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Decisione

32.2007.361

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno poi considerato l’assicurata abile al lavoro al 100%

anche in altre attività leggere e medie, sconsigliando attività pesanti a causa

dei pregressi disturbi alla schiena e della sua costituzione fisica

(muscolatura non molto sviluppata).

I medici del SAM hanno inoltre consigliato lo

svolgimento di attività al di fuori dell’ambito della ristorazione, visto il

pregresso abuso di bevande alcoliche dell’interessata.

Rispondendo alle domande della dr.ssa __________

del SMR, i medici del SAM hanno rilevato:

" 1. Prima

dell’insorgenza della dipendenza da alcool anni addietro

c’era evidenza di una malattia psichiatrica

rilevante?

Prima

dell’insorgenza della problematica consumatoria non vi era evidenza di una

malattia psichiatrica rilevante.

2. Da

quando ha avuto inizio l’abuso di alcool, si è sviluppata una patologia

psichiatrica concomitante rilevante e cronica con influsso sulla capacità

lavorativa?

Se sì, da quando e con quale influsso sulla

capacità lavorativa?

Si tratta di una

patologia con deficit reversibile in caso di astinenza oppure si tratta di una

patologia cronica con deficit irreversibili anche in caso di astinenza

prolungata?

L’esordio del

consumo di alcool risale a parecchi anni fa’. Il consumo di alcool è peggiorato

dopo che l’assicurata ha avuto problemi nelle relazioni interpersonali. I

tratti borderline di personalità erano comunque preesistenti al consumo etilico

a partire dal quale non si è sviluppata alcuna patologia psichiatrica

rilevante. Non vi è stato alcun influsso sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

3.

Da quando ha avuto inizio l’abuso di alcool, si è sviluppata una patologia

somatica concomitante rilevante e di natura cronica, secondaria all’abuso

etilico?

Se sì, da quando e con quale influsso sulla

capacità lavorativa?

Si tratta di una

patologia con deficit funzionali reversibili in caso di astinenza oppure si

tratta di una patologia cronica con deficit irreversibili anche in caso di

astinenza prolungata?

L’assicurata

presenta un’epatopatia (steatosi epatica alla monografia addominale ed

innalzamento degli enzimi epatici) ed un’anemia macrocitica. Queste patologie

sono reversibili e sono probabilmente in relazione con il pregresso abuso di

alcool. L’anemia macrocitica (nel caso dell’assicurata non molto accentuata)

può essere in relazione con l’abuso di alcool, con l’epatopatia e con la

carenza di vitamina B12 e dell’acido folico. Sicuramente il curante

ricontrollerà questi ultimi due parametri e, se necessario, li sostituirà.

Comunque, queste patologie non hanno alcun influsso sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

4.

Quali dei deficit funzionali insorti dal 2003 sono da attribuire all’abuso

etilico e quali deficit funzionali sono da attribuire a un’eventuale malattia

psichiatrica associata?

Non

sono insorti deficit funzionali dal punto di vista strettamente psichiatrico e

neppure dal punto di vista somatico.

5. In

caso di astinenza, c’è da aspettarsi una regressione significativa dei deficit

funzionali psichici e fisici presenti? Se sì, entro quanto tempo?

In

caso di astinenza prolungata, come attualmente, l’assicurata può migliorare il

suo funzionamento psicologico.

6.

Un percorso riabilitativo-terapeutico sarebbe indicato per migliorare lo

stato di salute e della funzionalità psichica-fisica dell’assicurata?

Se no, per quali motivi?

L’assicurata, di

fatto, sta effettuando un percorso terapeutico-riabilitativo adatto ed efficace

a migliorare ulteriormente il suo stato.

7. La

eventuale psicopatologia associata all’abuso etilico permetterebbe

all’assicurata di mobilizzare le risorse psichiche necessarie per intraprendere

un percorso riabilitativo-terapeutico?

Se no, per quali motivi?

Se sì, quale sarebbe

la prognosi a medio-lungo termine in merito al miglioramento dello stato di

salute psichico e fisico?

Le risorse psichiche

dell’assicurata risultano già comunque mobilizzabili. Ricordiamo che la

prognosi a medio-lungo termine è buona.” (Doc. 46/15+16)

Nel suo rapporto del 16 maggio 2007 il dr. D. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto

per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.

SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

L’attuale perizia SAM espressamente nega la

presenza di una IL di lunga durata.

In considerazione del fatto che non ha diritto a

prestazioni ritengo che non possa essere diffidata a sottoporsi a cure

regolari.

Altre osservazioni, risposte alle domande

dell’UAI

SAM 3.2007

Diagnosi invalidanti

-

nessuna

Diagnosi senza influsso sulla CL

-

Tratti di personalità borderline

-

Dipendenza etilica, attualmente in astinenza,

fase di remissione parziale

-

Anemia macrocitica

-

Steatosi epatica” (Doc. 49-2+3)

2.7. Con il

ricorso l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione di negarle

il diritto ad una rendita, trasmettendo un certificato medico del 13 novembre

2007 del dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, inviato

al rappresentante dell’interessata, del seguente tenore:

"

Come da lei richiesto le confermo che ho preso

visione della decisione dell’Ufficio AI sulla mia paziente e che non sono

d’accordo con quanto concluso.

Le ricordo che stiamo parlando di una donna che

ha sofferto di disturbi psichici e comportamentali legati a un abuso alcolico

secondario, a una malattia esordita con un disturbo ansioso-depressivo legato

alle vicissitudini personali e coniugali, che poi si è trasformata in un

disturbo depressivo ricorrente che ha determinato la necessità di un

monitoraggio continuo della situazione clinica e la somministrazione costante

di farmaci antidepressivi, ansiolitici e ipnotici oltre a un trattamento

psicoterapeutico e comportamentale volto all’astinenza dall’alcool.

La paziente presenta caratteristiche di

personalità di tipo schizoide che hanno determinato un vulnus su cui poi si è

inserita la patologia del disturbo dell’umore e della sindrome da dipendenza.

La paziente effettivamente ha mostrato una

dipendenza d’alcool che però è stata sempre secondaria e auto-terapica nei

confronti della sofferenza che l’interessata trascina ormai da molto tempo.

Le condizioni cliniche della paziente sono

nuovamente, nell’ultimo periodo, gravemente in fase calante determinata da una

parte dalla recrudescenza del quadro timico che ha determinato nuovamente

sporadici abusi alcolici anche legati alla vertenza che la vede contro

l’Assicurazione Invalidità.

Le risposte negative ricevute dall’AI hanno

senz’altro aumentato il grado di sofferenza e di insicurezza legato alla

propria condizione presente e futura per la signora.

La paziente presenta una evidente personalità

pre-morbosa di tipo schizoide (ICD10-F60.1) che in occasione delle

problematiche personali e ambientali ha favorito l’insorgenza di un disturbo di

tipo depressivo con concomitante disturbo da dipendenza alcolica (ICD10-F33.2).

Le riconfermo che le condizioni della paziente

sono tutt’ora molto ridotte, tali da determinare una completa incapacità al lavoro,

essenzialmente per i disturbi legati all’aspetto più prettamente psichiatrico

ma ancora e soprattutto a causa del forte degrado legato allo stato di

dimagrimento per cui è in previsione una nuova ospedalizzazione dove verrà

richiesto di effettuare esami di carattere neurologico (RM cerebrale) per cui

mi sembra semplicemente irrealistico concludere, come conclude la valutazione SAM, per una perfetta capacità

lavorativa della paziente in assenza di qualsiasi danno alla salute.” (Doc. E)

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 22

novembre 2007, ha osservato:

" Decisione

UAI del 16 ottobre 2007 di rifiuto di rendita, decisione basata su valutazione

peritale SAM marzo 2007.

In sede di ricorso viene presentato rapporto del dr. __________,

il quale conferma la sua valutazione precedente di una IL completa. Dal

rapporto traspare una probabile ripresa dell’abuso etilico.

Valutazione: l’attuale rapporto del dr. __________ conferma una

sua valutazione già nota, valutazione non condivisa dai periti SAM che non

hanno riscontrato una patologia psichiatrica maggiore. Permane una problematica

etilica intermittente non di carattere secondario, ossia non secondario a

patologia psichiatrica maggiore, ma associata a disturbo caratteriale

(personalità borderline).

Si conferma quindi, in assenza di nuovi elementi, la decisione

basata su perizia SAM e istruttoria completa.” (Doc. IV/1)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA altri due referti medici e

meglio:

- rapporto

dell’esame MRI cerebrale del 22 novembre 2007, redatto dal dr. __________ del

Servizio di radiologia della __________, indirizzato al dr. __________, in cui

vengono esposte le seguenti conclusioni:

"

Non sono evidenti processi espansivi o lesioni vascolari encefaliche.

Discreta atrofia

fronto-temporale-parietale senza focalità evidenti.

Come reperto collaterale segnalo

deviazione destro-convessa del setto nasale e ipertrofia dei turbinati.

Moderata sinusopatia etmoidale. Piccola pseudo-cisti mucosa del seno mascellare

destro, 1 cm circa.” (Doc. F)

- referto

del 18 gennaio 2008, indirizzato allo psichiatra curante, dr. __________,

sottoscritto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, dalla dr.ssa __________, Capo-Clinica dell’Ospedale __________ di

__________ e dal dr. __________, medico assistente, relativo alla degenza dal

21 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008, del seguente tenore:

"

Diagnosi:

1. Sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD10-F41.2)

Considerandi

2.

Abuso etilico

cronico secondario (ICD10-F10.1) con iniziale decadimento cognitivo

Motivo del

ricovero e anamnesi attuale:

paziente al suo primo ricovero

psichiatrico ma seguita da oltre 5 anni dal dr. __________ per un problema di

depressioni ricorrenti e di etilismo secondario.

Rispetto alle ragioni del ricovero,

la paziente descrive un lieve peggioramento della sintomatologia depressiva, in

modo particolare lamenta una perdita di concentrazione, disturbi del sonno e un

probabile isolamento sociale, anche se tutto viene sostanzialmente minimizzato.

Vengono inoltre negati consumi etilici attuali se non del vino ma non

regolarmente e in quantità giudicate dalla paziente come irrilevanti (mezzo

litro al massimo).

Anche se non esplicitamente

verbalizzato dalla paziente, la richiesta di ricovero nel periodo delle feste

natalizie potrebbe essere legata al suo disagio per la solitudine in cui vive.

Divorziata da parecchi anni e senza figli, avrebbe progressivamente allontanato

anche le amicizie del passato, trovandosi con una rete sociale alquanto povera.

L’unico contesto di relazioni sembra essere il gruppo Equilibrium, alle quali

sedute però parteciperebbe in modo irregolare.

Ciò che sembra anche influire

negativamente sulle condizioni della paziente è l’inattività e le ristrettezze

economiche: la paziente, infatti, in attesa dell’esito del ricorso AI, vive del

contributo dell’assistenza sociale.

(…)

Evoluzione e decorso: ad una iniziale

difficoltà di adattamento nella vita di reparto, ha fatto seguito

un’iperadattabilità all’ambiente dell’ospedale, ivi compresi gli altri pazienti

e l’équipe dei curanti. Questo ci ha permesso di creare una buona alleanza

terapeutica con lei e di affrontare così alcuni dei suoi problemi attuali.

In primo luogo l’abbiamo confrontata

ai consumi etilici, da lei minimizzati, ma verosimilmente ancora importanti:

ciò è deducibile dall’importante elevazione dei valori epatici all’entrata,

soprattutto la gamma-GT, solo parzialmente rientrate a fine degenza (vedi esami

di laboratorio allegati). Abbiamo insistito sull’importanza di un’astinenza

completa dall’alcool. Abbiamo anche introdotto il discorso di un’eventuale

terapia con Antabus, non accettato dalla paziente, che non ne vedrebbe

l’utilità.

In secondo luogo abbiamo focalizzato

l’attenzione sulle risorse cognitive della paziente, osservando il suo

atteggiamento all’interno del reparto e testandola specificatamente su un piano

neuropsicologico. I test hanno oggettivato solo parzialmente i deficit

cognitivi, risultati molto più evidenti a livello clinico: nel contatto

interpersonale e nei colloqui individuali ci sono risultate evidenti delle

lacune nella capacità di comunicazione e nella memoria. Per tali ragioni

riteniamo opportuni test neuropsicologici più approfonditi, per potere meglio

valutare l’entità delle carenze messe in evidenza.

Infine abbiamo considerato l’aspetto

della solitudine e dell’inattività della paziente, che giocano indubbiamente un

ruolo prognostico negativo. A questo livello il coinvolgimento della paziente,

per esempio in attività di volontariato, risulta solo parziale e ambivalente.

Su questo tema la signora sarà certamente ancora da sollecitare.

Sul piano farmacologico abbiamo

mantenuto la terapia con Remeron; un tentativo con Cipralex è fallito perché la

paziente si sentiva eccessivamente sedata.

Nel corso delle settimane di degenza

abbiamo visto un progressivo miglioramento della sintomatologia depressiva e

ansiosa, parallelamente all’ambientazione nell’ospedale.

Globalmente ci permettiamo di

esprimere le nostre perplessità rispetto all’eventuale ripresa di un’attività

lavorativa da parte della paziente; lo stato psichico fluttuante e instabile e

l’impoverimento cognitivo, che verosimilmente evolverà in un progressivo

peggioramento, compromettono severamente la capacità della paziente in

qualsiasi tipo di attività che richieda un minimo di concentrazione e di

attendibilità. Sulla base della nostra osservazione clinica riteniamo che

l’inabilità lavorativa della paziente sia totale ma lasciamo le valutazioni più

approfondite e più a lungo termine al medico curante.

Raggiunto un quadro psicopatologico

compatibile con un rientro a domicilio, abbiamo proceduto alla dimissione,

avvenuto in data 16 gennaio 2008.

Terapia alla dimissione:

Remeron 30 mg: 0 – 0 – 0 - 1.” (Doc. G)

2.8

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio

del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente

chiarita.

2.9.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è

emerso che ella non presenta, da un punto di vista neurologico, delle patologie

invalidanti, di modo che l’interessata va considerata, da questo punto di

vista, pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 46-25).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

L’assicurata

si è infatti limitata a genericamente contestare il fatto che l’amministrazione

non abbia predisposto gli approfondimenti suggeriti dal dr. __________ e a

sospettare che la sua patologia neurologica sia stata sottostimata dall’UAI,

senza tuttavia apportare dei certificati medici specialistici a sostegno delle

sue critiche.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nel caso

di specie, il dr. __________, nel suo consulto peritale del 16 marzo 2007, ha consigliato di verificare alcuni

parametri, sottolineando tuttavia di non ritenere necessarie delle “investigazioni

specifiche nel senso del sospetto di una sottogiacente neuropatia periferica”

(doc. 46-25). Anche i medici del SAM, nel referto peritale del 30 marzo 2007,

hanno evidenziato come l’esame neurologico fosse normale e fosse quindi da

escludere una neuropatia periferica, aggiungendo che spetta al medico curante

verificare determinati valori, indicati dal dr. __________ (doc. 46-13).

Pertanto, il giudizio espresso dal dr. __________

in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata, dal profilo

neurologico, va considerato esaustivo e non dipendente dalla necessità di

svolgere ulteriori approfondimenti.

Quanto alla opportunità di svolgere dei test

neuropsicologici più approfonditi, come indicato nel referto del 18 gennaio

2008.

dai medici dell’Ospedale __________ di __________ (doc. G), per potere

meglio valutare l’entità delle carenze (lacune nella capacità di comunicazione

e nella memoria) riscontrate, a livello clinico, ma non evidenziate nei test (nei

quali sono stati oggettivati solo parzialmente dei deficit cognitivi), occorre

rilevare che i medici dell’Ospedale __________

di __________ – che non sono specialisti in neurologia – non hanno

attestato la presenza di disturbi neurologici invalidanti, ma hanno fatto

riferimento ad un “impoverimento cognitivo, che verosimilmente evolverà

in un progressivo peggioramento” (doc. G, sottolineatura della

redattrice).

Pertanto, l’eventuale peggioramento, dal profilo neurologico,

dello stato di salute dell’interessata dopo l’emanazione della decisione

impugnata dovrà essere oggetto di valutazione, se del caso, nell’ambito di una

nuova domanda.

Si

ricorda infatti alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Il TCA ritiene pertanto - per lo meno fino

all’emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del

giudice - che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo neurologico, sia

stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.

2.9.2

Sempre nel

contesto della perizia SAM, l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. __________,

il quale, nel suo rapporto peritale del 28 marzo 2007, dopo avere riscontrato la

presenza di tratti di personalità borderline e di una dipendenza etilica,

attualmente in astinenza, fase di remissione parziale, ha ritenuto l’assicurata

pienamente abile al lavoro (doc. 46-21).

L’assicurata ha contestato le conclusioni alle

quali è giunto il dr. __________, evidenziando che sia il dr. __________, sia i

medici dell’Ospedale __________ di __________ - struttura dove è stata degente

dal 21 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008 - hanno attestato la sua completa

inabilità lavorativa.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il dr. __________,

nel suo referto del 13 novembre 2007, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro, evidenziando

che ella presenta una evidente personalità premorbosa di tipo schizoide

(ICD10-F60.1), che in occasione delle problematiche personali e ambientali ha

favorito l’insorgenza di un disturbo di tipo depressivo con concomitante

disturbo da dipendenza alcolica (doc. E).

Il TCA constata poi che il dr. __________, nel

suo referto del 13 novembre 2007, ha indicato che “le condizioni cliniche della paziente sono

nuovamente, nell’ultimo periodo, gravemente in fase calante, determinata

da una parte dalla recrudescenza del quadro timico che ha determinato

nuovamente sporadici abusi alcolici anche legati alla vertenza che la vede

contro l’Assicurazione Invalidità. Le risposte negative ricevute dall’AI hanno

senz’altro aumentato il grado di sofferenza e di insicurezza legato alla

propria condizione presente e futura” (doc. E, sottolineature della

redattrice).

Anche i medici dell’Ospedale __________ di __________,

nel referto del 18 gennaio 2008, hanno evidenziato la ripresa dell’abuso

alcolico e la possibilità di un ulteriore peggioramento delle condizioni di

salute dell’assicurata (osservando che “lo stato psichico fluttuante

e instabile e l’impoverimento cognitivo, che verosimilmente evolverà in un

progressivo peggioramento, compromettono seriamente la capacità della paziente

in qualsiasi tipo di attività che richieda un minimo di concentrazione e di

attendibilità”, doc. G).

Da questi

referti sembrerebbe quindi che, nell’ultimo periodo, le condizioni psichiche

dell’assicurata abbiano subito un peggioramento, come attestato dal dr. __________,

che ha poi portato ad un ricovero presso l’Ospedale __________ di __________.

Al riguardo, va ricordato

che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 16 ottobre 2007 –

quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 13 novembre

2007.

(doc. E) e quello dei medici dell’Ospedale __________ di __________ del 18

gennaio 2008 (doc. G), sono posteriori alla decisione impugnata (del 16 ottobre

2007).

Tuttavia,

occorre rilevare che nel suo referto del 13 novembre 2007 e quindi di poco

posteriore alla decisione impugnata, il dr. __________ ha attestato un

peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata che si è manifestato “nell’ultimo

periodo”: vista la stretta vicinanza tra l’emanazione della decisione

impugnata e la redazione del referto da parte del dr. __________, questo

Tribunale non può escludere che l’eventuale peggioramento dello stato di salute

psichica dell’interessata sia intervenuto prima dell’emanazione della

decisione impugnata. Pertanto, potendo il referto del dr. __________ permettere

di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento

contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Analogo

discorso vale con riferimento al referto dei medici dell’Ospedale __________ di

__________, che pur essendo successivo alla decisione impugnata, di fatto sembrerebbe

confermare la tesi del peggioramento dello stato di salute sostenuta dal dr. __________.

Tali referti devono quindi essere ritenuti suscettibili di mettere in evidenza

elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione

del 23 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Va qui sottolineato che il

ricovero dell’assicurata presso l’Ospedale __________ di __________, dal 21

dicembre 2007 al 16 gennaio 2008 (doc. G), non fa che avvalorare l’ipotesi di

un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata, come indicato dal

dr. __________ (doc. E). Inoltre, nel rapporto di degenza, è stata posta, tra

l’altro, la diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc.

G). Tale diagnosi, dunque, conferma l’esistenza di un disturbo

depressivo, così come messo in evidenza dal dr. __________ nel suo referto del

13.

novembre 2007 (doc. E).

Il TCA

rileva, tuttavia, che la diagnosi di disturbo depressivo non figura tra le

diagnosi poste dal dr. __________ nel suo referto peritale del 28 marzo 2007

(doc. 46-21).

È vero che, a fronte del certificato del dr. __________,

il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della valutazione

effettuata dal dr. __________, indicando, nelle sue annotazioni del 22 novembre

2007, che “il rapporto del dr. __________ conferma una sua valutazione già

nota, valutazione non condivisa dai periti SAM, che non hanno riscontrato una

patologia psichiatrica maggiore” (doc. IV/1).

Al riguardo, a prescindere dal fatto che,

contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, il dr. __________ ha indicato

delle diagnosi diverse rispetto a quelle poste dal dr. __________, il TCA

rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria, l’apprezzamento

della rilevanza o meno del certificato specialistico del dr. __________ a

fronte della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________

(cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20

novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza

esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________, supportate dai

medici dell’Ospedale __________ di __________ e quelle del dr. __________, non

è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto

di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa, come

stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________ del SMR.

2.9.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza

federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa,

l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando

tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente

sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’assicurata

ha protestato spese e ripetibili.

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4;

DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580

consid. 4).

L’indennità

è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide

argomentazioni addotte, il rappresentante dell’assicurata, è sicuramente

persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha

agito gratuitamente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 ottobre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI

verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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