32.2007.337
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 ottobre 2008Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.337
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Riduzione rendita invalidità a assicurato, sofferente sul piano psichico e ortopedico. Negata revisione poiché nessun miglioramento stato di salute. Ammessa riconsiderazione originaria decisione di rendita, manifestamente errata. Nuova rendita stabilita secondo metodo ordinario del raffronto redditi
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.337
mm/DC/sc
Lugano
22 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
ottobre 1999, RI 1, nato nel 1969, da ultimo, autista presso l’__________ di __________,
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando il
riconoscimento di un orientamento professionale e di una rendita di invalidità
(doc. 22).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicurato è stato posto al
beneficio di un quarto di rendita dal 1° settembre 2001 e di una rendita intera
a far tempo dal 1° dicembre 2001 (doc. 69).
1.3. Nel corso
del mese di dicembre 2005 è stata avviata d’ufficio una procedura di revisione
della rendita di invalidità (cfr. doc. 80).
In questo
contesto, l’UAI ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica a cura
del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 93) e, alla
luce delle conclusioni ivi contenute, così come dell’apprezzamento del medico
di fiducia, dott. __________ (doc. 95), ha ridotto a una mezza rendita quella
intera in vigore, e ciò a contare dal primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione (doc. 99).
1.4. Con ricorso
del 26 ottobre 2007, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in
ordine, l’assegnazione di un termine di 30 giorni per completamento
dell’impugnativa nonché che venga fatto ordine all’UAI di trasmettere al suo
patrocinatore “copia della decisione formale integrale” e, nel merito,
la condanna dell’amministrazione a, citiamo: “predisporre i necessari
accertamenti medico-economici volti all’ottenimento di almeno 3/4 di rendita
AI, fondata su un tasso pari ad almeno al 60%.”.
A
sostegno dell’impugnativa, l’avv. RA 1 ha rilevato che, nonostante esplicita
richiesta, l’Ufficio AI non gli ha intimato personalmente la decisione formale
impugnata, ciò che avrebbe arrecato pregiudizio all’assicurato (doc. I, p. 4:
“… la notifica avvenuta solo all’assicurato e non al suo difensore ha
comportato una notevole perdita di tempo e difficoltà per il secondo
nell’assolvere in maniera ottimale le proprie incombenze di avvocato.” (doc. I,
p. 4).
1.5. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV +
allegati).
1.6. In data 23
novembre 2006, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione
medica e ha domandato che l’incarto venga retrocesso all’UAI per, citiamo: “…
espletare nuovi accertamenti medici, in particolare l’allestimento di una
perizia medico-specialistica che valuti contemporaneamente sia le affezioni
somatiche che psichiatriche accusate dal ricorrente, per una nuova valutazione
del tasso d’invalidità e la conseguente resa di una decisione formale.” (doc.
VI).
L’amministrazione
ha preso posizione in proposito il 5 dicembre 2007, producendo una
certificazione del dott. __________ (doc. VIII + allegato).
in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 ha censurato il fatto che l’amministrazione,
pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un mandato di patrocinio, ha
intimato la decisione formale direttamente all’assicurato, ciò che sarebbe
stato di pregiudizio a quest’ultimo. Al riguardo, egli ha quindi preteso che
gli fosse messo a disposizione il testo integrale del provvedimento e di potere
completare l’impugnativa (doc. I).
Questo
Tribunale si limita ad osservare che, nel frattempo, l’UAI ha trasmesso copia
della decisione del 28 settembre 2007 (comprensiva della prima pagina) all’avv.
RA 1 (doc. IV 2) e, d’altro canto, che quest’ultimo ha avuto modo di completare
il ricorso (cfr. doc. VI + allegati), di modo che la censura in questione
appare ormai superata.
2.3. Nel merito,
litigiosa è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a ridurre la
rendita di invalidità in vigore oppure no.
2.4. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti
in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base
di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF
114 V 313).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Th. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b).
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999 e I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182
consid. 2a con riferimenti).
2.6. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
Qualora
la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante
per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in
cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1.
frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (2. frase).
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa può
però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
2.7. Nel caso di
specie, dalle tavole processuali emerge che l’iter che ha condotto
all’assegnazione, nel 2002, di una rendita di invalidità intera, è stato
piuttosto laborioso.
Nella
primavera del 2000, RI 1 è stato periziato, dal profilo psichiatrico e
ortopedico, presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona.
Il dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, non aveva riscontrato a quel momento
“… alcun disturbo né patologia degni di nota …”, cosicché, dal punto di vista
psichico, l’assicurato era stato dichiarato completamente abile al lavoro, con
una prognosi a medio-lungo termine favorevole (doc. 29-15).
L’aspetto
ortopedico era stato invece indagato dal dott. __________ __________, il quale,
diagnosticata una lombalgia, una cervicobrachialgia nonché una discopatia a
livello di L5/S1 (in presenza comunque di una discrepanza tra anamnesi, esame
clinico e referti radiologici), aveva ritenuto il ricorrente inabile in misura
del 40-50% per lavori pesanti, in misura del 20% in attività adeguate da
svolgere in posizione alternata, senza dovere alzare regolarmente dei pesi
(doc. 29-12).
Sempre
per quanto riguarda l’aspetto ortopedico/reumatologico, è utile segnalare che,
nel luglio 2001, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, il quale aveva refertato, citiamo: “… una netta
discrepanza tra l’intensità dei dolori invalidanti riferiti dal paziente e le
patologie oggettivabili.” (doc. 45-5).
Con
rapporto dell’8 ottobre 2001, lo stesso dott. __________ lo aveva quindi
dichiarato in grado di riprendere la sua precedente attività lavorativa in
misura del 100% (doc. 45-3).
L’assicurato
é stato sottoposto a un periodo di accertamento della capacità professionale
presso il __________ di __________ (24 aprile-23 luglio 2001).
In questo
ambito erano emersi dei gravi impedimenti al reinserimento dovuti
essenzialmente a disturbi psicosomatici, per i quali RI 1 era nel frattempo
entrato in cura dallo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 64).
Nel 2002,
l’Ufficio AI ha conferito un nuovo mandato peritale al dott. __________.
Questo
specialista, per quanto di sua competenza, aveva refertato un calo della
capacità d’iniziativa, di autostima e persistenza di varie idee negative che
influenzavano il suo pensiero e lo stato psichico in generale con sentimenti
d’incapacità e a volte d’abbandono, problemi inquadrati in una sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22).
Per
quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ aveva dichiarato
l’assicurato in grado di svolgere la sua precedente attività, così come ogni
altra adeguata (leggera), in misura del 60% (doc. 52).
Con
rapporto del 6 agosto 2002, il dott. __________ ha ammesso un’incapacità
lavorativa del 50% in attività leggere, tenuto conto della patologia
psichiatrica e di quella ortopedica (doc. 57: “… non semplice addizione ma vi è
una certa interazione ragion per la quale l’incapacità lavorativa risulta
aumentata dal 40% psichiatrico a complessivamente il 50% …”).
Con
decisione del 20 dicembre 2002, l’assicurato è stato posto al beneficio di un
quarto di rendita dal 1° settembre 2001 e di una rendita intera a far tempo dal
1° dicembre 2001 (doc. 69: “In considerazione degli atti medici specialistici
acquisiti all’incarto risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore è
insorto il 28.4.1999, comportando una parziale incapacità al lavoro e di
conseguenza al guadagno nella misura del 20%. Dal 2.6.2001 si è aggiunta la
patologia psichiatrica alla precedente, comportando l’aumento della capacità
lavorativa medico-teorica al 50% in attività adeguata. Tale capacità, a mente
del consulente in integrazione e osservazione professionale al __________,
permette di affermare che dal profilo pratico l’incapacità al guadagno è del
100% dal 2.6.2001 e questo per il fatto che un’attività adeguata non è
reperibile, al momento attuale, nemmeno in un mercato del lavoro supposto in
equilibrio.”).
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
2.8. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera di invalidità.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel settembre 2007 (momento in cui è
stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le
condizioni di salute di RI 1 sono migliorate a tal punto da giustificare la
riduzione della rendita di invalidità.
L’amministrazione
ha avviato la procedura di revisione della rendita in vigore nel corso del mese
di dicembre 2005.
Essa ha
dapprima interpellato i medici curanti dell’assicurato.
Lo
psichiatra dott. __________, con rapporto del 21 marzo 2006, ha fatto stato di
una situazione rimasta stazionaria, precisando di avere visto il proprio
paziente molto raramente, sebbene egli continuasse con il trattamento
farmacologico (doc. 82).
In data
12 giugno 2006, lo stesso medico psichiatra ha attestato un’inabilità
lavorativa dell’80% a contare dal 2001 (doc. 83).
Da parte
sua, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha posto la diagnosi
di sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L5-S1 con miogelosi
paravertebrale di tutta la colonna.
Egli ha
inoltre riferito di una, citiamo: “… prescrizione di analgesici e/o
miorilassanti (…) abbastanza ridotta. Raramente è necessaria una iniezione di
analgesici e antireumatici (circa 1-2 volte/anno, n.d.r.) per
riacutizzazione dei dolori.”.
A suo
avviso, in un’attività idonea (“attività dove non deve stare a lungo nella
stessa posizione e dove non deve caricare la colonna per es. attività di
sorveglianza video, call-center”), era esigibile una capacità lavorativa del
50% (doc. 86).
Sentito
il parere del dott. __________ (doc. 89: “In complesso appare stazionario lo
stato di salute dal punto di vista reumatologico, un peggioramento non è
documentato nel rapporto dettagliato del Dr. __________ del 5 novembre 2006.
Per quanto riguarda lo stato psichico attuale e l’evoluzione, i pareri sono
discrepanti. Si tratta di valutare se dopo la perizia del Dr. __________ del
2002 si è verificato un cambiamento dello stato di salute con ripercussione
della capacità lavorativa e quali sono i limiti entro i quali è esigibile
un’attività (sempre rispettosa dei limiti che s’impongono dal lato somatico). A
questo scopo propongo di inviare l’assicurato ancora a Dr. __________ per una
valutazione peritale …”), l’UAI ha disposto l’esecuzione di una nuova
valutazione peritale a cura dello psichiatra dott. __________, il quale ha
elaborato il relativo rapporto in data 5 giugno 2007.
Dopo aver
ricostruito l’anamnesi dell’insorgente (doc. 93, p. 2-5) ed averne descritto lo
stato psichico (p. 6), il dott. __________ aveva diagnosticato una sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica
(ICD-10: F 33.11).
Il perito
consultato dall’amministrazione ha quindi sottolineato che, rispetto a quanto
constatato nel 2002, lo stato di salute psichica era nel frattempo leggermente
migliorato e che l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico si
situava, al momento del consulto, tra il 30 e il 40%:
"
Per quel che riguarda il suo stato psichico
rispetto al 2002, egli presenta un quadro più o meno simile con la differenza
che ormai la sindrome da disadattamento con il tempo si trasforma in una
depressione ricorrente che persiste e viene certificata dal Dr. __________,
psichiatra che lo segue, che con vari cambiamenti della sua psicofarmacoterapia
è riuscito a migliorare leggermente la sua situazione psichica ma persistono
ancora dei sintomi che possono giustificare ancora un’inabilità lavorativa
puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura dal 30 al 40%. Dunque
egli ha presentato un’evoluzione lenta ma comunque con un leggero miglioramento
rispetto ai disturbi presentati nel 2002.”
(doc. 93,
p. 7)
Il dott. __________,
medico AI, chiamato a definire la capacità lavorativa globale, ha
affermato che in un’attività in cui non è necessario mantenere la stessa
posizione per un periodo protratto e caricare la colonna vertebrale,
l’assicurato era in grado di lavorare in misura del 50% (inteso come mezza
giornata - doc. 95).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione di revisione della rendita, l’UAI ha
consultato la propria consulente in integrazione professionale, __________, la
quale ha sviluppato, in particolare, le considerazioni seguenti:
"
Il signor RI 1 potrebbe essere reintegrato sul
mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate.
Dato che l’A. ha sempre svolto attività prettamente pratiche e che non è in
possesso di una qualifica, non è possibile immaginare il suo inserimento in
mansioni qualificate-tecniche. Per contro, tenuto conto del suo percorso socio
professionale, potrebbe ancora essere inserito in un’attività leggera nel
settore della vendita (addetto all’incasso, venditore all’interno di piccoli
centri di vendita) della logistica, oppure della sorveglianza-manutenzione
(custode-sorvegliante).
L’assicurato potrebbe inoltre essere reintegrato
nel settore industriale ad esempio in aziende che trasformano le materie prime
(tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica, elettricità)
con mansioni di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento, …) di
confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di
stoccaggio e di spedizione. Per quanto riguarda la necessità di alternare la postura,
Fatti
i medesimi DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo
tale d’acconsentire ai loro dipendenti d’alzarsi per brevi periodi ad es. per
consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare
il materiale da altre postazioni.”
(doc. 97,
p. 2)
L’amministrazione
ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 46’122,
reddito da invalido: fr. 22'824), da cui è risultato un discapito economico di
fr. 23'298, pari al 51% (doc. 99, p. 3).
In corso
di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 26 ottobre 2007,
del suo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha segnatamente
sottolineato che, a suo avviso, le circostanze che nel 2002 giustificarono
l’assegnazione di una rendita intera, sono nel frattempo rimaste invariate
(doc. D: “… il paziente durante le mie osservazioni di quest’ultimo anno ha
mostrato condizioni stazionarie e non ho assistito a una regressione della
sintomatologia manifestata, tenté che la terapia farmacologia è stata mantenuta
e in alcuni casi rinforzata. (…). … a mio avviso le condizioni per quanto
riguarda l’incapacità la guadagno sono esattamente le medesime che hanno
determinato l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità.”).
Il
ricorrente ha pure versato agli atti il rapporto 22 novembre 2007 del dott. __________.
Egli ha riferito che la problematica discale L5/S1 è rimasta più o meno
stabile, mentre che le RMN eseguite nel frattempo a livello cerebrale e
cervicale, sono risultate normali. Secondo il medico curante, dal punto di
vista reumatologico/ortopedico, l’insorgente va ritenuto inabile in misura del
50% in attività leggere senza sforzi fisici rilevanti e che consentano di
alternare la posizione seduta a quella eretta (doc. E).
2.9. Tutto ben
considerato, chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che non siano
adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di
invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.
In
proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di
revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del
12 ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti
ivi menzionati).
Le norme
sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito
nell’ambito della procedura di revisione, testimonia di uno stato di salute
rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2002, aveva
determinato il riconoscimento di una rendita intera.
Tale
circostanza emerge con chiarezza dal rapporto 12 luglio 2007 del medico dell’AI,
dott. __________ (doc. 95), il quale, per quanto riguarda l’aspetto
reumatologico/ortopedico, facendo capo alle certificazioni del dott. __________,
ha fatto stato di una situazione stazionaria (“In complesso appare stazionario
lo stato di salute dal punto di vista reumatologico, un peggioramento non è
documentato nel rapporto dettagliato del Dr. __________ del 5 novembre 2006.”),
rispettivamente, riferendosi alla perizia 5 giugno 2007 del dott. __________,
di un leggero miglioramento per quanto riguarda l’aspetto psichico (“Il decorso
è caratterizzato da un lento e leggero miglioramento dello stato di salute dal
2002.”).
Ciò che è
determinante è comunque che, globalmente, il medico fiduciario
dell’amministrazione ha attestato una capacità lavorativa residua del 50%
in attività adeguate, corrispondente esattamente a quella che era stata riconosciuta,
nel 2002, dal dott. __________, sulla base della perizia 29 marzo 2000 del
dott. __________ e 3 giugno 2002 del dott. __________ (cfr. doc. 57: “IL 50%
a partire dal 2.6.2001 in attività leggera (come da perizia SAM) tenendo conto
della patologia psichiatrica e di quella ortopedica …” - il corsivo è del
redattore).
Occorre inoltre
osservare che, nel 2002, l’Ufficio AI aveva posto RI 1 al beneficio di una
rendita intera, partendo dal presupposto che il mercato del lavoro non
consentiva all’assicurato di mettere concretamente a frutto la sua residua
capacità lavorativa (cfr. doc. 69, p. 2: “Tale capacità, a mente del consulente
in integrazione e osservazione professionale al __________, permette di
affermare che dal profilo pratico l’incapacità al guadagno è del 100% dal
2.6.2001 e questo per il fatto che un’attività adeguata non è reperibile, al
momento attuale, nemmeno in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.”).
Nel 2007,
nonostante l’insorgente presentasse gli stessi impedimenti e il medesimo grado
di capacità lavorativa residua, l’amministrazione ha ammesso l’esistenza di un
mercato del lavoro sufficiente (doc. 99, p. 2: “Il signor RI 1 potrebbe essere
reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco
qualificate.”).
Secondo
il TCA, nemmeno da questo punto di vista è possibile individuare un motivo di
revisione ex art. 17 LPGA. In effetti, visto che, in base a una costante
giurisprudenza e all’art. 16 LPGA, per valutare il grado dell’invalidità
occorre tenere conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro,
nozione teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra
offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati,
l’esistenza di un mercato accessibile all’assicurato avrebbe dovuto essere o
ammessa oppure negata in entrambe le occasioni.
2.10. In esito a
quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per
procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 20 dicembre 2002,
sono soddisfatti oppure no.
In
effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione
emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita
era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza
(DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).
L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del
22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V
479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della
decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF
9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007
consid. 3.2.1).
Più di
recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha
dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità
lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA,
l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato
generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di
meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
2.11. Dopo attento
esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del
20 dicembre 2002 vada ritenuta manifestamente erronea e questo per i motivi che
seguono.
La
decisione dell’UAI di considerare RI 1 non collocabile sul mercato del lavoro,
a causa degli impedimenti risultanti dal danno alla salute, è stata presa
sostanzialmente alla luce di quanto era stato osservato durante il periodo di accertamento
della capacità professionale presso il __________ di __________ (cfr. doc. 69,
p. 2: “Tale capacità, a mente del consulente in integrazione e l’osservazione
professionale al __________, …”).
Dal
rapporto di osservazione stilato in quell’occasione, si evince infatti quanto
segue, citiamo: “Da quanto osservato, riteniamo che il sig. RI 1 sia in
possesso di una buona abilità manuale e di un buon adattamento ad apprendere e
svolgere nuove attività. Date queste potenzialità, le prospettive di inserimento
o di una ev. formazione nel mondo lavorativo sono abbastanza ampie, però,
dovendo alternare la posizione ogni mezz’ora, è assolutamente impossibile
formulare proposte per un qualsiasi genere di inserimento professionale.”
(doc. 43-10 - il corsivo è del redattore).
Ora, secondo
questa Corte, dato che il ricorrente presentava una capacità lavorativa residua
del 50% in attività adeguate, accertata medicalmente, nonché delle, citiamo: “…
prospettive di inserimento o di una ev. formazione nel mondo lavorativo (…) abbastanza
ampie, …”, l’amministrazione è incorsa in un errore manifesto nel ritenerlo
non collocabile sul mercato del lavoro, per la sola ragione di dover alternare
di frequente la posizione seduta a quella eretta.
Al
riguardo, va sottolineato che l'Alta Corte, per costante giurisprudenza, riconosce
l’esistenza di un mercato del lavoro sufficiente per coloro che, a causa del
danno alla salute, sono costretti, fra l’altro, a cambiare con frequenza
posizione (cfr. STFA I 306/97 del 23 marzo 1998 consid. 4b: “Questa Corte
ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni,
segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell’industria
(sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino
lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle
circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare
con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).” - il corsivo è del
redattore).
Ancora
recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare,
nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera
scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa,
che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione
o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente
spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che
non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta,
a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti
bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della
temperatura ambientale, …”, il TF ha ribadito che, in casi con limitazioni
funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un mercato del lavoro sufficiente in
cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b
pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989
pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni,
in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24
settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il
corsivo é del redattore).
Oltre a ciò, occorre
considerare la ancor giovane età dell’interessato, con il conseguente
presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR
1995 UV n. 35, p. 106 consid. 5b).
Il TCA constata del resto
che lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro da
parte di RI 1, doveva essere apparsa evidente anche al suo
stesso patrocinatore, se è vero che l’avv. RA 1, con scritto del 25 novembre
2002, aveva esortato l’UAI a raccogliere i dati statistici del caso e a
statuire finalmente sul diritto alla rendita (doc. 65: “In merito al
quesito di un lavoro esigibile per RI 1, il Dr. med. __________ ha ritenuto che
l’assicurato potrebbe svolgere un’attività lavorativa leggera e che dal profilo
psichiatrico egli presenta un’incapacità lavorativa del 40%. Il medesimo
sanitario ha inoltre precisato nel rapporto peritale che l’assicurato de quo
può svolgere un’attività semplice sino ad un massimo di quattro ore. Considerata
la voluminosa documentazione agli atti, nonché gli accertamenti già svolti
nell’anno 2001 presso il __________ di __________, diventa superfluo sottoporre
il mio assistito a dei nuovi accertamenti. In effetti, basterebbe raccogliere
quel minimo di dati economici, desumibili dalla statistiche pubblicate dai
competenti enti statali, per poter statuire sul diritto dell’assicurato alla
rendita d’invalidità, senza tergiversare ulteriormente.”).
In esito a tutto quanto
precede, posto che anche la condizione della notevole importanza della rettifica è senz’altro adempiuta (visto che in gioco vi è una
prestazione periodica, cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c e riferimenti ivi
menzionati), occorre concludere che sono dati tutti i presupposti per
procedere a una riconsiderazione della decisione di rendita del 20 dicembre 2002.
2.12. Dalla documentazione medica
agli atti, dalla quale questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi, si
evince che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa idonea
(in proposito, si veda il rapporto 12 luglio 2007 del dott. __________ - doc.
95, nonché quello 24 luglio 2007 della consulente in integrazione professionale
- doc. 97, p. 2) nella misura del 50%.
Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha
considerato un importo di fr. 46'122, prendendo quale base il reddito annuo
realizzato da RI 1 presso il suo ultimo datore di lavoro, l’__________ di __________,
adeguato sino al 2006 (cfr. doc. 97, p. 2 e 99, p. 3).
Visto che
la riduzione della rendita di invalidità è stata decisa ed è entrata in vigore
nel 2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi l’anno 2007.
Pertanto,
all’importo di fr. 46'122 - che come tale non è stato contestato -, deve ancora
essere aggiunto l’1.6% che rappresenta il tasso d’aumento dei salari in termini
nominali tra il 2006 e il 2007, motivo per cui il reddito senza invalidità
ammonta a fr. 46'860.
2.13. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale
si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e
in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
Considerandi
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache
an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen
Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.14
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria
giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito
per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria
guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato,
il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente)
era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.
64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la
Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente
sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione
dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande
regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di
Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da
invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o
restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di
un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si
correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per
l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti
ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si
creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo
tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore
privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a
un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il
settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido
deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,
rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado
Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales
dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire
ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction
qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette
règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office
fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva
sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie",
ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,
in particolare p. 326-327).
2.15
Utilizzando i
dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11
mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab.
B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito
annuo di fr. 60'226.07.
Posto che
la capacità lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata al
50% (cfr. consid. 2.12.), anche il reddito statistico da invalido deve essere
ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr. 30'113.03
(risultato intermedio).
2.16
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre
questo aspetto, nella misura in cui, anche qualora si applicasse la
decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), l’insorgente
non potrebbe essere posto al beneficio di una rendita di un’entità maggiore
rispetto a quella riconosciutagli dall’Ufficio AI.
In
effetti, riducendo del 25% l’importo di fr. 30'113.03, si ottiene un reddito da
invalido pari a fr. 22'584.77 che, raffrontato al reddito da valido di fr.
46'860, dà un grado di invalidità del 51.8%, donde il diritto a una mezza
rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).
In
conclusione, merita dunque conferma la decisione impugnata mediante la quale
l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita la rendita di invalidità in vigore.
2.17
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster