32.2007.339
Nell'ambito di una procedura di revisione l'UAI ha ridotto a torto la rendita dell'assicurata. La valutazione medica (SAM) non sufficientemente probante necessità di un complemento istruttorio dal pro
23 ottobre 2008Italiano52 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.339
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, TCA
Titolo:
Nell'ambito di una procedura di revisione l'UAI ha ridotto a torto la rendita dell'assicurata. La valutazione medica (SAM) non sufficientemente probante necessità di un complemento istruttorio dal profilo psichiatrico
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.339
LG/DC/sc
Lugano
23 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, precedentemente attiva quale registratrice di dati presso la __________,
__________, in data 31 agosto 1983 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti (rendita), segnalando di essere affetta da “emorragia cerebrale” (doc.
2-102).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con deliberazione del 6 novembre
1984 l’allora Commissione AI del Cantone Ticino ha attribuito all’assicurata
una rendita intera d’invalidità (grado del 75%) a far tempo dal 26 luglio 1984
(doc. AI 2-68).
1.3. Nell’ambito
della prima procedura di revisione, in data 20 marzo 1985, la Commissione AI ha
fissato un grado d’invalidità all’80% e confermato l’erogazione della rendita
intera all’assicurata (doc. AI 2-52). Nelle successive procedure di revisione
la rendita è rimasta invariata con le decisioni del 10 ottobre 1985 (doc. AI
2-39), del 13 ottobre 1987 (doc. AI 2-30), del 24 ottobre 1989 (doc. AI 2-19), del
22 dicembre 1992 (2-9), del 4 gennaio 1995 (doc. AI 2-1), del 29 ottobre 1996
(doc. AI 8-1) e del 30 aprile 2001 (doc. 13-1).
1.4. L’Ufficio AI
ha avviato nel mese di aprile del 2006 una nuova procedura di revisione e in
data 23 giugno 2006 ha
comunicato all’assicurata la necessità di un accertamento medico presso il
Servizio accertamento medico (SAM) di Bellinzona (doc. AI 24-1). Sulla base
della perizia pluridisciplinare allestita l’8 marzo 2007 l’UAI, con decisione
del 25 settembre 2007 (doc. AI 54-1) preavvisata con progetto del 7 agosto 2007
(doc. AI 48-1) ha ridotto la rendita intera d’invalidità a mezza rendita, a
seguito del miglioramento dello stato di salute dell’assicurata.
1.5. Contro questa
decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato
tempestivo ricorso al TCA, contestando la perizia del SAM, il presunto
miglioramento dello stato valetudinario di RI 1, nonché il calcolo del reddito
da valido e da invalido operato dall’UAI. Con l’allegato ricorsuale sono inoltre
stati prodotti i rapporti del Dr. Med. __________ del 25 ottobre 2007 e del 22
agosto 2007 e viene chiesto l’allestimento di una perizia medica (doc. I)
La
rappresentante dell’insorgente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.6. L’UAI, in
risposta, richiamata la perizia pluridisciplinare del SAM, ha postulato
un’integrale reiezione dell’impugnativa (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del
26 ottobre 1999).
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre, in
via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito
un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella
causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso
la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità
di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione
di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.7. Nella
decisione del 25 settembre 2007 l’UAI ha diminuito la rendita AI erogata
all’assicurata da intera a mezza fondandosi sulle conclusioni della perizia del
SAM dell’8 marzo 2007.
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia psichiatrica (Dr. Med.
__________), sia quella reumatologica (Dr. Med. __________), sia infine quella
neurologica (Dr. Med. __________).
Dal
profilo psichiatrico il Dr. Med. __________ si è così espresso:
"
(...)
1. Diagnosi dal punto di vista specialistico.
La sig.ra RI 1 è nota principalmente per
emorragia subaracnoidea con ablazione neurochirurgica di due aneurismi
dell'arteria comunicante posteriore e dell'arteria corioidea anteriore sx (
luglio 1982) e relative possibili complicanze quali cefalea, vertigini, astenia
come già descritto negli atti.
Da allora viene segnalata sintomatologia
ansiosodepressiva con limitazione della capacità lavorativa ed un possibile
scompenso depressivo reattivo a conflittualità nell'ambito coniugale
(certificazione dell'agosto 2000). Durante il colloquio odierno la sig.ra RI 1
si presenta collaborante e discretamente curata nell'aspetto ed ordine
personale, l'eloquio è fluente e buono è il contatto visivo con l'esaminatore.
Non sono presenti disturbi della forma e del contenuto del pensiero; assente la
fenomenologia dispercettiva. Sono invece presenti sentimenti di tipo depressivo
quali una pervasiva sfiducia e rassegnazione nelle persone motivata
principalmente dalle vicende matrimoniali, una generale perdita di energia,
sentimenti di inutilità con una difficoltà a progettarsi nel futuro, tendenza
all'isolamento sociale.
Assenti sono sentimenti di colpa o vergogna o la
verbalizzazione di tematiche anticonservative.
Nel colloquio odierno la sig.ra RI 1 non
riferisce importanti sintomi somatici (es. cefalee, vertigini, algie o altro).
La sig.ra RI 1 ha recentemente traslocato per
avvicinarsi alla madre e riferisce inoltre come significativi e gratificanti i
rapporti con i familiari, in particolare con la sorella.
La sig.ra RI 1 riferisce l'assunzione della
seguente farmacoterapia psicotropa: fluoxetine 20mg 1cx3, Tranxillium 20mg 1cx2, Dalmadorm 30mg 1c, Seresta 15mg 1c R.
La sig.ra RI 1 non effettua visite specialistiche
psichiatriche dal settembre 2000.
Attualmente si può diagnosticare una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, F41.2) con una compromissione della
capacità lavorativa in ragione del 50%.
Si consiglia comunque una rivalutazione a breve-medio
termine (es. due anni) preferibilmente dopo una presa a carico specialistica
psichiatrica.
Influenza sulle capacità lavorative.
La sintomatologia descritta determina
esclusivamente dal punto di vista psichiatrico una compromissione delle abilità
lavorativa in ragione del 50%.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle
problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Dal luglio 1982 a seguito dell'emorragie
cerebrale e dei suoi postumi la sig.ra RI 1 ha manifestato ansia e depressione
da allora sempre presenti ma con intensità diversa nel corso degli anni. Dopo i
primi anni di malattia (e presa a carico specialistica psichiatrica presso il
Dr. __________) nel 1996 si è
nuovamente sposata investendo affettivamente ed economicamente nella nuova
relazione (costruzione della casa, progetto di adozione). Successivamente al
fallimento di questo progetto di vita vi è stato uno scompenso depressivo
reattivo (e un riferito tentamen). La situazione psicopatologica attuale,
caratterizzata principalmente da quanto sopra segnalato, sembra avere i
caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una
compromissione della capacità lavorativa superiore al 50%. in tale senso
potrebbe essere utile un supporto psicoterapeutico finalizzato all'elaborazione
dell'ennesimo lutto e che oltre a sostenere la sig.ra RI 1 l'aiuti a
riprogettarsi nel futuro.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali.
Le limitazioni funzionali sono ascrivibili ai
sintomi depressivi (in particolare apatia ed anergia) e determinano una
diminuzione del rendimento in un orario lavorativo completo.
Possibilità terapeutiche per
migliorare la capacità lavorativa dell'A.?
Un supporto specialistico (in particolare una
psicoterapia) potrebbe influire positivamente su tutto ciò che è inerente la
sig.ra RI 1 e quindi secondariamente anche
sull'attività lavorativa.
Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa?
In linea teorica potenzialmente migliorativi.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione professionale presso quest'A.?
Attualmente no.
Ritiene che l'assicurata sia in grado di
svolgere altre attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità
lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
In teoria qualunque attività compatibile con le
problematiche somatiche e quella attività che potrebbe suggerire una
riqualificazione professionale tenendo comunque conto che la sig.ra RI 1 non lavora
più da tanti anni." (Doc. AI 36-21+22+23)
Dal
profilo della patologia reumatologica, il Dr. Med. __________, spec. FMH in
reumatologia, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, le limitazioni
soggettive e lo status ha posto la diagnosi di “Sindrome cervicospondilogena
cronica – discopatia C5/C6 anamnestica e lombalgie comuni recidivanti da oltre
10 anni” (doc. AI 36-26).
Lo
specialista si è poi espresso in questi termini circa i quesiti posti dall’UAI:
"
(...)
3. INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE
AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).
Dal punto di vista reumatologico le diagnosi
elencate non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa.
4. DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A
DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI
ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
Non ho evidenza per cambiamenti di rilievo nel
corso degli ultimi anni.
5. COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?
QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?
Non vi è alcuna riduzione della capacità
lavorativa.
6. RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE
ATTIVITÀ?
SE
SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ
ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).
L'assicurata è in grado di svolgere qualunque
attività lavorativa dal punto di vista reumatologico.
7. PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE: IN CHE MISURA L'A. PUÒ
SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CASALINGA (DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).
Dal punto di vista reumatologico, come casalinga,
l'assicurata è abile al lavoro in misura completa." (Doc. AI 36-26+27)
Infine,
il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, in data 19 dicembre 2006, dopo
aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata e il suo stato neurologico ha dato
la seguente valutazione:
"
(...)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:
Nel 1982 l'A. aveva presentato una cefalea
acutissima, che aveva portato alla diagnosi di due aneurismi cerebrali, era
stata poi ricoverata alla clinica universitaria di Zurigo e sottoposta a
clipping di entrambi gli aneurismi. Successivamente ha sviluppato cefalee molto frequenti, che si manifestano però non
giornalmente, all'incirca per 7-10 giorni ogni mese. Malgrado la grave
patologia iniziale la situazione neurologica oggettiva all'esame clinico è
favorevole: infatti non vi sono deficit rilevanti sia a livello dei nervi
cranici che degli arti superiori e inferiori. Non vi sono neppure mai state
crisi epilettiche. Anche dal punto di vista cognitivo, malgrado emorragie
cerebrali possano spesso portare ad importanti deficit, da questo punto di vista,
la situazione è favorevole e l'A. ammette di non avere problemi di memoria o
d'altro tipo in questo ambito. Le cefalee possono essere effettivamente
all'origine di temporanee interruzioni dell'attività lavorativa: penso che si possa quantificare ciò al
massimo a pochi giorni al mese, dunque non oltre il 20% sull'abilità lavorativa
globale. Ritengo dunque l'A., per quel che riguarda gli aspetti strettamente neurologici, abile al lavoro in
misura maggiore dell'80%. Eventualmente si potrebbe tentare con una cura
preventiva delle cefalee che presentano caratteristiche in parte emicraniche.
Ciò necessiterebbe comunque di tempi piuttosto lunghi per valutare l'efficacia
di queste misure e, dopo un'evoluzione di così lunga durata, è comunque poco
probabile che si possa ottenere un miglioramento significativo. La
sintomatologia principale sembra essere comunque da ricercare in ambito
psichiatrico, anche durante il colloquio le maggiori limitazioni sono riferite
dall'Assicurata sempre ai disturbi depressivi. (...)"
(Doc. AI 36-29+30)
Alle
domande formulate dall’UAI lo specialista ha così risposto:
"
(...)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
Stato da emorragia subaracnoidea nel 1982 con
successivo clipping di aneurisma dell'arteria comunicante posteriore e
dell'arteria coroidea anteriore a sinistra.
Cefalee recidivanti, probabilmente riconducibili
ad una emicrania senza aura. Stato da intervento per sindrome del tunnel carpale
a destra.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Le cefalee possono essere all'origine di una
temporanea interruzione dell'attività lavorativa, valutabile in questo caso ad
un massimo del 20% complessivo.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio -lungo termine.
Vedi anamnesi.
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
In occasione di cefalee acute più intense è
possibile che l'A. sia costretta ad interrompere per qualche ora o al massimo
un giorno l'attività lavorativa: ciò è valutabile ad un massimo del 20%.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Eventualmente tentativo di cura profilattica per
le cefalee: ciò comporterebbe tempi piuttosto lunghi per poterne valutare
l'effetto, è comunque difficile e poco probabile che un miglioramento
significativo possa essere ottenuto.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.?
Descrivere le risorse di cui
l'assicurato/a ancora dispone.
Sì, senza rilevanti limitazioni dal punto di
vista neurologico.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività?
Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività
adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, senza rilevanti limitazioni dal punto di
vista neurologico.
8. Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può
svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In misura completa."
(Doc. AI 36-30+31)
Il medico
del SMR, Dr. __________, con missiva del 6 giugno 2007 diretta al Dr. Med. __________
del SAM, ha chiesto alcune precisazioni sulle conclusioni della perizia dell’8
marzo 2007. In particolare se è stato oggettivato un miglioramento dello stato
di salute nel corso degli ultimi anni ed in caso positivo specificando in cosa
consiste e da quando. Il perito ha così risposto il 15 giugno 2007:
"
Le invio la risposta ai
suoi quesiti postici in data 06.06.2007, riguardante l'A. a margine.
La signora RI 1 è affetta da sindrome
ansioso-depressiva dal 1982, insorta a seguito dell'emorragia cerebrale ed i
suoi postumi per la quale ha beneficiato di una rendita Al del 80% a far capo
dal 01.07.1984. Nel decorso dopo il 24.04.2006 il medico di famiglia, Dr. __________,
descrive uno stato stazionario dello stato di salute della suddetta A.. Dagli
atti (02.08.2000) si evince però che, in particolare dal settembre 2000, l'A.
non è più in cura specialistica (fino a quella data era curata dallo psichiatra
Dr. __________). È perciò da intendere che, nonostante
persista una sindrome ansioso-depressiva con i
caratteri della cronicizzazione, negli ultimi 7 anni l'A. è migliorata dal
punto di vista psichiatrico, ciò testato anche dalla riduzione della
farmacoterapia ansiolitica-depressiva (come lei stessa ha dichiarato durante il
colloquio peritale, accennando alla sua terapia attuale descritta al capitolo
3.7 della perizia stessa) rispetto alle "dosi pesanti" assunte nel
2000 (vedasi atto del 02.08.2000). Inoltre, dopo il fallimento del secondo
matrimonio dell'A. stessa, contratto nel 1996, la situazione psicopatologica
caratterizzata da uno scompenso depressivo-reattivo sembra avere assunto il
carattere della cronicizzazione senza una gravità tale da motivarla con una
compromissione della capacità lavorativa maggiore del 50%. Per quel che
riguarda la patologia neurologica i disturbi cefalici sono stati reputati sporadici
e pertanto giustificanti solo l'interruzione temporanea di un'attività
lavorativa con una capacità lavorativa valutata dal nostro consulente, Dr. __________,
nella misura del 80%. Infine la patologia reumatologica, per le diagnosi
elencate nella perizia, non influenza la capacità lavorativa di questa A..
In conclusione possiamo affermare di aver
oggettivato un miglioramento dello stato di salute soprattutto dal lato
psichiatrico ma pure sul piano neurologico. Questo miglioramento è da
considerare a partire dalla data della perizia." (Doc. AI 43-1)
La
ricorrente da parte sua ha prodotto in sede ricorsuale due certificati medici
del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel primo
datato 22 agosto 2007 il medico ha espresso la seguente valutazione:
(…)
La paziente è molto reticente di fronte al
colloquio psichiatrico poiché nel corso di questi ultimi anni ha già visto
diversi colleghi come da te descritto.
Non ritiene che un sostegno psicoterapeutico
psicologico o psichiatrico possa migliorare le sue condizioni.
Sentendola quindi molto restia di fronte
all’approccio psicologico psichiatrico e psicoterapeutico le ho proposto di
rivolgersi nuovamente a te per il proseguo terapeutico.
Da parte mia però ti posso dire che sono dell’opinione
che la signora RI 1 non è in grado di riprendere un’attività lavorativa per i
sintomi d’altronde da te già descritti.
Oltre alla sua difficile anamnesi personale e
famigliare vorrei insistere in questo ambito sulla sua claustrofobia e il suo persistente
cronico.
Tu gli avevi proposto anche un periodo di terapia
stazionaria che però ora la paziente non è in grado di accettare.
Il trattamento antidepressivo e ansiolitico è
comunque da mantenere.
DIAGNOSI
Disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente
organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale.
IN CONCLUSIONE
Non vedo nemmeno la possibilità che la signora RI
1 in queste condizioni possa essere reinserita o reintegrata in un ambiente
lavorativo anche solo protetto.” (doc. B).
Nel
secondo certificato, datato 25 ottobre 2007, il Dr. Med. __________ si
è così espresso all’indirizzo del Dr. Med. __________:
"
Caro collega,
ti ringrazio per la segnalazione del paziente a
margine che ho visitato per un disturbo depressivo reattivo alla decisione AI
che le ha revocato la rendita del 50%.
Ella da anni beneficia di un’incapacità
lavorativa al 100%, rapporto redatto dal servizio psico sociale e dal suo
medico curante Dr. med. __________, una rivalutazione del suo stato clinico è
stata effettuata presso il SAM a livello multi disciplinare.
Da un’incapacità lavorativa al 100% le è stata
ridotta la capacità lavorativa al 50%.
Personalmente non concordo con le conclusioni
dell’AI poiché la signora RI 1 continua ad essere affetta da un disturbo
psichiatrico maggiore che le impedisce uno svolgimento lavorativo.
Vedo che c’è una netta discrepanza presso i
servizi SMR e SAM. Purtroppo sono gli assicurati che ne subiscono le
conseguenze economiche finanziarie.
Ritengo che questi servizi debbano essere più
accorti e collaborare eventualmente anche con il servizio di assistenza sociale
e con la cassa disoccupazione.
Stiamo per inoltrarci in un baratro assicurativo
caratterizzato da una completa incomprensione di chi deve che cosa a chi. Se
ognuno manterrà le proprie posizioni ci avventureremo in un disequilibrio
medico assicurativo” (doc. C).
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Dopo attenta analisi degli
atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata
l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle
condizioni di salute dell’assicurata, giustificante, in via di revisione, la
riduzione della rendita, difetta della necessaria forza probante.
Al
riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso
di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su
un esame materiale del diritto alla rendita.
Nella fattispecie si
tratta quindi della decisione del 30 aprile 2001 con la quale all’assicurata è
stato confermato il diritto alla rendita intera d’invalidità (doc. AI 13-1).
Si tratta quindi di
verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al riguardo va rilevato
che l’Ufficio AI, in sede di revisione – viste le annotazioni del 20 giugno
2006 del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 22-1) – ha disposto una
perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 36-1).
2.10.1. Per quanto riguarda la patologia
reumatologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, ha
diagnosticato una sindrome cervicospondilogena cronica – discopatia C5/C6
anamnestica e lombalgie comuni recidivanti da oltre 10 anni, che tuttavia non
hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Dal profilo
reumatologico RI 1 non ha alcuna riduzione della capacità lavorativa.
A mente
del TCA, non vi è ragione per mettere in discussione tale valutazione,
approfondita e motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dalla
ricorrente.
2.10.2. Per quanto
attiene alla patologia neurologica, nel suo referto datato 19 dicembre
Considerandi
2006.
il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, ha evidenziato che la
paziente dopo la grave patologia iniziale (due aneurismi cerebrali) presenta
una situazione neurologica oggettiva favorevole. Le cefalee di cui soffre la
paziente non incidono oltre il 20% sull’abilità lavorativa globale e dunque
l’insorgente è considerata abile al lavoro in misura maggiore dell’80%.
Il
TCA, non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa valutazione specialistica,
approfondita e motivata.
2.10.3
Quanto alla patologia
psichiatrica, nel referto del 20 dicembre 2006 del Dr. __________ è stata
diagnosticata una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, 41.2) con una
compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.
Il
perito ha precisato che dal 1982, successivamente all’emorragia
cerebrale l’assicurata ha manifestato ansia e depressione di
intensità variabile nel corso degli anni. Dopo la fine
del secondo matrimonio la ricorrente ha subìto uno scompenso depressivo
reattivo. Il perito ha aggiunto indicando che attualmente la
situazione psicopatologica sembra avere i caratteri
della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una
compromissione della capacità lavorativa oltre il 50%.
Nello
scritto del 15 giugno 2007,
in risposta alle
precisazioni richieste dal medico del SMR, Dr. __________, il perito ha
aggiunto che la paziente, non essendo più in cura dal
2000.
presso lo psichiatra Dr. Med. __________
e avendo ridotto la farmacoterapia ansiolitica-depressiva, è da
ritenersi migliorata.
Per
contro, nella certificazione del 22 agosto 2007 il Dr. Med. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo depressivo
maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo
vissuto relazionale. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata non è in
grado di riprendere un’attività lavorativa come invece indicato dai periti del
SAM. Questa diagnosi è stata confermata nel successivo certificato del 25
ottobre 2007, dove il Dr. __________ ha indicato che la paziente è affetta da
un disturbo psichiatrico maggiore che le impedisce uno "svolgimento"
lavorativo.
Va poi
rilevato che il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, seppur
generalista, ha evidenziato già nel rapporto di decorso del 18 aprile 2006 che
lo stato di salute dell’assicurata è stazionario e che “la polipatologia
presente non rende ipotizzabile la ripresa lavorativa in alcuna professione”.
Egli ha poi aggiunto che il quadro clinico dominato dalla presenza di una grave
sindrome depressiva è stazionario e la terapia farmacologica continua (doc. AI
18-1).
Il Dr. __________,
nello scritto indirizzato all’UAI del 13 agosto 2007, ha chiarito che la sintomatologia
della paziente è caratterizzata da una forte angoscia, umore deflesso, insonnia,
fobie, cefalee invalidanti, stanchezza, disinteresse e ritiro sociale. Il
medico ha poi aggiunto che il recente peggioramento del quadro psichiatrico ha
reso necessario l’invio della paziente presso il Dr. Med. __________ (doc. AI 52-1).
Nel caso
di specie vi è una chiara discrepanza fra quanto asserito dal perito
interpellato dall’amministrazione Dr. __________ e quanto sostenuto dai medici
curanti della paziente Dr. __________ e Dr. __________. In particolare, per
quanto riguarda la diagnosi il perito dell’UAI ha ritenuto unicamente una
sindrome ansiosodepressiva con un possibile scompenso depressivo reattivo a
conflittualità nell’ambito coniugale, mentre i medici curanti dell’insorgente hanno
posto una diagnosi di disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente
organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale. Divergente anche
la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1: il perito
ritiene quest’ultima abile in misura del 50% fondando
tale giudizio sul fatto che la paziente non sarebbe più in cura dal 2000 presso
lo psichiatra Dr. Med. __________ e avrebbe ridotto la farmacoterapia
ansiolitica-depressiva (circostanza questa contraddetta peraltro dal
medico curante Dr. __________), mentre il Dr. __________ e il Dr. __________, considerano
l’assicurata inabile al 100% e addirittura peggiorata secondo quanto riferito da
quest’ultimo nel mese di agosto del 2007.
Alla luce
di tali divergenze, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza
procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurata sia realmente migliorato dal punto
di vista psichiatrico.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si
considera che l’assicurata beneficia di una rendita intera dal 1984, la quale è
stata regolarmente confermata nelle revisioni fino al 2001 e che l’ultima
revisione ha avuto luogo nel 2006.
2.11
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La decisione
impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta
in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico presso il Centro
peritale per le assicurazioni sociali, inteso a delucidare sia l’aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della
ricorrente, al fine di stabilire se vi è realmente stato un miglioramento
rispetto alla precedente decisione.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
La
richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia medica (doc. I) è quindi
superata, quanto all’aspetto psichiatrico, dal rinvio degli atti all’Ufficio AI
per nuovi accertamenti di natura medica.
2.12
Con il
ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.13
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 25 settembre 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 26 ottobre 2007.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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