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Decisione

32.2007.34

Sulla sola base degli atti l'Ufficio AI non poteva escludere che un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato é intercorso prima della decisione impugnata. Rinvio per nuovi accertamenti

30 gennaio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che

sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare

all’assicurato il diritto a prestazioni.

Infatti,

in sede di opposizione, il dr. __________, nel suo attestato 11 agosto 2005

(doc. AI 30/1 riprodotto in esteso al consid. 2.5), ha certificato un notevole

peggioramento della situazione valetudinaria tale da rendere difficile

l’esecuzione di sforzi lievi: “(…) nell’arco degli ultimi mesi la

sintomatologia è peggiorata notevolmente rendendo difficili già sforzi lievi.

(…)”.

Il

dr. __________ ha poi evidenziato una “(…) dispnea anche a riposo (…)", una

terapia medicamentosa intensa, una sanazione chirurgica dei seni paranasali in

marzo 2004 senza miglioramenti dei sintomi ORL e la persistenza della rinosinusite

con ripercussioni negative sull’asma bronchiale.

Viste

le risultanze mediche appena esposte, questo Tribunale – considerato che il dr.

__________, fondandosi sul rapporto medico 25 giugno e sulle risposte 19

dicembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 8/1-3 e 13/1), nel rapporto medico 29

gennaio 2004 aveva concluso per un’incapacità totale nella sua attività di aiuto

cuoco e per un’abilità lavorativa del 100% in attività leggere in ambiente chiuso

senza inalanti fondandosi (doc. AI 15/1) – ritiene che viste le nuove

allegazioni mediche del dr. __________ non è possibile concludere con la

sufficiente tranquillità che effettivamente non sia intercorso un peggioramento

dello stato di salute prima della decisione impugnata.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, senza

neppure vedere l’assicurato, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 non ha minimamente

motivato e/o documentato per quali ragioni “(…) non vi sono motivi plausibili

per dover giustificare una rivalutazione medico assicurativa (…)” (doc. AI

33/1).

Al

contrario, visto che il dr. __________ ha attestato un notevole peggioramento

che rende già difficile l’esecuzione di sforzi lievi, queste evenienze andavano

approfondite per poter escludere che effettivamente un peggioramento dello stato

di salute non è intercorso prima della decisione impugnata.

Del

resto alle seguenti domande postegli dal rappresentante dell’assicurato:

"

(…)

♦ In che

cosa consiste il peggioramento dello stato di salute che lei attestava

nell’agosto 2005?

♦ Com’è

stato il decorso della malattia da allora ad oggi? Vi sono stati ulteriori

peggioramenti o miglioramenti?

♦ Come si presenta lo stato di salute del

signor RI 1 oggi?

♦ Il signor RI 1 sarebbe in grado di svolgere

un’attività leggera in ambienti senza elementi irritanti?

♦ Se sì in che misura e in che tipo di attività

(riguardo a pesi, attività seduta/eretta, ritmi di lavoro)?

♦ Se no per quali motivi?

♦ Di che tipo di allergie soffre il signor RI 1?

♦ Queste allergie influiscono sulla capacità

lavorativa del signor RI 1?

♦ Il fatto che il signor RI 1 percepisce

dispnea anche a riposo influisce sulla capacità lavorativa? Se sì in che

misura?

(…)" (doc. D)

il

dr. __________ ha risposto che:

"

(…)

- peggioramento dello stato di salute – peggioramento

dell’asma bronchiale: il paziente malgrado una terapia intensa ed adeguata ha

sviluppato un peggioramento della dispnea che si manifesta al momento anche

frequentemente a riposo rendendo un’attività professionale impossibile.

- da agosto 2005 si osserva un peggioramento dell’asma

bronchiale.

- ritengo che il paziente summenzionato non sia più in

grado di svolgere un’attività lavorativa anche se di natura leggera, e in

ambiente senza elementi irritanti.

- vedi punto 1.

- il paziente soffre di una forte sensibilizzazione

alle erbe estive, ai cereali e ai pollini di quercia.

- inizialmente l’asma si presentava soprattutto durante

l’esposizione ai summenzionati allergeni, nel frattempo l’asma bronchiale si

manifesta comunque anche indipendentemente da tale esposizione.

- vedi punto 1" (doc. E)

In

particolare neppure è possibile escludere un sostanziale cambiamento dello

stato di salute anche avuto riguardo alle annotazioni 2 marzo 2007 del dr. __________,

medico SMR (doc. VII/Bis).

Infatti

il dr. __________ – dopo aver evidenziato che “(…) l’attuale rapporto del dr. __________

8.2.2007 attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (…)” – è

solo perché ha ritenuto il rapporto “(…) molto scarno (…)” e privo di indicazioni

circa il trattamento e i dati oggettivi, che ha concluso: “(…) anche

attualmente il certificato non permette di oggettivare un sostanziale cambiamento

dello stato di salute dell’assicurato. (…)”.

Ora,

ricordato che la procedura

amministrativa e giudiziaria nell’ambito delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati compiutamente d'ufficio dall’amministrazione e dal

giudice, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI avrebbe dovuto quantomeno

interpellare il dr. __________ e chiedergli tutte le delucidazioni e la

documentazione necessaria prima di poter escludere un peggioramento dello stato

di salute.

In

questo senso la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, dopo aver interpellato il dr. __________ e, se

necessario, previo accertamento medico specialistico peritale, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

2.8. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Di

conseguenza la domanda d’assistenza giudiziaria per la procedura

ricorsuale diventa priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2

febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B.,

I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella

causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa

C., U 164/02 e STFA del 18 agosto

1999 nella causa T., U 59/99).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato

al consid. 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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