32.2007.37
Rifiutata rendita in difetto di invalidità rilevante. Assicurata attiva professionalmente a tempo parziale. Tribunale ammette ricorso e rinvia atti per accertamenti ulteriori
2 novembre 2007Italiano80 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.37
Data decisione, Autorità:
02.11.2007, TCA
Titolo:
Rifiutata rendita in difetto di invalidità rilevante. Assicurata attiva professionalmente a tempo parziale. Tribunale ammette ricorso e rinvia atti per accertamenti ulteriori
AFFEZIONE PSICHICA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.37
FC/td
Lugano
2 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 dicembre 2006 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel
febbraio 2004 RI 1, nata nel __________, già attiva come ausiliaria di pulizie,
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente
all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “sindrome somatoforme, poliartralgie,
sindrome limbovertebrale su ernia discale”, indicando il danno esistente
“da anni” (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, per decisione 21 dicembre 2006, preceduta da un
progetto del 27 giugno 2006, l’Ufficio AI, fissato un grado di invalidità del 37%,
ha negato il diritto alla rendita di invalidità motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti
Dal 02.12.2003 (inizio dell'anno di attesa) la capacità
lavorativa dell'assicurata è limitata in modo rilevante.
In considerazione degli atti medico-specialistici ed
economici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute di cui
l'assicurata è portatrice comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al
guadagno sia nello svolgere l'attività professionale che nella cura
dell'abitazione. L'assicurata, prima dell'insorgere del danno alla salute,
dedicava il 62% del tempo lavorativo giornaliero all'attività lucrativa in
qualità di addetta alle pulizie, mentre il restante 38% era dedicato
all'attività di casalinga.
Sotto il profilo medico, l'ultima attività svolta in
qualità di addetta alle pulizie non risulta più essere esigibile.
L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 50%
in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:
• evitare
lavori con le braccia sopra l'altezza di un tavolo
• evitare
di sollevare pesi superiori ai 5 kg
• spostamenti:
solo su terreni piani, entro 1 km
• posizioni
seduta / in piedi: fino ad 1 ora
Vengono pertanto ritenute esigibili nella misura del
50% attività leggere, poco qualificate e prossime alle attività domestiche,
quali preparazione, riordino, controllo, confezione, pulizia semilavorati, come
pure altre attività rispettose delle limitazioni date dal danno alla salute.
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente
giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del
2000, l'aggiornamento del TCA del 12.06.2006), al fine di determinare il
reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti
ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.
Nel caso concreto, considerando un reddito ipotetico
senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 27'248.- , una
capacità di lavoro residua dei 50% in attività adeguata (categoria professionale
RSS 4 e quartile 2), applicando una riduzione dei 25% (come
da valutazione del consulente IP), risulta un reddito da invalido pari a Frs. 18'219.- e una capacità di guadagno residua dei 67%. Da
ciò risulta un grado d'invalidità pari al 33%.
Inoltre, seguito dell'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica esperita da parte delle nostre
assistenti sociali, risulta che la limitazione nel compimento delle mansioni
consuete in qualità di casalinga ammonta al 44%.
Da ciò risulta in grado di invalidità totale pari al
37%, come meglio indicato nello schema seguente.
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
casalinga 38% 44% 17%
salariata 62% 33% 20%
Grado d'invalidità 37%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto ad una rendita non esiste.
A seguito delle osservazioni e della nuova
documentazione medica presentate in opposizione al progetto di decisione del 27
giugno 2006 l'amministrazione ritiene doveroso fare le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene all'aspetto medico il dossier è
stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico
regionale Al (SMR), il quale ha potuto indicare che la nuova documentazione medica
in sostanza ha messo in luce l'assenza di elementi particolari che possano
imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione
clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito.
La diagnosi di periartropatia omeroscapolare indicata
dal Dr. __________ nel certificato del 2 agosto 2006 era già stata evidenziata
nel rapporto del medico curante, Dr. __________, il 9 marzo 2004 e nel rapporto
di degenza stilato dai medici della Clinica di __________ il 16 maggio 2004.
La limitazione dei movimenti della spalla era già nota
ed è stata presa in debita considerazione dai medici che l'hanno valutata; il
reperto radiologico non cambia la situazione. I limiti funzionali dati dai
periti (confermati anche dal medico curante Dr. __________ e dai medici di __________)
sono molto ridotti e si riferiscono ad un'attività leggera esigibile in misura
del 50%, esigibilità sulla base della quale l'amministrazione ha valutato il
grado d'invalidità per la quota parte salariata.
Anche le alterazioni radiologiche della colonna
cervicale erano già note e sono state prese in debita considerazione (cf.
perizie Dr. __________ del 16.4.2004 e 5.10.2004, indicazioni del Dr. __________
e dei medici di __________).
L'incipiente gonartrosi al ginocchio sinistro (reperto
radiologico) non diminuisce ulteriormente i limiti funzionali.
La patologia psichiatrica era già stata valutata (cf.
rapporto SMR del 20.4.2005) e valutata di entità lieve, patologia che non
aumenta quindi ulteriormente le importanti limitazioni della capacità
lavorativa in attività adeguate.
In definitiva il rapporto stilato dal Dr. __________ il
2 agosto 2006 non può essere considerato atto a modificare le conclusioni alle
quali l'amministrazione è giunta.
Stesso discorso vale per il rapporto stilato dal Dr. __________
il 6 novembre 2006. In una nota del 13 dicembre 2006 il medico SMR ha potuto
indicare che non vengono evidenziati elementi oggettivi giustificanti un
peggioramento dello stato di salute.
Per quanto riguarda la limitazione stabilita
nell'economia domestica bisogna basarsi sulle indicazioni fornite dal rapporto
d'inchiesta in quanto lo stesso è stabilito sulla base di criteri uniformi per
quanto attiene ai lavori casalinghi e offre la garanzia di un giudizio
affidabile quanto alla capacità di compierli.
Al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di
stabilire che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste
(RCC 1984, p. 143).
Detto in altri termini l'amministrazione non ha in
concreto validi motivi che giustificherebbero una disattenzione del parere
espresso dall'assistente sociale anche perché le osservazioni presentate in
fase di opposizione non sono tali da poter mettere in dubbio l'operato della
stessa per cui il rapporto stilato, e la relativa limitazione del 44%, va
pienamente confermato.
Confermata la situazione medica, l'Ufficio Al non può
far altro che confermare pure il calcolo economico effettuato dal consulente in
integrazione professionale Al. In effetti alla luce della più recente
giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, secondo la quale sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grande regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., 1222/04), il consulente correttamente
ha stabilito la perdita di guadagno in misura del 33%, applicando correttamente
le nuove disposizioni in vigore. Poco conta, purtroppo, che le stesse erano
appena entrate in vigore.
Da rilevare inoltre che, malgrado entrambi i rapporti
del consulente portino la data del 13 giugno 2006, il primo è stato stilato il
13.6.2006 mentre il secondo il 21.6.2006 (per errore è stato cambiato il
contenuto del rapporto ma non la data dello stesso).
Alla luce di tutte queste considerazioni il progetto di
decisione del 27 giugno 2006 risulta essere corretto e deve pertanto essere
confermato." (Doc. AI 53)
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, prodotti
nuovi documenti, ha contestato il provvedimento amministrativo chiedendone l’annullamento
e la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
precisando, tra l’altro, quanto segue:
"
(...)
Con le osservazioni 30.11.2006 (doc. C) la
ricorrente ha prodotto due certificati medici: uno datato 2 agosto 2006 del Dr.
med. __________ (doc. D), l'altro di data 6 novembre 2006 del Dr. med. __________
(doc. E).
Tali certificati medici provano un chiaro
peggioramento dello stato di salute della ricorrente rispetto l'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (doc. D, E, per dettagli v. doc. C a pag.
3-4), e meglio:
- una
gonartrosi a predominanza mediale riguardante il ginocchio
sinistro;
- importante
rottura transmurale totale del sopraspinato della spalla
destra;
- alterazioni
degenerative cervicali di media importanza tra C3 e C5 con
una
iperlordosi a questo livello.
Il Dr. med. __________ ha quindi concluso
che (doc. D a pag. 2):
" [...] L'incapacità lavorativa
della paziente in un'attività leggera e adatta con le limitazioni riportate
nella lettera dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del 27.06.06, può ora
superare il 50% [...]".
Per quanto attiene la gonartrosi al
ginocchio sinistro, l'Ufficio AI ha invece rilevato che (doc. A pag. 2):
" [...] L'incipiente gonartrosi al
ginocchio sinistro (reperto radiologico) non diminuisce ulteriormente i limiti
funzionali [...]".
Tuttavia si osserva che il citato ufficio
non ha spiegato i motivi e su quali basi mediche la gonartrosi al ginocchio
sinistro non possa influire sui limiti funzionali. Da qui la richiesta di un
nuovo accertamento medico, così come già domandato con osservazioni (doc. C a
pag. 4), ma respinto -inspiegabilmente - dall'amministrazione.
Per quanto concerne i nuovi problemi alla
spalla destra ed alle cervicali, l'ufficio AI ha ritenuto - superficialmente -
che i medesimi erano già noti.
È vero che la signora RI 1 aveva dolori
alla spalla destra già nel 2004 (cfr. rapporto medico Dr. med. __________
9.3.2004 a pag. 2; rapporto degenza clinica di __________ 16.5.2004 a pag. 2),
ma solo ora vi è stata rottura transmurale totale del sopraspinato della
spalla destra (cfr. doc. D). Andava quindi effettuato un ulteriore
accertamento medico, alfine di verificare se tale rottura alla spalla ha
influito sulla limitazione dei movimenti.
È anche vero che la ricorrente aveva
problemi di mobilità a livello cervicale (rapporto degenza clinica di __________
16.5.2004 a pag. 2) ma solo ora si sono presentate alterazioni degenerative
cervicali di media importanza tra C3 e C5 con una iperlordosi (cfr. doc.
D).
Non da ultimo, visto che da 6 mesi la
ricorrente soffre di disestesie diffuse alle mani, la stessa si è fatta
visitare dallo specialista FMH in neurologia, Dr. med. __________ (doc. F). Lo
stesso le ha così diagnosticato una sindrome di tunnel carpale bilaterale di
entità discreta. Ciò a dimostrazione che la signora RI 1 soffre di
importanti problemi di salute, limitanti la sua capacità lavorativa.
In sintesi, con le osservazioni 30 novembre
2006 la ricorrente ha chiesto un maggior approfondimento medico in ragione di
nuovi problemi alla salute (ginocchio sinistro, spalla destra e cervicali, ora
da' sindrome di tunnel carpale bilaterale). L'Ufficio AI ha ritenuto che tali
problemi erano già noti, omettendo però che, benché gli stessi erano già stati
evidenziati in rapporti medici, nel tempo sono peggiorati (doc. D, E).
Per questo motivo si giustifica l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché venga
ordinata una nuova perizia reumatologica, alfine che il SAM possa stabilire se tali nuovi, peggiorativi problemi di
salute della ricorrente possano o meno influire sui limiti funzionali.
Benché agli atti dell'incarto AI vi siano
molteplici rapporti reumatologici, vi è solo menzione di una perizia
psichiatrica fatta dalla dr.ssa __________i in data 19 novembre 2004. Si
precisa che la ricorrente non ha potuto prendere visione di tale perizia,
malgrado sua richiesta (cfr. doc. C a pag. 2).
Nella sua decisione, l'Ufficio AI ha
liquidato la faccenda in questo modo (doc. A a pag. 4):
" [...] La patologia psichiatrica
era già stata valutata (cf. rapporto SMR del 20.4.2005) e valutata di entità
lieve, patologia che non aumenta quindi ulteriormente le importanti limitazioni
della capacità lavorativa in attività adeguate. [...]"
A tal proposito è quindi palese che la
situazione psichica, della ricorrente non sia stata sufficientemente
approfondita dall'amministrazione, visto che dal 2000 sono stati fatti diversi
consulti reumatologici, ma una sola valutazione psichiatrica, nel 2004,
omettendo tra l'altro di debitamente approfondire l'evoluzione nel tempo (sino
ad oggi) della tematica relativa all'eventuale affezione psichiatrica
dell'assicurata.
Quindi, come d'altronde già richiesto in
sede di osservazioni (doc. C a pag. 2) e dallo stesso Dr. med. __________ (doc.
D a pag. 2), si chiede che venga effettuata una perizia psichiatrica sulla
ricorrente, magari sottoponendola ad una perizia pluridisciplinare che valuti
sia gli aspetti reumatologici, sia di quelli psichici (ciò che non è stato
fatto), al fine di determinare in maniera oggettiva se le patologie di cui la
signora RI 1 è affetta siano di una gravità tale da escludere totalmente o
parzialmente l'utilizzo della sua capacità lavorativa residua.
(…)." (Doc. I)
1.3. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi alle Annotazioni del medico del
Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha osservato:
"
(...)
preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come la
ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie
argomentazioni (vedi in modo particolare lo scritto 2.8.2006 del Dr. __________
sub. doc. D, il certificato 6.11.2006 del Dr. __________ sub. doc. E,
la missiva 16.1.2007 del Dr. __________ sub. doc. F nonché la lettera
25.1.2007 del Dr. __________ sub. doc. G), l'Ufficio AI del Canton
Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere
un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.
Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico
regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in
maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo
stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità
lavorativa della stessa.
In effetti nell'annotazione in fine del
134.2.2007 il Dr. __________ del SMR dell'AI ha sottolineato che "in
conclusione gli attuali rapporti non permettono di modificare la valutazione in
merito alla capacità lavorativa residua dell'assicurata che è stata valutata in
sede peritale sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico".
Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi
in sostanza le stesse obiezioni già trattate in precedenza da parte
dell'amministrazione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria decisione, della quale postula l'integrale
conferma." (Doc. IV)
1.4. In
data 7 marzo 2007 il legale della ricorrente, prodotto un nuovo certificato medico
del dr. __________, ha ulteriormente osservato:
"
mi riferisco
alla vertenza citata a margine, in particolare al termine di 10 giorni impartito per presentare ulteriori
mezzi di prova e le proprie osservazioni alle
annotazioni 13 febbraio 2007 del dr. med. __________.
A nome e per conto della mia
assistita sono a notificare le seguenti prove:
- certificato medico
5.3.2007 del Dr. med. __________;
- perizia medica
giudiziaria, solo e qualora codesto onorevole Giudice consideri dubbioso lo stato di salute della signora RI 1.
In merito alle annotazioni dr.
med. __________, osservo quanto segue:
- Innanzitutto il dr. med. __________
è il medico dell'Ufficio AI, incaricato specificatamente per sostenere le sue
tesi. È quindi chiaro
che le conclusioni del medico rispecchiano quelle
del citato ufficio.
- Le perizie del dr. __________
e dr.ssa __________ per conto della __________ non sono state prodotte dal competente ufficio con la risposta, ma sono soltanto
stati ripresi alcuni passaggi delle stesse
mediante le annotazioni del Dr. med. __________. E quindi impossibile definire cosa esattamente hanno concluso queste due perizie, che tra l'altro sono
state allestite ben più di due anni fa, mentre i certificati prodotti dalla ricorrente sono attuali ed aggiornati.
- Il Dr. __________ riconosce
che il certificato 6.11.2006 del Dr. __________ suggerisce un peggioramento dello stato di salute.
- Il Dr. __________ non esclude
che la
lieve sindrome del tunnel carpale (valutata dal Dr. __________) possa
peggiorare.
- Non è vero che il rapporto del
Dr. __________ riprende le note diagnosi: come annotato dal Dr. __________, la dr.ssa __________ ha stabilito un stato depressivo lieve,
(la sottolineatura è nostra, ndr.);
mentre il Dr. __________ nel suo rapporto
(doc. G) ha aggiunto la reazione ansiosodepressiva al disturbo somatoforme. Lo stato depressivo non è quindi più lieve, visto che il medesimo
causa ora una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. G).
Per il resto la ricorrente si
riconferma nelle proprie allegazioni esposte con ricorso 29 gennaio 2007." (Doc. VI)
In
proposito, l’Ufficio AI, chiesto il parere del medico del SMR, ha ribadito la richiesta
di reiezione del ricorso e osservato:
"
Per quanto attiene
all'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto in questa sede la missiva
5.3.2007 del Dr. __________ (cfr. doc. V bis incarto TA).
Il certificato medico di cui sopra è stato sottoposto
come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il
quale ha sostanzialmente stabilito con annotazioni 21 marzo 2007 qui allegateVi
quanto segue: "(...] attualmente viene presentato un rapporto del Dr. __________
del 5.3.2007:
- il Dr. __________ afferma espressamente
che non vi è stata modifica dello stato di salute rispetto ai rapporti
precedenti;
- egli indica una IL del 40% in attività
adeguata.
Valutazione: il rapporto conferma le
indicazioni già note e riprese nella valutazione del 13.2.2007.
In merito alle osservazioni del
rappresentante legale tengo a precisare che il termine ansioso-depressivo viene
utilizzato quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente
presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una
diagnosi se considerati separatamente (quindi non viene per esempio raggiunta
l'entità di una depressione lieve)".
Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover
insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato
può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa
che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In
quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente
esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata
da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se
l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior
rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della
capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che
essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996
pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei
criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,
rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000
pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati
quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque
prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,
per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili
sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i
seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua
gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso
per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il
verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie
praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa
della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve
tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da
un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
2.5. D’altra
parte va ricordato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una
attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994,
pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in
DTF 125 V 146.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Nella
fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione
ha interpellato il dr. __________, reumatologo e già curante dell’assicurata,
il quale con uno scritto dell’11 febbraio 2004 ha dichiarato di non potersi pronunciare
sulla paziente che non aveva più visto dal giugno 2002, limitandosi a produrre
sue precedenti valutazioni datate 23 agosto 2000 e 11 giugno 2002 nelle quali
poneva come diagnosi “cerivicobrachialgia sin, senza deficit radicolari” e
“modica periartropatia omeroscapolare, pseudoparesi nell’ambito di una probabile
amplificazione di sintomi”, (doc. AI 4).
Interpellato
dall’Ufficio AI, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie
reumatiche, in data 12 febbraio 2004 ha posto come diagnosi “sindrome del
dolore cronico di origine somatoforme, lievi periartropatia omero-scapolare su
rottura del parziale del sopraspinato”, ritenendo la paziente dal
lato reumatologico inabile nella misura del 30% e consigliando l’effettuazione
di una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 7-2).
Dal canto
suo il dr. __________, curante della richiedente, nel rapporto medico del 9
marzo 2004, posta la diagnosi di:
" Sindrome
fibromialgica, sindrome somatoforme da dolore persistente, periartropatia
omeroscapolare tendinotica bilaterale, sindrome dolorosa panvertebrale."
ha reputato
la paziente inabile in misura completa dal marzo 2003 e in
misura del 60% in un’attività leggera.
In uno
scritto al dr. __________ del 2 marzo 2004 il dr. __________, confermate le
diagnosi di
"
VALUTAZIONE: Fibromialgia
Sindrome somatoforme da dolore
persistente
Periartropatia
omeroscapolare tendinotica bilaterale
- lesione transmurale del sovraspinato e della
componente anteriore
dell'infraspinato (artro-IRM 13.03.03).
Sindrome dolorosa
panvertebrale."
ha affermato:
"
DISCUSSIONE:
La paziente mostra la tipica evoluzione da un problema
locale (cervicobrachialgia a predominanza sinistra nell'agosto dei 2000) a un
problema più diffuso (dolori diffusi agli arti superiori a predominanza destra
nel giugno dei 2002), a una sindrome del dolore cronico generalizzata che
riempie attualmente i criteri di classificazione ACR 1990 per la diagnosi di
fibromialgia e i criteri ICD 10 per la diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore persistente. In accordo con la valutazione del Dr. __________ del
22.12.03.
Problemi locali non possono essere interpretati senza
tener conto della presenza di un disturbo di elaborazione del dolore.
La paziente presenta una periartropatia omeroscapolare tendinotica
bilaterale con una lesione transmurale della cuffia dei rotatori che implica soprattutto
il sovraspinato a sinistra. A destra la sonografie realizzata il 03.06.02
mostrava una probabile lesione parziale del sovraspinato.
Da un punto di vista oggettivo la presenza di tali
lesioni strutturali bilaterali della cuffia dei rotatori rappresenta una
limitazione funzionale Importante per lavori ripetitivi e lavori attorno o
sopra l'orizzontale come quelli che la paziente deve svolgere come donna delle
pulizie.
Dal punto di vista della capacità .lavorativa, tenendo
conto della fibromialgia, della sindrome somatoforme e della periartropatia
omeroscapolare tendinotica bilaterale con lesioni strutturali importanti, mi
sembra si debba ritenere la signora RI 1 inabile al lavoro nella misura del 70% per lavori pesanti, e
mediamente pesanti e ripetitivi e come. donna delle pulizie in un'attività leggera e
adatta, che eviti movimenti ripetitivi con le spalle, particolarmente attorno
all'orizzontale, le paziente mi sembra possa essere ritenuta Inabile al lavoro
nella misura dei 40%.
La differenza con la valutazione dei Dr. __________ è probabilmente
In parte legata al fatto che il Dr. __________ si esprime unicamente a livello
reumatologico mentre -la mia valutazione rappresenta, una proposta dl
valutazione globale della capacità lavorativa, che tiene conto anche della
diagnosi, di fibromialgia e di sindrome somatoforme da dolore persistente
(diagnosi in molti casi sovrapposta a quella di fibromialgia)." (Doc. AI 8)
L’amministrazione
ha quindi acquisito agli atti l’incarto della Cassa malati dell’assicurata, la __________,
comprendente vari certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa dal marzo
2003 (doc. AI 1 e 2).
Fra questi innanzitutto
una valutazione del 10 febbraio 2004 del dr. __________, internista, il quale,
poste le diagnosi di “Sindrome del dolore cronico, periartropatia della
spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, cervicobrachialgia dx del
2002” , ha concluso ritenendo la paziente abile al lavoro dal 16 febbraio
2004 per un carico di 5 ore al giorno e sottolineato la necessità di esperire
accertamenti reumatologici e psichiatrici (doc. AI 1-7) .
Dal canto
suo, nel rapporto medico alla CSS del 9 marzo 2004 il dr. __________, ribadita
la sussistenza di “sindrome somatoforme da dolori persistenti in quadro di
fibromialgia, pariartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale, sindrome
lombovertebrale”, ha ritenuto la paziente inabile come donna delle
pulizie nella misura del 70% e in attività leggere nella misura del 40% (doc. AI
2-20).
Il dr. __________,
reumatologo, nel suo referto del 16 aprile 2004 alla CSS ha invece affermato:
"
Diagnosi
- Panalgia dell'apparato locomotorio nel contesto di
una probabile psicopatologia
- Disturbi statici del rachide (cifolordosi
accentuata) con moderato limite della funzione lombare
- Lesione transmurale della cuffia dei rotatori
della spalla sinistra
Dal lato
prettamente reumatologico la paziente è stata dichiarata abile al lavoro di
donna delle pulizie in forma completa (reumatologo Dr. __________, dicembre
2003) il medico curante ed il reumatologo Dr. __________ considerano la signora
invece inabile nella misura del 70% per l'attività lucrativa svolta e nella misura
del 40% per un lavoro fisicamente meno impegnativo, valutazione per la quale
hanno preso in considerazione anche gli aspetti non reumatologici. Essi sono da
ricercare in una patologia di natura psichiatrica per la quale manca però per intanto
un giudizio specialistico (forse avvenuto durante le poche sedute specialistiche
che la paziente ha frequentato presso uno psichiatra del quale non è stato
possibile reperire il nome).
Considerando in particolare la patologia strutturale
della spalla sinistra (con forse alterazioni simili anche alla spalla destra).
credo che, anche dal lato prettamente reumatologico, non sia esigibile la
ripresa dell'attività lucrativa svolta (donna delle pulizie) oltre alla misura
proposta dal medico curante (30%). Per un lavoro che non implichi movimenti
ripetitivi con le braccia in particolare al di sopra della altezza di un tavolo
e senza dover spingere, tirare od alzare pesi superiori a 5-8 kg circa non vi sarebbe
invece un limite significativo della capacità lavorativa (abile in forma normale).
Questa valutazione ha carattere puramente medico-teorico e non corrisponde in
alcun modo al giudizio soggettivo della paziente che si ritiene impossibilitata
a svolgere qualsiasi attività fisica (professionale e non). La ragione di
questo giudizio (che si traduce clinicamente in una sindrome algica diffusa in
tutto l'apparato locomotorio) resta da stabilire tramite una valutazione psichiatrica."
(Doc. AI 2-23)
Agli atti
richiamati dalla CSS figura anche un rapporto relativo ad una degenza dal 28
aprile al 20 maggio 2004 presso la Clinica di riabilitazione di __________, nel
quale i medici hanno concluso ritenendo la paziente completamente inabile nella
sua attività di ausiliaria di pulizie e abile nella misura del 50% in attività
leggere (doc. AI 2-30).
Nello
scritto 10 maggio 2004 al dr. __________, il dr. __________ poneva un’inabilità
completa in attività pesanti e del 40% almeno in lavori leggeri, per fibromialgia
e sindrome somatoforme da dolore persistente oltre a periartropatia omeroscapolare
tendinotica bilaterale, sindrome lombospondilogena (doc. AI 12-1).
Nel certificato
medico del 6 settembre 2004 il dr. __________ ha ribadito una totale inabilità
lavorativa quale donna delle pulizie e del 50% in attività leggere per la
diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente, sindrome fibromialgica,
periartropatia omeroscapolare bilaterale, sindrome dolorosa paravertebrale”
(doc. AI 2-31).
Nuovamente
interpellato dalla CSS, il dr. __________ in data 5 ottobre 2004 ha ribadito la
necessità di esperire una valutazione psichiatrica affermando:
"
Diagnosi
-Panalgia dell'apparato locomotorio nel contesto di una
probabile psicopatologia (sindrome somatoforme)
-Disturbi statici del rachide (cifolordosi accentuata)
con limite funzionale del tratto lombare in presenza di alterazioni
degenerative (ernia discale paramediana e laterale sinistra L5/S1, lussata caudalmente
secondo RM del 16.04.2004)
-Periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a
sinistra in presenza di una lesione transmurale della cuffia dei rotatori
(secondo artro-RM del 13.03.2003)
Commento
Ritrovo quindi la paziente in condizioni
cliniche/reumatologiche simili all'esame precedente dell'aprile di quest'anno.
Sul piano prettamente morfologico vi sono una lesione della cuffia dei rotatori
alla spalla sinistra ed un'ernia discale L5/S1 che nella documentazione radiologica entra in
conflitto con le radici L5 ed S1 a sinistra. Queste patologie possono essere
all'origine di impedimenti funzionali di una certa portata anche se essi sono
difficilmente controllabili in presenza di una sindrome dolorosa diffusa con un
impedimento dato da un atteggiamento difensivo della paziente che lamenta dolori
ovunque e con ogni movimento di qualsiasi articolazione.
In considerazione delle patologie strutturali ritengo
dal lato reumatologico non più proponibile l'attività lucrativa di donna delle
pulizie (inabile al 100% ed in forma duratura). Per un'attività lucrativa più
confacente (secondo le mie indicazioni nel rapporto precedente alle quali
resta da aggiungere l'impossibilità di assumere posizioni corporee statiche per
più di un'ora senza interruzione e difficoltà negli spostamenti, possibili su
terreni piani solo su un raggio di 1 km senza interruzione ed impossibili
su terreni sconnessi) ritengo la signora abile in forma parziale del 50%, valutazione
che combacia con quella espressa dei colleghi di __________ (rapporto citato) e
che corrisponde anche al giudizio del medico curante (suo certificato per la __________
del 13.09.2004).
Alle patologie organiche si aggiunge una componente
psichiatrica che avrà molto probabilmente anch'essa un impatto (forse maggiore
di quello reumatologico) sull'ulteriore capacità lavorativa. Urge quindi una
valutazione psichiatrica; in alternativa la CSS potrebbe anche interpellare lo
psichiatra che sembra avere esaminato la paziente in precedenza." (Doc.
AI 2-35-36)
Con referto
alla CSS del 19 novembre 2004 (poi acquisito agli atti dall’Ufficio AI) la
dr.ssa __________, psichiatra, ha concluso quanto segue:
"
DIAGNOSI
Stato depressivo lieve (ICD10:F32.0) nell'ambito di una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10: 45.4).
VALUTAZIONE E PROGNOSI
Si tratta di una signora analfabeta con chiari limiti a
livello cognitivo che al momento presenta uno stato depressivo ed una sintomatologia
invalidante a causa di dolori intensi e persistenti. L'intensità della
sintomatologia depressiva è presumibilmente in questo caso dettata da un
contesto sociale piuttosto che psichiatrico.
Il livello culturale basso, i problemi economici in
famiglia, i famigliari stessi che si stanno "sostituendo» alla peritanda
concorrono presumibilmente a connotare come malattia ciò che è invece in parte
un disagio sociale.
L'attenzione di cui la signora è fatta oggetto non fa
che rafforzare infatti la sua convinzione di malattia.
Un intervento mirato ad interrompere questo circolo
vizioso dovrebbe permettere teoricamente alla peritanda di riprendere al più
presto un’attività lavorativa. Un sostegno psicologico dovrebbe in questo caso
avere una funzione prevalentemente educativa al fine di stimolare la peritanda
a riprendere al più presto le sue mansioni e quindi la sua attività lavorativa.
L'inabilità lavorativa dovrebbe quindi essere al più
presto chiusa, con prognosi favorevole a gennaio 2005, per evitare un'ulteriore
connotazione di malattia.
CONCLUSIONI: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Al momento attuale si giustifica un'inabilità al 100%
in qualsiasi attività lavorativa che dovrebbe però concludersi alla fine di
dicembre 2004 per le ragioni summenzionate." (Doc. AI 3-4)
L’amministrazione
ha quindi aggiornato i dati economici interpellando i precedenti datori di
lavoro dell’assicurata (doc. 11).
Con rapporto
20 aprile 2005 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto segue:
Diagnosi principale
Sindrome da dolore somatoforme, con stato depressivo
lieve
Disturbi statici del rachide
Con limitazione funzionale del segmento lombare in presenza
di alterazioni degenerative
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL
Periartropatia omeroscapolare tendinotica sinistra,
con lesione transmurale della cuffia rotatoria
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL
Raccomandazioni, proposte SMR
Avevamo previsto prima una perizia SAM,
poi non eseguita perché ci sono pervenute le perizie reumatologica e
psichiatrica, fatte eseguire dalla __________.
Assicurata 53.enne, vista a più riprese
da diversi medici con giudizio contrastante sulla CL. Importante è la
sindrome somatoforme da dolore persistente, in presenza anche di alterazioni
degenerative, peraltro modeste, e limitazioni funzionali all'esame.
E' stata fatta anche una perizia
psichiatrica (dr.ssa __________ - __________, 19.11.2004), in cui la
componente psichiatrica viene relativizzata, e si mettono in evidenza importanti
componenti socioculturali che contribuiscono allo scarso funzionamento
sociale dell'A.
Fatti
I limiti funzionali espressi sopra
vengono comunque ritenuti validi sia dal curante, che dal perito reumatologo,
che dai medici della clinica di __________.
Dal dicembre 2004 (perizia psi) valgono
questi limiti, in precedenza IL 100% in ogni attività.
Data 20 aprile 2005 __________ medico
SMR.
(Doc. AI
25-1-2)
L’Ufficio
AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 5 ottobre 2005,
con rapporto del 25 ottobre seguente l’assistente sociale ha concluso per un
grado d’impedimento come casalinga del 44% (doc. AI 27).
Dal
canto suo, con rapporto finale del 13 giugno 2006, il consulente in integrazione
professionale dell’Ufficio AI, ritenuta una percentuale lavorativa del 62% (e
del 38% come casalinga), ha concluso per un grado di invalidità quale salariata
del 45% motivando come segue:
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali,
limitazioni
62% salariata - 38% casalinga
Vedi proposte interne del 16.07.2004, 20.10.2004,
26.11.2004 e 20.04.2005
Per diagnosi v. proposta SMR del 20.04.2005
Limiti funzionali:
Da evitare lavori con le braccia sopra l'altezza di
un tavolo, pesi fino 5 kg.
Posizione seduta-in piedi fino a un'ora.
Spostamenti solo su terreni piani, entro 1 km.
Entro questi limiti CL 50% (tra ore e rendimento).
L'assicurata ha un CL del 50% (riferita a una
giornata lavorativa intera di lavoro) entro i limiti (ristretti) dati nella
valutazione.
CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale, o a 5
ore con rendimento 80%.
