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Decisione

32.2007.354

Rendita limitata nel tempo. Sulla base degli atti l'Ufficio AI non poteva escludere la presenza di affezioni (somatiche e extra somatiche) extra infortunistiche invalidanti. Rinvio atti per accertamen

11 luglio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.6. La

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo

per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti,

può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8

luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag.

170).

Il

principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale

ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità

verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione

ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V

549).

In

una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una

diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli

infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al

guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007

nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

2.7. Nella

fattispecie il TCA rileva che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita intera fino al 31 marzo 2007 in quanto il dr. __________,

medico di __________ della __________ e FMH in chirurgia, nel rapporto della

visita medica di chiusura 15 dicembre 2006 (doc. 10/11-15 dell’incarto Lainf),

lo ha ritenuto “(…) abile al lavoro nella misura massima possibile, dal

4.12.2006. (…)” (doc. 10/15 dell’incarto Lainf) e, circa l’esigibilità del

lavoro, ha affermato che:

"

(…)

Le seguenti considerazioni non tengono conto dei

fattori costituzionali-morbosi preesistenti (del tipo adiposità, asma

bronchiale) né degli elementi socio-economici (professandosi un quasi

analfabeta, nonostante l'ottenimento della patente della categoria B, mancata

scolarità in generale, età biologica avanzata, motivazione, situazione

sul mercato di lavoro).

Il signor RI 1 per le mansioni di manovale o muratore

(non qualificato), non è più idoneo per quanto concerne le conseguenze

dell'infortunio del 2004.

L'assicurato invece, rispettando le limitazioni

sotto-menzionate, può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento

del 100%, senza necessità di pause supplementari (oltre a quanto concesso dalla

ditta).

In generale, il signor RI 1 può alzare e portare dei

pesi, impiegando ambedue le braccia, dell'ordine fino a 20 kg, fino all'altezza

dei fianchi, fino a 5 kg oltre l'altezza delle spalle.

L'assicurato può lavorare sopra la tesa, qualora

necessario l'impiego di un solo braccio.

L'assicurato può utilizzare degli strumenti di

precisione che non richiedono maggior forza.

Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani

o precisione dei movimenti delle dita.

L'assicurato può camminare per lunghi tragitti,

lavorare inginocchiato, accovacciato o con il tronco chinato, anche in modo

duraturo.

Può lavorare in piedi, anche tutto il giorno.

Può salire le scale, anche a pioli (quest'ultime non a

carico di ulteriori pesi).

L'assicurato può camminare anche sul terreno accidentato.

Può stare in equilibrio e guidare normalmente i mezzi

motorizzati (categoria B).

(…)." (doc. 10/15 dell’incarto Lainf)

Nel

rapporto della visita medica di chiusura 15 dicembre 2006 il dr. __________ ha

posto anche le seguenti diagnosi collaterali: “(…) alterazioni degenerative della

spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di importante attrito

sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e configurazione dell’acromio

Bigliani III – sospetta ipertensione arteriosa – asma bronchiale – adiposità

(BMI 33) (…)” (doc. 10/14 dell’incarto Lainf).

Riguardo

alla spalla sinistra nella decisione su opposizione 27 agosto 2007 (doc.

13/1-11 dell’incarto lainf) la __________ ha osservato che: “(…) l’assicurato

pretende che, a causa di un uso errato della spalla destra, lamenta delle

problematiche alla spalla sinistra e annessi. A tal proposito il dott. __________,

nel già citato rapporto, ha ribadito che la frequente bilateralità della

patologia alla cuffia dei rotatori non è dovuto ad un maggior impegno del braccio

contro-laterale bensì deve essere ricercato nell’eziopatologia di tale affezione

(…)” (doc. 13/6 dell’incarto lainf).

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che, senza gli ulteriori

necessari accertamenti medici, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità

che le alterazioni alla spalla sinistra e destra abbiano un’influenza sulla

capacità lavorativa.

Questo

vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 4

aprile 2007 (doc. AI 27/1-2), ha ritenuto le “(…) alterazioni degenerative

della spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di importante attrito

sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e configurazione dell’acromio

Bigliani III (…)” quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.

L’Ufficio

AI non poteva dunque ancora concludere che “(…) il medico del Servizio

regionale AI (SMR) ha escluso la presenza di affezioni extra infortunistiche

invalidanti (…)” (doc. AI 42/2).

In

merito all’aspetto psichiatrico – la __________ ha negato la propria responsabilità

relativamente ai disturbi psichici ritenuti non trovarsi in una relazione di

causalità adeguata con l’infortunio del luglio 2004 – va qui rilevato che

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi nella vertenza che vedeva RI 1

opposto all’assicuratore infortuni (Inc. 35.2007.95), con sentenza 9 aprile

2008 (VIII/Bis), cresciuta incontestata in giudicato, ha concluso che: “(…) si

giustifica di rinviare la causa all’amministrazione affinché, in base a una perizia

psichiatrica, si pronunci nuovamente sia sul punto di sapere se è dato un nesso

di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del 13 luglio 2004 e le turbe

psichiche, che su quello, se del caso, relativo al diritto a prestazioni che

potrebbe derivarne. (…)”.

In

simili circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,

esperiti gli accertamenti medici necessari (anche dal profilo psichiatrico), si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 marzo 2007.

A

seconda dell’esito degli accertamenti appena menzionati l’Ufficio AI dovrà dovrà

valutare se è o meno necessario ordinare una perizia pluridisciplinare.

Va

qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

2.8. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

2.9. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha

respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata

dall’as-sicurata contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione 18

maggio 2007 (doc. AI 34/1).

2.9.1. L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare

di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, pag 6, in fine).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,

pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.

37, n. 21, pag. 400-401).

Per

quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa,

l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non

soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05

del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del

caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili,

nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In

particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di

fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad esempio

la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che

l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di

associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive

in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un

avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3

e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).

Di

regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile

di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica

dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se

alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie

o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte

da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).

2.9.2. Secondo

la giurisprudenza, una vertenza riguardante l’even-tuale diritto a provvedimenti

di integrazione, rispettivamente, alla rendita di invalidità, non è atta a

influenzare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica dell’interessato (cfr. STF I 127/07 del 7 gennaio 2008, consid.

5.2.1; STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1 e STFA I 519/04 del 7

giugno 2006, consid. 5.2 e 5.3).

In

particolare, nelle menzionate STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 e STF 9C.105/2007

del 13 novembre 2007, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.2.1 Selon la jurisprudence, un litige sur le droit

éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une

manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en

revanche, il a une portée considérable pour l'assuré (arrêts M. du 19 avril

2005, I 83/05, consid. 3.2.2; W. du 12

octobre 2004, I 386/04, consid. 4.2; H. du 7 septembre 2004, I 75/04 [résumé in

: REAS 2004 p. 317], consid. 3.3).

Si, en l'espèce, il est incontestable - et incontesté -

que l'intéressée n'est pas en mesure d'agir seule dans la procédure

d'opposition, il faut néanmoins examiner si l'assistance d'un avocat était nécessaire,

compte tenu de ses possibilités éventuelles de bénéficier de l'assistance de

personnes de confiance ou de spécialistes oeuvrant au sein d'institutions

sociales. Ce point doit être tranché au regard de la difficulté du cas.

(…)." (STF I 127/07 del 7 gennaio 2008, consid. 5.2.1)

"

(…)

3.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, un

litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible

d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé;

en revanche, il a une portée considérable (arrêts I 319/05 du 14 août 2006,

consid. 4.2.1, I 83/05 du 19 avril 2005, consid. 3.2.2 et I 75/04 du 7

septembre 2004 [résumé in: REAS 2004 p. 317], consid. 3.3). La nécessité de

l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que

lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de

fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire

face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2

et les références).

(…)." (STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1)

2.9.3. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si

trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata

all’insuccesso – ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria

in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica

più consueta delle pratiche AI – non giustificato l’intervento di un avvocato e

perché – non essendo sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti

giuridici di notevole difficoltà – l’insorgente poteva ricorrere ad un

rappresentante delle istituzioni sociali accreditate.

Quello

riguardante RI 1 non è un caso ordinario di determinazione del grado

d’invalidità, secondo il metodo del raffronto dei redditi, in cui il danno alla

salute era ben circoscritto.

La

__________ ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici

e – posta, tra l’altro, la diagnosi collaterale di “(…) alterazioni

degenerative della spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di

importante attrito sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e

configurazione dell’acromio Bigliani III (…)” (doc. 10/14 dell’incarto Lainf)

–, in particolare riguardo alla spalla sinistra, ha osservato che: “(…)

l’assicurato pretende che, a causa di un uso errato della spalla destra,

lamenta delle problematiche alla spalla sinistra e annessi. A tal proposito il

dott. __________, nel già citato rapporto, ha ribadito che la frequente

bilateralità della patologia alla cuffia dei rotatori non è dovuto ad un

maggior impegno del braccio contro-laterale bensì deve essere ricercato

nell’eziopatologia di tale affezione (…)” (doc. 13/6 dell’incarto lainf).

Si

trattava dunque di stabilire la presenza di affezioni extra-infortunistiche

invalidanti, di natura sia psichiatrica che somatica, e, se necessario, di

predisporre un accertamento medico pluridisciplinare.

Ritenuto

poi che l’assicurato risulta essere analfabeta, privo di formazione e che la

stessa legale già lo aveva rappresentato nella procedura con la __________

sfociata con la STCA di rinvio del 9 aprile 2008 (VIII/Bis), questo Tribunale

ritiene che le circostanze del caso concreto erano tali da imporre l’assisten-za

di un avvocato.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dall’Ufficio AI –

cumulativamente necessari per riconoscergli il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Le

osservazioni 29 maggio 2007 (doc. AI 34/1), inoltrate dall’assicurato al progetto

di decisione 18 maggio 2007 (doc. AI 32/1-3) e riprese poi in sede ricorsuale, erano

pertinenti visto che con la presente sentenza questo Tribunale ha annullato ai

sensi dei considerandi la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio

AI affinché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 marzo

2007.

L’assicurato

è infine chiaramente indigente visto il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e la documentazione allegata (X e X/Bis).

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente

sull’importo spettante all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).

2.10. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid.

2.7 e 2.9.3.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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