32.2007.374
Richiesta di revisione di una rendita a causa del peggioramento dello stato di salute. In concreto dalla perizia SAM non emerge alcun peggioramento dello stato valetudinario della ricorrente
3 novembre 2008Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.374
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di revisione di una rendita a causa del peggioramento dello stato di salute. In concreto dalla perizia SAM non emerge alcun peggioramento dello stato valetudinario della ricorrente
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
RENDITA
REVISIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis cpv. 1 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.374
cs
Lugano
3 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 24 settembre 2007
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A.
Con 2 decisioni del 25 settembre 2000 (doc. AI 31-1
e seguenti) a RI 1, nata nel __________, è stata assegnata una mezza rendita
dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 1999 (doc. AI 31-1) ed ¼ di rendita (grado
d’invalidità del 40%) dal 1° maggio 1999 (doc. AI 32-1) a causa di una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e una sindrome dolorosa del
cinto scapolare ds. con probabile sindrome da attrito sottoacromiale ds.
B. Il
16 aprile 2003 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio, in
seguito alla quale il diritto ad un quarto di rendita è stato confermato (doc.
AI 35-1/45-1).
C. Il
10 marzo 2006 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI a causa di
un infortunio accaduto il 15 gennaio 2005 (doc. AI 45) ed in seguito al quale
l’assicuratore LAINF ha erogato prestazioni al 100% dal 15 gennaio 2005 al 20
luglio 2005 e al 50% dal 21 luglio 2005 al 30 settembre 2005 (doc. AI 56-1).
L’amministrazione, dopo aver esperito i necessari accertamenti, ed in
particolare aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM
(doc. AI 64-1), ha confermato il diritto ad un quarto di rendita non essendo
nel frattempo subentrato alcun peggioramento, con eccezione del periodo 15
gennaio 2005 – 20 luglio 2005, durante il quale l’interessata era inabile al
100%, senza tuttavia aver diritto ad una rendita maggiore in virtù dell’art.
88bis OAI.
D. Avverso
la succitata decisione l’assicurata è insorta con un ricorso trasmesso direttamente
all’UAI, il quale lo ha inviato, per competenza, a questo Tribunale.
L’insorgente fa valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. A2).
E.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VIII).
F. L’11
gennaio 2008 l’insorgente ha informato il TCA che in data 26 marzo 2008 sarebbe
stata visitata dal dott. __________, “che si esprimerà al riguardo.”
(doc. X).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
Nel merito
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a
revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della
LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre
2007.
3. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita
maggiore rispetto a quella che percepisce attualmente.
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")
come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di
provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di
ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti
ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i
fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni
alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei
criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,
rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag.
155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta
di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure
la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I
336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata
in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la
fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme,
per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle
conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti
di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale
affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli
sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).
Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in
considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro
intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I
criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la
presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua
intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni
senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso
e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione
del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito
in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di
regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità
lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta
ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica
importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione)
e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott.
J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid.
1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).
(...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
7. Nel
caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le
risultanze mediche, nelle decisioni del 25 settembre 2000 con le quali all’assicurata
è stato riconosciuto un diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 1998 al
30 aprile 1999 (doc. AI 31-1) e di ¼ di rendita dal 1° maggio 1999, confermate
nell’ambito della prima revisione, l’UAI, viste le risultanze della perizia
pluridisciplinare del SAM del 21 maggio 2007 allestita in seguito alla nuova
richiesta di prestazioni AI dell’insorgente, ha confermato il diritto ad un
quarto di rendita, non essendoci stato un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata.
Dagli
atti emerge che il 6 aprile 2006 il dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna, medicina psicosomatica e psicosociale __________, medico curante
dell’assicurata, nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni ha affermato
che:
" La summenzionata presenta a partire dal 2005 degli
ulteriori danni alla salute, che comportano un deficit funzionale, e una
conseguente riduzione della capacità lavorativa, motivo per cui ritengo opportuno
anticipare la domanda di revisione ritenendo il sottoscritto che l’incapacità
lavorativa sia aumentata rispetto alla valutazione del 2000.
