32.2007.376
Soppressione rendita a seguito di revisione. Nuova domanda
21 novembre 2008Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.376
Data decisione, Autorità:
21.11.2008, TCA
Ricorso:
TF,8C_27/2009, 27.02.2009
Titolo:
Soppressione rendita a seguito di revisione. Nuova domanda
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 41 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.376
FC/td
Lugano
21 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 22 ottobre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 11 febbraio 2000 l’Ufficio AI aveva accolto una prima domanda di
prestazioni presentata nel luglio 1998 da RI 1, nato nel 1959, già
attivo come venditore, riconoscendogli una mezza rendita di invalidità a decorrere
dal 1. febbraio 1998 (doc. AI 48, 51).
Avviata
nel luglio 2001 una revisione, esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione
21 maggio 2002 l’Ufficio AI cresciuta incontestata in giudicato, ha soppresso
la rendita avendo accertato che l’assicurato aveva ripreso l’attività lavorativa
quale venditore a tempo pieno (doc. AI 55-58).
1.2. Il
16 agosto 2005 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Esperiti
gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 17 agosto 2007
l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo accertato un grado di invalidità
insufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 107).
Dopo
aver preso atto dell’”opposizione” formulata dall'assi- curato, rappresentato
dalla CAP Protezione giuridica, e valutata la nuova documentazione versata
agli atti, con decisione 22 ottobre 2007 l’amministrazione ha confermato il
rifiuto della prestazione motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così
come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di
marzo del 2007 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di
Bellinzona, non risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le
abbia comportato, o le comporti, un'incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno
tale da giustificare il diritto a prestazioni da parte dell'Al.
Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è
stato ritenuto inabile nella misura massima del 15% nella sua abituale attività
(salvo un periodo di totale incapacità dovuto alla degenza a __________ dal
08.08.2005 al 27.08.2005).
Essendo dunque il grado d'invalidità inferiore al 40%,
e non avendo raggiunto un periodo di un anno con inabilità media di almeno il
40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni presentate in seguito al nostro
progetto di decisione del 17.08.2007 non modificano la nostra presa di
posizione. Il nostro servizio medico ha indicato che dal 14.09.2007, per la
durata verosimile di tre mesi, l'assicurato sia da ritenersi totalmente
inabile; se tale inabilità dovesse protrarsi per un periodo superiore vogliate
cortesemente inoltrare una nuova domanda di invalidità.
La richiesta di prestazioni, preso in considerazione
quanto sopra esposto, è respinta." (Doc. AI 114)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, assistito dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti
ulteriori, motivando come segue:
"
D.
Dal 1 aprile 2004, l'assicurato è stato assunto dalla __________, quale venditore di macchine edili.
Dal luglio 2005 al luglio 2007, I'__________, compagnia
assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia della __________,
ha versato le indennità per inabilità lavorativa variabile tra il 50% ed il
100%.
Prove: Doc.
C: lettera __________ 13.6.2007; Doc. D a Q: conteggi prestazioni; si richiama
l'incarto dall'__________
E.
L'UAI ha predisposto una perizia al SAM, svoltasi nel
marzo 2007, che conclude per un'inabilità lavorativa del 15%.
Ciò risulta essere in contrasto con quanto riferito dal
medico curante rispettivamente con quanto ritenuto dall'__________.
In nessun atto istruttorio dell'AI si prende in
considerazione l'incapacità lavorativa riconosciuta dall'__________. Il fatto
che la compagnia assicurativa ha versato le prestazioni per due anni, induce a
concludere che, a fondamento dell'incapacità, vi siano degli accertamenti e dei
certificati medici.
Ogni assicurazione sociale raccoglie gli atti necessari
a stabilire l'incapacità lavorativa dell'assicurato e istruisce la pratica in
base ai propri disposti. Tuttavia, a dipendenza del momento in cui interviene
un assicuratore sociale, la richiesta di documentazione dalle assicurazioni,
che sono precedentemente intervenute o che stanno intervenendo, è praticamente
una prassi.
Anche nella pratica del signor RI 1 ciò è accaduto, l'AI
ha richiesto l'incarto dell'__________. Però in occasione della perizia al SAM, i medici
hanno taciuto al riguardo. Essi né fanno cenno all'incarto __________, né
forniscono, nella loro relazione peritale, i motivi per i quali escludono gli
accertamenti dell'__________.
F.
Sebbene, come indicato precedentemente, l'autonomia
dell'istruttoria e dell'applicazione dei disposti di legge da parte di ogni
assicuratore sociale è fatto acquisito, mal si comprende l'incongruenza
sussistente tra l'istruttoria Al e quella dell'__________, quest'ultima avendo
ammesso un'incapacità lavorativa variabile tra il 50% e il 100% e per due anni.
Il ricorrente ritiene che, sulla base di quanto sopra,
l'istruttoria Al abbia omesso di considerare e valutare quanto espletato dall'__________." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa del 7 dicembre 2007 l’Ufficio AI, confermando il contenuto
della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
"
In conclusione, alla
questione di sapere quanto valutare la capacità lavorativa dell'assicurato, i
medici periti del SAM hanno ritenuto che "I'A è limitato
lievemente dal problema reumatologico (alla spalla sinistra ed alla colonna vertebrale)
e psichiatrico (stati d'ansia).
Tenendo conto di tutto queste patologie l'A. presenta
una capacità lavorativa come venditore - rappresentante di macchine edili
dell'85% ca. (presenza durante tuffo il giorno, ma con rendimento ridotto).
Questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo, sicuramente da un
paio d'anni.
A causa del problema oculare si sconsigliano attività
pericolose come quelle svolte nel passato (carrozziere).
In futuro non è da prevedere un sostanziale cambiamento
della sopraccitata capacità lavorativa. Non possiamo codificare un sostanziale
peggioramento tale da codificare un'incapacità lavorativa superiore a quella
appena descritta" (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del
30 aprile 2007).
Tale conclusione è stata in seguito avvalorata dal SMR,
all'occasione della quale quest'ultimo ha confermato un'incapacità lavorativa
del 10-20% dal punto di vista psichiatrico, rispettivamente del 10% dal lato
reumatologico (cfr. rapporto medico del SMR del 21 giugno 2007).
Di conseguenza, stando alle valutazioni mediche
sopraesposte, l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 15%
nell'attività abituale di venditore/rappresentante di macchine edili a partire
dal mese di gennaio 2004, rispettivamente abile nella misura del 90% in altre
attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali (cfr. annotazioni del medico
SMR del 18 luglio 2007).
2.1
Tenuto conto delle valutazioni mediche di cui sopra,
con progetto di decisione del 17 agosto 2007 l'Ufficio Al ha quindi informato
l'assicurato che non avrebbe avuto diritto ad alcuna rendita d'invalidità (cfr.
progetto di decisione del 17 agosto 2007).
Per contestare detto progetto l'assicurato si è avvalso
di ulteriore documentazione medica che attesterebbe un intervento di
"dilatazione seguita da impianto di stent medicato per malattia coronarica
bivasale" avvenuto in data 14 settembre 2007 (cfr. rapporto medico del __________
__________ del 15 settembre 2007). Sottoposto alla valutazione del SMR,
quest'ultimo, dopo attento esame, ha riconosciuto "l'A. totalmente inabile
in qualsiasi attività lavorativa dal 14.09.2007, per la durata di 3 mesi, fino
alla prima valutazione cardiologica, dopo di ché, in assenza di complicanze
cardiologiche, viene ripristinata la CL del 85%, come da perizia SAM (cfr.
annotazioni del medico SMR del 18 ottobre 2007).
Riassumendo, in considerazione di quanto precede,
ritenuto come l'assicurato non abbia addotto elementi nuovi ed oggettivamente
apprezzabili atti a giustificare una differente interpretazione del caso medico
rispetto a quello già valutato dall'UAI, la documentazione medica presente agli
atti ha da essere ritenuta completa, coerente e ben motivata.
In questo frangente è opportuno ricordare che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante
che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. DTF 1355/03; DTF
U 329/01 ed U 330/01; DTF 1162/01; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160). Per quel che
riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del
suo paziente (cfr. DTF U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 353). Per quel che
riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il
TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr.
Sentenza dei TFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri
medici di accertamento dell'AZ, il TFA ha esplicitamente ammesso che l'imparzialità
e l'indipendenza di questi servizi nei confronti dell'amministrazione e dell'UFAS
sono garantite (cfr. DTF 123 V 175).
Di conseguenza, sotto questo profilo, la decisione
impugnata merita di essere confermata.
3.
Nel proprio ricorso, il patrocinatore dell'assicurato
contesta il fatto che le valutazioni mediche espresse dai medici
dell'Amministrazione urtano con quelle valutate dai medici della Cassa Malati __________,
compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia del
datore di lavoro dell'assicurato, che avrebbe ritenuto il ricorrente inabile al
lavoro almeno nella misura del 50% (cfr. documentazione medica __________, inc.
Casa Malati). Stando a quanto dichiarato dal patrocinatore dell'assicurato
l'UAI avrebbe condotto l'istruttoria a prescindere da quanto determinato dai
medici della Cassa Malati, escludendo, a mente del ricorrente, le valutazioni e
le considerazioni di quest'ultima.
Tale parere urta con quanto emerso dagli atti. A ben
vedere, nell'ultima perizia pluridisciplinare SAM del 30 aprile 2007,
Fatti
i periti hanno valutato l'intero stato valetudinario dell'assicurato in
considerazione di tutta la documentazione presente agli atti, e quindi anche di
quella dell'__________. Prova né è il fatto che alla voce "atti"
della summenzionata perizia vengono citati referti medici presenti anche nell'incarto
della Cassa Malati (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del
30 aprile 2007).
Di conseguenza, questo Servizio ha infatti valutato
compiutamente tutta la documentazione medica allestita negli anni agli atti ed
ha fatto visitare l'assicurato da specialisti, giungendo ad una conclusione
logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità dell'assicurato di
esercitare la sua abituale attività. Va altresì rammentato che la perizia
pluridisciplinare SAM è stata ulteriormente sottoposta alla
valutazione del SMR, ciò che conferma l'assoluta inoppugnabilità delle conclusioni
a cui è giunto I'UAI.
4.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere
il ricorso." (Doc. IV)
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op.
cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel
periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio
è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I
761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a,
pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e
del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und
Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.6. Per completezza va ricordato che l’assicurato ha beneficiato,
a far tempo dal 1 febbraio 1998 di una mezza rendita di invalidità (decisione del
11 febbraio 2000, doc. AI 51-1). La prestazione è stata accordata alla luce delle
risultanze di una perizia fatta eseguire dal __________ di __________, il 29 novembre
1999, concludente quanto segue:
"
3.1. Diagnosen (mit
Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit)
1. Rezidivierende depressive Störung,
gegenwärtig mittelschweren Grades mit somatischem Syndrom (ICD-10 F33.11)
Considerandi
2.
Panikstörung und spezifische Phobie
(Höhenangst), inzwischen regredient (ICD-10 F41.0, F40.2)
3.
Chronische Periarthropathia coxae links
mit/bei
- St.n. offener Marknagelversorgung
wegen traumatischer
Femurfraktur links am 6.8.86
- St.n. Entfernung des Marknagels sowie
Abmeisselung von
Verkalkungen im Einschlagsbereich am
Trochanter major links
am 8.2.88
- periartikuläre Verkalkungen im Bereiche
des Trochanter major
links, aus geprägte Kallusbildung im
Bereiche der Fraktur
4.
St.n. Kniegelenkarthroskopie links
mit Entfernung eines Knorpelsequesters am medialen Condylus am 8.2.88
- radiomorphologisch leichte Femoropatellararthrose
sowie
medial betonte Gonarthrose
5.
Chronisches unspezifisches lumbovertebrales
Schmerzsyndrom
mit/bei
- Abschwächung der abdominellen sowie
rückenstabilisierenden
Muskulatur ausgeprägte muskuläre Dysbalance mit
deutlicher Verkürzung der ischiokruralen sowie Rectus femoris-Muskulatur
beidseits
3.3
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
3.3.1
Allgemeines
Für eine körperlich schwer belastende berufliche
Tätigkeit, wie sie der Versicherte als gelernter Karosseriespengler ausführte,
besteht eine volle, 100%ige Arbeitsunfähigkeit. Für eine mittelschwer
belastende Tätigkeit unter Vermeidung von Heben und Tragen von Lasten > 15 kg, dem Vermeiden von längerem Sitzen, Stehen, Kauern und Knien oder längerem Treppensteigen
besteht eine 50%ige Arbeitsunfähigkeit. Für eine leichte, wechselbelastende
Tätigkeit, wie Herr RI 1 sie z.B. als Verkäufer in einem Baumaschinengeschäft
ausübt, besteht eine Arbeitsfähigkeit von 50 %.
3.3.2
Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf
Aus rein somatischer Sicht besteht wegen einer
Periarthropathie der Hüfte infolge Unfalls eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit im
angestammten Beruf. Für mittelschwere Arbeitsbelastungen ist Herr RI 1 aus
rheumatologischer Sicht für eine 50%ige Arbeitstätigkeit einsetzbar, für eine
leichte, wechselbelastende Arbeitstätigkeit besteht eine volle
Arbeitsfähigkeit. Diese ist jedoch gegenwärtig wegen der mittelschweren
Depression auf 50 % eingeschränkt.
3.3.3
Arbeitsfähigkeit in anderen Berufen
Gegenwärtig besteht für eine leichte, nicht belastende
Arbeitstätigkeit eine 50%ige Arbeitsfähigkeit. Diese hat der Explorand auch
bereits in seinem Beruf als Verkäufer in einem Baumaschinengeschäft
wahrgenommen. Diese ist in Abhängigkeit vom Erfolg der medizinischen Massnahmen
(siehe 3.3.5) im Verlauf der Zeit möglicherweise auch ausbaubar." (Doc. AI 46)
La prestazione è in seguito stata soppressa mediante provvedimento
del 21 maggio 2002, cresciuto incontestato in giudicato, avendo
l’amministrazione constatato che l‘interessato aveva ripreso a lavorare a tempo
pieno dal 2 maggio 2001 (doc. AI 55, 58).
Unitamente
alla nuova domanda di prestazioni presentata nel luglio 2005, l’assicurato,
attivo a quell’epoca come venditore di macchine edili nella misura del 50%
(doc. AI 77), ha presentato un certificato 13 luglio 2005 del dr. __________, internista,
del seguente tenore:
"
La situazione generale
del paziente si è peggiorata notevolmente negli ultimi mesi e non è più compatibile
con un `attività lavorativa al 100% nella professione esercitata o in un altro
tipo di lavoro.
Questo peggioramento si è in particolare verificato
nel:
• Scompenso
psicosomatico invalidante con grave insonnia, stanchezza durante la giornata
con frequenti episodi di malessere e confusione.
• Cervicalgie e
lombalgie che limitano i movimenti e gli spostamenti del paziente.
TERAPIA ATTUALE:
• Stilvox l0mg
• Fluctine 1
/0/0
• Xanax 0,25mg
• Tienor
Malgrado una cura ottimale una riduzione del 50%
dell'attività lavorativa s'impone." (Doc. AI 70)
Sempre
il dr. __________ in data 16 settembre 2005 ha affermato:
"
DIAGNOSI:
1.
Lombalgia aspecifica su/con:
➣ Alterazioni
degenerative con discopatia multisegmentaria;
➣ Sbilancio
muscolare;.
2.
Cervico-brachialgia aspecifica:
➣ Turbe
statiche con raddrizzamento della lordosi cervicale;
➣ Alterazione
degenerative con spondilardosi da C3-C7;
3.
Edemi bimalleolari e tibiali di
verosimile origine da insufficienza venosa cronica;
4.
Dolori all'avampiede sx a livello metatarsale
d'origine non chiara:
➣ DD sovraccarico nell'ambito dell'obesità;
5.
Adiposità con BMI di 36,6 kg/m2;
6.
Periartopia omoroscaporale tenfinopatica sx con:
➣ Esito di frattura clavicola sx 1986;
➣ Acromion
uncinato con restringimento dello spazio fra
acromion e testa omerale (Rx spalla sx
24.08
);
➣ Tendine del
sovraspinato senza segni di rottura, tendine del
sotto scapolare con ecogenicità irregolare senza segni
di rottura o ematoma (sonografia della spalla del 23.08.2005);
7.
Sindrome ansioso-depressiva trattata dal 1996;
8.
Amaurosi all'occhio sinistro in esito
d'incidente del 1981; 9. Varicocele
10.
Episodi d'ipoglicemie postprandiali.
COMMENTO:
Per quanto concerne i problemi ortopedici mi rifaccio
alla valutazione della clinica di __________ che propone un'incapacità
lavorativa del 50% da valutare secondo l'evoluzione. Visto le diagnosi elencate
è poco probabile che questa incapacità possa essere migliorata in un futuro
prossimo o lontano. Un intervento alla spalla è del resto stato proposto e il
paziente consulterà il dott. __________ di __________
in merito nelle prossime settimane.
La sindrome ansiosa depressiva è stata valutata nel
rapporto della __________ di __________ dove ha un'inabilità lavorativa del 50
% (pagina 5)
Ad 12 II paziente presenta durante, la giornata degli
episodi di stanchezza importante che si spiegano sia per il suo stato ansioso
depressivo che per la tendenza a sviluppare delle ipoglicemie postprandiali.
Durante questi episodi che si accompagnano di sonnolenza il paziente ha spesso
mal di testa e difficoltà a concentrarsi. Questi episodi sono diventati molto
frequenti da qualche mese e sopravvengono quasi quotidianamente. Durante questi
momenti il paziente lamenta sudorazioni fredde, e ha pure sviluppato crisi di
panico.
TERAPIA:
➣ Xanax 0,25mg R
➣ Fluctine 20mg 11010
➣ Agopton 30mg 0/0/1
➣ Stilnox 10mg
➣ Moduteric mite 110/0
➣ Magnesio lingual
CONCLUSIONE:
Per le ragioni elencate, problemi ortopedici, sindrome
ansio-depressiva, tendenza all' ipoglicemia, al paziente attualmente dovrebbe
essere riconosciuta un'inabilità permanente del 50 %." (Doc. AI 74)
Al
fine di istruire l’aspetto medico, l’amministrazione ha richiamato agli atti la
documentazione dall’assicuratore malattia e dalla cassa disoccupazione e ha
interpellato l'ultimo datore di lavoro dell'assicurato, la __________, per la
quale l’assicurato lavorava dal 1. aprile 2004 a metà tempo quale venditore di macchine edili (doc. AI 76, 77, 85, 89).
Agli
atti figura un rapporto relativo ad una degenza subita dall’assicurato dall'8
al 27 agosto 2005 presso il Centro di riabilitazione di __________ per le
seguenti diagnosi:
"
DIAGNOSI
1.
Lombalgia aspecifica su/con:
• alterazioni degenerative con discopatia multisegmentaria
• sbilancio muscolare
2.
Cervico-brachialgia aspecifica
• turbe statiche con raddrizzamento della lordosi
cervicale
• alterazioni degenerative con spondilartosi da C3-C7
3.
Edemi bimalleolari e tibiali di verosimile
origine da insufficienza venosa cronica
4.
Dolori all'avampiede sx a livello metatarsale di
origine non chiara
• DD sovraccarico nell'ambito dell'obesità
5.
Adiposità con BMI di 36,6kg/m2
6.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica sx
con:
• esito di frattura clavicola sx 1986
• acromion uncinato con restringimento dello spazio fra
acromion e testa omerale (Rx spalla sx 24.08.2005)
• tendine del sovraspinato senza segni di rottura,
tendine del sottoscapolare con ecogenicità irregolare senza segni di rottura o
ematoma (sonografia della spalla del 23.08.2005)
7.
Sindrome ansioso-depressiva trattata dal 1996
8.
Amaurosi all'occhio sx in esito di incidente del
1981.
9.
Varicocele sx
10.
Esito di eradicazione H. Pylori, ernia iatale da
scivolamento
11.
Esito di frattura del femore sx nel 1986.
Obiettivamente:
a livello lombare presenta ancora un diminuzione della mobilità di 1/3 nella
flessione laterale sx/dx, nessun dolore alla palpazione delle apofisi spinose e
della muscolatura paravertebrale. A livello cervicale la mobilità è alquanto
libera, nessun dolore alla palpazione. Presenta ancora lieve contrattura della
muscolatura paravertebrale interscapolare a sx.
Peso all'uscita 106,8 kg (diminuzione di 4,2 kg
rispetto all'entrata).
TERAPIA ALL'USCITA E PROCEDERE
Moduretic mite 1-0-0
Fluctine 30 mg
1-0-0
Dafalgan 1 g 1-1-1
Pantozol 40 mg
0-0-1
Abbiamo consigliato al paziente di continuare con gli
esercizi fisioterapici qui appresi anche al proprio domicilio ed abbiamo
prescritto 9 sedute di fisioterapia ambulatoriale con esercizi di ginnastica in
piscine mirata all'ulteriore rinforzo muscolare addominaledorsale.
Consigliamo inoltre al paziente di continuare con la
dieta ipocalorica di 1200 Kcal/die iniziata durante la degenza per diminuire ulteriormente
il peso corporeo, auspicabile soprattutto per il problema lombare.
Per il dolore a livello della spalla sx con
irradiazione al braccio sx, in presenza di un acromion uncinato con
restringimento dello spazio acromio-omerale, abbiamo consigliato al paziente un
consulto ortochirugico specializzato alfine di stabilire l'uteriore procedere.
Inabilità lavorativa: 100 % fino al 03.09.2005 in
seguito consigliamo una ripresa lavorativa al 50 % per un periodo da stabilire
con il medico curante." (Doc. AI 83)
In
data 2 febbraio 2006 il dr. __________ ha confermato le sue conclusioni di
inabilità lavorativa completa dal 22 luglio al 2 settembre 2005 e del 50% in
seguito (doc. AI 84-1).
Alla
luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 10 ottobre 2006 il dr. __________
del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha reputato indicato
procedere ad una perizia pluridisciplinare (doc. AI 94).
L’Ufficio
AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare al
Servizio Accertamento Medico (SAM). I periti del SAM, nel dettagliato rapporto
peritale del 30 aprile 2007, analizzati gli atti, effettuati numerosi esami e
fatti eseguire consulti di natura reumatologia e psichiatrica, hanno posto le
seguenti diagnosi:
"
(...)
5.
DIAGNOSI
5.1
Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Ansia episodica parossistica.
Periartropatia omeroscapolare
tendinotica cronica sinistra.
Sindrome cervicospondilogena e
lombospondilogena cronica con/su:
➣ alterazioni degenerative
multisegmentali di media importanza a livello cervicale,
➣ pregressa distrofia di crescita
di Scheuermann.
Periatropatia all'anca sinistra,
cronica con/su:
➣ ossificazione del grande
trocantere,
➣ pregressa osteosintesi tramite
chiodo endomidollare a causa di frattura diafisaria del femore sinistro (6.08.1986),
➣ pregressa AMO del sopraccitato
chiodo (8.02.1998).
5.2
Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Incipiente gonartrosi a sinistra.
Obesità (BMI 37,8) con dislipidemia. Epatopatia.
Cecità all'occhio di sinistra.
Possibile ernia iatale."
(Doc. AI 102)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
"
6.
DISCUSSIONE
(…)
Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM l'A. è stato valutato dal punto di vista psichiatrico
(dr. __________) e reumatologico (dr. __________). I rapporti dei nostri
consulente sono allegati in extenso
alla nostra perizia. Inoltre
l'A. è stato sottoposto ad accertamenti vari.
Dal punto di vista psichiatrico vi è un affettività
leggermente di tipo depressivo accompagnata da tratti di ansia, angoscia ed un
comportamento di tipo discontinuo. Nel passato l'A. aveva presentato dei
disturbi psichici, in particolar modo una sindrome da attacchi di panico e vari
stati ansiosi (seguito e curato da vari specialisti). L'evoluzione è stata
positiva. Da diverso tempo non presenta nessuna importante patologia
psichiatrica (eccezion fatta per stati d'ansia non gravi sotto forma di ansia
episodica parossistica).
Dal profilo psichiatrico l'A. presenta un'incapacità
lavorativa del 10-20%. E' importante che l'A. continui ad assumere Fluoxetina
(accompagnata, al bisogno, da Xanax). La prognosi a medio - lungo termine è
favorevole.
Dal punto di vista reumatologico è presente una
periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra che si è
sviluppata a partire dal luglio 2005 ed è rimasta invariata da allora. Le
alterazioni degenerative cervicali sono peggiorate rispetto ad alcuni anni
orsono (dinamica relativamente comune per alterazioni degenerative di questo
tipo). La sindrome lombospondilogena e la periartropatia dell'anca sinistra
sono invariate da anni. Vi è stato un peggioramento della gonartrosi a
sinistra. In futuro è da prevedere un lento peggioramento di queste alterazioni
degenerative secondo una dinamica abituale. La progressione è facilitata dal
sovrappeso, particolarmente per quel che riguarda le ginocchia. Non è escluso
che un intervento alla spalla sinistra, come proposto dall'ortopedico dr. __________, possa migliorare la capacità lavorativa dell'A. Dal punto di vista
reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro in attività d'ufficio. Come
rappresentante di macchine edili, tenendo conto della necessità di viaggiare in
automobile e talvolta di spostarsi su cantieri, l'A. presenta una capacità
lavorativa del 90% (presenta durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto). La riduzione è dovuta ai problemi alla spalla sinistra ed alla
colonna lombare vertebrale. I limiti funzionali saranno descritti ai nostri
punti 8 e 9.
Non vi sono altre patologie che limitano la capacità
lavorativa dell'A. Si consiglia un calo ponderale ed una presa a carico della dislipidemia
(dieta e medicamenti). Un calo ponderale è consigliabile a prevenzione delle
malattie cardiovascolari e per diminuire il carico sugli arti inferiori.
Sicuramente il medico curante ricontrollerà gli enzimi epatici. I disturbi
gastrointestinali non limitano la capacità lavorativa dell'A. Attualmente non
vi sono indizi per una sindrome delle apnee notturne (questa sarebbe ben
curabile tramite ventilazione notturna C-PAP e calo ponderale).
La situazione economica dell'A. non è un fattore
medico.
7.
VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE
CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. presenta una capacità lavorativa dell'85% ca.
(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come venditore -
rappresentante di macchine edili.
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. è limitato lievemente dal problema reumatologico
(alla spalla sinistra ed alla colonna vertebrale) e psichiatrico (stati
d'ansia).
Tenendo conto di tutto queste patologie l'A. presenta
una capacità lavorativa come venditore - rappresentante di macchine edili
dell'85% ca. (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
Questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo, sicuramente da un
paio d'anni.
A causa del problema oculare si sconsigliano attività
pericolose come quelle svolte nel passato (carrozziere).
In futuro non è da prevedere un sostanziale cambiamento
della sopraccitata capacità lavorativa. Non possiamo codificare un sostanziale
peggioramento tale da codificare un'incapacità lavorativa superiore a quella
appena descritta.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Anche in altre attività l'A. presenta una capacità
lavorativa dell'85% ca. (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
Questa capacità lavorativa è sicuramente presente da un paio d'anni.
Dal lato funzionale la capacità per il sollevamento ed
il trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi leggeri è
lievemente ridotta, per carichi medi è ridotta, per carichi pesanti è molto
ridotta e per carichi molto pesanti è esigua. Per il sollevamento di carichi
sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è normale a destra,
ridotta a sinistra, con pesi superiori normale a destra esigua a sinistra. La
manipolazione per oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori
medi è lievemente ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta, per
lavori molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è normale a destra, molto ridotta a sinistra; con rotazione del
tronco è ridotta, seduta e piegata in avanti è ridotta, eretta e piegata in
avanti è ridotta, inginocchiata è ridotta e con le ginocchia in flessione è
ridotta. La capacità funzionale per mantenere la posizione seduta o eretta è da
normale a lievemente ridotta. La capacità funzionale per spostamenti oltre i 50
m è normale, per lunghi tragitti è lievemente ridotta, su terreno accidentato
lievemente ridotta, per salire e scendere le scale è lievemente ridotta. Si
sconsigliano attività su ponteggi o scale a pioli. L'impiego delle due mani è
normale. Si sconsigliano attività in equilibrio.
In futuro non è da prevedere un cambiamento della
sopraccitata capacità lavorativa." (Doc. AI 102)
Nel
suo rapporto medico del 21 giugno 2007 il medico SMR dr. __________ ha
concluso:
Diagnosi
principale
Ansia episodica parossistica
Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica sinistra
Sindrome cervico- e lombospondilogena cronica con/su
- alterazioni degenerative multisegmentali di media importanza
a
livello cervicale
- pregressa distrofia di crescita di Scheuermann
Periartropatia all'anca sinistra con/su
- ossificazione
del grande trocantere
- pregressa osteosintesi tramite chiodo endomidollare
a causa di frattura diafisaria del femore sinistro (06.08.1986)
- pregressa AMO del sopraccitato chiodo (08.02.1998)
Codice lCD 10
Codice Al
Ulteriori diagnosi
con influsso sulla CL
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi
senza influsso sulla
CL
Incipiente gonartrosi a sinistra
Obesità (BMI 37.8) con dislipidemia
Epatopatia
Cecità all'occhio di sinistra
Possibile ernia iatale
Limiti funzionali
IL in %
Attività abituale
Venditore
Rappresentante macchine edili
Attività adeguata
Inizio IL duratura
Mese/anno
CL del 85% (presenza tutto il giorno, rendimento ridotto), da un paio
d'anni
Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)
In aprile 2007 l'A è stato sottoposto a perizia SAM, le cui conclusioni che condividiamo
sono riassunte in seguito.
- Dal punto di vista psichiatrico, l'A presenta un'IL
del 10-20 %. È importante che continui ad assumere Fluoxetina (accompagnata, al
bisogno di Xanax). La prognosi a medio-lungo termine è favorevole.
- Dal punto di vista reumatologico, la CL è del 90 %
(presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). La riduzione è dovuta
ai problemi alla spalla sinistra ed alla colonna lombare.
Non vi sono altre patologie che limitano la CL
dell'A.
Si consiglia un calo ponderale ed una presa a
carico della dislipidemia.
(doc.
AI 104)
Precisando
in data 18 luglio 2007:
“
(…)
Valutazione
Quale carrozziere IL 100% in pratica dal 1986
Attività media (pesi superiori ai 15 kg : IL 50%
Attività leggera tipo venditore di macchinari di
costruzione: IL 50% (impedimento dovuto alla problematica psichica).
Revisione a distanza di 1-2 anni consigliata Decisione
UAI: grado Al 50% dal 1.2.1998
Decisione UAI del 3.5.2002: rendita soppressa per
ripresa attività lavorativa al 100% dal 2.5.2001
Con certificato del 13.7.2005 (dr. __________) viene fatto
valere scompenso psicosomatico con seguente IL del 50% (viene certificata una
IL del 50% dal 22.7.2005)
Attuale SAM
Dal lato reumatologico attività leggera in pratica
sempre esigibile al 100% (riduzione del 10% per spostamenti in auto)
Valutazione reumatologico: evoluzione positiva dopo
crisi degli anni `90
In conclusione l'assicurato ha registrato una evoluzione favorevole
della problematica depressiva dopo la valutazione __________ del 1999.
La capacità lavorativa almeno dal 1.2004 non è stata
compromessa in modo superiore al 15% nell'attività abituale salvo per il
periodo di degenza __________ 8.8.2005 al 27.8.2005." (Doc. AI 106)
Con
progetto di decisione del 17 agosto 2007 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto
ad una rendita di invalidità motivando come segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così
come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di
marzo del 2007 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona,
non risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le abbia
comportato, o le comporti, un'incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno tale
da giustificare il diritto a prestazioni da parte dell'AI.
Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stato
ritenuto inabile nella misura massima del 15% nella sua abituale attività
(salvo un periodo di totale incapacità dovuto alla degenza a __________ dal
08.08.2005
al 27.08.2005).
Essendo dunque il grado d'invalidità inferiore al 40%,
e non avendo raggiunto un periodo di un anno con inabilità media di almeno il
40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto
sopra esposto, è respinta." (Doc. AI 107)
Nelle
sue osservazioni del 11 settembre e 4 ottobre 2007 la CAP ha contestato le
conclusioni dell’amministrazione e prodotto un rapporto del __________ attestante
una malattia coronarica bivasale con conseguente posa di stent e quanto segue:
"
VALUTAZIONE
Malattia coronarica bivasale:
RIVA: stenosi subocclusiva ecentrica lunga (giâ evidenziata
alla cardio-TC) coinvolgente il tratto prossimale e medio del vaso: si procede
a predilatazione con pallone Avion 2.0/20 seguito da impianto di stent medicato
CYPHER 2.75/33 nel tratto medio seguito da impianto di stent CYPHER 3.0/18 nel
tratto prossimale e quindi CYPHER 3.0/13 tra i 2 stent.
RCX tratto medio: stenosi dell'80% focale nel tratto
medio descritta come placca soft alla cardio CCO-DIRECT
STENTING con stent non medicato Prokinetic 3.5/15.
PROCEDERE
Per un miglior controllo del FRCV si consiglia di
valutare il quadro lipidico del pz. e di introdurre in terapia statine per
LDL-Col<2.5 mmp/L
TERAPIA ALLA DIMISSIONE ASA 100mg 1-0-0 (ad vitam),
Plavix 75 mg 1-0-0 (per 12 mesi), Nexium 40 mg 1-0-0, Fluctine 20 mg 1-0-0,
Beloc Zok 50 mg 1-0-0, Sortis 40 mg 0-0-1." (Doc. AI 111)
Nelle
sue Annotazioni 18 ottobre 2007 il medico SMR dr. __________ ha affermato
quanto segue:
"
In data 11.09.2007
vengono inoltrate da parte del legale dell'A, osservazioni al progetto di
decisione dell'UAI del 16.08.2007, di negare il diritto ad una rendita
d'invalidità, sulla base di una valutazione pluridisciplinare SAM (28.03.2007).
Questa perizia aveva concluso che l'A fosse abile al
lavoro nella misura del 85 % (rendimento ridotto) nella professione abituale di
venditore, rappresentante di macchine edili.
In questa fase il legale allega il rapporto medico di
un intervento di dilatazione seguita da impianto di stent medicato per malattia
coronarica bivasale (RIVA e RCX ) in data 14.09.2007. L'evoluzione è stata senza
complicanza e l'A ha mantenuto un buon compenso emodinamico. II giorno dopo l'A
è stato dimesso al proprio domicilio in buono stato generale. Il cardiologo
consiglia un primo controllo cardiologico 3 mesi dopo l'intervento.
Valutazione
Si ritiene l'A totalmente inabile in qualsiasi attività
lavorativa dal 14.09.2007, per la durata di 3 mesi, fino alla prima valutazione
cardiologica, dopo di ché, in assenza di complicanze cardiologiche, viene
ripristinata la CL del 85 %, come da perizia SAM." (Doc. AI 113)
Mediante
provvedimento 22 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il diniego
delle prestazioni (cfr. doc. AI 114 consid. 1.2)
2.7
Con
il presente ricorso l’assicurato ribadisce in sostanza che il suo stato di salute
sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in
particolare che a dipendenza delle sue condizioni fisiche l’assicuratore
malattia gli aveva riconosciuto, dal luglio 2005 al luglio 2007, le relative
indennità giornaliere per un’incapacità lavorativa variabile tra il 50% e il
100% (I; cfr. sopra consid. 1.3).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo
stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare
effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.
consid. 2.6).
Questi
ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata
ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di
laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e reumatologico
(cfr. doc. AI 102 e in esteso consid. 2.6).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, osservato
come il periziando presentasse una coscienza lucida, fosse ben orientato
nel tempo, nello spazio e verso sè stesso, non presentando nessun disturbo di
tipo dispercettivo nè dissociativo, pur rilevando una leggera diminuzione della
memoria recente, senza disturbi della concentrazione, ha comunque osservato un’emotività
stabile con un'affettività leggermente di tipo depressiva, accompagnata da
tratti di ansia, angoscia ed un comportamento di tipo discontinuo.
Rilevato
come in passato egli avesse presentato stati depressivi ed attacchi di panico
con un'evoluzione piuttosto positiva, ha osservato come comunque egli già da
diverso tempo non presentava alcuna importante patologia psichiatrica, salvo
stati d'ansia non gravi sotto forma di un'ansia episodica parossistica, concludendo
pertanto per un'inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico,
del 10 al 20%.
Per
quel che riguardava l'evoluzione della sua patologia (ossia il disturbo da attacchi
di panico), ha infine posto una prognosi a medio-lungo termine favorevole (Doc.
AI 102).
D’altra
parte, sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista
FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 18 aprile 2007, poste le
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Periartropatia
omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra, Sindrome cervicospondilogena cronica: -
alterazioni degenerative multisegmentali di
media importanza senza neurocompressione,
Sindrome lombospondilogena cronica
- esiti da distrofia di crescita di Scheuermann, Periartropatia omeroscapolare tendinotica-cronica
a sinistra, - ossificazione
del grande trocantere a sinistra dopo osteosintesi tramite chiodo midollare e
relativa asportazione nel 1986, Incipiente
gonartrosi a sinistra Obesità", ha concluso:
"
2.
DISCUSSIONE
L'assicurato mostra una somma di
problemi locali di natura prevalentemente degenerativa. I - dolori alla spalla sinistra corrispondono
a una periartropatia omeroscapolare tendinotica senza segni clinici di
discontinuità della cuffia dei rotatori. Recentemente è stata realizzata una valutazione presso il Dr. H.R. __________, FMH ortopedia, che ha proposto un intervento chirurgico.
L'assicurato mostra una sindrome
cervicospondilogena cronica. Clinicamente non vi sono segni di neurocompressione. Le indagini radiologiche
convenzionali a disposizione mostrano alterazioni
degenerative di media importanza.
È presente una sindrome
lombospondilogena cronica. L'esame clinico mostra una modica diminuzione della
mobilità. Nessun segno di neurocompressione. Le indagini radiologiche convenzionali a
disposizione mostrano esiti da distrofia di crescita di Scheuermann senza altre anomalie di rilievo.
Vi è una periartropatia cronica
dell'anca destra probabilmente legata a cambiamenti locali di origine
traumatica dopo impianto e asportazione di un chiodo midollare nel 1986 per
frattura della
diafisi femorale, nel frattempo correttamente guarita.
Le gonalgie a sinistra
corrispondono a una incipiente gonartrosi messa in evidenza dalle radiografie convenzionali recentemente realizzate.
Sulle
conseguenze sulla capacità lavorativa, causate dai problemi alla spalla sinistra
e alla colonna vertebrale, il perito ha osservato:
"
Dal punto di vista
reumatologico teorico, in attività d'ufficio, l'assicurato è totalmente abile
al lavoro. Come rappresentante di macchine edili, tenendo conto della necessità
di viaggiare in macchina e talvolta di spostarsi sui cantieri, l'assicurato è
abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 10%."
Il perito ha inoltre osservato:
"
La periartropatia
omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra si è sviluppata a partire da
712005.
ed è invariata da allora. Le alterazioni degenerative cervicali sono
peggiorate rispetto ad alcuni anni fa,
secondo una dinamica relativamente comune per alterazioni degenerative di
questo tipo. La sindrome lombospondilogena e la periartropatia dell'anca
sinistra sono invariate da anni. La
gonartrosi a sinistra è peggiorata rispetto alla radiografia realizzata alcuni
anni fa. In futuro è da prevedere un ulteriore lento peggioramento di queste alterazioni
degenerative secondo una dinamica abituale. La progressione è facilitata dal
sovrappeso, particolarmente per
quanto riguarda le ginocchia.
(…)
8.
RITIENE CHE L'ASSICURATO SIA IN
GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?
SE SÌ, DESCRIVERE I LIMITI
FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O
RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).
L'assicurato è in grado di
svolgere un lavoro leggero e adatto, come quello che svolge attualmente, a tempo
pieno e con un rendimento ridotto tra lo 0 e il 10% a seconda del tipo di attività." (Doc. AI 102)
Tale
referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo
Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di "Ansia episodica parossistica, Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica
sinistra, Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica con/su: alterazioni
degenerative multisegmentali di media importanza a livello cervicale, pregressa
distrofia di crescita di Scheuermann,
Periatropatia all'anca
sinistra, cronica con/su: ossificazione
del grande trocantere, pregressa osteosintesi tramite chiodo endomidollare a
causa di frattura diafisaria del femore sinistro (6.08.1986), pregressa AMO del sopraccitato chiodo (8.02.1998)”
(Doc. AI 102 e sopra consid. 2.6). Di conseguenza
hanno ritenuto l’assicurato incapace al lavoro nella sua professione di venditore
o in altra attività adeguata nella misura del 15% nel senso di un rendimento
ridotto a motivo dei problemi alla spalla sinistra e alla colonna vertebrale
così come della patologia ansiosa (cfr. sopra èer esteso al consid. 2.6).
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza
invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto
a quanto valutato in sede peritale.
In
effetti la lettera di dimissione relativa alla degenza dal 14 al 15 settembre
2007.
presso il __________ di __________ a causa di una malattia coronarica bivasale
e conseguente intervento di dilatazione eseguita da impianto di stent medicato
(doc. AI 111-3) non può modificare le suesposte conclusioni. Come pertinentemente
osservato il 18 ottobre 2007 dal medico SMR dr. __________, bisogna presumere
(in assenza di indicazioni contrarie) che l’evoluzione del citato intervento sia
stata senza complicanza, l’assicurato avendo peraltro mantenuto un buon
compenso emodinamico. In assenza di complicanze cardiologiche, che in concreto
non sono state, come detto, minimamente segnalate dall’assicurato per cui si
deve presumere non si siano verificate, a giusta ragione il medico SMR ha
concluso che per tale problematica cardiologia andava ammessa unicamente un’inabilità
lavorativa limitata al periodo della convalescenza, ossia per tre mesi dopo
l’intervento, vale a dire sino alla fine del 2007 circa (doc. AI 113, cfr.
sopra consid. 2.6).
Per il resto l’assicurato non ha prodotto alcuna certificazione
medica che potesse in qualche modo mettere in dubbio la fondatezza della
perizia SAM o indiziare elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli
esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia
del SAM, ribadite peraltro l’affidabilità e la completezza di tale perizia.
Né del resto possono far concludere diversamente le allegazioni del
ricorrente che censura il fatto che le valutazioni mediche espresse dai periti
del SAM sarebbero in contrasto con quelle tratte dai medici della Cassa Malati __________,
compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia del
datore di lavoro dell'assicurato, la quale ha versato all’assicurato indennità
giornaliere nel periodo dal 22 luglio 2005 sino al giugno 2007 per un incapacità
lavorativa del 50% secondo gli atti prodotti con il ricorso quali doc. C-Q.
Ora
in proposito, va osservato che dall’incarto di evince che l’Ufficio AI ha proceduto
ad acquisire agli atti l’incarto dell’__________ e che tali atti, unitamente a tutta la documentazione medica allestita negli anni figurante agli
atti, sono stati con ogni verosimiglianza valutati dai
periti del SAM, i quali hanno pure sottoposto
l’assicurato a vari esami e consulti specialistici, giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità
dell'assicurato di esercitare la sua abituale attività.
Il TCA
ritiene che il semplice fatto che il ricorrente abbia beneficiato di indennità
giornaliere (parziali) da parte dell’assicuratore malattia dell’ultimo datore
di lavoro nel periodo dal luglio 2005 al giugno 2007 non consenta, di per sé, di
riconoscergli anche il diritto a una rendita di invalidità da parte dell’AI,
già per il fatto che i presupposti alla base del riconoscimento di un’indennità
giornaliera da parte dell’assicuratore malattia divergono da quelli alla base
dell’attribuzione di una rendita di invalidità.
Del resto, il fatto
che un altro assicuratore, per giunta privato, abbia riconosciuto il proprio
obbligo a prestazioni, non può comunque vincolare in alcun modo l’Ufficio AI,
così come quest’ultimo ha pertinentemente osservato in sede di risposta di
causa (doc. IV). Sia infatti ribadito che la determinazione
dell’invalidità viene apprezzata in modo indipendentemente dal singolo
assicuratore sociale, il quale non è peraltro nemmeno tenuto ad assumere
automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza
predisporre i propri accertamenti.
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i
disturbi di cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera
superiore a quanto appurato dai periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto
riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie
invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbar- keitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino
al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava
una capacità lavorativa dell’85% nella sua attività precedentemente svolta o in
attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dai periti del SAM
(cfr. doc. AI 102-21 e sopra al consid. 2.6).
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.9
Conformemente
al già ricordato principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-
rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è
quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse
essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF
113.
V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal settembre 2005, secondo la perizia
pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 85%
nella sua precedente occupazione, egli, per ridurre il danno, doveva continuare
a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di
venditore. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei
redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto
2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo
1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa
del 15% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo
di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli il
diritto a prestazioni.
2.10
Nel
proprio ricorso il ricorrente ha in sostanza chiesto l’esecuzione di ulteriori
accertamenti (I).
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto
loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che
facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella
causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione
e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che non vi sono validi motivi per
ritenere inaffidabile la perizia del SAM.
Pertanto
la richiesta di accertamenti ulteriori va disattesa.
2.11
Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su
sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'eroga- zione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il
diritto ad una rendita.
2.12
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono
poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster