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32.2007.357

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui

l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione

della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure

che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001

pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c

in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.

3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI

2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser

/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003,

pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e

l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio

2006 nella causa O. (I 873/05).

7. In

concreto l’insorgente sostiene che vi sia un peggioramento del suo stato di

salute.

Dagli

atti emerge che l’interessata, il 16 dicembre 1998, ha chiesto di essere messa

al beneficio di una rendita d’invalidità a causa di una sindrome “depressiva-ansioso”,

“dolori articolari diffusi”,” epatopatia sec”, “epatite C”,

“ulcera duodenale-gastrite cronica con helicobacter” (doc. AI 1-1). Dopo

aver esperito i necessari accertamenti medici ed aver eseguito un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 13-1), l’UAI,

il 13 aprile 2000 le ha assegnato una mezza rendita (doc. AI 19-1).

Il 16

agosto 2005 la dr.ssa med. __________, medicina generale FMH, curante

dell’insorgente, ha scritto all’UAI, affermando:

" con la presente richiedo la possibilità per la

paziente sopraccitata di valutare la situazione clinica attuale. La paziente

presenta infatti un netto peggioramento della sindrome depressiva,

peggioramento che richiede una terapia ambulatoriale presso la Dr.ssa __________

in maniera regolare.” (doc. AI 29-1)

Resa

attenta dall’UAI circa la necessità di disporre di un certificato medico

dettagliato che indichi in cosa consiste l’effettivo peggioramento e quando è

subentrato (doc. AI 30-1), la curante ha affermato che:

" (…) la paziente sopraccitata presenta un netto

peggioramento della sindrome depressiva per cui è stato necessario una lunga

terapia parenterale presso la Dr.ssa __________ ad __________. Penso che vada

richiesto un certificato in merito anche alla stessa.” (doc. AI 31-1)

Interpellata

in merito, il 21 ottobre 2005 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, dopo aver posto la diagnosi di sindrome depressiva con

somatizzazioni (doc. AI 35-1) ed aver indicato nel 10 giugno 2005 l’ultima

consultazione effettuata, ha affermato che vede l’interessata “in media una

volta all’anno per una terapia infusionale causa riacutizzarsi della

sintomatologia depressiva con stati di ansia, insonnia, umore flesso, diversi

dolori” ed ha aggiunto che “lo stato psichico – con la crisi che la

paziente ha annualmente – negli ultimi anni non ha subito grosse variazioni”.

(doc. AI 35-2, sottolineatura del redattore).

Il

13 febbraio 2006 il dr. med. __________, medico SMR, dopo aver posto le

diagnosi di sindrome ansioso-depressiva cronica, sindrome cervicale, cefalea tensiva

e epatopatia secondaria a epatite C, ha affermato che “in considerazione del

rapporto della specialistica dr.ssa __________ lo stato di salute

dell’assicurata è da ritenersi invariato.” (doc. AI 37-1)

Il

15 marzo 2006, in sede di opposizione, la dr.ssa __________, ha attestato che:

" “Egregi signori in qualità di medico curante

ribadisco che ritengo la paziente sopraccitata inabile al lavoro in maniera

superiore del 50%. Durante il 2005 ho visto la paziente più volte e a lungo in

seguito alle problematiche sia fisiche che psichiche e psicosomatiche.

In base a questo sono convinta che sia idoneo un aumento del percento

dell’inabilità lavorativa.” (doc. AI 41-2)

Il

27 settembre 2006 il dr. med. __________, medico SMR, sulla base della nuova

documentazione medica, ha affermato:

" Il certificato medico da parte del MC, Drssa __________,

allegato all’opposizione non porta nessun nuovo elemento clinico obiettivo tale

da potere modificare la nostra precedente presa di posizione.

In effetti non viene precisata né la natura né l’entità del presunto

peggioramento dello stato di salute sia a livello fisico che psichico.

Dal punto di vista psichico vale tuttora la valutazione della Drssa __________

del 21.10.2005, che riteneva lo stato di salute dell’A come invariato.” (doc.

AI 43-1)

Sulla

base di questa valutazione l’UAI ha respinto la domanda di revisione.

Va

infine rilevato che al ricorso l’insorgente ha allegato tre certificati della

Dr.ssa __________ dell’8 giugno 2005, del 13 giugno 2005 e del 15 dicembre 2005

con l’elenco dei giorni durante i quali l’interessata si è recata presso la

Considerandi

Clinica __________ per cure mediche, negli anni 2002, 2003 e 2005 (doc. A2, A3

e A4).

8.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

9.

Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 8), questo

Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni a cui sono giunti i medici SMR, i quali hanno valutato

compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza di qualsiasi

peggioramento dello stato di salute della ricorrente.

Infatti

gli attestati della curante, Dr.ssa med. __________, generici e non motivati,

non oggettivano alcuna modifica dello stato di salute della ricorrente. Mentre

per quanto concerne lo stato di salute psichico la specialista FMH in psicoterapia

e psichiatria Dr. ssa __________ che ha in cura da diverso tempo l’insorgente,

ha espressamente affermato che “negli ultimi anni non ha subito grosse

variazioni”, circa lo stato di salute fisico la curante, che dovrebbe

conoscere a fondo lo stato valetudinario della ricorrente, si è limitata ad

affermare di aver visto la paziente più volte ed a lungo nel corso del 2005 e

che in “base a questo sono convinta che sia idoneo un aumento del percento

dell’inabilità lavorativa.”, senza tuttavia oggettivare un peggioramento

dello stato di salute e senza spiegare in cosa consisterebbe questo peggioramento.

Va evidenziato che quest’ultimo certificato è stato rilasciato dopo che

l’allora rappresentante aveva precisato in sede di opposizione che “la

dottoressa __________ si accinge a redigere una dettagliata perizia medica.”

(doc. AI 39-1).

Agli

atti non è stato per contro prodotto nessun altro certificato circa un eventuale

peggioramento dello stato di salute fisico della paziente.

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo ai certificati

medici della Dr.ssa __________, trasmessi in sede di ricorso (doc. A2, A3 e A4).

Infatti i medesimi si limitano ad attestare la visite della ricorrente presso la

clinica diurna senza tuttavia esprimersi (e del resto non era questo

l’obiettivo di questi certificati) su un eventuale peggioramento dello stato di

salute. Inoltre due di questi certificati, ossia il doc. A2 (dell’8 giugno

2005) e il doc. A3 (del 13 giugno 2005) sono comunque anteriori

all’attestazione della stessa dr.ssa __________ del 21 ottobre 2005 (doc. AI

35-2) che non indicava alcun peggioramento dello stato di salute psichico. Anzi

dai medesimi si può evincere che già nel maggio 2005 l’interessata si è recata 21

volte presso la Clinica __________ (doc. A3, nel novembre 2005 18 volte come

nel mese di aprile 2002) e malgrado ciò la specialista in psichiatria che l’ha

in cura non ha riscontrato alcun peggioramento dello stato di salute, a

comprova della stabilità del suo stato valetudinario.

Per

cui le conclusioni cui sono giunti i medici SMR devono essere confermate.

Rammentate

le considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 8; il giudice deve tener conto del fatto che il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), va

comunque evidenziato come le attestazioni della dr.ssa __________ sono state

prese in considerazione dai medici SMR, i quali hanno indicato i motivi per i

quali non condividono le sue conclusioni.

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175)

- et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas

encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, dr. med. __________ e Dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore

probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,

consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), richiamato

inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di comprovare l’asserito

peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che non vi è stato alcuna modifica

rilevante dello stato valetudinario dell’insorgente. In queste condizioni,

viste le chiare risultanze mediche, la richiesta di allestire una perizia

pluridisciplinare va respinta (cfr. a questo proposito la sentenza U 397/05 del

24.

gennaio 2007, consid. 3.3).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

10.

Per

quanto concerne infine la perplessità (cfr. doc. I) dell’insorgente circa l’asserito

ritardo con il quale l’UAI ha emanato la sua decisione su opposizione, va

rilevato che agli atti non risulta che l’interessata abbia sollecitato

l’evasione della sua domanda.

Ora,

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), con sentenza pubblicata in DTF 125 V 373, ha

giudicato che, di per sé, una durata procedurale di 33 mesi, di cui 27

consecutivi senza alcuna attività da parte del Tribunale è inammissibile.

Tuttavia non ha riconosciuto alcuna indennità poiché l’insorgente non ha

sollecitato la ripresa della procedura (cfr. anche sentenza 1P.365/1999 del 24

febbraio 2000 e sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005):

" (…)

cc) Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer nach Eintritt

der Behandlungsreife seiner Beschwerde in Verletzung seiner prozessualen

Mitwirkungspflichten während 27 Monaten die Vorinstanz weder je um Auskunft

nach dem Stand des Verfahrens gebeten, geschweige denn um Beschleunigung des Verfahrens

ersucht hatte. Hinzu kommt, dass die Rechtsverzögerungsbesch-werde am 2.

März 1999 eingereicht wurde und dass die Vorinstanz die Beschwerde am 9. März

1999.

entschied. Mit dem kurz vorher eingereichten Rechtsmittel liess sich daher

von vornherein keine zusätzliche Beschleunigung des Verfahrens erreichen. Die

Unkenntnis über diese Prozesslage hat der Beschwerdeführer zu vertreten, weil

er sich nie nach dem Stand des Verfahrens erkundigte. Die mit der

Rechtsverzögerungsbeschwerde entstandenen Vertretungskosten sind deshalb

selbstverschuldet und unnötig (ZAK 1989 S. 283 Erw. 3). Unter diesen Umständen

ist von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen." (sottolineature del redattore)

Anche

nel caso di specie l’interessata non ha sollecitato per iscritto l’emanazione

del provvedimento e neppure fa valere di aver subito pregiudizi dalla

circostanza che la decisione è stata emanata nel corso del 2007.

Per

cui, anche se la procedura si è protratta per un lungo periodo, in assenza di

solleciti da parte dell’insorgente, non vi è violazione del principio di

celerità (cfr. sentenza del 21 novembre 2005, inc. 43.2005.2).

11.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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