IL 100% quale donna di pulizia a tempi parziale dal
mese di dicembre 2003.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Rientrano in considerazione quelle
attività non qualificate semplici, il più possibile prossime alle attività
domestiche (preparazione, riordine, controllo, confezione, pulizia
semilavorati, ….).
Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica
L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una
giornata lavorativa intera di lavoro.
CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a
5 ore con rendimento all'80%.
IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal
mese di dicembre 2003.
Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 +
1.76) x 25 x 52 = fr. 27'248.
Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività
semplice leggera a tempo parziale, fr. 15'135.
Il calcolo: fr. 40'360 (ESS2004, Cat 4, femminile,
privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali e attività
leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei compiti
della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia, formazione
"pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione), …)
= fr. 15'135.
Grado d'invalidità a tempo parziale, 45%.
In
un’ulteriore versione del rapporto, del 21 giugno 2006, il consulente ha
rivisto come segue il Calcolo CGR:
Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica
L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una
giornata lavorativa intera di lavoro.
CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a
5 ore con rendimento all'80%.
IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal
mese di dicembre 2003.
Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 +
1.76) x 25 x 52 = fr. 27'248.
Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività
semplice leggera a tempo parziale, fr. 18'219.
Il calcolo: fr. 48'584 (ESS2004, TA1 CH, Cat 4,
femminile, privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali
e attività leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei
compiti della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia, formazione
"pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione), …
Osservazioni: la nuova giurisprudenza impone al Consulente AI di riferirsi
alla TA1 CH, incarto 36.2005.1)! = fr. 18'219.
Non vi è alcuna % di scarto tra la TA1 TI (ramo
economico: n° 93, cat 4, femminile, mediana) e il reddito da valido e per
tanto non ravvedo le condizioni per proporre ulteriori riduzioni.
Grado d'invalidità a tempo parziale, 33%.
(Doc.
AI 36-2)
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 27
giugno 2006, ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito un grado
d’invalidità complessivo del 37%, equivalente ad un grado di invalidità come casalinga
del 17% (44% di limitazione per una quota parte del 38%) e del 20% come
salariata (33% per 62%) (doc. AI 37-2).
Il 2 agosto
2006 il dr. __________ ha fatto pervenire all’Ufficio AI un certificato del
seguente tenore:
"
Ho rivisto la signora RI 1 il
03.07.06 per l'insorgenza di nuovi dolori a livello della spalla destra (finora
la paziente aveva dolori alla spalla sinistra) e al ginocchio sinistro. Inoltre
esacerbazione di dolori cervicali irradianti al cinto scapolare ddp.
Ho dunque realizzato un bilancio alla ricerca di
ulteriori lesioni strutturali a livello della spalla destra, del ginocchio
sinistro e della colonna cervicale.
Per quanto riguarda la spalla, la sonografia del Dr. __________
del 24.07.06 mostra una importante rottura transmurale totale del sopraspinato
bilaterale. Quella di destra non era nota al momento in cui è stato formulato
il progetto di decisione riguardo al diritto ad una rendita di invalidità sulla
domanda del 04.02.04.
Per quanto riguarda il ginocchio sinistro, la
radiografia convenzionale a.p. in carico del 05.07.06 mostra una incipiente
gonartrosi a predominanza mediale. Anche questo danno strutturale non era noto
in precedenza.
Per quanto riguarda la colonna cervicale, vi sono
alterazioni degenerative di media importanza tra C3 e C5 con una iperlordosi a
questo livello. Anche in questo caso, le alterazioni degenerative cervicali non
erano conosciute.
La paziente è stata inoltre presa a carico, a livello
psichiatrico, dal Dr. __________ per una problematica depressiva.
In questa situazione vi è a mio avviso un peggioramento
dello stato di salute della paziente rispetto all'ultima valutazione peritale
da parte del Dr. __________, FMH reumatologia del 05.10.04.
L'incapacità lavorativa della paziente in un'attività
leggera e adatta con le limitazioni riportate nella lettera dell'ufficio
dell'assicurazione invalidità del 27.06.06, può ora superare il 50%.
Proporrei dunque un nuovo bilancio della situazione
tramite una valutazione reumatologica indipendente e un rapporto medico Al da
parte dello psichiatra curante Dr. __________." (Doc. AI 38-1)
In
proposito, nelle Annotazioni del 4 settembre 2006, il medico SMR dr. __________
ha affermato:
"
Vengo interpellato in merito alle
osservazioni fatte dal reumatologo curante dr. __________ nella sua lettera del
02.08.2006 dove afferma che la IL, in attività leggere può superare
il 50%"
Egli annuncia in particolare:
- alla sonografia della spalla destra (non allegato il
referto), dr. __________, 24.07.2005 si evidenzia una rottura completa del
sopraspinato anche a destra (in precedenza era nota solo a sinistra).
Faccio notare che l'A.
aveva già la diagnosi di periartropatia
omeroscapolare bilaterale (rapporto Al del curante dr. __________ (09.03.2004)e rapporto
della clinica di __________ (16 maggio 2004).
La limitazione dei movimenti della spalla era già nota
e presa in considerazione dai medici che l'hanno valutata e il reperto radiologico
non cambia la valutazione.
I limiti funzionali dati dai periti (e che vengono
confermati anche dal curante, dal dr. __________. Dai medici della Clinica __________
) sono molto ridotti e si riferiscono ad un'attività leggera al 50%, in base a ciò
si è calcolata la CGR e il grado Al per l'attività di salariata (per l'attività
di casalinga è stata fatta una valutazione a domicilio).
Anche le alterazioni radiologiche della colonna
cervicale erano già note e sono state prese in considerazione (vedi perizie dr.
__________. lettera del dr. __________, rapporto d'uscita da __________).
Anche l'incipiente gonartrosi al ginocchio sinistro
(reperto radiologico) non diminuisce i limiti funzionali già ristretti espressi
prima.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. era già stata
valutata (vedi rapporto SMR) e si era trovato solo un lieve stato depressivo,
cosa che non aumenta le limitazioni importanti che erano state riconosciute.
Non ritengo che quanto scritto dal dr. __________ cambi
la valutazione fatta in precedenza." (Doc. AI 42-1)
2.9. Nelle
corpose osservazioni al progetto di decisione presentate dall’avv. RA 1 l’assicurata
ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo il riconoscimento
di un grado di invalidità superiore e, soprattutto, ulteriori accertamenti
medici, allegando un certificato 6 novembre 2006 del dr. __________ del seguente
tenore:
"
Certifico che la signora RI 1,
nata il 05.04.1952 domiciliata a __________, continua a lamentare dolori
diffusi, debolezza nelle braccia con la minima attività.
Gli esami effettuati dal dr. med. __________
evidenziano alterazioni progressive a livello cervicale e della spalla destra.
Un sostegno psichiatrico viene seguito senza evidenti
miglioramenti.
Tale situazione permette di sostenere un peggioramento
dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale.
Si ritiene indicata una rivalutazione della situazione
medica." (Doc. AI 49-7)
Ritenuti
superflui ulteriori chiarimenti medici, con la decisione contestata del 21
dicembre 2006, l’amministrazione, applicato il metodo misto di graduazione
dell’invalidità e concluso per un grado di invalidità complessivo del 37%, ha confermato
la non attribuzione di una rendita di invalidità (doc. AI 53; cfr. consid. 1.1).
Nel
suo ricorso al TCA l'interessata contesta le conclusioni dell’amministrazione
adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali
condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.2). La ricorrente ha prodotto
nuovi certificati medici, in particolare uno del 16 gennaio 2006 del dr. __________,
neurologo, attestante la presenza di “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di
entità discreta” (doc. F), e uno del 25 gennaio 2007 del dr. __________, psichiatra,
del seguente tenore:
"
La paziente è in mia cura dal
31.8.2006.
Essa lamenta dolori diffusi, tremore e talvolta
gonfiori alle mani, stanchezza, insonnia, sensazione di testa pesante,
agitazione, formicolio al viso, palpitazioni. Riferisce inoltre i faticare ad
alzarsi per mancanza di forza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, reazioni
emotive improvvise ed esagerate, abbassamento dell'umore.
La paziente soffre di un disturbo somatoforme da dolore
persistente associata a una sindrome da disadattamento con reazione
ansioso-depressiva.
Si è tentata una cura ansiolitica e antidepressiva con
diversi farmaci: Surmontil, Tryptizol, Seropram, Tranxilium, Xanax. Purtroppo i
farmaci somministrati inducevano effetti collaterali insostenibili per la
paziente, che interrompeva il trattamento.
Attualmente si sta tentando un approccio con Deroxat.
La difficoltà di instaurare una terapia farmacologica
adeguata ha fino ad ora impedito di aiutare la paziente.
Considerati i disturbi da lei riferiti, l'instabilità
del suo stato di salute, e lo stato di sofferenza persistente che la paziente
manifesta in studio, essa non appare in grado di applicarsi a nessuna attività
lucrativa, risultando in questo senso del tutto inabile. Una constatazione
delle difficoltà a livello domestico potrà eventualmente essere valutata attraverso
l'intervento di un'assistente sociale." (Doc. G)
In
merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” del 13 febbraio 2007,
si è così espresso:
"
(...)
in fase di ricorso vengono presentati:
certificato del 2.8.2006 del dr. __________ (già
valutato da parte SMR in precedenza)
breve certificato dr. __________ del 6.11.2006: viene
suggerito un peggioramento dello stato di salute.
rapporto dr. __________ del 16.1.2006:
diagnosi: sindrome del tunnel carpale bilaterale di
entità discreta
- assenza di amiotrofia o paresi
- a causa dell'entità limitata della problematica un
intervento
chirurgico non è indicato
rapporto dr. __________ del 25.1.2007: viene indicata
la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente associata a sindrome
da disadattamento con reazione ansiosodepressiva.
Valutazione: gli attuali rapporti presentati non
dimostrano una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alle
valutazioni peritali. Per quanto concerne il rapporto del dr. __________ va sottolineato
che nei limiti funzionali è già stato preso in considerazione una funzionalità
ridotta delle spalle. In ogni caso anche lui non esclude una capacità lavorativa
del 50% in attività confacente.
Il rapporto del dr. __________ indica al presenza di
una lieve sindrome del tunnel carpale. L'entità del disturbo non giustifica un
approccio invasivo. In questo senso in assenza di atrofia muscolare o disturbo
sensitivo maggiore un influsso sulla capacità lavorativa residua, in
particolare per le attività ritenute ancora esigibili, non è dato. Nel caso che
la patologia dovesse peggiorare questa è ben curabile con un intervento
chirurgico limitato con seguente inabilità lavorativa di poche settimane.
Per quanto concerne il rapporto del dr. __________
questo riprende le note diagnosi ed il noto quadro già valutato in sede
peritale. Si tratta come noto in prima linea di un disturbo somatoforme associato
ad una problematica di disadattamento.
In conclusione gli attuali rapporti non permettono di
modificare la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua
dell'assicurata che è stata valutata in sede peritale sia dal punto di vista reumatologico
che psichiatrico." (Doc. IVbis)
Con
ulteriore scritto del 5 marzo 2007 il dr. __________ ha fra l’altro osservato:
"
DIAGNOSI: Fibromialgia
Sindrome
somatoforme da dolore persistente
Sindrome
lombospondilogena cronica
- grossa ernia discale
L5/S1 paramediana e laterale
sinistra senza
neurocompressione
Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica
bilaterale
- rottura totale del sovraspinato bilaterale
Sindrome cervicospondilogena cronica
- alterazioni degenerative di media importanza tra C3
e C5 senza neurocompressione
Gonalgie croniche bilaterali in presenza di incipienti
gonartrosi a predominanza mediale
Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità
discreta senza amiotrofia o paresi
Stato depressivo lieve
CAPACITÀ LAVORATIVA:
L'assicurata era attiva come ausiliaria pulizie durante
45 ore alla settimana anamnesticamente.
Attualmente, nell'attività precedentemente svolta, la
ritengo da un punto di vista reumatologico teorico inabile al lavoro nella
misura del 70%.
In un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti
ripetitivi con il tronco e con le spalle, che eviti la posizione eretta e
prolungata oltre un'ora e permetta l'alternanza delle posizioni, l'assicurata è
inabile al lavoro nella misura del 40%." (Doc. Vbis)
Il
dr. __________ ha commentato quanto segue il 21 marzo 2007:
"
attualmente viene presentato un rapporto del dr. __________ del
5.3.2007
- il dr. __________ afferma espressamente che non vi è
stata modifica dello stato di salute rispetto ai rapporti precedenti
- egli indica una IL del 40% in attività adeguata
valutazione: il rapporto conferma le indicazioni già
note e riprese nella valutazione del 13.2.2007
in merito alle osservazioni del rappresentante legale
tengo a precisare che il termine ansioso-depressivo viene utilizzato quando i
sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né
gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati
separatamente (quindi non viene per esempio raggiunta l'entità di una
depressione lieve)." (Doc. VIIbis)
2.10. Occorre
premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa
G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed
S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre
1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV
Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione
gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio
interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11. Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, nell’evenienza
concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve
concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta
della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un
giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Va
innanzitutto constatato che l’amministrazione non ha in
sostanza sottoposto la richiedente ad alcun accertamento peritale, limitandosi
a interpellare i suoi medici curanti e a richiamare gli atti medici dalla Cassa
malati __________.
Dal
punto di vista reumatologico la richiedente è affetta da periartropatia omero/scapolare
(prima all’arto superiore destro e in seguito anche al sinistro), sindrome para
/ lombovertebrale, cervicobrachialgia, sindrome fibromialgica oltre a disturbi
statici del rachide, come si evince dai vari certificati agli atti dei dr. __________,
dr. __________, dr. __________, dr. __________. Su incarico della __________
assicurazioni, il dr. __________ ha allestito in data 10 febbraio 2004 un breve
referto nel quale è giunto alla conclusione che l’assicurata era abile per un
carico massimo di 5 ore al giorno e consigliando una valutazione psichiatrica e
eventualmente reumatologica (doc. AI 12-17, cfr. consid. 2.8). Nel certificato
del 2 marzo 2005 il dr. __________ ha aggiunto la diagnosi di Sindrome lombovertebrale
(doc. AI 2-19).
D’altra
parte, il dr. __________, reumatologo, interpellato dalla __________ Assicurazioni,
in data 16 aprile 2004, rilevati anche disturbi statici del rachide con limite
della funzione lombare, sottolineata una limitazione del 70% nella precedente
attività lavorativa di donna delle pulizie, ha posto l’accento sulla componente
psichiatrica sottolineando la necessità di indagarla ulteriormente (doc. AI
2-26; cfr. consid. 2.8). Sempre il dr. __________, nella successiva valutazione
del 5 ottobre 2004, confermato il precedente referto, ha ribadito l’urgenza di
effettuare un accertamento psichiatrico (doc. AI 2-36). A pari conclusioni è
giunto essenzialmente anche il dr. __________ nel rapporto d’uscita del 16
maggio 2004, nel quale, rilevato come la degenza presso la clinica
riabilitativa di __________ non aveva sortito alcun miglioramento, ha
sottolineato la marcata componente fibromialgica (doc. AI 2-28, 30; cfr. consid.
Considerandi
2.
).
Essenzialmente
dunque non è stata effettuata una perizia dettagliata sulle problematiche
reumatologiche lamentate dall’assicurata, fatta eccezione per i referti del
dr. __________, ai quali può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.9). Rilevante tuttavia è il fatto che ripetutamente
questo specialista abbia sottolineato la componente psicopatologica dei dolori
lamentati dalla richiedente e, quindi, la necessità di effettuare una perizia
psichiatrica.
Va
inoltre fatto presente che le valutazioni reumatologiche del dr. __________
risalgono al 16 aprile 2004 rispettivamente 5 ottobre 2004, motivo per cui
non si può prescindere dal verificare se sino alla decisione contestata del 21
dicembre 2006 sia subentrato un peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità
della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto
esistente sino al momento in cui è stata resa; cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2,
127.
V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1° e riferimenti).
Questo a maggior ragione se si considera che non solo la ricorrente ha
fortemente criticato gli esiti degli accertamenti medici, ma ha pure ripetutamente
sostenuto, sulla base anche di un referto datato 2 agosto 2006 del dr. __________
(nel quale il reumatologo ha espressamente sottolineato che la situazione della
paziente era peggiorata rispetto all’ultima valutazione del 5 ottobre 2004 del
collega __________; doc. AI 49-5), che successivamente alla valutazione del dr.
__________ fosse sopravvenuto un peggioramento delle patologie tale da rendere
improponibile la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Inoltre anche il
dr. __________ ha sottolineato in data 6 novembre 2006 un peggioramento delle
condizioni della paziente rispetto all’ultima valutazione peritale (doc. AI
49-7).
D’altra
parte, anche in occasione dell’effettuazione dell’inchiesta a domicilio in data
5.
ottobre 2005, l’assicurata ha ripetutamente evidenziato le limitazioni causatele
dalle patologie di cui è portatrice e il continuo peggioramento delle stesse
(doc. AI 27-1).
Quanto
poi alle patologie extra-somatiche, dagli atti si evince che la ricorrente è
affetta da sindrome da dolore somatoforme e depressione. L’unico accertamento
specialistico effettuato risulta essere la valutazione eseguita il 19 novembre
2004.
per conto della __________ Assicurazioni dalla dr.ssa __________ (doc. AI
3-2; cfr. sopra consid. 2.8). Come detto, la specialista, diagnosticato uno
stato depressivo lieve e una sindrome somatoforme da dolore persistente, ammessa
un’inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività, ha concluso affermando:
"
L'inabilità lavorativa dovrebbe
quindi essere al più presto chiusa, con prognosi favorevole a gennaio 2005, per
evitare un'ulteriore connotazione di malattia.
CONCLUSIONI: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Al momento attuale si giustifica un'inabilità al 100%
in qualsiasi attività lavorativa che dovrebbe però concludersi alla fine di
dicembre 2004 per le ragioni summenzionate." (Doc. AI 3-4)
In sostanza quindi la specialista, pur attestando un’inabilità
lavorativa completa per i motivi psichici, ha semplicemente ipotizzato
una possibile ripresa lavorativa a partire dal gennaio 2005.
Anche dal lato psichico non si può peraltro non rilevare come
l’assicurata stessa abbia più volte sottolineato la gravità della sua
situazione anche in occasione dell’inchiesta domiciliare esperita il 5 ottobre
2005.
(doc. AI 27-1). Inoltre, emerge dagli atti che ripetutamente i medici che
hanno valutato la situazione della ricorrente hanno evidenziato la necessità,
oltre che l’urgenza, di esperire una perizia psichiatrica: il dr. __________
nel certificato del 12 febbraio 2004, il dr. __________ il 10 febbraio 2004, il
dr. __________ il 16 aprile 2004 e 5 ottobre 2004, il dr. __________ il 2
agosto 2006 e il medico curante dr. __________ da ultimo il 6 novembre 2006
(cfr. vari atti AI e cfr. sopra consid. 2.8 e 2.9).
Agli
atti è stato inoltre prodotto un certificato del 25 gennaio 2007 – e, quindi,
di pochi giorni posteriore alla resa del provvedimento contestato - del dr. __________,
psichiatra e curante della ricorrente, nel quale lo specialista, posta la
diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente associato a una sindrome
da disadattamento con reazione ansioso-depressiva, e sottolineati gli scarsi
risultati ottenuti dalle precedenti cure medicamentose, ha concluso per una
completa inabilità lavorativa (doc. G; cfr. consid. 2.9).
Ora
questo TCA deve rilevare che nonostante le divergenze d’opinione tra i vari
medici interpellati in merito alla capacità lavorativa residua e l’addotto
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, nella decisione
impugnata l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% in
attività leggere, basandosi sulle annotazioni del medico del SMR dr. __________,
il quale, dopo aver predisposto l’annullamento – in quanto a suo dire superflua
- della già prevista perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di
accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 14, 22), ha essenzialmente ritenuto
accertata un’inabilità lavorativa totale nella professione di ausiliaria di
pulizie, ma “solo” del 50% in attività leggere. Tale inabilità sarebbe essenzialmente
da ricondurre alla sola problematica reumatologica, visto che dal lato
psichiatrico il medico SMR ha confermato la bontà del referto della dr.ssa __________,
per la quale a partire dal gennaio 2005 l’inabilità lavorativa avrebbe dovuto
presumibilmente concludersi. Il dr. __________ ha poi precisato che la documentazione
presentata in sede di osservazioni al progetto di decisione (e meglio il
referto 2 agosto 2006 del dr. __________, doc. AI 38-1 e quello del 6 novembre
2006.
del dr. __________, doc. AI 49-7), non rendeva verosimile un eventuale
peggioramento (doc. AI 52-1, 41-1, 25-1). In questo senso egli si è ribadito anche
nelle osservazioni 13 febbraio 2007 (doc. IV).
Ora,
è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata – in concreto il 21 dicembre 2006 - quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
tal senso, ai fini del presente giudizio i citati certificati del dr. __________
e __________ (del 2 agosto rispettivamente 6 novembre 2006), attestanti un peggioramento
delle patologie dell’assicurata, possono essere presi in considerazione. Analogamente
può valere anche per il certificato del 25 gennaio 2007 del dr. __________,
psichiatra che ha in cura la ricorrente dall’estate 2006, considerato come lo
stesso sia di poco posteriore all’atto impugnato e poiché quanto descritto
dallo specialista si riferisce manifestamente anche alla situazione psichiatrica
dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione contestata (doc. G;
cfr. sopra consid. 2.9).
D’altra
parte, le conclusioni del SMR - che si basano in sostanza sulle indicazioni tratte
dai referti medici acquisiti dalla __________ Assicurazioni in un’epoca precedente
al novembre 2004 - non possono essere fatte proprie da questo Tribunale:
l’amministrazione, infatti, a fronte di patologie che secondo quanto addotto
dall’assicurata stessa e quanto certificato dal curante avevano subito un peggioramento
di rilievo dopo gli accertamenti esperiti dal dr. __________ rispettivamente
dalla dr.ssa __________ - effettuati peraltro oltre due anni prima della resa
della decisione impugnata - avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti
al fine di determinare l’esatta e effettiva ripercussione sulla capacità lavorativa
dell’addotto aggravamento delle patologie reumatologiche e, soprattutto, di
quelle psichiatriche. Bisogna in effetti ritenere che se è vero che non
si tratta, nel caso delle certificazioni del curante dr. __________, di
valutazioni di uno specialista in reumatologia o psichiatria, è altrettanto vero
che la necessità di ulteriori accertamenti è stata evidenziata anche dal dr. __________,
che è per contro specialista nella materia che qui interessa. Inoltre,
l’opportunità di indagare oltre l’aspetto psichiatrico, è stata, come già
riferito, ripetutamente e con insistenza sottolineata da numerosi medici che
hanno valutato le condizioni dell’assicurata. Se a questo si aggiunge che il giudizio
sul riacquisto della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico a
partire dal gennaio 2005 sia stato tratto in modo del tutto probabilistico
dalla dr. __________ nel suo referto 19 novembre 2004 e si sia quindi basato
non su dati fattuali certi, ma esclusivamente su mere ipotesi ancora tutte da
confermare dall’effettiva evoluzione della situazione (cfr. consid. 2.8), non
poteva a priori essere escluso un rilevante peggioramento delle condizioni di
salute della ricorrente.
D’altra
parte, considerato come per la sola componente somatica (reumatologica), già
secondo la valutazione del dr. __________ del 5 ottobre 2004 l’assicurata era
da ritenere completamente inabile nell’attività di ausiliaria di pulizie e abile
al 50% in attività leggere (cfr. doc. AI 2-33 e sopra consid. 2.8), non si
può prescindere dall’accertare, mediante una valutazione psichiatrica, se la
sindrome somatoforme, lo stato ansioso-depressivo (e la fibromalgia) diagnosticati
alla ricorrente siano, rispettivamente continuino ad essere, invalidanti ai sensi
della giurisprudenza citata sopra (cfr. consid. 2.4) e, nell’affermativa, in
che misura.
Ad
ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi fatto
nuovamente presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza – come
in casu - di una fibromialgia occorre valutare attentamente anche la componente
psichica dell’assicurato. Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di
evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003
in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce
ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in:
Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere
assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa
somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag.
443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re
A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata
(anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und
Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01;
cfr. anche sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc. 32.2003.66;
cfr. sopra consid. 2.4).
Visto quanto precede,
questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal
profilo medico, in relazione alle problematiche reumatologica e psichiatrica.
Stanti
le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e considerata
l’insistenza con la quale l’assicurata ha segnalato un peggioramento delle
condizioni di salute e la necessità di un’ulteriore indagine peritale, questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata decisione,
l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle
assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00,
consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,
pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983.
pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF
112.
V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta
conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al
momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare
ulteriori accertamenti medici intesi a valutare le reali limitazioni e gli
impedimenti riconducibili al danno alla salute di cui l’interessata è
portatrice.
Pertanto,
annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione
affinché, tenuto conto dell’addotto peggioramento, approfondisca tramite
perizia pluridisciplinare la valutazione delle limitazioni derivanti dalle diverse
patologie di cui soffre l’assicurata (inclusa la Sindrome del tunnel carpale
diagnosticata il 16 gennaio 2006 dal dr. Wullimann, cfr. doc. AI 58-1 e doc. F)
e accerti globalmente l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurata.
Alla
luce dei riscontri raccolti, l’amministrazione valuterà altresì se predisporre
anche una nuova valutazione al domicilio per determinare le effettive
ripercussioni dell’eventuale peggioramento in ambito domestico.
In
esito al complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente
sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame dell’eventuale
riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.
2.12
2.12.1
Per
quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e,
quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e
quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).
In ogni modo, ai
fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
2.12.2
Nel
caso in esame, stante quanto precede e, meglio, la necessità di esperire ulteriori
e più approfonditi accertamenti medici, risulta superfluo, oltre che prematuro,
esaminare in concreto il calcolo operato dall’amministrazione per definire il
grado d’invalidità totale della ricorrente.
Questa
Corte non può tuttavia esimersi dall’osservare che alla luce delle nuove
risultanze l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sul grado
d’invalidità globale, in applicazione del metodo misto di graduazione
dell’invalidità e, quindi, tenendo conto della corretta ripartizione tra
attività salariata e mansioni casalinghe (cfr. consid. 2.6) e dei rispettivi
gradi di inabilità che risulteranno dalle nuove indagini.
Per
quanto concerne in particolare la ripartizione tra attività salariata e domestica,
l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività
lavorativa precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha considerata
salariata nella misura del 62% e casalinga per il restante 38% applicando il metodo
misto. Per determinare detta ripartizione l'amministra- zione ha considerato quanto
riferito dall’ultimo datore di lavoro dell’assicurata, la __________, secondo la
quale l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di
salute, dal settembre 2002 lavorava quale ausiliaria di pulizie nella misura di
5.
ore al giorno sull’arco di cinque giorni alla settimana e, quindi, nella
misura di 25 ore alla settimana a fronte di un orario completo di 40 ore
settimanali (cfr. doc. AI 11-1).
La
ricorrente contesta tale conclusione rilevando che l’attività di ausiliaria di
pulizie era da lei svolta nella misura di 28,5 ore settimanali, non di 25 come
ammesso dall’Ufficio AI con la conseguenza che la quota parte dedicata
all’attività lavorativa sarebbe del 71% (invece di 62%) e quella in ambito
domestico del restante 29% (invece di 38%).
Alle
allegazioni della ricorrente questo TCA deve prestare adesione. In effetti,
esaminati i dati salariali forniti dalla __________ (doc. AI 11-1), emerge che l’interessata
nel 2002-2003, vale a dire nel periodo precedente all’intervento del danno alla
salute, aveva conseguito in media uno stipendio mensile di fr. 2’653,90 (media
calcolata escludendo i mesi da marzo a maggio e dicembre 2003 dove era inabile
completamente) che corrisponde a circa 115,4 ore mensili di lavoro (retribuite
secondo il datore di lavoro a fr. 23.- all’ora) e, quindi, a quasi 29 ore
settimanali.
Nel
calcolo finalizzato alla determinazione del grado d’invalidità globale, in applicazione
del metodo misto di graduazione dell’invalidità, l’amministrazione dovrà quindi
tener conto che l’assicurata va considerata attiva professionalmente nella
misura del 71% e del 29% come casalinga.
Inoltre,
con riferimento alla determinazione del grado di incapacità al guadagno quale
salariata operata nel provvedimento in lite, a ragione l’assicurata contesta le
conclusioni dell’amministrazione nella misura in cui per determinare il salario
da valida ha ammesso un salario orario di fr. 20,95.- in luogo dei fr. 23.-
effettivamente versatile dalla sua ultima datrice di lavoro. In effetti, dal
questionario sottoscritto dalla __________ emerge che oltre al salario base
orario di fr. 19.20.- alla dipendente veniva riconosciuta un’indennità vacanze
di fr. 2,04 e una di tredicesima di fr. 1.75 per complessivi fr. 23.- all’ora
(doc. AI 11-2).
Richiamato
l’art. 16 LPGA e la dianzi ricordata giurisprudenza per la quale per accertare
il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a), va detto altresì che per l’art. 25 LAI
sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui
presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi LAVS e, quindi, “qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato”,
incluse “le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni,
le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per
giorni festivi ed altre prestazioni analoghe” (art. 5 cpv. 2 LAVS). Nel
calcolo per la determinazione del reddito da valida l’amministrazione dovrà
quindi considerare un salario orario di fr. 23.- all’ora.
Per
quanto infine riguarda invece la determinazione del salario da invalida,
il consulente in integrazione professionale, nel Rapporto finale 21
giugno 2006, ha esposto quanto segue:
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una
giornata lavorativa intera di lavoro.
CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a
5.
ore con rendimento all'80%.
IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal
mese di dicembre 2003.
Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 +
1.
) x 25 x 52 = fr. 27'248.
Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività
semplice leggera a tempo parziale, fr. 18'219.
Il calcolo: fr. 48'584 (ESS2004, TA1 CH, Cat 4,
femminile, privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali
e attività leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei
compiti della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia,
formazione "pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione),
… Osservazioni: la nuova giurisprudenza impone al Consulente AI di riferirsi
alla TA1 CH, incarto 36.2005.1)! = fr. 18'219.
Non vi è alcuna % di scarto tra la TA1 TI (ramo
economico: n° 93, cat 4, femminile, mediana) e il reddito da valido e per
tanto non ravvedo le condizioni per proporre ulteriori riduzioni.
Grado d'invalidità a tempo parziale, 33%.(Doc.
AI 36-2)
Partendo
dunque da un salario da invalida accertato dalla consulente professionale in
base alle tabelle TA1 di fr. 48'584 (riferito al 2004), applicata una riduzione
dell’25% per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri e per “deduzioni
sociali”, e rapportato tale reddito ipotetico di 36'438 annui alla percentuale
di capacità lavorativa residua del 50%, l’amministrazione ha ottenuto un salario
da invalida di fr. 18'219 da contrapporre, nel calcolo per definire il grado di
invalidità come salariata, a quello che l’assicurata avrebbe percepito
continuando nella propria attività di ausiliaria di pulizie senza il danno alla
salute e di cui si è detto sopra. Tali accertamenti vanno confermati e meglio
anche nella misura in cui l’amministrazione ha preso come base i dati
statistici rilevabili dalle tabelle TA1. In effetti, va fatto presente che con
sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha
stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre,
sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità
dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10
novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.
Pertanto, come rettamente osservato dal consulente in integrazione professionale
dell’AI, nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i
valori nazionali (Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13),
come precedentemente effettuato dall’amministrazione e confermato dal TCA.
Il
fatto che la decisione querelata sia di poco posteriore alla STFA citata evidentemente
non può mutare all’applicabilità di tale prassi giurisprudenziale nel caso specifico.
Sempre
con riferimento al reddito da invalida, questo TCA non può esimersi anche
dall’osservare che la valutazione effettuata dal consulente in integrazione professionale
è stata comunque sufficientemente generosa, ove si osservi che per tener conto
della particolare situazione personale e professionale dell’assicurata è stata
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico del 25%,
ovverosia nella misura massima consentita dalla giurisprudenza (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc, confermata in Praxis VSI 2002 p. 64).
Ne
discende che sulla base di quanto precede e dei dati che verranno ancora acquisiti
dall’amministrazione, l’Ufficio AI, tenendo presente le dianzi ricordate quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe, dovrà determinare
il grado di invalidità globale in applicazione del metodo misto e, quindi,
stabilire se lo stesso è sufficiente per concedere il diritto ad una rendita di
invalidità.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurata, assistita da un
legale, fr. 1’500-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 21
dicembre 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.11 e 2.12
e renda una nuova decisione.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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