32.2007.380
Conferma perizia SAM limitatamente all'aspetto somatico. Rinvio atti per complemento psichiatrico e calcolo della media retrospettiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
1 dicembre 2008Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.380
Data decisione, Autorità:
01.12.2008, TCA
Titolo:
Conferma perizia SAM limitatamente all'aspetto somatico. Rinvio atti per complemento psichiatrico e calcolo della media retrospettiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.380
FS/sc
Lugano
1 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 ottobre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo, quale manovale per lavori leggeri,
presso la __________, __________ di __________ (doc. AI 21/1-3), nel mese di
febbraio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti osservando
che “(…) attualmente sono pure in cura dalla dottoressa __________ di __________,
specialità FMH in psichiatria e psicoterapia per disturbi nervosi (…)” (doc. AI
2/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM),
con decisione 30 ottobre 2007 (doc. AI 57/1-3), preavvisata con progetto 30
luglio 2007 (doc. AI 44/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto
a una rendita, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite la RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e con argomentazioni
di cui si dirà se necessario – ha chiesto:
"
(…)
1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:
1.1. La decisione del 30 ottobre 2007 è
annullata.
1.2. All’assicurato viene riconosciuto
il diritto alla mezza rendita di invalidità a partire dal 1 gennaio 2006.
1.3. Eventualmente all’assicurato
viene riconosciuto il diritto al quarto di rendita di invalidità a partire dal
1 settembre 2005 al 30 novembre 2005 e il diritto alla mezza rendita di
invalidità a partire dal 1 dicembre 2005 al 31 maggio 2007.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
(…)." (doc. AI 64/13)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e
con argomentazioni di cui si dirà se necessario – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 5 febbraio 2008 – trasmesso per conoscenza con possibilità di presentare
osservazioni scritte – l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita.
L’assicurato
postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2006
e, in via subordinata, ad un quarto di rendita dal 1. settembre al 30 novembre
2005 e ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 maggio 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 21 aprile 2006, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso che “(…) le valutazioni in merito alla capacità lavorativa, tenuto
conto delle varie patologie, mostra degli aspetti controversi e derivati da
valutazioni di tipo soggettivo da parte del singolo medico curante. Ritengo
opportuno ridefinire il quadro generale con le relative capacità lavorative
facendo confluire i diversi aspetti patologici in una perizia multidisciplinare
del SAM. (…)” (doc. AI 32/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 34/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 22 marzo 2007 (doc. AI 41/1-29) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno
fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome ansiosodepressiva lieve.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Dolori a livello della gamba di destra con disturbi
della sensibilità e formicolii senza correlato somatico in A. che presenta uno
stato dopo frattura pluri-frammentaria del talo intra-articolare in data
12.12.2002 e stato dopo trattamento conservativo.
Sperone calcaneare a destra.
Tabagismo cronico." (doc. AI 41/10)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti
del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico –
teorica dell’A., nell’attività precedentemente esercitata di muratore, come
anche nell’attività attualmente svolta di manovale (come descritto al capitolo
3.3) è da considerare nella misura del 75%, intesa come riduzione della
capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)”
(doc. AI 41/13), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie psichiatriche descritte, mentre invece, come descritto al capitolo 6,
dal punto di vista reumatologico l'A. non presenta una limitazione della
capacità lavorativa nelle attività finora esercitate.
Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente
diagnostica una sindrome ansiosodepressiva lieve ed una sindrome somatoforme da
dolore persistente e valuta attualmente un'incapacità lavorativa nella misura
del 25%: la diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia
algica sopra descritta e dalla modalità ansiosa, con cui la vive. Questo
comporta che l'A. si rende incostante nell'esecuzione delle mansioni, lento,
impreciso, poco affidabile e con una maggiore affaticabilità.
Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di
vista fisico e psichico valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività precedentemente esercitata di muratore, come anche nell'attività
attualmente svolta di manovale (come descritto al capitolo 3.3) nella misura
del 75%.
Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione
temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che dagli
atti risulta che, a causa degli esiti dell'infortunio del dicembre 2002, si
attestano delle incapacità lavorative al 100% dal 12.12.2002, al 75% dal
2.06.2003, al 50% dal 6.08.2003, al 25% dal 18.08.2003, al 50% dal 1.09.2003,
al 25% dal 22.09.2003 ed allo 0% dal 13.10.2003, che riteniamo giustificate.
Poi lavora come manovale in lavori leggeri
nell'industria del granito __________, al 50% (il rimanente 50% è in AD): il
nostro consulente psichiatra ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del
50% dal gennaio 2005. Da gennaio 2006 presenta un'incapacità lavorativa del 25%
come tuttora.
La prognosi è ritenuta stazionaria.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre
attività: dal punto di vista reumatologico, sia nelle attività finora
esercitate, come anche in qualsiasi altro tipo di attività professionale di
tipo non qualificato, egli è ritenuto abile al 100%, soprattutto se si tratta
di un'attività prevalentemente di tipo sedentario.
Tenendo in considerazione che dal punto di vista
psichiatrico vi è un'incapacità lavorativa nella misura del 25% in qualunque
attività professionale, giungiamo alla conclusione che anche in un'altra attività
la capacità lavorativa globale è valutabile nella misura del 75%, intesa come
riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata
lavorativa.
Riteniamo indicati provvedimenti di reintegrazione
professionale: nella richiesta di prestazioni AI per adulti l'A. chiede
avviamento ad altra professione, anche se attualmente non ha un'idea precisa
del tipo di attività che vorrebbe intraprendere.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, il
nostro consulente psichiatra ritiene che l'A. debba continuare il trattamento
specialistico psichiatrico in atto.
Dal punto di vista reumatologico non vi sono
possibilità di migliorare i disturbi descritti dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 41/13-15)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la valutazione 8
giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 42/1-3) –
con progetto di decisione 30 luglio 2007 (doc. AI 44/1-2) ha negato il diritto
a prestazioni in quanto il grado d’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile.
Con
osservazioni 14 settembre 2007 (doc. AI 50/1), completate con scritto 9 ottobre
2007 (doc. AI 55/1-4), l’assicurato, tramite la RA 1, ha contestato la valutazione
medica e, in particolare, ha prodotto lo scritto 8 ottobre 2007 della dr.ssa __________
indirizzato al suo rappresentante (doc. AI 53/1-3).
Al
riguardo, nelle annotazioni 29 ottobre 2007, il dr. __________, medico SMR, si
è così espresso: “(…) dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non risulta
un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia
SAM. La dottoressa stessa riconosce un parziale miglioramento della patologia
ansioso-depressiva. Per quanto concerne le critiche rivolte alla perizia SAM da
parte del rappresentante legale faccio presente che la valutazione peritale
psichiatrica è parte della perizia SAM. Nella perizia SAM si trova p. es. un
complemento anamnestico, complemento a conoscenza del perito psichiatrico. (…)”
(doc. AI 56/1).
Con
decisione 30 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto del
diritto a prestazioni (doc. AI 57/1-3).
2.7. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM
avuto riguardo alla patologia somatica.
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico la fattispecie merita invece di essere
ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.
2.8.1. Per
quanto riguarda la patologia reumatologica, il dr. __________, FMH in reumatologia
e riabilitazione, nel suo consulto 27 febbraio 2007 (doc. AI 41/16-24), posta
la diagnosi di “(…) – dolori a livello della gamba di
destra con disturbi della sensibilità e formicolii senza correlato somatico in
paziente che presenta uno stato dopo frattura pluri-frammentaria del talo
intra-artico-lare in data 12.12.2002 e stato dopo trattamento conservativo –
sperone calcaneare a destra (…)” (doc. AI 41/22), ha
attestato che “(…) tenendo in considerazione quindi questi aspetti ritengo che
il paziente non presenti incapacità lavorativa per quanto riguarda l’attività
professionale antecedentemente svolta di muratore che per altro egli aveva
ripreso nella forma completa e che aveva interrotto dopo essere stato licenziato.
Nell’attività attualmente svolta vi è una capacità professionale nella forma
completa tenendo in considerazione anche il fatto che si tratta di un’attività
professionale di tipo sedentario con possibilità comunque di cambiare posizione
durante il lavoro e che non mette per nulla il paziente nella necessità di
camminare o di dover fare degli sforzi o di mantenere per lungo tempo la posizione
eretta sottoponendo il piede destro a degli sforzi particolari. Anche in un
qualsiasi altro tipo di attività professionale di tipo non qualificato, il
paziente presenterebbe una capacità lavorativa del 100% soprattutto se si
trattasse di un’attività prevalentemente di tipo sedentario. Non vi sono
secondo me possibilità dal punto di vista terapeutico di migliorare i disturbi
del paziente. (…)” (doc. AI 41/24)
Questa
valutazione non è stata contestata dall’assicurato che non ha nemmeno prodotto
alcun certificato medico specialistico dal quale si dovrebbe concludere che la
valutazione del dr. __________ sia errata.
2.8.2. Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue.
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 12
ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5) – posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso
depressiva (ICD 10 F 42.1 da un anno e sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD 10 F 45.4) da due anni (…)” (doc. AI 20/1) – ha attestato, per l’ultima
attività di muratore, un’inabilità al lavoro del 50% dal 21 gennaio al 18 settembre
2005 e del 100% dal 19 settembre, osservando che “(…) lo stato ansioso depressivo
attualmente grave caratterizzato da apatia, abulia, astenia, facile
esauribilità, difficoltà di concentrazione e attenzione, rende il paziente
inabile al 100%. Ho discusso 2 volte telefonicamente con il proprietario della
ditta presso cui lavora il paziente al 50%: lo stesso appare estremamente
scettico, rispetto allo svolgimento da parte del paziente di un’attività lavorativa
superiore al 50%. L’esecuzione di un’attività lavorativa al 50% era resa
possibile fino al 19.09.2005 solo grazie all’estrema disponibilità del datore
di lavoro, in quanto il paziente, a causa della sintomatologia dolorosa
presentata e alle difficoltà relazionali dovute al quadro ansioso mal gestito
dal paziente, doveva interrompere l’attività lavorativa in più occasioni. (…)”
(doc. AI 20/4).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 10 febbraio
2007 (doc. AI 41/25-29) – posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD 10-F45.4) e sindrome ansioso depressiva lieve (ICD 10-F42.2)
(…)” (doc. AI 41/27) e osservato che “(…) siamo confrontati con un assicurato
che presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente insorta dopo una
frattura pluriframmentaria della caviglia destra. In seguito ha presentato una
sindrome ansioso depressiva insorta sia dall’impossibilità di ritornare a
svolgere un ruolo lavorativo come prima, sia dalla lontananza della moglie e
della figlia. Dai dati anamnestici raccolti non si evidenzia nessuna sofferenza
psicologica individuale durante l’infanzia o l’adolescenza. Si constata una
tendenza dell’assi-curato a somatizzare e a negare i conflitti intrapsichici,
con la messa in atto di meccanismi di tipo ossessivo. E’ inoltre evidente la
sua tendenza a vivere la vita pulsionale focalizzandola nell’attività
lavorativa. Infatti ha fatto notare come per anni è stato considerato come un
bravo lavoratore, come se in quel ruolo avesse acquistato una maggiore gerarchia
e qualità di persona. L’infortunio ha provocato per lui l’immedia-ta
fuoriuscita da questo ruolo con la conseguente caduta dei meccanismi di difesa
e in concomitanza ha sviluppato sia la sindrome somatoforme sia la sindrome ansioso
depressiva. (…)” (doc. AI 41/27-28) –, ha concluso che:
"
(…)
1. Diagnosi.
Vedi sopra.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità
lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato.
L’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella
misura del 25% per ragioni psichiatriche.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.
Da un punto di vista teorico l'evoluzione del quadro
clinico è stato dato inizialmente dalla sintomatologia algica con una
incapacità del 20%. Poi a partire dal mese di gennaio del 2005 ha presentato
una incapacità del 50% e dal mese di settembre fino alla fine del 2005 ha
presentato una incapacità del 100%.
Dal 01.01.2006 presenta una incapacità lavorativa del
25% come tuttora.
La prognosi è stazionaria.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità
lavorativa? quali sono le limitazioni funzionali constatate?
La diminuzione della capacità lavorativa è data
soprattutto dalla sintomatologia algica sopradescritta e dalla modalità ansiosa
con cui la vive. Questo comporta che l'assicurato si rende incostante nell'esecuzione
delle mansioni, diventa lento, impreciso, poco affidabile e con una maggiore
affaticabilità.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità
lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Deve continuare il trattamento specialistico
psichiatrico stabilito.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di
integrazione professionale?
Sì, egli potrebbe essere un candidato per svolgere un
provvedimento d'integrazione professionale.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere
altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa
in altre attività adatte.
Sì, sempre con una incapacità nella misura del 25%.
(…)" (doc. AI 41/28-29)
Lo
stesso specialista, pur ritenendo un peggioramento dello stato di salute che lo
ha portato ad un’inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2005, non
ha motivato in alcun modo in cosa sia consistito il miglioramento che lo ha poi
reso abile al lavoro nella misura del 75% e nemmeno ha specificato dovutamente
le ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva della
capacità lavorativa del 75% dal 1. gennaio 2006.
Va
qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità
lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data
particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto
vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden
Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,
Band 45, St. Gallen 1999).
La
dr.ssa __________, nel rapporto medico 8 ottobre 2007 indirizzato al rappresentante
dell’assicurato (doc. AI 53/1-3) – esposto il seguente decorso: “(…) come
noto il paziente dal 9.11.2005 ha ripreso la propria attività lavorativa al
50%, attività lavorativa che svolge tutt’ora con discreto rendimento e sufficiente
soddisfazione. L’esecuzione di un’attività lavorativa superiore al 50% non è
mai stato possibile da allora a tutt’oggi, nonostante un parziale miglioramento
della sintomatologia ansioso depressiva da lui presentata e attualmente di
grado lieve-medio. (…)” (doc. AI 53/1) e osservato che “(…) il paziente in
questi anni ha continuato a beneficiare di una terapia psichiatrica
ambulatoriale con colloqui psicoterapici di sostegno che hanno avuto
soprattutto lo scopo di mantenere il paziente, nonostante i numerosi periodi di
crisi, in un circolo lavorativo al 50% sostenendolo nei momenti di importante
difficoltà a mantenere comunque il suo ruolo e un orario lavorativo continuativo
di mezza giornata nonostante il rendimento, come spesso riferito dal datore di
lavoro, sia comunque inferiore al 50%. Non è stato possibile raggiungere
ulteriori miglioramenti del quadro psicopatologico presentato dal paziente
nonostante lo stesso non abbia mai evidenziato atteggiamenti di non aderenza al
trattamento o di simulazione o esagerazione dei propri sintomi (…)” (doc. AI
53/2) –, ha così descritto lo stato psichico attuale:
"
(…)
Al momento attuale il paziente presenta un tono
dell'umore deflesso, non presenta idee suicidali nè attive nè passive, emergono
unicamente sentimenti di fallimento, di rovina, d'incapacità e di scarso
valore.
L'ansia libera e quella somatizzata sono elevate ad
ogni colloquio: il paziente arriva sempre teso, ansioso e deve essere
rassicurato, presenta sempre una profonda sudorazione delle mani ed un'agitazione
psicomotoria importante.
Dal profilo cognitivo presenta una difficoltà
dell'attenzione e della concentrazione dovuta alla ruminazione ossessiva e al
quadro ansioso.
Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni
deliranti; il contenuto del pensiero è incentrato sulla problematica algica.
Non sono presenti turbe percettive.
Il sonno è disturbato dai dolori con frequenti risvegli
durante il sonno dovuti anche alle ruminazioni ossessive.
Terapia:
Attualmente il paziente riceve una terapia con
Paroxetina 20mg cpr 1-0-2; Zoldorm cpr 0-0-1; Tritizol 10mg cpr 0-0-1; riceve
parimenti una terapia analgestica con Dafalgan 500 mg cpr.
Per quanto riguarda la prognosi lavorativa del paziente
ritengo che la stessa sia sfavorevole e che il paziente non sia in grado di
recuperare oltre al 50% la propria capacità lavorativa per i punti da me sopra
esposti nel decorso. Ritengo che il mantenimento di un'attività lavorativa al
50%, ora presente da quasi un anno, sia l'unico progetto concretamente
realizzabile e mantenibile nel tempo. Non sono esclusi eventuali ulteriori
destabilizzazioni se di fatto il paziente dovesse assumersi compiti per il
quale non appare idoneo: compito genitoriale o compito di marito nel caso in
cui effettivamente la moglie e la figlia riescano a ricongiungersi con lui in
Svizzera.
(…)" (doc. AI 53/2-3)
Al
riguardo anche il datore di lavoro, nello scritto 1. ottobre 2007 indirizzato
al rappresentante dell’assicurato (doc. AI 52/1-2), ha puntualizzato che:
"
(...)
Dopo lunga assenza inizia a lavorare al 50%, su insistenza
della ditta comincia il lavoro al 100%, ma viene subito licenziato il primo
giorno di lavoro.
Accusa il colpo, e il suo stato di salute ne risente, e
comincia ad avere problemi di depressione.
Lo assumiamo per un periodo di prova (l'impegno non gli
è mai mancato), poi a tempo determinato, ma i suoi problemi di salute sono
rimasti uguali (i certificati medici lo confermano).
Ho notato che quando faceva e fa lavori che richiedono
un certo sforzo e una lunga permanenza in piedi, il tallone gli si gonfia e
infiamma causandogli dolore, con la conseguente assenza di lavoro per qualche
giorno.
Sul lavoro a volte è nervoso e crea problemi a chi dove
lavorarci assieme.
Più volte ho telefonato alla sua dottoressa per
chiedere informazioni e per sapere come ci dovevamo comportare, lei ci ha
sempre risposto che si doveva avere molta pazienza e considerazione per la sua
malattia.
(…)" (doc. AI 52/1)
Viste
le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che senza un complemento
peritale non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una
capacità lavorativa del 75% da un punto di vista psichiatrico.
Il
dr. __________, come sopra rilevato, dopo aver riconosciuto un peggioramento
della situazione valetudinaria da settembre a dicembre 2005 (incapacità lavorativa
del 100%), non ha evidenziato debitamente i motivi del miglioramento e le
ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva.
D’altra
parte l’assicurato, come attestato dalla dr.ssa __________ e a differenza di quanto
attestato dal dr. __________, non è stato inabile al lavoro al 100% fino al
31.12.2005
e nemmeno è chiaro se per questo specialista effettivamente vi è, e
se del caso da quando andrebbe fatta iniziare, un’incapacità teorica al lavoro
del 20% antecedente a quella del 50% dal mese di gennaio 2005.
La
nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico
curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.
2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia
che lo lega al suo paziente (RAMI
2001.
U 422, pag. 113ss. = AJP 1/2002, pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il
Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(…)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts
cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée
dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée.
(…)." (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C.
9C_289/2007)
Nella
presente fattispecie, nel rapporto medico 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5), la
dr.ssa __________ ha attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello
descritto dal dr. __________ nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/25-29).
La
valutazione della dr.ssa __________ é stata allestita prima della perizia SAM e
il suo apprezzamento, che non rappresenta pertanto una semplice critica ad un
altro referto, costituisce il giudizio sullo stato di salute e la conclusione
sulla capacità lavorativa espressa da una specialista, così come richiesto
dalla giurisprudenza (STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF 125 V
256).
E’
il dr. __________ – lo si ribadisce – che dopo aver riconosciuto un peggioramento
della situazione valetudinaria da settembre a dicembre 2005, non ha evidenziato
debitamente i motivi del miglioramento e le ragioni che gli hanno permesso di
esprimere una valutazione retrospettiva.
Nemmeno
il dr. __________ è chiaro in merito ad un’eventuale incapacità lavorativa del
20% antecedente al gennaio 2005: “(…) da un punto di vista teorico l’evoluzione
del quadro clinico è stato dato inizialmente dalla sintomatologia algica con
una incapacità lavorativa del 20%. (…)” (doc. AI 41/28).
In
questo senso non è preciso osservare, come fatto dal redattore degli atti della
perizia del SAM, dr. __________, che “(…) il nostro consulente psichiatra
ritiene giustificata un’incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 2005. (…)”
(doc. AI 41/14) e al riguardo va comunque rilevato che il dr. __________, FMH
in medicina generale, nel rapporto medico 21 febbraio 2005 (doc. AI 15/1-5), ha
attestato un’incapacità lavorativa dello “(…) 0% dal 13.10.03 (…)” (doc. AI
15/1) e che la dr.ssa __________, nel rapporto 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5),
ha fatto iniziare l’incapacità lavorativa del 50% dal 21 gennaio 2005.
Si
rivela pertanto necessario procedere ad un complemento peritale, al fine di
determinare con precisione la gravità della patologia psichiatrica che
affligge l’assicurato e il suo influsso sulla capacità lavorativa.
In
particolare, il sopraccitato rapporto 8 ottobre 2007 (doc. AI 53/1-3), nel
quale la dr.ssa __________, fatto salvo il periodo di incapacità al lavoro al
100% dal 19 settembre all’8 novembre 2005, ha confermato un’inabilità lavorativa
del 50%, deve essere sottoposto al dr. __________ e ai periti del SAM.
È
vero che il dr. __________, nelle annotazioni 29 ottobre 2007, ha osservato che
“(…) dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non risulta un peggioramento
dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del SAM. La dottoressa
stessa riconosce un parziale miglioramento della patologia ansioso-depressiva.
(…)” (doc. AI 56/1).
Al
riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in
psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del
certificato specialistico della psichiatra curante non era di competenza del
dr. __________.
Più
in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico
stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un
medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della
controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07
del 31 agosto 2007).
Del
resto, la dr.ssa __________, nel rapporto 8 ottobre 2007 (doc. AI 53/1-3) –
così richiesta (doc. AI 48/1) –, ha riferito in merito al decorso della situazione
dell’assicurato dopo il suo precedente rapporto del 12 ottobre 2005 e non era
sua principale preoccupazione quella di attestare un peggioramento dello stato
valetudinario intervenuto dopo la perizia del SAM.
Questa
Corte non ignora il fatto che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile
2004.
nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si
riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 nella causa P., I 129/02, consid.
3.
, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tuttavia
negli atti medici sopra descritti vengono attestati e riconosciuti un peggioramento
dello stato depressivo che ha portato ad un’inabilità lavorativa totale
temporanea e una sindrome ansioso-depressiva.
Di
conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,
previo complemento peritale per quanto attiene alla patologia psichiatrica, si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Riguardo
alla domanda subordinata con la quale ha chiesto il riconoscimento del diritto
ad un quarto di rendita dal 1. settembre al 30 novembre 2005 e ad una mezza
rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 maggio 2007, il TCA si limita ad osservare
quanto segue.
Come
visto sopra il dr. __________, nel rapporto medico 21 febbraio 2005 (doc. AI
15/1-5), ha attestato un’incapacità lavorativa dello “(…) 0% dal 13.10.03 (…)”
(doc. AI 15/1), la dr.ssa __________, nel rapporto 12 ottobre 2005 (doc. AI
20/1-5), ha fatto iniziare l’incapacità lavorativa del 50% dal 21 gennaio 2005
e il dr. __________, nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/28) non ha
specificato da quando inizierebbe l’eventuale incapacità lavorativa teorica del
20% antecedente a gennaio 2005.
Non
è dunque possibile, senza precedentemente chiarire se vi è stata effettivamente
un’interruzione dell’incapacità lavorativa e i rispettivi gradi di incapacità,
procedere al calcolo della media retroattiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett.
b LAI.
Anche
questa evenienza andrà dunque chiarita dall’Ufficio AI.
2.9
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento
peritale di cui al consid. 2.8.2, renda un nuovo provvedimento.
2.10
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla
valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.
(32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e DTF 126 V
11.
seg. consid. 2).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.
2.9
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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