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Decisione

32.2007.386

Casalinga. Metodo misto. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità dell'assicurata non è sufficiente

18 dicembre 2008Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui le problematiche della propria paziente ne limiterebbero la

capacità lavorativa in misura superiore a quella attestata dai periti del SAM.

L’UAI ha dunque postulato la conferma della decisione del 9 novembre 2007 e la

reiezione del ricorso (doc. X).

1.7. In data 14

febbraio 2008 l’insorgente ha contestato le critiche mosse dall’UAI al

certificato medico della Dr.ssa __________ rilevando che il medico curante ha

posto una diagnosi nell’ambito di una classificazione riconosciuta, si è

pronunciata sul grado d’invalidità ed ha esaminato l’ambito psico-sociale

valutando quindi che alla ricorrente non possono essere imposte attività

lavorative di alcun genere (doc. XII).

Il doc.

XII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIII).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare

all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è

stata ribadita in una STF 9C

15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata

in DTF 133 V 504.

2.6. Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare

allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg.

e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nella

presente fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicazione del metodo

misto, in quanto RI 1 avrebbe trovato un’attività lavorativa al 50% non per sua

scelta ma a causa del danno alla salute che non le permetteva di lavorare in

misura piena (doc. I).

Dagli

atti dell’incarto risulta che la ricorrente, nata nel 1964, sposatasi nel 1992

e con un figlio nato il 16 ottobre 2001, nella richiesta di prestazioni AI per

adulti ha indicato di svolgere l’attività di casalinga dal 1994 e di avere

iniziato l’attività lavorativa presso la __________ di __________ a tempo

parziale (50%) dal 1° maggio 2004 (cfr. doc. AI 1.1 – 1.4).

Nella

medesima domanda circa le indicazioni concernenti il danno alla salute

l’assicurata ha precisato che il danno sussiste dal 1998, ma “è migliorato

fino a non avere dolori nel 2004. Con la ripresa del lavoro il dolore è

gradatamente e fortemente ricomparso” (doc. AI 1-5 punto 7.3).

Nel

rapporto medico del 28 dicembre 2004 il medico curante Dr. __________ ha rilevato

che la paziente dal 1° maggio 2004 è abile al lavoro al 100%, trova

lavoro al 50% e in seguito vi è una ricaduta con frequenti dolori e bloccaggi

alla colonna lombare (doc. AI 5-2, la sottolineatura è del redattore).

Nell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, svolta il 12

dicembre 2005, al punto 1. “Inizio e descrizione del danno alla salute”

l’assicurata ha fornito all’assistente sociale __________ la data del mese di

agosto 2004 quale momento d’inizio del danno alla salute.

Al

quesito riguardante l’attività che l’assicurata eserciterebbe se non fosse

intervenuto il danno alla salute, l’assistente sociale ha indicato che “prima

del danno svolgeva l’attività di segretaria al 50%” (doc. AI 20-1).

Nella

perizia del 18 febbraio 2005 (doc. CM 2-3 contenuto nell’incarto AI) il Dr.

Med. __________ precisa che dopo l’apprendistato di assistente di farmacia con

certificato di capacità, RI 1 ha lavorato fino al 1993. Poi per 11 anni

l’assicurata ha fatto la casalinga, riprendendo un’attività lucrativa a partire

dal 1° maggio 2004 quale segretaria presso la ditta __________ con un impiego

al 50% (mezza giornata). L’inabilità lavorativa è risultata certificata al 100%

dal 16 agosto 2004 (doc. AI 2-4) in linea con quanto affermato dalla ricorrente

nella domanda di prestazioni, dal medico curante e dall’assistente sociale nel

proprio rapporto.

Alla luce

di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che la decisione dell’assicurata

di riprendere l’attività lavorativa soltanto nella misura del 50%, dopo molti

anni di interruzione del lavoro, non sia da ricondurre a ragioni di salute, ma vada

ascritta a una scelta personale della ricorrente.

Del resto

per stessa ammissione dell’assicurata, del suo medico curante e dell’assistente

sociale è soltanto con la ripresa dell’attività lucrativa che sono ricomparsi i

dolori e non precedentemente. Anche questo aspetto conferma che la ripresa

dell’attività lavorativa soltanto al 50% non era dovuta a ragioni di salute.

Va infine

sottolineato che nella presente fattispecie l’assicurata non ha esposto nessun

motivo particolare (ad esempio una necessità economica) atto a rendere credibile

l’esercizio di un’attività lavorativa in misura superiore a quella da lei

intrapresa, se le sue condizioni di salute glielo avessero permesso (cfr. STF I

693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

La

dichiarazione del 7 dicembre 2007 della Direttrice della società __________

(doc. C), secondo la quale l’assunzione di RI 1 al 50% è avvenuta per ragioni

di salute non è atta a mettere in discussione l’operato dell’UAI.

Va

rilevato infatti che tale dichiarazione, peraltro in netto contrasto con quanto

rilevato dalle tavole processuali, è avvenuta a tre anni di distanza dalla fine

del rapporto lavorativo e conseguentemente alla decisione su opposizione del 9

novembre 2007 dell’Ufficio AI. La datrice di lavoro inoltre non ha le

competenze specifiche per valutare il quadro valetudinario della ricorrente e

ritenere se la lavoratrice fosse in grado di garantire una presenza superiore

alla mezza giornata.

Questa

Corte valuta dunque la dichiarazione del 7 dicembre 2007 ininfluente per

l’esito della presente vertenza.

Al

momento in cui è subentrato il danno alla salute l’insorgente lavorava al 50%

quale segretaria e al 50% quale casalinga. Questa Corte ritiene verosimile che,

in assenza del danno alla salute, questa suddivisione sarebbe stata mantenuta,

per cui giustamente l'amministrazioe ha applicato il metodo misto.

2.9. Al fine di

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio

AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare

In tale ambito

i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),

quella ortopedica (Dr. __________) e infine quella neurologica (Dr. __________).

L’aspetto

psichiatrico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, il quale nel proprio referto del 6 giugno 2007 ha concluso quanto segue:

"

(...)

DIAGNOSI

Personalità depressiva

Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)

Tendenza all'attaccamento

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Nelle condizioni attuali ritengo che l'incapacità

lavorativa psichiatrica si situi sul 40%.

EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE

Lo stato psichico dell'A. è peggiorato a partire

dal 2005 restando in seguito sostanzialmente immodificato nonostante la terapia

specialistica.

FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'affaticabilità, il calo dell'autonomia,

l'ansietà e la diminuzione del tono dell'umore sono i fattori che riducono in

maniera significativa la capacità lavorativa dell'A.

POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

È essenziale che la terapia psichiatrica venga

intensificata e quella psicofarmacologica aggiornata.

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Non ritengo indicati dei provvedimenti di

integrazione professionale in questo caso.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ

Sono dell'avviso che l'A. possa dare il meglio di

sè stessa come assistente di farmacia o come impiegata di ufficio o come

segretaria. Come casalinga ritengo che la capacità lavorativa dell'A. salga al

90%." (Doc. AI 55-20+21)

La

patologia ortopedica è stata oggetto di approfondimento da parte del Dr. Med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel rapporto del 7 settembre 2007 ha posto la seguente valutazione:

"

(...)

VALUTAZIONE

1. Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico

- Sindrome vertebrale lombare, rispettivamente

lombo-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali.

- Sindrome algica coxo-femorale, più marcata a destra, in

presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d'intervento nel

1976.

- Lieve condropatia più marcata al

ginocchio destro.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Nello svolgimento di mansioni di segretariato la

signora RI 1 risulta essere abile al lavoro nella misura del 50%, dal punto di

vista ortopedico, con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Dal punto di vista somatico/osteo-articolare, il

quadro clinico complessivo attuale non si distanzia significativamente da

quello descritto dal dr. __________ nel rapporto del 18.2.2005.

Persiste in effetti un quadro di insufficienza

muscolare nel contesto di alterazioni degenerative pluri­segmentali, tuttora

senza indizi per una componente neurologica irritativa o deficitaria.

Per quanto attiene alla displasia congenita delle

anche, i disturbi riferiti dalla signora RI 1 correlano bene con il quadro

clinico e radiologico. Essi faranno oggetto di un intervento di osteotomia del

bacino per migliorare il grado di copertura della testa femorale, previsto dal

dr. __________ fra circa 2 anni.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa viene

giustificata dalla ridotta caricabilità statica funzionale e ponderale del

rachide, così come dalla limitazione agli spostamenti e al mantenimento

prolungato di posizioni sedentarie in relazione con l'affezione articolare

coxo-femorale.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurata? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Per quanto attiene ai disturbi accusati al

rachide lombare, rispettivamente di natura lombo­spondilogena, non ritengo

esservi delle misure terapeutiche ragionevolmente proponibili, in particolare

cruenti, suscettibili di incidere significativamente sulla residuale capacità

lavorativa, rispettivamente sull'esigibilità della signora RI 1.

Tenuto conto dell'estensione pluri-segmentale

delle alterazioni degenerative, considero in questo contesto anche

l'indicazione a suo tempo posta dal dr. __________ di stabilizzazione di uno o

più segmenti.

L'intervento di osteotomia del bacino, previsto

dal dr. __________ fra circa 2 anni alfine di aumentare la copertura della

testa femorale, è suscettibile di incidere sull'evoluzione delle alterazioni

degenerative con un'influenza tuttavia non determinabile a priori sui disturbi

attualmente risentiti dalla signora RI 1.

In questo senso anche l'intervento prospettato al

bacino, rispettivamente alle anche, non è a priori suscettibile di condurre a

un cambiamento significativo della capacità lavorativa residuale,

rispettivamente dell'esigibilità della signora RI 1.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso questa assicurata? Descrivere le risorse di cui

l'assicurata ancora dispone.

Dal punto di vista ortopedico non ritengo che una

riformazione professionale sia suscettibile di condurre a una capacità

lavorativa significativamente superiore a quella attuale, considerato in

particolare il fatto che le mansioni di segretariato svolte dalla signora RI 1

risultano essere medicalmente ben adattate al quadro clinico presentato.

7.

Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre

attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Dal punto di vista osteo-articolare, le mansioni

di segretariato svolte dalla signora RI 1 risultano essere ben adattate al

quadro clinico riscontrato.

Entrano in particolare in linea di conto

unicamente delle mansioni simili con possibilità di libera scelta o almeno

cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza manipolazione di pesi

superiori a talvolta 5-massimo 10 kg, senza spostamenti frequenti o prolungati

su terreni irregolari, comprese le scale, senza movimenti ripetuti o posizioni

inergonomiche per il tronco, senza esposizione a correnti d'aria, sorgenti di

aria condizionata, oppure a cambiamenti frequenti, rispettivamente repentini

del grado di umidità o della temperatura ambiente.

Come a suo tempo già fatto notare dal dr. __________,

un problema supplementare presentato dalla signora RI 1 può potenzialmente

risiedere nella regolarità della sua presenza sul posto di lavoro in relazione

con dei potenziali episodi ricorrenti di bloccaggi iperalgici del rachide.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'assicurata

può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

In qualità di casalinga ritengo la signora RI 1

abile al lavoro nella misura del 60%, con necessità di pianificazione delle

diverse mansioni sull'arco del tempo, con limitazione nelle attività più gravose

per il tronco e le anche in quanto a carico, posizioni, o movimenti."

(Doc. AI 55-25+26+27)

Infine,

la problematica neurologica è stata valutata dal Dr. Med. __________, spec. FMH

in neurologia che ha espresso la seguente valutazione:

"

(...)

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE

Questa paziente lamenta principalmente dolori

toraco-lombari bilaterali in parte con estensione verso le anche e soprattutto

alla coscia destra. Vi sono inoltre fin dall'età di 10 anni circa cefalee

recidivanti che, sulla base dei dati anamnestici, corrispondono ad un'emicrania

senza aura. Per quel che riguarda i dolori toraco-lombari questi sono spiegati

essenzialmente da un problema d'insufficienza lombo-vertebrale cronica, non vi

sono per contro reperti indicativi di una sindrome radicolare agli arti

inferiori. In effetti l'esame neurologico dettagliato è risultato perfettamente

normale. Anche l'emicrania è d'entità tale da non determinare un'inabilità

lavorativa anche solo parziale, trattandosi di crisi rare e ben rispondenti alla

terapia in fase acuta con Imigran. Dal punto di vista neurologico la paziente

può essere considerata abile al lavoro al 100%. Non ho proposte terapeutiche.

Posso così rispondere alle vostre domande secondo

il questionario base:

1.

Diagnosi del suo punto di vista

specialistico.

Sindrome

lombo-vertebrale cronica nell'ambito di un problema d'insufficienza vertebrale,

senza deficit di tipo radicolare agli arti inferiori.

Emicrania senza aura.

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività

da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o

la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal

punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Vedi

anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non

vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Nessuna

proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'A.?

Descrivere le risorse di cui

l'assicurato/a ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore(die o riduzione del rendimento).

Sì, senza

limitazioni dal punto di vista neurologico.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può

svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

In misura

completa." (Doc. AI 55-29+30)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2007, i medici del SAM sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali, hanno posto

le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome vertebrale

lombare, rispettivamente lombospondilogena in presenza di alterazioni

degenerative plurisegmentali. Sindrome algica coxofemorale, più marcata a ds.,

in presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d’intervento nel

1976.

Lieve condropatia più marcata al ginocchio ds. Personalità depressiva.

Sindrome ansioso-depressiva. Tendenza all’attaccamento” (doc. AI 55-11/12).

Quanto

alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile nella

misura del 50% (con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro) nelle

mansioni di segretariato e del 60% come casalinga (doc. AI 55-15).

I

periti del SAM hanno poi concluso indicando quanto segue:

"

(…)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

La patologia ortopedica, caratterizzata

soprattutto da una sindrome vertebrale lombare, lombospondilogena in presenza

di alterazioni degenerative plurisegmentali, da una sindrome algica

coxofemorale in presenza di una displasia bilaterale e da una lieve condropatia

più marcata al ginocchio ds., riduce la capacità lavorativa a causa della

ridotta caricabilità statica funzionale e ponderale del rachide, così come

dalla limitazione agli spostamenti ed al mantenimento prolungato di posizioni sedentarie,

in relazione con l'affezione articolare coxofemorale. Persiste un quadro

d'insufficienza muscolare nel contesto di alterazioni degenerative plurisegmentali,

tuttora senza indizi per una componente neurologica, irritativa o deficitaria,

mentre per quel che attiene alla displasia congenita delle anche i disturbi

riferiti dell'A. correlano bene con il quadro clinico radiologico e saranno

oggetto di un intervento di osteotomia del bacino per migliorare il grado di

copertura della testa femorale, previsto tra ca. due anni.

La patologia psichiatrica, caratterizzata da una

personalità depressiva, una sindrome ansioso-depressiva ed una tendenza

all'attaccamento, riduce la capacità lavorativa a causa dell'affaticabilità,

del calo dell'autostima, dell'ansietà e della diminuzione del tono dell'umore.

Per quel che riguarda l'evoluzione dello stato di salute psichica questo è

peggiorato a partire dal 2005 restando in seguito sostanzialmente immodificato

nonostante la terapia specialistica.

La patologia neurologica non concorre a ridurre

la capacità lavorativa dell'A..

Alla luce dell'attuale perizia possiamo

determinare che lo stato di salute dell'A. è ridotto nella misura del 50% a

partire dal febbraio 2005, dove la stessa era stata peritata dal dr. __________

e da allora non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può

attendere a cambiamenti significativi.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Dal punto di vista peritale le mansioni di

segretariato svolte dall'A: risultano essere ben adattate al quadro clinico

riscontrato. Entrano in particolare in linea di conto unicamente delle mansioni

simili, con possibilità di libera scelta od almeno cambiamento regolare della

posizione di lavoro, senza manipolazione di pesi superiori a talvolta 5 -

massimo 10 kg, senza spostamenti frequenti o prolungati su terreni irregolari,

comprese le scale, senza movimenti ripetuti o posizioni inergonomiche per il

tronco, senza esposizione a correnti d'aria, sorgenti di aria condizionata,

oppure a cambiamenti frequenti, rispettivamente repentini del grado di umidità

o della temperatura ambiente. Un problema supplementare presentato dall'A. può

potenzialmente risiedere nella regolarità della sua presenza sul posto di

lavoro in relazione con dei potenziali episodi ricorrenti di bloccaggi

iperalgici del rachide. Anche in qualità di casalinga l'A. necessità di

pianificazione delle diverse mansioni sull'arco del tempo, con limitazione

nelle attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a carico,

posizioni, o movimenti.

Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione

professionale, in quanto destinati al fallimento.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni

peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del

SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al servizio medico regionale,

rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di eventualmente inviare copia

della nostra perizia ai curanti." (Doc. AI 55-15+16)

L’assicurata,

da parte sua, in sede ricorsuale ha trasmesso un certificato medico del 7

dicembre 2007 del Dr. Med. __________ e in sede di osservazioni il referto del

22.

gennaio 2008 della Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, dal seguente tenore:

"

Ottenuto lo svincolo dal segreto professionale

posso esprimermi come segue:

come le è noto (faccio riferimento anche alla mia

lettera del 28.06.2006) seguo la paziente regolarmente dal marzo 2005 per un

problema depressivo che fino ad oggi non ha risposto in modo soddisfacente alla

terapia impostata. Fino ad oggi infatti non vi è stata remissione

sintomatologica di un quadro caratterizzato da faticabilità, perdita di

motivazione e speranza per il futuro, insonnia, calo del tono dell'umore, presa

di peso (circa 14 kg), momenti d'ansia. La sintomatologia corrisponde a un

Episodio depressivo di gravità medio (ICD-10:F32.1) che vista la durata e la

tendenza a fasi di peggioramento è in evoluzione verso una sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10:F33).

Per quanto riguarda la prognosi un fattore

sfavorevole è rappresentato dalle difficoltà persistenti che si verificano

nell'entourage familiare portatore di un consistente carico

psichiatrico-sociale.

La valutazione sulla personalità della paziente

perfezionata durante l'arco della presa a carico dimostra dei tratti di

introversione con difficoltà introspettiva, di riconoscimento ed elaborazione

dei vissuti come pure nel reperimento di efficaci strategie di adattamento.

Queste caratteristiche personologiche che non si

organizzano in un vero e proprio disturbo della personalità secondo la

nosografia attualmente riconosciuta limitano a mio parere l'efficacia della

psicoterapia supportiva.

Dal profilo farmacologico per un peggioramento

nel mese di dicembre della sintomatologia depressiva ho aggiunto al Fluctine

antidepressivo già prescritto a dosi piene (3 cp, 60 mg/die), un altro

antidepressivo Anafranil in dosaggio attualmente graduale potenziamento.

Entrambi i farmaci sono conosciuti anche per

effetti sulla soglia del dolore. Altri medicamenti assunti dalla paziente sono

ansiolitici (Temesta) e analgesici per dolori e limitazioni funzionali

persistenti.

L'inabilità lavorativa considerata

complessivamente e da me regolarmente certificata resta al 100% e la prognosi a

questo livello rivalutando il decorso degli ultimi due anni non è buona."

(Doc. D)

2.10

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione

impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

effettuata dagli specialisti del SAM il 28 settembre 2007, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

2.11.1

Per quanto

concerne la patologia neurologica il Dr. __________ ha diagnosticato una

sindrome lombo-vertebrale cronica nell'ambito di un problema d'insufficienza

vertebrale, senza deficit di tipo radicolare agli arti inferiori e un’emicrania

senza aura. Lo specialista ha considerato la paziente dal punto di vista

neurologico abile al 100%.

Il TCA

non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e

motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dalla ricorrente.

2.11.2

In merito alla

patologia ortopedica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome

vertebrale lombare, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di

alterazioni degenerative pluri-segmentali, una sindrome algica coxo-femorale,

più marcata a destra, in presenza di una displasia bilaterale congenita già

oggetto d'intervento nel 1976 e una lieve condropatia più marcata al ginocchio

destro. Egli ha ritenuto che nelle mansioni di segretariato l’assicurata

risulta abile al lavoro al 50% dal punto di vista ortopedico, con riduzione del

tempo di presenza sul posto di lavoro. Per quanto riguarda invece l’attività di

casalinga la ricorrente è valutata abile al lavoro nella misura del 60% con

necessità di pianificazione delle diverse mansioni sull’arco del tempo, con

limitazione nella attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a

carico, posizioni, o movimenti.

Il TCA

non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa valutazione specialistica,

approfondita e motivata, che del resto non è stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie ortopediche maggiormente

invalidanti.

2.11.3

Per quanto

concerne la patologia psichiatrica di cui soffre la ricorrente il Dr. __________

ha posto la diagnosi di “personalità depressiva. Sindrome ansioso-depressiva

(ICD10-F41.2) e tendenza all'attaccamento” ritenendo l’assicurata inabile dal

profilo psichiatrico nella misura del 40%. Lo specialista ha osservato che lo

stato psichico di RI 1 è peggiorato dal 2005 restando in seguito tuttavia sostanzialmente

immutato nonostante la terapia specialistica.

La

ricorrente ha prodotto un rapporto del 22 gennaio 2008 della Dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale viene diagnosticato un

episodio depressivo di gravità medio (ICD-10:F32.1) che vista la durata e la

tendenza a fasi di peggioramento è in evoluzione verso una sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10:F33). La dottoressa ha indicato una prognosi sfavorevole da

ricondurre alle difficoltà persistenti che si verificano nell'entourage

familiare portatore di un consistente carico psichiatrico-sociale e ritenuto

un’inabilità lavorativa del 100% (doc. D).

La nostra

Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise

et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,

c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit

fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision

attaquée. (...)"

Nella presente

fattispecie, il TCA rileva che la diagnosi posta dalla Dr.ssa __________ è sì in

parte divergente da quella del perito interpellato dall’amministrazione,

tuttavia non apporta sostanzialmente alcun elemento nuovo che non sia stato

analizzato dal Dr. __________. Entrambi hanno confermato il peggioramento

dell’assicurata a partire dal mese di marzo del 2005 e l’insoddisfacente

rispondenza alla terapia specialistica.

Anche per

quanto riguarda i fattori che riducono la capacità lavorativa vi è convergenza

di opinioni. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’affaticabilità, il calo

dell’autostima, l’ansietà e la diminuzione del tono dell’umore riducono la

capacità lavorativa di RI 1. La Dr.ssa __________ ha anch’essa asserito che il

quadro valetudinario è caratterizzato da faticabilità, perdita di motivazione e

speranza per il futuro, insonnia, calo del tono dell’umore, presa di peso e

momenti d’ansia.

Nella

valutazione della patologia psichiatrica entrambi gli specialisti hanno

sottolineato che il vissuto della paziente ha influenzato il suo stato di

salute espondendola a malesseri di tipo psichico. La Dr. __________ ha

sottolineato che la personalità della paziente dimostra dei tratti di

introversione con difficoltà introspettiva, di riconoscimentio ed elaborazione

dei vissuti come pure nel reperimento di efficaci strategie di adattamento. Il

Dr. __________ da parte sua non si è distanziato da questa valutazione quando

ha affermato che l’assicurata ha sofferto fin da bambina la ferita dell’abbandono

che ha influenzato la sua psiche rendendola eccessivamente empatica e ricettiva

alle sofferenze altrui. I due periti divergono per contro per quanto attiene

alla capacità lavorativa residua della ricorrente. Il Dr. __________ la ritiene

inabile nella misura del 40%, mentre la Dr.ssa __________ ha certificato

un’inabilità completa.

Di

conseguenza, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla perizia del Dr. __________

che non evidenzia contraddizioni e non si è fondata su accertamenti di fatto

errati. Ad essa può dunque senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10.).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella

misura del 50% (con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro) nelle

mansioni di segretariato e del 60% come casalinga.

2.12

L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono

alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una

valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato

la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex

art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo

l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze

concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se, tuttavia,

non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.

5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.12.1

Nell'evenienza

concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica.

L’assistente

sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 12 dicembre 2005,

con rapporto 11 gennaio 2006 ha

concluso per un grado d’inabilità complessivo del 29,5% così motivato:

"

Inizio danno alla salute: agosto 2004. A quel

periodo risalgono i “blocchi ripetuti del busto”, situazione che peraltro si

ripresenta tuttora; vi sono giorni infatti in cui accusa una recrudescenza dei

dolori mentre in altri la sintomatologia è meno acuta seppur sempre presente

(nonostante gli antidolorifici). Le zone maggiormente colpite sono schiena e

anche.

Farmacologia: Condrosulf”

L’assistente

sociale ha poi indicato:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

0.

percentuale

di invalidità

0.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

30.

percentuale

degli impedimenti

10.

percentuale

di invalidità

3.

Non si cimenta più in pietanze elaborate, stufati

o altro, prediligendo una cucina più semplice Ha acquistato altresì un paiolo

elettrico per la polenta al fine di facilitarsi il lavoro.

Non attende ad una pulizia approfondita della

cucina ed evita in modo particolare di salire e scendere dalla scaletta per

rigovernare le parti alte della cucina. In generale alterna le posture, quella

eretta e quella seduta. Riordina la cucina, per contro, senza particolari

difficoltà.

L'alternanza delle posture è una soluzione

praticabile e consente senz'altro all'assicurata di attendere all'attività

culinaria. La sua capacità di salire e scendere dalle scalette è solo

"lievemente ridotta" né si evidenziano limitazioni alle mani: questo

mi porta a dire che può occuparsi delle pulizie in questo ambito con una certa

distribuzione del lavoro.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli impedimenti

70.

percentuale

di invalidità

12,5

Sono due le collaboratrici domestiche che si

occupano della casa (10 ore alla settimana). Si fanno carico di tutte le

attività, anche quelle meno impegnative (pavimenti, bagni, vetri e pulizia

della casa a carattere stagionale). L'assicurata attende alle operazioni di

minor impegno come il riordino, il rifacimento dei letti, lo spolvero e la

pulizia dei lavandini, ovvero a tutto quello che può essere eseguito al livello

del busto. La situazione è tale dal danno alla salute.

Le indicazioni del perito non lasciano spazio

ai dubbi e confermano pienamente le indicazioni dell'assicurata. Non potendo

flettere il busto ripetutamente e inginocchiarsi null'altro rimane se non

l'impegno a livello del busto e solo moderatamente sopra il busto.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

2.

Fa la spesa con il padre, abitudine che aveva già

in precedenza perché da sempre fatica nel trasporto delle merci. Quando

tuttavia si tratta di acquisti di modesta entità e personali se ne occupa

autonomamente (il panettiere comunque le porta il pane a domicilio). Alla

contabilità e ai pagamenti provvede il marito da sempre.

Non sono cambiate le abitudini di acquisto e

comunque è solo nel trasporto delle merci voluminose che possiamo ravvedere

concrete difficoltà. Di qui la percentuale proposta.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

3.

Provvede ad inserire ed estrarre gli indumenti da

lavatrice ed asciugatrice; le lavatrici sono piuttosto basse e dunque "si

sdraia" per poterlo fare.

Anche dello stiro se ne occupa personalmente

distribuendo il lavoro sull'arco della settimana e limitandosi allo stretto

indispensabile. Vi sono momenti tuttavia in cui delega alle collaboratrici (in

questo caso il loro impegno supera le 10 ore settimanali).

Si dedica tuttora al cucito; si tratta perlopiù

di semplici riparazioni con la macchina che al momento esegue occasionalmente

(sono delegate alla suocera). La maglia, per contro, è stata abbandonata con

l'insorgere degli impedimenti.

Alla signora è certamente possibile, tranne

che nei momenti di riacutizzazione di dolori, occuparsi del bucato e dello

stiro; gli elettrodomestici, per esempio, possono essere rialzati, (il che

faciliterebbe il lavoro) e anche lo stiro può essere distribuito sull'arco

della settimana (soluzione che la signora adotta già). Si ammette pertanto il

minor rendimento ma non di più.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

30.

percentuale

di invalidità

6.

Evita di sollevare da terra il bambino, al quale

peraltro deve tuttora cambiare il pannolino della notte. Ha così adottato una

soluzione alternativa, ovvero lasciarlo salire da solo sul mobile­fasciatoio:

in questo modo può cambiarlo senza alcun problema. Lo stesso avviene al momento

di vestirlo: non può farlo infatti da un'altra posizione. Quando poi lo vuole

prendere in braccio si mette semplicemente seduta. Nelle attività sportive è il

padre che lo segue oppure viene accompagnato dal nonno, in ogni caso la signora

preferisce lasciare che siano altri a farlo.

Le indicazioni della signora sono precise e

mettono in evidenza sia le difficoltà sia, nondimeno, le soluzioni che vengono

adottate. L'autonomia è buona ma bisogna senz'altro tener conto della tenera

età del bimbo e di come le sollecitazioni di questo genere siano più d'una

sull'arco della giornata.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

60.

percentuale

di invalidità

3.

Dell'orto e del taglio dell'erba se ne occupano

rispettivamente il padre e il marito. Se però la cura dell'orto è (da sempre)

affidata al padre, altrettanto non può dirsi per il taglio dell'erba, che

grazie ad un tosaerba a marce la signora provvedeva a fare autonomamente

(lasciando al marito l'utilizzo del decespugliatore). Ora questa attività le è

preclusa.

I fiori sono pochi nel giardino, esistono

tuttavia diverse piante che vanno regolarmente potate, attività di cui

l'assicurata non è più in grado di farsi carico. Si limita a dare il cibo ai

pesci nello stagno e ad eliminare le erbacce (seduta su un piccolo sgabello).

La signora ha due gabbie con un gran numero di pappagallini,

passione del padre che da sempre si occupa della loro pulizia. L'assicurata,

per contro, provvede al loro nutrimento.

La riduzione dell'impegno, limitata peraltro

al taglio dell'erba e alla potatura delle piante, è completamente giustificata

dalla valutazione peritale. Di qui la percentuale proposta.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

29,5

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata

non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome,

l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro

per settimana e salario orario versato.

Due collaboratrici domestiche, remunerate 12 euro

all'ora e per le quali afferma di versare i regolari contributi.

6.

GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

50.

casalinga

50.

TOTALE

100.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Da agosto 2004." (Doc. AI 20-4+5+6)

2.12.2

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 29.5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Nelle

annotazioni del 24 ottobre 2007, successive alla perizia del SAM, l’assistente

sociale ha riconfermato la propria precedente valutazione.

Nel suo

ricorso l’assicurata ha genericamente contestato l’inchiesta economica

evidenziando che “le attività relative all’alimentazione, alla spesa e

acquisti diversi, nonché al bucato risultano essere maggiormente impedite

rispetto a quanto indicato nel rapporto. Nell’ambito di tali attività vi sono,

infatti, dei lavori pesanti che la signora RI 1 non svolge più da sola ma

sempre con l’aiuto del padre o del marito…” (doc. I).

Questo

Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito e del padre della ricorrente, che risultano peraltro giustificate

anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le

circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado

d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base

dell'accertamento domiciliare.

2.13

Per quanto

riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.11.3 in

fine, appurato che la ricorrente è abile al lavoro nella misura del 50% nella

sua precedente occupazione di segretaria, questa Corte ritiene che RI 1 possa

sfruttare pienamente la propria residua capacità lavorativa del 50%, visto che

prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava già al 50% quale

segretaria (cfr. consid. 2.8).

In tale

contesto va segnalato che in una STF 9C_293/2007 del 20

maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la

quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata

(anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il

reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua

usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto

guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei

redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto

l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo

parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale

per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da

valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

4.6

Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il

reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione

(34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo

risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità

complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%

(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto

del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per

contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità

parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per

l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione

del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS

se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente

esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.

3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c

pag. 233).”

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota

parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.

In una

sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:

" Pertanto, il reddito da invalido stabilito

secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale

di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita

per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo

successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.)

che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in

casu del 50%).”

Alla luce

di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che, nel caso concreto, la

ricorrente non presenta nessun grado d’invalidità per la parte salariata.

2.14

Viste le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 14,75% (50 X 0% + 50 X 29,5%) in applicazione del metodo misto,

ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.

La

decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.

2.15

Nello scritto del 22 gennaio

2008.

l’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia psichiatrica e

sentiti i testi Dr. __________ e __________.

A tal

proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, come è stato detto, la documentazione agli è sufficiente per statuire

nel merito della vertenza, per cui le richieste probatorie devono essere

disattese.

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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