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32.2007.317

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti della propria decisione su opposizione (cfr. doc. IV).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di spere se a ragione o meno l’Ufficio AI abbia

negato all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) si è realizzato

antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI

non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI che verranno

citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto

di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di

guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2.

A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I

683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale

[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto,

l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una

diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare

l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da

parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte

ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

2.5. Nella

presente evenienza RI 1, nel 2004, è stato esaminato dal Prof. Dr. med. __________,

primario del servizio cantonale di neurochirurgia presso l’Ospedale __________

di __________.

Dal

relativo rapporto dell’11 ottobre 2004 si evince che è stata formulata la

diagnosi di sindrome algica vertebrale lombare complessa con rottura anulare interna

del disco intersomatico L5/S1 e cavità siringomielica nel segmento toracico

inferiore e nel cono midollare.

E’ stato,

inoltre, precisato che l’assicurato senza antecedenti di rilievo è stato

vittima il 15 ottobre 2003 di una contusione lombare relativa alla caduta da

un’altezza di due metri con impatto toraco-lombare, eventualmente nell’ambito

di un’ipotensione ortostatica.

Il Prof. __________

ha aggiunto, da un lato, che le indagini cliniche completate con valutazioni

specialistiche in ambito reumatologico e neurologico non hanno rilevato

alterazioni specifiche e gli studi radiologici standard combinati con la

diagnostica per immagine (TAC, MR) sono stati ritenuti normali. Dall’altro, che

i disturbi soggettivi sono stati fin dall’inizio molto importanti con

accentuazione progressiva fino ad una limitazione funzionale grottesca. Lo

specialista ha specificato che tale discrepanza, rilevabile anche al suo esame,

ha suggerito la possibilità di una conversione somatoforme.

Il Prof. __________,

tuttavia, ha evidenziato che dall’analisi dettagliata del problema emergevano

alcuni elementi che suggerivano la possibilità di un disturbo oggettivo. Egli

ha però indicato che non vi erano studi che riportassero lo sviluppo di una cavità

intramidollare dopo un trauma dell’area toraco-lombare con messa in gioco di

forze medio-importanti, ma senza sintomi o segni immediati e soprattutto in

assenza di una progressione dei reperti neurologici e che non avevano trovato

per altro dati che suggerissero la possibilità della manifestazione sintomatica

di una cavità idromielica pre-esistente, dopo un evento traumatico (unica

ipotesi che si poteva considerare nel caso del ricorrente; cfr. doc. da 1-12 a

1-21).

Il 27

gennaio 2005 il Prof. Dr. med. __________ ha ancora attestato che lo studio RM

del 12 gennaio 2005 dimostrava un cono midollare in posizione normale, che non

presentava l’abituale area terminale fusiforme, che il cono si interrompeva

rapidamente e che tra le radici era visibile una raccolta eventualmente

incarcerata di liquor con aumento intenso di segnale. Egli ha specificato che

una continuità di questa area in sede intramidollare non era dimostrabile, né

vi erano segni per una progressione più craniale nel senso di una cavità idro o

siringomielica, né l’applicazione di contrasto determinava ipersegnali

intramidollari. Lo specialista ha osservato che lo studio dei potenziali

evocatori è risultato normale, che nei potenziali evocati somatosensoriali le

lievi anomalie riscontrate l’11 agosto 2004 non erano più dimostrabili e che

sul piano terapeutico il paziente poteva beneficiare unicamente di

provvedimenti conservativi (cfr. doc. 19-25).

Il Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha valutato

l’assicurato, su indicazione del medico curante Dr. med. __________, in

occasione dei colloqui del 15 novembre e 10 dicembre 2004, nel gennaio 2005 ha

indicato che l’affettività di base appariva ipotimica con frequenti espressioni

di dolore e angoscia, nonché delusione e rabbia, seguite da un intenso pianto

poiché nessuno gli credeva. Lo psichiatra ha poi rilevato che l’attività di

base appariva priva di disturbi d’attenzione e della comunicazione, che ha

notato qualche difficoltà dell’astrazione mentre le operazioni intellettive

(tenendo conto della sua formazione) sembravano intatte, che la psicomotricità

non mostrava particolari crisi nervose mentre l’espressione mimica spesso

mostrava dolore e affaticamento. Egli ha osservato che la percezione era priva

di fenomeni allucinatori, che non vi erano disturbi di percezione mentre i

contenuti e il corso del pensiero non presentavano chiari temi deliranti e di

non avere riscontrato i segni di una particolare patologia dell’Io come

disturbi del carattere o alienazione della persona, deliri espansivi o di

chiusura nonché di persecuzione. Il medico ha infine evidenziato che si

trattava di un soggetto poco istruito, semplice che mostrava un’autentica

sofferenza e tono d’umore depresso con seri impedimenti nella deambulazione

senza tuttavia mostrare un quadro clinico o un’affezione neurologica nota. Egli

ha, pertanto, ritenuto, quale prima ipotesi diagnostica, un disturbo di

conversione con sintomo dominante di afasia e estasia alla quale rimediava con

le stampelle e con una chiara espressione di una sofferenza globale. Lo

specialista si è espresso per una prognosi non certo ottimistica, in quanto i

quadri isteriformi sono refrattari al trattamento e richiedono sempre

un’attenta valutazione neurologica e l’esclusione di un processo patologico

spinale sottostante. La prognosi lavorativa è stata definita come ancora più

negativa vista la durata dell’incapacità maggiore di un anno (cfr. doc. 1-8,

1-9, 1-10).

Il 3 maggio

2005, il Dr. med. __________, rispondendo ai quesiti menzionati nel “Rapporto

medico” e nell’”Allegato al rapporto medico” all’attenzione dell’AI, ha altresì

affermato che il disturbo alla salute limitava la capacità al lavoro

dell’insorgente in un’attività qualsiasi, che questi non era più in grado di

svolgere né l’attività abituale, né altre attività. Il medico ha precisato che

si trattava di un caso molto strano dove, da un lato, esistevano criteri per

porre la diagnosi di sindrome dissociativa con una prognosi piuttosto infausta,

mentre, dall’altro canto, esisteva pure il reperto neurologico e

neuroradiologico di una certa rilevanza, sebbene non sufficiente a giustificare

la sintomatologia osservata. Egli ha, pure, sottolineato che, se il reperto

neuroradiologico avesse mostrato una progressione, la diagnosi di sindrome

dissociativa avrebbe dovuto essere messa in questione (cfr. doc. 20-5).

La MRI

della colonna lombare eseguita il 4 maggio 2005 ha posto in luce:

"

Non sicure lesioni post-traumatiche a livello

della colonna lombare. Dimensioni del canale spinale nei limiti della norma.

Presenza di una discopatia L5-S1 con una fessura dell’anello fibroso e con una

protrusione paramediana-recessale a sin con conflitto con la radice S1 a sin.

Il reperto appare sostanzialmente invariato all’esame precedente del

11.01.2005” (Doc. 26-18)

Tale

referto corrisponde a quello della MRI effettuata il 3 dicembre 2003, la quale

aveva pure rilevato l’assenza di lesioni post-traumatiche a livello della

colonna toracica da D5, ma segni di spondilartrosi bilat. Da L3 a S1 (cfr. doc.

26-20).

Nel

“Rapporto medico” del 27 maggio 2005 i medici della Clinica __________ di __________

hanno indicato, quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, una

sindrome depressiva, con l’annotazione che un disturbo di tipo conversivo non

era escluso, e un disturbo della deambulazione, quali diagnosi senza influenza

sull’abilità al lavoro, postumi di contusione toraco-lombare, alla spalla,

all’anca e al ginocchio destro (caduta del 15 ottobre 2003) e discopatia L5/S1

con fessura dell’anello fibroso e protrusione del disco paramediano/recessuale.

Essi hanno inoltre certificato un’incapacità lavorativa del 100% per l’ultima

attività esercitata (cfr. doc. 28-1).

Nell’attestazione

del 9 giugno 2005 afferente alla degenza presso la Clinica __________ dal 23

maggio al 10 giugno 2005 la Dr. med. __________ ha rilevato che era stato

impostato un programma riabilitativo mirato al miglioramento della

sintomatologia algica e degli importanti tremori invalidanti attraverso anche tecniche

di rilassamento e che era stato aggiunto un sostegno psicologico. La dottoressa

ha pure evidenziato che era stato effettuato un consulto neurologico che ha

escluso una causa neurologica per la sintomatologia accusata confermando la

diagnosi di partenza di sindrome di conversione. (cfr. doc. 26-22).

I

sanitari della Clinica hanno anche riscontrato che non vi erano idee del

registro propriamente depressivo, idee deliranti di rovina e autodistruttive e che

le facoltà di movimento dell’assicurato erano diminuite, spostandosi con fatica

solo con l’ausilio di due stampelle e con un quadro grottesco che non trovava

riscontro in un pattern neurologico o ortopedico nosologico (cfr. doc. 28-5).

Il 5

luglio 2005 il ricorrente è stato periziato dal Dr. med. __________, FMH in

malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, su

incarico della __________ (assicurazione malattia collettiva).

Lo

specialista ha diagnosticato:

“- Sindrome

algica cervico-dorso lombare invalidante senza reperti strutturali e/o

funzionali rilevanti del rachide nell’ambito di una sindrome somatoforme

-

Condrosi e protrusione paramediana recessale a

sinistra al livello L5/s1 ed iniziali spondilartorsi tra L3 e S1 (secondo RM

del 03.12.2003, rispettivamente del 04.05.2005 senza fenomeni neurocompressivi

-

Stato dopo caduta sul lavoro (15.10.2003) con

contusione della colonna toracolombare, della spalla e del ginocchio destro,

guarite senza sequele.” (Doc. 26-13)

Il perito

reumatologo ha poi rilevato che l’assicurato ha riferito di soffrire ancora di

intensi dolori lungo tutto il rachide con fulcro in zona lombare, associati a

irradiazioni nella gamba destra e accompagnati da nausea, dispnea e difficoltà

nel deglutire. Sono stati inoltre segnalate cefalee e forti dolori alle mani

(forse in legame all’appoggio sulle stampelle).

Il Dr.

med. __________ ha indicato, segnatamente, che l’esame clinico è stato

caratterizzato da un atteggiamento difensivo e sofferente, la deambulazione

avveniva in una posizione di flessione del tronco, appoggiato su due stampelle,

Considerandi

le gambe divaricate, trascinate passo per passo con a intermittenza un forte

tremore agli arti, nel sedersi o nell’alzarsi si appoggiava pesantemente sulle

due braccia, che i limiti funzionali dimostrati in particolare delle anche

sarebbero stati di per sè incompatibili con l’assunzione della posizione

sedentaria, nella quale però è restato per ben mezzora durante il colloquio. Lo

specialista ha aggiunto che l’assenza di qualsiasi ipertono muscolare e di una

mobilità spontanea normale degli arti assieme allo stato neurologico normale

(eccezion fatta per la sensibilità soggettiva) depone per una sindrome

somatoforme. Egli ha precisato che a sostegno di tale asserzione vi erano tutti

i cinque segni di Waddel, indicativi per l’origine non organica della

sofferenza dell’apparato locomotorio (dolorabilità eccessiva alla palpazione

rispettivamente addirittura alla percussione della muscolatura; dolori lombari

con test che non possono mettere sotto pressione le strutture locali, reazioni

dolorose incostanti a seconda dell’attenzione del paziente; disturbo della

sensibilità mal sistemato; atteggiamento dimostrativo; cfr. doc. 26-14).

Per

quanto attiene alla capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha affermato

che:

"

Dal lato reumatologico/ortopedico ritengo il

paziente abile al lavoro in forma completa anche per l’attività lucrativa

svolta di tagliapietre. L’unica patologia rilevabile riguarda la discopatia

L5/S1, riscontrata in un primo esame RM in ottobre 2003 e riconfermata in un’entità

simile nell’ultimo esame RM di maggio 2005, patologia di natura degenerativa, non

evolutiva, già presente prima del 15.10.2003 quando il paziente era ancora in

possesso della sua piena capacità lavorativa.” (Doc. 26-15)

Il 14

luglio 2005 il Dr. med. __________ del SMR, dopo aver esaminato il referto

peritale allestito dal Dr. med. __________, ha annotato da una parte che, dal

lato somatico, non esisteva limitazione alcuna per lo svolgimento di attività

professionali, compresa quella pesante di operaio di cava. Dall’altra, che le

discrepanze importanti tra elementi somatici oggettivabili (lesioni

degenerative minime) e atteggiamento non sono immediatamente spiegabili. La

valutazione degli atti ha mostrato una situazione che avrebbe potuto

corrispondere a una severa malattia della sfera psichica, con netti sintomi

dissociativi oppure a un caso dove l’aggravamento è tale da suggerire una forte

componente di volontarietà. Il medico del SMR ha indicato, quindi, che non era

possibile sciogliere tale quesito senza l’intervento di uno specialista in

psichiatria (cfr. doc. 27-1).

Il 28

luglio 2005 l’insorgente è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica peritale

da parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, su incarico

della __________.

Dall’esame

clinico è emerso che l’assicurato si appoggiava pesantemente su due stampelle

con deambulazione fortemente zoppicante e una mimica che esprime forti dolori,

che durante tutto il colloquio, durato ben oltre un’ora, si è mantenuto in posizione

sbilenca ma senza denotare espressioni di sofferenza, senza lamentarsi per la

posizione statica, rimanendo tranquillo, muovendosi talvolta con lentezza per

cambiare leggermente posizione, che il tono dell’umore non appariva

clinicamente flesso verso il polo depressivo, che il decorso del pensiero era

ristretto agli aspetti invalidanti, che la spinta vitale era conservata, che si

trattava di una personalità poco differenziata, analfabeta, che non sono emersi

segni deponenti per un processo psicotico in atto, non sono emerse

allucinazioni, deliri o dispercezioni, che le facoltà mnemoniche, come pure la

capacità di attenzione e di concentrazione non presentavano deficit

clinicamente rilevanti, che vi erano evidenti segni clinici postulanti per un

aggravamento dei sintomi come l’evidente discrepanza tra la descrizione

soggettiva dei disturbi e il comportamento nella situazione d’esame, la

discrepanza tra l’intensità dei disturbi dichiarati e la vaghezza del racconto,

la mancanza di precisione nel racconto del decorso, l’atteggiamento

appellativo-dimostrativo, la discrepanza tra l’entità dei disturbi lamentati e

le misure terapeutiche intraprese (cfr. doc. 32-6),

Nella sua

valutazione lo psichiatra ha osservato che si aveva la netta sensazione, al di

là dell’atteggiamento dimostrativo, della presenza di tratti stenici e

aggressivi e di un comportamento mirato, finalizzato a convincere l’esaminatore

della propria condizione di malato inguaribile. Inoltre egli ha sottolineato

che le lamentele soggettive non potevano essere rappresentative, con grande

probabilità, per il suo comportamento abituale nella quotidianità perché

altrimenti non sarebbe stato certamente in grado di agire in modo mirato e autonomo

e svolgere compiti complessi come la guida della propria vettura. Il Dr. med. __________

ha così puntualizzato che con grande probabilità si poteva presumere un

atteggiamento aggravatorio, forse nell’inconsapevole intento di indurre

l’esaminatore ad assumere una funzione protettiva e di alleato nella ricerca di

un risarcimento e che questo atteggiamento poteva essere classificato secondo

F68.0 come “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici”. In questo senso,

secondo il perito, si teneva conto dell’ipotesi che esisteva in lui un

desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella propria sofferenza e

ripagato per le umiliazioni legate alla sua condizione di migrante.

Lo

psichiatra ha altresì osservato che da un punto di vista formale sarebbe stato

ammissibile, in mancanza di un processo fisiologico evidenziabile

oggettivamente o di una malattia organica, classificare i disturbi somatici

lamentati dall’assicurato per esclusione come un disturbo somatoforme

persistente (F 45.4) e che questo disturbo insorgeva nel contesto di problemi

psicosociali ed emozionali che possono essere individuati come principali

fattori causali (cfr. doc. 32-7, 32-8).

Relativamente

all’abilità al lavoro, il Dr. med. __________ ha sottolineato che in mancanza

di una psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di residui somatici

conseguenti all’incidente subito, da un punto di vista psichiatrico e

terapeutico, sarebbe stata indicata ed esigibile, malgrado i disturbi

soggettivamente lamentati, la ripresa di un’attività lavorativa regolare, anche

nell’attività precedente svolta di tagliapietre. E’ stato specificato che un

ulteriore prolungamento dell’incapacità lavorativa a scopi terapeutici era

controindicato e serviva unicamente a fissare l’assicurato nel suo ruolo di

malato (cfr. doc. 32-10).

Dal 2 al

16.

settembre 2005 il ricorrente è stato ospedalizzato presso il reparto di

riabilitazione dell’Ospedale __________ di __________. Dal relativo reparto si

evince che il trattamento fisioterapico impostato non ha modificato il quadro

clinico e all’uscita lo stato funzionale appariva globalmente invariato. I

medici hanno segnalato che la grossolana dissociazione e discrepanza fra le

lamentele soggettive del paziente, colorite e talora francamente teatrali e di

tipo istrionico, e il reperto ortopedico-remulatologico relativamente blando,

deponevano chiaramente per un’origine non organica della sofferenza

dell’apparato locomotorio. Essi hanno indicato di ritenere che l’origine dei

disturbi lamentati dall’assicurato fosse da ricercare nel disturbo di

conversione/somatizzazione e che ulteriori tentativi di riabilitazione fisica

siano destinati a fallire (cfr. doc. 40-2).

L’assicurato,

poi, dal 17 ottobre al 14 novembre 2005 è rimasto degente presso l’Ospedale __________

di __________.

I Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, capo-clinica, e

__________, medico assistente, hanno diagnosticato uno sviluppo di sintomi

somatici per motivi psichici (F68.0) e hanno rilevato che il quadro sintomatico

organico era sicuramente accentuato dal paziente che non presentava lesioni

vertebrali oggettive. Tuttavia essi hanno indicato di non ritenere che si

trattasse di una produzione intenzionale o di una simulazione propriamente

detta ma piuttosto di un’esasperazione dei sintomi fisici invalidanti legata a

un’elaborazione patologica di questi dolori. Infine i medici hanno sottolineato

che la loro psicologa ha tentato di somministrare al paziente dei test

psicologici per valutare più dettagliatamente la struttura della sua

personalità e per meglio definire la componente somatoforme del quadro clinico

ma nessun risultato era interpretabile a causa della resistenza dell’assicurato

che a più riprese si era rifiutato di collaborare e di rispondere ai quesiti

del test (cfr. doc. 49-7)

Il Dr.

med. __________, il 16 novembre 2006, ha attestato di essere convinto di essere

di fronte a un quadro isteriforme dove la produzione dei sintomi era

completamente inconscia e che questo paziente dovesse essere preso come una persona

autentica, priva di qualsiasi tendenza manipolativa o di simulazione. Egli ha

ancora rilevato che il paziente non si rendeva veramente conto della vera

natura del suo disturbo e di pensare che la guarigione potesse avvenire

soltanto in seguito a un intervento miracoloso (cfr. doc. 49-1).

Il 6

dicembre 2006 il Dr. med. __________ del SMR ha annotato che:

"

(…)

Per quanto ci riguarda le

perizie svolte in ambito assicurativo sono esaustive e pertanto

sottoscrivibili, trovando riscontri indiretti anche nella diagnosi dello

psichiatra curante. Dal punto di vista terapeutico siamo confrontati con due

modi diversi di sostenere l’assicurato a fronte dei disturbi lamentati,

indirettamente prendiamo posizione a favore delle conclusioni prese dal Dr. __________

e dal Dr. __________, in quanto presentano un grado maggiore di obiettività e

in sostanza non sono contestate dai medici curanti se non nel conseguente

supporto terapeutico.

(…)

Dal certificato del Dr. __________

non emergono nuove diagnosi o elementi che non siano già stati considerati, è

differente solo la valutazione ai fini della capacità lavorativa ma d’altronde

questo si pone già in contrasto con la valutazione del Dr. __________, che

sconsigliava il prosieguo delle cure (…).” (Doc. 51-1)

Il medico

curante, Dr. __________, medicina interna FMH, il 10 febbraio 2007 ha osservato

che l’assicurato non poteva camminare da quattro anni senza l’aiuto di

stampelle e versava in uno stato depressivo con tinte suicidali al limite del

sopportabile, che l’evoluzione era stazionaria e peggiorativa dal punto di

vista psichiatrico, che la malattia era cronicizzata e malgrado le innumerevoli

ospedalizzazioni e tentativi con proposte di diversi specialisti il problema

restava invariato. Il medico ha aggiunto che personalmente era dell’avviso che

in quel caso estremo si dovesse tentare veramente una terapia in quei centri

dove si ha esperienza con malattie di conversione, come __________ (cfr. doc.

53-3).

Gli

specialisti del Centro __________ di __________, il 20 marzo 2007, dopo aver

esaminato gli atti riguardanti il caso dell’assicurato, hanno precisato che:

"

(…)

Die somatischen

Abklärungen sind aus unserer Sicht vollständig und genügend und zeigen keinen

Anhalt für eine somatische Störung. Die geschilderten Beschwerden passen zu

keinem neurologischen Zustandsbild. Es liegt somit eine typische somatische

Konversionsreaktion vor, die nach mehrmaliger Kränkung des Körperbildes durch

die an sich leichten Unfälle 1994, 1997 und 2003 gut erklärt ist. Eine eher

körperorientierte Rehabilitation kaum das komplexe Krankheitsgeschehen und des

schmerzbedingten Circulus vitiosus meistens nicht beeinflussen. Damit ist

plausibel, dass wiederholte Aufenthalte in muskuloskelettalen Rehabilitationszentren

keinen Erfolg brachten. Durch die wiederholten erfolglosen

Notfallkonsultationen und schliesslich die psychiatrische Hospitalisation

verstärkt sich die Kränkung und damit die Beschwerdebild erwartungsgemäss. Wenn

bei diesem komplexen Krankheitsbild eine Veränderung erreicht werden soll, dann

am ehesten in einem psychosomatisch ausgerichteten Institut stationär, in der

Folge dann künftig ambulant.“ (Doc. 54-12)

I

medici di __________ hanno però sconsigliato un trattamento stazionario presso

il loro Centro, in quanto, da un lato, per l’assicurato sarebbe stato negativo

essere confrontato con pazienti in sedie a rotelle, dall’altro, era importante

che il trattamento avvenisse nella propria lingua madre o perlomeno in

italiano. Essi hanno proposto la __________ di __________, la quale si occupa

anche di problemi psicosomatici (cfr. doc. 54-12).

Il 29 agosto 2007 il Dr.

med. __________ del SMR ha segnatamente, puntualizzato che la nuova documentazione

dei sanitari di __________ non apportava alcuna nozione che già non fosse conosciuta

e valutata in precedenza. Egli ha sottolineato che nel rapporto del Centro __________

non era stato fatto accenno alcuno a una valutazione della capacità al lavoro

(cfr. doc. 58-1).

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7

In concreto,

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di

far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle

risultanze delle perizie reumatologica e psichiatrica a cura dei Dr. med. __________,

rispettivamente __________.

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico/ortopedico, il Dr. med. __________

ha ritenuto l’assicurato capace al lavoro al 100% in qualsiasi attività

attestata (cfr. doc. 26-3).

Il perito

reumatologo ha, in effetti, rilevato che la patologia relativa alla discopatia

L5/s1, di natura degenerativa non evolutiva era già presente quando

l’insorgente era ancora in possesso della sua piena abilità al lavoro e

lavorava quale tagliapietre (cfr. doc. 26-14, 26-15)

La

valutazione dell’abilità lavorativa espressa dal Dr. med. __________ non è stata

contestata da alcun medico specialista.

E’ vero

che i medici della Clinica __________ di __________, nel maggio 2005, hanno

certificato un’incapacità lavorativa del 100% per l’ultima attività esercitata

(cfr. doc. 28-1), come addotto dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4).

Tuttavia

è altrettanto vero che gli stessi sanitari hanno indicato che le problematiche

della colonna vertebrale costituivano una diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (cfr. doc. 28-1).

Inoltre

giova segnalare che tutti i medici che hanno esaminato il ricorrente dal

profilo somatico hanno attestato una rilevante discrepanza fra le sue lamentele

soggettive e il reperto ortopedico/reumatologico oggettivo (cfr. consid. 2.5.).

Per

quanto attiene, invece, all’aspetto psichiatrico, il Dr. med. __________

ha attestato che l’insorgente presentava uno sviluppo di sintomi somatici per

motivi psichici (F 68.0) in personalità con tratti istrionici e che in assenza

di patologie psichiatriche maggiori, ma con evidenti segni di aggravamento,

l’esercizio di un’attività lavorativa completa era esigibile anche nella sua

attività abituale senza la necessità di alcun ulteriore trattamento (cfr. doc.

32-9: 32-20).

La

perizia del Dr. med. __________, che non contiene contraddizioni di sorta e risulta

approfonditamente motivata e convincente, presenta tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento

medico, piena forza probante (cfr. consid. 2.7.; RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U

133, pag. 311ss. consid. 1b).

Del resto

agli atti non vi sono certificazioni mediche specialistiche che inficino la

conclusione a cui è giunto il perito psichiatra.

In

particolare la degenza presso la Clinica __________ del maggio/giugno 2005 ha

avuto come scopo l’esecuzione di un programma riabilitativo mirato al

miglioramento della sintomatologia algica al rachide e al contenimento dei

tremori. Non risulta dalla documentazione agli atti che sia stata effettuata

una valutazione psichiatrica specialistica (cfr. doc. 26-21, 28-4).

I medici

del Centro di __________, poi, hanno sì consigliato, nel marzo 2007 un

trattamento stazionario in un centro competente per problematiche

psicosomatiche, tuttavia gli stessi si sono pronunciati basandosi unicamente

sulla documentazione a loro disposizione senza visitare l’assicurato.

In questo

contesto, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica,

per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale il contatto

personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio

essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr. DTF 127 I

54.

consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.; STF U

229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).

Dal

rapporto dell’Ospedale __________ di __________, afferente alla degenza

dell’ottobre/novembre 2005 emerge altresì la medesima diagnosi formulata dal

Dr. med. __________, ossia “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici

(F68.0)” (cfr. doc. 49-5).

La

psichiatra Dr. med. __________ e i dottori __________ e __________ non hanno

fornito alcuna indicazione in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

Essi hanno, però, asserito che quando la loro psicologa ha tentato di

somministrare al paziente dei test psicologici per valutare più

dettagliatamente la struttura della sua personalità e per meglio definire la

componente somatoforme del quadro clinico, egli si è a più riprese rifiutato di

collaborare e di rispondere ai quesiti del test (cfr. doc. 49-7)

Per

quanto concerne le valutazioni del Dr. med. __________, medico curante

dell’assicurato, va osservato che lo stesso, essendo un medico internista, non

risulta particolarmente qualificato ad esprimersi sulle affezioni psichiche

dell’insorgente e sulle relative ripercussioni sull’esigibilità lavorativa.

Infine,

relativamente all’apprezzamento del Dr.med. __________ (cfr. doc. 1-8, 20-3,

49-1), è utile rilevare che lo psichiatra non ha attestato alcun elemento

oggettivamente verificabile ignorato dalla perizia del Dr. med. __________ e sufficientemente

pertinente per rimettere in discussione le conclusioni del perito psichiatra (cfr.

STF I 113/06 del 7 marzo 2007).

Lo

psichiatra curante ha, peraltro, osservato che la percezione dell’assicurato

era priva di fenomeni allucinatori, che non vi era riferimento a disturbi di

percezione mentre i contenuti e il corso del pensiero non presentavano chiari

temi deliranti. Egli ha pure indicato di non avere riscontrato segni di una

particolare patologia dell’Io come disturbi del carattere o alienazione

della persona, deliri espansivi o di chiusura nonché di persecuzione (cfr. doc.

1-9, 20-4).

Si

rivela, d’altronde, un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

2.8

In esito

alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene dunque dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

vedi pure D. Cattaneo "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le

perizie giudiziarie. Ed. CFPG e Helbing Lichtenhahn, Lugano e Basilea 2008,

pag. 203 seg. - 215 e 277 -), che l’assicurato era abile al lavoro al 100% sia nella

sua precedente attività che in altre attività.

Pertanto a ragione l’UAI

ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni dell’assicurazione

invalidità.

La

decisione su opposizione del 7 settembre 2007 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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