Lexipedia

Decisione

32.2007.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione

è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare

se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7. Nel

caso concreto, la ricorrente è stata peritata dal dr. __________, FMH in medicina

interna e reumatologia, e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Il

dr. __________, nella perizia 1° settembre 2004 (doc. AI 19/1-7) – posta la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) dolori diffusi

predominanti all’emicorpo sinistro in particolare all’arto superiore nel quadro

di una probabile fibromialgia (diagnosi differenziale: sindrome del dolore cronico)

– lombalgie con sciatalgie sinistre in presenza di lievi disturbi statici

(scoliosi dorso-lombare destroconvessa) e discopatia con ernia discale mediana

paramediana a sinistra L5/S1 – stato depressivo di media gravità attualmente in

cura da maggio 2004 (…)” (doc. AI 19/5) – ha concluso per un’inabilità totale

nella sua precedente attività e per una capacità lavorativa del 75% in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1° settembre

2002.

Il

dr. __________, nella perizia 18 agosto 2005 (doc. AI 25/1-11) – posta la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) sindrome da disadattamento

con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.2) dal gennaio 2004 – dolori

diffusi predominanti all’emicorpo sinistro in particolare all’arto superiore

nel quadro di una probabile fibromialgia – lombalgie con sciatalgie sinistre in

presenza di lievi disturbi statici (scoliosi dorso-lombare destro convessa) e discopatia

con ernia discale mediana e paramediana sinistra L5/S1 (…)” (doc. AI 25/6) – ha

concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal maggio 2004 e per una

capacità al lavoro del 75% dal maggio 2005.

In

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 novembre 2005 ha espresso la

seguente valutazione:

"

(…)

Sulla base di una perizia reumatologica eseguita in data 31.08.2004 dal Dr. __________

è stata definita l'idoneità lavorativa dell'A. in relazione con la patologia reumatologica:

○ IL del 100% nell'attività abituale quale

ausiliaria di pulizie, cameriera ed ausiliaria di cucina

○ CL del 75% (6 ore al giorno) in attività

leggera, che non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode e che

rispetti le limitazioni funzionali enunciate nella perizia del Dr. __________.

Questi gradi di IL sono da intendere a decorrere dal

01.09.2002.

- Sulla base della perizia psichiatrica eseguita

dal Dr. __________ in data 23.05. é stato valutato l'impatto della patologia

psichiatrica sulla capacità lavorativa:

○ IL del 50% dal maggio 2004

○ CL del 75% dal maggio 2005, in qualsiasi

attività lavorativa

Lo specialista prevede un miglioramento possibile fino

alla misura del 100%.

Questo miglioramento non può essere attualmente

definito ma dipenderà dell'evoluzione clinica, che verrà richiesta alla

psichiatra curante Dr. __________ fra 6 mesi ca.

In conclusione, come già detto nel mio rapporto del

11.06.2004, il fattore limitante preponderante per quanto concerne la capacità lavorativa

risulta dunque essere di natura reumatologica. La successiva patologia

psichiatrica ha inciso ulteriormente sull'idoneità lavorativa ma in misura

minore.

(…)." (doc. AI 28/1)

Questa

Corte non ha motivo di scostarsi dalle accurate e concludenti perizie

reumatologica e psichiatrica, né del resto l’as-sicurata ha sollevato precise

censure al riguardo e tantomeno ha prodotto nuova documentazione medica che le

contraddirebbe.

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre

1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV

Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01, consid. 3.4; DTF

125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Va

qui ancora ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto, anche se esplicitamente e a più riprese invitata a farlo (consid.

1.5), l’assicurata non ha mai prodotto la “documentazione medica probatoria”

preannunciata con il ricorso.

2.8. Per

quanto riguarda la valutazione economica, aspetto questo non contestato

dall’assicurata, il TCA si limita qui ad osservare che, ritenuto il calcolo

della media retrospettiva (doc. AI (doc. AI 42/1-2), sulla base del rapporto finale

25 luglio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1-3),

delle tabelle allestite lo stesso giorno (doc. AI 39/1-3) e in corretta

applicazione della giurisprudenza federale – in particolare la giurisprudenza

valida in merito all’applicazione della tabella TA1 per il calcolo del reddito

ipotetico da invalido (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa

T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e alla

possibilità di apportare una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata

in Pratique VSI 2002 pag. 64) – a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2004 (momento

in cui l’assicurata è stata per un anno senza notevoli interruzioni, incapace

al lavoro per almeno il 40% in media; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una

mezza rendita dal 1. marzo al 31 agosto 2005 (cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno

dunque confermate e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster