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Decisione

32.2007.359

Assicurato con patologia psichica e reumatologica. Conferma della valutazione medica del SMR in merito alla residua capacità lavorativa

5 novembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Orbene,

dall’esame psichiatrico SMR non risulta che l’assicurato presenti una comorbidità

psichica. In particolare lo status psichiatrico non denota delle anomalie

psichiche (cfr. pag. 5), né del resto vi sono degli indizi per giustificare la

presenza di un danno alla salute invalidante ai sensi della succitata

giurisprudenza. Nella valutazione psichiatrica SMR si legge infatti:

"

Al colloquio

psichiatrico l'A ha mostrato di avere un'intelligenza conservata ed assenza di

disturbi cognitivi ed attentivi. Non sono emersi elementi che indirizzino verso

una diagnosi di patologia psichiatrica maggiore. Ha inoltre negato l'uso di

sostanze stupefacenti che riferisce limitato al periodo di carcerazione. La presenza

del disturbo di personalità presente dall'adolescenza e che è apparso stabile

nel tempo, non ha precluso le capacità lavorative ma la capacità di riuscire ad

adattarsi e a tollerare le norme e le regole imposte dagli altri

ripercuotendosi in maniera negativa sui rapporti interpersonali e rendendo l'A

una "persona dal carattere difficile"." (Doc. AI 20)

Lo

psicologo curante non fornisce una dettagliata spiegazione medica per cui il

suo paziente non possa esercitare alcuna attività lucrativa. Va poi segnalato

che l’insorgente non è in cura presso uno psichiatria, né segue una terapia

farmacologia in tal senso. In queste circostanze, dunque, non vi è da ritenere

la presenza di una patologia psichiatrica maggiore, invalidante. Da ultimo, in

merito alle considerazioni di natura economica esposte dal dr. __________ va

fatto riferimento al consid. 2.8.

2.7.3. In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione

SMR, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188

consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta

un’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate rispettose delle

limitazioni reumatologiche elencate nella valutazione SMR.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

2.8. Sulla

base della suesposta valutazione medica, con rapporto 20 agosto 2007 la

consulente in integrazione professionale ha rettamente elencato un lunga serie

di attività professionali ancora esigibili, riportate nella decisione

contestata (doc. AI 25-2).

Al

riguardo occorre ricordare che per costante giurisprudenza (STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, è necessario che l'amministrazione

(o il giudice in caso di ricorso) disponga di documenti che devono essere

rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del

medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pagg. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

Considerandi

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Occorre

poi evidenziare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Nella

fattispecie, per la determinazione del grado d’invalidità, la consulente ha applicato

il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale meccanico (reddito da

valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata, desunto dai

salari statistici (reddito da invalido) da cui è

risultato un grado d’invalidità del 25%. Il calcolo è stato ripreso in

dettaglio nella decisione impugnata.

2.8.1

Riguardo

al reddito da valido, la consulente ha tenuto conto che l’assicurato, iscritto

presso l’assicurazione disoccupazione, era alla ricerca di lavoro come

meccanico con esperienza CNC, meccanico affilatore oppure come meccanico

attrezzista. Considerato il suo profilo professionale essa ha pertanto quantificato

in fr. 58'680.-- (stato 2004) il reddito di queste attività, aggiornato al 2005

in fr. 59'267.--.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido

va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit.,

in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Nel

caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), la consulente ha fissato in fr.

57'830.-- (stato 2005) il relativo reddito. Partendo da un’esigibilità del 100%

in tali attività, essa ha inoltre operato una riduzione del 3% per attività

leggera e del 20% in considerazione della necessità di alternare la postura ogni

15.

minuti. Il reddito da invalido è stato determinato in fr. 44'529.-.

2.8.3

Dal raffronto dei redditi (59'267 – 44'529 x 100 : 59'267) è

scaturito un grado d’invalidità del 25%.

Allo

stesso risultato si giungerebbe anche volendo tener conto dell’adeguamento dei

redditi di riferimento al 2007, anno della decisione contestata. Infatti lo

scarto percentuale per raggiungere il grado minimo del 40% è importante e molto

verosimilmente non può essere compensato dal citato adeguamento.

In conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità

pensionabile, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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