32.2007.35
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17 dicembre 2007Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.35
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinche accerti le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurata a seguito del peggioramento delle condizioni di salute intervenute prima della decisione contestata. Inoltre, l'amministrazione deve accertare anche l'esigibilità in attività adeguate
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.35
BS/ll
Lugano
17 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 dicembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________ e da ultimo professionalmente attiva quale ausiliaria di
vendita, nel giugno 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI a
seguito di problemi alle anche (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica 6 aprile 2005 a
cura del dr. __________ (doc. AI 17), con decisione 11 dicembre 2006,
preavvisata il 12 luglio 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una
mezza rendita dal 1° maggio 2004 per i seguenti motivi:
"
Dall'esame della
documentazione acquisita agli atti e, più precisamente preso atto del rapporto
peritale del Dr. __________ del 6.4.2005, medicalmente si giustificano una
totale inabilità lavorativa in attività svolte prevalentemente in piedi
(assistente veterinaria, venditrice, ausiliaria di cure) ed una capacità
lavorativa del 50% nell'attività di cassiera e in altre attività simili e
adeguate (per esempio lavori di meccanica fine) a condizione che sia possibile
frazionare l'orario di lavoro (per esempio 2 ore il mattino e 2 ore il
pomeriggio, essendo l'assicurata limitata in modo rilevante sia alla stazione
eretta che alla marcia, anche su terreni piani, ed essendo la posizione seduta
limitata a 2 ore consecutive).
Abbiamo pertanto sottoposto il caso al nostro consulente
in integrazione professionale il quale ritiene che nonostante la descrizione
della capacità lavorativa operata medicalmente sia piuttosto particolare e
selettiva (si specifica la necessità di frazionare l'orario di lavoro <ad
esempio 2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio>) si possa ritenere
l'Assicurata reintegrabile al 50% nella sua precedente attività di cassiera.
Una piccola analisi di mercato effettuata presso alcuni
grandi magazzini con sede in Ticino (__________) ha infatti permesso di
concludere che non è prassi che una cassiera frammenti l'orario di lavoro (in
parte il mattino e in parte il pomeriggio), ma che ciò è ipotizzabile,
chiaramente con una certa disponibilità alla flessibilità da parte della
collaboratrice (si potrebbe per esempio immaginare in inserirla nei momenti di
maggiore affluenza della clientela, principalmente nei negozi grandi).
In base alle limitazioni medico-teoriche esigibili
sarebbero anche diverse attività proprie al settore industriale (addetta al
montaggio o all'assemblaggio, mansioni che sono normalmente svolte in posizione
prevalentemente seduta). Più difficile è però identificare delle ditte in cui
vi sia la possibilità di frammentare l'orario lavorativo sull'arco della
giornata (normalmente in tale ambito si lavora a turni). Si ritiene quindi che
Fatti
i posti di lavoro con queste caratteristiche rappresentino l'eccezione e siano
da considerare come "nicchia" lavorativa.
Si considera pertanto l'Assicurata reintegrabile nel
ciclo produttivo nella sua precedente attività di cassiera nella misura del
50%, con una conseguente perdita economica del 50%." (Doc. AI 28)
1.2. Mediante
il presente e tempestivo ricorso l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1,
ha contestato la menzionata decisione amministrativa, postulandone
l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti.
In via subordinata essa ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera.
In
sostanza l’insorgente sostiene un peggioramento delle proprie condizioni di
salute, dopo la perizia ma prima della resa della decisione contestata, giustificante
una modifica del grado d’invalidità che l’amministrazione a torto non ha riconosciuto.
L’assicurata contesta inoltre la valutazione economica operata dal consulente
in integrazione professionale (in seguito: consulente), sostenendo che non vi è
in concreto alcuna possibilità lavorativa parziale nel suo settore. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
Contestualmente
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposta la nuova documentazione prodotta
con il ricorso al vaglio del proprio servizio medico (in seguito: SMR), ha
invece postulato la reiezione del ricorso.
1.4.
Pendente causa l’insorgente ha prodotto una lastra radiografica ed il
relativo rapporto del medico curante (VII).
Il
5 aprile 2007 l’Ufficio AI si è espresso in merito ai nuovi atti medici,
ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (IX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se, a seguito di un eventuale peggioramento delle
condizioni di salute, l’assicurata ha diritto ad una rendita d’entità maggiore
di quella erogata con la decisione contestata.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nella
caso concreto, la ricorrente è stata peritata dal dr. __________, specialista
in reumatologia. Nel rapporto 6 aprile 2005,
diagnosticata una displasia delle anche, con coxatrosi a destra evolutiva e
lombalgia probabilmente funzionali, il succitato sanitario ha accertato una
rilevante limitazione sia in posizione eretta che di marcia. Da seduta l’assicurata
presenta una limitazione in quanto dopo due ore consecutive deve cambiare
posizione a causa dei dolori all’anca ed alla colonna lombare.
Per
quanto concerne le ripercussione sulla capacità lavorativa, in perizia è stato
rilevato quanto segue:
"
(…)
L'assicurata è dunque inabile al lavoro al 100% dal
15.05.2003 a tutt'ora.
Sulla base di quanto detto sopra, risulta un'incapacità
lavorativa pressoché totale in attività lavorative svolte prevalentemente in
piedi (assistente veterinaria, venditrice, ausiliaria di cure).
Riguardo alla sua ultima attività lavorativa di
cassiera, ritengo che si possa tutt'ora considerare una capacità lavorativa
globale del 50% (metà giornata) a condizione che sia possibile frazionare
l'orario di lavoro (per es. 2 ore il mattino e 2 il pomeriggio). La prognosi è
attualmente difficile da definire, trattandosi di una problematica evolutiva.
(…)." (Doc. AI 17-6).
Le
stesse considerazioni, conclude il perito, valgono anche per la capacità lavorativa
in attività leggere.
Questa
Corte non ha motivo di scostarsi dall’accurata e concludente perizia reumatologica,
né del resto l’assicurata ha sollevato censure al riguardo.
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V
212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella
causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag.
2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01, consid. 3.4;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
2.5.
2.5.1. Da un attento esame degli atti questa Corte non può tuttavia confermare
la decisione impugnata senza che prima si proceda ad un completamente
istruttorio volto ad accertare l’esistenza di un eventuale peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurata rispetto alla perizia 6 aprile 2005 del
dr. __________, tenuto del resto conto che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa, ossia in casu il 24 novembre 2006 (cfr. DTF
130 V 138 consid. 2 con riferimenti).
2.5.2. Con
certificato 24 luglio 2006 il medico curante, dr. __________, ha evidenziato
quanto segue:
"
In seguito alla vostra
decisione del 12.7.06 confermo che purtroppo non condivido le vostre conclusioni.
Da circa una anno e mezzo la situazione è notevolmente
peggiorata a livello dell'anca destra con attualmente da circa 6-8 mesi dolori
a livello dell'anca contro-laterale con un notevole sbilancio del bacino.
Clinicamente la mobilità dell'anca è molto ridotta con
una notevole limitazione funzionale in flessione-abduzione e rotazione esterna.
La mobilità dell'anca sinistra è ancora buona, comunque
limitata nei movimenti estremi a causa dei dolori.
In più, la paziente non riesce a rimanere seduta più di
10-15 minuti e camminare più di mezz'ora nei momenti buoni.
In conseguenza, tutte le vostre proposte di lavoro a
tempo parziale non entrano più in considerazione, e la paziente deve quindi
essere ritenuta inabile per qualsiasi attività lavorativa.
Faccio notare che fa anche fatica ad effettuare le sue
attività domestiche. Penso che questo rapporto sia abbastanza chiaro e sono dal
parere che la situazione deve essere rivista." (Doc. AI23-2).
Nel
successivo certificato 22 dicembre 2006 il citato specialista in ortopedia e
chirurgia ortopedica ha precisato ulteriormente la modifica dello stato di
salute:
"
(…)
Durante l'anno 2005, in particolare a partire da
settembre 2005 ha presentato dei dolori a livello dell'anca sinistra per la
prima volta con, come conseguenza una notevole zoppia che ha portato ad uno
scompenso a livello di tutta la schiena in particolare lombare.
Attualmente assume quotidianamente antalgici e
antinfiammatori. Ha difficoltà a stare nella posizione seduta per più di dieci
minuti, di salire o scendere una scala di più di un piano e di camminare oltre
venti/trenta minuti in pianura e dieci minuti in salita o discesa.
In conseguenza, dal momento della perizia
effettuata dal collega Dr. __________ in data del 06.04.2005 la situazione è
notevolmente cambiata in particolare con un aggravamento dei dolori e una
riduzione della funzionalità a livello dell'anca destra e scompenso attuale
dell'anca sinistra e della schiena." (Doc. B, sottolineatura del redattore).
Con
nota 21 agosto 2006 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha sostenuto che
il certificato di luglio del dr. __________ non riporta nuovi elementi
funzionali rispetto a quanto accertato nelle perizia, motivo per cui non si
rende necessario un nuovo accertamento medico. Il 22 febbraio 2007 lo stesso
medico del SMR ha ribadito che:
"
(…)
Il curante dr. __________ ritenne già in giugno 2004
una inabilità lavorativa completa, valutazione riconfermata con breve certificato
del 24.07.2006.
In sede di ricorso viene presentato ulteriore
certificato del dr. __________ il quale attesta un peggioramento dei dolori. Il
rapporto non fornisce dati oggettivi (p.es. gradi motilità articolare, documentazione
radiologica) ma si limita in pratica a ripetere una valutazione valetudinaria
già espressa nel 2004.)
In considerazione di una patologia potenzialmente
evolutiva un peggioramento potrebbe anche essere avvenuto ma purtroppo la
documentazione presentata in sede di ricorso è insufficiente per rendere oggettivo
un tale peggioramento.
Faccio notare che un intervento a livello dell'anca
potrebbe comportare molto probabilmente un aumento della capacità lavorativa."
(Doc. Vbis)
Orbene,
conformemente a quanto attestato dal dr. __________, il peggioramento,
subentrato da circa 6 – 8 mesi, è circoscritto all’anca destra e comporta un “notevole
sbilancio del bacino” con zoppia. Se quindi la
mobilità dell’anca sinistra è ancora buona, quella a destra invece risulta
essere modificata in modo marcato. Non va al riguardo dimenticato che nella
perizia il dr. __________ aveva valutato la coxartrosi a destra “lentamente
progredente”, segnalando “l’apparizione di una zoppia e di dolori
lombari al fianco destro, verosimilmente di natura funzionale “ (cfr. punto
A.5). Lo stesso perito aveva poi ritenuto quale prognosi “un’evoluzione
lentamente progredente” (cfr. punto A.5). Inoltre, secondo il dr. __________,
il peggioramento subentrato dopo la perizia non permette all’assicurata di rimanere
consecutivamente seduta per di 10-15 minuti, rispetto alle due ore valutate dal
dr. __________. A mente di questa Corte non si tratta quindi, come sostenuto
dal SMR, di una valutazione già espressa nel 2004, né si può affermare che non
si è confrontati con nuovi limiti funzionali. Il SMR evidenzia inoltre che un
intervento all’anca potrebbe migliorare la capacità lavorativa. Al riguardo va
ricordato che in sede peritale il dr. __________ aveva rilevato che “non è
attualmente possibile definire in modo attendibile il momento in cui sarà
necessario un intervento protetico” (pag.6), mentre non è dato a sapere se
attualmente una simile operazione risulta essere indicata rispettivamente
esigibile.
Infine,
pendente causa l’assicurata ha prodotto una radiografia del bacino eseguita l’8
marzo 2007. Secondo il SMR dal confronto con il referto radiologico del 25
novembre 2004 non si nota una modifica sostanziale (IX), mentre con scritto 8
marzo 2007 il dr. __________ ha sostenuto che la radiografia “dimostra chiaramente
un aggravamento dell’artrosi a livello dell’articolazione coxofemorale destra”
(doc. H, allegato VII).
2.5.3. Visto
quanto, questa Corte ritiene subentrata una modifica delle condizioni di salute
dell’assicurata e questo rispetto alla perizia 6 aprile 2005 del dr. __________,
allestita un anno e tre mesi prima del certificato 12 agosto 2006 del dr. __________.
Non va poi dimenticato che il curante è specialista in ortopedia e chirurgia
ortopedica.
Spetta
quindi all’Ufficio AI, a cui sono rinviati gli atti, disporre i necessari accertamenti
al fine di stabilire in maniera chiara e precisa lo stato di salute dell’insorgente
sino al momento della decisione impugnata, rispettivamente di valutare, come
verrà spiegato al prossimo considerando, in che misura essa sia ancora
effettivamente in grado di svolgere altre attività adeguate.
2.6.
2.6.1. Per
quel che concerne la valutazione economica, riguardo alle attività esigibili
nel rapporto 7 luglio 2006 il consulente ha evidenziato:
"
Medicalmente si giustifica
un'abilità lavorativa del 50% sia nell'attività di cassiera (lavoro
svolto dall'A. presso la __________ tra il 2002 e il 2003) che in attività
simili adeguate allo stato di salute (svolte prevalentemente in posizione
seduta). Nonostante la descrizione della capacità lavorativa operata
medicalmente sia piuttosto particolare e selettiva (si specifica la necessità
di frazionare l'orario di lavoro <ad esempio 2 ore il mattino e 2 ore il
pomeriggio>) penso si possa ritenere l'A. reintegrabile al 50% nella sua precedente
attività di cassiera.
Una piccola analisi di mercato effettuata presso alcuni
grandi magazzini con sede in Ticino (__________) ha infatti permesso di
concludere che non è prassi che una cassiera frammenti l'orario di lavoro (in
parte il mattino e in parte il pomeriggio), ma che ciò è ipotizzabile,
chiaramente con una certa disponibilità alla flessibilità da parte della
collaboratrice (si potrebbe per esempio immaginare di inserirla nei momenti di
maggiore affluenza della clientela, principalmente nei negozi grandi).
In base alle limitazioni medico-teoriche esigibili
sarebbero anche diverse attività proprie al settore industriale (addetta
al montaggio o all'assemblaggio, mansioni che sono normalmente svolte in posizione
prevalentemente seduta). Più difficile è però identificare delle ditte in cui
vi sia la possibilità di frammentare l'orario lavorativo sull'arco della
giornata (normalmente in tale ambito di lavoro a turni). Penso quindi che i
posti di lavoro con queste caratteristiche rappresentino l'eccezione e siano da
considerare come "nicchia" lavorativa." (Doc. AI 21)
2.6.2. Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968
pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
2.6.3. Nella
fattispecie in esame, sulla base di una sua piccola analisi di mercato – della
quale non vi è traccia agli atti - il consulente ha quindi potuto accertare che
la prassi dei grandi distributori non prevede che una cassiera frammenti il
proprio orario di lavoro. In questo contesto appare alquanto difficilmente
praticabile la soluzione prospetta dal consulente, di inserire la ricorrente
nei momenti di maggiore affluenza, tenuto conto che anche nei grandi magazzini
gli orari di lavoro sono fissati in anticipo e non al momento del bisogno.
Inoltre,
allegato al ricorso l’assicurata ha prodotto lo scritto 24 gennaio 2007 della
direzione di __________ ove si rileva che “l’organizzazione dei turni di
lavoro, che vengono stabiliti sulla base delle necessità delle filiali, limita
fortemente l’inserimento di modalità lavorative particolari" (doc. C),
come quelle dovute per necessità fisiche. Sebbene non si possa conferire a tale
scritto la pretesa di rappresentatività nel settore della vendita, non è
esigibile che l’assicurata, viste le sue condizioni di salute, possa essere
ancora inserita al 50% nel settore della vendita.
Pertanto,
questo TCA ritiene la succitata valutazione economica non rispecchiante le
condizioni di un mercato equilibrato del lavoro. Spetta piuttosto al consulente
esprimersi, una volta aggiornata la situazione medica dell’assicurata, sull’esigibilità
in attività adeguate. Va al riguardo fatto presente che
possono essere prese in considerazioni quelle professioni legate al settore
dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di
controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi
fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482
consid. 2) e non solo le mansioni di montaggio ritenute dal consulente.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza del TFA, anche in attività a tempo
pieno con ridotto rendimento, dovuto ad interruzioni per modificare la
posizione – come è il caso in esame - vi è una possibilità integrativa in un mercato
equilibrato del lavoro (STFA inedita del 22 ottobre 1998 nella causa H, I
127/97; dell’8 agosto 2001 nella causa K, I 539/00 citate nella STFA 20 novembre
2001 in re C, I 716/00, consid. 2b).
Nell’ipotesi
di una residua capacità lavorativa in altre attività, il consulente dovrà in
seguito procedere al raffronto dei redditi al fine di determinare l’eventuale
grado d’invalidità.
2.7. In
conclusione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici ed economici sopra
indicati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
2.8. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per
complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 11
dicembre 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai consid. 2.5.3 e 2.6.3.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.
L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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