32.2007.394
A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni all'assicurato in quanto il grado d'invalidità non è sufficiente
11 dicembre 2008Italiano69 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.394
Data decisione, Autorità:
11.12.2008, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni all'assicurato in quanto il grado d'invalidità non è sufficiente
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.394
LG/DC/sc
Lugano
11 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 dicembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1964, da ultimo attivo quale giardiniere ‘tuttofare’ presso il __________
di __________, il 22 marzo 2006 ha presentato domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando
che “tagliando una palma nel giardino dell’hotel sono caduto dalla scala da
una altezza di circa 3 metri, procurandomi contusioni alla schiena e alle gambe” (doc. AI 1-6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione
invalidità (SAM) con decisione del 10 dicembre 2007 (doc. AI 39-7) preavvisata
con progetto del 27 settembre 2007 (doc. AI 30-1), l’UAI ha negato il diritto a
prestazioni assicurative dopo aver appurato un grado d’invalidità del 24%.
1.3. In data 19
dicembre 2007 il ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere messo al beneficio di
provvedimenti professionali, subordinatamente che gli venga riconosciuta una
rendita intera, eventualmente del 50%.
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato il calcolo del reddito da invalido operato dall’UAI
e le riduzioni effettuate sul reddito statistico, nonché la mancata presa in
considerazione da parte dell’amministrazione di provvedimenti professionali (doc.
I).
1.4. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla perizia del SAM ritenuta completa, motivata,
coerente e conforme alla giurisprudenza federale, ha confermato la valutazione
dell’incapacità lavorativa e dell’invalidità fatta nella decisione impugnata. Anche
per quanto riguarda la determinazione del grado d’invalidità, l’UAI ha difeso
l’operato del consulente in integrazione professionale e il calcolo della
capacità di guadagno residua, in particolare ha ribadito come l’assicurato sia
in grado di accedere senza una ulteriore formazione ad un’ampia gamma di
attività professionali equivalenti alla sua precedente attività senza necessità
di una riformazione professionale (doc. IV).
1.5. Con scritto
29 gennaio 2008 (doc. VI) il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a
questa Corte il certificato medico del Dr. __________ del 24 gennaio 2008 (doc.
B1), quello del Dr. Med. __________ del 22 ottobre 2007 (doc. B2) e quello
della Dr.ssa __________ del 29 gennaio 2008 (doc. B3).
1.6. Con
osservazioni datate 8 febbraio 2008 l’UAI ha comunicato di aver sottoposto la
nuova documentazione medica al SMR, il quale ha concluso che essa non apporta
nuovi elementi medici e non documenta una modifica di rilievo dello stato di
salute dell’assicurato rispetto alla valutazione del SAM. La decisione
impugnata viene dunque confermata e postulata la reiezione del ricorso (doc.
VIII).
Queste
osservazioni sono state trasmesse al rappresentante dell’assicurato per
conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori
che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare
simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la
sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o
stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. L’UAI, con lo scopo di
accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha
affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato sia la patologia psichiatrica (Dr. __________),
sia quella reumatologica (Dr. __________), sia infine quella ortopedica (Dr. __________).
L’aspetto
psichiatrico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, il quale nel suo referto del 10 aprile 2007 ha posto la diagnosi di “Evoluzione
ansioso-depressiva (ICD10-F43.2); Tendenza all’impulsività; Tendenza alla
somatizzazione”. Lo specialista si è poi così espresso:
"
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali l'incapacità lavorativa
psichiatrica dell'A. si aggira sul 30%.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
L'evoluzione ansioso-depressiva con tendenza alla
somatizzazione e alla gestione precaria dell'aggressività è iniziata dopo
essere stato licenziato rimanendo in seguito stazionaria.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA
Fatti
I fattori che riducono la capacità lavorativa
dell'A. consistono nella diminuita capacità di autogestione dovuta ai problemi
psichici e comportamentali insorti dopo il licenziamento.
POSSIBILITÀ DI MIGLIRORE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
È importante che l'A. continui ad essere seguito
a livello specialistico. Penso che l'introduzione di farmaci ad azione
psicostabilizzante possa essere utile in questo caso.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo che l'effettuazione di provvedimenti
di integrazione professionale possano entrare in linea di conto in questo caso.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ
Tenuto conto dei limiti fisici l'A. può a mio
avviso dare ancora il meglio di sè come factotum, giardiniere o autista presso
alberghi."
(Doc. AI 19-45+46)
L’aspetto
reumatologico è invece stato valutato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in
reumatologia, che nel rapporto del 4 aprile 2007 ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
1. DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA
SPECIALISTICO
Avanzata artrosi secondaria dell'articolazione
tibiotarsica a destra
- Importante lesione osteocondrale del
duomo del talo.
Stato dopo frattura della gamba destra distale
nel 1989, guarita con deformazione in valgo di ca. 10°.
Stato dopo osteosintesi della gamba sinistra per
frattura nel 1983
- tentativo di asportazione del materiale
di osteosintesi nel 1997
- atrofia del quadricipite.
Sindrome lombospondilogena cronica
- ernie
discali extraforaminali anamnestiche a livello L3/L4 e L4/L5 a sinistra
(referto TAC del 21.03.05. Lastre non disponibili).
Fascilite plantare cronica a sinistra.
(...)" (Doc. AI 19-50)
Lo
specialista ha poi espresso la seguente valutazione:
"
(...)
Considerandi
2.
DISCUSSIONE
L'assicurato lamenta dolori bilaterali alle gambe
a predominanza destra.
In primo piano vi è a mio avviso un'avanzata
artrosi secondaria della caviglia destra a cui ha probabilmente contribuito la
deformazione della gamba secondaria anamnesticamente a una frattura non curata
che il paziente ha subito nel 1989. Allo sviluppo dell'artrosi ha però
contribuito soprattutto una importante lesione osteocondrale del duomo del
talo. La lesione osteocondrale del talo è una problematica ben conosciuta, si
verifica sempre in questa localizzazione anatomica particolare. Si ritiene che
microtraumi possano giocare un ruolo in una zona particolarmente vulnerabile.
Vengono discussi anche problemi della microcircolazione.
Si tratta clinicamente e radiologicamente di
un'artrosi avanzata. Personalmente, da non specialista, ritengo poco probabile
che il problema possa essere risolto con un intervento conservativo. Dal mio
punto di vista un intervento che corregga l'asse della gamba dovrebbe essere
abbinato a un'artrodesi o eventualmente all'impianto di una protesi della
caviglia.
Un intervento chirurgico è comunque chiaramente
indicato e potrebbe migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato.
È più difficile interpretare i dolori all'arto
inferiore sinistro dopo frattura della tibia prossimale operata in modo
corretto. In primo piano vi sono dolori superficiali pericicatriziali, gonalgie
anteriori aspecifiche e una fasciite plantare.
Non riesco del tutto a spiegare un'importante
atrofia del quadricipite, che risale probabilmente al tentativo di asportazione
del materiale di osteosintesi se non addirittura la frattura, tenendo conto del
fatto che attualmente il paziente ha dolori soprattutto all'arto inferiore
destro. Non ho comunque evidenza per una sindrome radicolare L3 o L4 cronica che
possa spiegare questo reperto.
L'assicurato mostra una sindrome
lombospondilogena cronica che è in secondo piano rispetto ai problemi alle
gambe. Anamnesticamente la TAC del 21.03.05 avrebbe mostrato ernie discali
extraforaminali a livello L3/L4 e L4/L5 a sinistra. È sempre utile in questo
caso guardare direttamente le lastre perché, per esperienza, ernie foraminali
sono spesso difficili da distinguere da artefatti legati a tagli non
perfettamente assiali.
3.
INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE
AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).
Dal punto di vista reumatologico teorico, come
giardiniere l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 70%. Può cioè
lavorare a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 70% che
tiene conto delle limitazioni funzionali espresse al punto 8. Come autista e
"tuttofare", premesso si tratti di lavori di regola leggeri e
variati, l'assicurato è inabile al lavoro al 50%. Può cioè lavorare a tempo
pieno con un rendimento proporzionalmente ridotto a causa delle limitazioni
funzionali espresse al punto 8.
4.
DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A
DAL
SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI
ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
Dal punto di vista reumatologico teorico, nel
corso degli ultimi anni, vi è stato probabilmente un progressivo peggioramento
dell'artrosi della caviglia destra mentre le altre problematiche sono
probabilmente invariate.
5.
COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?
QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?
La diminuzione della capacità lavorativa è legata
soprattutto ai problemi della gamba e della caviglia destra, in misura minore
ai problemi alla gamba sinistra e alla schiena.
6.
RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE
PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA
DISPONE.
Dal punto di vista reumatologico teorico è
possibile realizzare provvedimenti di integrazione.
7.
RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE
ATTIVITÀ?
SE
SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ
ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).
L'assicurato è in grado di svolgere un'attività
leggera, che possa saltuariamente implicare anche qualche compito mediamente
pesante, prevalentemente sedentario ma con possibilità di variare le posizioni
di tanto in tanto, che eviti spostamenti a piedi oltre 500 m e non in modo
troppo ripetuto nel corso della giornata, che eviti di dover camminare su
terreni accidentati. In una tale attività l'assicurato è abile al lavoro a
tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%.
Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il
sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi
leggeri è lievemente ridotta, per carichi medi è ridotta, per carichi pesanti è
molto ridotta e per carichi molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per
lavori
sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a
5.
kg è normale, con pesi superiori a 5 kg è normale.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente
ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è molto ridotta, per lavori molto
pesanti è esigua. La rotazione della mano è normale.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è normale, con rotazione del tronco è lievemente ridotta,
seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti è
lievemente ridotta, inginocchiata è lievemente ridotta e con ginocchia
inflessione è lievemente ridotta.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità funzionale per mantenere la posizione
seduta è lievemente ridotta, per mantenere la posizione eretta è lievemente
ridotta.
e) Spostarsi, camminare:
La capacità funzionale per spostamenti fino a 50
m è lievemente ridotta, oltre 50 m è ridotta, per lunghi tragitti è molto
ridotta, su terreno accidentato è molto ridotta. Per salire e scendere le scale
è ridotta. Lavori su ponteggi o scale a pioli non sono esigibili per motivi di
sicurezza.
f) Diversi:
L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente.
Lavori in equilibrio o bilanciandosi non sono esigibili per motivi di
sicurezza.
Nota: sulla base
di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua
equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto
ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al
67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri
6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45
Kg."
(Doc. AI 19-50+51+52)
Infine,
la patologia ortopedica è stata oggetto di approfondimento da parte del Dr.
Med. __________, spec. FMH in neurologia, che alle domande poste dall’Ufficio
AI ha fornito le seguenti risposte:
"
(...)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1.
Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
Dolori lombari e
lateralmente ai polpacci ed alle caviglie non spiegati da patologie
neurologiche.
Relativa ipotrofia
del quadricipite sinistro, eventualmente spiegata da pregressa lesione
radicolare L4, attualmente comunque non causante deficit rilevanti sul piano
funzionale.
Cefalee di tipo tensionale.
2.
Influenza
di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta
dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del
rendimento sul lavoro).
Dal
punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3.
Descrivere
l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista
specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a
medio-lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come
si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le
limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista
neurologico.
5.
Possibilità
terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti
avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Nessuna
proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
6.
Ritiene
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso
quest'A.?
Descrivere le risorse di cui
l'assicurato/a ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
7.
Ritiene
che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i
limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o
riduzione del rendimento).
Sì senza limitazioni dal punto di vista
neurologico."
(Doc. AI 19-41)
2.6
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158,
pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali,
in particolare la DTF 127 V
294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente
è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per
mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata
dai medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita
e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
I medici del SAM hanno in
effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è
affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla capacità lavorativa del 70% in un’attività leggera e adeguata
rispettosa dei limiti posti dal Dr. Med. __________.
Tali conclusioni sono poi
state fatte proprie dal Dr. Med. __________ del SMR (doc. 24-1).
2.7.1
Dal profilo
della patologia neurologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in
neurologia, ha diagnostico dei dolori lombari e lateralmente ai polpacci ed
alle caviglie non spiegati da patologie neurologiche, una relativa ipotrofia
del quadricipite sinistro, eventualmente spiegata da pregressa lesione
radicolare L4, attualmente comunque non causante deficit rilevanti sul piano
funzionale e infine delle cefalee di tipo tensionale.
Lo
specialista ha indicato che dal punto di vista neurologico non vi è una
diminuzione della capacità lavorativa.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
2.7.2
Per quanto
riguarda la patologia reumatologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in
reumatologia, nella propria dettagliata diagnosi ha indicato una avanzata
artrosi secondaria dell'articolazione tibiotarsica a destra con un’ importante
lesione osteocondrale del duomo del talo. Uno stato dopo frattura della gamba
destra distale nel 1989, guarita con deformazione in valgo di ca. 10°. Uno
stato dopo osteosintesi della gamba sinistra per frattura nel 1983 con
tentativo di asportazione del materiale di osteosintesi nel 1997 e atrofia del
quadricipite. Una sindrome lombospondilogena cronica con ernie discali
extraforaminali anamnestiche a livello L3/L4 e L4/L5 a sinistra e una fascilite
plantare cronica a sinistra.
Il Dr.
Med. __________ ha valutato il paziente inabile al lavoro nella misura del 70%
nella precedente attività di giardiniere. Per contro in attività quale autista
e "tuttofare", premesso si tratti di lavori di regola leggeri e
variati, l'assicurato è inabile al lavoro al 50%. In un'attività leggera, che
possa saltuariamente implicare anche qualche compito mediamente pesante,
prevalentemente sedentario ma con possibilità di variare le posizioni di tanto
in tanto, che eviti spostamenti a piedi oltre 500 m e non in modo troppo ripetuto nel
corso della giornata, che eviti di dover camminare su terreni accidentati
l'assicurato è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al
massimo nella misura del 20%. Egli ha poi illustrato la capacità funzionale
residua di RI 1 (doc. AI 19-51).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni, ben motivate, del Dr. __________,
che non sono state del resto contestate dall’assicurato attraverso dei
certificati medici specialistici attestanti delle patologie reumatologiche
maggiormente invalidanti.
L’assicurato
ha infatti unicamente prodotto un certificato del Dr. Med. __________, spec.
FMH in medicina interna e reumatologia che si limita ad indicare che
l’infiltrazione della regione degli ossicoli accessori/topi articolari
malleolari interni a destra aveva permesso un transitorio miglioramento della
sintomatologia algica e che il paziente presenta ora indizi di una sindrome del
tunnel tarsale con Tinnel positivo sottomalleolare interno alla caviglia
destra. Il medico ha poi specificato di aver eseguito un infiltrazione nella
regione del tunnel tarsale destro con anestetico locale e Diprophos (doc. B1).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.
__________.
2.7.3
Infine l’aspetto
psichiatrico è stato valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite
il consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, che ha posto la diagnosi di evoluzione ansioso-depressiva (ICD10-F43.2);
tendenza all’impulsività e tendenza alla somatizzazione.
Lo
specialista ha poi indicato che nelle condizioni attuali l’incapacità
lavorativa psichiatrica dell’assicurato si aggira sul 30%.
La
certificazione del 29 gennaio 2008 della Dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, allegata dal ricorrente (doc. B3), non giustifica
un diverso apprezzamento della capacità lavorativa residua dell’assicurato. Essa
si limita a diagnosticare una sindrome ansioso depressiva (ICD10-F41.2) e una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e a indicare un’inabilità
lavorativa al 50% dal 2 maggio 2006.
La Dr.ssa
__________ ha certificato che “Per l’astenia, la facile esauribilità,
l’ansia e la disforia non è in grado di dare coerenza e continuità ad
un’attività lavorativa superiore al 50%” (doc. B3). Sostanzialmente il
medico curante ha ripreso quanto aveva già indicato nel rapporto dell’8 maggio
2006, dove aveva posto la medesima diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa e fissato un’incapacità lavorativa al 100% dal 17 gennaio 2006 al 1°
maggio 2006 e al 50% dal 2 maggio 2006 (doc. AI 8-1).
In tale
rapporto del 2006 la Dr.ssa __________ aveva specificato che il caso andava
ancora valutato attraverso un accertamento medico supplementare “soprattutto
per ottenere un reinserimento lavorativo almeno parziale, vista la giovane età,
l’assenza di patologie psichiatriche gravi ed il buon funzionamento antecedente
l’infortunio” (doc. AI 8-3). Accertamento al quale l’amministrazione ha poi
dato seguito con la perizia pluridisciplinare del 13 giugno 2007.
La
certificazione della Dr.ssa __________, allegata in sede ricorsuale, non
è dunque atta a mettere in dubbio le conclusioni alle
quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione, il quale
ha valutato lo stato di salute del ricorrente successivamente
alla certificazione del medico curante.
Per quanto riguarda la
diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, tale la
diagnosi non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad
un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da
una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.6. e STF
I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), per ritenere eccezionalmente
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato
che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza
concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")
come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di
provvedimenti riabilitativi.
Dalle
tavole processuali è pacifico che l’assicurato non è affetto da una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del
Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 e quella recente 9C_636/2007
del 28 luglio 2008).
È la
stessa Dr.ssa __________ nel referto dell’8 maggio 2006 a indicare che “… vista la giovane
età, l’assenza di patologie psichiatriche gravi ed il buon funzionamento
antecedente l’infortunio” il caso andava valutato attraverso un
accertamento medico supplementare (doc. AI 8-3, la sottolineatura è del
redattore).
Il Dr. __________,
da parte sua, ha messo in evidenza che l’assicurato presenta una sofferenza
psicologica che si è venuta appalesando dopo il licenziamento dal posto di
lavoro. Fino a quel momento l’assicurato non aveva denotato disturbi psichici
particolari. In seguito vi è stata un’evoluzione ansioso-depressiva
accompagnata da tendenze alla somatizzazione e all’impulsività. Lo specialista
ha poi ritenuto che il paziente può dare ancora il meglio di sé come factotum,
giardiniere o autista (doc. AI 19-45). Questa Corte ritiene dunque che il
disturbo somatoforme di cui soffre l’assicurato non giustifica un’inabilità
lavorativa superiore a quella fissata dal perito che non possa essere superata tramite
uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile.
Quanto
agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007
il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome
somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o
meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare
eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità
lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è
giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi
giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
L’Alta Corte ha infatti osservato:
" (…)
3.
3.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme
les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI
en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un
état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165;
arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public
in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte
à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux
persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante
pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de
fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose
pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006,
consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique
(profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un
effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent
la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur
l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3
Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal
fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs
avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous
l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée
souffre d'un syndrome
douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux
somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le
litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie
douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral
examine librement.
5.
5.
Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du
critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se
manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée
qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail
actuel.
5.2
En l'occurrence, il convient d'admettre
l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et
symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère
invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel
et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction
cantonale lorsque celle-ci
estime que l'assurée ne subit pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un
retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est
en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui
nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne
convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques
difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le
lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de
suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état
psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au
domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au
dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur
O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant
pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique
permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires
pour que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18
octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie
présentée actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur
le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et
O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents,
d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines
auprès de la doctoresse U.________
depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des constatations de fait
de la Cour cantonale que l'assurée
n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été
régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les
bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et
du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De même, les suggestions
thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie
cognitivo-comportementale) et G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont
pas été mises en oeuvre.
5.3
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le
trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point
de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de
l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation
du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit
fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto
ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006
del 3 dicembre 2007) e conformemente a quanto valutato dal Dr. __________, secondo
questo Tribunale non sono adempiuti neppure gli altri criteri sviluppati dalla
giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore
somatoforme abbia carattere invalidante.
Va
inoltre rilevato che i periti del SAM hanno ritenuto predominante la patologia
reumatologica, per la quale il Dr. __________ ha ritenuto l’assicurato, in
attività adeguate, abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto
massimo nella misura del 20%. Inoltre l’incapacità lavorativa dovuta alla
patologia psichiatrica e a quella reumatologica non vengono sommate nella
perizia del SAM, ma integrate, in quanto entrambe prendono in considerazione i
dolori dell’assicurato.
Secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato
che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole
valutazioni, bensì si deve fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo
ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
Nel caso
di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare che ha adeguatamente indagato la
componente psichiatrica, reumatologica e neurologica, giungendo alla
conclusione che l’insorgente in un’attività lavorativa leggera e adatta può
essere considerato abile al lavoro nella misura del 70% secondo i limiti
imposti dal Dr. __________.
Va infine
rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il
quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni dei medici del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la
giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria
piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA ritiene dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente,
in un’attività lavorativa leggera e adatta, può essere considerato abile al
lavoro nella misura del 70%
2.8
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subito dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto, sono determinanti i dati del 2005 come correttamente applicato
dall’UAI.
2.9
Per quel che
concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata
l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 47'925.- adeguato
al 2005 come emerge dal questionario per il datore di lavoro del 29 marzo 2006
(doc. AI 5-1).
2.10
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a
fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 91), un reddito
mensile di fr. 4'817.07 oppure di fr. 57'804.85 per l'intero anno (fr. 4'817.07
x 12).
L’assicurato,
quale giardiniere / tuttofare avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 47'925.-/ anno
per un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 3'993.75 mese. Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 45'306.51, cfr. Tabella TA1 p.to 1 “ortofloricoltura”, livello
di qualifica 4, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005: fr. 3’596.-
X 12
mesi = 43’152.-, riportato su 41.6 + adeguamento all’indice dei salari
nominali).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
Ritenuto
che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.) da un punto di vista medico, l’assicurato
può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il
reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a 40'463.39 (fr.
57'804.85 ridotti del 30%).
2.11
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una
riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung
2000.
S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es
ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa
das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich
Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,
in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, l’UAI ha applicato una decurtazione dal reddito statistico del 10%
per attività leggere (doc. AI 27-3).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi da tale valutazione, che tiene adeguatamente conto
delle specifiche circostanze del caso concreto.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Partendo quindi da un
salario da invalido di 40'463.39, ammettendo una
riduzione del 10% per circostanze personali, nel 2005 il reddito ipotetico
da invalido è fr. 36'416.45. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del
reddito da valido nel medesimo anno di fr. 47'925.- (consid.
2.9
), emerge un tasso d’invalidità del 24%, percentuale che non dà diritto ad
una rendita d’invalidità.
Nella
presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,
la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe
possibile assegnare al ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di
invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr.
art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).
In effetti,
decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 30'347.54
(75% di fr. 40'463.39).
Raffrontando quest’ultimo
dato al reddito da valido (fr. 47'925.-) otterrebbe un
tasso di invalidità del 36,6%, arrotondato al 37% (cfr. DTF 130 V 121
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
In simili
condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 10 dicembre
2007.
2.12
Va infine
osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%,
egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
La
Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)
prevede:
"
(…)
2.
Conditions
Les conditions suivantes doivent être remplies de
façon cumulative:
–
On doit être en présence d’une invalidité imminente
ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession
antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail
qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.
–
La personne assurée doit être susceptible d’être
réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en
état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.
–
La formation doit être adaptée au handicap et
correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être
simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement
équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui
n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne
sont pas pris en charge."
Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:
"
Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de
vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière
suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation
supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle
qu’elle l’accepte.”
Nel caso di specie la consulente in integrazione professionale (sui
suoi compiti cfr. consid. 2.6.) ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi
di natura professionale.
Nel rapporto del 16 agosto 2007 (doc. AI 27-1) ella
ha osservato che:
“le possibilità di integrazione sono date in
primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per
definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del
soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti
(=esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari
settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle
attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto.
In concreto non si ritiene che l’A. disponga di un sufficiente bagaglio
attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di
attività avanzata o qualificata.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e
tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,
si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in
situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora
apprezzabilmente esteso.
I limiti invalidanti espressi in sede medica
permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore
secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica
con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo /
sorveglianza del funzionamento e della qualità di piccoli elementi, fuori dalla
catena di montaggio e con la possibilità di modificare il piano di lavoro per
permettere l’alternanza della postura) che nel settore terziario (venditore /
cassiere non qualificato, custode – sorvegliante notturno…).”
Questo
Tribunale constata che l’assicurato ha sì frequentato le scuole dell’obbligo e
conseguito il diploma di agronomo nel proprio paese d’origine, ma
successivamente ha svolto unicamente l’attività di giardiniere / tuttofare e
custode. Egli dunque verosimilmente non dispone, come indicato dalla
consulente, di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo che gli
consenta di affrontare una riqualifica professionale.
Inoltre,
va rilevato che, come indicato dalla consulente nel suo rapporto del 16 agosto
2007, le possibilità di reintegrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro,
senza dover prima intraprendere una riqualifica professionale tenuto conto dei limiti invalidanti espressi in sede
medica, rientrano in una “vasta gamma”, potendo egli
svolgere attività attività sia nel settore secondario che nel settore
terziario.
Pertanto
anche nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto
a una riformazione professionale, la decisione del 10 dicembre 2007 merita
piena conferma in questa sede.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese
per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il ricorso
è respinto.
2.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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