32.2007.333
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23 ottobre 2008Italiano63 min
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Numero d'incarto:
32.2007.333
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato delle rendite AI limitate nel tempo,poi soppresse dal 1/04,visto il miglioramento delle condizioni di salute,che lo rende abile all'80% in attività adatte e ritenuto che,dal raffronto dei redditi,emerge un grado di invalidità inferiore al 40%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.333
cr/sc
Lugano
23 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, da ultimo attivo in qualità di operaio macchinista (lancista
specializzato), in data 22 agosto 2001 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da “dolori alle
spalle” a seguito di un infortunio (doc. 2/1-7).
Raccolta
la documentazione sia medica che economica del caso, con decisione del 2
gennaio 2003 (doc. 37), poi confermata con decisione su opposizione del 14
aprile 2003 (doc. 53/1-5), l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, dato
che, in assenza di affezioni extra-infortunistiche, l’assicurato è da
considerare inabile al 100% dal 16 ottobre 1998, totalmente abile al lavoro dal
23 aprile 1999, inabile al lavoro al 50% dal 1° giugno 1999, poi inabile al
lavoro al 100% dal 9 luglio 1999 e infine abile al lavoro al 100%, a partire
dal 6 dicembre 1999, come accertato in ambito infortunistico. L’UAI ha quindi
ritenuto che, teoricamente, l’assicurato avrebbe avuto diritto ad una rendita a
partire dal 1° ottobre 1999, fino a marzo 2000, ma, avendo egli presentato una
richiesta di prestazioni tardiva (inoltrata solo nell’agosto 2001),
l’amministrazione non ha versato alcuna prestazione, dato che nel mese di
agosto 2000 (un anno prima della domanda) non sussisteva un diritto alla
rendita.
Con
sentenza 32.2003.43 del 21 gennaio 2004 (doc. 72/1-12), il TCA ha annullato la
decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire
ulteriori accertamenti di natura medica, dato che l’UAI aveva fondato la
propria decisione sulle percentuali di incapacità lavorativa determinate
dall’assicuratore infortuni, il quale a sua volta si era basato su alcuni
referti medici che non avevano trovato una sufficiente correlazione sul piano
oggettivo dei dolori lamentati dall’interessato. Dato tuttavia che
nell’assicurazione invalidità non è importante la genesi del danno alla salute,
ma la circostanza che l’incapacità lavorativa sia dovuta ad un’affezione, l’UAI
non era vincolato alla valutazione dell’assicuratore infortuni.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del
TCA, tra cui una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento
Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 7 ottobre 2005
(doc. 104/1-4), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni.
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 – con la quale ha
contestato, da una parte, la percentuale del 20% di incapacità lavorativa in
attività adatte stabilita dal SAM (che, a suo avviso, dovrebbe invece essere
superiore, in quanto occorrerebbe sommare alla incapacità di lavorare oltre le
6-6 ½ ore, stabilita dal dr. __________, la riduzione del rendimento del 20%) e,
dall’altra, la mancata applicazione, al reddito da invalido, di una riduzione
percentuale del 25% per tenere conto delle circostanze personali
dell’interessato (doc. 107/1-3) - con decisione su opposizione del 24 settembre
2007 (doc. 121/1-8), l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo
all’assicurato un quarto di rendita dal 1° maggio 2002 al 31 luglio 2002 e una
rendita intera dal 1° agosto 2002 al 30 novembre 2002; in seguito, l’assicurato
ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2003 al 31 agosto 2003 e ad una
rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2003 e il
31 dicembre 2003.
L’UAI è
giunto a tale conclusione considerando che l’interessato è stato totalmente
inabile al lavoro, a causa di due infortuni, dal 1° maggio 2002 al 31 agosto
2002 e dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003.
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il rinvio degli atti all’UAI
affinché completi gli accertamenti richiesti dal TCA nella sentenza del 21
gennaio 2004.
Sostanzialmente
il patrocinatore del ricorrente ha rilevato che la ridotta capacità lavorativa
di 1.5 - 2 ore indicata dal dr. __________ nel suo consulto specialistico
nell’ambito della perizia SAM va sommata alla percentuale di incapacità
lavorativa del 20% stabilita dallo stesso dr. __________ e non ritenuta un
tutt’uno, come indicato dal dr. __________ del SAM, senza tuttavia richiedere
precisazioni al dr. __________.
Inoltre, il patrocinatore ha osservato che “il
problema sta comunque altrove. Il TCA nella propria sentenza del 21 gennaio
2004 aveva affermato che la misura dell’incapacità funzionale del signor RI 1
doveva avvenire per il tramite di un accertamento specifico, empirico e/o
concreto come proposto dal dr. __________. Ma ciò non è stato fatto. Si sono
rimandate le conclusioni alle affermazioni del dr. __________. Questi,
nell’ottica della sentenza, non ce ne può nulla. Non ha fatto altro che dare
seguito ad una richiesta. Ma è noto che in simili circostanze (laddove è in
gioco la limitazione conseguente ad un’affezione alla spalla) è ben difficile
giungere ad una descrizione dello stato valetudinario, prescindendo da una
valutazione concreta della movimentazione della medesima”.
L’avv. RA 1 ha poi contestato l’utilizzazione,
nella determinazione del reddito da invalido, delle tabelle statistiche
nazionali, anziché di quelle regionali, come avvenuto nella precedente
decisione impugnata davanti a questo Tribunale e che, a suo avviso, sarebbe
cresciuta in giudicato (I).
Infine, il patrocinatore ha contestato la mancata
applicazione, al reddito da invalido, di “una riduzione di natura sociale,
al fine di adeguare il reddito dell’assicurato alla sua concreta realtà”
(I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del
4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando una
causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.7. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.8. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9. Nella decisione su
opposizione del 24 settembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato un
quarto di rendita d’invalidità (grado del 40%) dal 1° maggio 2002 al 31 luglio
2002 e una rendita intera (grado del 100%) dal 1° agosto 2002 al 30 novembre
2002; successivamente, una mezza rendita di invalidità (grado del 63%) dal 1°
giugno 2003 al 31 agosto 2003 e una rendita intera di invalidità limitatamente
al periodo compreso tra il 1° settembre 2003 e il 31 dicembre 2003, fondandosi
sull’indicazione del dr. __________ del SMR, il quale, nelle sue annotazioni
del 21 settembre 2007, ha osservato che l’assicurato è stato totalmente inabile
al lavoro dal 1° maggio 2002 al 31 agosto 2002 e dal 1° giugno 2003 al 30
settembre 2003 (doc. 120-1). Tali periodi erano stati indicati dai medici del
SAM nella perizia del 28 dicembre 2004 (cfr. doc. 92-15).
Si
tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2004.
L’UAI,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2003.43 del 21
gennaio 2004, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurato, ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia
pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia
ortopedica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel suo referto del 30
novembre 2004, ha posto le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “periartropatia
omeroscapolare destra e sinistra cronica; in particolare tendopatia del
sovraspinato; stato dopo acromioplastica destra; stato dopo frattura diafisaria
della clavicola sinistra; sindrome lombovertebrale cronica; modesta
osteocondrosi lombare L3-L4; incipiente spondilartrosi lombare bassa; sindrome
del tratto ileotibiale destro; soprappeso corporeo” (doc. 92-26).
Lo specialista ha evidenziato la discrepanza
esistente fra il quadro intenso dei disturbi soggettivi dell’interessato e i
reperti oggettivi, tutto sommato moderati, sospettando la presenza di una
sindrome somatoforme.
Il dr. __________ ha quindi considerato che, dal
punto di vista ortopedico, la capacità lavorativa dell’assicurato, nella sua
precedente attività, è ridotta al di sotto del 50%, aggiungendo che, dopo un
periodo di riabilitazione stazionaria, potrebbe raggiungere una capacità
lavorativa attorno al 60% (doc. 92-28).
Lo specialista ha indicato che la riduzione del
rendimento si giustifica con la presenza di una limitazione funzionale
importante del cinto omeroscapolare destro e meno importante di quello sinistro
e con una limitazione funzionale anche del rachide lombosacrale. Vi è comunque,
secondo il perito, un margine di miglioramento delle funzioni sia delle spalle
che della colonna veretebrale. Il dr. __________ ha quindi consigliato un
soggiorno riabilitativo in un istituto adeguato, oltre alla riduzione del peso
corporeo e ad un adeguato sostegno psicoterapico (doc. 92-28).
Quanto alla possibilità di svolgere altre
attività, lo specialista ha sconsigliato il trasporto e il sollevamento di
grossi pesi, oltre i 15-20 kg,
così come pure un lavoro che preveda la posizione permanente delle mani al di
sopra del livello del capo, ritenendo opportuna un’attività che consenta di
cambiare la posizione. Il dr. __________
ha concluso che “nel caso più favorevole di riorientamento dovrebbe essere
possibile ottenere una capacità lavorativa di 6-6 ½ ore al giorno. Riduzione
del rendimento del 20% circa” (doc. 92-29).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 22 dicembre 2004, poste le diagnosi di “reazione depressiva
prolungata nell’ambito di un disturbo da disadattamento (ICD10-F43.21);
disturbo dell’umore indotto dall’alcool (ICD10-F10.8)”, ha ritenuto che, sotto
il profilo strettamente psichiatrico, l’interessato non presenti alcuna incapacità
lavorativa (doc. 92-20).
Il dr. __________ ha aggiunto che il quadro
depressivo sembra piuttosto la conseguenza dell’inattività, indicando che un
qualsiasi provvedimento di integrazione professionale avrebbe pure un effetto
terapeutico (doc. 92-20).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 28 dicembre 2004, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “periartropatia omeroscapolare bilaterale
cronica con tendopatia del sovraspinato bilaterale, stato dopo acromioplastica
destra il 17 novembre 1997, stato dopo frattura diafisaria della clavicola
sinistra (maggio 2002), trattata conservativamente, stato dopo frattura
dell’acromio sinistro (1 giugno 2003), trattata conservativamente; sindrome
lombovertebrale cronica su modesta osteocondrosi lombare L3-L4, incipiente
spondilartrosi lombare bassa, sindrome del tratto ileotibiale destro”, mentre
quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato
quelle di “reazione depressiva prolungata nell’ambito di un disturbo da
disadattamento; disturbo dell’umore indotto dall’alcool; iperuricemia
paucisintomatica, non trattata; obesità corporea (BMI 35%); ernia iatale e
gastrite HP positiva, trattata e in via di miglioramento” (doc. 92-11+12).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente
attività di operaio lancista di calcestruzzo e simili, rilevando che, dopo un
periodo di riabilitazione stazionaria, l’interessato può divenire abile al
lavoro al 60% nella sua professione (doc. 92-14). Tale periodo dovrebbe
prevedere almeno 4 settimane di riabilitazione intensiva con ricondizionamento
muscolare, riduzione del peso corporeo, trattamento dietetico e farmacologico
dell’iperuricemia, accompagnamento psicoterapico e psicofarmacologico (doc.
92-15).
I medici del SAM hanno poi considerato che
l’interessato è in grado di svolgere altre attività, che non comportino il
trasporto o il sollevamento ripetuto di carichi da medi a pesanti (oltre i 15-20 kg), la manipolazione di oggetti e
attrezzi medio-pesanti, le dinamiche di lavoro con le braccia permanentemente
elevate o con l’utilizzo della forza sopra l’altezza delle spalle, nonché
l’obbligo di mantenere posizioni statiche coatte (seduta o eretta). Nel caso
più favorevole, con un riorientamento professionale, secondo i medici del SAM
dovrebbe essere possibile ottenere una capacità lavorativa di 6 – 6 ½ ore al giorno,
con una riduzione del rendimento del 20% circa (doc. 92-15).
Nelle sue
annotazioni del 10 marzo 2005, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in
medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha indicato di
avere scritto al SAM per ottenere ulteriori informazioni riguardo
all’esigibilità in attività leggere ed adeguate (doc. 96-1). Il medico SMR ha
infatti chiesto al SAM le seguenti precisazioni:
"
(…)
▪ Si legge che in attività che non
comportino il trasporto ed il sollevamento ripetuto di carichi medio-pesanti,
manipolazione di oggetti anche in questo caso medio-pesanti … vi è un’abilità
lavorativa ritenuta sull’arco di 6.5 ore, con una riduzione del rendimento nella
misura del 20% circa.
▪ Mi può convalidare se la
limitazione del rendimento del 20% è da interpretare come un’ulteriore
limitazione alle 6 ore di capacità lavorativa che quindi corrispondono già ad
una riduzione del 20%, oppure vi è solamente una riduzione del 20% di
rendimento globale per attività adeguate e confacenti?” (Doc. 97-1)
Con scritto del 16 marzo 2005 il dr. __________
del SAM ha risposto:
"
La riduzione del rendimento in attività adeguate
e confacenti (descritte al capitolo 9 della perizia) è da interpretare come un
maggior tempo necessario all’assicurato per effettuare il mansionario
richiesto. Si tratta quindi di una riduzione nella misura del 20% del
rendimento globale. Il nostro consulente valuta questa limitazione nella misura
del 20%, vale a dire circa un’ora e mezza su un orario di otto ore.” (Doc.
98-1)
Nel rapporto medico del 24 marzo 2005, il dr. __________
ha quindi indicato che:
"
Lancista edile di calcestruzzo.
Dopo diverse
peripezie giuridiche, con anche ricorso al TCA, almeno a livello medico
teorico, dopo il SAM del novembre 2004, si è fatta chiarezza e si può
concludere per un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate mentre
nell’attività svolta vi è un’abilità del 50%.
Personalmente
ritengo che una degenza con riabilitazione intensa abbia poche possibilità di
successo nell’aumentare l’esigibilità visto il decorso ad oggi piuttosto prolungato
ed una volontà solo discreta da parte dell’assicurato.
Ad OP.” (Doc. 99-1)
Nelle sue annotazioni del 21 settembre 2007, il
dr. __________ ha poi osservato:
"
Dopo rivalutazione del SAM e dalla
documentazione medica a dossier posso esprimermi come segue a complemento della
mia nota del 24 marzo 2005:
nella sua attività di lancista IL 50% dal SAM a
carattere definitivo;
in attività adeguate e leggere IL 20% escluso per
i periodi di IL totale (dal 1.5.2002 al 31.8.2002 e dal 1.6.2003 al
30.9.2003).” (Doc. 120-1)
In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato le
conclusioni della perizia SAM, senza tuttavia produrre nuova documentazione
medica.
2.10. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Giova,
inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11. Questo
Considerandi
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
effettuata dal SAM il 28 dicembre 2004, da considerare dettagliata, approfondita
e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.11.1
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto ad un accurato esame
ortopedico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è
emerso che egli è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività, ma è da
considerare abile al lavoro all’80% in attività leggere adeguate (doc. 92-29).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
L’assicurato
si è infatti limitato a contestare la percentuale di inabilità lavorativa del
20% in attività adeguate, stabilita dal dr. __________, osservando che a tale
percentuale di riduzione del rendimento va sommata la ridotta capacità
lavorativa di 1 ora e mezza - 2 ore indicata sempre dal dr. __________ (I).
Al
riguardo, come indicato dal dr. __________ del SAM rispondendo ad un’esplicita
richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR (cfr. doc. 97-1),
l’assicurato deve essere considerato inabile al lavoro al 20% in attività
adeguate, visto il maggior tempo necessario per effettuare il mansionario
richiesto (doc. 98-1). Tale precisazione è poi stata condivisa dal dr. __________
del SMR (cfr. doc. 99-1).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalla puntualizzazione del dr. __________ del
SAM.
Non può
pertanto essere condiviso il parere del patrocinatore dell’assicurato, il quale
vorrebbe sommare alla percentuale di incapacità lavorativa del 20% un ulteriore
20% quale riduzione del rendimento.
Inoltre, nemmeno può essere seguito il
ragionamento del patrocinatore laddove indica che la percentuale di inabilità
lavorativa dell’assicurato dovrebbe essere del 25%, visto che il dr. __________
ha considerato che l’interessato potrebbe svolgere un’attività adatta durante 6
ore anziché 8 ore.
A tale proposito, il TCA rileva che lo stesso dr.
__________ ha indicato una riduzione del rendimento del 20% circa, corrispondente
ad una capacità lavorativa di 6 – 6 ½ ore. Nel calcolare la percentuale di
incapacità lavorativa va dunque tenuto in considerazione questo intervallo di
tempo e non solo il limite inferiore di 6 ore, come preteso dal patrocinatore
dell’interessato.
Infine, non può neppure essere ritenuta corretta
la censura ricorsuale concernente una presunta carenza nella perizia del dr. __________,
il quale avrebbe omesso di effettuare un accertamento specifico della capacità
funzionale dell’assicurato, come indicato nella sentenza del TCA del 21 gennaio
2004.
Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che,
nella decisione del 21 gennaio 2004, il TCA ha espressamente indicato che “gli
atti sono rinviati all’UAI affinché, mediante un approfondito esame medico,
accerti lo status del ricorrente (incluso l’infortunio del 25 maggio 2002, cfr.
doc. AI 26) e l’effettivo grado d’incapacità lavorativa, determinando in
seguito l’eventuale diritto alla rendita, tenendo tuttavia in considerazione
l’inoltro tardivo della richiesta di prestazione ai sensi dell’art. 48 cpv. 2
LAI” (cfr. doc. 72-10, sottolineatura della redattrice).
Come giustamente osservato in sede di risposta di
causa (doc. IV), l’UAI ha quindi agito correttamente, predisponendo,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza citata, una perizia
medica presso il SAM al fine di accertare le patologie che affliggono
l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua.
2.11.2
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame
psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che egli non
presenta, da un punto di vista psichiatrico, delle patologie invalidanti, di
modo che l’interessato va considerato, da questo punto di vista, pienamente abile
al lavoro (cfr. doc. 92-19+20).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.11.3
Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente,
in attività adeguate, presenta un grado di capacità lavorativa dell’80%.
2.12
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, come giustamente indicato dall’UAI, sono
determinanti i dati del 2004 (visto che nella decisione su opposizione del 24
settembre 2007 la rendita è stata negata a partire dal 1° gennaio 2004).
2.13
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 63'047.- (fr. 23.90 ora x 9 ore
al giorno x 21.7 x 13).
2.14
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Alla luce
della giurisprudenza appena citata, l’utilizzo dei dati statistici federali da
parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA, contrariamente a quanto
preteso dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I). In particolare, non può essere seguito il
ragionamento del patrocinatore laddove ritiene che debbano essere applicati i
valori regionali, come già accaduto nella pecedente decisione del 14 aprile
2003.
dell’amministrazione, poi impugnata davanti al TCA, che a suo avviso
sarebbe cresciuta in giudicato.
Va a
questo proposito rilevato che, come giustamente osservato dall’UAI nella
risposta dell’8 novembre 2007 (cfr. doc. IV) e contrariamente a quanto preteso
dal patrocinatore dell’insorgente, nel caso di specie non vi è alcuna decisione
passata in giudicato concernente l’assicurato e quindi è a giusta ragione che
l’UAI ha determinato il reddito da invalido in base alla prassi corrente,
utilizzando i dati statistici nazionali al posto di quelli cantonali.
Al
riguardo, va rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del
2.
maggio 2007, ha avuto modo di
ricordare che:
"
secondo la giurisprudenza, una nuova prassi
amministrativa o giudiziaria - contrariamente alla modifica del diritto
oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento di una rendita in corso
a sfavore dell'assicurato (DTF
129.
V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128
consid. 3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In
effetti essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e
quindi non alle decisioni già passate in giudicato (DTF
122.
V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I 16/02
del 21 marzo 2002). (…).”
(STF succitata, sottolineatura della redattrice)
Nel caso
di specie, essendo l’amministrazione confrontata, al momento dell’introduzione
della nuova prassi in merito all’applicazione dei dati statistici federali, con
una procedura pendente e non con una decisione già passata in giudicato, questo
Tribunale ritiene che, a giusta ragione, l’UAI ha applicato i dati salariali
federali anziché quelli cantonali.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale operaio lancista, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 63'047.--/anno per
un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 5'253.92/mese. Tale reddito
si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè
fr. 60’266, cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”, livello di
qualifica 4, fr. 4’829 X 12 mesi = 57'948.- riportato su 41.6 ore).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.11.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato
può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il
reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 45’806.59 (fr. 57'258.24 ridotti del 20%).
2.15
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung
denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,
die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16
In concreto,
l’UAI non ha applicato al reddito da invalido alcuna riduzione percentuale per
tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto.
Chiamato
dall’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ad esprimersi in merito ai
motivi di tale agire, con scritto del 5 settembre 2007, il consulente incaricato
ha risposto:
"
Il SAM ha già tenuto conto di una diminuzione di
rendimento del 20% globale.
Non sono quindi state apportate ulteriori
riduzioni al calcolo della CGR in quanto le limitazioni mediche peritate e di conseguenza
le difficoltà economiche sono già state prese in considerazione nella
diminuzione del rendimento.
L’assicurato ha la possibilità di reinserirsi nel
mondo del lavoro sfruttando le sue competenze professionali acquisite negli
anni e le limitazioni funzionali non sono tali da pregiudicare né un
reinserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro, né una diminuzione di
salario, fatta eccezione del rendimento ridotto, quest’ultimo tenuto in
considerazione nel calcolo.
Resta il fatto che all’assicurato, malgrado la
piena reintegrabilità nel mondo del lavoro, è stata offerta la possibilità di
ottenere una formazione ad hoc e un aiuto al collocamento qualora ne
facesse richiesta e trovasse un datore di lavoro disposto ad investire su di
lui e che il salario concordato faccia diminuire il suo danno economico.” (Doc.
119-2)
Questo
Tribunale non condivide le motivazioni del consulente, laddove ha ritenuto che
le limitazioni mediche dell’interessato sono già state prese in
considerazione nella riduzione del rendimento del 20% stabilita dai medici del
SAM.
Qui si
tratta, al contrario, di valutare l’opportunità di apportare un’ulteriore
riduzione, per tenere conto delle circostanze specifiche del caso di specie.
Sulla
base della giurisprudenza citata (consid. 2.15.), una riduzione percentuale del
salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Al
riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a
dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di
esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura dell’80%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività
adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit
unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So
kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle
spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle
Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines
Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit
einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“
(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -
nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) – nel
caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In conformità alla
giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurato lavorare in attività
adeguate solo all’80%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del
reddito statistico del 5% per tener conto del fatto che lavorando a tempo
parziale l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una
persona impiegata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute dell’interessato.
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1958).
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% per gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'258.24 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, ammettendo la
riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 38'935.60 (fr. 45’806.59 - (fr. 45’806.59 x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'047
(consid. 2.12.), emerge un tasso d’invalidità del 38.2%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.
Dovendo poi, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.4. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre
aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati
disponibili).
Adeguando
il reddito da valido di fr. 63’047, riferito al 2004, al 2007, si ottiene un
importo di fr. 65’472.66 (+ 1%
per il 2005, + 1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul
sito dell’Ufficio federale di statistica).
Quanto al
reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’018.84 oppure di fr. 60'226 per
l'intero anno (fr. 5'018.84 x 12).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 60'226, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico
dell’80% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico
dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 40’953.68 (fr. 48'180.8
- (fr. 48'180.8.-- x 10 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
fr. 65’472.66 corrispondente al reddito
che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007,
emerge un’incapacità al guadagno pari a 37.4 ([fr. 65'472.66
– fr. 40’953.68] x 100 : fr. 65'472.66),
arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà comunque diritto ad
una rendita.
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
L’UAI ha
pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in
applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° gennaio 2004.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 dicembre 2003, la decisione su opposizione del 24 settembre 2007 deve
quindi essere confermata.
2.17
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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