32.2007.322
Viste le risultanze della perizia psichiatrica effettuata, in corso di causa, dal centro peritale delle assicurazioni sociali, va riconosciuto il diritto a una rendita intera
29 settembre 2008Italiano29 min
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Numero d'incarto:
32.2007.322
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia psichiatrica effettuata, in corso di causa, dal centro peritale delle assicurazioni sociali, va riconosciuto il diritto a una rendita intera
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.322
FS/sc
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale carpentiere presso la __________
impresa di costruzioni e consulenze (doc. AI 10/1-4), nel mese di novembre 2002
ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un
infortunio occorsogli il 10 aprile 2002 (doc. AI 2/1-7).
Questo
Tribunale, con decisione 29 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato,
ha confermato la decisione su opposizione 20 settembre 2002 con la quale l’__________
ha posto termine al proprio obbligo contributivo a far tempo dal 2 aprile 2002
e negato l’esistenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici di
cui è affetto l’assicurato e l’infortunio del 10 aprile 2002 (inc. 35.2003.1,
sentenza presente negli atti di cui all’incarto lainf).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM)
– con decisione 13 settembre 2007 (doc. AI 83/1-8), preavvisata con progetto 11
gennaio 2007 (doc. AI 54/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 41%) dal 1. agosto 2002.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha
postulato il diritto ad una rendita intera.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con
scritto 19 novembre 2007 egli ha trasmesso al TCA il relativo certificato (VI e
VI/Bis).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha
osservato che “(…) la documentazione medica prodotta con il ricorso, unitamente
all’intera documentazione agli atti, è stata sottoposta ad una ulteriore
valutazione del Servizio medico regionale dell’AI, SMR, il quale con
annotazioni 12 novembre 2007, allegate, indica che risulta opportuna una
rivalutazione del caso con una nuova perizia psichiatrica. Al fine di
svolgere il citato accertamento, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia sospendere la procedura, rispettivamente retrocedere gli atti
all’Ufficio AI per nuova decisione successiva all’accertamen-to. In via
subordinata è chiesta la conferma della decisione impugnata e la reiezione del
ricorso. (…)” (VIII)
1.5. Con
scritto 15 dicembre 2007 l’avv. RA 1 ha, in particolare, rilevato che “(…) sulla
necessità di una nuova perizia psichiatrica il ricorrente evidenzia che la
perizia psichiatrica del dr. med. __________ è estremamente recente ed è stata
ordinata dall’autorità resistente. Risulta dunque difficilmente comprensibile
la richiesta di nuova perizia. Il ricorrente non intende comunque sottrarsi ad
eventuali ulteriori accertamenti peritali nel caso in cui ciò fosse ritenuto
necessario da codesto Tribunale. Sulla necessità di una nuova perizia
psichiatrica ci si rimette dunque al prudente giudizio del Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Se ciò fosse il caso il ricorrente chiede comunque che il
ricorso venga accolto, con l’attribuzione di congrue ripetibili, e l’incarto
retrocesso all’Ufficio AI per l’allestimento dell’eventuale nuova perizia
psichiatrica. E’ per contro escluso che si possa sospendere la procedura affinché
l’Ufficio AI predisponga una nuova perizia di dubbia utilità.” (X).
1.6. Con
decreto 15 gennaio 2008 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza con la
quale l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio (XIV).
1.7. Con
scritto 25 agosto 2008 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il rapporto del Centro
peritale per le assicurazioni sociali 25 gennaio 2008 e il rapporto medico
dell’SMR 20 febbraio 2008.
1.8. Con
osservazioni 1. settembre 2008, viste le risultanze della documentazione medica
prodotta, l’avv. RA 1 ha concluso che “(…) il ricorso va pertanto integralmente
accolto, con la riforma della decisione impugnata nel senso che al ricorrente
va attribuita una rendita intera d’invalidità. (…)” (XVII).
Dal
canto suo l’Ufficio AI, con osservazioni 8 settembre 2008, ha proposto al TCA
di “(…) accogliere il ricorso nel senso di riconoscere una rendita intera
d’invalidità dal 1.8.2002. (…)” (XVIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio
è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del
21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI
2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e
l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio
2006 nella causa O. (I 873/05).
2.5. Nel
caso concreto il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 11 ottobre 2005 (doc.
AI 42/1-2), ha concluso che “(…) per poter meglio valutare l’insieme della
situazione si ritiene indicata una perizia SAM.” (doc. AI 42/2).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 43/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 8 maggio 2006 (doc. AI 45/1-27) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno
fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________) e ortopedica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome panvertebrale diffusa, in particolare sindrome
cervicale e soprattutto lombosacrale.
Stato dopo infrazioni vertebrali D10-11 nel 1992, ben
consolidate e stabili.
Tendomialgie molteplici, a catena, agli arti inf..
Stato dopo diverse contusioni lombari.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Sindrome depressiva ricorrente, non specificata.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Obesità con BMI 30,5 kg/m2." (doc. AI 45/8)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50%
nella sua precedente attività e del 70% in attività adeguate dal mese di aprile
2002.
Con
progetto 11 gennaio 2007 (doc. AI 54/1-4), viste le risultanze del rapporto
finale 15 dicembre 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
53/1-1), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di
rendita dal 1. agosto 2002.
A
seguito delle osservazioni dell’avv. RA 1 (doc. AI 61/1-2) e dell’ulteriore documentazione
medica prodotta (doc. AI 61/3-6 e 68/2-6), l’Ufficio AI ha ordinato un
ulteriore accertamento a cura del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia
che ha reso il suo referto il 31 maggio 2007 (doc. AI 70/1-2 e 75/1-6).
Con
decisione 13 settembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il diritto
dell’assicurato ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002 (doc. AI 83/1-8).
2.6. In
corso di causa l’Ufficio AI ha ordinato un’ulteriore perizia a cura del __________,
Centro peritale per le assicurazioni sociali, che, con referto 25 gennaio 2008
(doc. XV/2), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“(…) sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 dall’aprile 2000 –
episodio depressivo grave senza sintomi psicotici F32.2 dall’agosto 2001 (…)”,
ha espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
Dalla documentazione presente negli atti e dalla storia
descritta dall'assicurato non emergono elementi che facciano pensare ad una
patologia psichiatrica o ad una sofferenza psicologica prima dell'incidente
avvenuto nel 2000.
Nel periodo dal 2001, quando comincia ad essere
evidente una sintomatologia psichiatrica, ad oggi, vengono riportate nei
documenti pervenuti diverse diagnosi psichiatriche, definite con differenti
diciture ma di fatto riconducibili a tre categorie diagnostiche secondo ICD-10:
Sindrome post-traumatica da stress (F43.1), Sindrome somatoforme da dolore
persistente (F45.4) ed Episodio depressivo (F32) considerato di diversa gravità
nei diversi atti.
Per quanto riguarda la Sindrome post-traumatica da
stress questa, secondo la definizione dell'ICD 10, si presenta come una
risposta ritardata o protratta ad un evento o situazione stressante di natura
eccezionalmente spaventosa o catastrofica. Nel caso dell'assicurato, per quanto
Fatti
i sintomi rispondano agli altri criteri, non è chiaro se l'incidente di cui è
rimasto vittima si possa considerare come eccezionale e se ci sia stato un reale
rischio di vita, essendo le testimonianze in questo senso contrastanti. In
alternativa, tratti di personalità predisponenti o una precedente patologia
nevrotica possono abbassare la soglia, rendendo importante per la persona un
evento per altri normale, ma l'anamnesi dell'assicurato non fa pensare alla
presenza di tali fattori predisponenti. Si ritiene peraltro che la valutazione
della capacità lavorativa possa prescindere da questa diagnosi, che si può
quindi escludere senza conseguenze in questo senso.
Per quanto riguarda la Sindrome somatoforme da dolore
persistente, essa si presenta come un disturbo in cui è presente un dolore
dominante intenso e penoso, in una qualunque parte del corpo che non può essere
adeguatamente spiegato dall'evidenza di un processo fisiologico o di una malattia
somatica e che è costantemente l'oggetto principale dell'attenzione del
paziente. Per quanto nel caso dell'assicurato esista anche l'evidenza di una
malattia somatica, come confermato dalla perizia del Med. __________, FMH
Chirurgia Ortopedica, si ritiene che l'entità della patologia non sia tale da
spiegare l'intensità della sintomatologia e l'importanza che questa ha
rivestito, soprattutto nei primi mesi dopo l'incidente, per l'assicurato. Si
ritiene pertanto che possa essere posta diagnosi di Sindrome somatoforme da
dolore persistente a partire dalla data dell'incidente (aprile 2000). Si tratta
di una diagnosi con una ricaduta solo parziale sulla capacità lavorativa (in
effetti, l'assicurato ha ripreso per un certo periodo il lavoro anche se con
fatica), che non determina un'inabilità superiore al 20%. E' importante sottolineare
che il soggetto affetto da tale patologia non è in grado di riconoscere la
causa psicologica della sintomatologia algica che è reale per lui allo stesso
modo di un dolore di origine somatica. Nel caso specifico dell'assicurato,
inoltre, ci troviamo di fronte una personalità semplice dotata di scarse
capacità introspettive, quindi verosimilmente con una difficoltà maggiore nel riconoscere
aspetti legati alla propria realtà interna. Questo può facilmente aver
determinato, trovandosi l'assicurato di fronte ad una sintomatologia per lui
importante che veniva scarsamente riconosciuta e soprattutto non risolta,
l'instaurarsi graduale di un quadro depressivo già a partire da pochi mesi dopo
l'incidente. Viene posta diagnosi alla Clinica __________ nel novembre 2001, ma
è verosimile, sulla base di quanto risulta agli atti, che il quadro sia
iniziato già prima, a partire dall'agosto 2001; è infatti in questa data che
l'assicurato smette di lavorare in maniera definitiva dopo un tentativo di
ripresa. Per quanto riguarda la gravità del quadro, i sintomi riportati
dall'assicurato (tra cui umore depresso per la maggior parte del tempo e ogni
giorno in gran parte non influenzato dalle circostanze, perdita di interesse o
piacere per le attività, diminuita energia, perdita di autostima, pensieri
ricorrenti di morte, lamentazione di diminuita capacità di pensare,
modificazione dell'attività psicomotoria, disturbi del sonno, modificazione
dell'appetito) permettono di porre diagnosi di Episodio depressivo grave senza
sintomi psicotici (F32.2).
Nella valutazione peritale del Dr. Med. __________ del
29.03.2006 si parla di una sintomatologia vissuta in modo "eclatante, esagerato
e teatrale". Per quanto sia possibile certamente mettere in evidenza una
modalità di presentarsi e di presentare i sintomi in parte rivendicativa,
potremmo quasi dire "capricciosa", si ritiene che questo non
significhi una minore intensità della sofferenza dell'assicurato e che faccia
parte di una sua modalità caratteriale legata anche alla semplicità di cui già
accennato. Questa considerazione si basa, oltre che sui dati raccolti al
colloquio, anche su elementi quali il ricovero coatto avvenuto nel settembre
2007; si ritiene che se si è reso necessario un intervento di questo tipo debba
esserci nell'assicurato una sofferenza autentica, per quanto espressa in maniera
infantile. Inoltre, indubbiamente la reazione dell'assicurato all'evento dell'incidente
e al decorso successivo è stata caratterizzata da un'intensa regressione (tanto
che viene segnalata durante la storia clinica un'incontinenza urinaria e anche
attualmente l'assicurato rende necessaria una continua assistenza da parte
della moglie) che non è legata alla volontà dell'assicurato stesso, ma ad una
modalità di presentazione della patologia. Di conseguenza si ritiene di poter
porre diagnosi di episodio depressivo grave, come indicato anche nella valutazione
peritale del dr. Med. __________ effettuata in data 22.06.2007.
Per quanto riguarda la presenza di sintomi psicotici,
che vengono riportati in alcune certificazioni, al momento della valutazione
essi non sono presenti. L'assicurato cita in effetti delle dispercezioni, ma
non si ritiene che possano essere definite delle vere allucinazioni, né è
presente un delirio, per quanto il pensiero sia sicuramente focalizzato in modo
persistente sul tema della morte. Peraltro, non si ritiene che la presenza o
assenza di sintomi psicotici incida in questo caso in maniera significativa
sulla determinazione della capacità lavorativa.
In conclusione si ritiene che la presenza contemporanea
delle due patologie Sindrome somatoforme da dolore persistente, a partire
dall'incidente (aprile 2000) ed Episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici, a partire dall'agosto 2001, determinino un'incapacità lavorativa
totale dell'assicurato nella sua attività abituale e in qualsiasi altra
attività lavorativa.
D'altra parte si ritiene che sarebbe esigibile e
opportuna un'intensificazione della presa a carico psichiatrica e psicologica
per tentare di fornire all'assicurato gli strumenti per uscire dallo stato
regressivo in cui la storia di malattia presentata lo ha portato. Da questo
punto di vista è opportuno evidenziare come il ricovero tenda frequentemente ad
accentuare questo aspetto (il che potrebbe forse giustificare il fallimento dei
ricoveri precedenti), mentre una presa a carico più frequente dal punto di vista
psicoterapeutico sembrerebbe una risorsa ancora non tentata e che potrebbe
sortire risultati migliori.
Sulla base di queste considerazioni, si consiglia una
rivalutazione dopo un periodo di due anni circa.
(...)" (doc. AI XV/2)
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________
di __________, Centro peritale per le assicurazioni sociali, che hanno concluso
per un‘incapacità totale dell’assicurato, sia nella sua attività abituale che
in qualsiasi altra attività lavorativa, dal mese di agosto 2001.
I
periti si sono infatti chinati su tutta la documentazione medica agli atti e
hanno espresso un parere chiaro e convincente, senza cadere in contraddizioni,
in merito alla totale incapacità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi
attività dal mese di agosto 2001.
Questa
valutazione è stata del resto assunta anche dal dr. __________, medico SMR, nel
rapporto 20 febbraio 2008 (doc. XV/1).
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal
1. agosto 2002 (un anno dopo l’inizio dell’inabilità totale al lavoro
riconosciuta dal 1. agosto 2001; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Del
resto questa era anche la proposta formulata Ufficio AI con lettera 8 settembre
2008 (XVIII).
2.9. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
gratuita per la procedura ricorsuale, ancorché accolta con decreto 15 gennaio 2005
(cfr. consid. 1.6), diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid.
6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006
nella causa B., I 319/05; STFA del 19
agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile
2003 nella causa C., U 164/02 e STFA
del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata.
§§ L’assicurato
ha diritto ad una rendita intera a contare dal 1° agosto 2002.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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