Lexipedia

Decisione

32.2007.348

Riconsiderazione di una decisione di assegnazione di una rendita intera. Nel caso di specie non sono date le condizioni per procedere con una riconsiderazione della decisione (assenza dell'errore mani

22 ottobre 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione

professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto

(STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).

In

una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato

manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva

riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,

nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa

del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie

sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare

se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto

l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una

rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era

stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere

alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui

avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo

77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. L’art.

4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato

(RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto

dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha

anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi

sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. L’insorgente

sostiene che non sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione

della fattispecie poiché nella primavera del 1997 la consulente d’integrazione

aveva preso in considerazione, escludendola, la possibilità, per il ricorrente,

di esercitare un’attività leggera. Anche se la valutazione può essere

considerata opinabile o discutibile, ciò non significa ancora che la stessa

possa essere considerata manifestamente errata ai sensi della giurisprudenza.

Da parte sua l’UAI ritiene che con

la decisione del 1997 in realtà non è stata effettuata una completa e corretta

valutazione e quantificazione della capacità lavorativa dell’assicurato e il

confronto dei redditi da valido e da invalido. La valutazione della consulente

in integrazione professionale si era limitata a indicare una capacità

lavorativa del 50% relativa alla ripresa della precedente attività e ad

escludere la valutazione di altre attività adeguate ed esigibili in base ai

dati medici visto il fermo disinteresse dell’assicurato per una riformazione professionale,

disinteresse e opposizione contrarie al suo obbligo di ridurre il danno. Le

possibilità rifiutate per disinteresse andavano considerate nel calcolo

dell’invalidità, nella misura esigibile.

Il

TCA constata a questo proposito che il 3 aprile 1997 la consulente AI, nel suo

rapporto finale, ha affermato:

" dagli atti medici presenti all’incarto risulta che l’assicurato è

inabile in misura parziale nella sua professione di muratore a causa del

danno alla salute, e cioè sia per quanto concerne la problematica

infortunistica che per quanto concerne quella cardiaca.

Per quanto riguarda attività esigibili in misura totale, né il

parere medico __________ né la clinica __________ di __________ si sono

espressi, incentrando i loro rapporti sulla prevista ripresa lavorativa quale

muratore al 50%.

Dal colloquio avuto con il collega __________, risulta che

l’assicurato ha ripreso l’attività presso lo stesso datore di lavoro a fine

agosto ’96 in misura del 50%, e che le cose sembrerebbero procedere bene. Inoltre

l’assicurato ha espresso un totale e fermo disinteresse (già affermato a suo

tempo, cioè nell’88) in una riformazione professionale AI.

Non resta che chiudere il caso indicando che vista la complessità

e la serietà del danno alla salute dell’assicurato, l’attuale situazione

lavorativa sembra esser la più adeguata sia per quanto riguarda la capacità di

guadagno residua (RH: 73'150.- annui) che per la sicurezza socio economica

(difficoltà a reperire posti di lavoro più adeguati per lui, con il suo danno alla

salute) che questa rappresenterebbe, qualora si decidesse di corrispondere la

sua perdita di guadagno con una rendita AI parziale.” (doc. 37)

Questo

Tribunale rileva che nel sopra citato rapporto la consulente in integrazione

professionale, sulla base della documentazione medica all’inserto, non ha

indicato quali lavori leggeri potevano eventualmente entrare in considerazione

e non ha proceduto al calcolo della residua capacità lavorativa (CGR). La

valutazione medico teorica non è stata approfondita. Da un attento esame del

rapporto finale, sembra piuttosto emergere che la consulente in integrazione

riteneva che nella precedente attività l’interessato avrebbe avuto una capacità

lavorativa del 50% e non ha valutato la capacità lavorativa in altre attività

adeguate esigibili in base ai dati medici poiché l’insorgente aveva ripreso

parzialmente l’attività precedente e aveva espresso un fermo disinteresse in

una riformazione professionale.

Tuttavia

la conclusione dell’UAI non può essere seguita per i seguenti motivi.

La

valutazione della consulente in integrazione professionale si è fondata,

principalmente, sugli atti medici relativi all’infarto miocardico

infero-laterale acuto di cui l’insorgente è stato vittima il 7 maggio 1996, che

lo ha portato dapprima ad effettuare una coronografia presso l’Ospedale __________

di __________, che ha evidenziato una malattia arteriosclerotica diffusa con

lesioni in parte ectatiche e aneurismatiche, una stenosi significativa del

RIVA, una lieve stenosi della RCA e una stenosi assai marcata della RCX e del

IPLA/RCX e, in seguito, ad una degenza presso la Clinica __________ di __________,

dove i medici, al termine del ricovero, hanno proposto una ripresa del lavoro al

50% dalla metà di luglio 1996 (doc. AI 15-7, valutazione professionale). Ora,

come evidenzia la perizia cardiologica del 21 luglio 2007 effettuata dal dr.

med. __________, c’è stato un “peggioramento [ndr: dello stato di salute] con

l’infarto del 1997.” (doc. AI 63-5). Ciò è avvenuto poco prima dell’allestimento

della valutazione della consulente in integrazione.

Tant’è

che questo non è stato l’ultimo accertamento eseguito dall’UAI prima

dell’emissione della decisione di assegnazione della rendita e non è dunque

l’unico documento sul quale si è basata l’amministrazione per stabilire il

diritto alla prestazione.

Il

25 aprile 1997 (doc. AI 14-1), ossia dopo l’allestimento del rapporto della

consulente in integrazione professionale, l’UAI ha interpellato l’Ospedale __________

di __________, che, a firma del Prof. dr. med. __________, il 21 maggio 1997 ha

rilevato:

"

La situazione è stabile fino in marzo 1997

quando ripresenta un infarto in sede laterale. Subirà poi un’angioplastica

dell’arteria interventricolare anteriore con posa di uno stent. La situazione

resta stabile per due mesi ma il 14.05.97 il paziente è riospedalizzato

con un nuovo piccolo infarto laterale. Attualmente si trova ricoverato

all’Ospedale __________. L’ulteriore procedere cardiologico verrà ancora

valutato. Probabilmente verrà eseguita una nuova coronografia e si valuterà se

sarà il caso di procedere a un nuovo intervento di rivascolarizzazione. E’

chiaro che attualmente e a tempo indeterminato il paziente è inabile per il

lavoro di muratore. In considerazione dell’importanza della malattia coronaria,

malgrado la giovane età è da ritenere che a medio-lungo termine difficilmente

il paziente potrà riprendere la sua attività lavorativa di muratore.

Naturalmente per esprimersi più precisamente sulla prognosi è necessario

attendere che dal punto di vista cardiologico la situazione sia stabilizzata.”

(doc. AI 14-2, sottolineature del redattore).

Sempre

il 25 aprile 1997, l’UAI ha interpellato il dr. med. __________, FMH medicina

interna, specialista in cardiologia, il quale, il 13 giugno 1997 ha affermato:

"

Si tratta di un paziente di 32 anni con una

grave cardiopatia ischemica; grave coronaropatia travasale diffusamente colpita

con lesioni in parte ectasiche delle coronarie. Stato dopo 3 infarti miocardici

(antero-laterale 7.5.96, laterale 1.3.97, infero-laterale 14.5.97) (…).

Dopo una adeguata

correzione dei fattori di rischio cardiovascolari avevo deciso, dopo aver

consultato il Dr. __________, di intraprendere, oltre al trattamento

antiaggregante, un’anticoagulazione; il paziente assume inoltre un

beta-blocante ed una statina. In data 09.06.97 il paziente è stato di nuovo

ricoverato all’__________ per un angor instabile prolungato.

La prognosi è

infausta. In occasione dell’ultima coronografia del 10.3.97 eseguita all’__________

di __________ si era ventilata l’eventualità di un trapianto cardiaco. La

funzione ventricolare sinistra era risultata nel marzo scorso medio-gravemente

compromessa.

Per quel che concerne

l’inabilità lavorativa ritengo il paziente attualmente inabile al lavoro

nella misura del 100%. A seconda dell’evoluzione clinica potrebbe

entrare in linea di conto una reintegrazione professionale.” (doc. AI 15-2,

sottolineatura del redattore)

Va

ancora rilevato che il 26 novembre 1996, nell’ambito della visita effettuata

presso il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica su richiesta dell’__________

per l’infortunio al ginocchio occorso il 5 dicembre 1994, lo specialista in

chirurgia ortopedica, pur dovendosi pronunciare nell’ambito dell’infortunio

subito dall’interessato, ha affermato, che “Benché attualmente l’affezione

morbosa cardio-vascolare risulti limitare in misura preponderante la capacità

lavorativa del paziente (anche in attività leggere) questi risulta

tuttora inabile nella misura del 50% a carico della SUVA e 50% della cassa

malati” (sottolineatura del redattore, doc. LAINF 3-6). Da sottolineare che

questa valutazione è stata fatta prima che l’assicurato fosse vittima del

secondo infarto nel 2007 e che la circostanza secondo la quale l’interessato

era inabile al 50% per l’infortunio del dicembre 2004 e al 50% per malattia,

ossia per l’infarto del 7 maggio 1996, trova conferma nell’attestato del datore

di lavoro che, interpellato dall’UAI, il 15 aprile 1997 aveva indicato che,

dopo un periodo di inabilità al 75% e poi al 50% per l’infortunio,

l’interessato era inabile al lavoro causa infortunio al 50% dal 22 aprile 1996

e causa malattia al 50% dal 7 maggio 1996 (giorno del primo infarto, doc. AI

13-3).

Il

1° luglio 1997 l’UAI ha proceduto alla “deliberazione”, assegnando la

rendita al 100% dal 1° dicembre 1995 (ossia un anno dopo l’infortunio del 5

dicembre 1994) per un grado d’invalidità dell’80% e prevedendo già una prima

revisione per il 1° gennaio 1998 (doc. AI 18-1), a cui né è subito seguita un’altra

nel corso del 1999 (doc. AI 31-1).

Ciò

avvalora la tesi secondo cui l’UAI era inizialmente partito dal presupposto che

l’interessato, in quegli anni, fosse inabile al lavoro al 100% anche in

attività leggere, rendendo di fatto inutile il calcolo del danno residuo. A comprova

di questa circostanza il fatto che il Dr. __________, specialista in

cardiologia, aveva attestato un’inabilità al 100%, precisando che una

riformazione poteva essere possibile solo a dipendenza dell’evoluzione dello

stato valetudinario del paziente e che il Prof. dr. med. __________ aveva messo

in evidenza la gravità dell’accaduto e l’impossibilità di esprimersi a breve

termine circa l’evoluzione della malattia, nonché le frequenti procedure di

revisione effettuate d’ufficio.

Del

resto, il 12 marzo 1998, ossia solo pochi mesi dopo l’emanazione della

decisione del 27 ottobre 1997, il dr. med. __________, FMH medicina interna, curante

dell’assicurato, nell’ambito della prima revisione d’ufficio iniziata dall’AI

ha espressamente affermato che “siccome la situazione cardiologica non è

stabile (persistono problemi di angina pectoris difficilmente controllabili

farmacologicamente in uno stato di importantissima generalizzata

coronarosclerosi con st. d. tre infarti) per il momento non è pensabile una

ripresa di qualsiasi tipo di lavoro. Solo quando si sarà ottenuta una

stabilizzazione del suo stato, sarà eventualmente possibile una certa

reintegrazione lavorativa evitando stress fisici e psicosomatici.” (doc. AI

30-1, sottolineatura del redattore). Il 2 luglio 1999, nell’ambito della

seconda revisione, il curante ha affermato che “il paziente continua a

soffrire di dolori pectanginosi e ha sviluppato una sintomatologia di asma in

maggio 99. Riesce a fatica ad eseguire dei lavoretti che corrisponde circa al

15-20% dell’attività precedentemente eseguita.” (doc. AI 37-1). Nel corso

della terza revisione, il 4 marzo 2002, l’UAI, dopo aver accertato che

l’insorgente lavora al 20-30% come muratore, non ha modificato il diritto alla

rendita affermando che il grado d’invalidità “non si è modificato al punto

tale da influenzare il suo diritto alla rendita.” (doc. AI 47-1).

2.6. Una decisione è manifestamente errata "wenn kein

vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es

ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich

(vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage,

Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist

nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2. hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie

er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (sentenza H 97/03

del 10 settembre 2003, sottolineatura del redattore).

Con

sentenza 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 (cfr. anche sentenza 9C_359/2007 dell’8 maggio

2008), il Tribunale federale ha ricordato come:

" Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être

manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument

autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des

prestations de longue durée. En particulier, les

organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle

appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque

l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de

leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la

situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes

raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les

conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007

du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).”

(sottolineature del redattore)

Nel

caso di specie, in considerazione del fatto che all’epoca l’interessato era

inabile al lavoro al 50% a causa dell’infortunio e al 50% a causa dell’infarto

subito nel 1996, ossia complessivamente al 100%, che, successivamente, a causa

del nuovo infarto subito nel 1997, l’assicurato è diventato inabile al lavoro

al 100% e che il dr. med. __________, cardiologo, nel corso del mese di giugno

1997 ha giudicato il paziente “attualmente inabile al lavoro nella misura

del 100%. A seconda dell’evoluzione clinica potrebbe entrare in linea di

conto una reintegrazione professionale” (doc. AI 15-2, sottolineatura del

redattore, cfr. anche affermazioni dr. med. __________, doc. LAInf 3-5 e 3-6),

la decisione dell’UAI di assegnare all’insorgente una rendita intera,

prevedendo una revisione a breve termine, non può essere considerata

manifestamente errata, ritenuto che l’impossibilità di svolgere qualsiasi

attività lavorativa è stata confermata solo pochi mesi dopo dal medico curante

dr. med. __________ (doc. AI 30-1), che lo stesso perito ha indicato che con

l’infarto del 1997 c’è stato un peggioramento dello stato di salute

dell’interessato (doc. AI 63-5) e che l’UAI, già all’epoca, aveva deciso di

procedere in tempi ravvicinati alla revisione della rendita. Va qui rilevato

che questa era la quarta procedura di revisione della rendita, dopo quelle del

1998 (doc. AI 28-1), del 1999 (doc. AI 32-1) e del 2001 (doc. AI 40-1). Ora, se

la decisione iniziale fosse veramente stata manifestamente erronea, l’UAI se ne

sarebbe accorto in precedenza.

Come

emerge dalla citata sentenza 9C_71/2008 del 14 marzo 2008:

" (…) le fait d’autre part que l’office AI se soit borné à reprendre le

taux d’incapacité fonctionnelle retenu par le corps médical, sans chercher

concrètement à savoir – en violation du droit (ATF 114 V 310 consid. 3c

p. 314) - quelles activités étaient exigibles de la part de l’assuré compte

tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans

une activité adaptée à son handicap, ne permet pas encore de conclure au

caractère manifestement erroné de la décision initiale de rente. Pour pouvoir

supprimer le droit à une rente par la voie de la reconsidération, il convient

bien plutôt d’établir – au regard de la situation de fait et de droit de

l’époque – qu’une évaluation correcte de l’invalidité aurait conduit à un autre

résultat que celui alors retenu (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 3.3 in fine et les références; cf. également arrêt I 302/04 du 27

mars 2006, consid. 5.2.1 in fine). En l’occurrence, le recourant ne tente

nullement d’établir que le résultat auquel il a abouti à l’époque était

parfaitement insoutenable et qu’une gestion diligente du dossier aurait conduit

à la seule solution réellement envisageable dans le contexte. Plutôt que

de procéder à une appreciation à la lumière des circonstances de fait et de

droit existant à l’époque de la decision initiale de rente, le recourant

examine la situation de l’assuré telle qu’elle se présentait au moment où la

décision de révision du droit à la rente a été rendue, puis transpose le

résultat de son évaluation à l’époque de la décision initiale de rente.”

Va

ancora rilevato che con sentenza 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 il TF ha rammentato

che:

" Ebenfalls nicht durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit dem

Argument, die IV-Stelle habe bei der Invaliditätsbemessung im Dezember 2002

unzulässigerweise von der Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf auf die

Erwerbsunfähigkeit/Invalidität geschlossen. Der Umstand allein, dass bei der

Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert

wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung

grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise

zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss

auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen.

Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten

Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit -

abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu

können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein,

dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu

einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom

9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.“ (sottolineatura del

redattore)

In

concreto l’UAI ha proceduto ad un nuovo apprezzamento della situazione di fatto

dopo un nuovo esame più approfondito della situazione valetudinaria sulla base

di una perizia eseguita quasi dieci anni dopo l’emanazione della decisione di

assegnazione della rendita, ma non ha reso verosimile che la sua decisione

iniziale fosse manifestamente errata (cfr. anche sentenza 9C_359/2007 dell’8

maggio 2008). Anzi, in presenza degli atti medici sopra

descritti non si può concludere che gli accertamenti effettuati all’epoca siano

stati così lacunosi da poter ritenere che la decisione iniziale fosse

manifestamente errata (cfr. sentenza 9C_359/2007 dell’8 maggio 2008; cfr. anche

sentenza 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007: “Nach dem unter E. 2.2 hievor

Gesagten ist unter dem Rechtstitel der Wiedererwägung nicht entscheidend, ob

die von der IV-Stelle im Dezember 2002 bejahte, den Anspruch auf eine ganze

Invalidenrente begründete Vollinvalidität unter Berücksichtigung sämtlicher

Teilaspekte richtig und angemessen war, sondern ob sie mit Blick auf die

damalige Sach- und Rechtslage insgesamt als vertretbar erschient.“,

sottolineatura del redattore).

La decisione dell’UAI di assegnare una rendita intera nel 1997 non

può essere considerata un errore manifesto, giacché agli atti vi erano degli

attestati medici che indicavano un’inabilità totale nella precedente attività e

indicavano la difficoltà nell’esprimersi a breve termine circa lo stato di

salute dell’assicurato. Un medico (dr. med. __________), pur non essendo

specialista in cardiologia, ha pure evidenziato che l’affezione morbosa

cardio-vascolare risulta limitare in misura preponderante la capacità

lavorativa del paziente anche in attività leggere e il curante, pochi

mesi dopo l’emanazione della decisione del 1997, nell’ambito della prima

revisione, ha espressamente confermato l’inabilità lavorativa totale in

qualsiasi attività lavorativa.

Ciò

viene indirettamente confermato anche dalla valutazione del consulente IP del

26 febbraio 2007, il quale, dopo aver effettuato il calcolo del grado

d’invalidità ed essere giunto ad un risultato del 42,67%, ha affermato:

"

si è potuti giungere a tale esigibilità in

quanto, nella sua perizia, il Dr. __________ si è espresso prendendo in

considerazione altre attività professionali (confacenti allo stato di salute)

oltre a quella abituale di muratore. Precedentemente né il medico

dell’assicuratore Lainf, né la Clinica __________ di __________, si esprimevano

sull’argomento, concentrandosi piuttosto sulla possibile ripresa nell’attività

di muratore. Questo aspetto, nella valutazione CIP del 1997, non era stato

approfondito (forse a causa del peggioramento intervenuto nel 1996 e 1997). Se

ciò fosse stato fatto forse si sarebbe avuta un’esigibilità in altre

attività (similari a quelle possibili oggi), fino all’aggravamento, in effetti,

dal 07.05.1996 era certificata un’IL del 100% per tutte le attività, solo

una volta ottenuta una stabilizzazione si sarebbe potuto pensare ad una

reintegrazione professionale. L’assicurato dal 01.01.2005 era stato

ritenuto abile in misura completa (aveva ripreso la sua abituale attività

parzialmente), successivamente ha subito un ulteriore intervento di dilatazione

coronaria. Dopo quest’ultima rivascolarizzazione la situazione appare

stabilizzata. Come si può vedere dalle annotazioni del Dr. Med. __________,

l’IL nell’attività appresa è dell’80% continua.” (doc. AI 71-3, sottolineatura

del redattore).

Va

poi evidenziato che inizialmente, sulla base della perizia cardiologica del dr.

med. __________ del 21 luglio 2006, il medico SMR, dr. med. __________, aveva

indicato nel luglio 2006 l’inizio dell’attività lucrativa al 100% in attività

confacenti allo stato di salute del ricorrente (doc. AI 65-1: “CL 100% in

attività adeguata di tipo leggero dal luglio 2006”) e solo in un secondo

tempo, interpellato dall’UAI per sapere se “già al momento dell’emissione

della nostra decisione (1997) la CL in attività adeguate era da considerarsi

totale” (doc. AI 75-1) ha dichiarato che “per quanto riguarda il

pregresso è deducibile che la CL in attività adeguata fosse quantomeno

quella attuale, fatti salvi i periodi di recupero dai vari interventi che però

al momento non sono determinabili” (doc. 76-1, sottolineatura del redattore).

Questa valutazione tuttavia non trova conferma negli atti del 1996 e del 1997

ed anzi è in contrasto con le affermazioni dei medici che avevano avuto in cura

l’insorgente in quel periodo (cfr. Dr. __________: “il paziente attualmente

inabile al lavoro nella misura del 100%” e dr. med. __________: “Benché

attualmente l’affezione morbosa cardio-vascolare risulti limitare in misura

preponderante la capacità lavorativa del paziente (anche in attività leggere)…”.)

e soprattutto con il certificato del 13 febbraio 1998 del curante, dr. med. __________,

che ha attestato un’inabilità lavorativa totale, non sconfessata da nessun

accertamento AI di quell’epoca (doc. AI 30-1). Il curante, in quel periodo,

avendo in cura l’assicurato, certamente poteva meglio stabilire la capacità

lavorativa del ricorrente rispetto ad un altro medico che valuta gli atti diversi

anni dopo. Anche l’affermazione del 20 settembre 2007 dell’altro medico SMR,

dr. med. __________, FMH medicina generale, secondo cui la capacità lavorativa

residua era “già presente al momento della prima decisione.”, non è

motivata, non essendo fondata su elementi oggettivi del 1996 e del 1997 (doc.

AI 88-1).

Del

resto, sulla base di quanto affermato dal medico SMR, Dr. med. __________, il

consulente, l’11 luglio 2007, ha affermato che:

"

(...)

Nelle Annotazioni del

07.07.2007, il Dr. Med. __________, ritiene che per quanto riguarda il

pregresso è deducibile che la CL in attività adeguata fosse quantomeno quella

attuale, fatti salvi i periodi di recupero dei vari interventi che però al

momento non sono determinabili.

Presumibilmente si sarebbe potuta avere un’esigibilità in altre attività (similari

a quelle di oggi), fino all’aggravamento, in effetti, dal 07.05.1996 era

certificata un’IL del 100% per tutte le attività, solo una volta ottenuta una

stabilizzazione si sarebbe potuto pensare ad una reintegrazione professionale.

(…)

Non mi è possibile

esprimermi ulteriormente in merito all’esigibilità e alla CL passata in

mancanza di maggiori informazioni sulla possibile CL.” (doc. AI 77-3,

sottolineatura del redattore)

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono pertanto le condizioni per

poter procedere con una riconsiderazione della decisione iniziale del 27

ottobre 1997 (doc. AI 20-1).

Rilevato

che anche il medico SMR, dr. med __________, ha accertato che

“dal punto di vista medico lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato

rispetto al momento della prima decisione UAI del 1997, fatto confermato da una

progressione della malattia coronaria evidenziata in occasione delle ultime 2

coronarografie” (doc. AI 88-2; cfr. anche risposta di causa pag. 3: “dal

punto di vista medico dal 1997 vi è stato un cambiamento dello stato di salute

nel senso di un peggioramento.”, doc. IV) e che nemmeno la modifica

giurisprudenziale in merito al reddito da invalido potrebbe assurgere a motivo

di revisione (cfr. STCA 5 settembre 2007, inc. 32.2006.153, impugnata

dall’Ufficio AI con ricorso 1° ottobre 2007 tuttora pendente al TF) non sono neppure

dati gli estremi per una revisione della rendita ex art. 17 LPGA.

In

queste condizioni il ricorso deve essere accolto, mentre la decisione impugnata

va annullata. L’insorgente continua ad aver diritto alla rendita intera con

effetto dalla sua soppressione.

2.7.

Il ricorrente ha chiesto l’assunzione di alcune prove (cfr. doc. I:

documenti, richiamo intero incarto UAI, testi, in particolare il dr. med. __________).

Alla

luce delle risultanze degli atti medici già prodotti dalle parti, nonché

dell’esito del ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20

settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo

Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove richieste.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per

fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata ed è ripristinato il diritto alla rendita intera con effetto dalla

sua soppressione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster