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Decisione

32.2007.323

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4 febbraio 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I dottori

__________ e __________, rispettivamente Capo Servizio e Capo-Clinica del

Servizio __________ di __________, avevano diagnosticato una sindrome

somatoforme da dolore persistente nell’ambito di una sindrome depressiva

ricorrente, frutto di un mancato adattamento ai valori sociali presenti nel

luogo di residenza.

A loro

avviso, a quel momento, RI 1 presentava una inabilità lavorativa del 50%, con

la precisazione che una parziale ripresa del lavoro avrebbe potuto comportare

una maggiore presa di coscienza (doc. 34-20).

L’aspetto

reumatologico era stato invece indagato dal dott. __________, il quale,

diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente accompagnata da

dolori cronici generalizzati e da un importante decondizionamento psicofisico,

aveva ritenuto il ricorrente inabile in misura del 10-20%, in particolare per

attività pesanti a mediamente pesanti ma anche in attività adeguate (doc. 34-28).

Infine,

il dott. __________ aveva escluso l’esistenza di una qualsiasi patologia

neurologica e, perciò, aveva ritenuto che, dal suo punto di vista, non vi fosse

inabilità lavorativa di sorta (doc. 34-19).

Con la

loro perizia del 10 maggio 2004, i medici del SAM, il dott. __________ e la

dott.ssa __________, avevano concluso per un’incapacità del 50% in qualsiasi

attività lavorativa (cfr. doc. 34-17: “Non riteniamo che misure d’integrazione

debbano essere intraprese, in quanto non porterebbero ad alcun miglioramento

della capacità lavorativa dell’A. La problematica psichiatrica e la

caratteristica caratteriale dell’A. non favorirebbe un tale processo che

sarebbe destinato al fallimento. L’A. risulta abile al lavoro nella misura

del 50% in qualsiasi attività lavorativa.” - il corsivo è del redattore).

Con

decisione formale del 2 luglio 2004, l’assicurato è stato quindi posto al

beneficio di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 (doc. 38).

Questa

decisione è cresciuta in giudicato incontestata (sulla giurisprudenza relativa

alla sindrome somatoforme dolorosa cfr. consid. 2.4).

2.7. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel settembre 2007 (momento in cui è

stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se, nel

frattempo, le condizioni di salute di RI 1 sono peggiorate a tal punto da

giustificare il postulato aumento della rendita di invalidità.

Nel corso

del mese di gennaio 2006, l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una

domanda di revisione della rendita in vigore, determinata da un preteso

aggravamento dello stato di salute psichica (cfr. doc. 46-7).

Con certificazione

del 1° febbraio 2006, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha riferito

di un peggioramento dello stato depressivo e di dolori persistenti al viso e al

rachide lombare senza possibilità di miglioramento (doc. 49-2).

Da parte sua,

il dott. __________, all’epoca psichiatra curante del ricorrente, ha fatto

stato di una “situazione invalidante” provocata da una sindrome da

disadattamento con prevalente disturbo degli aspetti emozionali con reazione

depressiva prolungata (doc. 49-4).

Infine,

con rapporto del 2 febbraio 2006, il dott. __________, attivo presso il __________

di __________, ha attestato che RI 1 frequentava regolarmente la struttura per,

citiamo: “… una presa a carico della grave sintomatologia depressiva e algica

con un programma di sostegno psicologico, fisioterapico e gruppi terapeutici, e

una prescrizione farmacologica di antidepressivi e ansiolitici.” (doc. 49-5).

Sentito

il parere del proprio medico fiduciario, dott. __________ (doc. 51),

l’amministrazione, in data 9 maggio 2006, ha emanato una decisione di non

entrata nel merito, posto che, citiamo: “con la sua nuova domanda non fa valere

elementi nuovi. Infatti, le diagnosi sono le stesse e già in passato i curanti

ritenevano che ci fosse una totale inabilità in qualsiasi attività, mentre

dalla perizia medica effettuata presso il Servizio Accertamento Medico AI di

Bellinzona, con valutazione psichiatrica, neurologica e reumatologica, era

giustificata una parziale incapacità lavorativa in tutte le precedenti attività

svolte ed in qualsivoglia altra professione.” (doc. 52).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto dell’ulteriore

documentazione medica.

In

particolare, con referto dell’11 dicembre 2006, lo psichiatra dott. __________

ha affermato che, citiamo: “… se la decisione dell’Assicurazione Invalidità sul

riconoscimento del 50% era strategicamente orientata nella speranza di un

recupero attraverso un lavoro psicoterapeutico di maggiore

responsabilizzazione, questo sia oggettivamente fallito e non possibile a causa

delle considerazioni già espresse a suo tempo.” (doc. 60-2).

Su invito

del dott. __________ (doc. 63), l’UAI ha disposto l’allestimento di una nuova

perizia psichiatrica, affidando il relativo mandato al Centro peritale per le

assicurazioni sociali di Bellinzona (doc. 67).

Dal

rapporto 6 giugno 2007 del dott. __________, spec. FMH in psichiatra e

psicoterapia, emerge innanzitutto che l’assicurato è stato da lui visitato in

due occasioni, il 15 maggio e il 4 giugno 2007 (doc. 69, p. 1).

Inoltre,

dopo avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. 69, p.

1-6) ed averne, altrettanto accuratamente, descritto lo status psichico

(doc. 69, p. 6-7), lo psichiatra appena citato ha diagnosticato una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) ed una sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD-10: F33.1).

Per

quanto qui di interesse, il dott. __________ ha sostenuto che il quadro clinico

da lui osservato era perfettamente sovrapponibile a quello riscontrato nel 2004

dai dottori __________ e __________, ragione per la quale anche l’esigibilità

lavorativa era rimasta la medesima (abilità lavorativa del 50%, nel senso di

una presenza sul posto di lavoro per 8 ore al giorno ma con un rendimento

ridotto a causa appunto della problematica psichiatrica):

"

In conclusione, penso che siamo confrontati con

un quadro cronico, del tutto sovrapponibile a quello riscontrato durante la

perizia del SAM del 2004. Come allora, se da un lato è corretto riconoscere una

componente di sofferenza soggettiva che limita parzialmente la capacità

lavorativa, dall’altro lato è esigibile uno sforzo di volontà dell’A. per

superare la sua posizione di totale dipendenza dai familiari e dai curanti. Si

ribadisce dunque, anche in questa sede, l’utilità di coinvolgere l’A in

attività semplici e di bassa complessità, che sono esigibili in questo caso,

anche se con un rendimento ridotto.

(…).

La patologia psichica inficia la capacità di

lavoro nella misura del 50%; presenza sul posto di lavoro per 8 ore/die, ma con

rendimento ridotto a causa del problema psichiatrico.

Nel complesso, in assenza di ulteriori

elementi clinici oggettivi rispetto al passato, confermo un’inabilità

lavorativa del 50%.”

(doc. 69,

p. 8 - il corsivo è del redattore)

Per

finire, il dott. __________ ha precisato che nessun problema linguistico aveva

inficiato il valore dell’esame peritale e, d’altra parte, che al secondo

colloquio aveva partecipato anche la dott.ssa __________, medico assistente,

con la quale aveva poi discusso l’esame clinico dell’assicurato (doc. 69, p. 8:

“Entrambi abbiamo concordato che non vi siano significativi elementi

psichiatrici differenti rispetto al passato.”).

Facendo

proprie le conclusioni della perizia psichiatrica del dott. __________,

l’Ufficio AI, con decisione su opposizione del 10 settembre 2007, ha negato che

fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita di

invalidità in vigore (doc. 72).

In corso

di causa, l’avv. RA 1 ha prodotto un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del

Policlinico psichiatrico di __________, presso il quale l’assicurato é entrato

in cura a decorrere dal 25 luglio 2007.

La

dott.ssa __________ e la psicologa __________ avevano diagnosticato,

segnatamente, un disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo

senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2), una sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10: F45.4), nonché una personalità paranoica (ICD-10: F60.0).

Dopo

avere precisato di non poter stabilire a partire da quando le turbe psichiche

sono presenti, esse hanno indicato che i disturbi interessavano la vita di RI 1

nel suo insieme, essendo quest’ultima caratterizzata da un totale ritiro

sociale e dal bisogno costante della presenza rassicurante della moglie.

A loro

avviso, i provvedimenti terapeutici in atto non erano in alcun modo

suscettibili di migliorare notevolmente lo stato di salute psichica

dell’assicurato, il quale era da considerare inabile al lavoro in misura

completa in qualsiasi attività professionale (doc. VI bis).

Chiamato

dall’amministrazione a commentare il contenuto del referto appena menzionato,

il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha fatto valere che il

quadro ivi descritto era sovrapponibile a quello presente in occasione della

perizia psichiatrica del dott. __________ e che, citiamo: “le due valutazioni

si differenziano nel senso che il perito psichiatra individua una esagerazione

ed una drammatizzazione da parte dell’assicurato con beneficio secondario nel

ruolo di invalido ritenendo esigibile almeno in parte una mobilizzazione di

risorse da parte dell’assicurato.” (doc. VIII bis).

Il 3

ottobre 2008, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei termini

seguenti:

"

(…).

In corso di causa, l’assicurato ha versato agli

atti un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del Policlinico di psichiatria di __________

- che vi accludo qui per conoscenza -, dal quale emerge segnatamente che egli

soffriva di un severo disturbo depressivo con idee suicidali, nonché di un

grave disturbo della personalità di tipo paranoide, che necessitava di una

sorveglianza 24 ore su 24 da parte di sua moglie e, infine, che non era in

grado di svolgere alcuna attività professionale.

Ai fini dell’istruttoria di causa, vogliate

leggere attentamente il rapporto della dott.ssa __________ e della psicologa __________

e comunicarmi - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione

della presente -, se esso contiene degli elementi di valutazione suscettibili

di modificare le conclusioni contenute nella vostra perizia del 6 giugno 2007,

oppure no. In particolare, vi invito a esaminare se lo stato di salute psichico

dell’assicurato si é in qualche modo aggravato rispetto a quanto da voi

osservato e, nell’affermativa, a precisare la data di inizio di questo

peggioramento.”

(doc.

XIII)

Con

rapporto del 7 ottobre 2008, il Direttore del centro peritale per le

assicurazioni sociali si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella sua

perizia del 6 giugno 2007, in quanto, citiamo: “gli elementi oggettivi del

rapporto in questione non sono sufficienti a farmi pensare ad un aggravamento

della condizione depressiva.” e, citiamo: “non mi sento di condividere la

diagnosi di disturbo di personalità paranoideo grave.” (doc. XIV).

Il 3

novembre 2008, il TCA ha interpellato i sanitari del Policlinico psichiatrico

di __________, ai quali ha rivolto le seguenti domande:

"

(…).

1. Cosa si deve intendere con “actuel”?

Considerandi

2.

A quando va fatto risalire l’inizio dell’episodio

grave?

3.

L’episodio grave è stato duraturo oppure no?

4.

Come è evoluto lo stato di salute psichica

dell’assicurato?

5.

Cosa differenzia l’episodio di livello medio

da quello di livello grave?”

(doc. XX)

Queste le

loro risposte pervenute il 17 novembre 2008:

"

1) Le terme “actuel” pour qualifier le trouble

dépressif récurrent d’intensité sévère vise à préciser ce que nous

avons observé depuis juillet 2007, moment auquel RI 1 a commencé à consulter

en notre policlinique.

2) RI 1 consulte en notre policlinique depuis

juillet 2007, moment auquel nous avons pu observer la présence d’un

trouble dépressif d’intensité sévère. Les données

anamnestiques en possession vont dans le sens de la

présence d’un trouble dépressif depuis environ

six ans.

3) Nous observons que RI 1 souffre d’un trouble

dépressif sévère depuis juillet 2007 et les données anamnestiques vont dans

le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six

ans.

4) Depuis juillet 2007, l’état psychique de RI 1 est

resté stable, soit inquiétant et grave.

5) La différence entre un épisode dépressif moyen

et un épisode dépressif sévère réside, d’une part, dans l’intensité des

symptômes dépressifs présents dans les deux diagnostics. D’autre parte, un épisode

dépressif d’intensité sévère est toujours accompagné d’idées suicidaires

manifestes, d’un syndrome somatique et de l’ensemble des symptômes descrits

sous F 32.2 de la CIM-10.”

(doc.

XXIII)

Sempre

in data 3 novembre 2008, questo Tribunale ha pure ripreso contatto con il dott.

__________, il quale è stato invitato a precisare, citiamo: “… cosa differenzia

l’episodio depressivo di livello medio da quello di livello grave in base ai

sistemi diagnostici riconosciuti e, d’altro canto, cosa mancava al caso di

specie affinché potesse essere ammessa l’esistenza di un episodio di livello

grave.” (doc. XXI).

Con referto del 5 novembre

2008, lo psichiatra in questione ha spiegato che, in base al sistema

diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti

alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità

dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come

lieve, moderato oppure grave.

I sintomi a cui il dott. __________

fa riferimento sono i seguenti:

- depressione del tono

dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche

minimo;

- diminuita

attività;

- ridotta capacità

di provare piacere e interesse;

- l’umore varia

poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle

circostanze.

Il dott. __________ ha

quindi analizzato i sintomi appena elencati con riferimento a quanto egli aveva

constatato in occasione della perizia della primavera 2007, giungendo alla

conclusione che, citiamo: “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in

misura completa.” (doc. XXII).

Il dott. __________ e la

psichiatra dott.ssa __________, interpellati dall’UAI, hanno rilevato in

particolare che, citiamo: “la dr.ssa __________ e la psicologa sig.ra __________

indicano la differenza tra episodio depressivo medio e grave riportando i

criteri in generale ma non forniscono una descrizione del caso in esame che

permetta di discostarsi dalle considerazioni già espresse dal Dr. __________

nella sua relazione del 07.10.2008, o di ammetterne un peggioramento. Inoltre

la presenza di un episodio depressivo grave viene fatto risalire al luglio

2007, momento in cui il sig. RI 1 inizia le consultazioni presso il loro Centro

mentre si afferma in base ai dati anamnestici che il problema depressivo è

insorto da almeno sei anni senza però annotarne il grado di severità. Alla luce

di tali elementi lo stato di salute non appare mutato, e la perizia del

06.06.2007

effettuata dal Dr. __________ può essere confermata.” (doc. XXIX

bis).

2.8

Secondo la

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

2.9

Chiamata a

pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non siano

adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di

invalidità in vigore sulla base dell’art. 17 LPGA, tenuto conto che, secondo un’affermata

giurisprudenza federale, la data di emanazione della decisione impugnata (in

casu, il 10 settembre 2007) segna il limite temporale del potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

La documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito

nell’ambito della procedura di revisione, testimonia in effetti di uno stato di

salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2004, aveva

determinato il riconoscimento di una mezza rendita.

Specificatamente,

il referto psichiatrico del 6 giugno 2007, elaborato dal Centro peritale per le

assicurazioni sociali (doc. 69), in base al quale l’assicurato ha conservato

una capacità lavorativa del 50% in attività semplici e ripetitive, come era già stato ammesso dai

sanitari del SAM nel maggio 2004 (doc. 34), soddisfa pienamente tutti i

presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale affinché possa essere

riconosciuto pieno valore probatorio a un rapporto medico.

Del

resto, le certificazioni dei medici curanti di RI 1 che figurano agli atti -

ovvero quelle dei dottori __________ (doc. B), __________ (doc. 49-4 e 60-2) e __________

(doc. 49-5) -, non appaiono atte a generare fondati dubbi circa la correttezza

della valutazione espressa dallo psichiatra dott. __________.

In queste

condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito all’atto istruttorio preteso

dal ricorrente (perizia medica pluridisciplinare).

Al

riguardo, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.

SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.

P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das erwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

2.10

Ai

considerandi che precedono è già stato rilevato che, nel corso del mese di

maggio 2007, RI 1 ha lasciato il Canton Ticino per trasferirsi, assieme alla moglie,

a __________.

A

decorrere dal 25 luglio 2007, egli è quindi entrato in cura presso il

Policlinico psichiatrico di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato,

oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente, un disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale severo, all’origine di un’inabilità lavorativa

completa (doc. VI bis).

Interpellati

da questo Tribunale in corso di causa, essi hanno precisato che la diagnosi di

disturbo depressivo ricorrente di grave intensità, è stata posta sulla

base della situazione refertata a partire dalla prima consultazione. Per quanto

concerne invece il passato, i dati anamnestici vanno nel senso della presenza

di un disturbo depressivo da circa sei anni. Dal mese di luglio 2007 in poi, lo

stato di salute psichica dell’assicurato è peraltro rimasto stabile, ovvero

preoccupante e grave (doc. XXIII).

Alla luce

di quanto gli specialisti di __________ hanno attestato, questo Tribunale

ritiene verosimile che lo stato di salute psichica dell’insorgente sia

peggiorato - nel senso che il disturbo depressivo ricorrente è passato da una

gravità media a una gravità severa -, nel periodo posteriore al suo

trasferimento nel Canton __________.

È vero

che il dott. __________, al quale è stato sottoposto il referto 26 ottobre 2007

del Policlinico di __________, ha negato che, sulla base di tale documento, si

possa ammettere un aggravamento dello stato psichico dell’assicurato, considerando

perciò ulteriormente valide le conclusioni contenute nella sua perizia del 6

giugno 2007 (cfr. doc. XIV).

Questa

Corte constata tuttavia che l’apprezzamento dei sanitari di Clarens è il frutto

di un’osservazione diretta e prolungata (il referto in questione riferisce in

merito al periodo luglio-ottobre 2007) del paziente, mentre che il dott. __________

(ma lo stesso discorso deve pure valere per quanto riguarda le certificazioni

dei medici fiduciari dell’UAI, dott. __________ e __________, agli atti) ha

fondato il proprio parere su quanto egli aveva refertato in occasione delle

visite peritali di maggio e giugno 2007.

In proposito,

non deve essere dimenticato che, nel frattempo, RI 1 si era trasferito dal

Ticino, dove risiedeva da circa un ventennio, nel Canton __________.

Egli si è

quindi trovato improvvisamente confrontato ad un ambiente nuovo, a nuove

abitudini, a una lingua a lui sconosciuta, circostanze queste che contribuiscono

a rendere plausibile l’insorgenza di un peggioramento del suo stato depressivo.

L’inizio

dell’aggravamento in questione può essere fatto risalire al momento in cui esso

è stato refertato per la prima volta da uno specialista, quindi, al più

presto, dal 25 luglio 2007.

Del resto

la Capo-clinica dott.ssa __________ e la psicologa __________, nel rispondere

alle domande poste loro dal TCA, non si sono pronunciate in merito al livello

di gravità del disturbo depressivo per il periodo anteriore al luglio

2007.

(cfr. doc. XXIII: “… les données anamnestiques vont

dans le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six ans.”).

Se

ne deduce che, al momento in cui l’amministrazione ha rilasciato la propria decisione

su opposizione (10 settembre 2007) - momento, lo si ripete, che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali -, il

termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era

ancora scaduto, di modo che questo Tribunale non è legittimato a procedere alla

revisione della rendita di invalidità in vigore.

Pertanto,

respinta l’impugnativa, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché

l’Ufficio AI competente dia avvio a una procedura di revisione d’ufficio (cfr.

al riguardo: art. 87 cpv. 2 OAI e art. 88 cpv. 1 OAI).

2.11

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 400.-- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.13.).

2.12

Deve quindi

essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

2.12.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore dell’art. 85 cpv. 2 lett. f

vLAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che

l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se

del caso, l’assistenza giudiziaria.

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art.

61.

N. 86, p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento all’art. 85 cpv. 2

lett. f vLAVS.

Tali presupposti

sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,

cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15

marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella

causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7

dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.

2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;

SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.

47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno

1999.

nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto dell'assistenza

giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, si veda, fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di

poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a).

L’assistenza

giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella

misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,

cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.12.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.12.3

Dalle

carte processuali si evince che l’insorgente e la propria

consorte vivono grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. doc. X1 e X3).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Posto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Visto quanto

precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all'amministrazione affinché l’Ufficio AI competente dia

avvio a una procedura di revisione d’ufficio.

3. L’istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

4. Le spese

per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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