32.2007.334
Riduzione rendita di invalidità a assicurata, commessa/gerente di negozio, sofferente sul piano psichico. Accertato miglioramento condizioni di salute. Nuova rendita determinata in applicazione del me
16 ottobre 2008Italiano55 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.334
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, TCA
Titolo:
Riduzione rendita di invalidità a assicurata, commessa/gerente di negozio, sofferente sul piano psichico. Accertato miglioramento condizioni di salute. Nuova rendita determinata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.334
mm/DC/sc
Lugano
16 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2 novembre
2004, RI 1, nata nel 1965, di professione venditrice (da ultimo, gerente di un
canapaio), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando
l’assegnazione di una rendita di invalidità (doc. 5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, all’assicurata è stato
riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità intera a far tempo dal 1°
luglio 2004 (doc. 23).
1.3. Nel corso
del mese di settembre 2006 è stata avviata d’ufficio una procedura di revisione
della rendita di invalidità (cfr. doc. 31).
In questo
contesto, l’UAI ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica a cura
del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 41) e, alla
luce delle conclusioni ivi contenute, ha ridotto a un quarto la rendita di
invalidità in vigore a contare dal primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione (doc. 55).
1.4. Con ricorso
del 24 ottobre 2007, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione formale impugnata, contestando il valore
probatorio della perizia __________, posto che le conclusioni ivi contenute si
trovano in contrasto con il parere espresso dai suoi medici curanti
specialisti, in particolare dallo psichiatra dott. __________ (per il quale
l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa completa in qualunque attività,
senza possibilità di miglioramento) (doc. I).
1.5. In risposta,
l’amministrazione ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
1.6. Nel corso
del mese di novembre 2007, la ricorrente ha prodotto una nuova certificazione
del dott. __________ e ha domandato che il TCA abbia ad ordinare l’esecuzione
di una perizia giudiziaria (doc. VII).
L’UAI ha
preso posizione al riguardo il 4 dicembre 2007 (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Litigiosa è
la questione di sapere se l’Ufficio AI é legittimato a ridurre, attraverso la
via della revisione, la rendita di invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Th. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b).
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999 e
Fatti
I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
Qualora
la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante
per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in
cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1.
frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (2. frase).
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa può
però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
2.6. Nel caso di
specie, dalle tavole processuali emerge che, nel 2005, all’assicurata era stata
assegnata una rendita di invalidità intera sulla base delle risultanze di una
perizia psichiatrica elaborata dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Dal
relativo referto, datato 5 agosto 2005, si evince che RI 1 soffriva di un
episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F 32.2) reattivo a
problemi correlati a circostanze psicosociali di altro tipo, carcerazione
(ICD-10: Z 65.1), di un probabile disturbo post-traumatico da stress, nonché -
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa -, di una sindrome da
attacchi di panico (ICD-10: F 41.0) (doc. 20, p. 9).
Lo psichiatra
dott. __________, rispondendo ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione,
aveva dichiarato che, a quel momento, l’assicurata presentava un’incapacità
lavorativa completa in qualsiasi attività ma che, una volta raggiunti gli
obiettivi terapeutici (“La prognosi dovrebbe essere ancora favorevole,
soprattutto anche perché il disturbo post-traumatico da stress normalmente
svanisce, il più delle volte, nel giro di due anni. Per quel che concerne la
componente depressiva, a mio modo di vedere andrebbe intensificato il contatto
terapeutico con la peritanda e se fosse il caso, andrebbe pure intensificata o
cambiata la cura, probabilmente instaurando una “augmentation therapy””), essa
avrebbe con ogni probabilità potuto di nuovo lavorare a tempo pieno, quale
venditrice oppure come gerente di un negozio in proprio (doc. 20, p. 11: “Con
una terapia adeguata, intensificata e motivante, la prognosi della peritanda
dovrebbe essere ancora buona ed una revisione dovrebbe essere prevista entro e
non oltre un anno dalla stesura della presente perizia.” e p. 14: “Per il
momento, come sopra descritto, la peritanda non può ancora lavorare, ma ciò
dovrebbe essere ancora possibile nel giro dei prossimi mesi, mettendo in atto
le misure terapeutiche sopra descritte.” - il corsivo è del redattore).
2.7. Dando
seguito all’indicazione contenuta nella perizia __________, l’amministrazione, nel
corso del mese di settembre 2006, ha avviato una procedura di revisione della
rendita in vigore.
Con
rapporto dell’11 ottobre 2006, lo psichiatra curante, dott. __________, ha
fatto stato della persistenza di un’inabilità lavorativa del 100%, determinata
da un disturbo depressivo reattivo su disturbo di personalità caratteriale, pertanto
di una situazione rimasta immutata (doc. 36).
L’UAI ha
conferito mandato peritale al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale ha elaborato il relativo rapporto in data 13 marzo 2007.
Dopo aver
ricostruito l’anamnesi dell’insorgente (doc. 41, p. 1-4) ed averne descritto lo
stato psichico (p. 4-6), il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome
depressiva ricorrente, non specificata di media gravità (ICD-10: F 33.9),
nonché dei disturbi di personalità misti (ICD-10: F 61.0).
Il perito
consultato dall’amministrazione ha quindi sottolineato che, rispetto a quanto
constatato dal collega dott. __________, lo stato di salute psichica è nel
frattempo migliorato, soprattutto a livello del tono dell’umore, delle
funzioni cognitive e di quelle volitive:
"
L’assicurata presenta un miglioramento clinico
rispetto alla valutazione precedente del collega Dr. __________ del 05.09.2005.
Stando alla descrizione effettuata dal collega, nonché dalle mie impressioni
constato un miglioramento complessivo soprattutto a livello del tono
dell’umore, delle funzioni cognitive e di quelle volitive. Le funzioni
fisiologiche sembrano compromesse nella stessa misura di allora.
Si tratta di una sindrome depressiva ansiosa
reattiva, insorta a seguito di un processo inizialmente insidioso in cui
prevaleva una componente sociale e lavorativa, che poi è precipitata a seguito
dell’evento accaduto il 30.07.2003. Da allora si è assistito all’insorgenza di
una sintomatologia che va inquadrata come sindrome da disadattamento che
nell’arco degli anni è diventata cronica, comportando al giorno d’oggi un
quadro psicopatologico depressivo e ansioso ricorrente, non specificato.
Concordo con il Dr. __________, in quanto
l’assicurata non presenta un disturbo di personalità di tipo caratteriopatico,
ma piuttosto presenta una caratteristica personologica di questo tipo in cui
prevale una componente vittimistica e proiettiva dell’ideazione e del
comportamento, senza tuttavia presentare una entità nosologica. Sono queste sue
modalità difensive a rendere l’evento da lei vissuto nel 2003 come persecutorio
e a rendere cronica tutta la costellazione sintomatologica.
Inoltre si constata una tendenza dell’assicurata
a mettere in atto un comportamento pseudoregressico. Le caratteristiche
cliniche delle funzioni cognitive e di quelle volitive non giustificano, ad
esempio, l’affermazione che ha fatto quando ha asserito di “non essere in grado
di fare niente durante la giornata, perché tutto è inutile”. In seguito questa
sua affermazione è stata contraddetta dalla stessa affermando che si occupa,
pure se con difficoltà, di quasi tutte le mansioni domestiche come casalinga.”
(doc. 41,
p. 6s.)
Infine,
secondo il dott. __________, a partire dal mese di marzo 2007, RI 1 sarebbe
stata in grado di svolgere la sua precedente attività professionale nella
misura del 50% (doc. 41, p. 8: “Può eseguire la sua attività lavorativa nella
misura di 4 ore e 10 minuti al giorno. (…). Presenta una incapacità lavorativa
del 50%, dalla data della presente valutazione.”) oppure delle altre attività in
misura del 60% (doc. 41, p. 8: “Sì, potrebbe svolgere altre attività con una
incapacità nella misura del 40%.”).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione di revisione della rendita, l’UAI ha
consultato la propria consulente in integrazione professionale, __________, la
quale ha enunciato, in particolare, le considerazioni seguenti:
"
I limiti espressi in sede medica unitamente al
profilo socio-professionale dell’A., fanno pensare che ella sia in grado di
sfruttare la capacità lavorativa del 60% in attività semplici e non qualificate
quali ad esempio l’ausiliaria di pulizia, l’operaia generica, l’ausiliaria nel
settore della vendita (stoccaggio merce, cassiera, ecc.).
Resta peraltro la possibilità di svolgere
l’attività abitualmente svolta di venditrice ma questo unicamente nella misura
del 50%.
(…).
In considerazione della capacità lavorativa
ridotta non entrano in considerazione provvedimenti volti al conseguimento di
una qualifica di base.
Resta tuttavia la possibilità di beneficiare, su
esplicita richiesta da parte della signora RI 1, di un aiuto al collocamento da
parte del nostro servizio al collocamento.”
(doc. 45,
p. 2s.)
L’amministrazione
ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 48'248,
reddito da invalido: fr. 26'816), da cui è risultato un discapito economico di
fr. 21'432, pari al 44% (doc. 55, p. 2).
In corso
di causa, l’assicurata ha prodotto una certificazione, datata 19 novembre 2007,
del dott. __________, secondo il quale la sua paziente soffre di una, citiamo:
“sindrome ansioso-depressiva grave di tipo reattivo nel quadro di una sindrome
post traumatica da stress. Unitamente a ciò si evidenzia una sindrome da
attacchi di panico, unitamente a un disturbo misto di personalità istero-fobico
con elementi passivo-aggressivi.”, diagnosi sovrapponibili a quelle che erano
state formulate dal dott. __________ nel 2005.
A suo
avviso, RI 1 non sarebbe in grado di esercitare attività lavorativa di alcun
genere (doc. C: “Evoluzione: cronica. Cap. valetudinaria compromessa. Non
sussistono cap. residue atte a favorire un recupero delle cap. valetudinarie
della paziente. L’incapacità lavorativa completa è giustificata, così come la
richiesta di una rendita di invalidità.”).
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto
2004 consid. 5, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio
2003, I 162/01 del 18 marzo 2002; DTF
125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p.
108, 1997 p. 123; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989, p. 31).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in
particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.9. La ricorrente rimprovera
all’amministrazione di avere definito l’esigibilità lavorativa fondandosi sulla
sola perizia del dott. __________, senza tenere conto del fatto che le sue
conclusioni contrastano con quelle di tutti gli altri specialisti che si sono
pronunciati al riguardo, il dott. __________, la dott.ssa __________ ed il
dott. __________ (doc. I, p. 4: “Tutti i medici che hanno visitato l’assicurata
hanno constatato la sua integrale inabilità lavorativa, ad eccezione del dr. __________,
il quale ha rilevato un miglioramento nell’ambito dell’unica visita effettuata.
Evidentemente l’Ufficio dell’assicurazione invalidità non aveva sufficienti
elementi oggettivi per suffragare la sua decisione, tanto più se si considera
che nell’ambito di una riduzione di prestazioni l’esame deve essere condotto
con grande rigore.”).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia elaborata dal dott.
__________ (cfr. doc. 41), specialista proprio nella materia che qui interessa,
alla luce della quale RI 1 deve essere considerata abile in misura del 50%
nella sua precedente attività di gerente di negozio, rispettivamente, in misura
del 60% in altre attività confacenti, possa validamente costituire da base al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori.
Secondo
il TCA, i documenti specialistici che l’assicurata ha richiamato alle pagine 3
e 4 della propria impugnativa, non appaiono atti a supportare la tesi secondo
cui essa continuerebbe a presentare un’incapacità lavorativa completa.
In
effetti, essi risalgono ad un’epoca, ottobre 2003, novembre 2004, agosto 2005 e
ottobre 2006, in cui è incontestato il fatto che l’insorgente presentasse
un’inabilità lavorativa completa. Al riguardo, va sottolineato che il dott. __________
ha datato l’intervenuto miglioramento al momento dell’esecuzione della sua perizia
(doc. 41, p. 8: “Ha seguito un decorso cronico, con un miglioramento che
constato a partire dalla data odierna, 12.02.2007.” - il corsivo è del
redattore).
Questa
Corte ritiene anzi che i referti della dott.ssa __________ e del dott. __________,
nella misura in cui giudicavano come probabile un miglioramento dello
stato psichico dell’assicurata (rapporto 6.10.2003 della dott.ssa __________
che figura nell’incarto CM: “Essendo la sindrome ansioso-depressiva reattiva è
prevedibile che con un’adeguata psico-farmacoterapia la paziente possa
migliorare entro 6-8 settimane al massimo. L’inabilità lavorativa è pertanto
giustificata fino al 30.11.2003. La paziente deve poi essere stimolata ad una
ripresa dell’attività lavorativa attraverso l’iscrizione all’ufficio
disoccupazione, in quanto dotata di buone risorse personali e cognitive.
Bisogna evitare una regressione della paziente in una situazione abbandonica
rivendicativa” e doc. 20, p. 14: “Una volta raggiunti gli obiettivi
terapeutici, con ogni probabilità, la peritanda potrà di nuovo lavorare a tempo
pieno.”), avvalorino piuttosto le conclusioni a cui è pervenuto lo psichiatra
interpellato dall’amministrazione.
Il TCA
non ignora che il dott. __________, con la sua certificazione del 19 novembre
2007, ha escluso che nel frattempo sia intervenuto un miglioramento, attestando
una totale incapacità lavorativa (doc. C).
Nondimeno,
essa non appare sufficientemente sostanziata, di modo che deve esserle
riconosciuto un peso probatorio minore rispetto a quello della perizia __________.
Inoltre,
si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza
quello secondo cui le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
(il corsivo è del
redattore)
La
differenza, ai fini probatori, tra mandato di perizia e mandato di cura è stata
peraltro richiamata dal Tribunale federale anche in una sentenza 9C_635/2007
del 21 agosto 2008.
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi
concludere che l’insorgente, in un’attività adeguata (cfr., in proposito, il
rapporto 23 luglio 2007 della consulente in integrazione professionale - doc.
45, p. 2), sarebbe in grado di lavorare in misura del 60%.
2.10. Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha
considerato un importo di fr. 48'248, facendo capo alle raccomandazioni
salariali della Società degli impiegati di commercio (SIC) per una venditrice
senza diploma ma con esperienza lavorativa (dato 2005 aggiornato al 2006) (cfr.
doc. 47, p. 2).
Innanzitutto,
visto che la riduzione della rendita di invalidità è stata decisa ed è entrata in
vigore nel 2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi
l’anno 2007.
D’altro
canto, secondo la giurisprudenza, il reddito da valido deve essere stabilito il
più concretamente possibile e, perciò, ci si fonda di regola sull’ultimo
reddito che l’assicurato ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla
salute, adeguandolo eventualmente al rincaro e dall’evoluzione reale dei salari
(cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205s.).
Soltanto
in presenza di circostanze particolari, ovvero qualora non si dispongano
informazioni sull’ultima attività professionale dell’assicurato oppure se
l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quanto egli
sarebbe stato in grado di realizzare, con ogni verosimiglianza, come persona
sana oppure ancora nel caso in cui il posto di lavoro non esiste più al momento
determinante della valutazione dell’invalidità, si giustifica di fare capo ai dati
statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
(ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (L. Grisanti, Nuove regole per
la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316 e la
giurisprudenza ivi menzionata).
Nella
concreta evenienza, l’ultimo posto di lavoro occupato dall’assicurata prima
dell’insorgenza del danno alla salute, ossia la gerenza di un canapaio, è nel
frattempo scomparso, di modo che, in ossequio ai dettami giurisprudenziali
appena citati, appare giustificato fare ricorso ai dati statistici.
Applicando
i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall’Ufficio federale di statistica
(a proposito della rilevanza dei valori nazionali, si veda la STFA U
75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 e in
SZS 2007, p. 64 e la STFA I 790/04 del 18 ottobre 2006), la ricorrente,
svolgendo nel 2006 delle attività semplici e ripetitive nel ramo “commercio al
dettaglio e riparazioni” (pto. 52), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo di fr. 3’946.
Riportando
questo dato su 41.8 ore (durata settimanale normale del lavoro nelle imprese
del ramo “commercio e riparazioni” - cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso
ammonta a fr. 4'123.57 mensili oppure a fr. 49’482.84 per l'intero anno
(fr. 4'123.57 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 50'219.86.
2.11. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto
l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität
der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den
Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen
Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.12. Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio
federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria
giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
Considerandi
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile
precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria
guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato,
il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente)
era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin
à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n°
33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.
64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la
Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali
(TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente
sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione
dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande
regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di
Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da
invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o
restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di
un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si
correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per
l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti
ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si
creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo
tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla
base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore
privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a
un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il
settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido
deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,
rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado
Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales
dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire
ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction
qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle
est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office
fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva
sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo
ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre
2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale
constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale
muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di
lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario
di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a
quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari
del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,
in particolare p. 326-327).
2.13
Utilizzando i
dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurata , svolgendo nel 2006
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'189.80
mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab.
B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito
annuo di fr. 51'026.45.
Posto che
la capacità lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata al
60% (cfr. consid. 2.9. in fine), anche il reddito statistico da invalido
deve essere ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr.
30'615.87 (risultato intermedio).
2.14
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente fattispecie, l’unico fattore di riduzione che può entrare in linea di
conto, è quello relativo al fatto che anche in attività alternative adeguate la
capacità lavorativa dell’assicurata risulta ridotta.
Esso
giustifica una decurtazione massima del 10%.
Confrontando
il reddito di fr. 27’554.28 (fr. 30'615.87 ridotto del 10%), al reddito
che la ricorrente avrebbe guadagnato nel 2007 in qualità di persona sana (fr. 50'219.86),
il danno residuo risulta essere del 45%, ciò che da diritto ad un quarto
di rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).
In esito
a quanto precede, merita conferma la decisione mediante la quale
l’amministrazione ha ridotto ad un quarto la rendita di invalidità in vigore.
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.16.).
2.16
Deve quindi
essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
2.16.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03
del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria
è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328.
e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di
poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a).
L’assistenza
giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella
misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,
cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.16.2
Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.16.3
Dalle
carte processuali risulta che l’insorgente - nubile,
convivente con __________ -, beneficia di entrate mensili per complessivi fr.
1'261 (cfr. allegati al doc. IV bis).
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato
l’importo base mensile per persona che vive sola pari a fr. 1'100, stabilito
per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e
fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio
2001, tuttora in uso.
In
proposito, occorre precisare che solo il debitore che vive in comunione
famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene
equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con
conseguente considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si
deve tuttavia tenere conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due
partner (cfr. DTF 124 III 52; STF 4P.261/2003 del 22 gennaio 2004 e riferimenti
ivi citati; A. Bühler, Betreibungs- und Prozessrechtliches Existenzminimum, in
AJP/PJA 2002, p. 646s.: “Bei einem im Konkubinat lebenden Gesuchsteller ist
daher nicht der Ehepaar-Grundbetrag, sondern der niedrigere, für eine
alleinstehende Person vorgesehene Grundbetrag von Fr. 1'100.- einzusetzen. Und der processuale Zwangsbedarf eines Konkubinatspartners ist
anhand einer Einzelrechnung zu ermitteln, indem grundsätzlich nur das Einkommen
des Gesuchstellers und sein persönlicher Bedarf einander gegenübergestellt
werden.“).
Ora,
già solo considerando l’importo base mensile (nel quale non è compresa, ad
esempio, la pigione versata per l’abitazione di __________; sul
contributo del convivente, in caso di concubinato senza figli, alle spese di
alloggio fino a un massimo della metà della spesa complessiva, cfr.
Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica
ticinese, Agno 2002, p. 20) - al quale, secondo la giurisprudenza (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004), andrebbe applicato un supplemento variante tra
il 15 e il 25% -, tenuto conto dell’esiguità delle entrate su cui può contare, RI
1.
va ritenuta indigente.
Posto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Visto
quanto precede, l’assicurata è pure per il momento esonerata dal pagamento
delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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