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Decisione

32.2007.328

UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita intera limitata nel tempo,poi soppressa a partire da 1/05 visto il miglioramento dello stato di salute,che gli consente,come stabilito dal

18 dicembre 2008Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.6. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare

les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration

ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un

changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de

l'expertise dé la Clinique X.,

en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit

pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs

Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération

est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association

d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.8. Nella

decisione del 25 settembre 2007, l’UAI ha confermato il

precedente progetto di decisione del 16 maggio 2007 (doc. 50/1-3), riconoscendo

all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità limitatamente al

periodo dal 1° giugno 2003 al 31 dicembre 2004, ritenuto che i medici del SAM

hanno considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 5 giugno 2002, poi

al 50% dal 24 dicembre 2002 e nuovamente al 100% dal 1° febbraio 2003, fino al

mese di settembre 2004 (cfr. doc. A2).

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2005.

2.9. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di

esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno

valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.

__________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in malattie reumatiche, il quale nel suo referto del 5 febbraio

2007 ha posto le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome toraco-/ e lombovertebrale

cronica su leggere turbe statiche, iniziali alterazioni degenerative sia a

livello toracico che lombare, probabile componente somatoforme dei suoi dolori;

sindrome ansioso-depressiva in personalità borderline; abuso etilico e

nicotinico cronico” (doc. 46-22).

Il dr. __________ ha evidenziato che l’intero

stato articolare non presenta particolarità di rilievo, che non vi sono segni

di una radicolopatia né a livello lombare, né cervicale e che le radiografie

della colonna lombare non hanno evidenziato delle significative alterazioni

degenerative (doc. 46-22).

Lo specialista ha quindi concluso che le lievi

alterazioni degenerative (discrete discopatie a livello L4-L5 e L5-S1) non

possono in alcun modo spiegare i dolori cronici lamentati dall’interessato,

aggiungendo che si tratta, a suo avviso, di un dolore cronico, di natura

somatoforme, riconducibile alla patologia psichiatrica già conosciuta e trattata

(doc. 46-22).

Pertanto, da un punto di vista strettamente

reumatologico, il dr. __________ ha ritenuto che non vi siano patologie tali da

giustificare un’inabilità lavorativa, neppure per i lavori fisicamente più

pesanti. Lo specialista ha quindi considerato l’interessato pienamente abile al

lavoro nelle sue precedenti attività di cuoco e di autista-distributore di

bibite (doc. 46-22).

Quanto alle possibilità terapeutiche, il dr. __________

ha ritenuto che, tenuto conto della patologia psichiatrica e della forte

componente somatoforme, sarà ben difficile poter migliorare l’attuale stato

fisico dell’interessato con misure medico-fisiatriche. Il perito ha tuttavia indicato

che, in via teorica, l’interessato potrebbe trarre beneficio dall’esecuzione di

adeguati trattamenti fisioterapici e soprattutto di un regolare programma di

ginnastica medica per rinforzare la muscolatura del tronco; il dr. __________

ha comunque aggiunto di avere “il presentimento che la sua compliance non sia

tale da potersi attendere degli effettivi miglioramenti del suo stato fisico”

(doc. 46-23).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 26 febbraio 2007, poste le diagnosi di “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0); sindrome da dipendenza

d’alcol, uso continuo (ICD10-F10.25); disturbi misti di personalità

(ICD10-F61.0) dipendente, depresso, immaturo”, ha ritenuto l’interessato, sotto

il profilo strettamente psichiatrico, inabile al lavoro al 35% nella sua

attività e in altre (doc. 46-18).

Il dr. __________ ha rilevato che l’evoluzione

del quadro clinico è rimasto invariato dopo l’insorgenza della sintomatologia

depressiva persistente e più conclamata, vale a dire a partire dal 2004: da

allora, l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 35% (doc.

46-18).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 20 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale lieve; sindrome da dipendenza di alcol, uso continuo; disturbi misti di

personalità dipendente, depresso, immaturo”, mentre quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “sindrome

toraco-/e lombovertebrale cronica su leggere turbe statiche, iniziali

alterazioni degenerative sia a livello toracico che lombare, probabile

componente somatoforme dei suoi dolori; stato dopo intervento di ernia

inguinale indiretta destra secondo Liechtenstein, 1995; stato dopo intervento

di ernia inguinale indiretta sinistra secondo Barwell, settembre 2002;

sovrappeso con BMI 30 kg/m²;

tabagismo cronico” (doc. 46-10).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 35% nella sua precedente

attività di autista-distributore (doc. 46-11). Inoltre, i medici del SAM hanno

considerato l’assicurato inabile al 35% anche in attività adatte alle sue

condizioni di salute, che evitino il contatto diretto con l’alcol e che

preferibilmente non prevedano turni di lavoro notturno o irregolare (doc. 46-12).

Quanto all’evoluzione della capacità lavorativa,

i medici del SAM hanno indicato che “dagli atti risulta che, a causa dei

disturbi alla salute, vi è stata un’incapacità lavorativa totale dal 5 giugno

2002, poi al 50% dal 24 dicembre 2002 e nuovamente al 100% dal 1° febbraio 2003 in poi. Dopo essere stato in cura

presso il dr. __________, è stato preso a carico dal Servizio psicosociale di __________

da aprile 2004: viene descritta un’importante fase di crisi, rappresentata da

una sintomatologia depressiva marcata, culminata con un’ospedalizzazione

urgente presso la Clinica __________ di __________ e presso la Clinica __________

di __________ nel luglio 2004 (vedasi atto del 6.8.2004). Dopo di che è stato

seguito a livello ambulatoriale presso il Servizio psicosociale di __________,

con un ultimo contatto nell’ottobre 2004 (vedasi atto del 17.4.2005). Secondo

il nostro consulente da allora, dal punto di vista teorico, l’evoluzione del

quadro clinico è rimasta invariata, con quindi una limitazione della capacità

lavorativa nella misura del 35% come tuttora. Le precedenti attestazioni

d’incapacità lavorativa vengono ritenute giustificate” (doc. 46-13).

2.10. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di

sopprimere il diritto alla rendita dopo il 31 dicembre 2004, producendo un

referto medico del 6 agosto 2008 della dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, inviato alla patrocinatrice dell’interessato, del

seguente tenore:

"

Ho seguito il signor RI 1 dal 27.9.2005 al

6.12.2005. Da allora l’ho rivisto una volta nel 2006 (5.10.2006), due volte nel

2007 (10.10 e 9.11.2007), l’ultima visita risale al 25.7.2008.

Posso confermare che le sue condizioni psichiche

in questi anni sono peggiorate in quanto sofferente di uno stato depressivo

ormai cronico accompagnato da frequenti attacchi di panico che il paziente

cerca di arginare con il consumo di alcool (fino ad una intossicazione etilica

importante della durata di un giorno).

Questi episodi avvengono ogni lunedì, giorno in

cui la moglie ricomincia a lavorare dopo la pausa del fine settimana.

Il paziente è dipendente psicologicamente dalla

moglie che lo accudisce, la stessa rappresenta per lui una figura materna;

l’allontanamento dalla stessa provoca in modo frequente e regolare le sue

“crisi etiliche” dimostrando la sua regressione psicologica. Posso confermare

che nelle condizioni psichiche attuali il paziente non è capace di svolgere

nessuna attività lavorativa, tanto meno nella sua professione di cameriere. È

comunque da considerare inabile al lavoro in modo completo.” (Doc. B)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli lo

scritto della dr.ssa __________, con invito ad apprezzare se tale referto è

atto a modificare le sue conclusioni peritali (XI).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 23 ottobre 2008:

"

Confermo le mie conclusioni espresse nella mia

perizia del 14.2.2007.

Il nuovo certificato stilato dalla collega __________

non è da essere considerato come un documento che offre un’informazione

rilevante e che possa giustificare un peggioramento delle condizioni psichiche

che l’assicurato presentava già al momento della mia valutazione.

Da un lato era già presente un consumo di etile e

una chiara tendenza dello stesso a mettere in atto un comportamento passivo e

dipendente che, come già espresso nella mia perizia, non è giustificato da un

punto di vista concettuale in quanto non ha mai presentato un grave quadro

clinico che abbia potuto giustificare un tale processo regressivo dell’apparato

psichico.

Dall’altro la collega non ha indicato se ha

prescritto un nuovo trattamento psicofarmacologico o meno e non è stato

precisato il dosaggio. E inoltre (dalla documentazione in mio possesso) non è

stato nemmeno ricoverato per ragioni psichiatriche nei mesi successivi alla mia

valutazione.

Infine, il fatto che la collega abbia visitato

l’assicurato solo saltuariamente conferma ulteriormente la mia posizione, ossia

che non si può giustificare un peggioramento dello stato di salute in modo

sostanziale e rilevante se egli è stato visitato solo due volte nel 2007 e una

volta nel 2008.

Pertanto confermo quanto da me espresso nella mia

valutazione peritale del 14.2.2007 in cui attesto una incapacità lavorativa del

35% per ragioni psichiatriche.” (Doc. XII)

Con scritto del 3 novembre 2008, indirizzato alla

patrocinatrice dell’assicurato, la dr.ssa __________ ha osservato:

"

In riferimento alla sua lettera del 28.10.2008 e

dopo aver letto la risposta del mio collega dr. __________ mi permetto di

rispondere come segue:

in primis il quadro clinico depressivo del

paziente RI 1 non ha giustificato un’ospedalizzazione in quanto la moglie lo ha

sempre sostenuto sia dal punto di vista psicologico che economico; se lui

avesse vissuto da solo sicuramente non sarebbe stato in grado di gestirsi nelle

condizioni psicologiche depressive in cui si trovava e un’ospedalizzazione

sarebbe stata necessaria a scopo di cura e assistenza.

In secondo luogo le visite ambulatoriali da me

sono state saltuarie per motivi economici; il paziente non pagando i premi

della sua cassa malati non poteva curarsi. Da notare che un aiuto da parte del

sostegno psicosociale di __________, consigliato da me, non è stato preso in

considerazione in quanto il paziente sosteneva di non essere stato preso in

considerazione all’epoca (2002-2003).

Dopo aver fatto un giro di medici psichiatri come

curanti ha preferito e ha accettato di curarsi da me. Il sig. RI 1 inoltre

assumeva una cura antidepressiva di Cipralex 30 gocce al giorno, cura che aveva

iniziato nell’ottobre 2006 e che ha continuato per tutto l’anno 2007 e fino

all’estate del 2008 (confermato dal paziente nella visita odierna).

Da notare in ogni modo che le considerazioni del

mio collega riguardano solamente il periodo peritale del 14.2.2007 e non oltre.

Per questo motivo, ritengo che un ulteriore

parere da parte del collega dr. __________ sarebbe auspicabile, oppure potrebbe

essere preso in considerazione anche il parere di un altro psichiatra.” (Doc.

C)

Chiamato

dal TCA a prendere posizione riguardo alle osservazioni formulate dalla dr.ssa __________

(XVI), con scritto del 20 novembre 2008, il dr. __________ ha risposto:

"

Considerandi

Il nuovo certificato del 3.11.2008 stilato dalla

collega __________ non fornisce nessun elemento sostanziale che possa

giustificare un aggravamento dello stato psichico che l’assicurato abbia già

presentato nella mia valutazione del 14.02.2007. Va detto che nella mia

valutazione ho preso in considerazione non solo l’impressione clinica

constatata ma anche l’andamento clinico di un lungo periodo di tempo.

Il fatto che l’assicurato non sia stato

ricoverato né seguito regolarmente per motivi economici oppure perché la moglie

dello stesso lo abbia sostenuto confermano ancora una volta il mio punto di

vista. Ossia che il quadro psicopatologico che presenta l’assicurato non ha mai

avuto caratteristiche di gravità.

Nel caso in cui il quadro clinico di cui soffre

l’assicurato fosse stato grave, le difficoltà di ordine economico sarebbero

passate in secondo piano per dare luogo ad un trattamento più incisivo e

consistente. Inoltre ricordo che i servizi psicosociali cantonali sono in grado

di fornire un’adeguata presa a carico amministrativa ed economica per i

pazienti psichiatrici.

Se il quadro clinico di cui soffre l’assicurato

fosse stato grave difficilmente avrebbe potuto essere gestito in ambito

familiare.

Mi sembra particolare che la collega, che ha

visto solo una volta l’assicurato nel 2008, possa affermare un sostanziale

peggioramento del quadro clinico. Inoltre nel suo nuovo scritto chiede una

nuova valutazione dello stato psichico dello stesso, che a mio avviso non è

giustificata.

Ritengo che, nel caso in cui il vostro Tribunale

la ritenesse necessaria, io mi discosto dal fare un’ulteriore valutazione.” (Doc.

XVII)

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation

médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123.

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.12

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM il 20 marzo 2007, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto ad un accurato esame

reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è

emerso che egli è inabile al lavoro al 30% solo per lo svolgimento di attività

estremamente pesanti (quali ad esempio quella di muratore, mai esercitata in

Svizzera), ma abile al lavoro al 100% in attività sia medio-leggere, che

medio-pesanti, come quelle da lui svolte in precedenza di cuoco e di

autista-distributore di bibite (doc. 46-22).

Il dr. __________

ha inoltre evidenziato che le lievi alterazioni degenerative dell’assicurato

non sono in grado di spiegare i dolori cronici da lui lamentati, tanto più che

da quattro anni egli non esercita più attività lavorative pesanti (doc. 46-22).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto, in data 14 febbraio

2007, ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,

dal quale è emerso che egli, affetto da “sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve; sindrome da dipendenza da alcool, uso continuo;

disturbi misti di personalità dipendente, depresso, immaturo”, va considerato

inabile al lavoro al 35%, a partire dal 2004 (cfr. doc. 46-18).

Il dr. __________

ha sottolineato che la diminuzione della capacità lavorativa è data solo dalla

sintomatologia depressiva, soprattutto dall’abulia e dall’apatia, che rendono

l’interessato “incostante nell’esecuzione delle mansioni, diventa lento,

impreciso, poco affidabile e con una maggiore affaticabilità” (doc. 46-19).

Queste

conclusioni sono state contestate dall’assicurato, attraverso un certificato

medico del 6 agosto 2008 della dr.ssa __________, sua psichiatra curante dal 27

settembre 2005 al 6 dicembre 2005 e che, in seguito, ha rivisto l’interessato

una volta nel 2006 (il 5 ottobre 2006), due volte nel 2007 (il 10 ottobre e il

9.

novembre 2007) e una volta nel 2008 (il 25 luglio 2008), come comunicato

dalla stessa specialista (cfr. doc. B). La dr.ssa __________ ha attestato che

le condizioni psichiche dell’assicurato hanno subito un peggioramento nel corso

degli ultimi anni, in quanto sofferente di uno stato depressivo ormai cronico,

accompagnato da frequenti attacchi di panico, che egli cerca di arginare

ricorrendo al consumo di alcool (doc. B). La dr.ssa __________ ha rilevato che

ciò si verifica ogni lunedì, giorno in cui la moglie dell’interessato - che lo

accudisce e che rappresenta per lui una figura materna - riprende il lavoro

dopo la pausa del fine-settimana. La specialista ha spiegato che l’assicurato,

essendo dipendente psicologicamente dalla moglie, nel momento in cui ella si

allontana subisce una regressione psicologica. In tali condizioni, quindi, a mente

della dr.ssa __________ l’assicurato va considerato totalmente inabile al

lavoro (doc. B).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente

al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 settembre 2007 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto della dr.ssa __________ del 6 agosto

2008.

(doc. B) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in

considerazione, dato che la dr.ssa __________ ha attestato l’esistenza di un

peggioramento dello stato di salute dell’interessato intervenuto nel corso

degli anni, dal 2005 ad 2008.

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato

antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del

presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25

settembre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Chiamato

dal TCA ad esprimersi in merito all’attestazione della dr.ssa __________ e a

precisare se la stessa sia in grado di mutare le sue conclusioni peritali, il

dr. __________, nel suo scritto del 15 ottobre 2008, ha escluso che il certificato della

curante possa giustificare un peggioramento delle condizioni psichiche

dell’assicurato in grado di influire sulla sua valutazione peritale del 26

febbraio 2007 (doc. XII).

Il dr. __________

ha infatti evidenziato che il consumo etilico e la tendenza dell’interessato a

mettere in atto un comportamento passivo e dipendente, riferiti dalla curante,

erano già presenti al momento della sua valutazione peritale. Il perito ha tuttavia

ribadito che il processo regressivo dell’apparato psichico cui fa riferimento

la dr.ssa __________ non era giustificato, da un punto di vista concettuale,

dato che l’assicurato non ha mai presentato un grave quadro clinico (doc. XII).

Il dr. __________

ha inoltre sottolineato che, dopo la sua valutazione peritale, l’assicurato non

è stato ricoverato per ragioni psichiatriche, ciò che non depone quindi per un

peggioramento delle sue condizioni di salute.

Infine,

il dr. __________ ha rilevato che anche il fatto stesso che la dr.ssa __________

abbia visitato l’interessato solo saltuariamente nel corso degli ultimi anni

(solo due volte nel 2007 e una volta nel 2008) conferma che non vi è stato un

peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato, come sostenuto invece

dalla curante (doc. XII).

Il TCA

ritiene di condividere queste considerazioni, motivate, espresse dal perito

psichiatra.

Va poi

rilevato che la dr.ssa __________, in uno scritto del 3 novembre 2008, ha preso posizione in merito alle

critiche esposte dal dr. __________, rilevando che l’assicurato non ha dovuto

essere ospedalizzato solo grazie all’aiuto ricevuto dalla moglie, la quale lo

ha sempre sostenuto sia dal punto di vista psicologico che da quello economico

e senza la quale un’ospedalizzazione sarebbe stata necessaria (doc. C). La

dr.ssa __________ ha poi osservato che le sue visite specialistiche sono state

saltuarie per motivi economici, dato che l’interessato non pagava i premi della

cassa malati. Inoltre, la specialista ha indicato che “un aiuto da parte del

sostegno psicosociale di __________, consigliato da me, non è stato preso in

considerazione, in quanto il paziente sosteneva di non essere stato preso in

considerazione all’epoca (2002-2003)” (doc. C).

Il dr. __________,

chiamato dal TCA ad esprimersi in merito a queste ulteriori precisazioni della

dr.ssa __________, nello scritto del 20 novembre 2008, ha ribadito la correttezza della sua

valutazione peritale, ritenendo che non vi sia stato un peggioramento dello

stato psichico dell’interessato, come invece indicato dalla curante. Il perito

ha in particolare evidenziato di avere preso in considerazione, nella sua

valutazione, non solo l’impressione clinica constatata durante l’esame

peritale, ma anche l’andamento clinico di un lungo periodo di tempo.

Il dr. __________

ha indicato che il fatto che l’interessato non sia stato ricoverato solo grazie

al sostegno fornitogli dalla moglie e che egli non sia stato seguito

regolarmente, dal profilo specialistico, per motivi economici non fanno che

confermare la sua tesi relativa all’assenza di un quadro psicopatologico grave.

Il dr. __________ ha infatti sottolineato che le difficoltà economiche non

precludono l’accesso alle cure, dato che i servizi psicosociali cantonali sono

in grado di fornire un’adeguata presa a carico amministrativa ed economica per

i pazienti psichiatrici. Il perito ha inoltre evidenziato che nel caso in cui

effettivamente il quadro clinico dell’assicurato fosse stato grave,

difficilmente avrebbe potuto essere gestito in ambito familiare (doc. XVII).

Il TCA ritiene di poter fare proprie anche queste

considerazioni del dr. __________.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di ottobre 2004, l’assicurato presenta un grado di capacità

lavorativa del 65% sia nella sua precedente professione di autista-distributore

di bibite, sia in altre attività adeguate (preferibilmente che non implichino

un contatto diretto con l’alcool e che non prevedano turni di lavoro notturni o

irregolari).

In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva una

capacità lavorativa residua del 65% nella sua precedente attività di

autista-distributore di bibite, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un

reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute (100%), ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del

ricorrente ammonta al 35% (cfr. al riguardo STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008),

ciò che è insufficiente per continuare ad attribuire una rendita di invalidità

dell’AI.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità,

l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita

a partire dal 1° gennaio 2005 (al riguardo va evidenziato che la rendita è

stata attribuita dal 1° giugno 2003 al 31 dicembre 2004, in quanto giusta l’art. 88a OAI se

la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,

e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, l’insorgente è

stato considerato abile al lavoro al 65% nella sua attività dall’ottobre 2004;

cfr. doc. 46-13. e consid. 2.9.).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 31 dicembre 2004, la decisione del 25 settembre 2007 deve, perciò,

essere confermata.

Da

notare, per inciso, che la giurisprudenza citata dalla patrocinatrice nello

scritto dell’11 agosto 2008 (ossia DTF 119 V 410) per giustificare la richiesta

di continuazione del beneficio del diritto alla rendita intera, anche dopo il

31.

dicembre 2004, non può essere presa in considerazione nel caso di specie, in

quanto trattasi di una fattispecie diversa, che riguarda tutt’altra tematica.

In quel

caso, infatti, l’amministrazione aveva dimezzato ad un assicurato la rendita

intera di invalidità della quale beneficiava, poiché il danno alla salute da

lui patito derivava esclusivamente da un abuso alcolico. Questa decisione,

confermata dal primo giudice, era passata in giudicato. Successivamente,

l’assicurato aveva chiesto all’amministrazione di “togliere” la misura presa di

riduzione delle prestazioni, dato che egli non aveva più consumato alcool da un

anno. L’amministrazione aveva respinto la domanda, ritenendo non verosimile che

l’interessato avesse totalmente cessato di assumere bevande alcoliche. I

giudici cantonali avevano poi confermato tale decisione. Il Tribunale federale,

per contro, aveva annullato la decisione dell’amministrazione e stabilito la

continuazione del versamento di una rendita intera, dato che l’assicurato non

aveva causato la sua invalidità tramite una colpa grave intenzionale.

Nel caso

di specie, al contrario, come visto, la soppressione delle prestazioni dopo il

31.

dicembre 2004 non è stata decisa a causa dell’abuso alcolico dell’interessato,

bensì in considerazione del miglioramento delle sue condizioni psichiche, a

partire dal mese di ottobre 2004, come stabilito dai periti del SAM.

2.13

L’assicurato

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia psichiatrica giudiziaria e la sua

audizione personale (I).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente

per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere né all’audizione, né alla nuova valutazione

peritale richieste.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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