Lexipedia

Decisione

32.2007.394

A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni all'assicurato in quanto il grado d'invalidità non è sufficiente

11 dicembre 2008Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I fattori che riducono la capacità lavorativa

dell'A. consistono nella diminuita capacità di autogestione dovuta ai problemi

psichici e comportamentali insorti dopo il licenziamento.

POSSIBILITÀ DI MIGLIRORE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

È importante che l'A. continui ad essere seguito

a livello specialistico. Penso che l'introduzione di farmaci ad azione

psicostabilizzante possa essere utile in questo caso.

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Non ritengo che l'effettuazione di provvedimenti

di integrazione professionale possano entrare in linea di conto in questo caso.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ

Tenuto conto dei limiti fisici l'A. può a mio

avviso dare ancora il meglio di sè come factotum, giardiniere o autista presso

alberghi."

(Doc. AI 19-45+46)

L’aspetto

reumatologico è invece stato valutato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in

reumatologia, che nel rapporto del 4 aprile 2007 ha posto la seguente diagnosi:

"

(...)

1. DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA

SPECIALISTICO

Avanzata artrosi secondaria dell'articolazione

tibiotarsica a destra

- Importante lesione osteocondrale del

duomo del talo.

Stato dopo frattura della gamba destra distale

nel 1989, guarita con deformazione in valgo di ca. 10°.

Stato dopo osteosintesi della gamba sinistra per

frattura nel 1983

- tentativo di asportazione del materiale

di osteosintesi nel 1997

- atrofia del quadricipite.

Sindrome lombospondilogena cronica

- ernie

discali extraforaminali anamnestiche a livello L3/L4 e L4/L5 a sinistra

(referto TAC del 21.03.05. Lastre non disponibili).

Fascilite plantare cronica a sinistra.

(...)" (Doc. AI 19-50)

Lo

specialista ha poi espresso la seguente valutazione:

"

(...)

Considerandi

2.

DISCUSSIONE

L'assicurato lamenta dolori bilaterali alle gambe

a predominanza destra.

In primo piano vi è a mio avviso un'avanzata

artrosi secondaria della caviglia destra a cui ha probabilmente contribuito la

deformazione della gamba secondaria anamnesticamente a una frattura non curata

che il paziente ha subito nel 1989. Allo sviluppo dell'artrosi ha però

contribuito soprattutto una importante lesione osteocondrale del duomo del

talo. La lesione osteocondrale del talo è una problematica ben conosciuta, si

verifica sempre in questa localizzazione anatomica particolare. Si ritiene che

microtraumi possano giocare un ruolo in una zona particolarmente vulnerabile.

Vengono discussi anche problemi della microcircolazione.

Si tratta clinicamente e radiologicamente di

un'artrosi avanzata. Personalmente, da non specialista, ritengo poco probabile

che il problema possa essere risolto con un intervento conservativo. Dal mio

punto di vista un intervento che corregga l'asse della gamba dovrebbe essere

abbinato a un'artrodesi o eventualmente all'impianto di una protesi della

caviglia.

Un intervento chirurgico è comunque chiaramente

indicato e potrebbe migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato.

È più difficile interpretare i dolori all'arto

inferiore sinistro dopo frattura della tibia prossimale operata in modo

corretto. In primo piano vi sono dolori superficiali pericicatriziali, gonalgie

anteriori aspecifiche e una fasciite plantare.

Non riesco del tutto a spiegare un'importante

atrofia del quadricipite, che risale probabilmente al tentativo di asportazione

del materiale di osteosintesi se non addirittura la frattura, tenendo conto del

fatto che attualmente il paziente ha dolori soprattutto all'arto inferiore

destro. Non ho comunque evidenza per una sindrome radicolare L3 o L4 cronica che

possa spiegare questo reperto.

L'assicurato mostra una sindrome

lombospondilogena cronica che è in secondo piano rispetto ai problemi alle

gambe. Anamnesticamente la TAC del 21.03.05 avrebbe mostrato ernie discali

extraforaminali a livello L3/L4 e L4/L5 a sinistra. È sempre utile in questo

caso guardare direttamente le lastre perché, per esperienza, ernie foraminali

sono spesso difficili da distinguere da artefatti legati a tagli non

perfettamente assiali.

3.

INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE

AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

Dal punto di vista reumatologico teorico, come

giardiniere l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 70%. Può cioè

lavorare a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 70% che

tiene conto delle limitazioni funzionali espresse al punto 8. Come autista e

"tuttofare", premesso si tratti di lavori di regola leggeri e

variati, l'assicurato è inabile al lavoro al 50%. Può cioè lavorare a tempo

pieno con un rendimento proporzionalmente ridotto a causa delle limitazioni

funzionali espresse al punto 8.

4.

DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A

DAL

SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI

ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

Dal punto di vista reumatologico teorico, nel

corso degli ultimi anni, vi è stato probabilmente un progressivo peggioramento

dell'artrosi della caviglia destra mentre le altre problematiche sono

probabilmente invariate.

5.

COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

La diminuzione della capacità lavorativa è legata

soprattutto ai problemi della gamba e della caviglia destra, in misura minore

ai problemi alla gamba sinistra e alla schiena.

6.

RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE

PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA

DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico teorico è

possibile realizzare provvedimenti di integrazione.

7.

RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE

ATTIVITÀ?

SE

SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ

ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

L'assicurato è in grado di svolgere un'attività

leggera, che possa saltuariamente implicare anche qualche compito mediamente

pesante, prevalentemente sedentario ma con possibilità di variare le posizioni

di tanto in tanto, che eviti spostamenti a piedi oltre 500 m e non in modo

troppo ripetuto nel corso della giornata, che eviti di dover camminare su

terreni accidentati. In una tale attività l'assicurato è abile al lavoro a

tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%.

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il

sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi

leggeri è lievemente ridotta, per carichi medi è ridotta, per carichi pesanti è

molto ridotta e per carichi molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per

lavori

sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a

5.

kg è normale, con pesi superiori a 5 kg è normale.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di

oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente

ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è molto ridotta, per lavori molto

pesanti è esigua. La rotazione della mano è normale.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è normale, con rotazione del tronco è lievemente ridotta,

seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti è

lievemente ridotta, inginocchiata è lievemente ridotta e con ginocchia

inflessione è lievemente ridotta.

d) Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione

seduta è lievemente ridotta, per mantenere la posizione eretta è lievemente

ridotta.

e) Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per spostamenti fino a 50

m è lievemente ridotta, oltre 50 m è ridotta, per lunghi tragitti è molto

ridotta, su terreno accidentato è molto ridotta. Per salire e scendere le scale

è ridotta. Lavori su ponteggi o scale a pioli non sono esigibili per motivi di

sicurezza.

f) Diversi:

L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente.

Lavori in equilibrio o bilanciandosi non sono esigibili per motivi di

sicurezza.

Nota: sulla base

di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua

equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto

ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al

67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri

6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45

Kg."

(Doc. AI 19-50+51+52)

Infine,

la patologia ortopedica è stata oggetto di approfondimento da parte del Dr.

Med. __________, spec. FMH in neurologia, che alle domande poste dall’Ufficio

AI ha fornito le seguenti risposte:

"

(...)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo

il questionario base:

1.

Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

Dolori lombari e

lateralmente ai polpacci ed alle caviglie non spiegati da patologie

neurologiche.

Relativa ipotrofia

del quadricipite sinistro, eventualmente spiegata da pregressa lesione

radicolare L4, attualmente comunque non causante deficit rilevanti sul piano

funzionale.

Cefalee di tipo tensionale.

2.

Influenza

di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta

dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del

rendimento sul lavoro).

Dal

punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.

3.

Descrivere

l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista

specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a

medio-lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come

si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le

limitazioni funzionali constatate?

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista

neurologico.

5.

Possibilità

terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti

avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Nessuna

proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

6.

Ritiene

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso

quest'A.?

Descrivere le risorse di cui

l'assicurato/a ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

7.

Ritiene

che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i

limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o

riduzione del rendimento).

Sì senza limitazioni dal punto di vista

neurologico."

(Doc. AI 19-41)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158,

pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali,

in particolare la DTF 127 V

294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per

mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata

dai medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita

e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

I medici del SAM hanno in

effetti tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è

affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità lavorativa del 70% in un’attività leggera e adeguata

rispettosa dei limiti posti dal Dr. Med. __________.

Tali conclusioni sono poi

state fatte proprie dal Dr. Med. __________ del SMR (doc. 24-1).

2.7.1

Dal profilo

della patologia neurologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in

neurologia, ha diagnostico dei dolori lombari e lateralmente ai polpacci ed

alle caviglie non spiegati da patologie neurologiche, una relativa ipotrofia

del quadricipite sinistro, eventualmente spiegata da pregressa lesione

radicolare L4, attualmente comunque non causante deficit rilevanti sul piano

funzionale e infine delle cefalee di tipo tensionale.

Lo

specialista ha indicato che dal punto di vista neurologico non vi è una

diminuzione della capacità lavorativa.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

2.7.2

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in

reumatologia, nella propria dettagliata diagnosi ha indicato una avanzata

artrosi secondaria dell'articolazione tibiotarsica a destra con un’ importante

lesione osteocondrale del duomo del talo. Uno stato dopo frattura della gamba

destra distale nel 1989, guarita con deformazione in valgo di ca. 10°. Uno

stato dopo osteosintesi della gamba sinistra per frattura nel 1983 con

tentativo di asportazione del materiale di osteosintesi nel 1997 e atrofia del

quadricipite. Una sindrome lombospondilogena cronica con ernie discali

extraforaminali anamnestiche a livello L3/L4 e L4/L5 a sinistra e una fascilite

plantare cronica a sinistra.

Il Dr.

Med. __________ ha valutato il paziente inabile al lavoro nella misura del 70%

nella precedente attività di giardiniere. Per contro in attività quale autista

e "tuttofare", premesso si tratti di lavori di regola leggeri e

variati, l'assicurato è inabile al lavoro al 50%. In un'attività leggera, che

possa saltuariamente implicare anche qualche compito mediamente pesante,

prevalentemente sedentario ma con possibilità di variare le posizioni di tanto

in tanto, che eviti spostamenti a piedi oltre 500 m e non in modo troppo ripetuto nel

corso della giornata, che eviti di dover camminare su terreni accidentati

l'assicurato è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al

massimo nella misura del 20%. Egli ha poi illustrato la capacità funzionale

residua di RI 1 (doc. AI 19-51).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni, ben motivate, del Dr. __________,

che non sono state del resto contestate dall’assicurato attraverso dei

certificati medici specialistici attestanti delle patologie reumatologiche

maggiormente invalidanti.

L’assicurato

ha infatti unicamente prodotto un certificato del Dr. Med. __________, spec.

FMH in medicina interna e reumatologia che si limita ad indicare che

l’infiltrazione della regione degli ossicoli accessori/topi articolari

malleolari interni a destra aveva permesso un transitorio miglioramento della

sintomatologia algica e che il paziente presenta ora indizi di una sindrome del

tunnel tarsale con Tinnel positivo sottomalleolare interno alla caviglia

destra. Il medico ha poi specificato di aver eseguito un infiltrazione nella

regione del tunnel tarsale destro con anestetico locale e Diprophos (doc. B1).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.

__________.

2.7.3

Infine l’aspetto

psichiatrico è stato valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite

il consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, che ha posto la diagnosi di evoluzione ansioso-depressiva (ICD10-F43.2);

tendenza all’impulsività e tendenza alla somatizzazione.

Lo

specialista ha poi indicato che nelle condizioni attuali l’incapacità

lavorativa psichiatrica dell’assicurato si aggira sul 30%.

La

certificazione del 29 gennaio 2008 della Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, allegata dal ricorrente (doc. B3), non giustifica

un diverso apprezzamento della capacità lavorativa residua dell’assicurato. Essa

si limita a diagnosticare una sindrome ansioso depressiva (ICD10-F41.2) e una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e a indicare un’inabilità

lavorativa al 50% dal 2 maggio 2006.

La Dr.ssa

__________ ha certificato che “Per l’astenia, la facile esauribilità,

l’ansia e la disforia non è in grado di dare coerenza e continuità ad

un’attività lavorativa superiore al 50%” (doc. B3). Sostanzialmente il

medico curante ha ripreso quanto aveva già indicato nel rapporto dell’8 maggio

2006, dove aveva posto la medesima diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa e fissato un’incapacità lavorativa al 100% dal 17 gennaio 2006 al 1°

maggio 2006 e al 50% dal 2 maggio 2006 (doc. AI 8-1).

In tale

rapporto del 2006 la Dr.ssa __________ aveva specificato che il caso andava

ancora valutato attraverso un accertamento medico supplementare “soprattutto

per ottenere un reinserimento lavorativo almeno parziale, vista la giovane età,

l’assenza di patologie psichiatriche gravi ed il buon funzionamento antecedente

l’infortunio” (doc. AI 8-3). Accertamento al quale l’amministrazione ha poi

dato seguito con la perizia pluridisciplinare del 13 giugno 2007.

La

certificazione della Dr.ssa __________, allegata in sede ricorsuale, non

è dunque atta a mettere in dubbio le conclusioni alle

quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione, il quale

ha valutato lo stato di salute del ricorrente successivamente

alla certificazione del medico curante.

Per quanto riguarda la

diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, tale la

diagnosi non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad

un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da

una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.6. e STF

I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), per ritenere eccezionalmente

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato

che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza

concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")

come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di

provvedimenti riabilitativi.

Dalle

tavole processuali è pacifico che l’assicurato non è affetto da una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del

Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 e quella recente 9C_636/2007

del 28 luglio 2008).

È la

stessa Dr.ssa __________ nel referto dell’8 maggio 2006 a indicare che “… vista la giovane

età, l’assenza di patologie psichiatriche gravi ed il buon funzionamento

antecedente l’infortunio” il caso andava valutato attraverso un

accertamento medico supplementare (doc. AI 8-3, la sottolineatura è del

redattore).

Il Dr. __________,

da parte sua, ha messo in evidenza che l’assicurato presenta una sofferenza

psicologica che si è venuta appalesando dopo il licenziamento dal posto di

lavoro. Fino a quel momento l’assicurato non aveva denotato disturbi psichici

particolari. In seguito vi è stata un’evoluzione ansioso-depressiva

accompagnata da tendenze alla somatizzazione e all’impulsività. Lo specialista

ha poi ritenuto che il paziente può dare ancora il meglio di sé come factotum,

giardiniere o autista (doc. AI 19-45). Questa Corte ritiene dunque che il

disturbo somatoforme di cui soffre l’assicurato non giustifica un’inabilità

lavorativa superiore a quella fissata dal perito che non possa essere superata tramite

uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile.

Quanto

agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007

il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome

somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o

meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare

eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità

lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è

giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da

rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.

L’Alta Corte ha infatti osservato:

" (…)

3.

3.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme

les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI

en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un

état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est

exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165;

arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public

in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).

3.2

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte

à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux

persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert

(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de

classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour

toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles

somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante

pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les

troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un

effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la

réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés

qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de

fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose

pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.

La question de savoir si ces circonstances

exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de

différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité

psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut

constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352

consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006,

consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants.

Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie

inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les

manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution

possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de

résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique

(profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements

ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec

différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la

personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et

imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un

effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und

seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,

St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité

résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on

conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le

droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent

la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,

l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,

l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations

fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des

plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que

l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact

(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur

l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).

3.3

Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal

fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs

avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous

l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par

analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles

somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère

invalidant d'une fibromyalgie.

4.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée

souffre d'un syndrome

douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux

somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une

comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le

litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par

la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté

raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie

douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral

examine librement.

5.

5.

Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du

critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se

manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée

qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail

actuel.

5.2

En l'occurrence, il convient d'admettre

l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et

symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère

invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel

et professionnel de l'assurée.

De même convient-il de suivre la juridiction

cantonale lorsque celle-ci

estime que l'assurée ne subit pas de perte

d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un

retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est

en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui

nécessite des compétences relationnelles importantes.

Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne

convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques

difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le

lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de

suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état

psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au

domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au

dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur

O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant

pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique

permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.

De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires

pour que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18

octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie

présentée actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur

le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et

O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).

Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents,

d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines

auprès de la doctoresse U.________

depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des constatations de fait

de la Cour cantonale que l'assurée

n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été

régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les

bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et

du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De même, les suggestions

thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie

cognitivo-comportementale) et G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont

pas été mises en oeuvre.

5.3

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le

trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point

de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de

l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation

du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit

fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”

Nel caso di specie, analogamente a quanto

ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006

del 3 dicembre 2007) e conformemente a quanto valutato dal Dr. __________, secondo

questo Tribunale non sono adempiuti neppure gli altri criteri sviluppati dalla

giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore

somatoforme abbia carattere invalidante.

Va

inoltre rilevato che i periti del SAM hanno ritenuto predominante la patologia

reumatologica, per la quale il Dr. __________ ha ritenuto l’assicurato, in

attività adeguate, abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto

massimo nella misura del 20%. Inoltre l’incapacità lavorativa dovuta alla

patologia psichiatrica e a quella reumatologica non vengono sommate nella

perizia del SAM, ma integrate, in quanto entrambe prendono in considerazione i

dolori dell’assicurato.

Secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato

che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

Nel caso

di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare che ha adeguatamente indagato la

componente psichiatrica, reumatologica e neurologica, giungendo alla

conclusione che l’insorgente in un’attività lavorativa leggera e adatta può

essere considerato abile al lavoro nella misura del 70% secondo i limiti

imposti dal Dr. __________.

Va infine

rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni dei medici del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente,

in un’attività lavorativa leggera e adatta, può essere considerato abile al

lavoro nella misura del 70%

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subito dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto, sono determinanti i dati del 2005 come correttamente applicato

dall’UAI.

2.9

Per quel che

concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata

l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 47'925.- adeguato

al 2005 come emerge dal questionario per il datore di lavoro del 29 marzo 2006

(doc. AI 5-1).

2.10

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 91), un reddito

mensile di fr. 4'817.07 oppure di fr. 57'804.85 per l'intero anno (fr. 4'817.07

x 12).

L’assicurato,

quale giardiniere / tuttofare avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 47'925.-/ anno

per un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 3'993.75 mese. Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 45'306.51, cfr. Tabella TA1 p.to 1 “ortofloricoltura”, livello

di qualifica 4, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005: fr. 3’596.-

X 12

mesi = 43’152.-, riportato su 41.6 + adeguamento all’indice dei salari

nominali).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

Ritenuto

che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.) da un punto di vista medico, l’assicurato

può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il

reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a 40'463.39 (fr.

57'804.85 ridotti del 30%).

2.11

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una

riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung

2000.

S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es

ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa

das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich

Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,

in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, l’UAI ha applicato una decurtazione dal reddito statistico del 10%

per attività leggere (doc. AI 27-3).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi da tale valutazione, che tiene adeguatamente conto

delle specifiche circostanze del caso concreto.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Partendo quindi da un

salario da invalido di 40'463.39, ammettendo una

riduzione del 10% per circostanze personali, nel 2005 il reddito ipotetico

da invalido è fr. 36'416.45. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del

reddito da valido nel medesimo anno di fr. 47'925.- (consid.

2.9

), emerge un tasso d’invalidità del 24%, percentuale che non dà diritto ad

una rendita d’invalidità.

Nella

presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,

la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe

possibile assegnare al ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di

invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr.

art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).

In effetti,

decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 30'347.54

(75% di fr. 40'463.39).

Raffrontando quest’ultimo

dato al reddito da valido (fr. 47'925.-) otterrebbe un

tasso di invalidità del 36,6%, arrotondato al 37% (cfr. DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

In simili

condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 10 dicembre

2007.

2.12

Va infine

osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%,

egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

La

Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)

prevede:

"

(…)

2.

Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies de

façon cumulative:

On doit être en présence d’une invalidité imminente

ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession

antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail

qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.

La personne assurée doit être susceptible d’être

réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en

état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

La formation doit être adaptée au handicap et

correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être

simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement

équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui

n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne

sont pas pris en charge."

Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:

"

Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de

vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière

suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation

supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle

qu’elle l’accepte.”

Nel caso di specie la consulente in integrazione professionale (sui

suoi compiti cfr. consid. 2.6.) ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi

di natura professionale.

Nel rapporto del 16 agosto 2007 (doc. AI 27-1) ella

ha osservato che:

“le possibilità di integrazione sono date in

primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per

definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del

soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti

(=esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari

settori economici.

Si tratta quindi di identificare delle

attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto.

In concreto non si ritiene che l’A. disponga di un sufficiente bagaglio

attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di

attività avanzata o qualificata.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e

tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,

si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in

situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora

apprezzabilmente esteso.

I limiti invalidanti espressi in sede medica

permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore

secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica

con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo /

sorveglianza del funzionamento e della qualità di piccoli elementi, fuori dalla

catena di montaggio e con la possibilità di modificare il piano di lavoro per

permettere l’alternanza della postura) che nel settore terziario (venditore /

cassiere non qualificato, custode – sorvegliante notturno…).”

Questo

Tribunale constata che l’assicurato ha sì frequentato le scuole dell’obbligo e

conseguito il diploma di agronomo nel proprio paese d’origine, ma

successivamente ha svolto unicamente l’attività di giardiniere / tuttofare e

custode. Egli dunque verosimilmente non dispone, come indicato dalla

consulente, di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo che gli

consenta di affrontare una riqualifica professionale.

Inoltre,

va rilevato che, come indicato dalla consulente nel suo rapporto del 16 agosto

2007, le possibilità di reintegrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro,

senza dover prima intraprendere una riqualifica professionale tenuto conto dei limiti invalidanti espressi in sede

medica, rientrano in una “vasta gamma”, potendo egli

svolgere attività attività sia nel settore secondario che nel settore

terziario.

Pertanto

anche nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto

a una riformazione professionale, la decisione del 10 dicembre 2007 merita

piena conferma in questa sede.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso

è respinto.

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster