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Decisione

32.2007.395

Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa per un periodo inferiore all'anno. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

12 gennaio 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi fisici per motivi psicologici. (…)” (doc. AI 70/15) –, non si è

espresso sulla capacità lavorativa e alla domanda volta a sapere “(…) quale è

lo stato di salute mentale del periziando oggi e quale era al momento dei

fatti? (…).” (doc. AI 70/2) ha risposto che:

"

(...)

Lo stato di salute mentale del periziando oggi e al

momento dei fatti non ha presenta particolari malattie di rilevanza forensica.

Considerandi

II disturbo depressivo diagnosticato in diverse riprese, poco importa se

reattivo o no, non assume il valore di malattia o di un disturbo mentale capace

di rappresentare la forza motrice della sua condotta. Il disturbo di

personalità di cui è il portatore, è presente dalla prima età adulta e

rappresenta il suo modo di rapportarsi, uno stile di comportamento deviante

appartenente al gruppo B dei disturbi di personalità secondo la classificazione

della DSM-IV, composto da disturbo antisociale, borderline, istrionico e

narcisistico. Come si può vedere dall'esame longitudinale vi sono tratti di

personalità caratteristici appartenenti ai disturbi di personalità menzionati

ma soprattutto caratteristici per una condotta dissociale come: non rispettare

gli obblighi finanziari nei confronti del primogenito, ripetute condotte di

rilevanza penale, disonestà, attività truffaldina per profitto, guida senza

patente, inosservanza delle norme di sicurezza, tendenza manipolativa,

impulsività, irritabilità e aggressività ecc.

I disturbi descritti sono privi di qualsiasi tenore

delirante e nessuno di essi influirà sulla percezione obiettiva della realtà.

La sua capacità di comprensione rimarrà intatta e saranno mantenute le sue

capacità intellettive, le sue decisioni e le sue scelte non saranno mai dettate

dal tenore di una malattia mentale.

Egli riuscirà a portare avanti le sue attività anche

durante la degenza e il perito, dopo l'esame dell'incanto assicurativo,

concluderà che egli sia stato pure capace di ingannare diversi medici curanti,

presentando con astuzia i suoi disturbi più pesanti e ottenendo una

certificazione di incapacità lavorativa difficilmente sostenibile e contestata

sulla scorta di un esame approfondito come quello presso il SAM.

(…)" (doc. AI 70/15-16)

All’ulteriore

domanda volta a sapere se “(…) dal punto di vista della psichiatria forense il

prevenuto presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati? E’ possibile

dare delle indicazioni riguardo ai reati che il prevenuto potrebbe commettere

in futuro e circa la loro probabilità? (…)” (doc. AI 70/3), il dr. __________

ha risposto che:

"

(...)

Dal punto di vista psichiatrico, non sono rilevati

segni sicuri di una modificazione della personalità. Vi sono soltanto segni di

accentuazione di alcuni tratti della personalità, prevalentemente quelli legati

al suo vissuto depressivo. Il fatto che egli abbia mantenuto la sua condotta

anche dopo l’autodenuncia, immediatamente alla dimissione dal reparto di neurochirurgia,

soltanto 16 giorni dopo l’inci-dente e durante il periodo della presunta

incapacità lavorativa, nonché durante la degenza in Clinica, non permette di formulare

una prognosi migliore e non si può escludere il pericolo di commettere nuovi

reati, perlopiù simili a quelli commessi. Non è possibile dare delle

indicazioni più precise riguardo a reati che il prevenuto potrebbe commettere

in futuro e circa la loro probabilità. Dipende molto dalla sua futura

condizione socioeconomica. Vi sono grossi dubbi riguardo all’assegnazio-ne di

una rendita AI ed è probabile che il periziato dovrà far capo all’assistenza.

In una condizione simile, carica di eventi stressanti a causa delle

ristrettezze economiche, aumenterà la probabilità di ricaduta.

(…)" (doc. AI 70/16)

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 28 novembre

2005, svolta per conto della __________ (doc. AI 5/2-8 dell’incarto Lainf) –

posta la diagnosi di "(…) sindrome affettiva bipolare attuale episodio depressivo

grave, senza sintomi psicotici (F 30.1 dell’ICD10) – disturbo di personalità

emotivamente instabile di tipo impulsivo (F 60.30 dell’ICD10) – sindrome da politossicodipendenza

pregressa e da dipendenza da alcool attualmente astinente (F 10.3 dell’ICD10)"

–, pur non pronunciandosi chiaramente sulla capacità lavorativa nel tempo, ha

espresso la seguente valutazione e prognosi:

"

(...)

Preesiste all'infortunio del 2004 un disturbo di

personalità da me descritto sopra che condiziona l'adattamento psico sociale

dell'assicurato sin dall'adolescenza.

La personalità narcisisticamente fragile e impulsiva

condiziona da allora l'insorgenza di una sindrome affettiva bipolare con oscillazioni

e labilità di umore,che porta l'assicurato ad autocurarsi con droghe ed alcool.

Il bisogno di strafare e di dimostrare di essere capace

di riuscire la vita professionale guadagnando molto; rinforza la tendenza

all'abuso di sostanze, che a loro volta aggravano il decorso evolutivo della

sindrome affettiva bipolare. Sul piano psicodinamico dunque preesiste

all'infortunio il terreno fertile perché quest'ultimo avvenga.

Il già fragile assetto narcisistico di personalità che

male tollera le limitazioni di qualsiasi genere, preesiste dunque all'incidente

del 2004 e si aggrava con quest'ultimo. Assistiamo da allora ad un'ulteriore

perdita del sentimento identitario e, di conseguenza, delle risorse adattative.

L'incidente gioca dunque il ruolo di fattore aggravante

l'evoluzione depressiva attuale su un terreno di fragilità preesistente.

La prognosi è sfavorevole, non avendo egli le capacità

di modulare gli impulsi e i giudizi (vedansi test psicodiagnostici) è poco

probabile che possa migliorare sostanzialmente l'attuale quadro psicopatologico,

che appare cristallizzato.

Le cure finora prodigate (antidepressivi, rifiutando

egli il sostegno psicologico) non hanno portato verso importanti miglioramenti.

In parole semplici: se prima dell'infortunio non stava

bene, dopo quest'ultimo non può che star peggio, vivendosi definitivamente rovinato

con le sue stesse mani: al momento dell'incidente gli fu riscontrata

un'alcoolemia del 2°/°°, e non portava il casco

protettivo. Egli colpevolizza e riconosce la noncuranza e l'autolesionismo

potenziale di questi due aspetti dell'accaduto. Questo autolesionismo (che può

essere inteso come legato ad uno stato ipomaniacale di funzionamento nell'ambito

della sindrome affettiva bipolare) lo accompagna fin dall'adolescenza con

l'abuso di droghe e di alcool persistito da allora fino a tempi recenti.

La sua economia psichica inizia ad accusare cedimenti

nelle capacità adattative e professionali già dall'infortunio del 2000, in sé

banale, ma portatore di una incapacità lavorativa prolungata con richiesta di

prestazioni AI.

Questo lascia intravedere come egli si fosse già in

precedenza sopravvalutato professionalmente e che qualcosa nel suo

funzionamento psichico si stava sgretolando.

Da allora non si è mai più ripreso ed il funzionamento

ipomaniacale (megalomane) muta in una evoluzione depressiva conclamata ed

aggravata dall'incidente del 2004.

Possiamo affermare che lo status quo ante, viste le

lesioni riportate, non è più raggiungibile, come neppure lo status quo sine.

A livello identitario l'assicurato non si riconosce

più. L'incidente lo ha secondo lui sfigurato completamente e così come è ora

gli risulta impossibile trovare una nuova identità professionale gratificante e

confacente.

(…)." (doc. 5/7-8 dell’incarto Lainf)

La

dr.ssa __________, nel verbale di interrogatorio 13 dicembre 2005 dinanzi al

Procuratore Pubblico __________, ha inoltre dichiarato che:

"

(...)

Confermo integralmente il mio rapporto 28 novembre 2005

sul signor RI 1 che ho visitato in data 31 agosto 2005 e 29 settembre 2005. La

perizia è stata allestita su incarico della __________.

Ho riscontrato nel signor RI 1 una personalità fragile

con problemi psichici sin dall'adolescenza ed un'immaturità sul piano

affettivo. Ho riscontrato in lui un bisogno di compensazione, legato ad una

spinta narcisistica che lo ha portato ad assumere un ruolo professionale

superiore alle sue capacità, più che intellettuali, soprattutto affettive-emotive.

Tengo a sottolineare di non aver richiesto il test dell'intelligenza in quanto,

avendo egli avuto un grave trauma cranico, le risultanze non mi potevano dare

un feedback trasparente sulle sue capacità anteriori all'infortunio.

La sopravalutazione di sé, da parte di RI 1, non è

frutto di egoismo, ma di un disturbo che gli ha reso impossibile o comunque

molto più difficile valutare la propria incapacità o i rischi delle attività

che svolgeva; non si è trattato di una volontà di riscatto nel senso maligno

del termine.

Faccio riferimento alla diagnosi che ho posto di

sindrome affettiva bipolare, con attuale episodio depressivo grave, senza

sintomi psicotici. Questa sindrome comporta stati ipomaniacali che comportano

un bisogno di strafare, una sottovalutazione dei rischi, una fuga in avanti

delle idee e degli atti e una carenza di sufficiente spirito critico per valutare

adeguatamente i rischi.

L'infanzia di RI 1 è stata segnata dalla grave malattia

della madre, affetta da carcinoma mammario, che ha pregiudicato la qualità di

vita sia della madre stessa che della famiglia. Egli è stato toccato in modo

profondo dalla perdita del gemello avvenuta all'età di 17 anni. In questo

quadro psichico di grande fragilità emotiva, RI 1 ha sviluppato la sindrome

affettiva bipolare di cui ho detto che l'ha portato spesso a compensare gli

stati depressivi con stati euforici in parte spontanei ed in parte indotti

dall'abuso di bevande alcooliche e di stupefacenti. In questo quadro sono state

quindi frequenti le sue fughe in avanti che lo hanno portato ad una

sopravalutazione delle sue capacità e ad assumere ruoli professionali che non

erano per lui idonei, senza sufficiente spirito critico sui suoi limiti. La sua

situazione personale si è ulteriormente aggravata dopo il grave incidente della

circolazione dell'agosto 2004. L'incidente l'ha gravemente silurato non solo

fisicamente. In altre parole lo ha fatto arrivare al capolinea: ora non è più

possibile una sopravalutazione. L'ho visto piangere; a mio giudizio è un uomo

rovinato sotto tutti i punti di vista.

RI 1 sì è dichiarato colpevole dell'incidente dell'agosto

2004.

dovuto al fatto che guidava in stato di grave alcolemia. Nel corso dei due

colloqui che ho avuto con lui non mi ha detto di aver commesso delle

malversazioni ai danni di clienti. Tengo a sottolineare che io non sono stata

chiamata a redigere una perizia giudiziaria, bensì ad effettuare accertamenti

sullo stato di salute di RI 1 prima e dopo l'incidente su richiesta della

compagnia assicurativa la __________. Ho comunque avuto la netta percezione che

lui avesse effettuato delle operazioni illegittime come broker, dietro mi è

sembrato ci fosse un pasticcio. Non ho posto a RI 1 delle domande in merito

perché ciò esulava dal mio mandato.

Per una persona come RI 1 chiedere il riconoscimento di

una rendita d'invalidità posso immaginare che sia stato dolorosissimo perché

equivale a riconoscere che non ce la fa più. Ora però potrebbe convivere meglio

con i suoi limiti vecchi e nuovi se gli venisse riconosciuta la sua situazione

di persona ammalata, con riconoscimento di una rendita e quindi adeguata presa

a carico. A mio giudizio RI 1 avrebbe bisogno di un adeguato sostegno da parte

di uno psichiatra-psicoterapeuta che lo riceva ambulatoriamente una volta alla

settimana per un'ora. Egli ha bisogno di un supporto che lo aiuti a

confrontarsi con i "lutti" non elaborati emotivamente (decesso della

madre e del fratello, fallimento personale e professionale, grave incidente).

Egli deve quindi accettare il proprio vissuto, i traumi che gli sono capitati,

gli errori che ha commesso assumendosi le relative responsabilità sotto il

profilo emotivo, presupposto questo indispensabile per poter continuare a

vivere con una certa serenità.

La psicoterapia è importante perché RI 1 presenta dei

rischi suicidali latenti.

A mio giudizio un'adeguata psicoterapia dovrebbe portare

a dei frutti positivi che dovrebbero Impedirgli di fare dei gesti socialmente

riprorevoli. Dico questo partendo ovviamente dall'ipotesi che la psicoterapia

serva a far maturare RI 1 e a fargli assumere fino in fondo le proprie

responsabilità.

A mio giudizio la situazione personale di RI 1 merita

il riconoscimento integrale di una rendita d'invalidità per ragioni psichiche.

Per quanto riguarda la degenza ospedaliera presso la

Clinica __________, rilevo che in genere le degenze in strutture stazionarie

hanno una propria utilità nella fase acuta, servendo al contenimento del

disagio psichico. II trattamento completo richiede evidentemente una terapia

ambulatoriale prolungata.

Nel corso del 2001 RI 1 ha chiesto per la prima il

riconoscimento della rendita d'invalidità. Si tratta sicuramente di

un'inconsapevole domanda di aiuto, come a voler spezzare un cerchio nel quale

si trovava. Dal 2001 vi è un peggioramento nel funzionamento psichico di RI 1.

A mio giudizio la rendita di invalidità gli è stata negata a torto perché non è

stata valutata globalmente tutta la sua situazione, in particolare quella

psichica (in quell'ambito non è stata effettuata alcuna perizia psichiatrica).

(…)." (doc. AI 79/17-19)

Nel

certificato medico LAINF 17 settembre 2004 (doc. 4-10 dell’incarto Lainf sul

quale, oltre al timbro e firma della __________, è apposta, con ogni verosimiglianza,

la firma della dr.ssa __________, FMH in medicina generale, [cfr. quale

paragone i precedenti certificati emessi dalla dr.ssa __________ il 14 agosto

2000.

e il 9 settembre 1999 sub doc. 2-38 e 3-38 e le firme apposte sui suoi numerosi

certificati medici presenti nell’incarto Lainf]) è attestata un’inabilità lavorativa

del 100% dal 15 agosto 2004 a tempo indeterminato.

Nel

rapporto medico 12 maggio 2005 della Clinica __________ (doc. AI 58/1-5), il

primario, dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il medico assistente,

dr.ssa __________, spec. in psichiatria – posta la diagnosi di

“(…) episodio depressivo grave (ICD 10; F32.2) – stato dopo trauma

cranico-facciale; frattura del massiccio facciale, della base cranica anteriore

e della parte posteriore del seno frontale (agosto 2004) – disturbo visivo

congenito peggiorato per il distacco traumatico del corro utreo; ipoacusia

destra (…)” (doc. AI 58/3) – hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 febbraio

2005.

al “(…) data da definire (…)” (doc. AI 58/1) e alla domanda volta a sapere

se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività hanno risposto “(…) no,

attualmente (…)” (doc. AI 58/5).

L’assicurato

è poi stato degente presso la Clinica __________ dal 3 al 22 gennaio 2005 e dal

10.

febbraio al 3 agosto 2005 (cfr. le rispettive lettere di uscita sub doc. AI

71/5-6 e 71/2-4).

Questo

Tribunale – viste le risultanze sopra riprodotte, ribadito che il dr. __________

non si è espresso sulla capacità lavorativa e ritenuto che nemmeno egli ha

validamente contestato le inabilità lavorative attestate – ritiene che sulla

sola base degli atti l’Ufficio AI non poteva ancora concludere per una completa

inabilità lavorativa limitatamente al periodo dal 15 agosto al 31 dicembre

2004.

E’

vero che la dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto medico 19 gennaio 2006

(doc. AI 73/1-5) ha, tra l’altro, osservato che “(…) Per quanto concerne il

lato psichiatrico, il quadro viene descritto in modo esaustivo da parte dello

psichiatra Dr. __________ nella perizia giudiziaria del 05.09.2005: l’A. è

sotto accusa dal gennaio 2005 per malversazioni ai danni dei clienti, ancora in

fase istruttoria e con processo verosimilmente tra qualche mese. Non entro in merito

alla valutazione peritale psichiatrica della Dr.ssa __________ del novembre

2005.

eseguito su richiesta dell’ass. LAINF e centrato su per questioni di

causalità dei disturbi psichici con l’infortunio: la diagnosi di disturbo

bipolare con episodio depressivo grave è stato palesemente smentita dalla

perizia giudiziaria e la perizia della Dr.ssa __________ non è per nulla

attendibile nemmeno per quanto concerne le conclusioni sulla capacità

lavorativa in quanto è stato eseguito ignorando (o almeno non riportando in nessun

modo) i fatti rilevanti sollevati dalla perizia psichiatrica giudiziaria. (…)”

(doc. AI 73/4).

Al

riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in psichiatria

e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno della perizia 28 novembre

2005.

della dr.ssa __________ non era di competenza della dr.ssa __________.

Più

in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico

stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un

medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della

controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07

del 31 agosto 2007).

Inoltre,

come sollevato nel ricorso e non contestato dall’Ufficio AI, la decisione

impugnata “(…) non fa riferimento ad una perizia redatta dal dr. __________ –

su ordine del Ministero Pubblico – nell’ambito del medesimo procedimento penale

nel quale era stata chiesta una perizia al dr. __________ (in pratica vi sono

state in quel procedimento due perizie: una del dr. __________ ed una del dr. __________,

divergenti tra loro). (…)” (doc. AI 105/13).

Il

dr. __________, nel certificato medico 21 luglio 2008, ha poi certificato che

“(…) si attesta che il Signor RI 1 è seguito presso il mio studio dal gennaio

2008.

Egli soffre di una sindrome affettiva bipolare, tipo II, in fase

depressiva e di un disturbo di personalità emotivamente instabile. Dal lato

psichiatrico egli ha continuato a presentare un umore deflesso, con idee di

inutilità e di vergogna sociale. Spesso presenta degli stati di abbattimento e

di sconforto psicosociale. Si sente astenico, anedonico, abulico, apatico e

senza stimolo vitale. Il corso del pensiero è spesso incentrato su una negatività

con una bassa reattività. Egli pertanto rimane inabile al lavoro al 100% e

questo per un periodo di tempo continuativo. (…)” (doc. B).

Al

riguardo, nelle annotazioni 7 agosto 2008, il dr. __________, FMH in medicina

generale e la dr.ssa __________, psichiatra, entrambi medici SMR, hanno osservato

che “(…) la certificazione in esame evidenzia un eventuale peggioramento dello

stato di salute. (…)” (XIV/2).

Questo

Tribunale rileva che lo stesso dr. __________, unitamente alla dr.ssa __________,

nel rapporto medico 12 maggio 2005, posta la diagnosi di episodio depressivo

grave, aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 febbraio

2005.

(doc. AI 58/1-5).

Sempre

il dr. __________ e la dr.ssa __________, nella lettera d’uscita 2 settembre

2005.

(doc. AI 71/2-4), oltre alla diagnosi di episodio depressivo reattivo

grave senza sintomi psicotici ICD 10 F 32.2, avevano posto anche quella di

tratti di personalità emotivamente instabile ICD 10 F 60.3.

In

questo contesto, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica,

per la nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto

personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio

essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54

consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06

del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).

Del

resto questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso 6 febbraio

2007.

nel quale l’assicurato aveva contestato la decisione su opposizione 12

gennaio 2007 con cui l’assicuratore infortuni gli aveva riconosciuto il diritto

a un’indennità per menomazione del 20%, con sentenza 28 novembre 2007, cresciuta

incontestata in giudicato, in parziale accoglimento del ricorso ha annullato la

decisione impugnata e rinviato gli atti alla __________ rilevando, in particolare,

che: “(…) Il TCA, alla luce delle circostanze appena citate, ritiene che in concreto

vi siano degli indizi evidenti di una menomazione particolarmente grave

all’integrità psichica che non sembra potersi riassorbire (cfr. DTF 124 V 209).

Pertanto gli atti vanno rinviati a __________ perché, mediante l’allesti-mento

di una perizia psichiatrica, in primo luogo verifichi se esiste o meno

un’affezione psichica che verosimilmente perdurerà per tutta la vita. In

secondo luogo, si pronunci nuovamente in merito al diritto o meno

dell’assicurato a un’IMI aggiuntiva per danno all’integrità psichica. Al

riguardo va evidenziato che la Dr. med. __________, nel suo rapporto del 28

novembre 2005, ha già indicato che la prognosi è sfavorevole e che è poco

probabile che il quadro psicopatologico dell’insor-gente possa migliorare (cfr.

doc. 16). (…)” (cfr. STCA del 28 novembre 2007 nella causa C., inc. 35.2007.15).

2.8

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti

medici, renda un nuovo provvedimento.

In

particolare l’Ufficio AI, dopo essersi procurato la perizia del dr. __________,

appurato se la __________ è già in possesso di una perizia psichiatrica e intrapresi

tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari, dovrà pronunciarsi compiutamente

sulla capacità lavorativa nel tempo dell’assicurato.

In

questo senso la domanda al TCA di richiedere alla dr.ssa __________ gli atti

concernenti il suo assistito e, in via subordinata, di sentire la dr.ssa __________

come teste, sono superate.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.10

Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124.

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato

al consid. 2.8.

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

l’istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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