32.2007.373
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 novembre 2008Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.373
Data decisione, Autorità:
13.11.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto di prestazioni deciso dall'UAI non può essere confermato dal TCA in quanto la documentazione medica sui cui si è fondata l'UAI difetta della necessaria forza probante. Alla luce delle divergenze fra le valutazioni specialistiche gli atti sono rinviati per nuovi accertamenti reumatologici
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.373
LG/DC/sc
Lugano
13 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, da ultimo attivo quale elettricista dipendente, il 13 gennaio 2006 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti (rendita al 50%) segnalando di essere affetto da “anche:
coxartrosi bilaterale; ginocchio: postumi per rottura tendine rotuleo e
precedenti lussazioni; schiena: dolori a causa delle precedenti patologie”
(doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica del Dr. Med. __________ (doc. AI 25-1), con decisione del 22
ottobre 2007 (doc. AI 45-1), preavvisata con progetto del 22 agosto 2007 (doc.
AI 34-1), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni essendo la domanda tardiva
per il periodo compreso tra il mese di settembre 2002 e il giugno 2004, mentre
dal mese di dicembre 2004 il tasso d’invalidità non raggiungeva la soglia
minima del 40%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione dell’UAI e il
riconoscimento per RI 1 di un’invalidità del 100% dal 10 settembre 2002 al 29
giugno 2004 e in misura almeno del 60% dal 20 dicembre 2004 e l’assegnazione di
una rendita d’invalidità di tre quarti dal mese di dicembre 2004. Il ricorrente
ha chiesto inoltre l’allestimento di una perizia medica (doc. I).
In sede
ricorsuale RI 1 ha contestato le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione
che ha fondato il proprio provvedimento sulla valutazione peritale del Dr. __________
ed avrebbe poi erroneamente calcolato l’ammontare del reddito da invalido (doc.
I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni l’assicurato produce il rapporto medico
del 14 novembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. B1), i certificati medici
del 6 novembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. B2 e B3) e il referto
radiologico del 14 settembre 2005 del Dr. Med. __________ (doc. B4).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha confermato la correttezza della decisione impugnata e postulato la
reiezione del ricorso rilevando che il peggioramento oggettivato con la nuova documentazione
medica prodotta dal ricorrente si riferisce al periodo successivo all’emanazione
della decisione e dunque la valutazione del danno operata dall’UAI sulla scorta
della valutazione del Dr. Med. __________ merita conferma. Anche le riduzioni
sul reddito applicate dalla consulente in integrazione professionale sono
ritenute corrette dall’amministrazione (doc. IV + bis).
1.5. Con
osservazioni dell’11 gennaio 2008 la rappresentante del ricorrente ha
contestato le annotazioni datate 11 dicembre 2007 del medico del SMR, Dr. __________,
in particolare per quanto riguarda le ulteriori patologie invalidanti del
ricorrente per le quali – a mente dell’avv. RA 1 – RI 1 soffriva già prima
dell’emanazione del contestato provvedimento (doc. VI).
Tale
scritto è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte (doc. VII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche
dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Nella decisione del 22
ottobre 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni del
ricorrente per il periodo compreso tra il mese di settembre 2002 e
giugno 2004, avendo l’assicurato inoltrato la domanda tardivamente, e dal mese
di dicembre 2004 ritenendo un grado d’invalidità del 27%.
L’amministrazione
ha emesso tale provvedimento basandosi sulle conclusioni della perizia
reumatologica datata 4 dicembre 2006 del Dr. Med. __________, spec. FMH in
reumatologia e medicina interna, confermate
successivamente dal medico del SMR Dr. __________.
Lo specialista, nel
proprio referto del 4 dicembre 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi del
paziente, lo status e la documentazione radiologica, ha formulato la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Coxartrosi bilaterale
predominante a dx; stato dopo rottura del tendine del quadricipite a sx
(settembre 2002)”.
Il perito ha poi espresso
la seguente valutazione e prognosi:
" (...)
A.5 Valutazione e prognosi:
Si tratta dunque di un paz. con una
nota coxartrosi bilaterale predominante a dx, nell'ambito della quale vi è un
correlato tra i disturbi soggettivi, il reperto clinico e la diagnostica per
immagine. L'evoluzione è descritta come leggermente progrediente per quanto
riguarda i disturbi soggettivi mentre il reperto radiologico è da ritenere
stabile, per lo meno per quanto riguarda le Rx dell'ottobre 2004 e settembre
2005. Si tratta dunque di un'affezione degenerativa per cui un recupero
funzionale non è più possibile e che tenderà ad evolvere probabilmente in modo
lento e graduale in futuro. Non è tuttavia possibile precisare attualmente se e
quando il paz. necessiterà di un intervento protetico.
Al ginocchio sx il paz. lamenta una
lieve sindrome femoro-patellare in stato dopo rottura del tendine rotuleo sx
trattato chirurgicamente nel settembre 2002 e per il quale è rimasto inabile al
lavoro fino nel maggio-giugno 2004. È tuttora disturbato in occasione di certi
lavori di forza (salire o scendere le scale) oppure in certi movimenti
(inginocchiarsi, rialzarsi). I disturbi sono attualmente da riferire ad una
sindrome femoro-patellare. Da allora non vi è stata ulteriore evoluzione di
questi disturbi, per cui la situazione può essere considerata stabilizzata.
Lamenta inoltre dei dolori al
ginocchio dx. verosimilmente in ragione di un sovraccarico funzionale relativo,
tuttavia scarsamente oggettivabile. Non vi sono altre affezioni di valenza
invalidante nè dal lato soggettivo nè da questo oggettivo.
La lieve tumefazione residua alla
caviglia sx in esiti di alcune distorsioni negli ultimi mesi dovrebbe
progressivamente regredire. Non vi sono segni prognostici negativi a riguardo.
(...)" (Doc. AI 25-6+7)
In merito
alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il Dr. Med. __________
ha constatato quanto segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi constatati:
Il
paz. è dunque limitato principalmente dalla coxartrosi bilaterale, predominante
a dx, così come dagli esiti di infortunio del ginocchio sx (lussazione della
rotula all'età di 15-16 anni e rottura del tendine rotuleo nel settembre 2002).
L'assicurato è dunque limitato principalmente nel salire-scendere le scale,
camminare su terreno irregolare, nell'accovacciarsi o lavorare in ginocchio,
percorrere lunghe distanze a piedi (500-1000 m).
B.2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
Per quanto riguarda
la sua attività lavorativa di elettricista risulta una inabilità lavorativa al
100% dal settembre 2002 al giugno 2004, tuttavia consecutiva all'infortunio del
ginocchio sx. Dal dicembre 2004 lavora al 50% a causa dei disturbi alle anche e
al ginocchio sx. Dal punto di vista reumatologico tale incapacità lavorativa
appare giustificata e adeguata alle possibilità del signor RI 1. Difficilmente
è ipotizzabile un miglioramento della capacità lavorativa in futuro.
C CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
C.1 È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono
in corso o previsti?
È
probabile che a medio-lungo termine sia necessario un intervento protetico alle
anche. Difficilmente questo potrà tuttavia migliorare la capacità lavorativa
del paz.
C.2 È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Il paz. ha sempre
svolto l'attività di elettricista, nella quale ha una formazione certificata.
Una capacità lavorativa superiore al 50%, anche completa, è esigibile
unicamente dal punto di vista medico-teorico in un'attività leggera e
sedentaria, svolta prevalentemente in posizione seduta." (Doc. AI 25-7+8)
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 27 marzo 2007 ha ripreso la diagnosi del Dr. Med. __________
e fissato un’inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2002 al mese
di giugno 2004, consecutiva all’infortunio del ginocchio sinistro, e del 50%
dal mese di dicembre 2004, a
causa dei disturbi al ginocchio sinistro in attività adatta (attività leggera,
svolta prevalentemente seduta). Dal mese di dicembre 2004 la capacità
lavorativa dell’assicurato è considerata piena (doc. AI 30-1).
Con le
osservazioni del 22 settembre 2007 al progetto di decisione dell’UAI,
l’assicurato ha allegato il certificato del Dr. Med. __________, spec. FMH in
medicina generale, medicina psicosomatica e psicosociale (AMPP), che in data 12
settembre 2007 ha posto la
seguenti diagnosi e valutazione:
"
Diagnosi
- Coxartrosi bilaterale più sintomatica a
dx con:
● stato dopo trauma distorsivo arto inferiore dx nel 1997.
- Gonalgia
sinistra residua su stato dopo sutura tendine rotuleo 16.09.2002 su rottura al
10.09.2002.
- Lombalgia ricorrente.
- Riferita lussazione della patella sx x
2.
Il paziente in considerazione delle diagnosi
sopra riportate presenta una sintomatologia dolorosa costante e esacerbata
anche da minimi sforzi fisici, da posizioni inginocchiate, nei cambi di
posizioni ripetuti, nella marcia su terreni dissestati, dalla posizione seduta
e dal mantenere la medesima posizione (protratta per più di 15 minuti) sia
seduta che in piedi.
Personalmente ritengo che il paziente a causa dei
disturbi fisici sopradescritti non è più in grado di svolgere un'attività
lavorativa in alcun genere se non nella misura massima del 50 %." (Doc. AI
39-4)
Con
l’atto ricorsuale la rappresentante dell’assicurato ha poi prodotto il referto
del 14 novembre 2007 del Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, che ha
formulato la seguente diagnosi:
"
(...)
VALUTAZIONE: Coxartrosi
bilaterale avanzata.
Artrosi
femoropatellare bilaterale a predominanza sinistra
- displasia
della rotula e della troclea con lateralizzazione della rotula, sovraccarico
laterale e edema sottocondrale;
- stato dopo rottura del
tendine del quadricipite a sinistra nel 2002 ;
- stato dopo 2 lussazioni
anamnestiche della rotula sinistra all'età di 15 anni.
Insufficienza e
tenosinovite cronica del tibialis posterior a sinistra in presenza di un piede
piano longitudinale (pronato), distorsioni recidivanti.
Stato dopo
asportazione di un encondroma a livello della III falange del V dito della mano
destra nel 2008. (...)" (Doc. B1, pag. 1)
Il
Dr. Med. __________ ha poi espresso questa valutazione:
"
(...)
DISCUSSIONE:
Il paziente presenta dunque una avanzata
coxartrosi bilaterale attualmente sintomatica allo sforzo con diminuzione
dell'autonomia alla marcia in pianura a ca. 1 km. A riposo, in posizione seduta il
paziente può rimanere ca. 15 min. con le anche in flessione a 90°. In seguito
si manifestano dolori.
Lo obbligano ad adottare una posizione
semi-sdraiata sulla sedia. La situazione è invariata per quanto riguarda le
anche rispetto agli atti a disposizione.
Un secondo problema è una sindrome
femoropatellare bilaterale legata a una displasia della rotula e della troclea
con lateralizzazione della rotula, sovraccarico laterale e sviluppo di un'artrosi
secondaria attivata. Vi è un edema osteosottocondrale dovuto al sovraccarico
della rotula laterale.
Questa situazione spiega probabilmente le due
lussazioni che l'assicurato avrebbe avuto all'età dl 16 anni. Indipendentemente
da questo vi è uno stato dopo rottura del tendine del quadricipite suturata nel
2002.
Da questo punto dl vista la situazione è
peggiorata negli ultimi mesi e limita il paziente sia alla deambulazione che nei
movimenti con le ginocchia in carico o nella posizione inginocchiata.
Questa problematica femoropatellare con displasia
e artrosi non era segnalata nella perizia del Dr. __________.
Un terzo problema è una insufficienza del
tibialis posteriore sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con
tenosinovite cronica del tibialis posterior. Anche questa problematica limita
il paziente alla deambulazione e in tutti i lavori da svolgere in posizione
eretta. Non se n'era tenuto conto per la valutazione della capacità lavorativa
nella perizia del Dr. __________.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa si può
dunque parlare di un peggioramento della situazione con 2 problemi di cui non
si era e conoscenza al momento in cui è stata redatta la perizia del Dr. __________.
Questi problemi limitano iI paziente sia nel proprio lavoro di elettricista che
in un'attività leggera e adatta.
Dal punto di vista reumatologico teorico ritengo
l'assicurato tuttora inabile al lavoro come elettricista indipendente nella
misura del 50%, in accordo con le valutazioni precedenti.
Per quanto riguarda invece attività leggere e
adatte, che possano essere svolte sia in posizione seduta che eretta e
rispettino le limitazioni funzionali elencate in seguito, l'assicurato è inabile
al lavoro a mio avviso nella misura del 40%.
Capacità funzionale residua (Base: esame della
funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il
sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi leggeri
è lievemente ridotta, per carichi medi è ridotta, per carichi pesanti è molto
ridotta
e per carichi molto pesanti è esigua. La capacità
funzionale per lavori sopra iI piano delle spalle con pesi inferiori e 5 kg è lievemente ridotta, con pesi
superiori a 5 kg è ridotta.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente
ridotta, per favori pesanti e di manovalanza è esigua, per lavori molto pesanti
è nulla. La rotazione della mano è normale.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
Le capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è lievemente ridotta, con rotazione del tronco è lievemente
ridotta a causa dei problemi alle anche, seduta e piegata in avanti è
lievemente ridotta a causa dei problemi alle anche, eretta e piegata in avanti
idem, inginocchiata è molto ridotta e con ginocchia in flessione è molto
ridotta.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità funzionale per mantenere la posizione
seduta è lievemente ridotta a causa dei problemi alle anche, eretta ridotta per
lo stesso motivo.
e) Spostarsi, camminare:
La capacità funzionale per spostamenti fino a 50 m è lievemente ridotta, oltre 50 m ridotta, per lunghi tragitti esigua,
su terreno accidentato esigua, per salire e scendere le scale è molto ridotta.
Lavori su ponteggi o scale a pioli non sono
esigibili.
f) Diversi:
L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente.
Lavori in equilibrio o bilanciandosi non sono esigibili.
Nota: sulla base
di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come
esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto
ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%.
Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 8-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.
Dal punto di vista terapeutico propongo una
valutazione da parte del Dr. __________ sia per quanto riguarda le anche che le
ginocchia.
Non ho previsto altri appuntamenti ma resto a
disposizione in ogni momento per eventuali domande." (Doc. B1, pag. 2-4)
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Dopo attenta analisi degli
atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata
l’amministrazione per concludere che l’insorgente dal mese di dicembre 2004 è
inabile nella misura del 50% nella sua precedente attività e abile al 100% in
attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla
salute, difetta della necessaria forza probante.
L’UAI ha
fondato il proprio giudizio sulla perizia del 4 dicembre 2006 del Dr. Med. __________,
il quale ha ritenuto che il paziente è sostanzialmente limitato dalla
coxartrosi bilaterale predominante a destra e dagli esiti dell’infortunio al
ginocchio sinistro. Nella sua precedente attività di elettricista l’assicurato
è valutato inabile al 100% dal mese di settembre 2002 al mese di giugno 2004,
mentre dal mese di dicembre 2004 è ritenuta giustificata un’incapacità al lavoro
del 50%. In un attività leggera e sedentaria, svolta prevalentemente seduta, il
medico considera il paziente, dal punto di vista medico-teorico, abile anche in
Considerandi
misura completa.
La
valutazione del Dr. Med. __________ del 14 novembre 2007 ha evidenziato invece la presenza di
un’avanzata coxartrosi bilaterale il cui stato risulta invariato, per quanto
riguarda le anche, rispetto alle precedenti valutazioni e una sindrome
femoropatellare bilaterale legata ad una displasia della rotula e della troclea
con lateralizzazione della rotula, sovraccarico laterale e edema sottocondrale.
Lo specialista ha poi diagnosticato un’insufficienza del tibialis posterior a
sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica
del tiabilis posterior. Quest’ultima patologia non è precisata nella perizia
del Dr. Med. __________.
Inoltre,
a mente del Dr. Med. __________ il quadro valetudinario è peggiorato negli
ultimi mesi e limita il paziente sia alla deambulazione che nei movimenti con
le ginocchia. Egli ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro come elettricista
nella misura del 50%, mentre in attività leggere e adatte, l’assicurato è
inabile al 40%.
Va
rilevato inoltre che già il 12 settembre 2007, dunque prima dell’emanazione
della decisione in questione, il Dr. Med. __________, seppur generalista, aveva
riferito di una
coxartrosi
bilaterale più sintomatica a destra, gonalgia sinistra residua su stato dopo
sutura tendine rotuleo, lombalgia ricorrente e “lussazione della patella sx x 2”. Egli aveva inoltre valutato il paziente
non più in grado di svolgere un’attività lavorativa di alcun genere, se non
nella misura massima del 50%.
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 3 ottobre 2007
riferendosi al certificato del Dr. Med. __________ ha indicato che i limiti
funzionali e la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano
sovrapponibili a quelle indicate nella perizia del Dr. Med. __________ e
pertanto la presa di posizione medica precedente del SMR del 27 marzo 2004
andava confermata.
Tale
valutazione non può essere condivisa da questa Corte.
Il Dr.
Med. __________ ha chiaramente posto una diagnosi che solo parzialmente ricalca
quella del perito dell’amministrazione e soprattutto il medico curante ha indicato
che il paziente a causa dei disturbi di cui soffre ha una capacità lavorativa
massima, in qualsiasi attività, del 50%. Indicazioni ignorate dal medico del
SMR e dall’UAI.
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, il referto del Dr. Med. __________ datato 14 novembre 2007 pur
essendo posteriore alla decisione impugnata (ma solo di poche settimane), fa
riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata già
precedentemente al provvedimento dell’amministrazione. La coxartrosi bilaterale
avanzata è una patologia nota fin dal 1998 che già il Dr. Med. __________ ha
indicato come degenerativa e che “tenderà ad evolvere probabilmente in modo
lento e graduale in futuro”.
Per quanto riguarda la
sindrome femoro-patellare, il perito dell’amministrazione ne aveva comunque già
accennato, per quanto riguarda il ginocchio sinistro, nel proprio referto del 4
dicembre 2006 quale causa dell’inabilità al lavoro dell’assicurato fino a
maggio-giugno 2004: “Al ginocchio sx il paz. lamenta una lieve sindrome
femoro-patellare in stato dopo rottura del tendine rotuleo sx trattato
chirurgicamente nel settembre 2002 e per il quale è rimasto inabile al lavoro
fino nel maggio-giugno 2004. È tuttora disturbato in occasione di certi lavori
di forza (salire o scendere le scale) oppure in certi movimenti
(inginocchiarsi, rialzarsi). I disturbi sono attualmente da riferire ad una
sindrome femoro-patellare. Da allora non vi è stata ulteriore evoluzione di
questi disturbi, per cui la situazione può essere considerata stabilizzata.” (doc. AI 25-6).
Il
Dr. Med. __________ ha ritenuto peggiorata negli “ultimi mesi”, una
problematica già conosciuta nel 2006.
Infine,
in merito all’insufficienza del tibialis posterior a
sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica
del tiabilis posterior, lo specialista nella propria valutazione ha precisato
che “Da mesi vi è un gonfiore inferiormente e posteriormente al
malleolo mediale. Vi sono dolori a questo livello che irradiano medialmente
alla pianta del piede al carico” (la sottolineatura è del redattore).
Il
referto del Dr. Med. __________, dunque, permette di accertare lo stato di salute
dell’assicurato in un periodo certamente antecedente al provvedimento
contestato, e pertanto è da ritenere rilevante ai fini del presente giudizio.
Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento
retrospettivo della situazione precedente la decisione del 22 ottobre 2007
(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
D’altra
parte, richiamata la giurisprudenza in materia di rapporti medici
contraddittori (cfr. consid. 2.5), nella presente fattispecie vi sono elementi
oggettivi tali da consentire a questa Corte di tenere in considerazione quanto
espresso dal medico curante Dr. __________.
Alla luce
dunque della divergenza di opinioni tra le valutazioni specialistiche del Dr. Med.
__________ e del Dr. Med. __________ e viste le considerazioni del medico del
SMR, Dr. __________ e del medico curante Dr. Med. __________, questo Tribunale
ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario
dell’assicurato, dal punto di vista reumatologico, giustifichi dal mese di
dicembre 2004 un’inabilità lavorativa del 50% nella precedente attività di
elettricista e del 100% in attività adeguate.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato
della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere
sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a
carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per
leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello reumatologico,
inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei
disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
La
richiesta dell’assicurato di procedere ad una perizia medica (doc. I) è quindi
superata, dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di natura
reumatologica.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 22 ottobre 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster