2003 afferente al

periodo - dal 30 settembre al 21 novembre 2003 - di accertamento professionale effettuato

presso il Centro __________ di __________ si evince che:

"

(…)

Visto lo scarso interesse,

la difficoltà di mantenere un normale orario di lavoro (dopo il periodo a metà

tempo ha affermato che nonostante tutto non sarebbe mai riuscito a riprendere

il lavoro a tempo pieno) e le scarse capacità sia per quanto riguarda la

precisione sia per la qualità del suo operato, non riteniamo si possa pensare a

una riformazione nel campo dell’orologeria.” (Doc. 43-13)

Il Dr.

med. __________ del SMR, il 23 dicembre 2003, ha osservato che non vi erano

elementi che facessero supporre un peggioramento di rilievo dello stato di

salute, che la situazione riscontrata a __________ era abbastanza tipica per

quei casi e che dal punto di vista medico non vedeva indicazioni per nuovi

accertamenti medici (cfr. doc. 46-1).

2.8. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che hanno giustificato,

nel marzo 2004, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di

invalidità con effetto dal 1° marzo 2001.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel mese di settembre 2007 quando è

stata emanata la decisione su opposizione del 4 settembre 2007 impugnata (il potere

cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della

decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al

momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre

2005. Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per

motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a

condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e

siano suscettibili di influenzare il giudizio; cfr. DTF 130 V 138; RCC 1980

pag. 263; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970

pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.) con cui

l’UAI ha negato all’assicurato un aumento del grado di invalidità e di valutare

se, nel frattempo, le sue condizioni di salute sono peggiorate oppure sono

rimaste tali da giustificare la conferma del diritto a una mezza rendita.

Al

riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V

108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una

modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente

sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda,

dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale

del diritto alla rendita.

La Dr.

med. __________, spec. FMH in medicina interna, con lo scritto del 13 dicembre

2005 con cui ha chiesto all’UAI, per conto del ricorrente, la revisione del

grado di invalidità di quest’ultimo, ha certificato che a causa di dolori

invalidanti, a livello lombare e alla gamba sinistra, l’insorgente era molto

limitato nel quotidiano e diventava sempre più depresso e ansioso per il suo

futuro (cfr. doc. 55-1).

Nel rapporto

medico del 23 dicembre 2005 la Dr. med. __________ ha poi attestato, da un

lato, che le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano

immutate rispetto alla precedente richiesta. Dall’altro, che era presente un

peggioramento della sintomatologia algica, che l’assicurato non riusciva a

restare seduto a lungo, né a mantenere a lungo la stessa posizione. La

dottoressa ha precisato che l’insorgente era stato visto dal Dr. med. __________,

che gli aveva proposto un intervento e che l’assicurato era molto preoccupato e

depresso per la riuscita di tale operazione, segnatamente per il rischio che i

dolori restassero comunque (cfr. doc. 56-1, 56-2).

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che conosceva l’assicurato dal

luglio 2000 (consulti del luglio 2000, novembre 2003, agosto e settembre 2005) l’ha

infatti visitato nuovamente il 28 novembre 2005.

Nel

referto afferente a quest’ultimo consulto egli ha indicato che all’esame

clinico dell’agosto 2005 il paziente presentava una sindrome lombovertebrale

con una mobilità lombare ridotta e dolente, un giving way alla gamba sinistra

con una pseudoparesi L4, L5 e S1, ma riflessi conservati. Il medico ha

osservato che la RM effettuata a fine agosto ha riconfermato la discopatia L4/5

e L5/S1 con leggero peggioramento della discopatia a livello L4/5, con una

protrusione a base larga ma senza contatto o compressione radicolare, mentre la

discopatia L5/S1 era invariata. Il Dr. med. __________ si è chiesto se non ci

fosse l’indicazione per procedere a un intervento di fissazione intersomatica

degli ultimi due livelli lombari. Egli ha, però, informato il paziente che

l’intervento non avrebbe potuto eliminare i dolori al 100% (cfr. doc. 56-6,

56-7).

Il 3

febbraio 2006 il Dr. med. __________ ha rilevato che un procedere chirurgico

non era ancora stato preso in considerazione e che in un’attività leggera ed

ergonomicamente confacente l’assicurato avrebbe potuto svolgere un lavoro nella

misura del 50% (cfr. doc. 58-2).

Il Dr.

med. __________ del SMR, il 2 marzo 2006, dopo avere esaminato i rapporti dei

Dr. med. __________ e __________ ha annotato che non era documentato un

peggioramento dello stato di salute e che la capacità lavorativa era invariata

per lavori rispettosi delle limitazioni elencate a suo tempo dal perito Dr. __________

(cfr. doc. 64-1).

Il 7

marzo 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

così risposto a delle precise domande postegli dal patrocinatore

dell’assicurato:

" - Qual

è il grado di invalidità riconducibile allo stato clinico del

paziente, in

considerazione anche di problemi sessuali che hanno richiesto l’intervento di

fertilizzazione in vitro?

Da un punto di vista

psichico, posso globalmente stimare che la capacità lavorativa complessiva del

signor RI 1 non sia superiore alle 3-4 ore al giorno, anche per lavori

medio-leggeri.

- L’attuale rendita a seguito dell’infortunio del 2000 (grado di

invalidità 54%) è adeguata in considerazione del peggioramento non solo dei

dolori lombari e alla gamba sinistra, ma anche allo stato psichico derivante

dalla grave difficoltà di erezione tale da ricorrere alla microinseminazione?

Non sono ovviamente in

grado di esprimermi sull’adeguatezza della rendita da un punto di vista fisico.

E’ in ogni caso chiaro che il persistere, se non addirittura un peggioramento

della sintomatologia dolorosa con una conseguente incapacità lavorativa,

aumenta considerevolmente le preoccupazioni sociali, contribuendo a

destabilizzare l’equilibrio psichico del paziente. A tale proposito, voglio

ricordare che il paziente ha da poco avuto una figlia, circostanza che ha

aumentato notevolmente le preoccupazioni finanziarie, portandolo anche a

rimproverarsi di non essere in grado di offrire un futuro sicuro alla figlia da

un punto di vista economico. Voglio inoltre ricordare che il signor RI 1, non

più di un anno or sono, a causa dei forti dolori lombari, ha dovuto

interromperee dopo poche settimane un’attività lavorativa relativamente

leggera, come autista addetto al trasporto di operai presso una ditta di __________,

attività che svolgeva per non più di 2-3 ore al giorno.

(…)” (Doc. 69-3, 69-4)

Il Dr.

med. __________ del SMR, l’11 aprile 2006, ha in particolare rilevato che dal

punto di vista reumatologico-ortopedico non era documentato un peggioramento

dello stato di salute. Per quanto riguardava il lato psichico, egli ha

osservato che dal rapporto del Dr. med. __________ non emergeva la formulazione

di alcuna diagnosi e nemmeno che sarebbe stata necessaria una presa a carico

specialistica. Egli ha specificato che il contenuto del referto del Dr. med. __________

rispecchiava la situazione descritta nella perizia del novembre 2002 del Dr.

med. __________. Il medico del SMR ha evidenziato che anche il Dr. med. __________

intravedeva dal lato psichico una capacità lavorativa parziale (“3-4 ore al giorno”)

per un’attività medio-leggera rispettosa dei limiti funzionali, che nel suo

rapporto la diminuzione dell’abilità al lavoro non era stata motivata e che la

disfunzione erettile non incideva sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 72-1).

La Dr.

med. __________, il 17 settembre 2007, rispondendo a una lettera dell’avv. RA 1,

ha sottolineato che le diagnosi non erano cambiate, che il paziente era

peggiorato dal 2005, nel senso che aveva più dolori, si sentiva più bloccato

nel movimento. Essa ha indicato che quando il ricorrente ha provato a lavorare,

ha trovato difficoltà, per esempio a stare seduto a lungo, a restare in piedi a

lungo e soffriva anche a livello cervicale. Anche la situazione psichica è stata

definita precaria. Infine la dottoressa ha qualificato come probabile il

peggioramento (cfr. doc. B).

Il 25

settembre 2007 il Dr. med. __________, sempre a seguito di uno scritto del

rappresentante dell’insorgente, ha diagnosticato una sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2) e un’elaborazione di sintomi fisici per

ragioni psicologiche (ICD10 F68.0).

Lo

specialista ha, inoltre, rilevato che il paziente era angosciato dal proprio

stato di salute, sia per la persistenza della sintomatologia dolorosa che per

le conseguenze anche economiche derivate dalla situazione di invalidità, che

non nascondeva la propria insoddisfazione per i risultati ottenuti dai vari

trattamenti a cui si era sottoposto, lamentando anche uno scarso livello di

attenzione da parte dei curanti. E’ stato aggiunto che l’assicurato era

fortemente preoccupato pure dall’idea che eventuali ulteriori interventi volti

a migliorare la sintomatologia potessero essere fonte di nuovi peggioramenti e

di limitazioni ulteriormente invalidanti e che non si sentiva in grado di

svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno ridotta, di modo che una futura

ripresa seppur parziale dell’attività lavorativa risultava essere improbabile

(cfr. doc. C).

Il Dr.

med. __________ del SMR, il 17 ottobre 2007, dopo avere visionato i rapporti

del settembre 2007 dei Dr. med. __________ e __________, ha annotato che:

"

(…)

Il rapporto della Dr.ssa __________

non porta nuovi elementi ma in pratica conferma che le diagnosi sono rimaste

invariate.

Nel suo rapporto il dr. __________

descrive in particolare una problematica di frustrazione e di preoccupazioni

per il futuro. Non risulta dalla descrizione dei disturbi una problematica

depressiva e quanto meno la presenza di una patologia psichiatrica a se stante.

Faccio inoltre notare che l’assicurato era stato peritato a livello

psichiatrico in occasione della prima decisione con allora diagnosi

psichiatrica di sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e sindrome da

disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva F43.22 (in pratica si

tratta di tipologia diagnosticata sovrapponibile a quella indicata dal dr. __________).

Un influsso della problematica psichica era stato allora negato.

Già allora descritta nella

perizia reumatologica una enorme discrepanza tra reperti oggettivi e vissuto

doloroso.

In conclusione gli attuali

rapporti non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello

stato di salute dell’assicurato rispetto al momento dell’assegnazione

Considerandi

dell’attuale grado AI. Prevale tuttora una problematica mista

reumatologica/somatoforme già riscontrata allora.” (Doc. IVbis)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.10

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale, tutto ben considerato, deve concludere

che a ragione l’UAI ha confermato il diritto a una mezza rendita (grado

d’invalidità del 54%), ritenuto, sulla base delle attestazioni dei Dr. med. __________

ed __________ del SMR, che l’assicurato non ha presentato alcun peggioramento

del suo stato di salute.

Infatti,

per quanto attiene all’aspetto reumatologico, il Dr. med. __________ non

ha attestato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Egli, nel

febbraio 2006, facendo riferimento all’ultimo consulto del novembre 2005, ha in

particolare rilevato che la situazione clinica era invariata e che una nuova RM

aveva confermato la discopatia L4/5 e L5/S1 con unicamente un “leggero

peggioramento della discopatia a livello L4/5, ora con una protrusione a base

larga ma senza contatto o compressione radicolare” (cfr. doc. 57-2, 58-2).

Ne

consegue che le condizioni di salute dell’assicurato, rispetto a quanto

constatato in occasione della perizia effettuata dal Dr. med. __________ nel

novembre 2002, non era sostanzialmente mutato e che quindi l’esercizio di

un’attività leggera ossequiosa delle limitazioni funzionali indicate dal perito

(cfr. doc. 29-11, consid. 2.8.) era ancora esigibile.

Il Dr.

med. __________, del resto, ha attestato un’abilità al lavoro del 50% in

attività leggere senza fornire alcuna motivazione al riguardo (cfr. doc. 58-2).

Se è vero,

poi, che la Dr. med. __________, nel dicembre 2005, ha certificato un

peggioramento della sintomatologia, è altrettanto vero che la stessa ha comunque

indicato che le diagnosi non risultavano modificate rispetto alla richiesta

iniziale di prestazioni AI (cfr. doc. 56-1, 56-2).

Quanto

menzionato dalla dottoressa, nel dicembre 2005 e in seguito ribadito nel

settembre 2007, ossia che l’assicurato non riusciva a stare seduto a lungo, né a

mantenere a lungo la stessa posizione (cfr. doc. 56-2; B), corrisponde

d’altronde alle limitazioni funzionali riscontrate dal Dr. med. __________ nel

novembre 2002 (cfr. doc. 29-11).

Riguardo

al fatto che la medico curante abbia indicato, nel settembre 2007, che

l’insorgente soffriva anche a livello cervicale (cfr. doc. B), giova rilevare

che questo aspetto era stato già considerato nel novembre 2002 dal Dr. med. __________,

il quale aveva diagnosticato un’iniziale discopatia C6/7 (cfr. doc. 29-9).

Per

quanto riguarda l’aspetto soggettivo della sintomatologia dolorosa, nessuna

valutazione specialistica permette di concludere che la stessa, che era

comunque ben nota e aveva già fatto oggetto di attento esame nel passato (il

Dr. med. __________ aveva tra l’altro attestato un’enorme discrepanza tra i

reperti oggettivi e il vissuto doloroso, nonché l’estensione dei dolori; cfr.

doc. 29-10), si sarebbe modificata in maniera rilevante per il diritto alle

prestazioni.

In

relazione all’aspetto psichiatrico, va osservato che la diagnosi

formulata nel 2007 dal Dr. med. __________ (sindrome mista ansioso-depressiva

ed elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche; cfr. doc. C) non

comporta, rispetto a quella posta dal Dr. med. __________ nel referto peritale

del dicembre 2002 (sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome da

disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; cfr. doc. 28-6), un

peggioramento della stato psichico dell’assicurato.

Anche il

Dr. med. __________, nell’annotazione dell’ottobre 2007, ha precisato che la

tipologia diagnosticata dal Dr. med. __________ era sovrapponibile a quella

indicata dal Dr. med. __________ (cfr. doc. IVbis).

Inoltre Il

Dr. med. __________ ha affermato che a seguito della nascita di sua figlia

(nata da poco nel marzo 2006) erano aumentate notevolmente le preoccupazioni

finanziarie del ricorrente (cfr. doc. 69-3, 69-4).

Quest’ultimo

aspetto costituisce un problema di carattere psicosociale e familiare.

In

proposito va segnalato che i fattori psicosociali non rientrano nel

novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di

guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI.

Inoltre, che se da un

parte essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di un danno

alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die

invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von

Arbeitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band

23, St. Gallen 2003). Dall’altra, in una tale evenienza, decisiva è la

questione di sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato possa o meno

superare le conseguenze derivanti da questi fattori (cfr. STCA 32.2005.226

dell’8 novembre 2006).

Il Dr. med. __________, nel

settembre 2007, ha unicamente riferito che il ricorrente non si sentiva in

grado di svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno ridotta. Lo specialista

non ha, però, escluso che lo stesso fosse impedito di funzionare adeguatamente

sul piano occupazionale (cfr. doc. C). Egli ha indicato una capacità al lavoro

complessiva di 3-4 ore al giorno in attività medio-leggere, senza peraltro

motivare questa sua valutazione (cfr. doc. 69-3), come fatto notare dal Dr.

med. __________ del SMR (cfr. doc. 72-1).

Per

quanto concerne i disturbi erettili citati nel ricorso (cfr. doc. I),

nessun medico ha attestato un’incapacità al lavoro al riguardo.

Il Dr.

med. __________, medico aggiunto del Servizio di urologia dell’Ospedale __________

di __________, nel settembre 2005, ha unicamente descritto lo stato

valtuidinario da questo profilo (cfr. doc. 69-8).

Il Dr.

med. __________, dal canto suo, nonostante le precise domande del patrocinatore

dell’assicurato circa l’abilità lavorativa anche tenendo conto dei problemi

menzionati, e meglio della loro influenza sullo stato psichico, non si è

assolutamente pronuciato al riguardo, non entrando nel merito della questione, ma

limitandosi a rispondere in modo generico considerando tutte le problematiche

(cfr. doc. 69-3).

E’ utile,

infine, osservare che si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

2.11

In simili condizioni,

risultando la fattispecie sufficientemente chiarita, non si rivela necessario

procedere a ulteriori atti istruttori, e meglio a una perizia pluridiscipilare

psichiatrica e neurologica richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I; VI).

In

proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata

delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre

2003.

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;

STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La

decisione su opposizione del 4 settembre 2007 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster