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Decisione

32.2007.36

Riesame e riconsiderazione

14 gennaio 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D.,

K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.)

che prevede:

"

Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

(cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;

STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella

causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002

nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99;

I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid.

2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469;

DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Un

errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario

alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung

des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione

errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi

fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF

110 V 179; ZAK 1991 p. 137).

Secondo

il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va

considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113

1c; Locher, op. cit. pag. 345).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge infatti un’errata applicazione iniziale del

diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento

dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

Più

di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05,

consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione

formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una

mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione

di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente

riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto

esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua.

2.9. Nel

caso concreto al fine di valutare se l’amministrazione era legittimata a modificare

la precedente decisione del 12 giugno 2006 occorre previamente stabilire i

motivi che ne hanno determinato la correzione.

Emerge

dall’inserto che, ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha

effettuato gli accertamenti medici del caso, sui quali il medico del Servizio

Medico Regionale dell’AI (SMR) si è così espresso in data 2 marzo 2006:

Diagnosi principale

Sindrome schizoaffettiva, tipo

depressivo (ICD-10 F25.1)

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso

sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso

sulla CL

Sindrome lombovertebrale cronica da

disturbo statico (1990)

Sindrome cervicovertebrale (1997)

Periartropatia omero-scapolare a destra

(1997)

Epicondilopatia omero-radiale a

sinistra

Avampiedi trasverso-piatti con alluce

valgo

Iniziale poliartrosi delle dita

Stato dopo epatite virale A (ca. 1972)

Ipercolesterinemia

Ipotensione

Stato dopo isterectomia e plastica

vescicale

Ernia iatale

Sovrappeso (IMC = 28 ½ kglm)

Limiti funzionali

Non è in grado di affrontare lavori di

responsabilità elevata

IL in %

Attività abituale:

infermiera livello II

Attività adeguata

50%

Inizio IL duratura

Mese/anno

100%

settembre 2004 -

marzo 2005

50%

aprile-giugno 2005

Inizio-possibilità integrazione

(mese/anno)

luglio 2005

Raccomandazioni, proposte SMR

Salariata: 80%

Casalinga: 20%

Perizia Dr. __________ (per la __________)

del 30 novembre 2005:

Diagnosi: Sindrome schizoaffettiva,

tipo depressivo (ICD-10 F25.1). Capacità lavorativa 50%, stato di salute

suscettibile di peggioramento. LA perizia conferma la situazione descritta

dal Dr. __________.

In un'attività lavorativa idonea,

l'assicurata potrebbe lavorare al 50%, la riduzione si riferisce anche ad

un'attività svolta nella misura dell'80% per il rallentamento constatato

durante la perizia. (doc. AI 25)

Acquisito

pure agli atti il rapporto relativo all’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione complessiva

del 40% (rapporto del 24 febbraio 2006, doc. AI 23), dal canto suo la consulente

in integrazione professionale dell’AI, nel rapporto del 6 giugno 2006, ha concluso:

"

Pratica da valutare a

norma dell'art. 4 + 5 LAI (salariata 80% - casalinga 20%)

In riferimento al vostro mandato con cui si chiede di

valutare l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale, l'esame

del caso mi premette di esprimere le seguenti considerazioni.

Stato di salute - danno alla salute

e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

In sintesi, stando al rapporto medico SMR del 2 marzo

2006, si tratta di un'assicurata 54enne che da una diagnosi di <Sindrome

schizoaffettiva, tipo depressivo (stato di salute suscettibile di

peggioramento)> risulta essere abile al lavoro nella misura del 50%

(riduzione del rendimento in un'attività lavorativa idonea, si riferisce

anche ad un'attività svolta nella misura dell' 80%) in attività senza

responsabilità elevate da luglio 2005.

Formazione scolastica e professionale

- grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni,

specializzazioni, retribuzioni

La signora RI 1, dopo aver frequentato le scuole

dell'obbligo, ha proseguito nella formazione professionale presso la scuola

professionale "Sezione paramedica" (conseguimento del diploma nel

1970), la scuola di assistente in geriatrica (diploma e certificato nel 1992)

ed infine la scuola di infermiera livello Il (diploma nel 1998). Nel

contempo, dal 1982 è stata alle dipendenze dell'istituto __________ di __________,

inizialmente quale assistente geriatrica e dal 1998 in qualità di infermiera

livello lI. A causa del danno alla salute, l'A. non è più professionalmente

attiva dal 12.09.2004, mentre il rapporto di lavoro è diminuito al 50% dal

4.4.2005 e l'A. inoltrato le dimissioni per il 30.6.2005. Da aprile

2005 è iscritta in disoccupazione per la ricerca d'impiego al 50%.

Dati salariali

Stando alla lettera del datore di lavoro

del 10.4.2006 contenuta nell'incarto, senza il danno alla salute l'A. avrebbe potuto percepire un reddito annuo di Fr.

66'764,10. nel 2004 e Fr. 68'675,75.- nel 2005, nell'attività di infermiera

svolta all'80%

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

Ho incontrato l'A.

per un colloquio il 23.5.2006; è stata

convenientemente informata sulle prestazioni Al e sui vari criteri di

assegnazione.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

La signora RI 1 ha un diploma di assistente geriatrica e di infermiera

(livello II) e nel passato professionale ha sempre lavorato nelle cure

infermieristiche, in particolar modo ha potuto acquisire competenze

nell'ambito della geriatria. Da un punto di vista medico teorico, l'A. risulta essere abile al lavoro nella misura del 50%

(riduzione del rendimento) in attività senza responsabilità elevate. Tenuto

conto della problematica psichiatrica, non è più possibile prendere in

considerazione il reinserimento nelle cure infermieristiche in quanto è un

ambito che oltre a richiedere una buona salute ed equilibrio psichico,

richiede responsabilità e capacità di prendere decisioni rapidamente.

Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al

danno alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività

qualificate di altri ambiti professionali. Tenuto conto degli aspetti

sopraelencati, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato

del lavoro libero, porta a ritenere esigibili in questa situazione mansioni

non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità elevate)

nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,...),

oppure della vendita (ambiente tranquillo).

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Facendo riferimento alle statistiche

salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS) per quanto

riguarda il personale femminile, in mansioni semplici e non qualificate (4°

rango e 2° quartile) l'A. avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 20'180.- nel

2004 (riduzione del rendimento del 50%) a seguito del danno alla salute.

Confrontando il reddito

ipotetico di fr. 66'764.- (attività lavorativa all'80%) con

il reddito da invalida di fr.

20'180.- (rendimento del 50%

in un'attività svolta nella misura dell'80%), risulta una capacità di

guadagno residua del 30,22% nel 2004.(doc.

AI 29-3 )

Di

conseguenza, con il già enunciato “Progetto d’assegnazione di rendita“ 12

giugno 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di

rendita di invalidità dal 1. settembre 2005 motivando:

"

Nei casi di rigore, alle

persone aventi un grado d'invalidità tra il 40% ed il 49%, può essere versata

una mezza rendita in sostituzione di un quarto di rendita fino al 31.12.2003,

qualora abbiano il domicilio in __________ e vi risiedano abitualmente.

In caso di malattia di lunga durata, il diritto alla

rendita nasce qualora vi sia stata un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in

media, senza notevoli interruzioni, durante un anno (art. 29 cpv. 1, lett. b

LAI).

In caso di contemporaneo esercizio di un'attività

lucrativa e del compimento delle mansioni consuete occorre determinare la parte

rispettiva dell'una e dell'altra attività (art. 16 della Legge federale sulla

parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA). La limitazione

nell'esercizio dell'attività lucrativa è determinata dal confronto dei redditi,

mentre quella relativa ai lavori abituali è determinata da un confronto della

capacità lavorativa in questo ambito. Il grado d'invalidità è calcolato in

funzione degli handicap nelle due attività (art. 28 cpv. 2ter legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

Esito degli accertamenti:

Dal mese di settembre 2004 (inizio dell'anno di attesa)

la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica,

rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.

Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il

danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale

infermiera livello II in misura del 80%. II rimanente 20% è dedicato alle

mansioni consuete.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli

atti, risulta medicalmente oggettivata un'inabilità lavorativa del 100% dal

mese di settembre 2004 al marzo 2005, del 50% dal mese di aprile 2005 al giugno

2005 e nuovamente del 100% dal luglio 2005, nella sua abituale attività

professionale.

Tuttavia, in attività adeguate al suo stato di salute e

senza alcuna responsabilità elevata, lei presenta unicamente un'inabilità

lavorativa del 50% (intesa come riduzione del rendimento), a partire dal mese

di luglio 2005.

La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta

al vaglio del servizio in integrazione professionale per una valutazione dal

profilo economico lavorativo.

Tenuto conto del suo danno alla salute, non è possibile

immaginare il suo reinserimento professionale nelle cure infermieristiche.

Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al danno

alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività

qualificate di altri ambiti professionali. La valutazione delle prospettive di

collocamento sul mercato del lavoro libero, porta quindi a ritenere esigibili

mansioni non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità elevate)

nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,...) oppure

nella vendita (ambiente tranquillo).

Dal confronto del reddito conseguibile nella sua

precedente attività in assenza del danno alla salute, pari a Fr. 66'764.00

(anno 2004, per attività svolta in misura dell'80%), e il reddito realizzabile

in attività adeguate al suo stato di salute, pari a Fr. 20'180.00 (secondo

statistiche RSS, categoria 4, quartile

2, considerando un'attività

lavorativa svolta in misura dell'80% con una diminuzione del rendimento del

50%), ne risulta una capacità di guadagno residua del 30% e conseguente grado

AI del 70%.

Per la determinazione del grado d'invalidità è

ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o

meno.

Provvedimenti professionali volti ad un incremento

della capacità di guadagno residua non sono proponibili.

Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel

compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta

al 40%.

Nei due settori risulta pertanto il seguente grado

d'invalidità:

Reddito annuo esigibile:

senza invalidità CHF 66764.00

con invalidità CHF 20180.00

Perdita di guadagno CHF 46'584.00 = Limitazione del 70%

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità

parziale

Salariata 80% 70%

56%

Casalinga 20% 40%

8 %

Grado d'invalidità

64 %

Decidiamo pertanto:

Dal 01.09.2005 (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI) ha diritto

a tre quarti di rendita d'invalidità."

(Doc. AI 30)

Dall’incarto

AI risulta poi che la successiva “Delibera”, confermante l’attribuzione dei tre

quarti di rendita dal 1. settembre 2005, datata 19 luglio 2006 all’indirizzo

della Cassa __________ ai fini del calcolo della prestazione, è rimasta

nell’incarto con il timbro “Annullato, rifare calcolo CGR in base alle nuove

disposizioni” (doc. AI 33-1). Non è nota la data in cui è stata apposta tale

menzione. A detta dell’Ufficio AI questa delibera non è stata inviata alla

Cassa di compensazione cui era destinata (doc. AI 42.1 e IV).

Ne

è seguito un nuovo rapporto del 25 luglio 2006 della medesima consulente in IP

che aveva allestito il precedente rapporto del 6 giugno 2006 (doc. AI 29-3). Tale

rapporto riprende integralmente il precedente rapporto, ad eccezione delle

conclusioni circa il calcolo CGR che sono state modificate come segue:

" Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Facendo riferimento alle statistiche salariali redatte

dall'ufficio federale di statistica (RSS), tabella TA1 nazionale, per quanto

riguarda il personale femminile occupato in mansioni semplici e non qualificate

(4° rango e 2° quartile), l'A. avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 24'292.- nel 2004 (riduzione del rendimento del 50%) a

seguito del danno alla salute.

Confrontando il reddito ipotetico di fr. 66764.- (attività lavorativa all'80%) con il reddito da

invalida di fr. 24'292.- (rendimento del 50% in un'attività

svolta nella misura dell'80%), risulta una capacità di guadagno residua del

36,38% nel 2004.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

In questa situazione, le conseguenze psichiche del

danno alla salute (suscettibile di peggioramento) non permettono di proporre

provvedimenti professionali volti al sostanziale incremento della capacità di

guadagno residua." (Doc. AI 34)

In

seguito, come visto, l’Ufficio AI ha emesso un nuovo progetto di decisione datato

27 luglio 2006 recante la dicitura “La presente annulla e sostituisce il progetto

di decisione del 12 giugno 2006”. Tale progetto, attribuente all’assicurata “solo”

una mezza rendita di invalidità dal 1. settembre 2005, ha il seguente tenore

(le evidenziature sono della redattrice):

"

Esito degli accertamenti:

Dal mese di settembre 2004 (inizio dell'anno di attesa)

la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica,

rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.

Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il

danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale

Considerandi

infermiera livello Il in misura del 80%. Il rimanente 20% è dedicato alle

mansioni consuete.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli

atti, risulta medicalmente oggettivata un'inabilità lavorativa del 100% dal

mese di settembre 2004 al marzo 2005, del 50% dal mese di aprile 2005 al giugno

2005.

e nuovamente del 100% dal luglio 2005, nella sua abituale attività

professionale.

Tuttavia, in attività adeguate al suo stato di salute e

senza alcuna responsabilità elevata, lei presenta unicamente un'inabilità

lavorativa del 50% (intesa come riduzione del rendimento), a partire dal mese

di luglio 2005.

La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta

al vaglio dei servizio in integrazione professionale per una valutazione dal

profilo economico lavorativo.

Tenuto conto del danno alla salute, non è possibile

immaginare il suo reinserimento professionale nelle cure infermieristiche.

Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al danno

alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività

qualificate di altri ambiti professionali. La valutazione delle prospettive di

collocamento sul mercato del lavoro libero, porta quindi a ritenere esigibili

mansioni non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità

elevate) nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta,

economato,...) oppure nella vendita (ambiente tranquillo).

In base alla recente giurisprudenza non è più possibile

applicare i valori regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari per quanto attiene alla determinazione del reddito da invalido. Per la

determinazione del reddito da invalido si deve fare quindi riferimento ai

valori nazionali e non più ai valori regionali.

Facendo riferimento alle statistiche salariali redatte

dall'ufficio federale di statistica (RSS), tabella TA1 nazionale, per

quanto riguarda il personale femminile occupato in mansioni semplici e non

qualificate (categoria 4, quartile 2), lei potrebbe conseguire un reddito di Fr. 24'292.00

(anno 2004, tenendo in considerazione la riduzione dei rendimento del 50%) a

seguito del danno alla salute.

Confrontando il reddito realizzabile nella sua

precedente attività lavorativa svolta in misura dell'80%, pari a Fr. 66'764.00,

con il reddito da invalida di Fr. 24'292.00 (rendimento del 50% in un'attività

svolta all'80%), risulta una capacità di guadagno residua dei 36% e conseguente

grado Al del 64%, come da tabella seguente:

Reddito annuo esigibile:

senza invalidità CHF 66'764.00

con invalidità CHF 24'292.00

Perdita di guadagno CHF 42'472.00 =

Limitazione del 64%

Per la determinazione del grado d'invalidità è

ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o

meno.

Provvedimenti professionali volti ad un incremento

della capacità di guadagno residua non sono proponibili.

Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel

compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta

al 40%.

Nei due settori risulta pertanto il seguente grado

d'invalidità:

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

Salariata 80%

64% 51%

Casalinga 20%

40% 8%

Grado d'invalidità 59%

Decidiamo pertanto:

Dal 01.09.2005 (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI) ha diritto

ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 35)

Nelle

osservazioni del 13 settembre 2006 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha

contestato le conclusioni dell’amministrazione sostenendo, tra l’altro, che la

precedente decisione del 12 giugno 2006 era validamente cresciuta in giudicato

e quindi vincolante, mentre che il progetto 27 luglio 2006 andava considerato

nullo e arbitrario (doc. AI 40). Nelle sue osservazioni 22 settembre 2006

all’assicurata l’amministrazione ha invece sostenuto che il progetto di decisione

12.

giugno 2006 non era una decisione suscettibile di crescere in giudicato

(doc. AI 42).

Di

conseguenza, con decisione del 14 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il

precedente progetto di decisione attribuendo all’assicurata una mezza rendita

di invalidità dal 1. settembre 2005 (doc. B; cfr. consid. 1.2).

2.10

Da

quanto precede emerge che l’amministrazione ha modificato la prestazione

inizialmente riconosciuta alla ricorrente mediante la decisione 12 giugno 2006

unicamente a seguito della modifica del calcolo del reddito da invalida e

meglio dell’applicazione, a detto calcolo, dei salari statistici nazionali

desumibili dalle tabelle TA1 in luogo di quelli regionali precedentemente

applicati. I due rapporti della consulente in IP sono in proposito eloquenti.

Nel progetto di decisione 27 luglio 2006 così come nella decisione 14 dicembre

2006.

si può infatti leggere:

"

(…)

In base alla recente giurisprudenza non è più possibile

applicare i valori regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari per quanto attiene alla determinazione del reddito da invalido. Per la

determinazione del reddito da invalido si deve fare quindi riferimento ai

valori nazionali e non più ai valori regionali. (do. B)

Al

riguardo deve essere premesso che per quanto riguarda la determinazione del

grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA, l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere

è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V

249.

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto

determinanti.

In particolare, al fine di determinare l'incapacità al

guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in

confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante

il danno alla salute (reddito da invalido).

In

particolare, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nel corso dell’anno 2006 il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che in sede di valutazione del reddito da invalido sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai

valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). A titolo di

completezza va detto che detta modifica giurisprudenziale ha fatto seguito ad

una decisione presa dalla Corte Plenaria del TFA il 10 novembre 2005 e anticipata

nell’ambito di una procedura ricorsuale in materia di assicurazione infortuni

dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del

ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), nel corso della

quale la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006

aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei

valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura

dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione

del reddito ipotetico da invalido."

2.11

Nel

caso concreto si tratta quindi di esaminare se l’amministrazione era legittimata

a invocare la modifica giurisprudenziale relativa alla fissazione del salario

ipotetico da invalida per diminuire la rendita precedentemente riconosciuta.

Il

Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del 2 maggio 2007, ha avuto modo

di affrontare una questione analoga a quella che qui ci occupa trattandosi di

un'assicurata, il cui stato di salute era rimasto invariato rispetto al momento

in cui le era stata attribuita una rendita intera di invalidità.

In

quell'occasione l'amministrazione, in sede di revisione, aveva soppresso la

rendita applicando i salari medi fondati su dati statistici dopo che il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva ritenuto non più applicabile i

salari precedentemente utilizzati dal TCA:

"

A proposito della

menzionata modifica di prassi, riguardante in particolare il Cantone Ticino,

giova ricordare che negli anni dal 1994 al 1998 la Corte cantonale, per il

calcolo della capacità di guadagno residua, riteneva quale reddito da invalido

l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate (sentenza U 181/98 del 22

maggio 2001, consid. 2b; nel 1992 l'importo considerato era di fr. 34'000.-,

nel 1993 di fr. 34'500.- per la manodopera maschile: SVR 1996 UV no. 55 pag.

186.

consid. 2.11).

La questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria si riferiva, è tuttavia

stata oggetto di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126

V 75. In tale sentenza di principio, la Corte ha in sostanza stabilito che

ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la

situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su

dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri, questi, che

l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato al

riguardo che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul

reddito del lavoro. Tale deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere

valutata di caso in caso.

È in ogni modo compito dell'amministrazione e,

nell'eventualità di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della

deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può scostarsi dalla valutazione

dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF

126.

V 75 consid. 5b/dd pag. 80 e consid. 6 pag. 81).

Questi principi sono stati confermati dal Tribunale

federale delle

assicurazioni in DTF 129 V

472.

Alla luce di questi principi questo Tribunale ha quindi

ritenuto che la

prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il

presunto reddito da invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da lavoratrici e lavoratori poco o non qualificati in attività

confacenti allo stato di salute veniva valutato senza particolare riferimento

alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfaceva le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (sentenza I

411/98 del 30 giugno 2000, consid. 5, più volte riconfermata in seguito)."

In

altri termini l'amministrazione aveva dunque effettuato una revisione della rendita

non tanto per una modifica delle circostanze di fatto "bensì alla luce di

un intervenuto cambiamento di giurisprudenza, operato da questa Corte in relazione

alle modalità di fissazione del reddito di invalido applicate dal Tribunale

delle assicurazioni Canton Ticino negli anni novanta".

Nella

sentenza citata l'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che

"

secondo la

giurisprudenza, una nuova prassi amministrativa o giudiziaria - contrariamente

alla modifica del diritto oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento

di una rendita in corso a sfavore dell'assicurato (DTF

129.

V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128 consid.

3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In effetti

essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e quindi non alle

decisioni già passate in giudicato (DTF

122.

V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I

16/02 del 21 marzo 2002).

Tuttavia, anche una modifica giurisprudenziale può

eccezionalmente

giustificare una revisione della rendita e meglio nel

caso in cui una nuova prassi sia di tale portata che la sua inosservanza

costituirebbe una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, in

particolare nel caso in cui le decisioni fondate sulla precedenti prassi

sarebbero valide solo per pochi assicurati (DTF

129.

V 200 consid. 1.2 pag.

202, 121 V 157 consid. 4 pag. 161, 120 V 128 consid. 3c pag. 132, 115 V 308

consid. 4a/dd pag. 314). In

tale ipotesi le conseguenze che derivano dal cambiamento di giurisprudenza sono

in pratica identiche a quelle provocate da una modifica

del diritto oggettivo (DTF 112

V 387 consid. 3c pag. 394). In simili

condizioni la nuova giurisprudenza si applica ex nunc e

pro futuro anche se è sfavorevole alla persona interessata (DTF

129.

V 200 consid. 1.2 pag. 202, 120 V 128 consid. 3c pag. 132;

SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99)."

Il

Tribunale federale ha poi ritenuto che non erano date le condizioni per applicare

eccezionalmente la nuova giurisprudenza, rilevando:

"

8.

Secondo questa Corte, nel caso concreto i presupposti

per adeguare

eccezionalmente la rendita d'invalidità assegnata al

ricorrente con effetto dal 1° settembre 1992, in seguito al cambiamento di

giurisprudenza sancito dal Tribunale federale delle assicurazioni, non sono

dati, non essendo la modifica di prassi succitata paragonabile ad un

cambiamento del diritto oggettivo.

Da un lato, infatti, la modifica di prassi toccava

unicamente il Cantone

Ticino; inoltre, la giurisprudenza cantonale non è più

stata accettata non in quanto non conforme alla situazione economica ticinese,

bensì poiché troppo poco differenziata e quindi non sufficientemente rispettosa

delle peculiarità del caso concreto. Va ancora aggiunto che se non fosse

intervenuto un cambiamento di legge nel frattempo, nella fattispecie la modifica

del grado d'invalidità non sarebbe stata rilevante, in quanto anche un grado

del 69% avrebbe dato diritto, prima del 1° gennaio 2004, ad una rendita intera.

Non si deve infine dimenticare che la revisione della rendita è stata avviata

all'inizio del 2002 e che la procedura di revisione è durata quasi due anni.

In tali circostanze, l'applicabilità delle nuove

disposizioni al caso

concreto appare del tutto casuale. In simile ipotesi

quindi un'applicazione della nuova giurisprudenza creerebbe ulteriori disparità

di trattamento."

La

Corte federale ha poi sottolineato che non erano neppure dati i presupposti per

una riconsiderazione della decisione iniziale ai sensi dell'art. 53 cpv. 2

LPGA:

"

Per quanto riguarda

infine l'eventuale possibilità di un riesame ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA,

occorre rilevare che se è vero che non risulta agli atti alcun documento da cui

si possa dedurre quale sia il calcolo che l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha

posto alla base del grado di invalidità, come indicato dall'autorità commissionale,

l'amministrazione ha senz'altro applicato la notoria prassi in vigore nel

Cantone Ticino negli anni novanta (cfr. consid. 7), a quel tempo non ancora

sconfessata dal Tribunale federale delle assicurazioni. Considerando infatti,

per il 1993, un reddito da invalido pari al 40% di fr. 34'500.-

(fr. 13'800.-) e ponendolo a confronto con un reddito da valido di

fr. 54'800.-, si giunge ad un grado di invalidità del 74,81%. In simili

condizioni non si può pertanto affermare che la decisione iniziale fosse

manifestamente errata. Del resto, come precisato al considerando precedente,

anche ammettendo che lo fosse, la modifica non sarebbe di rilevante importanza,

in quanto l'assicurato avrebbe in ogni caso diritto ad una rendita

intera."

In

un'altra sentenza I 907/06 del 7 maggio 2007 l'Alta Corte ha stabilito che non

erano dati né i presupposti di una riconsiderazione, né quelli dell'adattamento

a una nuova giurisprudenza in un caso nel quale l'amministrazione intendeva sopprimere

una mezza rendita di invalidità a seguito dell'applicazione dei dati statistici,

anziché dei DPL (applicati in occasione dell'attribuzione della prestazione),

dopo la giurisprudenza pubblicata in DTF 129 V 472:

"

3.2.2

Die

Wiedererwägungsverfügung vom 12. Oktober 2005 erfolgte im Hinblick auf die

mit Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 35/00 und 47/00 vom

28.

August 2003 ergangene Rechtsprechung zur Ermittlung des für die

Invaliditätsbemessung massgebenden Invalideneinkommens

gestützt auf Lohnangaben aus der Dokumentation von Arbeitsplätzen (DAP) der

SUVA (BGE 129 V 472 ff.). Danach setzt ein Abstellen auf DAP-Löhne voraus, dass, zusätzlich

zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben gemacht werden über die

Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Frage kommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der entsprechenden Gruppe. Es soll damit auch eine

Überprüfung der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall und des

Auswahlermessens der SUVA ermöglicht werden. Ist die SUVA nicht in der Lage,

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den

DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im

Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der

LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen

Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen,

gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des

DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen

(BGE 129 V 472 E. 4.2.2 S. 480 f.). Ferner hat sich das Gericht unter Hinweis auf

die Vor- und Nachteile der beiden Bemessungsmethoden gegen eine

Prioritätenordnung ausgesprochen und an der bisherigen Praxis festgehalten,

wonach insbesondere in Fällen, wo die versicherte Person nach Eintritt des

Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare

Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, entweder Tabellenlöhne gemäss LSE oder

DAP-Zahlen herangezogen werden können (BGE 129 V 472, E. 4.2.1 S. 475 ff.). Diese Regeln gelten sinngemäss auch in der

Invalidenversicherung, soweit die DAP zur Anwendung gelangt (vgl. BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 476). Die neue Rechtsprechung hat nichts

daran geändert, dass eine Invaliditätsbemessung anhand der DAP zulässig ist.

Sie beschränkt sich darauf, im Hinblick auf die

Überprüfbarkeit der Repräsentativität der ausgewählten

DAP-Blätter im Einzelfall und des Auswahlermessens der SUVA ergänzende

Anforderungen formeller Natur aufzustellen. Es folgt daraus nicht, dass die

Verfügung vom 28. August 2003, mit welcher die IV-Stelle dem

Beschwerdeführer unter Berücksichtigung der von der SUVA aufgrund von DAP-Zahlen

erfolgten Invaliditätsbemessung eine halbe Rente aufgrund eines

Invaliditätsgrades von 50 % zugesprochen hat, materiell zweifellos

unrichtig war. Es liegt namentlich keine gesetzwidrige Leistungszusprechung

vor. Die SUVA hat denn auch davon abgesehen, den Einspracheentscheid vom

24.

Februar 2004 in Wiedererwägung zu ziehen.

3.3

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die

Wiedererwägung der Korrektur einer anfänglich unrichtigen Rechtsanwendung unter

Einschluss unrichtiger Feststellung im Sinne der Würdigung des Sachverhalts

dient (BGE 127 V 10 E. 4b S. 14 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung gemäss BGE 129 V 472 ff. datiert indessen vom 28. August 2003 und wurde erst später

veröffentlicht. Sie war der IV-Stelle bei dem gleichentags erfolgten Erlass der

Rentenverfügung nicht bekannt. Es liegt damit der Tatbestand einer

nachträglichen Anpassung der Verfügung an eine geänderte Rechtslage vor. Eine

solche kann indessen nicht voraussetzungslos erfolgen. Besteht die Änderung des

massgebenden Rechts lediglich in einer neuen gerichtlich bestätigten

Verwaltungspraxis oder einer

neuen Rechtsprechung, so darf eine Verfügung über ein

Dauerrechtsverhältnis grundsätzlich nicht angetastet werden. Eine Anpassung ist

nur ausnahmsweise gerechtfertigt, so wenn eine neue Praxis in einem solchen

Mass allgemeine Verbreitung erhält, dass deren Nichtbefolgung als Verstoss

gegen das Gleichheitsgebot erschiene. Unter dieser Voraussetzung liegt im

Ergebnis die gleiche Situation vor wie im Fall einer nachträglichen Änderung

des objektiven Rechts, so dass eine Praxisänderung Anlass zur Umgestaltung

eines Dauerrechtsverhältnisses geben kann (BGE 121 V 157 E. 4a S. 162). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben, woran der

Hinweis der Vorinstanz auf BGE 112 V 387 E. 3c S. 394 nichts ändert. In jenem Entscheid hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht bezüglich der altrechtlichen Integritätsrente der

Militärversicherung (Art. 25 Abs. 1 MVG in der Fassung vom 20. September

1949) erkannt, dass die von der Rechtsprechung in Änderung der früheren Praxis

als massgebend bezeichnete Berechnungsgrundlage der Leistung (BGE 112 V 376 ff.) auch auf laufende Integritätsrenten anzuwenden ist. Denn es ist in

höchstem Mass rechtsungleich, Integritätsrenten nach wie vor anhand des als

sachfremd erkannten Kriteriums des mutmasslich entgehenden Jahresverdienstes

festzusetzen und folglich Bezüger von Integritätsrenten bei gleichen

körperlichen Beeinträchtigungen unterschiedlich zu entschädigen. Im

vorliegenden Fall geht es jedoch weder um die Ablösung einer früheren, als

sachfremd zu betrachtenden Methode der Invaliditätsbemessung noch ergeben sich

aus der neuen Praxis stossende Rechtsungleichheiten. Dies ist schon deshalb

nicht der Fall, weil sich nicht sagen lässt, dass die eine oder die andere

Bemessungsmethode für die Versicherten generell günstiger oder ungünstiger ist.

Die Voraussetzungen für eine nachträgliche Anpassung der laufenden Verfügung

zufolge Änderung der Rechtsprechung sind daher nicht erfüllt."

Alla

luce di quanto esposto, questo Tribunale ha già avuto modo di

precisare che per i medesimi motivi indicati dal Tribunale federale nelle

sentenze appena riprodotte non è possibile procedere ad una revisione delle

rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale

che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1,

quando lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato (cfr. STCA del 5

settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153).

Inoltre,

nella medesima pronuncia, allineandosi ad una sentenza del Tribunale

federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che

questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai

sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

2.12

Nel caso concreto l'applicazione della nuova prassi

giudiziaria (Tabella TA 1 invece della Tabella TA 13) ha portato alla diminuzione

della prestazione erogata: invece di tre quarti di rendita alla ricorrente è

stata riconosciuta una mezza prestazione di invalidità.

Tale

risultato non risulta ammissibile considerato come un riesame ex art. 53. cpv.

2.

LPGA non è ipotizzabile non potendosi definire la precedente decisione 12

giugno 2006 come inizialmente manifestamente erronea, avendo a quel tempo

l’Ufficio AI applicato la giurisprudenza allora in vigore (cfr. in tal senso

anche la precitata STCA del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153).

D’altra

parte, a titolo abbondanziale va detto che tale esito sarebbe comunque in

palese contrasto anche con l’istituto della revisione giusta l’art. 17 LPGA

avente quale scopo di adeguare il diritto alla rendita di invalidità ad una

modifica di circostanze di fatto, ritenuto come in concreto lo stato valetudinario

e la conseguente capacità lavorativa dell’assicurata non risultano aver subito

modifica alcuna. Del resto nella specie neppure l’amministrazione ha fondato la

modifica del diritto alla rendita sull’art. 17 LPGA.

Pertanto la modifica del grado di invalidità e, di conseguenza,

della rendita riconosciuta, decisa unicamente in ragione del cambiamento della

giurisprudenza relativa alle modalità di fissazione del reddito da invalido e

non per intervenuto cambiamento delle circostanze di fatto, non può essere

approvata dal TCA.

Ne consegue che, annullata la decisione 14 dicembre 2006 contestata,

all’assicurata va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita di invalidità

dal 1. settembre 2005.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006 (applicabile a tutte le

procedure ricorsuali successive a tale data, cfr. sopra al consid. 2.5 e le

disposizioni transitorie citate), la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI,

il quale rifonderà pure all’assicurata fr. 1'000 a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

§

RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre 2005.

2. Le

spese per fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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