32.2007.368
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 novembre 2008Italiano60 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.368
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, TCA
Titolo:
Rendita intera da 8/06 a 3/07. Giustamente è stato applicato il metodo generale del confronto dei redditi e non metodo misto (ass.indicato che senza danno alla salute attiva al 100%). Non GAP salariale. Anche applic. riduzione del 25% grado di inv.infer. a 40%
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.368
rs
Lugano
12 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24 agosto
2006 RI 1, nata nel __________, di formazione pittore, ma di professione aiuto
domestico/tuttofare, archiviazione e segretaria, ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti facendo valere di essere sofferente di disturbi alla
spalla destra (cfr. doc. 1-1segg.; 1-10; 8-1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione del 25 ottobre
2007 (cfr. doc. 39-1=A2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto a una rendita intera dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007, in quanto in
seguito, ritenuto che a decorrere dal gennaio 2007 è esigibile lo svolgimento a
tempo pieno di un impiego adeguato alle sue condizioni di salute, il suo grado
di invalidità non raggiunge la soglia minima prevista dalla legge
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale ha contestato l’attribuzione di una rendita temporanea, adducendo, in
particolare, di essere ancora inabile al lavoro nella misura del 50%. La stessa
ha precisato che il suo stato di salute, dal dicembre 2006, non è più
migliorato (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta
del 3 dicembre 2007 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente gli atti relativi al
caso dell’assicurata al medico del Servizio medico regionale (SMR), ha
postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. IV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’amministrazione fosse legittimata o
meno a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità dopo il 31
marzo 2007.
2.3. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.7. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg],
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999,
p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics
posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux
persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme
persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les
conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne
les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les
experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux
prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation
précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement
passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque
celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance
appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à
constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer,
en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF
125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et
390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais
expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier
une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des
dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31
janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],
consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire
apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner
une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.8. Con
decisione del 25 ottobre 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sul parere del Dr. med. __________,
ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007, mentre le ha
negato una rendita a fare tempo dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. 39-1=A2;
37-1segg.).
L’assicurata
ha contestato l’assegnazione di una rendita di durata determinata, facendo
valere di essere ancora inabile al lavoro al 50% (cfr. doc. I).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che tanto
al momento dell’esame iniziale del diritto alla rendita, che in occasione della
revisione di quest’ultima (art. 17 LPGA), occorre preventivamente porsi il
quesito di sapere quale metodo di graduazione dell'invalidità sia applicabile nel caso concreto.
La
scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale
del confronto dei redditi [art. 28 cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA],
metodo specifico [art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27 OAI e 8
cpv. 3 LPGA], metodo misto [art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con l’art. 27bis
OAI, nonché gli artt. 16 LPGA e 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27
OAI e 8 cpv. 3 LPGA]) dipende dallo statuto attribuito al potenziale
beneficiario della rendita: assicurato esercitante un'attività lucrativa a
tempo pieno, assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale o
assicurato non attivo.
Se una
persona vada considerata appartenente all'una o alle altre di queste tre
categorie, si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti
le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute.
Questo
quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino
all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che
l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove
tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, un grado di verosimiglianza preponderante (Plaidoyer
5/06, p. 54s.; DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).
2.9. Nella
concreta evenienza dalle tavole processuali emerge che l’UAI ha considerato
l’insorgente quale assicurata esercitante un'attività lucrativa, di modo che
l’eventuale diritto alla rendita è stato valutato in applicazione del metodo
generale del confronto dei redditi (cfr. doc. 37-1segg.).
Questa Corte ritiene
corretto il modo di operare dell’amministrazione.
In casu non sono date le
condizioni per applicare il metodo “misto” relativo a quegli assicurati che
esercitano un’attività lavorativa a tempo parziale e per la restante parte del
tempo svolgono attività casalinga.
L’assicurata, il 15 luglio
2007, rispondendo a dei quesiti postile dall’UAI, ha infatti indicato che se
non fosse intervenuto il danno alla salute nel suo mestiere di pittore sarebbe
stata attiva al 100% (cfr. doc. 31-1, 30-1).
Del resto la ricorrente
non ha sollevato obiezioni circa il metodo di calcolo applicato dall’UAI.
2.10. Dal profilo medico, il Dr.
med. __________, spec. FMH in medicina interna, ha esaminato l’insorgente il 20
gennaio 2006 per conto della __________.
Il medico ha posto la
seguente diagnosi:
" Sindrome
algica persistente alla spalla dx con deficit funzionali compatibili con
lesione della cuffia rotatoria, persistenti in esiti di intervento artroscopico
e acromioplastica del 08.08.05 per impingement sotto-acromeale.” (Doc. 1-15)
Il Dr. med. __________ ha
osservato che a distanza di quasi sei mesi dall’intervento artroscopico alla
spalla destra, la paziente continuava ad accusare dolori invalidanti e
importanti deficit funzionali. Inoltre egli ha asserito che l’incapacità
lavorativa totale certificata dal 08.08.05 era giustificata a causa di
malattia, che per il momento non era proponibile la ripresa di nessun genere di
attività lavorativa (cfr. doc. 1-15, 1-16).
Il Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, il 5 aprile 2006, dopo aver
visitato l’assicurata il 23 marzo 2006, ha diagnosticato un impingement
ventrale alla spalla destra.
Lo specialista ha
precisato di aver trovato clinicamente un’importante sintomatologia algica a
livello della spalla destra con una mobilità limitata, che la
flessione/elevazione era possibile fino a 150° ma con un movimento di trucco e
con una lieve sublussazione ventrale. La RMI eseguita ha confermato uno stacco
parziale del labbro anteriore, nonché delle lievi alterazioni a livello del
sovraspinato. Egli ha indicato che a suo avviso si era confrontati con una
paziente che presentava un’instabilità anteriore della spalla destra a causa di
una lesione del labbro glenoidale anteriore (cfr. doc. 1-10)
Dal rapporto
medico all’attenzione dell’UAI compilato il 10 ottobre 2006 dal Dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica, risultano disturbi residui alla spalla destra in
stato da artroscopia e borsectomia, decompressione sotto-acromiale, resezione
dell’articolazione AC e rifissazione flap della spalla destra il 7 luglio 2006.
Il sanitario ha puntualizzato che nel luglio 2006 è stato eseguito il secondo
intervento dal Prof. Dr. med. __________ di __________, poiché dopo il primo
intervento dell’agosto 2005, l’assicurata continuava ad accusare ancora dolori
nella regione della scapola e nella regione anteriore soprattutto ai movimenti
di elevazione del braccio, a volte anche di notte e stando ferma.
Per
quanto concerne la mobilità della spalla destra, il medico ha riscontrato
un’abduzione e flessione di 160 gradi, rotazione interna fino a L5, rotazione
esterna 30 gradi, forza simmetrica per rotazione interna ed esterna e per
elevazione e ai movimenti di elevazione vi era una mobilità patologica della
scapola nel senso di un movimento antalgico e di stabilizzazione. Il Dr. med. __________
ha, altresì, indicato che lo stato di salute della ricorrente era suscettibile
di miglioramento, che la capacità lavorativa non poteva essere migliorata con
provvedimenti sanitari, ma che provvedimenti professionali erano indicati (cfr.
doc. 7-1, 7-2).
Nell’allegato
al rapporto medico, il Dr. med. __________, sempre il 10 ottobre 2006 ha
specificato che la paziente non poteva più eseguire lavori ripetitivi sopra il
livello delle spalle, che l’attività attuale (tuttofare/aiuto domestico -
archiviazione, segreteria; cfr. doc. 8-1) era proponibile per otto ore al
giorno se l’assicurata non doveva lavorare sopra il livello delle spalle e che,
tenendo conto della limitazione menzionata, non esisteva una diminuzione del
rendimento. Egli ha, altresì, puntualizzato che l’insorgente era in grado di
svolgere altre attività per otto ore al giorno non richiedenti l’elevazione del
braccio destro sopra il livello della spalla (cfr. doc. 7-3).
Il Prof.
Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore a __________, come indicato sopra, il 7 luglio 2006 ha
operato l’assicurata alla spalla destra (“Diagnostische Arthroskopie,
arthroscopische Bursectomie und dosierte subacromiale Dekompression,
AC-Gelenksresection, SLAP-Refixation”; cfr. doc. 10-7).
Il 29
settembre 2006 lo specialista ha riscontrato il seguente reperto:
"
Reizloser Weichteilmantel. Aktive Elevation
praktisch seitengleich. Im Sektor zwischen 80 und 120° schmerzhafter Bogen mit
deutlicher asymmetrischer und pathologischer Bewegung der Scapula im Sinne der
antalgischen und stabilisierenden kompensatorischen Bewegung.“ (Doc. 10-5)
Il Prof. Dr. med. __________,
il 27 novembre 2006, ha poi attestato che:
"
Zurzeit befinde sich Frau RI 1 in einer
Rehabilitationsphase nach arthroscopischer Behandlung vom 7.7.06. Eine gewisse
Besserung ist nach wie vor möglich. Ich denke jedoch, dass die Arbeit als
Malerin/Gipserin realistischerweise nicht wieder aufgenommen werden kann. Wenig
belastete Arbeiten unterhalb der Xyphoidhöhe sind unbeschränkt möglich. Eine
entsprechende professionelle Reorientierung sollte so rasch wie möglich in die Wege
geleitet werden." (cfr.doc. 10-1, 10-2)
Il
medico del SMR, Dr. med. __________, il 15 dicembre 2006 ha annotato uno stato
dopo decompressione sottoacromiale con borsectomia, resezione articolazione AC
e SLAP refissazione il 7.7.2006 dopo prima acromioplastica il 8.8.2005 per
malattia limitante da oltre due anni.
Per quanto attiene alla
capacità al lavoro, il medico ha indicato che la documentazione medica
permetteva di documentare una piena inabilità lavorativa dal 7.2005 in attività
tuttofare – mansioni domestiche – archiviazione e segreteria. Per le mansioni
specifiche che implicano movimenti oltre l’orizzontale, egli ha rilevato che vi
era una definitiva IL al 100% anche dopo le operazioni sopraesposte, mentre in
attività adeguate e medio leggere vi era un’abilità totale dal 1.1.2007 (5 mesi
dopo l’ultima operazione). Il sanitario del SMR ha precisato che attività
adeguate erano: non dover manipolare regolarmente oggetti di peso superiore a
5-10kg sopra l’orizzontale, non dover effettuare lavori implicanti visione
regolare verso l’alto e non sollevare/portare/spostare pesi superiori a 10 kg
(cfr. doc. 12-1).
All’atto ricorsuale
l’assicurata ha allegato un rapporto del Prof. Dr. med. __________ del 4
dicembre 2006 da cui emerge il seguente reperto:
"
Reizloser Weichteilmantel. Seitengleiche Elevation.
Seitengleiche glenohumerale Rotationsamplitude. Korrekte Kfraftentfaltung für
die Innen- und die Aussenrotation. Schmerzangabe bei modifizierten
Impingement-Zeichen. Residuelle Druckdolenz im Bereiche des resezierten
AC-Gelenkes. Positives Bodycross-Zeichen.“ (Doc. A3)
Lo
specilista __________ si è, poi, così espresso circa la valutazione e il
procedere afferenti alla spalla destra della ricorrente:
"
Es besteht ein residuelles Schmerzsyndrom
welches zurzeit nicht weiter behandlungsfähig ist. Die Physiotherapie darf
definitiv sistiert werden. Die anerlernten Kräftigungs- und
Dekoaptationsübungen (autotherapeutisch) sollen weitergeführt werden. Ich
attestierte eine 50%-ige AUF ab. 2.1.2 mit der Zielvorstellung die Patientin
wieder vermittlungsfähig zu machen. Maler-/Gipserarbeiten oberhalb der
Xyphoidhöhe sind nicht realisierbar. Frau RI 1 wird sich in Bezug auf eine
geeignete Arbeitsstelle (wie bspw. Zuletzt als Haushaltshilfe)umsehen. Ich
bitte Herrn Kollege __________ die Situation in etwa 2 Monaten zu re-evaluieren
um allenfalls eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit zu erreichen. (…)“ (Doc. A3)
Il
Dr. med. __________, il 29 novembre 2007, dopo aver preso visione della
certificazione del dicembre 2006 del Prof. Dr. med. __________, ha indicato che
tale documentazione medica non apportava nuovi elementi. Egli ha specificato,
da un lato, di condividere la non più esigibilità di attività di tipo pittore
ecc. da svolgere sopra una certa altezza. Dall’altro, di ritenere che in
attività rispettose dei limiti funzionali presi in considerazione nella
valutazione dell’attività adatta erano invece esigibili in misura completa,
dato che l’assicurata non risultava impedita in attività non sollecitanti la
spalla destra (cfr. doc. IVbis).
2.11. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Nella
presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporto medici, questo Tribunale ritiene le conclusioni a
cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurata, dal gennaio 2007,
presenta una capacità lavorativa del 100% in attività rispettose dei limiti
funzionali dal lei presentati alla spalla destra, possano validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si
riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
I
rapporti dei Dr. med. __________ ed __________ (cfr. doc. 12-1, IVbis) non
contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento
medico, piena forza probante: in particolare, i medici hanno tenuto conto delle
patologie invalidanti di cui l’assicurata è affetta e hanno espresso la loro
Considerandi
valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un
esame approfondito del caso dell’insorgente.
Giova, d’altronde,
segnalare che anche lo specialista chirurgo ortopedico curante, Dr. med. __________,
già nell’ottobre 2006, aveva indicato che attività non implicanti mansioni di
elevazione del braccio destro sopra il livello della spalla erano esigibili in
misura di otto ore al giorno (cfr. doc. 7-3).
E’ vero
che il Prof. __________, nel dicembre 2006, ha attestato “…eine 50%-ige AUF
ab. 2.1.2 mit der Zielvorstellung die Patientin wieder vermittlungsfähig zu
machen. Maler-/Gipserarbeiten oberhalb der Xyphoidhöhe sind nicht realisierbar.
Frau RI 1 wird sich in Bezug auf eine geeignete Arbeitsstelle (wie bspw.
Zuletzt als Haushaltshilfe)umsehen. Ich bitte Herrn Kollege __________ die
Situation in etwa 2 Monaten zu re-evaluieren um allenfalls eine Steigerung der
Arbeitsfähigkeit zu erreichen“ (Doc. A3).
E’
altrettanto vero, però, che il 27 novembre 2006, lo specialista __________
aveva precisato che “wenig belastete Arbeiten unterhalb der Xyphoidhöhe sind
unbeschränkt möglich” (Doc. 10-2).
Inoltre le condizioni della
spalla destra dell’insorgente nel dicembre 2006, rispetto alla fine del mese di
settembre 2006, non erano peggiorate (cfr. doc. 10-5; A3).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle
condizioni di salute della sua spalla destra, è utile ricordare quanto il TFA e
il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati
anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
"
(…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.
3b)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale
ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un
grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare
un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante
il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente
importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…)
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È poi
stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza
del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a
livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la
ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro,
sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo
contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
In esito
alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal
punto di vista medico - l'assicurata, dal gennaio 2007, è limitata
nell’esercizio della sua ultima professione di tuttofare/aiuto domestico,
archiviazione e segreteria, per le mansioni implicanti il sollevamento del
braccio destro al di sopra dell’orizzontale, ma è in grado di svolgere a tempo
pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute.
2.13
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
In casu,
visto che oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurata ha
diritto oppure no a una rendita di invalidità anche successivamente al 31 marzo
2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi l’anno 2007
(cfr. consid. 2.4.) e non il 2005, considerato a torto dall’UAI (cfr.
doc. 37-2, 37-3, 21-2, 21-3).
Per
quanto concerne il reddito da valido, dalle carte processuali si
evince che presso __________, dove l’assicurata ha lavorato dal 1° febbraio
2003.
al 31 luglio 2005 a metà tempo, nel 2005 la stessa ha percepito fr.
24'000.-- (cfr. doc. 8-2), corrispondenti a fr. 48'000.-- per un impiego a
tempo pieno.
L’amministrazione
ha considerato quest’ultimo importo (cfr. doc. 32-3).
Tuttavia,
siccome l’anno di riferimento in casu è il 2007, va tenuto conto dell’ammontare
annuo che la ricorrente avrebbe guadagnato nel 2007, ossia di fr. 49'548.-- (fr. 48'000 + 1.2%, corrispondente all’aumento in termini nominali
dei salari tra il 2005 e il 2006 + 1.6% corrispondente all’aumento in termini
nominali dei salari tra il 2006 e il 2007 - cfr. Tabella B 10.2 pubblicata in
La vie économique 10-2008, pag. 95 [AHI-Praxis 2000, p. 305ss. consid. 2c];
STCA 32.2007.351 del 22 ottobre 2008).
2.14
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.15
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità,
assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) -
sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale
di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti
casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non
invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel
nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso
che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale
di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle
assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti,
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.
311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi
determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda
(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour
respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il
est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des
salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations
régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier
trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances
sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de
vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la
giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce,
citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait
important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique
des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes
et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF
127.
V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,
"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA,
Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica
3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84;
dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un
reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha
fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006
nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato
all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella
B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.16
In
concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero,
con attività semplici e ripetitive (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'019.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4’190.-
mensili oppure a fr. 50'280 per l'intero anno (fr. 4'190 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.
4'257.-- oppure di fr. 51'084.-- per l'intero anno (fr. 4’257 x 12).
L’assicurata,
quale tuttofare/aiuto domestico- archiviazione, segreteria presso __________,
avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 49'548.--/anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.), corrispondenti a fr.
4’129.-/mese.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 43’799.--/ anno e 3’650.--/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 93 “Servizi
personali”, livello di qualifica 4: fr. 3’446.-- X 12 mesi = 41’352.--,
riportato su 41.7 ore/settimana e adeguato all'indice dei salari nominali per
il 2007 = fr. 43’799.--).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando
precedente.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,
la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe
possibile assegnare alla ricorrente una rendita di invalidità dopo il marzo
2007, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia
minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7
aprile 2008).
In
effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a
fr. 38’313.-- (75% di fr. 51'084.--).
Raffrontando quest’ultimo
dato al reddito da valido (fr. 49'548.--, cfr. consid. 2.13.), si otterrebbe un
tasso di invalidità del 22.67%, arrotondato al 23% (cfr. DTF 130 V 121
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.17
Non essendo
dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita
d’invalidità, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione
di una rendita a partire dal 1° aprile 2007 (al riguardo va evidenziato che la
rendita è stata attribuita dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007, in quanto
giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In
concreto l’insorgente è stata considerata abile al lavoro al 100% in attività
confacenti al suo stato di salute dal gennaio 2007; cfr. consid. 2.12.).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 marzo 2007, la decisione del 25 ottobre 2007 deve, perciò, essere
confermata.
2.18
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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