Lexipedia

Decisione

32.2007.321

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2008Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi psichici limitassero la capacità al lavoro dell’assicurata in misura

del 20%, dal raffronto dei redditi non risultava alcun grado di invalidità

(cfr. doc. A).

1.4. Contro la

decisione su opposizione l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha presentato

un tempestivo ricorso al TCA, postulando, se del caso previ nuovi accertamenti

medici, il riconoscimento, in via principale, di una mezza rendita di

invalidità, in via subordinata, di un quarto di rendita.

Inoltre

l’insorgente ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurata ha, segnatamente, addotto

che il danno alla sua salute consiste, da una parte, in una sindrome

panvertebrale con tendenza fibromialgica comparsa nel 2002. Dall’altra, in una

patologia psichiatrica dal 2002.

La

ricorrente ha censurato il fatto di non aver potuto prendere conoscenza del

referto medico del Dr. med. __________ sul quale si basa la decisione impugnata

per quanto concerne la patologia alla schiena.

L’assicurata

ha, poi, rilevato che la patologia psichiatrica è attestata dalla Dr. med. __________,

che l’ha seguita dall’ottobre 2002 al settembre 2003, quando la dottoressa è

stata trasferita in un’altra struttura cantonale. Essa ha precisato che la Dr.

med. __________ l’ha comunque vista di nuovo nel novembre 2005 e ha confermato

la propria diagnosi.

L’insorgente

ha fatto valere di aver frequentato unicamente le scuole elementari, di non

essere in grado di esprimersi in lingua italiana e di avere difficoltà ad

esprimersi anche nella propria lingua. Essa ha evidenziato di lavorare al 50%

nella sua attività di operaia agricola con fatica e sopportando i dolori,

dimostrando così di adempiere all’obbligo di intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute.

L’assicurata

ritiene, però, che un incremento dell’attività lavorativa sia assolutamente da

escludere non solo per la problematica alla schiena, ma anche e soprattutto per

la patologia psichiatrica.

Per

quanto attiene ai disturbi alla schiena, la ricorrente ha osservato che agli

atti risultano due certificati del medico curante, Dr. med. __________ e che

inoltre vi sarebbe il “misterioso” rapporto del Dr. med. __________ del giugno

2004, non più attuale, oltre a un succinto rapporto del servizio medico

regionale. Essa ha sottolineato che, benché il Dr. med. __________ avesse ritenuto

indicato un accertamento medico complementare, non si è proceduto ad alcuna

indagine supplementare.

In

relazione, poi, ai ruoli di controllo e sorveglianza indicati dall’UAI come

esercitabili al 100%, l’assicurata ha dichiarato che, a prescindere dalla patologia

psichiatrica, la carenza di formazione scolastica e di conoscenza della lingua

italiana non le permetteranno mai di ricoprire tali posizioni.

Per

quanto riguarda l’affezione psichiatrica, essa ha affermato che la conclusione

a cui giunge il Dr. med. __________, ossia di un’incapacità lavorativa non

superiore al 20%, va notevolmente riconsiderata alla luce del fatto che il

referto in questione si basa su un’unica seduta della durata di un’ora e mezzo

e che in occasione di tale colloquio è stato necessario fare capo all’ausilio

di suo figlio quale interprete. A mente dell’insorgente il medico non ha potuto

così avere alcuna percezione diretta della sua patologia. Secondo l’assicurata

va, inoltre, tenuto conto del fatto che il referto del Dr. med. __________ è

manifestamente in contrasto con quello della Dr. med. __________, la quale al

contrario ha potuto relazionarsi con lei in modo accettabile, potendo esprimersi

nella sua lingua e conoscendo anche il suo particolare contesto culturale che

deve essere imperativamente considerato nell’ambito di una perizia

psichiatrica.

L’assicurata

ha rilevato che l’istruttoria non poteva prescindere da un referto allestito da

un medico che potesse dialogare direttamente con lei nella sua lingua e che

conoscesse il suo contesto culturale. Essa ha specificato che ciò sarebbe stato

senz’altro possibile, ritenuto che in Ticino e pure nel Locarnese vi sono anche

altri medici psichiatri, oltre alla Dr. med. __________, provenienti da

ambienti culturali vicini a quello della ricorrente, capaci di esprimersi nella

sua lingua (cfr. doc. I).

1.5. Il 22

ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha inviato al TCA il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV+bis).

1.6. L’UAI, con

risposta di causa del 6 novembre 2007, ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. V)

1.7. La

patrocinatrice dell’assicurata, il 12 novembre 2007, ha chiesto l’allestimento

di un referto psichiatrico da parte di un medico che possa dialogare

direttamente con la ricorrente nella sua lingua e che conosca il suo contesto

culturale, nonché l’assunzione agli atti del rapporto del Dr. med. __________

del 16 giugno 2004 commissionato dall’__________ e citato nella decisione

impugnata (cfr. doc. VII).

1.8. Il 15

novembre 2007 questa Corte ha trasmesso all’avv. RA 1 l’intero incarto AI nel

quale figura anche il rapporto del giugno 2004 del Dr. med. __________,

assegnandole il termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc.

VIII).

1.9. La

rappresentante dell’assicurata, il 29 novembre 2007, ha osservato, in primo

luogo, che, visto che il Dr. med. __________ si è basato sull’incarto

dell’assicurazione malattia, che nulla ha a che vedere con l’incarto AI, non è

ammissibile che la decisione impugnata si fondi, per quanto concerne la

patologia alla schiena, su tale documento. In secondo luogo, che relativamente

al merito il rapporto del Dr. med. __________ non giunge ad alcuna conclusione

definitiva e men che meno a lungo termine. Infine è stato sottolineato che il

rapporto in questione ha messo in evidenza le difficoltà linguistiche e

culturali , come pure una possibile depressione. L’avv. RA 1 ha ribadito, quindi,

la necessità non solo di un referto approfondito in merito ai disturbi alla

schiena, ma anche di un referto psichiatrico allestito da un medico che conosca

la lingua e il contesto culturale della sua assistita (cfr. doc. IX).

1.10. I doc. VII,

VIII e IX sono stati inviati all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare

eventuali osservazioni entro un termine di dieci giorni (cfr. doc. X).

L’amministrazione

è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurata

il diritto a una rendita di invalidità.

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) si è realizzato

antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI

non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI che verranno

citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Nel suo

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di

apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione

(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2.

A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I

683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale

[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto,

l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una

diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare

l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da

parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte

ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La

nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I

873/05), si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al

caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle

assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di

fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa

possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore

somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile

sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,

rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di

giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una

componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la

sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione

durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di

integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione

dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le

regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona

assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto

dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo

difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal

profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,

sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per

l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni

qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da

un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I

873/05)

In

una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nell’evenienza

concreta la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è

oggetto di contestazione fra le parti.

L’UAI,

fondandosi, sul rapporto del Dr. med. __________, allestito all’attenzione

dell’assicuratore __________ - i cui contratti sono stati ripresi dal 2005 da __________

- e sul referto del Dr. med. __________ (cfr. doc. 1-3, 31-1), ha ritenuto

l’assicurata in grado di svolgere all’80% attività confacenti al proprio stato

di salute (cfr. doc. 33-1, 35-1, A).

La ricorrente

sostiene, invece, sulla base, segnatamente, della valutazione della Dr. med. __________,

di presentare un’incapacità al lavoro di grado ben maggiore e che accertamenti

medici dal profilo sia della problematica alla schiena, che della patologia psichiatrica

si impongono (cfr. doc. I; VII; IX).

Chiamata

ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il

referto di una TAC del rachide lombare da L3 a S1 del 14 gennaio 2003 ha posto

in luce un quadro di modica discopatia degenerativa lombare plurisegmentale con

protrusione discale diffusa soprattutto L4/5 con contatto radicolare L5 a

destra; non ernia discale e spondilartrosi lombare inferiore modica (cfr. doc.

1-10).

Il 16

settembre 2003 è poi stata eseguita una RM lombosacrale, la quale ha

evidenziato delle discopatie multisegmentali con piccole ernie discali mediane

e versamenti delle articolazioni interapofisarie quale segno indiretto di una

certa irritazione, ma nessun segno diretto per una radicolopatia (cfr. doc. 1-11).

Il 17

marzo 2004 ha avuto luogo, per conto della __________, un consulto presso il

Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna.

Dal

relativo rapporto, quale diagnosi, risulta una sindrome pan-vertebrale cronica

persistente senza sintomi radicolari e un disturbo ansioso-depressivo.

Il medico

ha, inoltre, affermato che il caso di malattia era iniziato nel settembre 2003

e che a quel momento l’assicurata stava lavorando al 50%, senza che fosse

prevedibile un aumento della capacità lavorativa a breve termine. Il Dr. med. __________

ha osservato che se nel corso delle settimane successive la paziente non avesse

recuperato un sufficiente benessere per tornare a svolgere il suo abituale

lavoro con normale rendimento, sarebbe stato opportuno predisporre una

valutazione specialistica peritale presso un reumatologo-fisiatra di fiducia

per meglio definire il quadro clinico e soprattutto la prognosi (cfr. doc.

1-13).

Il Dr.

med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha visitato

l’assicurata il 15 giugno 2004. Lo specialista ha diagnosticato:

"

- Sindrome panvertrebrale con/da

·

turbe statiche modiche del rachide

(tendenzialmente piatto)

·

alterazioni degenerative contenute in zona

lombare (secondo TAC/RM, punto 3.4.)

- Tendenza

fibromialgica

·

contesto psicosociale difficile

·

evoluzione depressiva?

-

Obesità (BMI 33)

-

Ipertensione arteriosa trattata” (doc. 1-7)

Il Dr.

med. __________, dopo aver precisato che alla discussione con l’insorgente era

presente anche il figlio, ha inoltre così valutato il suo stato di salute:

"

(…)

All’origine della presente inabilità lavorativa

(attualmente parziale) vi è una sintomatologia dolorosa del rachide (e degli

arti specialmente superiori) con una caratteristica parzialmente meccanica

(secondo il carico rispettivamente i movimenti) alla quale si aggiunge però una

sindrome del dolore cronico nell’ambito di una tendenza alla fibromialgia

generalizzata. Quest’ultima potrebbe essere l’espressione di difficoltà

nell’adattarsi culturalmente (difficoltà linguistiche importanti anche dopo

anni di residenza in Svizzera) o ancora di una franca evoluzione depressiva.

Dal profilo prettamente reumatologico vi è una disfunzione vertebrale contenuta

in zona lombare con segni di una certa sofferenza muscolo-tendinea nell’ambito

di una sindrome vertebrale senza però indizi per una patologia funzionale e/o

strutturale maggiore. Non vi sono in particolare segni in favore di

complicazioni neurocompressive, constatazione che combacia anche con i referti

radiologici che documentano una certa degenerazione discale nei segmenti

lombari senza però alterazioni morfologiche maggiori con particolare

riferimento a delle ernie discali (…).

Il lavoro svolto comporta regolarmente sforzi

fisici, spesso in posizioni corporee difficili per il rachide (spostare pesi,

lavorare in flessione lombare continua, ecc.), mansioni solo in parte

compatibili con il presente danno alla salute.” (doc. 1-7)

Lo

specialista ha conseguentemente giudicato del 50% l’inabilità lavorativa quale

operaia agricola. Egli ha, altresì, attestato che il quadro clinico appariva

cronicizzato, che, tenuto conto dell’irreversibilità delle alterazioni

degenerative lombari, non si poteva prevedere un aumento della capacità

lavorativa nella professione svolta né a corto né a medio termine e che non vi

erano cure mediche proponibili atte a modificare tale valutazione.

Per

quanto attiene alla capacità esigibile, il Dr. med. __________ ha affermato che

la paziente poteva alzare pesi dal suolo solo fino a un massimo di 5-8kg circa

e non in forma ripetitiva, che lavori in flessione prolungata del rachide

dovevano essere interrotti regolarmente (a scadenza di 5-10 minuti al massimo)

ed erano esigibili solo in forma ridotta, che movimenti ripetitivi di

flessione, estensione o di rotazione del tronco erano possibili in forma

leggermente ridotta, che l’assunzione di posizioni corporee statiche era

possibile fino a un’ora circa senza interruzione (seduta o in piedi), che non

vi erano particolari impedimenti nell’uso delle braccia (salvo lavori manuali

sopra l’altezza della testa, esigibili solo in forma ridotta) e delle mani, che

gli spostamenti su terreni piani erano possibili normalmente, che era impedita

in forma leggera nel camminare su terreni sconnessi. Egli ha, infine, evidenziato

che per un’attività lucrativa che possa rispettare quanto sopra la paziente

sarebbe stata dal lato medico/teorico abile in forma normale e che questo

giudizio non teneva conto di eventuali aspetti non medici che avrebbero potuto

ostacolare un reinserimento in un’altra attività professionale, con particolare

riferimento alle difficoltà linguistiche (cfr. doc. 1-8, 1-9).

L’8

novembre 2004 il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico curante

della ricorrente, ha indicato che la sindrome pan-vertebrale e la tendenza

fibromialgica avevano ripercussioni sulla capacità lavorativa della stessa,

mentre l’obesità, l’ipertensione arteriosa trattata e la sindrome del tunnel

carpale destro non influenzavano la sua abilità al lavoro (cfr. doc. 9-1). Il

medico ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% per l’ultima attività

esercitata quale operaia nel settore agricolo (raccoglitrice).

Egli ha

inoltre osservato:

"

(…)

Si tratta di una paziente

che presenta una sindrome pan-vertebrale algica, cronicizzata, in un possibile

contesto fibromialgico e depressivo larvato. L’attività lavorativa svolta dalla

paziente, particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico malgrado il

lodevole tentativo da parte del datore di lavoro di assegnarle carichi meno

duri, rende sicuramente incerta e sfavorevole la prognosi circa una ripresa

completa dell’attività professionale; tenendo poi in considerazione il basso

grado di scolarizzazione e le oggettive difficoltà linguistiche, un

reinserimento professionale appare del tutto aleatorio.

Non sono purtroppo

proponibili trattamenti medici oltre a quelli finora proposti suscettibili di

cambiare il quadro della situazione.” (Doc. 9-3)

Il Dr.

med. __________, medico del Servizio medico regionale (SMR), in un rapporto del

18 marzo 2005, sulla base dei dati oggettivi emergenti dalle certificazioni

mediche riguardanti le condizioni di salute dell’assicurata, ha concluso che l’assicurata

era da ritenersi inabile al 50% nella sua attività di operaia agricola, mentre

in un lavoro rispettoso delle regole dell’ergonomia, e meglio delle limitazioni

menzionate dal Dr. med. __________, la medesima sarebbe stata dal lato

medico-teorico abile in forma normale a partire dal maggio 2004 (cfr. doc.

11-2).

Nell’opposizione

interposta contro la decisione del 12 gennaio 2006 con cui all’assicurata è

stato negato il diritto a una rendita di invalidità in quanto il grado di

invalidità, tenuto conto del danno alla salute organica, era nullo (cfr. doc.

15-1) – verbalizzata l’8 febbraio 2006 – è stata censurata la mancata

considerazione dell’affezione psichiatrica (cfr. doc. 19-2).

Il 6

febbraio 2006 il Dr. med. __________ ha osservato che la paziente era stata

ricoverata nel corso dell’autunno presso i servizi della Clinica __________ di __________

per uno stato depressivo caratterizzato da un forte sentimento di

devalorizzazione. Marcata diminuzione dello slancio vitale e conflittualità

intra-familiare sfociata a diverse riprese in propositi suicidali. Egli l’ha

inviata dalla Dr. med. __________, psicologa presso l’__________ e sua

connazionale, che l’aveva già seguita negli anni precedenti presso il Servizio

psicosociale di __________.

Il medico

ha attestato che la Dr. med. __________, da un lato, ha confermato

l’aggravazione della sindrome depressiva, dall’altro, non ha potuto escludere

la presenza di disturbi dispercettivi. E’ stato sottolineato che per la sua

funzione all’interno del Servizio socio-psichiatrico alla dottoressa non è

stato possibile assicurare una presa a carico psichiatrica regolare

dell’assicurata che, viste le grosse difficoltà linguistiche, richiedeva la

condivisione del suo idioma. Il Dr. med. __________ ha rilevato di ritenere,

tenuto conto del basso grado di scolarità della ricorrente, molto poco

probabile che la stessa potesse trovare un impiego anche leggero quale

“sorvegliante in aziende nel settore industriale” o svolgere in alternativa

piccole attività manuali leggere e ripetitive al 100%, come invece indicato

dalla consulente IP (cfr. doc. 20-1, 13-1).

Dal

rapporto del 28 aprile 2006 della Dr. med. __________, capoclinica in

psichiatria preso la Clinica psichiatrica cantonale, afferente all’ultimo

consulto del 16 novembre 2005, si evince che l’assicurata presentava da anni

una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) con disfunzione

vegetativa somatoforme (ICD 10 F 45.3) in personalità semplice, che il suo stato

di salute era suscettibile di peggioramento e che la capacità al lavoro non

poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari.

La

dottoressa ha pure evidenziato che:

"

Trattasi di una paziente di origine __________,

sposata, madre di due figli, entrambi sposati. La signora è in Ticino da anni,

insieme alla sua famiglia. Riferisce di essersi integrata bene, ma sente molto

la nostalgia per il suo paese e i parenti rimasti. Ha sempre lavorato come

operaia agricola, l’unico lavoro che sa svolgere. La scolarità è elementare.

Non è riuscita a imparare bene l’italiano, ha difficoltà a esprimersi (da

notare che ci sono grosse difficoltà anche nella propria lingua a causa della

sua semplicità e poca scolarizzazione). La paziente è stata seguita dalla

sottoscritta dal 23.10.2002 al 30.09.2003 presso il Servizio Psico Sociale di __________

nell’ambito di una sindrome ansioso-depressiva che già all’epoca era causa di

alcune assenze dal lavoro per tempi prolungati o di diminuzione del rendimento.

Vale a dire che la paziente si è sforzata molto a tornare sul posto di lavoro

malgrado il malessere persistente. Negli ultimi anni si è sovrapposta una disfunzione

vegetativa somatoforme che rende difficile e infruttuoso l’approccio

internistico. Dal punto di vista psicoterapico esistono grosse difficoltà a

causa della semplicità della paziente e la prevalenza del pensiero concreto che

non permette un’elaborazione psicologica. Siamo dell’avviso che la situazione

attuale è difficile con un’inabilità lavorativa del 80% e la prognosi per il

futuro è negativa per mancanza di possibilità di lavorare in questa paziente in

termini psicoterapici.” (Doc. 23-2)

La Dr.

med. __________ ha, infine, indicato che non era proponibile l’attività

abituale, che l'inabilità al lavoro era dell’80%, che il rendimento era ridotto

dell’80% e che l’assicurata non era in grado di svolgere altre attività (cfr.

doc. 23-3).

Il 17

maggio 2006 il Dr. med. __________ del SMR ha annotato che:

"

(…) Dalla nuova documentazione acquisita agli

atti risulta che l’A abbia presentato un peggioramento di una patologia psichiatrica

preesistente che ha portato ad un ricovero presso la Clinica __________ di __________

in autunno 2005 (dopo la nostra presa di decisione). E’ da notare che il

rapporto medico AI del Dr. __________ del 10.04.2004 non citava nessuna

diagnosi psichiatrica. Nelle considerazioni del suo scritto parlava di

“possibile contesto fibromialgico e depressivo larvato”. La patologia

attualmente invalidante da prendere in considerazione sembra di natura

prettamente psichiatrica. Procedere: perizia psichiatrica (Dr. __________).”

(Doc. 27-1)

Il Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha periziato l’insorgente

il 17 ottobre 2006 durante un consulto di un’ora e mezzo al quale ha assistito

il figlio della stessa (cfr. doc. 31-1).

Dal

relativo referto peritale emerge, in particolare, che:

"

(…)

Innanzitutto nel corso dell’attuale

valutazione clinico-psichiatrica è emersa l’impressione generale che nonostante

da oltre 10 anni la peritanda risiede in Svizzera si sia di fatto poco

integrata nel tessuto sociale, vivendo ai margini ed esercitando un lavoro poco

qualificato sulla base di una assoluta mancanza di formazione professionale ma

funzionando adeguatamente fino al mese di ottobre 2002. In tale scenario

l’accentuazione dei sintomi fisiatrici di cui soffre da tempo ha finito per

catalizzare il disagio derivante dalla proprie scarse capacità di adattamento

ad un contesto socio-lavorativo che di fatto ha solo e sempre accettato per

motivi economici e la porta a costruirsi una nuova identità nel ruolo di

ammalata. In questo ruolo si chiude in una posizione regressiva che comporta la

parziale compromissione delle sue abituali competenze lucrative, aspetto che

però non va letto come effettiva perdita della capacità di funzionare sul piano

lavorativo ma come tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative allo

scopo di attirare l’attenzione sulla situazione di disagio sociale che vive e

di cui la manifestazione caratteristica è rappresentata essenzialmente dalla

tendenza ad aggravare i disturbi lamentati. A livello clinico psichiatrico

infatti, e veniamo al secondo aspetto, è stata rilevata una sintomatologia

ansioso-depressiva di lieve entità, nella cui genesi giocano certamente un

ruolo fattori culturali, ma anche la tendenza all’aggravamento dei sintomi a cui

si associano evidenti tratti istrionici e dimostrativi con tendenze

rivendicative e beneficio secondario. Il terzo aspetto infine riguarda la

diagnosi di disfunzione vegetativa somatoforme avanzata dalla Dr.ssa __________.

In occasione della attuale valutazione psichiatrica non sono emersi dati

anamnestici e nemmeno i caratteri tipici di tale psicopatologia, come i sintomi

di attivazione del sistema nervoso vegetativo quali palpitazioni, tremori,

vampate di calore tipici e non c’è nella peritanda la preoccupazione espressa

circa la possibilità di avere una grave patologia ad un determinato organo o

apparato e a ricercare per questo continue rassicurazioni da parte dei medici.

La peritanda dice di soffrire per la sintomatologia algica muscolo-scheletrica

ma è consapevole della sua entità, seppur tenda a drammatizzarla e non

necessita di continue rassicurazioni circa la sua portata. In conclusione,

nell’ambito dell’attuale indagine psichiatrica, non è stata evidenziata alcuna

patologia psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva grave o un

disturbo di personalità clinicamente significativo e tale da compromettere il

funzionamento lavorativo. Da un punto di vista esclusivamente psichiatrico non

ci sono pertanto elementi clinici tali da limitare la capacità lucrativa della

peritanda in misura superiore del 20%. In tal senso ella può continuare a

esercitare la propria abituale attività di operaia agricola.” (Doc. 31-6)

Lo

specialista, riguardo alle conseguenze sulla capacità di lavoro, ha precisato

che le menomazioni qualitative e quantitative a livello sociologico e mentale erano

legate alla sintomatologia ansioso-depressiva di grado lieve obiettivata, che

in quanto tale non comprometteva, per esclusivi motivi psichici, la capacità

lavorativa della peritanda nella abituale attività di operaia agricola. Egli ha

attestato, da una parte, che la limitazione della capacità di lavoro non

superava il 20% e questo da ottobre 2002, epoca in cui era giunta

all’osservazione psichiatrica. Dall’altra, che la limitazione lucrativa per

motivi psichici identificata non era addizionale a quella per cause fisiche

(cfr. doc. 31-6).

Il Dr.

med. __________, il 3 gennaio 2007, ha indicato che le problematiche accusate

dall’assicurata con ripercussione sulla capacità di lavoro erano la sindrome

panvertebrale con/da turbe statiche modiche del rachide ed alterazioni

degenerative in zona lombare e la tendenza fibromialgica, mentre la sindrome

mista ansioso-depressiva di lieve entità in personalità con tratti istrionici

non aveva effetti sull’abilità lavorativa.

Egli ha

evidenziato che l’inabilità era del 20% da ottobre 2002, che la ricorrente

poteva continuare a esercitare la propri attività di operaia agricola, che la

limitazione lucrativa per motivi psichici identificata non era addizionale a

quella per cause fisiche e che provvedimenti di integrazione non erano da

prendere in considerazione (cfr. doc. 33-1), come del resto certificato dal Dr.

med. __________ (cfr. doc. 31-7).

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8. L’assicurata,

con l’atto ricorsuale, ha contestato il fatto che sia stata periziata dal

profilo psichiatrico da un medico psichiatra non cognito della sua

lingua, né del suo contesto culturale (cfr. doc. I).

Al

riguardo va osservato che con sentenza I 245/00 del 30 dicembre 2003,

pubblicata in SVR 2005 IV N. 12 pag. 51 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ha stabilito che la questione di sapere se un assicurato ha diritto o meno

all’esecuzione di una misura medica di accertamento nella sua lingua madre

oppure con l’ausilio di un traduttore deve essere decisa dal punto di vista di

un corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante

e non dal profilo della garanzia del diritto di essere sentito. Quando

l’amministrazione o il perito medico ordinano l’intervento di un traduttore, i

relativi costi vanno a carico dell’AI.

L’Alta

Corte ha, segnatamente, rilevato che:

"

(….)

4.2

4.2.1 Die Durchführung einer medizinischen

Abklärungsmassnahme in der Muttersprache des oder der

Versicherten oder unter Beizug eines Übersetzers ist in erster Linie eine Frage

der richtigen und vollständigen Feststellung des rechtserheblichen

Sachverhalts. Es geht nicht in erster Linie um die

Teilnahme der versicherten Person am Verfahren im Sinne der Mitwirkung bei der

Erstellung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen im Hinblick auf die

beantragten Leistungen. Mithin lässt sich aus dem verfassungsrechtlichen

Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und dessen Konkretisierung für das

Abklärungsverfahren vor den kantonalen IV-Stellen in Art. 73bis IVV (in Kraft

gestanden bis 31. Dezember 2002; vgl. nunmehr Art. 42 und 52 ATSG) nicht direkt

etwas ableiten in Bezug auf die Durchführung medizinischer Abklärungsmassnahmen

unter sprachlichem Gesichtswinkel.

Ob eine medizinische Abklärung in der Muttersprache

des Exploranden oder der Explorandin oder unter Beizug eines Übersetzers im

Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger

Auftragserfüllung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Wahl des Dolmetschers

sowie die Frage, ob allenfalls bestimmte Teile der Abklärung aus sachlichen und

persönlichen Gründen in dessen Abwesenheit durchzuführen sind. Entscheidend

dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt

der Sprache resp. der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss,

ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende

Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige

Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage für die IV-Stelle und

gegebenenfalls das Sozialversicherungsgericht. Danach müssen die Feststellungen

des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen

Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (BGE 125 V 352 Erw. 3a).

4.2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht von

einer Gehörsverletzung gesprochen werden kann, wenn trotz

Verständigungsschwierigkeiten eine Begutachtung nicht in der Muttersprache des

oder der Versicherten oder unter Beizug eines Dolmetschers stattfindet oder

stattfand. Insofern ist der Aufsichtsbehörde beizupflichten. Ebenso sind die IV-Stellen

nicht verpflichtet, speziell die Sprachkenntnisse von Versicherten abzuklären,

deren Muttersprache nicht die Amtssprache des betreffenden Kantons ist.

Beantragt die versicherte Person, dass eine notwendige psychiatrische

Begutachtung in ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Übersetzers

durchgeführt wird, hat die Verwaltung nach Rückfrage beim Experten darüber zu

befinden. Ihrem Entscheid kommt indessen so wenig wie der Anordnung der

Abklärungsmassnahme als solcher Verfügungscharakter zu (vgl. BGE 125 V 401). Wird umgekehrt eine

Begutachtung ohne Übersetzungshilfe durchgeführt, steht ein allenfalls

fehlender Antrag seitens der versicherten Person einer erneuten Exploration in

ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers nicht entgegen.

Entscheidend ist, ob lediglich auf diese Weise beweisrechtlich verwertbare

Aussagen zu gewinnen sind, auf welche bei der Beurteilung des oder der in Frage

stehenden Leistungsansprüche abgestellt werden kann.“

In

una sentenza U 336/06 del 30 luglio 2007 la nostra Massima Istanza ha deciso che

in quel caso si imponeva una perizia psichiatrica nella lingua madre

dell’assicurato, originario dell’ex-Jugoslavia, poiché, da un lato, le sue

scarse conoscenze della lingua tedesca non avevano permesso una sufficiente

indagine, dall’altro, le valutazioni mediche esperite divergevano.

In proposito il TF ha

osservato che:

" (…)

8.2

8.2.1 Der bestmöglichen sprachlichen Verständigung

zwischen Experte und versicherter Person kommt insbesondere bei der

psychiatrischen Begutachtung besonderes Gewicht zu. Auf der anderen Seite

besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der Muttersprache der versicherten

Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu beachten ist sodann, dass der

Beizug eines Dolmetschers auch problematische Aspekte hat, ist der Gutachter

doch auf möglichst spontane, unverfälschte Antworten angewiesen, andernfalls

deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die Frage, ob eine medizinische Abklärung

unter Beizug eines Dolmetschers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich

der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden.

Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem

Gesichtspunkt der Sprache respektive der sprachlichen Verständigung Rechnung

getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf

die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die

beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage. Danach

müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung

der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen

begründet sein (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; AHI 2004 S.

143 E. 4.2.1, I 245/00; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U

473/05 vom 29. Dezember 2006, E. 2.3.4).

8.2.2 Gemäss dem Psychosomatischen Konsilium der

Klinik E.________ vom 19. August 2003 verfügt der Versicherte nur über sehr

bescheidene Deutschkenntnisse. Von einem nur spärlichen Deutsch ging im Bericht

vom 2. Juni 2004 auch Dr. med. M.________ aus. Der Psychiater Dr. med.

A.________ legte im Bericht vom 30. Juli 2004 dar, der Versicherte habe sich

mangels Kenntnissen der deutschen Sprache nur schlecht explorieren lassen. Auch

der Psychiater Dr. med. H.________ bestätigte im Bericht vom 6. Juli 2006, der

Versicherte spreche schlecht deutsch, weshalb die Verständigung erschwert sei;

ein flüssiges Gespräch sei selten zu Stande gekommen, oft hätten bildnerische

Darstellungen oder Verlaufsdiagramme verwendet werden müssen, um einigermassen

Klarheit im Hinblick auf die erzielten Aussagen zu erhalten.

Unter diesen Umständen und auf Grund der

divergierenden ärztlichen Einschätzungen (E. 8.1 hievor) drängt sich eine

psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in seiner Muttersprache auf.“

Con

sentenza I 451/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata in SVR 2004 IV N. 29,

relativa a un caso in cui il marito di un’assicurata ha svolto il ruolo di traduttore

durante una perizia psichiatrica nei confronti della stessa, l’Alta Corte, dopo

aver indicato che in generale quando un marito traduce le domande e le risposte

in occasione di una perizia psichiatrica, è improbabile, procedendo a una

traduzione parola per parola, che il senso venga falsato o venga omessa qualche

parte, ha stabilito che in quel caso di specie doveva essere eseguita una nuova

perizia psichiatrica in lingua madre o alla presenza di un traduttore. In

effetti è emerso che il marito aveva un ruolo dominante nei confronti della

moglie, la quale era totalmente dipendente dal medesimo. Non poteva così essere

esclusa un’influenza atta a falsare l’esito dell’indagine medica.

Il TFA si è così espresso

" (…)

1. Das kantonale Gericht hat wie zuvor die IV-Stelle

den Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung mit der Begründung

verneint, gemäss MEDAS-Gutachten vom 22. Dezember 1997 sei die Arbeitsfähigkeit

in der angestammten Tätigkeit als Zimmermädchen weder aus rheumatologischer

noch psychiatrischer Sicht eingeschränkt (vgl. BGE 115 V 133 Erw. 2). Zu dem in erster

Linie streitigen Beweiswert der Expertise in Bezug auf den psychischen

Gesundheitszustand sowie zur psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeit im

Besonderen hat die Vorinstanz Folgendes erwogen: Die angefochtene Verfügung

müsste zwar eigentlich aus formellen Gründen aufgehoben und die Sache zur

nochmaligen psychiatrischen Begutachtung an die Verwaltung zurückgewiesen

werden, weil der Ehemann der Versicherten beim psychiatrischen Konsilium am 12.

November 1997 als Dolmetscher fungiert habe. Er gelte somit als Gehilfe des

Sachverständigen. Als solcher unterliege er an sich denselben Ausstandsregeln

wie der Experte in seiner Eigenschaft als Gehilfe des Richters. Zu den

Ausstandsgründen gehöre auch das nahe Verwandtschaftsverhältnis. Diese

Betrachtungsweise trüge indessen den Besonderheiten der psychiatrischen

Abklärung nicht Rechnung. Zum einen sei es sehr unwahrscheinlich, dass der

Ehemann beim Übersetzen der Fragen des Psychiaters und der Antworten seiner

Ehefrau bewusst Verfälschungen oder sogar Auslassungen vorgenommen habe.

Vielmehr sei von einer wortwörtlichen Übersetzung in beide Richtungen

auszugehen. Die Gefahr, die theoretisch von der engen Beziehung zwischen der

Versicherten und dem Dolmetscher ausgegangen sei, sei faktisch gering gewesen,

auf jeden Fall aber durch den Nutzen, den der Psychiater aus der Beobachtung

der Interaktion zwischen den Eheleuten habe ziehen können, überwogen worden. Der

Beizug eines neutralen Dolmetschers hätte unter Umständen sogar ein weniger

überzeugendes Untersuchungsergebnis geliefert, weil die Versicherte - auch im

Beisein ihres Ehemannes - möglicherweise zu gehemmt gewesen wäre, über ihre

psychische Befindlichkeit Aussagen zu machen. Unter diesen Umständen könne

den formellen «Mängeln» nicht jene Bedeutung beigemessen werden, die ihnen

beispielsweise im Zusammenhang mit der Übersetzung einer Zeugenaussage vor

Gericht zukäme. Immerhin wäre es der Überzeugungskraft des Gutachtens dienlich

gewesen, wenn der Psychiater die Interaktion zwischen den Eheleuten geschildert

und die daraus gezogenen Schlüsse deutlicher offen gelegt hätte. Von einer

nochmaligen Begutachtung allein unter Beizug eines unabhängigen Dolmetschers

sei (indessen) kein besserer Aufschluss über den psychischen Gesundheitszustand

und die Arbeitsfähigkeit zu erwarten, sodass davon abzusehen sei.

Demgegenüber wird in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde argumentiert, der Beizug des Ehemannes als Dolmetscher

habe auch zu Interaktionen geführt, welche die echte Exploration seiner Ehefrau

verunmöglicht hätten. Eine allfällige belastende Beziehung könne in dieser

Konstellation verborgen bleiben, zumal die Abklärung in einer für den Experten

völlig fremden Sprache stattfinde. Der Beizug des Ehemannes zur Fremdanamnese

wäre zweifellos möglich und sinnvoll gewesen. Dass er sinngemäss sogar als

Dolmetscher fungierte, habe zwangsläufig zu Verfälschungen geführt, weil er

offenbar nicht in der Lage gewesen sei, die an ihn gestellten Fragen zu

übersetzen.

2.

Die Beschwerdeführerin wurde im Rahmen der

MEDAS-Abklärung von Dr. med. M.________ psychiatrisch-konsiliarisch untersucht

und begutachtet. Ihr Ehemann fungierte als Übersetzer. Es stellt sich die

Frage, ob der psychische Gesundheitszustand und eine allenfalls psychisch

bedingte Arbeitsunfähigkeit zuverlässig auf der Grundlage des fachärztlichen

Berichts vom 17. November 1997 beurteilt werden kann.

2.1 Nach der Rechtsprechung ist für den Beweiswert

eines Arztberichtes entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend

ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden

berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in

der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation

einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis).

2.2 Dr. med. M.________ führt in seinem Bericht vom

17. November 1997 zum Psychostatus aus, die Explorandin spreche fast kein

Deutsch. Dem sie begleitenden Ehemann falle es im Gespräch etwas schwer, die an

sie gerichteten Fragen zu übersetzen. Überhaupt scheine er Mühe zu haben zu

begreifen, dass u.a. auch psychische Faktoren das Schmerzverhalten seiner Frau

beeinflussen könnten. Ihre Umsiedlung von X.________ in die Schweiz sei für ihn

bezüglich psychischer Belastung nichts Aussergewöhnliches. Die Explorandin,

welche meistens ein ausdrucksloses Gesicht zeige, verneine jegliche

persönlichen, familiären oder sozialen Probleme. Ihr Verhalten wirke regressiv.

Sie scheine sozial isoliert zu sein und unzufrieden. In der Schweiz sei sie

abhängig von ihrem Ehemann und werde dementsprechend von ihm überallhin

begleitet. Beide Eheleute vermöchten nicht zu begreifen, dass der Verlust von

Unabhängigkeit nach 1986 (Jahr der Einreise der Beschwerdeführerin in die

Schweiz) - in X.________ dürfte die Ehefrau als Mutter ihrer vier Kinder viel

mehr Autonomie genossen haben - wesentliche psychische Probleme hervorrufen

könne.

In seiner Beurteilung kommt Dr. med. M.________ zum

Schluss, bei der Explorandin sei eine Depression im Rahmen ihrer

soziokulturellen Isolation zwar spürbar. Eine invaliditätsrelevante Depression,

welche als eigenständige Krankheit betrachtet werden könnte, sei indessen nicht

eruierbar. Die Entwurzelung, welche sie 1986 in Kauf genommen habe, dürfte mit

ihrer heutigen psychischen Problematik zusammenhängen. Wenn und soweit sie sich

nicht mehr arbeitsfähig fühle, lägen dieser Tatsache invaliditätsfremde

Faktoren zu Grunde.

Dr. med. M.________ stellte abschliessend die

Diagnose einer soziokulturell entwurzelten Persönlichkeit.

2.3

2.3.1 Der Bericht vom 17. November 1997 genügt

insbesondere im Lichte der Rechtsprechung zur Bedeutung psychosozialer und

soziokultureller Faktoren für die Invalidität (vgl. dazu BGE 127 V 294) den an ein Gutachten

gestellten Anforderungen nicht. Es findet keine vertiefte Auseinandersetzung

mit dem geklagten Leiden statt. Namentlich wird nicht begründet, weshalb die

diagnostizierten Depressionen keinen Krankheitswert haben und sich nicht auf

die Erwerbsfähigkeit auswirken.

2.3.2 Auch aus folgenden Gründen kann nicht auf den

Bericht vom 17. November 1997 abgestellt werden. Im Rahmen von psychiatrischen

Abklärungen kommt der bestmöglichen Verständigung zwischen Gutachter und

versicherter Person besonderes Gewicht zu. Eine gute Exploration setzt auf

beiden Seiten vertiefte Sprachkenntnisse voraus. Ist der Gutachter der Sprache

des Exploranden nicht mächtig, erscheint es medizinisch und sachlich geboten,

dass er eine Übersetzungshilfe beizieht (Urteil L. vom 25. Juli 2003 [I 642/01]

Erw. 3.1).

Es steht fest, dass der psychiatrische Konsiliararzt

der Sprache der Explorandin nicht mächtig war. Bei der Begutachtung fungierte

zwar der Ehemann als Dolmetscher. Gemäss Dr. med. M.________ fiel es ihm

indessen etwas schwer, die an sie gerichteten Fragen zu übersetzen. Es kommt

dazu, dass aufgrund der Dominanz des Ehemannes - die Beschwerdeführerin

bezeichnete sich gegenüber dem Experten als total von ihm abhängig - eine die

Untersuchung verfälschende Beeinflussung der Explorandin nicht auszuschliessen

ist.

2.4 Psychischer Gesundheitszustand und psychisch

bedingte Arbeitsunfähigkeit können somit nicht als genügend abgeklärt gelten.

Die IV-Stelle wird daher nochmals eine psychiatrische Begutachtung in der

Muttersprache der Beschwerdeführerin oder unter Beizug eines Übersetzers

durchzuführen haben. Nach allfälligen weiteren Abklärungen wird sie über den

Anspruch auf eine Invalidenrente oder Massnahmen beruflicher Art neu verfügen.“

(la sottolineatura è del redattore)

Infine,

in una sentenza U 331/03 del 30 agosto 2004, attinente a un caso concernente

un’assicurata, originaria dell’Albania, che è stata periziata dal lato

psichiatrico in presenza del marito e del figlio che hanno svolto il ruolo di

traduttori, la nostra Massima Istanza ha ribadito che in linea di principio non

è escluso che dei parenti possano prestare servizio di traduzione e ha deciso

che in quel caso non sussisteva alcun elemento che potesse far concludere per

una traduzione falsata.

2.9. Nella presente evenienza l’assicurata

non ha domandato né all’UAI, quando le ha comunicato la necessità di un accertamento

psichiatrico presso il Dr. med. __________ (cfr. doc. 30-1), né al medico

stesso in occasione del consulto del 17 ottobre 2006 di poter essere indagata

nella sua lingua madre – __________ – o perlomeno di poter beneficiare di un

traduttore. Essa al contrario si è presentata, come presso altri medici (cfr.

doc. 1-3), con il figlio.

Unicamente con il ricorso,

per il tramite dell’avv. RA 1, l’insorgente ha censurato la mancata conoscenza

della sua lingua da parte del perito.

Inoltre dagli atti di

causa non emerge alcun elemento atto a far dubitare dell’attendibilità della

traduzione, o comunque dell’aiuto apportato dal figlio nella traduzione di

certe domande e risposte. Non risulta, dunque, che l’indagine possa essere

stata falsata dall’intervento del figlio.

Per di più l’assicurata ha

altre due figlie (cfr. doc. 31-2), ma è sempre stato il figlio ad accompagnarla

in occasione di altre visite mediche.

Se l’insorgente avesse

provato anche solo un sentimento di pudore o di vergogna e quindi non si fosse

sentita libera e tranquilla di esporre le proprie problematiche, avrebbe

cercato di organizzarsi in modo tale da recarsi dai medici e in particolare dal

Dr. med. __________ con una delle figlie, peraltro entrambe domiciliate in

Ticino (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone).

Del resto la perizia esperita

dal Dr. med. __________ ossequia i criteri da adempiere perché un rapporto peritale

abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.).

La valutazione dello

specialista di un’inabilità lavorativa del 20% anche in attività adeguate è

stata effettuata sulla base di accertamenti approfonditi ed è convincente.

Per quanto concerne

l’aspetto linguistico, se da una parte, il medico stesso ha sottolineato che è

stato difficoltoso il contatto verbale, in quanto la ricorrente parlava poco e

male l’italiano e la sua comprensione della lingua era piuttosto

approssimativa, dall’altra, ha evidenziato che dalle risposte fornite, seppur

mediate dalla traduzione del figlio, non sembrava di cogliere segni di deficit

cognitivi.

Egli ha poi rilevato che

il corso del pensiero appariva fluido e con un’ideazione semplice e

contenutisticamente perseverante attorno alle proprie difficoltà somatiche. Il

medico non ha percepito chiari segni di simulazione, ma ha avuto la sensazione

che il racconto fosse accentuato da una certa aura di drammaticità. Inoltre

egli non ha riscontrato disturbi del pensiero legati a elementi deliranti e non

ha apprezzato alterazioni dispercettive di tipo allucinatorio, ha constatato

una lieve riduzione del tono dell’umore, ma un istinto vitale sufficientemente

conservato e non sono stati verbalizzati propositi autolesionistici. Il Dr.

med. __________ ha ancora sottolineato che l’assicurata è apparsa congrua nelle

risposte emozionali con una leggera quota di ansia associata quando si è

soffermata a descrivere le conseguenze in ambito familiare e lavorativo dei

disturbi fisici. Infine lo psichiatra ha constatato una ridotta spinta volitiva

con difficoltà programmarsi il futuro per la tendenza a ipervalutare gli

aspetti sfavorevoli delle varie situazioni. La sua impressione generale è stata

di una personalità poco differenziata e di livello modesto (cfr. doc. 31-4).

Da queste constatazioni

puntuali, specifiche e dettagliate il TCA deduce che il Dr. med. __________, a

prescindere dal fatto che l’assicurata parli e capisca poco la lingua italiana,

ha potuto ben accertare lo stato psichico della ricorrente.

L’apprezzamento della Dr.

med. __________ non è, poi, tale da inficiare la conclusione a cui è giunto il

Dr. med. __________, già nella misura in cui la stessa ha indicato un’inabilità

lavorativa dell’80% e che non è più proponibile l’occupazione abituale di

operaia agricola, quando invece la ricorrente ha continuato a svolgere tale

attività a metà tempo (cfr. doc. 19-2, 1-13, 31-2).

Infine è

utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Ne

discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalla perizia del Dr. med.

__________.

Non si rivela,

conseguentemente, necessario procedere a nuovi accertamenti in lingua __________

o in presenza di un traduttore.

2.10. Per quanto attiene, inoltre, alla

problematica lamentata dall’assicurata alla schiena, va osservato che

quest’ultima non ha contestato la valutazione del Dr. med. __________ per il

fatto che il medico non conosce la sua lingua madre e che al momento del

consulto non era presente un traduttore, bensì unicamente per il fatto che la

stessa non giungerebbe ad alcuna conclusione definitiva e men che meno a lungo

termine, visto che si è trattato di un apprezzamento commissionato per

stabilire la capacità al lavoro nell’immediato ai fini delle indennità

giornaliere di malattia (cfr. doc. IX).

Considerandi

II medico ha, però, attestato

che il quadro clinico appariva cronicizzato, che, tenuto conto

dell’irreversibilità delle alterazioni degenerative lombari, non si poteva

prevedere un aumento della capacità lavorativa della professione svolta né a

corto né a medio termine e che non vi erano cure mediche proponibili atte a

modificare questa valutazione (cfr. doc. 1-8).

Pertanto, contrariamente a

quanto affermato dalla parte ricorrente, il Dr. med. __________ non ha

apprezzato lo stato di salute dell’insorgente e la relativa capacità al lavoro

semplicemente dal profilo dell’immediato.

La descrizione

dell’esigibilità lavorativa, considerando i disturbi alla schiena, effettuata

dallo specialista e il conseguente giudizio sull’abilità lavorativa al 100% per

un’attività che rispetti le limitazioni indicate (cfr. doc. 1-8, 1-9), sono

stati effettuati sulla base di uno stato di salute stabilizzato.

La valutazione del Dr.

med. __________, risultando poi affidabile e concludente (cfr. consid. 2.7.),

può validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che occupa questa

Corte, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata

delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre

2003.

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;

STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Agli atti

non risultano, del resto, pareri medici in senso opposto che mettano in serio

dubbio l’apprezzamento del Dr. med. __________.

Questa

Corte non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato, nel novembre 2004, che

l’incapacità lavorativa presentata dall’assicurata è del 50% per l’ultima

attività esercitata quale operaia nel settore agricolo e che in considerazione

del basso grado di scolarizzazione e delle oggettive difficoltà linguistiche un

reinserimento professionale appariva del tutto aleatorio (cfr.doc. 9-1, 9-3).

Tuttavia, in primo luogo, l’apprezzamento afferente all’abilità al lavoro nell’abituale attività

della ricorrente corrisponde a quello formulato dal Dr. med. __________ del 50%

(cfr. doc. 1-8).

In

secondo luogo, il medico curante non si è pronunciato riguardo alla capacità

lavorativa in relazione ad altre attività adeguate alle sue condizioni di

salute, limitandosi a indicare che sussistono altri motivi per i quali un

reinserimento professionale non sembrava possibile.

Le

motivazione indicate dal Dr. med. __________ sono, però, a carattere

extra-medico e pertanto esulavano dal suo ambito di competenza.

I fattori

menzionati verranno, altresì, esaminati al prossimo considerando.

E’ utile,

poi, osservare che il Dr. med. __________, quale medico internista, non risulta

particolarmente qualificato a pronunciarsi nell’ambito in questione.

Il parere

del Dr. med. __________ non è, perciò, suscettibile di scalfire il valore

probante della valutazione del Dr. med. __________.

2.11

L’insorgente sostiene di

essere impossibilitata a trovare un’altra occupazione differente da quella di

operaia agricola e conforme alle sue condizioni di salute a causa delle carenze

di formazione scolastica e di conoscenza della lingua italiana (cfr. doc. I).

La

questione che si pone è quella di sapere se è realistico ritenere che

un’assicurata - quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale,

con scarse conoscenze della lingua italiana e che ha sempre esercitato

un’attività manuale non qualificata -, possa reperire sul mercato generale del

lavoro un’attività con le caratteristiche indicate dal Dr. med. __________

(cfr. doc. 1-8, 1-9; consid. 2.6.).

Nel

passato, il TCA è già stato chiamato a statuire in cause riguardanti assicurati

analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria

professione a causa del danno alla salute.

Ad

esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato

dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di

incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) -, questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a

frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive

trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un

infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità

lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di

pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire

sopra l’orizzontale:

"

Con la propria impugnativa, ___ ha inoltre fatto

valere che il suo stato di analfabetismo gli precluderebbe, citiamo: “la

possibilità di svolgere qualsivoglia attività non identica a quella da lui

svolta nell’arco della propria vita e sino alla data dell’infortunio, e a

maggior ragione le attività prese in considerazione dalla ___ per il calcolo

dell’incapacità lucrativa, …” (I, p. 6).

Il fatto che l’assicurato sia analfabeta e privo

di ogni formazione, merita effettivamente qualche riflessione.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un

assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può

pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto

conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche

ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi

menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che

- trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire

invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto

dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p.

206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il

mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali

attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002

UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004

nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle

opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il

settore delle prestazioni di servizio.

In sintesi, se é vero che, da un lato,

l'assicurato é tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità,

nel senso poc’anzi evocato.

Nella concreta evenienza, il fatto che ___ non

sappia né leggere né scrivere e sia, inoltre, privo di formazione, rappresenta

un handicap, che si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle

attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal

punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.

Nondimeno, questa Corte ritiene che

dall’assicurato si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità

lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in

linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti,

delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che non

presuppongono particolari attitudini intellettuali. Tali attività potrebbero

senz’altro venire svolte anche da una persona analfabeta, nella misura in cui

richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi: assimilato

l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D.,

inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in giudicato).

Occorre infine rilevare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).”

(STCA

succitata, consid. 2.6. - il corsivo è del redattore)

Secondo

questo Tribunale le medesime considerazioni devono valere anche nel presente caso,

sebbene il danno alla salute si ripercuota in maniera diversa sull’esigibilità

lavorativa (nel caso di specie la capacità lavorativa è dell’80% in attività

leggere con le seguenti limitazioni: sollevamento pesi di al massimo 5-8kg

circa e non in forma ripetitiva, lavori in flessione prolungata del rachide devono

essere interrotti regolarmente - a scadenza di 5-10 minuti al massimo - e sono

esigibili solo in forma ridotta, movimenti ripetitivi di flessione, estensione

o di rotazione del tronco sono possibili in forma leggermente ridotta,

l’assunzione di posizioni corporee statiche è possibile fino a un’ora circa

senza interruzione - seduta o in piedi -, lavori manuali sopra l’altezza della

testa sono esigibili solo in forma ridotta, impedimento in forma leggera nel

camminare su terreni sconnessi).

L’Alta

Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99

del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati

stranieri, analfabeti e privi di formazione che presentavano degli impedimenti

funzionali sostanzialmente simili a quelli della ricorrente.

In esito

alle considerazioni di cui ai consid. 2.9., 2.10. e a quanto appena esposto, il

TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurata, da una

parte, è impedita nell’esercizio della sua abituale professione di operaia

agricola in misura del 50%, ma che, d’altra parte, essa è in grado di svolgere

un’attività adeguata al suo stato di salute in misura dell’80%.

2.12

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.4

), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.

doc. 13-1, 14-1, 34-1) e non contestato dall’assicurata.

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione

ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 34’450.-- (cfr.

doc. 13-1, 34-1).

L’insorgente

non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto

proprio dal TCA.

2.13

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.14

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche

ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto

trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di

prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti,

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.

311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi

determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda

(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour

respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il

est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des

salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de

vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la

giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,

citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait

important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique

des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes

et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF

127.

V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,

"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA,

Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali

(Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale

secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile

dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze

3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare

il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base

della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili

nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali

condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53,

livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il

2004.

(fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6

[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato

all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella

B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo

importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al

considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di

contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del

caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.15

In concreto utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 3'893.-.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049.-

mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale operaia agricola presso __________ di __________, avrebbe guadagnato nel

2004.

fr. 34'450.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.),

corrispondenti a fr. 2'871.-/mese.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 34’095.--/ anno e 2’841.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 1 “Ortofloricoltura”,

livello di qualifica 4: fr. 2’732.-- X 12 mesi = 32’784.--, riportato su 41.6

ore/settimana = fr. 34’095.--).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando

precedente.

Visto che

l’insorgente, in attività sostitutive adeguate, presenta una capacità

lavorativa dell’80%, il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in

proporzione, di modo che esso si attesta a fr. 38'870.-- (risultato

intermedio).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,

la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe

possibile assegnare alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso

di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr.

art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido - risultato intermedio

- ammonterebbe a fr. 29’152.-- (75% di fr. 38'870.--).

Raffrontando quest’ultimo

dato al reddito da valido (fr. 34'450.--, cfr. consid.

2.12

), si otterrebbe un tasso di invalidità del 15.38%, arrotondato al 15%

(cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

In simili

condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione

dell'11 settembre 2007.

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero a carico

dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

doc. I).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.17

La ricorrente

ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il

reddito della famiglia dell’assicurata, composta da lei e dal marito, ammonta a

circa fr. 4’650.-- netti mensili (cfr. doc. IVbis).

Con tale reddito

l’assicurata deve far fronte a fr. 1'550.--, quale importo base mensile per se

stessa e il marito stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. IVbis).

Vanno,

altresì, aggiunte le imposte federali, cantonali e comunali stimate in circa

fr. 100.-- al mese (cfr. doc. IVbis).

Per

quanto concerne il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei

coniugi nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria è stato

indicato un importo di fr. 278.-- mensili (cfr. doc. IVbis).

Questa

Corte può esimersi dal verificare se lo stesso si riferisce alla sola

assicurata o a entrambi i coniugi, nel caso in cui gli stessi fossero al

beneficio di sussidi.

In

effetti, anche tenendo conto di un premio di fr. 556.-- (fr. 278.-- x 2 persone),

l’assicurata non può essere ritenuta indigente.

L’onere

globale che si ottiene computando un premio di cassa malati di fr. 556.--

corrisponde a fr. 2'806.--.

L’insorgente

presenta, pertanto, un’eccedenza mensile pari a fr. 1’844.-- (fr. 4'650.-- -

fr. 2'806.--).

In casu,

anche applicando all’importo di base di fr. 1’550.--, determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, il massimo di supplemento del 25%, ossia di fr. 387.--,

resterebbe comunque un’eccedenza mensile di entità rilevante di fr. 1'457.-- (fr.

1’844.-- - fr. 387.--), pari a fr. 17'484.--.

In tali

circostanze, non potendo essere ammessa l’indigenza, la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Le spese

di fr. 200.-- (cfr. consid. 2.16.) vanno conseguentemente poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico di RI 1.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster