32.2007.343
UAI non ha correttamente valutato la patologia psichiatrica dell'assicurato. La perita psichiatra ritiene l'assicurato ancora abile al lavoro al 70%,ma solo se accompagnato nel lavoro da una figura di
4 dicembre 2008Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.343
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, TCA
Titolo:
UAI non ha correttamente valutato la patologia psichiatrica dell'assicurato. La perita psichiatra ritiene l'assicurato ancora abile al lavoro al 70%,ma solo se accompagnato nel lavoro da una figura di riferimento (tutor). Atti rinviati per nuovi accertamenti psichiatrici
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.343
cr/DC/sc
Lugano
4 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1974, in precedenza attivo in qualità di operaio, in data 27 maggio 2005 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto “depresso, apatico,
soffro la solitudine, la tristezza, l’insonnia, mi sento a terra totalmente”
(doc. 2/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 30 luglio 2007 (doc. 30/1-3),
confermato con decisione del 25 settembre 2007, l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni, appurato un grado di invalidità del 16% (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di
invalidità (I).
La
patrocinatrice ha sostanzialmente contestato la valutazione psichiatrica della
dr.ssa __________, effettuata nell’ambito della perizia pluridisciplinare del
SAM, ritenuta incompleta e contraddittoria. Ella ha infatti indicato che la
dr.ssa __________ ha considerato l’interessato abile al lavoro al 70%,
giustificando la diminuzione del rendimento con una presunta lentezza
nell’esecuzione delle mansioni richieste, una maggiore affaticabilità e un
maggiore bisogno di pause. Essendo tuttavia la patologia dell’assicurato
caratterizzata da un disturbo della personalità che rende difficile e
conflittuale l’interazione con il mondo esterno, a causa della totale mancanza
di controllo dei propri impulsi, a mente della patrocinatrice la diminuzione
del rendimento non può essere dovuta ad una lentezza nell’esecuzione delle
mansioni richieste e ad una maggiore affaticabilità e maggiore bisogno di
pause.
L’avv. RA
1 ha poi evidenziato che la dr.ssa __________ ha riconosciuto la gravità delle
patologie dell’assicurato, sottolineando che egli sarebbe abile al lavoro, ma
unicamente in un ambiente protetto, dove il personale e gli operatori sono
informati e allenati al contatto con soggetti portatori di disturbi della
personalità. Si tratta quindi di un ambito lavorativo ben definito, diverso
dall’ambiente lavorativo disponibile normalmente sul mercato del lavoro.
La
patrocinatrice ha quindi chiesto al Tribunale di voler riconoscere
all’assicurato una totale inabilità al lavoro, come attestato dal curante, dr. __________,
oppure, in caso di perplessità, di ordinare l’esecuzione di una perizia
giudiziaria neutra.
Infine,
l’avv. RA 1 ha osservato che, nella denegata ipotesi in cui si volesse
riconoscere l’assicurato abile al lavoro al 70%, il reddito da invalido da
prendere in considerazione non potrebbe in ogni caso essere quello indicato
dall’amministrazione, riferito al mercato generale del lavoro, in attività
semplici e ripetitive, bensì quello relativo ad un’attività in ambito protetto,
dove il reddito non può essere superiore a 20’000-25'000 fr. all’anno, con un conseguente
grado di invalidità del 60%, che darebbe diritto a tre quarti di rendita (I).
Con
scritto del 31 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale,
trasmettendo al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e la relativa documentazione (II + bis).
1.4. L’UAI, in
risposta, sulla base della valutazione del medico del SMR relativa alla
documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso, ha postulato
un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (V + 1).
1.5. In data 7
dicembre 2007 la patrocinatrice ha contestato le valutazioni del medico SMR,
trasmettendo al Tribunale un nuovo certificato medico del dr. __________ (VII +
F1-2).
1.6. Con scritto
del 14 dicembre 2007, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione
del ricorso, visto che l’interessato non ha addotto elementi di valutazione nuovi,
ribadendo quanto già esposto nel ricorso (IX).
Tale
scritto è stato trasmesso all’assicurato (X), per conoscenza.
1.7. In corso di
causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole precisazioni in
merito alla frase, presente nel consulto peritale, “in ambienti “non protetti”
la percentuale di incapacità rischia di aumentare” e invitandola ad indicare
quale sia il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato, dal profilo
psichiatrico, al di fuori di un ambiente protetto, in attività adeguate al suo
stato di salute (XI).
La dr.ssa
__________ ha risposto con scritto del 4 novembre 2008 (XIII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 19 novembre 2008 (XV), mentre
l’assicurato con scritto del 20 novembre 2008 (XVI).
Le
osservazioni dell’assicurato e quelle dell’amministrazione sono state trasmesse
alla relativa controparte (XVII, XVIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la
patologia reumatologica (dr. __________), quella gastroenterologica (dr. __________)
e quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del
21 maggio 2007, ha posto le
diagnosi di “lombalgie a carattere altalenante” (doc. 23/17).
Il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato
presenta dei disturbi a livello della colonna lombare nell’ambito di una
lombalgia a carattere recidivante, associati ad una certa rigidità nei
movimenti. Lo specialista ha potuto riscontrare, all’esame clinico, un reperto sostanzialmente
nella norma, senza patologie di rilievo. Egli ha aggiunto che non vi sono
indicazioni né anamnestiche, né cliniche, né radiologiche per un’eventuale
malattia sistemica infiammatoria interessante l’apparato muscolo-scheletrico
nell’ambito della malattia di Crohn. Pertanto, tenendo in considerazione questi
aspetti, il dr. __________ ha ritenuto che l’interessato non presenti alcuna
limitazione funzionale per quanto riguarda i suoi disturbi a livello della
colonna lombare, considerando l’assicurato, dal profilo reumatologico,
pienamente abile al lavoro nella sua attività professionale (doc. 23-18).
L’aspetto gastroenterologico è invece stato
valutato dal dr. __________, specialista FMH in medicina interna e
gastroenterologia, il quale, nel suo referto del 17 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “Morbo di Crohn
a livello ileo-cecale diagnosticato nel 2004 sulla base dell’esame istologico
delle biopsie intestinali e dell’aspetto endoscopico. Decorso finora favorevole
in particolare senza sindrome diarroica, ma con dolori intermittenti nella
regione della fossa iliaca destra. Leggero ispessimento di parete a livello
ileo-cecale visibile alla monografia addominale; terapia con Mesalazina al
bisogno. Nessuna assenza dal lavoro prolungata o anamnesi di ricovero
ospedaliero per la malattia infiammatoria intestinale” (doc. 23-19).
Il dr. __________ ha considerato che, dal punto
di vista strettamente gastroenterologico, non vi è alcuna diminuzione della
capacità lavorativa (doc. 23-20).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla
dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel
suo referto del 22 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “disturbo di personalità di tipo misto
(ICD10-F60.1); sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta
per stress prolungato (ICD10-Z65.1 e 65.2)” (doc. 23-23).
Ella ha indicato di ritenere “utile un programma
di riqualifica teso piuttosto che a una reale qualifica – dove di fatto egli
mostrerebbe scarsa capacità cognitiva, scarse risorse, ecc. - a una
risocializzazione in ambito lavorativo dove egli possa sperimentarsi nuovamente
utile, abile, socializzato” (doc. 23-23).
La specialista ha osservato che, in assenza di
provvedimenti di questo tipo, la prognosi a medio-lungo termine appare
negativa, in quanto si ipotizza un’ulteriore chiusura e una progressiva perdita
da disuso delle risorse di socializzazione.
La dr.ssa __________ ha quindi considerato, sotto
il profilo strettamente psichiatrico, l’assicurato inabile al lavoro al 30%,
aggiungendo che “la presenza di una comorbidità somatica rischia di peggiorare
la prognosi di cui sopra.
In ambienti “non protetti” (diversamente da spazi
con personale e operatori informati e allenati al contatto con soggetti
portatori di un disagio da “disturbo di personalità”) la percentuale di
incapacità rischia di aumentare, poiché l’ambiente risulta impreparato e
incapace di contenere il disagio del microclima che lo accoglie e ammortizzare
gli effetti delle sue condotte a tratti improprie” (doc. 23-24). La specialista
ha inoltre ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, al 70%, tutte le altre
attività teoricamente esigibili, compatibili con il suo livello culturale, età,
quadro fisico e attitudini personali (doc. 23-24).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 22 giugno 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo di personalità di tipo misto;
sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress
prolungato”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa hanno indicato quelle di “lombalgie a carattere altalenante; Morbo
di Crohn ileocecale diagnosticato nel 2004 con decorso finora favorevole;
tabagismo cronico” (doc. 23-7).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30% nella sua precedente
attività di operaio e in altre attività, a partire da luglio 2004 (doc. 23-10+11).
Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr.
__________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il
quale, nelle sue annotazioni del 3 luglio 2007 ha indicato:
"
L’accertamento SAM è stato svolto in maniera
esaustiva, dalle sue conclusioni si evince che l’assicurato mostra sotto il
profilo clinico, globalmente, una riduzione del rendimento del 30% in una
normale attività svolta a tempo pieno per motivi di tipo psichiatrico.
In conclusione:
IL 30% dal luglio 2004 intesa come riduzione del
rendimento su una normale giornata di lavoro, per ogni tipo di attività.” (Doc.
24-1)
2.6. Con il ricorso
l’assicurato ha prodotto tre certificati medici redatti dal dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e dallo psicologo __________,
indirizzati alla patrocinatrice:
-
certificato del 27 agosto 2007, del seguente
tenore:
" Il
relazione al nostro colloquio telefonico odierno La possiamo volentieri
informare circa lo stato di salute del paziente citato in epigrafe e in
particolare sulla diagnosi, il decorso e la prognosi.
Il signor RI 1 soffre
di un disturbo di personalità antisociale caratterizzato da negligenza degli
obblighi sociali, indifferenza e insensibilità nei confronti degli altri e in
parte anche nei confronti di se stesso.
Gli interessi e gli
investimenti affettivi sono scarsi o nulli quindi poco durevoli. Il paziente
manifesta intolleranza alle regole; è stato colpito a più riprese da sanzioni.
Malgrado gli
interventi psicoterapeutici e psicofarmacologici mirati, non si realizzano
progressi di rilievo, assistiamo piuttosto ad un lento assestamento della
sintomatologia su modalità antisociali, abbandoniche.
Il 27 maggio 2005 è
stata inoltrata la richiesta per una rendita di invalidità a causa
dell’impossibilità di garantire un’attività lavorativa in modo continuo,
autonomo, responsabile.
Il 30 luglio 2007 è
giunto un progetto di decisione sfavorevole.
Considerate le
valutazioni sopra elencate confermiamo che la prognosi valetudinaria rimane
nettamente sfavorevole in tempi medio-brevi.” (Doc. C)
- certificato del 10 settembre 2007, in cui si legge:
" La
ringraziamo per averci inviato la perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM
di Bellinzona il 22.06.2007 a carico del paziente citato in epigrafe.
Ancora una volta
consideriamo che le osservazioni sul paziente non corrispondono alle
conclusioni (patologia psichiatrica pag. 8.9) o meglio, non è stata eseguita
una relazione significativa fra struttura psicologica/diagnosi e l’impatto con
il mondo del lavoro.
Il sig. RI 1 soffre
di un grave disturbo della personalità, tipo borderline, con un particolare
accento sulla mancanza di controllo dei propri impulsi, incapacità di modulare
le relazioni interpersonali, alla mancanza di autocritica, difficile per lui
scindere una visione del mondo soggettiva da una visione oggettiva delle cose e
quindi di se stesso, di conseguenza anche una svalutazione.
Mancanza di
riflessività e di rispetto per gli altri.
Questa patologia sta
vieppiù rafforzandosi per il meccanismo di interdipendenza fra i sintomi che ne
conferma la cronicità.
Riusciamo appena a
contenere gli eccessi di queste manifestazioni, ma non possiamo incidere sulla
struttura vera e propria del paziente.
Le prognosi
valetudinaria e psico-sociale rimangono a tutt’oggi sfavorevoli anche se
verranno attivati tutti i mezzi per garantire almeno l’adeguatezza sociale.
Ora, dall’anamnesi
personale dell’infanzia, sociale e professionale, si evince che il paziente non
ha mai realizzato un progetto sia a livello lavorativo, sia a livello
relazionale.
Schivo, diffidente,
rivendicativo e vendicativo e inevitabilmente solo e dipendente.
Il nostro paziente,
secondo scienza e coscienza, non è in grado attualmente di affrontare il mondo
esterno, uscire da quell’involucro protettivo, ma invalidante. Le frustrazioni
che ne conseguirebbero lo porterebbero inevitabilmente verso derive
psicopatologiche peggiori ed ingestibili, in ogni caso non gli permetterebbero
di affrontare qualsiasi attività professionale seppur con tutti gli incentivi e
gli aiuti del caso.
Ribadito il quadro
psicopatologico già illustrato d’altronde dalla dr.ssa __________ nella perizia
pluridisciplinare citata, non possiamo capire le sue conclusioni a favore di
una capacità lavorativa del 70% e ce ne dissociamo e dunque confermiamo
l’incapacità lavorativa al 100% e l’inidoneità totale ad una riqualifica
professionale.” (Doc. D)
-
certificato del 27 ottobre 2007, in cui è stato indicato:
" In
relazione al colloquio telefonico con uno dei sottoscritti, lo psicologo __________,
e a complemento dei nostri scritti del 27 agosto e 10 settembre u.s., Le
possiamo comunicare le motivazioni che ci hanno orientato verso la richiesta di
una rendita di invalidità anziché seguire il percorso della reintegrazione
professionale per il nostro paziente citato in epigrafe.
Va innanzitutto
considerato che la patologia del paziente è caratterizzata essenzialmente da un
disturbo relazionale. Egli non riesce ad intrattenere relazioni costruttive basate
sull’interscambio, sulla progettualità, sulla condivisione delle esperienze che
emergono, sull’autocritica come punto di convergenza e di partenza di ogni
vissuto relazionale.
Queste difficoltà
sono marcate da un’intelligenza e da una coscienza (confini labili fra il
soggettivo e le norme sociali) poco differenziate.
Ciò ha reso poco
credibile e affidabile la sua posizione nel mondo del lavoro e nelle relazioni
interpersonali.
L’umore permane
costantemente labile e depresso. Il pensiero ed il significato che il paziente
attribuisce alla sua vita e al suo mondo, è pervaso in modo massiccio da un
sentimento persecutorio che limita ogni attività anche se in modo non ancora
sistematico.
Pensiero ed
affettività condizionano in modo determinante la sfera cognitiva, frutto di un
impatto socio-culturale limitato, che hanno compromesso in modo categorico le
capacità di rilettura e approfondimento dei vissuti e quindi la crescita.
Secondo l’ICD10 (Manuale
diagnostico) si tratta di un disturbo di personalità antisociale. Secondo
Bergeret: un disturbo caratteriale, antisociale del gruppo degli stati-limite
(o borderline) che si distinguono per la fragilità del Super-Io, l’angoscia di
separazione, la proiezione della divisione interna amore-odio, per la mancanza
fondamentale di identità in grado di incidere nel sociale e nel quotidiano.
Questo profilo
psicopatologico è stato a nostro avviso preso in considerazione solo
marginalmente e quindi, con la perizia del SAM, si è arrivati alla conclusione,
affrettatamente, di un 30% di incapacità lavorativa a causa di una possibile
“lentezza” dovuta al quadro clinico psichiatrico. Il 70% di capacità dovrebbe
per contro trovare riscontro in un reinserimento professionale assistito.
In realtà, le
risorse valetudinarie e psicologiche del signor RI 1, considerando
l’interazione di tutti gli aspetti a cui abbiamo fatto riferimento, sono
ridotte ad un livello preoccupante; sono al limite, il paziente deve sottoporsi
ad un trattamento intensivo anche al quale si sottrae.
Concludiamo
asserendo che il nostro paziente attualmente non è in grado di svolgere qualsivoglia
tipo di attività lavorativa; è altresì gravemente ostacolato, con la sua
patologia, nello sviluppare progettualità di reinserimento indipendentemente
dalle opportunità offertegli.
La patologia di cui
soffre il paziente non permette di intraprendere attività indipendentemente
dalle caratteristiche quantitative e qualitative (idoneità) che le stesse
presentano.” (Doc. E)
Nelle sue
annotazioni del 21 novembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina
generale, ha così commentato i certificati dello psichiatra curante:
"
Assicurato peritato in ambito SAM 5.2007
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo di personalità di tipo misto.
Sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e
della condotta per stress prolungato.
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Lombalgie a carattere altalenante.
Morbo di Crohn ileocecale diagnosticato nel 2004
con decorso finora favorevole.
Tabagismo cronico.
Conclusioni SAM: abile al 70% (rendimento
ridotto) in attività abituale di operaio non qualificato (unicamente
impedimenti psi).
Decisione UAI del 25.9.2007: nessun diritto a
rendita e a provvedimenti professionali, grado AI dopo calcolo CGR: 16%
In sede di ricorso vengono presentati:
3 certificati da parte del dr. __________, nei
quali egli riconferma la sua valutazione precedente, che l’assicurato non è in
grado, a causa del disturbo di personalità, di reinserirsi nel mondo del
lavoro.
Valutazione:
Gli attuali certificati non evidenziano una
modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale
SAM.
Il dr. __________ ritiene già attualmente impossibile
un reinserimento professionale, mentre la perita psichiatrica del SAM ritiene
al momento ancora esigibile un tale inserimento.
Si tratta quindi di una differente valutazione
del medesimo danno alla salute. Non vedo elementi che dovrebbero forzarci a
discostarci dalla valutazione peritale SAM.” (Doc. V/1)
L’assicurato ha poi prodotto un nuovo referto del
dr. __________, del 3 dicembre 2007, del seguente tenore:
"
Ecco le mie osservazioni in merito a quanto
riportato dal dr. __________ nel modulo “Annotazioni del medico”:
1. La gravità della diagnosi, complessa ed invalidante, ciò che
non è compatibile con la valutazione del collega dr. __________.
2. Questo a conferma di quanto già le ho trasmesso nel mio
precedente scritto del 27 ottobre.
3. Scorretto
quanto riportato dal dr. __________ quando dice, nelle sue “annotazioni”: “(…)
il dr. __________ riconferma la sua valutazione precedente, che l’assicurato
non è in grado, a causa del disturbo di personalità, a reinserirsi (il sig. RI
1) nel mondo del lavoro”. Il sig. RI 1 infatti non è solo affetto da un grave
disturbo della personalità, ma, pure, da una grave sindrome da disadattamento i
quali, nel loro insieme, conducono allo stato di incapacità ed invalidità
totale il paziente.
4.
Fatti
I certificati presentati evidenziano una modifica del suo stato di salute (del
sig. RI 1), contrariamente a quanto affermato dal dr. __________.” (Doc. F1)
2.7. In corso di
causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, invitandola a precisare che
cosa intende con la frase “in ambienti “non protetti” la percentuale di
incapacità rischia di aumentare”, indicando in particolare il grado di capacità
lavorativa residua dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, al di fuori di un
ambiente protetto, in attività adeguate al suo stato di salute (XI).
Con
scritto del 4 novembre 2008 la dr.ssa __________ ha risposto:
"
Come da lei richiesto sono con questa mia a
rispondere sul caso in oggetto.
Il soggetto presentava un quadro compatibile con
la diagnosi di Disturbo di personalità misto e una sindrome da disadattamento
con disturbi emotivi e della condotta.
Egli faceva risalire lo sviluppo del quadro di
disadattamento a un doloroso episodio occorso nel 2004 di cui agli atti.
I tratti di personalità venivano con lo stesso episodio
a esprimersi con maggiore effetto destabilizzante.
Riconoscevo il soggetto inabile al 30% per
l’ultima attività lavorativa svolta e precisavo che ritenevo necessario porre
attenzione alla comorbilità con un Morbo di Crohn, complessa e dolorosa patologia
cronica.
La mia precisazione in merito alla necessità di
prestare attenzione alla comorbilità nasce da evidenze presenti in letteratura
che sottolineano le delicate relazioni tra patologie croniche e disagio
psico-emotivo con effetto sinergico negativo reciproco.
Quindi già di per se stesse tali patologie
possono reciprocamente condizionarsi a vicenda con effetto peggiorativo sulla
prognosi a medio e lungo termine.
Il soggetto è fermo dal 2004 e al momento vive
una chiusura sociale e interpersonale che non rende facile il rientro
lavorativo.
L’ipotesi che proponevo è di un rientro
“tutorato” nel senso di fornire al soggetto una o più figure di riferimento che
coordinino e sostengano il reinserimento lavorativo.
Esso mostrerà difficoltà immaginabili e, se
supportato, esse potranno anche essere superate. Le figure di tutoraggio non
devono necessariamente essere interne allo spazio lavorativo: esso infatti non
va inteso come “lavoro protetto” del tipo di quello svolto presso associazioni
come la “__________” ma, piuttosto, con spazi lavorativi normali nei quali il
soggetto può essere affiancato – in fase iniziale di adattamento e per un tempo
congruo – da figure di sostegno-tutoraggio che lo aiutino a gestire l’emotività
espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le
esperienze.
In conclusione, l’ambiente non è protetto di per
se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di
sostegno-contenimento-riferimento che medino il soggetto rispetto alla realtà
nella delicata fase di riadattamento e per un tempo congruo (probabilmente
almeno 3-4 mesi) prima di poterlo lasciare autogestire.
Le figure di sostegno andrebbero scelte
all’interno di operatori del sociale allenati alla mediazione interpersonale e
al contenimento-gestione del disagio psichico.
La percentuale di IL potrebbe migliorare comunque
con il tempo, ma anche peggiorare.
Motivo per cui consigliavo di far rivedere il
soggetto ad un anno dalla messa in campo di quanto detto sopra.
Consigliavo anche un adattamento della terapia
farmacologica.”
(Doc. XIII)
L’assicurato ha poi prodotto un certificato del
dr. __________, datato 19 novembre 2008, indirizzato alla patrocinatrice, del
seguente tenore:
"
In risposta alla Sua richiesta in occasione del
nostro colloquio del 17 novembre 2008 Le possiamo confermare di non avere più
avuto contatti con il paziente citato a margine.
Lo stesso, in corrispondenza con la sua
patologia, non si è presentato ai colloqui previsti anche dopo una nostra
discreta insistenza.
Ribadiamo che, malgrado ciò, al momento
dell’ultimo colloquio del 14 marzo u.s., il signor RI 1 si trovava in uno stato
di estrema precarietà psico-fisica, inserita in un quadro psicopatologico
ingravescente.” (Doc. G)
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
Considerandi
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9
In
una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non
probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità
formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel
caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica,
apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in
psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di
esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di
“specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione
federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e
psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito
il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale
di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime
ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che
la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici
svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di
formazione postgraduata riconosciuto.
Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere
abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era
neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma
federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari
per ottenere un’autorizzazione in tal senso.
In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008
questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni
richieste in quell’occasione al SAM, che la dr.ssa __________, è in
possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a
livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un
certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in
medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina
e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati
presenti nell’inc. 32.07.162).
Pertanto, il rapporto peritale del 22 aprile 2007 allestito dalla
dr.ssa __________ per conto del SAM può essere preso in considerazione da parte
del TCA.
2.10
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica psichica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia
reumatologico che gastroenterologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________
e del dr. __________, dai quali è emerso che egli non presenta, né dal profilo
reumatologico, né da quello gastroenterologico, delle patologie invalidanti, di
modo che va considerato pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 23/13-20).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del
resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato pure è stato sottoposto, in data 21 aprile 2007,
ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico della dr.ssa __________,
dal quale è emerso che egli, affetto da disturbo di personalità di tipo misto e
da sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress
prolungato, va considerato inabile al lavoro al 30% (cfr. doc. 23-24). La
dr.ssa __________ ha espressamente indicato che “in ambienti “non protetti”
(diversamente da spazi con personale e operatori informati e allenati al
contatto con soggetti portatori di un disagio da “disturbo di personalità”) la
percentuale di incapacità rischia di aumentare poiché l’ambiente risulta
impreparato e incapace di contenere il disagio del microclima che lo accoglie e
ammortizzare gli effetti delle sue condotte a tratti improprie” (doc. 23-24).
Queste
conclusioni sono state contestate dall’assicurato, attraverso numerosi
certificati medici dello psichiatra curante, dr. __________, il quale ha
ripetutamente attestato una totale incapacità lavorativa dell’interessato, a
causa del grave disturbo della personalità, tipo borderline, che lo affligge e
che gli impedisce in particolare di controllare i propri impulsi, di modulare
le relazioni interpersonali, di essere autocritico (doc. D). Il dr. __________
ha evidenziato che la patologia dell’interessato è caratterizzata
essenzialmente da un disturbo relazionale, che gli impedisce di intrattenere
relazioni costruttive basate sull’interscambio, sulla progettualità, sulla
condivisione delle esperienze, fattori fondamentali in qualunque ambito
lavorativo; egli inoltre è pervaso in maniera massiccia da un sentimento
persecutorio. Pertanto, sulla base di tutti questi elementi, secondo lo
psichiatra curante, l’assicurato non è in grado di svolgere alcuna attività
(doc. E).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 settembre 2007 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
In concreto, i referti del dr. __________ del 27 agosto 2007
(doc. C) e del 10 settembre 2007 (doc. D) sono precedenti alla decisione
impugnata e sono quindi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Il
referto del dr. __________ del 27 ottobre 2007 (doc. E) è, invece, successivo
alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il
dr. __________ ribadisce quanto già espresso nei precedenti rapporti del 27
agosto 2007 e del 10 settembre 2007.
Pertanto,
potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute
dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è
rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la
decisione del 2 ottobre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Chiamata
dal TCA a precisare il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato,
dal profilo psichiatrico, al di fuori di un ambiente protetto, in attività
adeguate al suo stato di salute (XI), la dr.ssa __________, nel suo scritto del
4.
novembre 2008, ha risposto che
la sua proposta di un rientro “tutorato” non va inteso nell’ambito di un lavoro
protetto, bensì in un ambito lavorativo “normale”, ma con la necessità per
l’assicurato di essere accompagnato e sostenuto nell’impegno lavorativo da una
o più figure di riferimento, scelte fra gli operatori del sociale allenati alla
mediazione interpersonale e al contenimento e alla gestione del disagio
psichico, che coordinino e sostengano il suo reinserimento lavorativo,
aiutandolo a superare le difficoltà.
La dr.ssa
__________ ha precisato che “le figure di tutoraggio non devono necessariamente
essere interne allo spazio lavorativo: esso infatti non va inteso come “lavoro
protetto” del tipo di quello svolto presso associazioni come la “__________”
ma, piuttosto, con spazi lavorativi normali nei quali il soggetto può essere
affiancato – in fase iniziale di adattamento e per un tempo congruo – da figure
di sostegno-tutoraggio che lo aiutino a gestire l’emotività espressa, a non
chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le esperienze”. La
dr.ssa __________ ha evidenziato che l’ambiente lavorativo non è quindi
“protetto di per se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di
sostegno-contenimento-riferimento che medino il soggetto rispetto alla realtà
nella delicata fase di riadattamento e per un tempo congruo (probabilmente
almeno 3-4 mesi) prima di poterlo lasciare autogestire” (doc. XIII).
Secondo questo
Tribunale, dalle risposte fornite dalla dr.ssa __________ al TCA emerge in
maniera chiara che l’assicurato non può essere considerato abile al lavoro al 70%
in qualsiasi attività, come invece stabilito dalla dr.ssa __________ nel
referto peritale del 22 aprile 2007. Infatti la perita stessa mette in evidenza
che una tale capacità lavorativa è necessariamente collegata alla presenza di
figure di riferimento particolari per l’interessato, che lo affianchino durante
alcuni mesi nell’attività lavorativa e lo aiutino a gestire l’emotività
espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le
esperienze (doc. XIII).
Questa
necessità, di fatto, indicata dalla stessa dr.ssa __________, rende l’ambiente
di lavoro “protetto” e quindi non assimilabile ad un normale ambiente di lavoro
come quelli che si trovano sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. XIII, in
cui la perita ha osservato che “l’ambiente non è protetto di per se stesso, ma
lo diviene per la presenza di figure di sostegno-contenimento-riferimento”).
Al
riguardo, la patrocinatrice dell’interessato ha rilevato (cfr. doc. XVI) che
quanto preteso dalla dr.ssa __________ non è conforme alla realtà lavorativa,
sottolineando la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di reperire un
datore di lavoro disposto ad assumere l’assicurato, unitamente ad un tutore
esterno, che lo affianchi durante tutta la giornata lavorativa e che lo aiuti a
contenere il suo disagio psichico (cfr. doc. XVI, in cui la patrocinatrice ha
sottolineato che è “inverosimile in primo luogo attendersi che un datore di
lavoro “normale” assuma una persona affetta da disturbo della personalità come
quella di cui è affetto il ricorrente e che inoltre ammetta la presenza di un
tutore esterno durante tutta la giornata, che segua il lavoratore nelle sue
mansioni e che contenga nel frattempo il suo disagio psichico, come voluto e
inteso dalla perita”).
Il TCA
condivide queste osservazioni della patrocinatrice dell’interessato.
Del
resto, va sottolineato che l’UAI, invitato espressamente a prendere posizione
(doc. XIV), non ha formulato alcuna osservazione in merito a questo particolare
aspetto (cfr. doc. XV, in cui l'amministrazione ha rilevato solo "che la
risposta della specialista con le relative precisazioni è completa e coerente e
in sostanza conferma la precedente valutazione, di modo che pure è confermata
la risposta al ricorso”).
Alla luce
della perizia e delle risposte della dr.ssa __________ al TCA e vista inoltre
la discordanza esistente tra la valutazione della perita e quella dello psichiatra
curante, dr. __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e
all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, secondo
questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI
1.
sia inabile al lavoro soltanto in misura del 30% in tutte le professioni da
lui ragionevolmente esigibili.
Si
impongono dunque nuovi accertamenti anche perchè, vista la giovane età
dell'assicurato (nato nel 1974) e considerato che nella decisione impugnata il
grado di invalidità è stato fissato al 16%, non è escluso che la situazione
complessiva (medica ed economica) sia tale da giustificare la messa in atto di
provvedimenti reintegrativi.
2.11
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alle prestazioni AI richieste dall'assicurato.
La
richiesta di espletamento di una perizia giudiziaria psichiatrica neutra
formulata dalla patrocinatrice dell’interessato (I) è quindi superata dal
rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.12
L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (II).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 25 settembre 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio del 31 ottobre 2007.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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