32.2007.346
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2 dicembre 2008Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2007.346
Data decisione, Autorità:
02.12.2008, TCA
Titolo:
Domanda di riconsiderazione di una decisione di rifiuto dell'assegno per grandi invalidi dopo l'assegnazione di una rendita AI parziale. Accertamento dell'inizio della grande invalidità. In casu non sono dati i presupposti per una riconsiderazione o una revisione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
REVISIONE
RICONSIDERAZIONE
art. 42 LAI
art. 48 LAI
art. 9 LPGA
art. 24 LPGA
art. 53 LPGA
art. 35 OAI
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.346
cs
Lugano
2 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata il __________ e deceduta il __________, in data 14 aprile 2006 ha
inoltrato una richiesta per ottenere un assegno per grandi invalidi dell'AI.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), dopo aver
preavvisato negativamente la richiesta, con decisione del 15 gennaio 2007 ha
respinto la domanda.
L'amministrazione
ha infatti stabilito che la grande invalidità è iniziata solo nel mese di
dicembre 2005. Per cui quando RI 1 è deceduta non era ancora stato compiuto
l'anno di attesa previsto dalla legge.
C. In
seguito alla concessione della rendita Al con un grado d'invalidità del 50% per
il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 luglio 2006, il marito di RI 1 ha chiesto
all'UAI di riesaminare il rifiuto di concedere l'assegno per grandi invalidi.
Tramite
decisione del 1° ottobre 2007 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda.
D. RA
1, in rappresentanza degli eredi di RI 1, è tempestivamente insorto al TCA
contro la predetta decisione.
L'insorgente
chiede di poter avere un colloquio con il servizio medico dell'AI "prima
che venga presentata a voi la risposta a questo ricorso da parte dello __________".
Il ricorrente domanda inoltre che il medesimo servizio medico visioni in
dettaglio tutto l'incarto clinico per le numerose degenze della moglie in
diversi ospedali ticinesi, oltre che del medico curante e che il diritto
all'assegno per grandi invalidi nasca con il 1° ottobre 2004, dopo l'anno
d'attesa iniziato nel mese di ottobre 2003.
L'insorgente
chiede infine il riconoscimento di fr. 1'000 di ripetibili (doc. I).
E. Con
risposta del 15 novembre 2007 l'UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
F. Con
scritto 30 novembre 2007, trasmesso all’UAI per osservazioni, l’insorgente ha
prodotto nuove prove (doc. VI e allegati).
G. Pendente
causa il TCA ha interpellato l’UAI e il dr. med. __________, medico curante
della defunta __________. Alle parti è stata data la possibilità di esprimersi
in merito (doc. VIII e seguenti).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Considerandi
2.
Nel
suo ricorso l’insorgente afferma di aver chiesto di essere sentito dal servizio
medico dell’UAI in sede di osservazioni al nuovo progetto di decisione. Questo
colloquio non ha tuttavia avuto luogo (doc. I).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127.
III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4.
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126.
I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
In una
sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato
che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV
räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den
Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.
2.
; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE
125.
I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei
denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.
Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des
VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche
Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend
Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom
Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,
sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem
sie nicht mündlich angehört wurde."
Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti
oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel
caso di specie il ricorrente è stato personalmente sentito dapprima da un
funzionario dell’UAI in data 5 dicembre 2006 (doc. AI 27-1) ed in seguito dal
dr. med. __________, medico SMR, in data 19 dicembre 2006 (doc. AI 29-1 e
30-1).
L’interessato
è stato pertanto convocato dall’UAI in due occasioni, come inizialmente
richiesto, ed ha potuto esprimere le sue opinioni. Certo, la terza richiesta, del
23.
agosto 2007, non ha avuto alcun seguito. Tuttavia l’insorgente era già stato
sentito in precedenza ed in sede di ricorso ha nuovamente potuto far valere le
proprie ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo. Per cui un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è
comunque stata sanata in questa sede dove il ricorrente ha nuovamente esposto
le sue argomentazioni.
Per
quanto concerne invece la richiesta di avere il colloquio con il servizio
medico dell’AI prima dell’inoltro della risposta di causa, affinché i medici
abbiano ad esaminare nel dettaglio tutto l’incarto medico della defunta RI 1 (in
particolare gli atti relativi alle degenze presso gli ospedali __________ __________
e __________, la clinica di __________ e gli atti del medico curante dr. med. __________),
essa è divenuta priva di oggetto con l’inoltro della risposta in data 15
novembre 2007 (doc. IV).
Questo
Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
3.
Per
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita.
Ai
sensi dell'art. 42 cpv. 1 LAI l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi. Rimane salvo l’art. 42bis.
Per
l’art. 42 cpv. 2 LAI si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio
o lieve.
A
norma dell’art. 42 cpv. 3 LAI è considerato grande invalido anche chi a causa
di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere
accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente
di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi
ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 5.
L’art.
42.
cpv. 4 LAI prevede che l’assegno per grandi invalidi è accordato al più
presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato
ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo
l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,
dall’articolo 29 capoverso 1.
In
caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti
d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato non ha più
diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la
nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni
per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se
l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica può mantenere contatti sociali solo grazie a servizi regolari
e considerevoli di terzi.
Il
diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui
si sono verificate le condizioni di questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI).
Per
l’art. 35 cpv. 2 OAI se, in seguito, il grado d’invalidità subisce una modifica
importante, si applicano gli articoli 87-88bis. Se uno degli altri presupposti
al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il
diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.
L'art.
37.
OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente
grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita (cpv. 2):
a.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una
sorveglianza personale permanente; o
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un
accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell’articolo 38.
La
grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a.
è costretto a ricorrere in modo regolare e
considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o
di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente
solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole;
oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
A
norma dell’art. 38 cpv. 1 OAI esiste un bisogno di accompa-gnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso
2.
LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di
un danno alla salute:
a.
non può vivere autonomamente senza
l’accompagnamento di una terza persona;
b.
non può compiere le attività della vita
quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una
terza persona; oppure
c.
rischia seriamente l’isolamento permanente dal
mondo esterno.
L’art.
38.
cpv. 2 OAI prevede che chi soffre unicamente di un danno alla salute
psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere
riconosciuto grande invalido.
Per
l’art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice
civile.
4.
Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.
2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato
deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto
di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia
sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo
atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della
vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato
abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una
singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di
tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.
50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
- nel cibarsi
l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti
oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
- nel farsi la pulizia
personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure
fare il bagno o la doccia da solo;
- nello spostarsi e nel
contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa
o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto
con l'ambiente abituale.
5.
Con
sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -
modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure
la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di
gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni
costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La
persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di
terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico
ordinario.
Di
principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere
un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un
modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui
abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia
come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto
di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF
106.
V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine,
la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi
(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti
cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della
sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine
"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non
nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli
atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.
Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente
dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza
personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo
tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986
pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid.4b).
6.
Va
ancora rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o
contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era
dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il
contributo doveva essere pagato.
Ai
sensi dell’art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non
riscosse è disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
Per
l’art. 48 cpv. 2 LAI se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono
assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti
motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha
avuto conoscenza.
A
norma dell’art. 48 cpv. 3 LAI il Consiglio federale può limitare il diritto al
ricupero per determinati provvedimenti d’integrazione eseguiti prima della decisione,
in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
7.
In concreto il 14 aprile 2006 RA 1, marito della defunta RI 1, ha inoltrato
la “richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi
invalide” (doc. AI 1-1).
Egli
ha in particolare segnalato la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi
per compiere i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi,
sedersi/coricarsi, lavarsi, fare il bagno/la doccia, spostarsi in casa e fuori
e per il mantenimento dei contatti sociali.
L’interessata
necessitava inoltre in modo duraturo e regolare di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana e di sorveglianza personale da
parte del marito.
Nel
formulario è stato indicato che il __________ è deceduta la figlia quartogenita
(nata il __________) per una malattia congenita cardiaca e il __________ è
morto il figlio terzogenito in un incidente stradale. Il marito ha spiegato che
“l’assicurata, in seguito a questi due fatti è andata gradualmente in
depressione in modo marcato dopo il 2003. Dal 1996 (interventi cardiologici) lo
stato di salute è diventato gradualmente precario tanto da richiedere costanti
aiuti assistenziali da parte dei familiari. Dal 2003 l’assistenza per le
necessità quotidiane è costante. Nel 2005 viene diagnosticato un tumore al
polmone sinistro.” (doc. AI 1-3).
Il
31.
maggio 2006 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante di
RI 1, dopo aver posto la diagnosi di neoplasia polmonare in progressione,
sindrome depressiva cronica, moderata bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva su
tabagismo, cardiopatia ischemica con stato dopo probabile infarto inferiore,
by-pass aorto-coronarico e aneurismectomia ventricolo sx ’96, tachicardia
ventricolare e posa di defibrillatore ’00, scompenso cardiaco sx ’04, ha
confermato che le indicazioni sulla grande invalidità riportate nel formulario corrispondono
alle sue costatazioni, che lo stato di salute non può essere migliorato con
provvedimenti sanitari ed è suscettibile di peggioramento (doc. AI 8-1).
Il
13.
giugno 2006 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,
oncologia-ematologia, ha risposto ad ulteriori domande poste dall’UAI. Egli ha
in particolare evidenziato che l’assicurata, a lui nota dal 31 gennaio 2006,
presenta un’insufficienza respiratoria severa su BPCO e carcinoma bronchiale
stadio T3 N0 M0 dal dicembre 2005 e un’incapacità lavorativa al 100% dal 31
gennaio 2006 a tempo indeterminato.
Alla
domanda a sapere se l’assicurata deve ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere
atti ordinari della vita, ha risposto negativamente (doc. AI 9-3).
Il
5.
luglio 2006, alla domanda a sapere se l’assicurata deve ricorrere all’aiuto
di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, il medico curante, dr. med.
__________ ha invece risposto affermativamente, indicando nel 2005 l’anno di
inizio della necessità di aiuto da parte di altre persone (doc. AI 13-2).
Interpellato
dall’UAI in merito alla questione di sapere da quando esattamente (mese ed
anno) RI 1 necessitava dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita (doc. 19-1), il medico curante ha indicato “ottobre 2003” (doc.
20-1). Nuovamente interpellato dall’UAI, con puntuali e precise domande, a
causa di alcune divergenze con le attestazioni precedenti (doc. AI 21-1), il
curante, il 21 novembre 2006, ha risposto “P.F. chiedere al marito
altrimenti decidete voi!” (doc. AI 23-2).
Lo
stesso giorno l’UAI ha annotato, a firma “__________” che “l’incapacità
lavorativa totale in ogni attività è giustificata a partire da dicembre 2005,
questo vale per la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere gli atti
della vita quotidiana.” (doc. AI 22-1).
Il
5.
dicembre 2006, in seguito ai due distinti progetti di decisione negativi sia
per quanto concerne la concessione di una rendita AI, sia per l’erogazione di
un assegno per grandi invalidi (doc. AI 24-1), su richiesta del marito ha avuto
luogo un colloquio con un funzionario dell’UAI, da cui è emerso:
“Il signor RA 1
comunica che la moglie era malata di depressione dal mese di ottobre del 2003,
ossia da quando le è morto un figlio in un incidente stradale.
A conferma di ciò
viene presentata l’allegata documentazione medica.
Il marito sottolinea
il fatto che la domanda di AI è stata presentata solamente nel 2006 poiché
prima la moglie non voleva essere ritenuta malata (paura di un possibile
ricovero per l’affezione psichiatrica; rifiutava di entrare nel merito di una
qualsiasi cura psicologica-psichiatrica).
Viene chiesto quindi
che venga riconosciuta un’IL dal mese di ottobre 2003, e non solamente dal mese
di dicembre 2005 (diagnosi del cancro).
Il signor RA 1 si
dichiara disposto ad incontrare il nostro medico SMR designato per spiegare
dettagliatamente la situazione, qualora la valutazione del caso lo richieda.
Nel caso in cui la
documentazione presentata oggi sia insufficiente per poter oggettivare un’IL il
signor RA 1 ribadisce di voler incontrare un nostro medico per spiegare
chiaramente la situazione (difficoltà familiari – rapporto con la moglie – dovute
allo stato depressivo, non curato poiché sempre mascherato ai medici curanti).”
(doc. AI 27-1).
Il
19.
dicembre 2006 RA 1 ha avuto un colloquio con il medico SMR, dr. med. __________.
Dal colloquio è emerso quanto segue:
“Il marito riferisce
che la in concomitanza con la morte della prima figlia all’età di 12 anni per
problemi cardiaci ha osservato le prime manifestazioni di turbamento
psichiatrico della moglie che descrive come stato depressivo dell’umore a
carattere persistente.
Nel 1996 quando l’assicurata
fu sottoposta ad un intervento cardiochirurgico le situazione è peggiorata
ulteriormente.
Ma è stato dopo la
morte del figlio in un incidente stradale nel 2003 che la moglie si è secondo
il marito chiusa completamente in se stessa, un colloquio non era più possibile
evitava comunque contatti con vicini o conoscenti, passando la maggior tempo
sul divano a letto o guardando la televisione.
Con i figli o in
occasione di consultazione mediche la moglie avrebbe sempre negato di soffrire
di qualsiasi malessere psichico, ha sempre rifiutato accertamenti e cure
psichiatriche.
Il marito afferma che
dal ’03 in poi si è preso a carico personalmente della gran parte delle
faccende di casa e messo in atto le cure prescritte dai medici per l’affezione
cardiaca, bronchiale e infine tumorale di cui si scrive nel rapporto medico
dell’Ospedale __________ di __________ del 5 gennaio 2006.
E questo sino al
decesso della consorte.
Produce alcune
fotografie della moglie a letto o sdraiata sul divano e un’unica fotografia che
egli giudica accettabile dopo una messa in piega dal parrucchiere.
Conclusioni:
Lo stato depressivo
appare come il maggiore fattore invalidante sino alla manifestazione della
neoplasia.
Negli atti medici la
diagnosi di depressione viene più volte ripetuta, senza ulteriori spiegazioni.
Il quadro di una
malattia depressiva grave che si è aggravata nel 2003 è ben descritta dal
marito e appare allo scrivente credibile.
Una incapacità
lavorativa quale casalinga dal 2003 di circa il 50-60% è altamente probabile ma
non verificata o verificabile.
Un maggiore precisione
dal punto di vista medico non è possibile.” (doc. AI 30-1/2).
Sia
il diritto ad un assegno per grandi invalidi che ad una rendita sono stati
rifiutati con decisioni del 15 gennaio 2007 (doc. AI 33-1), rispettivamente del
15.
febbraio 2007 (doc. AI 35-1). In seguito al ricorso al TCA contro la
decisione di reiezione della domanda di rendita AI, l’UAI ha proceduto ad
ulteriori accertamenti da cui è emerso che l’interessata era impedita nella sua
attività di casalinga al 50% dal 1.10.2003. L’amministrazione ha pertanto
assegnato una rendita al 50% dal 1.10.2004 al 31.7.2006 (doc. AI 45-2, cfr.
anche inc. 32.2007.96).
Sulla
base di questa decisione RA 1 ha chiesto la revisione della decisione negativa
del 15 gennaio 2007 in merito all’erogazione di un assegno per grandi invalidi
(doc. AI 46-1).
A
questo proposito il 10 luglio 2007 il dr. med. __________, medico SMR, ha
affermato:
“L’assicurata
presentava 2 patologie distinte, la patologia depressiva che causava secondo le
indicazioni del curante un impedimento del 50% da ottobre 2003. In dicembre
2005.
l’assicurata ha presentato la seconda patologia, ossia una neoplasia
polmonare con evoluzione infausta. Secondo le indicazioni del medico curante
dr. __________ l’assicurata a partire da 12.2005 necessitava di aiuto da parte
di terzi (vedi rapporto del 5.7.2006).
In conclusioni
l’assicurata necessitava di aiuto da terzi unicamente da 12.2005.” (doc. AI
52-1)
Il
16.
agosto 2007 un giurista dell’UAI sulla base delle considerazioni del medico
SMR, ha evidenziato:
“(…)
Considerato che
l’assicurata è deceduta il 13.7.2006, lo stato di salute che era causa della GI
non ha persistito un anno. Non ha quindi maturato il diritto all’AGI.
Secondo l’art. 53 cpv.
2.
LPGA l’assicuratore deve ritornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Nel
caso in esame non si giustifica una riconsiderazione.” (doc. AI 56-1)
Con
decisione del 1° ottobre 2007, preavvisato con progetto di decisione del 21
agosto 2007, l’UAI ha rifiutato di riconoscere l’assegno per grandi invalidi,
affermando tra l’altro:
“(…)
Secondo la documentazione
in nostro possesso, e dagli accertamenti effettuati dopo la richiesta del
10.07
, risulta che l’anno d’attesa, per ciò che concerne il diritto
all’assegno per grandi invalidi, era iniziato durante il mese di dicembre del
2005.
La Signora RI 1 è
purtroppo deceduta il 13.07.2006, dunque le condizioni per il conferimento di
un assegno per grandi invalidi (anno di attesa) non sono adempiute.” (doc. AI
57-2)
Al
fine di chiarire la fattispecie con scritto del 10 ottobre 2008 questo
Tribunale si è rivolto all’UAI, affermando:
“In sede di risposta,
così come nella decisione e nelle precedenti prese di posizione, indicate che
l’assicurata necessitava di aiuto da parte di terzi per compiere gli atti
ordinari della vita a partire dal mese di dicembre 2005 e fate riferimento al
rapporto del Dr. med. __________ del 5 luglio 2006 (doc. 13-2; cfr. doc. 52-1 e
doc. 56-1).
Dal citato referto,
doc. 13-2, salvo errore, alla richiesta di sapere da quando l’assicurata deve
ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, figura
la risposta “2005” (domanda 5). Tant’è che successivamente, in due
occasioni, avete interpellato il dr. med. __________, riponendogli la medesima
domanda. Il 13 novembre 2006 il curante vi ha risposto indicando “ottobre
2003” (doc. 20-1). Il 21 novembre 2006 vi ha chiesto di rivolgervi al
marito (doc. 23-2).
Agli atti, doc. 22-1,
vi è inoltre una nota datata 21.11.2006 con l’indicazione “__________”, dove
viene indicato che la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere gli
atti ordinari della vita quotidiana parte dal dicembre 2005.
Infine, il 10 luglio
2007, il dr. med. __________, anch’egli con riferimento al rapporto del dr.
med. __________ del 5 luglio 2006, indica che la necessità di aiuto da parte di
terzi per compiere gli atti ordinari della vita ha inizio nel mese di dicembre
2005.
(doc. 52-1).
Ai fini del giudizio
vi chiediamo di voler:
1.
indicare nel
certificato del 5 luglio 2006 del Dr. med. __________ il luogo esatto dove il
medico curante avrebbe indicato nel dicembre 2005 l’inizio della necessità di
aiuto da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita;
2.
precisare chi ha
scritto la nota del 21 novembre 2006 (doc. 22-1, “__________”) e da dove ha
avuto l’informazione che la necessità di aiuto da parte di terzi per compiere
gli atti ordinari della vita è iniziata nel dicembre 2005;
3.
precisare per quale
motivo non avete ritenuto la data indicata dal dr. med. __________ con lo
scritto 13 novembre 2006, ossia il mese di ottobre 2003;
4.
presentare
eventuali osservazioni scritte.” (doc. VIII)
Nella
sua risposta del 21 ottobre 2008 l’UAI ha affermato:
“Il certificato
5.7.2006
del Dr. __________ indica unicamente l’anno 2005.
In seguito il Servizio
medico regionale dell’AI (SMR) ha proposto di chiedere direttamente al Dr. __________
l’inizio della necessità dell’aiuto di terzi (cfr. Annotazioni 8.11.2006 SMR).
La sigla
dell’annotazione 21.11.2006 corrisponde all’autore delle citate annotazioni
(Dr. __________), che attualmente non lavora più presso l’SMR. Si deve ritenere
che la verifica e quindi la relativa annotazione 21.11.2006 è stata fatta da
lui.
L’indicazione
“dicembre 2005” è stata ritenuta coerente e corretta (dicembre precisa il mese
dell’anno inizialmente indicato nel 2005) alla luce delle successive
indicazioni che la contraddicono (anticipazione dell’anno 2003, quindi rinvio
al marito).” (doc. IX)
In
seguito alle risposte fornite dall’UAI, questo Tribunale ha interpellato il dr.
med. __________, chiedendo:
“Dagli atti emerge che
Lei è stato interpellato dall’Ufficio assicurazione invalidità circa l’inizio
(mese e anno) della necessità, per RI 1, dell’aiuto di terzi per compiere gli
atti ordinari della vita.
In data 13 novembre
2006, Lei ha indicato il mese di ottobre 2003. Il 21 novembre 2006, nuovamente
interpellato dall’UAI, ha chiesto all’amministrazione di rivolgersi al marito.
Lo stesso giorno il
medico SMR dr. med. __________ dell’AI ha indicato nel mese di dicembre 2005
l’inizio della necessità di aiuto da parte di terzi per compiere gli atti della
vita quotidiana. Questa data è stata confermata anche da un altro medico
dell’AI, dr. med. __________.
Ai fini del giudizio
le chiediamo di voler precisare se la necessità di aiuto da parte di terzi per
compiere gli atti ordinari della vita è iniziata nel dicembre 2005, come
ritenuto dai medici dell’AI oppure nel mese di ottobre 2003, come indicato
inizialmente (in tal caso le chiediamo di precisare da dove risulta questa
data, allegando la necessaria documentazione medica). Le chiediamo inoltre di
indicarci se il 21 novembre 2006 ha parlato con il Servizio medico regionale
dell’AI, e meglio con il dr. __________, in merito a questa fattispecie (in
caso di risposta affermativa le chiediamo di voler precisare il contenuto
dell’eventuale telefonata, in particolare circa l’inizio della necessità
dell’aiuto da parte di terzi).” (doc. X)
Il
14.
novembre 2008 il Dr. med. __________ ha affermato:
“1. Per quanto
riguarda l’Ufficio AI compilai il primo formulario (“Allegato per grandi
invalidi”) il 31.05.06 indicando le diagnosi principali (punto 2.) e
confermando lo stato di grande invalidità (punto 3.).
2.
Parlai l’ultima
volta con la defunta signora RI 1 il 19.06.06 in occasione di una consultazione
nel mio studio quando, in base alle sue dichiarazioni ed alle mie constatazioni
oggettive, stimai un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività di casalinga
a partire dal 2005 e mi confermò necessitare dell’aiuto di terzi per svolgere
gli atti ordinari della vita a partire dal 2005.
Queste informazioni
sono riportate nel mio rapporto medico del 05.07.06 all’attenzione dell’AI,
segnatamente ai punti B. e C.5.
3.
Fui poi nuovamente
interpellato dall’AI tramite scritto del 09.11.06, quindi dopo il decesso della
paziente, dove mi si chiedeva nuovamente da quando ella avesse necessitato
dell’aiuto di terzi. Se ben ricordo, chiaramente per motivi di forza maggiore,
dovetti interpellare il marito e quindi il 13.11.06, secondo le sue
indicazioni, certificai come inizio il mese di ottobre 2003.
Dopo pochi giorni,
vale a dire il 16.11.06, ricevetti una seconda richiesta da parte dell’AI con
ulteriori domande alle quali per rispondere con precisione, dato che queste
tematiche, specialmente quando si tratta di casalinghe, non vengono di regola
trattate in modo così minuzioso ed approfondito nell’ambito delle consultazioni
regolari, sarebbe stato necessario parlare nuovamente con la signora RI 1, ciò
che evidentemente non fu più possibile. Senza nascondere una mia difficoltà
nella comprensione di simili procedure amministrative, burocratiche ed
estremamente teoriche, il 21.11.06 suggerii di chiedere al marito migliori
informazioni o di procedere ad una valutazione d’ufficio.
Risposi il 01.06.07
alla terza richiesta dell’AI del 30.05.07 indicando un’incapacità lavorativa
quale casalinga al 50% a partire dal 01.10.03 dato che a quel momento la
paziente presentava patologie che probabilmente le impedivano di svolgere
alcune mansioni domestiche.
4.
Ribadisco che la
valutazione retroattiva al 01.10.03 è stata da parte mia certificata su
informazioni del marito in una fase in cui la situazione non era più
oggettivabile.
La discrepanza
nell’indicare dal sottoscritto l’inizio della necessità di aiuto da parte di
terzi nel 2005 e successivamente nell’ottobre 2003 è dovuta alle dichiarazioni
divergenti della paziente, peraltro sempre oltremodo taciturna e riservata,
rispetto a quelle del marito.
5.
Non ricordo di aver
parlato per telefono con il Dr. __________ del Servizio medico regionale
dell’AI né il 21.11.06 né in un’altra data.
Sul foglio di decorso
della cartella clinica ho repertato il 19.06.06 quale ultimo contatto con la
paziente ed in seguito, anche a causa del decesso avvenuto dopo pochi giorni,
non ho più apposto altri appunti.” (doc. XV)
Le
parti, nelle loro osservazioni, hanno ribadito le loro posizioni (doc. XVII e
XVIII).
8.
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art.
53.
LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03,
consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004, U 149/03, consid. 1.2.; STFA
dell’8 febbraio 2005, I 133/04, consid. 1.2.).
L'art.
53.
LPGA prevede che:
"
Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv.
3)
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;
STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003
nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997.
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il
motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica – compresa la giurisprudenza - esistente al momento in cui questa
decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento
(DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480
consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del
grado d’invalidità va considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca
della decisione oggetto della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile
2008.
(inc. 32.3007.206), questo TCA ha avuto segnatamente modo di rilevare che
per esaminare una decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non era possibile
calcolare il grado di invalidità computando un reddito da invalido calcolato
sulla base della giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (per la
quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce
ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati all’epoca della
decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa
S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione
iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante
dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115
V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7
maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la già
citata STCA del 5 settembre 2007, 32.2006.153, nella quale questa Corte ha
ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in
corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto
non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di
salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia,
allineandosi alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25
giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova
giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art.
53.
cpv. 2 LPGA).
Inoltre,
una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla
base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di
invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In
una sentenza del 13 luglio 2006, I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha
dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una
inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).
Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
9.
Va
ancora rammentato che affinché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa
i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S.,
U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997
pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
10.
Nel
caso di specie l’assicuratore il 15 gennaio 2007 ha respinto la richiesta tendente
alla concessione di un assegno per grandi invalidi giacché la grande invalidità
di lunga durata è cominciata nel dicembre 2005. Per cui al momento del decesso
di RI 1, il __________, non era ancora trascorso l’anno di attesa previsto
dalla legge.
In
seguito alla modifica della parallela decisione relativa alla rendita AI, RA 1
ha chiesto all’UAI di rivedere anche la decisione inerente l’assegno per grandi
invalidi. Il 1° ottobre 2007 l’amministrazione, sulla base degli atti medici,
ha tuttavia confermato la precedente decisione.
Alla
luce degli ulteriori accertamenti esperiti nelle more processuali, questo
Tribunale deve confermare la conclusione cui è giunto l’UAI, non essendo la
decisione del 15 gennaio 2007 manifestamente errata.
Dalla
numerosa documentazione medica agli atti emerge innanzitutto che il 13 luglio
2006.
il dr. med. __________ che aveva in cura l’interessata per l’insufficienza
respiratoria severa su BPCO e carcinoma bronchiale stadio T3 N0 M0
diagnosticata nel mese di dicembre 2005 aveva negato la necessità per
l’assicurata di ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere atti ordinari della
vita (doc. AI 9-3).
Da
parte sua il medico curante dell’interessata il 5 luglio 2006 aveva indicato,
genericamente, nel 2005 l’inizio della necessità di far capo all’aiuto di terzi
(doc. AI 13-2).
Interpellato
dal TCA circa il mese esatto in cui l’aiuto da parte di terzi sarebbe stato
necessario, il curante dell’assicurata ha espressamente affermato di aver
parlato per l’ultima volta con la defunta RI 1 il 19 giugno 2006 in occasione
di una consultazione presso il suo studio medico e “mi confermò necessitare
dell’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita a partire dal 2005.”
(doc. XV, sottolineatura del redattore) e ha rammentato che “queste
informazioni sono riportate nel mio rapporto medico del 05.07.06 all’attenzione
dell’AI (….)” (doc. XV).
Il
13.
novembre 2006 il curante ha certificato il mese di ottobre 2003 quale inizio
della necessità di aiuto da parte di terzi negli atti ordinari della vita. Ciò
tuttavia dopo aver interpellato il marito (doc. XV), mentre l’incapacità
lavorativa al 50% come casalinga, sempre dal 1.10.2003 era dovuta al fatto che
“a quel momento la paziente presentava patologie che probabilmente le
impedivano di svolgere alcune mansioni domestiche.” (doc. XV,
sottolineatura del redattore).
Il
curante ha evidenziato come “la valutazione retroattiva al 01.10.03 è stata
da parte mia certificata su informazioni del marito in una fase in cui la
situazione non era più oggettivabile. La discrepanza nell’indicare dal
sottoscritto l’inizio della necessità di aiuto da parte di terzi nel 2005 e
successivamente nell’ottobre 2003 è dovuta alle dichiarazioni divergenti della
paziente, peraltro sempre oltremodo taciturna e riservata, rispetto a quelle
del marito.” (doc. XV).
Per
cui l’assicurata medesima aveva precisato al suo curante che l’aiuto di terzi
per svolgere gli atti ordinari della vita era necessario unicamente dal 2005.
Questa
circostanza trova conferma nel fatto che la malattia depressiva ha avuto
effetto sull’incapacità lavorativa di casalinga dal mese di ottobre 2003 “solo”
nella misura del 50% e che l’interessata, da quale momento, era impedita di eseguire
“solo” “alcune mansioni domestiche” (doc. XV). A maggior ragione doveva
pertanto essere in grado di svolgere gli atti ordinari della vita.
La
seconda patologia, diagnosticata nel dicembre 2005, ossia la neoplasia
polmonare con evoluzione infausta, ha avuto invece come conseguenza la
necessità di aiuto costante da parte di terzi per gli atti ordinari della vita.
Ciò
è stato confermato, oltre che dalla defunta RI 1 al suo medico curante, anche dal
medico SMR, dr. med. __________, nella sua presa di posizione del 10 luglio
2007.
(doc. 52-1).
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità. In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne
saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175)
- et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas
encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
La
circostanza che l’interessata, negli anni precedenti, ed in particolare nel
2001, non poteva svolgere lavori pesanti ed era stata degente presso diversi
ospedali anche a causa della malattia psichica (cfr. in particolare la
documentazione allegata dal ricorrente in data 30 novembre 2007, doc. VI e
allegati), non significa ancora che necessitava del costante aiuto da parte di
terzi per svolgere le attività quotidiane.
Infatti
perlomeno fino al mese di ottobre 2003, come emerge dalla parallela procedura
in ambito di rendita AI, l’interessata era comunque abile anche come casalinga
e successivamente l’inabilità ha raggiunto il 50%.
La
malattia psichica di cui era affetta RI 1 non è pertanto sufficiente per
garantirle l’assegno per grandi invalidi.
In
queste circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del
medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei
rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.
3.
; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), nonché delle
affermazioni del medico curante, dr. med. __________ e da quanto indicato anche
dal dr. med. __________, questo
Tribunale deve concludere che la decisione del 15 gennaio 2007, cresciuta in
giudicato, non era manifestamente errata, né vi erano motivi per procedere con
una revisione. A giusta ragione l’UAI ha pertanto confermato la reiezione della
richiesta di un assegno per grandi invalidi.
Va
del resto evidenziato che questo Tribunale sarebbe giunto alla medesima
conclusione anche se avesse dovuto decidere su un eventuale ricorso diretto
contro la decisione del 15 gennaio 2007. Non è infatti stato reso verosimile
che l’interessata necessitasse dell’aiuto di terzi per svolgere gli atti
ordinari della vita prima del mese di dicembre 2005.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, viste le risultanze mediche, le ulteriori richieste dell’assicurato di
interpellare il Dr. __________ per sapere per quale motivo non aveva più voluto
curare la moglie dal 1997 e il dr. med. __________ per confermare se la
paziente dal 11.1.2001 non poteva più svolgere lavori pesanti e per quale
motivo non ha mai ritenuto opportuno entrare nel merito di una cura
psichiatrica, trattandosi oltretutto di fatti non determinanti per l’evasione
del ricorso, vanno respinte (cfr. a questo proposito la sentenza U 397/05 del
24.
gennaio 2007, consid. 3.3).
Per
quanto concerne le richieste del ricorrente di poter avere un colloquio con i
medici SMR e più in generale di essere sentito, questo Tribunale rileva che le
audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto
d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2
che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124.
V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2).
Del
resto l’insorgente in sede giudiziaria ha ampiamente fatto uso della
possibilità di presentare osservazioni e documentazione nel corso della
procedura.
Va
qui ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Il
ricorso va pertanto respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
11.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente, al quale, visto l’esito del ricorso non vanno concesse ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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