Lexipedia

Decisione

32.2007.384

Assicurato con attività indipendente. Determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario. Conferma della perizia medica multidisciplinare e conferma dell'assenza di un grado d'invalidit

28 gennaio 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno integrato le diagnosi con le affezioni di natura psichica:

insonnia non organica (ICD-10 F 51.0) e sindrome ansiosa non specifica (ICD 10

F41.9) (XXX).

In

merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti del SAM hanno

ritenuto l’assicurato, dal marzo 2006, inabile al 55% nella sua originaria

attività di muratore, ma abile al 75% (presenza durante tutto il giorno, con

rendimento ridotto) in attività leggere/medio-leggere in cui non debba: sollevare,

trasportare ripetutamente pesi superiori ai 10-12 chili; mantenere, durante un

periodo prolungato, una posizione coatta (sia in piedi, sia seduta); frequentemente

spostarsi su terreni accidentati ed esposti; spostarsi in automobile oltre gli

80-100 km alla volta.

Per

quanto concerne il periodo antecedente, rispetto al perizia 2 luglio 2004 del

dr. __________, il SAM ha potuto costatare un peggioramento a causa del

ginocchio sinistro (frattura del piatto tibiale e radiologicamente presenza di

artrosi) e delle fratture ai corpi vertebrali L1-L2 dovute all’incidente di montagna

accaduto il 28 agosto 2005. Di conseguenza, i periti hanno potuto accertare una

completa inabilità lavorativa dal 28 agosto 2005 sino ad inizio marzo 2006 (sei

mesi dopo l’infortunio) (XXX pagg. 4/5).

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM.

2.7.1. Per

quel che concerne la problematica ortopedica, nell’ambito della perizia SAM

l’assicurato è stato visto dal dr. __________. Nel dettagliato ed esaustivo

rapporto 6 dicembre 2006 il citato specialista in ortopedia, accertate le

diagnosi d’ordine ortopedico riportate al consid. 2.5, ha ritenuto l’assicurato

inabile fra il 40 e 50% nell’attività abituale di muratore. In attività adeguate,

rispettose dei limiti funzionali di cui al consid. 2.5., la capacità lavorativa

è stata fissata al 75% (doc. AI 125-46).

2.7.2. L’aspetto

neurologico è stato vagliato dal dr. __________. Rilevati esiti di lesione

iatrogena del nervo saphogeno, disturbo non invalidante, lo specialista non ha

individuato patologie neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa.

2.7.3. La

valutazione psichiatrica, oggetto della sentenza di rinvio del 7 dicembre 2005,

è stata eseguita dalla dr.ssa __________. Dal suo rapporto 17 dicembre 2006 si

evince che essa non ha potuto portare a termine l’esame peritale a causa della

scarsa disponibilità dell’assicurato, limitandosi unicamente ad una descrizione

dello status. La dr.ssa __________ ha ritenuto auspicabile un nuovo consulto da

parte di un perito nominato da questa Corte (doc. AI 126).

Rivisto

una seconda volta, dopo che il TCA ha ordinato la completazione, con il

consenso dell’assicurato, della valutazione psichiatrica (cfr. consid. 1.12), con

rapporto 27 giugno 2008 la dr.ssa __________, diagnosticata un’insonnia non

organica (ICD 10; F 51.0) ed una sindrome ansiosa non specifica (IDC 10; F

41.9), ha concluso:

" Nel

corso del colloquio odierno, il soggetto appare, seppure in linea con il suo stile

di base, più disponibile all'incontro: è aperto a una dialettica seppure fermo

sulle sue impressioni sviluppate in anni di "lotte".

Ribadisce la sua

convinzione di essere un paziente "somatico" e di sentirsi, come

dire, offeso (direi soprattutto in termini dinamici) all'idea che gli venga proposto

un colloquio psichiatrico. La sua impressione in merito è che lo psichiatra

possa servire per ridefinire in altro piano un vissuto di dolore fisico che i

tecnici a suo dire non hanno correttamente valutato e definito.

Oggi il suo tono è

più pacato, lo stile interpersonale più adeguato e i toni meglio proposti

all'interlocutore.

La presenza di

ansia libera e somatizzata produce, associata all'insonnia, una limitazione

della capacità lavorativa del soggetto che valuto come pari al 15%.

I disturbi del sonno

producono difetti di tenuta del ritmo lavorativo e non della giornata; il

reintegro delle energie avviene meno efficacemente lasciando il soggetto più

facile alla stanchezza.

Il quadro ansioso

ritengo sostenga anche la tensione emotiva e partecipi attivamente a sostenere

gli episodi di "reattività" del soggetto presentati per esempio in

passato, in sinergia con temi sfumatamente persecutori." (Doc. XXX1 pag. 3,

sottolineatura del redattore).

Essa ha pertanto ritenuto

l’assicurato capace “di investirsi in ambito lavorativo adeguato”, che

lo stesso è “nonostante tutto un uomo capace, volenteroso e complessivamente

disponibile a riprendere un percorso interrotto” (pag. 4 della perizia).

Alla succitata perizia va prestata adesione, non sussistendo indizi per

metterla in dubbio. Del resto, nello stesso ricorso l’assicurato aveva rilevato

che “(…) sono tuttora certo di dover essere giudicato per problemi fisici e

non psichici (…)”.

2.7.4. Tenuto conto dei

singoli consulti, con referto 31 ottobre 2008 il SAM ha ritenuto che

globalmente l’assicurato, oltre a presentare un’incapacità lavorativa del 55%

nella sua originaria professione di muratore, è da considerare abile nella

misura del 75% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati

nella perizia.

È vero che

rispetto alla prima perizia, tale valutazione è rimasta invariata.

Tuttavia, nel

succitato referto i periti hanno evidenziato che le limitazioni in ambito

muscoloscheletertrico ed in ambito psichiatrico non vanno sommate, bensì

integrate, in quanto entrambi tengono conto della riduzione del rendimento

durante l’attività lavorativa (XXX pag. 6).

Al riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

Pertanto, visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Va fatto presente che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

Per il resto

l’assicurato non ha prodotto alcuna certificazione medica che potesse in qualche

modo mettere in dubbio la fondatezza della perizia SAM o indiziare elementi o

diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti

nell’ambito della perizia.

In

conclusione, tenuto conto della perizia multidisciplinare e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che dal marzo 2006 l’assicurato presenta un’inabilità al lavoro del 25% in

attività adeguate.

2.8. Per

quel che concerne il periodo antecedente l’infortunio del 28 agosto 2005,

questa Corte non può che confermare la validità della perizia 2 luglio 2004 del

dr. __________, secondo quanto già implicitamente stabilito nella STCA 7

dicembre 2005 visto che lo scrivente Tribunale aveva riscontrato un

accertamento lacunoso della componente psichiatrica dell’assicurato (…“Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non

sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare

l’UAI non ha approfondito la tematica relativa all’eventuale affezione psichica

dell’assicurato, da egli invocata in tutti i suoi scritti all’amministrazione,

prima e al Tribunale, poi…”, cfr. consid. 2.10 della citata sentenza; inc.

32.2005.48 in doc. AI 93-28).

Poste

le diagnosi di “anamnesticamente lombalgie recidivanti tendenzialmente

croniche con/da turbe statiche modiche del rachide (appiattimento della cifosi

toracale), discopatia L5/S1 (condrosi con protusione centrale); lieve

condropatia retropatellare a sinistra; anamnesticamente calcaneodinia a

sinistra con/da sprono degenerativo” (cfr. doc. AI 63-7), il citato specialista

in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, sulla base di una

dettagliata valutazione, ha osservato: “in

base ai miei riscontri clinici e considerando atti e radiografie a disposizione

ritengo che vi siano impedimenti funzionali solo moderati del rachide che

interferiscono con la capacità lavorativa solo parzialmente…”(doc. AI 63-9).

In

Considerandi

seguito egli aveva elencato le limitazioni funzionali:

" (...)

il paziente può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg in forma normale, fino

a 25 kg in forma ridotta ma dovrebbe evi­tare di alzare pesi maggiori.

Il sollevamento sopra

il piano delle spalle è possibile in forma normale per pesi fino a 5 kg circa

ma dovrebbe essere evitato per pesi maggiori.

La manipolazione di

oggetti ed attrezzi è possibile in forma normale per quelli leggeri e medi ma

risulta ridotta per quelli pesanti.

Il lavoro in

posizioni corporee statiche è ridotto in parti­colare per quella seduta con il

corpo piegato in avanti. Attività in piedi con il busto flesso sono possibili

in forma ridotta.

Movimenti rotatori

rispettivamente di flessione/estensione possono essere effettuati ad un ritmo

lievemente ridotto. Attività in ginocchio sono esigibili in forma leggermente

ridotta.

Il paziente può

camminare su terreni piani e sconnessi ed in discesa senza particolari limiti.

Spostamenti su ponteggi sono esigibili normalmente.

L'impiego delle mani

e delle braccia sull'altezza di un tavolo è possibile senza impedimento.” (doc.

AI 63-9).

In queste circostanze, il perito aveva valutato l’assicurato abile

al 66,6% nell’originaria professione di muratore, ma totalmente abile in tutte

quelle attività rispettose dei summenzionati limiti funzionali.

La

perizia risulta essere pertanto completa, motivata e priva di contraddizioni; alla

stessa va di conseguenza conferito valore probatorio pieno.

del resto agli atti è stata depositata documentazione medica idonea a mettere

in dubbio la valutazione peritale.

Al proposito, il certificato 19 agosto 2004 il dr.__________, medico curante, ha

evidenziato:

" Ho

rivisto il sopraccitato paziente dopo la decisione negativa da parte dell'assicurazione

invalidità.

Il paziente lamenta

ancora dolori lombari, soprattutto la sera e anche dopo lavori leggeri.

Malgrado tutti gli

esami effettuati non è facile valutare l'intensità dei dolori, rimane una

sensazione soggettiva.

Sicuramente il

paziente ha fatto negli ultimi anni un'evoluzione psico-sociale difficile.

Propongo un'altra

valutazione specialistica (il paziente propone il Prof. Dr. __________)."

(Doc. AI 75)

Tale

certificato non porta nuovi elementi che non siano già stati valutati dal

perito. Infatti, le dolenze soggettive sono state compiutamente riscontrate dal

dr. __________, come del resto la problematica psico-sociale (cfr. capitolo “anamnesi

attuale”). Inoltre, il medico curante non ha spiegato il motivo per cui occorre

un’altra valutazione specialistica. Del resto, lo stesso dr. __________, nel

referto 3 novembre 2003 (doc. AI 56-1), aveva fra l’altro proposto un

chiarimento medico-assicura- tivo, ciò che è stato eseguito dal dr. __________,

oltre ad un sostegno psichiatrico [a titolo di completezza va detto che

l’assicurato si recò un'unica volta, il 20 dicembre 2003, dal dr. Montaldi

senza continuare una terapia a causa della sua scarsa collaborazione (cfr. STCA

7.

dicembre 2005, consid. 1.12)].

2.9

Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività

leggere adeguate del 100% prima dell’incidente del 28 agosto 2005,

rispettivamente del 75% da marzo 2006 (sei mesi dopo l’incidente), con rapporto

11.

giugno 2007 il consulente, tenuto conto dei dati medici, ha rettamente

individuato alcune possibilità reintegrative, più precisamente:

" I

limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta

gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria

farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione,

stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità,…)

che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, sfruttando le

proprie conoscenze, nel settore del fai da te; come collaboratore tuttofare

presso alberghi, negozi alimentari; come custode; oppure come fattorino;

…)." (Doc. AI 150)

Occorre

qui rammentare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Inoltre,

per la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, il

consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il

reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale muratore

indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera

non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Il calcolo in dettaglio è stato ripreso

nella decisione contestata.

2.9.1

Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere

dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il

risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il

reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può

tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità

(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito

che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003

nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.

32.2003

).

Secondo

la giurisprudenza del TFA d’altra parte, nella determinazione del reddito da

valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del

danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener

conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido

tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998

nella causa G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr.

anche STCA del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).

Nella

specie, il consulente, facendo riferimento al primo rapporto del 28 luglio 2004

in cui aveva costatato che dagli estratti dei conti individuali l’assicurato

aveva pagato contributi su redditi tra i 20'000 e 27'000 franchi (doc. AI 67-2),

ha evidenziato:

" I

redditi conseguiti dall’assicurato erano molto bassi, dai fr. 20'000.-- ai fr.

27'000.--,aggiungendo i contributi AVS-AI-IPG versati raggiungiamo redditi dai

fr. 22'860.-- (fr. 20'000.-- + 4,3%) ai fr. 30'969.- (fr. 27’000.-- + 4,7%)”

(Doc. AI 150-3).

In

effetti, dalle notifiche di tassazione 1999/2000 e 2001/ 2002, tutte relative a

periodi precedenti all’insorgenza del danno alla salute (2002), si evince l’esiguità

dei redditi (doc. AI 40-2 e 40-3).

Va

poi fatto presente che dalle registrazioni presenti negli estratti dei conti

individuali AVS dell’assicurato, richiamati dal TCA (cfr. consid. 1.14), non

risultano redditi maggiori di fr. 27'000.---, nemmeno prima del 1987, anno in

cui l’insorgente è stato vittima di un infortunio (XXXVII).

Ora,

in proposito va detto che, secondo la

giurisprudenza del TFA, alla luce delle circostanze concrete bisogna ritenere

che l’assicurato senza invalidità verosimilmente si sarebbe, come in passato,

volontariamente accontentato di una siffatta attività lavorativa poco

redditizia, bisogna fondarsi su tali proventi, anche se di per sé l’interessato

avrebbe avuto la possibilità di accedere ad altre attività lavorative, magari

salariate, meglio retribuite (STFA non pubblicate del 5 dicembre 2003 nella

causa S., I 630/02 e del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01; RCC 1992 p. 92

consid. 4a; cfr. con riferimento ad assicurati salariati la STCA del 28

febbraio 2007 nella causa R., 35.2006.61 e i riferimenti).

Nel

caso concreto, l’assicurato non ha indicato le ragioni per cui egli si sia

accontentato di redditi così esigui piuttosto di dedicarsi ad altra attività

meglio remunerata. Si deve quindi presumere che tali redditi abbiano la loro

ragione in una libera scelta dell’interessato. Egli non ha del resto mai

sostenuto o lasciato intendere che, senza il danno alla salute, avrebbe

abbandonato l’attività indipendente per dedicarsi ad un lavoro dipendente.

Infine,

va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della

media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP 1999 p. 484),

ciò che, come visto, corrisponde al caso in esame.

2.9.2

Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso di specie, per

la determinazione del reddito da invalido, in applicazione della succitata

giurisprudenza, il consulente ha fatto riferimento ai dati

salariali statistici nazionali (tabella TA1) ed ha tenuto conto di una

riduzione del 20% del salario statistico. Con una capacità lavorativa al 100%

(periodo prima del 25 agosto 2005) il reddito da invalido, stato al 2004

(momento della perizia dr. __________), ammonta a fr. 45'106.--; dal

marzo 2006 (sei mesi dopo l’incidente), con una capacità lavorativa in attività

adeguate del 75% il reddito ipotetico ammonta rispettivamente a fr. 37'094.--

(2004) e fr. 37'914.-- (dato aggiornato al 2006).

Siccome tali importi sono superiori alla media dei redditi da

indipendente che l’assicurato aveva percepito prima del danno alla salute,

l’Ufficio AI ha rettamente sostenuto che non vi è stata alcuna perdita di

guadagno e quindi non sussiste un diritto alla rendita e nemmeno ad una

riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una riformazione

professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al guadagno pari

almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)].

Va tuttavia ricordato all’insorgente che può chiedere all’AI,

a titolo di servizio di collocamento previsto per gli assicurati che

presentano un’incapacità al lavoro e che sono idonei all’integrazione, un

sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato (art. 18 cpv. 1

lett. a LAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2008). Spetterà comunque

all’Ufficio AI, dopo un esame sommario, decidere sull’attuazione di tale provvedimento

(cfr. art. 18 cpv. 2 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008).

In

conclusione, tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico del ricorrente, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di poter

beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente patrocinato,

tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle tasse e spese di giustizia.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel

caso in esame, sebbene l’insorgente, nonostante l’esplicita richiesta da parte

del TCA, non abbia prodotto l’attestato municipale relativo all’assistenza

giudiziaria, ma unicamente documentazione esecutiva, sulla base degli atti

presenti all’inserto la sua indigenza risulta comunque provata. Infatti,

allegata alla lettera 4 febbraio 2008 al TCA risulta esserci lo scritto 17

gennaio 2007 dell’____________________ (Ufficio del __________) che ha

informato lo IAS che all’assicurato “sono concesse prestazioni di sostegno

sociale da parte del nostro Ufficio” (doc. C2).

Inoltre,

in occasione della fissazione del sussidio cassa malati 2008 l’Ufficio __________,

sulla base dei propri accertamenti, ha tenuto conto di un reddito determinante

non superiore a fr. 14'000.--, corrispondente quindi ad un reddito mensile massimo

di fr. 1'166.-- (cfr. consid. 2.10). Essendo tale importo sufficiente solo per

far fronte all’importo base mensile di fr. 1'100.-- per persona sola risultante

dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo,

emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF)

ed in vigore dal 1° gennaio 2001, l’assicurato va pertanto considerato

indigente ai sensi della giurisprudenza.

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, l’insorgente

è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I

885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora

la sua situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster