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Decisione

32.2007.379

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella

causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF

130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,

fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per un miglioramento

dello stato di salute psichico e per una capacità lavorativa del 60% nella sua

attività di educatore dal 1. gennaio 2007.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto

alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione

cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi delle decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2,

54/1-2 e 55/1-2) con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una

rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una

mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in

seguito ancora di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2).

Queste

decisioni sono state prese fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico,

sulla perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 del __________ di __________ (doc.

AI 46/1-4) e sulle risposte 11 gennaio 2005 degli stessi periti alle domande poste

dal dr. __________ (doc. AI 48/1 e 49/1).

Nella

perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 (doc. AI 46/1-4) i periti, posta la diagnosi

di “(…) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi

psicotici (ICD 10 F 33.2) (…)” (doc. AI 46/3), hanno posto la seguente valutazione

e prognosi:

"

(…)

Il dramma in cui l'assicurato è stato coinvolto è di

una portata tale da rendere difficile la possibilità di un'elaborazione.

Diffidente verso qualsiasi terapia psicofarmacologica che pure ha assunto

nell'immediato, trova un aiuto nella presa in carico specialistica attuale. Il

funzionamento psichico emergente, volto alla ricerca del costante isolamento e

della meditazione se da una parte contiene l'immensa angoscia dilagante,

dall'altra lo allontana sempre più dal contesto sociale d'appartenenza. Le

parziali e al tempo stesso brevi riprese lavorative sono andate nell'ottica di

un tentativo autoriparatore del tutto fallimentare. In virtù di questo, la

prognosi risulta del tutto infausta.

(…)." (doc. AI 46/3)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno poi concluso che:

"

(…)

1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati

L'assicurato presenta una sintomatologia francamente

depressiva; proteso da sempre verso gli altri, ha fatto delle relazionali interpersonali

il suo punto di forza e di gratificazione. La tragedia ha segnato viceversa un

punto di passaggio nel suo funzionamento psichico: lo ha ripiegato in senso

solipsistico, lo ha allontanato dal mondo quotidiano fatto di relazione. Non a

caso, il soggetto afferma di sentirsi meglio quando si trova nella sua

proprietà in __________ lontano da ogni stimolo esterno, quando può ripiegarsi

nella sua meditazione contemplativa mediata anche dal contatto con la natura.

Come già precisato, le funzioni cognitive risultano in

parte compromesse: lo sguardo è assente, l'attenzione fluttuante.

Considerandi

2.

Conseguenze

dei disturbi dell'attività attuale

L'attività che ha sempre svolto per 30 anni è stata

quella dell'educatore, ovvero a contatto con personale disabili fisicamente e psichicamente,

in virtù del funzionamento psichico attuale sopra descritto, non è

assolutamente proponibile ipotizzare una ripresa lavorativa in quell'ambito né

in un altro. L'assicurato in altre parole è da ritenersi inabile nella misura

almeno del 70%. Ogni sforzo è infatti polarizzato a contenere un'angoscia non

ancora metabolizzata e che difficilmente trova lo sbocco dell'espressione

verbale; il percorso difficile che sta facendo, alla ricerca di un senso ancora

da dare alla vita, limita la possibile messa in atto di risorse in altri ambiti.

(…)." (doc. AI 46/4)

Gli

stessi periti – dando seguito alla richiesta 8 novembre 2004 con la quale il

dr. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni (doc. AI 48/1) – con lettera 11

gennaio 2005 hanno precisato che:

"

(…)

il soggetto è tuttora in cura ambulatoriale

specialistica a cadenza mensile; come già precisato, la diffidenza verso

terapie tradizionali impedisce la prescrizione di qualsivoglia terapia

farmacologica, eccezion fatta per ipno-induttori, che lo stesso assume al

bisogno. Al contempo, la resistenza verso un intervento psicologico, legata

alla difficoltà di confrontarsi con il tragico evento luttuoso, mina l'efficacia

dell'intervento stesso. In questa condizione, le periodiche trasferte in __________

non sono rappresentative, di un buon funzionamento globale, quanto piuttosto

una fuga da luoghi e situazioni che lo riportano all'evento. E' un isolarsi, un

trovare attraverso il contatto con la natura, sostegno, conforto, senso ad un

qualcosa di irrazionale. Probabilmente senza queste fughe psuedo-compensatorie,

si sarebbe assistito ad un franco scompenso con il rischio di passaggi

all'atto. In questa fase può risultare controindicato forzare un intervento

psichiatrico, meglio assecondare la volontà da parte dello stesso che pure sta

proseguendo un percorso di recupero delle proprie risorse. Una nuova valutazione

nel medio termine potrà permettere di verificarne l'evoluzione.

(…)." (doc. AI 49/1)

Occorre

quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio

AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica.

Il

dr. __________ (che già conosceva l’assicurato visto che aveva sottoscritto, in

qualità di capo servizio __________, la perizia 20 ottobre 2004, cfr. doc. AI

46/4), nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di

"(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità

(ICD 10-F33.9)" e rilevato che “(…) l’assicurato presenta un miglioramento

clinico rispetto alla valutazione precedente della Dr.ssa __________ del __________,

eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del

2006.

il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato

un miglioramento dello stato psichico valutando nell’assicura-to una incapacità

nella misura del 50%. […] La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento

clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono

dell’umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si

tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un

trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un

quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di un

quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto

alla valutazione precedente eseguita dalla dr.ssa __________, nonché rispetto a

quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe

verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)” (doc. AI 64/5) –, ha concluso

che, nella sua attività, “(…) dal 2003 al mese di gennaio 2006 ha presentato

una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006

una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità

nella misura del 40%. (…)” e che “(…) potrebbe svolgere altre attività sempre

con una incapacità nella misura del 40%. (…)” (doc. AI 64/7).

Questa

valutazione, a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8),

non è stata validamente contestata dall’assicurato.

In

particolare, senza tuttavia produrre la puntuale documentazione al riguardo,

l’assicurato si è limitato a sostenere in modo del tutto generico di non essere

più in grado di svolgere la professione di educatore, che dopo il miglioramento

a partire dal 2006 lo stato di salute sarebbe stato stazionario con alti e

bassi e che il perito dr. __________, con il suo accordo, aveva deciso di ridurre

la rendita al 50%.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla scritto 5

dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

senza indicare alcuna diagnosi e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, si

è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) come suo medico

psichiatra curante valuto l’ultima decisione AI nei confronti del mio paziente

come sbagliata, ingiustificata. (…)” (IV)

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto

alla censura riguardo all’inizio della capacità lavorativa al 60%, il TCA

rileva che effettivamente il dr. __________, nella perizia 13 marzo 2007, in un

primo tempo, ha attestato che “(…) presenta una incapacità lavorativa del 40%.

Dalla data della presente valutazione. (…)” (doc. AI 64/6).

Visto

che il dr. __________ ha proceduto all’esame clinico il 26 febbraio 2006 (doc.

AI 64/1), occorre dunque concludere che è a partire da quel momento (e non dal

1.

gennaio 2007) che l’assicurato va ritenuto inabile al lavoro nella misura

del 40%.

In

ogni caso, anche volendo considerare una capacità lavorativa del 60% nella sua

professione solo dal mese di marzo 2007, la riduzione della rendita (da intera

a un quarto) con effetto dal 1. febbraio 2008 deve essere confermata visto che

a quel momento in ogni caso il miglioramento dello stato di salute durava da

più di tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.6).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta, secondo il perito dr. __________, dal 26

febbraio 2007, un grado di capacità lavorativa del 60%

nella sua attività abituale di educatore, egli, per ridurre il danno, doveva

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154; STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271, nella

causa B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alla perizia psichiatrica13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – da

imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione

(RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995

nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995

nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Stante

in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di

educatore a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la corrente

prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal 1 febbraio

2008.

(cfr. consid. 2.4 e 2.6).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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