Riassumendo, la RI 1 presenta una sindrome algica alla colonna
lombare-toracale nell’ambito di una caduta nel gennaio 2005, con sensazione di
“scossa” all’arto inferiore sx, dolori in sede lombare-toracale senza un dolore
assiale, sintomatologia che malgrado trattamenti conservati ambulatoriali e
stazionari (cfr allegato) non sono stati modificati. Agli accertamenti, è stata
esclusa una lesione ossea tramite TAC e risonanza magnetica. La RI 1 ha avuto
un certo quale beneficio dall’instaurazione di un trattamento antidepressivo
(Seropam gc 25-0-25).
Oltre a ciò, la RI 1 ha sviluppato un infarto miocardico anterosettale
con lisi e PTCA di salvataggio nel novembre 2005 nell’ambito di un pregresso
tabagismo, dislipidemia e una familiarià. Attualmente la RI 1 presenta una
riduzione della funzionalità cardiaca (FE 45-50%) e presenta una intolleranza
allo sforzo con una dispensa, ma senza stenocardie. All’esame fisico odierno,
la RI 1 è in ridotte condizioni generali, aspetto depresso, la colonna è
allineata, miogelosi lombare paravertebrale e paratoracale, (….). Attualmente
la RI 1 è a beneficio di un trattamento antidepressivo antiaggregante e
ipolipemizzante.
In ragione di quanto sopra, ritengo una rivalutazione medica preferibilmente
nell’ambito di una valutazione multidisciplinare (es. c/o il servizio medico di
accertamento dell’Ospedale __________) indicata.” (doc. AI 53-3)
Con
annotazioni del 15 ottobre 2006 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" Trattasi di richiesta di revisione (marzo 2006)
L’assicurata è a beneficio di ¼ di rendita dal 01.05.1999.
Annotazioni agli atti:
Si fa riferimento alla perizia SAM con data 30.03.2000
Diagnosi:
Sindrome somatoforme del dolore con dolore peristente ICD 10F 45.4)
Sindrome dolorosa del conto scapolare destro con probabile sindrome di
attrito sottoacromiale.
Dal punto di vista reumatologico il grado di incapacità lavorativa in
lavori pesanti è stato giudicato sopra il 60%; in attività leggera adeguata la
capacità lavorativa pari al 60-70%
Dal punto di vista psichiatrico per le conseguenze della sindrome
somatoforme del dolore la capacità lavorativa è stata giudicata 60%
Riferimento al rapporto del Dr. __________ del 6.04.2006.
Il medico curante riferisce che sono subentrate nuove affezioni e allega
la documentazione medica:
Attacco ischemico transitorio
Sindrome lombospondilogena su discopatia L5-S1
Sindrome depressiva ricorrente
Infarto miocardico antero-settale nel novembre 2005 con lisi e PTCA.
La funzione cardiaca è risultata ridotta.
Un infortunio con contusione della schiena ha causato un’incapacità
lavorativa totale dal 15.01.2005 e dal 21.07.2005 al 30.09.2005.
Dopo esame fiduciario da parte del Dr. __________ il 26 ottobre 2005
che non riscontra più un nesso di causalità dei disturbi lamentati
dall’assicurata con l’infortunio il caso viene chiuso.
Il Dr. __________ ritiene l’assicurata causa malattia totalmente
inabile al lavoro e necessario un accertamento da parte del nostro ente.
Conclusioni:
In considerazioni delle nuove affezioni subentrate potenzialmente
invalidanti, in assenza di dati sufficienti per una valutazione della capacità
lavorativa globale, una perizia pluridisciplinare SAM è indicata.
I periodi di incapacità lavorativa riconosciuti dalla __________ sono
giustificati.” (doc. AI 59-2)
Dalla
perizia pluridisciplinare 21 maggio 2007 (doc. AI 64-1) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, la catamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a 4 consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. med __________), reumatologica (dr. med. __________),
neurologica (dr. med. __________) e cardiologica (dr. med. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti, i periti hanno posto la diagnosi
con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore
persistente, fibromialgia, sindrome lombospondilogena cronica su discopatia
L5-S1 (RM 2005), periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale su
lesione parziale anamnestica del sovraspinato a destra.
Gli
specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di malattia coronarica bitroncolare con infarto miocardico acuto
(STEMI) con fibrillazione ventricolare in fase iperacuta, rescue PTCA con posa
di stent del RIVA prossimale e della RCA media il 1.12.2005, FRCV: abuso
nicotinico cumulativo, dislipidemia, sedentarietà, familiarità, sospetto
episodio ischemico transitorio con sindrome brachiocrurale sinistra il
26.07.2001, cefalee dal carattere emicranico, possibile lieve sindrome
femoropatellare a destra, ipovitaminosi D.
A
proposito della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, i periti
hanno concluso che:
" l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell’A. nell’attività svolta di venditrice indipendente,
è di nuovo valutabile nella misura del 60%. In quanto riteniamo che lo stato di
salute, dalla precedente perizia SAM del 20.03.2000, non ha presentato evidenti
mutamenti duraturi nel tempo tali da modificare lo stato valetudinario.”
I
periti hanno poi affermato:
" Le conseguenze sulla capacità di lavoro, come già
in occasione della precedente perizia, si manifestano nell’ambito dei disturbi
constatati a livello psicologico e mentale, nonché a livello
muscoloscheletrico. A riguardo invece delle problematiche neurologiche e
cardiologiche segnalate come ulteriori danni alla salute da parte del medico curante
con possibile riduzione dello stato valetudinario, possiamo affermare che,
sulla base degli accertamenti effettuati, attualmente non concorrono a ridurre
ulteriormente la capacità lavorativa dell’A. nell’attività svolta di venditrice
in proprio.
Sul piano psicologico e mentale persiste una labilità emotiva con ansia
ed astenia, ciò che comporta una prestazione discontinua e riduzione del
rendimento.
Sul piano muscoloscheletrico, la presenza dei dolori cronici generalizzati,
dei disturbi del sonno e della stanchezza riducono pure il rendimento sul
lavoro, così come i disturbi locali a livello della colonna vertebrale, delle
spalle e del ginocchio sinistro. Il nostro consulente in reumatologia esprime
una valutazione sul piano valetudinario diversa da quella esposta in occasione
della prima perizia SAM; tuttavia constata l’assenza di cambiamenti di rilievo
nel corso degli ultimi anni, motivo per cui non possiamo documentare un
miglioramento della capacità lavorativa.
A riguardo della determinazione temporale della limitazione della
capacità di lavoro possiamo confermare quanto espresso in occasione della prima
perizia SAM e precisare che da allora vi è stato un periodo di totale
incapacità lavorativa dal 15.01.2005 al 20.07.2005 nell’ambito dell’evento
traumatico e delle rispettive valutazioni descritte agli atti. A partire dal
21.07.2005 l’A. è da ritenere abile al lavoro nella misura del 60%. Nell’ambito
dell’evento ischemico miocardico l’A. è poi di nuovo da valutare totalmente
inabile al lavoro dall’1.12.2005 per la durata di ca. un mese.”
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione gli specialisti
hanno rilevato:
" In considerazione della situazione professionale,
dell’impossibilità, nell’ambito dei danni alla salute descritti, di migliorare
sensibilmente lo stato valetudinario, non riteniamo indicati provvedimenti
d’integrazione professionale. L’attuale capacità di lavoro nell’attività svolta
non è migliorabile tramite provvedimenti medici.
Riteniamo inoltre che l’attività attualmente svolta dall’A. è da considerare
adatta ai danni della salute evidenziati, per cui, anche in altre attività
simili, il grado di capacità lavorativa è valutabile nella misura del 60%.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa in qualità di casalinga,
ribadiamo quanto discusso sopra (vedasi capitolo 8). In assenza di un
miglioramento sostanzioso ed obbiettivabile dei danni alla salute, non possiamo
certificare un miglioramento della capacità lavorativa come descritto dal
nostro consulente reumatologo.” (doc. AI 64-19)
Il
13 luglio 2007, la dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" (…)
L’assicurata dichiara un peggioramento dello stato di salute dal 2001,
anno in cui presenta un possibile episodio cerebrovascolare ischemico
transitorio con manifestazione brachiocrurale a destra.
Il 15.1.2005, uscendo dalla propria vettura, sarebbe scivolata su una
lastra di ghiaccio battendo violentemente la regione lombare per terra, con
apparizione di dolori lombosacrali irradianti all’arto inferiore sinistro.
Il 1.12.2005 presenta un serio malessere e viene ricoverata presso l’ospedale
di __________ dove viene diagnosticato un infarto miocardio acuto non risoltosi
dopo trombolisi intravenosa con conseguente trasferimento al __________ di __________
per intervento di angioplastica e posa di uno stent.
In data 10.3.2006 viene inoltrata la richiesta di prestazioni AI. Lo
stesso medico curante (Dr. __________) comunica di ritenere indicata una
valutazione peritale interdisciplinare.
Dalla perizia SAM si evince che, dalla precedente perizia SAM del
20.3.2000, lo stato di salute non ha presentato evidenti duraturi mutamenti nel
tempo tali da modificare lo stato valetudinario.
Per ciò che concerne la patologia cardiaca, l’anamnesi, l’esame clinico
e gli esami strumentali effettuati (ECG, cicloergometria e ecocardiografia
transtoracica) permettono di concludere che l’assicurata presenta una
coronaropatia bivasale attualmente ben compensata in assenza di stenosi
significative e un completo ristabilimento della funzione cardiaca. Alla luce
dei reperti e dell’evoluzione, il perito (Dr. __________) indica di ritenere
che dal lato cardiovascolare non vi sono elementi sia soggettivi che oggettivi
tali da limitare la CL dell’assicurata per le attività svolte.
Sul piano psichiatrico, nel 2000 era stata evidenziata una sindrome
somatoforme da dolore persistente con evoluzione abbastanza favorevole per la
quale l’assicurata veniva ritenuta abile nella misura del 60%. Nel 2004 viene
ricoverata a __________ per una breve ricaduta depressiva. A parte ciò, dal
2000 l’assicurata non è stata seguita da uno specialista (psichiatra) riuscendo
comunque a svolgere la sua attività nella misura di almeno il 60%. La sindrome
somatoforme è ancora presente e l’evoluzione viene ritenuta favorevole nel
tempo malgrado l’assenza di trattamento specialistico. Per questa patologia il
grado di CL viene valutato intorno al 70%.
Per ciò che concerne la patologia reumatologica, viene confermata la
diagnosi di fibromialgia, e vengono riconfermati i disturbi al rachide ed alle
spalle già rilevati nel 2000, precisando che l’esame è reso difficile da
un’importante resistenza attiva da parte della paziente, una tendenza
all’esagerazione delle limitazioni funzionali e ad un atteggiamento piuttosto
teatrale (si constatano le stesse difficoltà nel 2000).
Lo status neurologico risulta normale e permette, tra l’altro, di escludere
una lesione della cuffia dei rotatori, l’assenza di segni di sofferenza del
sistema nervoso periferico centrale ed esclusione di danni residui in relazione
al sospetto ischemico transitorio avvenuto nel luglio 2001. Dal lato
neurologico non vi è una limitazione della CL.
In conclusione, si conferma la stazionarietà con eccezione dei periodi
nell’ambito dell’evento traumatico del 2005, con totale IL dal 15.1.2005 al
20.7.2005, e nell’ambito dell’evento ischemico miocardio, con totale IL dal
1.12.2005 per un mese.” (doc. AI 67-2)
Sulla
base di queste valutazioni l’UAI ha respinto la richiesta di aumento della rendita
d’invalidità, affermando:
" (…)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase di revisione,
in particolar modo dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta
durante il mese di aprile del 2007 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM)
di __________, risulta che il suo stato di salute è peggiorato per un periodo
di tempo limitato, vale a dire dal 15.01.2005 al 20.07.2005. In suddetto
periodo è giustificata una totale incapacità lavorativa. Successivamente,
escluso un ulteriore mese di totale inabilità (dicembre ’05), risulta ancora
giustificato un grado di invalidità del 40%.
Questo aggravamento temporaneo le avrebbe comportato un limitato
aumento del grado d’invalidità, tuttavia avendo richiesto la revisione
solamente in marzo 2006, prestazioni precedenti non possono essere riconosciute
visto quanto stabilito dall’art. 88bis OAI.” (doc. AI 69-2)
8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354
consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
9. Occorre
innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05
del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento
temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado
di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta
in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi delle decisioni 25 settembre 2000 (doc. AI 31-1
e 31-2) con le quali all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una mezza
rendita dal 1.09.1998 al 30.04.1999 ed un ¼ di rendita dal 1.05.1999.
Questa
decisione è stata presa fondandosi su una perizia del SAM del 20 marzo 2000
(doc. AI 27-1), che aveva posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e sindrome dolorosa
del cinto scapolare ds. con probabile sindrome da attrito sottoacromiale ds e
la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di cadute ripetute di non
chiara origine, dove una componente ortostatica sembra possibile e fibriomalgia
anamnestica, attualmente non manifesta (doc. AI 27-9). Il grado di capacità
lavorativa medico-teorico globale è stato valutato nella misura del 60%
(rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa, durante la
quale l’assicurata dovrà intercalare della pause). In qualità di casalinga il
grado di capacità lavorativa, è valutato nella misura pure del 60% circa,
considerando come quest’attività contenga maggiori limitazioni sul piano
ortopedico-reumatologico, ma nessuna sul piano psichiatrico.
In
particolare, per quanto concerne l’aspetto psichico, il dr. med. __________ ha
ritenuto un grado d’incapacità lavorativa del 40% (doc. AI 27-8), mentre per
quanto concerne l’aspetto ortopedico l’interessata era stata visitata dal dr.
med. __________ che aveva posto un grado di incapacità lavorativa del 60% in
attività pesanti (doc. AI 27-8).
Come
visto nel 2007 l’interessata è stata nuovamente sottoposta ad una perizia ad
opera del SAM. Dalla medesima emerge che gli specialisti, dopo aver valutato lo
stato valetudinario della ricorrente in maniera approfondita, con 4 consulti
specialistici, hanno potuto evidenziare come non vi sia stato alcun
peggioramento.
Dal
consulto psichiatrico il perito, dopo aver preso atto della breve ricaduta
depressiva con varie somatizzazioni nel corso del 2004 quando l’assicurata è
stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________, ha rilevato che “per
quel che riguarda la sua problematica psichiatrica, che essa aveva presentato
piuttosto sotto forma di una sindrome somatoforme da dolore persistente (IDC-10
F45.4) essa ha avuto un’evoluzione lenta ma favorevole nel tempo che
attualmente causa un’inabilità lavorativa nella misura del 20 al 30%. Malgrado
che non è più in cura psichiatrica e non assume alcuna psicofarmacoterapia in
modo regolare, la sua situazione psichica è abbastanza stabile e dal punto di
vista puramente psichiatrico, essa potrebbe svolgere un’attività lavorativa
adeguata alla sua situazione anche nella misura del 70%.” Lo specialista ha
pure precisato che la prognosi a medio-lungo termine è favorevole (doc. AI
64-37).
Per
quanto concerne la patologia reumatologica il perito, dr. med. __________, dopo
aver evidenziato che “l’assicurata ha un atteggiamento teatrale con cui
esprime dolori inadeguati sia ai movimenti spontanei che in occasione di gesti
innocui all’esame clinico. Si sveste con lentezza, esagerando le limitazioni
funzionali degli arti superiori. (…) Durante la visita in posizione
eretta la paziente fa finta di perdere l’equilibrio e si sbilancia con espressioni
di dolore. Urla accompagnando minimi movimenti non dolorosi all’esame clinico”,
ha confermato la diagnosi della sindrome somatoforme da dolore persistente,
aggiungendo inoltre che questa diagnosi “non esclude quella di fibromialgia.
Vi è anzi una sovrapposizione molto importante tra queste 2 entità.” ed ha
evidenziato come si tratti “con grande probabilità di una fibromialgia
primaria, non distinguibile dalla sindrome somatoforme.” Il perito ha
concluso ritenendo che l’interessata è abile al lavoro a tempo pieno, nella sua
attività di venditrice nel proprio negozio di abbigliamento, con un rendimento
ridotto nella misura del 10-15%.
Lo
specialista ha poi precisato che non ha “evidenza per cambiamenti di rilievo
nel corso degli ultimi anni. Anche la prognosi a medio-lungo termine non vede
cambiamenti di rilievo.” (doc. AI 64-30).
Per
quanto concerne le patologie neurologica e cardiologica i periti, dr. med. __________
e dr. med. __________, hanno evidenziato che l’insorgente non presenta alcuna
incapacità lavorativa (doc. AI 64-17).
Sulla
base di questi approfonditi referti medici, allestiti da specialisti
indipendenti ed imparziali, i periti del SAM hanno potuto constatare una
situazione stazionaria per quanto concerne lo stato valetudinario ed hanno
confermato che l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale
dell’insorgente è valutabile nel 60%, poiché hanno ritenuto che “lo stato di
salute, dalla precedente perizia SAM del 20.03.2000, non ha presentato evidenti
mutamenti duraturi nel tempo tali da modificare lo stato valetudinario.”
(doc. AI 64-18). Essi hanno sottolineato come “le conseguenze sulla capacità
di lavoro, come già in occasione della precedente perizia, si manifestano
nell’ambito dei disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché a
livello muscoloscheletrico. A riguardo invece delle problematiche neurologiche
e cardiologiche segnalate come ulteriori danni alla salute da parte del medico
curante, con possibile riduzione dello stato valetudinario, possiamo affermare
che, sulla base degli accertamenti effettuati, attualmente non concorrono a
ridurre ulteriormente la capacità lavorativa dell’A. nell’attività svolta di
venditrice in proprio.” (doc. AI 64-18).
Solo
per quanto concerne il periodo dal 15 gennaio 2005 al 20 luglio 2005 e nel mese
di dicembre 2005 l’interessata è stata valutata totalmente inabile al lavoro
(doc. AI 64-19).
Sulla
base della perizia il medico SMR ha confermato la stazionarietà della situazione
valetudinaria, con eccezione dei periodi sopra citati (doc. AI 67-2).
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (doc. 8), questo Tribunale non intravede ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM,
confermate dalla dr. __________, medico SMR, la quale ha valutato compiutamente
tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e
priva di contraddizioni in merito all’assenza di qualsiasi peggioramento dello
stato di salute della ricorrente. Fondandosi sulla citata perizia, ha concluso
per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata per
la professione svolta valutabile nella misura del 60% (doc. AI 67-2; cfr., sul
valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre
2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2).
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione
del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on
ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un
Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Del
resto l’assicurata non ha più prodotto alcun certificato medico atto a
sovvertire le motivate conclusioni dei periti prese dopo aver proceduto a 4
consulti medici specialistici. Per quanto concerne l’attestato del medico
curante (a proposito dell’attendibilità delle certificazioni dei medici
curanti, cfr. consid. 8; il giudice deve tener conto del fatto che il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), dove viene
descritto uno stato valetudinario peggiorato rispetto alla precedente perizia, va
rilevato che esso è anteriore all’allestimento del referto peritale, dove la
sua valutazione è stata accuratamente esaminata. La perizia SAM e i consulti
specialistici hanno infatti preso in considerazione la globalità delle
patologie di cui soffre l’assicurata, si fondano su indagini approfondite, sono
scevri da contraddizioni e giungono a risultati concludenti. La perizia SAM
dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo indizi concreti a
mettere in causa la credibilità degli specialisti che hanno allestito il
referto.
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti
e del medico SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di
comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che non vi è
stata alcuna modifica rilevante dello stato valetudinario dell’insorgente.
Ritenuto
inoltre che dalla perizia emerge l’impossibilità di esercitare qualsiasi attività
lavorativa unicamente per il periodo dal 15 gennaio 2005 al 20 luglio 2005 e
nel mese di dicembre 2005, che per l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI se
l’assicurato ha chiesto la revisione l’aumento della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata e che la nuova richiesta è stata trasmessa nel corso del mese
di marzo 2006 (doc. AI 45-1), l’interessata non ha diritto a prestazioni
maggiori di quelle che già ottiene.
10. L’insorgente
con il suo ricorso afferma di essere in contattato con persone a beneficio di
prestazioni dell’assicurazione invalidità al 100% che lavorano. Essa si chiede
se la legge è uguale per tutti e fa implicitamente valere una disparità di
trattamento.
Va
innanzitutto rilevato che, non avendo fornito né nomi, né prove a conferma di
quanto affermato, non è possibile stabilire se altri assicurati beneficiano di
prestazioni cui non avrebbero diritto.
Inoltre
va rammentato che con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale
federale, nell’ambito di una vertenza inerente l’assicurazione contro le
malattie, nel caso di un assicurato che invocava un trattamento diverso
ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni, ha affermato:
" (…)
Poiché,
per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità
all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima
situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di
un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i
presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga
al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi
illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non
intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi
contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV
367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso
concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito
una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle
sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi.”
(sottolineatura del redattore)
Analogamente, nel caso di specie non
essendo resa verosimile la presenza di una prassi contraria ed illegale da
parte dell’UAI la censura si rivela infondata.
11. Infine,
con scritto dell’11 gennaio 2008 la ricorrente ha informato il TCA che “in
data 26.03.2008 ho un appuntamento col dott. __________, che si esprimerà al
riguardo.” (doc. X). Dagli atti emerge che l’interessata, su richiesta del
medico curante, aveva fissato un appuntamento per un consulto
specialistico-reumatologico (doc. B). L’insorgente, malgrado il lungo tempo
trascorso, non ha prodotto alcunché.
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non
rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova
incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente
fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti
che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
12. In
concreto, malgrado il lungo tempo trascorso dal 26 marzo 2008, la ricorrente
non ha trasmesso al TCA nessun certificato medico. Ora, così come l’interessata
si è premurata di informare questo Tribunale della visita che avrebbe
effettuato presso il dr. med. __________, allo stesso modo, se il consulto le
fosse stato favorevole, avrebbe dovuto trasmettere l’eventuale attestato
rilasciato dallo specialista.
Va
comunque rilevato che viste le concludenti, convincenti ed illuminanti
motivazioni dei periti del SAM contenute nel loro approfondito referto del 21
maggio 2007, questo Tribunale non vede alcun motivo di procedere ad ulteriori
accertamenti (cfr. a questo proposito, per quanto concerne il valore probatorio
delle perizie il consid. 8) e neppure di rivolgersi al medico curante, dott.
med. __________ (cfr. doc. V).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va
infine rilevato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità giudicante
deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduto posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V
366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui eventuali peggioramenti
riscontrati dopo l’emanazione della decisione impugnata non possono essere
presi in considerazione nell’ambito della presente vertenza.
13. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese
per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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