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Decisione

32.2007.327

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13 ottobre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.5. L'art. 25

LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).

Il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (cpv. 2).

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.6. Nella

presente evenienza l’UAI ha deciso, a seguito di informazioni ricevute nel

marzo 2007, da una parte, che RI 1 dal dicembre 2004 non presentava più alcuna

invalidità, visto che l’occupazione presso lo studio di ingegneria di __________

gli ha permesso il completo recupero della capacità di guadagno.

Dall’altra,

che il quarto di rendita erogatogli dal settembre 2002 era soppresso con

effetto retroattivo al dicembre 2004, poiché l’assicurato non aveva segnalato

immediatamente all’ufficio AI il significativo aumento di reddito da attività

lavorativa (cfr. doc. A1, IV).

RI 1, dal

canto suo sostiene, di non avere violato l’obbligo di informare (cfr. doc. I;

consid. 1.3.).

Più

precisamente egli ritiene che l’informazione afferente alla sua attività presso

lo Studio di ingegneria __________ non è pervenuta all’UAI competente a causa

di difficoltà linguistiche (non comprendeva bene le domande dei formulari del

Cantone __________ in lingua tedesca) e di incongruenze burocratiche (non vi è

stato alcuno scambio di informazioni tra autorità assicurative), ma non per una

sua volontà di omettere questa comunicazione (cfr. doc. I).

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto

che risulta incontestato il fatto che, a seguito del computo del guadagno

conseguito presso lo Studio di ingegneria __________ dal settembre 2004, l’assicurato

non presentasse più alcun discapito economico e quindi alcun grado di

invalidità.

Il

ricorrente, come visto, si è limitato a censurare la soppressione con effetto

retroattivo a partire dal dicembre 2004 del quarto di rendita di cui beneficiava

dal settembre 2002, adducendo di non avere mancato al rispetto dell’obbligo di

informare (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

In

proposito va ricordato (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 88bis cpv.

Considerandi

2.

lett. b OAI la soppressione di una rendita può intervenire

anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante,

segnatamente se l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i

terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio

AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle

prestazioni.

La norma

relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso

di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza

venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).

Inoltre

va evidenziato che se la persona assicurata non adempie l’obbligo di informare,

deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA;

consid. 2.5.; Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, emessa

dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, p.to 5026).

2.7

Dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato nel formulario relativo alla

revisione d’ufficio della rendita compilato nel luglio 2006 ha unicamente

indicato il nome del datore di lavoro, Studio ing. __________ di __________,

senza alcuna osservazione in merito all’aumento di salario (cfr. doc. 123-1).

E’ solo

in occasione della revisione d’ufficio del marzo 2007 che l’insorgente accanto

al nome del datore di lavoro ha menzionato che nel febbraio 2007 lo stipendio

ammontava a fr. 5'600.-- lordi (cfr. doc. 141-2).

L’UAI,

già quello del Cantone __________, era al corrente del fatto che l’assicurato

svolgesse un’attività lavorativa (cfr. doc. 113-3). Tuttavia l’amministrazione,

fino al marzo 2007, non è mai stata informata dell’aumento del relativo reddito

conseguito, nonostante un notevole incremento fosse già intervenuto nel

settembre 2004. Infatti il reddito lordo è passato, nel settembre 2004, da fr.

2'837.75 a fr. 4'300.-- (cfr. doc. 147-8, 147-9). Nel giugno 2005 il salario è,

poi, ulteriormente aumentato a fr. 5'000.-- lordi (cfr. doc. 147-11).

Sulla

decisione del giugno 2004 con cui gli è stato accordato il quarto di rendita è

stato d’altronde esplicitamente indicato che ogni cambiamento nelle condizioni

economiche e personali andava tempestivamente comunicato all’UAI (cfr. doc.

116-4).

E’ vero

che tale provvedimento è stato emanato in lingua tedesca (il cantone __________

è bilingue: francese e tedesco), tuttavia è altrettanto vero che l’assicurato

era tenuto, se non cognito di tale idioma, a chiederne il significato.

Al

riguardo è utile osservare che questo Tribunale, con sentenza del 9 gennaio

2007.

(inc. 36.2006.155) nell’ambito di una causa concernente una richiesta di

sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati, ha rammentato che:

"

(…) in DTF 128 V 34, a proposito della

territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), il TFA ha affermato:

" aa) D'après la

jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la

langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale.

Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche,

voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une

langue nationale, son emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst.

Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est

limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de

dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a

CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités

dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au

principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la

langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été

formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (sur ces

divers points: ATF 127 V 225 consid. 3b/aa et les références citées).

bb) Le principe de la territorialité des langues a pour

conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires

cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208; RDAT 1993 II no

78.

p. 215; MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in:

THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch.

39; en ce qui concerne la procédure administrative dans le domaine de

l'assurance-invalidité: STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en

assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 125 sv.). Selon la jurisprudence,

dans les relations avec ses autorités, les cantons peuvent imposer leur langue

officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de

procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues officielles

de la Confédération (SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références)."

Per cui nel caso di specie l’insorgente non può lamentarsi di non

aver trovato interlocutori con i quali parlare nella sua lingua madre. Inoltre,

va comunque evidenziato come le asserite difficoltà

linguistiche non hanno impedito all’insorgente di inoltrare le domande di

sussidio per il 2004 e per il 2005, di rispondere alle richieste

dell’amministrazione in ambito di accertamento dei redditi (cfr. allegati al

doc. 1), di inoltrare, a suo dire, un reclamo (cfr. doc. 2), di rivolgersi, con

uno scritto in tedesco, ad un funzionario del Cantone e di impugnare la

decisione litigiosa al TCA.

In questo senso le difficoltà linguistiche non

sono state di impedimento per la salvaguardia dei suoi diritti."

Nella

presente fattispecie il ricorrente ha comunque compilato il questionario

afferente alla revisione d’ufficio del giugno 2006 per quanto attiene alle

parti relative ai problemi di salute e ha risposto al quesito se necessita

dell’aiuto di terzi in modo rilevante per effettuare determinate attività

quotidiane (cfr. doc. 123-1, 123-3).

Pertanto

egli ha compreso perlomeno il senso generale di quanto richiestogli o ha fatto

capo a una persona cognita della lingua tedesca.

Inoltre l’assicurato,

applicando l’attenzione ragionevolmente esigibile dallo stesso, non poteva non

comprendere che l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle

ripercussioni sul calcolo del grado di invalidità e quindi sul suo diritto alla

rendita.

L’incremento

dello stipendio avrebbe dovuto, dunque, essere comunicato all’UAI senza indugio

già a prescindere da qualsiasi revisione d’ufficio.

Per

inciso è utile rilevare che non esiste nessun obbligo tra le diverse

amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti

assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione

acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri

organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004 nella causa

O.,P 8/03).

Il TFA,

nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale

aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa

di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tal

principio è stato ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A.,

B., P 7/06.

2.8

Alla

luce di quanto esposto e tutto ben considerato, il TCA ritiene che nel caso in

esame è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la

quale è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai

sensi dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.4.).

In concreto, quindi, l’UAI

ha a ragione soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto retroattivo

a partire dal dicembre 2004 e stabilito (cfr. art. 88a cpv. 1 e 88bis cpv. 2

lett. b OAI). che le prestazioni percepite dal 1° dicembre 2004 al 26 marzo

2007.

vanno restituite.

La

decisione del 21 settembre 2007 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

2.10

Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza esamini e si pronunci in merito alla domanda di condono

formulata dall’assicurato (cfr. doc. I, VI; consid. 2.2.; art. 25 LPGA).

Per

costante giurisprudenza, infatti, si giustifica pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente

sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono.

3. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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