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Decisione

32.2007.339

Nell'ambito di una procedura di revisione l'UAI ha ridotto a torto la rendita dell'assicurata. La valutazione medica (SAM) non sufficientemente probante necessità di un complemento istruttorio dal pro

23 ottobre 2008Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,

nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Dopo attenta analisi degli

atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata

l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle

condizioni di salute dell’assicurata, giustificante, in via di revisione, la

riduzione della rendita, difetta della necessaria forza probante.

Al

riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita.

Nella fattispecie si

tratta quindi della decisione del 30 aprile 2001 con la quale all’assicurata è

stato confermato il diritto alla rendita intera d’invalidità (doc. AI 13-1).

Si tratta quindi di

verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al riguardo va rilevato

che l’Ufficio AI, in sede di revisione – viste le annotazioni del 20 giugno

2006 del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 22-1) – ha disposto una

perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 36-1).

2.10.1. Per quanto riguarda la patologia

reumatologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, ha

diagnosticato una sindrome cervicospondilogena cronica – discopatia C5/C6

anamnestica e lombalgie comuni recidivanti da oltre 10 anni, che tuttavia non

hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Dal profilo

reumatologico RI 1 non ha alcuna riduzione della capacità lavorativa.

A mente

del TCA, non vi è ragione per mettere in discussione tale valutazione,

approfondita e motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dalla

ricorrente.

2.10.2. Per quanto

attiene alla patologia neurologica, nel suo referto datato 19 dicembre

Considerandi

2006.

il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, ha evidenziato che la

paziente dopo la grave patologia iniziale (due aneurismi cerebrali) presenta

una situazione neurologica oggettiva favorevole. Le cefalee di cui soffre la

paziente non incidono oltre il 20% sull’abilità lavorativa globale e dunque

l’insorgente è considerata abile al lavoro in misura maggiore dell’80%.

Il

TCA, non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa valutazione specialistica,

approfondita e motivata.

2.10.3

Quanto alla patologia

psichiatrica, nel referto del 20 dicembre 2006 del Dr. __________ è stata

diagnosticata una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, 41.2) con una

compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.

Il

perito ha precisato che dal 1982, successivamente all’emorragia

cerebrale l’assicurata ha manifestato ansia e depressione di

intensità variabile nel corso degli anni. Dopo la fine

del secondo matrimonio la ricorrente ha subìto uno scompenso depressivo

reattivo. Il perito ha aggiunto indicando che attualmente la

situazione psicopatologica sembra avere i caratteri

della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una

compromissione della capacità lavorativa oltre il 50%.

Nello

scritto del 15 giugno 2007,

in risposta alle

precisazioni richieste dal medico del SMR, Dr. __________, il perito ha

aggiunto che la paziente, non essendo più in cura dal

2000.

presso lo psichiatra Dr. Med. __________

e avendo ridotto la farmacoterapia ansiolitica-depressiva, è da

ritenersi migliorata.

Per

contro, nella certificazione del 22 agosto 2007 il Dr. Med. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo depressivo

maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo

vissuto relazionale. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata non è in

grado di riprendere un’attività lavorativa come invece indicato dai periti del

SAM. Questa diagnosi è stata confermata nel successivo certificato del 25

ottobre 2007, dove il Dr. __________ ha indicato che la paziente è affetta da

un disturbo psichiatrico maggiore che le impedisce uno "svolgimento"

lavorativo.

Va poi

rilevato che il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, seppur

generalista, ha evidenziato già nel rapporto di decorso del 18 aprile 2006 che

lo stato di salute dell’assicurata è stazionario e che “la polipatologia

presente non rende ipotizzabile la ripresa lavorativa in alcuna professione”.

Egli ha poi aggiunto che il quadro clinico dominato dalla presenza di una grave

sindrome depressiva è stazionario e la terapia farmacologica continua (doc. AI

18-1).

Il Dr. __________,

nello scritto indirizzato all’UAI del 13 agosto 2007, ha chiarito che la sintomatologia

della paziente è caratterizzata da una forte angoscia, umore deflesso, insonnia,

fobie, cefalee invalidanti, stanchezza, disinteresse e ritiro sociale. Il

medico ha poi aggiunto che il recente peggioramento del quadro psichiatrico ha

reso necessario l’invio della paziente presso il Dr. Med. __________ (doc. AI 52-1).

Nel caso

di specie vi è una chiara discrepanza fra quanto asserito dal perito

interpellato dall’amministrazione Dr. __________ e quanto sostenuto dai medici

curanti della paziente Dr. __________ e Dr. __________. In particolare, per

quanto riguarda la diagnosi il perito dell’UAI ha ritenuto unicamente una

sindrome ansiosodepressiva con un possibile scompenso depressivo reattivo a

conflittualità nell’ambito coniugale, mentre i medici curanti dell’insorgente hanno

posto una diagnosi di disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente

organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale. Divergente anche

la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1: il perito

ritiene quest’ultima abile in misura del 50% fondando

tale giudizio sul fatto che la paziente non sarebbe più in cura dal 2000 presso

lo psichiatra Dr. Med. __________ e avrebbe ridotto la farmacoterapia

ansiolitica-depressiva (circostanza questa contraddetta peraltro dal

medico curante Dr. __________), mentre il Dr. __________ e il Dr. __________, considerano

l’assicurata inabile al 100% e addirittura peggiorata secondo quanto riferito da

quest’ultimo nel mese di agosto del 2007.

Alla luce

di tali divergenze, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza

procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata sia realmente migliorato dal punto

di vista psichiatrico.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si

considera che l’assicurata beneficia di una rendita intera dal 1984, la quale è

stata regolarmente confermata nelle revisioni fino al 2001 e che l’ultima

revisione ha avuto luogo nel 2006.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La decisione

impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta

in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico presso il Centro

peritale per le assicurazioni sociali, inteso a delucidare sia l’aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente, al fine di stabilire se vi è realmente stato un miglioramento

rispetto alla precedente decisione.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

La

richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia medica (doc. I) è quindi

superata, quanto all’aspetto psichiatrico, dal rinvio degli atti all’Ufficio AI

per nuovi accertamenti di natura medica.

2.12

Con il

ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 25 settembre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 26 ottobre 2007.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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