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Decisione

32.2007.322

Viste le risultanze della perizia psichiatrica effettuata, in corso di causa, dal centro peritale delle assicurazioni sociali, va riconosciuto il diritto a una rendita intera

29 settembre 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi rispondano agli altri criteri, non è chiaro se l'incidente di cui è

rimasto vittima si possa considerare come eccezionale e se ci sia stato un reale

rischio di vita, essendo le testimonianze in questo senso contrastanti. In

alternativa, tratti di personalità predisponenti o una precedente patologia

nevrotica possono abbassare la soglia, rendendo importante per la persona un

evento per altri normale, ma l'anamnesi dell'assicurato non fa pensare alla

presenza di tali fattori predisponenti. Si ritiene peraltro che la valutazione

della capacità lavorativa possa prescindere da questa diagnosi, che si può

quindi escludere senza conseguenze in questo senso.

Per quanto riguarda la Sindrome somatoforme da dolore

persistente, essa si presenta come un disturbo in cui è presente un dolore

dominante intenso e penoso, in una qualunque parte del corpo che non può essere

adeguatamente spiegato dall'evidenza di un processo fisiologico o di una malattia

somatica e che è costantemente l'oggetto principale dell'attenzione del

paziente. Per quanto nel caso dell'assicurato esista anche l'evidenza di una

malattia somatica, come confermato dalla perizia del Med. __________, FMH

Chirurgia Ortopedica, si ritiene che l'entità della patologia non sia tale da

spiegare l'intensità della sintomatologia e l'importanza che questa ha

rivestito, soprattutto nei primi mesi dopo l'incidente, per l'assicurato. Si

ritiene pertanto che possa essere posta diagnosi di Sindrome somatoforme da

dolore persistente a partire dalla data dell'incidente (aprile 2000). Si tratta

di una diagnosi con una ricaduta solo parziale sulla capacità lavorativa (in

effetti, l'assicurato ha ripreso per un certo periodo il lavoro anche se con

fatica), che non determina un'inabilità superiore al 20%. E' importante sottolineare

che il soggetto affetto da tale patologia non è in grado di riconoscere la

causa psicologica della sintomatologia algica che è reale per lui allo stesso

modo di un dolore di origine somatica. Nel caso specifico dell'assicurato,

inoltre, ci troviamo di fronte una personalità semplice dotata di scarse

capacità introspettive, quindi verosimilmente con una difficoltà maggiore nel riconoscere

aspetti legati alla propria realtà interna. Questo può facilmente aver

determinato, trovandosi l'assicurato di fronte ad una sintomatologia per lui

importante che veniva scarsamente riconosciuta e soprattutto non risolta,

l'instaurarsi graduale di un quadro depressivo già a partire da pochi mesi dopo

l'incidente. Viene posta diagnosi alla Clinica __________ nel novembre 2001, ma

è verosimile, sulla base di quanto risulta agli atti, che il quadro sia

iniziato già prima, a partire dall'agosto 2001; è infatti in questa data che

l'assicurato smette di lavorare in maniera definitiva dopo un tentativo di

ripresa. Per quanto riguarda la gravità del quadro, i sintomi riportati

dall'assicurato (tra cui umore depresso per la maggior parte del tempo e ogni

giorno in gran parte non influenzato dalle circostanze, perdita di interesse o

piacere per le attività, diminuita energia, perdita di autostima, pensieri

ricorrenti di morte, lamentazione di diminuita capacità di pensare,

modificazione dell'attività psicomotoria, disturbi del sonno, modificazione

dell'appetito) permettono di porre diagnosi di Episodio depressivo grave senza

sintomi psicotici (F32.2).

Nella valutazione peritale del Dr. Med. __________ del

29.03.2006 si parla di una sintomatologia vissuta in modo "eclatante, esagerato

e teatrale". Per quanto sia possibile certamente mettere in evidenza una

modalità di presentarsi e di presentare i sintomi in parte rivendicativa,

potremmo quasi dire "capricciosa", si ritiene che questo non

significhi una minore intensità della sofferenza dell'assicurato e che faccia

parte di una sua modalità caratteriale legata anche alla semplicità di cui già

accennato. Questa considerazione si basa, oltre che sui dati raccolti al

colloquio, anche su elementi quali il ricovero coatto avvenuto nel settembre

2007; si ritiene che se si è reso necessario un intervento di questo tipo debba

esserci nell'assicurato una sofferenza autentica, per quanto espressa in maniera

infantile. Inoltre, indubbiamente la reazione dell'assicurato all'evento dell'incidente

e al decorso successivo è stata caratterizzata da un'intensa regressione (tanto

che viene segnalata durante la storia clinica un'incontinenza urinaria e anche

attualmente l'assicurato rende necessaria una continua assistenza da parte

della moglie) che non è legata alla volontà dell'assicurato stesso, ma ad una

modalità di presentazione della patologia. Di conseguenza si ritiene di poter

porre diagnosi di episodio depressivo grave, come indicato anche nella valutazione

peritale del dr. Med. __________ effettuata in data 22.06.2007.

Per quanto riguarda la presenza di sintomi psicotici,

che vengono riportati in alcune certificazioni, al momento della valutazione

essi non sono presenti. L'assicurato cita in effetti delle dispercezioni, ma

non si ritiene che possano essere definite delle vere allucinazioni, né è

presente un delirio, per quanto il pensiero sia sicuramente focalizzato in modo

persistente sul tema della morte. Peraltro, non si ritiene che la presenza o

assenza di sintomi psicotici incida in questo caso in maniera significativa

sulla determinazione della capacità lavorativa.

In conclusione si ritiene che la presenza contemporanea

delle due patologie Sindrome somatoforme da dolore persistente, a partire

dall'incidente (aprile 2000) ed Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici, a partire dall'agosto 2001, determinino un'incapacità lavorativa

totale dell'assicurato nella sua attività abituale e in qualsiasi altra

attività lavorativa.

D'altra parte si ritiene che sarebbe esigibile e

opportuna un'intensificazione della presa a carico psichiatrica e psicologica

per tentare di fornire all'assicurato gli strumenti per uscire dallo stato

regressivo in cui la storia di malattia presentata lo ha portato. Da questo

punto di vista è opportuno evidenziare come il ricovero tenda frequentemente ad

accentuare questo aspetto (il che potrebbe forse giustificare il fallimento dei

ricoveri precedenti), mentre una presa a carico più frequente dal punto di vista

psicoterapeutico sembrerebbe una risorsa ancora non tentata e che potrebbe

sortire risultati migliori.

Sulla base di queste considerazioni, si consiglia una

rivalutazione dopo un periodo di due anni circa.

(...)" (doc. AI XV/2)

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________

di __________, Centro peritale per le assicurazioni sociali, che hanno concluso

per un‘incapacità totale dell’assicurato, sia nella sua attività abituale che

in qualsiasi altra attività lavorativa, dal mese di agosto 2001.

I

periti si sono infatti chinati su tutta la documentazione medica agli atti e

hanno espresso un parere chiaro e convincente, senza cadere in contraddizioni,

in merito alla totale incapacità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi

attività dal mese di agosto 2001.

Questa

valutazione è stata del resto assunta anche dal dr. __________, medico SMR, nel

rapporto 20 febbraio 2008 (doc. XV/1).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque

annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal

1. agosto 2002 (un anno dopo l’inizio dell’inabilità totale al lavoro

riconosciuta dal 1. agosto 2001; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

Del

resto questa era anche la proposta formulata Ufficio AI con lettera 8 settembre

2008 (XVIII).

2.9. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale, ancorché accolta con decreto 15 gennaio 2005

(cfr. consid. 1.6), diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid.

6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006

nella causa B., I 319/05; STFA del 19

agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile

2003 nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto ad una rendita intera a contare dal 1° agosto 2002.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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