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Decisione

32.2007.373

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13 novembre 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6. Dopo attenta analisi degli

atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata

l’amministrazione per concludere che l’insorgente dal mese di dicembre 2004 è

inabile nella misura del 50% nella sua precedente attività e abile al 100% in

attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla

salute, difetta della necessaria forza probante.

L’UAI ha

fondato il proprio giudizio sulla perizia del 4 dicembre 2006 del Dr. Med. __________,

il quale ha ritenuto che il paziente è sostanzialmente limitato dalla

coxartrosi bilaterale predominante a destra e dagli esiti dell’infortunio al

ginocchio sinistro. Nella sua precedente attività di elettricista l’assicurato

è valutato inabile al 100% dal mese di settembre 2002 al mese di giugno 2004,

mentre dal mese di dicembre 2004 è ritenuta giustificata un’incapacità al lavoro

del 50%. In un attività leggera e sedentaria, svolta prevalentemente seduta, il

medico considera il paziente, dal punto di vista medico-teorico, abile anche in

Considerandi

misura completa.

La

valutazione del Dr. Med. __________ del 14 novembre 2007 ha evidenziato invece la presenza di

un’avanzata coxartrosi bilaterale il cui stato risulta invariato, per quanto

riguarda le anche, rispetto alle precedenti valutazioni e una sindrome

femoropatellare bilaterale legata ad una displasia della rotula e della troclea

con lateralizzazione della rotula, sovraccarico laterale e edema sottocondrale.

Lo specialista ha poi diagnosticato un’insufficienza del tibialis posterior a

sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica

del tiabilis posterior. Quest’ultima patologia non è precisata nella perizia

del Dr. Med. __________.

Inoltre,

a mente del Dr. Med. __________ il quadro valetudinario è peggiorato negli

ultimi mesi e limita il paziente sia alla deambulazione che nei movimenti con

le ginocchia. Egli ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro come elettricista

nella misura del 50%, mentre in attività leggere e adatte, l’assicurato è

inabile al 40%.

Va

rilevato inoltre che già il 12 settembre 2007, dunque prima dell’emanazione

della decisione in questione, il Dr. Med. __________, seppur generalista, aveva

riferito di una

coxartrosi

bilaterale più sintomatica a destra, gonalgia sinistra residua su stato dopo

sutura tendine rotuleo, lombalgia ricorrente e “lussazione della patella sx x 2”. Egli aveva inoltre valutato il paziente

non più in grado di svolgere un’attività lavorativa di alcun genere, se non

nella misura massima del 50%.

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 3 ottobre 2007

riferendosi al certificato del Dr. Med. __________ ha indicato che i limiti

funzionali e la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano

sovrapponibili a quelle indicate nella perizia del Dr. Med. __________ e

pertanto la presa di posizione medica precedente del SMR del 27 marzo 2004

andava confermata.

Tale

valutazione non può essere condivisa da questa Corte.

Il Dr.

Med. __________ ha chiaramente posto una diagnosi che solo parzialmente ricalca

quella del perito dell’amministrazione e soprattutto il medico curante ha indicato

che il paziente a causa dei disturbi di cui soffre ha una capacità lavorativa

massima, in qualsiasi attività, del 50%. Indicazioni ignorate dal medico del

SMR e dall’UAI.

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del Dr. Med. __________ datato 14 novembre 2007 pur

essendo posteriore alla decisione impugnata (ma solo di poche settimane), fa

riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata già

precedentemente al provvedimento dell’amministrazione. La coxartrosi bilaterale

avanzata è una patologia nota fin dal 1998 che già il Dr. Med. __________ ha

indicato come degenerativa e che “tenderà ad evolvere probabilmente in modo

lento e graduale in futuro”.

Per quanto riguarda la

sindrome femoro-patellare, il perito dell’amministrazione ne aveva comunque già

accennato, per quanto riguarda il ginocchio sinistro, nel proprio referto del 4

dicembre 2006 quale causa dell’inabilità al lavoro dell’assicurato fino a

maggio-giugno 2004: “Al ginocchio sx il paz. lamenta una lieve sindrome

femoro-patellare in stato dopo rottura del tendine rotuleo sx trattato

chirurgicamente nel settembre 2002 e per il quale è rimasto inabile al lavoro

fino nel maggio-giugno 2004. È tuttora disturbato in occasione di certi lavori

di forza (salire o scendere le scale) oppure in certi movimenti

(inginocchiarsi, rialzarsi). I disturbi sono attualmente da riferire ad una

sindrome femoro-patellare. Da allora non vi è stata ulteriore evoluzione di

questi disturbi, per cui la situazione può essere considerata stabilizzata.” (doc. AI 25-6).

Il

Dr. Med. __________ ha ritenuto peggiorata negli “ultimi mesi”, una

problematica già conosciuta nel 2006.

Infine,

in merito all’insufficienza del tibialis posterior a

sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica

del tiabilis posterior, lo specialista nella propria valutazione ha precisato

che “Da mesi vi è un gonfiore inferiormente e posteriormente al

malleolo mediale. Vi sono dolori a questo livello che irradiano medialmente

alla pianta del piede al carico” (la sottolineatura è del redattore).

Il

referto del Dr. Med. __________, dunque, permette di accertare lo stato di salute

dell’assicurato in un periodo certamente antecedente al provvedimento

contestato, e pertanto è da ritenere rilevante ai fini del presente giudizio.

Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento

retrospettivo della situazione precedente la decisione del 22 ottobre 2007

(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

D’altra

parte, richiamata la giurisprudenza in materia di rapporti medici

contraddittori (cfr. consid. 2.5), nella presente fattispecie vi sono elementi

oggettivi tali da consentire a questa Corte di tenere in considerazione quanto

espresso dal medico curante Dr. __________.

Alla luce

dunque della divergenza di opinioni tra le valutazioni specialistiche del Dr. Med.

__________ e del Dr. Med. __________ e viste le considerazioni del medico del

SMR, Dr. __________ e del medico curante Dr. Med. __________, questo Tribunale

ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurato, dal punto di vista reumatologico, giustifichi dal mese di

dicembre 2004 un’inabilità lavorativa del 50% nella precedente attività di

elettricista e del 100% in attività adeguate.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il risultato

della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere

sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a

carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per

leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello reumatologico,

inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei

disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

La

richiesta dell’assicurato di procedere ad una perizia medica (doc. I) è quindi

superata, dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di natura

reumatologica.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 22 ottobre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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