Lexipedia

Decisione

32.2007.380

Conferma perizia SAM limitatamente all'aspetto somatico. Rinvio atti per complemento psichiatrico e calcolo della media retrospettiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

1 dicembre 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM

avuto riguardo alla patologia somatica.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico la fattispecie merita invece di essere

ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.

2.8.1. Per

quanto riguarda la patologia reumatologica, il dr. __________, FMH in reumatologia

e riabilitazione, nel suo consulto 27 febbraio 2007 (doc. AI 41/16-24), posta

la diagnosi di “(…) – dolori a livello della gamba di

destra con disturbi della sensibilità e formicolii senza correlato somatico in

paziente che presenta uno stato dopo frattura pluri-frammentaria del talo

intra-artico-lare in data 12.12.2002 e stato dopo trattamento conservativo –

sperone calcaneare a destra (…)” (doc. AI 41/22), ha

attestato che “(…) tenendo in considerazione quindi questi aspetti ritengo che

il paziente non presenti incapacità lavorativa per quanto riguarda l’attività

professionale antecedentemente svolta di muratore che per altro egli aveva

ripreso nella forma completa e che aveva interrotto dopo essere stato licenziato.

Nell’attività attualmente svolta vi è una capacità professionale nella forma

completa tenendo in considerazione anche il fatto che si tratta di un’attività

professionale di tipo sedentario con possibilità comunque di cambiare posizione

durante il lavoro e che non mette per nulla il paziente nella necessità di

camminare o di dover fare degli sforzi o di mantenere per lungo tempo la posizione

eretta sottoponendo il piede destro a degli sforzi particolari. Anche in un

qualsiasi altro tipo di attività professionale di tipo non qualificato, il

paziente presenterebbe una capacità lavorativa del 100% soprattutto se si

trattasse di un’attività prevalentemente di tipo sedentario. Non vi sono

secondo me possibilità dal punto di vista terapeutico di migliorare i disturbi

del paziente. (…)” (doc. AI 41/24)

Questa

valutazione non è stata contestata dall’assicurato che non ha nemmeno prodotto

alcun certificato medico specialistico dal quale si dovrebbe concludere che la

valutazione del dr. __________ sia errata.

2.8.2. Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue.

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 12

ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5) – posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso

depressiva (ICD 10 F 42.1 da un anno e sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD 10 F 45.4) da due anni (…)” (doc. AI 20/1) – ha attestato, per l’ultima

attività di muratore, un’inabilità al lavoro del 50% dal 21 gennaio al 18 settembre

2005 e del 100% dal 19 settembre, osservando che “(…) lo stato ansioso depressivo

attualmente grave caratterizzato da apatia, abulia, astenia, facile

esauribilità, difficoltà di concentrazione e attenzione, rende il paziente

inabile al 100%. Ho discusso 2 volte telefonicamente con il proprietario della

ditta presso cui lavora il paziente al 50%: lo stesso appare estremamente

scettico, rispetto allo svolgimento da parte del paziente di un’attività lavorativa

superiore al 50%. L’esecuzione di un’attività lavorativa al 50% era resa

possibile fino al 19.09.2005 solo grazie all’estrema disponibilità del datore

di lavoro, in quanto il paziente, a causa della sintomatologia dolorosa

presentata e alle difficoltà relazionali dovute al quadro ansioso mal gestito

dal paziente, doveva interrompere l’attività lavorativa in più occasioni. (…)”

(doc. AI 20/4).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 10 febbraio

2007 (doc. AI 41/25-29) – posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10-F45.4) e sindrome ansioso depressiva lieve (ICD 10-F42.2)

(…)” (doc. AI 41/27) e osservato che “(…) siamo confrontati con un assicurato

che presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente insorta dopo una

frattura pluriframmentaria della caviglia destra. In seguito ha presentato una

sindrome ansioso depressiva insorta sia dall’impossibilità di ritornare a

svolgere un ruolo lavorativo come prima, sia dalla lontananza della moglie e

della figlia. Dai dati anamnestici raccolti non si evidenzia nessuna sofferenza

psicologica individuale durante l’infanzia o l’adolescenza. Si constata una

tendenza dell’assi-curato a somatizzare e a negare i conflitti intrapsichici,

con la messa in atto di meccanismi di tipo ossessivo. E’ inoltre evidente la

sua tendenza a vivere la vita pulsionale focalizzandola nell’attività

lavorativa. Infatti ha fatto notare come per anni è stato considerato come un

bravo lavoratore, come se in quel ruolo avesse acquistato una maggiore gerarchia

e qualità di persona. L’infortunio ha provocato per lui l’immedia-ta

fuoriuscita da questo ruolo con la conseguente caduta dei meccanismi di difesa

e in concomitanza ha sviluppato sia la sindrome somatoforme sia la sindrome ansioso

depressiva. (…)” (doc. AI 41/27-28) –, ha concluso che:

"

(…)

1. Diagnosi.

Vedi sopra.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità

lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato.

L’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella

misura del 25% per ragioni psichiatriche.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute

dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.

Da un punto di vista teorico l'evoluzione del quadro

clinico è stato dato inizialmente dalla sintomatologia algica con una

incapacità del 20%. Poi a partire dal mese di gennaio del 2005 ha presentato

una incapacità del 50% e dal mese di settembre fino alla fine del 2005 ha

presentato una incapacità del 100%.

Dal 01.01.2006 presenta una incapacità lavorativa del

25% come tuttora.

La prognosi è stazionaria.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità

lavorativa? quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa è data

soprattutto dalla sintomatologia algica sopradescritta e dalla modalità ansiosa

con cui la vive. Questo comporta che l'assicurato si rende incostante nell'esecuzione

delle mansioni, diventa lento, impreciso, poco affidabile e con una maggiore

affaticabilità.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità

lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Deve continuare il trattamento specialistico

psichiatrico stabilito.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di

integrazione professionale?

Sì, egli potrebbe essere un candidato per svolgere un

provvedimento d'integrazione professionale.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere

altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa

in altre attività adatte.

Sì, sempre con una incapacità nella misura del 25%.

(…)" (doc. AI 41/28-29)

Lo

stesso specialista, pur ritenendo un peggioramento dello stato di salute che lo

ha portato ad un’inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2005, non

ha motivato in alcun modo in cosa sia consistito il miglioramento che lo ha poi

reso abile al lavoro nella misura del 75% e nemmeno ha specificato dovutamente

le ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva della

capacità lavorativa del 75% dal 1. gennaio 2006.

Va

qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data

particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto

vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden

Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,

Band 45, St. Gallen 1999).

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 8 ottobre 2007 indirizzato al rappresentante

dell’assicurato (doc. AI 53/1-3) – esposto il seguente decorso: “(…) come

noto il paziente dal 9.11.2005 ha ripreso la propria attività lavorativa al

50%, attività lavorativa che svolge tutt’ora con discreto rendimento e sufficiente

soddisfazione. L’esecuzione di un’attività lavorativa superiore al 50% non è

mai stato possibile da allora a tutt’oggi, nonostante un parziale miglioramento

della sintomatologia ansioso depressiva da lui presentata e attualmente di

grado lieve-medio. (…)” (doc. AI 53/1) e osservato che “(…) il paziente in

questi anni ha continuato a beneficiare di una terapia psichiatrica

ambulatoriale con colloqui psicoterapici di sostegno che hanno avuto

soprattutto lo scopo di mantenere il paziente, nonostante i numerosi periodi di

crisi, in un circolo lavorativo al 50% sostenendolo nei momenti di importante

difficoltà a mantenere comunque il suo ruolo e un orario lavorativo continuativo

di mezza giornata nonostante il rendimento, come spesso riferito dal datore di

lavoro, sia comunque inferiore al 50%. Non è stato possibile raggiungere

ulteriori miglioramenti del quadro psicopatologico presentato dal paziente

nonostante lo stesso non abbia mai evidenziato atteggiamenti di non aderenza al

trattamento o di simulazione o esagerazione dei propri sintomi (…)” (doc. AI

53/2) –, ha così descritto lo stato psichico attuale:

"

(…)

Al momento attuale il paziente presenta un tono

dell'umore deflesso, non presenta idee suicidali nè attive nè passive, emergono

unicamente sentimenti di fallimento, di rovina, d'incapacità e di scarso

valore.

L'ansia libera e quella somatizzata sono elevate ad

ogni colloquio: il paziente arriva sempre teso, ansioso e deve essere

rassicurato, presenta sempre una profonda sudorazione delle mani ed un'agitazione

psicomotoria importante.

Dal profilo cognitivo presenta una difficoltà

dell'attenzione e della concentrazione dovuta alla ruminazione ossessiva e al

quadro ansioso.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni

deliranti; il contenuto del pensiero è incentrato sulla problematica algica.

Non sono presenti turbe percettive.

Il sonno è disturbato dai dolori con frequenti risvegli

durante il sonno dovuti anche alle ruminazioni ossessive.

Terapia:

Attualmente il paziente riceve una terapia con

Paroxetina 20mg cpr 1-0-2; Zoldorm cpr 0-0-1; Tritizol 10mg cpr 0-0-1; riceve

parimenti una terapia analgestica con Dafalgan 500 mg cpr.

Per quanto riguarda la prognosi lavorativa del paziente

ritengo che la stessa sia sfavorevole e che il paziente non sia in grado di

recuperare oltre al 50% la propria capacità lavorativa per i punti da me sopra

esposti nel decorso. Ritengo che il mantenimento di un'attività lavorativa al

50%, ora presente da quasi un anno, sia l'unico progetto concretamente

realizzabile e mantenibile nel tempo. Non sono esclusi eventuali ulteriori

destabilizzazioni se di fatto il paziente dovesse assumersi compiti per il

quale non appare idoneo: compito genitoriale o compito di marito nel caso in

cui effettivamente la moglie e la figlia riescano a ricongiungersi con lui in

Svizzera.

(…)" (doc. AI 53/2-3)

Al

riguardo anche il datore di lavoro, nello scritto 1. ottobre 2007 indirizzato

al rappresentante dell’assicurato (doc. AI 52/1-2), ha puntualizzato che:

"

(...)

Dopo lunga assenza inizia a lavorare al 50%, su insistenza

della ditta comincia il lavoro al 100%, ma viene subito licenziato il primo

giorno di lavoro.

Accusa il colpo, e il suo stato di salute ne risente, e

comincia ad avere problemi di depressione.

Lo assumiamo per un periodo di prova (l'impegno non gli

è mai mancato), poi a tempo determinato, ma i suoi problemi di salute sono

rimasti uguali (i certificati medici lo confermano).

Ho notato che quando faceva e fa lavori che richiedono

un certo sforzo e una lunga permanenza in piedi, il tallone gli si gonfia e

infiamma causandogli dolore, con la conseguente assenza di lavoro per qualche

giorno.

Sul lavoro a volte è nervoso e crea problemi a chi dove

lavorarci assieme.

Più volte ho telefonato alla sua dottoressa per

chiedere informazioni e per sapere come ci dovevamo comportare, lei ci ha

sempre risposto che si doveva avere molta pazienza e considerazione per la sua

malattia.

(…)" (doc. AI 52/1)

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che senza un complemento

peritale non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una

capacità lavorativa del 75% da un punto di vista psichiatrico.

Il

dr. __________, come sopra rilevato, dopo aver riconosciuto un peggioramento

della situazione valetudinaria da settembre a dicembre 2005 (incapacità lavorativa

del 100%), non ha evidenziato debitamente i motivi del miglioramento e le

ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva.

D’altra

parte l’assicurato, come attestato dalla dr.ssa __________ e a differenza di quanto

attestato dal dr. __________, non è stato inabile al lavoro al 100% fino al

31.12.2005

e nemmeno è chiaro se per questo specialista effettivamente vi è, e

se del caso da quando andrebbe fatta iniziare, un’incapacità teorica al lavoro

del 20% antecedente a quella del 50% dal mese di gennaio 2005.

La

nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico

curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia

che lo lega al suo paziente (RAMI

2001.

U 422, pag. 113ss. = AJP 1/2002, pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il

Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(…)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts

cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le

cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause

les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée

dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée.

(…)." (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C.

9C_289/2007)

Nella

presente fattispecie, nel rapporto medico 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5), la

dr.ssa __________ ha attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello

descritto dal dr. __________ nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/25-29).

La

valutazione della dr.ssa __________ é stata allestita prima della perizia SAM e

il suo apprezzamento, che non rappresenta pertanto una semplice critica ad un

altro referto, costituisce il giudizio sullo stato di salute e la conclusione

sulla capacità lavorativa espressa da una specialista, così come richiesto

dalla giurisprudenza (STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF 125 V

256).

E’

il dr. __________ – lo si ribadisce – che dopo aver riconosciuto un peggioramento

della situazione valetudinaria da settembre a dicembre 2005, non ha evidenziato

debitamente i motivi del miglioramento e le ragioni che gli hanno permesso di

esprimere una valutazione retrospettiva.

Nemmeno

il dr. __________ è chiaro in merito ad un’eventuale incapacità lavorativa del

20% antecedente al gennaio 2005: “(…) da un punto di vista teorico l’evoluzione

del quadro clinico è stato dato inizialmente dalla sintomatologia algica con

una incapacità lavorativa del 20%. (…)” (doc. AI 41/28).

In

questo senso non è preciso osservare, come fatto dal redattore degli atti della

perizia del SAM, dr. __________, che “(…) il nostro consulente psichiatra

ritiene giustificata un’incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 2005. (…)”

(doc. AI 41/14) e al riguardo va comunque rilevato che il dr. __________, FMH

in medicina generale, nel rapporto medico 21 febbraio 2005 (doc. AI 15/1-5), ha

attestato un’incapacità lavorativa dello “(…) 0% dal 13.10.03 (…)” (doc. AI

15/1) e che la dr.ssa __________, nel rapporto 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5),

ha fatto iniziare l’incapacità lavorativa del 50% dal 21 gennaio 2005.

Si

rivela pertanto necessario procedere ad un complemento peritale, al fine di

determinare con precisione la gravità della patologia psichiatrica che

affligge l’assicurato e il suo influsso sulla capacità lavorativa.

In

particolare, il sopraccitato rapporto 8 ottobre 2007 (doc. AI 53/1-3), nel

quale la dr.ssa __________, fatto salvo il periodo di incapacità al lavoro al

100% dal 19 settembre all’8 novembre 2005, ha confermato un’inabilità lavorativa

del 50%, deve essere sottoposto al dr. __________ e ai periti del SAM.

È

vero che il dr. __________, nelle annotazioni 29 ottobre 2007, ha osservato che

“(…) dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non risulta un peggioramento

dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del SAM. La dottoressa

stessa riconosce un parziale miglioramento della patologia ansioso-depressiva.

(…)” (doc. AI 56/1).

Al

riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in

psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del

certificato specialistico della psichiatra curante non era di competenza del

dr. __________.

Più

in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico

stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un

medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della

controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07

del 31 agosto 2007).

Del

resto, la dr.ssa __________, nel rapporto 8 ottobre 2007 (doc. AI 53/1-3) –

così richiesta (doc. AI 48/1) –, ha riferito in merito al decorso della situazione

dell’assicurato dopo il suo precedente rapporto del 12 ottobre 2005 e non era

sua principale preoccupazione quella di attestare un peggioramento dello stato

valetudinario intervenuto dopo la perizia del SAM.

Questa

Corte non ignora il fatto che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile

2004.

nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si

riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 nella causa P., I 129/02, consid.

3.

, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tuttavia

negli atti medici sopra descritti vengono attestati e riconosciuti un peggioramento

dello stato depressivo che ha portato ad un’inabilità lavorativa totale

temporanea e una sindrome ansioso-depressiva.

Di

conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,

previo complemento peritale per quanto attiene alla patologia psichiatrica, si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Riguardo

alla domanda subordinata con la quale ha chiesto il riconoscimento del diritto

ad un quarto di rendita dal 1. settembre al 30 novembre 2005 e ad una mezza

rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 maggio 2007, il TCA si limita ad osservare

quanto segue.

Come

visto sopra il dr. __________, nel rapporto medico 21 febbraio 2005 (doc. AI

15/1-5), ha attestato un’incapacità lavorativa dello “(…) 0% dal 13.10.03 (…)”

(doc. AI 15/1), la dr.ssa __________, nel rapporto 12 ottobre 2005 (doc. AI

20/1-5), ha fatto iniziare l’incapacità lavorativa del 50% dal 21 gennaio 2005

e il dr. __________, nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/28) non ha

specificato da quando inizierebbe l’eventuale incapacità lavorativa teorica del

20% antecedente a gennaio 2005.

Non

è dunque possibile, senza precedentemente chiarire se vi è stata effettivamente

un’interruzione dell’incapacità lavorativa e i rispettivi gradi di incapacità,

procedere al calcolo della media retroattiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett.

b LAI.

Anche

questa evenienza andrà dunque chiarita dall’Ufficio AI.

2.9

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento

peritale di cui al consid. 2.8.2, renda un nuovo provvedimento.

2.10

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e DTF 126 V

11.

seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.9

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster