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Decisione

32.2007.319

Riduzione rendita a seguito di riconsiderazione di una precdente decisione. Rinvio atti a Ufficio AI per ulteriori accertamenti

5 agosto 2008Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di

statistica l'assicurato potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.-

(categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando

questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique,

1/2-2006, p.94) esso ammonta a Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.-

per l'intero anno.

Oltre

alle limitazioni espresse in sede medica si ritiene opportuno effettuare una

riduzione del 5% per attività leggere. Non si ritiene necessario effettuare

ulteriori riduzioni a questo salario in quanto le limitazioni mediche vengono

tenute in considerazione dal minor rendimento indicato.

Considerandi

un reddito di partenza di Fr. 57'830.- si effettua la riduzione del 5% per i

motivi menzionati sopra e del 50% relativa all'incapacità medico-teorica.

Ne

risulta un reddito da invalido di Fr. 27'469.­-

Grado d'invalidità:

61'204 - 27'469 x

100.

= 55 %

61'204

Considerate

le conclusioni a cui il consulente è giunto, risulta doveroso imporre una

riconsiderazione, segnatamente e qui deve essere ribadito, siccome il grado di

invalidità, già inizialmente, doveva sottostare all'applicazione delle disposizioni

previste dall'art. 16 LPGA, norma che impone la definizione del grado di

invalidità stabilendo tale percentuale confrontando il reddito che l'invalido

potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esibite da lui dopo

la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione,

tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il

reddito che invece avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

In

conclusione pertanto, appurato come il grado di invalidità debba essere fissato

al 55%, il diritto alla rendita intera è sostituito dal diritto ad una mezza

rendita, con effetto a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la

decisione formale.

Avverso

il progetto di decisione 11 aprile 2007, il rappresentante legale ha introdotto

le sue contestazioni in data 25.04.2007, 07.05.2007, 10.05.2007, 29 maggio 2007

ed infine il 17.07.2007, alle quali ha annesso in copia i rapporti medici

08.05.2007

e 22.05.2007 dell'Ospedale __________ di __________, 13.06.2007 del

Dr. __________, 22.06.2007 del reparto di fisioterapia della Clinica __________,

26.06.2007

della Clinica __________ di __________ e 03.07.2007 del Dr. __________.

Allo

scopo di valutare coscienziosamente le osservazioni inoltrate, gli atti

dell'incarto sono stati sottoposti all'esame del nostro Servizio giuridico

dapprima e del nostro Servizio medico regionale poi.

Dal

profilo giuridico, non sono stati ravvisati errori procedurali di sorta, in

particolare è stato rilevato che la riconsiderazione vige "pro

futuro" e che implica l'applicazione dell'art. 85 cpv. 2 OAI che rinvia

all'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, ciò che conduce l'effetto della decisione a

decorrere dal mese seguente la notifica della decisione formale, con riferimento

alla giurisprudenza attuale.

Sul

piano medico, il nostro SMR ha per contro fatto notare:

" La documentazione medica allegata

alla comunicazione dell'avv. RA 1 non apporta nuovi elementi rispetto le

patologie precedentemente valutate.

In seguito alla breve degenza a carattere

riabilitativo, l'assicurato è stato dimesso dalla Clinica __________ in

condizioni migliorate; in questi casi la terapia non può dirsi conclusa con le

cure stazionarie, sicuramente stabilizzerà la condizione clinica con cure

ambulatoriali; nelle conclusioni della ENG del dr. __________, oltre alle citate

migliorate condizioni cliniche, viene auspicata una presa in carico di tipo

specialistico per migliorare e stabilizzare la condizione clinica.

Da rilevare come nei vari rapporti non venga citata

alcuna patologia psichiatrica tanto meno una terapia in atto in tal senso.

In sostanza, dal punto di vista medico, non vi sono

variazioni a quanto precedentemente valutato, anche con supporto

peritale."

Ne

discende che, non essendo stati apprezzati elementi diretti ad inficiare il discusso

progetto di decisione, questi risulta confermato.

Decidiamo pertanto:

1.

La rendita intera versata finora viene ridotta a

mezza rendita d'invalidità con grado del 55 %.

2.

La diminuzione della prestazione decorre dal primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.

2, lett. a dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)).

(...)" (Doc. A)

1.3

Avverso

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal suo

legale, ha presentato ricorso al TCA allegando certificazioni dei medici

curanti e postulando l’annullamento della decisione e la conferma della rendita

intera. Sostanzialmente il ricorrente censura che siano dati gli estremi per

procedere ad una riconsiderazione della decisione affermando, tra l’altro,

quanto segue:

"

(...)

8.

Si contesta anzitutto il fatto che

fossero date le condizioni, per l'Ufficio Al, onde procedere ad una revisione

del grado di invalidità, e comunque ad una nuova valutazione peritale. In

effetti una revisione è possibile se lo stato di salute dell'assicurato muta

notevolmente. In casu il rapporto medico del dottor Ivanisevic del 2006

specificava che l'incapacità lavorativa era sempre del 100% dal 1992,

che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di peggioramento, che

la capacità lavorativa non può essere migliorata con provvedimenti sanitari,

che non ritiene indicati dei provvedimenti professionali, e che lo stato di

salute dell'assicurato mostra un peggioramento. Inoltre, nell'allegato del 26

agosto 2006, il medico curante precisava che l'attività attuale non era

proponibile, che esisteva una diminuzione del rendimento del 100%, e che

l'assicurato non è in grado di svolgere altre attività.

Ora, è vero che il curante ha indicato che lo stato di

salute "mostra un peggioramento". Tuttavia, e dato che l'assicurato era

già inabile al 100% o che comunque era al beneficio di una rendita intera,

detto peggioramento non ha comunque avuto influenza alcuna sul diritto dell'assicurato

ad una rendita intera (dato che già la riceveva).

E' quindi del tutto contestato che l'Ufficio Al abbia

fatto eseguire una nuova perizia, e che in base a detta perizia abbia poi

emanato una nuova decisione. Si contesta quindi recisamente che la perizia del

dottor __________ venga considerata nell'ambito del calcolo del grado di

invalidità dell'assicurato.

Prove: doc.,

testi, perizia, si richiama l'intero incarto AI/55194 di codesto lodevole

Tribunale, si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera

cartella clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi

all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte

del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici

relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006).

9.

L'Ufficio Al ha comunque emanato la

decisione formale qui impugnata (riconsiderazione del caso assicurativo), sulla

base del referto (contestato) del dottor __________ (e senza fra l'altro

verificare la problematica psichica, che esiste e che pure, come ha ammesso lo

stesso sig. __________ dell'Ufficio Al, concorre nell'invalidità del qui ricorrente).

Orbene, si contesta che l'agire dell'AI sia stato

corretto. In effetti, a suo tempo (nel 1998) l'Ufficio Al non si era affatto

"dimenticato" di procedere ad una comparazione dei redditi, ma aveva

ritenuto detta procedura del tutto inutile, nella misura in cui l'assicurato

era stato ritenuto inabile al lavoro nella misura del 100%. E' quindi stato un

agire ed una valutazione del tutto consapevole, e del resto l'Ufficio Al aveva

a disposizione tutti gli elementi per decidere in questo senso.

Prove:

doc., testi, perizia, si richiama l'intero incarto AI/55/94 di codesto lodevole

Tribunale, si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella

clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi

all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte

del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici

relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006).

10.

Se poi, per pura ipotesi, fossero dati

gli estremi per procedere ad una riconsiderazione (ciò che si contesta, sia

chiaro), si contesta in ogni caso:

a) che venga applicata,

relativamente al reddito ipotetico, l'attuale giurisprudenza del TFA (che applica

i parametri federali);

b) che venga ora applicato un

grado di invalidità medica del 50%. Si dovrebbe invece applicare, nella

migliore delle ipotesi per l'Ufficio Al, il tasso valutato dal dottor __________

(abile fra il 30% ed il 40% in attività leggere), oltre al tasso di invalidità

dovuto alla problematica psichica che nel frattempo era subentrato.

In effetti, sul primo problema, va detto che

l'Ufficio AI sostiene la legittimità della procedura della riconsiderazione in

quanto, a suo tempo, si sarebbe dovuto procedere ad un raffronto dei redditi.

Orbene nel 1998 la giurisprudenza del TCA

(approvata dal TFA) stabiliva che il reddito ipotetico da invalido in attività

leggere, a tempo pieno, fosse di fr. 35'000,00 annui. Ritenuto che il dottor __________

riteneva l'assicurato abile al lavoro nella misura del 30-40% (ed

assolutamente non invece nella misura di almeno il 50%, come sostiene in modo

del tutto arbitrario l'Ufficio Al a pagina due della motivazione della

decisione impugnata...), il reddito ipotetico da invalido era quindi, al

massimo, di fr. 12'250,00 (applicando un tasso medio del 35%, a metà fra il 30%

ed il 40%). Si noti comunque che detta valutazione non tiene conto della

problematica psichica, che era poi subentrata, e che riduceva ulteriormente

tale tasso.

Relativamente al salario da valido, va detto

che lo stesso, nel 1994, era di fr. 54'202,00 annui (cfr. decisione per

indennità giornaliere del 30 luglio 1996), nel 1995 era di fr. 56'392,50 annui

(cfr. decisione per indennità giornaliere del 28 luglio 1995), poi corretto in

fr. 55'126,00 annui (cfr. decisione per indennità giornaliere del 27 febbraio

1997), mentre nel 1996 e nel 1997 era di fr. 55'599,00 annui (cfr. decisione

per indennità giornaliere del 27 febbraio 1997).

In ogni modo, anche facendo un raffronto dei

redditi già solo sulla sola base della perizia __________ (e quindi senza

considerare altre problematiche, in particolare quella psichiatrica, che

comunque esiste), ne risulta un tasso di invalidità ben superiore al 66,66%

(tasso di invalidità che, allora, dava diritto ad una rendita completa) ma

anche ben superiore al 70%, con diritto quindi in ogni caso ad una rendita Al

intera.

E' quindi del tutto contestato ed aberrante

che ora l'Ufficio Al (che sostiene la tesi, contestata, di avere commesso un

errore), voglia ora fare pagare questo suo asserito errore all'assicurato,

applicando ora i nuovi parametri federali ad una situazione che, secondo l'Al,

avrebbe dovuto essere valutata in modo diverso oltre 8 anni fa.

Se in effetti, sul principio della

riconsiderazione, le tesi dell'Ufficio Al fossero corrette (ciò che si contesta),

allora si tratta comunque di decidere correttamente, in base alle leggi ed

alla giurisprudenza di allora, con effetto comunque a far tempo dal 1.11.2007.

Si nota quindi che, ai sensi di quanto già detto, anche operando secondo il

confronto dei redditi, nel 1998 la situazione non sarebbe sostanzialmente

mutata, ed all'assicurato sarebbe stata comunque riconosciuta una rendita

intera.

D'altra parte, la riconsiderazione non è

giustificata se una rendita viene ridotta soltanto per le condizioni di diritto

più restrittive, o da una modifica della prassi giudiziaria.

Prove:

doc., testi, perizia, si richiama l'intero incarto AI/55194 di codesto lodevole

Tribunale, si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera

cartella clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi

all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte

del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici

relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006).

11.

In ogni modo, e per completezza, si

contesta che l'assicurato sarebbe ora abile al lavoro in mansioni leggere nella

misura del 50% (anzi: abile al 100% con rendimento al 50%). L'assicurato è

inabile al lavoro al 100% per ogni e qualsiasi attività, e quindi con diritto,

in ogni caso, ad una rendita intera. Ciò lo si può evincere sia dalla

documentazione medica prodotta all'Ufficio Al con lettera del 17 luglio 2007,

sia dai rapporti medici del dottor __________ del 25 e 27 settembre 2007, qui

annessi quali doc. C e D, come pure dal rapporto del dr. __________ del 2

ottobre 2007, doc. E). Verranno inoltre prodotti ulteriori atti medici non appena

gli stessi saranno in possesso dello scrivente legale.

(...)

12.

Inoltre, ed in ogni caso, nella misura

in cui codesto lodevole TCA fosse dell'avviso che il calcolo del grado di

invalidità va eseguito secondo i parametri giurisprudenziali attuali (ciò che

si contesta recisamente) va detto che l'Ufficio Al, nell'ambito del calcolo

delle "deduzioni sociali", ha considerato unicamente una deduzione

del 5%, e di non ritenere necessario effettuare ulteriori riduzioni in quanto

le limitazioni mediche vengono tenute in considerazione dal minor rendimento indicato.

Ciò è contestato.

Si consideri in effetti anzitutto che, in base alla

giurisprudenza federale, i redditi da invalido possono ancora essere diminuiti

nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che,

nel caso di specie, sono suscettibili di influenzare il reddito che

l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili

al danno alla salute, l'età, la nazionalità ed il grado di occupazione (DTF 126

V 75).

In questo caso, si ritiene invece e comunque equo e

giustificato considerare una deduzione sociale, nell'ambito dell'ammontare del

reddito ipotetico da invalido dell'assicurato, del 20%, ritenuti i seguenti motivi:

a) la particolare situazione medica

dell'assicurato, che è assai grave;

b) la sua situazione sociale,

culturale, scolastica (ha una scolarizzazione assai bassa, non ha un diploma

professionale ed ha pure poca esperienza - ha potuto lavorare per poco tempo,

parla male l'italiano);

c) la sua situazione anagrafica

(ha 43 anni, e professionalmente è una persona in età avanzata)

d) è comunque un cittadino straniero di uno

Stato non facente parte dell'UE;

e) l'attuale stato del marcato del

lavoro, dove per le persone con handicap vi è poco spazio.

(...)

13.

Infine, per puro scrupolo e nella

misura in cui codesto lodevole TCA fosse dell'avviso che il calcolo del grado

di invalidità va eseguito secondo i parametri giurisprudenziali attuali (ciò

che si contesta recisamente), si contesta poi recisamente l'applicazione del

reddito mediano federale (tabella TA1) nell'ambito del calcolo del reddito

ipotetico da invalido. In effetti, nella definizione stessa del grado di

invalidità, viene comparato il reddito che l'assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che egli avrebbe

potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

(...)

Se anche quindi la riconsiderazione fosse

possibile (ciò che si contesta), e se per denegata ipotesi il TCA dovesse

decidere che il reddito ipotetico computabile applicabile è quello del 2005

(ciò che si contesta), si contesta comunque il reddito da invalido calcolato

dall'AI di fr. 57'830,00, e si ritiene invece applicabile la tabella ticinese,

di fr. 52'000,00 annui (2005), al 35%, da cui va dedotta la deduzione sociale

del 20%. La percentuale di invalidità è quindi in ogni caso superiore al 75%,

da cui il diritto, in ogni caso, ad una rendita intera. Lo stesso risultato si

otterrebbe applicando la via alternativa menzionata al paragrafo precedente.

(...)" (Doc. I)

1.4

Con

risposta del 31 ottobre 2007 l’amministrazione, fondandosi sulle Annotazioni

del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) dr. __________, ha chiesto

lo stralcio del ricorso e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per effettuare

una valutazione pluridisciplinare affermando quanto segue:

"

(...)

Con la decisione impugnata, in esito all'istruttoria

medico-economica del caso, ritenuta la valutazione medica specialistica della

perizia 28.12.2006 del Dr. __________ (doc. 117 inc. AI), che ha attestato una

capacità lavorativa in attività adeguata del 50%, l'Ufficio Al ha ridefinito un

grado d'invalidità del 55% e ridotto il diritto dell'assicurato ad una mezza

rendita d'invalidità dal 1.11.2007. Nel ricorso in esame l'assicurato chiede il

mantenimento della rendita intera anche dopo il 1 novembre 2007.

Il ricorrente contesta il diritto dell'Ufficio Al di

far eseguire la perizia, la sua completezza e le sue conclusioni. In merito

alla perizia, si osserva che la stessa ossequia i criteri posti dalla

giurisprudenza ed è completa e coerente, relativamente al momento del suo

allestimento. Il ricorrente contesta che vi fossero le condizioni per una revisione.

Si osserva che l'assicurato beneficia dal 1.5.1998 di una rendita d'invalidità

e la revisione in atto era una revisione d'ufficio. Notoriamente l'ufficio Al

esamina per ogni concessione di rendita a quale data una revisione è prevista.

Per il termine di revisione se al momento della decisione di rendita si presume

che le condizioni della persona assicurata potrebbero mutare in un futuro

prossimo, la data della revisione è fissata al momento delle modifiche

previste; negli altri casi stabilisce il termine di revisione alla scadenza di

tre o al massimo cinque anni a partire dalla decisione di rendita. In casi

straordinariamente gravi d'invalidità che dà diritto a una rendita intera,

possono essere effettuate revisioni periodiche a intervalli più lunghi se le

condizioni sono stabili o se lo stato di salute della persona assicurata

esclude anche in futuro ogni integrazione significativa. In altre parole anche

per la rendita intera concessa per un lungo periodo, occorre comunque avviare

una revisione d'ufficio.

Il ricorrente contesta che I'UAI si fosse dimenticato

in precedenza di operare il con-fronto dei redditi, ma in realtà l'aveva

ritenuto inutile essendo l'assicurato inabile al 100%. Contesta quindi la

possibilità di una riconsiderazione. Si osserva che lo scopo di una

riconsiderazione è rettificare una decisione indubbiamente errata passata in

giudicato. Contrariamente alla revisione, la riconsiderazione non presuppone

una sostanziale modifica della situazione. Ora, la precedente decisione di

rendita e le sue conferme sembrano non aver valutato con la necessaria

attenzione la capacità lavorativa residua dell'assicurato. Come risulta dalla

risposta 30.8.1999 del dr. __________ al Dr. __________ del Servizio medico

regionale dell'Al, la capacità lavorativa residua dell'assicurato non era

nulla. Egli presentava una capacità lavorativa residua almeno del 30/40% in

attività confacente. Essa andava valutata nell'ottica di un confronto dei

redditi, sul quale si basa il grado di invalidità. Ciò che non è stato fatto,

contrariamente a quanto previsto dalla legge. Una riconsiderazione era dunque

legittima.

Il ricorrente contesta l'applicazione degli attuali

redditi statistici e l'incapacità del 50%, dovendo applicare l'abilità del

30%-40% in attività leggere, già indicata dal Dr. __________, alla quale occorrerebbe

aggiungere anche la problematica psichica. Ne risulterebbe un'invalidità

superiore al 70% e una rendita intera. Sostiene un'incapacità lavorativa del

100% in ogni attività. Chiede una riduzione sociale del 20% e l'applicazione

del salario statistico medio federale secondo la nuova giurisprudenza, essendo

più aderente alla realtà il salario medio ticinese, ciò che determina un'invalidità

del 75%.

Si osserva che nell'ambito della decisione impugnata la

Consulente in integrazione professionale, sulla scorta della sua competenza

specifica ed esperienza del settore ha individuato le attività confacenti e ha

poi considerato, conformemente alla giurisprudenza vigente, il salario

statistico annuo per attività semplice e ripetitiva di fr. 57'830.-- al quale,

ponderata le specificità dell'assicurato, ha applicato un'adeguata riduzione

del 5% per le limitazioni ergonomiche, la ridotta scolarità e le difficoltà a

reperire un'altra attività, di modo che per una capacità lavorativa residua del

50% definita dal perito, risulta un salario potenziale da invalido di fr.

29'493.-- con una perdita economica ed un'invalidità del 55% (doc. 123, inc.

AI), insufficiente per una rendita intera d'invalidità. È stata

quindi correttamente applicata la giurisprudenza vigente relativa ai salari

statistici per la definizione del salario da invalido per determinare il grado

d'invalidità.

Relativamente al danno alla salute dell'assicurato si

osserva che esso è stato attentamente valutato, in particolare con la citata

perizia. Con il ricorso l'assicurato ha tuttavia prodotto ulteriore documentazione

medica e meglio

- lettera 5.12.2006

Dr. __________ - rapporto medico 25.9.2007 Dr.

__________

- rapporto medico 27.9.2007 Dr. __________ -

rapporto medico 2.10.2007 Dr. __________

Essa è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico

regionale dell'AI, per una nuova valutazione globale del caso. L'SMR, con

annotazioni 25 ottobre 2007, allegate, ritiene che la documentazione messa a disposizione

evidenzia un certo peggioramento ed è quindi indicata per la corretta

valutazione dello stato di salute dell'assicurato l'esecuzione d'una rivalutazione

multidisciplinare (reumatologico, neurologico, psichiatrico), in

considerazione del tipo di patologia e della lunga inattività professionale con

problematica di cronicizzazione.

Visto quanto sopra, per una corretta valutazione del

caso, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler stralciare il ricorso

e retrocedere gli atti all'Ufficio Al del Cantone Ticino al fine di

espletare i citati accertamenti medici mediante una valutazione peritale

pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico dell'AI,

SAM." (Doc. IV)

1.5

Con

scritto 22 novembre 2007 il ricorrente, tramite il suo legale, prodotta

ulteriore documentazione medica, ha allegato quanto segue:

"

In merito alla

problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per

conto del signor RI 1. Ho preso atto della risposta di causa della parte avversa.

Da parte mia, ritenuto che mi riservo di produrre ulteriori prove (in

particolare degli ulteriori rapporti medici che ho richiesto, e del resto non

mi è ancora stato fissato alcun termine per produrre nuove prove), produco già

da ora quanto segue:

a) MR (in CD dell'ORL di __________) del 16

maggio 2007;

b) Rapporto del dottor __________ del

23.10

;

c) Originale e traduzione del

rapporto della Clinica __________ di __________ del 14.11.2007;

d) Copia rapporto Clinica __________

dell'11.10.2007.

Quanto alla risposta di causa del 31 ottobre 2007, da

parte mia mantengo integralmente quanto già affermato in sede di ricorso. Sul

rapporto del dottor __________ poi, ho chiesto una valutazione da parte di un

medico. Comunque non concordo quando lo stesso valuta nel 50% il grado di

abilità lavorativa dell'assicurato.

Sulla problematica dello stralcio del ricorso, da parte

mia non sono d'accordo: se mai, con tutte le riserve del caso, sono disponibile

a valutare l'ipotesi di una sospensione della causa in attesa che l'Ufficio AI

esegua una perizia pluridisciplinare.

Eventualmente poi, l'Ufficio AI può anche ritirare la

sua decisione formale ed emetterne una nuova (suscettibile di ricorso, anche

nell'ambito degli argomenti da me già sollevati nell'ambito del presente ricorso)

sulla base dei nuovi accertamenti."

(Doc. VIII)

In

proposito, l’Ufficio AI, nelle sue osservazioni 4 dicembre 2007 corredato

dalle Annotazioni del medico del SMR dr. __________ (IIIbis), ha confermato la

risposta al ricorso (X).

Con lettera 26 febbraio 2008 il ricorrente, allegata nuova documentazione

medica e in particolare una perizia della Clinica __________ del 13 febbraio

2008, ha fatto valere quanto segue:

"

(…)

In merito alla problematica di cui in oggetto, invio

la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1.

In allegato alla presente, quali nuovi mezzi di prova,

producono quanto segue:

a) copia

rapporto dr. __________ del 23 settembre 1999;

b) copia

rapporto Clinica __________ del 6 febbraio 2008;

c) copia

perizia Clinica __________ del 13 febbraio 2008

Per il resto, confermo le mie precedenti comunicazioni

come pure i mezzi di prova indicati in sede di ricorso (e quindi la perizia, si

richiama l'intero incarto AI/55/94 di codesto lodevole Tribunale, si richiede

l'edizione del dottor __________ dell'intera cartella clinica, dei referti

radiologici e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso

quella del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera

cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso

quella del 5.12.2006), si richiede l'edizione della Clinica __________ di __________,

da parte della Clinica __________ di __________, da parte dell'Ospedale __________

di __________ e da parte della Clinica __________ , rep. Fisioterapia, __________,

dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato." (Doc. XVII)

In merito, l’Ufficio AI, nel suo scritto del 6 marzo 2008, ha affermato di confermarsi nella risposta al ricorso sulla base delle annotazioni del medico

SMR, per il quale lo stato di salute del ricorrente che emerge dalla perizia da

lui prodotta è sovrapponibile a quello presente in occasione della prima

assegnazione della rendita, mentre che vi sarebbe un peggioramento da giugno

2007.

(XIX).

considerato, In

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del

21.

luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa

H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

2.2

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

Nel merito

2.3

Oggetto

del contendere è la legittimità del provvedimento con cui l'amministrazione ha

ridotto la rendita di spettanza di RI 1 da intera a parziale.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzi-

ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag.

182.

consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF

128.

V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.

Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,

è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado

d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata

inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per

grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era

insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,

ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC

1987.

pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non

pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

2.6

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna

2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.

2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999.

nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7

Nell’evenienza concreta, all'assicurato, già attivo come

macchinista di cantiere, era stata inizialmente rifiutata ogni prestazione

mediante decisione dell’Ufficio AI del 12 aprile 1994 (doc. AI 30). Tale

provvedimento, contestato dal richiedente, era stato in seguito annullato dal

TCA mediante pronuncia del 2 febbraio 1995, con la quale questa Corte,

giudicati insufficienti gli accertamenti esperiti dall’amministrazione,

segnatamente quelli di natura economica, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI

per ulteriori indagini (STCA inc. AI 55/94; cfr. doc. AI 37). In seguito

l’assicurato, affetto da problemi ortopedici/neurologici e in particolare da “sindrome

cervicale, sindrome dorsale inferiore, sindrome lombare importante, sindrome

radicolare sensitiva bilaterale agli arti inferiori” (cfr. perizia del dr. __________,

chirurgo ortopedico, del 24 gennaio 1993, doc. AI 22), sulla base del preavviso

dell’orientatore professionale (doc. AI 41), è stato sottoposto dapprima a un

periodo di orientamento pratico presso il __________ di __________ e poi messo

al beneficio di provvedimenti professionali presso il __________ di __________

dal 12 maggio 1996 al 31 agosto 1998 con attribuzione della relativa indennità

giornaliera (doc. AI 56 e 60). Mediante provvedimento del 14 novembre 1996

l’amministrazione ha altresì riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

rendita intera per il periodo dal 1. ottobre 1993 al 31 marzo 1994 (doc. AI 68

e 71). A seguito di un nuovo intervento alla schiena eseguito dal dr. __________

il 28 maggio 1998 l’assicurato ha interrotto la riformazione presso il __________

(doc. AI 81).

Di

conseguenza, con provvedimento del 26 ottobre 1998 l’Ufficio AI ha ripristinato

la rendita riconoscendo all’assicurato una rendita intera dal 1. maggio 1998 (doc.

AI 84-1 e 89).

In

seguito, in sede di revisione della prestazione l’amministrazione ha

interpellato il dr. __________, il quale, nel suo rapporto del 30 agosto 1999

ha fra l’altro affermato:

"

(…)

Dopo questo intervento, il decorso è stato favorevole.

Ho rivisto un'ultima volta il paziente il 01.09.98 ed in quest'occasione non

accusava dolori particolari, né lombari, né radicolari. Prima dell'intervento

era in atto una riformazione professionale a __________, che il paziente già

allora riusciva a seguire con grande difficoltà. Da maggio 1998 percepisce una

rendita AI intera.

Ho rivisto il paziente il 16.08.99 (riconvocato per

rispondere al suo scritto).

In quest'occasione, il paziente accusa nuovamente

dolori ma unicamente lombari. Non ha più dolori radicolari. La lombalgia viene

accusata il mattino alzandosi, per ca. 1 ora, dopo di che migliora notevolmente.

Dolori pure in posizione statiche e rimettendosi in movimento, mentre in

movimento ha pochi fastidi. Pochi dolori notturni. All'esame clinico noto una

deambulazione normale.

Atteggiamento scoliotico destro-convesso antalgico.

Mobilità lombare bloccata e dolente. Palpazione dolente diffusa ma accentuata

da L3 S1. L'esame neurologico risulta normale, con un pseduo-Lasègue bilaterale

a 70° ed una disestesia diffusa alla gamba destra. Riflesso achilleo a destra

mancante, come già in precedenza.

In conclusione, persiste senz'altro una sindrome

lombovertebrale, in stato dopo ripetuti interventi al rachide lombare, con

discopatie plurisegmentali accertate radiologicamente e alla RM.

In considerazione del decorso clinico e degli esami

neuroradiologici, penso che le misure reintegrative non siano più attuabili. Il

paziente avrà anche difficoltà a svolgere una qualsiasi altra attività pur

leggera essa sia. Inoltre, il paziente sembra aver ben accettato il fatto che

percepisce una rendita al 100% e non vede alcuna ragione di cambiare questa

situazione. Comunque sia, dal punto di vista clinico, penso che anche in

un'attività molto leggera il paziente possa al massimo avere una capacità

lavorativa residuale non superiore del 30-40%, per cui, propongo che lo stato

attuale con la rendita intera venga convalidato." (Doc. AI 99-1+2)

Di

conseguenza, constatata l’impossibilità a riprendere il provvedimento professionale,

con provvedimento del 19 gennaio 2000 l’amministrazione ha confermato il diritto

alla rendita intera (doc. AI 100). Nella successiva procedura di revisione,

l’amministrazione, preso atto che secondo il medico curante dell’assicurato,

dr. __________, il paziente aveva pure iniziato una cura con ansiolitici (doc.

AI 107-1), ha confermato la prestazione con provvedimento del 11 giugno 2003

(doc. AI 108).

Avviata

nel luglio 2006 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario

compilato in data 24 luglio 2006 dall’assicurato per il quale il suo stato di

salute era rimasto invariato (doc. AI 111), l’Ufficio AI ha interpellato il

medico curante dell’assicurato, dr. __________, il quale in data 26 agosto 2006

ha affermato che la situazione dell’assicurato, affetto da “Stato dopo

intervento chirurgico per ernia discale L3-L4 e discopatia della colonna

lombare”, mostrava un peggioramento per cui riteneva giustificata

l’assegnazione della rendita (doc. AI 113).

Nelle sue

annotazioni del 20 ottobre 2006 il medico SMR dr. __________ ha affermato:

"

Il medico curante riporta nel suo

rapporto un peggioramento, essendovi una modifica dello stato di salute è

giustificata una perizia per una rivalutazione, così potremo anche rimediare

alla mancata valutazione, a suo tempo, delle capacità fisiche residue."

(Doc. AI 115-1)

Di conseguenza

l’Ufficio AI ha dato mandato al dr. __________, specialista in medicina interna

e reumatologia, di effettuare una perizia. Nel suo rapporto peritale del 28

dicembre 2006 lo specialista ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

4.

Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

- esiti da decompressione L3/4 e L4/5 a destra

l'1.4.1993,

- esiti da fenestrazione L4/5 a destra, adesiolisi e

neurolisi L5, foraminoctomia L5, fenestrazione L5/S1, foraminotomia S1,

sequestrotomia e discectomia L5/S1, il 28.5.1998,

- alterazioni degenerative multisegmentali lombari,

- esiti da morbo di Scheuermann,

- anomalia di transizione lombosacrale,

- disturbi statici del rachide,

- decondizionamento muscolare. (...)" (Doc. AI

117-7)

concludendo come

segue:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale

residua descritta nell'allegato.

Sul piano medico-teorico, in un lavoro adatto allo

stato di salute attuale, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del

100%, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a seguito della necessità

di cambiare frequentemente le posizioni corporee e per i dolori cronici

lamentati.

Una ripresa del lavoro in attività adatta non è finora

mai stata presa in considerazione, neanche dopo il secondo intervento

neurochirurgico alla lombare del 28.5.1998, dato che il neurochirurgo curante

era dell'avviso che l'assicurato non fosse più integrabile nel processo

lavorativo, neanche in attività leggere.

Nella sua ultima attività professionale come

macchinista-traxista, svolta esclusivamente in posizione seduta, giudico

l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100%, a partire dal

9.10.1992

" (Doc. AI 117-7+8)

In merito il dr. __________

del SMR in data 5 gennaio 2007 ha osservato:

"

Trattasi di una revisione d'ufficio

per un Assicurato a beneficio di una rendita intera al 100% al 01.05.1998 per

problemi reumatologici e parzialmente psichici.

È in cura unicamente dal dr. __________ che indica:

- stato dopo intervento chirurgico per ernia distale

L3-L4 e discopatia della colonna lombare.

Il dr. __________ a suo tempo indicava che un'attività lavorativa

leggera era possibile nella misura del 30-40%.

Una completa valutazione delle capacità fisiche residue

non fu fatta a suo tempo, per cui in sede di revisione viene chiesta una nuova

perizia a completamento della valutazione.

La perizia si presenta come esaustiva in merito alla

valutazione dello stato attuale in considerazione dell'evoluzione clinica delle

patologie in anamnesi, per cui rimaniamo concordi nella valutazione e nelle

conclusioni.

In base alla perizia del dr. __________ viene posta la

diagnosi:

sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in esiti

di decompressione nel 1993 e fenestrazione nel 1998, esiti di m. di Scheuermann,

disturbi statici e decondizionamento muscolare.

In conseguenza della diagnosi l'assicurato è ritenuto inabile

al 100% nella sua ultima attività professionale di macchinista-traxista

dall'ottobre 1992.

In attività adeguata, tenute in considerazione le

capacità fisiche residue riportate nell'apposita tabella, è considerato abile

al 100% con riduzione del rendimento del 50% motivata dalla necessità di

cambiare con frequenza le posizioni di lavoro e per i dolori cronici lamentati,

a partire dalla data della perizia (inizio dal gennaio 2007).

Permane l'obbligo di sottoporsi a cure fisiatriche, che

sono riferite effettuate dall'assicurato ma che alla visita medica non hanno un

reale riscontro clinico."

(Doc. AI 119-1)

Dal canto suo, nel

rapporto finale del 23 febbraio 2007 il consulente in integrazione professionale

dell’AI ha concluso:

"

(...)

L'A. presenta un'inabilità lavorativa del 100% nella

sua ultima attività esercitata di macchinista-­traxista a partire da ottobre

1992.

In attività adeguata allo stato di salute l'A. risulta

essere abile nelle misura del 100% con una riduzione del rendimento del 50%

motivata dalla necessità di cambiare con frequenza la posizione di lavoro e per

i dolori cronici lamentati a partire da gennaio 2007.

(...)

Attività esigibili:

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame

di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.

Si tratta quindi di identificare delle attività

semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In

concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale

e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività

avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di

equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso.

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono

di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio

generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni

d'assemblaggio di piccoli elementi, produzione, stampa, rifinitura, controllo /

sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario

(venditore / cassiere non qualificato, custode, sorvegliante, ...).

Calcolo della CGR:

Pur riconoscendo che il paragone dei redditi dovrebbe

avvenire per l'anno 2007 (esigibilità attività al 100% con riduzione del

rendimento del 50% a partire da gennaio 2007), non avendo a disposizione i rilevamenti

statistici atti al calcolo della CGR, lo effettuiamo per l'anno 2005.

Salario da valido:

Come macchinista edile presso l'impresa di costruzione __________

di __________, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario

annuo di Fr. 61'204.- nel 2005.

Calcolo salario:

Salario orario 1993: Fr. 22.25

Aumenti salariali orari da contratto collettivo dal

1994.

al 2005: Fr. 4.50

Salario orario 2005: Fr. 22.25 + 4.50 = Fr. 26.75

Coefficiente ore mensili nell'edilizia: 176 ore

Salario annuo 2005: Fr. 26.75 x 176 x 13 = Fr. 61'204.

-

Salario da invalido:

Non esistendo un rilevamento statistico effettivo per

l'anno 2005, vengono aggiornati i valori RSS del 2004 all'anno 2005.

A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno

2006.

e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi

che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare

un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e

ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B

9.2

pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr.

4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica ritengo

opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggere. Non si ritiene

necessario effettuare ulteriori riduzioni a questo salario in quanto le

limitazioni mediche vengono tenute in considerazione dal minor rendimento

indicato. Considerando un reddito di partenza di 57'830.- si effettua la

riduzione del 5% per i motivi menzionati sopra e del 50% relativa all'incapacità

medico-teorica. Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 27'469.­-.

Grado d'invalidità:

61'204 - 27'469 x 100 = 55 %

61'204

L'A. presenta una capacità al guadagno residua del 45%

e un grado d'invalidità del 55%.

Conclusioni:

Pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20%,

considerando il grado di incapacità lavorativa (50% minor rendimento) e

l'iter scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia

opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.

Se egli identificasse un datore di lavoro in grado di

garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc" massima di 3-6

mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento di tale

formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di

guadagno." (Doc. AI 124-1+2+3)

Di conseguenza,

l’Ufficio AI, con provvedimento del 13 settembre 2007, preceduto da un progetto

di decisione del 11 aprile 2007 (doc. AI 128), ha stabilito la modifica del

diritto alla rendita con riconoscimento di una mezza rendita in luogo della prestazione

intera, ritenendo dati gli estremi per procedere ad una riconsiderazione della

rendita precedentemente erogata, in quanto riconosciuta senza corretta

valutazione delle possibilità di guadagno ancora esigibili in attività

professionali compatibili con lo stato di salute dell’assicurato (doc. AI 143 e

sopra consid. 1.2).

2.8

Unitamente

al suo ricorso, l’assicurato ha prodotto due certificati medici del 25/27

settembre 2007 del dr. __________ attestanti un’inabilità lavorativa completa per

i problemi alla colonna lombare (doc. C e D) e due attestazioni del 5 dicembre

2006.

e 2 ottobre 2007 del dr. __________, di cui la seconda, indirizzata al

curante del paziente, attesta quanto segue:

"

La informo brevemente sul suo

soprannominato paziente che ho rivisto l'1.10.07.

Come lei sa, il paziente era stato operato anni

addietro per un'ernia del disco L4/5 e L5/S1 dal dr. __________. Rioperazione

nel 1998 per ernia del disco recidivante ed aderenze dei due segmenti a dx. La

situazione inizialmente era migliorata, poi in seguito riacutizzazione dei

dolori lombari ed alle gambe.

Ulteriore peggioramento in giugno con dolori

invalidanti alla gamba. Una RM del rachide lombare effettuata alcuni mesi fa ha

evidenziato gravi discopatie negli ultimi tre livelli lombari con un'importante

discopatia L4/5 e sclerosi dei piatti vertebrali. Presenza di una possibile

piccola recidiva d'ernia L5/S1 con lussato caudale a dx. In discrepanza a

quest'esame RM, l 'esame neurologico effettuato dal Dr. __________ presenta la

presenza di un'irritazione cronica S1 a dx, ma senza denervazione in atto. Ciò

può significare che l'ernia attualmente confermata nella RM non ha un effetto

comprimente sulla radice.

Il paziente è stato recentemente presso la Clinica __________

per una terapia di tre settimane che a quanto pare ha portato ad un leggero

miglioramento della situazione.

Date le circostanze penso che al momento si possa

procedere ad un'infiltrazione di Kenacort a livello L4/5 a dx che coprirà la

radice L5 ed S1. Un intervento chirurgico in questo caso dovrà consistere per

forza in un PLIF L4/5 e L5/S1 con una fissazione da L3 a S1. Si tratta qui di

un grosso intervento con sostituzione degli ultimi due dischi. Personalmente

sono convinto che quest'intervento non avrà un effetto positivo, ma potrà

solamente portare ad ulteriori problemi. Per questa ragione sono estremamente

prudente a porre l'indicazione per un tale procedere." (Doc. E)

Nelle

sue Annotazioni del 25 ottobre 2007 il medico SMR dr. __________ ha valutato

come segue la situazione:

"

(...)

Valutazione:

In occasione della perizia 12.2006 è stato in pratica

riscontrato uno stato clinico sovrapponibile a quello presente in occasione

dell'assegnazione della rendita. A conferma di questo vi è anche la valutazione

della capacità lavorativa che da parte del dr. __________ era stata valutata in

un 40% vs. il 50% del perito attuale (quindi in pratica sovrapponibile).

La documentazione medica a disposizione attualmente

evidenzia invece un certo peggioramento della situazione clinica a partire da

giugno 2007. A conferma di questo è da vedersi p.es. l'assenza del riflesso

achilleo a destra, assenza confermata dalla visita neurologica di luglio 2007,

a prova d'una problematica neurologica finora non presente.

Ritengo quindi giudizioso che il caso venga rivalutato,

rivalutazione che dovrà essere eseguita in modo multidisciplinare

(reumatologico, psichiatrico) in considerazione del tipo di patologia e della

lunga inattività professionale con problematica di cronicizzazione." (Doc.

IV/bis)

Alla

luce di questo parere l’Ufficio AI, nella sua risposta di causa del 31 ottobre

2007, ha proposto lo stralcio del ricorso e il rinvio degli atti per procedere

ad una valutazione pluridisciplinare (IV; cfr. sopra consid. 1.4).

In

corso di procedura l’assicurato ha inoltre presentato ulteriore documentazione

medica e in particolare un rapporto dell’11 ottobre 2007 della Clinica __________,

riferito ad una degenza dal 5 al 21 settembre 2007 attestante fra l’altro

quanto segue:

"

(...)

VALUTAZIONE E DECORSO CLINICO - RIABILITATIVO

Abbiamo impostato un programma riabilitativo mirato e

al miglioramento dell'assetto posturale deficitario, al recupero funzionale

articolare della colonna lombare e alla riduzione della sintomatologia dolorosa

riferita attraverso esercizi di mobilizzazione progressiva, di istruzione

posturale ed ergonomica.

A seguito di un'irrequietezza agli arti inferiori,

riferita dal paziente specialmente nelle ore notturne, sospettando una sindrome

da gambe senza riposo, è stata introdotta con beneficio una terapia serale con

Rivotril al dosaggio di 1 mg. Gli esami di laboratorio di routine sono

risultati nella norma.

Nello specifico, dal punto di vista funzionale, il

tentativo riabilitativo ha sortito solo modesti effetti sulla sintomatologia

dolorosa caratterizzata da una lombo-sciatalgia dx da recidiva di ernia. Il

disturbo algico, piuttosto importante, sta influenzando negativamente l'assetto

posturale del tronco e invalidando progressivamente il paziente anche

attraverso la sintomatologia accessoria da esso potenzialmente indotta come

dolori intercostali a destra ed episodi di nausea.

Per tale motivo consideriamo importante una presa a

carico dal punto di vista neurochirurgico e per questo abbia previsto una

visita presso lo studio del dr. __________ per il 01.10.07 con attuale incapacità

lavorativa al 100% che sarà da rivalutare a seconda della decisione

specialistica effettuata. (...)" (Doc. F1)

In

data 26 febbraio 2008 il ricorrente ha inoltre prodotto una perizia allestita

il 13 febbraio 2008 dai sanitari della Clinica __________ attestante la

diagnosi di

"

- Una sindrome radicolare S1 a

destra,

- Uno stato dopo sindrome L5 a destra con deficit motori

e sensibili,

- Un probabile stato dopo sindrome radicolare L4 a

destra

- Una sindrome lombovertebrale in stato dopo diversi

interventi chirurgici:

· Discectomia

L3/L4 e L4/5 a destra nel 1993

· Fenestrazione

L4/L5 a destra, adesiolisi e neurolisi L5 e foraminotomia L5, fenestrazione

L5/S1, foraminotomia S1, sequestrotomia e discectomia L5/S1 nel 1998

Le diagnosi si basano sugli elementi seguenti:

A. Lo stato neurologico attuale

B. Gli esami elettrofisiologici attuali (vedi allegato)

C. I dati anamnestici

D. I referti neuroradiologici (in modo particolare MR

della colonna vertebrale del 16.05.07) (...)" (Doc. H3, pag. 4)

e

concludente, tra l’altro, come segue:

"

(...)

3.

Dica quale è la capacità lavorativa del

Signor RI 1 nell'ambito della precedente attività lavorativa, rispettivamente

quali sono i suoi impedimenti;

Al momento non è presente una capacità lavorativa in

una occupazione come macchinista rispettivamente autista.

Gli impedimenti che fanno giudicare la situazione

clinica tale da non permettere una capacità lavorativa nella professione sopra

citata sono le seguenti:

- La necessità di mantenere la posizione

seduta, con grosse difficoltà nel mantenete la posizione flessa del ginocchio.

- La necessità di poter ruotare il tronco

durante la conduzione della macchina o del veicolo.

- La sindrome algica lombovertebrale con

irradiazione del dolore nella gamba destra fino al piede lateralmente.

- Deficit dell'estensione dorsale del piede a destra

4.

Dica quale è la capacità lavorativa del

Signor RI 1 nell'ambito di una attività leggera, rispettivamente quali sono i

suoi impedimenti;

Al momento è molto difficile ipotizzare una capacità

lavorativa in un attività seppur molto leggera.

Questo per i motivi seguenti:

- La sindrome algica lombare con irradiazione del

dolore nella gamba destra.

- Le difficoltà nel mantenere la posizione seduta.

- Le difficoltà nel mantenere una posizione eretta

corretta

- Il cammino difficoltoso

- I movimenti della schiena, in modo particolare le

rotazioni difficoltose

La mia valutazione si basa sulla considerazione della

sintomatologia del paziente, descritta sopra.

5.

Dica quali particolari movimenti del

corpo il Signor RI 1 è limitato e perché;

Vedi risposta alle domande 3 e 4.

6.

Dica se è d'accordo con il tenore e con

il grado di abilità lavorativa stabilito dal Dr. __________ nell'ambito della

perizia del 28.12.06. In caso negativo, in cosa non è d'accordo e per quali

motivi? E d'accordo che il grado di abilità lavorativa del Signor RI 1 sia del

50% in attività leggere? In caso contrario, perché no, e quale è il grado di

abilità medico effettivo?

Il Dr. __________ scrive a pag. 7 della sua perizia:

"Sul piano medico-teorico, in un lavoro adatto allo stato di salute

attuale, giudico l"assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, ma

con una diminuzione del rendimento del 50%, a seguito della necessità di

cambiare frequentemente le posizioni corporee e per i dolori cronici lamentati".

No, non sono d'accordo con la valutazione grado di

abilità lavorativa stabilito dal Dr. __________ nell'ambito della perizia del

28.12.06

Non mi trova d'accordo nei punti seguenti:

- La diagnosi da lui posta (perizia a

pag. 7) non contempla la presenza di una importante sindrome S1 a destra e lo

stato dopo lesione radicolare L5 a destra. E probabile (vedi anche riposta alla

domanda 7), che un peggioramento sia avvenuto dopo l'esame della fine dell'anno

2006; non penso però che la grave atrofia del m. extensor digitorum brevis

destro si sia sviluppata solo dopo questa visita, ma non posso escluderlo.

- Dunque il collega ha giudicato la

situazione del paziente partendo da presupposti differenti, arrivando anche ad

altre conclusioni.

Dunque non sono d'accordo che il grado di abilità

lavorativa del Signor RI 1 sia del 100%, ma con una diminuzione del rendimento

del 50%, anche seppur in attività leggere.

Non mi trova d'accordo per i motivi seguenti:

- La sindrome algica lombare con irradiazione del

dolore nella gamba destra.

- Le difficoltà nel mantenere la posizione seduta.

- Le difficoltà nel mantenere una posizione eretta

corretta.

- Il cammino difficoltoso.

- I movimenti della schiena, in modo particolare le

rotazioni difficoltose.

- Deficit dell'estensione dorsale del piede a

destra.

Il grado di abilità medico effettivo attuale è a mio

avviso del 0% per i motivi qui sopra elencati.

7.

È d'accordo con il Dr. __________ nel

senso che fino al maggio del 2007 il grado di abilità lavorativa era del 50%, e

che in seguito vi è stato un peggioramento? Motivi la risposta.

Senza dubbio, se ci si basa sulla documentazione agli

atti c'è stato un peggioramento della situazione clinica dal maggio del 2007.

La mia valutazione attuale conferma questa evoluzione e ha oggettivato una

patologia radicolare attuale S1 a destra e la sintomatologia residua L5 a

destra.

Nella sintomatologia del paziente c'è una continuità

che si estende però al tempo prima del maggio 2007. La sintomatologia era già

importante come già anche ricordato dal Dr. __________ nella sua perizia. La

sintomatologia prevalente era di tipo lombospondilogeno, ma con uno stato

postoperativo negativo su una insufficienza plurisegmentaria a livello della

colonna lombare. La sintomatologia algica è sempre restata importante ed

invalidante.

Dunque non penso che si possa retroattivamente valutare

il grado di inabilità lavorativa fino al maggio 2007 giudicandolo ridotto del

50%. Il lavoro di macchinista rispettivamente autista non era, come non lo è,

compatibile con la sintomatologia del paziente. (...)" (Doc. H3, pag. 6-8)

2.9

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del

28.

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente modificato il diritto alla

rendita fondandosi da un lato sulle conclusioni della perizia del 28 dicembre

2006.

del dr. __________, il quale aveva concluso ritenendo l’assicurato inabile

nella precedente professione di macchinista-traxista dal 1992 ma comunque abile

al 50% in un’attività leggera compatibile con le sue condizioni di salute e che

gli permetta di cambiare frequentemente le posizioni corporee (doc. AI 117),

dall’altro su quelle del consulente IP, il quale, partendo dalle conclusioni

medico peritali e attuato un confronto dei redditi, ha concluso per un grado di

invalidità del 55% (doc. AI 124; cfr. per esteso sopra al consid. 2.7).

Tale tesi è

stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti,

ha, tra l’altro, in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro in

misura competa.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 13 settembre 2007 (doc. AI 128) - quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici

prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in

considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche

alla situazione dell’assicurato antecedente all’emissione della decisione

contestata.

Al riguardo, viste

le citate attestazioni degli specialisti e in particolare ai precitati referti

2.

ottobre 2007 del dr. __________ e alla perizia 13 febbraio 2008 dei sanitari

della Clinica __________ (doc. E e H3), appare in particolare verosimile che i

problemi ortopedici e neurologici che affliggono l’assicurato abbiano limitato

la sua capacità lavorativa nel periodo susseguente al periodo maggio/giugno

2007.

in misura superiore a quanto concluso dal perito dr. __________ nel suo

referto peritale del dicembre 2006. Appare altresì verosimile che al momento

della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato

e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare

l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di

ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti medici pluridisciplinari

(reumatologico, neurologico, psichiatrico) avuto riguardo del tipo di patologie

e della lunga inattività professionale con problematica di cronicizzazione,

posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle

varie problematiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. IV e IVbis).

Questa Corte deve

quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura multidisciplinare,

ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti nel periodo

successivo al maggio/giugno 2007 e sino al momento determinante della

pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362).

2.11

Mentre

il ricorrente ha da un lato chiesto la sospensione della causa in attesa

dell’effettuazione della perizia pluridisciplinare da parte dell’AI e da un

lato, più o meno esplicitamente, postulato l’effettuazione di una perizia

medica ordinata dal Tribunale così come l’assunzione di altre prove (cfr. XVII),

l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti onde procedere

direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti medici (IV).

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

D’altra

parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,

pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato -

facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 -

che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha

constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il

tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,

si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto

rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici,

segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare l’evoluzione delle

patologie di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua

capacità lavorativa anche nel periodo seguente al maggio 2007.

2.12

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione dovrà nuovamente determinarsi

sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato e quindi anche sul

tema di sapere se la decisione di riduzione della rendita (con

effetto al primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione

in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 OAI), merita conferma in via di

riconsiderazione della precedente decisione.

Va

detto in effetti che l’amministrazione non ha fondato la riduzione della

rendita sull’art. 17 LPGA - non ritenendone adempiute le condizioni non essendo

lo stato di salute dell’assicurato sostanzialmente migliorato rispetto a quello

che, nel 1998, aveva determinato il riconoscimento della prestazione intera –

ma ha riconsiderato la decisione del 26 ottobre 1998 giusta l’art. 53 cpv. 2

LPGA ritenendola manifestamente errata.

Detto

altrimenti, occorrerà verificare se nel 1998 l’assicurato è stato erroneamente

considerato invalido al 100%, se tale errore costituisce motivo per rivedere la

decisione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA e, da ultimo, se la rettifica

dell’eventuale errore è di rilevante importanza nel senso di una riduzione

della prestazione. L’Ufficio AI, riferendosi all’epoca della concessione della

rendita intera, ha infatti di fatto sostenuto che la circostanza di non aver

svolto i necessari esami dal punto di vista economico non aveva permesso di

determinare che già a quel momento non vi era diritto a una rendita intera e

quindi che la decisione era manifestamente errata.

State

quanto precede, vista segnatamente la necessità di procedere ad accertamenti

ulteriori - i quali, sia detto per inciso, potrebbero anche evidenziare che nel

frattempo si è verificata una modifica rilevante delle condizioni di salute del

ricorrente - risulta superfluo esaminare le conclusioni dell'amministrazione

in merito alla riconsiderazione della decisione iniziale di attribuzione della

rendita all'assicurato, incluso il calcolo operato per definire il grado di

incapacità di guadagno eseguito dell'Ufficio AI con la decisione contestata.

A

titolo abbondanziale non è tuttavia superfluo ricordare che i principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53

LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03,

consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid.

1.2

; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

L'art.

53.

LPGA prevede che:

"

Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

(cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;

STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997.

ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il

motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica – compresa la giurisprudenza - esistente al momento in cui questa

decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento

(DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480

consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del

grado d’invalidità va considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca

della decisione oggetto della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile

2008.

nella causa M. (inc. 32.3007.206), questo TCA ha avuto segnatamente modo

di rilevare che per esaminare una decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non

era possibile calcolare il grado di invalidità computando un reddito da

invalido calcolato sulla base della giurisprudenza del TFA in vigore da fine

2006.

(per la quale sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati

durante all’epoca della decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115

V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7

maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la STCA

del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153, nella quale questa Corte ha

ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in

corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto

non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di

salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia, allineandosi

alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25 giugno 2007 (I

138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova giurisprudenza non costituisce

un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA).

Inoltre,

una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla

base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur,

presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del

reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Nel

caso di specie, questa Corte rileva a titolo abbondanziale che l’Ufficio AI ha

basato la propria decisione iniziale del 26 ottobre 1998, attribuente una

rendita intera di invalidità, sulle indicazioni contenute nei rapporti medici

agli atti, segnatamente di quello del dr. __________ del 26 maggio 1998 con il

quale lo specialista preannunciava un intervento chirurgico per il 28 maggio

1998.

con conseguente inabilità lavorativa completa per circa 2/3 mesi (cfr. doc.

AI 80 e 89), nonché sulla costatazione che non era momentaneamente più

possibile una ripresa del periodo di riformazione professionale (doc. AI 81 e 89).

Analogamente l’amministrazione ha proceduto in occasione delle revisioni successive

(doc. AI 100 e 107).

Ora,

l’esame di questi atti evidenzia che effettivamente l’amministrazione ha riconosciuto

la prestazione al richiedente senza operare una valutazione economica delle

conseguenze delle patologie lamentate sulla sua capacità lavorativa, e questo

malgrado il dr. __________ avesse evidenziato il decorso favorevole delle

patologie e che l’assicurato era in grado di effettuare, dal mese di dicembre

1998, un’attività lavorativa leggera al 50% (doc. AI 90) rispettivamente al

30/40% (doc. AI 99). L’Ufficio AI non ha in particolare ritenuto di ulteriormente

interpellare i medici sulle capacità lavorative residue dell’assicurato in

attività confacenti al suo stato di salute né quindi di esaminare se,

rispettivamente in quale misura, l’assicurato, sul mercato generale del lavoro,

esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di valorizzare la sua

capacità lavorativa residua.

In

queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, a ragione

l’Ufficio AI ha ammesso gli estremi per considerare la decisione in esame

fondata su accertamenti lacunosi e, quindi, su una valutazione

manifestamente errata dell'incapacità al guadagno a seguito di una applicazione

non conforme di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF

119.

V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137; ) e,

quindi, suscettibile di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA con validità

“pro futuro”, segnatamente a decorrere dal mese seguente la notifica della decisione

formale (cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata sopra).

Aperto

resta per contro il tema di sapere se tale errore manifesto

risulti in concreto rilevante, circostanza questa che l’amministrazione dovrà

nuovamente esaminare alla luce degli esiti degli accertamenti medici che vorrà

eseguire e, se del caso, in applicazione dei principi giurisprudenziali in

materia di riconsiderazione dianzi evocati, fondandosi sulla situazione di fatto

e di diritto, giurisprudenza inclusa (inclusa quella determinante per la

definizione del reddito da invalido; cfr. in proposito STCA inedita del 17

dicembre 2001 in re C., 32.2000.105; cfr. SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid.

2.

), esistente al momento in cui è stata resa la decisione da riesaminare.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato, assistito da un

legale, fr. 1’500 a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 13 settembre 2007 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda

una nuova decisione.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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