32.2007.395
Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa per un periodo inferiore all'anno. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici
12 gennaio 2009Italiano42 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.395
Data decisione, Autorità:
12.01.2009, TCA
Titolo:
Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa per un periodo inferiore all'anno. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.395
FS/td
Lugano
12 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
dicembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 17 luglio 2003 (doc. AI 43/1-5) l’Ufficio AI aveva
respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe __________, da ultimo
attivo quale consulente finanziario e in precedenza quale consulente di vendita
al telefono (doc. AI 61/1-3 e 8/1-3), adducendo:
"
(...)
6. Nel caso in esame la perizia
pluridisciplinare 28 gennaio 2003 del Servizio medico d'accertamento
dell'assicurazione invalidità, successiva ed integrativa del rapporto di
dimissione 16 marzo 2001 della Clinica di __________, è completa, motivata e
coerente nelle conclusioni, quindi ossequia i citati parametri
giurisprudenziali. I periti hanno attestato un'incapacità lavorativa totale dell'opponente
da giugno 2000 a febbraio 2001, momento della dimissione dalla Clinica __________
di __________, per i suoi problemi alla schiena, e successivamente, in ragione
della patologia psichiatrica, un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività
precedentemente svolta di venditore al telefono, corrispondente al grado di
invalidità. In tal senso la valutazione peritale, considerate anche le
valutazioni di dimissione della Clinica di __________ (che ha attestato un chiaro
miglioramento della patologia ortopedica), ha stabilito consapevolmente la fine
dell'incapacità lavorativa per la patologia ortopedica con la fine della
terapia a __________. È vero che il rapporto di dimissione attesta una capacità
lavorativa dello 0% fino al 4.3.2001: con ciò ha inteso definire un margine di
ripresa successivo alla dimissione. Assumendo tale data come conclusione dell'incapacità
lavorativa totale stabilito nella perizia SAM a fine febbraio 2001, il periodo
di tale incapacità lavorativa dell'opponente sarebbe da giugno 2000 al 4 marzo
2001, per un periodo comunque chiaramente inferiore ad un anno. I certificati
medici della curante Dr. med. __________ (ndr. recte __________), prodotti con
l'opposizione, i quali indicano genericamente e senza precisazione di sorta
un'incapacità lavorativa totale dal gennaio 2001 al maggio 2003, non permettono
diversa valutazione da quella peritale.
Alla
luce della documentazione medica all'incarto, l'assicurato pertanto ha conosciuto
un'incapacità lavorativa totale da giugno 2000 a febbraio 2001, poi ridottasi
ad un livello inferiore al minimo del 40% necessario a fondare il diritto ad
una rendita. Egli non è quindi stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Non è quindi nato un
suo diritto ad una rendita di invalidità. La decisione impugnata è pertanto
corretta e viene confermata.
(…)." (doc. AI 43/4-5)
1.2. Il
10 febbraio 2005 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni
in quanto affetto da “(…) grave trauma cranico – fratture massiccio frontale –
gravi sequele cliniche – ORL – neurologiche e psichiche e dentarie (…)” (doc.
AI 53/1-7).
Dopo
aver acquisito ulteriore documentazione – in particolare la perizia psichiatrica
5 settembre 2005 allestita dal dr. __________ nell’ambito del procedimento
penale concernente l’assicurato (doc. AI 70/2- 16) – l’Ufficio AI, con
decisione 1. febbraio 2006 (doc. AI 74/1-3), confermata con decisione su
opposizione 10 dicembre 2007 (doc. AI 104/1-9), ha nuovamente negato
all’assicurato il diritto a prestazioni, adducendo:
"
(...)
4. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa
delle affezioni di cui è portatore, ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2004.
4.1. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto
medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione in base alla quale il medesimo non presenterebbe alcuna patologia
(né dal punto di vista somatico né dal lato psichiatrico) avente carattere
invalidante.
Ora, lo stato di salute dell'assicurato in questione è
stato valutato mediante due esami psichiatrici realizzati dal Dr. __________
rispettivamente dalla Dr.ssa __________.
La psichiatra Dr.ssa __________ ritiene sostanzialmente
che l'assicurato sia da considerare completamente inabile al lavoro mentre lo
psichiatra Dr. __________ giudica il qui opponente abile al lavoro in misura
totale.
Sulla base dell'intera documentazione medica presente
all'inserto, lo scrivente Ufficio ritiene di dover dare maggior credito alle
valutazioni specialistiche espresse in maniera approfondita e motivata (cfr.
la perizia giudiziaria psichiatrica effettuata in ambito penale) da
parte del Dr. __________ per i motivi che verranno esposti qui di seguito.
Come rettamente sottolineato dalla Dr.ssa __________
del Servizio medico regionale dell'AI (cfr. il rapporto SMR
19.1.2006 agli atti), in concreto la valutazione peritale effettuata dalla
Dr.ssa __________ non risulta assolutamente attendibile poiché la diagnosi di
sindrome affettiva bipolare con episodio depressivo grave da lei posta è stata
manifestamente smentita in occasione della perizia psichiatrica giudiziaria
eseguita dal Dr. __________. La stessa Dr.ssa __________ ha inoltre affermato (cfr.
la pagina 7 della perizia 28.11.2005) che il disturbo di personalità
da lei descritto preesiste all'incidente del 2004 poiché - a suo dire - l'economia
psichica dell'assicurato "inizia ad accusare cedimenti nelle capacità
adattative e professionali già dall'infortunio del 2000, in sé banale, ma
portatore di una incapacità lavorativa prolungata con richiesta di prestazioni
AI" e che "da allora non si è mai più ripreso ed il
funzionamento ipomaniacale (megalomane) muta in una evoluzione depressiva
conclamata ed aggravata dall'incidente del 2004"; tuttavia, l'affermazione
di cui sopra viene chiaramente contraddetta dal fatto che nel 2004 il Signor RI
1 abbia lavorato al 100% per diversi mesi (fino al giorno
dell'infortunio) in qualità di consulente finanziario/broker presso la ditta __________
di __________. Per quanto riguarda la totale incapacità lavorativa attestata
dalla Dr.ssa __________, oltre a quanto già menzionato in precedenza, va per di
più rilevato che le conclusioni a cui è giunta la stessa non possono essere
prese in considerazione ai fini del presente giudizio, in quanto la perizia della
Dr.ssa __________ è stata effettuata ignorando (o perlomeno non riportando in
alcun modo all'interno del proprio rapporto) i fatti significativi esposti e
sollevati dal perito giudiziario in ambito penale.
Dal rapporto SMR 19.1.2006 è d'altra parte emerso che: "[...]
per quanto concerne il lato postinfortunistico del trauma cranio-facciale,
I'ORL curante Dr. __________ conferma una piena capacità lavorativa per
qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Per quanto concerne il lato psichiatrico, il
quadro viene descritto in modo esaustivo da parte dello psichiatra Dr. __________
nella perizia giudiziaria del 05.09.2005: l'assicurato è sotto accusa dal
gennaio 2005 per malversazioni ai danni di clienti, ancora in fase istruttoria
e con processo verosimilmente tra qualche mese.
Non entro in merito alla valutazione
peritale psichiatrica della Dr.ssa __________ del novembre 2005 eseguita su
richiesta dell'assicurazione LAINF e centrata su questioni di causalità dei
disturbi psichici con l'infortunio: la diagnosi di disturbo bipolare con
episodio depressivo grave è stata palesemente smentita dalla perizia
giudiziaria e la perizia della Dr.ssa __________ non è per nulla attendibile
nemmeno per quanto concerne le conclusioni sulla capacità lavorativa in quanto
è stata eseguita ignorando (o almeno non riportando in nessun modo) i fatti rilevanti
sollevati dalla perizia psichiatrica giudiziaria.
Riassumo unicamente i fatti salienti di
interesse per la valutazione dello stato di salute psichico e della capacità
lavorativa emersi dalla perizia psichiatrica giudiziaria del Dr. __________, da
ritenere senz'altro più approfondita della valutazione della Dr.ssa __________
in quanto il perito aveva a disposizione tutta la documentazione medica anche
per quanto concerne le valutazioni peritali precedenti e inoltre si basa su ben
tre colloqui psichiatrici con l'assicurato.
1. Viene esclusa una psicopatologia di
rilievo
Allo stato clinico oggettivo al momento
della valutazione peritale non particolari deficit psichici: assenza di
disturbi di concentrazione e della memoria, umore inizialmente subdepressivo e
poi eutimico, nessun disturbo del corso del pensiero, nessun deficit
dell'astrazione e delle operazioni intellettive, percezione normale.
Il perito valuta la presenza di un disturbo
di personalità dissociale, presente dalla prima età adulta e che rappresenta il
suo modo di rapportarsi. Questi tratti di personalità non hanno comunque mai impedito
all'assicurato di svolgere vari tipi di attività con capacità di adattamento e
intraprendenza.
Viene in particolare negata la presenza di
un disturbo depressivo sia attuale che pregresso: il ricovero in Clinica __________
del gennaio 2005 con diagnosi di "grave depressione" avviene contemporaneamente
con l'atto di accusa come fuga nella malattia atta a giustificare il
comportamento dissociale. Il perito rileva che addirittura durante le degenza
in Clinica __________, lo stato psichico dell'assicurato gli ha permesso di
continuare le sue attività truffaldine con notevole impegno e quindi la
situazione psichica non poteva essere grave. Il perito sottolinea inoltre che
la capacità di comprensione è intatta e che le decisioni e le scelte
dell'assicurato non sono e non saranno mai dettate dal tenore di una malattia
mentale.
2. Viene sottolineata la grande capacità
manipolatoria dell'assicurato nell'ottenere vantaggi finanziari e assicurativi e
nell'ingannare i medici curanti, presentando con astuzia i suoi disturbi più
pesanti e ottenendo una certificazione di incapacità lavorativa difficilmente
sostenibile. In conclusione, il caso dal punto di vista medico è sufficientemente
accertato e non richiede ulteriori accertamenti.
Dal lato somatico non sono state oggettivate
patologie che possano giustificare una malattia di lunga durata.
Dal lato psichico non è presente una
psicopatologica di rilievo e quindi con influsso sulla capacità lavorativa: i
tratti di personalità dissociale sono presenti sino ad giovane età ma con
capacità di comprensione e critica conservata: le decisioni e le scelte
dell'assicurato non sono dettate dalla presenza di una malattia psichiatrica.
E' presente una tendenza a sviluppare
episodi depressivi e ansiosi, i quali si manifestano però soltanto nel momento
del fallimento delle imprese dissociali quale opportunità manipolativa nel
senso di "fuga nella malattia" per giustificare il proprio comportamento.
Quindi in sostanza non è stato oggettivato un danno alla salute nè somatico nè
psichico con impatto duraturo sulla capacità lavorativa dell'assicurato nel
senso di malattia di lunga durata. Il periodo di IL prolungata, anche se
riconosciuta dall'assicuratore LAINF, non è giustificata. Al più tardi dal
13.12.2004 (ultimo controllo ORL effettuato dal Dr. __________ con reperti soddisfacenti),
l'assicurato è da considerare di nuovo abile al lavoro.
Non ci sono i presupposti per riconoscere
una IL durante il ricovero prolungato in Clinica __________ in quanto da
considerare una "fuga nella malattia" per sfuggire alle conseguenze
delle malversazioni rispettivamente per evitare la carcerazione preventiva, in
assenza di psicopatologia grave, come valutato dal perito psichiatra".
Visto e considerato che in sede di procedura di
opposizione sono pure giunti la perizia 6 settembre 2006 del Dr. __________
rispettivamente lo scritto 9.10.2006 della Dr.ssa __________, per un'adeguata
valutazione l'intero incarto è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio
medico regionale dell'AI.
Mediante annotazioni 19 ottobre 2006 agli atti, la
Dr.ssa __________ ha precisato che "per quanto concerne la nuova
documentazione medica presentata, il certificato della Dr.ssa __________ del
09.10.2006 riporta delle affermazioni che non trovano nessun riscontro
oggettivo: parla di emisindrome destra discreta, di emianopsia destra e di
difficoltà mnemoniche e di concentrazione quali esiti del trauma cranico
riportate. Queste affermazioni non sono per nulla confermate dalla valutazione neurochirurgica/neurologica
del 13.04.2006 che non oggettiva nessun deficit neurologico residuo, come
d'altronde anche dalla recente valutazione peritale LAINF del Dr. __________
del settembre 2006 dove non vengono riscontrati danni post-infortunistici
invalidanti. Per quanto concerne le cefalee frontali intense lamentate
dall'assicurato che sarebbero insorte a distanza di alcune settimane
dall'intervento, queste affermazioni non corrispondo ai fatti. Il problema
delle cefalee era preesistente al trauma cranico ed è già stato rilevato in
occasione della perizia SAM del gennaio 2003 dove si leggeva testualmente:
"da circa tre-quattro anni l'assicurato soffre di forte mal di testa in
sede frontale, irradiante in sede parietale bilaterale. Nel passato i disturbi
erano meno frequenti, attualmente arriva fino a tre-quattro volte la settimana.
Normalmente deve assumere un medicamento AINS e poi restare tranquillo. Se non
vi è regressione, assume Imigran. Alcuni giorni prima di un cambiamento atmosferico,
accusa mal di testa. Nelle ultime due settimane ha avuto forte mal di testa
durante tre volte": Questo problema è stato in questa occasione valutato
in modo specialistico dal neurologo Dr. __________ con diagnosi di emicrania
senza aura, il quale dal profilo neurologico non determina alcuna incapacità
lavorativa, semmai unicamente brevi interruzioni della capacità lavorativa.
Per quanto concerne il rapporto __________
del 04.08.2006, anch'esso non contiene nuove diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa: i dolori temporali sono già stati valutati v.s. e le
secrezioni a livello della cicatrice del vertice che insorgono ogni due giorni
non sono da considerare invalidanti ma collegati ad una infezione superficiale
trattabile.
In conclusione, con la documentazione medica
inviata non viene oggettivato un peggioramento dello stato di salute in
confronto alla valutazione SMR precedente. La problematica psichica è stata valutata
in modo esauriente in occasione della perizia giudiziaria del Dr. __________
del settembre 2005 con le conclusioni riportate nel rapporto SMR del gennaio
2006, alle quali non ho nulla da aggiungere".
Nulla muta ai fini del presente giudizio neanche avuto
riguardo allo scritto 21.12.2006 della Dr.ssa __________ rispettivamente ai
rapporti operatori 9.11.2005 e 27.9.2007 del Dr. __________ (cfr. a tal
proposito le annotazioni SMR 11.6.2007 e 23.11.2007 agli atti).
Visto quanto precede, sulla base delle concludenti
risultanze della perizia psichiatrica giudiziaria realizzata dal Dr. __________
(pure avallata dal Servizio medico regionale dell'AI), occorre ritenere che
l'assicurato - fatta eccezione per il periodo che va dal 15.8.2004 al
31.12.2004 e per il lasso di tempo che va dall'8.11.2005 al 31.12.2005 (cfr. a
tal proposito la perizia 6.9.2006 del Dr. __________) - non presenta alcuna
patologia (né dal punto di vista somatico né dal punto di vista psichiatrico)
che possa avere delle ripercussioni sulla propria capacità lavorativa.
In simili circostanze e per i motivi suesposti, la
decisione impugnata dev'essere confermata mentre l'opposizione va respinta.
(…)." (doc. AI 104/5-8)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha
chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2004.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera 31 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dalla relativa
documentazione.
Con
ulteriori scritti 31 gennaio, 10 e 25 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha domandato al
TCA di richiedere alla dr.ssa __________ gli atti concernenti il suo assistito
(in via subordinata di sentire la dr.ssa __________ come teste) e ha prodotto
ulteriore documentazione medica.
1.6. Con
osservazioni 22 agosto 2008 l’Ufficio AI – avvalendosi delle annotazioni
mediche 23 luglio 2008 sottoscritte dal dr. __________ e 7 agosto 2008 sottoscritte
dal dr. __________ unitamente alla dr.ssa __________, entrambi medici SMR – ha
insistito nel chiedere la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto a prestazioni.
L’assicurato
postula il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2004.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pp. 200ss.).
2.5. AI sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
"
il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari
almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media." (sottolineatura del redattore)
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità –
questa volta – di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni.
Di
conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media
di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito
sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263).
Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni,
l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se
allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente,
se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità
di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza
rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag.
126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nel
caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA non
può confermare la decisione contestata. Più precisamente, senza ulteriori accertamenti
medici, non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che
l’assicurato presenti una completa inabilità lavorativa dal 15 agosto al 31
dicembre 2004, quindi inferiore ad un anno, e questo per i seguenti motivi.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 5
settembre 2005 svolta nell’ambito del procedimento penale concernente
l’assicurato (doc. AI 70/2-16) – posta la seguente diagnosi “(…) il periziato
presenta i criteri diagnostici caratteristici per un disturbo di personalità
dissociale. Egli tende a sviluppare episodi depressivi e ansiosi e ad accentuare
Fatti
i sintomi fisici per motivi psicologici. (…)” (doc. AI 70/15) –, non si è
espresso sulla capacità lavorativa e alla domanda volta a sapere “(…) quale è
lo stato di salute mentale del periziando oggi e quale era al momento dei
fatti? (…).” (doc. AI 70/2) ha risposto che:
"
(...)
Lo stato di salute mentale del periziando oggi e al
momento dei fatti non ha presenta particolari malattie di rilevanza forensica.
Considerandi
II disturbo depressivo diagnosticato in diverse riprese, poco importa se
reattivo o no, non assume il valore di malattia o di un disturbo mentale capace
di rappresentare la forza motrice della sua condotta. Il disturbo di
personalità di cui è il portatore, è presente dalla prima età adulta e
rappresenta il suo modo di rapportarsi, uno stile di comportamento deviante
appartenente al gruppo B dei disturbi di personalità secondo la classificazione
della DSM-IV, composto da disturbo antisociale, borderline, istrionico e
narcisistico. Come si può vedere dall'esame longitudinale vi sono tratti di
personalità caratteristici appartenenti ai disturbi di personalità menzionati
ma soprattutto caratteristici per una condotta dissociale come: non rispettare
gli obblighi finanziari nei confronti del primogenito, ripetute condotte di
rilevanza penale, disonestà, attività truffaldina per profitto, guida senza
patente, inosservanza delle norme di sicurezza, tendenza manipolativa,
impulsività, irritabilità e aggressività ecc.
I disturbi descritti sono privi di qualsiasi tenore
delirante e nessuno di essi influirà sulla percezione obiettiva della realtà.
La sua capacità di comprensione rimarrà intatta e saranno mantenute le sue
capacità intellettive, le sue decisioni e le sue scelte non saranno mai dettate
dal tenore di una malattia mentale.
Egli riuscirà a portare avanti le sue attività anche
durante la degenza e il perito, dopo l'esame dell'incanto assicurativo,
concluderà che egli sia stato pure capace di ingannare diversi medici curanti,
presentando con astuzia i suoi disturbi più pesanti e ottenendo una
certificazione di incapacità lavorativa difficilmente sostenibile e contestata
sulla scorta di un esame approfondito come quello presso il SAM.
(…)" (doc. AI 70/15-16)
All’ulteriore
domanda volta a sapere se “(…) dal punto di vista della psichiatria forense il
prevenuto presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati? E’ possibile
dare delle indicazioni riguardo ai reati che il prevenuto potrebbe commettere
in futuro e circa la loro probabilità? (…)” (doc. AI 70/3), il dr. __________
ha risposto che:
"
(...)
Dal punto di vista psichiatrico, non sono rilevati
segni sicuri di una modificazione della personalità. Vi sono soltanto segni di
accentuazione di alcuni tratti della personalità, prevalentemente quelli legati
al suo vissuto depressivo. Il fatto che egli abbia mantenuto la sua condotta
anche dopo l’autodenuncia, immediatamente alla dimissione dal reparto di neurochirurgia,
soltanto 16 giorni dopo l’inci-dente e durante il periodo della presunta
incapacità lavorativa, nonché durante la degenza in Clinica, non permette di formulare
una prognosi migliore e non si può escludere il pericolo di commettere nuovi
reati, perlopiù simili a quelli commessi. Non è possibile dare delle
indicazioni più precise riguardo a reati che il prevenuto potrebbe commettere
in futuro e circa la loro probabilità. Dipende molto dalla sua futura
condizione socioeconomica. Vi sono grossi dubbi riguardo all’assegnazio-ne di
una rendita AI ed è probabile che il periziato dovrà far capo all’assistenza.
In una condizione simile, carica di eventi stressanti a causa delle
ristrettezze economiche, aumenterà la probabilità di ricaduta.
(…)" (doc. AI 70/16)
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 28 novembre
2005, svolta per conto della __________ (doc. AI 5/2-8 dell’incarto Lainf) –
posta la diagnosi di "(…) sindrome affettiva bipolare attuale episodio depressivo
grave, senza sintomi psicotici (F 30.1 dell’ICD10) – disturbo di personalità
emotivamente instabile di tipo impulsivo (F 60.30 dell’ICD10) – sindrome da politossicodipendenza
pregressa e da dipendenza da alcool attualmente astinente (F 10.3 dell’ICD10)"
–, pur non pronunciandosi chiaramente sulla capacità lavorativa nel tempo, ha
espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
Preesiste all'infortunio del 2004 un disturbo di
personalità da me descritto sopra che condiziona l'adattamento psico sociale
dell'assicurato sin dall'adolescenza.
La personalità narcisisticamente fragile e impulsiva
condiziona da allora l'insorgenza di una sindrome affettiva bipolare con oscillazioni
e labilità di umore,che porta l'assicurato ad autocurarsi con droghe ed alcool.
Il bisogno di strafare e di dimostrare di essere capace
di riuscire la vita professionale guadagnando molto; rinforza la tendenza
all'abuso di sostanze, che a loro volta aggravano il decorso evolutivo della
sindrome affettiva bipolare. Sul piano psicodinamico dunque preesiste
all'infortunio il terreno fertile perché quest'ultimo avvenga.
Il già fragile assetto narcisistico di personalità che
male tollera le limitazioni di qualsiasi genere, preesiste dunque all'incidente
del 2004 e si aggrava con quest'ultimo. Assistiamo da allora ad un'ulteriore
perdita del sentimento identitario e, di conseguenza, delle risorse adattative.
L'incidente gioca dunque il ruolo di fattore aggravante
l'evoluzione depressiva attuale su un terreno di fragilità preesistente.
La prognosi è sfavorevole, non avendo egli le capacità
di modulare gli impulsi e i giudizi (vedansi test psicodiagnostici) è poco
probabile che possa migliorare sostanzialmente l'attuale quadro psicopatologico,
che appare cristallizzato.
Le cure finora prodigate (antidepressivi, rifiutando
egli il sostegno psicologico) non hanno portato verso importanti miglioramenti.
In parole semplici: se prima dell'infortunio non stava
bene, dopo quest'ultimo non può che star peggio, vivendosi definitivamente rovinato
con le sue stesse mani: al momento dell'incidente gli fu riscontrata
un'alcoolemia del 2°/°°, e non portava il casco
protettivo. Egli colpevolizza e riconosce la noncuranza e l'autolesionismo
potenziale di questi due aspetti dell'accaduto. Questo autolesionismo (che può
essere inteso come legato ad uno stato ipomaniacale di funzionamento nell'ambito
della sindrome affettiva bipolare) lo accompagna fin dall'adolescenza con
l'abuso di droghe e di alcool persistito da allora fino a tempi recenti.
La sua economia psichica inizia ad accusare cedimenti
nelle capacità adattative e professionali già dall'infortunio del 2000, in sé
banale, ma portatore di una incapacità lavorativa prolungata con richiesta di
prestazioni AI.
Questo lascia intravedere come egli si fosse già in
precedenza sopravvalutato professionalmente e che qualcosa nel suo
funzionamento psichico si stava sgretolando.
Da allora non si è mai più ripreso ed il funzionamento
ipomaniacale (megalomane) muta in una evoluzione depressiva conclamata ed
aggravata dall'incidente del 2004.
Possiamo affermare che lo status quo ante, viste le
lesioni riportate, non è più raggiungibile, come neppure lo status quo sine.
A livello identitario l'assicurato non si riconosce
più. L'incidente lo ha secondo lui sfigurato completamente e così come è ora
gli risulta impossibile trovare una nuova identità professionale gratificante e
confacente.
(…)." (doc. 5/7-8 dell’incarto Lainf)
La
dr.ssa __________, nel verbale di interrogatorio 13 dicembre 2005 dinanzi al
Procuratore Pubblico __________, ha inoltre dichiarato che:
"
(...)
Confermo integralmente il mio rapporto 28 novembre 2005
sul signor RI 1 che ho visitato in data 31 agosto 2005 e 29 settembre 2005. La
perizia è stata allestita su incarico della __________.
Ho riscontrato nel signor RI 1 una personalità fragile
con problemi psichici sin dall'adolescenza ed un'immaturità sul piano
affettivo. Ho riscontrato in lui un bisogno di compensazione, legato ad una
spinta narcisistica che lo ha portato ad assumere un ruolo professionale
superiore alle sue capacità, più che intellettuali, soprattutto affettive-emotive.
Tengo a sottolineare di non aver richiesto il test dell'intelligenza in quanto,
avendo egli avuto un grave trauma cranico, le risultanze non mi potevano dare
un feedback trasparente sulle sue capacità anteriori all'infortunio.
La sopravalutazione di sé, da parte di RI 1, non è
frutto di egoismo, ma di un disturbo che gli ha reso impossibile o comunque
molto più difficile valutare la propria incapacità o i rischi delle attività
che svolgeva; non si è trattato di una volontà di riscatto nel senso maligno
del termine.
Faccio riferimento alla diagnosi che ho posto di
sindrome affettiva bipolare, con attuale episodio depressivo grave, senza
sintomi psicotici. Questa sindrome comporta stati ipomaniacali che comportano
un bisogno di strafare, una sottovalutazione dei rischi, una fuga in avanti
delle idee e degli atti e una carenza di sufficiente spirito critico per valutare
adeguatamente i rischi.
L'infanzia di RI 1 è stata segnata dalla grave malattia
della madre, affetta da carcinoma mammario, che ha pregiudicato la qualità di
vita sia della madre stessa che della famiglia. Egli è stato toccato in modo
profondo dalla perdita del gemello avvenuta all'età di 17 anni. In questo
quadro psichico di grande fragilità emotiva, RI 1 ha sviluppato la sindrome
affettiva bipolare di cui ho detto che l'ha portato spesso a compensare gli
stati depressivi con stati euforici in parte spontanei ed in parte indotti
dall'abuso di bevande alcooliche e di stupefacenti. In questo quadro sono state
quindi frequenti le sue fughe in avanti che lo hanno portato ad una
sopravalutazione delle sue capacità e ad assumere ruoli professionali che non
erano per lui idonei, senza sufficiente spirito critico sui suoi limiti. La sua
situazione personale si è ulteriormente aggravata dopo il grave incidente della
circolazione dell'agosto 2004. L'incidente l'ha gravemente silurato non solo
fisicamente. In altre parole lo ha fatto arrivare al capolinea: ora non è più
possibile una sopravalutazione. L'ho visto piangere; a mio giudizio è un uomo
rovinato sotto tutti i punti di vista.
RI 1 sì è dichiarato colpevole dell'incidente dell'agosto
2004.
dovuto al fatto che guidava in stato di grave alcolemia. Nel corso dei due
colloqui che ho avuto con lui non mi ha detto di aver commesso delle
malversazioni ai danni di clienti. Tengo a sottolineare che io non sono stata
chiamata a redigere una perizia giudiziaria, bensì ad effettuare accertamenti
sullo stato di salute di RI 1 prima e dopo l'incidente su richiesta della
compagnia assicurativa la __________. Ho comunque avuto la netta percezione che
lui avesse effettuato delle operazioni illegittime come broker, dietro mi è
sembrato ci fosse un pasticcio. Non ho posto a RI 1 delle domande in merito
perché ciò esulava dal mio mandato.
Per una persona come RI 1 chiedere il riconoscimento di
una rendita d'invalidità posso immaginare che sia stato dolorosissimo perché
equivale a riconoscere che non ce la fa più. Ora però potrebbe convivere meglio
con i suoi limiti vecchi e nuovi se gli venisse riconosciuta la sua situazione
di persona ammalata, con riconoscimento di una rendita e quindi adeguata presa
a carico. A mio giudizio RI 1 avrebbe bisogno di un adeguato sostegno da parte
di uno psichiatra-psicoterapeuta che lo riceva ambulatoriamente una volta alla
settimana per un'ora. Egli ha bisogno di un supporto che lo aiuti a
confrontarsi con i "lutti" non elaborati emotivamente (decesso della
madre e del fratello, fallimento personale e professionale, grave incidente).
Egli deve quindi accettare il proprio vissuto, i traumi che gli sono capitati,
gli errori che ha commesso assumendosi le relative responsabilità sotto il
profilo emotivo, presupposto questo indispensabile per poter continuare a
vivere con una certa serenità.
La psicoterapia è importante perché RI 1 presenta dei
rischi suicidali latenti.
A mio giudizio un'adeguata psicoterapia dovrebbe portare
a dei frutti positivi che dovrebbero Impedirgli di fare dei gesti socialmente
riprorevoli. Dico questo partendo ovviamente dall'ipotesi che la psicoterapia
serva a far maturare RI 1 e a fargli assumere fino in fondo le proprie
responsabilità.
A mio giudizio la situazione personale di RI 1 merita
il riconoscimento integrale di una rendita d'invalidità per ragioni psichiche.
Per quanto riguarda la degenza ospedaliera presso la
Clinica __________, rilevo che in genere le degenze in strutture stazionarie
hanno una propria utilità nella fase acuta, servendo al contenimento del
disagio psichico. II trattamento completo richiede evidentemente una terapia
ambulatoriale prolungata.
Nel corso del 2001 RI 1 ha chiesto per la prima il
riconoscimento della rendita d'invalidità. Si tratta sicuramente di
un'inconsapevole domanda di aiuto, come a voler spezzare un cerchio nel quale
si trovava. Dal 2001 vi è un peggioramento nel funzionamento psichico di RI 1.
A mio giudizio la rendita di invalidità gli è stata negata a torto perché non è
stata valutata globalmente tutta la sua situazione, in particolare quella
psichica (in quell'ambito non è stata effettuata alcuna perizia psichiatrica).
(…)." (doc. AI 79/17-19)
Nel
certificato medico LAINF 17 settembre 2004 (doc. 4-10 dell’incarto Lainf sul
quale, oltre al timbro e firma della __________, è apposta, con ogni verosimiglianza,
la firma della dr.ssa __________, FMH in medicina generale, [cfr. quale
paragone i precedenti certificati emessi dalla dr.ssa __________ il 14 agosto
2000.
e il 9 settembre 1999 sub doc. 2-38 e 3-38 e le firme apposte sui suoi numerosi
certificati medici presenti nell’incarto Lainf]) è attestata un’inabilità lavorativa
del 100% dal 15 agosto 2004 a tempo indeterminato.
Nel
rapporto medico 12 maggio 2005 della Clinica __________ (doc. AI 58/1-5), il
primario, dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il medico assistente,
dr.ssa __________, spec. in psichiatria – posta la diagnosi di
“(…) episodio depressivo grave (ICD 10; F32.2) – stato dopo trauma
cranico-facciale; frattura del massiccio facciale, della base cranica anteriore
e della parte posteriore del seno frontale (agosto 2004) – disturbo visivo
congenito peggiorato per il distacco traumatico del corro utreo; ipoacusia
destra (…)” (doc. AI 58/3) – hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 febbraio
2005.
al “(…) data da definire (…)” (doc. AI 58/1) e alla domanda volta a sapere
se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività hanno risposto “(…) no,
attualmente (…)” (doc. AI 58/5).
L’assicurato
è poi stato degente presso la Clinica __________ dal 3 al 22 gennaio 2005 e dal
10.
febbraio al 3 agosto 2005 (cfr. le rispettive lettere di uscita sub doc. AI
71/5-6 e 71/2-4).
Questo
Tribunale – viste le risultanze sopra riprodotte, ribadito che il dr. __________
non si è espresso sulla capacità lavorativa e ritenuto che nemmeno egli ha
validamente contestato le inabilità lavorative attestate – ritiene che sulla
sola base degli atti l’Ufficio AI non poteva ancora concludere per una completa
inabilità lavorativa limitatamente al periodo dal 15 agosto al 31 dicembre
2004.
E’
vero che la dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto medico 19 gennaio 2006
(doc. AI 73/1-5) ha, tra l’altro, osservato che “(…) Per quanto concerne il
lato psichiatrico, il quadro viene descritto in modo esaustivo da parte dello
psichiatra Dr. __________ nella perizia giudiziaria del 05.09.2005: l’A. è
sotto accusa dal gennaio 2005 per malversazioni ai danni dei clienti, ancora in
fase istruttoria e con processo verosimilmente tra qualche mese. Non entro in merito
alla valutazione peritale psichiatrica della Dr.ssa __________ del novembre
2005.
eseguito su richiesta dell’ass. LAINF e centrato su per questioni di
causalità dei disturbi psichici con l’infortunio: la diagnosi di disturbo
bipolare con episodio depressivo grave è stato palesemente smentita dalla
perizia giudiziaria e la perizia della Dr.ssa __________ non è per nulla
attendibile nemmeno per quanto concerne le conclusioni sulla capacità
lavorativa in quanto è stato eseguito ignorando (o almeno non riportando in nessun
modo) i fatti rilevanti sollevati dalla perizia psichiatrica giudiziaria. (…)”
(doc. AI 73/4).
Al
riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in psichiatria
e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno della perizia 28 novembre
2005.
della dr.ssa __________ non era di competenza della dr.ssa __________.
Più
in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico
stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un
medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della
controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07
del 31 agosto 2007).
Inoltre,
come sollevato nel ricorso e non contestato dall’Ufficio AI, la decisione
impugnata “(…) non fa riferimento ad una perizia redatta dal dr. __________ –
su ordine del Ministero Pubblico – nell’ambito del medesimo procedimento penale
nel quale era stata chiesta una perizia al dr. __________ (in pratica vi sono
state in quel procedimento due perizie: una del dr. __________ ed una del dr. __________,
divergenti tra loro). (…)” (doc. AI 105/13).
Il
dr. __________, nel certificato medico 21 luglio 2008, ha poi certificato che
“(…) si attesta che il Signor RI 1 è seguito presso il mio studio dal gennaio
2008.
Egli soffre di una sindrome affettiva bipolare, tipo II, in fase
depressiva e di un disturbo di personalità emotivamente instabile. Dal lato
psichiatrico egli ha continuato a presentare un umore deflesso, con idee di
inutilità e di vergogna sociale. Spesso presenta degli stati di abbattimento e
di sconforto psicosociale. Si sente astenico, anedonico, abulico, apatico e
senza stimolo vitale. Il corso del pensiero è spesso incentrato su una negatività
con una bassa reattività. Egli pertanto rimane inabile al lavoro al 100% e
questo per un periodo di tempo continuativo. (…)” (doc. B).
Al
riguardo, nelle annotazioni 7 agosto 2008, il dr. __________, FMH in medicina
generale e la dr.ssa __________, psichiatra, entrambi medici SMR, hanno osservato
che “(…) la certificazione in esame evidenzia un eventuale peggioramento dello
stato di salute. (…)” (XIV/2).
Questo
Tribunale rileva che lo stesso dr. __________, unitamente alla dr.ssa __________,
nel rapporto medico 12 maggio 2005, posta la diagnosi di episodio depressivo
grave, aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 febbraio
2005.
(doc. AI 58/1-5).
Sempre
il dr. __________ e la dr.ssa __________, nella lettera d’uscita 2 settembre
2005.
(doc. AI 71/2-4), oltre alla diagnosi di episodio depressivo reattivo
grave senza sintomi psicotici ICD 10 F 32.2, avevano posto anche quella di
tratti di personalità emotivamente instabile ICD 10 F 60.3.
In
questo contesto, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica,
per la nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto
personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio
essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54
consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06
del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).
Del
resto questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso 6 febbraio
2007.
nel quale l’assicurato aveva contestato la decisione su opposizione 12
gennaio 2007 con cui l’assicuratore infortuni gli aveva riconosciuto il diritto
a un’indennità per menomazione del 20%, con sentenza 28 novembre 2007, cresciuta
incontestata in giudicato, in parziale accoglimento del ricorso ha annullato la
decisione impugnata e rinviato gli atti alla __________ rilevando, in particolare,
che: “(…) Il TCA, alla luce delle circostanze appena citate, ritiene che in concreto
vi siano degli indizi evidenti di una menomazione particolarmente grave
all’integrità psichica che non sembra potersi riassorbire (cfr. DTF 124 V 209).
Pertanto gli atti vanno rinviati a __________ perché, mediante l’allesti-mento
di una perizia psichiatrica, in primo luogo verifichi se esiste o meno
un’affezione psichica che verosimilmente perdurerà per tutta la vita. In
secondo luogo, si pronunci nuovamente in merito al diritto o meno
dell’assicurato a un’IMI aggiuntiva per danno all’integrità psichica. Al
riguardo va evidenziato che la Dr. med. __________, nel suo rapporto del 28
novembre 2005, ha già indicato che la prognosi è sfavorevole e che è poco
probabile che il quadro psicopatologico dell’insor-gente possa migliorare (cfr.
doc. 16). (…)” (cfr. STCA del 28 novembre 2007 nella causa C., inc. 35.2007.15).
2.8
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti
medici, renda un nuovo provvedimento.
In
particolare l’Ufficio AI, dopo essersi procurato la perizia del dr. __________,
appurato se la __________ è già in possesso di una perizia psichiatrica e intrapresi
tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari, dovrà pronunciarsi compiutamente
sulla capacità lavorativa nel tempo dell’assicurato.
In
questo senso la domanda al TCA di richiedere alla dr.ssa __________ gli atti
concernenti il suo assistito e, in via subordinata, di sentire la dr.ssa __________
come teste, sono superate.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.10
Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di
ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF
124.
V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA
del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato
al consid. 2.8.
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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