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Decisione

32.2007.337

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2008Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo

tale d’acconsentire ai loro dipendenti d’alzarsi per brevi periodi ad es. per

consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare

il materiale da altre postazioni.”

(doc. 97,

p. 2)

L’amministrazione

ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 46’122,

reddito da invalido: fr. 22'824), da cui è risultato un discapito economico di

fr. 23'298, pari al 51% (doc. 99, p. 3).

In corso

di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 26 ottobre 2007,

del suo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha segnatamente

sottolineato che, a suo avviso, le circostanze che nel 2002 giustificarono

l’assegnazione di una rendita intera, sono nel frattempo rimaste invariate

(doc. D: “… il paziente durante le mie osservazioni di quest’ultimo anno ha

mostrato condizioni stazionarie e non ho assistito a una regressione della

sintomatologia manifestata, tenté che la terapia farmacologia è stata mantenuta

e in alcuni casi rinforzata. (…). … a mio avviso le condizioni per quanto

riguarda l’incapacità la guadagno sono esattamente le medesime che hanno

determinato l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità.”).

Il

ricorrente ha pure versato agli atti il rapporto 22 novembre 2007 del dott. __________.

Egli ha riferito che la problematica discale L5/S1 è rimasta più o meno

stabile, mentre che le RMN eseguite nel frattempo a livello cerebrale e

cervicale, sono risultate normali. Secondo il medico curante, dal punto di

vista reumatologico/ortopedico, l’insorgente va ritenuto inabile in misura del

50% in attività leggere senza sforzi fisici rilevanti e che consentano di

alternare la posizione seduta a quella eretta (doc. E).

2.9. Tutto ben

considerato, chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che non siano

adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di

invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.

In

proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di

revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del

12 ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti

ivi menzionati).

Le norme

sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per

un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito

nell’ambito della procedura di revisione, testimonia di uno stato di salute

rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2002, aveva

determinato il riconoscimento di una rendita intera.

Tale

circostanza emerge con chiarezza dal rapporto 12 luglio 2007 del medico dell’AI,

dott. __________ (doc. 95), il quale, per quanto riguarda l’aspetto

reumatologico/ortopedico, facendo capo alle certificazioni del dott. __________,

ha fatto stato di una situazione stazionaria (“In complesso appare stazionario

lo stato di salute dal punto di vista reumatologico, un peggioramento non è

documentato nel rapporto dettagliato del Dr. __________ del 5 novembre 2006.”),

rispettivamente, riferendosi alla perizia 5 giugno 2007 del dott. __________,

di un leggero miglioramento per quanto riguarda l’aspetto psichico (“Il decorso

è caratterizzato da un lento e leggero miglioramento dello stato di salute dal

2002.”).

Ciò che è

determinante è comunque che, globalmente, il medico fiduciario

dell’amministrazione ha attestato una capacità lavorativa residua del 50%

in attività adeguate, corrispondente esattamente a quella che era stata riconosciuta,

nel 2002, dal dott. __________, sulla base della perizia 29 marzo 2000 del

dott. __________ e 3 giugno 2002 del dott. __________ (cfr. doc. 57: “IL 50%

a partire dal 2.6.2001 in attività leggera (come da perizia SAM) tenendo conto

della patologia psichiatrica e di quella ortopedica …” - il corsivo è del

redattore).

Occorre inoltre

osservare che, nel 2002, l’Ufficio AI aveva posto RI 1 al beneficio di una

rendita intera, partendo dal presupposto che il mercato del lavoro non

consentiva all’assicurato di mettere concretamente a frutto la sua residua

capacità lavorativa (cfr. doc. 69, p. 2: “Tale capacità, a mente del consulente

in integrazione e osservazione professionale al __________, permette di

affermare che dal profilo pratico l’incapacità al guadagno è del 100% dal

2.6.2001 e questo per il fatto che un’attività adeguata non è reperibile, al

momento attuale, nemmeno in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.”).

Nel 2007,

nonostante l’insorgente presentasse gli stessi impedimenti e il medesimo grado

di capacità lavorativa residua, l’amministrazione ha ammesso l’esistenza di un

mercato del lavoro sufficiente (doc. 99, p. 2: “Il signor RI 1 potrebbe essere

reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco

qualificate.”).

Secondo

il TCA, nemmeno da questo punto di vista è possibile individuare un motivo di

revisione ex art. 17 LPGA. In effetti, visto che, in base a una costante

giurisprudenza e all’art. 16 LPGA, per valutare il grado dell’invalidità

occorre tenere conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro,

nozione teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra

offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati,

l’esistenza di un mercato accessibile all’assicurato avrebbe dovuto essere o

ammessa oppure negata in entrambe le occasioni.

2.10. In esito a

quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per

procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 20 dicembre 2002,

sono soddisfatti oppure no.

In

effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione

emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita

era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza

(DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).

L'art. 53

LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del

22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V

479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della

decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF

9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007

consid. 3.2.1).

Più di

recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha

dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità

lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA,

l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato

generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di

meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

2.11. Dopo attento

esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del

20 dicembre 2002 vada ritenuta manifestamente erronea e questo per i motivi che

seguono.

La

decisione dell’UAI di considerare RI 1 non collocabile sul mercato del lavoro,

a causa degli impedimenti risultanti dal danno alla salute, è stata presa

sostanzialmente alla luce di quanto era stato osservato durante il periodo di accertamento

della capacità professionale presso il __________ di __________ (cfr. doc. 69,

p. 2: “Tale capacità, a mente del consulente in integrazione e l’osservazione

professionale al __________, …”).

Dal

rapporto di osservazione stilato in quell’occasione, si evince infatti quanto

segue, citiamo: “Da quanto osservato, riteniamo che il sig. RI 1 sia in

possesso di una buona abilità manuale e di un buon adattamento ad apprendere e

svolgere nuove attività. Date queste potenzialità, le prospettive di inserimento

o di una ev. formazione nel mondo lavorativo sono abbastanza ampie, però,

dovendo alternare la posizione ogni mezz’ora, è assolutamente impossibile

formulare proposte per un qualsiasi genere di inserimento professionale.”

(doc. 43-10 - il corsivo è del redattore).

Ora, secondo

questa Corte, dato che il ricorrente presentava una capacità lavorativa residua

del 50% in attività adeguate, accertata medicalmente, nonché delle, citiamo: “…

prospettive di inserimento o di una ev. formazione nel mondo lavorativo (…) abbastanza

ampie, …”, l’amministrazione è incorsa in un errore manifesto nel ritenerlo

non collocabile sul mercato del lavoro, per la sola ragione di dover alternare

di frequente la posizione seduta a quella eretta.

Al

riguardo, va sottolineato che l'Alta Corte, per costante giurisprudenza, riconosce

l’esistenza di un mercato del lavoro sufficiente per coloro che, a causa del

danno alla salute, sono costretti, fra l’altro, a cambiare con frequenza

posizione (cfr. STFA I 306/97 del 23 marzo 1998 consid. 4b: “Questa Corte

ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni,

segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell’industria

(sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino

lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle

circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare

con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).” - il corsivo è del

redattore).

Ancora

recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare,

nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera

scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa,

che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione

o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente

spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che

non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta,

a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti

bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della

temperatura ambientale, …”, il TF ha ribadito che, in casi con limitazioni

funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b

pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989

pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni,

in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24

settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il

corsivo é del redattore).

Oltre a ciò, occorre

considerare la ancor giovane età dell’interessato, con il conseguente

presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR

1995 UV n. 35, p. 106 consid. 5b).

Il TCA constata del resto

che lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro da

parte di RI 1, doveva essere apparsa evidente anche al suo

stesso patrocinatore, se è vero che l’avv. RA 1, con scritto del 25 novembre

2002, aveva esortato l’UAI a raccogliere i dati statistici del caso e a

statuire finalmente sul diritto alla rendita (doc. 65: “In merito al

quesito di un lavoro esigibile per RI 1, il Dr. med. __________ ha ritenuto che

l’assicurato potrebbe svolgere un’attività lavorativa leggera e che dal profilo

psichiatrico egli presenta un’incapacità lavorativa del 40%. Il medesimo

sanitario ha inoltre precisato nel rapporto peritale che l’assicurato de quo

può svolgere un’attività semplice sino ad un massimo di quattro ore. Considerata

la voluminosa documentazione agli atti, nonché gli accertamenti già svolti

nell’anno 2001 presso il __________ di __________, diventa superfluo sottoporre

il mio assistito a dei nuovi accertamenti. In effetti, basterebbe raccogliere

quel minimo di dati economici, desumibili dalla statistiche pubblicate dai

competenti enti statali, per poter statuire sul diritto dell’assicurato alla

rendita d’invalidità, senza tergiversare ulteriormente.”).

In esito a tutto quanto

precede, posto che anche la condizione della notevole importanza della rettifica è senz’altro adempiuta (visto che in gioco vi è una

prestazione periodica, cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c e riferimenti ivi

menzionati), occorre concludere che sono dati tutti i presupposti per

procedere a una riconsiderazione della decisione di rendita del 20 dicembre 2002.

2.12. Dalla documentazione medica

agli atti, dalla quale questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi, si

evince che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa idonea

(in proposito, si veda il rapporto 12 luglio 2007 del dott. __________ - doc.

95, nonché quello 24 luglio 2007 della consulente in integrazione professionale

- doc. 97, p. 2) nella misura del 50%.

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha

considerato un importo di fr. 46'122, prendendo quale base il reddito annuo

realizzato da RI 1 presso il suo ultimo datore di lavoro, l’__________ di __________,

adeguato sino al 2006 (cfr. doc. 97, p. 2 e 99, p. 3).

Visto che

la riduzione della rendita di invalidità è stata decisa ed è entrata in vigore

nel 2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi l’anno 2007.

Pertanto,

all’importo di fr. 46'122 - che come tale non è stato contestato -, deve ancora

essere aggiunto l’1.6% che rappresenta il tasso d’aumento dei salari in termini

nominali tra il 2006 e il 2007, motivo per cui il reddito senza invalidità

ammonta a fr. 46'860.

2.13. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale

si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e

in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

Considerandi

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache

an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen

Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.14

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria

giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito

per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria

guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato,

il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente)

era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.

64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la

Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente

sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione

dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande

regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di

Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da

invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si

correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per

l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore

privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a

un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il

settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido

deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,

rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado

Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales

dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire

ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction

qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette

règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office

fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva

sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie",

ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,

in particolare p. 326-327).

2.15

Utilizzando i

dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11

mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab.

B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito

annuo di fr. 60'226.07.

Posto che

la capacità lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata al

50% (cfr. consid. 2.12.), anche il reddito statistico da invalido deve essere

ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr. 30'113.03

(risultato intermedio).

2.16

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre

questo aspetto, nella misura in cui, anche qualora si applicasse la

decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), l’insorgente

non potrebbe essere posto al beneficio di una rendita di un’entità maggiore

rispetto a quella riconosciutagli dall’Ufficio AI.

In

effetti, riducendo del 25% l’importo di fr. 30'113.03, si ottiene un reddito da

invalido pari a fr. 22'584.77 che, raffrontato al reddito da valido di fr.

46'860, dà un grado di invalidità del 51.8%, donde il diritto a una mezza

rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

In

conclusione, merita dunque conferma la decisione impugnata mediante la quale

l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita la rendita di invalidità in vigore.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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