32.2007.34
Sulla sola base degli atti l'Ufficio AI non poteva escludere che un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato é intercorso prima della decisione impugnata. Rinvio per nuovi accertamenti
30 gennaio 2008Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.34
Data decisione, Autorità:
30.01.2008, TCA
Titolo:
Sulla sola base degli atti l'Ufficio AI non poteva escludere che un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato é intercorso prima della decisione impugnata. Rinvio per nuovi accertamenti
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.34
FS/td
Lugano
30 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11
dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di giugno 2003 RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo presso la __________
quale aiuto cuoco fino al 31 ottobre 2001 (doc. 1/4-5 incarto cassa malati), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da “(…) asma bronchiale (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 14 gennaio 2005 (doc. AI 23/1-2),
confermata con decisione su opposizione 11 dicembre 2006 (doc. AI 35/1-5),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni adducendo:
"
(…)
7. La documentazione medica prodotta in fase di
opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR),
il quale ha avuto modo di rivedere incarto. L'esito di tale giudizio ha
tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre
all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata
precedentemente.
In
particolare, il SMR ha potuto rivalutare i dati clinici messi a disposizione
del medico curante pneumologo Dr. med. __________. Tuttavia, non sono emersi
motivi plausibili per poter giustificare una rivalutazione medico assicurativa
del caso, con conferma della precedente valutazione posta in merito alla
capacità lavorativa residua, ovvero inabilità nell'attività precedentemente
svolta, mentre la capacità lavorativa rimane completa in attività adeguate
(attività leggere a livello manuale, in ambienti chiusi (ufficio, negozio),
senza inalanti (polvere o fumo o polline)).
Ne
consegue quindi la conferma della decisione impugnata anche per quanto
concerne le considerazioni relative all'aspetto economico. A tal proposito si
segnala che anche aggiornando i dati di riferimento al momento dell'emissione
della presente decisione, in considerazione della nuova prassi dell'alta Corte
che applica i valori nazionali (tabella TA1) al posto di quelli regionali
(TA13), non verrebbe determinata alcuna perdita lucrativa a seguito del danno
alla salute.
(…)" (doc. AI 14/1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso, completato con scritto 19 febbraio 2007, con il quale – prodotta
la risposta 8 febbraio 2007 del dr. __________ e contestata la valutazione medica
– ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI perché proceda ad ordinare una perizia pneumologica e renda una
nuova decisione.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione su opposizione
rilevando che “(…) in base alle annotazioni del SMR il rapporto prodotto del
Dr. __________ attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato;
tuttavia detto rapporto risulta essere molto scarno mancando le indicazioni
relative ai dati oggettivi ed al trattamento, dati che dovrebbero essere
disponibili, ma mai prodotti (ad es. la funzione polmonare, indicazioni su
ospedalizzazioni, ecc.). In conclusione, dal lato medico il SMR ritiene che
fino alla decisione su opposizione impugnata non risulta essere comprovato un
peggioramento dello stato di salute. Anche attualmente il rapporto del Dr. __________
non permette di oggettivare un sostanziale cambiamento dello stato di salute
dell’assicurato. (…)” (doc. VII).
1.5. Con
ulteriore scritto 20 marzo 2007 al TCA il rappresentante dell’assicurato ha, in
particolare, rilevato che:
"
(…)
3. È a dir poco sorprendente che l'Ufficio AI, che
durante la fase di opposizione ha ritenuto esaustivi i rapporti del Dr. __________,
comunque abbastanza esaustivi da poter decidere che il peggioramento
certificato da quest'ultimo non era rilevante, ritenga ora, in fase di ricorso,
che le sue indicazioni sono scarne ed insufficienti. Ma se le indicazioni del
Dr. __________ nello scritto dell'8 febbraio 2007 (che pure sono più esaustive
rispetto a quanto certificato dal Dr. __________ nel suo scritto dell'11 agosto
2005) sono scarne ed insufficienti e mancano di dati oggettivi, mal si
comprende perché l'Ufficio AI non sia giunto a questa conclusione già
nell'agosto 2005 e non abbia richiesto a suo tempo maggiori informazioni al Dr.
__________ o ordinato una perizia specialistica.
4. Dalle critiche del Dr. __________ allo scritto del
Dr. __________ dell'8 febbraio 2007 risulta chiaramente una sola cosa, ossia
che lo stato di salute dell'assicurato non è stato valutato dall'Ufficio AI con
la dovuta cura e che si impone quindi l'allestimento di una perizia
specialistica.
(…)" (doc. IX)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nell’evenienza
concreta il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia ABIM, nel
rapporto medico 25 giugno 2003 (doc. AI 8/1-3), posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) rinosinusite cronica – asma bronchiale
– multipl. allergie (…)” (doc. AI 8/1), ha attestato un’incapacità lavorativa
del 100% nella sua attività dal 12 maggio 2002 e la possibilità di svolgere per
8 ore al giorno un’altro lavoro di modesta attività fisica in ambiente senza
fumi, polveri e vapori.
Con
scritto 5 novembre 2003 il dr. __________, medico SMR, ha posto le seguenti
domande al dr. __________:
"
(…)
- mi può confermare che per attività non a contatto
con agenti irritativi (per es. cantiere edile), fumi o vapori come in cucina
l’Ato presenta una totale abilità lavorativa? Se no perché?
- Quali sono le limitazioni di carico da rispettare
in attività all’aperto o in ambiente non come una cucina d’albergo? Fino a
mansioni medio leggere come portare pesi fino a 10-15 kg, anche in posizioni
inergonomiche vi è un’abilità lavorativa completa? Se no perché?
(…)" (doc. AI 11/1)
Con
lettera 19 dicembre 2003 il dr. __________ ha risposto al dr. __________ che
“(…) posso solo confermare che il paziente può unicamente svolgere attività
fisiche che implicano sforzi fisici lievi in un ambiente privo di sostanze
irritative. Per tali attività è abile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI 13/1).
Il
dr. __________, nel rapporto medico 29 gennaio 2004 (doc. AI 15/1-2), ritenute
le diagnosi di “(…) asma bronchiale di modica entità a carattere poliallergico
– rinosinusite cronica con sindrome discendente (…)”, riguardo ai limiti
funzionali ha concluso che “(…) tutte le attività leggere a livello manuale in
ambiente chiuso (ufficio, negozio) senza inalanti (polveri o fumo o polline)
sono esigibili al 100%. (…)”.
L’ufficio
AI, sulla base del rapporto finale 11 gennaio 2005 del consulente in integrazione
professionale (doc. AI 21/1-2), con decisione 14 gennaio 2005 (doc. AI 23/1-2),
ha negato all’as-sicurato il diritto a prestazioni non sussistendo una perdita
di guadagno.
Con
opposizione 4 febbraio 2005 (doc. AI 26/1) l’assicurato ha fatto valere un
peggioramento del suo stato di salute intercorso nell’ultimo anno e non considerato
nella decisione.
Il
dr. __________ – riferendosi allo scritto 27 luglio 2005 con il quale l'Ufficio
AI ha chiesto all’assicurato di completare l’opposizione (doc. AI 27/1) – con
scritto 11 agosto 2005 ha attestato che il paziente:
"
(…)
È affetto da una rinosinusite cronica e asma bronchiale
con molteplici allergie.
Nell'arco degli ultimi mesi la sintomatologia è
peggiorata notevolmente rendendo difficili già sforzi lievi.
Frequentemente percepisce dispnea anche a riposo.
La terapia medica è intensa con corticosteroidi
intranasali e inalati associati a broncodilatatori a lungo, e, a bisogno, a
breve durata.
Una sanazione chirurgica dei seni paranasali in marzo
del 2004 non ha comportato un miglioramento dei sintomi ORL; la persistenza
della rinosinusite ha delle ripercussioni negative anche sull'asma bronchiale.
Considerando il decorso clinico sfavorevole vi prego
quindi di riesaminare la decisione di gennaio 2005, che negava il diritto a una
rendita di invalidità.
(…)." (doc. AI 30/1)
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 5 ottobre 2005, ha concluso che
“(…) non vi sono motivi plausibili per dover giustificare una rivalutazione
medico assicurativa e pertanto ritengo giustificata questa decisione di
inabilità lavorativa anche dopo aver valutato il rapporto messo a disposizione
in fase di opposizione. Dopo queste osservazioni personalmente ritengo
giustificata ed ancora attuale la valutazione di inabilità lavorativa presa il
29.1.2004.” (doc. AI 33/1).
Con
decisione su opposizione 11 dicembre 2006 l'amministrazione ha quindi
confermato la decisione 14 gennaio 2005 con cui ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni (doc. AI 35/1-4).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che
sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Infatti,
in sede di opposizione, il dr. __________, nel suo attestato 11 agosto 2005
(doc. AI 30/1 riprodotto in esteso al consid. 2.5), ha certificato un notevole
peggioramento della situazione valetudinaria tale da rendere difficile
l’esecuzione di sforzi lievi: “(…) nell’arco degli ultimi mesi la
sintomatologia è peggiorata notevolmente rendendo difficili già sforzi lievi.
(…)”.
Il
dr. __________ ha poi evidenziato una “(…) dispnea anche a riposo (…)", una
terapia medicamentosa intensa, una sanazione chirurgica dei seni paranasali in
marzo 2004 senza miglioramenti dei sintomi ORL e la persistenza della rinosinusite
con ripercussioni negative sull’asma bronchiale.
Viste
le risultanze mediche appena esposte, questo Tribunale – considerato che il dr.
__________, fondandosi sul rapporto medico 25 giugno e sulle risposte 19
dicembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 8/1-3 e 13/1), nel rapporto medico 29
gennaio 2004 aveva concluso per un’incapacità totale nella sua attività di aiuto
cuoco e per un’abilità lavorativa del 100% in attività leggere in ambiente chiuso
senza inalanti fondandosi (doc. AI 15/1) – ritiene che viste le nuove
allegazioni mediche del dr. __________ non è possibile concludere con la
sufficiente tranquillità che effettivamente non sia intercorso un peggioramento
dello stato di salute prima della decisione impugnata.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, senza
neppure vedere l’assicurato, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 non ha minimamente
motivato e/o documentato per quali ragioni “(…) non vi sono motivi plausibili
per dover giustificare una rivalutazione medico assicurativa (…)” (doc. AI
33/1).
Al
contrario, visto che il dr. __________ ha attestato un notevole peggioramento
che rende già difficile l’esecuzione di sforzi lievi, queste evenienze andavano
approfondite per poter escludere che effettivamente un peggioramento dello stato
di salute non è intercorso prima della decisione impugnata.
Del
resto alle seguenti domande postegli dal rappresentante dell’assicurato:
"
(…)
♦ In che
cosa consiste il peggioramento dello stato di salute che lei attestava
nell’agosto 2005?
♦ Com’è
stato il decorso della malattia da allora ad oggi? Vi sono stati ulteriori
peggioramenti o miglioramenti?
♦ Come si presenta lo stato di salute del
signor RI 1 oggi?
♦ Il signor RI 1 sarebbe in grado di svolgere
un’attività leggera in ambienti senza elementi irritanti?
♦ Se sì in che misura e in che tipo di attività
(riguardo a pesi, attività seduta/eretta, ritmi di lavoro)?
♦ Se no per quali motivi?
♦ Di che tipo di allergie soffre il signor RI 1?
♦ Queste allergie influiscono sulla capacità
lavorativa del signor RI 1?
♦ Il fatto che il signor RI 1 percepisce
dispnea anche a riposo influisce sulla capacità lavorativa? Se sì in che
misura?
(…)" (doc. D)
il
dr. __________ ha risposto che:
"
(…)
- peggioramento dello stato di salute – peggioramento
dell’asma bronchiale: il paziente malgrado una terapia intensa ed adeguata ha
sviluppato un peggioramento della dispnea che si manifesta al momento anche
frequentemente a riposo rendendo un’attività professionale impossibile.
- da agosto 2005 si osserva un peggioramento dell’asma
bronchiale.
- ritengo che il paziente summenzionato non sia più in
grado di svolgere un’attività lavorativa anche se di natura leggera, e in
ambiente senza elementi irritanti.
- vedi punto 1.
- il paziente soffre di una forte sensibilizzazione
alle erbe estive, ai cereali e ai pollini di quercia.
- inizialmente l’asma si presentava soprattutto durante
l’esposizione ai summenzionati allergeni, nel frattempo l’asma bronchiale si
manifesta comunque anche indipendentemente da tale esposizione.
- vedi punto 1" (doc. E)
In
particolare neppure è possibile escludere un sostanziale cambiamento dello
stato di salute anche avuto riguardo alle annotazioni 2 marzo 2007 del dr. __________,
medico SMR (doc. VII/Bis).
Infatti
il dr. __________ – dopo aver evidenziato che “(…) l’attuale rapporto del dr. __________
8.2.2007 attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (…)” – è
solo perché ha ritenuto il rapporto “(…) molto scarno (…)” e privo di indicazioni
circa il trattamento e i dati oggettivi, che ha concluso: “(…) anche
attualmente il certificato non permette di oggettivare un sostanziale cambiamento
dello stato di salute dell’assicurato. (…)”.
Ora,
ricordato che la procedura
amministrativa e giudiziaria nell’ambito delle assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati compiutamente d'ufficio dall’amministrazione e dal
giudice, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI avrebbe dovuto quantomeno
interpellare il dr. __________ e chiedergli tutte le delucidazioni e la
documentazione necessaria prima di poter escludere un peggioramento dello stato
di salute.
In
questo senso la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, dopo aver interpellato il dr. __________ e, se
necessario, previo accertamento medico specialistico peritale, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
2.8. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Di
conseguenza la domanda d’assistenza giudiziaria per la procedura
ricorsuale diventa priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2
febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B.,
I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella
causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa
C., U 164/02 e STFA del 18 agosto
1999 nella causa T., U 59/99).
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato
al consid. 2.7.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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