32.2007.323
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 febbraio 2009Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.323
Data decisione, Autorità:
04.02.2009, TCA
Titolo:
Negata revisione della rendita di invalidità in vigore in quanto - perlomeno sino alla data d'emanazione della decisione impugnata - lo stato di salute é rimasto invariato. Per il periodo successivo. atti trasmessi a UAI per avvio procedura di revisione d'ufficio. AG concessa poiché ass. indigente
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
TRASMISSIONE ATTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.323
mm/DC/sc
Lugano
4 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del 2004, RI 1, da ultimo operaio presso la ditta __________ di __________, è
stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità a contare dal 1°
ottobre 2003 (fondata su un tasso d’invalidità del 50% - cfr. doc. 38).
1.2. In data 19
gennaio 2006 l’assicurato ha postulato la revisione della rendita di invalidità
in vigore, motivata da un peggioramento delle condizioni di salute psichica
(doc. 46).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 maggio
2006, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione, in
quanto l’assicurato non avrebbe fatto valere degli elementi nuovi (doc. 52).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 54 e
60), l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una nuova perizia
psichiatrica, sulle cui risultanze, in data 10 settembre 2007, essa ha negato
che fossero dati i presupposti per procedere ad un aumento del grado di
invalidità (doc. 72).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 16 ottobre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in via principale, che l’UAI venga condannato a corrispondergli
una rendita intera dal 20 gennaio 2006, in via subordinata,
l’allestimento di una perizia giudiziaria sul suo stato di salute (fisica e
psichica) con riconoscimento di una rendita intera dal 20 gennaio 2006, nonché,
in via ancora più subordinata, la retrocessione degli atti affinché
l’Ufficio AI disponga una perizia medica e gli riconosca una rendita intera dal
20 gennaio 2006, “fatta eccezione per concludente peritali contrarie e precise”.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sottolineato che la
capacità lavorativa residuale del 50% venne stabilita dai sanitari del SAM di
Bellinzona con una finalità essenzialmente terapeutica, per cui, “non essendo
intervenuto un miglioramento ed essendo così decaduto il tentativo “terapeutico”,
…”, egli avrebbe dovuto essere considerato invalido al 100%.
Inoltre,
sempre a detta del ricorrente, l’intervento di un “oggettivo e marcato
peggioramento” giustificherebbe, a maggior ragione, un grado di invalidità del
100% (doc. I).
1.5. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, richiamando
esplicitamente gli argomenti contenuti nella decisione su opposizione impugnata
(doc. IV).
1.6. In corso di
causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del __________
di __________ (doc. VI + allegato).
L’UAI ha
preso posizione in proposito il 5 dicembre 2007 (doc. VIII + allegato).
1.7. Il 3 ottobre
2008 il TCA ha interpellato i sanitari del Centro peritale per le assicurazioni
sociali, i quali sono stati invitati ad esprimersi riguardo al contenuto del
referto di __________ (doc. XIII).
La
risposta dello psichiatra dott. __________, __________ del Centro, è datata 7
ottobre 2008 (doc. XIV).
L’Ufficio
AI ha presentato le proprie osservazioni il 15 ottobre 2008 (doc. XVI), mentre
l’assicurato lo ha fatto in data 24 ottobre 2008 (doc. XVII).
1.8. Nel corso
del mese di novembre 2008, questo Tribunale ha preso contatto sia con il dott. __________,
sia con i sanitari del policlinico di __________, ai quali sono state rivolte
alcune domande attinenti ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato (doc.
XX e XXI).
Le loro
risposte sono datate, rispettivamente, 5 e 12 novembre 2008 (doc. XXII e
XXIII).
L’amministrazione
si è espressa in proposito il 9 dicembre 2008 (doc. XXIX + allegato).
La presa
di posizione dell’insorgente è invece datata 9 gennaio 2009 (doc. XXXI).
1.9. In data 2
febbraio 2009 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi al Presidente del TCA (doc.
XXXVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il TCA
constata che sia nella decisione su opposizione impugnata, sia nel ricorso, è
stato indicato che l’assicurato era domiciliato in via __________ a __________
(cfr. doc. 73-17 e doc. I).
In
realtà, risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 aveva trasferito il proprio
domicilio a __________ (Canton __________) già nel mese di maggio 2007,
quindi prima che fosse emanata la decisione su opposizione del 10 settembre
2007 (cfr. doc. 64-1 e 68-1).
Ciò è
peraltro emerso anche in occasione dell’udienza del
2
febbraio 2009 (doc. XXXVII).
Il
trasferimento di domicilio dell'assicurato non ha tuttavia sortito nessun
effetto concreto relativamente alla competenza dell’Ufficio AI del Cantone
Ticino a emanare la decisione su opposizione e neppure su quella di questo
Tribunale a statuire nella causa che ne è sfociata.
In
effetti, l’art. 55 cpv. 1 LAI pone il principio secondo il quale l’ufficio AI
competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della
richiesta delle prestazioni e l'art.
40 cpv. 3
OAI precisa che l’ufficio AI competente al momento della registrazione della
domanda lo rimane durante tutta la procedura.
Di
conseguenza l'UAI era competente per emettere la decisione su opposizione.
A
proposito della competenza ratione loci di questa Corte, l’art. 58 LPGA stabilisce
che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato
o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
L’art. 69
cpv. 1 lett. a LAI prevede però che - in deroga all’art. 58 LPGA (circa la possibilità
per la LAI di prevedere deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI) -,
le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
Il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, sede dell’Ufficio che ha rilasciato la decisione impugnata,
è dunque competente per trattare il presente ricorso.
Nel merito
2.3. Litigiosa è
la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a negare l’aumento della
rendita di invalidità in vigore, oppure no.
Giusta
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Th. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno
duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I
404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata ancora recentemente confermata dalla Corte federale
nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008 (si veda anche la sentenza
9C_382/2008 del 22 luglio 2008).
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF
131 V 49, il TFA, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (cfr. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento a uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che, citiamo: “… il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone
in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)”.
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art.
17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
A norma
dell’art. 88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, occorre tenere
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Giusta
l’art. 88bis cpv. 1 OAI, l’aumento della rendita avviene al più presto se
l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (lett. a), se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal
mese in cui è stata prevista (lett. b) e se viene costatato che la decisione
dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a
partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione di assegnare all’assicurato una mezza
rendita (con grado d’invalidità del 50%) a decorrere dal 1° ottobre 2003, è
stata presa sulla base delle risultanze della perizia pluridisciplinare
allestita presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona nella
primavera del 2004.
Fatti
I dottori
__________ e __________, rispettivamente Capo Servizio e Capo-Clinica del
Servizio __________ di __________, avevano diagnosticato una sindrome
somatoforme da dolore persistente nell’ambito di una sindrome depressiva
ricorrente, frutto di un mancato adattamento ai valori sociali presenti nel
luogo di residenza.
A loro
avviso, a quel momento, RI 1 presentava una inabilità lavorativa del 50%, con
la precisazione che una parziale ripresa del lavoro avrebbe potuto comportare
una maggiore presa di coscienza (doc. 34-20).
L’aspetto
reumatologico era stato invece indagato dal dott. __________, il quale,
diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente accompagnata da
dolori cronici generalizzati e da un importante decondizionamento psicofisico,
aveva ritenuto il ricorrente inabile in misura del 10-20%, in particolare per
attività pesanti a mediamente pesanti ma anche in attività adeguate (doc. 34-28).
Infine,
il dott. __________ aveva escluso l’esistenza di una qualsiasi patologia
neurologica e, perciò, aveva ritenuto che, dal suo punto di vista, non vi fosse
inabilità lavorativa di sorta (doc. 34-19).
Con la
loro perizia del 10 maggio 2004, i medici del SAM, il dott. __________ e la
dott.ssa __________, avevano concluso per un’incapacità del 50% in qualsiasi
attività lavorativa (cfr. doc. 34-17: “Non riteniamo che misure d’integrazione
debbano essere intraprese, in quanto non porterebbero ad alcun miglioramento
della capacità lavorativa dell’A. La problematica psichiatrica e la
caratteristica caratteriale dell’A. non favorirebbe un tale processo che
sarebbe destinato al fallimento. L’A. risulta abile al lavoro nella misura
del 50% in qualsiasi attività lavorativa.” - il corsivo è del redattore).
Con
decisione formale del 2 luglio 2004, l’assicurato è stato quindi posto al
beneficio di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 (doc. 38).
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata (sulla giurisprudenza relativa
alla sindrome somatoforme dolorosa cfr. consid. 2.4).
2.7. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel settembre 2007 (momento in cui è
stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se, nel
frattempo, le condizioni di salute di RI 1 sono peggiorate a tal punto da
giustificare il postulato aumento della rendita di invalidità.
Nel corso
del mese di gennaio 2006, l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una
domanda di revisione della rendita in vigore, determinata da un preteso
aggravamento dello stato di salute psichica (cfr. doc. 46-7).
Con certificazione
del 1° febbraio 2006, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha riferito
di un peggioramento dello stato depressivo e di dolori persistenti al viso e al
rachide lombare senza possibilità di miglioramento (doc. 49-2).
Da parte sua,
il dott. __________, all’epoca psichiatra curante del ricorrente, ha fatto
stato di una “situazione invalidante” provocata da una sindrome da
disadattamento con prevalente disturbo degli aspetti emozionali con reazione
depressiva prolungata (doc. 49-4).
Infine,
con rapporto del 2 febbraio 2006, il dott. __________, attivo presso il __________
di __________, ha attestato che RI 1 frequentava regolarmente la struttura per,
citiamo: “… una presa a carico della grave sintomatologia depressiva e algica
con un programma di sostegno psicologico, fisioterapico e gruppi terapeutici, e
una prescrizione farmacologica di antidepressivi e ansiolitici.” (doc. 49-5).
Sentito
il parere del proprio medico fiduciario, dott. __________ (doc. 51),
l’amministrazione, in data 9 maggio 2006, ha emanato una decisione di non
entrata nel merito, posto che, citiamo: “con la sua nuova domanda non fa valere
elementi nuovi. Infatti, le diagnosi sono le stesse e già in passato i curanti
ritenevano che ci fosse una totale inabilità in qualsiasi attività, mentre
dalla perizia medica effettuata presso il Servizio Accertamento Medico AI di
Bellinzona, con valutazione psichiatrica, neurologica e reumatologica, era
giustificata una parziale incapacità lavorativa in tutte le precedenti attività
svolte ed in qualsivoglia altra professione.” (doc. 52).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto dell’ulteriore
documentazione medica.
In
particolare, con referto dell’11 dicembre 2006, lo psichiatra dott. __________
ha affermato che, citiamo: “… se la decisione dell’Assicurazione Invalidità sul
riconoscimento del 50% era strategicamente orientata nella speranza di un
recupero attraverso un lavoro psicoterapeutico di maggiore
responsabilizzazione, questo sia oggettivamente fallito e non possibile a causa
delle considerazioni già espresse a suo tempo.” (doc. 60-2).
Su invito
del dott. __________ (doc. 63), l’UAI ha disposto l’allestimento di una nuova
perizia psichiatrica, affidando il relativo mandato al Centro peritale per le
assicurazioni sociali di Bellinzona (doc. 67).
Dal
rapporto 6 giugno 2007 del dott. __________, spec. FMH in psichiatra e
psicoterapia, emerge innanzitutto che l’assicurato è stato da lui visitato in
due occasioni, il 15 maggio e il 4 giugno 2007 (doc. 69, p. 1).
Inoltre,
dopo avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. 69, p.
1-6) ed averne, altrettanto accuratamente, descritto lo status psichico
(doc. 69, p. 6-7), lo psichiatra appena citato ha diagnosticato una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) ed una sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD-10: F33.1).
Per
quanto qui di interesse, il dott. __________ ha sostenuto che il quadro clinico
da lui osservato era perfettamente sovrapponibile a quello riscontrato nel 2004
dai dottori __________ e __________, ragione per la quale anche l’esigibilità
lavorativa era rimasta la medesima (abilità lavorativa del 50%, nel senso di
una presenza sul posto di lavoro per 8 ore al giorno ma con un rendimento
ridotto a causa appunto della problematica psichiatrica):
"
In conclusione, penso che siamo confrontati con
un quadro cronico, del tutto sovrapponibile a quello riscontrato durante la
perizia del SAM del 2004. Come allora, se da un lato è corretto riconoscere una
componente di sofferenza soggettiva che limita parzialmente la capacità
lavorativa, dall’altro lato è esigibile uno sforzo di volontà dell’A. per
superare la sua posizione di totale dipendenza dai familiari e dai curanti. Si
ribadisce dunque, anche in questa sede, l’utilità di coinvolgere l’A in
attività semplici e di bassa complessità, che sono esigibili in questo caso,
anche se con un rendimento ridotto.
(…).
La patologia psichica inficia la capacità di
lavoro nella misura del 50%; presenza sul posto di lavoro per 8 ore/die, ma con
rendimento ridotto a causa del problema psichiatrico.
Nel complesso, in assenza di ulteriori
elementi clinici oggettivi rispetto al passato, confermo un’inabilità
lavorativa del 50%.”
(doc. 69,
p. 8 - il corsivo è del redattore)
Per
finire, il dott. __________ ha precisato che nessun problema linguistico aveva
inficiato il valore dell’esame peritale e, d’altra parte, che al secondo
colloquio aveva partecipato anche la dott.ssa __________, medico assistente,
con la quale aveva poi discusso l’esame clinico dell’assicurato (doc. 69, p. 8:
“Entrambi abbiamo concordato che non vi siano significativi elementi
psichiatrici differenti rispetto al passato.”).
Facendo
proprie le conclusioni della perizia psichiatrica del dott. __________,
l’Ufficio AI, con decisione su opposizione del 10 settembre 2007, ha negato che
fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita di
invalidità in vigore (doc. 72).
In corso
di causa, l’avv. RA 1 ha prodotto un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del
Policlinico psichiatrico di __________, presso il quale l’assicurato é entrato
in cura a decorrere dal 25 luglio 2007.
La
dott.ssa __________ e la psicologa __________ avevano diagnosticato,
segnatamente, un disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo
senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2), una sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10: F45.4), nonché una personalità paranoica (ICD-10: F60.0).
Dopo
avere precisato di non poter stabilire a partire da quando le turbe psichiche
sono presenti, esse hanno indicato che i disturbi interessavano la vita di RI 1
nel suo insieme, essendo quest’ultima caratterizzata da un totale ritiro
sociale e dal bisogno costante della presenza rassicurante della moglie.
A loro
avviso, i provvedimenti terapeutici in atto non erano in alcun modo
suscettibili di migliorare notevolmente lo stato di salute psichica
dell’assicurato, il quale era da considerare inabile al lavoro in misura
completa in qualsiasi attività professionale (doc. VI bis).
Chiamato
dall’amministrazione a commentare il contenuto del referto appena menzionato,
il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha fatto valere che il
quadro ivi descritto era sovrapponibile a quello presente in occasione della
perizia psichiatrica del dott. __________ e che, citiamo: “le due valutazioni
si differenziano nel senso che il perito psichiatra individua una esagerazione
ed una drammatizzazione da parte dell’assicurato con beneficio secondario nel
ruolo di invalido ritenendo esigibile almeno in parte una mobilizzazione di
risorse da parte dell’assicurato.” (doc. VIII bis).
Il 3
ottobre 2008, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei termini
seguenti:
"
(…).
In corso di causa, l’assicurato ha versato agli
atti un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del Policlinico di psichiatria di __________
- che vi accludo qui per conoscenza -, dal quale emerge segnatamente che egli
soffriva di un severo disturbo depressivo con idee suicidali, nonché di un
grave disturbo della personalità di tipo paranoide, che necessitava di una
sorveglianza 24 ore su 24 da parte di sua moglie e, infine, che non era in
grado di svolgere alcuna attività professionale.
Ai fini dell’istruttoria di causa, vogliate
leggere attentamente il rapporto della dott.ssa __________ e della psicologa __________
e comunicarmi - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione
della presente -, se esso contiene degli elementi di valutazione suscettibili
di modificare le conclusioni contenute nella vostra perizia del 6 giugno 2007,
oppure no. In particolare, vi invito a esaminare se lo stato di salute psichico
dell’assicurato si é in qualche modo aggravato rispetto a quanto da voi
osservato e, nell’affermativa, a precisare la data di inizio di questo
peggioramento.”
(doc.
XIII)
Con
rapporto del 7 ottobre 2008, il Direttore del centro peritale per le
assicurazioni sociali si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella sua
perizia del 6 giugno 2007, in quanto, citiamo: “gli elementi oggettivi del
rapporto in questione non sono sufficienti a farmi pensare ad un aggravamento
della condizione depressiva.” e, citiamo: “non mi sento di condividere la
diagnosi di disturbo di personalità paranoideo grave.” (doc. XIV).
Il 3
novembre 2008, il TCA ha interpellato i sanitari del Policlinico psichiatrico
di __________, ai quali ha rivolto le seguenti domande:
"
(…).
1. Cosa si deve intendere con “actuel”?
Considerandi
2.
A quando va fatto risalire l’inizio dell’episodio
grave?
3.
L’episodio grave è stato duraturo oppure no?
4.
Come è evoluto lo stato di salute psichica
dell’assicurato?
5.
Cosa differenzia l’episodio di livello medio
da quello di livello grave?”
(doc. XX)
Queste le
loro risposte pervenute il 17 novembre 2008:
"
1) Le terme “actuel” pour qualifier le trouble
dépressif récurrent d’intensité sévère vise à préciser ce que nous
avons observé depuis juillet 2007, moment auquel RI 1 a commencé à consulter
en notre policlinique.
2) RI 1 consulte en notre policlinique depuis
juillet 2007, moment auquel nous avons pu observer la présence d’un
trouble dépressif d’intensité sévère. Les données
anamnestiques en possession vont dans le sens de la
présence d’un trouble dépressif depuis environ
six ans.
3) Nous observons que RI 1 souffre d’un trouble
dépressif sévère depuis juillet 2007 et les données anamnestiques vont dans
le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six
ans.
4) Depuis juillet 2007, l’état psychique de RI 1 est
resté stable, soit inquiétant et grave.
5) La différence entre un épisode dépressif moyen
et un épisode dépressif sévère réside, d’une part, dans l’intensité des
symptômes dépressifs présents dans les deux diagnostics. D’autre parte, un épisode
dépressif d’intensité sévère est toujours accompagné d’idées suicidaires
manifestes, d’un syndrome somatique et de l’ensemble des symptômes descrits
sous F 32.2 de la CIM-10.”
(doc.
XXIII)
Sempre
in data 3 novembre 2008, questo Tribunale ha pure ripreso contatto con il dott.
__________, il quale è stato invitato a precisare, citiamo: “… cosa differenzia
l’episodio depressivo di livello medio da quello di livello grave in base ai
sistemi diagnostici riconosciuti e, d’altro canto, cosa mancava al caso di
specie affinché potesse essere ammessa l’esistenza di un episodio di livello
grave.” (doc. XXI).
Con referto del 5 novembre
2008, lo psichiatra in questione ha spiegato che, in base al sistema
diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti
alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità
dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come
lieve, moderato oppure grave.
I sintomi a cui il dott. __________
fa riferimento sono i seguenti:
- depressione del tono
dell’umore;
- riduzione
dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche
minimo;
- diminuita
attività;
- ridotta capacità
di provare piacere e interesse;
- l’umore varia
poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle
circostanze.
Il dott. __________ ha
quindi analizzato i sintomi appena elencati con riferimento a quanto egli aveva
constatato in occasione della perizia della primavera 2007, giungendo alla
conclusione che, citiamo: “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in
misura completa.” (doc. XXII).
Il dott. __________ e la
psichiatra dott.ssa __________, interpellati dall’UAI, hanno rilevato in
particolare che, citiamo: “la dr.ssa __________ e la psicologa sig.ra __________
indicano la differenza tra episodio depressivo medio e grave riportando i
criteri in generale ma non forniscono una descrizione del caso in esame che
permetta di discostarsi dalle considerazioni già espresse dal Dr. __________
nella sua relazione del 07.10.2008, o di ammetterne un peggioramento. Inoltre
la presenza di un episodio depressivo grave viene fatto risalire al luglio
2007, momento in cui il sig. RI 1 inizia le consultazioni presso il loro Centro
mentre si afferma in base ai dati anamnestici che il problema depressivo è
insorto da almeno sei anni senza però annotarne il grado di severità. Alla luce
di tali elementi lo stato di salute non appare mutato, e la perizia del
06.06.2007
effettuata dal Dr. __________ può essere confermata.” (doc. XXIX
bis).
2.8
Secondo la
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
2.9
Chiamata a
pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non siano
adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di
invalidità in vigore sulla base dell’art. 17 LPGA, tenuto conto che, secondo un’affermata
giurisprudenza federale, la data di emanazione della decisione impugnata (in
casu, il 10 settembre 2007) segna il limite temporale del potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
La documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito
nell’ambito della procedura di revisione, testimonia in effetti di uno stato di
salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2004, aveva
determinato il riconoscimento di una mezza rendita.
Specificatamente,
il referto psichiatrico del 6 giugno 2007, elaborato dal Centro peritale per le
assicurazioni sociali (doc. 69), in base al quale l’assicurato ha conservato
una capacità lavorativa del 50% in attività semplici e ripetitive, come era già stato ammesso dai
sanitari del SAM nel maggio 2004 (doc. 34), soddisfa pienamente tutti i
presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale affinché possa essere
riconosciuto pieno valore probatorio a un rapporto medico.
Del
resto, le certificazioni dei medici curanti di RI 1 che figurano agli atti -
ovvero quelle dei dottori __________ (doc. B), __________ (doc. 49-4 e 60-2) e __________
(doc. 49-5) -, non appaiono atte a generare fondati dubbi circa la correttezza
della valutazione espressa dallo psichiatra dott. __________.
In queste
condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito all’atto istruttorio preteso
dal ricorrente (perizia medica pluridisciplinare).
Al
riguardo, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.
SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.
P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das erwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
2.10
Ai
considerandi che precedono è già stato rilevato che, nel corso del mese di
maggio 2007, RI 1 ha lasciato il Canton Ticino per trasferirsi, assieme alla moglie,
a __________.
A
decorrere dal 25 luglio 2007, egli è quindi entrato in cura presso il
Policlinico psichiatrico di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato,
oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente, un disturbo depressivo
ricorrente, episodio attuale severo, all’origine di un’inabilità lavorativa
completa (doc. VI bis).
Interpellati
da questo Tribunale in corso di causa, essi hanno precisato che la diagnosi di
disturbo depressivo ricorrente di grave intensità, è stata posta sulla
base della situazione refertata a partire dalla prima consultazione. Per quanto
concerne invece il passato, i dati anamnestici vanno nel senso della presenza
di un disturbo depressivo da circa sei anni. Dal mese di luglio 2007 in poi, lo
stato di salute psichica dell’assicurato è peraltro rimasto stabile, ovvero
preoccupante e grave (doc. XXIII).
Alla luce
di quanto gli specialisti di __________ hanno attestato, questo Tribunale
ritiene verosimile che lo stato di salute psichica dell’insorgente sia
peggiorato - nel senso che il disturbo depressivo ricorrente è passato da una
gravità media a una gravità severa -, nel periodo posteriore al suo
trasferimento nel Canton __________.
È vero
che il dott. __________, al quale è stato sottoposto il referto 26 ottobre 2007
del Policlinico di __________, ha negato che, sulla base di tale documento, si
possa ammettere un aggravamento dello stato psichico dell’assicurato, considerando
perciò ulteriormente valide le conclusioni contenute nella sua perizia del 6
giugno 2007 (cfr. doc. XIV).
Questa
Corte constata tuttavia che l’apprezzamento dei sanitari di Clarens è il frutto
di un’osservazione diretta e prolungata (il referto in questione riferisce in
merito al periodo luglio-ottobre 2007) del paziente, mentre che il dott. __________
(ma lo stesso discorso deve pure valere per quanto riguarda le certificazioni
dei medici fiduciari dell’UAI, dott. __________ e __________, agli atti) ha
fondato il proprio parere su quanto egli aveva refertato in occasione delle
visite peritali di maggio e giugno 2007.
In proposito,
non deve essere dimenticato che, nel frattempo, RI 1 si era trasferito dal
Ticino, dove risiedeva da circa un ventennio, nel Canton __________.
Egli si è
quindi trovato improvvisamente confrontato ad un ambiente nuovo, a nuove
abitudini, a una lingua a lui sconosciuta, circostanze queste che contribuiscono
a rendere plausibile l’insorgenza di un peggioramento del suo stato depressivo.
L’inizio
dell’aggravamento in questione può essere fatto risalire al momento in cui esso
è stato refertato per la prima volta da uno specialista, quindi, al più
presto, dal 25 luglio 2007.
Del resto
la Capo-clinica dott.ssa __________ e la psicologa __________, nel rispondere
alle domande poste loro dal TCA, non si sono pronunciate in merito al livello
di gravità del disturbo depressivo per il periodo anteriore al luglio
2007.
(cfr. doc. XXIII: “… les données anamnestiques vont
dans le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six ans.”).
Se
ne deduce che, al momento in cui l’amministrazione ha rilasciato la propria decisione
su opposizione (10 settembre 2007) - momento, lo si ripete, che segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali -, il
termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era
ancora scaduto, di modo che questo Tribunale non è legittimato a procedere alla
revisione della rendita di invalidità in vigore.
Pertanto,
respinta l’impugnativa, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché
l’Ufficio AI competente dia avvio a una procedura di revisione d’ufficio (cfr.
al riguardo: art. 87 cpv. 2 OAI e art. 88 cpv. 1 OAI).
2.11
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 400.-- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.13.).
2.12
Deve quindi
essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
2.12.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore dell’art. 85 cpv. 2 lett. f
vLAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che
l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se
del caso, l’assistenza giudiziaria.
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art.
61.
N. 86, p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento all’art. 85 cpv. 2
lett. f vLAVS.
Tali presupposti
sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,
cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15
marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella
causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7
dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.
2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;
SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.
47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno
1999.
nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, si veda, fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di
poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a).
L’assistenza
giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella
misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,
cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.12.2
Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.12.3
Dalle
carte processuali si evince che l’insorgente e la propria
consorte vivono grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. doc. X1 e X3).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Posto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Visto quanto
precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi all'amministrazione affinché l’Ufficio AI competente dia
avvio a una procedura di revisione d’ufficio.
3. L’istanza
di assistenza giudiziaria è accolta.
4. Le spese
per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster