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Decisione

32.2007.387

Assicurata con pluripatologie. Perizia SAM. Conferma della valutazione psichiatra. Rinvio invece degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura reumatologica

4 dicembre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Le indagini

radiologiche non mostrano patologie di rilievo né a livello della colonna vertebrale

né alle articolazioni periferiche indagate. Gli esami di laboratorio mostrano

dei reperti compatibili unicamente con un'iniziale anemia di tipo microcitario.

Gli altri esami di laboratorio erano nella norma. Si tratta in questa paziente

di una fibromialgia di tipo primario. Non sono state evidenziate attualmente

altre patologie che possano spiegare questi dolori cronici. Anche le indagini

di laboratorio eseguite dai colleghi che l'hanno visitata antecedentemente non

hanno posto dei sospetti per altre malattie. Per quanto riguarda quindi la

problematica muscolo-scheletrica, ritengo che questa paziente non presenti

incapacità lavorativa in nessuna professione svolta finora. In particolar modo

nelle attività svolte di venditrice, impiegata operaia presso il servizio

biancheria della ditta inpharzam e nemmeno quale aiuto domiciliare. Anche per

quanto riguarda l'attività professionale attuale di casalinga, non vi sono

limitazioni di sorta." (Doc. AI 35)

In

replica, l’assicurata contesta la valutazione reumatologica:

"

Del resto, le

conclusioni cui è giunto il reumatologo dottor __________ nell'ambito del

referto del 14.11.2005 (oltre due anni fa….) non sono sostenibili. Ciò in

quanto, da un lato (cfr. perizia, dati oggettivi):

a) il dottor __________ cita una ridotta

mobilità delle cervicali e della schiena in generale;

b) certifica i dolori a livello della

colonna vertebrale in tutti i movimenti ed in tutte le direzioni;

c) certifica parecchie dolenzie muscolari un po' in

tutto il corpo.

Prosegue poi precisando che "sono presenti dolori

piuttosto diffusi a tutto l'apparato muscolo-scheletrico, nonché un'evoluzione

piuttosto cronica, con persistenza della sintomatologia e delle resistenza

della stessa a tutte le terapie" - quest'ultimo aspetto sottolineato pure

dalla dottoressa __________.

Il dottor __________ conclude però in senso molto

sorprendente e criticabile (a dire poco), nel senso che, secondo lui, la

paziente non presenta alcuna inabilità lavorativa. Francamente una conclusione

non logica, in contrasto con le constatazioni da lui stesso effettuate. Del

resto, non si può certo sostenere (richiamata anche tutta la documentazione

medica presente nell'incarto AI) che non vi sarebbero patologie né al livello

della colonna vertebrale, né a livello delle articolazioni periferiche.

La valutazione del dottor __________ è quindi

tutt'altro che approfondita, esauriente e motivata, ma è anzi del tutto

contraddittoria." (Doc. IX)

Orbene,

questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla completa e dettagliata perizia.

Va qui fatto presente che di per sé i punti di dolenza riscontrati dal dr. __________

non costituiscono fattori invalidanti, ma permettono di diagnosticare un’eventuale

fibromialgia (cfr. cosiddetti punti diagnostici), patologia caratterizzata da “dolori

diffusi” (in argomento: www.suisse-fibromyalgie.ch).

Il perito, come riportato sopra, ha ben spiegato che a livello

muscolo-scheletrico oggettivamente non vi è la presenza di dolori invalidanti e

non sono state evidenziate altre sintomatologie. Del resto la valutazione

reumatologica non è stata smentita da altri certificati presenti nell’inserto.

L’assicurata

sostiene inoltre che, rispetto alla perizia SAM (gennaio 2007), vi è stato un

peggioramento delle condizioni somatiche. Al riguardo essa ha prodotto il

certificato 10 dicembre 2007 del suo medico curante (dr.ssa __________), la

quale ha evidenziato:

"

Per quanto riguarda le

sue problematiche internistiche, le segnalo:

1. una malattia da reflusso gastro-esofageo, con

ernia iatale

esofagite stadio II, nonostante una terapia

cronica con Agopton 30 mg ed esiti da ulcera duodenale, in concomitanza la

presenza di un colon irritabile ed stipsi cronica. I sintomi sono caratterizzati

da dolori addominali, che purtroppo la terapia medicamentosa non riesce a

controllare. In parte sono anche aggravati dallo stato psichico della paziente.

Considerandi

2.

Asma bronchiale: la paziente ha

un'insufficienza respiratoria, dispnea-ortopnea e purtroppo non rinuncia al

consumo delle sigarette, sempre anche in relazione alla problematica psicologica,

che ho segnalato.

Segnalo oltretutto un'ipovitamitosi B-12, in

sostituzione parenterale, associata ad un difetto di omocisteina, per la quale

la paziente si sottopone regolarmente alle cure prescritte.

La paziente presenta un colesterolosi delle cistifelia

e subisce regolarmente valutazioni anche di tipo ecografico e nel trascorso ha

anche una valutazione chirurgica, che ha sconsigliato l'exeresi dell'organo.

Segnalo altresì un'epatopatia diffusa ed una talassemia minor.

3.

La paziente presenta diversi problemi

osteo-articolari ed è in cura regolarmente dalla specialista in reumatologia e

dalla specialista in chirurgia ortopedica. La problematica è caratterizzata

soprattutto da una tendinite del sovraspinato con borsite deltoidea. La

paziente è limitata funzionalmente nei movimenti.

Da un punto di vista della sola problematica

internistica posso valutare l'incapacità lavorativa don una percenutale attuale

del 60%, mentre ritengo che l'incapacità lavorativa determinata dalla

problematica psichica, sia pari se non superiore all'80%, ma per questo mi

riferisco alla collega specialista, che ha in cura la paziente.

Le faccio rilevare che la paziente, quando è in fase

acuta, non è in grado di attendere neanche alla sua persona e ai di lei

famigliari, malgrado le terapie prescritte." (Doc. C)

Con

annotazioni 27 dicembre 2007 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha pertinentemente

evidenziato che dal succitato certificato non emergono, rispetto alla

valutazione del SAM, modifiche rilevanti ai fini della capacità lavorativa, spiegando

che:

"

la curante continua ad

elencare patologie di scarso rilievo funzionale (affezioni reumatologiche già

accertate in ambito SAM, reflusso gastro-esofageo) o prive di manifestazioni

clinica (colesterolosi della cistifellea: si tratta di referto sono grafico

asintomatica; pure senza sintomi la sostituzione di vitamina B12 salvo la somministrazione

ogni 3 mesi di una iniezione)." (Doc. VIIbis)

Pertanto,

l’incapacità lavorativa del 60% per motivi internistici non è giustificabile.

Nemmeno

dal rapporto 18 maggio 2007 del dr. __________ (prodotto con la replica),

presso il quale l’assicurata è stata in cura dal 20 aprile al 15 maggio 2007,

si evincono peggioramenti di affezioni causanti una rilevante modifica della

capacità lavorativa. Al riguardo, rettamente nella nota 7 febbraio 2008 il SMR

ha evidenziato che il succitato specialista, confermando la presenza di una sindrome

da fibromialgia primaria, ha riscontrato, quali patologie secondarie, “una

periatropatia omeroscapolare destra con allo status motilità passiva intatta, senza

arco dolente, senza segni per una lesione della cuffia rotatoria”….”una

tendopatia meccanica al flessore del dito medio a destra trattato con

infiltrazione” (doc. XI bis; sottolineature del redattore).

L’assicurata

ha prodotto il rapporto 6 dicembre 2007 del dr. __________ relativo all’escissi

di un ateroma a livello toracico ed un lipoma ascellare sinistro di circa 1 cm

(doc. F2), intervento che, come sottolineato nella nota 17 aprile 2008 del SMR,

“comporta di regola una incapacità lavorativa inferiore alle due settimane”

(XIX bis).

Infine,

con certificato 2 aprile 2008 la dr.ssa __________ ha certificato una fibromialgia

generalizzata, artrosi multiplantare (in particolare rizoartrosi, atrosi alle

mani e gonartrosi, spondiloscoartrosi con discopatia C5-C6, L4-L5 e L5-S1),

turbe statiche in deficit posturale e scoliosi dorso-lombare e stato dopo periartrite

scapolo-omerale a destra. Essa ha poi concluso:

"

Il dolore riferito ai

tessuti molli, alle inserzioni muscolo-tendinee e alla masse muscolari, in

parte associate a contratture, causano una importante ipostenia antalgica con

scarsa resistenza allo affaticamento. Questo disturbo porta ad una rilevante

disabilità motoria con marcata limitazione nella attività di vita quotidiana, anche

se solo in parte è dimostrabile un danno oggettivo dell'apparato locomotore.

La paziente non riesce a gestire la propria persona e non sempre riesce a far

fronte alle piccole attività domestiche.

I trasferimenti risultano estremamente dolorosi con

difficoltà e insicurezza nella marcia e disturbi dell'equilibrio. Visto

l'effettiva presenza di questa disabilità la vedo incapace di affrontare qualsiasi

attività lavorativa, anche leggera." (Doc. F1, sottolineatura del

redattore).

Trattandosi

comunque di una valutazione dello stato di salute successivo alla decisione

contestata del 14 novembre 2007 (per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione

di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. DTF 130 V 138

consid. 2), la stessa non può essere presa in considerazione.

2.10

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va

annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda al suddetto accertamento

psichiatrico al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico sia le ripercussioni

dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente nella propria

professione come in altre attività adeguate.

In

esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto della valutazione del dr. __________,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul grado d’invalidità

dell’assicurata, da considerare quale salariata, rispettivamente sull’entità

della rendita.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- che vanno a carico della ricorrente.

2.12

L’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;

STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del

2.

agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre

1998.

nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa

INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

Per

la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere

posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dal

certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risulta che l’insorgente,

classe 1954, è divorziata e convive con sua figlia __________ (nata nel 1993)

insieme al suo compagno. Non percepisce alcuna entrata, non possiede sostanza e

vive grazie al reddito da attività lucrativa percepito dal compagno (cfr.

doc. VI).

Di

conseguenza, l’assicurata deve essere considerata indigente. Essa non percepisce

alcun reddito e non è quindi in grado, da sola (ossia senza l’aiuto del suo

compagno convivente), di far fronte nemmeno all’importo base del minimo esistenziale,

da quantificare in fr. 1'100.-- (corrispondenti all'importo

mensile per debitore che vive da solo stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di

vigilanza cantonale e valido dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso) (solo il

debitore che vive in comunione familiare analoga a quella matrimoniale e da

cui sono nati dei figli viene equiparato, per il calcolo del minimo vitale

LEF, al debitore coniugato con conseguente considerazione di un minimo vitale

più elevato, nel qual caso si deve tuttavia tener conto anche dell’insieme dei

redditi percepiti dai due partner: DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del

6.

agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF

del 22 gennaio 2004 nella causa X.,4P.261/2003 e ivi riferimenti;

Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica

ticinese, Agno 2002, pp. 19s, 38, 79).

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza

in lite (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

D’altra

parte nella misura in cui risulta vittoriosa in causa, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha

diritto al versamento di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (parziali) da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§

La decisione 14 novembre 2007 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui

al consid. 2.8 e renda una nuova decisione.

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

3.

Le

spese, per complessivi fr. 200, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico della ricorrente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico della ricorrente sono

per il momento assunte dallo Stato.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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