32.2007.386
Casalinga. Metodo misto. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità dell'assicurata non è sufficiente
18 dicembre 2008Italiano75 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.386
Data decisione, Autorità:
18.12.2008, TCA
Titolo:
Casalinga. Metodo misto. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità dell'assicurata non è sufficiente
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27bis cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.386
LG/DC/sc
Lugano
18 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9
novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1964, precedentemente attiva in qualità di segretaria / casalinga, in data
17 dicembre 2004 ha presentato
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita),
segnalando di essere affetta da “grave discopatia lombare” (doc. AI 1-5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare (doc. AI 55-1) a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’assicurazione invalidità (SAM) e un’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica (doc. AI 20-1), con decisione su
opposizione del 9 novembre 2007 (doc. AI 61-1), l’UAI ha confermato la propria
precedente decisione del 23 maggio 2006 (doc. AI 26-7) respingendo la richiesta
di prestazioni, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità
pensionabile.
Sulla
base della perizia del SAM del 28 settembre 2007 (a mente della quale l'assicurata
presenta un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni di segretariato e del
60% come casalinga), mediante l’applicazione del metodo misto (quota parte
salariata: 50%; quota parte casalinga: 50%), l’amministrazione, dopo aver
nuovamente interpellato l’assistente sociale a suo tempo occupatasi
dell’inchiesta a domicilio, ha confermato un grado d’invalidità globale del
14%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un’invalidità del 100%
e la conseguente erogazione di una rendita intera a far tempo dal mese di
agosto 2004, subordinatamente il riconoscimento di un’invalidità del 50% e la
conseguente erogazione di una mezza rendita a far tempo dal medesimo periodo.
Nel
proprio allegato ricorsuale l’insorgente ha contestato innanzitutto il metodo misto
applicato dall’Ufficio AI per il calcolo dell’incapacità lavorativa e precisato
che la ricorrente ha trovato nel 2004 un’attività lavorativa al 50% non per sua
scelta, ma perché il suo stato di salute non le permetteva di lavorare al 100%.
In
secondo luogo l’assicurata ha contestato la valutazione dei periti del SAM, in
merito alla capacità lavorativa residua della ricorrente. A sostegno delle
proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il certificato medico del 7
dicembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. B) e la dichiarazione della Signora
__________ (doc. C).
Da ultimo
la ricorrente ha contestato l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica svolta l’11 gennaio 2008, la quale - a mente
dell’assicurata – oltre ad essere antecedente all’allestimento della perizia
pluridisciplinare, e dunque non più attuale, non ha correttamente considerato
la percentuale degli impedimenti (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, richiamati i contenuti della decisione impugnata, ha postulato la
reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
1.5. In data 22
gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto del 22 gennaio 2008 del Dr.
Med. __________ (doc. D), chiesto l’audizione dei testi Dr. Med. __________ e __________,
nonché l’allestimento di una perizia pluridisciplinare. La patrocinatrice ha
poi richiamato l’incarto AI, quello dell’Ufficio disoccupazione e chiesto
l’edizione della cartella clinica del Dr. Med. __________ (doc. VIII).
1.6. Con
osservazioni del 30 gennaio 2008 l’UAI ha ribadito la correttezza del proprio
provvedimento richiamando la perizia pluridisciplinare del SAM. L’amministrazione,
riferendosi all’ultimo rapporto medico della Dr.ssa __________ prodotto dalla
ricorrente, ha valutato lo stesso ininfluente ai fini di causa non sostanziando
Fatti
i motivi per cui le problematiche della propria paziente ne limiterebbero la
capacità lavorativa in misura superiore a quella attestata dai periti del SAM.
L’UAI ha dunque postulato la conferma della decisione del 9 novembre 2007 e la
reiezione del ricorso (doc. X).
1.7. In data 14
febbraio 2008 l’insorgente ha contestato le critiche mosse dall’UAI al
certificato medico della Dr.ssa __________ rilevando che il medico curante ha
posto una diagnosi nell’ambito di una classificazione riconosciuta, si è
pronunciata sul grado d’invalidità ed ha esaminato l’ambito psico-sociale
valutando quindi che alla ricorrente non possono essere imposte attività
lavorative di alcun genere (doc. XII).
Il doc.
XII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita in una STF 9C
15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata
in DTF 133 V 504.
2.6. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.7. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea
di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare
allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg.
e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella
presente fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicazione del metodo
misto, in quanto RI 1 avrebbe trovato un’attività lavorativa al 50% non per sua
scelta ma a causa del danno alla salute che non le permetteva di lavorare in
misura piena (doc. I).
