32.2007.365
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 novembre 2008Italiano80 min
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Numero d'incarto:
32.2007.365
Data decisione, Autorità:
17.11.2008, TCA
Titolo:
UAI ha correttamente ridotto,dopo la temporanea attribuzione d'una rendita intera,le prestazioni a favore dell'interessata:esse non vanno tuttavia ridotte a 1/2 rendita,bensì a 3/4 di rendita dal 4/07,dato che dal raffronto dei redditi,in attività adatte esigibili al 50%,è emerso un grado AI del 64%
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
88a OAI
88a cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.365
cr/DC/sc
Lugano
17 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
ottobre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel __________, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria delle cure e
dell’ambiente presso una casa per anziani, nel mese di maggio 1998 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “problemi con la schiena, collo,
braccia; malgrado le terapie continue, nessun miglioramento” (doc. 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 6 agosto 1998,
l’UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni, dato che l’assicurata presentava
una incapacità al guadagno nella sua precedente professione a partire dal 25
novembre 1997 e non era quindi ancora trascorso il periodo di attesa di un anno
(doc. 10/1-2).
In data
16 marzo 1999 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI
per adulti, a causa di “dolori violenti continui in zona cervicale, spalle,
braccia, schiena” (doc. 12/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con decisione del 21 aprile 2000 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto a una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) dal
1° gennaio 1999, essendo stata riconosciuta ancora abile al lavoro al 50% nella
sua precedente attività (doc. 39/1-2).
Tale decisione è poi stata confermata alla fine
della procedura di revisione del marzo 2002 (doc. 45-1).
L’attribuzione di una mezza rendita di invalidità
è poi stata nuovamente confermata con decisione del 23 febbraio 2004 (doc.
46/1-2) e del 13 aprile 2005 (doc. 48/1-2).
1.2. In esito
alla procedura di revisione, avviata d’ufficio nel luglio 2005, con decisione
del 14 febbraio 2006 (doc. 58-1), l’Ufficio AI ha deciso che non fosse
giustificato procedere ad un aumento della rendita di invalidità di cui era al
beneficio l’assicurata, non essendo intervenuto alcun peggioramento dello stato
di salute e della capacità lavorativa.
A seguito
dell’opposizione interposta dall’interessata e dopo avere predisposto una
perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione su opposizione
del 16 ottobre 2007, l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione
dell’interessata, attribuendole una mezza rendita sino a giugno 2005, una
rendita intera dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2007 e poi nuovamente una mezza
rendita da aprile 2007 (doc. B).
1.3. Contro la
decisione su opposizione, l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita di
invalidità fino al mese di giugno 2005 compreso e una rendita intera di
invalidità a partire dal 1° luglio 2005.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha trasmesso al TCA un
rapporto medico del 13 novembre 2007 del suo medico curante, dr. __________, il
quale ha attestato una piena incapacità lavorativa dell’interessata a causa del
peggioramento dei problemi cervicali e della spalla destra di cui soffre (I).
1.4. L’UAI,
mediante risposta di causa del 23 novembre 2007, ha chiesto l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 31
gennaio 2008 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al Tribunale un
referto del 19 settembre 2007 del dr. __________ (VI + E).
1.6. Con scritto
del 12 febbraio 2008 l’UAI, sulla base del parere espresso dal dr. __________
del SMR - a mente del quale il referto prodotto dall’interessata non è in grado
di inficiare le valutazioni poste alla base della decisione impugnata - ha nuovamente
chiesto la reiezione del ricorso (VIII + bis).
Tale presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa
all’assicurata (IX), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no ad aumentare
temporaneamente, in via di revisione, la mezza rendita di cui era al beneficio RI
1, attribuendole una rendita intera limitatamente al
periodo dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2007, per poi nuovamente versarle
una mezza rendita da aprile 2007.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art.
87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati
perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva
provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto
siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la
sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o
stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza
concreta, l'assicurata, dal 1° gennaio 1999, è stata posta al beneficio di una
mezza rendita d'invalidità, per un grado del 50% (doc. 37 e 39), a causa di una
depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme e da
dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità, che la
rende inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività a partire dal 23
gennaio 1998, come attestato dai medici del SAM nella perizia pluridisciplinare
del 9 febbraio 2000 (doc. 36-9).
In quell’occasione, i medici del SAM hanno
vagliato sia la patologia psichiatrica (dr. __________), sia quella
reumatologica (dr. __________).
Nel referto peritale del 19 gennaio 2000, il dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, ha riscontrato una lieve sindrome
cervicovertebrale con modica diminuzione simmetrica della mobilità e dolenza
alla palpazione della muscolatura paravertebrale e del cinto scapolare, ritenendo
l’interessata, dal profilo strettamente reumatologico, pienamente abile al
lavoro (doc. 36-13).
Nel referto peritale del 31 gennaio 2000, il dr. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di
“depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme da
dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità”, ha
considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50%, con una prognosi non buona
(doc. 36-16).
2.7. Nel luglio
2005 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 51-1).
In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è peggiorato.
Anche il dr. __________, nel rapporto medico di decorso dell’11 ottobre 2005
all’attenzione dell’UAI, ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è peggiorato
(doc. 53-1), osservando che ella presenta un problema nuovo rispetto all’anno
precedente, vale a dire una periartrite omeroscapolare tendinotica a destra
nell’ambito di una rottura trasmurale della cuffia dei rotatori (doc. 53-3). Il
dr. __________ ha quindi considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% in
ogni attività fino a quando non venga risolto il problema alla spalla destra
(doc. 53-4).
L’assicurata è stata sottoposta dall’assicuratore
malattia ad una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, specialista
FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione. Nel suo rapporto
peritale del 20 febbraio 2006, il dr. __________ ha posto le diagnosi di
“sindrome cervicovertebrale cronica con componente spondilogena a destra in
presenza di alterazioni degenerative tra C4 e C6 (osteocondrosi e uncartrosi
bilaterale con restringimento dei neuroforami, più a destra che a sinistra);
periatropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra con sindrome
d’attrito sottoacromiale in presenza di una rottura trasmurale della cuffia dei
rotatori ed un’incipiente artrosi dell’articolazione AC; probabile sindrome del
tunnel carpale a destra; sindrome depressiva” (doc. 59-7). Lo specialista ha quindi
concluso che l’assicurata è da considerare abile al lavoro al 50% in attività
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, aggiungendo che questa
valutazione è provvisoria e che avrebbe dovuto essere nuovamente aggiornata a
seconda delle cure che sarebbero state attuate alla spalla destra (doc. 59-8).
Nelle sue
annotazioni mediche del 24 marzo 2006, il dr. __________ del SMR, specialista
FMH in medicina generale (sul diritto per gli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), ha così riassunto il caso:
"
Ausiliaria
Perizia SAM 1.2000:
Diagnosi:
depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme e da
dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità
Impedimento dal punto di vista psichiatrico del
50% (dr. __________), dal punto di vista reumatologico abile al 100%
Richiesta di revisione:
IL 100% in pratica continua dal 11.4.2005,
licenziata per il 31.1.2006
MC dr. __________ 11.10.2005: attesta un
peggioramento dello stato di salute
Diagnosi: sindrome cervicospondilogena cronica
- alterazioni degenerative C4/C5 e C5/C6 senza sicura evidenza per
neurocompressione
- periartropatia
omeroscapolare tendinotica a destra da circa un anno
- rottura trasmurale della cuffia dei rotatori
Nel suo rapporto del 28.9.2005 il dr. __________
descrive espressamente una situazione invariata a livello cervicale.
Insorgenza di un nuovo problema invece a livello
della spalla destra, dove sarebbe indicato un intervento chirurgico.
In fase di opposizione viene presentato:
rapporto dr. __________ per __________ del
20.02.2006:
Diagnosi:
- sindrome cervicovertebrale cronica con componente spondilogena
a destra in presenza di alterazioni degenerative tra C4 e C6 (osteocondrosi ed uncartrosi
bilaterale con restringimento dei neuroforami, più a destra che a sinistra)
- periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra con
sindrome d’attrito sottoacromiale in presenza di una rottura trasmurale della
cuffia dei rotatori ed un’incipiente artrosi dell’articolazione AC
- probabile sindrome del tunnel carpale
- sindrome depressiva (?)
"
la paziente può alzare e trasportare pesi a
corpi solo fino a 10 kg circa e
non in modo ripetitivo. Può manipolare oggetti ed attrezzi solo leggeri e
sull’altezza di un tavolo senza movimenti ripetitivi che implichino l’abduzione
della spalla destra oltre 30° circa. La pro- e supinazione forzata con il
braccio destro è possibile solo occasionalmente. Non può effettuare lavori
manuali che richiedono di portare il braccio sopra l’orizzontale. Sono inoltre
esclusi i lavori di controllo che richiedono movimenti ripetitivi di rotazione
con la testa. Non vi sono
invece impedimenti per l’assunzione di posizioni corporee statiche e per le
trasferte a piedi.
Per un’attività consona alle presenti
limitazioni, la paziente può essere considerata abile nella misura del 50%
(metà di un impiego completo; per l’altra metà la paziente percepisce già
rendita AI).
È possibile che questa valutazione subisca
modifiche a seconda delle ulteriori cure per la spalla destra.”
Lettera del dr. __________ del 10.3.2006: sarebbe
in discussione intervento chirurgico
Valutazione: in
considerazione dei rapporti del dr. __________ e del dr. __________,
l’assicurata presenta un peggioramento dello stato di salute a livello della
spalla destra da 4.2005. Da allora l’assicurata è da ritenersi abile a svolgere
un’attività rispettosa dei limiti esposti dal dr. __________.
Per quanto concerne l’impedimento dal lato
psichiatrico, impedimento valutato in sede SAM nella misura del 50% (mezza
giornata), bisognerà ancora aggiornare l’incarto richiedendo un rapporto
dettagliato al dr. __________.
Inoltre, dopo l’intervento prospettato alla
spalla, la capacità lavorativa dal punto di vista somatico potrà migliorare con
quindi necessità di rivalutazione a breve scadenza (metà 2006).
Procedere: richiedo rapporto al dr. __________.”
(Doc. 63/1-2)
Il dr. __________, specialista FMH in psichiatria
e psicoterapia, con scritto del 25 aprile 2006 indirizzato al dr. __________
del SMR, ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione
mista-ansioso-depressiva (ICD10-F43.22)”, considerando l’interessata inabile al
lavoro al 50% (doc. 66-2).
Pertanto, nel rapporto medico del 27 aprile 2006,
il dr. __________, posto che vi è stato un peggioramento, dal punto di vista
somatico, a partire dal mese di aprile 2005, mentre che dal profilo
psichiatrico la situazione è rimasta invariata, con un grado di incapacità
lavorativa del 50%, ha considerato l’interessata abile al lavoro al 50% a
partire dal mese di aprile 2005 (doc. 65-2).
L’assicurata, per il tramite del suo medico
curante, dr. __________, specialista FMH in medicina generale (doc. 73-1), ha
trasmesso all’UAI copia del rapporto operatorio del 12 maggio 2006 del dr. __________,
inerente l’intervento di artroscopia della spalla destra (doc. 73-2).
Rispondendo alla richiesta di precisazioni del
dr. __________ del SMR, con referto del 16 febbraio 2007, il dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha osservato:
"
Il 12 maggio 2006 ho operato l’assicurata
summenzionata. Durante un’artroscopia della spalla ho eseguito una tenotomia
del capo lungo del bicipite, un debridement di una lesione SLAP II,
un’acromioplastica anteriore e una resezione acromio-clavicolare.
Durante i primi quattro mesi post-operatori, la
paziente dichiara di avere più male di prima dell’intervento, nonostante
l’assunzione di antinfiammatori al bisogno e fisioterapia. Un’infiltrazione
sottoacromiale e acromio-clavicolare ha portato a un peggioramento dei dolori
per due giorni ed in seguito riduzione lieve del dolore. Visto che l’assicurata
ha risposto in una maniera poco convincente all’infiltrazione, ho fatto
eseguire una RM cervicale, che mostra una restrizione di natura ossea dei
forami C5 bilaterali e C6 a sinistra.
Ritengo responsabile la colonna cervicale della
maggioranza dei dolori, l’assicurata può ancora svolgere dei lavori dove non
deve portare o sollevare dei pesi più di 2-3 kg, non lavori ripetitivi. Questo nella
misura del 100%.” (Doc. 76-1)
Anche il dr. __________, rispondendo alla
richiesta di aggiornamento del caso dell’interessata formulata dal dr. __________
del SMR, con scritto del 27 febbraio 2007, ha osservato:
"
Mi riferisco alla sua del 1 febbraio 2007 e con
la presente le trasmetto le informazioni da Lei richieste.
La paziente a margine è seguita regolarmente
presso il mio studio medico e per quel che riguarda l’evoluzione della sua
patologia depressiva essa aveva presentato, durante l’estate scorsa, un lieve
miglioramento della sua situazione psichica e probabilmente anche a causa del
cambiamento della psicofarmacoterapia che avevo proposto, ma purtroppo a causa
di una serie di problematiche familiari, essa di nuovo presentava in parte gli
stessi sintomi dell’inizio della cura psichiatrica, in particolar modo un
quadro fibromialgico importante sotto forma di vari dolori in tutte le parti
molli del corpo che non accennano a migliorare malgrado lo sforzo anche da
parte del medico curante dr. __________ che la segue regolarmente.
Dunque per quel che riguarda la sua diagnosi
rimane quella di una sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) ed un’inabilità lavorativa dal punto di vista
psichiatrico ancora nella misura del 50%.
Inoltre propongo che assolutamente essa continui
ad assumere la sua psicofarmacoterapia altrimenti vi è un rischio di
peggioramento e forse a questo punto una sua valutazione presso il SAM di
Bellinzona potrebbe mettere meglio in evidenza e proporre soluzioni per un suo
eventuale reinserimento professionale.” (Doc. 77-1)
Sulla base di tali risposte, nelle sue
annotazioni del 7 marzo 2007, il dr. __________ ha quindi concluso che:
"
(…)
Valutazione e procedere:
Dal punto di vista fisico dopo l’intervento in
questione lo stato di salute fisico dovrebbe essere tornato a quello presente
in occasione della perizia SAM del 2000.
Per determinare gli attuali limiti funzionali
risulta indicata una perizia reumatologica, dr. __________.” (Doc. 78-1)
L’UAI ha quindi sottoposto l’interessata ad una
perizia reumatologica, affidata al dr. __________, spec. FMH in reumatologia,
il quale, nel suo referto peritale dell’11 giugno 2007, ha posto le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica o sindrome
polialgica funzionale con marcata diminuzione della soglia del dolore; sindrome
cervico-vertebrale cronica su moderate alterazioni degenerative C4/C5 e C5/C6
con assenza di disturbi radicolari agli arti superiori”, mentre quali diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “iniziale discopatia
L3/L4; calcaneodinie plantari; stato dopo intervento al ginocchio sinistro
circa dieci anni fa’; stato dopo intervento per rottura della cuffia dei
rotatori alla spalla sinistra un anno fa’; allergia al Bactrim” (doc. 81-11).
Il dr. __________
ha osservato che l’assicurata presenta quindi una sindrome dolorosa cronica e
di natura funzionale, associata anche ad un disturbo della sfera psichiatrica,
che consiste essenzialmente in una soglia del dolore abbassata, ciò che spiega,
da una parte, la forte discrepanza fra l’intensità dei disturbi soggettivi e i
reperti oggettivi moderati e, dall’altra, la quasi completa refrattarietà delle
algie a tutti i trattamenti a cui è stata sottoposta.
Complessivamente, il dr. __________ ha
evidenziato di non avere riscontrato un peggioramento dei disturbi per quanto
concerne la componente cervicale e cervico-brachiale rispetto a quanto
constatato negli ultimi dieci anni, per cui la situazione deve essere
considerata stabilizzata. L’assicurata è poi poco disturbata dai dolori lombari
e al ginocchio sinistro, mentre per quanto concerne la spalla, vi è sicuramente
stato un peggioramento dello stato clinico e della capacità lavorativa a
seguito della rottura della cuffia dei rotatori. La situazione è poi migliorata
con l’intervento del dr. __________ del 2005, che ha portato ad una
funzionalità completa e simmetrica delle due spalle, con una prognosi
favorevole in assenza di un’attività fisica pesante.
Il dr. __________ ha quindi considerato
l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di ausiliaria
dal 1° gennaio 2007, osservando:
"
La paziente beneficia dunque di un grado di
invalidità del 50% dopo la perizia del SAM del febbraio 2000. In seguito, è stato segnalato un
peggioramento, tuttavia difficilmente correlabile con riscontri oggettivi, se
non temporaneamente per quanto riguarda la spalla destra. Considerando l’ottimo
recupero della funzionalità della spalla destra dopo l’intervento ortopedico
del dr. __________, tale peggioramento viene a cadere, ciò che può essere
retrospettivamente datato al 1° gennaio 2007. Complessivamente la paziente è
dunque da ritenere senz’altro di nuovo abile per un lavoro di ausiliaria di
cure o ausiliaria di pulizie a metà tempo, dal 1° gennaio 2007.” (Doc. 81-13)
Quanto alla possibilità di svolgere altre
attività, il dr. __________ ha considerato l’interessata, a partire dal 1°
gennaio 2007, in grado di
svolgere, al 100%, un’attività adeguata, consistente in un’attività leggera o
medio-leggera (limiti di carico: pesi superiori ai 15 kg se non occasionalmente e se non
portati ergonomicamente), evitando lavori con gli arti superiori sopra
l’orizzontale o che necessitano di continue flessioni o rotazioni della colonna
cervicale. Il dr. __________ ha aggiunto che ella presenta una normale facoltà
deambulatoria; può rimanere in posizione eretta o seduta senza limitazioni;
conserva una normale manualità e funzionalità degli arti superiori (doc.
81-13+14). Lo specialista ha aggiunto che l’assicurata va considerata abile al
lavoro al 100% anche nell’attività di casalinga, fatta eccezione per il periodo
compreso fra aprile 2005 e dicembre 2006, a causa della problematica alla
spalla destra (doc. 81-14).
Nelle sue annotazioni del 21 luglio 2007 il dr. __________
del SMR, medico generico, ha osservato:
"
L’assicurata è già stata riconosciuta con una IL
del 50% su base psichiatrica, è stata inviata ad una perizia reumatologica per
verificare l’esistenza di danni alla salute di carattere fisico e quantificare
le limitazioni.
Dalla perizia del dr. __________, svolta in
maniera esaustiva, non vengono ravvisati peggioramenti rispetto alla condizione
valutata in occasione della perizia SAM del 2000; il peggioramento segnalato
può essere riferibile al problema della spalla destra, di evidente natura
temporanea, che ha beneficiato delle cure del dr. __________ e che attualmente
mostra un ottimo recupero funzionale.
Il perito, nelle sue conclusioni, riporta
testualmente che la paziente è da ritenere senz’altro di nuovo abile per un
lavoro di ausiliaria di cure o ausiliaria di pulizie a metà tempo dal 1°
gennaio 2007; in questa definizione egli tiene conto della riduzione del tempo
dovuta alla patologia psichiatrica e alla datazione della guarigione dalla
problematica della spalla. In effetti egli riporta delle capacità fisiche
residue che danno delle limitazioni solo in attività particolarmente pesanti e
permettono attività medio-leggere come quelle praticate, queste debbono
intendersi su un orario normale di lavoro, la limitazione è quindi data
dall’aspetto psichiatrico.
Riconosciamo un periodo temporaneo di completa IL
dall’aprile 2005 al dicembre 2006, per il sommarsi della patologia alla spalla.
In conclusione:
IL 100% dall’aprile 2005 al dicembre 2006 in ogni attività
IL 50% dal 1° gennaio 2007 per i soli motivi
psichiatrici nell’attività attuale ed in ogni altra attività adeguata che non
sia particolarmente pesante.” (Doc. 83-1)
2.8. A seguito
della decisione con la quale l’amministrazione le ha attribuito una mezza
rendita fino al mese di giugno 2005, una rendita intera dal 1° luglio 2005 al
31 marzo 2007 e poi di nuovo una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2007, l’assicurata
ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e meglio:
-
certificato del 13 novembre 2007 del dr. __________
specialista FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Con
la presente mi riferisco alla decisione dell’AI del 16 ottobre 2007 di non
aumentare la rendita della mia paziente.
Non posso
condividere questa decisione per i seguenti motivi:
conosco la paziente
come medico di famiglia da anni e ho potuto osservare il peggioramento continuo
del suo stato generale e l’aumento progressivo della sua sofferenza negli
ultimi anni.
In particolare i
problemi cervicali e delle spalle (più la destra) sono sempre acuti e non sono
risolti.
Riguardo la
valutazione del dr. __________ (vedi allegato) che dice che la paziente è da
ritenere totalmente inabile al lavoro per ogni attività finché non sia risolto
il problema della spalla destra.
Dopo i trattamenti
senza successo dall’ortopedico __________ (infiltrazioni, operazione), la
problematica si è complicata con le patologie della colonna cervicale che non
sono ancora stati affrontati fino in fondo.
Spalla e colonna
cervicale impediscono alla paziente un lavoro qualsiasi. Anche per i lavori
domestici è condizionata in modo importante (confermato dai familiari).
La situazione non
soddisfacente ha provocato anche uno stato depressivo reattivo.
È in cura dal dr. __________.
È impensabile che la
paziente possa riprendere un’attività fisica in queste condizioni, nemmeno
parzialmente.
Mi rendo conto che
la valutazione della sofferenza di una persona e quantificarla è un’impresa
complessa.
Ma il medico curante
che vede questa sofferenza mese per mese durante tanti anni dovrebbe essere
ascoltato.” (Doc. C)
-
rapporto del 19 settembre 2007 del dr. __________,
Vice Primario di neurochirurgia e del dr. __________, Capo clinica di
neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________, indirizzato al dr. __________,
del seguente tenore:
" Con
la presente desideriamo riferirle in merito alla paziente sopra menzionata, che
abbiamo rivisto il 18 settembre 2007.
Per quanto riguarda i
dati anamnestici principali, facciamo riferimento alla relazione del collega
Prof. __________ datata 27 aprile 2007. Ci limitiamo a ricordare unicamente che
in aprile 2007 la paziente è stata sottoposta dal collega ad una procedura di
denervazione delle articolazioni C4/C5 e C5/C6 a sinistra mediante nefrotomia
con radio-frequenza dopo test delle articolazioni faccettarie secondo
protocollo ISIS. Se i dolori cervicali al momento erano nettamente migliorati,
a distanza di un mese sarebbero ricomparsi in forma lentamente ingravescente.
Un mese fa’ inoltre la paziente avrebbe presentato una breve cervicalgia
estremamente intensa, associata a capogiri.
Allo stato attuale, è
presente un dolore cervicale, prevalentemente posteriore con irradiazione
occipitale e talvolta al cranio in modo simmetrico, con conseguente limitazione
dei movimenti sia di rotazione che di flessione-estensione del capo; sono
presenti delle parestesie alle mani, senza precisa distribuzione dermatomerica
ed un dolore alla superficie mediale e laterale del braccio e avambraccio, più
demarcato a destra; concomita, per quanto difficile da correlare alla
problematica cervicale, un dolore al tallone bilateralmente, in particolare
durante la marcia. In
clinostatismo i dolori cervicali diventerebbero decisamente più sopportabili; frequenti
gli episodi di capogiro.
Ci troviamo quindi di
fronte ad una sintomatologia, per quanto lentamente, progressiva.
All’esame obiettivo
non rileviamo deficit neurologici, in particolare non notiamo segni di
radicolopatia e/o mielopatia.
Ci riserviamo di
discutere il caso, anche con il Prof. __________, prima di decidere il
procedere terapeutico.” (Doc. E)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 febbraio
2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Assistente di cura già beneficiaria rendita AI 50%
per affezione psichiatrica, marito pure in AI.
Perizia SAM 2000
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Depressione nervosa persistente nel quadro di una
sindrome somatoforme e da dolore persistente in paziente con disturbo
anancastico di personalità
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Cervicobrachialgia bilaterale cronica su
discopatia C4-C5 e C5-C6
In fase di revisione viene fatto valere
peggioramento reumatologico (situazione psi invariata, vedi certificazione
dello psichiatra curante).
Assicurata peritata dal dr. __________ il 4
maggio 2007:
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
- sindrome fibromialgica o sindrome polialgica funzionale con
marcata diminuzione della soglia del dolore
- sindrome
cervico-vertebrale cronica su moderate alterazioni degenerative C4/C5 e C5/C6:
- assenza di disturbi radicolari agli arti
superiori
Conclusioni del perito:
prevale quadro funzionale
situazione cervicale idem come SAM 2000
spalla migliorata dopo intervento del 2005 con
attualmente funzionalità simmetrica delle 2 spalle, questo almeno da 1.2007
Decisione UAI del 18.10.2007:
grado AI 100% dal 1.7.2005 (per problematica
spalla con seguente intervento)
grado AI 58% dal 1.4.2007 (dopo ricupero
funzionalità spalla come da perizia reumatologica)
Ricorso:
vengono presentati:
-
rapporto medico del dr. __________ del
13.11.2007:
nel suo rapporto il
curante esprime il parere che l’assicurata sia da ritenersi inabile al 100% per
qualsiasi attività
-
lettera del dr. __________ indirizzata al dr. __________
del 19.9.2007:
da questa lettera
risulta che l’assicurata è stata sottoposta a trattamento con radio-frequenza
in aprile 2007 dal Prof. __________.
Assenza attuale di
deficit neurologici, non segni per radicolopatia e/o mielopatia.
Valutazione:
dall’attuale
documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata
rispetto al momento della valutazione peritale. Già noto al perito allora che
l’assicurata si era sottoposta al trattamento con radio-frequenza senza grande
successo. Si tratta qui d’una procedura ambulatoriale a scopo analgesico,
efficace in certi casi (ma non nel presente caso con quindi rinuncia da parte
degli specialisti di ripetere il trattamento).” (Doc. VIII/bis)
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad esempio,
nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha
sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.10. Nella
fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6., 2.7. e
2.8.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (consid. 2.9.), questo Tribunale deve concludere che, a
ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessata, dal mese di gennaio 2007,
abile al 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Al
riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso
di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su
un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 21 aprile 2000, con la quale
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita
(grado di invalidità del 50%) dal 1° gennaio 1999 (doc. 39/1-2), a causa di una
depressione nervosa persistente nel quadro di una sindrome somatoforme e da
dolore persistente in paziente con disturbo anancastico di personalità, che la
rendeva inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività a partire dal 23
gennaio 1998, come stabilito dai medici del SAM nella perizia pluridisciplinare
del 9 febbraio 2000 (cfr. doc. 36/1-10).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Va qui
rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una perizia
reumatologica, affidata al dr. __________ e ha richiesto una valutazione di
decorso, dal profilo psichiatrico, al curante, dr. __________, dalle quali il
TCA non ha motivo di distanziarsi.
2.10.1. Quanto alle
patologie somatiche di cui è affetta l’assicurata, alla perizia del dr. __________
dell’11 giugno 2007, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza
probatoria piena.
Nel suo
referto peritale reumatologico dell’11 giugno 2007, il dr. __________, poste le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica o
sindrome polialgica funzionale con marcata diminuzione della soglia del dolore;
sindrome cervico-vertebrale cronica su moderate alterazioni degenerative C4/C5
e C5/C6 con assenza di disturbi radicolari agli arti superiori”, ha
sottolineato di non avere riscontrato un peggioramento dei disturbi
dell’interessata per quanto riguarda la componente cervicale e cervico-brachiale
rispetto a quanto constatato negli ultimi dieci anni, mentre per quanto
riguarda la spalla destra, lo specialista ha riconosciuto che vi è stato un
peggioramento, temporaneo, dello stato clinico e della capacità lavorativa a
causa della rottura della cuffia dei rotatori, che è comunque migliorata grazie
ad un intervento del dr. __________ nel 2005. Il dr. __________ ha infatti
potuto riscontrare, nel corso dell’esame peritale, una funzionalità completa e
simmetrica delle due spalle, con una prognosi favorevole in assenza di attività
fisiche particolarmente pesanti (doc. 81-12).
Il dr. __________
ha quindi concluso che il peggioramento dello stato di salute a causa delle
problematiche alla spalla destra è stato temporaneo ed è venuto meno a partire
dal 1° gennaio 2007, visto l’ottimo recupero della funzionalità della spalla
destra dopo l’intervento ortopedico del dr. __________ (doc. 81-13).
Dal
rapporto peritale del dr. __________ emerge quindi, in maniera chiara e ben
motivata, il miglioramento, da un profilo reumatologico, dello stato di salute
dell’assicurata - visto il recupero della funzionalità della spalla destra -
tale da renderla, a partire dal 1° gennaio 2007, abile al lavoro al 50% nella
sua precedente attività di ausiliaria di cure/di pulizie e, sempre a partire
dal 1° gennaio 2007, totalmente abile al lavoro in attività rispettose dei suoi
limiti funzionali.
Tale conclusione conferma del resto quanto già
valutato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel
suo referto del 16 febbraio 2007, dopo avere osservato che i dolori che risente
l’assicurata sono dovuti ai problemi alla colonna cervicale, ha indicato che
l’assicurata può ancora svolgere, al 100%, dei lavori dove non debba portare o
sollevare pesi superiori ai 2-3 kg e che non comportino mansioni ripetitive (doc. 76-1).
Le conclusioni del dr. __________ non possono essere
contraddette né dal referto del 13 novembre 2007 del dr. __________, spec. FMH
in medicina generale - il quale ha criticato la decisione dell’amministrazione,
limitandosi ad indicare che i “problemi cervicali e alle spalle sono sempre
acuti e non sono risolti”, ritenendo l’assicurata totalmente inabile al
lavoro (doc. C) - né da quello del 19 settembre 2007 del dr. __________, Capo
Clinica del Servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________
– il quale ha riscontrato la presenza di un dolore cervicale, delle parestesie
alle mani e un dolore al braccio destro, escludendo comunque, all’esame
obiettivo, l’esistenza di deficit neurologici (non segni per radicolopatia o
mielopatia) (doc. E).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, il referto del 19 settembre 2007 è precedente alla decisione
impugnata (del 16 ottobre 2007) ed è quindi rilevante ai fini del giudizio.
Il
referto del 13 novembre 2007 del dr. __________, per
contro, è successivo alla decisione
impugnata (del 16 ottobre 2007), ma si riferisce alla situazione presente da
diversi anni ed è quindi parimenti rilevante ai fini del presente giudizio.
Pertanto,
potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata
antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del
presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 15
maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Nel caso di specie, il dr. __________, nelle sue
annotazioni del 7 febbraio 2008, ha indicato che dalla documentazione medica prodotta dall’assicurata
pendente causa non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata
rispetto al momento della valutazione peritale, aggiungendo che era già noto al
perito che l’assicurata si era sottoposta al trattamento di radio-frequenza
senza grande successo (doc. VIII/bis).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo
apprezzamento del SMR.
Da un punto di vista somatico, dunque, occorre
ritenere che, rispetto alla precedente decisione del 21 aprile 2000, lo stato
di salute dell’interessata ha subito un temporaneo peggioramento a causa dei
problemi insorti alla spalla destra, poi ridimensionatisi a partire dal mese di
gennaio 2007, con il recupero di una piena funzionalità del braccio destro e
una conseguente piena capacità lavorativa in attività adatte, come stabilito
dal dr. __________.
2.10.2. Per
quanto concerne la patologia psichiatrica, il medico curante, dr. __________,
nello scritto del 25 aprile 2006 (doc. 66-1) e in quello del 27 febbraio 2007
all’attenzione dell’UAI (doc. 77-1), ha diagnosticato la presenza di una
“sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva
(ICD10-F43.22)”, ritenendo l’assicurata, dal profilo psichiatrico, inabile al
lavoro al 50%.
Tale valutazione coincide
con quanto già valutato dai medici del SAM nella perizia del 9 febbraio 2000 e
in particolare con il giudizio reso dal dr. __________, il quale aveva ritenuto
l’assicurata inabile al lavoro al 50%, con possibilità piuttosto scarse di
migliorare questo grado di capacità lavorativa (doc. 36-16).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle
conclusioni alle quali è giunto lo psichiatra curante e che non sono state del
resto smentite da altri certificati medici specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti.
Tale non può certo essere considerato lo scritto
del 13 novembre 2007 del dr. __________, il quale ha solo indicato che la
situazione non soddisfacente dal profilo somatico ha provocato uno stato
depressivo reattivo, per il quale l’interessata è in cura presso il dr. __________
(doc. C).
2.10.3. In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla
stessa può essere fatto riferimento. Inoltre, considerato il miglioramento
dello stato di salute dal profilo reumatologico, a seguito del recupero della
funzionalità alla spalla destra e tenuto conto dei problemi psichiatrici, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal 1° gennaio 2007, l’assicurata ha presentato una capacità
lavorativa del 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.11. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Sulla
base delle risultanze mediche, l’avv. __________ del Servizio giuridico
dell’UAI, con scritto del 3 agosto 2007, ha chiesto alla consulente IP di
valutare il caso, osservando:
"
(…)
Ora, considerato come il perito abbia
esplicitamente riferito che “la paziente è (…) da ritenere senz’altro di nuovo
abile per un lavoro di ausiliaria di cure o ausiliaria di pulizie a metà tempo,
dal 1.1.2007” e come lo psichiatra curante dr. __________ il 27 febbraio 207
abbia consigliato una perizia SAM al fine di “mettere meglio in evidenza e
proporre soluzioni per un suo eventuale reinserimento professionale”, si chiede
alla CIP incaricata di verificare l’attualità delle proprie conclusioni del 31
ottobre 2006.
In particolare, nel caso in cui la consulente non
ritenesse la professione di – ad esempio – ausiliaria di pulizie esigibile a
metà tempo, questa chiarirà i motivi della non-integrabilità, considerato come
questa professione a) rispetti la valutazione medico-teorica; b) non necessiti
di particolare formazione professionale.” (Doc. 84-1)
Nelle
annotazioni del 19 settembre 2007, la consulente IP ha indicato:
"
Prendo atto del miglioramento dello stato di
salute dell’assicurata e della conseguente nuova valutazione lavorativa del
perito __________, che la giudica abile in attività adeguate (porto di pesi
massimo 15 kg, no a continue
flessioni o rotazioni del tronco), attività di ausiliaria di cure o di pulizie
incluse.
Resterebbe quindi, come fattore seriamente
invalidante, quello di natura psichiatrica (IL 50%).
Ora, dal punto di vista professionale ritengo che
l’attività di ausiliaria di cure non sia più esigibile, per lo meno in misura
totale, in quanto non rispetta le limitazioni funzionali dell’assicurata.
Quando esercitava questa professione presso la
casa per anziani __________ in misura totale le professioni di ausiliaria di
cure e di pulizie non erano ancora differenziate.
Dal 1999 in poi, il Cantone ha richiesto che
venisse fatta una chiara distinzione tra le due professioni.
Oggigiorno, quindi, una persona che lavora come
ausiliaria di cure si occupa esclusivamente dei pazienti (piccoli “interventi
medici” come presa della pressione o della temperatura, eventualemente anche
controllo dell’assunzione dei farmaci) e della cura della loro igiene.
Un’ausiliaria di cure oggi, specie se lavora in
una casa anziani, deve spesso sollevare e pulire i pazienti: di conseguenza, si
può trovare più volte a dovere sollevare pesi sopra i 15 kg e a lavorare in posizione di
flessione-rotazione del tronco.
Ritengo quindi adeguato considerare l’assicurata
abile al 100% per quanto riguarda la questione reumatologica quale ausiliaria
di pulizie e non quale ausiliaria di cure.
La valutazione delle attività esigibili e dei
relativi redditi va modificata di conseguenza: per effettuarla dovrò riferirmi
alle Tabelle RSS, che contemplano attività semplici e non qualificate esigibili
dall’assicurata quali ad esempio:
- cassiera
- venditrice in un self-service o in una stazione di benzina, o
ancora in un chiosco
- operaia addetta alla cernita, assemblaggio, controllo qualità,
imballaggio, etichettatura, spedizione di materie prime o finite nell’industria
della plastica, farmaceutica, elettronica, orologiera, alimentare, tessile
- ausiliaria di pulizie
Il calcolo dei redditi risulta quindi come segue:
RH 2006: aggiornando il reddito del 2005 e
portandolo al 100%, fr. 55'986 annui.
RI 2006: secondo tabelle RSS, apportando un 50%
di deduzione su indicazione medica e un 5% di deduzione per le lievi
limitazioni funzionali, risulta un RI di fr. 23'588 annui.
CGR: 42.3%.” (Doc. 86-1)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale
concorda con la valutazione della consulente dell’UAI, la quale ha stabilito
che il danno alla salute di natura reumatologica che è andato ad aggiungersi a
quello psichiatrico non permette più all’assicurata lo svolgimento della
propria attività professionale originaria, ma che occorra prendere in
considerazione altre attività da lei ragionevolmente esigibili.
2.12. Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, sono determinanti i dati del 2007 (visto che nella
decisione su opposizione del 16 ottobre 2007 la rendita è stata ridotta a
partire dal 1° aprile 2007).
L’amministrazione
ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per
il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2007.
2.13. Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che
l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2005 in fr. 55’432.-, conformemente a
quanto indicato dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 71-1), importo che
aggiornato al 2006 è pari a fr. 55'986.
Adeguando tale importo al 2007, si ottiene un
reddito da valido di fr. 56’882 (+
1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari
reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
2.14. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per
l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).
L’assicurata,
quale ausiliaria di cure/di pulizie presso la Casa di riposo __________,
avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 55’986.--/anno per un’occupazione a tempo
pieno. Tale reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 55’374, cfr. Tabella TA1 2006 p.to 85 “Sanità
e servizi sociali”, livello di qualifica 4, fr. 4’437 X 12 mesi = 53'244.-
riportato su 41.6 ore).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.10.3.), da un punto di vista medico, l’assicurata
può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il
reddito statistico citato va ridotto del 50% e ammonta a fr. 25’513.25 (fr. 51'026.50 ridotti del 50%).
2.15. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16. In concreto,
l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 5% per
tenere conto di “lievi limitazioni funzionali” (doc. 86-1).
Va qui
rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla
valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80
consid. 5b/dd e 6).
Egli può tuttavia
farlo in presenza di validi motivi.
Ad
esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale
ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento
della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice
per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,
osservando:
"
Considerandi
2.
2.1
Die Frage, ob die von der IV-Stelle
angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der
zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,
dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren
Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur
teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag,
liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz
erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und
damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es
bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei
bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der
Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE
statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid
dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer
körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt;
wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit
unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der
Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.
2.2
Die Vorinstanz hat damit entgegen der
Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern
sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende
Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der
Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis
besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del 5%
stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.
Il TCA
rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno
alla salute, l'assicurata è stata sì giudicata in grado di esercitare
un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 50%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività
adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit
unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So
kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle
spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle
Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines
Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit
einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006
nella causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -
nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) - nel
caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In conformità alla
giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività
adeguate solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del
reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo
parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una
persona impiegata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute dell’interessata.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% per gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 51'026.50 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la
riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 20'410.60 (fr. 25’513.25 - (fr. 25’513.25 x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56’882
(consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 64.11%, arrotondato al 64% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita di invalidità e
non soltanto a mezza rendita, come stabilito dall'amministrazione.
Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo
Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una riduzione delle
prestazioni, dopo la temporanea attribuzione di una rendita intera di
invalidità dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2007.
Queste
ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita dal 1° aprile 2007, bensì
a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 64%, a partire dal 1° aprile
2007.
(al riguardo va evidenziato che la riduzione delle prestazioni, per un
grado di invalidità del 64%, va fatto risalire al mese di aprile 2007, in quanto giusta l’art. 88a OAI se
la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, il dr. __________ ha
dichiarato l’assicurata temporaneamente inabile al lavoro al 100% fino al mese
di dicembre 2006 a causa dei problemi alla spalla destra, ma poi abile al 50%
nella sua professione e al 100% in attività adeguate, a partire dal 1° gennaio
2007, cfr. doc. 81-13).
2.17
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a
un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
2.18
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi
fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata del 16 ottobre 2007 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto a una mezza
rendita di invalidità fino alla fine di giugno 2005, a una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2005 al
31 marzo 2007 e a tre quarti di rendita di invalidità a
decorrere dal 1° aprile 2007.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1. L’UAI verserà all’assicurata
fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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