32.2007.372
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 gennaio 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.372
Data decisione, Autorità:
15.01.2009, TCA
Titolo:
Diritto alla rendita di invalidità. Determinazione del reddito da valido (in base alle modalità contenute nel CNM per l'edilizia principale). Rinvio incarto all'amministrazione per complemento istruttorio (inerente i supplementi salariali) e nuova decisione sulla rendita
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.372
mm
Lugano
15 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di gennaio 2003, RI 1, nato nel 1971, di professione macchinista, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando, in
particolare, l’avviamento ad altra professione (doc. 2).
1.2. Con
decisione formale del 18 febbraio 2005, l’amministrazione ha negato il diritto
sia alla riformazione professionale che alla rendita di invalidità (doc. 17).
L’opposizione
interposta dall’assicurato contro il provvedimento appena menzionato (doc. 18)
è stata dichiarata irricevibile con decisione su opposizione del 6 maggio 2005
(doc. 20), nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Nel corso
del 2006 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di rendita.
Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22
ottobre 2007, l’Ufficio AI ha di nuovo negato il diritto alla rendita (così
come quello alla riformazione professionale), ritenuto che il grado
dell’invalidità, determinato in applicazione del metodo del raffronto dei
redditi, non raggiungeva la soglia minima legale (doc. 52).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 21 novembre 2007, RI 1, patrocinato dal RA 1, ha chiesto
che l’UAI venga condannato a riconoscergli un quarto di rendita di invalidità.
A
sostegno della sua pretesa ricorsuale, l’insorgente ha contestato
esclusivamente l’entità del reddito da valido che è stato ritenuto
dall’amministrazione e meglio, citiamo:
"
(…).
Di professione macchinista, l’assicurato è stato
alle dipendenze della ditta __________ - c/o __________, dal 5 agosto 2002 al
29 febbraio 2004.
Il rapporto di lavoro era assoggettato alle
condizioni previste dal contratto nazionale mantello per l’edilizia principale
in Svizzera (CNM 2003-2005).
L’articolo 24 del CNM prevedeva quanto segue:
1) (…).
2) il
totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone
contrattuali (365 giorni : 7 = 52.14 settimane per 40.5 ore).
nel caso specifico, come si può rilevare dal
“questionario” compilato dal datore di lavoro il 4 febbraio 2004, l’orario
normale di lavoro era svolto per un totale di 8.5 ore giornaliere per cinque
giorni alla settimana, per un totale di 42.5 ore settimanali.
Troviamo pertanto pertinente la valutazione
espressa nel rapporto finale allestito dalla consulente IP __________ l’8
febbraio 2005.
Ella sosteneva che se l’assicurato avesse
continuato a lavorare presso la ditta __________, nel 2004 avrebbe potuto
conseguire un salario di fr. 33.48 (fr. 70'710.-- annui).
Questo totale è raggiunto nel seguente modo:
Media ore mensili:
ore annuali 2112 : 12 = ore 176
fr. (33.48 x 176) x 12 = fr. 70'709.75
(arrotondati a fr. 70'710.--).
Osserviamo inoltre che nella corretta valutazione
del salario da valido, si dovrebbero tenere in considerazione anche i
supplementi per lavori nel sottosuolo (“Zulage Untertagarb.1”), che possono
essere rilevanti dalla lettura dei conteggi salariali.”
(doc. I)
1.5. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. Nell’ottobre
2008, il TCA ha interpellato la ditta __________, alle cui dipendenze di
trovava l’insorgente, invitandola a rispondere ad alcune domande volte a
stabilire l’entità del reddito da valido (doc. VI).
La sua risposta è
pervenuta il 4 dicembre 2008 (doc. VIII).
Alle parti è stato
concesso di formulare delle osservazioni (doc. IX). L'UAI lo ha fatto il 16 dicembre
2008 mentre il RA 1 è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Litigiosa è
la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a negare all’assicurato
il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.
Contestata
è specificatamente l’entità del reddito da valido.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella concreta evenienza,
questa Corte prende atto del fatto che il ricorrente non contesta né
l’esigibilità lavorativa (capacità lavorativa dell’80-90% in un’attività
medio-leggera adeguata), né l’entità del reddito da invalido considerato
dall’Ufficio AI (fr. 42'137 - doc. 57, p. 2).
Il TCA non ha in effetti
motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, ritenuto, da un canto,
che la capacità lavorativa residua di RI 1 è stata
quantificata grazie ad una convincente perizia elaborata dal dott. __________,
spec. FMH in malattie reumatiche e, dall’altro, che il reddito da invalido è
stato calcolato in applicazione della tabella TA 1 edita dall’Ufficio federale
di statistica, in ossequio quindi alla più recente giurisprudenza federale.
In
discussione vi è pertanto unicamente l’entità del reddito da valido.
2.5. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid.
4.3.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di
lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la
Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI], cifra marg. 3025). Nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a
valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
2.6. Dal rapporto finale dell’11
settembre 2007 risulta che la consulente in integrazione professionale __________
ha quantificato in fr. 66'903 il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
realizzare nel 2006 qualora non fosse insorto il danno alla salute (doc. 49, p.
2).
Tale dato, ripreso nella
decisione formale impugnata, è stato desunto da una comunicazione dell’ex
datore di lavoro dell’insorgente, la ditta __________, e meglio, citiamo:
" Salario
orario per 2006: CHF 29.25/ora x 2'112 ore/anno + 8.3% della tredicesima = CHF
66'903.40 + supplemento secondo il cantiere.”
(doc. 51)
Secondo RI
1, il reddito da valido ammonterebbe invece a fr. 70'710.
In
effetti, in base al contratto nazionale mantello per l’edilizia principale
(CNM), il totale annuale delle ore è di 2112 ore (365 giorni : 7 = 52.14
settimane x 40.5 ore) che andrebbero moltiplicate per un salario orario pari a
fr. 33.48, così come aveva stabilito la consulente in integrazione
professionale __________, nell’ambito dell’istruttoria della prima
domanda di prestazioni (cfr., in proposito, il doc. 16).
In corso
di causa, questo Tribunale si è rivolto alla ditta __________ di __________
nei termini seguenti:
"
Con e-mail dell’11 settembre 2007 (vedi
allegato), lei ha comunicato a una funzionaria dell’UAI che nel 2006, qualora
non fosse insorto il danno alla salute, il signor RI 1 avrebbe guadagnato un
importo pari a fr. 66'903.40/anno, corrispondente a un salario orario di
fr. 29.25 x 2112 ore/anno + 8.3% di tredicesima, a cui aggiungere i supplementi
secondo il cantiere.
Il CNM per l’edilizia prevede, all’art. 24 cpv.
2, che le 2112 ore annue risultano dal calcolo seguente: 365 giorni : 7
= 52,14 settimane x 40,5 ore/settimana.
Ora, nel questionario per il datore di lavoro da
lei compilato in data 29 marzo 2004 (vedi allegato) vi è indicato, al punto
3.1, che l’orario normale di lavoro svolto in azienda è di 8.5 ore al giorno
per 5 giorni la settimana, quindi di 42.5 ore/settimana.
Ai fini dell’istruttoria di causa, le chiedo di
rispondere - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione
della presente -, alle domande seguenti:
1. Qual era l’orario normale di lavoro svolto in
ditta nel 2006 (… ore/giorno per … giorni/settimana)? Di 40.5 oppure di
42.5 ore?
Considerandi
2.
Conferma che l’importo di fr. 29.25 sarebbe
stato il salario orario base percepito dal signor RI 1 nel 2006?
3.
Nel periodo in cui è rimasto alle vostre
dipendenze, RI 1 ha beneficiato di supplementi salariali?
4.
Se sì, di quale natura (ad esempio, per lavoro
straordinario, per lavori sotterranei, ecc.)?
5.
Se sì, l’assicurato ne ha beneficiato in modo
regolare oppure no?
6.
Se sì, qualora fosse rimasto alle vostre
dipendenze, può essere ammesso che egli avrebbe verosimilmente continuato a
beneficiare di tali supplementi salariali?”
(doc. VI)
Queste le
risposte che l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha fornito al TCA in data 3
dicembre 2008:
"
(…).
1.
Horaire normal de travail 2006:
La convention
nationale de travail (CN) du secteur principal de la construction en Suisse
fixe le temps de travail ainsi: “le total des heures annuelles de
travail s’élève à 2'112, soit 365 jours : 7 = 52.14
semaines x 40.5 heures”. Le temps de travail hebdomadaire est
donc de 40.5 heures.
2.
Salaire horaire de base 2006:
Nous vous confirmons que le salaire horaire de
base touché en 2006 par RI 1 se serait élevé à CHF 29.25 en tenant compte
des augmentations salariales octroyées dès 2004.
3.
Suppléments de salaire:
Lors de son activité sur
nos différents chantiers souterrains, RI 1 a effectivement bénéficié de suppléments
salariaux tels que heures de galerie (CHF 4.50/h), indemnité de
déplacement (CHF 75.--/semaine), etc.
4.
Nature des suppléments de salaire:
Se référer à l’article 3.
5.
Mode de paiement:
Etant donné que son activité auprès de notre entreprise
s’est principalement déroulée en souterrain, les suppléments en question
lui ont été versés régulièrement.
6.
Poursuite d’activité:
Si RI 1 avait continué
son activité en tunnel, il aurait effectivement touché des
suppléments de salaire.”
(doc. VIII)
Alla
luce delle precisazioni dell’ex datore di lavoro, il salario normale che
l’assicurato avrebbe percepito nel 2006, qualora non fosse insorto il danno
alla salute, ammonta effettivamente a fr. 66'903 (fr. 31.67/ora [29.25 + 8.3% di tredicesima] x 2'112 ore = fr.
61'776).
RI 1 non può dunque essere
seguito nella misura in cui pretende che nel salario orario vada computata
anche l’indennità per giorni festivi, posto che, come ha lui stesso indicato a
pagina 2 del proprio ricorso, l’art. 24 cpv. 1 del CNM recita che "per orario
di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore durante un anno
civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima
della deduzione delle ore non lavorative generali come i giorni festivi
infrasettimanali retribuiti, … ."
La ditta __________ ha
tuttavia pure dichiarato che, durante il rapporto di lavoro (2002-2004),
l’insorgente ha percepito regolarmente dei supplementi di salario, ad
esempio per lavori sotterranei (fr. 4.50/ora), e che,
qualora avesse continuato a lavorare in galleria (ed è plausibile che lo
avrebbe fatto, visto che la __________ ha proprio nella costruzione di tunnel
una delle sue attività principali), ne avrebbe beneficiato anche nel prosieguo.
In queste condizioni, i
supplementi di salario andavano considerati nella determinazione del reddito
senza invalidità (in proposito, cfr. RAMI 1989 U 69, p. 176ss.), ciò che
l’amministrazione ha però omesso di fare. Visto che il grado di invalidità stabilito
da quest’ultima (37%) si situa appena al di sotto della soglia minima legale
per avere diritto a un quarto di rendita (40% cfr. consid. 2.3.), non si può
escludere che, prendendo in considerazione i supplementi salariali,
l’assicurato possa avere diritto a una rendita di invalidità.
Gli atti devono essere retrocessi
all’amministrazione affinché (tenuto conto di quanto precede) proceda ad un
complemento istruttorio volto ad accertare l’entità del reddito da valido e si
pronunci di nuovo sul diritto di RI 1 alla rendita di
invalidità (vedi peraltro le osservazioni dell'UAI del 16 dicembre 2008
"mentre non indica un eventuale importo aggiuntivo a titolo di supplementi
salariali, nel qual caso sarebbe opportuno valutare nuovamente il reddito da
valido").
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 300 all’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione formale impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è rinviato all’UAI affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Le spese,
per fr. 200, sono poste a carico dell’UAI, il quale verserà inoltre al
ricorrente fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster