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Decisione

32.2007.377

Rendita rifiutata in assenza di grado di invalidità rilevante

11 novembre 2008Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata

dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6).

Questi

ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata

ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di

laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, neurologico e

reumatologico (cfr. doc. AI 24 e in esteso consid. 2.6).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,

nel suo consulto, descritto lo stato psichico e precisato che non vi erano

alterazioni della tensione endopsichica nè alterazioni della forma e del

contenuto del pensiero, ha concluso negando la presenza di importanti alterazioni

di rilevanza clinica, pur segnalando la presenza di un probabile stato di

difensivismo psicologico. Ha quindi negato un'incapacità lavorativa dal lato

strettamente psichiatrico (doc. AI 24-15).

Anche

dal profilo neurologico, lo specialista dr. __________ ha escluso ogni

limitazione della capacità lavorativa. Lo specialista, descritto lo stato neurologico

nei dettagli ed eseguiti esami appositi, nella

valutazione del 18 maggio 2007 ha segnalato che l'attuale stato neurologico non

rilevava nulla di patologico, risultando

del tutto nella norma in assenza di segni clinici e di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o

periferico, in particolare in assenza di radiculopatie cervicali o lombari e pure di problemi al tunnel carpale. (Doc. AI 24-18)

Infine,

sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,

nel suo rapporto al SAM del 2 maggio 2007, posta la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di “Tendenza fibromialgica, decondizionamento

muscolare, Alterazioni degenerative del rachide lombare, Nota gonartrosi a

destra su esiti da manicectomia parziale mediale in artroscopia” (oltre a piedi traverso piatti bilaterali con alluci valghi e dita

martello, obesità, diagnosi tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa), ha concluso:

"

In protrazione del capo su

ipercifosi della dorsale, riscontro una mobilità cervicale libera praticamente

in ogni direzione, minimamente limitata alla rotazione globale verso sinistra,

la spalla destra risulta normale alla mobilizzazione in ogni direzione senza

evidente sintomatologia di attrito, senza indizi per una lesione maggiore alla

cuffia rotatoria, vengono lamentati dolori all'abduzione della stessa riferiti

all'altezza della parte orizzontale del muscolo trapezio a destra, indolenzito.

Sono assenti deficit cervicoradicolari, nessun indizio clinico a favore di una

neuropatia compressiva al nervo ulnare, rispettivamente mediano; i dolori dalla

colonna cervicale seguono un percorso atipico lungo l'emicorpo dorsale destro

proiettando verso il gluteo destro e dallo stesso nella coscia laterale verso

il polpaccio e la pianta del piede destro; in cifoscoliosi dorsale, la colonna

toracale risulta altamente limitata alla flessione-estensione, la colonna

lombare altamente ridotta alle lateroflessioni bilaterali, moderatamente alla

flessione-estensione, con dolori riferiti, alla mobilizzazione lombare,

paravertebrali lombari a destra, sono assenti deficit lomboradicolari; la

mobilità delle anche risulta libera e simmetrica. Alla gamba destra notiamo una

minima atrofia del muscolo quadricipite, il ginocchio destro risulta stabile,

senza segni meniscali, la mobilità dello stesso è libera, ma dolorante a fine

corsa all'iperflessione con sfregamento femoropatellare bilaterale, in

documentata gonartrosi al compartimento anteriore destro. I piedi appaiono

traversopiatti con alluci valghi e dita a martello dalle due parti.

Mentre le alterazioni degenerative descritte agli atti

non riescono a spiegare il quadro algico all'emicorpo destro, una possibile spiegazione

ci viene fornita dalla presenza di punti fibromialgici ripartiti

unilateralmente sulla parte destra del corpo sopra e sotto il livello della

cintura, che come tali non definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica

generalizzata, ma suggeriscono una tendenza allo sviluppo di un reumatismo

delle parti molli."

(…)

Per quanto

riguarda la capacità lavorativa, l'assicurata può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg

fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei

fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata

può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta

pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto

spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di

media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.

La rotazione manuale è lievemente ridotta. L'assicurata può spesso effettuare

lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,

molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione

inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata

può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione

in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri,

spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure

talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado

salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro. nella misura del 100 % con un rendimento massimo

del 100 %, 3 mesi dopo l'intervento chirurgico al piede destro, ossia a decorrere

dal 1 dicembre 2005.

Come venditrice, attività svolta in posizione eretta,

con talvolta anteflessione del tronco, giudico l'assicurata abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento

del 20 %,.a seguito dei limiti funzionali sopramenzionati, sempre a decorrere

dal 1 dicembre 2005." (Doc. AI 24)

Tale

referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo

Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Del

resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo

di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia può condurre

ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in:

Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di

essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa

somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag.

443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re

A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata

(anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie,

Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

Nel

caso di specie, vista la – comunque modica –“tendenza alla fibromalgia” segnalata

dal dr. __________, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo

eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame

psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato

di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in

particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo

extra-somatico rilevante. Evenienza questa esclusa dalle risultanze peritali.

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del

SAM hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di "Tendenza fibromialgica. Decondizionamento muscolare.

Alterazioni degenerative del rachide lombare (dìscopatie multisegmentali, con protrusione

discale L3-L4, senza conflitti radicolari). Nota gonartrosi a ds., con →

esito da meniscectomia parziale mediale in artroscopia il 9.05.2006." (Doc. AI 24-13).

Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal dicembre 2005, incapace al

lavoro nella sua attività lavorativa come venditrice nella misura del 20%,

mentre che in altra attività adatta e leggera era da ritenere completamente

abile al lavoro (cfr. sopra consid. 2.6).

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza

invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati

dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto

a quanto valutato in sede peritale.

In

effetti la certificazione del 30 luglio 2007 del dr. __________ (doc. AI 26 e

sopra consid. 2.6) non fa in sostanza altro che confermare gli accertamenti

esperiti e in definitiva anche le conclusioni tratte dal dr. __________, con

particolare riferimento alle diagnosi poste, non esprimendosi peraltro in

merito alla capacità lavorativa (cfr. sopra al consid. 2.6 e doc. A).

Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come la certificazione del

dr. __________ non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli

esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia

del SAM.

In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente

diversa del quadro clinico reumatologico. Il referto si esime peraltro di

esprimersi sulle ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità

lavorativa, ma non tralascia di segnalare la presenza di “una certa

discrepanza fra intensità dei sintomi e alterazioni organiche oggettivabili”

(doc. AI 46-4). Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta

esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si

impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti

degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella

causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), sulla base di detta generica

attestazione non si può in questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali del

SAM.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V

4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidessero sulla

sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________, dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9),

alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata

Considerandi

affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente

indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 80% nella sua

attività precedentemente svolta e del 100% in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

Con

riferimento al precitato obbligo di ridurre il danno, non è superfluo segnalare

che sia i periti del SAM sia il dr. __________ abbiano segnalato la necessità

per l’assicurata di procedere ad una drastica riduzione del peso corporeo onde

ridurre la sintomatologia algica che la interessa (cfr. doc. AI 26-2 e doc.

24-19).

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata.

In

particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al

raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle

attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale

venditrice presso __________, nel suo rapporto del 25 settembre 2007 ha concluso

quanto segue:

"

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,

osservazioni generali, limitazioni

Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla

documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM redatta il 16 luglio 2007 ed alle annotazioni del

medico SMR, __________, del 27 agosto e 6 settembre 2007.

Alla luce di quanto sopra, dal dicembre 2005, l'A. è da

considerare abile al lavoro nella misura dell'80% (intesa come un'attività a

tempo pieno con diminuzione del rendimento del 20%) nella sua precedente

attività quale venditrice / cassiera.

Dal dicembre 2005, vi è per contro un'abilità

lavorativa totale (100%) in attività leggera ed adeguata, che rispetti i

seguenti limiti funzionali residui:

• l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5

kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei

fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre

i 25 kg fino all'altezza dei fianchi

• l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra

l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del

petto

• l'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi

pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

lievemente ridotta

• l'A. può spesso effettuare lavori al di sopra della

testa, spesso effettuare la rotazione dei tronco, molto spesso assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta

effettuare la flessione delle ginocchia

• l'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata

• I'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso

oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta

camminare su terreno accidentato. Può spesso salire le scale, di rado salire su

scale a pioli.

"

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime, si confrontano il profilo delle residue abilità del soggetto (esame

di funzionalità fisica) ed il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori

economici.

Si tratta quindi di identificare delle attività

semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del

soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio

attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di

attività avanzata o qualificata.

Dalla perizia medica risulta come l'assicurata sia

giudicata abile al lavoro, nella sua precedente attività quale venditrice (di

pasta), sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione

del rendimento del 20% (posizione eretta, con talvolta anteflessione del

tronco).

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di

equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente

esteso.

A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupata (a

tempo pieno) quale operaia generica in ambito industriale, addetta al controllo

/ sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia / stiratrice, aiuto amministrativo,

venditrice / cassiera (in altri ambiti), ...

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valido:

Quale venditrice presso __________ di __________,

l'assicurata nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro

non fosse stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr.

50'216.-- (questionari per il datore di lavoro del 21 settembre 2006 e relativi

allegati). Aggiornando tale cifra al 2006, si ottiene un importo di Fr.

50'819.--.

Reddito da invalido:

Quale venditrice (di pasta): Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50’819.--).

In altre attività adeguate:

Siccome le professioni che I'A. può ancora svolgere

nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche,

semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali,

editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come

"tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

A seguito di una recente sentenza del TCA e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è

stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano

stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito

da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1).

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2

che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati,

per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, ritengo

opportuno applicare le seguenti riduzioni:

• 8%

per attività leggera

• 10%

per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività

e potenziale difficoltà di adattamento 1 cambiamento professionale).

Secondo le statistiche RSS del 2006, considerando

quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.--, una

riduzione personale del 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività

adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 40'720.--.

Grado d'invalidità:

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi

marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per

quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di

svolgere le mansioni consuete.

Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può

aver accesso ad attività professionali (venditrice di pasta od adeguate) che le

permetterebbero di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua (Fr.

40'655.--, rispettivamente Fr. 40'720.--).

50'819 -

40'655 x 100 = 20,00 50'819 -

40'720 x 100 = 19,87

50'819 50'819

La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del 20%

ed una capacità di guadagno residua dell'80%." (doc. AI 36)

L’ufficio

AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 20% (doc. AI 36 e 48).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente,

meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella

determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza

de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza

22.

agosto 2006 in re K, I 424/05).

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su

sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'eroga- zione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il

diritto ad una rendita.

Pure

con pertinenza l’Ufficio AI ha negato l’attribuzione di provvedimenti professionali

.

In

effetti, premesso come per l’art. 17 LAI “l’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale", nella

specie va innanzitutto detto che in punto alla fattibilità di eventuali provvedimenti

d’ordine professionale secondo i periti del SAM, posta una capacità lavorativa

dell’80% nella sua attività e del 100% in altre idonee, provvedimenti di

riformazione professionale non risultavano indicati (perizia 16 luglio 2007,

doc. AI 24-19).

Non

vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell'amministrazione, senza

esimersi da nuovamente rammentare alla ricorrente che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto

delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il

danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, nella propria professione o, se necessario,

in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221). In concreto, visti gli impedimenti alla

capacità lavorativa accertati, relativamente modesti, bisogna quindi concludere

che l’assicurata può essere senza problemi integrata sul mercato del lavoro,

svolgendo la sua precedente attività o altre non qualificate per le quali non necessita

di una particolare formazione (cfr. in questo senso anche la consulente in

integrazione professionale nel rapporto del 25 settembre 2007, doc. AI 36 e sopra

consid. 2.9).

A

titolo abbondanziale va comunque detto che rimane tutt’al più aperta per

l’assicurata la possibilità di far

capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18

LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia

d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La

promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali,

RDAT I 2003 pag. 595s).

2.11

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia (I).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, ritenuto anche come la domanda della ricorrente intesa

ad ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

sia stata respinta dal Vice Presidente del TCA mediante decreto del 21 dicembre

2007.

(VII), le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono

poste a carico a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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