32.2007.384
Assicurato con attività indipendente. Determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario. Conferma della perizia medica multidisciplinare e conferma dell'assenza di un grado d'invalidit
28 gennaio 2009Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.384
Data decisione, Autorità:
28.01.2009, TCA
Ricorso:
TF,9C_175/2009, 27.05.2009
Titolo:
Assicurato con attività indipendente. Determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario. Conferma della perizia medica multidisciplinare e conferma dell'assenza di un grado d'invalidità pensionabile
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.384
BS/td
Lugano
28 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 13 novembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
classe 1959, già professionalmente attivo quale muratore
indipendente, nel mese di novembre 1991 inoltrò una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1) in quanto portatore di una “sindrome lombosacrale
cronica in seguito a caduta da un tetto dell’altezza di circa 5 m (25.09.87), TAC L4-S1 s.p. (09.01.91) e sviluppo depressivo reattivo”, così come
certificato dal dr. __________, medico curante (doc. AI 4).
Sulla base di una perizia
multidisciplinare eseguita presso il SAM (Servizio medico di accertamento
dell’AI) - attestante una piena capacità lavorativa sia nella professione di
muratore che in qualsiasi altra attività adeguata (doc. AI 14) -, con decisione
24 novembre 1992 l’Ufficio AI respinse la domanda di prestazioni (doc. AI 19).
1.2. Nel
mese di novembre 2002 l’assicurato presentò una nuova richiesta di prestazioni
AI con lo scopo di essere posto al beneficio di una
riformazione professionale (cfr. doc. AI 24).
Non avendo l’assicurato
apportato la prova di un peggioramento del suo stato di salute, con pronunzia
10 gennaio 2003 l’Ufficio AI non entrò nel merito della richiesta di
prestazioni (cfr. doc. AI 27).
Siccome
nel frattempo l’assicurato aveva prodotto la necessaria documentazione medica,
con decisione 6 marzo 2003 l’amministrazione accolse parzialmente l’opposizione,
entrando nel merito della domanda di prestazioni (doc. AI 36).
1.3. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________
(doc. AI 64) e una valutazione da parte del consulente in integrazione professionale
(doc. AI 80-9), con decisione 9 agosto 2004 l`Ufficio AI respinse nuovamente la
domanda di prestazioni sulla base delle seguenti considerazioni:
" (...)
Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli
atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere
inabile unicamente nella misura del 33% nell'attività svolta di muratore
indipendente a causa del danno alla salute.
Attività adeguate allo stato di salute come per es. l'aiuto
magazziniere, l'agente di sicurezza, il venditore nel settore artigianale,
ecc., risultano essere esigibili in misura totale. Nell'esercizio di tali
attività il reddito conseguibile risulta essere pari ad almeno fr. 35'735.-- e
pertanto la capacità di guadagno dichiarata prima del danno alla salute risulterebbe
ampiamente recuperata." (doc. AI 80-36)
Con
decisione su opposizione 15 agosto 2004 l’Ufficio AI confermò il diniego di
prestazioni assicurative.
Con
sentenza 7 dicembre 2005 (inc. 32.2005.48) la scrivente Corte, in parziale
accoglimento del ricorso presentato dall’as- sicurato contro la succitata
decisione amministrativa, ritenne che le patologie dell’assicurato non erano
state sufficientemente approfondite, con particolare riferimento all’eventuale
affezione psichica. Di conseguenza il TCA rinviò gli atti all’amministrazione
per procedere, mediante una valutazione psichiatrica, all’accertamento
dell’aspetto extra-somatico, rispettivamente dell’eventuale inabilità
lavorativa dell’assicurato con riferimento sia alla sua precedente attività di
muratore, sia, se del caso, ad altre attività esigibili (doc. AI 93).
1.4. Il 12
dicembre 2005 l’assicurato comunicò di essere stato vittima di un infortunio
occorsogli il 28 agosto 2005, che gli causò una frattura piatto tibiale mediale
sinistra ed una frattura vertebra lombare 1 e 2 (cfr. certificato 23 marzo 2006
del dr. __________; doc. AI 101-1). Con scritto 5 aprile 2006 l’Ufficio AI decise
quindi di eseguire una nuova perizia multidisciplinare presso il SAM (doc. AI
103-1).
Essendosi
l’assicurato opposto, per diversi motivi, a tale accertamento, nonostante lo
scritto 24 aprile 2006 in cui egli era stato reso attento sulle conseguenze di
una mancata collaborazione, con decisione 8 maggio 2006 l’Ufficio AI respinse un‘altra
volta la domanda di prestazioni (doc. AI 110-1).
Successivamente,
ricevuto da parte dell’assicurato l’impegno scritto a sottoporsi al previsto
accertamento medico, con decisione su opposizione 16 giugno 2006
l’amministrazione dispose il riesame della domanda di prestazioni, previa
esecuzione di una perizia multidisciplinare presso il SAM (doc. AI 116).
1.5. Con scritto
31 ottobre 2006 il SAM convocò l’assicurato alla visita peritale del 5
dicembre 2006, informandolo dei singoli consulti specialistici esterni da
effettuare (doc. AI 118-1). Il relativo referto è stato consegnato il 17
gennaio 2007 (doc. AI 125).
Dopo uno scambio di
corrispondenza con l’Ufficio AI in merito alla trasmissione delle risultanze
peritali, il 24 gennaio 2007 l’assicurato inoltrò al TCA un ricorso per
ritardata giustizia, chiedendo che all’amministrazione venisse ordinato di
emanare al più presto una decisione in merito alla domanda di prestazioni e che
fosse accertato il suo diritto ad ottenere copia rapporto del SAM (doc. AI
129-3).
Con sentenza 29 maggio
2007 questa Corte accolse parzialmente il ricorso. Ravvisando una ritardata
giustizia unicamente in merito alla mancata emanazione di una
decisione relativa alla trasmissione all’assicurato di una copia della perizia multidisciplinare,
il TCA ordinò all’Ufficio AI di evadere immediatamente la pendenza (inc.
32.2007.32).
Il ricorso di diritto pubblico
inoltrato dall’assicurato contro la pronunzia cantonale venne dichiarato
inammissibile dal TF con sentenza 20 dicembre 2007 (9C_410/2007).
1.6. Fondandosi sulla perizia 19
gennaio 2007 del SAM e sul rapporto 11 giugno 2007 del consulente in
integrazione professionale (in seguito: consulente), mediante progetto di decisione
11 luglio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI
169-4).
Con scritti 12 luglio e 26
luglio 2007 l’assicurato si è opposto al prospettato diniego di prestazioni
(doc. AI 169-9 e 13).
Con atto 1° novembre 2007
l’assicurato ha nuovamente presentato al TCA ricorso per ritardata giustizia,
completato il 14 novembre 2007, mediante il quale ha sollecitato l’emissione di
una decisione formale (doc. AI 170-2 e 3).
Avendo in data 13 novembre
2007 l’Ufficio AI emesso la chiesta decisione formale, con sentenza 1° dicembre
2007 questa Corte ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 32.2007. 347).
1.7. Come accennato, il 13 novembre
2007 l’Ufficio AI ha emesso una decisione formale, mediante la quale ha
rifiutato il diritto a provvedimenti professionali e ad una rendita
d’invalidità, non presentando l’assicurato un grado d’incapacità al guadagno almeno
del 20% (doc. AI 173-5).
1.8. Contro la succitata decisione
l’assicurato ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. Postulando in
sostanza l’accoglimento della domanda di prestazioni, egli ha contestato la
perizia SAM, nonché la determinazione dei redditi di riferimento, evidenziando
di non poter esercitare la sua attività di muratore. L’insorgente ha inoltre fatto
presente di versare in condizioni economiche precarie, motivo per cui ha chiesto
di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria.
1.9. Con risposta di causa,
l’Ufficio AI, confermando la decisione impugnata, ha invece chiesto la
reiezione del ricorso.
1.10. Il 14 gennaio 2008
l’assicurato, ribadendo quanto scritto nel ricorso, ha trasmesso il certificato
7 dicembre 2007 del suo medico curante (VII).
Con scritto 4 febbraio
2008 il ricorrente, facendo riferimento ad una causa giudiziaria in ambito AVS -
conclusasi, a suo favore, con sentenza 1° febbraio 2008 (inc. 30.2007.55) - ha
trasmesso al TCA della corrispondenza (VIII).
Preso conoscenza della
nuova documentazione, con scritto 15 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha confermato
la propria decisione (XII).
Invitato da questa Corte a
presentare il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, in data 13 febbraio 2008 il ricorrente ha invece prodotto diversi
atti esecutivi (XI).
Da ultimo, il 10 marzo
2008 l’assicurato ha presentato un ulteriore scritto (XIII).
1.11. Su richiesta
del TCA, il 15 maggio 2008 lo __________ ha indicato le modalità di calcolo
alla base della concessione al qui ricorrente di un sussidio di cassa malati per
il 2008 di fr. 2'892.--, oggetto della STCA 16 aprile 2008, inc. 36.2008.42 (XVII,
XVIII).
1.12. Ritenuto
necessario procedere al completamento della valutazione psichiatrica, eseguita
nell’ambito della perizia 12 gennaio 2007 del SAM ed interrotta a seguito della
mancata collaborazione dell’assicurato, con scritto 28 maggio 2008 il Vicepresidente
del TCA ha chiesto a quest’ultimo il suo formale impegno a voler collaborare con
la dr.ssa __________, incaricata di portare a termine l’esame peritale (XIX).
Preso
atto della volontà di collaborazione da parte dell’assicurato (XX), il 4 giugno
2008 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’espletamento (completazione) della
perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________, nonché da parte del SAM di
una valutazione medico-teorica globale dell’abilità lavorativa (XXI).
1.13. Il 31 ottobre
2008 il SAM ha consegnato la perizia psichiatrica e la valutazione
medico-teorica della residua capacità lavorativa. I periti hanno ritenuto
l’assicurato abile al 45% nella propria professione di muratore ed al 75% in
attività leggere adeguate (XXX).
Su
richiesta del TCA, le parti hanno prodotto le proprie osservazioni (XXXII,
XXXIII).
1.14. Infine,
questa Corte ha richiesto dalla Cassa __________ __________ l’estratto conto
AVS dell’assicurato (XXXVII).
considerato in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in
seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una riformazione
professionale, rispettivamente ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Nella
fattispecie concreta, a seguito della STCA di rinvio 7 dicembre 2005 e
considerato che il 28 agosto 2005 l’assicurato aveva subito un infortunio,
l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM.
Dal
referto 16 gennaio 2007 (doc. Al 125-1) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: ortopedica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).
Avendo l’assicurato interrotto l’esame psichico e ricevuto in seguito l’impegno
formale di collaborare con la dr.ssa __________, il TCA ha ordinato la
continuazione della perizia psichiatrica (cfr. consid. 1.13). In data 31
ottobre 2008 il SAM ha aggiornato il referto multidisciplinare con la valutazione
psichiatrica e proceduto alla valutazione medico-teorica globale della residua
capacità lavorativa.
Riguardo
alla componente somatica, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome
lombovertebrale cronica con/su:
➣ condrosi lombosacrale L5-S1,
➣ protrusione in sede paramediana/recessale a ds. L5-S1,
➣ pregresse fratture da compressione stabili dei corpi vertebrali
L1-L2.
Condrosi
femororotulea di moderata entità a sin. con /su:
➣ pregressa
frattura del piatto tibiale a sin. (28.08.2005) ed osteosintesi (1.09.2005),
➣ pregressa lesione iatrogena del nervo sapheno a sin.
5.2 Diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa
Ipertensione
arteriosa.
Obesità con BMI 31,5.
Epatopatia.
Sperone
sottocalcaneare piccolo a sin. (anamnesticamente)." (Doc. AI 125)
Con
la seconda perizia, sulla scorta della valutazione 27 giugno 2008 della dr.ssa __________,
Fatti
i periti hanno integrato le diagnosi con le affezioni di natura psichica:
insonnia non organica (ICD-10 F 51.0) e sindrome ansiosa non specifica (ICD 10
F41.9) (XXX).
In
merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti del SAM hanno
ritenuto l’assicurato, dal marzo 2006, inabile al 55% nella sua originaria
attività di muratore, ma abile al 75% (presenza durante tutto il giorno, con
rendimento ridotto) in attività leggere/medio-leggere in cui non debba: sollevare,
trasportare ripetutamente pesi superiori ai 10-12 chili; mantenere, durante un
periodo prolungato, una posizione coatta (sia in piedi, sia seduta); frequentemente
spostarsi su terreni accidentati ed esposti; spostarsi in automobile oltre gli
80-100 km alla volta.
Per
quanto concerne il periodo antecedente, rispetto al perizia 2 luglio 2004 del
dr. __________, il SAM ha potuto costatare un peggioramento a causa del
ginocchio sinistro (frattura del piatto tibiale e radiologicamente presenza di
artrosi) e delle fratture ai corpi vertebrali L1-L2 dovute all’incidente di montagna
accaduto il 28 agosto 2005. Di conseguenza, i periti hanno potuto accertare una
completa inabilità lavorativa dal 28 agosto 2005 sino ad inizio marzo 2006 (sei
mesi dopo l’infortunio) (XXX pagg. 4/5).
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM.
2.7.1. Per
quel che concerne la problematica ortopedica, nell’ambito della perizia SAM
l’assicurato è stato visto dal dr. __________. Nel dettagliato ed esaustivo
rapporto 6 dicembre 2006 il citato specialista in ortopedia, accertate le
diagnosi d’ordine ortopedico riportate al consid. 2.5, ha ritenuto l’assicurato
inabile fra il 40 e 50% nell’attività abituale di muratore. In attività adeguate,
rispettose dei limiti funzionali di cui al consid. 2.5., la capacità lavorativa
è stata fissata al 75% (doc. AI 125-46).
2.7.2. L’aspetto
neurologico è stato vagliato dal dr. __________. Rilevati esiti di lesione
iatrogena del nervo saphogeno, disturbo non invalidante, lo specialista non ha
individuato patologie neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa.
2.7.3. La
valutazione psichiatrica, oggetto della sentenza di rinvio del 7 dicembre 2005,
è stata eseguita dalla dr.ssa __________. Dal suo rapporto 17 dicembre 2006 si
evince che essa non ha potuto portare a termine l’esame peritale a causa della
scarsa disponibilità dell’assicurato, limitandosi unicamente ad una descrizione
dello status. La dr.ssa __________ ha ritenuto auspicabile un nuovo consulto da
parte di un perito nominato da questa Corte (doc. AI 126).
Rivisto
una seconda volta, dopo che il TCA ha ordinato la completazione, con il
consenso dell’assicurato, della valutazione psichiatrica (cfr. consid. 1.12), con
rapporto 27 giugno 2008 la dr.ssa __________, diagnosticata un’insonnia non
organica (ICD 10; F 51.0) ed una sindrome ansiosa non specifica (IDC 10; F
41.9), ha concluso:
" Nel
corso del colloquio odierno, il soggetto appare, seppure in linea con il suo stile
di base, più disponibile all'incontro: è aperto a una dialettica seppure fermo
sulle sue impressioni sviluppate in anni di "lotte".
Ribadisce la sua
convinzione di essere un paziente "somatico" e di sentirsi, come
dire, offeso (direi soprattutto in termini dinamici) all'idea che gli venga proposto
un colloquio psichiatrico. La sua impressione in merito è che lo psichiatra
possa servire per ridefinire in altro piano un vissuto di dolore fisico che i
tecnici a suo dire non hanno correttamente valutato e definito.
Oggi il suo tono è
più pacato, lo stile interpersonale più adeguato e i toni meglio proposti
all'interlocutore.
La presenza di
ansia libera e somatizzata produce, associata all'insonnia, una limitazione
della capacità lavorativa del soggetto che valuto come pari al 15%.
I disturbi del sonno
producono difetti di tenuta del ritmo lavorativo e non della giornata; il
reintegro delle energie avviene meno efficacemente lasciando il soggetto più
facile alla stanchezza.
Il quadro ansioso
ritengo sostenga anche la tensione emotiva e partecipi attivamente a sostenere
gli episodi di "reattività" del soggetto presentati per esempio in
passato, in sinergia con temi sfumatamente persecutori." (Doc. XXX1 pag. 3,
sottolineatura del redattore).
Essa ha pertanto ritenuto
l’assicurato capace “di investirsi in ambito lavorativo adeguato”, che
lo stesso è “nonostante tutto un uomo capace, volenteroso e complessivamente
disponibile a riprendere un percorso interrotto” (pag. 4 della perizia).
Alla succitata perizia va prestata adesione, non sussistendo indizi per
metterla in dubbio. Del resto, nello stesso ricorso l’assicurato aveva rilevato
che “(…) sono tuttora certo di dover essere giudicato per problemi fisici e
non psichici (…)”.
2.7.4. Tenuto conto dei
singoli consulti, con referto 31 ottobre 2008 il SAM ha ritenuto che
globalmente l’assicurato, oltre a presentare un’incapacità lavorativa del 55%
nella sua originaria professione di muratore, è da considerare abile nella
misura del 75% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati
nella perizia.
È vero che
rispetto alla prima perizia, tale valutazione è rimasta invariata.
Tuttavia, nel
succitato referto i periti hanno evidenziato che le limitazioni in ambito
muscoloscheletertrico ed in ambito psichiatrico non vanno sommate, bensì
integrate, in quanto entrambi tengono conto della riduzione del rendimento
durante l’attività lavorativa (XXX pag. 6).
Al riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
Pertanto, visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza
che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Va fatto presente che se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v
Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
Per il resto
l’assicurato non ha prodotto alcuna certificazione medica che potesse in qualche
modo mettere in dubbio la fondatezza della perizia SAM o indiziare elementi o
diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti
nell’ambito della perizia.
In
conclusione, tenuto conto della perizia multidisciplinare e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che dal marzo 2006 l’assicurato presenta un’inabilità al lavoro del 25% in
attività adeguate.
2.8. Per
quel che concerne il periodo antecedente l’infortunio del 28 agosto 2005,
questa Corte non può che confermare la validità della perizia 2 luglio 2004 del
dr. __________, secondo quanto già implicitamente stabilito nella STCA 7
dicembre 2005 visto che lo scrivente Tribunale aveva riscontrato un
accertamento lacunoso della componente psichiatrica dell’assicurato (…“Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non
sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare
l’UAI non ha approfondito la tematica relativa all’eventuale affezione psichica
dell’assicurato, da egli invocata in tutti i suoi scritti all’amministrazione,
prima e al Tribunale, poi…”, cfr. consid. 2.10 della citata sentenza; inc.
32.2005.48 in doc. AI 93-28).
Poste
le diagnosi di “anamnesticamente lombalgie recidivanti tendenzialmente
croniche con/da turbe statiche modiche del rachide (appiattimento della cifosi
toracale), discopatia L5/S1 (condrosi con protusione centrale); lieve
condropatia retropatellare a sinistra; anamnesticamente calcaneodinia a
sinistra con/da sprono degenerativo” (cfr. doc. AI 63-7), il citato specialista
in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, sulla base di una
dettagliata valutazione, ha osservato: “in
base ai miei riscontri clinici e considerando atti e radiografie a disposizione
ritengo che vi siano impedimenti funzionali solo moderati del rachide che
interferiscono con la capacità lavorativa solo parzialmente…”(doc. AI 63-9).
In
Considerandi
seguito egli aveva elencato le limitazioni funzionali:
" (...)
il paziente può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg in forma normale, fino
a 25 kg in forma ridotta ma dovrebbe evitare di alzare pesi maggiori.
Il sollevamento sopra
il piano delle spalle è possibile in forma normale per pesi fino a 5 kg circa
ma dovrebbe essere evitato per pesi maggiori.
La manipolazione di
oggetti ed attrezzi è possibile in forma normale per quelli leggeri e medi ma
risulta ridotta per quelli pesanti.
Il lavoro in
posizioni corporee statiche è ridotto in particolare per quella seduta con il
corpo piegato in avanti. Attività in piedi con il busto flesso sono possibili
in forma ridotta.
Movimenti rotatori
rispettivamente di flessione/estensione possono essere effettuati ad un ritmo
lievemente ridotto. Attività in ginocchio sono esigibili in forma leggermente
ridotta.
Il paziente può
camminare su terreni piani e sconnessi ed in discesa senza particolari limiti.
Spostamenti su ponteggi sono esigibili normalmente.
L'impiego delle mani
e delle braccia sull'altezza di un tavolo è possibile senza impedimento.” (doc.
AI 63-9).
In queste circostanze, il perito aveva valutato l’assicurato abile
al 66,6% nell’originaria professione di muratore, ma totalmente abile in tutte
quelle attività rispettose dei summenzionati limiti funzionali.
La
perizia risulta essere pertanto completa, motivata e priva di contraddizioni; alla
stessa va di conseguenza conferito valore probatorio pieno.
Né
del resto agli atti è stata depositata documentazione medica idonea a mettere
in dubbio la valutazione peritale.
Al proposito, il certificato 19 agosto 2004 il dr.__________, medico curante, ha
evidenziato:
" Ho
rivisto il sopraccitato paziente dopo la decisione negativa da parte dell'assicurazione
invalidità.
Il paziente lamenta
ancora dolori lombari, soprattutto la sera e anche dopo lavori leggeri.
Malgrado tutti gli
esami effettuati non è facile valutare l'intensità dei dolori, rimane una
sensazione soggettiva.
Sicuramente il
paziente ha fatto negli ultimi anni un'evoluzione psico-sociale difficile.
Propongo un'altra
valutazione specialistica (il paziente propone il Prof. Dr. __________)."
(Doc. AI 75)
Tale
certificato non porta nuovi elementi che non siano già stati valutati dal
perito. Infatti, le dolenze soggettive sono state compiutamente riscontrate dal
dr. __________, come del resto la problematica psico-sociale (cfr. capitolo “anamnesi
attuale”). Inoltre, il medico curante non ha spiegato il motivo per cui occorre
un’altra valutazione specialistica. Del resto, lo stesso dr. __________, nel
referto 3 novembre 2003 (doc. AI 56-1), aveva fra l’altro proposto un
chiarimento medico-assicura- tivo, ciò che è stato eseguito dal dr. __________,
oltre ad un sostegno psichiatrico [a titolo di completezza va detto che
l’assicurato si recò un'unica volta, il 20 dicembre 2003, dal dr. Montaldi
senza continuare una terapia a causa della sua scarsa collaborazione (cfr. STCA
7.
dicembre 2005, consid. 1.12)].
2.9
Accertata
dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività
leggere adeguate del 100% prima dell’incidente del 28 agosto 2005,
rispettivamente del 75% da marzo 2006 (sei mesi dopo l’incidente), con rapporto
11.
giugno 2007 il consulente, tenuto conto dei dati medici, ha rettamente
individuato alcune possibilità reintegrative, più precisamente:
" I
limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta
gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria
farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione,
stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità,…)
che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, sfruttando le
proprie conoscenze, nel settore del fai da te; come collaboratore tuttofare
presso alberghi, negozi alimentari; come custode; oppure come fattorino;
…)." (Doc. AI 150)
Occorre
qui rammentare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c).
Inoltre,
per la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, il
consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il
reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale muratore
indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera
non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Il calcolo in dettaglio è stato ripreso
nella decisione contestata.
2.9.1
Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si
deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e
del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere
dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il
risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il
reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può
tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità
(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito
che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,
l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile
alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,
pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il
marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003
nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.
32.2003
).
Secondo
la giurisprudenza del TFA d’altra parte, nella determinazione del reddito da
valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del
danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener
conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido
tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998
nella causa G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr.
anche STCA del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).
Nella
specie, il consulente, facendo riferimento al primo rapporto del 28 luglio 2004
in cui aveva costatato che dagli estratti dei conti individuali l’assicurato
aveva pagato contributi su redditi tra i 20'000 e 27'000 franchi (doc. AI 67-2),
ha evidenziato:
" I
redditi conseguiti dall’assicurato erano molto bassi, dai fr. 20'000.-- ai fr.
27'000.--,aggiungendo i contributi AVS-AI-IPG versati raggiungiamo redditi dai
fr. 22'860.-- (fr. 20'000.-- + 4,3%) ai fr. 30'969.- (fr. 27’000.-- + 4,7%)”
(Doc. AI 150-3).
In
effetti, dalle notifiche di tassazione 1999/2000 e 2001/ 2002, tutte relative a
periodi precedenti all’insorgenza del danno alla salute (2002), si evince l’esiguità
dei redditi (doc. AI 40-2 e 40-3).
Va
poi fatto presente che dalle registrazioni presenti negli estratti dei conti
individuali AVS dell’assicurato, richiamati dal TCA (cfr. consid. 1.14), non
risultano redditi maggiori di fr. 27'000.---, nemmeno prima del 1987, anno in
cui l’insorgente è stato vittima di un infortunio (XXXVII).
Ora,
in proposito va detto che, secondo la
giurisprudenza del TFA, alla luce delle circostanze concrete bisogna ritenere
che l’assicurato senza invalidità verosimilmente si sarebbe, come in passato,
volontariamente accontentato di una siffatta attività lavorativa poco
redditizia, bisogna fondarsi su tali proventi, anche se di per sé l’interessato
avrebbe avuto la possibilità di accedere ad altre attività lavorative, magari
salariate, meglio retribuite (STFA non pubblicate del 5 dicembre 2003 nella
causa S., I 630/02 e del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01; RCC 1992 p. 92
consid. 4a; cfr. con riferimento ad assicurati salariati la STCA del 28
febbraio 2007 nella causa R., 35.2006.61 e i riferimenti).
Nel
caso concreto, l’assicurato non ha indicato le ragioni per cui egli si sia
accontentato di redditi così esigui piuttosto di dedicarsi ad altra attività
meglio remunerata. Si deve quindi presumere che tali redditi abbiano la loro
ragione in una libera scelta dell’interessato. Egli non ha del resto mai
sostenuto o lasciato intendere che, senza il danno alla salute, avrebbe
abbandonato l’attività indipendente per dedicarsi ad un lavoro dipendente.
Infine,
va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della
media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP 1999 p. 484),
ciò che, come visto, corrisponde al caso in esame.
2.9.2
Conformemente
la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, per
la determinazione del reddito da invalido, in applicazione della succitata
giurisprudenza, il consulente ha fatto riferimento ai dati
salariali statistici nazionali (tabella TA1) ed ha tenuto conto di una
riduzione del 20% del salario statistico. Con una capacità lavorativa al 100%
(periodo prima del 25 agosto 2005) il reddito da invalido, stato al 2004
(momento della perizia dr. __________), ammonta a fr. 45'106.--; dal
marzo 2006 (sei mesi dopo l’incidente), con una capacità lavorativa in attività
adeguate del 75% il reddito ipotetico ammonta rispettivamente a fr. 37'094.--
(2004) e fr. 37'914.-- (dato aggiornato al 2006).
Siccome tali importi sono superiori alla media dei redditi da
indipendente che l’assicurato aveva percepito prima del danno alla salute,
l’Ufficio AI ha rettamente sostenuto che non vi è stata alcuna perdita di
guadagno e quindi non sussiste un diritto alla rendita e nemmeno ad una
riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una riformazione
professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al guadagno pari
almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)].
Va tuttavia ricordato all’insorgente che può chiedere all’AI,
a titolo di servizio di collocamento previsto per gli assicurati che
presentano un’incapacità al lavoro e che sono idonei all’integrazione, un
sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato (art. 18 cpv. 1
lett. a LAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2008). Spetterà comunque
all’Ufficio AI, dopo un esame sommario, decidere sull’attuazione di tale provvedimento
(cfr. art. 18 cpv. 2 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008).
In
conclusione, tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata
e il ricorso respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico del ricorrente, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di poter
beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente patrocinato,
tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle tasse e spese di giustizia.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel
caso in esame, sebbene l’insorgente, nonostante l’esplicita richiesta da parte
del TCA, non abbia prodotto l’attestato municipale relativo all’assistenza
giudiziaria, ma unicamente documentazione esecutiva, sulla base degli atti
presenti all’inserto la sua indigenza risulta comunque provata. Infatti,
allegata alla lettera 4 febbraio 2008 al TCA risulta esserci lo scritto 17
gennaio 2007 dell’____________________ (Ufficio del __________) che ha
informato lo IAS che all’assicurato “sono concesse prestazioni di sostegno
sociale da parte del nostro Ufficio” (doc. C2).
Inoltre,
in occasione della fissazione del sussidio cassa malati 2008 l’Ufficio __________,
sulla base dei propri accertamenti, ha tenuto conto di un reddito determinante
non superiore a fr. 14'000.--, corrispondente quindi ad un reddito mensile massimo
di fr. 1'166.-- (cfr. consid. 2.10). Essendo tale importo sufficiente solo per
far fronte all’importo base mensile di fr. 1'100.-- per persona sola risultante
dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo,
emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF)
ed in vigore dal 1° gennaio 2001, l’assicurato va pertanto considerato
indigente ai sensi della giurisprudenza.
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, l’insorgente
è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I
885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora
la sua situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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