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Decisione

32.2007.349

Diritto a provvedimenti professionali soppresso dall'UAI dopo aver diffidato l'assicurato in applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA

23 ottobre 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

S. 140 f.; vgl. auch BGE 108 V 215f. als Beispiel einer Fristansetzung zur

Selbsteingliederung).

Nach der Rechtsprechung (BGE

97 V 175 unten Erw. 2; ZAK 1984 S. 36 f. Erw. 1) erübrigt sich die Durchführung

des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens, wenn der Eingliederungsmassnahmen ablehnende

Versicherte in der leistungsausschliessenden oder -beschränkenden Verfügung auf

die Möglichkeit der Neuanmeldung hingewiesen wird für den Fall, dass er seinen

Widerstand gegen die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen aufgibt. Diese

Rechtsprechung wurde kritisiert (MEYER-BLASER, a.a.O., S. 140 ff., insbes. S.

142): Nur eine konsequente Handhabung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens

schaffe klare Verhältnisse in dem Sinne, dass der Versicherte wisse, woran er

ist; der Hinweis auf die Möglichkeit einer späteren Neuanmeldung sei nicht

zulässig, weil der rechtsunkundige Versicherte nicht abschätzen könne, welche

nachteiligen Folgen eine verspätete Anmeldung nach sich zieht (Art. 48 Abs. 2

IVG: Beschränkung der Nachzahlung von Leistungen auf die letzten zwölf der

Anmeldung vorangegangenen Monate). Diese Kritik ist begründet. Sinn und Zweck

von Art. 31 Abs. 1 IVG ist es, den Versicherten in jedem Fall auf die möglichen

nachteiligen Folgen seines Widerstandes gegen Eingliederungsmassnahmen

aufmerksam zu machen und ihn so in die Lage zu versetzen, in Kenntnis aller

wesentlichen Faktoren seine Entscheidung zu treffen. Die bisherige Praxis

erweist sich deshalb als unrichtig, weshalb daran nicht festgehalten werden

kann (BGE 119 V 260 Erw. 4a). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass gemäss ZAK

1983 S. 28 Erw. 3 (Abs. 2 und 3) auch an der in BGE 100 V 190 Erw. 4

veröffentlichten Rechtsprechung nicht festzuhalten ist, wonach sich die

Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens erübrigt, wenn die Verwaltung

eine konkrete, erfolgversprechende, zumutbare Eingliederungsmassnahme

bezeichnet und der Versicherte diese unmissverständlich abgelehnt hat. Zwar

nimmt ZAK 1983 S. 28 Erw. 3 nicht ausdrücklich auf BGE 100 V 190 Bezug;

inhaltlich wurde indessen die in diesem Urteil begründete Rechtsprechung durch

den neuen Entscheid geändert. Es ist somit festzustellen, dass weder unter den

in BGE 97 V 175 Erw. 2 und ZAK 1984 S. 36 f. Erw. 1 noch unter den in BGE 100 V

190 Erw. 4 umschriebenen Voraussetzungen von der Durchführung des Mahn- und

Bedenkzeitverfahrens gemäss Art. 31 Abs. 1 IVG Abstand genommen werden darf.“

2.4. In

concreto il 17 gennaio 2006 l’insorgente ha avuto un colloquio con __________ __________

di __________ e con __________, __________.

Dalle annotazioni interne

dell’UAI emerge in particolare che “l’assicurato è ben disposto a queste

scelte e da parte sua in collaborazione con la __________ cercherà una azienda

disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere

cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione. Nel

caso di aggancio con l’azienda l’assicurato tempestivamente ci informerà e

valuteremo se è il caso di far partire una garanzia di stage. Ricordo che è a

carico della disoccupazione. Se non dovesse andare in porto, l’assicurato si

rivolgerà alle aziende che hanno la figura del tecnico di regolazione per una

formazione ad hoc, se anche quella strada si rivela impossibile, si opterà

ancora per il tecnico bruciatorista, apprendistato che aveva già interrotto una

volta. Restiamo sempre a disposizione per ev. futuri colloqui.”

In seguito al citato

colloquio il rappresentante del ricorrente ha preso contatto in due occasioni

con l’UAI, il 10 febbraio 2006 ed il 28 marzo 2006 (doc. AI 144 e 145),

chiedendo all’amministrazione di informarlo circa le misure che l’UAI avrebbe

intrapreso anche per quanto concerne eventuali provvedimenti di riformazione

professionale. Il 3 aprile 2006 l’UAI ha emesso la decisione su opposizione di

reiezione della richiesta di rendita ed il 13 aprile 2006 ha trasmesso

all’interessato la diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA (doc. AI 149).

L’UAI ha affermato che il

ricorrente non avrebbe dato alcun riscontro dopo il colloquio del 17 gennaio

2006 e, dopo aver citato il contenuto dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha assegnato un

ultimo termine di 20 giorni per dar seguito a quanto “detto nel colloquio

del 17 gennaio 2006” ed ha precisato che “trascorso infruttuoso il

termine emaneremo una decisione con le sanzioni indicate nell’articolo 21 LPGA.”

Sennonché, come visto,

l’interessato, per il tramite del suo rappresentante si è messo in contatto con

l’UAI per chiedere come procedere. Tant’è che il 26 aprile 2006 l’assicurato,

dopo aver ricevuto copia della diffida dal proprio legale, ha immediatamente

telefonato all’UAI (doc. AI 150/1) ed ha informato l’amministrazione dei passi

già intrapresi e che stava intraprendendo insieme a __________ (doc. AI 151/1).

In quell’occasione è stato spiegato al ricorrente che “qualsiasi passo verso

una riqualifica deve sempre essere anche comunicato a noi, proprio per evitare

di ricevere diffide.”. Prontamente, il 28 aprile 2006 l’interessato ha

informato per iscritto l’UAI di quanto fatto fino a quel momento (doc. AI

153/1), e meglio della sua disponibilità a riprendere una qualifica

professionale e dei contatti avuti con __________ che dovrebbero permettergli

di trovare una ditta disposta ad assumerlo per uno stage. Questo è comprovato

dalle risposte di __________ durante il colloquio avuto il 6 marzo 2007 con un giurista

dell’UAI, dove l’ispettore __________, pur rilevando che l’insorgente non ha

mai fatto una ricerca personale e doveva essere contattato personalmente quando

c’erano delle proposte, ha evidenziato che l’interesse di una ditta

effettivamente esisteva, “si trattava della ditta __________, ora a __________

(progettazione impianti ed istallazione). Tale opportunità non ha avuto buon

esito poiché il Signor __________ (direttore della ditta) consigliava al Signor

RI 1 un riordinamento professionale in un’attività meno tecnica (carenze

scolastiche).“ (doc. AI 193/4).

L’8 maggio 2006 l’avv. RA

1 ha confermato all’UAI il contatto con __________ e la difficoltà nel trovare

una soluzione (doc. AI 156/1) e il 16 giugno 2006 l’UAI, dopo una conversazione

telefonica con il legale, ha scritto nelle proprie annotazioni che “è stato

chiarito il malinteso riguardante la diffida inviata in data 13.04.2006.

L’assicurato era stato invitato ad attivarsi come da colloqui avvenuti in

precedenza. Non doveva pertanto essere diffidato in tal senso.”

(doc. AI 165/1, sottolineatura del redattore).

L’assicurato non solo ha comunicato

Considerandi

all’UAI quanto da lui intrapreso per dar seguito alle richieste

dell’amministrazione ma è pure stato informato dalla stessa autorità che non

avrebbe dovuto essere diffidato.

Prova ne è che

successivamente l’interessato ha avuto un colloquio con un datore di lavoro che

lo avrebbe assunto dal 1° settembre 2006 (doc. AI 169/1), ma, come emerge da un

incontro tra l’amministrazione cantonale ed il legale dell’assicurato in data

24.

agosto 2006, vi era un problema per l’assunzione dell’assicurato poiché

quest’ultimo aveva una vertenza con la __________ per un infortunio avvenuto

anni prima e la ditta __________ è un partner dello studio d’ingegneria per il

quale l’assicurato avrebbe dovuto iniziare a lavorare, ciò che “porta l’Ing.

__________ alla prudenza nell’assunzione” dell’assicurato (doc. AI 171/1).

Certo, il 25 agosto 2006

il legale di RI 1 ha informato l’UAI della disponibilità dell’Ing. __________ ad

assumere il proprio patrocinato, indicando nel contempo che quest’ultimo

auspicava un incontro tra tutte le parti interessate per formalizzare la

questione e dare avvio alla riformazione professionale (doc. AI 712/1) e come

emerge dalle affermazioni di __________, “il Signor __________ (e malgrado

il Signor RI 1 non si fosse presentato alle tre settimane di prova) s’è in

seguito sempre dichiarato disponibile tant’è che era stata fatta una notifica

d’assunzione (che il Signor RI 1 non ha mai firmato).”

Sennonché, come emerge

dallo scritto del 1° settembre 2006 trasmesso al legale della __________, le

resistenze, da parte dell’Ing. __________, circa la volontà di assumere RI 1

non sembravano del tutto risolte.

Sia come sia, determinante

è la circostanza che dopo aver diffidato l’insorgente in applicazione dell’art.

21.

cpv. 4 LPGA, l’UAI ha “chiarito il malinteso riguardante la

diffida inviata in data 13.04.2006. L’assicurato era stato invitato ad

attivarsi come da colloqui avvenuti in precedenza” e gli ha comunicato che “Non

doveva pertanto essere diffidato in tal senso.” (doc. AI 165/1,

sottolineatura del redattore). Viene così a cadere il necessario nesso causale

tra la diffida e il successivo comportamento dell’assicurato.

La stessa amministrazione

in sede di decisione formale afferma del resto che “anche se la diffida del

13.

aprile 2006 non era stata del tutto correttamente impostata, il

signor RI 1 in seguito ha di nuovo denotato mancanza di collaborazione”

(doc. A, sottolineatura del redattore).

Per cui, ritenuto che di

fatto l’UAI aveva comunicato all’insorgente la caducità della diffida, non può

ora fondarsi sulla medesima per sopprimere il diritto alla riformazione

professionale.

Ma, come già evidenziato

in precedenza, vi è di più. Dalla diffida, che comunque è poco chiara poiché

riprende, quale motivazione, il colloquio del 17 gennaio 2006, senza che sia

indicato in maniera precisa cosa avrebbe dovuto effettivamente fare

l’interessato per sottrarsi alle conseguenze della comminatoria, emerge infatti

unicamente che l’interessato avrebbe dovuto, nel termine di 20 giorni, poi

prorogato di altri 30, dar seguito a quanto detto nel corso della citata

riunione, ossia, cercare, in collaborazione con la __________, un’azienda

disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere

cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione. Nel caso

di aggancio con l’azienda l’assicurato avrebbe dovuto informare l’UAI e valutare

se partire con la garanzia di stage. Ora è vero che dal rapporto redatto da __________,

emerge che l’assicurato non si è mai attivato personalmente per una ricerca di

posto di tirocinio, tuttavia dal medesimo risulta pure che sia il 10 febbraio

2006.

che il 21 febbraio 2006, ossia dopo il colloquio del 17 gennaio 2006, sono

state contattate delle aziende (__________ e __________) con esito negativo,

senza che emerga però una colpa specifica dell’insorgente nel rifiuto di

assunzione da parte delle predette ditte. Inoltre l’insorgente ha adempiuto

alle richieste contenute nella diffida già con lo scritto del 28 aprile 2006

laddove ha indicato i passi nel frattempo intrapresi (doc. AI 153/1).

Ora, all’assicurato possono

essere applicate le misure contenute nella diffida se l’interessato non adempie

a quanto chiesto con la comminatoria. L’amministrazione in concreto si è invece

basata sulla medesima diffida per sanzionare altri comportamenti, futuri, non contemplati

in precedenza.

Per cui in concreto vi

sono due motivi per i quali all’insorgente non può essere negato il diritto a

provvedimenti professionali.

In primo luogo la misura

va annullata perché l’UAI ha confermato di aver telefonato al rappresentante

dell’insorgente comunicandogli che “non doveva essere diffidato in tal senso”

(doc. AI 165/1) ed in secondo luogo perché con la diffida è stato chiesto

unicamente di “cercare un’azienda disposta a fargli svolgere uno stage come

telematico per meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va

incontro come formazione” e di informare l’UAI così da valutare “se è il

caso di far partire una garanzia di stage.” (doc. AI 149/1). Ciò che

l’insorgente, anche se aiutato in modo determinante da __________, ha fatto.

L’insorgente non è invece

stato diffidato ad iniziare l’attività presso lo studio __________ di __________.

In queste condizioni la

decisione della cassa di respingere la domanda di prestazioni, sproporzionata,

va annullata e va ripristinato il diritto a provvedimenti professionali.

Per quanto concerne infine

l’affermazione del ricorrente secondo il quale “ci si chiede a questo punto

per quale motivo non sia mai stato affrontato con l’assicurato il discorso

relativo ad altri provvedimenti professionali, quali ad esempio l’aiuto in

capitale.” (doc. I), va rammentato che per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione,

ossia la soppressione dei provvedimenti professionali in seguito alla notifica

della diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA e non anche sull’aiuto in capitale chiesto

con il ricorso.

2.5

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni.

AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a

provvedimenti professionali, segnatamente nella forma di una riformazione

professionale.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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