Dagli
atti dell’incarto risulta che la ricorrente, nata nel 1964, sposatasi nel 1992
e con un figlio nato il 16 ottobre 2001, nella richiesta di prestazioni AI per
adulti ha indicato di svolgere l’attività di casalinga dal 1994 e di avere
iniziato l’attività lavorativa presso la __________ di __________ a tempo
parziale (50%) dal 1° maggio 2004 (cfr. doc. AI 1.1 – 1.4).
Nella
medesima domanda circa le indicazioni concernenti il danno alla salute
l’assicurata ha precisato che il danno sussiste dal 1998, ma “è migliorato
fino a non avere dolori nel 2004. Con la ripresa del lavoro il dolore è
gradatamente e fortemente ricomparso” (doc. AI 1-5 punto 7.3).
Nel
rapporto medico del 28 dicembre 2004 il medico curante Dr. __________ ha rilevato
che la paziente dal 1° maggio 2004 è abile al lavoro al 100%, trova
lavoro al 50% e in seguito vi è una ricaduta con frequenti dolori e bloccaggi
alla colonna lombare (doc. AI 5-2, la sottolineatura è del redattore).
Nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, svolta il 12
dicembre 2005, al punto 1. “Inizio e descrizione del danno alla salute”
l’assicurata ha fornito all’assistente sociale __________ la data del mese di
agosto 2004 quale momento d’inizio del danno alla salute.
Al
quesito riguardante l’attività che l’assicurata eserciterebbe se non fosse
intervenuto il danno alla salute, l’assistente sociale ha indicato che “prima
del danno svolgeva l’attività di segretaria al 50%” (doc. AI 20-1).
Nella
perizia del 18 febbraio 2005 (doc. CM 2-3 contenuto nell’incarto AI) il Dr.
Med. __________ precisa che dopo l’apprendistato di assistente di farmacia con
certificato di capacità, RI 1 ha lavorato fino al 1993. Poi per 11 anni
l’assicurata ha fatto la casalinga, riprendendo un’attività lucrativa a partire
dal 1° maggio 2004 quale segretaria presso la ditta __________ con un impiego
al 50% (mezza giornata). L’inabilità lavorativa è risultata certificata al 100%
dal 16 agosto 2004 (doc. AI 2-4) in linea con quanto affermato dalla ricorrente
nella domanda di prestazioni, dal medico curante e dall’assistente sociale nel
proprio rapporto.
Alla luce
di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che la decisione dell’assicurata
di riprendere l’attività lavorativa soltanto nella misura del 50%, dopo molti
anni di interruzione del lavoro, non sia da ricondurre a ragioni di salute, ma vada
ascritta a una scelta personale della ricorrente.
Del resto
per stessa ammissione dell’assicurata, del suo medico curante e dell’assistente
sociale è soltanto con la ripresa dell’attività lucrativa che sono ricomparsi i
dolori e non precedentemente. Anche questo aspetto conferma che la ripresa
dell’attività lavorativa soltanto al 50% non era dovuta a ragioni di salute.
Va infine
sottolineato che nella presente fattispecie l’assicurata non ha esposto nessun
motivo particolare (ad esempio una necessità economica) atto a rendere credibile
l’esercizio di un’attività lavorativa in misura superiore a quella da lei
intrapresa, se le sue condizioni di salute glielo avessero permesso (cfr. STF I
693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
La
dichiarazione del 7 dicembre 2007 della Direttrice della società __________
(doc. C), secondo la quale l’assunzione di RI 1 al 50% è avvenuta per ragioni
di salute non è atta a mettere in discussione l’operato dell’UAI.
Va
rilevato infatti che tale dichiarazione, peraltro in netto contrasto con quanto
rilevato dalle tavole processuali, è avvenuta a tre anni di distanza dalla fine
del rapporto lavorativo e conseguentemente alla decisione su opposizione del 9
novembre 2007 dell’Ufficio AI. La datrice di lavoro inoltre non ha le
competenze specifiche per valutare il quadro valetudinario della ricorrente e
ritenere se la lavoratrice fosse in grado di garantire una presenza superiore
alla mezza giornata.
Questa
Corte valuta dunque la dichiarazione del 7 dicembre 2007 ininfluente per
l’esito della presente vertenza.
Al
momento in cui è subentrato il danno alla salute l’insorgente lavorava al 50%
quale segretaria e al 50% quale casalinga. Questa Corte ritiene verosimile che,
in assenza del danno alla salute, questa suddivisione sarebbe stata mantenuta,
per cui giustamente l'amministrazioe ha applicato il metodo misto.
2.9. Al fine di
accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio
AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare
In tale ambito
i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),
quella ortopedica (Dr. __________) e infine quella neurologica (Dr. __________).
