32.2007.349
Diritto a provvedimenti professionali soppresso dall'UAI dopo aver diffidato l'assicurato in applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA
23 ottobre 2008Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2007.349
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, TCA
Titolo:
Diritto a provvedimenti professionali soppresso dall'UAI dopo aver diffidato l'assicurato in applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 17 LAI
art. 21 cpv. 4 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
art. 6 agg. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.349
cs/td
Lugano
23 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, precedentemente attivo quale bruciatorista/montatore,
nel mese di maggio 2000 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando la frattura
del femore sinistro nonché un’osteosintesi del ginocchio. Il caso è stato
assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
Alla
chiusura del caso, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 22 gennaio
2001, confermata con decisione su opposizione del 26 luglio 2001, ha dichiarato estinto il diritto alle
indennità giornaliere a decorrere dal 23 gennaio 2001, a fronte dei soli postumi residuali
dell'infortunio del settembre 1998. Esso ha inoltre negato la propria
responsabilità riguardo ai disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio
destro ed al rachide lombare, difettando una relazione di causalità naturale
con l'evento traumatico succitato.
Tale
decisione è stata confermata da questa Corte con sentenza 25 febbraio 2002,
nella quale è stato rilevato che in effetti né le gonalgie a destra, né le
lombalgie accusate dall’assicurato costituivano delle naturali conseguenze
dell’evento traumatico del settembre 1998 e che, tenuto conto esclusivamente
dei disturbi localizzati all’anca destra, l’__________ aveva correttamente
posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 23 gennaio 2001,
visto che la situazione medica era ormai stabilizzata (inc. 35.2001.79).
Il
giudizio cantonale è stato integralmente confermato dal TFA con sentenza U
122/02 del 28 maggio 2004, in cui l’Alta Corte ha stabilito che le conclusioni
a cui sono pervenuti i primi giudici in relazione ai problemi al ginocchio e al
rachide lombo-sacrale non prestavano il fianco a critiche.
RI 1 è rimasto vittima
di un secondo infortunio il 10 ottobre 2002: mentre scendeva da una scala è
caduto ed ha riportato una contusione alla colonna lombare. L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione anche a questo
secondo evento.
Con
decisione formale 17 febbraio 2003, confermata con decisione su opposizione 2
dicembre 2003, l’__________ ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 1° marzo 2003, ritenendo raggiunto da tale data lo status quo sine
a margine dell'evento traumatico dell'ottobre 2002.
L’operato
dell’Istituto assicuratore resistente è stato ratificato da questa Corte con
sentenza del 14 luglio 2004 (inc. 35.2004.19), passata in giudicato
incontestata.
Il
28 ottobre 2004 l’assicurato ha subito un terzo evento traumatico. Egli è
nuovamente caduto dalle scale presso le __________ di __________, picchiando la
caviglia, il ginocchio e il braccio destri. Anche questo caso è stato assunto
dall’__________.
Alla
chiusura del caso, con decisione formale 31 gennaio 2005, l’__________ ha posto
termine al versamento di indennità giornaliere a fare tempo dal 24 gennaio 2005, in quanto da tale data l’assicurato è
stato ritenuto abile al lavoro al 100% e non più necessitante di una cura
medica. Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 14 maggio
2007 (inc. 35.2007.11).
1.2. Il
23 aprile 2003 l’Ufficio AI ha deciso di assumere a favore dell’assicurato i
costi per la riformazione professionale quale Progettista nella tecnica della
costruzione dei riscaldamenti, ritenuto che, a causa di problemi alla schiena,
al femore e al ginocchio, egli era abile al 50% nella sua attività di bruciatorista,
mentre in attività adeguata avrebbe potuto raggiungere una totale capacità
lavorativa.
Con
decisione 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza
rendita d’invalidità dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 e una rendita
intera dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2001.
Tramite
decisione del 2 novembre 2004 l’UAI ha deciso di sospendere, con effetto al 31
ottobre 2004, i provvedimenti professionali riconosciuti poiché “fino ad
oggi non si è riusciti a trovare un datore di lavoro affinché sia possibile la continuazione
della formazione iniziata e che inoltre non ha più seguito il programma
scolastico.” (doc. AI 112/1).
L’8
novembre 2004 l’interessato ha reclamato contro la predetta sospensione,
rilevando di essere intenzionato a continuare la riformazione.
Il 17
gennaio 2006 l’assicurato, il consulente in integrazione e l’ispettore di
tirocinio __________ hanno avuto un colloquio.
Dall’incontro
è emersa la disponibilità dell’UAI a garantire una formazione che possa portare
l’assicurato a diminuire il danno alla salute e del ricorrente a riflettere
bene sul suo futuro professionale in quanto l’AI è l’ultima volta che investe
soldi in formazioni che poi vengono interrotte senza ragionevoli motivi. Le
parti si sono accordate nel senso di introdurre l’assicurato con una formazione
ad hoc in azienda con la funzione di “tecnico di regolazione”, investire in un
apprendistato quale Telematico (4 anni), investire in un apprendistato quale
tecnico. Dalle annotazioni dell’UAI si evince inoltre che “l’assicurato è
ben disposto a queste scelte e da parte sua in collaborazione con la __________
cercherà un’azienda disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per
meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va in contro come
formazione. Nel caso di aggancio con l’azienda l’assicurato tempestivamente ci
informerà e valuteremo se è il caso di far partire una garanzia di stage.
Ricordo che è a carico della disoccupazione. Se non dovesse andare in porto,
l’assicurato si rivolgerà alle aziende che hanno la figura del tecnico di
regolazione per una formazione ad hoc, se anche quella strada si rivela
impossibile, si opterà ancora per il tecnico bruciatorista, apprendistato che
aveva già interrotto una volta.” (doc. AI 143/1).
Il 10
febbraio 2006 ed il 28 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha scritto
all’UAI, chiedendo un aggiornamento della situazione, in particolare per
conoscere i passi intrapresi dall’amministrazione, i tempi e le misure da
prendere, in particolare circa ulteriori provvedimenti di riformazione
professionale o in merito ad una decisione di rendita (doc. AI 144/1 e 145/1).
1.3. Con
decisione su opposizione 3 aprile 2006 l’Ufficio AI ha confermato che
l’assicurato è abile al lavoro nella misura dell’80%-100% in attività leggere
adeguate e che, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del
34%, percentuale che non dà diritto ad una rendita. Contro la succitata
decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al
TCA, respinto con sentenza dell’11 giugno 2007 (inc. 32.2006.101).
1.4. Il 13 aprile
2006 l’UAI ha notificato al rappresentante di RI 1 uno scritto del seguente
tenore:
"
con decisione del 2 novembre 2004 l’Ufficio AI
del Cantone Ticino ha sospeso i provvedimenti professionali intrapresi dal
signor RI 1 ed iniziati nel lontano 2002 (cfr. in tal senso decisione del 12
aprile 2002 agli atti).
In data 17 gennaio 2006 il signor RI 1 e il
signor __________ della __________ di __________ sono stati a colloquio con il __________
signor __________.
Durante il colloquio è emerso quanto segue:
(….)
a tutt’oggi non abbiamo più ricevuto alcun
riscontro da parte del signor RI 1.
A questo proposito viene richiamato l’art. 21,
cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:
“ Le
prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o
rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le
conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno.”
(doc. AI 149/1)
1.5. Il 26 aprile
2006 l’UAI, in una nota interna ha scritto:
"
L’A. mi informa dei passi che ha intrapreso e
sta intraprendendo con l’isp. Sig. __________ della __________.
Gli viene spiegato che qualsiasi passo verso una
riqualifica deve sempre essere anche comunicato a noi, proprio per evitare di
ricevere diffide.
Nei prossimi giorni ci invierà uno scritto con
quanto ha comunicato al telefono in cui ci metterà al corrente dei passi
intrapresi per un suo re-inserimento tramite riqualifica nel mercato del
lavoro.” (doc. AI 151/1)
1.6. Con scritto
28 aprile 2006 l’interessato ha affermato che:
"
In riferimento alla Vostra lettera, in data 13
Aprile 2006, __________.
Sono in contatto con il Signor __________ della __________,
in quanto mi ha proposto la disponibilità di una azienda per poter riprendere
lo svolgimento della mia riqualifica.
Come già detto durante l’incontro del 17 Gennaio
2006, confermo ancora oggi, il mio interesse a riprendere la riqualifica, io
non ho mai rinunciato, e non è mia intenzione farlo.
Da parte mia stò rispettando gli accordi
intrapresi durante l’ultimo colloquio.
Il Signor __________ aveva dei nominativi di
imprese da contattare, su suo consiglio il primo contatto l’avrebbe fatto Lui,
e poi mi avrebbe interpellato.
Nell’ultima settimana appena trascorsa ho
interpellato telefonicamente il Signor __________ per sapere qualcosa inerente
le sue proposte, mi ha confermato l’interesse di una ditta disposta a farmi
riprendere la mia riqualifica, e precisamente aspetta la conferma definitiva
per poter iniziare svolgere uno stage.” (doc. AI 153/1)
L’8
maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente scritto
all’amministrazione e, a proposito di __________, ha affermato:
"
(…)
Questi mi ha informato che la pratica del signor RI
1 non è di facile soluzione, ancorché egli sarebbe in attesa di ricevere alcune
risposte da parte di aziende disponibili a formare l’assicurato.
Nei prossimi giorni dovrei ricevere dal signor __________
un breve rapporto dell’attività svolta e degli esiti della medesima.
Vi chiedo pertanto di volermi concedere un
ulteriore termine per dar seguito alla vostra richiesta.” (doc. AI 156/1)
Il 9
maggio 2006 l’UAI ha accordato una proroga di trenta giorni (doc. AI 158/1).
1.7. L’8 giugno
2006 il rappresentante dell’assicurato ha preso contatto con l’UAI, affermando:
"
Il signor __________, della __________ di __________,
mi ha informato che sono in atto accertamenti presso alcune società alfine di
verificare la loro disponibilità ad offrire al signor RI 1 un posto di
formazione o di apprendistato.
Frattanto, il signor __________ mi ha garantito
l’invio di un breve rapporto sulla pratica del signor RI 1, che confido di
ricevere entro fine settimana prossima.
Sarà allora mia premura inviarvene copia.
Confermo altresì che il signor RI 1 è sempre
stato in contatto con il signor __________ e si è prodigato nella ricerca di
uno sbocco professionale compatibile con il suo stato valetudinario.” (doc. AI
162/1)
1.8. In una nota
interna del 16 giugno 2006 l’UAI ha indicato:
"
Conversazione telefonica odierna con l’Avv. RA 1
dello studio legale __________.
E’ stato chiarito il malinteso riguardante la
diffida inviata in data 13.04.2006.
L’assicurato era stato invitato ad attivarsi come
da colloqui avvenuti in precedenza.
Non doveva pertanto essere diffidato in tal senso.”
(doc. AI 165/1)
1.9. In una nota
del 25 luglio 2006 l’UAI ha indicato:
"
Questa mattina ho presenziato ad un colloquio di
lavoro c/o Studio d’ingegneria ____________________ (tel. __________) in cui vi
era il sig. __________ e l’isp. __________.
Mi hanno presentato una bozza di contratto di
tirocinio in qualità di progettista nella tecnica della costruzione della
durata di 4 anni.
Dobbiamo ancora discutere dei dettagli con
l’assicurato e se tutto è in ordine, la riformazione (art. 17 LAI) partirà col
01 settembre 2006.” (doc. AI 169/1)
1.10. Il 24 agosto 2006 l’UAI ha
affermato:
"
Ieri mattina si è svolto un incontro con l’isp
di tirocinio sig. __________, il sottoscritto e l’avv. dell’__________ sig. __________
per informarlo della possibilità di partire con un apprendistato quale
“progettista nella tecnica della costruzione” c/o studio d’ingegneria __________,
__________.
L’unico problema che frena un ev. inizio è il
seguente:
L’A. ha ancora aperto una vertenza con la ditta __________
per negligenza da parte di quest’ultima che ha causato all’A. un infortunio che
ha in seguito provocato la domanda dell’AI.
La ditta __________ è un partner dello studio di __________,
questo porta l’ing. __________ alla prudenza nell’assunzione dell’A.
Ieri si è definito che l’avv. prenderà contatto
direttamente col sig. __________ per meglio capire se l’apprendistato è
fattibile o come bisognerà procedere per farlo partire.
Sarà sua premura informarci tempestivamente sugli
eventi che scaturiranno dopo la sua telefonata.”
1.11. Il 25 agosto
2006 l’avv. RA 1 ha scritto all’UAI affermando:
"
Il signor __________ amministratore unico della __________,
__________, ha stamani fatto sapere al signor RI 1 di essere disposto ad
assumerlo quale apprendista tecnico progettista.
Compiego per sua informazione lo scritto
inviatogli via fax in data odierna.
Il signor RI 1 auspica che si possa presto indire
un incontro tra tutte le parti interessate alfine di formalizzare la questione
e dare avvio alla riformazione professionale.” (doc. AI 172/1)
Lo stesso
giorno l’avv. RA 1 ha scritto a __________ rilevando:
"
Le chiedo quindi cortesemente di volermi
confermare la sua disponibilità, affinché si possa, entro breve - l’inizio
dell’anno scolastico è ormai alle porte - stilare con gli enti interessati
(Ufficio AI e __________) un progetto di formazione.” (doc. AI 173/1)
1.12. Il 1°
settembre 2006 l’avv. RA 1 ha scritto al rappresentante della __________ quanto
segue:
"
Il signor RI 1, supportato dall’Ufficio
assicurazione invalidità e dalla __________, sta cercando di reperire un posto
di formazione quale apprendista tecnico progettista.
Recentemente si è palesata l’opportunità per il
signor RI 1 di essere assunto presso la __________ di __________. La notizia è
per il signor RI 1 estremamente positiva, giacché, a seguito dell’infortunio
sul lavoro patito nel settembre 1998, non è più in grado di svolgere la precedente
professione di bruciatorista.
Sennonché, venuto a conoscenza dell’esistenza
della vertenza civile che oppone il signor RI 1 alla __________, il signor __________,
amministratore unico della società, ha manifestato delle riserve in merito
all’assunzione del signor RI 1, per “pudore” nei confronti dei signori __________
ed in quanto la società collabora strettamente con la __________.
Detto questo, sono a chiederle di voler
cortesemente contattare i suoi clienti e, qualora d’accordo, a voler
tranquillizzare il signor __________ oppure a volermi inviare una loro
dichiarazione stante la quale l’assunzione dell’RI 1 da parte della __________
non costituirebbe per loro e per la __________ alcun problema.”
(doc. AI 174/3)
1.13. Il 18 settembre
2006 l’avv. RA 1 ha nuovamente scritto all’UAI meravigliandosi che “nulla è
ancora stato fatto in merito alla sua riqualifica presso la __________,
nonostante quanto fatto dal sottoscritto a nome e per conto del signor RI 1.”
(doc. AI 176/1)
1.14. Il 20
dicembre 2006 il consulente IP ha affermato:
"
(…)
Il 25 luglio 2006 presenziavo unitamente al
collega isp __________ ad un incontro con l'Ing. __________ della ditta Studio __________,
__________, per una possibile assunzione dell'assicurato presso di loro con la
funzione di progettista nella tecnica della costruzione della durata di 4 anni.
Addirittura, essendo l'ing. __________ persona di
parola ed esperto esami di fine tirocinio, mi presentava un "bozza"
di contratto di lavoro e venivo informato che in data 10 luglio 2007 si era già
incontrato con l'assicurato e l'isp. __________ i quali avevano consigliato al
sig. RI 1 di frequentare il corso __________ in quanto indispensabile per una buona riuscita per una formazione
tecnica e avevano già stabilito un periodo di prova di 3 settimane da farsi
dopo il nostro incontro del 25 luglio.
A tutto ciò vi era solo una questione da
risolvere:
L'assicurato aveva una vertenza civile aperta con
la ditta __________ e considerato che quest'ultima è un partner molto importante
per lo studio __________, era necessario capire a che punto erano le pratiche e
se si poteva arrivare ad una conclusione il più presto possibile (vedi
annotazione per l'incarto del 24 agosto 2006).
In considerazione dello scritto in nostro possesso
datato 10 febbraio 2006 dello studio legale __________ e Avv. RA 1, patrocinatore quest'ultimo
dell'assicurato, in cui veniva chiaramente menzionata la disponibilità di
fissare un incontro, fissavamo il 24 agosto 2006 un incontro con l'avv. presso
gli uffici della __________ in __________ nel quale si sarebbe spiegato con
chiarezza il percorso, apparentemente, complesso del caso RI 1, e le
possibilità concrete di lavoro che si erano presentate. Ci si lasciava con i
seguenti compiti:
L'avv. avrebbe dovuto interpellare il suo
patrocinato e i responsabili della ditta __________ per trovare, se possibile,
una via breve per la soluzione della vertenza.
Nel frattempo si restava in contatto con lo
studio d'ingegneria __________ il quale ci informava che l'assicurato né si era
presentato per la firma della notifica di assunzione né si era presentato per
la prova lavorativa di 3 settimane!
Alla luce di quanto sopra scritto, informavamo
l'avvocato il quale ci comunicava che il sig. RI 1 gli aveva tolto mandato, pertanto
non era più di fatto il suo legale e che comunque aveva provveduto ad informare
RI 1 nel frattempo e che quest'ultimo avrebbe dovuto sia presentarsi dai
responsabili della ditta __________, sia presentarsi presso l'ingegnere __________
per la prova.
II collega Isp. __________ non ha più ricevuto
notizie positive di quanto avrebbe dovuto fare l'assicurato, pertanto ha
stralciato la notifica di assunzione, ha informato l'ingegnere __________ e in
data 14 dicembre 2006 ci ha fatto pervenire via e-mail un rapporto con i passi
da lui intrapresi per il caso RI 1.
Alla luce di quanto sopra scritto, della diffida
datata 13 aprile 2006 e di tutta l'ulteriore documentazione in nostro possesso
riteniamo che l'assicurato non abbia dato fede all'art. 21 cpv. 4 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
pertanto proponiamo la chiusura definitiva della pratica."
(Doc. AI 185)
1.15. Il 6 marzo
2007 un giurista dell’UAI ha avuto un colloquio con l’ispettore della __________,
che ha affermato:
"
Incontro 17 gennaio 2006 (con l'assicurato e __________.
__________)
1) A seguito di tale incontro, come si sono
svolte le ricerche d'impiego da parte dell'assicurato? Corrisponde al vero che
l'assicurato "è sempre stato in contatto con il signor __________ e si
è prodigato nella ricerca di uno sbocco professionale compatibile con il suo
stato valetudinario" (scritto 8 giugno 2006 del rappresentante legale
del Signor RI 1)?
"ll
Signor RI 1 non ha mai fatto una ricerca personale. Doveva essere
da me contattato
per delle proposte in quanto senza solleciti non si sarebbe fatto sentire.
Negli ultimi tempi era il suo rappresentante legale a contattarmi per sapere come procedeva il caso del proprio patrocinato"
2) Con riferimento al Suo rapporto (del?) inviato
via e-mail il 14 dicembre 2006, si legge: "Il signor RI 1
non si è mai attivato personalmente per una ricerca di un posto di
tirocinio". Lo conferma?
"Sì"
3) II 28 aprile 2006 l'assicurato ha segnalato "l'interesse
di una ditta" proposta da Lei. Di quale "ditta" si trattava
e come s'è conclusa tale opportunità lavorativa?
" Si trattava della ditta __________,
ora a __________ (progettazione impianti ed Istallazione). Tale opportunità non
ha avuto buon esito poiché il Signor __________ (direttore della ditta)
consigliava al Signor RI 1 un riordinamento professionale in un'attività meno
tecnica (carenze scolastiche)"
Incontro 25 luglio 2006 (con __________ ed il
"futuro" datore di lavoro __________)
4) È stata, presentata una "bozza di
contratto di tirocinio" (la riformazione sarebbe dovuta partire
col 1 ° settembre 2006). Quali i passi da intraprendere?
" Il Signor __________
aveva consigliato all'assicurato di frequentare un corso di __________ In quanto Il futuro lavoro si sarebbe
svolto solo con l'ausilio dei __________. Si trattava di una condizione imprescindibile per l'assunzione.
Inoltre, il Signor __________ chiedeva al Signor RI 1 di fare un periodo di
prova di tre settimane prima di iniziare la formazione (anche subito dopo il
colloquio, senza corso __________)".
Incontro 23 agosto 2006 (con __________ ed il
legale dell'assicurato Avv. __________)
6) S'è parlato d'una difficoltà legata ai
rapporti tra il possibile datore di lavoro (__________) e la ditta __________. Può
parlarcene? In che modo il progetto formativo ne è stato influenzato?
" V'era un contenzioso tra
l'assicurato e la __________. Quest'ultima è in stretta collaborazione con lo
studio __________. Il Signor __________ s'era inizialmente preoccupato di non
ledere tale collaborazione. Malgrado ciò, il Signor __________ (e malgrado il
Signor RI 1 non si fosse presentato alle tre settimane di prova) s'è in seguito
sempre dichiarato disponibile tant'è che era stata fatta una notifica
d'assunzione (che il Signor RI 1 non ha mai firmato)".
7) Con scritto 25 agosto 2006, il legale
dell'assicurato comunicava: «Il signor __________ (...) ha stamani fatto sapere (...) di essere
disposto ad assumerlo quale apprendista (...). Il signor RI 1 auspica che si
possa presto indire un incontro tra tutte le parti interessate alfine di
formalizzare la questione e dare avvio alla riformazione". Scrivendo al Signor __________, il legale parla di "stilare
(...) un progetto di formazione". Con riferimento pure allo scritto 1
° settembre 2006 indirizzato all’avv. __________, può chiarire in quale
situazione ci si trovava?
" Per quanto mi concerne,
era tutto pronto per iniziare una formazione quadriennale, senza necessità di
nuovi "progetti di formazione" a questo proposito. Bastava firmare la
notifica rispettivamente iniziare la scuola a __________ (la formazione __________ poteva essere svolta in un secondo
tempo o parallelamente)".
Contratto di tirocinio (preceduto da notifica
ed inizio formazione scolastica)
8) Date le differenti posizioni agli atti
(divergenze assicurato - UAI), a quanto le è dato sapere, cosa non ha permesso
l'attuarsi del periodo di prova presso la __________ rispettivamente formazione
scolastica?
" Da parte mia, posso dire
d'avere fatto il possibile per permettere al Signor RI 1 l'inizio d'una
formazione (era tutto predisposto)".
9) Si parla anche di una sua ultima telefonata
col Signor RI 1 (e-mail 4 dicembre 2006 di __________ a __________, segretaria della __________). Può
riferire il contenuto della stessa?
" Avevo chiesto al Signor RI
1 il perché del non essersi presentato all'inizio della scuola. Per tutta
risposta, il vostro assicurato mi ha comunicato che ad occuparsi della
questione era il suo legale e di informarsi presso quest'ultimo. In
considerazione di ciò non ho ritenuto opportuno andare oltre".
11) Con e-mail 27 settembre 2006, Lei scriveva: "aspetto
il sig. __________ per ulteriori informazionì". Può chiarire di cosa
si tratta?
" Stiamo parlando delle tre
settimane di prova. __________, il quale attendeva il Signor RI 1, non ha
saputo fornirmi ulteriori informazioni. Sottolineo che da parte mia ho
effettuato un gran numero di contatti telefonici in favore del vostro
assicurato ed in particolare con l'Ing. __________"." (Doc. AI 193)
1.16. Con decisione
del 2 ottobre 2007 l’UAI ha negato ulteriori prestazioni all’assicurato in
quanto egli non ha adempiuto alle richieste contenute nella diffida del 13
aprile 2006 (doc. A).
1.17. Con ricorso
del 5 novembre 2007, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la
predetta decisione non ritenendo dati i presupposti per negare ulteriori
provvedimenti d’integrazione (doc. I).
1.18. Tramite
risposta del 16 novembre 2007 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che saranno riprese, laddove necessario, in corso di motivazione
(doc. IV).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’UAI ha soppresso il
diritto ai provvedimenti professionali in seguito all’emanazione della diffida
del 13 aprile 2006 (doc. AI 149/1).
2.2. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI
sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),
che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il
collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige
la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa
essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.3. L’art. 21
cpv. 4 LPGA prevede che:
"
Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente
ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che
indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si
sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non
si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non
si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un
pericolo per la vita o per la salute."
Per
quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un
essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia
esigibile o meno, la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato
quanto previsto in precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid.
3.2.).
Secondo
la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del
danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza,
non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con
certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento
importante dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità
di guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al
fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le
circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA
U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U
244, p. 144; DTF 105 V 176).
Per
quanto concerne l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata
STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui
l’amministrazione aveva negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di
una frattura traumatica del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato
operato due volte, non si era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che,
secondo i medici, avrebbe condotto a un’ottimale guarigione e alla piena
capacità lavorativa, ha deciso che l’operazione era esigibile sia dal profilo
oggettivo, che da quello soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza
tra l’avvocato dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli
accertamenti complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità
oggettiva. Nulla risultava invece a quel momento riguardo a un particolare
timore, segnatamente a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto
in seguito.
Con
sentenza del 25 febbraio 2008 pubblicata in DTF 134 V 189, nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha affermato che
l’assicuratore può ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato si rifiuta di
sottoporsi ad un trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, esso
deve precedentemente aver messo in mora per iscritto l’assicurato e averlo reso
attento sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2). L’assicuratore può anche
ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato, pur senza violare
un’ingiunzione, compromette il risultato del processo di guarigione con il suo
comportamento.
Al
riguardo la Massima Istanza ha affermato:
"
2.3 L'art.
21 al. 4 LPGA vise un état de fait qui naît postérieurement à la survenance de
l'accident et qui s'inscrit donc dans l'obligation générale qui incombe à
l'assuré de réduire le dommage (voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, n. 54 ad art.
21 LPGA). En matière d'assurance-accidents, il se conjugue avec l'art. 48 al. 1
LAA, selon lequel l'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement
approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci
et de ses proches. Il s'applique donc avant tout au refus de se soumettre à un
traitement médical (ou à une mesure diagnostique), car l'assureur-accidents
n'alloue pas de prestations sous la forme de réadaptation professionnelle. Mais
l'assureur-accidents peut aussi réduire ou refuser ses prestations si l'assuré
se soustrait à une mesure de réadaptation professionnelle ordonnée par
l'assurance-invalidité (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 941 ch. 341). Quant à la procédure de
sommation, elle constitue un préalable incontournable à une réduction ou à une
suppression des prestations en vertu de l'art. 21 al. 4 LPGA. Elle est
nécessaire même si l'assuré déclare d'emblée s'opposer à une mesure de
réadaptation (cf. ATF 122 V 218; voir aussi à propos de l'ancien art. 33 al. 3
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1],
JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom
19. Juni 1992, Berne 2000, n. 33 ad art. 33 LAM).
(…)
4. Il
est vrai d'autre part qu'une réduction des prestations peut aussi être
prononcée quand l'assuré, sans enfreindre les injonctions de
l'assureur-accidents, compromet par son comportement le résultat du processus
de guérison. La jurisprudence admet en effet d'appliquer ici, par
analogie, les règles prévues en cas de réduction des prestations pour un
comportement antérieur ou concomitant à la survenance du dommage, quand
l'assuré, par une négligence grave, viole (ultérieurement) son obligation de
réduire le dommage en refusant, notamment, de se soumettre à une intervention
chirurgicale (voir RAMA 1996 n° U 244 p. 152, consid. 7, U 147/94; cf. aussi
MAURER, op. cit., p. 474 s.). En l'espèce, seul pourrait entrer en
considération l'art. 37 al. 2 LAA. D'après cette disposition, si l'assuré a
provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières
versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en
dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non
professionnels (première phrase). Constitue une négligence grave la violation
des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées
dans la même situation et les mêmes circonstances pour éviter les conséquences
dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (voir p. ex. ATF
118 V 305 consid. 2a p. 306 et les arrêts cités). Une négligence grave
supposerait toutefois, comme condition préalable, que le recourant ait été
suffisamment renseigné par le médecin sur les risques qu'il encourait en
refusant de subir l'opération en cause. En effet, le médecin doit donner au
patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une
information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au
traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison,
éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions
financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2
p. 129 et les références citées). C'est au médecin qu'il appartient d'établir
qu'il a suffisamment renseigné le patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 129
et les arrêts cités). En l'espèce, on ne dispose d'aucune preuve au dossier qui
permettrait d'admettre que le médecin ait renseigné de manière suffisante le
patient. Quoi qu'il en soit, la question d'une éventuelle
réduction en vertu d'une application par analogie de l'art. 37 al. 2 LAA n'est
pas litigieuse en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.”
(sottolineature del redattore)
Con
sentenza 8C_156/2008 dell’11 agosto 2008, il TF ha sottolineato che:
"
2.2.2 Die Arbeitsvermittlung als berufliche
Eingliederungsmassnahme bezweckt die Wiederherstellung, Verbesserung, Erhaltung
oder Förderung der Erwerbsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 IVG). Ein entsprechender
Anspruch besteht grundsätzlich - sobald und solange die dafür notwendigen
Voraussetzungen (BGE 116 V 80 E. 6a S. 81; AHI 2003 S. 269 f. [I 421/01])
erfüllt sind - bis zur erfolgreichen Eingliederung. Vorbehalten bleibt das
Prinzip der Verhältnismässigkeit: Die Arbeitsvermittlung muss nur solange
erbracht werden, als der dafür notwendige Aufwand nicht unverhältnismässig ist
(Urteil I 265/05 vom 3. Oktober 2005, E. 3.1 mit Hinweisen). Der Anspruch auf
Eingliederungsmassnahmen nach Art. 8 Abs. 1 IVG - und somit auch derjenige auf
Arbeitsvermittlung gemäss Art. 18 Abs. 1 IVG - setzt insbesondere die
subjektive Eingliederungsbereitschaft des Versicherten voraus (vgl. das
soeben zitierte Urteil I 265/05, E. 3.2). Jedoch erlaubt der klare Wortlaut von
Art. 21 Abs. 4 ATSG selbst bei offensichtlich fehlender
Eingliederungsbereitschaft der versicherten Person keine Abweichung vom
Grundsatz, dass sie ohne Rücksicht auf ihr Verhalten auf die Folgen ihrer
Widersetzlichkeit aufmerksam gemacht werden muss. Sinn und Zweck des Mahn-
und Bedenkzeitverfahrens ist einerseits, den Versicherten nicht Folgen eines
Verhaltens tragen zu lassen, über dessen Auswirkungen er sich möglicherweise
keine Rechenschaft abgelegt hat. Anderseits soll er innerhalb der gesetzten
Frist und im Wissen um die angedrohten Folgen seine bisherige
Verweigerungshaltung aufgeben können. Im Hinblick auf die Zielsetzung der
Eingliederungsmassnahmen, einen Zustand wiederherzustellen oder zu verbessern,
darf die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen ohne Rücksicht auf das
Verhalten der versicherten Person zwingend erst dann angeordnet werden, wenn
diese gemahnt und ihr unter Bezugnahme auf das von ihr geforderte Verhalten und
Ansetzen einer angemessenen Bedenkzeit schriftlich mitgeteilt worden ist,
welche Folgen ihre Widersetzlichkeit nach sich ziehen könne (Urteil I
928/06 vom 28. April 2007, E. 4.2 mit Hinweisen). Das gilt auch für die
Einstellung einer einmal zugesprochenen Massnahme wegen angeblich fehlender
subjektiver Eingliederungsbereitschaft (Urteile 9C_494/2007 vom 6. Mai
2008, E. 2.2 und I 776/04 vom 29. März 2005, E. 4.2).
2.3 Im vorliegenden Fall wurde vor der
Einstellung der Arbeitsvermittlung kein Mahn- und Bedenkzeitverfahren
durchgeführt. Darf aus diesem formellen Grund nach der dargelegten
Rechtsprechung die Einstellung nicht mit einer angeblich fehlenden subjektiven
Eingliederungsbereitschaft begründet werden, so ist es ebenfalls nicht tunlich,
diese in die Prüfung der Verhältnismässigkeit der Weiterführung der einmal
zugesprochenen Massnahme einzubeziehen. Wie die Vorinstanz für das
Bundesgericht grundsätzlich verbindlich festgestellt hat, sind während der über
ein Jahr dauernden Betreuungsphase von Februar 2005 bis April 2006 eine
Vielzahl (erfolgloser) berufsberaterischer Interventionen dokumentiert. Dem
Protokoll der IV-Stelle Basel-Stadt ist zu entnehmen, dass diese vorab darin
bestanden, den Versicherten aufzufordern, selber zielgerichteter nach einer
angepassten Arbeit zu suchen. Auch wenn es zutrifft, dass die versicherte
Person nach einem allgemeinen Grundsatz der Invalidenversicherung zunächst
alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen ihrer Invalidität
bestmöglich zu mildern (BGE 113 V 22 E. 4a S. 28), so ist durchaus vorstellbar,
dass die IV-Stelle den Beschwerdeführer bei seiner Eingliederung aktiver und
umfassender als bisher unterstützt, ohne damit gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit
(vgl. das Urteil I 776/04 vom 29. März 2005, E. 4.3) zu verstossen. Die
IV-Stelle hat deshalb weiterhin Arbeitsvermittlung zu gewähren.“
(sottolineatura del redattore)
Sullo
stesso argomento vanno qui segnalate le sopra citate sentenze I 928/06 consid.
4.2, del 25 aprile 2007,9C_494/2007 consid. 2.2 del 6 maggio 2008 e I 776/04
consid. 4.2 del 29 marzo 2005.
Va ancora rilevato che
vigente il vecchio diritto, la cui giurisprudenza è tutt’ora valida (cfr.
sentenza I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 2.3) l’allora TFA, con sentenza
pubblicata in DTF 122 V 218, aveva affermato che qualora un assicurato si
opponga ad un provvedimento d'integrazione, l'amministrazione può disporre il
rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato
l'interessato e dopo avergli assegnato un termine di riflessione. Tale
procedura, stabilita dall'art. 31 cpv. 1 vLAI, non può essere sostituita da un
semplice accenno (contenuto nella decisione di rifiuto o di soppressione) alla
possibilità di presentare, ulteriormente, una nuova domanda di prestazioni.
Essa deve essere applicata pure nel caso in cui l'assicurato abbia rifiutato in
modo inequivoco di sottoporsi ad un provvedimento integrativo ragionevolmente
esigibile (cambiamento della giurisprudenza):
"
4. b) Art. 10
Abs. 2 IVG sieht vor, dass der Anspruchsberechtigte verpflichtet ist, die
Durchführung aller Massnahmen, die zu seiner Eingliederung ins Erwerbsleben
getroffen werden, zu erleichtern. Die Versicherung kann ihre Leistungen
einstellen, wenn der Anspruchsberechtigte die Eingliederung erschwert oder
verunmöglicht; unter den Begriff der Leistungen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 IVG
fallen Eingliederungsmassnahmen und Taggelder. Nach der Rechtsprechung ist die
Einstellung dieser Leistungen allerdings erst nach durchgeführtem Mahn- und
Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art. 31 Abs. 1 IVG zulässig (ZAK 1983 S. 28
Erw. 3 Abs. 1; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a.M.
1993, S. 169 f.). Gemäss dieser Gesetzesbestimmung kann die Verweigerung oder
der Entzug der Leistung erst verfügt werden, wenn die Verwaltung den
Versicherten vorgängig durch eine schriftliche Mahnung und unter Einräumung
einer angemessenen Bedenkzeit auf die Folgen seiner Widersetzlichkeit aufmerksam
gemacht hat. Die Sanktion muss in gehöriger Form und unter Fristansetzung
angekündigt werden (MAURER, a.a.O., S. 150 und 169 f.; MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985,
Fatti
S. 140 f.; vgl. auch BGE 108 V 215f. als Beispiel einer Fristansetzung zur
Selbsteingliederung).
Nach der Rechtsprechung (BGE
97 V 175 unten Erw. 2; ZAK 1984 S. 36 f. Erw. 1) erübrigt sich die Durchführung
des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens, wenn der Eingliederungsmassnahmen ablehnende
Versicherte in der leistungsausschliessenden oder -beschränkenden Verfügung auf
die Möglichkeit der Neuanmeldung hingewiesen wird für den Fall, dass er seinen
Widerstand gegen die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen aufgibt. Diese
Rechtsprechung wurde kritisiert (MEYER-BLASER, a.a.O., S. 140 ff., insbes. S.
142): Nur eine konsequente Handhabung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens
schaffe klare Verhältnisse in dem Sinne, dass der Versicherte wisse, woran er
ist; der Hinweis auf die Möglichkeit einer späteren Neuanmeldung sei nicht
zulässig, weil der rechtsunkundige Versicherte nicht abschätzen könne, welche
nachteiligen Folgen eine verspätete Anmeldung nach sich zieht (Art. 48 Abs. 2
IVG: Beschränkung der Nachzahlung von Leistungen auf die letzten zwölf der
Anmeldung vorangegangenen Monate). Diese Kritik ist begründet. Sinn und Zweck
von Art. 31 Abs. 1 IVG ist es, den Versicherten in jedem Fall auf die möglichen
nachteiligen Folgen seines Widerstandes gegen Eingliederungsmassnahmen
aufmerksam zu machen und ihn so in die Lage zu versetzen, in Kenntnis aller
wesentlichen Faktoren seine Entscheidung zu treffen. Die bisherige Praxis
erweist sich deshalb als unrichtig, weshalb daran nicht festgehalten werden
kann (BGE 119 V 260 Erw. 4a). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass gemäss ZAK
1983 S. 28 Erw. 3 (Abs. 2 und 3) auch an der in BGE 100 V 190 Erw. 4
veröffentlichten Rechtsprechung nicht festzuhalten ist, wonach sich die
Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens erübrigt, wenn die Verwaltung
eine konkrete, erfolgversprechende, zumutbare Eingliederungsmassnahme
bezeichnet und der Versicherte diese unmissverständlich abgelehnt hat. Zwar
nimmt ZAK 1983 S. 28 Erw. 3 nicht ausdrücklich auf BGE 100 V 190 Bezug;
inhaltlich wurde indessen die in diesem Urteil begründete Rechtsprechung durch
den neuen Entscheid geändert. Es ist somit festzustellen, dass weder unter den
in BGE 97 V 175 Erw. 2 und ZAK 1984 S. 36 f. Erw. 1 noch unter den in BGE 100 V
190 Erw. 4 umschriebenen Voraussetzungen von der Durchführung des Mahn- und
Bedenkzeitverfahrens gemäss Art. 31 Abs. 1 IVG Abstand genommen werden darf.“
2.4. In
concreto il 17 gennaio 2006 l’insorgente ha avuto un colloquio con __________ __________
di __________ e con __________, __________.
Dalle annotazioni interne
dell’UAI emerge in particolare che “l’assicurato è ben disposto a queste
scelte e da parte sua in collaborazione con la __________ cercherà una azienda
disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere
cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione. Nel
caso di aggancio con l’azienda l’assicurato tempestivamente ci informerà e
valuteremo se è il caso di far partire una garanzia di stage. Ricordo che è a
carico della disoccupazione. Se non dovesse andare in porto, l’assicurato si
rivolgerà alle aziende che hanno la figura del tecnico di regolazione per una
formazione ad hoc, se anche quella strada si rivela impossibile, si opterà
ancora per il tecnico bruciatorista, apprendistato che aveva già interrotto una
volta. Restiamo sempre a disposizione per ev. futuri colloqui.”
In seguito al citato
colloquio il rappresentante del ricorrente ha preso contatto in due occasioni
con l’UAI, il 10 febbraio 2006 ed il 28 marzo 2006 (doc. AI 144 e 145),
chiedendo all’amministrazione di informarlo circa le misure che l’UAI avrebbe
intrapreso anche per quanto concerne eventuali provvedimenti di riformazione
professionale. Il 3 aprile 2006 l’UAI ha emesso la decisione su opposizione di
reiezione della richiesta di rendita ed il 13 aprile 2006 ha trasmesso
all’interessato la diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA (doc. AI 149).
L’UAI ha affermato che il
ricorrente non avrebbe dato alcun riscontro dopo il colloquio del 17 gennaio
2006 e, dopo aver citato il contenuto dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha assegnato un
ultimo termine di 20 giorni per dar seguito a quanto “detto nel colloquio
del 17 gennaio 2006” ed ha precisato che “trascorso infruttuoso il
termine emaneremo una decisione con le sanzioni indicate nell’articolo 21 LPGA.”
Sennonché, come visto,
l’interessato, per il tramite del suo rappresentante si è messo in contatto con
l’UAI per chiedere come procedere. Tant’è che il 26 aprile 2006 l’assicurato,
dopo aver ricevuto copia della diffida dal proprio legale, ha immediatamente
telefonato all’UAI (doc. AI 150/1) ed ha informato l’amministrazione dei passi
già intrapresi e che stava intraprendendo insieme a __________ (doc. AI 151/1).
In quell’occasione è stato spiegato al ricorrente che “qualsiasi passo verso
una riqualifica deve sempre essere anche comunicato a noi, proprio per evitare
di ricevere diffide.”. Prontamente, il 28 aprile 2006 l’interessato ha
informato per iscritto l’UAI di quanto fatto fino a quel momento (doc. AI
153/1), e meglio della sua disponibilità a riprendere una qualifica
professionale e dei contatti avuti con __________ che dovrebbero permettergli
di trovare una ditta disposta ad assumerlo per uno stage. Questo è comprovato
dalle risposte di __________ durante il colloquio avuto il 6 marzo 2007 con un giurista
dell’UAI, dove l’ispettore __________, pur rilevando che l’insorgente non ha
mai fatto una ricerca personale e doveva essere contattato personalmente quando
c’erano delle proposte, ha evidenziato che l’interesse di una ditta
effettivamente esisteva, “si trattava della ditta __________, ora a __________
(progettazione impianti ed istallazione). Tale opportunità non ha avuto buon
esito poiché il Signor __________ (direttore della ditta) consigliava al Signor
RI 1 un riordinamento professionale in un’attività meno tecnica (carenze
scolastiche).“ (doc. AI 193/4).
L’8 maggio 2006 l’avv. RA
1 ha confermato all’UAI il contatto con __________ e la difficoltà nel trovare
una soluzione (doc. AI 156/1) e il 16 giugno 2006 l’UAI, dopo una conversazione
telefonica con il legale, ha scritto nelle proprie annotazioni che “è stato
chiarito il malinteso riguardante la diffida inviata in data 13.04.2006.
L’assicurato era stato invitato ad attivarsi come da colloqui avvenuti in
precedenza. Non doveva pertanto essere diffidato in tal senso.”
(doc. AI 165/1, sottolineatura del redattore).
L’assicurato non solo ha comunicato
Considerandi
all’UAI quanto da lui intrapreso per dar seguito alle richieste
dell’amministrazione ma è pure stato informato dalla stessa autorità che non
avrebbe dovuto essere diffidato.
Prova ne è che
successivamente l’interessato ha avuto un colloquio con un datore di lavoro che
lo avrebbe assunto dal 1° settembre 2006 (doc. AI 169/1), ma, come emerge da un
incontro tra l’amministrazione cantonale ed il legale dell’assicurato in data
24.
agosto 2006, vi era un problema per l’assunzione dell’assicurato poiché
quest’ultimo aveva una vertenza con la __________ per un infortunio avvenuto
anni prima e la ditta __________ è un partner dello studio d’ingegneria per il
quale l’assicurato avrebbe dovuto iniziare a lavorare, ciò che “porta l’Ing.
__________ alla prudenza nell’assunzione” dell’assicurato (doc. AI 171/1).
Certo, il 25 agosto 2006
il legale di RI 1 ha informato l’UAI della disponibilità dell’Ing. __________ ad
assumere il proprio patrocinato, indicando nel contempo che quest’ultimo
auspicava un incontro tra tutte le parti interessate per formalizzare la
questione e dare avvio alla riformazione professionale (doc. AI 712/1) e come
emerge dalle affermazioni di __________, “il Signor __________ (e malgrado
il Signor RI 1 non si fosse presentato alle tre settimane di prova) s’è in
seguito sempre dichiarato disponibile tant’è che era stata fatta una notifica
d’assunzione (che il Signor RI 1 non ha mai firmato).”
Sennonché, come emerge
dallo scritto del 1° settembre 2006 trasmesso al legale della __________, le
resistenze, da parte dell’Ing. __________, circa la volontà di assumere RI 1
non sembravano del tutto risolte.
Sia come sia, determinante
è la circostanza che dopo aver diffidato l’insorgente in applicazione dell’art.
21.
cpv. 4 LPGA, l’UAI ha “chiarito il malinteso riguardante la
diffida inviata in data 13.04.2006. L’assicurato era stato invitato ad
attivarsi come da colloqui avvenuti in precedenza” e gli ha comunicato che “Non
doveva pertanto essere diffidato in tal senso.” (doc. AI 165/1,
sottolineatura del redattore). Viene così a cadere il necessario nesso causale
tra la diffida e il successivo comportamento dell’assicurato.
La stessa amministrazione
in sede di decisione formale afferma del resto che “anche se la diffida del
13.
aprile 2006 non era stata del tutto correttamente impostata, il
signor RI 1 in seguito ha di nuovo denotato mancanza di collaborazione”
(doc. A, sottolineatura del redattore).
Per cui, ritenuto che di
fatto l’UAI aveva comunicato all’insorgente la caducità della diffida, non può
ora fondarsi sulla medesima per sopprimere il diritto alla riformazione
professionale.
Ma, come già evidenziato
in precedenza, vi è di più. Dalla diffida, che comunque è poco chiara poiché
riprende, quale motivazione, il colloquio del 17 gennaio 2006, senza che sia
indicato in maniera precisa cosa avrebbe dovuto effettivamente fare
l’interessato per sottrarsi alle conseguenze della comminatoria, emerge infatti
unicamente che l’interessato avrebbe dovuto, nel termine di 20 giorni, poi
prorogato di altri 30, dar seguito a quanto detto nel corso della citata
riunione, ossia, cercare, in collaborazione con la __________, un’azienda
disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere
cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione. Nel caso
di aggancio con l’azienda l’assicurato avrebbe dovuto informare l’UAI e valutare
se partire con la garanzia di stage. Ora è vero che dal rapporto redatto da __________,
emerge che l’assicurato non si è mai attivato personalmente per una ricerca di
posto di tirocinio, tuttavia dal medesimo risulta pure che sia il 10 febbraio
2006.
che il 21 febbraio 2006, ossia dopo il colloquio del 17 gennaio 2006, sono
state contattate delle aziende (__________ e __________) con esito negativo,
senza che emerga però una colpa specifica dell’insorgente nel rifiuto di
assunzione da parte delle predette ditte. Inoltre l’insorgente ha adempiuto
alle richieste contenute nella diffida già con lo scritto del 28 aprile 2006
laddove ha indicato i passi nel frattempo intrapresi (doc. AI 153/1).
Ora, all’assicurato possono
essere applicate le misure contenute nella diffida se l’interessato non adempie
a quanto chiesto con la comminatoria. L’amministrazione in concreto si è invece
basata sulla medesima diffida per sanzionare altri comportamenti, futuri, non contemplati
in precedenza.
Per cui in concreto vi
sono due motivi per i quali all’insorgente non può essere negato il diritto a
provvedimenti professionali.
In primo luogo la misura
va annullata perché l’UAI ha confermato di aver telefonato al rappresentante
dell’insorgente comunicandogli che “non doveva essere diffidato in tal senso”
(doc. AI 165/1) ed in secondo luogo perché con la diffida è stato chiesto
unicamente di “cercare un’azienda disposta a fargli svolgere uno stage come
telematico per meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va
incontro come formazione” e di informare l’UAI così da valutare “se è il
caso di far partire una garanzia di stage.” (doc. AI 149/1). Ciò che
l’insorgente, anche se aiutato in modo determinante da __________, ha fatto.
L’insorgente non è invece
stato diffidato ad iniziare l’attività presso lo studio __________ di __________.
In queste condizioni la
decisione della cassa di respingere la domanda di prestazioni, sproporzionata,
va annullata e va ripristinato il diritto a provvedimenti professionali.
Per quanto concerne infine
l’affermazione del ricorrente secondo il quale “ci si chiede a questo punto
per quale motivo non sia mai stato affrontato con l’assicurato il discorso
relativo ad altri provvedimenti professionali, quali ad esempio l’aiuto in
capitale.” (doc. I), va rammentato che per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione,
ossia la soppressione dei provvedimenti professionali in seguito alla notifica
della diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA e non anche sull’aiuto in capitale chiesto
con il ricorso.
2.5
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni.
AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a
provvedimenti professionali, segnatamente nella forma di una riformazione
professionale.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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