32.2007.326
Assicurato affetto da patologie di rilevanza soprattutto ortopedica. Determinazione diritto a rendita di invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Diritto negato
9 ottobre 2008Italiano43 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.326
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da patologie di rilevanza soprattutto ortopedica. Determinazione diritto a rendita di invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Diritto negato
DIRITTO ALLA RENDITA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.326
mm
Lugano
9 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di maggio 2004, RI 1, nato nel 1959, di professione camionista
indipendente (sin dal 1996), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti, postulando l’assegnazione di una rendita di invalidità (doc. 1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 27 ottobre 2005, ha negato all’assicurato il diritto alla rendita,
posto che il grado della sua invalidità non raggiungeva la soglia minima
prevista dalla legge (doc. 21).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 22),
l’amministrazione, in data 10 settembre 2007, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 31).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 ottobre 2007, RI 1, patrocinato dalla RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto
all’amministrazione per l’esecuzione di una nuova perizia medica
pluridisciplinare, argomentando come segue:
"
Si contesta recisamente che tutto il quadro
clinico (segnatamente psico-fisico) del signor RI 1 sia stato ampiamente
esaminato dai medici interpellati dall’UAI, posto che dal 2005 egli non è più
stato sottoposto ad alcuna visita, se non dai suoi medici curanti. In effetti,
da ultimo, il ricorrente si è recato presso il Dr. med. __________, il quale ha
allestito il rapporto medico datato 16.10.2007 (doc. A), ben lungi dal periodo
in cui è stata allestita la perizia SAM (23.09.2005).
… In effetti, detto sanitario ha evidenziato come
dal 2005 si sia verificata una riacutizzazione dei dolori lombari con
irradiazione alla gamba sinistra in maniera diffusa, che è andata
progressivamente peggiorando fino ad oggi. Atteso che non ha potuto eseguire ad
oggi ulteriori accertamenti medici, egli ha illustrato come l’inabilità
lavorativa del signor RI 1 sia verosimilmente superiore al 50% considerato
dall’UAI, riservandosi di addurre nuova documentazione medica che lo comprovi.
In tal senso, non appena in grado, i nuovi rapporti medici verranno
tempestivamente prodotti all’attenzione di codesta lodevole Corte.”
(doc. I)
1.4. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Nel corso
del mese di gennaio 2008, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore
documentazione medica e si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni
e conclusioni (doc. X + allegati).
La relativa
presa di posizione dell’UAI è datata 4 febbraio 2008 (doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Litigiosa è
la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.
In
particolare, oggetto di discussione tra le parti è il grado di capacità
lavorativa in attività alternative adeguate.
Gli
aspetti economici legati alla determinazione del tasso di invalidità - reddito
da valido e reddito da invalido - non sono invece contestati.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; G.
Scartazzini, op. cit., p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA I 600/01 del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF
104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; J.-L. Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso, si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).
Va
infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti
di cui agli artt. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che
l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di
attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni
di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale
impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare
uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile
conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente
sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b; cfr., in particolare,
STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 e I 540/02 del 12 maggio 2004).
Infine,
secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile
solo eccezionalmente (RCC 1969 p. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e I 224/01 del 22
ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, p. 205).
2.5. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione
dell’Ufficio AI di considerare RI 1 abile al 50% in attività
sostitutive adeguate, è stata presa sulla base delle risultanze di una perizia
pluridisciplinare (neurologica e ortopedica) elaborata dal Servizio di
accertamento medico (SAM) di Bellinzona nel mese di settembre 2005.
L’aspetto
neurologico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
In
occasione del consulto del 9 agosto 2005, questo specialista ha diagnosticato
una sindrome lombovertebrale cronica con stato dopo intervento di discectomia a
livello di L4-L5 a sinistra (nel gennaio 2003) e discectomia a livello L5-S1 a
sinistra e stabilizzazione lombare con PLIF da L4 a S1 (nel luglio 2004), nonché
una meralgia parestestica a sinistra.
Per
quanto qui di interesse, egli ha quindi negato che - dal profilo neurologico -
l’assicurato presentava una qualsiasi incapacità lavorativa, sottolineando però
l’importanza che tale questione venisse approfondita in ambito ortopedico:
"
La meralgia parestestica è all’origine di
dolori in posizione eretta prolungata: non comporta comunque una sintomatologia
né deficit tali da rendere l’A. inabile al lavoro. Per quel che riguarda la
situazione lombare, non vi sono attualmente deficit radicolari significativi
che provochino un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Trattandosi comunque di un complesso caso chirurgico-ortopedico la
situazione algica dovrà essere valutata anche i questo ambito specialistico. La
situazione strettamente neurologica limitata ad un ev. danno radicolare non
presenta reperti causanti un’inabilità lavorativa.”
(doc.
19-24 - il corsivo è del redattore)
Il 10
agosto 2005 RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
il quale ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale, rispettivamente
lombospondilogena in presenza di uno stato dopo due interventi di discectomia e
di una stabilizzazione intercorporale plurisegmentale L4-S1, una sindrome
algica focalizzata all’altezza di ambedue le sincondrosi sacro-iliache, una
sindrome iperalgica focalizzata al III centrale della coscia a sinistra
interpretata nel senso di una meralgia parestetica, un’instabilità della spalla
destra e del ginocchio destro, un’iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro,
nonché un’artrodesi interfalangeale prossimale al dito II del piede sinistro.
D’altro
canto, il chirurgo ortopedico appena citato si è espresso nei termini seguenti a
proposito dell’esigibilità lavorativa:
"
In qualità di autista di autocarri, con
mansionario di carico e scarico, il signor RI 1 risulta essere inabile al
lavoro in misura completa.
Il signor RI 1 risulterebbe per contro inabile al
lavoro nella misura del 50% in qualità di autista di veicoli leggeri, adibito alla
consegna o al ritiro di oggetti leggeri, con spostamenti non troppo lunghi.
Capacità lavorativa nella misura del 50% quale
disegnatore per il genio civile.
(…).
La diminuzione della capacità lavorativa viene
giustificata primariamente dalla ridotta caricabilità e funzione del rachide,
in misura più ridotta dalla minore caricabilità delle ginocchia.
(…).
Come già ventilato, dal punto di vista
ortopedico, il signor RI 1 potrebbe effettuare, con un rendimento stimato
nell’ordine di grandezza del 50%, delle attività leggere con possibilità di
cambiamento regolare o libera scelta della posizione, senza movimenti o
posizioni inergonomiche per il tronco, senza sollevamento o trasporto di pesi
superiori a talvolta 10 kg, senza spostamenti regolari o prolungati su terreni
sconnessi, declivi, scale anche munite di gradini comodi e corrimano, … senza
esposizione a cambiamenti frequenti e repentini della temperatura,
rispettivamente del grado di umidità ambientale.
In considerazione delle attività già svolte dal
signor RI 1, potrebbero per esempio entrare in linea di conto della mansioni di
trasporto, rispettivamente ritiro di merce leggera con l’ausilio di un veicolo
leggero e spostamenti relativamente corti, oppure delle mansioni dal carattere
piuttosto amministrativo/vendita, …”
(doc. 19-19ss.
- il corsivo è del redattore)
Con la
loro perizia del 23 settembre 2005, i medici del SAM, la dott.ssa __________ e
il dott. __________, hanno concluso per una totale incapacità lavorativa
nell’originaria professione di camionista/trasportatore, mentre che in attività
adeguate (ovvero in attività che presentino le caratteristiche descritte dal
dott. __________ nel suo referto dell’8 settembre 2005), l’assicurato è stato
dichiarato abile in misura del 50% (cfr. doc. 19-12).
Nel
quadro della procedura di opposizione, all’amministrazione è pervenuta
dell’ulteriore documentazione medica, specificatamente uno scritto del 12
dicembre 2005 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, per il quale
appariva auspicabile proporre una riqualificazione professionale posto che,
citiamo: “la professione di camionista per la problematica neurochirurgica e
ortopedica non sia decisamente riproponibile.” (doc. 24), nonché un certificato,
datato del 16 dicembre 2005, del neurochirurgo dott. __________, in base al
quale, a quel momento, era dominante una meralgia parestetica alla coscia
sinistra, invalidante soprattutto nella deambulazione e, in subordine, vi erano
dei fastidi residuali lombari, i quali si poteva supporre derivassero da un
sovraccarico delle faccette articolari L3/L4 (doc. 25).
Chiamato
dall’UAI a prendere posizione circa il tenore delle certificazioni dei medici
curanti dell’assicurato, il dott. __________ ha affermato che queste ultime,
citiamo: “… non riportano nuovi elementi tali da supporre un cambiamento dello
stato di salute ma solo riassumono uno stato già conosciuto e ben documentato
dal soggiorno al SAM del 8.2005.” (doc. 27).
Lo stesso
dott. __________, con rapporto del 5 settembre 2007 (doc. 30), ha inoltre precisato
che la nota affezione presente a livello lombo-sacrale è divenuta invalidante a
partire dal mese di gennaio 2003 (“… pur essendo in presenza di una
patologia, essa non deve essere a priori invalidante e così lo è in questo caso
ovvero dal 1.2003 come da SAM.”) e, d’altra parte, che le due pregresse
operazioni neurochirugiche (del 2003 e 2004) avevano di per sé comportato
un’inabilità in qualsiasi attività di durata inferiore ai tre mesi.
Unitamente
alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un ulteriore referto del dott. __________,
il quale ha fatto stato di un notevole peggioramento soggettivo,
intervenuto nel corso degli ultimi anni, solo in parte oggettivabile. Egli si è
quindi dichiarato convinto dell’esistenza di un’inabilità lavorativa minima del
50%, tasso da ridiscutere alla luce delle risultanze dei prospettati
accertamenti radiologici (doc. C).
La
risonanza magnetica lombare effettuata nell’ottobre 2007 ha evidenziato, secondo
il rapporto 18 gennaio 2008 del dott. __________, “una buona fusione del PLIF
L4/5 e L5/S1 effettuato nel 2004, buon allineamento dei metameri e nessun
processo degenerativo di rilievo dei segmenti soprastanti”.
Malgrado
un quadro radiologico privo di particolarità, il dott. __________ non ha potuto
escludere la presenza di un sovraccarico delle faccette articolari.
Egli ha
inoltre ribadito il parere che l’assicurato andava ritenuto inabile al lavoro
in misura del 50% almeno, “in considerazione dell’importanza dell’intervento e
del fatto che si tratta di una fissazione di due segmenti, …” (doc. A 1).
Con
certificato del 23 novembre 2007, il dott. __________ ha riferito che all’insorgente
era stata nel frattempo diagnosticata una extrasistolia ventricolare monomorfa,
che non aveva comunque trovato correlazione con alterazioni morfologiche o
funzionali, nonché una malattia da riflusso gastro-esofageo, trattata con inibitori pompa protonica (IPP - doc. A 2).
2.6. Secondo la
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata
delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre
2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;
STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. Chiamato a
pronunciarsi, il TCA ritiene che la perizia multidisciplinare (neurologica e
ortopedica) del SAM, secondo cui l’assicurato ha conservato una capacità
lavorativa del 50% in attività
adeguate, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio
richiesto dal ricorrente (nuova perizia medica pluridisciplinare).
Questa
Corte non condivide dunque l’affermazione ricorsuale secondo la quale l’assicurato
presenterebbe un’incapacità lavorativa totale anche in attività leggere non
qualificate (doc. I, p. 2).
Ciò non è
quanto emerge dal referto peritale del SAM e, del resto, ciò non è neppure quanto
ha preteso il dott. __________, medico curante specialista, il quale, con il
rapporto del 16 ottobre 2007, ha sì fatto stato di un peggioramento della
sintomatologia soggettiva (doc. C: “Soggettivamente la situazione è
notevolmente peggiorata nel corso degli ultimi anni, …” - il corsivo è del
redattore), peggioramento relativamente al quale, in assenza di sostrato patologico
oggettivabile, egli non ha però potuto andare oltre il supporre l’esistenza
di un sovraccarico delle faccette articolari L3/L4 (doc. A 1: “Benché la RM non
presenti problemi particolari, non posso chiaramente escludere che, a
causa della fissazione rigida del segmento L4/5 e L5/S1, ci sia eventualmente
un sovraccarico delle faccette articolari L3/4.” - il corsivo è del
redattore).
Ad ogni
modo, la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa nel quadro della
perizia SAM (abilità lavorativa del 50% in attività sostitutive idonee) appare
in sostanza condivisa dal dott. Liverani, posto che quest’ultimo ha ammesso una
capacità lavorativa - seppur massima - appunto del 50% (doc. A 1: “… penso che
un’inabilità lavorativa definitiva almeno del 50% sia senz’altro un dato di
fatto.”).
Le
pretese ricorsuali non appaiono supportate nemmeno dalle certificazioni del dott.
__________, segnatamente da quella datata 23 novembre 2007 (doc. A 2).
In
proposito, il TCA rileva in particolare che se é vero che l’internista appena
citato ha affermato che all’insorgente era stata nel frattempo riscontrata una
extrasistolica ventricolare monomorfa, è pure vero che gli accertamenti
effettuati nel prosieguo (ecocardiogramma transtoracico, cicloergometria,
determinazione dei potenziali evocati e RMN cardiaca) non avevano rivelato la
presenza di, citiamo: “… alterazioni morfologiche o funzionali …”.
In ogni
caso, il dott. __________ non ha affatto preteso che il succitato disturbo del
ritmo cardiaco, così come d’altronde la malattia da riflusso gastro-esofageo,
fossero in qualche modo invalidanti.
Infine,
per quanto concerne il preteso “… status psichico in via di peggioramento …”
(doc. I, p. 2), questo Tribunale si limita ad osservare che l’esistenza di
un’eventuale problematica psichica non emerge da nessuno dei documenti medici
agli atti e, d’altro canto, che l’assicurato non ha sino ad oggi prodotto
alcuna certificazione specialistica che ne attesti la presenza.
In
esito alle considerazioni che precedono, questa Corte deve
quindi concludere che l’insorgente, impossibilitato, a causa del danno alla
salute, a riprendere la sua abituale professione di camionista indipendente,
sarebbe in grado di lavorare in misura del 50% in attività adeguate, ovvero in
attività leggere con possibilità di cambiamento regolare o libera scelta della
posizione, senza movimenti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza
sollevamento o trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, senza spostamenti
regolari o prolungati su terreni sconnessi, declivi, scale, così come senza
esposizione a cambiamenti frequenti e repentini della temperatura,
rispettivamente del grado di umidità ambientale.
2.8. Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che
la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.3.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,
ritiene determinante l’anno 2004.
L’amministrazione
ha fissato in fr. 18'000 il reddito da valido.
Tale
importo è stato dedotto dai dati fiscali, dai quali si evince che, nel corso
degli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute invalidante
(2003 - cfr. doc. 30), l’assicurato, aveva realizzato, svolgendo l’attività di
camionista in proprio, redditi imponibili sino ad un massimo di fr. 18'000
(cfr. doc. 17 e 21).
Al
riguardo, il ricorrente non fa valere elementi tali da lasciar presumere che in
futuro la sua attività avrebbe subito un incremento dell’utile o della cifra
d’affari o che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano
rappresentative, motivo per il quale il dato considerato
dall’UAI può essere fatto proprio dal TCA.
2.9. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto
l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.10. Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio
federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria
giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
Fatti
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.
64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la
Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2 In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica
si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1)
e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da
invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella
TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Considerandi
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,
rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado
Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales
dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire
ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction
qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette
règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de
l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se
riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto
ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U
173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con
riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,
in particolare p. 326-327).
2.11
Utilizzando i
dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di
statistica (TA 1), il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'771.52
mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, p. 5 consid. 3a).
Posto che la capacità
lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata
al 50% (cfr. consid. 2.7.), anche il reddito statistico da invalido deve essere
ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr. 28'629.12
(risultato intermedio).
2.12
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso
di specie, questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto
specifico, nella misura in cui, anche applicando la decurtazione massima
consentita dalla giurisprudenza (25%; si veda la DTF 134 V 322 consid. 6.2),
l’assicurato non potrebbe comunque essere posto al beneficio di una rendita di
invalidità.
In
effetti, svolgendo a metà tempo un’attività sostitutiva idonea, RI 1 avrebbe
potuto conseguire un reddito (75% di fr. 28'629.12 = fr. 21'471.84)
leggermente superiore a quello che egli avrebbe realizzato, senza il danno alla
salute, continuando a esercitare la professione di camionista (fr. 18'000), ciò
che non consente di riconoscergli il diritto alla rendita.
In
conclusione, merita conferma la decisione su opposizione mediante la quale
l’UAI ha negato all’insorgente il diritto alla rendita di invalidità.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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