32.2007.361
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 novembre 2008Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.361
Data decisione, Autorità:
06.11.2008, TCA
Titolo:
TCA ritiene che la perizia del SAM,sulla quale si è basata l'amministrazione per negare il diritto a prestazioni,non possa essere ritenuta sufficientemente approfondita e che sia necessaria una nuova valutazione psichiatrica.Rinvio atti per nuovi accertamenti medici
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.361
cr/DC
Lugano
6 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel __________, precedentemente attiva quale impiegata
d’ufficio, in data in data 16 ottobre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-7).
Raccolta
la documentazione sia medica che economica del caso, con decisione del 28
gennaio 2005 (doc. 16), poi confermata con decisione su opposizione del 12
luglio 2005 (doc. 21/1-5), l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni,
ritenendo che il danno psichico presentato dall’interessata, da ricondurre
all’abuso etilico, non sia di gravità tale da pregiudicare le sue funzioni
lavorative.
Con
sentenza 32.2005.148 del 1° giugno 2006 (doc. 34/1-18), il TCA ha annullato la
decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di approfondire
l’aspetto psichico, accertando, conformemente alla giurisprudenza federale, se
la dipendenza dall’alcool sia la conseguenza di un preesistente danno alla
salute psichica oppure se l’uso di alcool abbia portato ad una malattia
psichiatrica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o
di lunga durata (doc. 34-17).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del
TCA, tra cui una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento
Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 5
settembre 2007 (doc. 50/1-2), poi confermato con decisione del 16 ottobre 2007
(doc. 51/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni.
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando il rinvio degli atti all’UAI affinché emani
“una nuova decisione, maggiormente confacente alle reali condizioni
psichiche e cliniche della ricorrente” (I).
Sostanzialmente
l’assicurata ha contestato le risultanze della perizia del SAM, che a suo
avviso non ha chiarito quanto richiesto dal TCA nella sentenza del 30 marzo
2007. Ella ha inoltre criticato la valutazione specialistica del dr. __________,
contraddetta dal referto del dr. __________ del 13 novembre 2007, nel quale il
curante ha indicato che è “semplicemente irrealistico concludere, come
conclude la perizia del SAM, per una perfetta capacità lavorativa della
paziente in assenza di qualsiasi danno alla salute”.
Infine,
la ricorrente ha rilevato che la patologia neurologica di cui soffre è stata
fortemente sottostimata dall’UAI, il quale non ha provveduto a predisporre gli
accertamenti suggeriti dal dr. __________ nel suo referto del 16 marzo 2007
(I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza della perizia del SAM, confermata
dal SMR, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + 1).
1.5. In data 5
dicembre 2007 l’assicurata ha ribadito le richieste ricorsuali, producendo un
nuovo referto medico (VI + F).
Questi documenti sono
stati trasmessi all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
L’UAI è rimasto silente.
1.6. In data 1° febbraio 2008 il
rappresentante dell’assicurata ha poi trasmesso al Tribunale un referto medico
concernente la degenza dal 21 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008 dell’interessata
presso l’Ospedale __________ di __________ (VIII + G).
Anche questi scritti sono
stati trasmessi all’amministrazione (IX), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
L’UAI è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del
4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.4. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. L’UAI,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2005.148 del 1°
giugno 2006 (cfr. consid. 2.3.), con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute psichica dell’assicurata, ha affidato al SAM il
mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del
SAM hanno valutato la patologia neurologica (dr. __________) e quella
psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________,
Capo-Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale,
nel suo referto del 16 marzo 2007, ha indicato che l’esame neurologico orientativo risulta normale, in
assenza di indici clinici ed elettrofisiologici evidenti in direzione di una
neuropatia periferica. Lo specialista ha osservato di avere “registrato dei
valori “limite” per il potenziale del nervo surale destro (da interpretare con
precauzione) e idem appaiono cronodisperse le onde F tramite stimolo del nervo
tibiale”, senza tuttavia giudicare necessarie ulteriori investigazioni
specifiche nel senso di una sottogiacente neuropatia periferica. Egli ha
comunque aggiunto che “consiglierei di verificare alcuni parametri: Vit B12,
acido folico, TSH e Hba1C sulla base delle minime anomalie di conduzione notate
(sebbene di possibile natura artefattuale)” (doc. 46-25).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo
referto del 28 marzo 2007, poste le diagnosi di “tratti di personalità
borderline; dipendenza etilica, attualmente in astinenza, fase di remissione
parziale (ICD10-F10.201)”, ha ritenuto che, dal profilo strettamente
psichiatrico, l’interessata non presenti alcuna incapacità lavorativa (doc. 46-21).
Il dr. __________ ha considerato che l’assicurata
può, a suo avviso, dare il meglio di sé come impiegata di ufficio, ricezionista
e casalinga.
Lo specialista ha sottolineato che “è
importante che l’assicurata mantenga inalterata la terapia specialistica
attuale che comprende, oltre alle visite psichiatriche e all’assunzione della
terapia psicofarmacologica di mantenimento, anche la frequentazione del Centro
diurno __________ di __________ a scopo occupazionale e risocializzante”
(doc. 46-22).
Rispondendo poi alle specifiche domande poste,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza del 1° giugno 2006,
dalla dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. 42-1), il dr. __________ ha indicato
che prima dell’insorgenza della dipendenza da alcool non vi era una malattia
psichiatrica rilevante; che i tratti borderline di personalità erano
preesistenti al consumo etilico e che successivamente all’abuso di alcool non
si è più sviluppata una patologia psichiatrica rilevante, fatta eccezione per
il danno alla salute dovuto al consumo stesso, ciò che non ha comunque avuto un
influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Il dr. __________ ha poi osservato che, in caso
di astinenza prolungata, l’assicurata potrebbe migliorare il suo funzionamento
psicologico, aggiungendo che ella sta di fatto effettuando un percorso
terapeutico-riabilitativo adatto ed efficace a migliorare ulteriormente il
proprio stato di salute (doc. 46/22+23).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, non hanno posto alcuna diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “tratti di
personalità borderline; dipendenza etilica, attualmente in astinenza, fase di
remissione parziale (ICD10-F10.201); anemia macrocitica; steatosi epatica” (doc.
46-11).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro quale impiegata di
ufficio e in attività simili, a partire dal mese di dicembre 2003 (doc. 46-14).
Fatti
I medici del SAM hanno poi considerato l’assicurata abile al lavoro al 100%
anche in altre attività leggere e medie, sconsigliando attività pesanti a causa
dei pregressi disturbi alla schiena e della sua costituzione fisica
(muscolatura non molto sviluppata).
I medici del SAM hanno inoltre consigliato lo
svolgimento di attività al di fuori dell’ambito della ristorazione, visto il
pregresso abuso di bevande alcoliche dell’interessata.
Rispondendo alle domande della dr.ssa __________
del SMR, i medici del SAM hanno rilevato:
" 1. Prima
dell’insorgenza della dipendenza da alcool anni addietro
c’era evidenza di una malattia psichiatrica
rilevante?
Prima
dell’insorgenza della problematica consumatoria non vi era evidenza di una
malattia psichiatrica rilevante.
2. Da
quando ha avuto inizio l’abuso di alcool, si è sviluppata una patologia
psichiatrica concomitante rilevante e cronica con influsso sulla capacità
lavorativa?
Se sì, da quando e con quale influsso sulla
capacità lavorativa?
Si tratta di una
patologia con deficit reversibile in caso di astinenza oppure si tratta di una
patologia cronica con deficit irreversibili anche in caso di astinenza
prolungata?
L’esordio del
consumo di alcool risale a parecchi anni fa’. Il consumo di alcool è peggiorato
dopo che l’assicurata ha avuto problemi nelle relazioni interpersonali. I
tratti borderline di personalità erano comunque preesistenti al consumo etilico
a partire dal quale non si è sviluppata alcuna patologia psichiatrica
rilevante. Non vi è stato alcun influsso sulla capacità lavorativa
dell’assicurata.
3.
Da quando ha avuto inizio l’abuso di alcool, si è sviluppata una patologia
somatica concomitante rilevante e di natura cronica, secondaria all’abuso
etilico?
Se sì, da quando e con quale influsso sulla
capacità lavorativa?
Si tratta di una
patologia con deficit funzionali reversibili in caso di astinenza oppure si
tratta di una patologia cronica con deficit irreversibili anche in caso di
astinenza prolungata?
L’assicurata
presenta un’epatopatia (steatosi epatica alla monografia addominale ed
innalzamento degli enzimi epatici) ed un’anemia macrocitica. Queste patologie
sono reversibili e sono probabilmente in relazione con il pregresso abuso di
alcool. L’anemia macrocitica (nel caso dell’assicurata non molto accentuata)
può essere in relazione con l’abuso di alcool, con l’epatopatia e con la
carenza di vitamina B12 e dell’acido folico. Sicuramente il curante
ricontrollerà questi ultimi due parametri e, se necessario, li sostituirà.
Comunque, queste patologie non hanno alcun influsso sulla capacità lavorativa
dell’assicurata.
4.
Quali dei deficit funzionali insorti dal 2003 sono da attribuire all’abuso
etilico e quali deficit funzionali sono da attribuire a un’eventuale malattia
psichiatrica associata?
Non
sono insorti deficit funzionali dal punto di vista strettamente psichiatrico e
neppure dal punto di vista somatico.
5. In
caso di astinenza, c’è da aspettarsi una regressione significativa dei deficit
funzionali psichici e fisici presenti? Se sì, entro quanto tempo?
In
caso di astinenza prolungata, come attualmente, l’assicurata può migliorare il
suo funzionamento psicologico.
6.
Un percorso riabilitativo-terapeutico sarebbe indicato per migliorare lo
stato di salute e della funzionalità psichica-fisica dell’assicurata?
Se no, per quali motivi?
L’assicurata, di
fatto, sta effettuando un percorso terapeutico-riabilitativo adatto ed efficace
a migliorare ulteriormente il suo stato.
7. La
eventuale psicopatologia associata all’abuso etilico permetterebbe
all’assicurata di mobilizzare le risorse psichiche necessarie per intraprendere
un percorso riabilitativo-terapeutico?
Se no, per quali motivi?
Se sì, quale sarebbe
la prognosi a medio-lungo termine in merito al miglioramento dello stato di
salute psichico e fisico?
Le risorse psichiche
dell’assicurata risultano già comunque mobilizzabili. Ricordiamo che la
prognosi a medio-lungo termine è buona.” (Doc. 46/15+16)
Nel suo rapporto del 16 maggio 2007 il dr. D. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto
per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.
SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
L’attuale perizia SAM espressamente nega la
presenza di una IL di lunga durata.
In considerazione del fatto che non ha diritto a
prestazioni ritengo che non possa essere diffidata a sottoporsi a cure
regolari.
Altre osservazioni, risposte alle domande
dell’UAI
SAM 3.2007
Diagnosi invalidanti
-
nessuna
Diagnosi senza influsso sulla CL
-
Tratti di personalità borderline
-
Dipendenza etilica, attualmente in astinenza,
fase di remissione parziale
-
Anemia macrocitica
-
Steatosi epatica” (Doc. 49-2+3)
2.7. Con il
ricorso l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione di negarle
il diritto ad una rendita, trasmettendo un certificato medico del 13 novembre
2007 del dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, inviato
al rappresentante dell’interessata, del seguente tenore:
"
Come da lei richiesto le confermo che ho preso
visione della decisione dell’Ufficio AI sulla mia paziente e che non sono
d’accordo con quanto concluso.
Le ricordo che stiamo parlando di una donna che
ha sofferto di disturbi psichici e comportamentali legati a un abuso alcolico
secondario, a una malattia esordita con un disturbo ansioso-depressivo legato
alle vicissitudini personali e coniugali, che poi si è trasformata in un
disturbo depressivo ricorrente che ha determinato la necessità di un
monitoraggio continuo della situazione clinica e la somministrazione costante
di farmaci antidepressivi, ansiolitici e ipnotici oltre a un trattamento
psicoterapeutico e comportamentale volto all’astinenza dall’alcool.
La paziente presenta caratteristiche di
personalità di tipo schizoide che hanno determinato un vulnus su cui poi si è
inserita la patologia del disturbo dell’umore e della sindrome da dipendenza.
La paziente effettivamente ha mostrato una
dipendenza d’alcool che però è stata sempre secondaria e auto-terapica nei
confronti della sofferenza che l’interessata trascina ormai da molto tempo.
Le condizioni cliniche della paziente sono
nuovamente, nell’ultimo periodo, gravemente in fase calante determinata da una
parte dalla recrudescenza del quadro timico che ha determinato nuovamente
sporadici abusi alcolici anche legati alla vertenza che la vede contro
l’Assicurazione Invalidità.
Le risposte negative ricevute dall’AI hanno
senz’altro aumentato il grado di sofferenza e di insicurezza legato alla
propria condizione presente e futura per la signora.
La paziente presenta una evidente personalità
pre-morbosa di tipo schizoide (ICD10-F60.1) che in occasione delle
problematiche personali e ambientali ha favorito l’insorgenza di un disturbo di
tipo depressivo con concomitante disturbo da dipendenza alcolica (ICD10-F33.2).
Le riconfermo che le condizioni della paziente
sono tutt’ora molto ridotte, tali da determinare una completa incapacità al lavoro,
essenzialmente per i disturbi legati all’aspetto più prettamente psichiatrico
ma ancora e soprattutto a causa del forte degrado legato allo stato di
dimagrimento per cui è in previsione una nuova ospedalizzazione dove verrà
richiesto di effettuare esami di carattere neurologico (RM cerebrale) per cui
mi sembra semplicemente irrealistico concludere, come conclude la valutazione SAM, per una perfetta capacità
lavorativa della paziente in assenza di qualsiasi danno alla salute.” (Doc. E)
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 22
novembre 2007, ha osservato:
" Decisione
UAI del 16 ottobre 2007 di rifiuto di rendita, decisione basata su valutazione
peritale SAM marzo 2007.
In sede di ricorso viene presentato rapporto del dr. __________,
il quale conferma la sua valutazione precedente di una IL completa. Dal
rapporto traspare una probabile ripresa dell’abuso etilico.
Valutazione: l’attuale rapporto del dr. __________ conferma una
sua valutazione già nota, valutazione non condivisa dai periti SAM che non
hanno riscontrato una patologia psichiatrica maggiore. Permane una problematica
etilica intermittente non di carattere secondario, ossia non secondario a
patologia psichiatrica maggiore, ma associata a disturbo caratteriale
(personalità borderline).
Si conferma quindi, in assenza di nuovi elementi, la decisione
basata su perizia SAM e istruttoria completa.” (Doc. IV/1)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA altri due referti medici e
meglio:
- rapporto
dell’esame MRI cerebrale del 22 novembre 2007, redatto dal dr. __________ del
Servizio di radiologia della __________, indirizzato al dr. __________, in cui
vengono esposte le seguenti conclusioni:
"
Non sono evidenti processi espansivi o lesioni vascolari encefaliche.
Discreta atrofia
fronto-temporale-parietale senza focalità evidenti.
Come reperto collaterale segnalo
deviazione destro-convessa del setto nasale e ipertrofia dei turbinati.
Moderata sinusopatia etmoidale. Piccola pseudo-cisti mucosa del seno mascellare
destro, 1 cm circa.” (Doc. F)
- referto
del 18 gennaio 2008, indirizzato allo psichiatra curante, dr. __________,
sottoscritto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, dalla dr.ssa __________, Capo-Clinica dell’Ospedale __________ di
__________ e dal dr. __________, medico assistente, relativo alla degenza dal
21 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008, del seguente tenore:
"
Diagnosi:
1. Sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD10-F41.2)
Considerandi
2.
Abuso etilico
cronico secondario (ICD10-F10.1) con iniziale decadimento cognitivo
Motivo del
ricovero e anamnesi attuale:
paziente al suo primo ricovero
psichiatrico ma seguita da oltre 5 anni dal dr. __________ per un problema di
depressioni ricorrenti e di etilismo secondario.
Rispetto alle ragioni del ricovero,
la paziente descrive un lieve peggioramento della sintomatologia depressiva, in
modo particolare lamenta una perdita di concentrazione, disturbi del sonno e un
probabile isolamento sociale, anche se tutto viene sostanzialmente minimizzato.
Vengono inoltre negati consumi etilici attuali se non del vino ma non
regolarmente e in quantità giudicate dalla paziente come irrilevanti (mezzo
litro al massimo).
Anche se non esplicitamente
verbalizzato dalla paziente, la richiesta di ricovero nel periodo delle feste
natalizie potrebbe essere legata al suo disagio per la solitudine in cui vive.
Divorziata da parecchi anni e senza figli, avrebbe progressivamente allontanato
anche le amicizie del passato, trovandosi con una rete sociale alquanto povera.
L’unico contesto di relazioni sembra essere il gruppo Equilibrium, alle quali
sedute però parteciperebbe in modo irregolare.
Ciò che sembra anche influire
negativamente sulle condizioni della paziente è l’inattività e le ristrettezze
economiche: la paziente, infatti, in attesa dell’esito del ricorso AI, vive del
contributo dell’assistenza sociale.
(…)
Evoluzione e decorso: ad una iniziale
difficoltà di adattamento nella vita di reparto, ha fatto seguito
un’iperadattabilità all’ambiente dell’ospedale, ivi compresi gli altri pazienti
e l’équipe dei curanti. Questo ci ha permesso di creare una buona alleanza
terapeutica con lei e di affrontare così alcuni dei suoi problemi attuali.
In primo luogo l’abbiamo confrontata
ai consumi etilici, da lei minimizzati, ma verosimilmente ancora importanti:
ciò è deducibile dall’importante elevazione dei valori epatici all’entrata,
soprattutto la gamma-GT, solo parzialmente rientrate a fine degenza (vedi esami
di laboratorio allegati). Abbiamo insistito sull’importanza di un’astinenza
completa dall’alcool. Abbiamo anche introdotto il discorso di un’eventuale
terapia con Antabus, non accettato dalla paziente, che non ne vedrebbe
l’utilità.
In secondo luogo abbiamo focalizzato
l’attenzione sulle risorse cognitive della paziente, osservando il suo
atteggiamento all’interno del reparto e testandola specificatamente su un piano
neuropsicologico. I test hanno oggettivato solo parzialmente i deficit
cognitivi, risultati molto più evidenti a livello clinico: nel contatto
interpersonale e nei colloqui individuali ci sono risultate evidenti delle
lacune nella capacità di comunicazione e nella memoria. Per tali ragioni
riteniamo opportuni test neuropsicologici più approfonditi, per potere meglio
valutare l’entità delle carenze messe in evidenza.
Infine abbiamo considerato l’aspetto
della solitudine e dell’inattività della paziente, che giocano indubbiamente un
ruolo prognostico negativo. A questo livello il coinvolgimento della paziente,
per esempio in attività di volontariato, risulta solo parziale e ambivalente.
Su questo tema la signora sarà certamente ancora da sollecitare.
Sul piano farmacologico abbiamo
mantenuto la terapia con Remeron; un tentativo con Cipralex è fallito perché la
paziente si sentiva eccessivamente sedata.
Nel corso delle settimane di degenza
abbiamo visto un progressivo miglioramento della sintomatologia depressiva e
ansiosa, parallelamente all’ambientazione nell’ospedale.
Globalmente ci permettiamo di
esprimere le nostre perplessità rispetto all’eventuale ripresa di un’attività
lavorativa da parte della paziente; lo stato psichico fluttuante e instabile e
l’impoverimento cognitivo, che verosimilmente evolverà in un progressivo
peggioramento, compromettono severamente la capacità della paziente in
qualsiasi tipo di attività che richieda un minimo di concentrazione e di
attendibilità. Sulla base della nostra osservazione clinica riteniamo che
l’inabilità lavorativa della paziente sia totale ma lasciamo le valutazioni più
approfondite e più a lungo termine al medico curante.
Raggiunto un quadro psicopatologico
compatibile con un rientro a domicilio, abbiamo proceduto alla dimissione,
avvenuto in data 16 gennaio 2008.
Terapia alla dimissione:
Remeron 30 mg: 0 – 0 – 0 - 1.” (Doc. G)
2.8
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente
chiarita.
2.9.1
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame
neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è
emerso che ella non presenta, da un punto di vista neurologico, delle patologie
invalidanti, di modo che l’interessata va considerata, da questo punto di
vista, pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 46-25).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
L’assicurata
si è infatti limitata a genericamente contestare il fatto che l’amministrazione
non abbia predisposto gli approfondimenti suggeriti dal dr. __________ e a
sospettare che la sua patologia neurologica sia stata sottostimata dall’UAI,
senza tuttavia apportare dei certificati medici specialistici a sostegno delle
sue critiche.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nel caso
di specie, il dr. __________, nel suo consulto peritale del 16 marzo 2007, ha consigliato di verificare alcuni
parametri, sottolineando tuttavia di non ritenere necessarie delle “investigazioni
specifiche nel senso del sospetto di una sottogiacente neuropatia periferica”
(doc. 46-25). Anche i medici del SAM, nel referto peritale del 30 marzo 2007,
hanno evidenziato come l’esame neurologico fosse normale e fosse quindi da
escludere una neuropatia periferica, aggiungendo che spetta al medico curante
verificare determinati valori, indicati dal dr. __________ (doc. 46-13).
Pertanto, il giudizio espresso dal dr. __________
in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata, dal profilo
neurologico, va considerato esaustivo e non dipendente dalla necessità di
svolgere ulteriori approfondimenti.
Quanto alla opportunità di svolgere dei test
neuropsicologici più approfonditi, come indicato nel referto del 18 gennaio
2008.
dai medici dell’Ospedale __________ di __________ (doc. G), per potere
meglio valutare l’entità delle carenze (lacune nella capacità di comunicazione
e nella memoria) riscontrate, a livello clinico, ma non evidenziate nei test (nei
quali sono stati oggettivati solo parzialmente dei deficit cognitivi), occorre
rilevare che i medici dell’Ospedale __________
di __________ – che non sono specialisti in neurologia – non hanno
attestato la presenza di disturbi neurologici invalidanti, ma hanno fatto
riferimento ad un “impoverimento cognitivo, che verosimilmente evolverà
in un progressivo peggioramento” (doc. G, sottolineatura della
redattrice).
Pertanto, l’eventuale peggioramento, dal profilo neurologico,
dello stato di salute dell’interessata dopo l’emanazione della decisione
impugnata dovrà essere oggetto di valutazione, se del caso, nell’ambito di una
nuova domanda.
Si
ricorda infatti alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Il TCA ritiene pertanto - per lo meno fino
all’emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del
giudice - che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo neurologico, sia
stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.
2.9.2
Sempre nel
contesto della perizia SAM, l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. __________,
il quale, nel suo rapporto peritale del 28 marzo 2007, dopo avere riscontrato la
presenza di tratti di personalità borderline e di una dipendenza etilica,
attualmente in astinenza, fase di remissione parziale, ha ritenuto l’assicurata
pienamente abile al lavoro (doc. 46-21).
L’assicurata ha contestato le conclusioni alle
quali è giunto il dr. __________, evidenziando che sia il dr. __________, sia i
medici dell’Ospedale __________ di __________ - struttura dove è stata degente
dal 21 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008 - hanno attestato la sua completa
inabilità lavorativa.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il dr. __________,
nel suo referto del 13 novembre 2007, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro, evidenziando
che ella presenta una evidente personalità premorbosa di tipo schizoide
(ICD10-F60.1), che in occasione delle problematiche personali e ambientali ha
favorito l’insorgenza di un disturbo di tipo depressivo con concomitante
disturbo da dipendenza alcolica (doc. E).
Il TCA constata poi che il dr. __________, nel
suo referto del 13 novembre 2007, ha indicato che “le condizioni cliniche della paziente sono
nuovamente, nell’ultimo periodo, gravemente in fase calante, determinata
da una parte dalla recrudescenza del quadro timico che ha determinato
nuovamente sporadici abusi alcolici anche legati alla vertenza che la vede
contro l’Assicurazione Invalidità. Le risposte negative ricevute dall’AI hanno
senz’altro aumentato il grado di sofferenza e di insicurezza legato alla
propria condizione presente e futura” (doc. E, sottolineature della
redattrice).
Anche i medici dell’Ospedale __________ di __________,
nel referto del 18 gennaio 2008, hanno evidenziato la ripresa dell’abuso
alcolico e la possibilità di un ulteriore peggioramento delle condizioni di
salute dell’assicurata (osservando che “lo stato psichico fluttuante
e instabile e l’impoverimento cognitivo, che verosimilmente evolverà in un
progressivo peggioramento, compromettono seriamente la capacità della paziente
in qualsiasi tipo di attività che richieda un minimo di concentrazione e di
attendibilità”, doc. G).
Da questi
referti sembrerebbe quindi che, nell’ultimo periodo, le condizioni psichiche
dell’assicurata abbiano subito un peggioramento, come attestato dal dr. __________,
che ha poi portato ad un ricovero presso l’Ospedale __________ di __________.
Al riguardo, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della
situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 16 ottobre 2007 –
quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.
, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 13 novembre
2007.
(doc. E) e quello dei medici dell’Ospedale __________ di __________ del 18
gennaio 2008 (doc. G), sono posteriori alla decisione impugnata (del 16 ottobre
2007).
Tuttavia,
occorre rilevare che nel suo referto del 13 novembre 2007 e quindi di poco
posteriore alla decisione impugnata, il dr. __________ ha attestato un
peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata che si è manifestato “nell’ultimo
periodo”: vista la stretta vicinanza tra l’emanazione della decisione
impugnata e la redazione del referto da parte del dr. __________, questo
Tribunale non può escludere che l’eventuale peggioramento dello stato di salute
psichica dell’interessata sia intervenuto prima dell’emanazione della
decisione impugnata. Pertanto, potendo il referto del dr. __________ permettere
di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento
contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Analogo
discorso vale con riferimento al referto dei medici dell’Ospedale __________ di
__________, che pur essendo successivo alla decisione impugnata, di fatto sembrerebbe
confermare la tesi del peggioramento dello stato di salute sostenuta dal dr. __________.
Tali referti devono quindi essere ritenuti suscettibili di mettere in evidenza
elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione
del 23 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Va qui sottolineato che il
ricovero dell’assicurata presso l’Ospedale __________ di __________, dal 21
dicembre 2007 al 16 gennaio 2008 (doc. G), non fa che avvalorare l’ipotesi di
un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata, come indicato dal
dr. __________ (doc. E). Inoltre, nel rapporto di degenza, è stata posta, tra
l’altro, la diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc.
G). Tale diagnosi, dunque, conferma l’esistenza di un disturbo
depressivo, così come messo in evidenza dal dr. __________ nel suo referto del
13.
novembre 2007 (doc. E).
Il TCA
rileva, tuttavia, che la diagnosi di disturbo depressivo non figura tra le
diagnosi poste dal dr. __________ nel suo referto peritale del 28 marzo 2007
(doc. 46-21).
È vero che, a fronte del certificato del dr. __________,
il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della valutazione
effettuata dal dr. __________, indicando, nelle sue annotazioni del 22 novembre
2007, che “il rapporto del dr. __________ conferma una sua valutazione già
nota, valutazione non condivisa dai periti SAM, che non hanno riscontrato una
patologia psichiatrica maggiore” (doc. IV/1).
Al riguardo, a prescindere dal fatto che,
contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, il dr. __________ ha indicato
delle diagnosi diverse rispetto a quelle poste dal dr. __________, il TCA
rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria, l’apprezzamento
della rilevanza o meno del certificato specialistico del dr. __________ a
fronte della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________
(cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20
novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza
esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________, supportate dai
medici dell’Ospedale __________ di __________ e quelle del dr. __________, non
è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto
di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa, come
stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________ del SMR.
2.9.3
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza
federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa,
l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando
tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente
sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’assicurata
ha protestato spese e ripetibili.
Per
quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4;
DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580
consid. 4).
L’indennità
è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329).
Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide
argomentazioni addotte, il rappresentante dell’assicurata, è sicuramente
persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha
agito gratuitamente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 16 ottobre 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9.3..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI
verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster