Lexipedia

Decisione

32.2007.335

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi si ripercuotono in modo decisivo

sull'abilità lavorativa attuale dell'assicurato. In particolare il paziente non

è più in grado di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, di assumere

posture monotone o posture in iperestensione della colonna lombare. Ne consegue

che l'attività dell'assicurato come gessatore è impossibile.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni

intatte e della capacità di carico.

Il paziente è in grado di sollevare ripetutamente pesi

inferiori ai 20 kg, di eseguire lavori che però concedano un cambio di postura

regolare circa ogni 2-3 ore, dove non debba lavorare a lungo in anteflessione o

con movimenti di rotazione ripetuti.

a. L'attività attuale è ancora

praticabile?

No.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

2.5 È presente inoltre una diminuzione

della capacità di lavoro?

2.6 Se sì, in che misura?

2.7 Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dagli atti dedurrei dal 12.12.03.

a. Qual è stato in seguito lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro?

Quale gessatore al 100 % da quella data.

C Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1- È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono Previsti?

No.

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il

piano di riabilitazione.

1.2 Se no preghiamo di motivare.

Non esistono provvedimenti d'integrazione d'ordine

medico che permettano di migliorare la capacità lavorativa.

2- È possibile migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

2.1 Se sì con quali ragionevoli

provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del

posto di lavoro)?

a. Secondo lei che effetti hanno questi

provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3- L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività.

Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere

il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Il paziente è in grado di lavorare in qualsiasi

attività dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, dove

possa cambiare postura circa ogni 2 ore, dove non debba lavorare a lungo in anteflessione

o con ripetuti movimenti di torsione della colonna lombare.

3.2 In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

8 ore al giorno.

3.3 È presente inoltre una riduzione della

capacità di lavoro ?

No.

3.4 Se sì in che misura?

3.5 Qualora non siano possibili altre

attività: per quali motivi?"

(doc. AI 27/10-12)

Sulla

base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenuto il rapporto

finale 26 maggio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

34/1-3), l’Ufficio AI, con decisione 26 maggio 2006 (doc. AI 35/1-3), ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni.

Contro

questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto opposizione

presentando ulteriore documentazione medica (doc. AI 40/1-12 e 44/1-8).

Al

riguardo il dr. __________ e il dr. __________, medici SMR, nelle rispettive

annotazioni 11 luglio e 4 ottobre 2006 (doc. AI 43/1-2 e 46/1), hanno rilevato

che:

"

(...)

In fase di opposizione vengono presentati:

referto Rx cervicale del 29.5.2006: normale

referto RM cervicale del 29.5.2006: presenza di piccola

ernia a livello C3/C4 foraminale al lato destro

referto RM cerebrale del 15.3.2006: RM nella norma

rapporto dr. __________, urologo, del 11.11.2005: viene

riferito un episodio di prostatite

rapporto degenza __________ dal 19.11.-22.11.2005 per

epidimite sinistra

rapporto dr. __________ del 10.2.2006: con diagnosi di

malattia da reflusso anamnestico su piccola ernia iatale assiale

rapporto dr. __________ del 3.5.2006: esame eseguito a

causa di cefalea, a livello ORL non viene riscontrata patologia che potrebbe

spiegare la sintomatologia

rapporto dr. __________ del 21.3.2006: viene riferita

la persistenza dei dolori lombari con sintomatologia pseudoradicolare

bilaterale.

Valutazione:

L'attuale documentazione presentata in sede di

opposizione evidenzia quale unica nuova patologia con possibile influsso sulla

capacità lavorativa la presenza di una piccola ernia cervicale a livello C3/4,

referto radiologico che rimane senza correlato clinico. In assenza di una

chiara sintomatologia clinica questo referto radiologico non può essere preso

quale conferma di una capacità lavorativa ridotta. Da notare la frequente

presenza di ernie discali radiologiche in persone oltre 40 anni senza conseguenze

cliniche.

Quali patologie intercorrenti sono da valutare

l'epididimite e la prostatite, affezioni curabili con antibiotici in poche

settimane. Pure senza conseguenze funzionali la presenza di una piccola ernia

iatale, patologia che al massimo rende necessaria la somministrazione di medicamenti

che riducono l'acidità gastrica.

Il rapporto del dr. __________ descrive in pratica la

nota situazione algica lombare. Qui rimando alla valutazione peritale in

particolare anche per quanto concerne la deambulazione claudicante (vedi pagina

7 della perizia: "... deambula all'uscita dello studio senza alcuna zoppia").

Conclusione: la documentazione presentata in fase di

opposizione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di

salute rispetto al momento della valutazione reumatologica." (doc. AI

43/1-2)

"

(…)

L’ulteriore certificazione prodotta non è in grado di

cambiare in alcun punto la posizione presa a suo tempo dal dr. __________

(11.06.06) ovvero non vi è modifica dello stato di salute e delle capacità

residue rispetto alla valutazione reumatologica del dr. __________ del 29.11.05

alla base della decisione del 26.05.06."

(doc. AI 46/1)

L’Ufficio

AI, viste le risultanze appena esposte e considerata la tabella allestita il 19

settembre 2007 (doc. AI 51/1), con decisione su opposizione 20 settembre 2007

(doc. AI 52/1-6), ha quindi confermato il rifiuto del diritto a prestazioni.

2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale

ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla

sua capacità totale al lavoro in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti

funzionali posti.

Il

dr. __________, appurato che l’attività di gessatore non è più praticabile dal

mese di dicembre 2003, circa la possibilità di svolgere altre attività ha

concluso che “(…) in un’attività meno impegnativa, dove il paziente non debba

sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, dove può cambiare regolarmente

postura, circa ogni 2 ore, dove non debba lavorare a lungo in anteflessione o

con movimenti ripetuti di torsione della colonna, il paziente è abile in misura

del 100%. (…)” (doc. AI 27/8, vedi pure le conseguenze sulla capacità di lavoro

e d’integrazione riportate in esteso al consid. 2.5).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita

da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento

delle sintomatologie.

In

particolare, riguardo alla documentazione medica prodotta in sede di opposizione

il TCA osserva quanto segue.

● Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato

medico 8 giugno 2006 (doc. AI 40/3), ha posto le medesime diagnosi indicate nel

rapporto medico 18 marzo 2005 (doc. AI 16/1-3) e, senza esprimersi sulla

capacità lavorativa, ha indicato che il paziente non nota dei miglioramenti,

che i dolori lo portano ad uno stato ansioso, che accusa dolori epigastrici,

cefalee, epididimite sinistra per i quali è stato in cura da diversi medici e

che é prevista una visita presso uno specialista in cardiologia.

● Il dr. __________, dell’Istituto __________, nei referti 29

maggio (RX cervicale e RM colonna cervicale, doc. AI 40/4-5) e 16 marzo 2006

(RM cerebrale, doc. AI 40/6), non si è espresso sulla capacità lavorativa.

● Il dr. __________, FMH in urologia, nel rapporto 11 novembre 2005,

non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha attestato “(…) un chiaro

episodio di prostatite, per cui abbiamo iniziato una terapia con antibiotici e

antinfiammatori, accompagnati da una protezione gastrica. Prevedo un nuovo

controllo clinico fra 6 settimane.” (doc. AI 40/7).

Nel

rapporto 24 novembre 2005 dell’Ospedale __________ di __________, sottoscritto

dal primario in urologia, dr. __________ e dall’assistente, dr. __________, è

riferita la degenza presso il Servizio di urologia dal 19 al 22 novembre 2005 e

– posta la diagnosi di epididimite sinistra e indicata una terapia conservativa

– è formulata la seguente proposta: “(…) raccomandiamo l’assoluto riposo in

clinostatismo, il proseguio della terapia antalgica, antibiotica ed un

controllo clinico a due settimane presso lo studio del Dr. __________. (…)”

(doc. AI 40/8).

● Il dr. __________ FMH in medicina interna e gastroenterologia,

nel rapporto 10 febbraio 2006, non si è espresso sulla capacità lavorativa e,

posta la diagnosi di “(…) malattia da reflusso anamnestica favorita da un’ernia

iatale assiale di piccole-medie dimensioni – ciste semplice a contenuto liquido

del rene destro di 4 cm (…)” ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’ernia

iatale favorisce la malattia da reflusso anamnestica (pirosi facile, che

scompare con IPP). Continuerei con il trattamento anti-secretorio al bisogno.

Parte della dispepsia mi sembra anche di tipo funzionale o favorita dagli AINS

che deve prendere per la cefalea cronica. (…)”(doc. AI 40/9).

● Il dr. __________, FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia

cervico-facciale, nel rapporto 3 maggio 2006, non si è espresso sulla capacità

lavorativa e – dopo aver riferito di “(…) mal di testa cronici sia frontali che

occipitali da oltre 4 mesi senza miglioramento con le terapie sinora introdotte

(…)” e osservato che la ciste nell’epifaringe “(…) non può essere responsabile

delle cefalee (…)” – ha concluso che “(…) considerata l’importanza dei disturbi

e non identificando io altre patologie importanti nel territorio ORL credo che

sia da considerare l’esecuzione di un consulto neurologico. (…)” (doc. AI

40/10).

● Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 21 marzo

2006, non si è espresso sulla capacità lavorativa e, in particolare, ha

osservato che “(…) esami neurologici presso il Dr. __________ non hanno

comunque potuto rilevare la presenza di una radicolopatia irritativa o compressiva.

Inoltre anche la TAC effettuata in giugno del 2005 non metteva in evidenza

compressioni od irritazioni radicolari, in modo particolare non c’era una

recidiva d’ernia L5/S1 a dx. (…)” (doc. AI 40/11-12).

Nel certificato medico

1° settembre 2006 – anche se non ha obiettivato un peggioramento rispetto al

rapporto 10 febbraio 2005 nel quale non aveva posto delle limitazioni ad una

ripresa del lavoro in un’attività confacente da febbraio/marzo 2005 (doc. AI

9/1-4) –, ritenuto un esame neurologico normale, il dr. __________ ha invece

attestato che “(…) indubbiamente c’è una certa limitazione della capacità

lavorativa per attività relativamente pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli,

mentre in attività leggere e con buona ergonomia il paziente potrebbe

senz’altro lavorare almeno nella misura del 50%.” (doc. AI 44/2).

● Nella “Traduzione del certificato medico, rilasciato da parte

della clinica __________, di __________, __________” (doc. AI 44/3-6) sono

poste le diagnosi note e nulla è detto circa la capacità lavorativa

dell’assicurato.

● Per quanto riguarda la preannunciata visita presso il dr. __________,

FMH in cardiologia (vedi doc. AI 40/3 in fine), non è stata trasmessa alcuna

documentazione al TCA.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, viste le risultanze della documentazione medica sopra enunciata,

ritenuta l’assenza di una chiara indicazione circa gli effetti sulla capacità

lavorativa dei problemi evidenziati e considerata la valutazione peritale del

dr. __________, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato va ritenuto

abile al 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

Del

resto anche il dr. __________ e il dr. __________, medici SMR, nelle rispettive

annotazioni 11 luglio e 4 ottobre 2006 (cfr. doc. AI 43/1-2 e 46/1 riprodotti

in esteso al consid. 2.5), riferendosi alla documentazione medica prodotta in

sede di opposizione, hanno rilevato che “(…) l’attuale documentazione

presentata in sede di opposizione evidenzia quale unica nuova patologia con

possibile influsso sulla capacità lavorativa la presenza di una piccola ernia

cervicale a livello C3/C4, referto radiologico che rimane senza correlato

clinico. In assenza di una chiara sintomatologia clinica questo referto radiologico

non può essere preso quale conferma di una capacità lavorativa ridotta. […] Quali

patologie intercorrenti sono da valutare l’epididimite e la prostatite,

affezioni curabili con antibiotici in poche settimane. Pure senza conseguenze

funzionali la presenza di una piccola ernia iatale, patologia che al massimo

rende necessaria la somministrazione di medicamenti che riducono l’acidità

gastrica. Il rapporto del dr. __________ descrive la nota situazione algica

lombare. […] la documentazione presentata in fase di opposizione non permette

di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al

momento della valutazione reumatologica.” (doc. AI 43/2) e che “(…) l’ulteriore

certificazione prodotta non è in grado di cambiare in alcun punto la posizione

presa a suo tempo dal dr. __________ (11.05.06) ovvero che non vi è modifica

dello stato di salute e delle capacità residue (…)” (doc. AI 46/1).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione

medica prodotta con il ricorso.

Infatti,

il dr. __________, nel certificato medico 26.09.2007, fatta salva una gastrite

acuta, non pone delle nuove diagnosi e conclude in modo del tutto generico che

“(…) malgrado tutte le terapie il suo stato rimane sempre stazionario ed il paziente

è sempre inabile al lavoro al 100%.” (doc. B).

Dal

canto suo il dr. __________, senza tuttavia oggettivare nè tantomeno documentare

un peggioramento dello stato valetudinario, nel certificato medico 22 ottobre

2007 – sostanzialmente sovrapponibile a quello precedente del 1° settembre 2006

(cfr. doc. AI 44/2) – si è limitato ad esprimere una diversa valutazione e in

modo del tutto generico ha concluso che “(…) in considerazione di quanto sopra

penso che una limitazione funzionale della capacità lavorativa sia senz’altro

data nella misura del 50%. Anche in attività ergonomicamente favorevoli, un aumento

della capacità lavorativa oltre al 50% non sarà possibile.” (doc. C).

In

simili circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia reumatologica 29 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 27/1-12), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l'assicurato é abile al 100% in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

Di

conseguenza – fondandosi sul rapporto finale 26 maggio 2006 della consulente in

integrazione professionale e sulla tabella allestita il 19.09.2007 (doc. AI

34/1-3 e 51/1), in applicazione corretta del consueto raffronto dei redditi e

conformemente alla giurisprudenza federale in merito all’applicazio-ne dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 e alla

possibilità di apportare una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico (SVR 2007 UV nr. 17; STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I

790/04; STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04 e DTF 126 V 80

consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64) – è a ragione che

l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il

grado d’invalidità non pensionabile.

2.8. L’assicurato

ha chiesto l’esecuzione di una “(…) perizia neutra da parte di un neurochirurgo

e/o altro specialista idoneo, da nominare da parte di codesto lodevole

Tribunale. (…)” (doc. I).

A

tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno

valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,

U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili

le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

2.9. Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

t

erzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster