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Decisione

32.2007.330

Revisione e conferma della mezza rendita. Conferma della perizia reumatologica, della determinazione dei redditi da valido e da invalido. Cofermato l'utilizzo delle tabelle salariali nazionali per la

14 agosto 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, fra cui una perizia reumatologica

a cura del dr. __________ (il quale ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile

nella sua precedente attività, ma abile al 60% in attività adeguate; cfr.

rapporto peritale 18 ottobre 2006; doc. AI 78-1), con decisione 25 settembre

2007 (preavvisata il 14 agosto 2007), l’Ufficio AI ha confermato la mezza

rendita. Dal raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 64'293.--; reddito

da invalido: fr. 29'493.-- ) è risultato un grado d’invalidità del 54% (doc. AI

132-2).

1.3. Avverso

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato

ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita intera, in subordine

di tre quarti di rendita. Evidenziando come il perito abbia accertato un

peggioramento delle condizioni di salute al punto da attestare un’incapacità

lavorativa del 100% nella professione di muratore, il ricorrente contesta l’esigibilità

in attività adeguate. In particolare egli ha rilevato:

" (…)

Non solo, ma l'assicurato ha studi limitati alla quinta

elementare ed ha sempre praticato solo la professione di muratore. In simili

circostante non si può pretendere dall'assicurato attività come quelle

descritte nel rapporto 1° febbraio 2007, attività che presuppongono tutte

conoscenze professionali che l'assicurato non ha (cfr. rapporto citato, pag.

2), nell'ambito delle quali egli dunque non ha la benché minima possibilità di

essere occupato.

Pertanto, tenuto conto delle particolarità di cui si è

detto, si chiede che la riduzione sia aumentata dal 15% al 40% con conseguente

riconoscimento di una rendita intera ev. tre quarti di rendita.

Infine, si sottolinea che il presente caso costituisce

una ulteriore riprova delle conseguenze aberranti alle quali conduce la ormai

famigerata sentenza del Tribunale federale del 12 ottobre 2006, con la quale è

stata sancita l'applicazione generalizzata della tabella TA1 dell'ISS (causa U

75/2003). Secondo il ricorrente, questa sentenza viola in modo crasso il

principio della libertà di lingua e quello delle pari possibilità: chi di

lingua madre italiana è alla ricerca di lavoro ha ben poche possibilità di

trovarlo in un'altra regione linguistica. (…)" (Ricorso)

1.4.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. L’oggetto

della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha

legittimamente confermato, in sede di revisione, la mezza rendita d’invalidità.

Il ricorrente sostiene che a seguito del peggioramento delle condizioni di

salute, egli avrebbe diritto ad una rendita intera o, in subordine, a tre quarti

di rendita.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del

dr. __________. Nel circostanziato e completo referto 18 ottobre 2006 (doc. AI

78-10) il citato specialista, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, ha posto

le diagnosi (pag. 10), in particolare di sindrome lombospondilogena cronica e di

sindrome cervico vertebrale cronica. Rispetto alla perizia reumatologica del

1992, il dr. __________ ha riscontrato un peggioramento, tant’è che egli ha ritenuto

pienamente inesigibile l’attività di muratore. Tuttavia, in attività leggere - in

cui l’assicurato non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10kg, dove

non debba lavorare in anteflessione, dove non debba fare forza con il polso sinistro

con movimenti di torsione -, la capacità lavorativa è stata ritenuta nella misura

del 60% (pag. 8). Nel complemento peritale 23 maggio 2007 il dr. __________ ha

confermato la residua capacità al lavoro al 60% in attività leggere, rispettose

delle limitazioni fisiche esposte in perizia (doc. AI 114-1).

Questa

Corte non ha motivo di scostarsi dall’accurata e concludente perizia reumatologica,

né del resto l’assicurato ha sollevato censure al riguardo.

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre

1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV

Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Pertanto,

è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V

188 consid. 2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata,

l'assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 100%

nell’abituale professione di muratore, ma del 60% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute.

2.7. Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività

leggere adeguate del 60%, mediante rapporto 1° febbraio 2007 il consulente in

integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto,

ha rettamente individuato alcune possibilità reintegrative dell’assicurato, più

precisamente:

" (…)

Esempi di attività

considerate leggere:

Operaio generico (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,

controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di

sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura).

-

Operaio ausiliario

addetto ad attività secondarie in produzioni industriali o artigianali di

seconda lavorazione

-

Operaio generico addetto

alla rettifica di pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche

-

Operaio non qualificato

in calzoleria multi servizio

-

Operaio generico in

campo elettro-meccanico (bobinaggio, montaggio, rifinitura di apparecchiatura

elettro-meccaniche)

Addetto alla logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto)

Usciere, sorvegliante di immobili e parcheggi.

Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce

non troppo pesante di beni voluttuari.

Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo

manuale (archivio, servizi meccanografici, di duplicazione, economato e

similari)

operaio/a ausiliario/a in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo,

imballaggio, etichettatura, spedizione, ausiliari) nelle cinque categorie

presenti nel campo dell'abbigliamento, della confezione, della maglieria e

Considerandi

simili;

operaio/a generico/a nell'industria cioccolatiera;

operaio/a nell'industria farmaceutica (controlli, condizionamento);

(Doc. AI 96-2)

Al

riguardo, il ricorrente ha evidenziato di possedere la licenza di quinta elementare

e di avere sempre praticato solo la professione di muratore, motivo per cui non

si può pretendere che possa esercitare le attività suindicate richiedendo le

stesse delle conoscenze professionali che lui non ha.

Va

qui rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Inoltre,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.

57, 551 e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

In

questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non

qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale – entrano

generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre

attività fisiche (P. Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331 consid. 4a).

L’Alta

Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a

questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332

consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità occupazionali per lavoratori

ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Ritornando

al caso in esame, il consulente ha individuato numerose attività che non

necessitano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, particolari

conoscenze professionali. Si tratta in particolare di tutti quei lavori di sorveglianza,

di controllo e generici accessibili al ricorrente, nonostante che egli abbia “solo”

la licenza elementare ed abbia unicamente esercitato la professione di muratore.

Occorre infine rilevare che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va

rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.

3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

2.8

Per

la determinazione del grado d’invalidità, nel rapporto 10 agosto 2007 (doc. AI

123-1), il consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a

confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla

salute quale muratore (reddito da valido) con quello risultante da un’attività

leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Il calcolo in dettaglio è stato riportato

nella decisione contestata.

2.8.1

Riguardo

al reddito da valido, nel citato rapporto il consulente, sulla base dei

dati salariati ricevuti dall’ex datore di lavoro dell’assicurato (doc. AI 92),

lo ha determinato in fr. 64'292,80. A tale importo si può fare riferimento. Né d’altronde

l’insorgente ha mosso alcuna critica al riguardo.

2.8.2

Conformemente

alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il consulente ha fissato in fr. 64'292,80

il relativo reddito. Egli ha poi tenuto conto di una riduzione del 15%. Considerando

un reddito ipotetico senza il danno alla salute di fr. 64'292,80, una capacità

lavorativa residua del 60%, il reddito da valido è stato determinato in fr. 29'493.

Dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 54,14% (doc. AI

123-2).

2.8.2.1

Il

ricorrente sostiene che la sentenza 12 ottobre 2006 ( U 75/2003 pubblicata in

SVR UV nr. 17) che ha introdotto l’applicazione generalizzata della Tabella TA1

“viola in modo crasso il principio della libertà di lingua e quello della

pari possibilità: chi di lingua madera italiana è alla ricerca di lavoro ha ben

poche possibilità di trovarlo”.

Questa

Corte non può che rilevare che nella sentenza 20 febbraio 2008 nella causa C. (U

8/07) il TF, confrontato con simili critiche (in quel caso veniva messo in

evidenza come il Ticino, cantone di frontiera, sia confrontato con retribuzioni

nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera), pur

confermando l’utilizzo della Tabella TA1, le abbia ritenute comprensibili,

relativizzandole tuttavia con la giurisprudenza circa la determinazione dei

redditi in caso di fattori estranei all’invalidità (cfr. consid. 6.2 della

citata sentenza). Al riguardo occorre ricordare che nel

caso in cui il reddito conseguito prima dell'invalidità è inferiore alla media

dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato e non vi è

inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; SVR

2004.

UV no. 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sotto la

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

Di

conseguenza, accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore

alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid.

3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2

dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido

va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit.,

in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

L’assicurato,

quale muratore, nel 2004 avrebbe guadagnato fr. 64'292,80. Tale reddito si

situa leggermente sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente,

ammontante a fr. 65'445.-- (cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”,

livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 62’777.--, riportato su 41.7 ore/settimana

= 65’445.--) e pari ad una differenza percentuale dell’1,7% (fr. 64'292,80 vs.

fr. 65'445.--). Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il

reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

2.8.2.2

Contestato

è inoltre il grado di riduzione del reddito da valido per particolari circostanze.

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice

non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Riguardo

alla riduzione per motivi personali, il consulente ha tenuto conto di una

percentuale del 15% per le numerose limitazione ergonomiche, la ridotta scolarità

e le difficoltà a reperire un’altra attività (doc. AI 123-2). Il ricorrente

postula un aumento dal 15% al 40%. Senza motivare tale richiesta, va ricordato

che, come accennato sopra, per costante giurisprudenza la deduzione massima

consentita è del 25%.

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

(…)

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione). (…)" (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.

35.2004

)

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito

statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata

soltanto in misura parziale (cfr. STFA del 15 marzo 2006 nella causa L.,

U 471/05).

Orbene,

a mente del TCA, stante quanto sopra, nel caso di specie non risulta essere

stato debitamente tenuto conto del fatto che l’assicurato può lavorare in attività

leggere adeguate solo nella misura dell’60% (fattore occupazione). Oltre a ciò,

la consulente ha comunque considerato le limitazioni ergonomiche

derivanti dal danno alla salute, la ridotta scolarità e le difficoltà a reperire

un’altra attività. Per il che appare giustificato operare una riduzione complessiva del 20%. Ne consegue che il reddito da

invalido ammonta a fr. 27'759.-- (57'830 meno 20% = 46'264; 60% di 46'265 =

27'758,40).

2.8.3

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 64’293.-- (importo arrotondato da

fr. 64'292,80) con il reddito ipotetico da invalido di fr. 27'759.--, risulta

un grado d’invalidità del 57% ([64'293 - 27'759] x 100 : 64'293 = 56,80) che

conferisce il diritto a mezza rendita.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe, con ogni verosimiglianza, anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che occorre

valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata), dovendo aggiornare

entrambi i redditi, in maniera simile, in base all’inflazione.

La reiezione della domanda di revisione è pertanto giustificata e la

decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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