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Decisione

32.2007.37

Rifiutata rendita in difetto di invalidità rilevante. Assicurata attiva professionalmente a tempo parziale. Tribunale ammette ricorso e rinvia atti per accertamenti ulteriori

2 novembre 2007Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali espressi sopra

vengono comunque ritenuti validi sia dal curante, che dal perito reumatologo,

che dai medici della clinica di __________.

Dal dicembre 2004 (perizia psi) valgono

questi limiti, in precedenza IL 100% in ogni attività.

Data 20 aprile 2005 __________ medico

SMR.

(Doc. AI

25-1-2)

L’Ufficio

AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 5 ottobre 2005,

con rapporto del 25 ottobre seguente l’assistente sociale ha concluso per un

grado d’impedimento come casalinga del 44% (doc. AI 27).

Dal

canto suo, con rapporto finale del 13 giugno 2006, il consulente in integrazione

professionale dell’Ufficio AI, ritenuta una percentuale lavorativa del 62% (e

del 38% come casalinga), ha concluso per un grado di invalidità quale salariata

del 45% motivando come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali,

limitazioni

62% salariata - 38% casalinga

Vedi proposte interne del 16.07.2004, 20.10.2004,

26.11.2004 e 20.04.2005

Per diagnosi v. proposta SMR del 20.04.2005

Limiti funzionali:

Da evitare lavori con le braccia sopra l'altezza di

un tavolo, pesi fino 5 kg.

Posizione seduta-in piedi fino a un'ora.

Spostamenti solo su terreni piani, entro 1 km.

Entro questi limiti CL 50% (tra ore e rendimento).

L'assicurata ha un CL del 50% (riferita a una

giornata lavorativa intera di lavoro) entro i limiti (ristretti) dati nella

valutazione.

CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale, o a 5

ore con rendimento 80%.

IL 100% quale donna di pulizia a tempi parziale dal

mese di dicembre 2003.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Rientrano in considerazione quelle

attività non qualificate semplici, il più possibile prossime alle attività

domestiche (preparazione, riordine, controllo, confezione, pulizia

semilavorati, ….).

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una

giornata lavorativa intera di lavoro.

CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a

5 ore con rendimento all'80%.

IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal

mese di dicembre 2003.

Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 +

1.76) x 25 x 52 = fr. 27'248.

Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività

semplice leggera a tempo parziale, fr. 15'135.

Il calcolo: fr. 40'360 (ESS2004, Cat 4, femminile,

privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali e attività

leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei compiti

della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia, formazione

"pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione), …)

= fr. 15'135.

Grado d'invalidità a tempo parziale, 45%.

In

un’ulteriore versione del rapporto, del 21 giugno 2006, il consulente ha

rivisto come segue il Calcolo CGR:

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una

giornata lavorativa intera di lavoro.

CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a

5 ore con rendimento all'80%.

IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal

mese di dicembre 2003.

Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 +

1.76) x 25 x 52 = fr. 27'248.

Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività

semplice leggera a tempo parziale, fr. 18'219.

Il calcolo: fr. 48'584 (ESS2004, TA1 CH, Cat 4,

femminile, privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali

e attività leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei

compiti della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia, formazione

"pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione), …

Osservazioni: la nuova giurisprudenza impone al Consulente AI di riferirsi

alla TA1 CH, incarto 36.2005.1)! = fr. 18'219.

Non vi è alcuna % di scarto tra la TA1 TI (ramo

economico: n° 93, cat 4, femminile, mediana) e il reddito da valido e per

tanto non ravvedo le condizioni per proporre ulteriori riduzioni.

Grado d'invalidità a tempo parziale, 33%.

(Doc.

AI 36-2)

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 27

giugno 2006, ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito un grado

d’invalidità complessivo del 37%, equivalente ad un grado di invalidità come casalinga

del 17% (44% di limitazione per una quota parte del 38%) e del 20% come

salariata (33% per 62%) (doc. AI 37-2).

Il 2 agosto

2006 il dr. __________ ha fatto pervenire all’Ufficio AI un certificato del

seguente tenore:

"

Ho rivisto la signora RI 1 il

03.07.06 per l'insorgenza di nuovi dolori a livello della spalla destra (finora

la paziente aveva dolori alla spalla sinistra) e al ginocchio sinistro. Inoltre

esacerbazione di dolori cervicali irradianti al cinto scapolare ddp.

Ho dunque realizzato un bilancio alla ricerca di

ulteriori lesioni strutturali a livello della spalla destra, del ginocchio

sinistro e della colonna cervicale.

Per quanto riguarda la spalla, la sonografia del Dr. __________

del 24.07.06 mostra una importante rottura transmurale totale del sopraspinato

bilaterale. Quella di destra non era nota al momento in cui è stato formulato

il progetto di decisione riguardo al diritto ad una rendita di invalidità sulla

domanda del 04.02.04.

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro, la

radiografia convenzionale a.p. in carico del 05.07.06 mostra una incipiente

gonartrosi a predominanza mediale. Anche questo danno strutturale non era noto

in precedenza.

Per quanto riguarda la colonna cervicale, vi sono

alterazioni degenerative di media importanza tra C3 e C5 con una iperlordosi a

questo livello. Anche in questo caso, le alterazioni degenerative cervicali non

erano conosciute.

La paziente è stata inoltre presa a carico, a livello

psichiatrico, dal Dr. __________ per una problematica depressiva.

In questa situazione vi è a mio avviso un peggioramento

dello stato di salute della paziente rispetto all'ultima valutazione peritale

da parte del Dr. __________, FMH reumatologia del 05.10.04.

­

L'incapacità lavorativa della paziente in un'attività

leggera e adatta con le limitazioni riportate nella lettera dell'ufficio

dell'assicurazione invalidità del 27.06.06, può ora superare il 50%.

Proporrei dunque un nuovo bilancio della situazione

tramite una valutazione reumatologica indipendente e un rapporto medico Al da

parte dello psichiatra curante Dr. __________." (Doc. AI 38-1)

In

proposito, nelle Annotazioni del 4 settembre 2006, il medico SMR dr. __________

ha affermato:

"

Vengo interpellato in merito alle

osservazioni fatte dal reumatologo curante dr. __________ nella sua lettera del

02.08.2006 dove afferma che la IL, in attività leggere può superare

il 50%"

Egli annuncia in particolare:

- alla sonografia della spalla destra (non allegato il

referto), dr. __________, 24.07.2005 si evidenzia una rottura completa del

sopraspinato anche a destra (in precedenza era nota solo a sinistra).

Faccio notare che l'A.

aveva già la diagnosi di periartropatia

omeroscapolare bilaterale (rapporto Al del curante dr. __________ (09.03.2004)e rapporto

della clinica di __________ (16 maggio 2004).

La limitazione dei movimenti della spalla era già nota

e presa in considerazione dai medici che l'hanno valutata e il reperto radiologico

non cambia la valutazione.

I limiti funzionali dati dai periti (e che vengono

confermati anche dal curante, dal dr. __________. Dai medici della Clinica __________

) sono molto ridotti e si riferiscono ad un'attività leggera al 50%, in base a ciò

si è calcolata la CGR e il grado Al per l'attività di salariata (per l'attività

di casalinga è stata fatta una valutazione a domicilio).

Anche le alterazioni radiologiche della colonna

cervicale erano già note e sono state prese in considerazione (vedi perizie dr.

__________. lettera del dr. __________, rapporto d'uscita da __________).

Anche l'incipiente gonartrosi al ginocchio sinistro

(reperto radiologico) non diminuisce i limiti funzionali già ristretti espressi

prima.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. era già stata

valutata (vedi rapporto SMR) e si era trovato solo un lieve stato depressivo,

cosa che non aumenta le limitazioni importanti che erano state riconosciute.

Non ritengo che quanto scritto dal dr. __________ cambi

la valutazione fatta in precedenza." (Doc. AI 42-1)

2.9. Nelle

corpose osservazioni al progetto di decisione presentate dall’avv. RA 1 l’assicurata

ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo il riconoscimento

di un grado di invalidità superiore e, soprattutto, ulteriori accertamenti

medici, allegando un certificato 6 novembre 2006 del dr. __________ del seguente

tenore:

"

Certifico che la signora RI 1,

nata il 05.04.1952 domiciliata a __________, continua a lamentare dolori

diffusi, debolezza nelle braccia con la minima attività.

Gli esami effettuati dal dr. med. __________

evidenziano alterazioni progressive a livello cervicale e della spalla destra.

Un sostegno psichiatrico viene seguito senza evidenti

miglioramenti.

Tale situazione permette di sostenere un peggioramento

dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale.

Si ritiene indicata una rivalutazione della situazione

medica." (Doc. AI 49-7)

Ritenuti

superflui ulteriori chiarimenti medici, con la decisione contestata del 21

dicembre 2006, l’amministrazione, applicato il metodo misto di graduazione

dell’invalidità e concluso per un grado di invalidità complessivo del 37%, ha confermato

la non attribuzione di una rendita di invalidità (doc. AI 53; cfr. consid. 1.1).

Nel

suo ricorso al TCA l'interessata contesta le conclusioni dell’amministrazione

adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali

condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.2). La ricorrente ha prodotto

nuovi certificati medici, in particolare uno del 16 gennaio 2006 del dr. __________,

neurologo, attestante la presenza di “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di

entità discreta” (doc. F), e uno del 25 gennaio 2007 del dr. __________, psichiatra,

del seguente tenore:

"

La paziente è in mia cura dal

31.8.2006.

Essa lamenta dolori diffusi, tremore e talvolta

gonfiori alle mani, stanchezza, insonnia, sensazione di testa pesante,

agitazione, formicolio al viso, palpitazioni. Riferisce inoltre i faticare ad

alzarsi per mancanza di forza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, reazioni

emotive improvvise ed esagerate, abbassamento dell'umore.

La paziente soffre di un disturbo somatoforme da dolore

persistente associata a una sindrome da disadattamento con reazione

ansioso-depressiva.

Si è tentata una cura ansiolitica e antidepressiva con

diversi farmaci: Surmontil, Tryptizol, Seropram, Tranxilium, Xanax. Purtroppo i

farmaci somministrati inducevano effetti collaterali insostenibili per la

paziente, che interrompeva il trattamento.

Attualmente si sta tentando un approccio con Deroxat.

La difficoltà di instaurare una terapia farmacologica

adeguata ha fino ad ora impedito di aiutare la paziente.

Considerati i disturbi da lei riferiti, l'instabilità

del suo stato di salute, e lo stato di sofferenza persistente che la paziente

manifesta in studio, essa non appare in grado di applicarsi a nessuna attività

lucrativa, risultando in questo senso del tutto inabile. Una constatazione

delle difficoltà a livello domestico potrà eventualmente essere valutata attraverso

l'intervento di un'assistente sociale." (Doc. G)

In

merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” del 13 febbraio 2007,

si è così espresso:

"

(...)

in fase di ricorso vengono presentati:

certificato del 2.8.2006 del dr. __________ (già

valutato da parte SMR in precedenza)

breve certificato dr. __________ del 6.11.2006: viene

suggerito un peggioramento dello stato di salute.

rapporto dr. __________ del 16.1.2006:

diagnosi: sindrome del tunnel carpale bilaterale di

entità discreta

- assenza di amiotrofia o paresi

- a causa dell'entità limitata della problematica un

intervento

chirurgico non è indicato

rapporto dr. __________ del 25.1.2007: viene indicata

la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente associata a sindrome

da disadattamento con reazione ansioso­depressiva.

Valutazione: gli attuali rapporti presentati non

dimostrano una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alle

valutazioni peritali. Per quanto concerne il rapporto del dr. __________ va sottolineato

che nei limiti funzionali è già stato preso in considerazione una funzionalità

ridotta delle spalle. In ogni caso anche lui non esclude una capacità lavorativa

del 50% in attività confacente.

Il rapporto del dr. __________ indica al presenza di

una lieve sindrome del tunnel carpale. L'entità del disturbo non giustifica un

approccio invasivo. In questo senso in assenza di atrofia muscolare o disturbo

sensitivo maggiore un influsso sulla capacità lavorativa residua, in

particolare per le attività ritenute ancora esigibili, non è dato. Nel caso che

la patologia dovesse peggiorare questa è ben curabile con un intervento

chirurgico limitato con seguente inabilità lavorativa di poche settimane.

Per quanto concerne il rapporto del dr. __________

questo riprende le note diagnosi ed il noto quadro già valutato in sede

peritale. Si tratta come noto in prima linea di un disturbo somatoforme associato

ad una problematica di disadattamento.

In conclusione gli attuali rapporti non permettono di

modificare la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua

dell'assicurata che è stata valutata in sede peritale sia dal punto di vista reumatologico

che psichiatrico." (Doc. IVbis)

Con

ulteriore scritto del 5 marzo 2007 il dr. __________ ha fra l’altro osservato:

"

DIAGNOSI: Fibromialgia

Sindrome

somatoforme da dolore persistente

Sindrome

lombospondilogena cronica

- grossa ernia discale

L5/S1 paramediana e laterale

sinistra senza

neurocompressione

Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica

bilaterale

- rottura totale del sovraspinato bilaterale

Sindrome cervicospondilogena cronica

- alterazioni degenerative di media importanza tra C3

e C5 senza neurocompressione

Gonalgie croniche bilaterali in presenza di incipienti

gonartrosi a predominanza mediale

Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità

discreta senza amiotrofia o paresi

Stato depressivo lieve

CAPACITÀ LAVORATIVA:

L'assicurata era attiva come ausiliaria pulizie durante

45 ore alla settimana anamnesticamente.

Attualmente, nell'attività precedentemente svolta, la

ritengo da un punto di vista reumatologico teorico inabile al lavoro nella

misura del 70%.

In un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti

ripetitivi con il tronco e con le spalle, che eviti la posizione eretta e

prolungata oltre un'ora e permetta l'alternanza delle posizioni, l'assicurata è

inabile al lavoro nella misura del 40%." (Doc. Vbis)

Il

dr. __________ ha commentato quanto segue il 21 marzo 2007:

"

attualmente viene presentato un rapporto del dr. __________ del

5.3.2007

- il dr. __________ afferma espressamente che non vi è

stata modifica dello stato di salute rispetto ai rapporti precedenti

- egli indica una IL del 40% in attività adeguata

valutazione: il rapporto conferma le indicazioni già

note e riprese nella valutazione del 13.2.2007

in merito alle osservazioni del rappresentante legale

tengo a precisare che il termine ansioso-depressivo viene utilizzato quando i

sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né

gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati

separatamente (quindi non viene per esempio raggiunta l'entità di una

depressione lieve)." (Doc. VIIbis)

2.10. Occorre

premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa

G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed

S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre

1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV

Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione

gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;

Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11. Per

quanto riguarda l’esame dello stato di salute, nell’evenienza

concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve

concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta

della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un

giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Va

innanzitutto constatato che l’amministrazione non ha in

sostanza sottoposto la richiedente ad alcun accertamento peritale, limitandosi

a interpellare i suoi medici curanti e a richiamare gli atti medici dalla Cassa

malati __________.

Dal

punto di vista reumatologico la richiedente è affetta da periartropatia omero/scapolare

(prima all’arto superiore destro e in seguito anche al sinistro), sindrome para

/ lombovertebrale, cervicobrachialgia, sindrome fibromialgica oltre a disturbi

statici del rachide, come si evince dai vari certificati agli atti dei dr. __________,

dr. __________, dr. __________, dr. __________. Su incarico della __________

assicurazioni, il dr. __________ ha allestito in data 10 febbraio 2004 un breve

referto nel quale è giunto alla conclusione che l’assicurata era abile per un

carico massimo di 5 ore al giorno e consigliando una valutazione psichiatrica e

eventualmente reumatologica (doc. AI 12-17, cfr. consid. 2.8). Nel certificato

del 2 marzo 2005 il dr. __________ ha aggiunto la diagnosi di Sindrome lombovertebrale

(doc. AI 2-19).

D’altra

parte, il dr. __________, reumatologo, interpellato dalla __________ Assicurazioni,

in data 16 aprile 2004, rilevati anche disturbi statici del rachide con limite

della funzione lombare, sottolineata una limitazione del 70% nella precedente

attività lavorativa di donna delle pulizie, ha posto l’accento sulla componente

psichiatrica sottolineando la necessità di indagarla ulteriormente (doc. AI

2-26; cfr. consid. 2.8). Sempre il dr. __________, nella successiva valutazione

del 5 ottobre 2004, confermato il precedente referto, ha ribadito l’urgenza di

effettuare un accertamento psichiatrico (doc. AI 2-36). A pari conclusioni è

giunto essenzialmente anche il dr. __________ nel rapporto d’uscita del 16

maggio 2004, nel quale, rilevato come la degenza presso la clinica

riabilitativa di __________ non aveva sortito alcun miglioramento, ha

sottolineato la marcata componente fibromialgica (doc. AI 2-28, 30; cfr. consid.

Considerandi

2.

).

Essenzialmente

dunque non è stata effettuata una perizia dettagliata sulle problematiche

reumatologiche lamentate dall’assicurata, fatta eccezione per i referti del

dr. __________, ai quali può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.9). Rilevante tuttavia è il fatto che ripetutamente

questo specialista abbia sottolineato la componente psicopatologica dei dolori

lamentati dalla richiedente e, quindi, la necessità di effettuare una perizia

psichiatrica.

Va

inoltre fatto presente che le valutazioni reumatologiche del dr. __________

risalgono al 16 aprile 2004 rispettivamente 5 ottobre 2004, motivo per cui

non si può prescindere dal verificare se sino alla decisione contestata del 21

dicembre 2006 sia subentrato un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità

della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto

esistente sino al momento in cui è stata resa; cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2,

127.

V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1° e riferimenti).

Questo a maggior ragione se si considera che non solo la ricorrente ha

fortemente criticato gli esiti degli accertamenti medici, ma ha pure ripetutamente

sostenuto, sulla base anche di un referto datato 2 agosto 2006 del dr. __________

(nel quale il reumatologo ha espressamente sottolineato che la situazione della

paziente era peggiorata rispetto all’ultima valutazione del 5 ottobre 2004 del

collega __________; doc. AI 49-5), che successivamente alla valutazione del dr.

__________ fosse sopravvenuto un peggioramento delle patologie tale da rendere

improponibile la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Inoltre anche il

dr. __________ ha sottolineato in data 6 novembre 2006 un peggioramento delle

condizioni della paziente rispetto all’ultima valutazione peritale (doc. AI

49-7).

D’altra

parte, anche in occasione dell’effettuazione dell’inchiesta a domicilio in data

5.

ottobre 2005, l’assicurata ha ripetutamente evidenziato le limitazioni causatele

dalle patologie di cui è portatrice e il continuo peggioramento delle stesse

(doc. AI 27-1).

Quanto

poi alle patologie extra-somatiche, dagli atti si evince che la ricorrente è

affetta da sindrome da dolore somatoforme e depressione. L’unico accertamento

specialistico effettuato risulta essere la valutazione eseguita il 19 novembre

2004.

per conto della __________ Assicurazioni dalla dr.ssa __________ (doc. AI

3-2; cfr. sopra consid. 2.8). Come detto, la specialista, diagnosticato uno

stato depressivo lieve e una sindrome somatoforme da dolore persistente, ammessa

un’inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività, ha concluso affermando:

"

L'inabilità lavorativa dovrebbe

quindi essere al più presto chiusa, con prognosi favorevole a gennaio 2005, per

evitare un'ulteriore connotazione di malattia.

CONCLUSIONI: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Al momento attuale si giustifica un'inabilità al 100%

in qualsiasi attività lavorativa che dovrebbe però concludersi alla fine di

dicembre 2004 per le ragioni summenzionate." (Doc. AI 3-4)

In sostanza quindi la specialista, pur attestando un’inabilità

lavorativa completa per i motivi psichici, ha semplicemente ipotizzato

una possibile ripresa lavorativa a partire dal gennaio 2005.

Anche dal lato psichico non si può peraltro non rilevare come

l’assicurata stessa abbia più volte sottolineato la gravità della sua

situazione anche in occasione dell’inchiesta domiciliare esperita il 5 ottobre

2005.

(doc. AI 27-1). Inoltre, emerge dagli atti che ripetutamente i medici che

hanno valutato la situazione della ricorrente hanno evidenziato la necessità,

oltre che l’urgenza, di esperire una perizia psichiatrica: il dr. __________

nel certificato del 12 febbraio 2004, il dr. __________ il 10 febbraio 2004, il

dr. __________ il 16 aprile 2004 e 5 ottobre 2004, il dr. __________ il 2

agosto 2006 e il medico curante dr. __________ da ultimo il 6 novembre 2006

(cfr. vari atti AI e cfr. sopra consid. 2.8 e 2.9).

Agli

atti è stato inoltre prodotto un certificato del 25 gennaio 2007 – e, quindi,

di pochi giorni posteriore alla resa del provvedimento contestato - del dr. __________,

psichiatra e curante della ricorrente, nel quale lo specialista, posta la

diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente associato a una sindrome

da disadattamento con reazione ansioso-depressiva, e sottolineati gli scarsi

risultati ottenuti dalle precedenti cure medicamentose, ha concluso per una

completa inabilità lavorativa (doc. G; cfr. consid. 2.9).

Ora

questo TCA deve rilevare che nonostante le divergenze d’opinione tra i vari

medici interpellati in merito alla capacità lavorativa residua e l’addotto

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, nella decisione

impugnata l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% in

attività leggere, basandosi sulle annotazioni del medico del SMR dr. __________,

il quale, dopo aver predisposto l’annullamento – in quanto a suo dire superflua

- della già prevista perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di

accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 14, 22), ha essenzialmente ritenuto

accertata un’inabilità lavorativa totale nella professione di ausiliaria di

pulizie, ma “solo” del 50% in attività leggere. Tale inabilità sarebbe essenzialmente

da ricondurre alla sola problematica reumatologica, visto che dal lato

psichiatrico il medico SMR ha confermato la bontà del referto della dr.ssa __________,

per la quale a partire dal gennaio 2005 l’inabilità lavorativa avrebbe dovuto

presumibilmente concludersi. Il dr. __________ ha poi precisato che la documentazione

presentata in sede di osservazioni al progetto di decisione (e meglio il

referto 2 agosto 2006 del dr. __________, doc. AI 38-1 e quello del 6 novembre

2006.

del dr. __________, doc. AI 49-7), non rendeva verosimile un eventuale

peggioramento (doc. AI 52-1, 41-1, 25-1). In questo senso egli si è ribadito anche

nelle osservazioni 13 febbraio 2007 (doc. IV).

Ora,

è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata – in concreto il 21 dicembre 2006 - quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio i citati certificati del dr. __________

e __________ (del 2 agosto rispettivamente 6 novembre 2006), attestanti un peggioramento

delle patologie dell’assicurata, possono essere presi in considerazione. Analogamente

può valere anche per il certificato del 25 gennaio 2007 del dr. __________,

psichiatra che ha in cura la ricorrente dall’estate 2006, considerato come lo

stesso sia di poco posteriore all’atto impugnato e poiché quanto descritto

dallo specialista si riferisce manifestamente anche alla situazione psichiatrica

dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione contestata (doc. G;

cfr. sopra consid. 2.9).

D’altra

parte, le conclusioni del SMR - che si basano in sostanza sulle indicazioni tratte

dai referti medici acquisiti dalla __________ Assicurazioni in un’epoca precedente

al novembre 2004 - non possono essere fatte proprie da questo Tribunale:

l’amministrazione, infatti, a fronte di patologie che secondo quanto addotto

dall’assicurata stessa e quanto certificato dal curante avevano subito un peggioramento

di rilievo dopo gli accertamenti esperiti dal dr. __________ rispettivamente

dalla dr.ssa __________ - effettuati peraltro oltre due anni prima della resa

della decisione impugnata - avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti

al fine di determinare l’esatta e effettiva ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’addotto aggravamento delle patologie reumatologiche e, soprattutto, di

quelle psichiatriche. Bisogna in effetti ritenere che se è vero che non

si tratta, nel caso delle certificazioni del curante dr. __________, di

valutazioni di uno specialista in reumatologia o psichiatria, è altrettanto vero

che la necessità di ulteriori accertamenti è stata evidenziata anche dal dr. __________,

che è per contro specialista nella materia che qui interessa. Inoltre,

l’opportunità di indagare oltre l’aspetto psichiatrico, è stata, come già

riferito, ripetutamente e con insistenza sottolineata da numerosi medici che

hanno valutato le condizioni dell’assicurata. Se a questo si aggiunge che il giudizio

sul riacquisto della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico a

partire dal gennaio 2005 sia stato tratto in modo del tutto probabilistico

dalla dr. __________ nel suo referto 19 novembre 2004 e si sia quindi basato

non su dati fattuali certi, ma esclusivamente su mere ipotesi ancora tutte da

confermare dall’effettiva evoluzione della situazione (cfr. consid. 2.8), non

poteva a priori essere escluso un rilevante peggioramento delle condizioni di

salute della ricorrente.

D’altra

parte, considerato come per la sola componente somatica (reumatologica), già

secondo la valutazione del dr. __________ del 5 ottobre 2004 l’assicurata era

da ritenere completamente inabile nell’attività di ausiliaria di pulizie e abile

al 50% in attività leggere (cfr. doc. AI 2-33 e sopra consid. 2.8), non si

può prescindere dall’accertare, mediante una valutazione psichiatrica, se la

sindrome somatoforme, lo stato ansioso-depressivo (e la fibromalgia) diagnosticati

alla ricorrente siano, rispettivamente continuino ad essere, invalidanti ai sensi

della giurisprudenza citata sopra (cfr. consid. 2.4) e, nell’affermativa, in

che misura.

Ad

ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi fatto

nuovamente presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza – come

in casu - di una fibromialgia occorre valutare attentamente anche la componente

psichica dell’assicurato. Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di

evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003

in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce

ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in:

Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere

assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa

somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag.

443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re

A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata

(anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und

Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01;

cfr. anche sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc. 32.2003.66;

cfr. sopra consid. 2.4).

Visto quanto precede,

questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal

profilo medico, in relazione alle problematiche reumatologica e psichiatrica.

Stanti

le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e considerata

l’insistenza con la quale l’assicurata ha segnalato un peggioramento delle

condizioni di salute e la necessità di un’ulteriore indagine peritale, questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata decisione,

l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle

assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00,

consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,

pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF

112.

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta

conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al

momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare

ulteriori accertamenti medici intesi a valutare le reali limitazioni e gli

impedimenti riconducibili al danno alla salute di cui l’interessata è

portatrice.

Pertanto,

annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione

affinché, tenuto conto dell’addotto peggioramento, approfondisca tramite

perizia pluridisciplinare la valutazione delle limitazioni derivanti dalle diverse

patologie di cui soffre l’assicurata (inclusa la Sindrome del tunnel carpale

diagnosticata il 16 gennaio 2006 dal dr. Wullimann, cfr. doc. AI 58-1 e doc. F)

e accerti globalmente l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurata.

Alla

luce dei riscontri raccolti, l’amministrazione valuterà altresì se predisporre

anche una nuova valutazione al domicilio per determinare le effettive

ripercussioni dell’eventuale peggioramento in ambito domestico.

In

esito al complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente

sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame dell’eventuale

riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.

2.12

2.12.1

Per

quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e,

quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e

quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).

In ogni modo, ai

fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

2.12.2

Nel

caso in esame, stante quanto precede e, meglio, la necessità di esperire ulteriori

e più approfonditi accertamenti medici, risulta superfluo, oltre che prematuro,

esaminare in concreto il calcolo operato dall’amministrazione per definire il

grado d’invalidità totale della ricorrente.

Questa

Corte non può tuttavia esimersi dall’osservare che alla luce delle nuove

risultanze l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sul grado

d’invalidità globale, in applicazione del metodo misto di graduazione

dell’invalidità e, quindi, tenendo conto della corretta ripartizione tra

attività salariata e mansioni casalinghe (cfr. consid. 2.6) e dei rispettivi

gradi di inabilità che risulteranno dalle nuove indagini.

Per

quanto concerne in particolare la ripartizione tra attività salariata e domestica,

l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività

lavorativa precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha considerata

salariata nella misura del 62% e casalinga per il restante 38% applicando il metodo

misto. Per determinare detta ripartizione l'amministra- zione ha considerato quanto

riferito dall’ultimo datore di lavoro dell’assicurata, la __________, secondo la

quale l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di

salute, dal settembre 2002 lavorava quale ausiliaria di pulizie nella misura di

5.

ore al giorno sull’arco di cinque giorni alla settimana e, quindi, nella

misura di 25 ore alla settimana a fronte di un orario completo di 40 ore

settimanali (cfr. doc. AI 11-1).

La

ricorrente contesta tale conclusione rilevando che l’attività di ausiliaria di

pulizie era da lei svolta nella misura di 28,5 ore settimanali, non di 25 come

ammesso dall’Ufficio AI con la conseguenza che la quota parte dedicata

all’attività lavorativa sarebbe del 71% (invece di 62%) e quella in ambito

domestico del restante 29% (invece di 38%).

Alle

allegazioni della ricorrente questo TCA deve prestare adesione. In effetti,

esaminati i dati salariali forniti dalla __________ (doc. AI 11-1), emerge che l’interessata

nel 2002-2003, vale a dire nel periodo precedente all’intervento del danno alla

salute, aveva conseguito in media uno stipendio mensile di fr. 2’653,90 (media

calcolata escludendo i mesi da marzo a maggio e dicembre 2003 dove era inabile

completamente) che corrisponde a circa 115,4 ore mensili di lavoro (retribuite

secondo il datore di lavoro a fr. 23.- all’ora) e, quindi, a quasi 29 ore

settimanali.

Nel

calcolo finalizzato alla determinazione del grado d’invalidità globale, in applicazione

del metodo misto di graduazione dell’invalidità, l’amministrazione dovrà quindi

tener conto che l’assicurata va considerata attiva professionalmente nella

misura del 71% e del 29% come casalinga.

Inoltre,

con riferimento alla determinazione del grado di incapacità al guadagno quale

salariata operata nel provvedimento in lite, a ragione l’assicurata contesta le

conclusioni dell’amministrazione nella misura in cui per determinare il salario

da valida ha ammesso un salario orario di fr. 20,95.- in luogo dei fr. 23.-

effettivamente versatile dalla sua ultima datrice di lavoro. In effetti, dal

questionario sottoscritto dalla __________ emerge che oltre al salario base

orario di fr. 19.20.- alla dipendente veniva riconosciuta un’indennità vacanze

di fr. 2,04 e una di tredicesima di fr. 1.75 per complessivi fr. 23.- all’ora

(doc. AI 11-2).

Richiamato

l’art. 16 LPGA e la dianzi ricordata giurisprudenza per la quale per accertare

il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a), va detto altresì che per l’art. 25 LAI

sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui

presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi LAVS e, quindi, “qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato”,

incluse “le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni,

le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per

giorni festivi ed altre prestazioni analoghe” (art. 5 cpv. 2 LAVS). Nel

calcolo per la determinazione del reddito da valida l’amministrazione dovrà

quindi considerare un salario orario di fr. 23.- all’ora.

Per

quanto infine riguarda invece la determinazione del salario da invalida,

il consulente in integrazione professionale, nel Rapporto finale 21

giugno 2006, ha esposto quanto segue:

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una

giornata lavorativa intera di lavoro.

CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a

5.

ore con rendimento all'80%.

IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal

mese di dicembre 2003.

Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 +

1.

) x 25 x 52 = fr. 27'248.

Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività

semplice leggera a tempo parziale, fr. 18'219.

Il calcolo: fr. 48'584 (ESS2004, TA1 CH, Cat 4,

femminile, privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali

e attività leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei

compiti della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia,

formazione "pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione),

… Osservazioni: la nuova giurisprudenza impone al Consulente AI di riferirsi

alla TA1 CH, incarto 36.2005.1)! = fr. 18'219.

Non vi è alcuna % di scarto tra la TA1 TI (ramo

economico: n° 93, cat 4, femminile, mediana) e il reddito da valido e per

tanto non ravvedo le condizioni per proporre ulteriori riduzioni.

Grado d'invalidità a tempo parziale, 33%.(Doc.

AI 36-2)

Partendo

dunque da un salario da invalida accertato dalla consulente professionale in

base alle tabelle TA1 di fr. 48'584 (riferito al 2004), applicata una riduzione

dell’25% per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri e per “deduzioni

sociali”, e rapportato tale reddito ipotetico di 36'438 annui alla percentuale

di capacità lavorativa residua del 50%, l’amministrazione ha ottenuto un salario

da invalida di fr. 18'219 da contrapporre, nel calcolo per definire il grado di

invalidità come salariata, a quello che l’assicurata avrebbe percepito

continuando nella propria attività di ausiliaria di pulizie senza il danno alla

salute e di cui si è detto sopra. Tali accertamenti vanno confermati e meglio

anche nella misura in cui l’amministrazione ha preso come base i dati

statistici rilevabili dalle tabelle TA1. In effetti, va fatto presente che con

sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha

stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre,

sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità

dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10

novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.

Pertanto, come rettamente osservato dal consulente in integrazione professionale

dell’AI, nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13),

come precedentemente effettuato dall’amministrazione e confermato dal TCA.

Il

fatto che la decisione querelata sia di poco posteriore alla STFA citata evidentemente

non può mutare all’applicabilità di tale prassi giurisprudenziale nel caso specifico.

Sempre

con riferimento al reddito da invalida, questo TCA non può esimersi anche

dall’osservare che la valutazione effettuata dal consulente in integrazione professionale

è stata comunque sufficientemente generosa, ove si osservi che per tener conto

della particolare situazione personale e professionale dell’assicurata è stata

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico del 25%,

ovverosia nella misura massima consentita dalla giurisprudenza (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc, confermata in Praxis VSI 2002 p. 64).

Ne

discende che sulla base di quanto precede e dei dati che verranno ancora acquisiti

dall’amministrazione, l’Ufficio AI, tenendo presente le dianzi ricordate quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe, dovrà determinare

il grado di invalidità globale in applicazione del metodo misto e, quindi,

stabilire se lo stesso è sufficiente per concedere il diritto ad una rendita di

invalidità.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurata, assistita da un

legale, fr. 1’500-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 21

dicembre 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.11 e 2.12

e renda una nuova decisione.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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