32.2007.321
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8 ottobre 2008Italiano88 min
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Numero d'incarto:
32.2007.321
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, TCA
Titolo:
Negata rend.AI.Per quanto concerne esigib.lavor.,perizia psi allestita da medico non cognito della lingua madre dell'ass.ma con aiuto di suo figlio non è in casu un motivo per ult.perizia nella lingua dell'ass.o con traduttore.In attiv.adeguate abile al 80%.Tasso di inval.anche con decurt.del25%=15%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
GRATUITO PATROCINIO
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.321
rs/sc
Lugano
8 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, attiva come operaia agricola presso __________ di __________,
il 3 settembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dal settembre 2003
a causa di mal di schiena, ernia discale e depressione (cfr. doc. 2-1segg.).
1.2. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione del 12 gennaio 2006, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurata, la quale è stata
ritenuta inabile nella misura del 50% nella sua abituale attività, ma abile al
100% in occupazioni adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal
danno alla salute, non presentava alcun grado di invalidità (cfr. doc. 15-1).
1.3. Con
opposizione orale verbalizzata l’8 febbraio 2006 RI 1 ha contestato il
provvedimento del 12 gennaio 2006, e meglio la mancata presa in considerazione
dell’affezione psichiatrica (cfr. doc. 19-1).
L’UAI,
dopo aver fatto esperire un perizia psichiatrica da parte del Dr. med. __________
(cfr. doc. 27-1; 31-1), con decisione su opposizione dell’11 settembre 2007 ha
confermato la decisione del 12 gennaio 2006. E’ stato precisato che, nonostante
Fatti
i disturbi psichici limitassero la capacità al lavoro dell’assicurata in misura
del 20%, dal raffronto dei redditi non risultava alcun grado di invalidità
(cfr. doc. A).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha presentato
un tempestivo ricorso al TCA, postulando, se del caso previ nuovi accertamenti
medici, il riconoscimento, in via principale, di una mezza rendita di
invalidità, in via subordinata, di un quarto di rendita.
Inoltre
l’insorgente ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurata ha, segnatamente, addotto
che il danno alla sua salute consiste, da una parte, in una sindrome
panvertebrale con tendenza fibromialgica comparsa nel 2002. Dall’altra, in una
patologia psichiatrica dal 2002.
La
ricorrente ha censurato il fatto di non aver potuto prendere conoscenza del
referto medico del Dr. med. __________ sul quale si basa la decisione impugnata
per quanto concerne la patologia alla schiena.
L’assicurata
ha, poi, rilevato che la patologia psichiatrica è attestata dalla Dr. med. __________,
che l’ha seguita dall’ottobre 2002 al settembre 2003, quando la dottoressa è
stata trasferita in un’altra struttura cantonale. Essa ha precisato che la Dr.
med. __________ l’ha comunque vista di nuovo nel novembre 2005 e ha confermato
la propria diagnosi.
L’insorgente
ha fatto valere di aver frequentato unicamente le scuole elementari, di non
essere in grado di esprimersi in lingua italiana e di avere difficoltà ad
esprimersi anche nella propria lingua. Essa ha evidenziato di lavorare al 50%
nella sua attività di operaia agricola con fatica e sopportando i dolori,
dimostrando così di adempiere all’obbligo di intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute.
L’assicurata
ritiene, però, che un incremento dell’attività lavorativa sia assolutamente da
escludere non solo per la problematica alla schiena, ma anche e soprattutto per
la patologia psichiatrica.
Per
quanto attiene ai disturbi alla schiena, la ricorrente ha osservato che agli
atti risultano due certificati del medico curante, Dr. med. __________ e che
inoltre vi sarebbe il “misterioso” rapporto del Dr. med. __________ del giugno
2004, non più attuale, oltre a un succinto rapporto del servizio medico
regionale. Essa ha sottolineato che, benché il Dr. med. __________ avesse ritenuto
indicato un accertamento medico complementare, non si è proceduto ad alcuna
indagine supplementare.
In
relazione, poi, ai ruoli di controllo e sorveglianza indicati dall’UAI come
esercitabili al 100%, l’assicurata ha dichiarato che, a prescindere dalla patologia
psichiatrica, la carenza di formazione scolastica e di conoscenza della lingua
italiana non le permetteranno mai di ricoprire tali posizioni.
Per
quanto riguarda l’affezione psichiatrica, essa ha affermato che la conclusione
a cui giunge il Dr. med. __________, ossia di un’incapacità lavorativa non
superiore al 20%, va notevolmente riconsiderata alla luce del fatto che il
referto in questione si basa su un’unica seduta della durata di un’ora e mezzo
e che in occasione di tale colloquio è stato necessario fare capo all’ausilio
di suo figlio quale interprete. A mente dell’insorgente il medico non ha potuto
così avere alcuna percezione diretta della sua patologia. Secondo l’assicurata
va, inoltre, tenuto conto del fatto che il referto del Dr. med. __________ è
manifestamente in contrasto con quello della Dr. med. __________, la quale al
contrario ha potuto relazionarsi con lei in modo accettabile, potendo esprimersi
nella sua lingua e conoscendo anche il suo particolare contesto culturale che
deve essere imperativamente considerato nell’ambito di una perizia
psichiatrica.
L’assicurata
ha rilevato che l’istruttoria non poteva prescindere da un referto allestito da
un medico che potesse dialogare direttamente con lei nella sua lingua e che
conoscesse il suo contesto culturale. Essa ha specificato che ciò sarebbe stato
senz’altro possibile, ritenuto che in Ticino e pure nel Locarnese vi sono anche
altri medici psichiatri, oltre alla Dr. med. __________, provenienti da
ambienti culturali vicini a quello della ricorrente, capaci di esprimersi nella
sua lingua (cfr. doc. I).
1.5. Il 22
ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha inviato al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV+bis).
1.6. L’UAI, con
risposta di causa del 6 novembre 2007, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V)
1.7. La
patrocinatrice dell’assicurata, il 12 novembre 2007, ha chiesto l’allestimento
di un referto psichiatrico da parte di un medico che possa dialogare
direttamente con la ricorrente nella sua lingua e che conosca il suo contesto
culturale, nonché l’assunzione agli atti del rapporto del Dr. med. __________
del 16 giugno 2004 commissionato dall’__________ e citato nella decisione
impugnata (cfr. doc. VII).
1.8. Il 15
novembre 2007 questa Corte ha trasmesso all’avv. RA 1 l’intero incarto AI nel
quale figura anche il rapporto del giugno 2004 del Dr. med. __________,
assegnandole il termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc.
VIII).
1.9. La
rappresentante dell’assicurata, il 29 novembre 2007, ha osservato, in primo
luogo, che, visto che il Dr. med. __________ si è basato sull’incarto
dell’assicurazione malattia, che nulla ha a che vedere con l’incarto AI, non è
ammissibile che la decisione impugnata si fondi, per quanto concerne la
patologia alla schiena, su tale documento. In secondo luogo, che relativamente
al merito il rapporto del Dr. med. __________ non giunge ad alcuna conclusione
definitiva e men che meno a lungo termine. Infine è stato sottolineato che il
rapporto in questione ha messo in evidenza le difficoltà linguistiche e
culturali , come pure una possibile depressione. L’avv. RA 1 ha ribadito, quindi,
la necessità non solo di un referto approfondito in merito ai disturbi alla
schiena, ma anche di un referto psichiatrico allestito da un medico che conosca
la lingua e il contesto culturale della sua assistita (cfr. doc. IX).
1.10. I doc. VII,
VIII e IX sono stati inviati all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni entro un termine di dieci giorni (cfr. doc. X).
L’amministrazione
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurata
il diritto a una rendita di invalidità.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) si è realizzato
antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI
non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI che verranno
citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2.
A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I
683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale
[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle
affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto,
l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una
diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare
l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da
parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte
ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle
assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di
fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa
possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore
somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile
sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,
rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di
giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una
componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la
sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione
durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di
integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione
dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le
regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona
assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto
dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo
difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal
profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,
sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per
l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni
qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da
un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
In
una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza
concreta la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è
oggetto di contestazione fra le parti.
L’UAI,
fondandosi, sul rapporto del Dr. med. __________, allestito all’attenzione
dell’assicuratore __________ - i cui contratti sono stati ripresi dal 2005 da __________
- e sul referto del Dr. med. __________ (cfr. doc. 1-3, 31-1), ha ritenuto
l’assicurata in grado di svolgere all’80% attività confacenti al proprio stato
di salute (cfr. doc. 33-1, 35-1, A).
La ricorrente
sostiene, invece, sulla base, segnatamente, della valutazione della Dr. med. __________,
di presentare un’incapacità al lavoro di grado ben maggiore e che accertamenti
medici dal profilo sia della problematica alla schiena, che della patologia psichiatrica
si impongono (cfr. doc. I; VII; IX).
Chiamata
ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il
referto di una TAC del rachide lombare da L3 a S1 del 14 gennaio 2003 ha posto
in luce un quadro di modica discopatia degenerativa lombare plurisegmentale con
protrusione discale diffusa soprattutto L4/5 con contatto radicolare L5 a
destra; non ernia discale e spondilartrosi lombare inferiore modica (cfr. doc.
1-10).
Il 16
settembre 2003 è poi stata eseguita una RM lombosacrale, la quale ha
evidenziato delle discopatie multisegmentali con piccole ernie discali mediane
e versamenti delle articolazioni interapofisarie quale segno indiretto di una
certa irritazione, ma nessun segno diretto per una radicolopatia (cfr. doc. 1-11).
Il 17
marzo 2004 ha avuto luogo, per conto della __________, un consulto presso il
Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna.
Dal
relativo rapporto, quale diagnosi, risulta una sindrome pan-vertebrale cronica
persistente senza sintomi radicolari e un disturbo ansioso-depressivo.
Il medico
ha, inoltre, affermato che il caso di malattia era iniziato nel settembre 2003
e che a quel momento l’assicurata stava lavorando al 50%, senza che fosse
prevedibile un aumento della capacità lavorativa a breve termine. Il Dr. med. __________
ha osservato che se nel corso delle settimane successive la paziente non avesse
recuperato un sufficiente benessere per tornare a svolgere il suo abituale
lavoro con normale rendimento, sarebbe stato opportuno predisporre una
valutazione specialistica peritale presso un reumatologo-fisiatra di fiducia
per meglio definire il quadro clinico e soprattutto la prognosi (cfr. doc.
1-13).
Il Dr.
med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha visitato
l’assicurata il 15 giugno 2004. Lo specialista ha diagnosticato:
"
- Sindrome panvertrebrale con/da
·
turbe statiche modiche del rachide
(tendenzialmente piatto)
·
alterazioni degenerative contenute in zona
lombare (secondo TAC/RM, punto 3.4.)
- Tendenza
fibromialgica
·
contesto psicosociale difficile
·
evoluzione depressiva?
-
Obesità (BMI 33)
-
Ipertensione arteriosa trattata” (doc. 1-7)
Il Dr.
med. __________, dopo aver precisato che alla discussione con l’insorgente era
presente anche il figlio, ha inoltre così valutato il suo stato di salute:
"
(…)
All’origine della presente inabilità lavorativa
(attualmente parziale) vi è una sintomatologia dolorosa del rachide (e degli
arti specialmente superiori) con una caratteristica parzialmente meccanica
(secondo il carico rispettivamente i movimenti) alla quale si aggiunge però una
sindrome del dolore cronico nell’ambito di una tendenza alla fibromialgia
generalizzata. Quest’ultima potrebbe essere l’espressione di difficoltà
nell’adattarsi culturalmente (difficoltà linguistiche importanti anche dopo
anni di residenza in Svizzera) o ancora di una franca evoluzione depressiva.
Dal profilo prettamente reumatologico vi è una disfunzione vertebrale contenuta
in zona lombare con segni di una certa sofferenza muscolo-tendinea nell’ambito
di una sindrome vertebrale senza però indizi per una patologia funzionale e/o
strutturale maggiore. Non vi sono in particolare segni in favore di
complicazioni neurocompressive, constatazione che combacia anche con i referti
radiologici che documentano una certa degenerazione discale nei segmenti
lombari senza però alterazioni morfologiche maggiori con particolare
riferimento a delle ernie discali (…).
Il lavoro svolto comporta regolarmente sforzi
fisici, spesso in posizioni corporee difficili per il rachide (spostare pesi,
lavorare in flessione lombare continua, ecc.), mansioni solo in parte
compatibili con il presente danno alla salute.” (doc. 1-7)
Lo
specialista ha conseguentemente giudicato del 50% l’inabilità lavorativa quale
operaia agricola. Egli ha, altresì, attestato che il quadro clinico appariva
cronicizzato, che, tenuto conto dell’irreversibilità delle alterazioni
degenerative lombari, non si poteva prevedere un aumento della capacità
lavorativa nella professione svolta né a corto né a medio termine e che non vi
erano cure mediche proponibili atte a modificare tale valutazione.
Per
quanto attiene alla capacità esigibile, il Dr. med. __________ ha affermato che
la paziente poteva alzare pesi dal suolo solo fino a un massimo di 5-8kg circa
e non in forma ripetitiva, che lavori in flessione prolungata del rachide
dovevano essere interrotti regolarmente (a scadenza di 5-10 minuti al massimo)
ed erano esigibili solo in forma ridotta, che movimenti ripetitivi di
flessione, estensione o di rotazione del tronco erano possibili in forma
leggermente ridotta, che l’assunzione di posizioni corporee statiche era
possibile fino a un’ora circa senza interruzione (seduta o in piedi), che non
vi erano particolari impedimenti nell’uso delle braccia (salvo lavori manuali
sopra l’altezza della testa, esigibili solo in forma ridotta) e delle mani, che
gli spostamenti su terreni piani erano possibili normalmente, che era impedita
in forma leggera nel camminare su terreni sconnessi. Egli ha, infine, evidenziato
che per un’attività lucrativa che possa rispettare quanto sopra la paziente
sarebbe stata dal lato medico/teorico abile in forma normale e che questo
giudizio non teneva conto di eventuali aspetti non medici che avrebbero potuto
ostacolare un reinserimento in un’altra attività professionale, con particolare
riferimento alle difficoltà linguistiche (cfr. doc. 1-8, 1-9).
L’8
novembre 2004 il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico curante
della ricorrente, ha indicato che la sindrome pan-vertebrale e la tendenza
fibromialgica avevano ripercussioni sulla capacità lavorativa della stessa,
mentre l’obesità, l’ipertensione arteriosa trattata e la sindrome del tunnel
carpale destro non influenzavano la sua abilità al lavoro (cfr. doc. 9-1). Il
medico ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% per l’ultima attività
esercitata quale operaia nel settore agricolo (raccoglitrice).
Egli ha
inoltre osservato:
"
(…)
Si tratta di una paziente
che presenta una sindrome pan-vertebrale algica, cronicizzata, in un possibile
contesto fibromialgico e depressivo larvato. L’attività lavorativa svolta dalla
paziente, particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico malgrado il
lodevole tentativo da parte del datore di lavoro di assegnarle carichi meno
duri, rende sicuramente incerta e sfavorevole la prognosi circa una ripresa
completa dell’attività professionale; tenendo poi in considerazione il basso
grado di scolarizzazione e le oggettive difficoltà linguistiche, un
reinserimento professionale appare del tutto aleatorio.
Non sono purtroppo
proponibili trattamenti medici oltre a quelli finora proposti suscettibili di
cambiare il quadro della situazione.” (Doc. 9-3)
Il Dr.
med. __________, medico del Servizio medico regionale (SMR), in un rapporto del
18 marzo 2005, sulla base dei dati oggettivi emergenti dalle certificazioni
mediche riguardanti le condizioni di salute dell’assicurata, ha concluso che l’assicurata
era da ritenersi inabile al 50% nella sua attività di operaia agricola, mentre
in un lavoro rispettoso delle regole dell’ergonomia, e meglio delle limitazioni
menzionate dal Dr. med. __________, la medesima sarebbe stata dal lato
medico-teorico abile in forma normale a partire dal maggio 2004 (cfr. doc.
11-2).
Nell’opposizione
interposta contro la decisione del 12 gennaio 2006 con cui all’assicurata è
stato negato il diritto a una rendita di invalidità in quanto il grado di
invalidità, tenuto conto del danno alla salute organica, era nullo (cfr. doc.
15-1) – verbalizzata l’8 febbraio 2006 – è stata censurata la mancata
considerazione dell’affezione psichiatrica (cfr. doc. 19-2).
Il 6
febbraio 2006 il Dr. med. __________ ha osservato che la paziente era stata
ricoverata nel corso dell’autunno presso i servizi della Clinica __________ di __________
per uno stato depressivo caratterizzato da un forte sentimento di
devalorizzazione. Marcata diminuzione dello slancio vitale e conflittualità
intra-familiare sfociata a diverse riprese in propositi suicidali. Egli l’ha
inviata dalla Dr. med. __________, psicologa presso l’__________ e sua
connazionale, che l’aveva già seguita negli anni precedenti presso il Servizio
psicosociale di __________.
Il medico
ha attestato che la Dr. med. __________, da un lato, ha confermato
l’aggravazione della sindrome depressiva, dall’altro, non ha potuto escludere
la presenza di disturbi dispercettivi. E’ stato sottolineato che per la sua
funzione all’interno del Servizio socio-psichiatrico alla dottoressa non è
stato possibile assicurare una presa a carico psichiatrica regolare
dell’assicurata che, viste le grosse difficoltà linguistiche, richiedeva la
condivisione del suo idioma. Il Dr. med. __________ ha rilevato di ritenere,
tenuto conto del basso grado di scolarità della ricorrente, molto poco
probabile che la stessa potesse trovare un impiego anche leggero quale
“sorvegliante in aziende nel settore industriale” o svolgere in alternativa
piccole attività manuali leggere e ripetitive al 100%, come invece indicato
dalla consulente IP (cfr. doc. 20-1, 13-1).
Dal
rapporto del 28 aprile 2006 della Dr. med. __________, capoclinica in
psichiatria preso la Clinica psichiatrica cantonale, afferente all’ultimo
consulto del 16 novembre 2005, si evince che l’assicurata presentava da anni
una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) con disfunzione
vegetativa somatoforme (ICD 10 F 45.3) in personalità semplice, che il suo stato
di salute era suscettibile di peggioramento e che la capacità al lavoro non
poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari.
La
dottoressa ha pure evidenziato che:
"
Trattasi di una paziente di origine __________,
sposata, madre di due figli, entrambi sposati. La signora è in Ticino da anni,
insieme alla sua famiglia. Riferisce di essersi integrata bene, ma sente molto
la nostalgia per il suo paese e i parenti rimasti. Ha sempre lavorato come
operaia agricola, l’unico lavoro che sa svolgere. La scolarità è elementare.
Non è riuscita a imparare bene l’italiano, ha difficoltà a esprimersi (da
notare che ci sono grosse difficoltà anche nella propria lingua a causa della
sua semplicità e poca scolarizzazione). La paziente è stata seguita dalla
sottoscritta dal 23.10.2002 al 30.09.2003 presso il Servizio Psico Sociale di __________
nell’ambito di una sindrome ansioso-depressiva che già all’epoca era causa di
alcune assenze dal lavoro per tempi prolungati o di diminuzione del rendimento.
Vale a dire che la paziente si è sforzata molto a tornare sul posto di lavoro
malgrado il malessere persistente. Negli ultimi anni si è sovrapposta una disfunzione
vegetativa somatoforme che rende difficile e infruttuoso l’approccio
internistico. Dal punto di vista psicoterapico esistono grosse difficoltà a
causa della semplicità della paziente e la prevalenza del pensiero concreto che
non permette un’elaborazione psicologica. Siamo dell’avviso che la situazione
attuale è difficile con un’inabilità lavorativa del 80% e la prognosi per il
futuro è negativa per mancanza di possibilità di lavorare in questa paziente in
termini psicoterapici.” (Doc. 23-2)
La Dr.
med. __________ ha, infine, indicato che non era proponibile l’attività
abituale, che l'inabilità al lavoro era dell’80%, che il rendimento era ridotto
dell’80% e che l’assicurata non era in grado di svolgere altre attività (cfr.
doc. 23-3).
Il 17
maggio 2006 il Dr. med. __________ del SMR ha annotato che:
"
(…) Dalla nuova documentazione acquisita agli
atti risulta che l’A abbia presentato un peggioramento di una patologia psichiatrica
preesistente che ha portato ad un ricovero presso la Clinica __________ di __________
in autunno 2005 (dopo la nostra presa di decisione). E’ da notare che il
rapporto medico AI del Dr. __________ del 10.04.2004 non citava nessuna
diagnosi psichiatrica. Nelle considerazioni del suo scritto parlava di
“possibile contesto fibromialgico e depressivo larvato”. La patologia
attualmente invalidante da prendere in considerazione sembra di natura
prettamente psichiatrica. Procedere: perizia psichiatrica (Dr. __________).”
(Doc. 27-1)
Il Dr.
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha periziato l’insorgente
il 17 ottobre 2006 durante un consulto di un’ora e mezzo al quale ha assistito
il figlio della stessa (cfr. doc. 31-1).
Dal
relativo referto peritale emerge, in particolare, che:
"
(…)
Innanzitutto nel corso dell’attuale
valutazione clinico-psichiatrica è emersa l’impressione generale che nonostante
da oltre 10 anni la peritanda risiede in Svizzera si sia di fatto poco
integrata nel tessuto sociale, vivendo ai margini ed esercitando un lavoro poco
qualificato sulla base di una assoluta mancanza di formazione professionale ma
funzionando adeguatamente fino al mese di ottobre 2002. In tale scenario
l’accentuazione dei sintomi fisiatrici di cui soffre da tempo ha finito per
catalizzare il disagio derivante dalla proprie scarse capacità di adattamento
ad un contesto socio-lavorativo che di fatto ha solo e sempre accettato per
motivi economici e la porta a costruirsi una nuova identità nel ruolo di
ammalata. In questo ruolo si chiude in una posizione regressiva che comporta la
parziale compromissione delle sue abituali competenze lucrative, aspetto che
però non va letto come effettiva perdita della capacità di funzionare sul piano
lavorativo ma come tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative allo
scopo di attirare l’attenzione sulla situazione di disagio sociale che vive e
di cui la manifestazione caratteristica è rappresentata essenzialmente dalla
tendenza ad aggravare i disturbi lamentati. A livello clinico psichiatrico
infatti, e veniamo al secondo aspetto, è stata rilevata una sintomatologia
ansioso-depressiva di lieve entità, nella cui genesi giocano certamente un
ruolo fattori culturali, ma anche la tendenza all’aggravamento dei sintomi a cui
si associano evidenti tratti istrionici e dimostrativi con tendenze
rivendicative e beneficio secondario. Il terzo aspetto infine riguarda la
diagnosi di disfunzione vegetativa somatoforme avanzata dalla Dr.ssa __________.
In occasione della attuale valutazione psichiatrica non sono emersi dati
anamnestici e nemmeno i caratteri tipici di tale psicopatologia, come i sintomi
di attivazione del sistema nervoso vegetativo quali palpitazioni, tremori,
vampate di calore tipici e non c’è nella peritanda la preoccupazione espressa
circa la possibilità di avere una grave patologia ad un determinato organo o
apparato e a ricercare per questo continue rassicurazioni da parte dei medici.
La peritanda dice di soffrire per la sintomatologia algica muscolo-scheletrica
ma è consapevole della sua entità, seppur tenda a drammatizzarla e non
necessita di continue rassicurazioni circa la sua portata. In conclusione,
nell’ambito dell’attuale indagine psichiatrica, non è stata evidenziata alcuna
patologia psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva grave o un
disturbo di personalità clinicamente significativo e tale da compromettere il
funzionamento lavorativo. Da un punto di vista esclusivamente psichiatrico non
ci sono pertanto elementi clinici tali da limitare la capacità lucrativa della
peritanda in misura superiore del 20%. In tal senso ella può continuare a
esercitare la propria abituale attività di operaia agricola.” (Doc. 31-6)
Lo
specialista, riguardo alle conseguenze sulla capacità di lavoro, ha precisato
che le menomazioni qualitative e quantitative a livello sociologico e mentale erano
legate alla sintomatologia ansioso-depressiva di grado lieve obiettivata, che
in quanto tale non comprometteva, per esclusivi motivi psichici, la capacità
lavorativa della peritanda nella abituale attività di operaia agricola. Egli ha
attestato, da una parte, che la limitazione della capacità di lavoro non
superava il 20% e questo da ottobre 2002, epoca in cui era giunta
all’osservazione psichiatrica. Dall’altra, che la limitazione lucrativa per
motivi psichici identificata non era addizionale a quella per cause fisiche
(cfr. doc. 31-6).
Il Dr.
med. __________, il 3 gennaio 2007, ha indicato che le problematiche accusate
dall’assicurata con ripercussione sulla capacità di lavoro erano la sindrome
panvertebrale con/da turbe statiche modiche del rachide ed alterazioni
degenerative in zona lombare e la tendenza fibromialgica, mentre la sindrome
mista ansioso-depressiva di lieve entità in personalità con tratti istrionici
non aveva effetti sull’abilità lavorativa.
Egli ha
evidenziato che l’inabilità era del 20% da ottobre 2002, che la ricorrente
poteva continuare a esercitare la propri attività di operaia agricola, che la
limitazione lucrativa per motivi psichici identificata non era addizionale a
quella per cause fisiche e che provvedimenti di integrazione non erano da
prendere in considerazione (cfr. doc. 33-1), come del resto certificato dal Dr.
med. __________ (cfr. doc. 31-7).
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. L’assicurata,
con l’atto ricorsuale, ha contestato il fatto che sia stata periziata dal
profilo psichiatrico da un medico psichiatra non cognito della sua
lingua, né del suo contesto culturale (cfr. doc. I).
Al
riguardo va osservato che con sentenza I 245/00 del 30 dicembre 2003,
pubblicata in SVR 2005 IV N. 12 pag. 51 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ha stabilito che la questione di sapere se un assicurato ha diritto o meno
all’esecuzione di una misura medica di accertamento nella sua lingua madre
oppure con l’ausilio di un traduttore deve essere decisa dal punto di vista di
un corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante
e non dal profilo della garanzia del diritto di essere sentito. Quando
l’amministrazione o il perito medico ordinano l’intervento di un traduttore, i
relativi costi vanno a carico dell’AI.
L’Alta
Corte ha, segnatamente, rilevato che:
"
(….)
4.2
4.2.1 Die Durchführung einer medizinischen
Abklärungsmassnahme in der Muttersprache des oder der
Versicherten oder unter Beizug eines Übersetzers ist in erster Linie eine Frage
der richtigen und vollständigen Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhalts. Es geht nicht in erster Linie um die
Teilnahme der versicherten Person am Verfahren im Sinne der Mitwirkung bei der
Erstellung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen im Hinblick auf die
beantragten Leistungen. Mithin lässt sich aus dem verfassungsrechtlichen
Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und dessen Konkretisierung für das
Abklärungsverfahren vor den kantonalen IV-Stellen in Art. 73bis IVV (in Kraft
gestanden bis 31. Dezember 2002; vgl. nunmehr Art. 42 und 52 ATSG) nicht direkt
etwas ableiten in Bezug auf die Durchführung medizinischer Abklärungsmassnahmen
unter sprachlichem Gesichtswinkel.
Ob eine medizinische Abklärung in der Muttersprache
des Exploranden oder der Explorandin oder unter Beizug eines Übersetzers im
Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger
Auftragserfüllung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Wahl des Dolmetschers
sowie die Frage, ob allenfalls bestimmte Teile der Abklärung aus sachlichen und
persönlichen Gründen in dessen Abwesenheit durchzuführen sind. Entscheidend
dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt
der Sprache resp. der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss,
ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende
Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige
Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage für die IV-Stelle und
gegebenenfalls das Sozialversicherungsgericht. Danach müssen die Feststellungen
des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen
Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (BGE 125 V 352 Erw. 3a).
4.2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht von
einer Gehörsverletzung gesprochen werden kann, wenn trotz
Verständigungsschwierigkeiten eine Begutachtung nicht in der Muttersprache des
oder der Versicherten oder unter Beizug eines Dolmetschers stattfindet oder
stattfand. Insofern ist der Aufsichtsbehörde beizupflichten. Ebenso sind die IV-Stellen
nicht verpflichtet, speziell die Sprachkenntnisse von Versicherten abzuklären,
deren Muttersprache nicht die Amtssprache des betreffenden Kantons ist.
Beantragt die versicherte Person, dass eine notwendige psychiatrische
Begutachtung in ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Übersetzers
durchgeführt wird, hat die Verwaltung nach Rückfrage beim Experten darüber zu
befinden. Ihrem Entscheid kommt indessen so wenig wie der Anordnung der
Abklärungsmassnahme als solcher Verfügungscharakter zu (vgl. BGE 125 V 401). Wird umgekehrt eine
Begutachtung ohne Übersetzungshilfe durchgeführt, steht ein allenfalls
fehlender Antrag seitens der versicherten Person einer erneuten Exploration in
ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers nicht entgegen.
Entscheidend ist, ob lediglich auf diese Weise beweisrechtlich verwertbare
Aussagen zu gewinnen sind, auf welche bei der Beurteilung des oder der in Frage
stehenden Leistungsansprüche abgestellt werden kann.“
In
una sentenza U 336/06 del 30 luglio 2007 la nostra Massima Istanza ha deciso che
in quel caso si imponeva una perizia psichiatrica nella lingua madre
dell’assicurato, originario dell’ex-Jugoslavia, poiché, da un lato, le sue
scarse conoscenze della lingua tedesca non avevano permesso una sufficiente
indagine, dall’altro, le valutazioni mediche esperite divergevano.
In proposito il TF ha
osservato che:
" (…)
8.2
8.2.1 Der bestmöglichen sprachlichen Verständigung
zwischen Experte und versicherter Person kommt insbesondere bei der
psychiatrischen Begutachtung besonderes Gewicht zu. Auf der anderen Seite
besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der Muttersprache der versicherten
Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu beachten ist sodann, dass der
Beizug eines Dolmetschers auch problematische Aspekte hat, ist der Gutachter
doch auf möglichst spontane, unverfälschte Antworten angewiesen, andernfalls
deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die Frage, ob eine medizinische Abklärung
unter Beizug eines Dolmetschers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich
der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden.
Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem
Gesichtspunkt der Sprache respektive der sprachlichen Verständigung Rechnung
getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf
die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die
beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage. Danach
müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung
der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen
begründet sein (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; AHI 2004 S.
143 E. 4.2.1, I 245/00; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U
473/05 vom 29. Dezember 2006, E. 2.3.4).
8.2.2 Gemäss dem Psychosomatischen Konsilium der
Klinik E.________ vom 19. August 2003 verfügt der Versicherte nur über sehr
bescheidene Deutschkenntnisse. Von einem nur spärlichen Deutsch ging im Bericht
vom 2. Juni 2004 auch Dr. med. M.________ aus. Der Psychiater Dr. med.
A.________ legte im Bericht vom 30. Juli 2004 dar, der Versicherte habe sich
mangels Kenntnissen der deutschen Sprache nur schlecht explorieren lassen. Auch
der Psychiater Dr. med. H.________ bestätigte im Bericht vom 6. Juli 2006, der
Versicherte spreche schlecht deutsch, weshalb die Verständigung erschwert sei;
ein flüssiges Gespräch sei selten zu Stande gekommen, oft hätten bildnerische
Darstellungen oder Verlaufsdiagramme verwendet werden müssen, um einigermassen
Klarheit im Hinblick auf die erzielten Aussagen zu erhalten.
Unter diesen Umständen und auf Grund der
divergierenden ärztlichen Einschätzungen (E. 8.1 hievor) drängt sich eine
psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in seiner Muttersprache auf.“
Con
sentenza I 451/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata in SVR 2004 IV N. 29,
relativa a un caso in cui il marito di un’assicurata ha svolto il ruolo di traduttore
durante una perizia psichiatrica nei confronti della stessa, l’Alta Corte, dopo
aver indicato che in generale quando un marito traduce le domande e le risposte
in occasione di una perizia psichiatrica, è improbabile, procedendo a una
traduzione parola per parola, che il senso venga falsato o venga omessa qualche
parte, ha stabilito che in quel caso di specie doveva essere eseguita una nuova
perizia psichiatrica in lingua madre o alla presenza di un traduttore. In
effetti è emerso che il marito aveva un ruolo dominante nei confronti della
moglie, la quale era totalmente dipendente dal medesimo. Non poteva così essere
esclusa un’influenza atta a falsare l’esito dell’indagine medica.
Il TFA si è così espresso
" (…)
1. Das kantonale Gericht hat wie zuvor die IV-Stelle
den Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung mit der Begründung
verneint, gemäss MEDAS-Gutachten vom 22. Dezember 1997 sei die Arbeitsfähigkeit
in der angestammten Tätigkeit als Zimmermädchen weder aus rheumatologischer
noch psychiatrischer Sicht eingeschränkt (vgl. BGE 115 V 133 Erw. 2). Zu dem in erster
Linie streitigen Beweiswert der Expertise in Bezug auf den psychischen
Gesundheitszustand sowie zur psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeit im
Besonderen hat die Vorinstanz Folgendes erwogen: Die angefochtene Verfügung
müsste zwar eigentlich aus formellen Gründen aufgehoben und die Sache zur
nochmaligen psychiatrischen Begutachtung an die Verwaltung zurückgewiesen
werden, weil der Ehemann der Versicherten beim psychiatrischen Konsilium am 12.
November 1997 als Dolmetscher fungiert habe. Er gelte somit als Gehilfe des
Sachverständigen. Als solcher unterliege er an sich denselben Ausstandsregeln
wie der Experte in seiner Eigenschaft als Gehilfe des Richters. Zu den
Ausstandsgründen gehöre auch das nahe Verwandtschaftsverhältnis. Diese
Betrachtungsweise trüge indessen den Besonderheiten der psychiatrischen
Abklärung nicht Rechnung. Zum einen sei es sehr unwahrscheinlich, dass der
Ehemann beim Übersetzen der Fragen des Psychiaters und der Antworten seiner
Ehefrau bewusst Verfälschungen oder sogar Auslassungen vorgenommen habe.
Vielmehr sei von einer wortwörtlichen Übersetzung in beide Richtungen
auszugehen. Die Gefahr, die theoretisch von der engen Beziehung zwischen der
Versicherten und dem Dolmetscher ausgegangen sei, sei faktisch gering gewesen,
auf jeden Fall aber durch den Nutzen, den der Psychiater aus der Beobachtung
der Interaktion zwischen den Eheleuten habe ziehen können, überwogen worden. Der
Beizug eines neutralen Dolmetschers hätte unter Umständen sogar ein weniger
überzeugendes Untersuchungsergebnis geliefert, weil die Versicherte - auch im
Beisein ihres Ehemannes - möglicherweise zu gehemmt gewesen wäre, über ihre
psychische Befindlichkeit Aussagen zu machen. Unter diesen Umständen könne
den formellen «Mängeln» nicht jene Bedeutung beigemessen werden, die ihnen
beispielsweise im Zusammenhang mit der Übersetzung einer Zeugenaussage vor
Gericht zukäme. Immerhin wäre es der Überzeugungskraft des Gutachtens dienlich
gewesen, wenn der Psychiater die Interaktion zwischen den Eheleuten geschildert
und die daraus gezogenen Schlüsse deutlicher offen gelegt hätte. Von einer
nochmaligen Begutachtung allein unter Beizug eines unabhängigen Dolmetschers
sei (indessen) kein besserer Aufschluss über den psychischen Gesundheitszustand
und die Arbeitsfähigkeit zu erwarten, sodass davon abzusehen sei.
Demgegenüber wird in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde argumentiert, der Beizug des Ehemannes als Dolmetscher
habe auch zu Interaktionen geführt, welche die echte Exploration seiner Ehefrau
verunmöglicht hätten. Eine allfällige belastende Beziehung könne in dieser
Konstellation verborgen bleiben, zumal die Abklärung in einer für den Experten
völlig fremden Sprache stattfinde. Der Beizug des Ehemannes zur Fremdanamnese
wäre zweifellos möglich und sinnvoll gewesen. Dass er sinngemäss sogar als
Dolmetscher fungierte, habe zwangsläufig zu Verfälschungen geführt, weil er
offenbar nicht in der Lage gewesen sei, die an ihn gestellten Fragen zu
übersetzen.
2.
Die Beschwerdeführerin wurde im Rahmen der
MEDAS-Abklärung von Dr. med. M.________ psychiatrisch-konsiliarisch untersucht
und begutachtet. Ihr Ehemann fungierte als Übersetzer. Es stellt sich die
Frage, ob der psychische Gesundheitszustand und eine allenfalls psychisch
bedingte Arbeitsunfähigkeit zuverlässig auf der Grundlage des fachärztlichen
Berichts vom 17. November 1997 beurteilt werden kann.
2.1 Nach der Rechtsprechung ist für den Beweiswert
eines Arztberichtes entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend
ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in
der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation
einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis).
2.2 Dr. med. M.________ führt in seinem Bericht vom
17. November 1997 zum Psychostatus aus, die Explorandin spreche fast kein
Deutsch. Dem sie begleitenden Ehemann falle es im Gespräch etwas schwer, die an
sie gerichteten Fragen zu übersetzen. Überhaupt scheine er Mühe zu haben zu
begreifen, dass u.a. auch psychische Faktoren das Schmerzverhalten seiner Frau
beeinflussen könnten. Ihre Umsiedlung von X.________ in die Schweiz sei für ihn
bezüglich psychischer Belastung nichts Aussergewöhnliches. Die Explorandin,
welche meistens ein ausdrucksloses Gesicht zeige, verneine jegliche
persönlichen, familiären oder sozialen Probleme. Ihr Verhalten wirke regressiv.
Sie scheine sozial isoliert zu sein und unzufrieden. In der Schweiz sei sie
abhängig von ihrem Ehemann und werde dementsprechend von ihm überallhin
begleitet. Beide Eheleute vermöchten nicht zu begreifen, dass der Verlust von
Unabhängigkeit nach 1986 (Jahr der Einreise der Beschwerdeführerin in die
Schweiz) - in X.________ dürfte die Ehefrau als Mutter ihrer vier Kinder viel
mehr Autonomie genossen haben - wesentliche psychische Probleme hervorrufen
könne.
In seiner Beurteilung kommt Dr. med. M.________ zum
Schluss, bei der Explorandin sei eine Depression im Rahmen ihrer
soziokulturellen Isolation zwar spürbar. Eine invaliditätsrelevante Depression,
welche als eigenständige Krankheit betrachtet werden könnte, sei indessen nicht
eruierbar. Die Entwurzelung, welche sie 1986 in Kauf genommen habe, dürfte mit
ihrer heutigen psychischen Problematik zusammenhängen. Wenn und soweit sie sich
nicht mehr arbeitsfähig fühle, lägen dieser Tatsache invaliditätsfremde
Faktoren zu Grunde.
Dr. med. M.________ stellte abschliessend die
Diagnose einer soziokulturell entwurzelten Persönlichkeit.
2.3
2.3.1 Der Bericht vom 17. November 1997 genügt
insbesondere im Lichte der Rechtsprechung zur Bedeutung psychosozialer und
soziokultureller Faktoren für die Invalidität (vgl. dazu BGE 127 V 294) den an ein Gutachten
gestellten Anforderungen nicht. Es findet keine vertiefte Auseinandersetzung
mit dem geklagten Leiden statt. Namentlich wird nicht begründet, weshalb die
diagnostizierten Depressionen keinen Krankheitswert haben und sich nicht auf
die Erwerbsfähigkeit auswirken.
2.3.2 Auch aus folgenden Gründen kann nicht auf den
Bericht vom 17. November 1997 abgestellt werden. Im Rahmen von psychiatrischen
Abklärungen kommt der bestmöglichen Verständigung zwischen Gutachter und
versicherter Person besonderes Gewicht zu. Eine gute Exploration setzt auf
beiden Seiten vertiefte Sprachkenntnisse voraus. Ist der Gutachter der Sprache
des Exploranden nicht mächtig, erscheint es medizinisch und sachlich geboten,
dass er eine Übersetzungshilfe beizieht (Urteil L. vom 25. Juli 2003 [I 642/01]
Erw. 3.1).
Es steht fest, dass der psychiatrische Konsiliararzt
der Sprache der Explorandin nicht mächtig war. Bei der Begutachtung fungierte
zwar der Ehemann als Dolmetscher. Gemäss Dr. med. M.________ fiel es ihm
indessen etwas schwer, die an sie gerichteten Fragen zu übersetzen. Es kommt
dazu, dass aufgrund der Dominanz des Ehemannes - die Beschwerdeführerin
bezeichnete sich gegenüber dem Experten als total von ihm abhängig - eine die
Untersuchung verfälschende Beeinflussung der Explorandin nicht auszuschliessen
ist.
2.4 Psychischer Gesundheitszustand und psychisch
bedingte Arbeitsunfähigkeit können somit nicht als genügend abgeklärt gelten.
Die IV-Stelle wird daher nochmals eine psychiatrische Begutachtung in der
Muttersprache der Beschwerdeführerin oder unter Beizug eines Übersetzers
durchzuführen haben. Nach allfälligen weiteren Abklärungen wird sie über den
Anspruch auf eine Invalidenrente oder Massnahmen beruflicher Art neu verfügen.“
(la sottolineatura è del redattore)
Infine,
in una sentenza U 331/03 del 30 agosto 2004, attinente a un caso concernente
un’assicurata, originaria dell’Albania, che è stata periziata dal lato
psichiatrico in presenza del marito e del figlio che hanno svolto il ruolo di
traduttori, la nostra Massima Istanza ha ribadito che in linea di principio non
è escluso che dei parenti possano prestare servizio di traduzione e ha deciso
che in quel caso non sussisteva alcun elemento che potesse far concludere per
una traduzione falsata.
2.9. Nella presente evenienza l’assicurata
non ha domandato né all’UAI, quando le ha comunicato la necessità di un accertamento
psichiatrico presso il Dr. med. __________ (cfr. doc. 30-1), né al medico
stesso in occasione del consulto del 17 ottobre 2006 di poter essere indagata
nella sua lingua madre – __________ – o perlomeno di poter beneficiare di un
traduttore. Essa al contrario si è presentata, come presso altri medici (cfr.
doc. 1-3), con il figlio.
Unicamente con il ricorso,
per il tramite dell’avv. RA 1, l’insorgente ha censurato la mancata conoscenza
della sua lingua da parte del perito.
Inoltre dagli atti di
causa non emerge alcun elemento atto a far dubitare dell’attendibilità della
traduzione, o comunque dell’aiuto apportato dal figlio nella traduzione di
certe domande e risposte. Non risulta, dunque, che l’indagine possa essere
stata falsata dall’intervento del figlio.
Per di più l’assicurata ha
altre due figlie (cfr. doc. 31-2), ma è sempre stato il figlio ad accompagnarla
in occasione di altre visite mediche.
Se l’insorgente avesse
provato anche solo un sentimento di pudore o di vergogna e quindi non si fosse
sentita libera e tranquilla di esporre le proprie problematiche, avrebbe
cercato di organizzarsi in modo tale da recarsi dai medici e in particolare dal
Dr. med. __________ con una delle figlie, peraltro entrambe domiciliate in
Ticino (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce
l’anagrafe della popolazione del Cantone).
Del resto la perizia esperita
dal Dr. med. __________ ossequia i criteri da adempiere perché un rapporto peritale
abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.).
La valutazione dello
specialista di un’inabilità lavorativa del 20% anche in attività adeguate è
stata effettuata sulla base di accertamenti approfonditi ed è convincente.
Per quanto concerne
l’aspetto linguistico, se da una parte, il medico stesso ha sottolineato che è
stato difficoltoso il contatto verbale, in quanto la ricorrente parlava poco e
male l’italiano e la sua comprensione della lingua era piuttosto
approssimativa, dall’altra, ha evidenziato che dalle risposte fornite, seppur
mediate dalla traduzione del figlio, non sembrava di cogliere segni di deficit
cognitivi.
Egli ha poi rilevato che
il corso del pensiero appariva fluido e con un’ideazione semplice e
contenutisticamente perseverante attorno alle proprie difficoltà somatiche. Il
medico non ha percepito chiari segni di simulazione, ma ha avuto la sensazione
che il racconto fosse accentuato da una certa aura di drammaticità. Inoltre
egli non ha riscontrato disturbi del pensiero legati a elementi deliranti e non
ha apprezzato alterazioni dispercettive di tipo allucinatorio, ha constatato
una lieve riduzione del tono dell’umore, ma un istinto vitale sufficientemente
conservato e non sono stati verbalizzati propositi autolesionistici. Il Dr.
med. __________ ha ancora sottolineato che l’assicurata è apparsa congrua nelle
risposte emozionali con una leggera quota di ansia associata quando si è
soffermata a descrivere le conseguenze in ambito familiare e lavorativo dei
disturbi fisici. Infine lo psichiatra ha constatato una ridotta spinta volitiva
con difficoltà programmarsi il futuro per la tendenza a ipervalutare gli
aspetti sfavorevoli delle varie situazioni. La sua impressione generale è stata
di una personalità poco differenziata e di livello modesto (cfr. doc. 31-4).
Da queste constatazioni
puntuali, specifiche e dettagliate il TCA deduce che il Dr. med. __________, a
prescindere dal fatto che l’assicurata parli e capisca poco la lingua italiana,
ha potuto ben accertare lo stato psichico della ricorrente.
L’apprezzamento della Dr.
med. __________ non è, poi, tale da inficiare la conclusione a cui è giunto il
Dr. med. __________, già nella misura in cui la stessa ha indicato un’inabilità
lavorativa dell’80% e che non è più proponibile l’occupazione abituale di
operaia agricola, quando invece la ricorrente ha continuato a svolgere tale
attività a metà tempo (cfr. doc. 19-2, 1-13, 31-2).
Infine è
utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Ne
discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalla perizia del Dr. med.
__________.
Non si rivela,
conseguentemente, necessario procedere a nuovi accertamenti in lingua __________
o in presenza di un traduttore.
2.10. Per quanto attiene, inoltre, alla
problematica lamentata dall’assicurata alla schiena, va osservato che
quest’ultima non ha contestato la valutazione del Dr. med. __________ per il
fatto che il medico non conosce la sua lingua madre e che al momento del
consulto non era presente un traduttore, bensì unicamente per il fatto che la
stessa non giungerebbe ad alcuna conclusione definitiva e men che meno a lungo
termine, visto che si è trattato di un apprezzamento commissionato per
stabilire la capacità al lavoro nell’immediato ai fini delle indennità
giornaliere di malattia (cfr. doc. IX).
Considerandi
II medico ha, però, attestato
che il quadro clinico appariva cronicizzato, che, tenuto conto
dell’irreversibilità delle alterazioni degenerative lombari, non si poteva
prevedere un aumento della capacità lavorativa della professione svolta né a
corto né a medio termine e che non vi erano cure mediche proponibili atte a
modificare questa valutazione (cfr. doc. 1-8).
Pertanto, contrariamente a
quanto affermato dalla parte ricorrente, il Dr. med. __________ non ha
apprezzato lo stato di salute dell’insorgente e la relativa capacità al lavoro
semplicemente dal profilo dell’immediato.
La descrizione
dell’esigibilità lavorativa, considerando i disturbi alla schiena, effettuata
dallo specialista e il conseguente giudizio sull’abilità lavorativa al 100% per
un’attività che rispetti le limitazioni indicate (cfr. doc. 1-8, 1-9), sono
stati effettuati sulla base di uno stato di salute stabilizzato.
La valutazione del Dr.
med. __________, risultando poi affidabile e concludente (cfr. consid. 2.7.),
può validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che occupa questa
Corte, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata
delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre
2003.
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;
STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Agli atti
non risultano, del resto, pareri medici in senso opposto che mettano in serio
dubbio l’apprezzamento del Dr. med. __________.
Questa
Corte non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato, nel novembre 2004, che
l’incapacità lavorativa presentata dall’assicurata è del 50% per l’ultima
attività esercitata quale operaia nel settore agricolo e che in considerazione
del basso grado di scolarizzazione e delle oggettive difficoltà linguistiche un
reinserimento professionale appariva del tutto aleatorio (cfr.doc. 9-1, 9-3).
Tuttavia, in primo luogo, l’apprezzamento afferente all’abilità al lavoro nell’abituale attività
della ricorrente corrisponde a quello formulato dal Dr. med. __________ del 50%
(cfr. doc. 1-8).
In
secondo luogo, il medico curante non si è pronunciato riguardo alla capacità
lavorativa in relazione ad altre attività adeguate alle sue condizioni di
salute, limitandosi a indicare che sussistono altri motivi per i quali un
reinserimento professionale non sembrava possibile.
Le
motivazione indicate dal Dr. med. __________ sono, però, a carattere
extra-medico e pertanto esulavano dal suo ambito di competenza.
I fattori
menzionati verranno, altresì, esaminati al prossimo considerando.
E’ utile,
poi, osservare che il Dr. med. __________, quale medico internista, non risulta
particolarmente qualificato a pronunciarsi nell’ambito in questione.
Il parere
del Dr. med. __________ non è, perciò, suscettibile di scalfire il valore
probante della valutazione del Dr. med. __________.
2.11
L’insorgente sostiene di
essere impossibilitata a trovare un’altra occupazione differente da quella di
operaia agricola e conforme alle sue condizioni di salute a causa delle carenze
di formazione scolastica e di conoscenza della lingua italiana (cfr. doc. I).
La
questione che si pone è quella di sapere se è realistico ritenere che
un’assicurata - quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale,
con scarse conoscenze della lingua italiana e che ha sempre esercitato
un’attività manuale non qualificata -, possa reperire sul mercato generale del
lavoro un’attività con le caratteristiche indicate dal Dr. med. __________
(cfr. doc. 1-8, 1-9; consid. 2.6.).
Nel
passato, il TCA è già stato chiamato a statuire in cause riguardanti assicurati
analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria
professione a causa del danno alla salute.
Ad
esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato
dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di
incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno
2006) -, questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a
frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive
trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un
infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità
lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di
pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire
sopra l’orizzontale:
"
Con la propria impugnativa, ___ ha inoltre fatto
valere che il suo stato di analfabetismo gli precluderebbe, citiamo: “la
possibilità di svolgere qualsivoglia attività non identica a quella da lui
svolta nell’arco della propria vita e sino alla data dell’infortunio, e a
maggior ragione le attività prese in considerazione dalla ___ per il calcolo
dell’incapacità lucrativa, …” (I, p. 6).
Il fatto che l’assicurato sia analfabeta e privo
di ogni formazione, merita effettivamente qualche riflessione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un
assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può
pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto
conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche
ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi
menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che
- trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p.
206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il
mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali
attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002
UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004
nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle
opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il
settore delle prestazioni di servizio.
In sintesi, se é vero che, da un lato,
l'assicurato é tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità,
nel senso poc’anzi evocato.
Nella concreta evenienza, il fatto che ___ non
sappia né leggere né scrivere e sia, inoltre, privo di formazione, rappresenta
un handicap, che si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle
attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal
punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.
Nondimeno, questa Corte ritiene che
dall’assicurato si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità
lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in
linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti,
delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che non
presuppongono particolari attitudini intellettuali. Tali attività potrebbero
senz’altro venire svolte anche da una persona analfabeta, nella misura in cui
richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi: assimilato
l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D.,
inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in giudicato).
Occorre infine rilevare che, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).”
(STCA
succitata, consid. 2.6. - il corsivo è del redattore)
Secondo
questo Tribunale le medesime considerazioni devono valere anche nel presente caso,
sebbene il danno alla salute si ripercuota in maniera diversa sull’esigibilità
lavorativa (nel caso di specie la capacità lavorativa è dell’80% in attività
leggere con le seguenti limitazioni: sollevamento pesi di al massimo 5-8kg
circa e non in forma ripetitiva, lavori in flessione prolungata del rachide devono
essere interrotti regolarmente - a scadenza di 5-10 minuti al massimo - e sono
esigibili solo in forma ridotta, movimenti ripetitivi di flessione, estensione
o di rotazione del tronco sono possibili in forma leggermente ridotta,
l’assunzione di posizioni corporee statiche è possibile fino a un’ora circa
senza interruzione - seduta o in piedi -, lavori manuali sopra l’altezza della
testa sono esigibili solo in forma ridotta, impedimento in forma leggera nel
camminare su terreni sconnessi).
L’Alta
Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99
del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati
stranieri, analfabeti e privi di formazione che presentavano degli impedimenti
funzionali sostanzialmente simili a quelli della ricorrente.
In esito
alle considerazioni di cui ai consid. 2.9., 2.10. e a quanto appena esposto, il
TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurata, da una
parte, è impedita nell’esercizio della sua abituale professione di operaia
agricola in misura del 50%, ma che, d’altra parte, essa è in grado di svolgere
un’attività adeguata al suo stato di salute in misura dell’80%.
2.12
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che
la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.4
), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,
ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.
doc. 13-1, 14-1, 34-1) e non contestato dall’assicurata.
Per
quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione
ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 34’450.-- (cfr.
doc. 13-1, 34-1).
L’insorgente
non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto
proprio dal TCA.
2.13
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.14
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche
ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto
trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di
prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti,
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.
311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi
determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda
(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour
respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il
est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des
salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations
régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier
trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances
sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de
vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la
giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,
citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait
important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique
des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes
et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF
127.
V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,
"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA,
Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali
(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale
secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile
dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze
3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare
il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base
della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili
nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali
condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53,
livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il
2004.
(fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6
[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato
all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella
B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo
importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al
considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di
contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del
caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.15
In concreto utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 3'893.-.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049.-
mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata,
quale operaia agricola presso __________ di __________, avrebbe guadagnato nel
2004.
fr. 34'450.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.),
corrispondenti a fr. 2'871.-/mese.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 34’095.--/ anno e 2’841.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 1 “Ortofloricoltura”,
livello di qualifica 4: fr. 2’732.-- X 12 mesi = 32’784.--, riportato su 41.6
ore/settimana = fr. 34’095.--).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando
precedente.
Visto che
l’insorgente, in attività sostitutive adeguate, presenta una capacità
lavorativa dell’80%, il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in
proporzione, di modo che esso si attesta a fr. 38'870.-- (risultato
intermedio).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,
la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe
possibile assegnare alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso
di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr.
art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).
In
effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido - risultato intermedio
- ammonterebbe a fr. 29’152.-- (75% di fr. 38'870.--).
Raffrontando quest’ultimo
dato al reddito da valido (fr. 34'450.--, cfr. consid.
2.12
), si otterrebbe un tasso di invalidità del 15.38%, arrotondato al 15%
(cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
In simili
condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione
dell'11 settembre 2007.
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
doc. I).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.17
La ricorrente
ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (cfr. doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Il
reddito della famiglia dell’assicurata, composta da lei e dal marito, ammonta a
circa fr. 4’650.-- netti mensili (cfr. doc. IVbis).
Con tale reddito
l’assicurata deve far fronte a fr. 1'550.--, quale importo base mensile per se
stessa e il marito stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. IVbis).
Vanno,
altresì, aggiunte le imposte federali, cantonali e comunali stimate in circa
fr. 100.-- al mese (cfr. doc. IVbis).
Per
quanto concerne il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei
coniugi nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria è stato
indicato un importo di fr. 278.-- mensili (cfr. doc. IVbis).
Questa
Corte può esimersi dal verificare se lo stesso si riferisce alla sola
assicurata o a entrambi i coniugi, nel caso in cui gli stessi fossero al
beneficio di sussidi.
In
effetti, anche tenendo conto di un premio di fr. 556.-- (fr. 278.-- x 2 persone),
l’assicurata non può essere ritenuta indigente.
L’onere
globale che si ottiene computando un premio di cassa malati di fr. 556.--
corrisponde a fr. 2'806.--.
L’insorgente
presenta, pertanto, un’eccedenza mensile pari a fr. 1’844.-- (fr. 4'650.-- -
fr. 2'806.--).
In casu,
anche applicando all’importo di base di fr. 1’550.--, determinato in
riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, il massimo di supplemento del 25%, ossia di fr. 387.--,
resterebbe comunque un’eccedenza mensile di entità rilevante di fr. 1'457.-- (fr.
1’844.-- - fr. 387.--), pari a fr. 17'484.--.
In tali
circostanze, non potendo essere ammessa l’indigenza, la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Le spese
di fr. 200.-- (cfr. consid. 2.16.) vanno conseguentemente poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico di RI 1.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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