32.2007.327
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13 ottobre 2008Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2007.327
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, TCA
Titolo:
Soppressione di 1/4rendita con effetto retroattivo e domanda di restituz.Incontest.che assic.non presentasse più alcun grado di invalid.Inoltre assic.non aveva indicato di aver aumentato il guadagno presso DL.Per ammettere violaz.obbligo di informare basta neglig. lieve.Problemi linguist.irrilevanti
GRADO DI INVALIDITÀ
ORDINE DI RESTITUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 17 LPGA
art. 25 LPGA
art. 77 OAI
art. 88bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.327
rs/sc
Lugano
13 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 21 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. A RI 1 nel
giugno 2004 è stata assegnata da parte dell’Ufficio dell’assicurazione
invalidità del Cantone __________ un quarto di rendita di invalidità a fare
tempo dal 1° settembre 2002 (cfr. doc. 113-1; 116-1).
1.2. Con
decisione del 21 settembre 2007 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, al quale la pratica relativa all’assicurato è stata trasmessa
nell’ottobre 2006 (cfr. doc. 136-3; 132-1), ha soppresso il diritto al quarto
di rendita con effetto retroattivo a partire dal 1° dicembre 2004.
A
motivazione di tale provvedimento è stato addotto che RI 1, dal settembre 2004,
svolgendo un’attività lucrativa presso lo Studio di ingegneria __________ con
il completo recupero della capacità di guadagno, non presentava più un grado di
invalidità di almeno il 40%.
L’amministrazione
ha, inoltre, indicato che l’assicurato ha violato il proprio obbligo di informare,
in quanto non l’ha avvisata dell’incremento di stipendio, bensì ne è venuta a
conoscenza solo nel marzo 2007 in occasione di una revisione d’ufficio (cfr.
doc. A1).
L’UAI ha,
altresì, precisato che le prestazioni ricevute ingiustamente nel periodo dal 1°
dicembre 2004 al 26 marzo 2007 devono essere restituite e che sarebbe stata
emessa una decisione separata in merito (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione del 21 settembre 2007 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
facendo valere sostanzialmente di non avere violato l’obbligo di informare.
Egli, al
riguardo, ha osservato di avere sempre cercato di rispondere e completare ogni
richiesta dei vari uffici delle Assicurazioni in modo esplicito e trasparante
come è avvenuto nell’ultimo formulario del 30 gennaio 2007 e nei vari rapporti
per la __________ tutti in lingua italiana. L’insorgente ha specificato di
avere potuto compilare soltanto parzialmente i formulari speditigli in
precedenza in lingua tedesca dal Canton __________ a causa di incomprensioni
linguistiche e che non gli sono mai stati richiesti chiarimenti in merito. Egli
ha evidenziato di avere peraltro domandato di ricevere la documentazione in
italiano.
Il
ricorrente ha, inoltre, rilevato di aver pensato che fra Enti avvenisse uno
scambio di informazioni.
Egli ha
poi sottolineato che al momento del passaggio di competenze dal Cantone __________
al Cantone Ticino i funzionari incaricati dell’UAI ticinese non gli hanno
chiesto alcuna informazione circa eventuali cambiamenti salariali, di stato di
salute ed eventuali ragguagli in relazione alle incompletezze dei formulari
compilato per l’UAI del Cantone __________, dimostrando superficialità nella
gestione dell’incarti.
Egli ha
pure indicato, oltre che di avere tenuto al corrente di ogni cambiamento la __________,
di avere dichiarato, tramite il datore di lavoro, all’AVS gli stipendi
percepiti nel periodo in questione.
Secondo
l’assicurato, dunque, la mancanza inverosimile di informazioni è da attribuire
a incongruenze burocratiche, difficoltà linguistiche. Per errore le stesse non
sono giunte direttamente agli uffici AI competenti. Egli ha affermato di non
avere mai cercato volontariamente di violare un obbligo.
A
complemento l’insorgente ha aggiunto di essersi sempre impegnato al massimo per
migliorare la sua capacità di guadagno. In particolare egli ha evidenziato lo
studio supplementare di due anni svolto a sue spese che gli ha permesso di
ottenere un aumento salariale (cfr. doc. I).
1.4. L'UAI, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. L’assicurato
si è ancora espresso in merito alla fattispecie con scritto del 21 novembre
2007 (cfr. doc. VI).
1.6. Il 17
gennaio 2008 l’insorgente ha trasmesso il richiamo 8 gennaio 2008 della Cassa
di compensazione AVS/AI/IPG Servizio incassi relativo all’ordine di
restituzione emesso il 23 ottobre 2007 di fr. 17'039.-- indicante che scaduto
il termine dell’8 febbraio 2008 si sarebbe proceduto all’incasso mediante
emissione di un precetto esecutivo, nonché la sua presa di posizione del 17
gennaio 2008, nella quale ha ricordato di aver presentato ricorso contro la
decisione del 23 settembre 2007 afferente alla restituzione retroattiva della
rendita di invalidità prolata dall’UAI (cfr. doc. VIII, C1-2).
1.7. L’Ufficio
AI, il 23 gennaio 2008, ha inviato un suo scritto di medesima data indirizzato
all’assicurato in cui è stato indicato che, siccome il medesimo ha presentato
ricorso contro il provvedimento di soppressione retroattiva della rendita, la
procedura di incasso veniva sospesa fino all’evasione del contenzioso (cfr.
doc. X, X1).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto del
presente ricorso è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato o
meno a sopprimere, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2004, il quarto di
rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal settembre 2002, non
invece quella di sapere se debba essere condonata la relativa restituzione di fr.
17'039.--, nel caso in cui l’interessato fosse in buona fede e il rimborso lo
ponesse in gravi difficoltà.
E'
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. DTF 130 V
388 consid. 1 = SJZ 100 (2004) n. 11 pag. 268 seg.; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C.,
E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C
133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF
118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte
con riferimenti).
In casu
la decisione contestata si limita unicamente a revocare retroattivamente al 1°
dicembre 2004 il versamento della rendita e a indicare che le prestazioni
percepite a torto nel periodo 1° dicembre 2004-26 marzo 2007 devono essere
restituite (cfr. doc. A1).
L’UAI non
ha, per contro, emesso un provvedimento formale concernente il condono.
Al
riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo
competente (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003
nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003
nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001
IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1,
DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992
in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr. 17'039.--
(cfr. doc. I, VI), il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Nel
merito
2.3. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
Qualora
la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante
per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in
cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1.
frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (2. frase).
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa può
però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i
terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio
AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle
prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della
capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire
l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed
eventualmente economiche dell’assicurato.
Affinché
possa essere ammessa una violazione dell’obbligo di informare di cui all’art.
77 OAI, è necessario un comportamento colposo, per il quale è già sufficiente
una lieve negligenza (cfr. DTF 133 V 67 consid. 4.4 e riferimenti).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche
in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad
art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione
necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La
riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene
quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per
Fatti
i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual
caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF
110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure
stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.5. L'art. 25
LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).
Il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (cpv. 2).
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.6. Nella
presente evenienza l’UAI ha deciso, a seguito di informazioni ricevute nel
marzo 2007, da una parte, che RI 1 dal dicembre 2004 non presentava più alcuna
invalidità, visto che l’occupazione presso lo studio di ingegneria di __________
gli ha permesso il completo recupero della capacità di guadagno.
Dall’altra,
che il quarto di rendita erogatogli dal settembre 2002 era soppresso con
effetto retroattivo al dicembre 2004, poiché l’assicurato non aveva segnalato
immediatamente all’ufficio AI il significativo aumento di reddito da attività
lavorativa (cfr. doc. A1, IV).
RI 1, dal
canto suo sostiene, di non avere violato l’obbligo di informare (cfr. doc. I;
consid. 1.3.).
Più
precisamente egli ritiene che l’informazione afferente alla sua attività presso
lo Studio di ingegneria __________ non è pervenuta all’UAI competente a causa
di difficoltà linguistiche (non comprendeva bene le domande dei formulari del
Cantone __________ in lingua tedesca) e di incongruenze burocratiche (non vi è
stato alcuno scambio di informazioni tra autorità assicurative), ma non per una
sua volontà di omettere questa comunicazione (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto
che risulta incontestato il fatto che, a seguito del computo del guadagno
conseguito presso lo Studio di ingegneria __________ dal settembre 2004, l’assicurato
non presentasse più alcun discapito economico e quindi alcun grado di
invalidità.
Il
ricorrente, come visto, si è limitato a censurare la soppressione con effetto
retroattivo a partire dal dicembre 2004 del quarto di rendita di cui beneficiava
dal settembre 2002, adducendo di non avere mancato al rispetto dell’obbligo di
informare (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In
proposito va ricordato (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 88bis cpv.
Considerandi
2.
lett. b OAI la soppressione di una rendita può intervenire
anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante,
segnatamente se l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i
terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio
AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle
prestazioni.
La norma
relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata
sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso
di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza
venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).
Inoltre
va evidenziato che se la persona assicurata non adempie l’obbligo di informare,
deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA;
consid. 2.5.; Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, emessa
dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, p.to 5026).
2.7
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato nel formulario relativo alla
revisione d’ufficio della rendita compilato nel luglio 2006 ha unicamente
indicato il nome del datore di lavoro, Studio ing. __________ di __________,
senza alcuna osservazione in merito all’aumento di salario (cfr. doc. 123-1).
E’ solo
in occasione della revisione d’ufficio del marzo 2007 che l’insorgente accanto
al nome del datore di lavoro ha menzionato che nel febbraio 2007 lo stipendio
ammontava a fr. 5'600.-- lordi (cfr. doc. 141-2).
L’UAI,
già quello del Cantone __________, era al corrente del fatto che l’assicurato
svolgesse un’attività lavorativa (cfr. doc. 113-3). Tuttavia l’amministrazione,
fino al marzo 2007, non è mai stata informata dell’aumento del relativo reddito
conseguito, nonostante un notevole incremento fosse già intervenuto nel
settembre 2004. Infatti il reddito lordo è passato, nel settembre 2004, da fr.
2'837.75 a fr. 4'300.-- (cfr. doc. 147-8, 147-9). Nel giugno 2005 il salario è,
poi, ulteriormente aumentato a fr. 5'000.-- lordi (cfr. doc. 147-11).
Sulla
decisione del giugno 2004 con cui gli è stato accordato il quarto di rendita è
stato d’altronde esplicitamente indicato che ogni cambiamento nelle condizioni
economiche e personali andava tempestivamente comunicato all’UAI (cfr. doc.
116-4).
E’ vero
che tale provvedimento è stato emanato in lingua tedesca (il cantone __________
è bilingue: francese e tedesco), tuttavia è altrettanto vero che l’assicurato
era tenuto, se non cognito di tale idioma, a chiederne il significato.
Al
riguardo è utile osservare che questo Tribunale, con sentenza del 9 gennaio
2007.
(inc. 36.2006.155) nell’ambito di una causa concernente una richiesta di
sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati, ha rammentato che:
"
(…) in DTF 128 V 34, a proposito della
territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), il TFA ha affermato:
" aa) D'après la
jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la
langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale.
Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche,
voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une
langue nationale, son emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst.
Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est
limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de
dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a
CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités
dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au
principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la
langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été
formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (sur ces
divers points: ATF 127 V 225 consid. 3b/aa et les références citées).
bb) Le principe de la territorialité des langues a pour
conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires
cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208; RDAT 1993 II no
78.
p. 215; MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in:
THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch.
39; en ce qui concerne la procédure administrative dans le domaine de
l'assurance-invalidité: STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en
assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 125 sv.). Selon la jurisprudence,
dans les relations avec ses autorités, les cantons peuvent imposer leur langue
officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de
procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues officielles
de la Confédération (SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références)."
Per cui nel caso di specie l’insorgente non può lamentarsi di non
aver trovato interlocutori con i quali parlare nella sua lingua madre. Inoltre,
va comunque evidenziato come le asserite difficoltà
linguistiche non hanno impedito all’insorgente di inoltrare le domande di
sussidio per il 2004 e per il 2005, di rispondere alle richieste
dell’amministrazione in ambito di accertamento dei redditi (cfr. allegati al
doc. 1), di inoltrare, a suo dire, un reclamo (cfr. doc. 2), di rivolgersi, con
uno scritto in tedesco, ad un funzionario del Cantone e di impugnare la
decisione litigiosa al TCA.
In questo senso le difficoltà linguistiche non
sono state di impedimento per la salvaguardia dei suoi diritti."
Nella
presente fattispecie il ricorrente ha comunque compilato il questionario
afferente alla revisione d’ufficio del giugno 2006 per quanto attiene alle
parti relative ai problemi di salute e ha risposto al quesito se necessita
dell’aiuto di terzi in modo rilevante per effettuare determinate attività
quotidiane (cfr. doc. 123-1, 123-3).
Pertanto
egli ha compreso perlomeno il senso generale di quanto richiestogli o ha fatto
capo a una persona cognita della lingua tedesca.
Inoltre l’assicurato,
applicando l’attenzione ragionevolmente esigibile dallo stesso, non poteva non
comprendere che l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle
ripercussioni sul calcolo del grado di invalidità e quindi sul suo diritto alla
rendita.
L’incremento
dello stipendio avrebbe dovuto, dunque, essere comunicato all’UAI senza indugio
già a prescindere da qualsiasi revisione d’ufficio.
Per
inciso è utile rilevare che non esiste nessun obbligo tra le diverse
amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti
assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione
acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri
organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004 nella causa
O.,P 8/03).
Il TFA,
nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale
aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai
responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa
di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni
complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua
malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.
Tal
principio è stato ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A.,
B., P 7/06.
2.8
Alla
luce di quanto esposto e tutto ben considerato, il TCA ritiene che nel caso in
esame è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la
quale è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai
sensi dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.4.).
In concreto, quindi, l’UAI
ha a ragione soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto retroattivo
a partire dal dicembre 2004 e stabilito (cfr. art. 88a cpv. 1 e 88bis cpv. 2
lett. b OAI). che le prestazioni percepite dal 1° dicembre 2004 al 26 marzo
2007.
vanno restituite.
La
decisione del 21 settembre 2007 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
2.10
Gli atti
vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza esamini e si pronunci in merito alla domanda di condono
formulata dall’assicurato (cfr. doc. I, VI; consid. 2.2.; art. 25 LPGA).
Per
costante giurisprudenza, infatti, si giustifica pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente
sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono.
3. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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