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Decisione

32.2007.332

Revisione della rendita AI (da rendita intera a 3/4 di rendita) in seguito ad un miglioramento dello stato valetudinario (psichico) riscontrato nell'ambito di una perizia pluridisciplinare del SAM. Co

10 ottobre 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA applicabile in virtù dell’art. 32 Lptca in vigore

dal 1° ottobre 2008.

Nel merito

2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a

revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della

LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre

2007.

3. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente

soppresso, in via di revisione, la rendita intera, assegnando unicamente ¾ di

rendita.

4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI

2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e

l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio

2006 nella causa O. (I 873/05).

7. Nel

caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le

risultanze mediche, nella decisione dell’8 agosto 2003 con la quale

all’assicurato è stato riconosciuto un diritto ad una rendita intera con

effetto dal 1° marzo 1997, l’Ufficio AI, nell’ambito della revisione

intrapresa, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 18

aprile 2007 ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a ¾ di rendita

a decorrere dal primo giorno del mese seguente la notifica della decisione.

Dalla

perizia pluridisciplinare 18 aprile 2007 (doc. AI 97/1) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr.ssa __________), ortopedica (dr. __________) e flebologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome algica cronica postraumatica

nel settore dei piedi su esiti da frattura – lussazione del calcagno ds. e da

frattura della base e della falange prossimale dell’alluce ds., stato dopo

artrodesi doppia del retropiede ds., artrosi metatarsofalangea I del piede ds.,

esiti da frattura – lussazione tarsometarsale piede sin. con frattura

pluriframmentaria dell’osso cuneiforme I, stato dopo artrodesi tarsometatarsale

del piede sin. ed artrodesi fra scafoide e cuneiforme I del piede sin.,

sindrome lombovertebrale recidivante di carattere tendomialgico, episodio

depressivo di media gravità con sintomi biologici, fobia specifica, sindrome

ansiosa non specificata.

Gli

specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di lieve insufficienza venosa cronica agli arti inf. inf., stato

dopo stripping della vena saphena magna ds. e varicosectomia a sin..,

ipertensione arteriosa nota dal 2002, trattata, episodica gastrite con riflusso

gastroesofageo, soprappeso corporeo (BMI 28%).

I

periti, a proposito delle conseguenze sulla capacità lavorativa, hanno concluso

che le menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello ortopedico limitano

in modo importante la capacità funzionale dell’assicurato nella sua professione

di manovale-muratore-gruista. Particolarmente limitata è la capacità di

deambulazione e la possibilità di carico a livello di entrambi i piedi.

L’interessato non è più in grado di marciare su terreni accidentati od esposti,

è molto limitato nel cammino frequente su scale/scalini, presenta un limite per

il sollevamento e trasporto ripetuto di pesi oltre i 10 kg. Spostamenti

ripetuti sono pure limitati nella misura di 50-100 m per volta.

Le

menomazioni, invece, dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e

mentale limitano l’A. in tutte le attività teoricamente esigibili in qualsiasi

luogo che lo confronti con l’altezza, con l’idea anche dell’altezza, in quanto

queste situazioni producono episodi di ansia acuta con ritiro – fuga, ciò che

impedisce lo svolgimento di un’attività manovale e di tutte le attività che

presuppongano movimenti di elevazione dal suolo.

Gli

specialisti hanno concluso rilevando che l’attività in precedenza svolta

dall’assicurato in qualità di manovale – muratore – gruista non è più

praticabile.

Questa

limitazione della capacità lavorativa esiste a partire dall’evento traumatico

del 21.03.1996 e da allora lo stato di salute dell’insorgente non ha presentato

miglioramenti tali da modificare lo stato valetudinario per l’attività svolta

in precedenza (doc. AI 97-21).

Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti non

ritengono proponibili provvedimenti d’integrazione.

Essi hanno poi evidenziato come dal punto di vista medico-teorico

l’assicurato è da ritenere in grado di svolgere altre attività nell’ambito

delle quali si deve evitare la marcia su terreni accidentati od esposti, il

frequente cammino su scale/scalini, il sollevamento o trasporto di pesi oltre i

10 kg.

Inoltre

dovrà trattarsi di un’attività sedentaria, al tavolo o al banco, con

possibilità di ripetuti cambiamenti di posizione. Spostamenti ripetuti di

50-100 m per volta sono sostenibili. Si dovrà inoltre trattare di un’attività

da svolgersi in luoghi in cui l’interessato non sia confrontato con l’altezza o

con l’idea della stessa, per i motivi psichiatrici segnalati.

In

attività rispettose di questi limiti i periti hanno ritenuto possibile un grado

di capacità lavorativa nella misura del 50% (limiti della capacità funzionale e

del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa).

Il

2 maggio 2007, il dr. med. __________, medico SMR, sulla base della perizia SAM

ha affermato che l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale

dell’assicurato per la professione svolta di manovale-muratore-gruista nel

settore edile, è valutabile nella misura dello 0% e pertanto non è più proponibile

(doc. AI 99-2). Per contro “dal punto di vista puramente medico-teorico, l’A

è da ritenere in grado di svolgere altre attività nell’ambito delle quali si

possano rispettare i limiti funzionali descritti. In attività rispettose di

questi limiti, la CL è del 50% (limiti della capacità funzionale e del

rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa).” (doc. AI 99-2)

Il

14 giugno 2007 la consulente in integrazione professionale, dopo aver preso

atto dello stato di salute dell’interessato, ha rilevato come l’assicurato

potrebbe ancora, teoricamente, lavorare con un rendimento del 50% come ad

esempio “operaio non qualificato su macchine CNC, venditore in stazioni di

benzina o servisol, sorvegliante di parcheggi, operaio addetto alla cernita, assemblaggio,

controllo di qualità, imballaggio, spedizione di materie prime o finite

nell’industria tessile, alimentare, orologera, della plastica, farmaceutica.”

(doc. AI 101-2).

Il

18 luglio 2007 il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico curante

dell’insorgente ha affermato:

“Ho

appreso con una certa sorpresa la decisione dell’assicurazione invalidità di

ridurre il grado d’incapacità lavorativa al signor RI 1 dichiarandolo

collocabile per lavori leggeri come elencati nella lettera da parte

dell’assicurazione invalidità. Non essendo a conoscenza della perizia estesa

fatta e sulla base della mia conoscenza di questo paziente non posso altro che

meravigliarmi per tale decisione. Secondo il mio parere non è stato valutato

correttamente il lato psichiatrico di questo paziente, trattasi di un paziente

che soffre di gravi depressioni ricorrenti con una organizzazione personale

antisociale che si è accentuata negli ultimi anni della sua malattia. Il

paziente necessita di psicofarmaci del tipo antidepressivi di continuo ad un

dosaggio elevato come anche tranquillanti per equilibrarsi emotivamente, tende

verso stati aggressivi, implode spesso con delle crisi ipertensive, presenta

una natura irascibile e senz’altro non è integrabile in queste condizioni su un

posto di lavoro sia anche leggero. Il paziente è stato seguito a lungo dal

psichiatra Dr. __________ e dal servizio __________ a __________ ed ha trovato

ora un precario equilibrio emotivo psicologico che sostengo con colloqui

regolari e i già menzionati psicofarmaci. Un’altra questione che non è stata

valutata secondo il mio parere in modo sufficiente sono i dolori nei piedi e

nelle gambe e in conseguenza anche al livello loco-motorio della colonna

lombo-vertebrale dopo spostamenti e posizioni sfavorevoli, il paziente deve

essere sempre in movimento, non può camminare più di 15 min di continuo senza

dover riposarsi e senza ricorrere dopo a antireumatici non sferoidali o altri

analgetici. Non può mantenere posizioni sfavorevoli come chinato in avanti per

lavori anche leggeri rispettivamente sollevare pesi importanti per la sua

problematica lombo-vertebrale perché altrimenti devo continuare a

somministrargli anti-reumatici non sferoidali e spesso anche corticoidi per

placare l’infiammazione. Il paziente spesso soffre di dolori notturni e non

solo sotto sforzo e per questo motivo ha trovato un modo di vivere suo

particolare per evitare questi crisi dolorose. Questo suo modo d’adattamento

non è compatibile con un lavoro come descritto nella lettera dell’invalidità.

In

oltre vorrei sottolineare che i dolori cronici hanno cambiato la personalità di

questo paziente che è diventato ipersensibile verso gli stimoli esterni e

questo sviluppo ha indotto un ritiro sociale che ha accentuato la sua struttura

antisociale.” (doc. AI 109-2)

In

data 21 agosto 2007 il medico SMR, Dr. med. __________, ha esaminato la presa

di posizione del curante ed ha affermato:

"

Valutazione

Le

osservazioni del MC rispetto alle due patologie responsabili dell’invalidità

non sono giustificate. In effetti, all’occasione della perizia SAM (marzo

2007), sia il perito psichiatrico, la Dr.ssa __________, sia quello ortopedico,

il Dr. __________, hanno preso in considerazione in modo ineccepibile e

scientificamente valido la globalità delle patologie. La loro competenza come

anche la loro imparzialità non possono essere messe in discussione.

Dal lato psichiatrico, è da rilevare che

dal 2003 l’A non è più stato in cura presso specialisti ma è stato seguito

unicamente dal proprio MC, Dr __________.

La

Drssa __________ ha ritenuto l’A totalmente inabile al lavoro nell’attività

abituale di manovale e in tutte le attività che presuppongono movimenti in

elevazione dal suolo. Inoltre, l’umore deflesso, il rallentamento psicomotorio,

l’affaticabilità, il difetto nell’organizzazione prassica, come da effetto del

quadro umorale, la dolorabilità esacerbata dallo sforzo, con ripercussioni

negative sul piano umorale ed ansioso, limitano la sua effettiva abilità

lavorativa nella misura del 50%, in attività idonee.

Riguardo

all’evoluzione, la specialista ritiene che la descritta sindrome postraumatica

da stress sia migliorata per poi tuttavia incistarsi in un quadro affettivo di

media gravità associato a contenuti fobico-ansiosi. Ritiene la prognosi

attualmente incerta, alla luce della durata della sintomatologia (ca. 10 anni

di fatto). Vi potrebbe essere un ulteriore miglioramento se l’A potesse

rientrare nel mondo del lavoro in un’attività idonea. Tuttavia, vista la

situazione attuale, lo stato di salute è passibile di peggioramento per la

persistenza dell’esclusione dal mondo del lavoro, il vissuto di inadeguatezza,

di colpa rispetto ai suoi familiari, di difetto della propria persona. Sul

piano terapeutico la specialista valuta l’attuale terapia adeguata, ritenendo

però che la ripresa di colloqui di sostegno potrebbe aiutare l’A ad elaborare i

fatti ed aiutarlo a sviluppare un nuovo e più idoneo senso di sé.

Dal lato ortopedico, lo specialista, Dr __________

ritiene che l’A, nella professione abituale di operaio edile, manovale e

gruista, presenti una capacità lavorativa del 20%. Questo tipo di attività non

appare tuttavia più proponibile. In attività rispettose delle limitazioni da

lui descritte, ritiene possibile un grado di capacità lavorativa fra il 50-60%.

Rimangono

dunque valide le conclusioni precedentemente stabilite.” (doc. 111-1)

In

data 12 novembre 2007 il medico SMR, Dr. __________, FMH medicina generale ha

visionato il certificato medico del curante del 18 luglio 2007, già esaminato

dal collega dr. med. __________, affermando che “l’attuale lettera del dr. __________

non aggiunge nuovi elementi di rilievo atti a modificare la valutazione

precedente.” (doc. IV/1)

8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

9. Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione 8 agosto 2003 (doc. AI 83-5) con

la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal

1° marzo 1997, con un grado d’invalidità dell’80%. Questa decisione è stata

presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, sulle valutazioni

dei dr. med. __________, medico psichiatra, caposervizio del __________ di __________

e del dr. __________, medico assistente (doc. AI 66-2), i quali avevano posto

la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva

che evolve dal 1998 ed avevano attestato che l’assicurato non era in grado di

svolgere altre attività (cfr. doc. AI 66-2 e 66-5). Essi hanno in particolare

affermato, il 17 aprile 2003, che l’insorgente è “allo stato attuale inabile

nella misura totale, inabilità lavorativa che non lascia intravedere a breve

termine una possibilità di recupero.” (doc. AI 66-2). Sulla base di questo

e di altri rapporti medici, la SMR Dr.ssa med. __________ ha stabilito

un’inabilità totale a causa della patologia psichiatrica dal 1998 (doc. 68-1). Come

emerge dalle annotazioni del 18 settembre 2006 del Dr. med. __________, medico

SMR, la rendita era infatti stata accordata prevalentemente per la patologia in

ambito psichiatrico (doc. 93-1). Il Dr. med. __________, preso atto che nel

frattempo è subentrato un certo equilibrio e miglioramento sia dal punto di

vista dei dolori che dal punto di vista psichico ha poi affermato che “nonostante

il fallimento del tentativo di reinserimento professionale a __________, con

una scarsa documentazione obiettiva della psicopatologia, consiglio una

valutazione pluridisciplinare SAM al fine di stabilire quale sia dal punto di

vista medico l’esigibilità effettiva in un’attività lavorativa adeguata.”

(doc. AI 93-2). Dalla perizia SAM emerge che in seguito agli accertamenti

professionali presso il centro __________ di __________ nel corso del 2002,

l’assicurato non è stato ritenuto idoneo né per una riformazione e nemmeno per

un collocamento, e ciò a causa di difficoltà emerse in ambito psichico più che

ortopedico (doc. AI 97-18).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, ossia la patologia che nel frattempo

avrebbe conosciuto un decorso favorevole, dalla perizia della dr.ssa __________

emerge che la specialista ha avuto un consulto medico con l’insorgente il 24

marzo 2007. La perita, dopo aver posto la diagnosi di episodio depressivo di

media gravità con sintomi biologici (ICD X [recte: 10], F 32.11), fobia

specifica (ICD X [recte: 10], F 40.2), sindrome ansiosa non specificata (ICD X

[recte: 10]; F 41.8), ha affermato (doc. AI 97-38):

"

(…)

Persiste

una (sic) stato depressivo di media gravità con sintomi biologici e una (sic)

quadro “nevrotico” a carattere fobico-ansioso.

Allo

stato attuale qualsiasi luogo che lo confronti con l’altezza, con l’idea della

stessa produce un episodio di ansia acuta con ritiro-fuga. Questo impedisce lo

svolgimento di un’attività manovale, tutte le attività che presuppongano

movimenti di elevazione dal suolo; la presenza di sintomi fisici esacerbati

dallo sforzo, controindica l’esercizio di attività pesanti che non farebbero

che peggiorare i sintomi clinici. Le competenze professionali sono limitate e

concrete, poco compatibili con attività di responsabilità, amministrative, di

concetto.

Lo

stato psicologico limita il soggetto in tutte le attività teoricamente

esigibili in cui si ravvisino gli elementi di cui sopra per una percentuale

pari al 100% (inabile al 100% nelle suddette condizioni di lavoro); per altre

attività idonee secondo le precisazioni di cui sopra, egli sarebbe abile al 55%

(inabile al 45%) ma la cosa si mostra difficile da realizzare sul piano pratico.”

Alla

domanda di sapere qual è l’influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità

di lavoro nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato, la specialista ha

indicato: “vedi “conclusioni”. Inoltre: l’umore deflesso, il rallentamento

psicomotorio, la faticabilità, il difetto nell’organizzazione prassica coma da

effetto del quadro umorale, la dolorabilità esacerbata dalla (sic) sforzo con

ripercussione negativa sul piano umorale e ansioso limitano la sua effettiva

abilità lavorativa (al 55%) in attività idonee, la escludono per l’attività

precedente per quanto precisato in “conclusioni”.

Circa

l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal punto di vista psichiatrico,

la perita ha indicato che “dal __________ la situazione sembra essere

migliorata per poi incistarsi in un quadro affettivo di media gravità associato

a contenuti fobico-ansiosi: La prognosi è attualmente incerta vista la durata

della sintomatologia (circa 10 anni di fatto): passibile di miglioramento se

rientrasse nel mondo del lavoro in un’attività idonea ma, vista la situazione

attuale temo sia di fatto passibile di peggioramento per la persistenza

dell’esclusione del mondo del lavoro, il vissuto di inadeguatezza, di colpa

rispetto ai suoi familiari, di difetto della propria persona (nell’uomo potenza

fisica e persona tendono spesso a divenire sinonimi, specie in soggetti

semplici e a stile di pensiero concreto).”

Infine,

alla richiesta di sapere se ritiene che l’assicurato sia capace di svolgere

altre attività e di descrivere i limiti funzionari (sic) della capacità

lavorativa in tale attività adatta, la specialista ha ritenuto il ricorrente “in

grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili

con livello culturale, età, attitudini personali ma, soprattutto con lo stato

fisico (non pesanti) e mentali (altezze).”

Va

ancora rilevato che dalla perizia SAM emerge che l’interessato, dopo l’evento

traumatico del 21 marzo 1996 ha sviluppato una sintomatologia compatibile con

un disturbo postraumatico da stress, nonché una deflessione dell’umore che ha

motivato una presa a carico psichiatrica presso il Servizio __________ di __________

a partire dal giugno 1998. In seguito, sempre presso l’__________, si riferisce

di un lento miglioramento della sintomatologia postraumatica da stress e si

registra la presenza di una sindrome da disadattamento con reazione mista

ansiosodepressiva. “La presa a carico psichiatrica viene interrotta nel 2003

e da allora l’A. è seguito unicamente dal proprio medico curante dr. __________.”

(doc. AI 97-19).

Per

quanto concerne la valutazione angiologica, il dr. med. __________, specialista

FMH chirurgia, specialista chirurgia vascolare e chirurgia generale e

traumatologia ha rilevato che “il paziente non ha più nessun sintomo in

relazione alla sua insufficienza venosa agli arti inferiori, a parte un (sic)

lieve stanchezza delle gambe. Clinicamente non si trova nessun segno di una

recidiva della varicosi. E’ previsto ancora un esame duplex venoso. Dal lato angiologico

degli arti inferiori, il paziente è abile al 100% in qualsiasi lavoro.”

(doc. 97-34).

Infine,

a proposito della patologia ortopedica, il dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, dopo aver precisato che l’attività da ultimo svolta “non è

praticamente più proponibile”, mentre lo svolgimento di attività leggere,

confacenti allo stato di salute del paziente sarebbero possibili, ha affermato

che:

“(…)

Sotto

il profilo strettamente ortopedico l’assicurato sarebbe in grado di svolgere

altre attività. Si pensa a lavori fisicamente non pesanti nel campo del

controllo e dell’assemblaggio di apparecchi elettrici, di attrezzi meccanici

leggeri ed eventualmente di apparecchi elettronici. Si dovrebbe evitare il

cammino su terreni accidentali o esposti, il frequente cammino su scale ed il

sollevamento di pesi oltre i 10 kg. Un lavoro sedentario al tavolo od al banco

dovrebbe concedere ripetuti cambiamenti di posizione. Spostamenti ripetuti di 50-100

m per volta sono sostenibili. Si potrebbe mirare ad una capacità lavorativa fra

il 50-60%. Ostacoli pesanti a tale obiettivo sono: le patologie psichiche e la

durata dell’inattività.” (doc. 97-32).

Sulla

base di questi approfonditi referti medici, allestiti da specialisti

indipendenti ed imparziali, i periti del SAM hanno potuto constatare una

situazione stazionaria per quanto concerne lo stato valetudinario per l’attività

svolta in precedenza (doc. AI 97-21) ed un miglioramento dello stato di salute

rispetto alla situazione presente al momento dell’emanazione della decisione

dell’8 agosto 2003, nell’ambito dello svolgimento di attività leggere dove la

capacità lavorativa raggiunge ora il 50%, tenuto conto dei limiti funzionali

descritti nella perizia.

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (doc. 9), questo Tribunale non intravede ragioni

che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM,

confermate dal dr. __________, medico SMR, il quale, fondandosi sulla citata perizia,

ha concluso per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale

dell’assicurato per la professione svolta di manovale-muratore-gruista nel

settore edile, valutabile nella misura dello 0% e pertanto non più proponibile

(doc. AI 99-2), mentre in attività confacenti al suo stato di salute e

rispettose dei limiti funzionali descritti la capacità lavorativa è del 50%

(doc. AI 99-2, cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la

sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del

13 giugno 2008, consid. 3.2).

Il

certificato del 18 luglio 2007 del medico curante (doc. AI 109-2 e doc. A3),

dove viene descritto uno stato valetudinario peggiore rispetto a quello

riscontrato dai periti, non è atto a sovvertire le conclusioni dell’UAI. La

perizia SAM e i consulti specialistici hanno infatti preso in considerazione la

globalità delle patologie di cui soffre l’assicurato, si fondano su indagini

approfondite, sono scevri da contraddizioni e giungono a risultati concludenti.

La perizia SAM dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo

indizi concreti a mettere in causa la credibilità degli specialisti che hanno

allestito il referto.

In

particolare, per quanto concerne le affermazioni del medico curante secondo cui

la patologia psichiatrica non sarebbe stata valutata correttamente poiché il

paziente soffre di gravi depressioni ricorrenti e necessita di psicofarmaci del

tipo antidepressivi di continuo ad un dosaggio elevato come anche tranquillanti

per equilibrarsi emotivamente, va evidenziato che la dr.ssa __________ ha

tenuto conto dello stato di salute attuale del paziente, evidenziando come,

rispetto alla situazione precedente, la sindrome postraumatica da stress è

migliorata per poi tuttavia incistarsi in un quadro di media gravità associato

a contenuti fobico-ansiosi ed ha evidenziato come la reintegrazione nel mondo

del lavoro in un’attività idonea avrebbe un effetto benefico. Non va poi dimenticato

come dal 31 marzo 2004 l’insorgente non è più in cura presso specialisti in

psichiatria (cfr. doc. AI 90-1) ma è seguito unicamente dal medico curante,

specialista in medicina interna (per poter riconoscere un’invalidità dal punto di vista psichiatrico, cfr.

consid. 6). Anche l’aspetto ortopedico, contrariamente

a quanto sembra sostenere il medico curante, è stato valutato correttamente,

con un consulto specialistico ad opera del Dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica che, con un referto di 9 pagine, approfondito e motivato, ha preso

in conto tutte le patologie fatte valere dall’insorgente e dopo aver posto

l’anamnesi ed aver descritto i disturbi soggettivi attuali, ha eseguito un

esame clinico ed ha analizzato la documentazione radiologica così da poter giungere

ad una conclusione convincente, univoca e senza contraddizioni secondo cui

l’interessato potrebbe svolgere un’attività lavorativa in attività leggere tra

il 50 e il 60%.

Infine,

i periti del SAM, dopo aver esaminato i tre consulti specialistici, hanno

potuto concludere per un’inabilità globale del 50% in attività confacenti allo

stato di salute dell’insorgente. Questa valutazione è stata confermata dal

medico SMR.

Viste

le risultanze degli accertamenti medici effettuati dall’UAI è da ritenere dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che –

visto il miglioramento dello stato di salute – l'assicurato

è abile al 50% in un’attività adeguata.

10. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione

impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei redditi e

basandosi sul rapporto finale 14 giugno 2007 della consulente in integrazione

professionale (doc. AI 101-1), ha stabilito un grado d’invalidità del 63%, con

un diritto a ¾ di rendita.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C_404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X

41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel

2007 (+ 1,6%).

Circa

il salario da valido, l’UAI ha giustamente preso in considerazione un reddito,

non contestato, di fr. 66’114.—(salario da valido per il 1995 di fr. 58’865.--) nel 2005, che

aggiornato al 2007, data della decisione impugnata, ammonta a fr. 67'978.--.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.--

X 12

mesi = 60’084.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 62’638.--).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20 febbraio 2008 sopra menzionata.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione, non contestata, del 15% (10%

per le limitazioni funzionali e 5% per il limitato porto di peso).

Il

TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 67’978 con il reddito da

invalido di fr. 25’561 ([60’144 :

2] – {[60’144 : 2] : 100 X 15]} ), si ottiene un tasso

di invalidità del 62 % ([67'978 – 25'561] : 67’978 X 100) che dà diritto a ¾ di

rendita, come calcolato dall’UAI.

Va

qui rilevato che alla medesima conclusione è giunto l’UAI utilizzando i dati

del 2005 e anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al

2008 non vi sarebbe alcuna modifica sostanziale, dovendo aggiornare entrambi i

redditi, in maniera simile, in base all’inflazione.

11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha ridotto

in via di revisione il diritto alla rendita intera, sostituendolo con una

rendita di ¾, con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. OAI).

12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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