32.2007.351
Invalidità non pensionabile. Raffronto percentuale dei redditi
22 ottobre 2008Italiano75 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.351
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Invalidità non pensionabile. Raffronto percentuale dei redditi
AFFEZIONE PSICHICA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 27bis LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.351
FC/td
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
ottobre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 12 marzo 2004 RI 1, nata nel 1965, già attiva professionalmente come
ausiliaria di pulizie, ha presentato una domanda di prestazioni AI facendo
valere di essere sofferente di depressione, dolori al polso sinistro e alla
schiena (cfr. doc. AI 1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione 23 settembre
2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
In considerazione degli atti medici ed economici
acquisiti all'incarto, risulta che la patologia del quale l'assicurata è
portatrice comporta un'incapacità parziale e limitata al lavoro di cameriera.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio
medico regionale dell'assicurazione invalidità si nota che l'attività abituale
di cameriera non è proponibile dal 26.02.2003 al 30.09.2003,
è proponibile al 50% dal 01.10.2003 al 31.03.2004 ed è
esigibile in misura completa dal 01.04.2004. Un'attività adeguata allo stato di
salute è invece esigibile da sempre al 100%.
La totale esigibilità in attività adeguata, e in
seguito pure nella precedente professione, fanno sì che non esiste una perdita
della capacità di guadagno dovuta al danno alla salute e pertanto non c'è alcun
diritto a prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI
25)
1.2. A
seguito dell’opposizione presentata dall’assicurata, successivamente rappresentata
dall’RA 1, l’amministrazione, valutata la documentazione medica versata a gli
atti e sentito il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), dopo aver
nuovamente interpellato il medico curante e l’assicurata medesima, e fatta
esperire una perizia pluridisciplinare, con decisione su opposizione 11 ottobre
2007 ha confermato il diniego di prestazioni sulla base delle motivazioni che
seguono:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
(…)
6. Nello specifico occorre soprattutto
rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria
persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter
istruttorio. Di regola nell'ambito della procedura di opposizione spetta
all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
7. In fase di opposizione l'assicurata è
stata peritata presso il Servizio accertamento medico dell'AI (SAM), il quale ha emesso il rapporto del 5 settembre 2007.
Eseguiti i consulti psichiatrici e reumatologici, poste le diagnosi del caso,
rilevate le limitazioni funzionali, l'assicurata è stata ritenuta essere abile
al lavoro nella precedente attività al 70% (riduzione del rendimento globale
del 30% dal 26 febbraio 2003, nello specifico: inabilità lavorativa del 25%
dovuta all'aspetto reumatologico e 30% per quello psichiatrico). In un lavoro
adeguato (attività con carichi variabili, medio-leggera (massimo 15 kg), non
troppo monotona, non troppo statica, con possibilità di alternare frequentemente
le posizioni corporee) la capacità lavorativa è stata valutata essere del 70%
(dal lato reumatologico la capacità lavorativa risulta essere totale, mentre è
ridotta del 30% per l'aspetto extra-somatico, cfr. perizia SAM a pag. 16). Tale situazione, sia dal lato reumatologico
che psichiatrico, è ritenuta essere pressoché invariata dal 2003.
II SAM rileva l'importanza
per l'assicurata, dal lato extra-somatico, di continuare ad essere seguita a
livello specialistico (nella perizia SAM a pag. 16 risulta
rilevante "che la cura permetta all'assicurata di riprendere contatto
con il suo nucleo operativo sano in modo da relativizzare il peso della sintomatologia somatoforme.
L'assicurata va anche motivata ad assumere la terapia psicofarmacologica in
modo regolare, con possibilità di miglioramento clinico'.
Le conclusioni peritali sono state
confermate dal SMR, e reputate coerenti e ben redatte ottemperando ai criteri
di qualità richiesti ad una perizia neutra.
Alla perizia effettuata va attribuita forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerla
inaffidabile, ritenuto che assolve i presupposti giurisprudenziali sviluppati
dall'Alta Corte (conclusioni logiche, non contraddittorie, realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi).
8. A seguito della valutazione dell'aspetto
medico, l'Ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura,
la residua capacità lavorativa dell'assicurato possa essere sfruttata al meglio
e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile. Di principio,
in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, conformemente a un principio generale vigente anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, alla persona assicurata incombe l'obbligo
di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400), dovendo ella
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (DTF 113 V 28). II grado d'invalidità deve
quindi essere determinato dal raffronto del reddito che la persona assicurata
può ancora conseguire, nonostante la sua invalidità, in condizioni normali del
mercato del lavoro con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatrice. Per determinare il reddito d'invalido si possono
applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari,
RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha
assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa
ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b).
In base alla più recente giurisprudenza federale tali redditi possono ancora
essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei
fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che
l'assicurato potrebbe percepire. Secondo costante giurisprudenza del TF, tale
deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata e motivata nel
singolo caso dall'amministrazione. A proposito dei valori applicabili, lo
scrivente Ufficio sottolinea che, in base alla più recente giurisprudenza del
TF, ai fini del calcolo, fa stato il valore centrale o mediano della tabella
TA1 riferita a valori federali (in tal senso, nella causa U 56/03 la
Corte plenaria del TFA ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali
(Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica). In merito
al momento dell'emissione della decisione su opposizione, si rammenta che
l'Ufficio Al deve esaminare se i dati di riferimento per la determinazione
della perdita lucrativa abbiano subito una modifica rilevante per il diritto
alla rendita.
9. Nello specifico, la precedente attività
svolta dall'assicurata è stata ritenuta essere ancora praticabile al 70% e ciò
dal 26 febbraio 2003. Ritenuto che la precedente attività svolta è tuttora esigibile,
osservato che l'inabilità lavorativa del 30% in tale attività implicherebbe, di
riflesso, quella al guadagno, in considerazione di quanto sopra e limitando
la presente valutazione del discapito economico a tale apprezzamento,
lo scrivente Ufficio non può che confermare quando disposto nella decisione
impugnata, ovvero l'assenza di grado tutelabile dall'AI che non consente
all'assicurata di beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità.
Anche volendo, a titolo abbondanziale,
procedere al raffronto dei redditi in attività adeguate si constata un
discapito economico inferiore al grado d'invalidità del 20%. Infatti,
raffrontando il reddito ipotetico da valido di fr. 41'366.-
(minimo salariale per collaboratori senza apprendistato professionale secondo
il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della
ristorazione di fr. 3'182.- portato su tredici mensilità, anno
2006) con quello da invalido definito in base alle tabelle RSS, aggiornate al
2006, donne, dati federali, cat. 4 e mediana, con capacità lavorativa al 70% (fr. 34'761.-), risulta un grado d'invalidità del 16%."
(Doc. AI 64)
1.3. Avverso
tale decisione l’assicurata, tramite l’RA 1, ha presentato, l’8 novembre 2007, un ricorso al TCA, con il quale ha contestato la decisione dell’amministrazione e,
allegata documentazione medica, postulato l’attribuzione di una rendita di
invalidità intera e subordinatamente l’effettuazione di ulteriori accertamenti
medici, oltre al riconoscimento di una riformazione professionale. Ha motivato
tra l’altro come segue:
"
(...)
Per quanto concerne i fatti risulta inequivocabile che
l'attività lavorativa è stata pregiudicata nella misura del 100% almeno a
partire da un anno prima della presentazione della richiesta di prestazioni del
15.03.2004 ovvero dal marzo 2003. Questo fatto dovrebbe di per sè già dare
diritto ad una rendita di invalidità completa, seppur transitoria, decorso il
periodo di carenza. In effetti, l'incapacità lavorativa è sempre stata
documentata da certificati medici e ha portato l'assicurata a non poter
svolgere la propria attività lavorativa nella misura completa.
Il ritardo nella definizione della pratica, non
imputabile all'assicurata, non deve essere di pregiudizio per la signora RI 1 in caso di una diligente e tempestiva evasione della domanda di prestazioni, inoltrata
nel 2004, all'assicurata si sarebbero potute aprire da tempo diverse soluzioni,
per esempio disoccupazione, ricerca di un nuovo posto di lavoro. Agli atti
figurano diversi solleciti sia da parte dei rappresentanti dell'assicurata che
da parte del medico curante.
Entrando nel merito produciamo un dettagliato ed
esaustivo rapporto medico (doc. A) redatto dalla Dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, in data 6 novembre 2007.
Detto rapporto medico fa seguito alla visione degli
atti ed in particolare alla perizia SAM del 05.09.2007.
Non potendo, per ovvii motivi pronunciarci sui
contenuti medici di questo rapporto, ci sentiamo di valorizzare detto rapporto
nei confronti della perizia SAM.
In effetti, il Dr. med. __________
ha seguito la paziente al massimo dal 2 al 6 luglio 2007, come rilevato dalla
Dr.ssa __________ appare stupefacente come egli in questo breve lasso di tempo
riesca a porre una diagnosi così lapidaria, mentre la Dr.ssa che ha in cura la signora RI 1 da parecchio tempo giunga a ben altre conclusioni. Pur consapevoli che la
giurisprudenza, da noi contestata, riconosce alle perizie SAM valore probatorio, invitiamo codesto Tribunale a voler
ordinare una perizia neutra almeno dal punto di vista psichiatrico al fine di
avere un giudizio definitivo su cui costruire poi la residua capacità
lavorativa dell'assicurata. A nostro modo di vedere le varie patologie di cui la signora RI 1 soffre non le permettono di svolgere qualsiasi attività lavorativa essendo
addirittura messa a repentaglio la normale attività di casalinga e di madre di
famiglia. In via subordinata qualora il Lod. Tribunale Cantonale accettasse la
teoria dell’ UAI, si chiede che la comparazione dei redditi effettuata
dall'Ufficio Assicurazione invalidità venga rivista e corretta per quanto
concerne il reddito da invalido. Le varie patologie, non solo psichiche ma
anche reumatologiche, aggiunte ad una situazione nel Cantone Ticino
sfavorevole per quanto concerne il reddito e personale per quanto concerne la
provenienza, portano ad una percentuale di discapito finanziario sicuramente
superiore al 20% per cui una riformazione professionale s'imporrebbe."
(Doc. I)
1.4. Con
risposta 7 dicembre 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della
sua decisione, sulla scorta dell’allegato parere del medico del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
"
preso atto dell'allegato
ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni
già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per
l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione,
postulandone integrale conferma.
Nello specifico, in merito all'aspetto medico, lo
scrivente Ufficio ha preso atto del rapporto 6 novembre 2007 emesso dalla
Dr.ssa __________ e lo ha trasmesso al Servizio medico regionale dell'AI (SMR)
per presa di posizione.
Con annotazione 4 dicembre 2007, parte integrante della
presente risposta, il SMR (Dr. __________) ha riesaminato la documentazione
medica agli atti e rilevato che non sono dati elementi atti a permettere di
porre le diagnosi di "depressione di grado medio". Inoltre, si rileva
che i criteri di Förster non risultano adempiuti e che la valutazione
emersa dalla perizia SAM del 5 settembre 2007 (doc. Al n. 59)
conferma la valutazione psichiatrica emessa dal precedente medico curante dell'assicurata,
Dr. __________ (cfr. rapporto del 02.06.2005, doc. Al n. 17).
Dal lato economico, anche applicando per pura
ipotesi una riduzione ulteriore del 20% (per nulla giustificata) al
reddito da invalido stabilito in base alle RSS federali, risulterebbe un grado
d'invalidità del 33% che non consentirebbe all'assicurata di beneficiare di
rendita alcuna (e, comunque, risulterebbe che la medesima può meglio
valorizzare la sua capacità lavorativa, e di riflesso di guadagno, nello
svolgimento della precedente attività al 70%).
Misure di riqualifica non risultano essere attuabili
nel caso specifico in quanto il grado d'invalidità è inferiore al 20% (tasso
minimo richiesto per l'applicazione di misure di riformazione professionale). E
comunque, un programma volto alla riqualifica non risulta essere attuabile
nella fattispecie, vista la capacità lavorativa parziale dell'assicurata, il
fatto che ella non abbia una qualifica professionale di base (principio di
equivalenza non rispettato), e ritenuto che la medesima è reinseribile nella
precedente attività, oltre ad esserlo in altre attività generiche presenti sul
mercato libero del lavoro consone al danno alla salute.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere
il ricorso." (Doc. VI)
La
ricorrente non ha in seguito più preso posizione.
in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettiva-mente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Resta
da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nel
caso concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha acquisito
agli atti la documentazione dell’assicurazione malattia della richiedente e dell'assicurazione
disoccupazione.
L'amministrazione AI ha in seguito interpellato il medico curante
dell’assicurata, dr. __________, il quale, nel suo rapporto medico del 6 maggio
2005, ha posto quali diagnosi di “Stato ansioso depressivo con importanti
difficoltà dell’integrazione sociale ed ambientale, sindrome somatoforme di
dolori ai polsi, al bacino, algie facciali, dolori fronto-occipitali,
epigastralgie” concludendo per un’inabilità lavorativa completa dal 26
febbraio al 30 settembre 2003 e del 50% dall’1. ottobre 2003 al 31 marzo 2004
(doc. AI 15-1). Il curante ha inoltre versato agli atti alcuni reperti relativi
ad accertamenti esperiti.
Nel
suo rapporto del 2 giugno 2005, il dr. __________, psichiatra curante
dell’assicurata dal luglio 2004, diagnosticato quale diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa un “disturbo d’ansia generalizzata (ICD-10 F41.1)”,
ha concluso per un piena capacità lavorativa dichiarando lo stato della paziente
come suscettibile di miglioramento (doc. AI 17).
Nel
suo rapporto medico del 5 settembre 2005 il medico SMR dr. __________ ha
esposto quanto segue:
"
Raccomandazioni, proposte
SMR
Cameriera ai piani 61 % / casalinga 39%
Origine turca con liceo in __________
In terapia di sostegno psichiatrico presso dr. __________
dal 7.2004 . Si valuta dallo specialista attualmente nel suo rapporto del
6.2005 assenza di limitazione per questo tipo di patologia ed una prognosi
favorevole.
Anche il medico curante generalista che conosce la
paziente dal 1999 riporta una limitazione solo transitoria fino al 3.2004
ritenendo presente ciononostante una diminuita voglia lavorativa - motivazione
.
Inoltre ricordo che anche nella documentazione della
disoccupazione l'Ata si era dichiarata abile al 100%.
A questo punto ulteriori valutazioni medico
assicurative non sono a mio avviso necessarie. Valutare se è necessaria o meno
una valutazione con inchiesta casalinga non essendoci IL duratura." (Doc.
AI 21-2)
aggiungendo
quanto segue in data 14 settembre 2005:
"
Ho riletto la
documentazione medica a dossier e posso solo riconfermare
IL 100% dal 26.2.2003
IL 50% dal 1.10.2003 e
IL 0% dal 1.4.2004
CL
15/09/2005 - dac
Per questi periodi si giustifica una piena IL in
qualsiasi tipo di attività per la patologia psichica.
Non vi sono particolari limitazioni a livello somatico
per cui il dr. __________ ortopedico non ha indicato una IL." (Doc. AI 23-1)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, con decisione del 23 settembre 2005, ammessa
un’incapacità lavorativa completa nell’attività precedentemente svolta di
cameriera ai piani dal 26 febbraio al 30 settembre 2003, un’inabilità del 50%
dal 1. ottobre 2003 al 31 marzo 2004, ha quindi concluso per un’abilità
lavorativa piena nella sua attività o in altra attività adeguata dal 1. aprile
2004 e, quindi, negato la domanda di prestazioni (doc. AI 25; cfr. consid.
1.1).
In
sede di opposizione l’assicurata ha fatto pervenire un rapporto medico del 8
novembre 2005 della dr.ssa __________, psichiatra, la quale ha esposto quanto
segue:
"
Valutazione a
procedere:
La paziente al momento della valutazione richiesta in
data 03.11.2005, presenta una sintomatologia depressiva grave, una
sintomatologia ansiosa importante, oltre deficit cognitivi in particolare
difficoltà d'attenzione e di concentrazione. Numerose le somatizzazioni
dell'ansia riferite dalla paziente (tachicardia, sudorazione, dolore toracico,
sensazione di soffocamento, capogiri, paura di morire, testa confusa,
"fuoco" in testa, sensazione di sentirsi continuamente nervosa, tensione
muscolare, incapacità di rilassarsi).
La paziente pertanto presenta una depressione ansiosa
grave che al momento giustifica un'inabilità lavorativa al 100 % in qualità di
cameriera ai piani e che limita fortemente almeno del 50 % l'attività di casalinga.
Secondo i dati anamnestici forniti dalla paziente e dal
medico curante, tale depressione ansiosa sarebbe iniziata tra la fine del 2002
e l'inizio del 2003 in assenza di fattori esterni scatenanti.
La paziente non avrebbe mai presentato disturbi
dell'adattamento, nè in passato problemi psichiatrici.
Secondo l'evoluzione descritta dalla paziente e dal
curante tale depressione ansiosa è persistente ed evolvente verso la cronicità.
Tale decorso ha determinato la necessità di una
richiesta di prestazione all'Al perché si escludeva che la paziente potesse
riprendere a medio termine l'attività lavorativa precedentemente svolta di
cameriera ai piani vista l'entità della sindrome e l'evoluzione cronica e
fortemente limitante l'attività di casalinga." (Doc. AI 29-4)
In
proposito il medico SMR dr. __________ si è così espresso in data 21 dicembre
2005:
"
Ho rivalutato l'incarto
medico a disposizione prima della decisione da parte dell'AI del 23.9.2005 e
personalmente trovo coerente le decisioni di inabilità ivi esposte come da mia
nota del 5.9.2005 che si basano sulla documentazione di piena abilità a
carattere psichiatrico successive dello psichiatra curante dr. __________
mentre vi sono delle limitazioni parziali, variabili e transitorie nel tempo a
carattere somatico (come dai certificati esposti in dossier).
L'attuale valutazione psichiatrica effettuata dalla
nuova curante è coerente e rappresenta una limitazione che deve essere presa in
considerazione e giustifica una IL dalla data di consultazione del 3.11.2005 in
avanti come salariata per ogni tipo di attività considerando l'attuale stato di
salute.
Non si può convalidare però a mio giudizio retrospettivamente
una inabilità sin dal 2003 come ivi esposto.
A dipendenza dell'evoluzione futura a questo punto si
dovrà procedere con riesame valutando l'evoluzione clinica nei prossimi mesi
nei termini di richiesta Al ma non prima di un decorso di 3-6 mesi se continuata
e duratura nel tempo." (Doc. AI 36-1)
Nuovamente
interpellata dall’Ufficio AI, la dr.ssa __________, in data 29 gennaio 2007,
poste le diagnosi di “Episodio depressivo medio grave, Sindrome di somatizzazione”
ha concluso per un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 3 novembre 2005
affermando quanto segue:
"
4. Disturbi soggettivi:
Insonnia, astenia, facile esauribilità, apatia, abulia,
una sintomatologia dolorosa generalizzata, testa confusa, gastralgie, crampi
addominali, cefalea.
5. Costatazioni:
La paziente si presenta ai colloqui sempre modicamente
ansiosa e tesa, disforica.
Poco rassicurabile durante il colloquio tende subito ad
innervosirsi con movimenti di importante agitazione e di aggressività verbale
nei confronti dell'interlocutore da cui non si sente capita e sostenuta. Ha
l'impressione di essere sola di fronte al proprio disagio, in grave difficoltà
fisica e finanziaria.
Dal profilo cognitivo il linguaggio, la memoria, le
prassie e le gnosie sono senza particolarità, è evidente un grave disturbo
dell'attenzione e della concentrazione.
Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni
deliranti nè idee fisse o prevalenti.
Il tono dell'umore è deflesso, senza idee suicidali
attive o passive; emergono idee di fallimento e di rovina.
7. Provvedimenti terapeutici/prognosi:
La paziente continua a beneficiare di una terapia
psichiatrica ambulatoriale ed è parimenti in cura con una terapia farmacologica
con Cypralex cpr 10mg 2-0-0; Lexotanil 1,5mg 1-0-1; Solian 100mg cpr 1-112-0-0.
Una terapia con Zoloft 50mg ha dovuto essere sospesa a causa del mancato
effetto terapeutico. Appare difficile pensare ad un recupero della capacità
lavorativa di questa paziente che da anni si è posta in una situazione
invalidante e regressiva.
Sicuramente l'incapacità lavorativa al 100% è
giustificata dall’entità dello stato depressivo tuttora grave.
La prognosi per quanto riguarda il recupero della
capacità lavorativa appare negativa e ritengo che al momento non possa essere
recuperata alcuna capacità lavorativa.
(…)
Lo stato depressivo con l'apatia, l'energia, l'astenia,
la facile esauribilità e la difficoltà di concentrazione e d'attenzione
impediscono alla paziente di dare coerenza e continuità ad una qualunque attività
lavorativa. (…)."
(Doc. AI 45-3)
L’amministrazione
ha quindi interpellato l’assicurata in merito all’attività professionale
svolta. L’interessata, tramite l’RA 1, ha risposto in questo senso in data 19 febbraio 2007:
"
1. L'assicurata ci
comunica che è sempre stata alla ricerca di un lavoro nella mi-
sura del 100%. Non avendo trovato lavoro nella misura
completa si è adeguata ad un lavoro al 60, ma non per libera scelta. Le sue
ricerche erano sempre in funzione di un posto al 100%. Ne fa prova l'iscrizione
alla disoccupazione in cui la signora __________ annuncia una disponibilità al
lavoro nella misura del 100%
2. come detto in precedenza senza il danno
alla salute l'assicurata avrebbe lavorato nella misura del 100%.
Ribadiamo che l'unica attività reperita è
stata quella presso I’Albergo __________, ma l'orario era indipendente dalla
volontà della signora RI 1, che avrebbe volentieri lavorato al 100%."
(Doc. AI 50-1)
Nuovamente
interpellato, il medico SMR dr. __________ ha quindi ritenuto indicato
procedere ad una perizia SAM (doc. AI 52-1).
Con
perizia pluridisciplinare del 5 settembre 2007 i sanitari del Servizio Accertamento
Medico (SAM), valutati gli atti e visitata la paziente, esperiti esami di laboratorio
e radiologici, oltre che consulti specialistici di natura reumatologica e psichiatrica,
hanno posto le seguenti diagnosi:
“5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa
Stato ansioso-depressivo (ICD-10 F 41.2).
Somatizazzioni d'ansia (ICD-10 F 45.0). Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi
sinistro-convessa dorsale, destroconvessa lombare).
Anaclitismo." (Doc. AI 59-11)
concludendo
quanto segue:
"
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA
GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70%
nell'attività finora svolta di cameriera ai piani presso alberghi.
Nell'attività di casalinga l'A. è abile al lavoro nella
misura dell'80%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai
disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché fisico.
Sul piano psicologico e mentale i disturbi evidenziati
(diminuita capacità di autogestione, diminuita resistenza nei confronti degli
oneri) limitano il rendimento dell'A..
Sul piano muscoloscheletrico i disturbi algici
diminuiscono la resistenza agli sforzi e riducono il rendimento dell'A..
Le limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale,
nonché a livello muscoloscheletrico si riferiscono entrambe in maniera
preponderante alla diminuita resistenza ed alla sintomatologia dolorosa, per
cui non vanno accumulate in quanto si sovrappongono.
L'attività da ultimo svolta dell'A., in qualità di
cameriera ai piani, è ancora praticabile nella misura del 70% (attività
sull'arco di un'intera giornata lavorativa, con riduzione del rendimento nella
misura del 30%).
Riguardo all'attività di casalinga, in considerazione
della possibilità di intercalare pause, effettuare le mansioni a tappe,
possibilità di delegare ad altri membri della famiglia particolari lavori
pesanti, la capacità lavorativa è dell'ordine dell'80%.
La limitazione della capacità lavorativa è presente a
partire dal 26.02.2003 (inizio dell'incapacità lavorativa).
Sia lo stato reumatologico; sia Io stato
"psichiatrico, con la sintomatologia "ansiosodepressiva e le
somatizzazioni sono rimaste pressoché immutate.
Il decorso clinico dopo la data della decisione del
settembre 2005 è rimasta invariata rispetto a quella precedente. Si tratta di
uno stato stazionario.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione.
Dal lato terapeutico è proponibile instaurare un
trattamento analgesico rivolto ad innalzare la soglia del dolore, per esempio
con amitriptilina. Sul piano fisiatrico sono sconsigliabili misure passive
promoventi un atteggiamento attendista. E' raccomandabile un ricondizionamento
progressivo della muscolatura in un contesto aerobico. Parallelamente va
ridotto il peso corporeo. Con questi provvedimenti dal lato reumatologico la
capacità lavorativa rimane invariata, però la qualità di vita migliorerebbe.
Dal lato psichiatrico è importate che l'A. continui ad
essere seguita a livello specialistico. A questo proposito è della massima
importanza che la cura permetta all'A. di riprendere contatto con il suo nucleo
operativo sano in modo da relativizzare il peso della sintomatologia
somatoforme.
L'A. va anche motivata ad assumere la terapia psicofarmacologica
in modo regolare, con possibilità di miglioramento clinico.
Con questi provvedimenti è possibile che la capacità
lavorativa in futuro migliori.
In un lavoro adatto allo stato di salute, cioè
un'attività con carichi variabili, medio-leggera (massimo 15 kg), non troppo
monotona, non troppo statica, con possibilità di alternare frequentemente le
posizioni corporee, l'A. è abile al lavoro nella misura del 70%." (Doc. AI
59-16e17)
In
merito, il medico SMR dr. __________ ha così affermato in data 5 ottobre 2007:
"
La valutazione clinica ,
gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le
conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 7.2007
( reumatologico e psichiatrico) sono a mio giudizio coerenti e ben redatte ed
ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale
pluridisciplinare quale un SAM.
Si giustifica pertanto IL 30% dal 2.2003 per diminuito
rendimento lavorativo per ogni tipo di attività
Tenuto conto del decorso stabile in questi periodi la
prognosi appare buona." (Doc. AI 61-1)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, mediante il contestato provvedimento su opposizione
dell'11 ottobre 2007, ammessa una quota di attività del 100% in ambito lavorativo,
ha concluso per un’inabilità lavorativa del 30% successivamente al febbraio
2003 (rispettivamente del 16% operando un confronto dei redditi) e ha quindi
confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 64; cfr. sopra consid. 1.2).
2.7. Con
il presente ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente
le sue reali condizioni di salute e chiedendo una nuova valutazione medica
(cfr. consid. 1.3).
Unitamente al ricorso ha prodotto un rapporto medico del 6 novembre
2007 della dr.ssa __________ del seguente tenore:
"
Il disturbo di
somatizzazione è un quadro di ricorrente lamentele fisiche e multiple
clinicamente significative e tali sono considerate se portano a un trattamento
medico per esempio l'assunzione di medicinali o se causano una significativa
menomazione del funzionamento sociale e lavorativo in altre importanti aree.
Tali lamentele fisiche devono iniziare prima dei 20 anni
e manifestarsi per alcuni anni. Le stesse non possono essere pienamente
spiegate con nessuna condizione medica generale conosciuta o con gli effetti
diretti di una sostanza. Se si manifestano in presenza di una condizione medica
generale le menomazioni fisiche o le menomazioni sociali e lavorative che ne
conseguono risultano eccessive rispetto a quanto ci si aspetterebbe
dall'anamnesi, dall'esame fisico e dai reperti di laboratorio. Deve esserci una
storia di dolore riferito almeno in 4 differenti localizzazioni (per esempio testa,
addome, schiena, articolazioni, arti, torace, retto) o funzioni (cicli
mestruali, rapporti sessuali, minzione).
Infine i sintomi giustificati nel disturbo di
somatizzazione non sono intenzionalmente simulati o prodotti (come nel disturbo
fittizio o nella simulazione).
I soggetti con tali disturbi descrivono i loro malanni
in termini coloriti ed esagerati ma spesso carenti di informazioni concrete e
specifiche.
Rilevanti sintomi ansiosi e umore depresso sono molto
comuni e possono costituire la ragione per cui giungono all'osservazione
psichiatrica. Il disturbo depressivo maggiore, il disturbo di panico, i disturbi
collegati a sostanze sono frequentemente associati con il disturbo di
somatizzazione.
I disturbi di personalità invece più frequentemente
associati sono il disturbo istrionico, borderline o antisociale di personalità.
Il decorso del disturbo di somatizzazione è un decorso
cronico ma fluttuante, che raramente presenta remissioni complete.
Nel caso specifico seguo la paziente come a lei noto
dal 3.11.2005.
Il disturbo di somatizzazione presentato dalla paziente
fino ad ora non ha presentato miglioramenti significativi.
Parimenti la paziente continua a presentare un episodio
depressivo attualmente di grado medio (ICD10 F32.2), che
il dr. med D. __________ accenna nella descrizione del quadro clinico poi classificata
come stato ansioso depressivo.
Non mi è chiaro su che base il dr. med D. __________
giudichi la perizianda di cui riconosce e descrive nell'esame psichico la
presenza di importante sintomatologia ansiosa interferente con lo svolgimento
dell'esame e nelle sue conclusioni riferisce di una donna in cui rileva anche
una coloritura depressiva del timismo, una certa immaturità affettiva con
tendenza a relazioni oggettuali di stampo anaclitico e manifestazioni di ordine
somatoforme come giunga alla conclusione che tali patologie sulla capacità
lavorativa per la parte psichiatrica con una diminuita capacità lavorativa del
30%.
La mia valutazione dell'incidenza della sua patologia
sulla capacità lavorativa è ben più pesante: reputo infatti che la paziente a
causa della sua attenzione prevalentemente posta sui suoi disturbi somatici,
"sine materia" associato alla depressione non sia in grado di dare
coerenza e continuità a una qualunque attività lavorativa. Ha diminuita la
capacità di autogestione; diminuita è la resistenza nei confronti degli oneri
(come peraltro evidenziato e sottolineato anche nella parte della perizia alla
pagina 11 al punto 8: conseguenze sulla capacità lavorativa interferiscano in
maniera evidente sulla sua capacità lavorativa nello svolgere una qualunque
professione).
La paziente non presenta per la patologia da me
diagnosticata a mio avviso un idoneità psichica tale che le permetta di dare
coerenza e continuità ad una qualunque attività lavorativa.
Le limitazioni funzionali causate dal disturbo di cui
soffre nella ripercussione sulla sua capacità lavorativa sono importanti.
La paziente infatti ha necessità di fare continue pause
anche nella propria attività di casalinga; ha un rendimento ridotto in quanto
non concentrata e non attenta su quello che sta eseguendo ha una flessibilità
diminuita e non riesce a far fronte a nessun evento nuovo.
Le sue gravi difficoltà nelle relazioni interpersonali,
dove ha tendenza ad appoggiarsi in maniera anaclitica e diretta all'interlocutore,
non le permettono di essere autonoma nello svolgimento delle attività. La
mancata progettualità, il vissuto di corpo menomato, la paura delle malattie,
il vivere il proprio corpo come malato rappresentano ulteriori fattori in grado
di interferire sulla sua capacità di lavoro.
Esiste inoltre, sicuramente riprovevole da tutti i
punti di vista, ma comunque esistente, una evidente tendenza alla regressione e
alla passività della paziente non "scrollabile" dalla posizione di
completo isolamento. Anche a livello famigliare non va dimenticato come la
paziente di fatto si sia disinvestita da un qualunque ruolo: appare sempre
distaccata dai dati oggettivi presentati dai figli, ribadisce anche alla perita
che i ragazzi non hanno problemi quando in realtà sono entrambi stati bocciati
durante l'anno scolastico precedente.
Resta totalmente concentrata su di sé e cioè sui suoi
disturbi, diventando subito aggressiva, nervosa ed irritabile durante i
colloqui ogni volta che si tenta di correlare la somatizzazione dell'ansia ad
un suo disturbo dell'adattamento o di funzionamento.
Purtroppo non sono in grado di dire quando sarà
possibile lavorare sulla sua parte sana, di cui nutro peraltro importanti
perplessità." (Doc. A)
In
proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato in data 4 dicembre 2007:
"
Assicurata peritata in ambito SAM 7.2007:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Stato
ansioso-depressivo (ICD-10 F 41.2). Somatizazzioni d'ansia (ICD-10 F 45.0).
Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa;
Disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi
sinistro-convessa dorsale, destro- convessa lombare).
Anaclitismo.
Impedimento psichiatrico (dr. __________): 30%
Impedimento reumatologico: 0% in attività adatta, quale
cameriera impedimento del 25%
In sede di ricorso viene presentato un rapporto della
psichiatra curante dr.ssa __________ __________: da questo rapporto non risulta
una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale SAM.
La
curante si dichiara non d'accordo sulle conclusioni SAM per
quanto concerne l'impedimento funzionale della patologia psichiatrica, questo a
causa d'una sindrome depressiva di grado medio F 32.2 (il dr. __________
riconosce unicamente uno stato ansiosodepressivo F 41.2) ed il disturbo di
somatizzazione, disturbo ritenuto dalla curante di tipo invalidante.
Valutazione:
dalla lettura della perizia SAM non
è possibile identificare elementi che possano permettere di porre la diagnosi
di una depressione di grado medio. Pure non adempiuti, analizzando la perizia SAM, i
criteri di Förster che potrebbero rendere di tipo invalidante
il disturbo di somatizzazione (in particolare vedi anamnesi sistemica e
descrizione della giornata).
Da notare che la valutazione SAM conferma la valutazione
psichiatrica dello psichiatra curante precedente Dr. __________ (rapporto del
2.6.2005).
In conclusione non vi sono elementi nell'attuale
documentazione che rendono non attendibile la valutazione SAM."
2.8. Innanzitutto a mente di questa Corte va data piena conferma alla
qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella
misura totale. È infatti da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio
alla salute, essa avrebbe lavorato a tempo pieno (cfr. consid. 2.4). Del resto
a detta qualifica l’amministrazione è giunta sulla base di quanto sostenuto
dall’assicurata il 19 febbraio 2007 in fase di opposizione alla decisione del
23 settembre 2005 (cfr. doc. AI 50; cfr. consid. 2.6) e, del resto, la stessa
non è contestata dall’interessata di fronte a questa Corte.
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.10. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6 e 2.9).
Questi
ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata
ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di
laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e
reumatologico (cfr. doc. AI 59 e in esteso consid. 2.6).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,
rilevato come la paziente fosse da diversi anni confrontata con una
sintomatologia ansioso-depressiva associata a disturbi della sfera somatica, ha
osservato come clinicamente apparisse rilevante la presenza di somatizzazioni
d'ansia nell'ambito di uno stato psichico dominato da coloritura depressiva del
timismo e da una certa immaturità affettiva. Poste quindi le diagnosi di “Stato
ansioso-depressivo, somatizzazioni d’ansia e anclitismo”, ha concluso per
un'incapacità lavorativa psichiatrica del 30%, come casalinga praticamente
nulla. Ha altresì fatto presente che i fattori limitanti erano da attribuire
interamente alla diminuita capacità di autogestione e alla diminuita resistenza
nei confronti degli oneri. Descritta l'evoluzione, pressoché stabile, dello
stato di salute con disturbi che sono esorditi nel 2003, ha infine sottolineato l’importanza che l'assicurata continui ad essere seguita a livello
specialistico con ripresa di contatto con il suo nucleo operativo (doc. AI
59-25).
In
proposito non è superfluo rilevare, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme,
che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore
somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate,
restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I
683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti
dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.
(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un
disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di
regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3)
– può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura
della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui
presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più
esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto
in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N.,
consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid.
2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano
nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità
di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza
del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
Nell’evenienza
concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati,
come del resto pertinente rilevato anche dal dr. __________ del SMR nelle sue
annotazioni del 4 dicembre 2007 (doc. VIbis). In effetti, considerato come il
dr. __________ abbia in sostanza qualificato come lieve il disturbo somatoforme
(recte: ”somatizzazioni d’ansia”) lamentato dalla ricorrente, non vi è
ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia
in misura superiore a quanto concluso dalla perizia.
Sotto
il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,
nel suo rapporto al SAM del 17 luglio 2007, posta la diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento
muscolare” (oltre a disturbi statici del rachide ed
obesità, diagnosi tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa), ha escluso qualsivoglia incapacità lavorativa o un rendimento ridotto
in un’attività adatta al suo stato di salute, vale a dire un lavoro con carichi
variabili, medio leggera, non troppo monotona né statica, con possibilità di
alternare le posizioni corporee. Nell'ultima attività
svolta come cameriera ai piani, attività che richiede posizioni inergonomiche
per la colonna vertebrale, giudica l'assicurata abile al lavoro, sull'arco di
una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25%
a decorrere dal 26.02.2003. Come casalinga giudica l'A. abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del
rendimento del 20%, sempre dal 26.02.2003.
Nel
suo consulto lo specialista rileva un appiattimento
della dorsale e della lombare, con una scoliosi sinistro-convessa dorsale,
destro-convessa lombare, compensata, con posizione orizzontale del bacino.
Descrive una limitata mobilizzazione con colonna dorsale limitata di 1/3 alla
flessione ed 1/3 all'estensione. Polsi nella norma anche se diffusamente indolenziti.
Ha infine proposto una terapia analgesica rivolta ad innalzare la soglia del
dolore oltre a fisioterapia e riduzione del peso corporeo per ridurre il carico
sul passaggio lombosacrale, rispettivamente sulle articolazioni delle estremità
inferiori (doc. AI 59-21).
Tale
referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo
Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del
resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo
di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia spesso
conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben,
in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di
essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome
dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001
pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001
in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso
determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik
und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I
240/01).
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo
eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame
psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato
di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in
particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo
extra-somatico rilevante.
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno posto come diagnosi invalidanti quelle di “Stato
ansioso-depressivo (ICD-10 F 41.2). Somatizzazioni d'ansia (ICD-10 F 45.0,
Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare” oltre a
quelle, non invalidanti, di “Disturbi statici del rachide
(piatto, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destroconvessa lombare),
anaclitismo." (Doc. AI 59-11).
Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal febbraio 2003, incapace al
lavoro nella sua attività lavorativa come cameriera ai piani o in altra
attività adatta e leggera nella misura del 30% (da intendersi come limitazione
non del tempo di presenza sul posto di lavoro, ma di rendimento; cfr. sopra consid.
2.6).
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento
delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto
a quanto valutato in sede peritale.
In
effetti le certificazioni del 8 novembre 2005, del 29 gennaio 2007 (doc. AI
29-4 e 45-3, cfr. consid. 2.6) e del 6 novembre 2007 (doc. A) della dr.ssa __________,
psichiatra curante dell’assicurata, non fanno in sostanza altro che confermare
gli accertamenti esperiti e le conclusioni tratte dal dr. __________, con
particolare riferimento alle diagnosi poste, concludendo tuttavia per una riduzione
totale della capacità lavorativa (cfr. sopra al consid. 2.6 e doc. A).
Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come la certificazione del
6 novembre 2007 prodotta in corso di causa non apporti elementi o diagnosi
nuovi né documenti una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione
peritale del SAM. Del resto la curante dell’assicurata non può essere
seguita laddove censura le conclusioni SAM per quanto concerne l'impedimento funzionale della patologia
psichiatrica, adducendo l’esistenza di una sindrome depressiva di grado medio F
32.2 (anziché un “semplice” stato ansiosodepressivo F 41.2 come diagnosticato
dal dr. __________) e di un disturbo di somatizzazione a carattere invalidante.
Ora, con pertinenza il medico SMR ha osservato come dalla lettura della perizia
SAM non sia possibile identificare elementi che possano
permettere di porre la diagnosi di una depressione di grado medio. Né del
resto, come già anticipato sopra, appaiono in concreto adempiuti i criteri per
considerare invalidante il disturbo di somatizzazione, avuto particolare
riguardo all'anamnesi sistemica e alla descrizione della giornata.
Come del resto rilevato anche dal dr. __________ del SMR, non si può
prescindere dall’osservare che la valutazione psichiatrica del SAM conferma la valutazione resa nel suo rapporto del 2 giugno 2005 dall’allora
psichiatra curante dr. __________, il quale, diagnosticato un disturbo d’ansia
generalizzato, aveva comunque escluso ogni ripercussione sulla capacità
lavorativa (doc. AI 17; cfr. consid. 2.6).
D’altra
parte con pertinenza il medico SMR ha in sostanza rilevato come la certificazione
della dr.ssa __________ non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli
esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia
del SAM. In realtà, si tratta in definitiva di una valutazione diversa della
quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime
patologie. Ripercussioni invalidanti che del resto la curante nemmeno
quantifica o altrimenti precisa. A detta differente e generica valutazione, ribadite
l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e
ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati
(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01;
cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire, stante l’affidabilità e
la completezza della perizia fatta esperire dal SAM.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V
4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua
capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), alla stessa può
esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre
patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere siccome dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% nella sua
attività precedentemente svolta e in attività leggere adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.11. Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b).
2.12. D’altra
parte, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278,
394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.
434).
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava dal mese di febbraio 2003, secondo i periti
medici, un grado di capacità lavorativa ancora del 70%
nella sua attività abituale di cameriera ai piani/ausiliaria di pulizie, ella,
per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità
nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto
percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I
759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008,
32.2007.271 nella causa B.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.
D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Stante
in concreto un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente professione di ausiliaria
di pulizie giusta i referti peritali agli atti, il grado di invalidità è stato
quindi correttamente fissato nel 30%.
Ritenuto
quindi che il grado di invalidità non raggiunge il grado minimo di invalidità
pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concedere il diritto
ad una rendita d'invalidità.
2.13. Tuttavia,
anche volendo procedere, come auspicato implicitamente dall’assicurata, ad un
confronto dei redditi, va detto che le conclusioni dell’amministrazione
meritano comunque, nella loro sostanza, di essere confermate.
In
effetti, l’Ufficio AI, accertata una capacità lavorativa del 70% in attività
leggere adeguate, basandosi su quanto indicato dal consulente IP, ha stabilito
una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 16%.
Partendo da un reddito da valida di fr. 41'366.- che l'assicura- ta
avrebbe potuto conseguire nel 2006 come cameriera ai piani secondo il Contratto
collettivo nazionale di lavoro nell’industria alberghiera e della ristorazione,
il consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in attività semplici e
ripetitive, pari a fr. 49'659.- (2006). Confrontato tale dato con il reddito da
valida, di fr. 41'366 appunto, ha quindi stabilito che l’assicurata presentava
una capacità di guadagno residua del 84% e quindi un grado di invalidità del 16%
(doc. AI 65-1).
Il
patrocinatore ha contestato essenzialmente i parametri di reddito ammessi dall’Ufficio
AI per definire il salario da invalida.
Deve essere premesso che per calcolare il reddito da valido,
secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di
norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il
danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente
attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti
salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid.
3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti
da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;
cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha, come detto, preso in considerazione quale
reddito da valido l’importo di fr. 41'366 che l’assicurata avrebbe potuto
conseguire, nel 2006, secondo il minimo salariale per collaboratori senza
apprendistato professionale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’industria alberghiera e della ristorazione.
L’assicurata
non ha contestato tale ammontare.
Va
detto che il precedente datore di lavoro dell’assicurata, l’Hotel __________ di
__________, sull’apposito formulario all’AI del 6 maggio 2004 (doc. AI 12) ha
indicato per il 2002 un salario mensile di fr. 1'500 pari a fr. 19'500 annui
per un orario di lavoro di 5 ore giornaliere a fronte di un orario completo
nell’azienda di 8.20. A orario pieno il salario percepibile dall’assicurata nel
2002 sarebbe quindi ammontato a fr. 31'980. Rivalutato al 2006, secondo
l’indice di aumento dei salari nominali, tale reddito ammonta a fr. 33'442.50.
D’altra
parte, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è
determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchies- ta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Va
poi ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il
reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per
un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia
volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che
gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato
ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del
lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid.
1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I
630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid.
3.3). Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(STF 20 febbraio 2008 nella causa C. [U 8/07], in quella fattispecie la
differenza salariale era del 9,58%; al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327). Va ancora rilevato
che con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.
inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht
deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der
Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu
schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom
16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura della redattrice).
Nella
specie utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero,
con attività semplici e ripetitive (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'019.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'179.70.-
mensili oppure a fr. 50'157 per l'intero anno
(fr.
4'179.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Come
detto, l’assicurata, quale cameriera ai piani presso l’Hotel __________ a __________,
avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 33'442.50.- annui per un’occupazione a tempo
pieno.
Occorre
ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il
reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui
alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al
considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).
Esaminati
i dati statistici questa Corte deve constatare che esiste nella specie un importante
divario tra il salario percepibile dall’interessata e quelli mediani svizzeri.
In effetti, tale reddito (di appunto fr. 33'442.50) si situa, per ragioni estranee
all’invalidità, sotto la media svizzera dei salari per un'attività
equivalente, cioè, nel 2006, fr. 3'309.- mensili o fr. 39'708.- annui
rispettivamente fr. 41'296.32 considerando 41.6 ore lavorative (cfr. Tabella
TA1 p.to 93 “servizi personali” per il 2006).
Più
precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente, qualora fosse rimasta
attiva presso il precedente datore di lavoro, è inferiore a quello statistico
di quel preciso settore professionale di circa il 19%.
Sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico
da invalida, in applicazione della menzionata prassi del TF.
Il reddito statistico da invalida da considerare ammonta, pertanto,
a fr. 40'627 annui (50'157 decurtati del 19%).
Considerandi
invece quale reddito da valida il reddito, di fr. 41'366 che
l’assicurata avrebbe potuto conseguire, nel 2006, secondo il minimo salariale
per collaboratori senza apprendistato professionale secondo il contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione,
come ha fatto l’Ufficio AI, risulta evidente che non esiste alcun divario rispetto ai salari mediani svizzeri. In effetti, tale
reddito risulta addirittura superiore alla media svizzera dei salari per un'attività
equivalente, cioè, nel 2006, fr. 41'296.32 annui (cfr. Tabella TA1 p.to 93 “servizi
personali” per il 2006).
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr. 40'627.- annui, ritenuta un’esigibilità medico-teorica
del 70%, il reddito ipotetico da invalida dell’insorgente nel 2006 risulta
essere pari a fr. 28'439 (40'627 ridotti del 30%).
Confrontando ora questo
dato con l'importo di fr. 33'442.50
corrispondente al reddito che
l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006 (cfr. sopra),
emerge un’incapacità al guadagno pari al 15% ([fr. 33'442.50 – fr. 28’439 ]
x 100 : fr. 33'442.50).
Ad analogo
tasso di invalidità si giunge confrontando il reddito statistico da valida
ammesso dall’amministrazione, di fr. 41'366 nel 2006, con il reddito da invalida
di fr. 50'157 (vale a dire il reddito desumibile dai dati statistici della TA1
senza riduzione, in quanto, come detto, non è ravvisabile alcun divario
rispetto ai valori mediani svizzeri che giustifichi una riduzione in applicazione
della precitata giurisprudenza di cui alla STF U 8/07), tenendo conto della
capacità lavorativa residua del 70%.
Con
riferimento alle allegazioni ricorsuali, bisogna ancora sottolineare che del
resto il grado di invalidità non raggiungerebbe la soglia pensionabile del 40% nemmeno
applicando la riduzione massima possibile del 25% sul salario statistico da
invalido, in ossequio alla giurisprudenza federale per la quale
occorre esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio,
nella misura percentuale massima del 25%, percentuale che consente "… di tener
conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del
lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. anche STFA del 25 luglio
2005.
nella causa J., I 147/05 e STFA del 25 luglio 2005 nella causa Y., U
420/04).
In
effetti, anche volendo riconoscere una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico nella misura massima del 25% per tener conto di eventuali
specifiche circostanze del caso concreto, le conclusioni non potrebbero mutare.
In effetti, il salario ipotetico da invalida nel 2006 di fr. 40'627, ritenuta un’esigibilità del 70%, e applicando una
riduzione massima del 25%, risulterebbe, quindi, essere pari a fr. 21’330.
Confrontando questo dato
con l'importo di fr. 33'442.50 corrispondente
al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida
nell'anno 2006, emergerebbe un’incapacità al guadagno pari al 36% circa ([fr. 33'442.50 – fr. 21’330. ] x 100 : fr. 33'442.50).
Tasso
di invalidità che non apre il diritto ad una rendita.
Ad
un tasso di invalidità analogo si giunge applicando la riduzione del 25% sul
salario ipotetico da invalida di fr. 50'157 e, tenuto della residua capacità
lavorativa medico-teorica, contrapponendolo al salario da valida di fr. 41’366.
In queste condizioni, questo TCA può prescindere
dall’esame del quesito a sapere se a ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto alcuna riduzione sul
salario statistico da invalida.
Queste
circostanze non permettono quindi di accertare un grado di invalidità conferente
il diritto a una rendita e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare
l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2007 (come
visto, occorre valutare se vi è stata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. DTF 130 V 140).
Ne
discende che pur applicando alcuni correttivi sui salari da porre a confronto,
questa Corte deve confermare la conclusione dell’Ufficio AI che ha negato
all’insorgente il diritto a una rendita di invalidità.
Si
ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali
suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti
in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in
lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del
giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.14
Quanto
d’altra parte alla domanda subordinata formulata dalla ricorrente tendente al
riconoscimento di una riformazione professionale, va detto quanto segue.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Nella
fattispecie, aperto il tema di sapere se eventuali provvedimenti
professionali ex art. 17 LAI e art. 6 cpv. 1 OA entrino comunque in
considerazione avuto specifico riguardo al presupposto di una perdita di
guadagno che raggiunga il grado minimo del 20%, va innanzitutto detto che in
punto alla fattibilità di eventuali provvedimenti d’ordine professionale secondo
il dr. __________, posta una capacità lavorativa del 70% nella sua attività o
in altre idonee, “provvedimenti di integrazione professionale non sono a mio
avviso indicati in questo caso” (perizia 16 luglio 2007, doc. AI 59). Tale
conclusione è stata fatta propria dai periti del SAM (cfr. doc. AI 59-15).
Nel
caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione.
Ricordato infatti come a giudizio del perito dr. __________ da
un punto di vista psichiatrico la capacità lavorativa dell’assicurata è del 70%
nella sua attività come in altre idonee, con prognosi non sfavorevole, e
questo a prescindere dall’adozione o meno di eventuali provvedimenti
d’integrazione, va nuovamente rammentato alla ricorrente che in relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente
anche nel diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo
di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, nella propria professione
o, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221). In concreto, visti gli
impedimenti alla capacità lavorativa accertati, relativamente modesti, bisogna
quindi concludere che l’assicurata può essere senza problemi integrata sul
mercato del lavoro, svolgendo la sua precedente attività o altre non
qualificate per le quali non necessita di una particolare formazione.
A
titolo abbondanziale va comunque detto che rimane tutt’al più aperta per
l’assicurata la possibilità di far
capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18
LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia
d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La
promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali,
RDAT I 2003 pag. 595s).
In
queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
2.15
L’assicurata
ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia psichiatrica “neutra” (VII).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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