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Decisione

32.2007.346

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), dopo aver

preavvisato negativamente la richiesta, con decisione del 15 gennaio 2007 ha

respinto la domanda.

L'amministrazione

ha infatti stabilito che la grande invalidità è iniziata solo nel mese di

dicembre 2005. Per cui quando RI 1 è deceduta non era ancora stato compiuto

l'anno di attesa previsto dalla legge.

C. In

seguito alla concessione della rendita Al con un grado d'invalidità del 50% per

il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 luglio 2006, il marito di RI 1 ha chiesto

all'UAI di riesaminare il rifiuto di concedere l'assegno per grandi invalidi.

Tramite

decisione del 1° ottobre 2007 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda.

D. RA

1, in rappresentanza degli eredi di RI 1, è tempestivamente insorto al TCA

contro la predetta decisione.

L'insorgente

chiede di poter avere un colloquio con il servizio medico dell'AI "prima

che venga presentata a voi la risposta a questo ricorso da parte dello __________".

Il ricorrente domanda inoltre che il medesimo servizio medico visioni in

dettaglio tutto l'incarto clinico per le numerose degenze della moglie in

diversi ospedali ticinesi, oltre che del medico curante e che il diritto

all'assegno per grandi invalidi nasca con il 1° ottobre 2004, dopo l'anno

d'attesa iniziato nel mese di ottobre 2003.

L'insorgente

chiede infine il riconoscimento di fr. 1'000 di ripetibili (doc. I).

E. Con

risposta del 15 novembre 2007 l'UAI propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. IV).

F. Con

scritto 30 novembre 2007, trasmesso all’UAI per osservazioni, l’insorgente ha

prodotto nuove prove (doc. VI e allegati).

G. Pendente

causa il TCA ha interpellato l’UAI e il dr. med. __________, medico curante

della defunta __________. Alle parti è stata data la possibilità di esprimersi

in merito (doc. VIII e seguenti).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

Nel

suo ricorso l’insorgente afferma di aver chiesto di essere sentito dal servizio

medico dell’UAI in sede di osservazioni al nuovo progetto di decisione. Questo

colloquio non ha tuttavia avuto luogo (doc. I).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127.

III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

In una

sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato

che :

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV

räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den

Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.

2.

; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE

125.

I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei

denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.

Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im

Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des

VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche

Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend

Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom

Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,

sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem

sie nicht mündlich angehört wurde."

Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti

oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

Nel

caso di specie il ricorrente è stato personalmente sentito dapprima da un

funzionario dell’UAI in data 5 dicembre 2006 (doc. AI 27-1) ed in seguito dal

dr. med. __________, medico SMR, in data 19 dicembre 2006 (doc. AI 29-1 e

30-1).

L’interessato

è stato pertanto convocato dall’UAI in due occasioni, come inizialmente

richiesto, ed ha potuto esprimere le sue opinioni. Certo, la terza richiesta, del

23.

agosto 2007, non ha avuto alcun seguito. Tuttavia l’insorgente era già stato

sentito in precedenza ed in sede di ricorso ha nuovamente potuto far valere le

proprie ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere

cognitivo. Per cui un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è

comunque stata sanata in questa sede dove il ricorrente ha nuovamente esposto

le sue argomentazioni.

Per

quanto concerne invece la richiesta di avere il colloquio con il servizio

medico dell’AI prima dell’inoltro della risposta di causa, affinché i medici

abbiano ad esaminare nel dettaglio tutto l’incarto medico della defunta RI 1 (in

particolare gli atti relativi alle degenze presso gli ospedali __________ __________

e __________, la clinica di __________ e gli atti del medico curante dr. med. __________),

essa è divenuta priva di oggetto con l’inoltro della risposta in data 15

novembre 2007 (doc. IV).

Questo

Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

3.

Per

l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla

salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Ai

sensi dell'art. 42 cpv. 1 LAI l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi. Rimane salvo l’art. 42bis.

Per

l’art. 42 cpv. 2 LAI si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio

o lieve.

A

norma dell’art. 42 cpv. 3 LAI è considerato grande invalido anche chi a causa

di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere

accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente

di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi

ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 5.

L’art.

42.

cpv. 4 LAI prevede che l’assegno per grandi invalidi è accordato al più

presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato

ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo

l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.

L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,

dall’articolo 29 capoverso 1.

In

caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti

d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato non ha più

diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la

nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni

per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se

l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica può mantenere contatti sociali solo grazie a servizi regolari

e considerevoli di terzi.

Il

diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui

si sono verificate le condizioni di questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI).

Per

l’art. 35 cpv. 2 OAI se, in seguito, il grado d’invalidità subisce una modifica

importante, si applicano gli articoli 87-88bis. Se uno degli altri presupposti

al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il

diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.

L'art.

37.

OAI distingue tre gradi di grande invalidità:

la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente

grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato

richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La

grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari, necessita (cpv. 2):

a.

di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una

sorveglianza personale permanente; o

c.

di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un

accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell’articolo 38.

La

grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a.

è costretto a ricorrere in modo regolare e

considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure

particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o

di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente

solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole;

oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento

costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

A

norma dell’art. 38 cpv. 1 OAI esiste un bisogno di accompa-gnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso

2.

LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di

un danno alla salute:

a.

non può vivere autonomamente senza

l’accompagnamento di una terza persona;

b.

non può compiere le attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una

terza persona; oppure

c.

rischia seriamente l’isolamento permanente dal

mondo esterno.

L’art.

38.

cpv. 2 OAI prevede che chi soffre unicamente di un danno alla salute

psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere

riconosciuto grande invalido.

Per

l’art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice

civile.

4.

Secondo

costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli

atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,

mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e

stabilire dei contatti sociali.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna

intendere il comportamento normale all’interno della società così come

richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.

2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique

de l’assurance-invalidité, pag. 275).

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato

deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto

di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia

sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo

atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della

vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato

abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una

singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di

tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.

50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):

- nel cibarsi

l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti

oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;

- nel farsi la pulizia

personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure

fare il bagno o la doccia da solo;

- nello spostarsi e nel

contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa

o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto

con l'ambiente abituale.

5.

Con

sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -

modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure

la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di

gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni

costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La

persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di

terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico

ordinario.

Di

principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere

un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un

modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).

Inoltre,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui

abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia

come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto

di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF

106.

V 157, 105 V 56 consid. 4a).

Infine,

la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi

(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti

cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della

sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine

"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non

nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli

atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di

aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.

Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente

dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza

personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo

tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986

pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid.4b).

6.

Va

ancora rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o

contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era

dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il

contributo doveva essere pagato.

Ai

sensi dell’art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non

riscosse è disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.

Per

l’art. 48 cpv. 2 LAI se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo

l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi

precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono

assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti

motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha

avuto conoscenza.

A

norma dell’art. 48 cpv. 3 LAI il Consiglio federale può limitare il diritto al

ricupero per determinati provvedimenti d’integrazione eseguiti prima della decisione,

in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.

7.

In concreto il 14 aprile 2006 RA 1, marito della defunta RI 1, ha inoltrato

la “richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi

invalide” (doc. AI 1-1).

Egli

ha in particolare segnalato la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi

per compiere i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi,

sedersi/coricarsi, lavarsi, fare il bagno/la doccia, spostarsi in casa e fuori

e per il mantenimento dei contatti sociali.

L’interessata

necessitava inoltre in modo duraturo e regolare di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana e di sorveglianza personale da

parte del marito.

Nel

formulario è stato indicato che il __________ è deceduta la figlia quartogenita

(nata il __________) per una malattia congenita cardiaca e il __________ è

morto il figlio terzogenito in un incidente stradale. Il marito ha spiegato che

“l’assicurata, in seguito a questi due fatti è andata gradualmente in

depressione in modo marcato dopo il 2003. Dal 1996 (interventi cardiologici) lo

stato di salute è diventato gradualmente precario tanto da richiedere costanti

aiuti assistenziali da parte dei familiari. Dal 2003 l’assistenza per le

necessità quotidiane è costante. Nel 2005 viene diagnosticato un tumore al

polmone sinistro.” (doc. AI 1-3).

Il

31.

maggio 2006 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante di

RI 1, dopo aver posto la diagnosi di neoplasia polmonare in progressione,

sindrome depressiva cronica, moderata bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva su

tabagismo, cardiopatia ischemica con stato dopo probabile infarto inferiore,

by-pass aorto-coronarico e aneurismectomia ventricolo sx ’96, tachicardia

ventricolare e posa di defibrillatore ’00, scompenso cardiaco sx ’04, ha

confermato che le indicazioni sulla grande invalidità riportate nel formulario corrispondono

alle sue costatazioni, che lo stato di salute non può essere migliorato con

provvedimenti sanitari ed è suscettibile di peggioramento (doc. AI 8-1).

Il

13.

giugno 2006 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,

oncologia-ematologia, ha risposto ad ulteriori domande poste dall’UAI. Egli ha

in particolare evidenziato che l’assicurata, a lui nota dal 31 gennaio 2006,

presenta un’insufficienza respiratoria severa su BPCO e carcinoma bronchiale

stadio T3 N0 M0 dal dicembre 2005 e un’incapacità lavorativa al 100% dal 31

gennaio 2006 a tempo indeterminato.

Alla

domanda a sapere se l’assicurata deve ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere

atti ordinari della vita, ha risposto negativamente (doc. AI 9-3).

Il

5.

luglio 2006, alla domanda a sapere se l’assicurata deve ricorrere all’aiuto

di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, il medico curante, dr. med.

__________ ha invece risposto affermativamente, indicando nel 2005 l’anno di

inizio della necessità di aiuto da parte di altre persone (doc. AI 13-2).

Interpellato

dall’UAI in merito alla questione di sapere da quando esattamente (mese ed

anno) RI 1 necessitava dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della

vita (doc. 19-1), il medico curante ha indicato “ottobre 2003” (doc.

20-1). Nuovamente interpellato dall’UAI, con puntuali e precise domande, a

causa di alcune divergenze con le attestazioni precedenti (doc. AI 21-1), il

curante, il 21 novembre 2006, ha risposto “P.F. chiedere al marito

altrimenti decidete voi!” (doc. AI 23-2).

Lo

stesso giorno l’UAI ha annotato, a firma “__________” che “l’incapacità

lavorativa totale in ogni attività è giustificata a partire da dicembre 2005,

questo vale per la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere gli atti

della vita quotidiana.” (doc. AI 22-1).

Il

5.

dicembre 2006, in seguito ai due distinti progetti di decisione negativi sia

per quanto concerne la concessione di una rendita AI, sia per l’erogazione di

un assegno per grandi invalidi (doc. AI 24-1), su richiesta del marito ha avuto

luogo un colloquio con un funzionario dell’UAI, da cui è emerso:

“Il signor RA 1

comunica che la moglie era malata di depressione dal mese di ottobre del 2003,

ossia da quando le è morto un figlio in un incidente stradale.

A conferma di ciò

viene presentata l’allegata documentazione medica.

Il marito sottolinea

il fatto che la domanda di AI è stata presentata solamente nel 2006 poiché

prima la moglie non voleva essere ritenuta malata (paura di un possibile

ricovero per l’affezione psichiatrica; rifiutava di entrare nel merito di una

qualsiasi cura psicologica-psichiatrica).

Viene chiesto quindi

che venga riconosciuta un’IL dal mese di ottobre 2003, e non solamente dal mese

di dicembre 2005 (diagnosi del cancro).

Il signor RA 1 si

dichiara disposto ad incontrare il nostro medico SMR designato per spiegare

dettagliatamente la situazione, qualora la valutazione del caso lo richieda.

Nel caso in cui la

documentazione presentata oggi sia insufficiente per poter oggettivare un’IL il

signor RA 1 ribadisce di voler incontrare un nostro medico per spiegare

chiaramente la situazione (difficoltà familiari – rapporto con la moglie – dovute

allo stato depressivo, non curato poiché sempre mascherato ai medici curanti).”

(doc. AI 27-1).

Il

19.

dicembre 2006 RA 1 ha avuto un colloquio con il medico SMR, dr. med. __________.

Dal colloquio è emerso quanto segue:

“Il marito riferisce

che la in concomitanza con la morte della prima figlia all’età di 12 anni per

problemi cardiaci ha osservato le prime manifestazioni di turbamento

psichiatrico della moglie che descrive come stato depressivo dell’umore a

carattere persistente.

Nel 1996 quando l’assicurata

fu sottoposta ad un intervento cardiochirurgico le situazione è peggiorata

ulteriormente.

Ma è stato dopo la

morte del figlio in un incidente stradale nel 2003 che la moglie si è secondo

il marito chiusa completamente in se stessa, un colloquio non era più possibile

evitava comunque contatti con vicini o conoscenti, passando la maggior tempo

sul divano a letto o guardando la televisione.

Con i figli o in

occasione di consultazione mediche la moglie avrebbe sempre negato di soffrire

di qualsiasi malessere psichico, ha sempre rifiutato accertamenti e cure

psichiatriche.

Il marito afferma che

dal ’03 in poi si è preso a carico personalmente della gran parte delle

faccende di casa e messo in atto le cure prescritte dai medici per l’affezione

cardiaca, bronchiale e infine tumorale di cui si scrive nel rapporto medico

dell’Ospedale __________ di __________ del 5 gennaio 2006.

E questo sino al

decesso della consorte.

Produce alcune

fotografie della moglie a letto o sdraiata sul divano e un’unica fotografia che

egli giudica accettabile dopo una messa in piega dal parrucchiere.

Conclusioni:

Lo stato depressivo

appare come il maggiore fattore invalidante sino alla manifestazione della

neoplasia.

Negli atti medici la

diagnosi di depressione viene più volte ripetuta, senza ulteriori spiegazioni.

Il quadro di una

malattia depressiva grave che si è aggravata nel 2003 è ben descritta dal

marito e appare allo scrivente credibile.

Una incapacità

lavorativa quale casalinga dal 2003 di circa il 50-60% è altamente probabile ma

non verificata o verificabile.

Un maggiore precisione

dal punto di vista medico non è possibile.” (doc. AI 30-1/2).

Sia

il diritto ad un assegno per grandi invalidi che ad una rendita sono stati

rifiutati con decisioni del 15 gennaio 2007 (doc. AI 33-1), rispettivamente del

15.

febbraio 2007 (doc. AI 35-1). In seguito al ricorso al TCA contro la

decisione di reiezione della domanda di rendita AI, l’UAI ha proceduto ad

ulteriori accertamenti da cui è emerso che l’interessata era impedita nella sua

attività di casalinga al 50% dal 1.10.2003. L’amministrazione ha pertanto

assegnato una rendita al 50% dal 1.10.2004 al 31.7.2006 (doc. AI 45-2, cfr.

anche inc. 32.2007.96).

Sulla

base di questa decisione RA 1 ha chiesto la revisione della decisione negativa

del 15 gennaio 2007 in merito all’erogazione di un assegno per grandi invalidi

(doc. AI 46-1).

A

questo proposito il 10 luglio 2007 il dr. med. __________, medico SMR, ha

affermato:

“L’assicurata

presentava 2 patologie distinte, la patologia depressiva che causava secondo le

indicazioni del curante un impedimento del 50% da ottobre 2003. In dicembre

2005.

l’assicurata ha presentato la seconda patologia, ossia una neoplasia

polmonare con evoluzione infausta. Secondo le indicazioni del medico curante

dr. __________ l’assicurata a partire da 12.2005 necessitava di aiuto da parte

di terzi (vedi rapporto del 5.7.2006).

In conclusioni

l’assicurata necessitava di aiuto da terzi unicamente da 12.2005.” (doc. AI

52-1)

Il

16.

agosto 2007 un giurista dell’UAI sulla base delle considerazioni del medico

SMR, ha evidenziato:

“(…)

Considerato che

l’assicurata è deceduta il 13.7.2006, lo stato di salute che era causa della GI

non ha persistito un anno. Non ha quindi maturato il diritto all’AGI.

Secondo l’art. 53 cpv.

2.

LPGA l’assicuratore deve ritornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Nel

caso in esame non si giustifica una riconsiderazione.” (doc. AI 56-1)

Con

decisione del 1° ottobre 2007, preavvisato con progetto di decisione del 21

agosto 2007, l’UAI ha rifiutato di riconoscere l’assegno per grandi invalidi,

affermando tra l’altro:

“(…)

Secondo la documentazione

in nostro possesso, e dagli accertamenti effettuati dopo la richiesta del

10.07

, risulta che l’anno d’attesa, per ciò che concerne il diritto

all’assegno per grandi invalidi, era iniziato durante il mese di dicembre del

2005.

La Signora RI 1 è

purtroppo deceduta il 13.07.2006, dunque le condizioni per il conferimento di

un assegno per grandi invalidi (anno di attesa) non sono adempiute.” (doc. AI

57-2)

Al

fine di chiarire la fattispecie con scritto del 10 ottobre 2008 questo

Tribunale si è rivolto all’UAI, affermando:

“In sede di risposta,

così come nella decisione e nelle precedenti prese di posizione, indicate che

l’assicurata necessitava di aiuto da parte di terzi per compiere gli atti

ordinari della vita a partire dal mese di dicembre 2005 e fate riferimento al

rapporto del Dr. med. __________ del 5 luglio 2006 (doc. 13-2; cfr. doc. 52-1 e

doc. 56-1).

Dal citato referto,

doc. 13-2, salvo errore, alla richiesta di sapere da quando l’assicurata deve

ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, figura

la risposta “2005” (domanda 5). Tant’è che successivamente, in due

occasioni, avete interpellato il dr. med. __________, riponendogli la medesima

domanda. Il 13 novembre 2006 il curante vi ha risposto indicando “ottobre

2003” (doc. 20-1). Il 21 novembre 2006 vi ha chiesto di rivolgervi al

marito (doc. 23-2).

Agli atti, doc. 22-1,

vi è inoltre una nota datata 21.11.2006 con l’indicazione “__________”, dove

viene indicato che la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere gli

atti ordinari della vita quotidiana parte dal dicembre 2005.

Infine, il 10 luglio

2007, il dr. med. __________, anch’egli con riferimento al rapporto del dr.

med. __________ del 5 luglio 2006, indica che la necessità di aiuto da parte di

terzi per compiere gli atti ordinari della vita ha inizio nel mese di dicembre

2005.

(doc. 52-1).

Ai fini del giudizio

vi chiediamo di voler:

1.

indicare nel

certificato del 5 luglio 2006 del Dr. med. __________ il luogo esatto dove il

medico curante avrebbe indicato nel dicembre 2005 l’inizio della necessità di

aiuto da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita;

2.

precisare chi ha

scritto la nota del 21 novembre 2006 (doc. 22-1, “__________”) e da dove ha

avuto l’informazione che la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere

gli atti ordinari della vita è iniziata nel dicembre 2005;

3.

precisare per quale

motivo non avete ritenuto la data indicata dal dr. med. __________ con lo

scritto 13 novembre 2006, ossia il mese di ottobre 2003;

4.

presentare

eventuali osservazioni scritte.” (doc. VIII)

Nella

sua risposta del 21 ottobre 2008 l’UAI ha affermato:

“Il certificato

5.7.2006

del Dr. __________ indica unicamente l’anno 2005.

In seguito il Servizio

medico regionale dell’AI (SMR) ha proposto di chiedere direttamente al Dr. __________

l’inizio della necessità dell’aiuto di terzi (cfr. Annotazioni 8.11.2006 SMR).

La sigla

dell’annotazione 21.11.2006 corrisponde all’autore delle citate annotazioni

(Dr. __________), che attualmente non lavora più presso l’SMR. Si deve ritenere

che la verifica e quindi la relativa annotazione 21.11.2006 è stata fatta da

lui.

L’indicazione

“dicembre 2005” è stata ritenuta coerente e corretta (dicembre precisa il mese

dell’anno inizialmente indicato nel 2005) alla luce delle successive

indicazioni che la contraddicono (anticipazione dell’anno 2003, quindi rinvio

al marito).” (doc. IX)

In

seguito alle risposte fornite dall’UAI, questo Tribunale ha interpellato il dr.

med. __________, chiedendo:

“Dagli atti emerge che

Lei è stato interpellato dall’Ufficio assicurazione invalidità circa l’inizio

(mese e anno) della necessità, per RI 1, dell’aiuto di terzi per compiere gli

atti ordinari della vita.

In data 13 novembre

2006, Lei ha indicato il mese di ottobre 2003. Il 21 novembre 2006, nuovamente

interpellato dall’UAI, ha chiesto all’amministrazione di rivolgersi al marito.

Lo stesso giorno il

medico SMR dr. med. __________ dell’AI ha indicato nel mese di dicembre 2005

l’inizio della necessità di aiuto da parte di terzi per compiere gli atti della

vita quotidiana. Questa data è stata confermata anche da un altro medico

dell’AI, dr. med. __________.

Ai fini del giudizio

le chiediamo di voler precisare se la necessità di aiuto da parte di terzi per

compiere gli atti ordinari della vita è iniziata nel dicembre 2005, come

ritenuto dai medici dell’AI oppure nel mese di ottobre 2003, come indicato

inizialmente (in tal caso le chiediamo di precisare da dove risulta questa

data, allegando la necessaria documentazione medica). Le chiediamo inoltre di

indicarci se il 21 novembre 2006 ha parlato con il Servizio medico regionale

dell’AI, e meglio con il dr. __________, in merito a questa fattispecie (in

caso di risposta affermativa le chiediamo di voler precisare il contenuto

dell’eventuale telefonata, in particolare circa l’inizio della necessità

dell’aiuto da parte di terzi).” (doc. X)

Il

14.

novembre 2008 il Dr. med. __________ ha affermato:

“1. Per quanto

riguarda l’Ufficio AI compilai il primo formulario (“Allegato per grandi

invalidi”) il 31.05.06 indicando le diagnosi principali (punto 2.) e

confermando lo stato di grande invalidità (punto 3.).

2.

Parlai l’ultima

volta con la defunta signora RI 1 il 19.06.06 in occasione di una consultazione

nel mio studio quando, in base alle sue dichiarazioni ed alle mie constatazioni

oggettive, stimai un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività di casalinga

a partire dal 2005 e mi confermò necessitare dell’aiuto di terzi per svolgere

gli atti ordinari della vita a partire dal 2005.

Queste informazioni

sono riportate nel mio rapporto medico del 05.07.06 all’attenzione dell’AI,

segnatamente ai punti B. e C.5.

3.

Fui poi nuovamente

interpellato dall’AI tramite scritto del 09.11.06, quindi dopo il decesso della

paziente, dove mi si chiedeva nuovamente da quando ella avesse necessitato

dell’aiuto di terzi. Se ben ricordo, chiaramente per motivi di forza maggiore,

dovetti interpellare il marito e quindi il 13.11.06, secondo le sue

indicazioni, certificai come inizio il mese di ottobre 2003.

Dopo pochi giorni,

vale a dire il 16.11.06, ricevetti una seconda richiesta da parte dell’AI con

ulteriori domande alle quali per rispondere con precisione, dato che queste

tematiche, specialmente quando si tratta di casalinghe, non vengono di regola

trattate in modo così minuzioso ed approfondito nell’ambito delle consultazioni

regolari, sarebbe stato necessario parlare nuovamente con la signora RI 1, ciò

che evidentemente non fu più possibile. Senza nascondere una mia difficoltà

nella comprensione di simili procedure amministrative, burocratiche ed

estremamente teoriche, il 21.11.06 suggerii di chiedere al marito migliori

informazioni o di procedere ad una valutazione d’ufficio.

Risposi il 01.06.07

alla terza richiesta dell’AI del 30.05.07 indicando un’incapacità lavorativa

quale casalinga al 50% a partire dal 01.10.03 dato che a quel momento la

paziente presentava patologie che probabilmente le impedivano di svolgere

alcune mansioni domestiche.

4.

Ribadisco che la

valutazione retroattiva al 01.10.03 è stata da parte mia certificata su

informazioni del marito in una fase in cui la situazione non era più

oggettivabile.

La discrepanza

nell’indicare dal sottoscritto l’inizio della necessità di aiuto da parte di

terzi nel 2005 e successivamente nell’ottobre 2003 è dovuta alle dichiarazioni

divergenti della paziente, peraltro sempre oltremodo taciturna e riservata,

rispetto a quelle del marito.

5.

Non ricordo di aver

parlato per telefono con il Dr. __________ del Servizio medico regionale

dell’AI né il 21.11.06 né in un’altra data.

Sul foglio di decorso

della cartella clinica ho repertato il 19.06.06 quale ultimo contatto con la

paziente ed in seguito, anche a causa del decesso avvenuto dopo pochi giorni,

non ho più apposto altri appunti.” (doc. XV)

Le

parti, nelle loro osservazioni, hanno ribadito le loro posizioni (doc. XVII e

XVIII).

8.

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art.

53.

LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03,

consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004, U 149/03, consid. 1.2.; STFA

dell’8 febbraio 2005, I 133/04, consid. 1.2.).

L'art.

53.

LPGA prevede che:

"

Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv.

3)

Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;

STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997.

ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il

motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica – compresa la giurisprudenza - esistente al momento in cui questa

decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento

(DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480

consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del

grado d’invalidità va considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca

della decisione oggetto della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile

2008.

(inc. 32.3007.206), questo TCA ha avuto segnatamente modo di rilevare che

per esaminare una decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non era possibile

calcolare il grado di invalidità computando un reddito da invalido calcolato

sulla base della giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (per la

quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce

ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati all’epoca della

decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa

S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115

V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7

maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la già

citata STCA del 5 settembre 2007, 32.2006.153, nella quale questa Corte ha

ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in

corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto

non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di

salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia,

allineandosi alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25

giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova

giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art.

53.

cpv. 2 LPGA).

Inoltre,

una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla

base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006, I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha

dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una

inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

9.

Va

ancora rammentato che affinché un rapporto medico abbia

valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S.,

U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997

pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

10.

Nel

caso di specie l’assicuratore il 15 gennaio 2007 ha respinto la richiesta tendente

alla concessione di un assegno per grandi invalidi giacché la grande invalidità

di lunga durata è cominciata nel dicembre 2005. Per cui al momento del decesso

di RI 1, il __________, non era ancora trascorso l’anno di attesa previsto

dalla legge.

In

seguito alla modifica della parallela decisione relativa alla rendita AI, RA 1

ha chiesto all’UAI di rivedere anche la decisione inerente l’assegno per grandi

invalidi. Il 1° ottobre 2007 l’amministrazione, sulla base degli atti medici,

ha tuttavia confermato la precedente decisione.

Alla

luce degli ulteriori accertamenti esperiti nelle more processuali, questo

Tribunale deve confermare la conclusione cui è giunto l’UAI, non essendo la

decisione del 15 gennaio 2007 manifestamente errata.

Dalla

numerosa documentazione medica agli atti emerge innanzitutto che il 13 luglio

2006.

il dr. med. __________ che aveva in cura l’interessata per l’insufficienza

respiratoria severa su BPCO e carcinoma bronchiale stadio T3 N0 M0

diagnosticata nel mese di dicembre 2005 aveva negato la necessità per

l’assicurata di ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere atti ordinari della

vita (doc. AI 9-3).

Da

parte sua il medico curante dell’interessata il 5 luglio 2006 aveva indicato,

genericamente, nel 2005 l’inizio della necessità di far capo all’aiuto di terzi

(doc. AI 13-2).

Interpellato

dal TCA circa il mese esatto in cui l’aiuto da parte di terzi sarebbe stato

necessario, il curante dell’assicurata ha espressamente affermato di aver

parlato per l’ultima volta con la defunta RI 1 il 19 giugno 2006 in occasione

di una consultazione presso il suo studio medico e “mi confermò necessitare

dell’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita a partire dal 2005.”

(doc. XV, sottolineatura del redattore) e ha rammentato che “queste

informazioni sono riportate nel mio rapporto medico del 05.07.06 all’attenzione

dell’AI (….)” (doc. XV).

Il

13.

novembre 2006 il curante ha certificato il mese di ottobre 2003 quale inizio

della necessità di aiuto da parte di terzi negli atti ordinari della vita. Ciò

tuttavia dopo aver interpellato il marito (doc. XV), mentre l’incapacità

lavorativa al 50% come casalinga, sempre dal 1.10.2003 era dovuta al fatto che

“a quel momento la paziente presentava patologie che probabilmente le

impedivano di svolgere alcune mansioni domestiche.” (doc. XV,

sottolineatura del redattore).

Il

curante ha evidenziato come “la valutazione retroattiva al 01.10.03 è stata

da parte mia certificata su informazioni del marito in una fase in cui la

situazione non era più oggettivabile. La discrepanza nell’indicare dal

sottoscritto l’inizio della necessità di aiuto da parte di terzi nel 2005 e

successivamente nell’ottobre 2003 è dovuta alle dichiarazioni divergenti della

paziente, peraltro sempre oltremodo taciturna e riservata, rispetto a quelle

del marito.” (doc. XV).

Per

cui l’assicurata medesima aveva precisato al suo curante che l’aiuto di terzi

per svolgere gli atti ordinari della vita era necessario unicamente dal 2005.

Questa

circostanza trova conferma nel fatto che la malattia depressiva ha avuto

effetto sull’incapacità lavorativa di casalinga dal mese di ottobre 2003 “solo”

nella misura del 50% e che l’interessata, da quale momento, era impedita di eseguire

“solo” “alcune mansioni domestiche” (doc. XV). A maggior ragione doveva

pertanto essere in grado di svolgere gli atti ordinari della vita.

La

seconda patologia, diagnosticata nel dicembre 2005, ossia la neoplasia

polmonare con evoluzione infausta, ha avuto invece come conseguenza la

necessità di aiuto costante da parte di terzi per gli atti ordinari della vita.

Ciò

è stato confermato, oltre che dalla defunta RI 1 al suo medico curante, anche dal

medico SMR, dr. med. __________, nella sua presa di posizione del 10 luglio

2007.

(doc. 52-1).

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità. In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175)

- et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas

encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

La

circostanza che l’interessata, negli anni precedenti, ed in particolare nel

2001, non poteva svolgere lavori pesanti ed era stata degente presso diversi

ospedali anche a causa della malattia psichica (cfr. in particolare la

documentazione allegata dal ricorrente in data 30 novembre 2007, doc. VI e

allegati), non significa ancora che necessitava del costante aiuto da parte di

terzi per svolgere le attività quotidiane.

Infatti

perlomeno fino al mese di ottobre 2003, come emerge dalla parallela procedura

in ambito di rendita AI, l’interessata era comunque abile anche come casalinga

e successivamente l’inabilità ha raggiunto il 50%.

La

malattia psichica di cui era affetta RI 1 non è pertanto sufficiente per

garantirle l’assegno per grandi invalidi.

In

queste circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del

medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.

3.

; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), nonché delle

affermazioni del medico curante, dr. med. __________ e da quanto indicato anche

dal dr. med. __________, questo

Tribunale deve concludere che la decisione del 15 gennaio 2007, cresciuta in

giudicato, non era manifestamente errata, né vi erano motivi per procedere con

una revisione. A giusta ragione l’UAI ha pertanto confermato la reiezione della

richiesta di un assegno per grandi invalidi.

Va

del resto evidenziato che questo Tribunale sarebbe giunto alla medesima

conclusione anche se avesse dovuto decidere su un eventuale ricorso diretto

contro la decisione del 15 gennaio 2007. Non è infatti stato reso verosimile

che l’interessata necessitasse dell’aiuto di terzi per svolgere gli atti

ordinari della vita prima del mese di dicembre 2005.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, viste le risultanze mediche, le ulteriori richieste dell’assicurato di

interpellare il Dr. __________ per sapere per quale motivo non aveva più voluto

curare la moglie dal 1997 e il dr. med. __________ per confermare se la

paziente dal 11.1.2001 non poteva più svolgere lavori pesanti e per quale

motivo non ha mai ritenuto opportuno entrare nel merito di una cura

psichiatrica, trattandosi oltretutto di fatti non determinanti per l’evasione

del ricorso, vanno respinte (cfr. a questo proposito la sentenza U 397/05 del

24.

gennaio 2007, consid. 3.3).

Per

quanto concerne le richieste del ricorrente di poter avere un colloquio con i

medici SMR e più in generale di essere sentito, questo Tribunale rileva che le

audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2).

Del

resto l’insorgente in sede giudiziaria ha ampiamente fatto uso della

possibilità di presentare osservazioni e documentazione nel corso della

procedura.

Va

qui ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Il

ricorso va pertanto respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

11.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente, al quale, visto l’esito del ricorso non vanno concesse ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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