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Decisione

32.2007.334

Riduzione rendita di invalidità a assicurata, commessa/gerente di negozio, sofferente sul piano psichico. Accertato miglioramento condizioni di salute. Nuova rendita determinata in applicazione del me

16 ottobre 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

Qualora

la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante

per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in

cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1.

frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (2. frase).

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può

però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

2.6. Nel caso di

specie, dalle tavole processuali emerge che, nel 2005, all’assicurata era stata

assegnata una rendita di invalidità intera sulla base delle risultanze di una

perizia psichiatrica elaborata dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Dal

relativo referto, datato 5 agosto 2005, si evince che RI 1 soffriva di un

episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F 32.2) reattivo a

problemi correlati a circostanze psicosociali di altro tipo, carcerazione

(ICD-10: Z 65.1), di un probabile disturbo post-traumatico da stress, nonché -

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa -, di una sindrome da

attacchi di panico (ICD-10: F 41.0) (doc. 20, p. 9).

Lo psichiatra

dott. __________, rispondendo ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione,

aveva dichiarato che, a quel momento, l’assicurata presentava un’incapacità

lavorativa completa in qualsiasi attività ma che, una volta raggiunti gli

obiettivi terapeutici (“La prognosi dovrebbe essere ancora favorevole,

soprattutto anche perché il disturbo post-traumatico da stress normalmente

svanisce, il più delle volte, nel giro di due anni. Per quel che concerne la

componente depressiva, a mio modo di vedere andrebbe intensificato il contatto

terapeutico con la peritanda e se fosse il caso, andrebbe pure intensificata o

cambiata la cura, probabilmente instaurando una “augmentation therapy””), essa

avrebbe con ogni probabilità potuto di nuovo lavorare a tempo pieno, quale

venditrice oppure come gerente di un negozio in proprio (doc. 20, p. 11: “Con

una terapia adeguata, intensificata e motivante, la prognosi della peritanda

dovrebbe essere ancora buona ed una revisione dovrebbe essere prevista entro e

non oltre un anno dalla stesura della presente perizia.” e p. 14: “Per il

momento, come sopra descritto, la peritanda non può ancora lavorare, ma ciò

dovrebbe essere ancora possibile nel giro dei prossimi mesi, mettendo in atto

le misure terapeutiche sopra descritte.” - il corsivo è del redattore).

2.7. Dando

seguito all’indicazione contenuta nella perizia __________, l’amministrazione, nel

corso del mese di settembre 2006, ha avviato una procedura di revisione della

rendita in vigore.

Con

rapporto dell’11 ottobre 2006, lo psichiatra curante, dott. __________, ha

fatto stato della persistenza di un’inabilità lavorativa del 100%, determinata

da un disturbo depressivo reattivo su disturbo di personalità caratteriale, pertanto

di una situazione rimasta immutata (doc. 36).

L’UAI ha

conferito mandato peritale al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale ha elaborato il relativo rapporto in data 13 marzo 2007.

Dopo aver

ricostruito l’anamnesi dell’insorgente (doc. 41, p. 1-4) ed averne descritto lo

stato psichico (p. 4-6), il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome

depressiva ricorrente, non specificata di media gravità (ICD-10: F 33.9),

nonché dei disturbi di personalità misti (ICD-10: F 61.0).

Il perito

consultato dall’amministrazione ha quindi sottolineato che, rispetto a quanto

constatato dal collega dott. __________, lo stato di salute psichica è nel

frattempo migliorato, soprattutto a livello del tono dell’umore, delle

funzioni cognitive e di quelle volitive:

"

L’assicurata presenta un miglioramento clinico

rispetto alla valutazione precedente del collega Dr. __________ del 05.09.2005.

Stando alla descrizione effettuata dal collega, nonché dalle mie impressioni

constato un miglioramento complessivo soprattutto a livello del tono

dell’umore, delle funzioni cognitive e di quelle volitive. Le funzioni

fisiologiche sembrano compromesse nella stessa misura di allora.

Si tratta di una sindrome depressiva ansiosa

reattiva, insorta a seguito di un processo inizialmente insidioso in cui

prevaleva una componente sociale e lavorativa, che poi è precipitata a seguito

dell’evento accaduto il 30.07.2003. Da allora si è assistito all’insorgenza di

una sintomatologia che va inquadrata come sindrome da disadattamento che

nell’arco degli anni è diventata cronica, comportando al giorno d’oggi un

quadro psicopatologico depressivo e ansioso ricorrente, non specificato.

Concordo con il Dr. __________, in quanto

l’assicurata non presenta un disturbo di personalità di tipo caratteriopatico,

ma piuttosto presenta una caratteristica personologica di questo tipo in cui

prevale una componente vittimistica e proiettiva dell’ideazione e del

comportamento, senza tuttavia presentare una entità nosologica. Sono queste sue

modalità difensive a rendere l’evento da lei vissuto nel 2003 come persecutorio

e a rendere cronica tutta la costellazione sintomatologica.

Inoltre si constata una tendenza dell’assicurata

a mettere in atto un comportamento pseudoregressico. Le caratteristiche

cliniche delle funzioni cognitive e di quelle volitive non giustificano, ad

esempio, l’affermazione che ha fatto quando ha asserito di “non essere in grado

di fare niente durante la giornata, perché tutto è inutile”. In seguito questa

sua affermazione è stata contraddetta dalla stessa affermando che si occupa,

pure se con difficoltà, di quasi tutte le mansioni domestiche come casalinga.”

(doc. 41,

p. 6s.)

Infine,

secondo il dott. __________, a partire dal mese di marzo 2007, RI 1 sarebbe

stata in grado di svolgere la sua precedente attività professionale nella

misura del 50% (doc. 41, p. 8: “Può eseguire la sua attività lavorativa nella

misura di 4 ore e 10 minuti al giorno. (…). Presenta una incapacità lavorativa

del 50%, dalla data della presente valutazione.”) oppure delle altre attività in

misura del 60% (doc. 41, p. 8: “Sì, potrebbe svolgere altre attività con una

incapacità nella misura del 40%.”).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione di revisione della rendita, l’UAI ha

consultato la propria consulente in integrazione professionale, __________, la

quale ha enunciato, in particolare, le considerazioni seguenti:

"

I limiti espressi in sede medica unitamente al

profilo socio-professionale dell’A., fanno pensare che ella sia in grado di

sfruttare la capacità lavorativa del 60% in attività semplici e non qualificate

quali ad esempio l’ausiliaria di pulizia, l’operaia generica, l’ausiliaria nel

settore della vendita (stoccaggio merce, cassiera, ecc.).

Resta peraltro la possibilità di svolgere

l’attività abitualmente svolta di venditrice ma questo unicamente nella misura

del 50%.

(…).

In considerazione della capacità lavorativa

ridotta non entrano in considerazione provvedimenti volti al conseguimento di

una qualifica di base.

Resta tuttavia la possibilità di beneficiare, su

esplicita richiesta da parte della signora RI 1, di un aiuto al collocamento da

parte del nostro servizio al collocamento.”

(doc. 45,

p. 2s.)

L’amministrazione

ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 48'248,

reddito da invalido: fr. 26'816), da cui è risultato un discapito economico di

fr. 21'432, pari al 44% (doc. 55, p. 2).

In corso

di causa, l’assicurata ha prodotto una certificazione, datata 19 novembre 2007,

del dott. __________, secondo il quale la sua paziente soffre di una, citiamo:

“sindrome ansioso-depressiva grave di tipo reattivo nel quadro di una sindrome

post traumatica da stress. Unitamente a ciò si evidenzia una sindrome da

attacchi di panico, unitamente a un disturbo misto di personalità istero-fobico

con elementi passivo-aggressivi.”, diagnosi sovrapponibili a quelle che erano

state formulate dal dott. __________ nel 2005.

A suo

avviso, RI 1 non sarebbe in grado di esercitare attività lavorativa di alcun

genere (doc. C: “Evoluzione: cronica. Cap. valetudinaria compromessa. Non

sussistono cap. residue atte a favorire un recupero delle cap. valetudinarie

della paziente. L’incapacità lavorativa completa è giustificata, così come la

richiesta di una rendita di invalidità.”).

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto

2004 consid. 5, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio

2003, I 162/01 del 18 marzo 2002; DTF

125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p.

108, 1997 p. 123; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989, p. 31).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in

particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.9. La ricorrente rimprovera

all’amministrazione di avere definito l’esigibilità lavorativa fondandosi sulla

sola perizia del dott. __________, senza tenere conto del fatto che le sue

conclusioni contrastano con quelle di tutti gli altri specialisti che si sono

pronunciati al riguardo, il dott. __________, la dott.ssa __________ ed il

dott. __________ (doc. I, p. 4: “Tutti i medici che hanno visitato l’assicurata

hanno constatato la sua integrale inabilità lavorativa, ad eccezione del dr. __________,

il quale ha rilevato un miglioramento nell’ambito dell’unica visita effettuata.

Evidentemente l’Ufficio dell’assicurazione invalidità non aveva sufficienti

elementi oggettivi per suffragare la sua decisione, tanto più se si considera

che nell’ambito di una riduzione di prestazioni l’esame deve essere condotto

con grande rigore.”).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia elaborata dal dott.

__________ (cfr. doc. 41), specialista proprio nella materia che qui interessa,

alla luce della quale RI 1 deve essere considerata abile in misura del 50%

nella sua precedente attività di gerente di negozio, rispettivamente, in misura

del 60% in altre attività confacenti, possa validamente costituire da base al

presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori.

Secondo

il TCA, i documenti specialistici che l’assicurata ha richiamato alle pagine 3

e 4 della propria impugnativa, non appaiono atti a supportare la tesi secondo

cui essa continuerebbe a presentare un’incapacità lavorativa completa.

In

effetti, essi risalgono ad un’epoca, ottobre 2003, novembre 2004, agosto 2005 e

ottobre 2006, in cui è incontestato il fatto che l’insorgente presentasse

un’inabilità lavorativa completa. Al riguardo, va sottolineato che il dott. __________

ha datato l’intervenuto miglioramento al momento dell’esecuzione della sua perizia

(doc. 41, p. 8: “Ha seguito un decorso cronico, con un miglioramento che

constato a partire dalla data odierna, 12.02.2007.” - il corsivo è del

redattore).

Questa

Corte ritiene anzi che i referti della dott.ssa __________ e del dott. __________,

nella misura in cui giudicavano come probabile un miglioramento dello

stato psichico dell’assicurata (rapporto 6.10.2003 della dott.ssa __________

che figura nell’incarto CM: “Essendo la sindrome ansioso-depressiva reattiva è

prevedibile che con un’adeguata psico-farmacoterapia la paziente possa

migliorare entro 6-8 settimane al massimo. L’inabilità lavorativa è pertanto

giustificata fino al 30.11.2003. La paziente deve poi essere stimolata ad una

ripresa dell’attività lavorativa attraverso l’iscrizione all’ufficio

disoccupazione, in quanto dotata di buone risorse personali e cognitive.

Bisogna evitare una regressione della paziente in una situazione abbandonica

rivendicativa” e doc. 20, p. 14: “Una volta raggiunti gli obiettivi

terapeutici, con ogni probabilità, la peritanda potrà di nuovo lavorare a tempo

pieno.”), avvalorino piuttosto le conclusioni a cui è pervenuto lo psichiatra

interpellato dall’amministrazione.

Il TCA

non ignora che il dott. __________, con la sua certificazione del 19 novembre

2007, ha escluso che nel frattempo sia intervenuto un miglioramento, attestando

una totale incapacità lavorativa (doc. C).

Nondimeno,

essa non appare sufficientemente sostanziata, di modo che deve esserle

riconosciuto un peso probatorio minore rispetto a quello della perizia __________.

Inoltre,

si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza

quello secondo cui le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment

que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

(il corsivo è del

redattore)

La

differenza, ai fini probatori, tra mandato di perizia e mandato di cura è stata

peraltro richiamata dal Tribunale federale anche in una sentenza 9C_635/2007

del 21 agosto 2008.

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi

concludere che l’insorgente, in un’attività adeguata (cfr., in proposito, il

rapporto 23 luglio 2007 della consulente in integrazione professionale - doc.

45, p. 2), sarebbe in grado di lavorare in misura del 60%.

2.10. Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha

considerato un importo di fr. 48'248, facendo capo alle raccomandazioni

salariali della Società degli impiegati di commercio (SIC) per una venditrice

senza diploma ma con esperienza lavorativa (dato 2005 aggiornato al 2006) (cfr.

doc. 47, p. 2).

Innanzitutto,

visto che la riduzione della rendita di invalidità è stata decisa ed è entrata in

vigore nel 2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi

l’anno 2007.

D’altro

canto, secondo la giurisprudenza, il reddito da valido deve essere stabilito il

più concretamente possibile e, perciò, ci si fonda di regola sull’ultimo

reddito che l’assicurato ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla

salute, adeguandolo eventualmente al rincaro e dall’evoluzione reale dei salari

(cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205s.).

Soltanto

in presenza di circostanze particolari, ovvero qualora non si dispongano

informazioni sull’ultima attività professionale dell’assicurato oppure se

l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quanto egli

sarebbe stato in grado di realizzare, con ogni verosimiglianza, come persona

sana oppure ancora nel caso in cui il posto di lavoro non esiste più al momento

determinante della valutazione dell’invalidità, si giustifica di fare capo ai dati

statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

(ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (L. Grisanti, Nuove regole per

la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316 e la

giurisprudenza ivi menzionata).

Nella

concreta evenienza, l’ultimo posto di lavoro occupato dall’assicurata prima

dell’insorgenza del danno alla salute, ossia la gerenza di un canapaio, è nel

frattempo scomparso, di modo che, in ossequio ai dettami giurisprudenziali

appena citati, appare giustificato fare ricorso ai dati statistici.

Applicando

i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall’Ufficio federale di statistica

(a proposito della rilevanza dei valori nazionali, si veda la STFA U

75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 e in

SZS 2007, p. 64 e la STFA I 790/04 del 18 ottobre 2006), la ricorrente,

svolgendo nel 2006 delle attività semplici e ripetitive nel ramo “commercio al

dettaglio e riparazioni” (pto. 52), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo di fr. 3’946.

Riportando

questo dato su 41.8 ore (durata settimanale normale del lavoro nelle imprese

del ramo “commercio e riparazioni” - cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso

ammonta a fr. 4'123.57 mensili oppure a fr. 49’482.84 per l'intero anno

(fr. 4'123.57 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 50'219.86.

2.11. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto

l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31. Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität

der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den

Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen

Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.12. Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio

federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria

giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

Considerandi

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora possibile

precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria

guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato,

il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente)

era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin

à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n°

33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.

64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la

Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali

(TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente

sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione

dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande

regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di

Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da

invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si

correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per

l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla

base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore

privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a

un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il

settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido

deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,

rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado

Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales

dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire

ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction

qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle

est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office

fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva

sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo

ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre

2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale

constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale

muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di

lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario

di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a

quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari

del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,

in particolare p. 326-327).

2.13

Utilizzando i

dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurata , svolgendo nel 2006

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'189.80

mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab.

B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito

annuo di fr. 51'026.45.

Posto che

la capacità lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata al

60% (cfr. consid. 2.9. in fine), anche il reddito statistico da invalido

deve essere ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr.

30'615.87 (risultato intermedio).

2.14

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente fattispecie, l’unico fattore di riduzione che può entrare in linea di

conto, è quello relativo al fatto che anche in attività alternative adeguate la

capacità lavorativa dell’assicurata risulta ridotta.

Esso

giustifica una decurtazione massima del 10%.

Confrontando

il reddito di fr. 27’554.28 (fr. 30'615.87 ridotto del 10%), al reddito

che la ricorrente avrebbe guadagnato nel 2007 in qualità di persona sana (fr. 50'219.86),

il danno residuo risulta essere del 45%, ciò che da diritto ad un quarto

di rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

In esito

a quanto precede, merita conferma la decisione mediante la quale

l’amministrazione ha ridotto ad un quarto la rendita di invalidità in vigore.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.16.).

2.16

Deve quindi

essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

2.16.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria

è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di

famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse

finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.

328.

e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e

giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di

poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a).

L’assistenza

giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella

misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,

cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.16.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.16.3

Dalle

carte processuali risulta che l’insorgente - nubile,

convivente con __________ -, beneficia di entrate mensili per complessivi fr.

1'261 (cfr. allegati al doc. IV bis).

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato

l’importo base mensile per persona che vive sola pari a fr. 1'100, stabilito

per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e

fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio

2001, tuttora in uso.

In

proposito, occorre precisare che solo il debitore che vive in comunione

famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene

equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con

conseguente considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si

deve tuttavia tenere conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due

partner (cfr. DTF 124 III 52; STF 4P.261/2003 del 22 gennaio 2004 e riferimenti

ivi citati; A. Bühler, Betreibungs- und Prozessrechtliches Existenzminimum, in

AJP/PJA 2002, p. 646s.: “Bei einem im Konkubinat lebenden Gesuchsteller ist

daher nicht der Ehepaar-Grundbetrag, sondern der niedrigere, für eine

alleinstehende Person vorgesehene Grundbetrag von Fr. 1'100.- einzusetzen. Und der processuale Zwangsbedarf eines Konkubinatspartners ist

anhand einer Einzelrechnung zu ermitteln, indem grundsätzlich nur das Einkommen

des Gesuchstellers und sein persönlicher Bedarf einander gegenübergestellt

werden.“).

Ora,

già solo considerando l’importo base mensile (nel quale non è compresa, ad

esempio, la pigione versata per l’abitazione di __________; sul

contributo del convivente, in caso di concubinato senza figli, alle spese di

alloggio fino a un massimo della metà della spesa complessiva, cfr.

Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica

ticinese, Agno 2002, p. 20) - al quale, secondo la giurisprudenza (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004), andrebbe applicato un supplemento variante tra

il 15 e il 25% -, tenuto conto dell’esiguità delle entrate su cui può contare, RI

1.

va ritenuta indigente.

Posto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Visto

quanto precede, l’assicurata è pure per il momento esonerata dal pagamento

delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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