32.2007.377
Rendita rifiutata in assenza di grado di invalidità rilevante
11 novembre 2008Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.377
Data decisione, Autorità:
11.11.2008, TCA
Titolo:
Rendita rifiutata in assenza di grado di invalidità rilevante
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.377
FC/td
Lugano
11 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
In materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
settembre 2006 RI 1, nata nel 1953, già attiva come venditrice, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento
di una rendita in quanto affetta da “operazione al piede destro e ginocchio destro”
(doc. AI 1-6).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare,
mediante progetto di decisione 3 ottobre 2007 l’Ufficio AI, accertato un grado
di invalidità del 20%, ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita
d’invalidità (doc. AI 39-3).
1.2. Dopo
aver preso atto delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, e valutata la nuova documentazione versata agli atti, con decisione
5 novembre 2007 l’amministrazione ha confermato il rifiuto della prestazione
motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dall'esame di tutta la documentazione medica acquisita
all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia
pluridisciplinare redatta il 16.07.2007, é medicalmente oggettivata a decorrere
dal mese di agosto 2005 una completa inabilità lavorativa in qualsiasi
attività.
Questa situazione ha avuto una durata limitata, in
quanto a decorrere dal mese di dicembre 2005, in considerazione del miglioramento
dello stato di salute, nella sua precedente attività quale venditrice/cassiera,
é stata valutata una capacità lavorativa pari all'80 % (intesa come attività a
tempo pieno con diminuzione del rendimento del 20 %).
Sempre a decorrere dal mese di dicembre 2005 la perizia
evidenzia una capacità lavorativa nella misura del 100 %, in attività leggere
ed adeguate e che rispettino i seguenti limiti funzionali:
• può
molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,
molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino
all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei
fianchi
• può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra
l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del
petto
• può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso
maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado
maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è lievemente ridotta
• può spesso effettuare lavori al di sopra della testa,
spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in
avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la
flessione delle ginocchia
• può assumere spesso la posizione seduta di lunga
durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata
• può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso
oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta
camminare su terreno accidentato. Può spesso salire le scale, di rado salire su
scale a pioli.
Per quanto concerne l'intervento di meniscectomia
parziale mediale al ginocchio destro, avvenuto il 9.05.2006 é giustificata un'inabilità
lavorativa totale dal giorno dell'intervento per una durata limitata di circa
un mese.
Tale inabilità non dà diritto ad alcuna prestazione da
parte dell'Ufficio invalidità, in quanto l'inabilità lavorativa non si é
protratta per al meno tre mesi, senza interruzione notevole, così come previsto
dall'art. 88a cpv. 1 OAI).
Attività esigibili
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che, pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di
equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente
esteso.
A livello teorico, lei potrebbe essere occupata a tempo
pieno quale operaia generica in ambito industriale, addetta al controllo /
sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia / stiratrice, aiuto amministrativo,
venditrice / cassiera in altri ambiti lavorativi.
La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al
vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione dal
profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi
che ha portato alle seguenti conclusioni.
Calcolo della capacità di guadagno residua
Salario da valida:
Quale venditrice presso la ditta __________ di __________,
lei nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro non fosse
stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 50'216.--.
Aggiornando tale cifra al 2006, si ottiene un importo
di Fr. 50'819.--.
Reddito da invalida:
Quale venditrice (di pasta):Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50'819.--).
In altre attività adeguate:
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente
giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,
si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio
federale di statistica (RSS).
Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2
che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati,
per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si
ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:
• 8% per
attività leggera
• 10% per
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività
e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale).
Secondo le statistiche RSS del 2006, considerando
quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.--, una
riduzione personale del 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività
adeguata, ne risulta un reddito da invalida di Fr. 40'720.--.
Grado d'invalidità:
50'819 - 40'655 x 100 =
20
50'819
Essendo, il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Avverso il progetto di decisione 03.10.2007, sono state
presentate delle osservazioni in data 15.10.2007, completate il 30.10.2007 con
la trasmissione di copia del rapporto medico 30.07.2007 stilato dal dr. __________
di __________.
A questo proposito occorre dire anzitutto che la
documentazione prodotta era già stata esaminata in precedenza dal nostro
Servizio medico regionale (SMR), il quale aveva constatato che tale referto non
apportava nulla di nuovo a carattere rilevante rispetto a quanto messo in
evidenza in ambito peritale dai sanitari del Servizio di accertamento medico
dell'AI (SAM). Di conseguenza, le risultanze peritali del SAM appaiono vincolanti ai fini assicurativi dell'AI.
Considerato dunque che le osservazioni non assumono
forza probatoria alcuna, il progetto di decisione non può altro che meritare
piena conferma." (Doc. AI 48-2)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, assistita dal suo legale, ha contestato
il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di prestazioni AI,
oltre che dell'assisten- za giudiziaria gratuita, motivando come segue:
"
(...)
NEL MERITO
IN FATTO E IN DIRITTO:
1. La Signora RI 1 è affetta da numerosi motivi
invalidanti, il tutto e meglio come già esposto in sede di opposizione.
In particolare si contesta che ella possa sollevare
pesi e maneggiare attrezzi, in particolare pure eseguire lavori di stireria.
2. Come detto sopra diamo qui per integralmente
riprodotto quanto esposto in sede di opposizione e ci riferiamo in particolare
al certificato medico del dr. med. __________ (in atti), che attesta la persistenza
di una fibromialgia in capo alla qui ricorrente.
3. Gratuito patrocinio: si produrrà il relativo
certificato." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa del 12 dicembre 2007 l’Ufficio AI, confermando il contenuto
della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
"
con riferimento al
ricorso in oggetto, abbiamo valutato le motivazioni della ricorrente e
osserviamo quanto segue.
In esito all'istruttoria medica ed economica del caso,
segnatamente alla luce della perizia medica specialistica pluridisciplinare 16
luglio 2007 del Servizio di accertamento medico dell'Al, SAM, con
la decisione impugnata l'Ufficio Al ha rilevato una piena incapacità lavorativa
da agosto a novembre 2005 e da dicembre 2005 un'incapacità lavorativa del 20%
nella precedente attività di venditrice-cassiera e una piena capacità
lavorativa in attività leggera adeguata rispettosa dei limiti funzionali.
L'Ufficio Al ha quindi potuto definire un grado di invalidità del 20%,
insufficiente per una rendita di invalidità.
Con il ricorso l'assicurata contesta la valutazione del
suo danno alla salute fatto dall'Ufficio Al e chiede il riconoscimento di una
rendita Al dal mese di settembre 2006, richiamando le motivazioni espresse
nelle osservazioni al progetto di decisione. In particolare richiama la
valutazione medica 30.7.2007 del Dr. __________. Essa è stata valutata con
annotazioni 5.9.2007 dal Servizio medico regionale dell'AI, che ha confermato
la valutazione della perizia SAM. Si rileva che la perizia ha posto nella
diagnosi la fibromialgia, che è dunque stata adeguatamente valutata per
l'incapacità lavorativa.
Si rammenta che per quanto concerne il valore
probatorio di tale esame secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). In casu,
la perizia pluridisciplinare 16 luglio 2007 eseguita dal SAM di Bellinzona
è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando
del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati. La decisione impugnata
si basa su tale valutazione ed è quindi corretta.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere
il ricorso." (Doc. VI)
Mediante
decreto 21 dicembre 2007 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda
dell’attrice volta al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria gratuita
(VII).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e
del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens-
vergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri
[editori], Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80
segg.).
2.6. Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico,
l'amministrazione ha richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore
malattia e dalla cassa disoccupazione e ha interpellato l'ultimo datore di
lavoro dell'assicurata (doc. AI 1-15).
In
data 26 settembre 2006 il dr. __________, chirurgo ortopedico, nel suo rapporto
medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Gonalgie mediali a destra in
stato da artroscopia e meniscectomia parziale mediale ginocchio destro, artrosi
femoro-patellare, stato dopo intervento correttivo alpiede destro il 18.8.2005
e stato dopo evacuazione ematoma piede destro il 25.8.2005”, concludendo per
un’incapacità lavorativa totale a far tempo dal 17 agosto 2005 (doc. AI 14-1).
Lo specialista ha comunque precisato che la paziente avrebbe potuto esercitare
un’attività lavorativa svolta in maniera prevalentemente seduta.
Nel
suo rapporto medico all’Ufficio AI del 5 ottobre 2006 il dr. __________, curante,
diagnosticate "Gonalgia del compartimento mediale del ginocchio destro
in stato dopo artroscopia e meniscectomia parziale mediale (9.5.2006), artrosi
femoro patellare e a livello del ginocchio destro, dolori a livello del piede destro
con stato dopo osteotomia di Scarse correzione di una lussazione del dito 2 e 3
del piede destro (18.8.2005), sindrome lombo-vertebrale cronica in presenza di
disturbi statici e degenerativi a livello della colonna lombare con: iperlordosi
lombare con discopatia multisegmentale e spondilosi, protusione discale L3-L4 a
base larga senza stenosi del canale spinale né conflitti disco radicolari,
obesità", ha fissato un’inabilità lavorativa completa dal 17 agosto
2005, specificando che in un’attività seduta l’assicurata avrebbe comunque
potuto lavorare (doc. AI 15-2).
Alla
luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 14 novembre 2006 il dr. __________
del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha reputato indicato
procedere ad una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 17-1).
L’Ufficio
AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare al
Servizio Accertamento Medico (SAM). I periti del SAM, nel dettagliato rapporto
peritale del 16 luglio 2007, analizzati gli atti, effettuati numerosi esami e
fatti eseguire consulti di natura reumatologia, psichiatrica e neurologica,
hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Tendenza fibromialgica.
Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie
multisegmentali, con protrusione distale L3-L4, senza conflitti radicolari).
Nota gonartrosi a ds., con esito da meniscectomia
parziale mediale in artroscopia il 9.05.2006.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Piedi trasversopiatti bilateralmente con alluci valghi
e dita a martello, con
→ esito da
osteotomia di Scarf e laterale release all'alluce ds., release della capsula
articolare metatarsofalangea Il - III il 18.08.2005;
→ esito da
revisione della ferita, con débridement ed asportazione del filo di Kirschner
il 25.08.2005.
Obesità (peso 65 kg per una statura di 150 cm).
Postura psicologica rigida, con tendenza alla
somatizzazione.
Ipertensione arteriosa trattata." (Doc. AI 24-14)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
(...)
7. VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del
80% come venditrice, intesa come un'attività a tempo pieno con diminuzione del
rendimento dei 20%, e questo a partire dal 1.12.2005 in avanti.
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista neurologico e psichiatrico, l'A. non
presenta patologie tali da giustificare una riduzione della capacità
lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico è presente una
tendenza fibromialgica, un decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide,
alterazioni degenerative del rachide lombare, nota gonartrosi a ds., con stato
da meniscectomia parziale mediale, e piedi trasversopiatti bilateralmente con
alluci valghi e dita a martello, con stato da vari interventi.
Questa patologia riduce la capacità lavorativa nella
misura del 20% nell'attività svolta di venditrice, a partire dal dicembre 2005
in avanti.
Dalla data dell'intervento al piede ds. del 18.08.2005,
l'A. ha presentato un'incapacità lavorativa del 100% fino al 30.11.2005.
In seguito all'intervento di meniscectomia parziale
mediale al ginocchio ds., avvenuto il 9.05.2006, è giustificata un'inabilità
lavorativa totale dal giorno dell'intervento per la durata di un mese circa.
Utili risultano una riduzione del peso corporeo per
ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e sulle articolazioni delle
estremità inferiori, fisioterapia ed ev. una farmacoterapia volta ad aumentare
la soglia del dolore, ad esempio con Amitriptilina o farmaci simili.
La prognosi è da considerare buona se l'A. riuscirà a
seguire i consigli terapeutici proposti.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Provvedimenti di riformazione professionale non sono
indicati; l'A. è in grado di svolgere le attività finora svolte nella misura
del 80%.
Inoltre, in un'attività lavorativa leggera e adatta,
che rispetti i criteri posti dal nostro consulente reumatologo dr. __________, l'A. va considerata abile al lavoro nella misura del 100% a partire da 3
mesi dopo l'intervento chirurgico al piede ds., ossia dal 1.12.2005 in avanti.
Come casalinga l'A. va ritenuta abile al lavoro pure
nella misura del 80-90%.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale,
rispettivamente all'UAI, la decisione di eventualmente inviare copia della
nostra perizia ai curanti, affinché siano informati sulle conclusioni SAM." (Doc. AI 24)
Agli
atti è quindi pervenuto un rapporto medico del 30 luglio 2007 inviato dal dr. __________,
reumatologo, al dr. __________, nel quale sono state poste le seguenti
diagnosi:
"
Fibromialgia 18/18 con sintomi
predominanti all'emicorpo destro:
Gonartrosi a destra (RM 06/2007), probabile debuttante
a sinistra:
- stato dopo artroscopia e meniscectomia parziale
mediale il 09.05.2006
Lombalgia/cervicalgie ricorrenti con lieve sindrome
cervico/lombovertebrale e irradiazione spondilogena a destra:
- probabili alterazioni degenerative
lombari/cervicali (rx non a disposizione)
- scoliosi toracica sinistro, lombare
destroconvessa, iperlordosi lombare
Stato dopo operazione per alluce valgo e ricostruzione
dell'avampiede destro il 17.08.2005, revisione per ematoma il 25.08.2005
Adiposistas, BMI 31
GERD, uso IPP cronico
Stato dopo cefalee emicraniche." (Doc. AI 26-1)
Sulla
base di questi riscontri, nelle sue annotazioni del 27 agosto e 5 settembre
2007 il dr. __________ del SMR, ha rilevato come le conclusioni della perizia
del SAM apparivano coerenti e, quindi, vincolanti, le allegazioni del dr. __________
non permettendo di dipartirsene (doc. AI 33).
Dal
canto suo la consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto finale
del 25 settembre 2007, ha concluso per un grado di invalidità del 20% (cfr.
doc. AI 36; cfr. per esteso al consid. 2.9).
Con
progetto di decisione del 3 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto
ad una rendita di invalidità motivando come segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
• Dall'esame di tutta la
documentazione medica acquisita all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia
pluridisciplinare redatta il 16.07.2007, é medicalmente oggettivata a decorrere dal mese di agosto 2005
una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività.
• Questa situazione ha avuto una
durata limitata, in quanto a decorrere dal mese di dicembre 2005, in considerazione del miglioramento
dello stato di salute, nella sua precedente attività quale venditrice/cassiera,
é stata valutata una capacità lavorativa pari all'80 % (intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del
rendimento del 20 %).
Sempre a decorrere dal mese di
dicembre 2005 la perizia evidenzia una capacità lavorativa nella misura del 100 %, in attività
leggere ed adeguate e che rispettino i seguenti limiti funzionali:
• può molto spesso
sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso
tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza
dei fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
• può molto spesso
sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto
• può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è lievemente ridotta
• può spesso effettuare lavori al di sopra della testa,
spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata
in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la
posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia
• può assumere spesso la
posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata
• può molto spesso
camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi
tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato. Può spesso
salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
Per quanto concerne l'intervento di
meniscectomia parziale mediale al ginocchio destro, avvenuto il 9.05.2006 é
giustificata un'inabilità lavorativa totale dal giorno dell'intervento per una
durata limitata di
circa un mese.
Tale inabilità non dà diritto ad
alcuna prestazione da parte dell'Ufficio invalidità, in quanto l'inabilità lavorativa non si é protratta per
al meno tre mesi, senza interruzione notevole, così come previsto dall'art. 88a cpv. 1 OAI).
Attività esigibili
Partendo dalle limitazioni
medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si
può ritenere che, pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il
mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.
A livello teorico, lei potrebbe
essere occupata a tempo pieno quale operaia generica in ambito industriale,
addetta al controllo / sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia /
stiratrice, aiuto amministrativo,
venditrice / cassiera in altri ambiti lavorativi.
La pratica d'invalidità è stata
pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione
dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha
portato alle seguenti conclusioni.
Calcolo della capacità di guadagno residua Salario da valida:
Quale venditrice presso la ditta __________
di __________, lei nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro
non fosse stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr.
50'216.--.
Aggiornando tale cifra al 2006, si
ottiene un importo di Fr. 50'819.--.
Reddito da invalida:
Quale venditrice (di pasta): Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50'819.--).
In altre attività adeguate:
Sotto il profilo economico, in
conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da
invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (RSS).
Conformemente alla giurisprudenza
in vigore, si impone che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in
applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce
alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per
le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.
Oltre alle limitazioni espresse in
sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:
•8% per attività leggera
•10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari (periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento
professionale).
Secondo le statistiche RSS del
2006, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.-, una
riduzione personale dei 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività adeguata, ne risulta un
reddito da invalida di Fr. 40'720.-.
Grado d'invalidità:
50'819 - 40'655 x 100 = 20 %
50'819
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 39)
Nelle
sue osservazioni del 15 ottobre 2007 l’avv. RA 1, legale dell’assicurata, ha
fatto notare il fatto che l’assicurata era stata ritenuta inabile al lavoro per
malattia dell'assicura- zione disoccupazione, la quale le aveva di conseguenza
negato il diritto a prestazioni (doc. AI 42).
Mediante
provvedimento 5 novembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle prestazioni
(cfr. doc. AI 48; consid. 1.2)
2.7. Con
il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe
tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in
particolare la diagnosi di fibriomalgia posta dal dr. __________. (I; cfr.
sopra consid. 1.3).
Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996
nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1
p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo
stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata
dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante
i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6).
Questi
ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata
ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di
laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, neurologico e
reumatologico (cfr. doc. AI 24 e in esteso consid. 2.6).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,
nel suo consulto, descritto lo stato psichico e precisato che non vi erano
alterazioni della tensione endopsichica nè alterazioni della forma e del
contenuto del pensiero, ha concluso negando la presenza di importanti alterazioni
di rilevanza clinica, pur segnalando la presenza di un probabile stato di
difensivismo psicologico. Ha quindi negato un'incapacità lavorativa dal lato
strettamente psichiatrico (doc. AI 24-15).
Anche
dal profilo neurologico, lo specialista dr. __________ ha escluso ogni
limitazione della capacità lavorativa. Lo specialista, descritto lo stato neurologico
nei dettagli ed eseguiti esami appositi, nella
valutazione del 18 maggio 2007 ha segnalato che l'attuale stato neurologico non
rilevava nulla di patologico, risultando
del tutto nella norma in assenza di segni clinici e di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o
periferico, in particolare in assenza di radiculopatie cervicali o lombari e pure di problemi al tunnel carpale. (Doc. AI 24-18)
Infine,
sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,
nel suo rapporto al SAM del 2 maggio 2007, posta la diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa di “Tendenza fibromialgica, decondizionamento
muscolare, Alterazioni degenerative del rachide lombare, Nota gonartrosi a
destra su esiti da manicectomia parziale mediale in artroscopia” (oltre a piedi traverso piatti bilaterali con alluci valghi e dita
martello, obesità, diagnosi tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa), ha concluso:
"
In protrazione del capo su
ipercifosi della dorsale, riscontro una mobilità cervicale libera praticamente
in ogni direzione, minimamente limitata alla rotazione globale verso sinistra,
la spalla destra risulta normale alla mobilizzazione in ogni direzione senza
evidente sintomatologia di attrito, senza indizi per una lesione maggiore alla
cuffia rotatoria, vengono lamentati dolori all'abduzione della stessa riferiti
all'altezza della parte orizzontale del muscolo trapezio a destra, indolenzito.
Sono assenti deficit cervicoradicolari, nessun indizio clinico a favore di una
neuropatia compressiva al nervo ulnare, rispettivamente mediano; i dolori dalla
colonna cervicale seguono un percorso atipico lungo l'emicorpo dorsale destro
proiettando verso il gluteo destro e dallo stesso nella coscia laterale verso
il polpaccio e la pianta del piede destro; in cifoscoliosi dorsale, la colonna
toracale risulta altamente limitata alla flessione-estensione, la colonna
lombare altamente ridotta alle lateroflessioni bilaterali, moderatamente alla
flessione-estensione, con dolori riferiti, alla mobilizzazione lombare,
paravertebrali lombari a destra, sono assenti deficit lomboradicolari; la
mobilità delle anche risulta libera e simmetrica. Alla gamba destra notiamo una
minima atrofia del muscolo quadricipite, il ginocchio destro risulta stabile,
senza segni meniscali, la mobilità dello stesso è libera, ma dolorante a fine
corsa all'iperflessione con sfregamento femoropatellare bilaterale, in
documentata gonartrosi al compartimento anteriore destro. I piedi appaiono
traversopiatti con alluci valghi e dita a martello dalle due parti.
Mentre le alterazioni degenerative descritte agli atti
non riescono a spiegare il quadro algico all'emicorpo destro, una possibile spiegazione
ci viene fornita dalla presenza di punti fibromialgici ripartiti
unilateralmente sulla parte destra del corpo sopra e sotto il livello della
cintura, che come tali non definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica
generalizzata, ma suggeriscono una tendenza allo sviluppo di un reumatismo
delle parti molli."
(…)
Per quanto
riguarda la capacità lavorativa, l'assicurata può molto spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg
fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei
fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata
può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta
pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto
spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di
media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è lievemente ridotta. L'assicurata può spesso effettuare
lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,
molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione
inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata
può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione
in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri,
spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure
talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado
salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro. nella misura del 100 % con un rendimento massimo
del 100 %, 3 mesi dopo l'intervento chirurgico al piede destro, ossia a decorrere
dal 1 dicembre 2005.
Come venditrice, attività svolta in posizione eretta,
con talvolta anteflessione del tronco, giudico l'assicurata abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento
del 20 %,.a seguito dei limiti funzionali sopramenzionati, sempre a decorrere
dal 1 dicembre 2005." (Doc. AI 24)
Tale
referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo
Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del
resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo
di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia può condurre
ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in:
Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di
essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa
somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag.
443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re
A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata
(anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie,
Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Nel
caso di specie, vista la – comunque modica –“tendenza alla fibromalgia” segnalata
dal dr. __________, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo
eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame
psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato
di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in
particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo
extra-somatico rilevante. Evenienza questa esclusa dalle risultanze peritali.
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di "Tendenza fibromialgica. Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative del rachide lombare (dìscopatie multisegmentali, con protrusione
discale L3-L4, senza conflitti radicolari). Nota gonartrosi a ds., con →
esito da meniscectomia parziale mediale in artroscopia il 9.05.2006." (Doc. AI 24-13).
Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal dicembre 2005, incapace al
lavoro nella sua attività lavorativa come venditrice nella misura del 20%,
mentre che in altra attività adatta e leggera era da ritenere completamente
abile al lavoro (cfr. sopra consid. 2.6).
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza
invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto
a quanto valutato in sede peritale.
In
effetti la certificazione del 30 luglio 2007 del dr. __________ (doc. AI 26 e
sopra consid. 2.6) non fa in sostanza altro che confermare gli accertamenti
esperiti e in definitiva anche le conclusioni tratte dal dr. __________, con
particolare riferimento alle diagnosi poste, non esprimendosi peraltro in
merito alla capacità lavorativa (cfr. sopra al consid. 2.6 e doc. A).
Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come la certificazione del
dr. __________ non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli
esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia
del SAM.
In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente
diversa del quadro clinico reumatologico. Il referto si esime peraltro di
esprimersi sulle ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità
lavorativa, ma non tralascia di segnalare la presenza di “una certa
discrepanza fra intensità dei sintomi e alterazioni organiche oggettivabili”
(doc. AI 46-4). Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta
esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si
impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti
degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella
causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), sulla base di detta generica
attestazione non si può in questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali del
SAM.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V
4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidessero sulla
sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________, dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9),
alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata
Considerandi
affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente
indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188.
consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 80% nella sua
attività precedentemente svolta e del 100% in attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali.
Con
riferimento al precitato obbligo di ridurre il danno, non è superfluo segnalare
che sia i periti del SAM sia il dr. __________ abbiano segnalato la necessità
per l’assicurata di procedere ad una drastica riduzione del peso corporeo onde
ridurre la sintomatologia algica che la interessa (cfr. doc. AI 26-2 e doc.
24-19).
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.9
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurata.
In
particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al
raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle
attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale
venditrice presso __________, nel suo rapporto del 25 settembre 2007 ha concluso
quanto segue:
"
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,
osservazioni generali, limitazioni
Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla
documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM redatta il 16 luglio 2007 ed alle annotazioni del
medico SMR, __________, del 27 agosto e 6 settembre 2007.
Alla luce di quanto sopra, dal dicembre 2005, l'A. è da
considerare abile al lavoro nella misura dell'80% (intesa come un'attività a
tempo pieno con diminuzione del rendimento del 20%) nella sua precedente
attività quale venditrice / cassiera.
Dal dicembre 2005, vi è per contro un'abilità
lavorativa totale (100%) in attività leggera ed adeguata, che rispetti i
seguenti limiti funzionali residui:
• l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5
kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei
fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre
i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
• l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra
l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del
petto
• l'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di
precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi
pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è
lievemente ridotta
• l'A. può spesso effettuare lavori al di sopra della
testa, spesso effettuare la rotazione dei tronco, molto spesso assumere la
posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta
effettuare la flessione delle ginocchia
• l'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga
durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata
• I'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso
oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta
camminare su terreno accidentato. Può spesso salire le scale, di rado salire su
scale a pioli.
"
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo
luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire
queste ultime, si confrontano il profilo delle residue abilità del soggetto (esame
di funzionalità fisica) ed il profilo dei requisiti (= esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori
economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività
semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del
soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio
attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di
attività avanzata o qualificata.
Dalla perizia medica risulta come l'assicurata sia
giudicata abile al lavoro, nella sua precedente attività quale venditrice (di
pasta), sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione
del rendimento del 20% (posizione eretta, con talvolta anteflessione del
tronco).
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di
equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente
esteso.
A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupata (a
tempo pieno) quale operaia generica in ambito industriale, addetta al controllo
/ sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia / stiratrice, aiuto amministrativo,
venditrice / cassiera (in altri ambiti), ...
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Salario da valido:
Quale venditrice presso __________ di __________,
l'assicurata nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro
non fosse stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr.
50'216.-- (questionari per il datore di lavoro del 21 settembre 2006 e relativi
allegati). Aggiornando tale cifra al 2006, si ottiene un importo di Fr.
50'819.--.
Reddito da invalido:
Quale venditrice (di pasta): Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50’819.--).
In altre attività adeguate:
Siccome le professioni che I'A. può ancora svolgere
nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche,
semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali,
editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come
"tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
A seguito di una recente sentenza del TCA e delle
indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è
stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano
stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito
da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2
che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati,
per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, ritengo
opportuno applicare le seguenti riduzioni:
• 8%
per attività leggera
• 10%
per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività
e potenziale difficoltà di adattamento 1 cambiamento professionale).
Secondo le statistiche RSS del 2006, considerando
quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.--, una
riduzione personale del 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività
adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 40'720.--.
Grado d'invalidità:
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi
marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per
quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può
aver accesso ad attività professionali (venditrice di pasta od adeguate) che le
permetterebbero di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua (Fr.
40'655.--, rispettivamente Fr. 40'720.--).
50'819 -
40'655 x 100 = 20,00 50'819 -
40'720 x 100 = 19,87
50'819 50'819
La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del 20%
ed una capacità di guadagno residua dell'80%." (doc. AI 36)
L’ufficio
AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 20% (doc. AI 36 e 48).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente,
meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella
determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti
dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza
de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza
22.
agosto 2006 in re K, I 424/05).
2.10
Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su
sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'eroga- zione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il
diritto ad una rendita.
Pure
con pertinenza l’Ufficio AI ha negato l’attribuzione di provvedimenti professionali
.
In
effetti, premesso come per l’art. 17 LAI “l’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale", nella
specie va innanzitutto detto che in punto alla fattibilità di eventuali provvedimenti
d’ordine professionale secondo i periti del SAM, posta una capacità lavorativa
dell’80% nella sua attività e del 100% in altre idonee, provvedimenti di
riformazione professionale non risultavano indicati (perizia 16 luglio 2007,
doc. AI 24-19).
Non
vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell'amministrazione, senza
esimersi da nuovamente rammentare alla ricorrente che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto
delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il
danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, nella propria professione o, se necessario,
in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221). In concreto, visti gli impedimenti alla
capacità lavorativa accertati, relativamente modesti, bisogna quindi concludere
che l’assicurata può essere senza problemi integrata sul mercato del lavoro,
svolgendo la sua precedente attività o altre non qualificate per le quali non necessita
di una particolare formazione (cfr. in questo senso anche la consulente in
integrazione professionale nel rapporto del 25 settembre 2007, doc. AI 36 e sopra
consid. 2.9).
A
titolo abbondanziale va comunque detto che rimane tutt’al più aperta per
l’assicurata la possibilità di far
capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18
LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia
d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La
promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali,
RDAT I 2003 pag. 595s).
2.11
L’assicurata
ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia (I).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, ritenuto anche come la domanda della ricorrente intesa
ad ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
sia stata respinta dal Vice Presidente del TCA mediante decreto del 21 dicembre
2007.
(VII), le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono
poste a carico a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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