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32.2007.329

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16 ottobre 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM avevano spiegato che in primo piano vi era la patologia psichiatrica,

che secondo il perito, dr. __________, era caratterizzata da un’evoluzione

depressiva in una personalità con tratti narcisistici e borderline.

L’assicurata, a partire dal 1999 – periodo in cui ha subito mobbing sul posto

di lavoro – è entrata in una spirale depressiva che l’ha portata a demolire la

stima di se stessa, rendendola apatica, stanca ed emozionalmente distrutta.

Questa patologia psichiatrica rendeva l’assicurata inabile al lavoro all’80%

(doc. 23-18).

2.7. Nel marzo

2007 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 31-1).

In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è

rimasto invariato.

Anche il

dr. __________, nel rapporto medico del 24 aprile 2007 all’attenzione dell’UAI,

ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stazionario,

indicando, quale diagnosi con ripercussioni sullo stato di salute, quella di

sindrome ansioso-depressiva, che rende l’interessata inabile al lavoro all’80%

dal mese di maggio 2002 (doc. 34-2+3). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “si

tratta di una paziente 60enne che seguo come medico curante dal mese di

settembre 2005. In passato la paziente era stata ricoverata alla Clinica __________ di

__________ per una sintomatologia ansioso-depressiva e __________ di __________.

Nel mese di gennaio 2006 la paziente ha presentato una riacutizzazione della

sintomatologia ansioso-depressiva in relazione ad importanti problemi

familiari; ho quindi annunciato la paziente al signor __________, psicologo, __________.

Successivamente, la paziente è stata seguita dalla signora __________,

psicologa, presso lo studio del dr. __________. In occasione della visita del

19 aprile 2007 la paziente presenta un’importante sintomatologia

ansioso-depressiva; per questo motivo è stata iniziata una terapia con Zoloft

50 mg 1-0-0 e Temesta 1.0 mg 0-0-0-0-1” (doc. 34-3).

Nel

rapporto medico del 4 maggio 2007 all’attenzione dell’UAI il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “problemi della relazione con il coniuge e con il

partner (ICD10-Z63.0)”, ha ritenuto l’assicurata, da un punto di vista

prettamente psichiatrico, abile al lavoro al 100%. Lo specialista ha osservato

che “la paziente si è presentata all’appuntamento ben curata nell’aspetto e

vi è da dire che ella appare notevolmente migliorata da un punto di vista

sintomatologico. Non si sono più constatati i disturbi descritti nel precedente

rapporto. Ella comunque ha fatto notare le problematiche vigenti con il marito,

ma l’aspetto ansioso-depressivo riscontrato anni addietro non appare più

presente. Ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in

conflitto con il marito, ma una volta sedato l’alterco, la paziente non lamenta

particolari disturbi” (doc. 35-4).

Il dr. __________

ha quindi considerato lo stato di salute dell’interessata suscettibile di

miglioramento, indicando che la prognosi a medio-lungo termine appare

favorevole (doc. 35-4).

Il medico SMR, dr. __________, medico generico (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), in data 19 giugno 2007, ha osservato:

"

Si tratta di un'assicurata che beneficia di una

rendita intera principalmente per motivi psichiatrici, essendo i motivi fisici

giustificanti al massimo un 20% nell'attività svolta di segretaria d'ufficio e

i motivi neurologici per nulla invalidanti (vedi perizia SAM del 2003).

Contrariamente alla nota finale espressa dal SAM

sulle conseguenze delle patologie sulla capacità lavorativa, lo psichiatra

curante attesta attualmente una remissione della patologia psichiatrica almeno

dall'aprile 2005, lamentando al massimo dei problemi coniugali dovuti ad un

conflitto culturale religioso con il marito ma non di tipo patologico, per i

quali, invece, il medico curante di famiglia ha ritenuto di proporre ancora un

sostegno terapeutico alla medesima.

In sostanza rileviamo il miglioramento della

patologia psichiatrica nel senso di una completa remissione (l'assicurata non è

più in trattamento specialistico, si può ritenere l'eventuale terapia in merito

come un accesso temporaneo a tale presidio, in via generale), permangono le leggere

limitazioni a carattere fisico rappresentate nella perizia SAM citata.

L'assicurata presenta, pertanto, una IL 20% in

attività usuale di segretaria o impiegata d'ufficio, casalinga o altra attività

da mediamente pesante a pesante; in sostanza possiamo ritenere tale limitazione

per ogni attività non essendo state indicate a suo tempo delle capacità fisiche

residue da applicare in attività adeguate.

Non vi sono limitazioni all'esigibilità di una

ripresa dell'ultima attività svolta, comunque nei limiti fisici riportati.

Riassumendo:

IL 20% in ogni attività dall'aprile 2005, per

limitazioni di carattere fisico." (Doc. 38-1)

L’assicurata ha contestato le conclusioni

dell’UAI, trasmettendo un referto del 9 agosto 2007 redatto dal dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato alla patrocinatrice

dell’interessata, del seguente tenore:

"

In seguito alla sua richiesta le trasmetto le

informazioni riguardo la paziente a margine che è seguita presso il mio studio

medico dal 10.07.2007.

Non rivengo sulla sua anamnesi che a Lei è ben

nota.

La paziente già da anni soffre di una depressione

ricorrente ed è stata in cura in passato presso vari specialisti con ricoveri

ospedalieri anche presso la Clinica __________ di __________ e Clinica __________

di __________ dove gli è stata diagnosticata una depressione ansiosa ed un

disturbo di personalità di tipo Borderline.

A partire dal 2002 è stata seguita presso lo

studio medico del Dr. __________, dove essa frequentava il __________ e veniva

seguita dalla psicologa __________.

La paziente è stata valutata psichicamente

durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona nel dicembre 2003 ed è

stata valutata da vari specialisti tra i quali il Dr. __________, neurologo, il

Dr. __________, reumatologo e il Dr. __________, psichiatra FMH.

La paziente dopo la sua valutazione presso il

SAM, veniva considerata inabile al lavoro nella misura totale ed in particolar

modo dal punto di vista psichiatrico nella misura dell’80%, confermata dal Dr. __________

con la diagnosi di evoluzione depressiva (ICD-10 F32.1) in soggetto con tratti

narcisistici e Borderline di personalità.

Il Dr. __________ proponeva inoltre una sua

continuità delle cure con assunzione di farmaci.

Essa veniva seguita presso lo studio medico del

Dr. __________ dal 13.12.2004 all’08.04.2005 e poi, dopo un periodo di

interruzione, veniva di nuovo seguita dal 13.02.2007 al 23.04.2007 con la

diagnosi di problemi della relazione con il coniuge e con il partner

(ICD-Z63.0).

Attualmente, in seguito ad una riesacerbazione

dei suoi disturbi psichici, la paziente ci veniva segnalata da parte del medico

curante Dr. __________, confermando la seguente diagnosi:

- sindrome ansiosa-depressiva

- sindrome dopo artroscopia alle ginocchia

bilateralmente

- stato dopo operazione per vene varicose

- stato dopo isterectomia per fibroma.

Il Dr. __________ confermava vari disturbi della

paziente, sottolineando inoltre che essa assumeva una terapia

antidepressiva-ansiolitica a base di Zoloft 50 mg 1-0-0 e Temesta al bisogno,

tale terapia non aveva però migliorato la sua situazione psichica, ragion per

la quale la paziente necessitava una nuova presa a carico di tipo psichiatrico.

Durante i miei recenti colloqui, in effetti, ho

constatato un importante stato ansioso-depressivo accompagnato da crisi di

pianto, una forte ansia, angoscia, varie preoccupazioni ed essa inoltre

riferiva di avere importanti dolori in varie parti del corpo oltre che

sentimenti di frustrazione, inadeguatezza ed un malessere generale, ragion per

la quale necessitava una intensificazione della sua psicofarmacoterapia.

Attualmente essa presenta un'incapacità

lavorativa totale a causa dei suoi importanti disturbi e necessita di una cura

psichiatrica e psicofarmacologica a lungo termine.

Terapia attuale

Zoloft 50 mg 1-1-0

Temesta 1.0 mg 0-1-1 (1-2 in riserva)

Xanax 0.25 mg al bisogno."

(Doc. 44-11+12)

A seguito della nuova documentazione medica

prodotta dall’assicurata nella procedura di preavviso, nelle sue annotazioni

del 10 settembre 2007, il dr. __________ ha osservato:

"

In merito alla revisione delle prestazioni Al,

il dr. __________ nel suo certificato si esprimeva in termini alquanto

perentori circa la valutazione psichica dell'assicurata in oggetto: ella

presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in conflitto con il

marito ma una volta sedato l'alterco, la paziente non lamenta particolari

disturbi.

In seguito, lo stesso dr. __________ riporta che

la prognosi a medio lungo termine è favorevole; le conseguenze dal lato pratico

sono di una CL 100%.

Alle conclusioni, cui si perviene con progetto di

decisione, derivate dal giudizio di cui sopra, viene opposto il parere

dell'assicurata mediante lettera del legale rappresentante sostenuta da un

certificato del dr. __________, il quale non modifica la diagnosi del dr. __________

ma ne esprime un diverso giudizio di capacità lavorativa; tale giudizio però

deve intendersi come stato clinico transitorio derivato dalle circostanze

attuali e non come stato derivante da una psicopatologia maggiore di costante

influsso sulle capacità personali dell'assicurata.

Per quanto sopra, pur prendendo atto di una

modifica della CL certificata dal dr. __________, non rileviamo una modifica

delle diagnosi e delle valutazioni precedentemente valutate.

L'attuale situazione clinica deve essere intesa

come transitoria, come ritenuto possibile nell'ambito della diagnosi più volte

valutata ed oggetto del progetto di decisione che, quindi, come tale, non viene

modificata.

Per quanto sopra il nostro progetto di decisione

non subisce cambiamenti." (Doc. 45-1)

2.8. A seguito

della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita,

l’assicurata ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico, datato 1° ottobre

2007, del suo psichiatra curante, dr. __________, del seguente tenore:

"

Certifico che la paziente a margine è seguita

presso il mio studio medico dal 10.07.2007 al continua e, come avevo già

certificato nella mia del 9 agosto scorso, la paziente soffre di una

depressione ricorrente con tratti narcisistici e Borderline di personalità

(ICD-10 F32.1), diagnosi confermata durante il suo soggiorno presso il SAM di

Bellinzona in seguito alla perizia del Dr. __________ nel dicembre 2003.

Per quel che riguarda l'evoluzione della sua

patologia, purtroppo non vi è ancora nessun miglioramento ed essa presenta

ancora un'inabilità lavorativa completa malgrado l'assunzione della sua

psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno.

Per quel che concerne la persistenza dei suoi

disturbi psichici, vi è da segnalare che la riesacerbazione che essa ha

presentato negli ultimi mesi non è dovuta soltanto ai problemi coniugali, che

rappresentano un fattore negativo nella persistenza della sua patologia

psichiatrica, ma all'insieme di altri fattori.

Terapia attuale

Zoloft 50 mg 1-1-0

Temesta 1.0 mg 0-1-1 (1-2 in riserva)

Xanax 0.25 mg al bisogno." (Doc. B)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli gli

scritti del dr. __________, con invito ad apprezzare se tali referti sono atti

a modificare le sue conclusioni peritali (VI).

Con

comunicazione del 9 ottobre 2008, firmata dal dr. __________, il Tribunale è

stato informato dell’assenza per malattia, di durata indeterminata, del dr. __________

e della conseguente impossibilità per lo specialista di rispondere alla

richiesta di chiarimenti del TCA (VII).

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

Considerandi

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10

Dopo attenta

analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,

giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante.

Al

riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2003 (doc. 26), a

causa soprattutto dei disturbi psichiatrici valutati dal dr. __________ nel

contesto di una perizia SAM, che la rendevano inabile al lavoro all’80%, come

emerge dal rapporto peritale del 29 dicembre 2003 del SAM (doc. 23/1-19). I

medici del SAM avevano pure ritenuto la prognosi sfavorevole, indicando che lo

stato di salute dal mese di maggio 2002 “non ha mostrato modifiche

importanti ed in futuro non ci si può attendere miglioramenti di rilievo”

(doc. 23-18).

Si tratta

quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha soppresso la

rendita spettante all’interessata, visto il miglioramento dello stato di

salute, dal profilo psichiatrico, attestato dal curante, dr. __________, nel

rapporto medico per l’AI del 4 maggio 2007.

In tale

rapporto, il dr. __________, ha posto una diagnosi diversa rispetto a quella

riscontrata in precedenza dal dr. __________ nella perizia SAM del dicembre

2003, ritenendo l’assicurata affetta da “problemi della relazione con il

coniuge e con il partner (ICD10-Z63.0)” (doc. 35-2).

Questa

affezione, a mente del dr. __________, non ha influsso alcuno sulla capacità

lavorativa dell’interessata (doc. 35-3).

Quali

constatazioni oggettive, il dr. __________ ha indicato che l’interessata “appare

notevolmente migliorata da un punto di vista sintomatologico”, aggiungendo

che “non si sono più constatati i disturbi descritti nel precedente

rapporto. Ella ha comunque fatto notare le problematiche vigenti con il marito,

ma l’aspetto ansioso-depressivo riscontrato anni addietro non appare più

presente. Ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in

conflitto con il marito, ma una volta sedato l’alterco, la paziente non lamenta

particolari disturbi” (doc. 35-4).

Viste

queste valutazioni del medico curante, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 19 giugno 2007, constatato da un lato il miglioramento dello

stato psichico dell’interessata rispetto alla precedente perizia del SAM e,

dall’altro, la stazionarietà delle leggere limitazioni di carattere fisico

attestata dal dr. __________, ha considerato l’interessata inabile al lavoro al

20% nella sua attività di segretaria o di impiegata di ufficio e in qualsiasi

altra attività, a partire dal mese di aprile 2005 (doc. 38-1).

L’assicurata

ha contestato le conclusioni del SMR, criticando in particolare l’apprezzamento

fornito dall’allora suo psichiatra curante, evidenziando che il dr. __________

non spiega per quali motivi lo stato di salute dell’interessata sarebbe

improvvisamente migliorato rispetto alla precedente perizia del SAM, rendendola

totalmente abile al lavoro. A dimostrazione dell’erroneità, a suo avviso, del

giudizio del dr. __________, l’interessata ha prodotto dei certificati medici

del suo attuale psichiatra curante, dr. __________, il quale attesta la

presenza delle medesime patologie già riscontrate in passato dai medici del

SAM, ritenendo che l’interessata presenti un importante stato

ansioso-depressivo, che la rende totalmente inabile al lavoro (doc. 44/11-12 e

doc. B).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto il referto psichiatrico del 1° ottobre 2007 del dr. __________ è

posteriore alla decisione impugnata (del 18 settembre 2007). Tuttavia, occorre

rilevare che in tale referto il dr. __________ ha ribadito la diagnosi già

espressa nel suo certificato del 9 agosto 2007, confermando la presenza di un

importante stato ansioso-depressivo, senza alcun miglioramento. Pertanto,

potendo il referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di

salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 18 settembre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Il TCA,

constatata la divergenza di valutazione esistente fra il dr. __________ e il

dr. __________ in merito alle patologie che affliggono l’assicurata e

all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, ha interpellato

il dr. __________, al fine di chiarire la situazione dal profilo psichiatrico.

Il dr. __________

non ha tuttavia potuto rispondere alle domande del Tribunale (cfr. consid.

1.

).

Questo Tribunale non ha così potuto chiarire i motivi che hanno spinto

il dr. __________ a ritenere migliorato lo stato di salute psichico

dell’interessata, malgrado la motivata valutazione specialistica del dr. __________

– a mente del quale l’interessata, così come già riscontrato a suo tempo dai

medici del SAM, continua a presentare una depressione ricorrente con tratti

narcisistici e borderline di personalità (ICD10-F32.1), che la rendono

totalmente inabile al lavoro.

È vero che, a fronte del certificato del dr. __________,

il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della valutazione effettuata

dal dr. __________, indicando, nelle sue annotazioni del 10 settembre 2007 che

“il dr. __________ non modifica la diagnosi del dr. __________, ma ne

esprime un diverso giudizio di capacità lavorativa; tale giudizio però deve

intendersi come stato clinico transitorio derivato dalle circostanze attuali e

non come stato derivante da una psicopatologia maggiore di costante influsso

sulle capacità personali dell’assicurata” (doc. 45-1). Il dr. __________ ha

poi aggiunto che “pur prendendo atto di una modifica della capacità

lavorativa certificata dal dr. __________, non rileviamo una modifica delle

diagnosi e delle valutazioni precedentemente valutate” (doc. 45-1).

Al riguardo, a prescindere dal fatto che,

contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, il dr. __________ ha indicato

delle diagnosi diverse rispetto a quelle poste dal dr. __________, il TCA

rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria, l’apprezzamento

della rilevanza o meno dei certificati specialistici del dr. __________ a fronte

della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________ (cfr.

sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20

novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza

esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e quelle del dr.

__________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità

lavorativa, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________

del SMR.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

La

richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia giudiziaria di natura

psichiatrica (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI

per un complemento istruttorio.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 18 settembre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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