L’aspetto
psichiatrico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, il quale nel proprio referto del 6 giugno 2007 ha concluso quanto segue:
"
(...)
DIAGNOSI
Personalità depressiva
Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)
Tendenza all'attaccamento
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali ritengo che l'incapacità
lavorativa psichiatrica si situi sul 40%.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Lo stato psichico dell'A. è peggiorato a partire
dal 2005 restando in seguito sostanzialmente immodificato nonostante la terapia
specialistica.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'affaticabilità, il calo dell'autonomia,
l'ansietà e la diminuzione del tono dell'umore sono i fattori che riducono in
maniera significativa la capacità lavorativa dell'A.
POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
È essenziale che la terapia psichiatrica venga
intensificata e quella psicofarmacologica aggiornata.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo indicati dei provvedimenti di
integrazione professionale in questo caso.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ
Sono dell'avviso che l'A. possa dare il meglio di
sè stessa come assistente di farmacia o come impiegata di ufficio o come
segretaria. Come casalinga ritengo che la capacità lavorativa dell'A. salga al
90%." (Doc. AI 55-20+21)
La
patologia ortopedica è stata oggetto di approfondimento da parte del Dr. Med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel rapporto del 7 settembre 2007 ha posto la seguente valutazione:
"
(...)
VALUTAZIONE
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico
- Sindrome vertebrale lombare, rispettivamente
lombo-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali.
- Sindrome algica coxo-femorale, più marcata a destra, in
presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d'intervento nel
1976.
- Lieve condropatia più marcata al
ginocchio destro.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Nello svolgimento di mansioni di segretariato la
signora RI 1 risulta essere abile al lavoro nella misura del 50%, dal punto di
vista ortopedico, con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Dal punto di vista somatico/osteo-articolare, il
quadro clinico complessivo attuale non si distanzia significativamente da
quello descritto dal dr. __________ nel rapporto del 18.2.2005.
Persiste in effetti un quadro di insufficienza
muscolare nel contesto di alterazioni degenerative plurisegmentali, tuttora
senza indizi per una componente neurologica irritativa o deficitaria.
Per quanto attiene alla displasia congenita delle
anche, i disturbi riferiti dalla signora RI 1 correlano bene con il quadro
clinico e radiologico. Essi faranno oggetto di un intervento di osteotomia del
bacino per migliorare il grado di copertura della testa femorale, previsto dal
dr. __________ fra circa 2 anni.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
La diminuzione della capacità lavorativa viene
giustificata dalla ridotta caricabilità statica funzionale e ponderale del
rachide, così come dalla limitazione agli spostamenti e al mantenimento
prolungato di posizioni sedentarie in relazione con l'affezione articolare
coxo-femorale.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'assicurata? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Per quanto attiene ai disturbi accusati al
rachide lombare, rispettivamente di natura lombospondilogena, non ritengo
esservi delle misure terapeutiche ragionevolmente proponibili, in particolare
cruenti, suscettibili di incidere significativamente sulla residuale capacità
lavorativa, rispettivamente sull'esigibilità della signora RI 1.
Tenuto conto dell'estensione pluri-segmentale
delle alterazioni degenerative, considero in questo contesto anche
l'indicazione a suo tempo posta dal dr. __________ di stabilizzazione di uno o
più segmenti.
L'intervento di osteotomia del bacino, previsto
dal dr. __________ fra circa 2 anni alfine di aumentare la copertura della
testa femorale, è suscettibile di incidere sull'evoluzione delle alterazioni
degenerative con un'influenza tuttavia non determinabile a priori sui disturbi
attualmente risentiti dalla signora RI 1.
In questo senso anche l'intervento prospettato al
bacino, rispettivamente alle anche, non è a priori suscettibile di condurre a
un cambiamento significativo della capacità lavorativa residuale,
rispettivamente dell'esigibilità della signora RI 1.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso questa assicurata? Descrivere le risorse di cui
l'assicurata ancora dispone.
Dal punto di vista ortopedico non ritengo che una
riformazione professionale sia suscettibile di condurre a una capacità
lavorativa significativamente superiore a quella attuale, considerato in
particolare il fatto che le mansioni di segretariato svolte dalla signora RI 1
risultano essere medicalmente ben adattate al quadro clinico presentato.
7.
Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre
attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Dal punto di vista osteo-articolare, le mansioni
di segretariato svolte dalla signora RI 1 risultano essere ben adattate al
quadro clinico riscontrato.
Entrano in particolare in linea di conto
unicamente delle mansioni simili con possibilità di libera scelta o almeno
cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza manipolazione di pesi
superiori a talvolta 5-massimo 10 kg, senza spostamenti frequenti o prolungati
su terreni irregolari, comprese le scale, senza movimenti ripetuti o posizioni
inergonomiche per il tronco, senza esposizione a correnti d'aria, sorgenti di
aria condizionata, oppure a cambiamenti frequenti, rispettivamente repentini
del grado di umidità o della temperatura ambiente.
Come a suo tempo già fatto notare dal dr. __________,
un problema supplementare presentato dalla signora RI 1 può potenzialmente
risiedere nella regolarità della sua presenza sul posto di lavoro in relazione
con dei potenziali episodi ricorrenti di bloccaggi iperalgici del rachide.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'assicurata
può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In qualità di casalinga ritengo la signora RI 1
abile al lavoro nella misura del 60%, con necessità di pianificazione delle
diverse mansioni sull'arco del tempo, con limitazione nelle attività più gravose
per il tronco e le anche in quanto a carico, posizioni, o movimenti."
(Doc. AI 55-25+26+27)
Infine,
la problematica neurologica è stata valutata dal Dr. Med. __________, spec. FMH
in neurologia che ha espresso la seguente valutazione:
"
(...)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE
Questa paziente lamenta principalmente dolori
toraco-lombari bilaterali in parte con estensione verso le anche e soprattutto
alla coscia destra. Vi sono inoltre fin dall'età di 10 anni circa cefalee
recidivanti che, sulla base dei dati anamnestici, corrispondono ad un'emicrania
senza aura. Per quel che riguarda i dolori toraco-lombari questi sono spiegati
essenzialmente da un problema d'insufficienza lombo-vertebrale cronica, non vi
sono per contro reperti indicativi di una sindrome radicolare agli arti
inferiori. In effetti l'esame neurologico dettagliato è risultato perfettamente
normale. Anche l'emicrania è d'entità tale da non determinare un'inabilità
lavorativa anche solo parziale, trattandosi di crisi rare e ben rispondenti alla
terapia in fase acuta con Imigran. Dal punto di vista neurologico la paziente
può essere considerata abile al lavoro al 100%. Non ho proposte terapeutiche.
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1.
Diagnosi del suo punto di vista
specialistico.
Sindrome
lombo-vertebrale cronica nell'ambito di un problema d'insufficienza vertebrale,
senza deficit di tipo radicolare agli arti inferiori.
Emicrania senza aura.
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività
da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o
la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal
punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Vedi
anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non
vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Nessuna
proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.?
Descrivere le risorse di cui
l'assicurato/a ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore(die o riduzione del rendimento).
Sì, senza
limitazioni dal punto di vista neurologico.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può
svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In misura
completa." (Doc. AI 55-29+30)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2007, i medici del SAM sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali, hanno posto
le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome vertebrale
lombare, rispettivamente lombospondilogena in presenza di alterazioni
degenerative plurisegmentali. Sindrome algica coxofemorale, più marcata a ds.,
in presenza di una displasia bilaterale congenita già oggetto d’intervento nel
1976.
Lieve condropatia più marcata al ginocchio ds. Personalità depressiva.
Sindrome ansioso-depressiva. Tendenza all’attaccamento” (doc. AI 55-11/12).
Quanto
alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile nella
misura del 50% (con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro) nelle
mansioni di segretariato e del 60% come casalinga (doc. AI 55-15).
I
periti del SAM hanno poi concluso indicando quanto segue:
"
(…)
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia ortopedica, caratterizzata
soprattutto da una sindrome vertebrale lombare, lombospondilogena in presenza
di alterazioni degenerative plurisegmentali, da una sindrome algica
coxofemorale in presenza di una displasia bilaterale e da una lieve condropatia
più marcata al ginocchio ds., riduce la capacità lavorativa a causa della
ridotta caricabilità statica funzionale e ponderale del rachide, così come
dalla limitazione agli spostamenti ed al mantenimento prolungato di posizioni sedentarie,
in relazione con l'affezione articolare coxofemorale. Persiste un quadro
d'insufficienza muscolare nel contesto di alterazioni degenerative plurisegmentali,
tuttora senza indizi per una componente neurologica, irritativa o deficitaria,
mentre per quel che attiene alla displasia congenita delle anche i disturbi
riferiti dell'A. correlano bene con il quadro clinico radiologico e saranno
oggetto di un intervento di osteotomia del bacino per migliorare il grado di
copertura della testa femorale, previsto tra ca. due anni.
La patologia psichiatrica, caratterizzata da una
personalità depressiva, una sindrome ansioso-depressiva ed una tendenza
all'attaccamento, riduce la capacità lavorativa a causa dell'affaticabilità,
del calo dell'autostima, dell'ansietà e della diminuzione del tono dell'umore.
Per quel che riguarda l'evoluzione dello stato di salute psichica questo è
peggiorato a partire dal 2005 restando in seguito sostanzialmente immodificato
nonostante la terapia specialistica.
La patologia neurologica non concorre a ridurre
la capacità lavorativa dell'A..
Alla luce dell'attuale perizia possiamo
determinare che lo stato di salute dell'A. è ridotto nella misura del 50% a
partire dal febbraio 2005, dove la stessa era stata peritata dal dr. __________
e da allora non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può
attendere a cambiamenti significativi.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista peritale le mansioni di
segretariato svolte dall'A: risultano essere ben adattate al quadro clinico
riscontrato. Entrano in particolare in linea di conto unicamente delle mansioni
simili, con possibilità di libera scelta od almeno cambiamento regolare della
posizione di lavoro, senza manipolazione di pesi superiori a talvolta 5 -
massimo 10 kg, senza spostamenti frequenti o prolungati su terreni irregolari,
comprese le scale, senza movimenti ripetuti o posizioni inergonomiche per il
tronco, senza esposizione a correnti d'aria, sorgenti di aria condizionata,
oppure a cambiamenti frequenti, rispettivamente repentini del grado di umidità
o della temperatura ambiente. Un problema supplementare presentato dall'A. può
potenzialmente risiedere nella regolarità della sua presenza sul posto di
lavoro in relazione con dei potenziali episodi ricorrenti di bloccaggi
iperalgici del rachide. Anche in qualità di casalinga l'A. necessità di
pianificazione delle diverse mansioni sull'arco del tempo, con limitazione
nelle attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a carico,
posizioni, o movimenti.
Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione
professionale, in quanto destinati al fallimento.
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni
peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del
SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale,
rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di eventualmente inviare copia
della nostra perizia ai curanti." (Doc. AI 55-15+16)
L’assicurata,
da parte sua, in sede ricorsuale ha trasmesso un certificato medico del 7
dicembre 2007 del Dr. Med. __________ e in sede di osservazioni il referto del
22.
gennaio 2008 della Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, dal seguente tenore:
"
Ottenuto lo svincolo dal segreto professionale
posso esprimermi come segue:
come le è noto (faccio riferimento anche alla mia
lettera del 28.06.2006) seguo la paziente regolarmente dal marzo 2005 per un
problema depressivo che fino ad oggi non ha risposto in modo soddisfacente alla
terapia impostata. Fino ad oggi infatti non vi è stata remissione
sintomatologica di un quadro caratterizzato da faticabilità, perdita di
motivazione e speranza per il futuro, insonnia, calo del tono dell'umore, presa
di peso (circa 14 kg), momenti d'ansia. La sintomatologia corrisponde a un
Episodio depressivo di gravità medio (ICD-10:F32.1) che vista la durata e la
tendenza a fasi di peggioramento è in evoluzione verso una sindrome depressiva
ricorrente (ICD-10:F33).
Per quanto riguarda la prognosi un fattore
sfavorevole è rappresentato dalle difficoltà persistenti che si verificano
nell'entourage familiare portatore di un consistente carico
psichiatrico-sociale.
La valutazione sulla personalità della paziente
perfezionata durante l'arco della presa a carico dimostra dei tratti di
introversione con difficoltà introspettiva, di riconoscimento ed elaborazione
dei vissuti come pure nel reperimento di efficaci strategie di adattamento.
Queste caratteristiche personologiche che non si
organizzano in un vero e proprio disturbo della personalità secondo la
nosografia attualmente riconosciuta limitano a mio parere l'efficacia della
psicoterapia supportiva.
Dal profilo farmacologico per un peggioramento
nel mese di dicembre della sintomatologia depressiva ho aggiunto al Fluctine
antidepressivo già prescritto a dosi piene (3 cp, 60 mg/die), un altro
antidepressivo Anafranil in dosaggio attualmente graduale potenziamento.
Entrambi i farmaci sono conosciuti anche per
effetti sulla soglia del dolore. Altri medicamenti assunti dalla paziente sono
ansiolitici (Temesta) e analgesici per dolori e limitazioni funzionali
persistenti.
L'inabilità lavorativa considerata
complessivamente e da me regolarmente certificata resta al 100% e la prognosi a
questo livello rivalutando il decorso degli ultimi due anni non è buona."
(Doc. D)
2.10
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione
impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
effettuata dagli specialisti del SAM il 28 settembre 2007, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
2.11.1
Per quanto
concerne la patologia neurologica il Dr. __________ ha diagnosticato una
sindrome lombo-vertebrale cronica nell'ambito di un problema d'insufficienza
vertebrale, senza deficit di tipo radicolare agli arti inferiori e un’emicrania
senza aura. Lo specialista ha considerato la paziente dal punto di vista
neurologico abile al 100%.
Il TCA
non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e
motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dalla ricorrente.
2.11.2
In merito alla
patologia ortopedica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome
vertebrale lombare, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di
alterazioni degenerative pluri-segmentali, una sindrome algica coxo-femorale,
più marcata a destra, in presenza di una displasia bilaterale congenita già
oggetto d'intervento nel 1976 e una lieve condropatia più marcata al ginocchio
destro. Egli ha ritenuto che nelle mansioni di segretariato l’assicurata
risulta abile al lavoro al 50% dal punto di vista ortopedico, con riduzione del
tempo di presenza sul posto di lavoro. Per quanto riguarda invece l’attività di
casalinga la ricorrente è valutata abile al lavoro nella misura del 60% con
necessità di pianificazione delle diverse mansioni sull’arco del tempo, con
limitazione nella attività più gravose per il tronco e le anche in quanto a
carico, posizioni, o movimenti.
Il TCA
non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa valutazione specialistica,
approfondita e motivata, che del resto non è stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie ortopediche maggiormente
invalidanti.
2.11.3
Per quanto
concerne la patologia psichiatrica di cui soffre la ricorrente il Dr. __________
ha posto la diagnosi di “personalità depressiva. Sindrome ansioso-depressiva
(ICD10-F41.2) e tendenza all'attaccamento” ritenendo l’assicurata inabile dal
profilo psichiatrico nella misura del 40%. Lo specialista ha osservato che lo
stato psichico di RI 1 è peggiorato dal 2005 restando in seguito tuttavia sostanzialmente
immutato nonostante la terapia specialistica.
La
ricorrente ha prodotto un rapporto del 22 gennaio 2008 della Dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale viene diagnosticato un
episodio depressivo di gravità medio (ICD-10:F32.1) che vista la durata e la
tendenza a fasi di peggioramento è in evoluzione verso una sindrome depressiva
ricorrente (ICD-10:F33). La dottoressa ha indicato una prognosi sfavorevole da
ricondurre alle difficoltà persistenti che si verificano nell'entourage
familiare portatore di un consistente carico psichiatrico-sociale e ritenuto
un’inabilità lavorativa del 100% (doc. D).
La nostra
Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico
curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha
sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise
et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,
c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit
fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision
attaquée. (...)"
Nella presente
fattispecie, il TCA rileva che la diagnosi posta dalla Dr.ssa __________ è sì in
parte divergente da quella del perito interpellato dall’amministrazione,
tuttavia non apporta sostanzialmente alcun elemento nuovo che non sia stato
analizzato dal Dr. __________. Entrambi hanno confermato il peggioramento
dell’assicurata a partire dal mese di marzo del 2005 e l’insoddisfacente
rispondenza alla terapia specialistica.
Anche per
quanto riguarda i fattori che riducono la capacità lavorativa vi è convergenza
di opinioni. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’affaticabilità, il calo
dell’autostima, l’ansietà e la diminuzione del tono dell’umore riducono la
capacità lavorativa di RI 1. La Dr.ssa __________ ha anch’essa asserito che il
quadro valetudinario è caratterizzato da faticabilità, perdita di motivazione e
speranza per il futuro, insonnia, calo del tono dell’umore, presa di peso e
momenti d’ansia.
Nella
valutazione della patologia psichiatrica entrambi gli specialisti hanno
sottolineato che il vissuto della paziente ha influenzato il suo stato di
salute espondendola a malesseri di tipo psichico. La Dr. __________ ha
sottolineato che la personalità della paziente dimostra dei tratti di
introversione con difficoltà introspettiva, di riconoscimentio ed elaborazione
dei vissuti come pure nel reperimento di efficaci strategie di adattamento. Il
Dr. __________ da parte sua non si è distanziato da questa valutazione quando
ha affermato che l’assicurata ha sofferto fin da bambina la ferita dell’abbandono
che ha influenzato la sua psiche rendendola eccessivamente empatica e ricettiva
alle sofferenze altrui. I due periti divergono per contro per quanto attiene
alla capacità lavorativa residua della ricorrente. Il Dr. __________ la ritiene
inabile nella misura del 40%, mentre la Dr.ssa __________ ha certificato
un’inabilità completa.
Di
conseguenza, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla perizia del Dr. __________
che non evidenzia contraddizioni e non si è fondata su accertamenti di fatto
errati. Ad essa può dunque senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10.).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella
misura del 50% (con riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro) nelle
mansioni di segretariato e del 60% come casalinga.
2.12
L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia
domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122.
prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono
alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una
valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato
la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex
art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo
l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze
concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia,
non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.
5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.12.1
Nell'evenienza
concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica.
L’assistente
sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 12 dicembre 2005,
con rapporto 11 gennaio 2006 ha
concluso per un grado d’inabilità complessivo del 29,5% così motivato:
"
Inizio danno alla salute: agosto 2004. A quel
periodo risalgono i “blocchi ripetuti del busto”, situazione che peraltro si
ripresenta tuttora; vi sono giorni infatti in cui accusa una recrudescenza dei
dolori mentre in altri la sintomatologia è meno acuta seppur sempre presente
(nonostante gli antidolorifici). Le zone maggiormente colpite sono schiena e
anche.
Farmacologia: Condrosulf”
L’assistente
sociale ha poi indicato:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
30.
percentuale
degli impedimenti
10.
percentuale
di invalidità
3.
Non si cimenta più in pietanze elaborate, stufati
o altro, prediligendo una cucina più semplice Ha acquistato altresì un paiolo
elettrico per la polenta al fine di facilitarsi il lavoro.
Non attende ad una pulizia approfondita della
cucina ed evita in modo particolare di salire e scendere dalla scaletta per
rigovernare le parti alte della cucina. In generale alterna le posture, quella
eretta e quella seduta. Riordina la cucina, per contro, senza particolari
difficoltà.
L'alternanza delle posture è una soluzione
praticabile e consente senz'altro all'assicurata di attendere all'attività
culinaria. La sua capacità di salire e scendere dalle scalette è solo
"lievemente ridotta" né si evidenziano limitazioni alle mani: questo
mi porta a dire che può occuparsi delle pulizie in questo ambito con una certa
distribuzione del lavoro.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15.
percentuale
degli impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
12,5
Sono due le collaboratrici domestiche che si
occupano della casa (10 ore alla settimana). Si fanno carico di tutte le
attività, anche quelle meno impegnative (pavimenti, bagni, vetri e pulizia
della casa a carattere stagionale). L'assicurata attende alle operazioni di
minor impegno come il riordino, il rifacimento dei letti, lo spolvero e la
pulizia dei lavandini, ovvero a tutto quello che può essere eseguito al livello
del busto. La situazione è tale dal danno alla salute.
Le indicazioni del perito non lasciano spazio
ai dubbi e confermano pienamente le indicazioni dell'assicurata. Non potendo
flettere il busto ripetutamente e inginocchiarsi null'altro rimane se non
l'impegno a livello del busto e solo moderatamente sopra il busto.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
2.
Fa la spesa con il padre, abitudine che aveva già
in precedenza perché da sempre fatica nel trasporto delle merci. Quando
tuttavia si tratta di acquisti di modesta entità e personali se ne occupa
autonomamente (il panettiere comunque le porta il pane a domicilio). Alla
contabilità e ai pagamenti provvede il marito da sempre.
Non sono cambiate le abitudini di acquisto e
comunque è solo nel trasporto delle merci voluminose che possiamo ravvedere
concrete difficoltà. Di qui la percentuale proposta.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
3.
Provvede ad inserire ed estrarre gli indumenti da
lavatrice ed asciugatrice; le lavatrici sono piuttosto basse e dunque "si
sdraia" per poterlo fare.
Anche dello stiro se ne occupa personalmente
distribuendo il lavoro sull'arco della settimana e limitandosi allo stretto
indispensabile. Vi sono momenti tuttavia in cui delega alle collaboratrici (in
questo caso il loro impegno supera le 10 ore settimanali).
Si dedica tuttora al cucito; si tratta perlopiù
di semplici riparazioni con la macchina che al momento esegue occasionalmente
(sono delegate alla suocera). La maglia, per contro, è stata abbandonata con
l'insorgere degli impedimenti.
Alla signora è certamente possibile, tranne
che nei momenti di riacutizzazione di dolori, occuparsi del bucato e dello
stiro; gli elettrodomestici, per esempio, possono essere rialzati, (il che
faciliterebbe il lavoro) e anche lo stiro può essere distribuito sull'arco
della settimana (soluzione che la signora adotta già). Si ammette pertanto il
minor rendimento ma non di più.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
6.
Evita di sollevare da terra il bambino, al quale
peraltro deve tuttora cambiare il pannolino della notte. Ha così adottato una
soluzione alternativa, ovvero lasciarlo salire da solo sul mobilefasciatoio:
in questo modo può cambiarlo senza alcun problema. Lo stesso avviene al momento
di vestirlo: non può farlo infatti da un'altra posizione. Quando poi lo vuole
prendere in braccio si mette semplicemente seduta. Nelle attività sportive è il
padre che lo segue oppure viene accompagnato dal nonno, in ogni caso la signora
preferisce lasciare che siano altri a farlo.
Le indicazioni della signora sono precise e
mettono in evidenza sia le difficoltà sia, nondimeno, le soluzioni che vengono
adottate. L'autonomia è buona ma bisogna senz'altro tener conto della tenera
età del bimbo e di come le sollecitazioni di questo genere siano più d'una
sull'arco della giornata.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
60.
percentuale
di invalidità
3.
Dell'orto e del taglio dell'erba se ne occupano
rispettivamente il padre e il marito. Se però la cura dell'orto è (da sempre)
affidata al padre, altrettanto non può dirsi per il taglio dell'erba, che
grazie ad un tosaerba a marce la signora provvedeva a fare autonomamente
(lasciando al marito l'utilizzo del decespugliatore). Ora questa attività le è
preclusa.
I fiori sono pochi nel giardino, esistono
tuttavia diverse piante che vanno regolarmente potate, attività di cui
l'assicurata non è più in grado di farsi carico. Si limita a dare il cibo ai
pesci nello stagno e ad eliminare le erbacce (seduta su un piccolo sgabello).
La signora ha due gabbie con un gran numero di pappagallini,
passione del padre che da sempre si occupa della loro pulizia. L'assicurata,
per contro, provvede al loro nutrimento.
La riduzione dell'impegno, limitata peraltro
al taglio dell'erba e alla potatura delle piante, è completamente giustificata
dalla valutazione peritale. Di qui la percentuale proposta.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
29,5
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata
non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome,
l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro
per settimana e salario orario versato.
Due collaboratrici domestiche, remunerate 12 euro
all'ora e per le quali afferma di versare i regolari contributi.
6.
GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
50.
casalinga
50.
TOTALE
100.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità al lavoro?
Da agosto 2004." (Doc. AI 20-4+5+6)
2.12.2
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 29.5%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Nelle
annotazioni del 24 ottobre 2007, successive alla perizia del SAM, l’assistente
sociale ha riconfermato la propria precedente valutazione.
Nel suo
ricorso l’assicurata ha genericamente contestato l’inchiesta economica
evidenziando che “le attività relative all’alimentazione, alla spesa e
acquisti diversi, nonché al bucato risultano essere maggiormente impedite
rispetto a quanto indicato nel rapporto. Nell’ambito di tali attività vi sono,
infatti, dei lavori pesanti che la signora RI 1 non svolge più da sola ma
sempre con l’aiuto del padre o del marito…” (doc. I).
Questo
Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
del marito e del padre della ricorrente, che risultano peraltro giustificate
anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le
circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado
d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base
dell'accertamento domiciliare.
2.13
Per quanto
riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.11.3 in
fine, appurato che la ricorrente è abile al lavoro nella misura del 50% nella
sua precedente occupazione di segretaria, questa Corte ritiene che RI 1 possa
sfruttare pienamente la propria residua capacità lavorativa del 50%, visto che
prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava già al 50% quale
segretaria (cfr. consid. 2.8).
In tale
contesto va segnalato che in una STF 9C_293/2007 del 20
maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la
quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata
(anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il
reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua
usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto
guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei
redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto
l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo
parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di
salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in
attività salariata.
L’Alta
Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente
rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al
reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di
una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e
poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,
stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità
a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla
giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale
per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da
valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa
parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2
pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6
Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il
reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione
(34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo
risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità
complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%
(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto
del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per
contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità
parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per
l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione
del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS
se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.
3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c
pag. 233).”
Anche
nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%
come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in
attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività
salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota
parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
In una
sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:
" Pertanto, il reddito da invalido stabilito
secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale
di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita
per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo
successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.)
che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in
casu del 50%).”
Alla luce
di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che, nel caso concreto, la
ricorrente non presenta nessun grado d’invalidità per la parte salariata.
2.14
Viste le
quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 14,75% (50 X 0% + 50 X 29,5%) in applicazione del metodo misto,
ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.
La
decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.
2.15
Nello scritto del 22 gennaio
2008.
l’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia psichiatrica e
sentiti i testi Dr. __________ e __________.
A tal
proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, come è stato detto, la documentazione agli è sufficiente per statuire
nel merito della vertenza, per cui le richieste probatorie devono essere
disattese.
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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