Lexipedia

Decisione

32.2007.343

UAI non ha correttamente valutato la patologia psichiatrica dell'assicurato. La perita psichiatra ritiene l'assicurato ancora abile al lavoro al 70%,ma solo se accompagnato nel lavoro da una figura di

4 dicembre 2008Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati presentati evidenziano una modifica del suo stato di salute (del

sig. RI 1), contrariamente a quanto affermato dal dr. __________.” (Doc. F1)

2.7. In corso di

causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, invitandola a precisare che

cosa intende con la frase “in ambienti “non protetti” la percentuale di

incapacità rischia di aumentare”, indicando in particolare il grado di capacità

lavorativa residua dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, al di fuori di un

ambiente protetto, in attività adeguate al suo stato di salute (XI).

Con

scritto del 4 novembre 2008 la dr.ssa __________ ha risposto:

"

Come da lei richiesto sono con questa mia a

rispondere sul caso in oggetto.

Il soggetto presentava un quadro compatibile con

la diagnosi di Disturbo di personalità misto e una sindrome da disadattamento

con disturbi emotivi e della condotta.

Egli faceva risalire lo sviluppo del quadro di

disadattamento a un doloroso episodio occorso nel 2004 di cui agli atti.

I tratti di personalità venivano con lo stesso episodio

a esprimersi con maggiore effetto destabilizzante.

Riconoscevo il soggetto inabile al 30% per

l’ultima attività lavorativa svolta e precisavo che ritenevo necessario porre

attenzione alla comorbilità con un Morbo di Crohn, complessa e dolorosa patologia

cronica.

La mia precisazione in merito alla necessità di

prestare attenzione alla comorbilità nasce da evidenze presenti in letteratura

che sottolineano le delicate relazioni tra patologie croniche e disagio

psico-emotivo con effetto sinergico negativo reciproco.

Quindi già di per se stesse tali patologie

possono reciprocamente condizionarsi a vicenda con effetto peggiorativo sulla

prognosi a medio e lungo termine.

Il soggetto è fermo dal 2004 e al momento vive

una chiusura sociale e interpersonale che non rende facile il rientro

lavorativo.

L’ipotesi che proponevo è di un rientro

“tutorato” nel senso di fornire al soggetto una o più figure di riferimento che

coordinino e sostengano il reinserimento lavorativo.

Esso mostrerà difficoltà immaginabili e, se

supportato, esse potranno anche essere superate. Le figure di tutoraggio non

devono necessariamente essere interne allo spazio lavorativo: esso infatti non

va inteso come “lavoro protetto” del tipo di quello svolto presso associazioni

come la “__________” ma, piuttosto, con spazi lavorativi normali nei quali il

soggetto può essere affiancato – in fase iniziale di adattamento e per un tempo

congruo – da figure di sostegno-tutoraggio che lo aiutino a gestire l’emotività

espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le

esperienze.

In conclusione, l’ambiente non è protetto di per

se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di

sostegno-contenimento-riferimento che medino il soggetto rispetto alla realtà

nella delicata fase di riadattamento e per un tempo congruo (probabilmente

almeno 3-4 mesi) prima di poterlo lasciare autogestire.

Le figure di sostegno andrebbero scelte

all’interno di operatori del sociale allenati alla mediazione interpersonale e

al contenimento-gestione del disagio psichico.

La percentuale di IL potrebbe migliorare comunque

con il tempo, ma anche peggiorare.

Motivo per cui consigliavo di far rivedere il

soggetto ad un anno dalla messa in campo di quanto detto sopra.

Consigliavo anche un adattamento della terapia

farmacologica.”

(Doc. XIII)

L’assicurato ha poi prodotto un certificato del

dr. __________, datato 19 novembre 2008, indirizzato alla patrocinatrice, del

seguente tenore:

"

In risposta alla Sua richiesta in occasione del

nostro colloquio del 17 novembre 2008 Le possiamo confermare di non avere più

avuto contatti con il paziente citato a margine.

Lo stesso, in corrispondenza con la sua

patologia, non si è presentato ai colloqui previsti anche dopo una nostra

discreta insistenza.

Ribadiamo che, malgrado ciò, al momento

dell’ultimo colloquio del 14 marzo u.s., il signor RI 1 si trovava in uno stato

di estrema precarietà psico-fisica, inserita in un quadro psicopatologico

ingravescente.” (Doc. G)

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

Considerandi

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

In

una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non

probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità

formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel

caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica,

apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in

psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di

esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di

“specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione

federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e

psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito

il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale

di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime

ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che

la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici

svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di

formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008

questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni

richieste in quell’occasione al SAM, che la dr.ssa __________, è in

possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a

livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un

certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in

medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina

e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati

presenti nell’inc. 32.07.162).

Pertanto, il rapporto peritale del 22 aprile 2007 allestito dalla

dr.ssa __________ per conto del SAM può essere preso in considerazione da parte

del TCA.

2.10

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in

quanto la problematica psichica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia

reumatologico che gastroenterologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________

e del dr. __________, dai quali è emerso che egli non presenta, né dal profilo

reumatologico, né da quello gastroenterologico, delle patologie invalidanti, di

modo che va considerato pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 23/13-20).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del

resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato pure è stato sottoposto, in data 21 aprile 2007,

ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico della dr.ssa __________,

dal quale è emerso che egli, affetto da disturbo di personalità di tipo misto e

da sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e della condotta per stress

prolungato, va considerato inabile al lavoro al 30% (cfr. doc. 23-24). La

dr.ssa __________ ha espressamente indicato che “in ambienti “non protetti”

(diversamente da spazi con personale e operatori informati e allenati al

contatto con soggetti portatori di un disagio da “disturbo di personalità”) la

percentuale di incapacità rischia di aumentare poiché l’ambiente risulta

impreparato e incapace di contenere il disagio del microclima che lo accoglie e

ammortizzare gli effetti delle sue condotte a tratti improprie” (doc. 23-24).

Queste

conclusioni sono state contestate dall’assicurato, attraverso numerosi

certificati medici dello psichiatra curante, dr. __________, il quale ha

ripetutamente attestato una totale incapacità lavorativa dell’interessato, a

causa del grave disturbo della personalità, tipo borderline, che lo affligge e

che gli impedisce in particolare di controllare i propri impulsi, di modulare

le relazioni interpersonali, di essere autocritico (doc. D). Il dr. __________

ha evidenziato che la patologia dell’interessato è caratterizzata

essenzialmente da un disturbo relazionale, che gli impedisce di intrattenere

relazioni costruttive basate sull’interscambio, sulla progettualità, sulla

condivisione delle esperienze, fattori fondamentali in qualunque ambito

lavorativo; egli inoltre è pervaso in maniera massiccia da un sentimento

persecutorio. Pertanto, sulla base di tutti questi elementi, secondo lo

psichiatra curante, l’assicurato non è in grado di svolgere alcuna attività

(doc. E).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 settembre 2007 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, i referti del dr. __________ del 27 agosto 2007

(doc. C) e del 10 settembre 2007 (doc. D) sono precedenti alla decisione

impugnata e sono quindi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Il

referto del dr. __________ del 27 ottobre 2007 (doc. E) è, invece, successivo

alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il

dr. __________ ribadisce quanto già espresso nei precedenti rapporti del 27

agosto 2007 e del 10 settembre 2007.

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 2 ottobre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Chiamata

dal TCA a precisare il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato,

dal profilo psichiatrico, al di fuori di un ambiente protetto, in attività

adeguate al suo stato di salute (XI), la dr.ssa __________, nel suo scritto del

4.

novembre 2008, ha risposto che

la sua proposta di un rientro “tutorato” non va inteso nell’ambito di un lavoro

protetto, bensì in un ambito lavorativo “normale”, ma con la necessità per

l’assicurato di essere accompagnato e sostenuto nell’impegno lavorativo da una

o più figure di riferimento, scelte fra gli operatori del sociale allenati alla

mediazione interpersonale e al contenimento e alla gestione del disagio

psichico, che coordinino e sostengano il suo reinserimento lavorativo,

aiutandolo a superare le difficoltà.

La dr.ssa

__________ ha precisato che “le figure di tutoraggio non devono necessariamente

essere interne allo spazio lavorativo: esso infatti non va inteso come “lavoro

protetto” del tipo di quello svolto presso associazioni come la “__________”

ma, piuttosto, con spazi lavorativi normali nei quali il soggetto può essere

affiancato – in fase iniziale di adattamento e per un tempo congruo – da figure

di sostegno-tutoraggio che lo aiutino a gestire l’emotività espressa, a non

chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le esperienze”. La

dr.ssa __________ ha evidenziato che l’ambiente lavorativo non è quindi

“protetto di per se stesso, ma lo diviene per la presenza di figure di

sostegno-contenimento-riferimento che medino il soggetto rispetto alla realtà

nella delicata fase di riadattamento e per un tempo congruo (probabilmente

almeno 3-4 mesi) prima di poterlo lasciare autogestire” (doc. XIII).

Secondo questo

Tribunale, dalle risposte fornite dalla dr.ssa __________ al TCA emerge in

maniera chiara che l’assicurato non può essere considerato abile al lavoro al 70%

in qualsiasi attività, come invece stabilito dalla dr.ssa __________ nel

referto peritale del 22 aprile 2007. Infatti la perita stessa mette in evidenza

che una tale capacità lavorativa è necessariamente collegata alla presenza di

figure di riferimento particolari per l’interessato, che lo affianchino durante

alcuni mesi nell’attività lavorativa e lo aiutino a gestire l’emotività

espressa, a non chiudersi, a relazionarsi, a tollerare e metabolizzare le

esperienze (doc. XIII).

Questa

necessità, di fatto, indicata dalla stessa dr.ssa __________, rende l’ambiente

di lavoro “protetto” e quindi non assimilabile ad un normale ambiente di lavoro

come quelli che si trovano sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. XIII, in

cui la perita ha osservato che “l’ambiente non è protetto di per se stesso, ma

lo diviene per la presenza di figure di sostegno-contenimento-riferimento”).

Al

riguardo, la patrocinatrice dell’interessato ha rilevato (cfr. doc. XVI) che

quanto preteso dalla dr.ssa __________ non è conforme alla realtà lavorativa,

sottolineando la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di reperire un

datore di lavoro disposto ad assumere l’assicurato, unitamente ad un tutore

esterno, che lo affianchi durante tutta la giornata lavorativa e che lo aiuti a

contenere il suo disagio psichico (cfr. doc. XVI, in cui la patrocinatrice ha

sottolineato che è “inverosimile in primo luogo attendersi che un datore di

lavoro “normale” assuma una persona affetta da disturbo della personalità come

quella di cui è affetto il ricorrente e che inoltre ammetta la presenza di un

tutore esterno durante tutta la giornata, che segua il lavoratore nelle sue

mansioni e che contenga nel frattempo il suo disagio psichico, come voluto e

inteso dalla perita”).

Il TCA

condivide queste osservazioni della patrocinatrice dell’interessato.

Del

resto, va sottolineato che l’UAI, invitato espressamente a prendere posizione

(doc. XIV), non ha formulato alcuna osservazione in merito a questo particolare

aspetto (cfr. doc. XV, in cui l'amministrazione ha rilevato solo "che la

risposta della specialista con le relative precisazioni è completa e coerente e

in sostanza conferma la precedente valutazione, di modo che pure è confermata

la risposta al ricorso”).

Alla luce

della perizia e delle risposte della dr.ssa __________ al TCA e vista inoltre

la discordanza esistente tra la valutazione della perita e quella dello psichiatra

curante, dr. __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e

all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, secondo

questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI

1.

sia inabile al lavoro soltanto in misura del 30% in tutte le professioni da

lui ragionevolmente esigibili.

Si

impongono dunque nuovi accertamenti anche perchè, vista la giovane età

dell'assicurato (nato nel 1974) e considerato che nella decisione impugnata il

grado di invalidità è stato fissato al 16%, non è escluso che la situazione

complessiva (medica ed economica) sia tale da giustificare la messa in atto di

provvedimenti reintegrativi.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI richieste dall'assicurato.

La

richiesta di espletamento di una perizia giudiziaria psichiatrica neutra

formulata dalla patrocinatrice dell’interessato (I) è quindi superata dal

rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.12

L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (II).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 25 settembre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio del 31 ottobre 2007.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster