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Decisione

32.2007.372

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nella concreta evenienza,

questa Corte prende atto del fatto che il ricorrente non contesta né

l’esigibilità lavorativa (capacità lavorativa dell’80-90% in un’attività

medio-leggera adeguata), né l’entità del reddito da invalido considerato

dall’Ufficio AI (fr. 42'137 - doc. 57, p. 2).

Il TCA non ha in effetti

motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, ritenuto, da un canto,

che la capacità lavorativa residua di RI 1 è stata

quantificata grazie ad una convincente perizia elaborata dal dott. __________,

spec. FMH in malattie reumatiche e, dall’altro, che il reddito da invalido è

stato calcolato in applicazione della tabella TA 1 edita dall’Ufficio federale

di statistica, in ossequio quindi alla più recente giurisprudenza federale.

In

discussione vi è pertanto unicamente l’entità del reddito da valido.

2.5. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid.

4.3.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di

lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la

Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI], cifra marg. 3025). Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a

valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

2.6. Dal rapporto finale dell’11

settembre 2007 risulta che la consulente in integrazione professionale __________

ha quantificato in fr. 66'903 il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

realizzare nel 2006 qualora non fosse insorto il danno alla salute (doc. 49, p.

2).

Tale dato, ripreso nella

decisione formale impugnata, è stato desunto da una comunicazione dell’ex

datore di lavoro dell’insorgente, la ditta __________, e meglio, citiamo:

" Salario

orario per 2006: CHF 29.25/ora x 2'112 ore/anno + 8.3% della tredicesima = CHF

66'903.40 + supplemento secondo il cantiere.”

(doc. 51)

Secondo RI

1, il reddito da valido ammonterebbe invece a fr. 70'710.

In

effetti, in base al contratto nazionale mantello per l’edilizia principale

(CNM), il totale annuale delle ore è di 2112 ore (365 giorni : 7 = 52.14

settimane x 40.5 ore) che andrebbero moltiplicate per un salario orario pari a

fr. 33.48, così come aveva stabilito la consulente in integrazione

professionale __________, nell’ambito dell’istruttoria della prima

domanda di prestazioni (cfr., in proposito, il doc. 16).

In corso

di causa, questo Tribunale si è rivolto alla ditta __________ di __________

nei termini seguenti:

"

Con e-mail dell’11 settembre 2007 (vedi

allegato), lei ha comunicato a una funzionaria dell’UAI che nel 2006, qualora

non fosse insorto il danno alla salute, il signor RI 1 avrebbe guadagnato un

importo pari a fr. 66'903.40/anno, corrispondente a un salario orario di

fr. 29.25 x 2112 ore/anno + 8.3% di tredicesima, a cui aggiungere i supplementi

secondo il cantiere.

Il CNM per l’edilizia prevede, all’art. 24 cpv.

2, che le 2112 ore annue risultano dal calcolo seguente: 365 giorni : 7

= 52,14 settimane x 40,5 ore/settimana.

Ora, nel questionario per il datore di lavoro da

lei compilato in data 29 marzo 2004 (vedi allegato) vi è indicato, al punto

3.1, che l’orario normale di lavoro svolto in azienda è di 8.5 ore al giorno

per 5 giorni la settimana, quindi di 42.5 ore/settimana.

Ai fini dell’istruttoria di causa, le chiedo di

rispondere - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione

della presente -, alle domande seguenti:

1. Qual era l’orario normale di lavoro svolto in

ditta nel 2006 (… ore/giorno per … giorni/settimana)? Di 40.5 oppure di

42.5 ore?

Considerandi

2.

Conferma che l’importo di fr. 29.25 sarebbe

stato il salario orario base percepito dal signor RI 1 nel 2006?

3.

Nel periodo in cui è rimasto alle vostre

dipendenze, RI 1 ha beneficiato di supplementi salariali?

4.

Se sì, di quale natura (ad esempio, per lavoro

straordinario, per lavori sotterranei, ecc.)?

5.

Se sì, l’assicurato ne ha beneficiato in modo

regolare oppure no?

6.

Se sì, qualora fosse rimasto alle vostre

dipendenze, può essere ammesso che egli avrebbe verosimilmente continuato a

beneficiare di tali supplementi salariali?”

(doc. VI)

Queste le

risposte che l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha fornito al TCA in data 3

dicembre 2008:

"

(…).

1.

Horaire normal de travail 2006:

La convention

nationale de travail (CN) du secteur principal de la construction en Suisse

fixe le temps de travail ainsi: “le total des heures annuelles de

travail s’élève à 2'112, soit 365 jours : 7 = 52.14

semaines x 40.5 heures”. Le temps de travail hebdomadaire est

donc de 40.5 heures.

2.

Salaire horaire de base 2006:

Nous vous confirmons que le salaire horaire de

base touché en 2006 par RI 1 se serait élevé à CHF 29.25 en tenant compte

des augmentations salariales octroyées dès 2004.

3.

Suppléments de salaire:

Lors de son activité sur

nos différents chantiers souterrains, RI 1 a effectivement bénéficié de suppléments

salariaux tels que heures de galerie (CHF 4.50/h), indemnité de

déplacement (CHF 75.--/semaine), etc.

4.

Nature des suppléments de salaire:

Se référer à l’article 3.

5.

Mode de paiement:

Etant donné que son activité auprès de notre entreprise

s’est principalement déroulée en souterrain, les suppléments en question

lui ont été versés régulièrement.

6.

Poursuite d’activité:

Si RI 1 avait continué

son activité en tunnel, il aurait effectivement touché des

suppléments de salaire.”

(doc. VIII)

Alla

luce delle precisazioni dell’ex datore di lavoro, il salario normale che

l’assicurato avrebbe percepito nel 2006, qualora non fosse insorto il danno

alla salute, ammonta effettivamente a fr. 66'903 (fr. 31.67/ora [29.25 + 8.3% di tredicesima] x 2'112 ore = fr.

61'776).

RI 1 non può dunque essere

seguito nella misura in cui pretende che nel salario orario vada computata

anche l’indennità per giorni festivi, posto che, come ha lui stesso indicato a

pagina 2 del proprio ricorso, l’art. 24 cpv. 1 del CNM recita che "per orario

di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore durante un anno

civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima

della deduzione delle ore non lavorative generali come i giorni festivi

infrasettimanali retribuiti, … ."

La ditta __________ ha

tuttavia pure dichiarato che, durante il rapporto di lavoro (2002-2004),

l’insorgente ha percepito regolarmente dei supplementi di salario, ad

esempio per lavori sotterranei (fr. 4.50/ora), e che,

qualora avesse continuato a lavorare in galleria (ed è plausibile che lo

avrebbe fatto, visto che la __________ ha proprio nella costruzione di tunnel

una delle sue attività principali), ne avrebbe beneficiato anche nel prosieguo.

In queste condizioni, i

supplementi di salario andavano considerati nella determinazione del reddito

senza invalidità (in proposito, cfr. RAMI 1989 U 69, p. 176ss.), ciò che

l’amministrazione ha però omesso di fare. Visto che il grado di invalidità stabilito

da quest’ultima (37%) si situa appena al di sotto della soglia minima legale

per avere diritto a un quarto di rendita (40% cfr. consid. 2.3.), non si può

escludere che, prendendo in considerazione i supplementi salariali,

l’assicurato possa avere diritto a una rendita di invalidità.

Gli atti devono essere retrocessi

all’amministrazione affinché (tenuto conto di quanto precede) proceda ad un

complemento istruttorio volto ad accertare l’entità del reddito da valido e si

pronunci di nuovo sul diritto di RI 1 alla rendita di

invalidità (vedi peraltro le osservazioni dell'UAI del 16 dicembre 2008

"mentre non indica un eventuale importo aggiuntivo a titolo di supplementi

salariali, nel qual caso sarebbe opportuno valutare nuovamente il reddito da

valido").

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 300 all’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione formale impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato all’UAI affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Le spese,

per fr. 200, sono poste a carico dell’UAI, il quale verserà inoltre al

ricorrente fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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