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32.2007.365

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17 novembre 2008Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa

sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la

sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo

morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,

il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o

stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nell’evenienza

concreta, l'assicurata, dal 1° gennaio 1999, è stata posta al beneficio di una

mezza rendita d'invalidità, per un grado del 50% (doc. 37 e 39), a causa di una

depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme e da

dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità, che la

rende inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività a partire dal 23

gennaio 1998, come attestato dai medici del SAM nella perizia pluridisciplinare

del 9 febbraio 2000 (doc. 36-9).

In quell’occasione, i medici del SAM hanno

vagliato sia la patologia psichiatrica (dr. __________), sia quella

reumatologica (dr. __________).

Nel referto peritale del 19 gennaio 2000, il dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, ha riscontrato una lieve sindrome

cervicovertebrale con modica diminuzione simmetrica della mobilità e dolenza

alla palpazione della muscolatura paravertebrale e del cinto scapolare, ritenendo

l’interessata, dal profilo strettamente reumatologico, pienamente abile al

lavoro (doc. 36-13).

Nel referto peritale del 31 gennaio 2000, il dr. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di

“depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme da

dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità”, ha

considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50%, con una prognosi non buona

(doc. 36-16).

2.7. Nel luglio

2005 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 51-1).

In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è peggiorato.

Anche il dr. __________, nel rapporto medico di decorso dell’11 ottobre 2005

all’attenzione dell’UAI, ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è peggiorato

(doc. 53-1), osservando che ella presenta un problema nuovo rispetto all’anno

precedente, vale a dire una periartrite omeroscapolare tendinotica a destra

nell’ambito di una rottura trasmurale della cuffia dei rotatori (doc. 53-3). Il

dr. __________ ha quindi considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% in

ogni attività fino a quando non venga risolto il problema alla spalla destra

(doc. 53-4).

L’assicurata è stata sottoposta dall’assicuratore

malattia ad una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, specialista

FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione. Nel suo rapporto

peritale del 20 febbraio 2006, il dr. __________ ha posto le diagnosi di

“sindrome cervicovertebrale cronica con componente spondilogena a destra in

presenza di alterazioni degenerative tra C4 e C6 (osteocondrosi e uncartrosi

bilaterale con restringimento dei neuroforami, più a destra che a sinistra);

periatropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra con sindrome

d’attrito sottoacromiale in presenza di una rottura trasmurale della cuffia dei

rotatori ed un’incipiente artrosi dell’articolazione AC; probabile sindrome del

tunnel carpale a destra; sindrome depressiva” (doc. 59-7). Lo specialista ha quindi

concluso che l’assicurata è da considerare abile al lavoro al 50% in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, aggiungendo che questa

valutazione è provvisoria e che avrebbe dovuto essere nuovamente aggiornata a

seconda delle cure che sarebbero state attuate alla spalla destra (doc. 59-8).

Nelle sue

annotazioni mediche del 24 marzo 2006, il dr. __________ del SMR, specialista

FMH in medicina generale (sul diritto per gli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13), ha così riassunto il caso:

"

Ausiliaria

Perizia SAM 1.2000:

Diagnosi:

depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme e da

dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità

Impedimento dal punto di vista psichiatrico del

50% (dr. __________), dal punto di vista reumatologico abile al 100%

Richiesta di revisione:

IL 100% in pratica continua dal 11.4.2005,

licenziata per il 31.1.2006

MC dr. __________ 11.10.2005: attesta un

peggioramento dello stato di salute

Diagnosi: sindrome cervicospondilogena cronica

- alterazioni degenerative C4/C5 e C5/C6 senza sicura evidenza per

neurocompressione

- periartropatia

omeroscapolare tendinotica a destra da circa un anno

- rottura trasmurale della cuffia dei rotatori

Nel suo rapporto del 28.9.2005 il dr. __________

descrive espressamente una situazione invariata a livello cervicale.

Insorgenza di un nuovo problema invece a livello

della spalla destra, dove sarebbe indicato un intervento chirurgico.

In fase di opposizione viene presentato:

rapporto dr. __________ per __________ del

20.02.2006:

Diagnosi:

- sindrome cervicovertebrale cronica con componente spondilogena

a destra in presenza di alterazioni degenerative tra C4 e C6 (osteocondrosi ed uncartrosi

bilaterale con restringimento dei neuroforami, più a destra che a sinistra)

- periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra con

sindrome d’attrito sottoacromiale in presenza di una rottura trasmurale della

cuffia dei rotatori ed un’incipiente artrosi dell’articolazione AC

- probabile sindrome del tunnel carpale

- sindrome depressiva (?)

"

la paziente può alzare e trasportare pesi a

corpi solo fino a 10 kg circa e

non in modo ripetitivo. Può manipolare oggetti ed attrezzi solo leggeri e

sull’altezza di un tavolo senza movimenti ripetitivi che implichino l’abduzione

della spalla destra oltre 30° circa. La pro- e supinazione forzata con il

braccio destro è possibile solo occasionalmente. Non può effettuare lavori

manuali che richiedono di portare il braccio sopra l’orizzontale. Sono inoltre

esclusi i lavori di controllo che richiedono movimenti ripetitivi di rotazione

con la testa. Non vi sono

invece impedimenti per l’assunzione di posizioni corporee statiche e per le

trasferte a piedi.

Per un’attività consona alle presenti

limitazioni, la paziente può essere considerata abile nella misura del 50%

(metà di un impiego completo; per l’altra metà la paziente percepisce già

rendita AI).

È possibile che questa valutazione subisca

modifiche a seconda delle ulteriori cure per la spalla destra.”

Lettera del dr. __________ del 10.3.2006: sarebbe

in discussione intervento chirurgico

Valutazione: in

considerazione dei rapporti del dr. __________ e del dr. __________,

l’assicurata presenta un peggioramento dello stato di salute a livello della

spalla destra da 4.2005. Da allora l’assicurata è da ritenersi abile a svolgere

un’attività rispettosa dei limiti esposti dal dr. __________.

Per quanto concerne l’impedimento dal lato

psichiatrico, impedimento valutato in sede SAM nella misura del 50% (mezza

giornata), bisognerà ancora aggiornare l’incarto richiedendo un rapporto

dettagliato al dr. __________.

Inoltre, dopo l’intervento prospettato alla

spalla, la capacità lavorativa dal punto di vista somatico potrà migliorare con

quindi necessità di rivalutazione a breve scadenza (metà 2006).

Procedere: richiedo rapporto al dr. __________.”

(Doc. 63/1-2)

Il dr. __________, specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia, con scritto del 25 aprile 2006 indirizzato al dr. __________

del SMR, ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione

mista-ansioso-depressiva (ICD10-F43.22)”, considerando l’interessata inabile al

lavoro al 50% (doc. 66-2).

Pertanto, nel rapporto medico del 27 aprile 2006,

il dr. __________, posto che vi è stato un peggioramento, dal punto di vista

somatico, a partire dal mese di aprile 2005, mentre che dal profilo

psichiatrico la situazione è rimasta invariata, con un grado di incapacità

lavorativa del 50%, ha considerato l’interessata abile al lavoro al 50% a

partire dal mese di aprile 2005 (doc. 65-2).

L’assicurata, per il tramite del suo medico

curante, dr. __________, specialista FMH in medicina generale (doc. 73-1), ha

trasmesso all’UAI copia del rapporto operatorio del 12 maggio 2006 del dr. __________,

inerente l’intervento di artroscopia della spalla destra (doc. 73-2).

Rispondendo alla richiesta di precisazioni del

dr. __________ del SMR, con referto del 16 febbraio 2007, il dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha osservato:

"

Il 12 maggio 2006 ho operato l’assicurata

summenzionata. Durante un’artroscopia della spalla ho eseguito una tenotomia

del capo lungo del bicipite, un debridement di una lesione SLAP II,

un’acromioplastica anteriore e una resezione acromio-clavicolare.

Durante i primi quattro mesi post-operatori, la

paziente dichiara di avere più male di prima dell’intervento, nonostante

l’assunzione di antinfiammatori al bisogno e fisioterapia. Un’infiltrazione

sottoacromiale e acromio-clavicolare ha portato a un peggioramento dei dolori

per due giorni ed in seguito riduzione lieve del dolore. Visto che l’assicurata

ha risposto in una maniera poco convincente all’infiltrazione, ho fatto

eseguire una RM cervicale, che mostra una restrizione di natura ossea dei

forami C5 bilaterali e C6 a sinistra.

Ritengo responsabile la colonna cervicale della

maggioranza dei dolori, l’assicurata può ancora svolgere dei lavori dove non

deve portare o sollevare dei pesi più di 2-3 kg, non lavori ripetitivi. Questo nella

misura del 100%.” (Doc. 76-1)

Anche il dr. __________, rispondendo alla

richiesta di aggiornamento del caso dell’interessata formulata dal dr. __________

del SMR, con scritto del 27 febbraio 2007, ha osservato:

"

Mi riferisco alla sua del 1 febbraio 2007 e con

la presente le trasmetto le informazioni da Lei richieste.

La paziente a margine è seguita regolarmente

presso il mio studio medico e per quel che riguarda l’evoluzione della sua

patologia depressiva essa aveva presentato, durante l’estate scorsa, un lieve

miglioramento della sua situazione psichica e probabilmente anche a causa del

cambiamento della psicofarmacoterapia che avevo proposto, ma purtroppo a causa

di una serie di problematiche familiari, essa di nuovo presentava in parte gli

stessi sintomi dell’inizio della cura psichiatrica, in particolar modo un

quadro fibromialgico importante sotto forma di vari dolori in tutte le parti

molli del corpo che non accennano a migliorare malgrado lo sforzo anche da

parte del medico curante dr. __________ che la segue regolarmente.

Dunque per quel che riguarda la sua diagnosi

rimane quella di una sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) ed un’inabilità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico ancora nella misura del 50%.

Inoltre propongo che assolutamente essa continui

ad assumere la sua psicofarmacoterapia altrimenti vi è un rischio di

peggioramento e forse a questo punto una sua valutazione presso il SAM di

Bellinzona potrebbe mettere meglio in evidenza e proporre soluzioni per un suo

eventuale reinserimento professionale.” (Doc. 77-1)

Sulla base di tali risposte, nelle sue

annotazioni del 7 marzo 2007, il dr. __________ ha quindi concluso che:

"

(…)

Valutazione e procedere:

Dal punto di vista fisico dopo l’intervento in

questione lo stato di salute fisico dovrebbe essere tornato a quello presente

in occasione della perizia SAM del 2000.

Per determinare gli attuali limiti funzionali

risulta indicata una perizia reumatologica, dr. __________.” (Doc. 78-1)

L’UAI ha quindi sottoposto l’interessata ad una

perizia reumatologica, affidata al dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

il quale, nel suo referto peritale dell’11 giugno 2007, ha posto le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica o sindrome

polialgica funzionale con marcata diminuzione della soglia del dolore; sindrome

cervico-vertebrale cronica su moderate alterazioni degenerative C4/C5 e C5/C6

con assenza di disturbi radicolari agli arti superiori”, mentre quali diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “iniziale discopatia

L3/L4; calcaneodinie plantari; stato dopo intervento al ginocchio sinistro

circa dieci anni fa’; stato dopo intervento per rottura della cuffia dei

rotatori alla spalla sinistra un anno fa’; allergia al Bactrim” (doc. 81-11).

Il dr. __________

ha osservato che l’assicurata presenta quindi una sindrome dolorosa cronica e

di natura funzionale, associata anche ad un disturbo della sfera psichiatrica,

che consiste essenzialmente in una soglia del dolore abbassata, ciò che spiega,

da una parte, la forte discrepanza fra l’intensità dei disturbi soggettivi e i

reperti oggettivi moderati e, dall’altra, la quasi completa refrattarietà delle

algie a tutti i trattamenti a cui è stata sottoposta.

Complessivamente, il dr. __________ ha

evidenziato di non avere riscontrato un peggioramento dei disturbi per quanto

concerne la componente cervicale e cervico-brachiale rispetto a quanto

constatato negli ultimi dieci anni, per cui la situazione deve essere

considerata stabilizzata. L’assicurata è poi poco disturbata dai dolori lombari

e al ginocchio sinistro, mentre per quanto concerne la spalla, vi è sicuramente

stato un peggioramento dello stato clinico e della capacità lavorativa a

seguito della rottura della cuffia dei rotatori. La situazione è poi migliorata

con l’intervento del dr. __________ del 2005, che ha portato ad una

funzionalità completa e simmetrica delle due spalle, con una prognosi

favorevole in assenza di un’attività fisica pesante.

Il dr. __________ ha quindi considerato

l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di ausiliaria

dal 1° gennaio 2007, osservando:

"

La paziente beneficia dunque di un grado di

invalidità del 50% dopo la perizia del SAM del febbraio 2000. In seguito, è stato segnalato un

peggioramento, tuttavia difficilmente correlabile con riscontri oggettivi, se

non temporaneamente per quanto riguarda la spalla destra. Considerando l’ottimo

recupero della funzionalità della spalla destra dopo l’intervento ortopedico

del dr. __________, tale peggioramento viene a cadere, ciò che può essere

retrospettivamente datato al 1° gennaio 2007. Complessivamente la paziente è

dunque da ritenere senz’altro di nuovo abile per un lavoro di ausiliaria di

cure o ausiliaria di pulizie a metà tempo, dal 1° gennaio 2007.” (Doc. 81-13)

Quanto alla possibilità di svolgere altre

attività, il dr. __________ ha considerato l’interessata, a partire dal 1°

gennaio 2007, in grado di

svolgere, al 100%, un’attività adeguata, consistente in un’attività leggera o

medio-leggera (limiti di carico: pesi superiori ai 15 kg se non occasionalmente e se non

portati ergonomicamente), evitando lavori con gli arti superiori sopra

l’orizzontale o che necessitano di continue flessioni o rotazioni della colonna

cervicale. Il dr. __________ ha aggiunto che ella presenta una normale facoltà

deambulatoria; può rimanere in posizione eretta o seduta senza limitazioni;

conserva una normale manualità e funzionalità degli arti superiori (doc.

81-13+14). Lo specialista ha aggiunto che l’assicurata va considerata abile al

lavoro al 100% anche nell’attività di casalinga, fatta eccezione per il periodo

compreso fra aprile 2005 e dicembre 2006, a causa della problematica alla

spalla destra (doc. 81-14).

Nelle sue annotazioni del 21 luglio 2007 il dr. __________

del SMR, medico generico, ha osservato:

"

L’assicurata è già stata riconosciuta con una IL

del 50% su base psichiatrica, è stata inviata ad una perizia reumatologica per

verificare l’esistenza di danni alla salute di carattere fisico e quantificare

le limitazioni.

Dalla perizia del dr. __________, svolta in

maniera esaustiva, non vengono ravvisati peggioramenti rispetto alla condizione

valutata in occasione della perizia SAM del 2000; il peggioramento segnalato

può essere riferibile al problema della spalla destra, di evidente natura

temporanea, che ha beneficiato delle cure del dr. __________ e che attualmente

mostra un ottimo recupero funzionale.

Il perito, nelle sue conclusioni, riporta

testualmente che la paziente è da ritenere senz’altro di nuovo abile per un

lavoro di ausiliaria di cure o ausiliaria di pulizie a metà tempo dal 1°

gennaio 2007; in questa definizione egli tiene conto della riduzione del tempo

dovuta alla patologia psichiatrica e alla datazione della guarigione dalla

problematica della spalla. In effetti egli riporta delle capacità fisiche

residue che danno delle limitazioni solo in attività particolarmente pesanti e

permettono attività medio-leggere come quelle praticate, queste debbono

intendersi su un orario normale di lavoro, la limitazione è quindi data

dall’aspetto psichiatrico.

Riconosciamo un periodo temporaneo di completa IL

dall’aprile 2005 al dicembre 2006, per il sommarsi della patologia alla spalla.

In conclusione:

IL 100% dall’aprile 2005 al dicembre 2006 in ogni attività

IL 50% dal 1° gennaio 2007 per i soli motivi

psichiatrici nell’attività attuale ed in ogni altra attività adeguata che non

sia particolarmente pesante.” (Doc. 83-1)

2.8. A seguito

della decisione con la quale l’amministrazione le ha attribuito una mezza

rendita fino al mese di giugno 2005, una rendita intera dal 1° luglio 2005 al

31 marzo 2007 e poi di nuovo una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2007, l’assicurata

ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e meglio:

-

certificato del 13 novembre 2007 del dr. __________

specialista FMH in medicina generale, del seguente tenore:

" Con

la presente mi riferisco alla decisione dell’AI del 16 ottobre 2007 di non

aumentare la rendita della mia paziente.

Non posso

condividere questa decisione per i seguenti motivi:

conosco la paziente

come medico di famiglia da anni e ho potuto osservare il peggioramento continuo

del suo stato generale e l’aumento progressivo della sua sofferenza negli

ultimi anni.

In particolare i

problemi cervicali e delle spalle (più la destra) sono sempre acuti e non sono

risolti.

Riguardo la

valutazione del dr. __________ (vedi allegato) che dice che la paziente è da

ritenere totalmente inabile al lavoro per ogni attività finché non sia risolto

il problema della spalla destra.

Dopo i trattamenti

senza successo dall’ortopedico __________ (infiltrazioni, operazione), la

problematica si è complicata con le patologie della colonna cervicale che non

sono ancora stati affrontati fino in fondo.

Spalla e colonna

cervicale impediscono alla paziente un lavoro qualsiasi. Anche per i lavori

domestici è condizionata in modo importante (confermato dai familiari).

La situazione non

soddisfacente ha provocato anche uno stato depressivo reattivo.

È in cura dal dr. __________.

È impensabile che la

paziente possa riprendere un’attività fisica in queste condizioni, nemmeno

parzialmente.

Mi rendo conto che

la valutazione della sofferenza di una persona e quantificarla è un’impresa

complessa.

Ma il medico curante

che vede questa sofferenza mese per mese durante tanti anni dovrebbe essere

ascoltato.” (Doc. C)

-

rapporto del 19 settembre 2007 del dr. __________,

Vice Primario di neurochirurgia e del dr. __________, Capo clinica di

neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________, indirizzato al dr. __________,

del seguente tenore:

" Con

la presente desideriamo riferirle in merito alla paziente sopra menzionata, che

abbiamo rivisto il 18 settembre 2007.

Per quanto riguarda i

dati anamnestici principali, facciamo riferimento alla relazione del collega

Prof. __________ datata 27 aprile 2007. Ci limitiamo a ricordare unicamente che

in aprile 2007 la paziente è stata sottoposta dal collega ad una procedura di

denervazione delle articolazioni C4/C5 e C5/C6 a sinistra mediante nefrotomia

con radio-frequenza dopo test delle articolazioni faccettarie secondo

protocollo ISIS. Se i dolori cervicali al momento erano nettamente migliorati,

a distanza di un mese sarebbero ricomparsi in forma lentamente ingravescente.

Un mese fa’ inoltre la paziente avrebbe presentato una breve cervicalgia

estremamente intensa, associata a capogiri.

Allo stato attuale, è

presente un dolore cervicale, prevalentemente posteriore con irradiazione

occipitale e talvolta al cranio in modo simmetrico, con conseguente limitazione

dei movimenti sia di rotazione che di flessione-estensione del capo; sono

presenti delle parestesie alle mani, senza precisa distribuzione dermatomerica

ed un dolore alla superficie mediale e laterale del braccio e avambraccio, più

demarcato a destra; concomita, per quanto difficile da correlare alla

problematica cervicale, un dolore al tallone bilateralmente, in particolare

durante la marcia. In

clinostatismo i dolori cervicali diventerebbero decisamente più sopportabili; frequenti

gli episodi di capogiro.

Ci troviamo quindi di

fronte ad una sintomatologia, per quanto lentamente, progressiva.

All’esame obiettivo

non rileviamo deficit neurologici, in particolare non notiamo segni di

radicolopatia e/o mielopatia.

Ci riserviamo di

discutere il caso, anche con il Prof. __________, prima di decidere il

procedere terapeutico.” (Doc. E)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 febbraio

2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Assistente di cura già beneficiaria rendita AI 50%

per affezione psichiatrica, marito pure in AI.

Perizia SAM 2000

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

Depressione nervosa persistente nel quadro di una

sindrome somatoforme e da dolore persistente in paziente con disturbo

anancastico di personalità

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

Cervicobrachialgia bilaterale cronica su

discopatia C4-C5 e C5-C6

In fase di revisione viene fatto valere

peggioramento reumatologico (situazione psi invariata, vedi certificazione

dello psichiatra curante).

Assicurata peritata dal dr. __________ il 4

maggio 2007:

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

- sindrome fibromialgica o sindrome polialgica funzionale con

marcata diminuzione della soglia del dolore

- sindrome

cervico-vertebrale cronica su moderate alterazioni degenerative C4/C5 e C5/C6:

- assenza di disturbi radicolari agli arti

superiori

Conclusioni del perito:

prevale quadro funzionale

situazione cervicale idem come SAM 2000

spalla migliorata dopo intervento del 2005 con

attualmente funzionalità simmetrica delle 2 spalle, questo almeno da 1.2007

Decisione UAI del 18.10.2007:

grado AI 100% dal 1.7.2005 (per problematica

spalla con seguente intervento)

grado AI 58% dal 1.4.2007 (dopo ricupero

funzionalità spalla come da perizia reumatologica)

Ricorso:

vengono presentati:

-

rapporto medico del dr. __________ del

13.11.2007:

nel suo rapporto il

curante esprime il parere che l’assicurata sia da ritenersi inabile al 100% per

qualsiasi attività

-

lettera del dr. __________ indirizzata al dr. __________

del 19.9.2007:

da questa lettera

risulta che l’assicurata è stata sottoposta a trattamento con radio-frequenza

in aprile 2007 dal Prof. __________.

Assenza attuale di

deficit neurologici, non segni per radicolopatia e/o mielopatia.

Valutazione:

dall’attuale

documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata

rispetto al momento della valutazione peritale. Già noto al perito allora che

l’assicurata si era sottoposta al trattamento con radio-frequenza senza grande

successo. Si tratta qui d’una procedura ambulatoriale a scopo analgesico,

efficace in certi casi (ma non nel presente caso con quindi rinuncia da parte

degli specialisti di ripetere il trattamento).” (Doc. VIII/bis)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad esempio,

nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique

et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10. Nella

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6., 2.7. e

2.8.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (consid. 2.9.), questo Tribunale deve concludere che, a

ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessata, dal mese di gennaio 2007,

abile al 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Al

riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione del 21 aprile 2000, con la quale

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita

(grado di invalidità del 50%) dal 1° gennaio 1999 (doc. 39/1-2), a causa di una

depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme e da

dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità, che la

rendeva inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività a partire dal 23

gennaio 1998, come stabilito dai medici del SAM nella perizia pluridisciplinare

del 9 febbraio 2000 (cfr. doc. 36/1-10).

Si tratta

quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Va qui

rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una perizia

reumatologica, affidata al dr. __________ e ha richiesto una valutazione di

decorso, dal profilo psichiatrico, al curante, dr. __________, dalle quali il

TCA non ha motivo di distanziarsi.

2.10.1. Quanto alle

patologie somatiche di cui è affetta l’assicurata, alla perizia del dr. __________

dell’11 giugno 2007, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza

probatoria piena.

Nel suo

referto peritale reumatologico dell’11 giugno 2007, il dr. __________, poste le

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica o

sindrome polialgica funzionale con marcata diminuzione della soglia del dolore;

sindrome cervico-vertebrale cronica su moderate alterazioni degenerative C4/C5

e C5/C6 con assenza di disturbi radicolari agli arti superiori”, ha

sottolineato di non avere riscontrato un peggioramento dei disturbi

dell’interessata per quanto riguarda la componente cervicale e cervico-brachiale

rispetto a quanto constatato negli ultimi dieci anni, mentre per quanto

riguarda la spalla destra, lo specialista ha riconosciuto che vi è stato un

peggioramento, temporaneo, dello stato clinico e della capacità lavorativa a

causa della rottura della cuffia dei rotatori, che è comunque migliorata grazie

ad un intervento del dr. __________ nel 2005. Il dr. __________ ha infatti

potuto riscontrare, nel corso dell’esame peritale, una funzionalità completa e

simmetrica delle due spalle, con una prognosi favorevole in assenza di attività

fisiche particolarmente pesanti (doc. 81-12).

Il dr. __________

ha quindi concluso che il peggioramento dello stato di salute a causa delle

problematiche alla spalla destra è stato temporaneo ed è venuto meno a partire

dal 1° gennaio 2007, visto l’ottimo recupero della funzionalità della spalla

destra dopo l’intervento ortopedico del dr. __________ (doc. 81-13).

Dal

rapporto peritale del dr. __________ emerge quindi, in maniera chiara e ben

motivata, il miglioramento, da un profilo reumatologico, dello stato di salute

dell’assicurata - visto il recupero della funzionalità della spalla destra -

tale da renderla, a partire dal 1° gennaio 2007, abile al lavoro al 50% nella

sua precedente attività di ausiliaria di cure/di pulizie e, sempre a partire

dal 1° gennaio 2007, totalmente abile al lavoro in attività rispettose dei suoi

limiti funzionali.

Tale conclusione conferma del resto quanto già

valutato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel

suo referto del 16 febbraio 2007, dopo avere osservato che i dolori che risente

l’assicurata sono dovuti ai problemi alla colonna cervicale, ha indicato che

l’assicurata può ancora svolgere, al 100%, dei lavori dove non debba portare o

sollevare pesi superiori ai 2-3 kg e che non comportino mansioni ripetitive (doc. 76-1).

Le conclusioni del dr. __________ non possono essere

contraddette né dal referto del 13 novembre 2007 del dr. __________, spec. FMH

in medicina generale - il quale ha criticato la decisione dell’amministrazione,

limitandosi ad indicare che i “problemi cervicali e alle spalle sono sempre

acuti e non sono risolti”, ritenendo l’assicurata totalmente inabile al

lavoro (doc. C) - né da quello del 19 settembre 2007 del dr. __________, Capo

Clinica del Servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________

– il quale ha riscontrato la presenza di un dolore cervicale, delle parestesie

alle mani e un dolore al braccio destro, escludendo comunque, all’esame

obiettivo, l’esistenza di deficit neurologici (non segni per radicolopatia o

mielopatia) (doc. E).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del 19 settembre 2007 è precedente alla decisione

impugnata (del 16 ottobre 2007) ed è quindi rilevante ai fini del giudizio.

Il

referto del 13 novembre 2007 del dr. __________, per

contro, è successivo alla decisione

impugnata (del 16 ottobre 2007), ma si riferisce alla situazione presente da

diversi anni ed è quindi parimenti rilevante ai fini del presente giudizio.

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata

antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del

presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 15

maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Nel caso di specie, il dr. __________, nelle sue

annotazioni del 7 febbraio 2008, ha indicato che dalla documentazione medica prodotta dall’assicurata

pendente causa non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata

rispetto al momento della valutazione peritale, aggiungendo che era già noto al

perito che l’assicurata si era sottoposta al trattamento di radio-frequenza

senza grande successo (doc. VIII/bis).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo

apprezzamento del SMR.

Da un punto di vista somatico, dunque, occorre

ritenere che, rispetto alla precedente decisione del 21 aprile 2000, lo stato

di salute dell’interessata ha subito un temporaneo peggioramento a causa dei

problemi insorti alla spalla destra, poi ridimensionatisi a partire dal mese di

gennaio 2007, con il recupero di una piena funzionalità del braccio destro e

una conseguente piena capacità lavorativa in attività adatte, come stabilito

dal dr. __________.

2.10.2. Per

quanto concerne la patologia psichiatrica, il medico curante, dr. __________,

nello scritto del 25 aprile 2006 (doc. 66-1) e in quello del 27 febbraio 2007

all’attenzione dell’UAI (doc. 77-1), ha diagnosticato la presenza di una

“sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

(ICD10-F43.22)”, ritenendo l’assicurata, dal profilo psichiatrico, inabile al

lavoro al 50%.

Tale valutazione coincide

con quanto già valutato dai medici del SAM nella perizia del 9 febbraio 2000 e

in particolare con il giudizio reso dal dr. __________, il quale aveva ritenuto

l’assicurata inabile al lavoro al 50%, con possibilità piuttosto scarse di

migliorare questo grado di capacità lavorativa (doc. 36-16).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle

conclusioni alle quali è giunto lo psichiatra curante e che non sono state del

resto smentite da altri certificati medici specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Tale non può certo essere considerato lo scritto

del 13 novembre 2007 del dr. __________, il quale ha solo indicato che la

situazione non soddisfacente dal profilo somatico ha provocato uno stato

depressivo reattivo, per il quale l’interessata è in cura presso il dr. __________

(doc. C).

2.10.3. In

conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla

stessa può essere fatto riferimento. Inoltre, considerato il miglioramento

dello stato di salute dal profilo reumatologico, a seguito del recupero della

funzionalità alla spalla destra e tenuto conto dei problemi psichiatrici, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal 1° gennaio 2007, l’assicurata ha presentato una capacità

lavorativa del 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.11. Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Sulla

base delle risultanze mediche, l’avv. __________ del Servizio giuridico

dell’UAI, con scritto del 3 agosto 2007, ha chiesto alla consulente IP di

valutare il caso, osservando:

"

(…)

Ora, considerato come il perito abbia

esplicitamente riferito che “la paziente è (…) da ritenere senz’altro di nuovo

abile per un lavoro di ausiliaria di cure o ausiliaria di pulizie a metà tempo,

dal 1.1.2007” e come lo psichiatra curante dr. __________ il 27 febbraio 207

abbia consigliato una perizia SAM al fine di “mettere meglio in evidenza e

proporre soluzioni per un suo eventuale reinserimento professionale”, si chiede

alla CIP incaricata di verificare l’attualità delle proprie conclusioni del 31

ottobre 2006.

In particolare, nel caso in cui la consulente non

ritenesse la professione di – ad esempio – ausiliaria di pulizie esigibile a

metà tempo, questa chiarirà i motivi della non-integrabilità, considerato come

questa professione a) rispetti la valutazione medico-teorica; b) non necessiti

di particolare formazione professionale.” (Doc. 84-1)

Nelle

annotazioni del 19 settembre 2007, la consulente IP ha indicato:

"

Prendo atto del miglioramento dello stato di

salute dell’assicurata e della conseguente nuova valutazione lavorativa del

perito __________, che la giudica abile in attività adeguate (porto di pesi

massimo 15 kg, no a continue

flessioni o rotazioni del tronco), attività di ausiliaria di cure o di pulizie

incluse.

Resterebbe quindi, come fattore seriamente

invalidante, quello di natura psichiatrica (IL 50%).

Ora, dal punto di vista professionale ritengo che

l’attività di ausiliaria di cure non sia più esigibile, per lo meno in misura

totale, in quanto non rispetta le limitazioni funzionali dell’assicurata.

Quando esercitava questa professione presso la

casa per anziani __________ in misura totale le professioni di ausiliaria di

cure e di pulizie non erano ancora differenziate.

Dal 1999 in poi, il Cantone ha richiesto che

venisse fatta una chiara distinzione tra le due professioni.

Oggigiorno, quindi, una persona che lavora come

ausiliaria di cure si occupa esclusivamente dei pazienti (piccoli “interventi

medici” come presa della pressione o della temperatura, eventualemente anche

controllo dell’assunzione dei farmaci) e della cura della loro igiene.

Un’ausiliaria di cure oggi, specie se lavora in

una casa anziani, deve spesso sollevare e pulire i pazienti: di conseguenza, si

può trovare più volte a dovere sollevare pesi sopra i 15 kg e a lavorare in posizione di

flessione-rotazione del tronco.

Ritengo quindi adeguato considerare l’assicurata

abile al 100% per quanto riguarda la questione reumatologica quale ausiliaria

di pulizie e non quale ausiliaria di cure.

La valutazione delle attività esigibili e dei

relativi redditi va modificata di conseguenza: per effettuarla dovrò riferirmi

alle Tabelle RSS, che contemplano attività semplici e non qualificate esigibili

dall’assicurata quali ad esempio:

- cassiera

- venditrice in un self-service o in una stazione di benzina, o

ancora in un chiosco

- operaia addetta alla cernita, assemblaggio, controllo qualità,

imballaggio, etichettatura, spedizione di materie prime o finite nell’industria

della plastica, farmaceutica, elettronica, orologiera, alimentare, tessile

- ausiliaria di pulizie

Il calcolo dei redditi risulta quindi come segue:

RH 2006: aggiornando il reddito del 2005 e

portandolo al 100%, fr. 55'986 annui.

RI 2006: secondo tabelle RSS, apportando un 50%

di deduzione su indicazione medica e un 5% di deduzione per le lievi

limitazioni funzionali, risulta un RI di fr. 23'588 annui.

CGR: 42.3%.” (Doc. 86-1)

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale

concorda con la valutazione della consulente dell’UAI, la quale ha stabilito

che il danno alla salute di natura reumatologica che è andato ad aggiungersi a

quello psichiatrico non permette più all’assicurata lo svolgimento della

propria attività professionale originaria, ma che occorra prendere in

considerazione altre attività da lei ragionevolmente esigibili.

2.12. Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, sono determinanti i dati del 2007 (visto che nella

decisione su opposizione del 16 ottobre 2007 la rendita è stata ridotta a

partire dal 1° aprile 2007).

L’amministrazione

ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per

il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2007.

2.13. Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2005 in fr. 55’432.-, conformemente a

quanto indicato dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 71-1), importo che

aggiornato al 2006 è pari a fr. 55'986.

Adeguando tale importo al 2007, si ottiene un

reddito da valido di fr. 56’882 (+

1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari

reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

2.14. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per

l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).

L’assicurata,

quale ausiliaria di cure/di pulizie presso la Casa di riposo __________,

avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 55’986.--/anno per un’occupazione a tempo

pieno. Tale reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 55’374, cfr. Tabella TA1 2006 p.to 85 “Sanità

e servizi sociali”, livello di qualifica 4, fr. 4’437 X 12 mesi = 53'244.-

riportato su 41.6 ore).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.10.3.), da un punto di vista medico, l’assicurata

può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il

reddito statistico citato va ridotto del 50% e ammonta a fr. 25’513.25 (fr. 51'026.50 ridotti del 50%).

2.15. In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.16. In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 5% per

tenere conto di “lievi limitazioni funzionali” (doc. 86-1).

Va qui

rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Egli può tuttavia

farlo in presenza di validi motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale

ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento

della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice

per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,

osservando:

"

Considerandi

2.

2.1

Die Frage, ob die von der IV-Stelle

angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der

zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,

dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren

Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur

teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag,

liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz

erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und

damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es

bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei

bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der

Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE

statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid

dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer

körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt;

wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit

unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der

Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.

2.2

Die Vorinstanz hat damit entgegen der

Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern

sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende

Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der

Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis

besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del 5%

stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.

Il TCA

rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno

alla salute, l'assicurata è stata sì giudicata in grado di esercitare

un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 50%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006

nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -

nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai

primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) - nel

caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera

precisa.

In conformità alla

giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività

adeguate solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del

reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo

parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una

persona impiegata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche

nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del

10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute dell’interessata.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% per gli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 51'026.50 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la

riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 20'410.60 (fr. 25’513.25 - (fr. 25’513.25 x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56’882

(consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 64.11%, arrotondato al 64% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita di invalidità e

non soltanto a mezza rendita, come stabilito dall'amministrazione.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo

Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una riduzione delle

prestazioni, dopo la temporanea attribuzione di una rendita intera di

invalidità dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2007.

Queste

ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita dal 1° aprile 2007, bensì

a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 64%, a partire dal 1° aprile

2007.

(al riguardo va evidenziato che la riduzione delle prestazioni, per un

grado di invalidità del 64%, va fatto risalire al mese di aprile 2007, in quanto giusta l’art. 88a OAI se

la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, il dr. __________ ha

dichiarato l’assicurata temporaneamente inabile al lavoro al 100% fino al mese

di dicembre 2006 a causa dei problemi alla spalla destra, ma poi abile al 50%

nella sua professione e al 100% in attività adeguate, a partire dal 1° gennaio

2007, cfr. doc. 81-13).

2.17

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a

un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

2.18

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi

fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata del 16 ottobre 2007 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto a una mezza

rendita di invalidità fino alla fine di giugno 2005, a una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2005 al

31 marzo 2007 e a tre quarti di rendita di invalidità a

decorrere dal 1° aprile 2007.

2. Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1. L’UAI verserà all’assicurata

fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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