32.2007.340
L'UAI ha correttamente soppresso in sede di revisione la rendita all'assicurato, in quanto sia la patologia psichiatrica che oncologica non diminuiscono più la sua capacità lavorativa
23 febbraio 2009Italiano60 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.340
Data decisione, Autorità:
23.02.2009, TCA
Ricorso:
TF,9C_277/2009, 17.07.2009
Titolo:
L'UAI ha correttamente soppresso in sede di revisione la rendita all'assicurato, in quanto sia la patologia psichiatrica che oncologica non diminuiscono più la sua capacità lavorativa
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.340
LG/DC/sc
Lugano
23 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1960, precedentemente attivo quale autista, in data 27 luglio 2000 ha presentato domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere
affetto da “disturbi nervosi + linfoma” (doc. AI 16-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura della
Dr.ssa Med. __________, con decisione del 24 settembre 2001 (doc. AI 35-1),
preavvisata con progetto del 23 luglio 2001 (doc. AI 34-1), l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurato una rendita intera (grado del 100%) limitatamente al
periodo compreso fra il 1° giugno 2000 e il 30 giugno 2001 e una mezza rendita
(grado del 50%) dal 1° luglio 2001.
1.3. Nell’ambito
di una prima procedura di revisione avviata nel 2002, dopo aver interpellato il
Servizio di psichiatria e psicologia medica __________, l’amministrazione, con
comunicazione del 5 giugno 2002, ha informato l’assicurato che il suo grado di invalidità non si era
modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita (doc. AI
45-1).
1.4. Nel mese di
giugno del 2006 l’UAI ha avviato d’ufficio una seconda procedura di revisione.
Con comunicazione datata 20 settembre 2006 l’UAI ha confermato all’assicurato
il diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI 52-1).
1.5. A seguito
dell’annotazione del medico del SMR, Dr. __________, del 24 ottobre 2006 (doc.
AI 55-1), l’amministrazione ha poi fatto eseguire una perizia pluridisciplinare
ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM).
Sulla
base di tali referti peritali con decisione del 2 ottobre 2007 (doc. AI 69-1),
preavvisata con progetto dell’8 agosto 2007 (doc. AI 63-1), l’UAI ha soppresso la
rendita non essendo più presente alcun grado d’invalidità (doc. AI 69-1).
1.6. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento anche in futuro di una
mezza rendita d’invalidità. Il ricorrente, in particolare ha contestato la
valutazione operata dal SAM e la mancata applicazione delle deduzioni dal
reddito ipotetico da invalido (doc. I).
1.7. L’UAI, in
risposta, sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM e dell’ulteriore
valutazione del SMR ha proposto di confermare la decisione impugnata e
conseguentemente di respingere il ricorso (doc. IV).
1.8. Con scritto
del 23 gennaio 2008 (doc. VIII) il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso
a questo TCA copia della valutazione datata 19 dicembre 2007 del Dr. Med. __________
(doc. C1), copia della lettera del 21 novembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc.
C2) e copia dello scritto del 21 gennaio 2008 del Dr. Med. __________ (doc. C3).
1.9. Con
osservazioni datate 6 febbraio 2008 l’UAI ha confermato la correttezza del
provvedimento adottato e le proprie argomentazioni di risposta (doc. X + bis).
Le
osservazioni dell’UAI sono state trasmesse per conoscenza al rappresentante
dell’assicurato (doc. XI).
1.10. Il TCA, in
data 21 ottobre 2008, ha
interpellato il medico del SMR, Dr. __________, in merito alla sindrome da
affaticamento cronico (doc. XIII).
L’UAI
ha risposto in data 30 ottobre 2008 producendo le annotazioni del Dr. __________
(doc. XVI + 1/4).
Fatti
I doc.
XIII e XVI con allegati sono stati trasmessi alla controparte che in data 2
febbraio 2009 (doc. XXX) ha prodotto lo scritto del 29 gennaio 2009 del Dr. __________
(doc. E)
Il
doc. XXX e allegati sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc.
XXXI).
1.11. Il TCA, il 22
ottobre 2008 ha interpellato
anche il SAM a proposito della sindrome da affaticamento cronico in relazione
alla terapia oncologica (doc. XV).
Il 4
dicembre 2008 il Dr. __________ del SAM (doc. XIX) ha inviato lo scritto datato
21 novembre 2008 del Dr. __________ (doc. XIX bis).
I
doc. XV e XIX + bis sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc.
XX).
Il
rappresentante dell’assicurato ha risposto in data 22 dicembre 2008 allegando
lo scritto del 19 dicembre 2008 del Dr. __________ (doc. XXI), mentre l’UAI ha
inviato le proprie osservazioni il 12 gennaio 2009 (doc. XXIV).
I
doc. XXI e XXIV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXV e
doc. XXVI).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no
a sopprimere in via di revisione, la mezza rendita di d’invalidità
di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid.
3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
Considerandi
2.
con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4.
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2
A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130.
V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4.
cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2
In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3
e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere
che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo
gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).
Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in
considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro
intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I
criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la
presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua
intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni
senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività
risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella
causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia
depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara)
tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65
consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5
Nell’evenienza
concreta, l’assicurato dal 1° giugno 2000 è stato posto al beneficio di una
rendita intera d’invalidità e successivamente dal 1° luglio 2001 di una mezza
rendita d’invalidità a seguito della valutazione peritale della Dr.ssa __________.
Nel
giugno del 2006, nell’ambito della seconda procedura di revisione, l’UAI, con
lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare
ad opera del SAM, allestita l’11 giugno 2007. In tale ambito, i medici del SAM
hanno valutato sia la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________) che quella
oncologica (Dr. Med. __________).
Dal
profilo psichiatrico la Dr.ssa __________, del Servizio di psichiatria e di
psicologia medica di Savosa ha espresso la seguente valutazione:
"
VALUTAZIONE
1.
Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico
Nessuna diagnosi psichiatrica.
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro)
La capacità lavorativa dall'A. non è quindi al
momento compromessa dai sintomi psichici.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Il quadro depressivo descritto dal collega
psichiatra nel 2000 era molto probabilmente di tipo reattivo alla patologia
neoplatica, ora completamente risoltasi e senza più alcuna ripercussione sul
piano della timia.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali
Non sussiste una diminuzione della capacità
lavorativa attribuibile alle problematiche psichiche.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.?
Vedi punto 2 e punto 4.
Che effetti
avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.?
Non sussistono motivazioni psichiatriche per
effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso quest'A.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale
attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)
Vedi punto 2 e punto 4." (Doc. AI 60-13)
Dal
profilo della patologia oncologica il Dr. Med. __________, spec. FMH Medicina
interna, Oncologia-Ematologia, ha posto la seguente diagnosi (doc. AI 60-15):
"
Stato dopo linfoma non Hodgkin di tipo
immunoblastico (tipo H secondo IVF), della tonsilla sin., stato IIB, diagnosi
in data 31.03.1994:
·
polichemioterapia ambulatoriale dal 12.04 al
19.07
, seguita da radioterapia percutanea della regione cervicale e
tonsillare sin. dal 11.08 al 08.09.1994.
·
remissione completa persistente dal settembre 1994 a tutt’oggi (12 anni e 6 mesi). “
Lo
specialista ha poi espresso la seguente valutazione:
" 2. INFLUENZA
DI QUESTE ULTIME SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA
Gli esiti della terapia oncologica
ricevuta non sono tali da avere un'influenza sulla capacità lavorativa
dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta (operaio per ditta di
costruzioni edili). Il paziente riferisce un'affaticabilità aumentata, apparsa
dopo il trattamento oncologico, in confronto alle sue condizioni precedenti.
Un'affaticabilità aumentata nel periodo postchemioterapia può persistere per
una durata di 6-12 mesi dal termine della stessa per quanto riguarda un
trattamento di polichemioterapia convenzionale, quale quello ricevuto dal
paziente in modo ambulatoriale per un linfoma non Hodgkin. Un'affaticabilità
aumentata per un periodo più prolungato o a lungo termine non può venir
attribuita alla terapia oncologica ricevuta dall'assicurato. I sintomi del
paziente non sono oggettivabili né clinicamente né dal punto di vista
paraclinico. Dal punto di vista soggettivo il paziente segnala la stabilità dei
disturbi dal periodo immediatamente successivo alla chemioterapia fino a
tutt'oggi; utilizzando un test grafico (tipo LASA), il paziente indica
graficamente una tendenza al miglioramento del grado di affaticabilità. Gli
ulteriori disturbi riferiti dal paziente, consistono in una xerostomia,
attribuibile alla radioterapia della regione tonsillare e cervicale. Il
paziente non riferisce sintomi attribuibili a neurotossicità cronica
post-chemioterapia.
3.
EVOLUZIONE
DELLO STATO DI SALUTE DAL PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO E PROGNOSI A MEDIO-LUNGO
TERMINE
Il paziente è attualmente in
remissione completa del linfoma e viene sottoposto a controlli periodici
annuali, che includono esame clinico, esami di laboratorio, radiografia
standard del torace ed ecografia epatica. Il paziente non ricorda la data
dell'ultimo controllo avvenuto nel 2006.
4.
COME SI
GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?QUALI SONO LE LIMITAZIONI
FUNZIONALI CONSTATATE
La diminuzione della capacità
lavorativa non è giustificata dal punto di vista strettamente oncologico.
5.
POSSIBILITÀ
TERAPEUTICHE PER' MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
I
disturbi riferiti dal paziente sono puramente soggettivi e non è possibile
proporre possibilità terapeutiche per migliorarli.
6.
RITIENE
POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE?
Tenendo conto della lunga
interruzione dell'attività lavorativa del paziente nell'attività da ultimo
svolta, sarebbe senz'altro auspicabile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale.
7.
RITIENE
CHE L'ASSICURATO SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ? SE SI, DESCRIVERE I
LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITA LAVORATIVA IN TALE ATTIVITÀ ADATTA
Sì. Il paziente potrebbe svolgere
l'attività attuale di autista, senza alcuna riduzione del rendimento e a tempo
pieno." (Doc. AI 60-16)
Da parte
sua l’assicurato ha prodotto in sede ricorsuale una prima lettera datata 16
ottobre 2007 del Dr. Med. __________ dell’Istituto Oncologico __________, il
quale ha precisato quanto segue:
"
Egregio Avvocato RA 1,
in merito a una sua richiesta di un'opinione
specialistica sulla stanchezza cronica lamentata dal signor RI 1, credo che non
si possa escludere che tale condizione dipenda dal trattamento ricevuto per il
linfoma immunoplastico della tonsilla per il quale il paziente è stato trattato
con successo nel 1994. Infatti l'affaticabilità rimane un sintomo maggiore nei
pazienti trattati con successo in diversi tipi di tumore. La letteratura è
particolarmente ricca in proposito per quanto riguarda il linfoma di Hodgkin
mentre i dati per altri tipi di tumore sono meno certi. Nel caso del linfoma di
Hodgkin, come ancora recentemente riportato sul Journal of Clinical Oncology (Hyermstad MJ et al. J Clin Oncol, 2005 Sep 20;
23(27): 6587-95) la "chronic fatigue" rimane un problema frequente
anche se l'associazione tra questa e il trattamento è poco chiara. Per i
linfomi non-Hodgkin mancano dati precisi, si parla di circa 1/3 dei pazienti
con problemi psicosociali dopo il trattamento e mancanza di forze anche a lungo
termine (Devlen J et al., Brit Med J 1987; 295; 955-7). La letteratura in
generale nei pazienti con cancro riporta una incidenza della affaticabilità
cronica tra il 20% e il 40% (che può salire fino a oltre il 50% dopo trapianto
di midollo). L'eziologia non è chiara e non esiste trattamento causale e in
generale si tratta di una problematica con ovvie ripercussioni sulla capacità
lavorativa, come lamentato anche dal signor RI 1.
In quanto parte del team curante del paziente
tuttavia ritengo che una perizia in merito all'attuale riduzione della capacità
lavorativa dovrebbe nel caso specifico essere richiesta altrove." (Doc. B)
Il
rappresentante di RI 1 ha poi prodotto la relazione del 19 dicembre 2007 del
Dr. Med. __________, spec. FMH Medicina interna e Oncologia medica, dell’Istituto
Oncologico __________ che dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente e
ripreso la valutazione del Dr. __________ si è espresso in questi termini:
"
(…)
Valutazione mia personale:
Sono anch'io dell'opinione che non si possa escludere che i
disturbi addotti dal paziente possano dipendere dal trattamento combinato di
chemio- e radioterapia ricevuto per il linfoma nel lontano 1994, inquadrandoli
in quella che si potrebbe definire una sindrome da affaticamento
cronico, problema riconosciuto dalla letteratura internazionale quale
sequela di molti trattamenti oncologici, soprattutto risalenti ad un periodo
dove si sono applicati schemi di trattamento chemioterapico e programmi di
radioterapia con farmaci molto efficaci ma purtroppo anche caratterizzati da
effetti collaterali spesso importanti e possibili sequele a distanza nel tempo.
Bisogna tuttavia ricordare che la diagnosi di sindrome
da affaticamento cronico post-chemio radioterapia non é definita in maniera
assoluta e soprattutto deve essere considerata una diagnosi per
esclusione, dopo aver eliminato tutte le altre potenziali cause di
affaticamento e intolleranza allo sforzo, a maggior ragione in pazienti ancora
molto giovani.
In particolare, al di là degli usuali esami
ematologici per depistare un' eventuale anemia, disturbi elettrolitici,
disturbi metabolici, insufficienza di organi parenchimatosi (fegato, reni), si
raccomanda in generale di studiare più in dettaglio l'attività della ghiandola
tiroide (a maggior ragione in pazienti irradiati in sede cervicale e toracica
superiore). La determinazione del TSH durante la perizia SAM ha mostrato per il signor RI 1 un valore
nell'ambito della norma. Non mi risulta che siano stati determinati gli ormoni
tiroidei veri e propri, cosa che potrebbe risultare utile. Manca nella
valutazione SAM una
determinazione del tasso di Testosterone nel sangue, ormone la cui carenza
potrebbe indurre astenia e/o affaticabilità importanti anche se, da sola, una
tale spiegazione per i problemi del signor RI 1 appare poco probabile. La
valutazione psichiatrica in ambito SAM non ha evidenziato elementi per uno stato depressivo richiedente
trattamento attivo. A questo proposito bisogna tuttavia precisare che nel caso
del signor RI 1, contro un quadro depressivo cronico, sembra deporre la
relativa freschezza mattutina sino sul mezzogiorno con un certo calo
progressivo delle forze nella seconda metà della giornata. In conclusione, gli
accertamenti principali per determinare l'origine dell'affaticabilità e della
stanchezza cronica sono stati effettuati nell'ambito della perizia SAM. Non si può quindi, a mio modo di
vedere, escludere completamente la possibilità che si tratti di una sindrome da
affaticamento cronico quale sequela dei trattamenti effettuati nel lontano
1994.
Anche se il trattamento in sequenza di chemio-e radioterapia in sé non è
stato protratto a lungo nel tempo né appare particolarmente aggressivo (come
potrebbe essere per esempio una chemioterapia ad alto dosaggio o un trapianto),
si è trattato formalmente di farmaci e raggi con un potenziale di sequele a
medio e lungo termine.
L'origine di questa sindrome da affaticamento non
é ancora stata chiarita definitivamente, anche se sembra dipendere dal tipo e
dalla durata del trattamento oncologico applicato. Fattori individuali, come
sempre in medicina, possono giocare un ruolo. Come spesso accade in assenza di
spiegazioni chiare e definitive, nella letteratura medica specialistica vengono postulati diversi
meccanismi patofisiologici tra i quali possibili influssi negativi sulla respirazione/ossigenazione
del tessuto, danni al muscolo cardiaco, influssi negativi sugli organi
parenchimatosi (fegato e reni) a seguito di accumulo di tossine,
Sfortunatamente non esiste nè un metodo diagnostico per accertare la presenza nè
un trattamento causale di tale patologia. Di conseguenza gli sforzi terapeutici
sono solitamente volti al controllo dei sintomi derivanti e all'adattamento
degli sforzi (tra l'altro anche professionali) a questa situazione particolare.
Risposta alle sue domande
1.
Per quanto
valutabile dalla storia clinica del paziente e dagli atti, non può essere
escluso che il signor RI 1 soffra di una sindrome da affaticabilità cronica.
2.
Tenuto conto
della performance fisica indicata, il problema sembra intaccare almeno una metà
della giornata lavorativa.
3.
La diagnosi
attuale potrebbe essere riassunta con: sindrome da stanchezza/affaticabilità
cronica di origine indeterminata (diagnosi differenziale: sindrome da
affaticabilità cronica quale sequela di chemio- e radioterapia nel 1994).
4.
Al momento il signor RI 1 è sicuramente abile al lavoro nella sua attività.
La definizione della percentuale di abilità è dipendente dal riconoscimento o
meno della presenza di una sindrome da affaticabilità.
5.
La perizia SAM é esaustiva e copre sia l'ambito
oncologico che quello psichiatrico in maniera dettagliata. Le conclusioni di
tutti i documenti menzionati sono plausibili.
6.
Sulla base della documentazione fornitami, constato che sono state effettuate
valutazioni negli ambiti principali connessi al problema dell'affaticabilità
cronica (ambito oncologico, psichiatrico, laboratorio di base includente
screening tiroideo con TSH basale). Sarebbe stata utile la determinazione degli
ormoni tiroidei veri e propri come pure del testosterone basale (tramite
prelievo sanguigno), ormone in assenza del quale potrebbe giustificarsi
l'insorgenza di un'astenia cronica. Nel caso di una carenza, una terapia
continuata in pastiglie porterebbe ad un miglioramento dell'astenia nello
spazio di poche settimane se questa ne fosse la causa o la concausa.
7.
Non ho ulteriori argomenti da aggiungere."
(Doc. C1)
Relazione
completata in data 21 gennaio 2008 dalle seguenti precisazioni:
"
(…)
a) I disturbi addotti dal paziente ed elencati nella mia lettera del
19.12
, sono da un punto di vista clinico, compatibili, in assenza di altre
spiegazioni, con una sindrome da affaticamento cronico, anche se non é possibile
definirne oggettivamente la presenza in senso assoluto, in quanto non vi
sono, a tutt'oggi, parametri oggettivi e validati che possano dimostrarne
inequivocabilmente l'esistenza.
b) Ammesso che al paziente venga riconosciuta una sindrome da
affaticamento cronico, riterrei che una perdita di abilità lavorativa
nell'ordine del 50% sia una stima ragionevole, tenuto conto che il paziente é
disturbato perlomeno per la metà del tempo previsto dall'attività lavorativa,
che riesce attualmente a svolgere solo perché suddivisa in porzioni, con
possibilità di recupero psico-fisico sull'arco della giornata.
c) La perizia SAM é nel complesso esaustiva
e tiene conto, con una valutazione puntuale, di tutte le principali cause
somatiche e psicologiche che possono spiegare la presenza di una stanchezza
cronica e di un affaticamento precoce. Alfine di indagare ulteriormente la
causa dei problemi addotti dal paziente, sarebbe risultata utile, come indicato
nella mia lettera del 19.12.2007, la determinazione completa degli ormoni
tiroidei e la determinazione dell'ormone Testosterone, in quanto una
disfunzione in questi due ambiti avrebbe offerto un potenziale appiglio
terapeutico con una chance di influire sul benessere generale del paziente."
(Doc. C3)
Nella
seconda lettera del 21 novembre 2007 il Dr. Med. __________ ha precisato:
"
Egregio Avvocato RI 1,
in merito alla sua lettera dei 20.11.2007
concernente la risposta dell'ufficio cantonale dell'AI sul ricorso del Signor RI
1, mi permetto di precisare che:
·
l'unica mia perplessità a riguardo della perizia
del Dr. __________ e delle conclusioni dell'AI sta nella valutazione della
stanchezza cronica come necessariamente associata a patologia psichiatrica o
somatica attiva.
Infatti
il disturbo è noto nei pazienti oncologici guariti e non è necessariamente
associato a problemi psichiatrici. Come già segnalato nella mia lettera
precedente, esiste una abbondante letteratura medica in merito.
·
la mia valutazione della capacità lavorativa del
paziente è avvenuta nel contesto di visite annuali di follow-up oncologico e si
è basata solo sul racconto dei disturbi soggettivi lamentati dal paziente.
Ribadisco che, in quanto parte del team
curante, ritengo corretto che una ulteriore valutazione di tipo periziale sia
da eseguirsi altrove." (Doc. C2)
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio,
in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Con
riferimento alla patologia psichiatrica, la Dr.ssa __________ ha
chiaramente indicato che non vi è alcuna diagnosi psichiatrica e la capacità
lavorativa dell’assicurato non è compromessa da sintomi psichici.
Va
rilevato inoltre che già nella perizia del 15 giugno 2001, eseguita dalla
Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, sulla base della
quale l’UAI ha attribuito una rendita intera fra il 1° giugno 2000 e il 30
giugno 2001 e una mezza rendita dal 1° luglio 2001, la specialista aveva
indicato che “l’assicurato presenta un’elaborazione patologica della
malattia somatica. I sintomi fisici (stanchezza e stancabilità) vengono
perpetuati e prolungati per un’incapacità del soggetto a elaborare sul piano
psichico la malattia somatica e la guarigione della stessa, integrandosi
nuovamente e completamente nel mondo del lavoro attraverso la sindrome
psicastenica che egli descrive e sviluppa successivamente”. Secondo la
Dr.ssa __________ il paziente “….dovrebbe urgentemente rientrare a lavorare nella
misura di almeno il 50% da subito e con progressivo aumento verso il 100%
nell’arco dei prossimi mesi”. (doc. AI 31-4)
Il TCA non ha motivo per
scostarsi dalla valutazione della specialista interpellata dal SAM, che non è
del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.
La patologia
oncologica è stata vagliata dal Dr. Med. __________ che ha valutato in
remissione completa il linfoma di cui ha sofferto il paziente. Egli ha ritenuto
non giustificata dal punto di vista strettamente oncologico la diminuzione
della capacità lavorativa ritenendo puramente soggettivi i disturbi riferiti
dal paziente. RI 1 è considerato abile in misura piena nell’attuale attività di
autista senza alcuna riduzione del rendimento.
Per
quanto riguarda la “sindrome da affaticamento cronico” il Dr. Med. __________
ha rilevato che un’affaticabilità aumentata nel periodo post-chemio terapia può
persistere per 6-12 mesi. Un’affaticabilità per un periodo più prolungato non
può venire attribuita alla terapia oncologica ricevuta dall’assicurato, i cui
sintomi non sono oggettivabili né clinicamente, né dal punto di vista
paraclinico (doc. AI 60-15).
Il medico
curante dell’assicurato Dr. __________, da parte sua ha confermato che “il
paziente può ragionevolmente essere considerato come guarito dalla sua malattia
tumorale”, lamentando tuttavia un’affaticabilità fisica precoce ed inadeguata
all’intensità degli sforzi prodotti che pregiudicherebbe un’attività
professionale a tempo pieno. Il medico ha inquadrato tali sintomi in una
“sindrome di affaticamento cronico” che non si può escludere dipenda dal
trattamento combinato di chemio- e radioterapia risalenti alla cura contro il
linfoma del 1994.
Il Dr. __________ aggiunge
comunque che la diagnosi di sindrome da affaticamento cronico
post-chemio radioterapia non é definita in maniera assoluta e soprattutto deve
essere considerata una diagnosi per esclusione. L’origine di tale sindrome non
è stata ancora chiarita definitivamente e non esiste, allo stato attuale delle
conoscenze, né un metodo diagnostico né un trattamento causale di questa
patologia. Lo specialista ha poi concluso confermando che la perizia SAM è
esaustiva e copre sia l’ambito oncologico che quello psichiatrico in maniera
dettagliata giungendo a conclusioni plausibili (doc. C1).
Nelle
precisazioni del 21 gennaio 2008 il Dr. Med. __________ ha confermato che i
disturbi dell’insorgente sono compatibili con una sindrome da affaticamento
cronico, “anche se non è possibile definirne oggettivamente la presenza in
senso assoluto” mancando a tutt’oggi parametri oggettivi e validati che possano
dimostrarne l’esistenza. Il medico curante ha poi aggiunto che qualora venga
riconosciuta una sindrome da affaticamento cronico vi sarebbe una perdita di
abilità lavorativa del 50% (doc. C3).
Il
Dr. Med. __________, da parte sua, nei propri scritti ha espresso delle
perplessità nella valutazione della stanchezza cronica sottolineando
tuttavia che la sua valutazione si è svolta nel contesto
di visite annuali e unicamente sulla base del racconto dei
disturbi soggettivi del paziente (doc. C2).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 12 novembre 2007 (doc.
IV) ha ripreso la valutazione dei medici del SAM e associato la “sindrome da
affaticamento cronico” ad una problematica somatoforme / fibromialgica come già
la Dr.ssa __________ aveva indicato nel proprio referto del 15 giugno 2001.
Questo
Tribunale ha quindi interpellato il medico del SMR in merito alla sindrome da
affaticamento cronico e all’applicazione del metro valevole per una
problematica somatoforme / fibromialgica nella determinazione dell’impedimento
funzionale dell’assicurato. Il Dr. __________ nelle proprie annotazioni del 27
ottobre 2008 ha specificato che
la sindrome da affaticamento cronico corrisponde, in assenza di substrato
organico, ad una nevrastenia ICD 10 F 48.0. e documentato la classificazione della sindrome da
affaticamento cronico come una patologia somatoforme (doc. XVI).
Il Dr. __________,
da parte sua, nella lettera del 29 gennaio 2009, ha preso atto della classificazione
del medico del SMR limitandosi a ritenerla riferita all’affaticamento cronico
di natura eterogenea e di origini diverse e non necessariamente a casi di tipo oncologico.
Lo specialista ha poi aggiunto che la sindrome oggetto della presente disamina
si colloca in una zona di difficile interpretazione medica in assenza di chiare
possibilità dignostiche o alterazioni di laboratorio facilmente documentabili
(doc. E).
A questo punto va comunque sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, la
diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non costituisce, di per
sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una
presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa
possano essere superati tramite uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.4. e STF I 1093/2006 del 3 dicembre
2007).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), per ritenere eccezionalmente
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato
che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza
concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Dalle
tavole processuali è pacifico che l’assicurato non è affetto da una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del
Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 e quella recente 9C_636/2007
del 28 luglio 2008).
Il medico
del SMR, Dr. __________ conferma che nel caso di specie non vi è una patologia
psichiatrica sottogiacente e dal lato somatico non vi è una patologia
attiva che potrebbe spiegare la stanchezza cronica (doc. IV).
Quanto
agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007
il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome
somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o
meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare
eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità
lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è
giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi
giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
L’Alta Corte ha infatti osservato:
" (…)
3.
3.1
Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1.
LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165;
arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public
in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte
à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux
persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante
pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de
fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose
pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006,
consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit,
mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de
traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée
(ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté
(Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p.
77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées
figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur
l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3
Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal
fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs
avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous
l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée
souffre d'un syndrome
douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux
somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le
litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie
douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral
examine librement.
5.
5.1
Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception
du critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se
manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée
qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail
actuel.
5.2
En l'occurrence, il convient d'admettre
l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et
symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère
invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel
et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction
cantonale lorsque celle-ci
estime que l'assurée ne subit pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un
retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est
en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui
nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne
convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques
difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le
lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de
suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état
psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au
domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au
dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur
O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant
pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique
permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires
pour que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18
octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie
présentée actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur
le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et
O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents,
d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines
auprès de la doctoresse U.________
depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des constatations de fait
de la Cour cantonale que l'assurée
n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été
régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les
bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et
du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De même, les suggestions
thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie
cognitivo-comportementale) et G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont
pas été mises en oeuvre.
5.3
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le
trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point
de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de
l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation
du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit
fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto
ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006
del 3 dicembre 2007) e conformemente a quanto valutato dai periti del SAM
secondo questo Tribunale non sono adempiuti neppure gli altri criteri
sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un
disturbo del dolore somatoforme abbia carattere invalidante.
L’assicurato, oltre a non soffrire di una
componente psichiatrica importante, non presenta turbe croniche e neppure una
perdita d’integrazione sociale. L’attività di autista che svolge attualmente è infatti
– secondo i periti – da estendere a tempo pieno. Egli non soffre dunque uno
stato psichico cristallizzato tale che non permetta di sfruttare la sua
capacità lavorativa facendo gli sforzi ragionevolmente esigibili.
In data
27.
ottobre 2008 il TCA ha interpellato il SAM in merito alla differente
valutazione dell’affaticabilità riferita dall’assicurato quale sequela del
trattamento di chemio e radioterapia del 1994 (doc. XV).
Il Dr.
Med. __________ ha confermato la propria precedente valutazione precisando che
la chemioterapia ricevuta dal paziente corrisponde ad un regime di
chemioterapia di durata complessiva breve (12 settimane), i cui effetti
collaterali non si protraggono a lungo nel tempo come potrebbe essere il caso in
trattamenti con dosi cumulative maggiori di farmaci chemioterapici. Lo
specialista ha poi constatato che non vi è stato danno alle gonadi del paziente
e, non essendovi elemento obiettivi per misurare il grado di stanchezza /
affaticabilità dell’assicurato egli ha proceduto ad un’auto-valutazione del
sintomo (sistema LASA) che ha mostrato un progressivo miglioramento del grado
di stanchezza dal 1999 al 2007.
A mente
del perito i sintomi riferiti da RI 1 sarebbero riferibili ad una problematica
di tipo psichiatrico e non alle conseguenze somatiche delle terapie
oncologiche. (doc. XIX bis).
Questo
TCA non intravede ragioni per scostarsi dal parere dei medici del SAM, anche in
considerazione di quanto ribadito in data 19 dicembre 2008 dal medico curante,
Dr. __________, laddove ha affermato che “non vi è possibilità di documentare
oggettivamente (…) un chiaro substrato organico patologico o una correlazione
diretta tra i disturbi e le percezioni percepite e formulate dal paziente e il
danno residuo effettivo o stimabile dal trattamento subito.” (doc. D).
Sia la
patologia psichiatrica che oncologica non diminuiscono la capacità lavorativa
dell’assicurato. La differente valutazione in merito alla “sindrome da
affaticamento cronico”, ritenuta dal Dr. Med. __________ (se riconosciuta) invalidante
per almeno metà della giornata lavorativa, contrariamente a quanto sostenuto
dal Dr. Med. __________ che non la ritiene invalidante e attribuibile alla
terapia oncologica, non mette in dubbio le conclusioni alle quali è giunto
quest’ultimo, considerato come una sindrome di questa natura non è
oggettivabile in maniera assoluta né clinicamente, né dal punto di vista
paraclinico. L’origine di questa sindrome non è infatti ancora stata chiarita
definitivamente. Applicando poi il metro di valutazione valevole per le
patologie somatoformi / fibromialgiche, la “sindrome di affaticamento cronico”
non ha comunque carattere invalidante.
Infine è
utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Visto quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che il ricorrente è abile al lavoro al 100% nella sua attività di autista.
Nella
misura in cui l’UAI, ha soppresso la rendita non essendo più presente alcun
grado d’invalidità, la sua decisione del 2 ottobre 2007 merita quindi conferma.
2.8
L’assicurato
ha chiesto l’esperimento di una perizia giudiziaria sul problema
dell’affaticabilità, una prova di carico di lavoro, oltre che l’audizione di
una serie di testi (doc. I e XXI).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese
per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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