32.2007.33
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25 gennaio 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
32.2007.33
Data decisione, Autorità:
25.01.2008, TCA
Titolo:
Viste le risultanze delle perizie reumatologica e psichiatrica e ritenuto il calcolo della media retrospettiva nonché il confronto dei redditi, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1.12.04 e ad una rendita intera dal 1.3 al 31.8.2005
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.33
FS/td
Lugano
25 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, attiva quale ausiliaria di pulizie fino al settembre 2002
(doc. AI 5/1-3), nel mese di novembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________
e una psichiatrica a cura del dr. __________ –, con decisioni 14 dicembre 2006
(doc. AI 45/1-2 e 46/1-2), preavvisate con progetto 2 agosto 2006 (doc. AI
41/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di
rendita dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2005 e ad una mezza rendita dal 1°
marzo al 31 agosto 2005 adducendo:
"
(…)
Dal settembre 2002 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
• La
documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva l'inabilità completa,
data dai disturbi di natura reumatologica, nell'abituale attività di ausiliaria
di pulizia a decorrere dal mese di settembre 2002, mentre risulta essere abile
in misura del 75% (6 ore al giorno) in attività leggere e rispettose dei limiti
funzionali (attività che permetta di cambiare frequentemente posizione, stare seduta
al massimo 30 minuti di fila, in piedi ferma solo per qualche minuto, evitare
di sollevare pesi con il braccio sinistro e pesi superiori a 3 kg con il braccio
destro, evitare posizioni non ergonomiche della colonna cervicale e lombare).
• Considerate
le limitazioni funzionali ed il percorso socio professionale, possono ancora entrare
in considerazione attività non qualificate o semi qualificate e leggere nell'ambito
dell'industria. Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento sul
mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate
(leggere e prevalentemente sedentarie) nel settore della vendita (ad es. addetta
all'incasso, venditrice all'interno di piccoli centri di vendita,
rappresentante nella promozione di prodotti in generale).
• Situazione
economica con definizione del grado d'invalidità dal settembre 2002:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
40'105.00
con invalidità CHF
31'013.00
Perdita di guadagno CHF
9'092.00 = Grado d'invalidità 23%
• Dal mese di
maggio 2004 al maggio 2005 è subentrata un'altra patologia che l'ha resa
inabile al lavoro in misura del 50% in qualsiasi attività, quindi vi è una
nuova situazione economica:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 41'237.00
con invalidità CHF
20'648.00
Perdita di guadagno CHF
20'589.00 = Grado d'invalidità 50%
• Il disturbo
cardiovascolare ha influito ulteriormente sulla capacità lavorativa nel periodo
dalla fine di febbraio 2006 all'inizio di aprile 2006, quindi per un periodo
inferiore a tre mesi, pertanto non ha rilevanza sul grado d'invalidità e quindi
sul tipo di rendita concesso.
• Viene quindi
ricalcolato il grado d'invalidità per il periodo dal giugno 2006:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
41'237.00
con invalidità CHF
30'972.00
Perdita di guadagno CHF 10'265.00 =
Grado d'invalidità 25%
Il percorso socio professionale (bagaglio
attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette di
proporre provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica;
tuttavia, si resta a disposizione per una introduzione al posto di lavoro o per
una "formazione ad hoc" qualora dovesse trovare un datore di lavoro
disposto ad assumerla e se questa dovesse permettere un aumento della capacità
di guadagno residua.
Decidiamo pertanto:
• La situazione sopra descritta porta all'assegnazione di
un quarto di rendita dal 01.12.2004, momento in cui con il calcolo della media
retrospettiva si raggiunge il grado minimo del 40%, di una mezza rendita a
decorrere dal 01.03.2005 (art. 88a OAI, cpv. 2), per un periodo limitato al
31.08.2005 (art. 88a OAI, cpv. 1); per il periodo precedente, così come per
quello successivo, non sussiste il diritto a rendita poiché il grado
d'invalidità è inferiore al minimo richiesto (40%).
(…)." (doc. AI 43/2-3)
1.3. Contro
queste decisioni l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la limitazione temporale
del diritto alla rendita e la valutazione medica – ha postulato la retrocessione
degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione.
1.5. Con
scritti 2 e 26 luglio 2007 il TCA ha invitato l’assicurata ha produrre la “documentazione
medica probatoria” preannunciata con il ricorso.
L’assicurata
è rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° dicembre
2004 al 29 febbraio 2005 e ad una mezza rendita dal 1° marzo al 31 agosto 2005.
L’assicurata
contesta la valutazione medica e postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per ulteriori accertamenti.
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., I
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nel
caso concreto, la ricorrente è stata peritata dal dr. __________, FMH in medicina
interna e reumatologia, e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il
dr. __________, nella perizia 1° settembre 2004 (doc. AI 19/1-7) – posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) dolori diffusi
predominanti all’emicorpo sinistro in particolare all’arto superiore nel quadro
di una probabile fibromialgia (diagnosi differenziale: sindrome del dolore cronico)
– lombalgie con sciatalgie sinistre in presenza di lievi disturbi statici
(scoliosi dorso-lombare destroconvessa) e discopatia con ernia discale mediana
paramediana a sinistra L5/S1 – stato depressivo di media gravità attualmente in
cura da maggio 2004 (…)” (doc. AI 19/5) – ha concluso per un’inabilità totale
nella sua precedente attività e per una capacità lavorativa del 75% in
un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1° settembre
2002.
Il
dr. __________, nella perizia 18 agosto 2005 (doc. AI 25/1-11) – posta la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) sindrome da disadattamento
con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.2) dal gennaio 2004 – dolori
diffusi predominanti all’emicorpo sinistro in particolare all’arto superiore
nel quadro di una probabile fibromialgia – lombalgie con sciatalgie sinistre in
presenza di lievi disturbi statici (scoliosi dorso-lombare destro convessa) e discopatia
con ernia discale mediana e paramediana sinistra L5/S1 (…)” (doc. AI 25/6) – ha
concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal maggio 2004 e per una
capacità al lavoro del 75% dal maggio 2005.
In
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 novembre 2005 ha espresso la
seguente valutazione:
"
(…)
Sulla base di una perizia reumatologica eseguita in data 31.08.2004 dal Dr. __________
è stata definita l'idoneità lavorativa dell'A. in relazione con la patologia reumatologica:
○ IL del 100% nell'attività abituale quale
ausiliaria di pulizie, cameriera ed ausiliaria di cucina
○ CL del 75% (6 ore al giorno) in attività
leggera, che non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode e che
rispetti le limitazioni funzionali enunciate nella perizia del Dr. __________.
Questi gradi di IL sono da intendere a decorrere dal
01.09.2002.
- Sulla base della perizia psichiatrica eseguita
dal Dr. __________ in data 23.05. é stato valutato l'impatto della patologia
psichiatrica sulla capacità lavorativa:
○ IL del 50% dal maggio 2004
○ CL del 75% dal maggio 2005, in qualsiasi
attività lavorativa
Lo specialista prevede un miglioramento possibile fino
alla misura del 100%.
Questo miglioramento non può essere attualmente
definito ma dipenderà dell'evoluzione clinica, che verrà richiesta alla
psichiatra curante Dr. __________ fra 6 mesi ca.
In conclusione, come già detto nel mio rapporto del
11.06.2004, il fattore limitante preponderante per quanto concerne la capacità lavorativa
risulta dunque essere di natura reumatologica. La successiva patologia
psichiatrica ha inciso ulteriormente sull'idoneità lavorativa ma in misura
minore.
(…)." (doc. AI 28/1)
Questa
Corte non ha motivo di scostarsi dalle accurate e concludenti perizie
reumatologica e psichiatrica, né del resto l’as-sicurata ha sollevato precise
censure al riguardo e tantomeno ha prodotto nuova documentazione medica che le
contraddirebbe.
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre
1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV
Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01, consid. 3.4; DTF
125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Va
qui ancora ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
concreto, anche se esplicitamente e a più riprese invitata a farlo (consid.
1.5), l’assicurata non ha mai prodotto la “documentazione medica probatoria”
preannunciata con il ricorso.
2.8. Per
quanto riguarda la valutazione economica, aspetto questo non contestato
dall’assicurata, il TCA si limita qui ad osservare che, ritenuto il calcolo
della media retrospettiva (doc. AI (doc. AI 42/1-2), sulla base del rapporto finale
25 luglio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1-3),
delle tabelle allestite lo stesso giorno (doc. AI 39/1-3) e in corretta
applicazione della giurisprudenza federale – in particolare la giurisprudenza
valida in merito all’applicazione della tabella TA1 per il calcolo del reddito
ipotetico da invalido (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa
T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e alla
possibilità di apportare una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata
in Pratique VSI 2002 pag. 64) – a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2004 (momento
in cui l’assicurata è stata per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una
mezza rendita dal 1. marzo al 31 agosto 2005 (cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI).
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno
dunque confermate e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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