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32.2007.368

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 novembre 2008Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione del 25 ottobre

2007 (cfr. doc. 39-1=A2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il

diritto a una rendita intera dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007, in quanto in

seguito, ritenuto che a decorrere dal gennaio 2007 è esigibile lo svolgimento a

tempo pieno di un impiego adeguato alle sue condizioni di salute, il suo grado

di invalidità non raggiunge la soglia minima prevista dalla legge

1.2. Contro

questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il

quale ha contestato l’attribuzione di una rendita temporanea, adducendo, in

particolare, di essere ancora inabile al lavoro nella misura del 50%. La stessa

ha precisato che il suo stato di salute, dal dicembre 2006, non è più

migliorato (cfr. doc. I).

1.3. Con risposta

del 3 dicembre 2007 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente gli atti relativi al

caso dell’assicurata al medico del Servizio medico regionale (SMR), ha

postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. IV).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’amministrazione fosse legittimata o

meno a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità dopo il 31

marzo 2007.

2.3. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.6. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.7. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg

2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur

namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg],

Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999,

p. 15).

2.2 Si l'on

compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics

posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux

persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme

persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants [F60.7] en 2002). Les

con­clusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne

les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les

experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome somatoforme douloureux

prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion

précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement

passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque

celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance

appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi, l'administration

peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision

selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à

constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut con­firmer,

en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF

125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et

390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais

expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier

une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des

dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31

janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs

aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu

de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],

consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation

d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re

apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner

une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Con

decisione del 25 ottobre 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sul parere del Dr. med. __________,

ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera di invalidità

limitatamente al periodo dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007, mentre le ha

negato una rendita a fare tempo dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. 39-1=A2;

37-1segg.).

L’assicurata

ha contestato l’assegnazione di una rendita di durata determinata, facendo

valere di essere ancora inabile al lavoro al 50% (cfr. doc. I).

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che tanto

al momento dell’esame iniziale del diritto alla rendita, che in occasione della

revisione di quest’ultima (art. 17 LPGA), occorre preventivamente porsi il

quesito di sapere quale metodo di graduazione dell'invalidità sia applicabile nel caso concreto.

La

scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale

del confronto dei redditi [art. 28 cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA],

metodo specifico [art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27 OAI e 8

cpv. 3 LPGA], metodo misto [art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con l’art. 27bis

OAI, nonché gli artt. 16 LPGA e 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27

OAI e 8 cpv. 3 LPGA]) dipende dallo statuto attribuito al potenziale

beneficiario della rendita: assicurato esercitante un'attività lucrativa a

tempo pieno, assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale o

assicurato non attivo.

Se una

persona vada considerata appartenente all'una o alle altre di queste tre

categorie, si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti

le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute.

Questo

quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino

all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che

l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove

tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare,

sociale ed economica, un grado di verosimiglianza preponderante (Plaidoyer

5/06, p. 54s.; DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150

consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).

2.9. Nella

concreta evenienza dalle tavole processuali emerge che l’UAI ha considerato

l’insorgente quale assicurata esercitante un'attività lucrativa, di modo che

l’eventuale diritto alla rendita è stato valutato in applicazione del metodo

generale del confronto dei redditi (cfr. doc. 37-1segg.).

Questa Corte ritiene

corretto il modo di operare dell’amministrazione.

In casu non sono date le

condizioni per applicare il metodo “misto” relativo a quegli assicurati che

esercitano un’attività lavorativa a tempo parziale e per la restante parte del

tempo svolgono attività casalinga.

L’assicurata, il 15 luglio

2007, rispondendo a dei quesiti postile dall’UAI, ha infatti indicato che se

non fosse intervenuto il danno alla salute nel suo mestiere di pittore sarebbe

stata attiva al 100% (cfr. doc. 31-1, 30-1).

Del resto la ricorrente

non ha sollevato obiezioni circa il metodo di calcolo applicato dall’UAI.

2.10. Dal profilo medico, il Dr.

med. __________, spec. FMH in medicina interna, ha esaminato l’insorgente il 20

gennaio 2006 per conto della __________.

Il medico ha posto la

seguente diagnosi:

" Sindrome

algica persistente alla spalla dx con deficit funzionali compatibili con

lesione della cuffia rotatoria, persistenti in esiti di intervento artroscopico

e acromioplastica del 08.08.05 per impingement sotto-acromeale.” (Doc. 1-15)

Il Dr. med. __________ ha

osservato che a distanza di quasi sei mesi dall’intervento artroscopico alla

spalla destra, la paziente continuava ad accusare dolori invalidanti e

importanti deficit funzionali. Inoltre egli ha asserito che l’incapacità

lavorativa totale certificata dal 08.08.05 era giustificata a causa di

malattia, che per il momento non era proponibile la ripresa di nessun genere di

attività lavorativa (cfr. doc. 1-15, 1-16).

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, il 5 aprile 2006, dopo aver

visitato l’assicurata il 23 marzo 2006, ha diagnosticato un impingement

ventrale alla spalla destra.

Lo specialista ha

precisato di aver trovato clinicamente un’importante sintomatologia algica a

livello della spalla destra con una mobilità limitata, che la

flessione/elevazione era possibile fino a 150° ma con un movimento di trucco e

con una lieve sublussazione ventrale. La RMI eseguita ha confermato uno stacco

parziale del labbro anteriore, nonché delle lievi alterazioni a livello del

sovraspinato. Egli ha indicato che a suo avviso si era confrontati con una

paziente che presentava un’instabilità anteriore della spalla destra a causa di

una lesione del labbro glenoidale anteriore (cfr. doc. 1-10)

Dal rapporto

medico all’attenzione dell’UAI compilato il 10 ottobre 2006 dal Dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica, risultano disturbi residui alla spalla destra in

stato da artroscopia e borsectomia, decompressione sotto-acromiale, resezione

dell’articolazione AC e rifissazione flap della spalla destra il 7 luglio 2006.

Il sanitario ha puntualizzato che nel luglio 2006 è stato eseguito il secondo

intervento dal Prof. Dr. med. __________ di __________, poiché dopo il primo

intervento dell’agosto 2005, l’assicurata continuava ad accusare ancora dolori

nella regione della scapola e nella regione anteriore soprattutto ai movimenti

di elevazione del braccio, a volte anche di notte e stando ferma.

Per

quanto concerne la mobilità della spalla destra, il medico ha riscontrato

un’abduzione e flessione di 160 gradi, rotazione interna fino a L5, rotazione

esterna 30 gradi, forza simmetrica per rotazione interna ed esterna e per

elevazione e ai movimenti di elevazione vi era una mobilità patologica della

scapola nel senso di un movimento antalgico e di stabilizzazione. Il Dr. med. __________

ha, altresì, indicato che lo stato di salute della ricorrente era suscettibile

di miglioramento, che la capacità lavorativa non poteva essere migliorata con

provvedimenti sanitari, ma che provvedimenti professionali erano indicati (cfr.

doc. 7-1, 7-2).

Nell’allegato

al rapporto medico, il Dr. med. __________, sempre il 10 ottobre 2006 ha

specificato che la paziente non poteva più eseguire lavori ripetitivi sopra il

livello delle spalle, che l’attività attuale (tuttofare/aiuto domestico -

archiviazione, segreteria; cfr. doc. 8-1) era proponibile per otto ore al

giorno se l’assicurata non doveva lavorare sopra il livello delle spalle e che,

tenendo conto della limitazione menzionata, non esisteva una diminuzione del

rendimento. Egli ha, altresì, puntualizzato che l’insorgente era in grado di

svolgere altre attività per otto ore al giorno non richiedenti l’elevazione del

braccio destro sopra il livello della spalla (cfr. doc. 7-3).

Il Prof.

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore a __________, come indicato sopra, il 7 luglio 2006 ha

operato l’assicurata alla spalla destra (“Diagnostische Arthroskopie,

arthroscopische Bursectomie und dosierte subacromiale Dekompression,

AC-Gelenksresection, SLAP-Refixation”; cfr. doc. 10-7).

Il 29

settembre 2006 lo specialista ha riscontrato il seguente reperto:

"

Reizloser Weichteilmantel. Aktive Elevation

praktisch seitengleich. Im Sektor zwischen 80 und 120° schmerzhafter Bogen mit

deutlicher asymmetrischer und pathologischer Bewegung der Scapula im Sinne der

antalgischen und stabilisierenden kompensatorischen Bewegung.“ (Doc. 10-5)

Il Prof. Dr. med. __________,

il 27 novembre 2006, ha poi attestato che:

"

Zurzeit befinde sich Frau RI 1 in einer

Rehabilitationsphase nach arthroscopischer Behandlung vom 7.7.06. Eine gewisse

Besserung ist nach wie vor möglich. Ich denke jedoch, dass die Arbeit als

Malerin/Gipserin realistischerweise nicht wieder aufgenommen werden kann. Wenig

belastete Arbeiten unterhalb der Xyphoidhöhe sind unbeschränkt möglich. Eine

entsprechende professionelle Reorientierung sollte so rasch wie möglich in die Wege

geleitet werden." (cfr.doc. 10-1, 10-2)

Il

medico del SMR, Dr. med. __________, il 15 dicembre 2006 ha annotato uno stato

dopo decompressione sottoacromiale con borsectomia, resezione articolazione AC

e SLAP refissazione il 7.7.2006 dopo prima acromioplastica il 8.8.2005 per

malattia limitante da oltre due anni.

Per quanto attiene alla

capacità al lavoro, il medico ha indicato che la documentazione medica

permetteva di documentare una piena inabilità lavorativa dal 7.2005 in attività

tuttofare – mansioni domestiche – archiviazione e segreteria. Per le mansioni

specifiche che implicano movimenti oltre l’orizzontale, egli ha rilevato che vi

era una definitiva IL al 100% anche dopo le operazioni sopraesposte, mentre in

attività adeguate e medio leggere vi era un’abilità totale dal 1.1.2007 (5 mesi

dopo l’ultima operazione). Il sanitario del SMR ha precisato che attività

adeguate erano: non dover manipolare regolarmente oggetti di peso superiore a

5-10kg sopra l’orizzontale, non dover effettuare lavori implicanti visione

regolare verso l’alto e non sollevare/portare/spostare pesi superiori a 10 kg

(cfr. doc. 12-1).

All’atto ricorsuale

l’assicurata ha allegato un rapporto del Prof. Dr. med. __________ del 4

dicembre 2006 da cui emerge il seguente reperto:

"

Reizloser Weichteilmantel. Seitengleiche Elevation.

Seitengleiche glenohumerale Rotationsamplitude. Korrekte Kfraftentfaltung für

die Innen- und die Aussenrotation. Schmerzangabe bei modifizierten

Impingement-Zeichen. Residuelle Druckdolenz im Bereiche des resezierten

AC-Gelenkes. Positives Bodycross-Zeichen.“ (Doc. A3)

Lo

specilista __________ si è, poi, così espresso circa la valutazione e il

procedere afferenti alla spalla destra della ricorrente:

"

Es besteht ein residuelles Schmerzsyndrom

welches zurzeit nicht weiter behandlungsfähig ist. Die Physiotherapie darf

definitiv sistiert werden. Die anerlernten Kräftigungs- und

Dekoaptationsübungen (autotherapeutisch) sollen weitergeführt werden. Ich

attestierte eine 50%-ige AUF ab. 2.1.2 mit der Zielvorstellung die Patientin

wieder vermittlungsfähig zu machen. Maler-/Gipserarbeiten oberhalb der

Xyphoidhöhe sind nicht realisierbar. Frau RI 1 wird sich in Bezug auf eine

geeignete Arbeitsstelle (wie bspw. Zuletzt als Haushaltshilfe)umsehen. Ich

bitte Herrn Kollege __________ die Situation in etwa 2 Monaten zu re-evaluieren

um allenfalls eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit zu erreichen. (…)“ (Doc. A3)

Il

Dr. med. __________, il 29 novembre 2007, dopo aver preso visione della

certificazione del dicembre 2006 del Prof. Dr. med. __________, ha indicato che

tale documentazione medica non apportava nuovi elementi. Egli ha specificato,

da un lato, di condividere la non più esigibilità di attività di tipo pittore

ecc. da svolgere sopra una certa altezza. Dall’altro, di ritenere che in

attività rispettose dei limiti funzionali presi in considerazione nella

valutazione dell’attività adatta erano invece esigibili in misura completa,

dato che l’assicurata non risultava impedita in attività non sollecitanti la

spalla destra (cfr. doc. IVbis).

2.11. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.12. Nella

presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporto medici, questo Tribunale ritiene le conclusioni a

cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurata, dal gennaio 2007,

presenta una capacità lavorativa del 100% in attività rispettose dei limiti

funzionali dal lei presentati alla spalla destra, possano validamente

costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si

riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

I

rapporti dei Dr. med. __________ ed __________ (cfr. doc. 12-1, IVbis) non

contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento

medico, piena forza probante: in particolare, i medici hanno tenuto conto delle

patologie invalidanti di cui l’assicurata è affetta e hanno espresso la loro

Considerandi

valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un

esame approfondito del caso dell’insorgente.

Giova, d’altronde,

segnalare che anche lo specialista chirurgo ortopedico curante, Dr. med. __________,

già nell’ottobre 2006, aveva indicato che attività non implicanti mansioni di

elevazione del braccio destro sopra il livello della spalla erano esigibili in

misura di otto ore al giorno (cfr. doc. 7-3).

E’ vero

che il Prof. __________, nel dicembre 2006, ha attestato “…eine 50%-ige AUF

ab. 2.1.2 mit der Zielvorstellung die Patientin wieder vermittlungsfähig zu

machen. Maler-/Gipserarbeiten oberhalb der Xyphoidhöhe sind nicht realisierbar.

Frau RI 1 wird sich in Bezug auf eine geeignete Arbeitsstelle (wie bspw.

Zuletzt als Haushaltshilfe)umsehen. Ich bitte Herrn Kollege __________ die

Situation in etwa 2 Monaten zu re-evaluieren um allenfalls eine Steigerung der

Arbeitsfähigkeit zu erreichen“ (Doc. A3).

E’

altrettanto vero, però, che il 27 novembre 2006, lo specialista __________

aveva precisato che “wenig belastete Arbeiten unterhalb der Xyphoidhöhe sind

unbeschränkt möglich” (Doc. 10-2).

Inoltre le condizioni della

spalla destra dell’insorgente nel dicembre 2006, rispetto alla fine del mese di

settembre 2006, non erano peggiorate (cfr. doc. 10-5; A3).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle

condizioni di salute della sua spalla destra, è utile ricordare quanto il TFA e

il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati

anch'essi con problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.

3b)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale

ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un

grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare

un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante

il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente

importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È poi

stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza

del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un

assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito

sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni

eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a

livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Infine,

con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la

ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro,

sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

In questo

contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

In esito

alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal

punto di vista medico - l'assicurata, dal gennaio 2007, è limitata

nell’esercizio della sua ultima professione di tuttofare/aiuto domestico,

archiviazione e segreteria, per le mansioni implicanti il sollevamento del

braccio destro al di sopra dell’orizzontale, ma è in grado di svolgere a tempo

pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute.

2.13

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

In casu,

visto che oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurata ha

diritto oppure no a una rendita di invalidità anche successivamente al 31 marzo

2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi l’anno 2007

(cfr. consid. 2.4.) e non il 2005, considerato a torto dall’UAI (cfr.

doc. 37-2, 37-3, 21-2, 21-3).

Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle carte processuali si

evince che presso __________, dove l’assicurata ha lavorato dal 1° febbraio

2003.

al 31 luglio 2005 a metà tempo, nel 2005 la stessa ha percepito fr.

24'000.-- (cfr. doc. 8-2), corrispondenti a fr. 48'000.-- per un impiego a

tempo pieno.

L’amministrazione

ha considerato quest’ultimo importo (cfr. doc. 32-3).

Tuttavia,

siccome l’anno di riferimento in casu è il 2007, va tenuto conto dell’ammontare

annuo che la ricorrente avrebbe guadagnato nel 2007, ossia di fr. 49'548.-- (fr. 48'000 + 1.2%, corrispondente all’aumento in termini nominali

dei salari tra il 2005 e il 2006 + 1.6% corrispondente all’aumento in termini

nominali dei salari tra il 2006 e il 2007 - cfr. Tabella B 10.2 pubblicata in

La vie économique 10-2008, pag. 95 [AHI-Praxis 2000, p. 305ss. consid. 2c];

STCA 32.2007.351 del 22 ottobre 2008).

2.14

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.15

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti

casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non

invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel

nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso

che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale

di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle

assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti,

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.

311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi

determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda

(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour

respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il

est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des

salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de

vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la

giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,

citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait

important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique

des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes

et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF

127.

V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,

"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA,

Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica

3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84;

dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un

reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha

fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006

nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato

all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella

B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.16

In

concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero,

con attività semplici e ripetitive (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'019.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4’190.-

mensili oppure a fr. 50'280 per l'intero anno (fr. 4'190 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.

4'257.-- oppure di fr. 51'084.-- per l'intero anno (fr. 4’257 x 12).

L’assicurata,

quale tuttofare/aiuto domestico- archiviazione, segreteria presso __________,

avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 49'548.--/anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.), corrispondenti a fr.

4’129.-/mese.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 43’799.--/ anno e 3’650.--/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 93 “Servizi

personali”, livello di qualifica 4: fr. 3’446.-- X 12 mesi = 41’352.--,

riportato su 41.7 ore/settimana e adeguato all'indice dei salari nominali per

il 2007 = fr. 43’799.--).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando

precedente.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,

la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe

possibile assegnare alla ricorrente una rendita di invalidità dopo il marzo

2007, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia

minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7

aprile 2008).

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 38’313.-- (75% di fr. 51'084.--).

Raffrontando quest’ultimo

dato al reddito da valido (fr. 49'548.--, cfr. consid. 2.13.), si otterrebbe un

tasso di invalidità del 22.67%, arrotondato al 23% (cfr. DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.17

Non essendo

dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita

d’invalidità, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione

di una rendita a partire dal 1° aprile 2007 (al riguardo va evidenziato che la

rendita è stata attribuita dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007, in quanto

giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la

capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In

concreto l’insorgente è stata considerata abile al lavoro al 100% in attività

confacenti al suo stato di salute dal gennaio 2007; cfr. consid. 2.12.).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 31 marzo 2007, la decisione del 25 ottobre 2007 deve, perciò, essere

confermata.

2.18

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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