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Decisione

32.2007.396

Confermata perizia SAM limitatamente all'aspetto psichiatrico. Rinvio per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento

13 gennaio 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori cronici dell'A. Ciò nonostante egli dovrebbe eseguire regolarmente un

corretto programma di ginnastica medica per mantenere una sufficiente tonicità

della muscolatura del tronco.

10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 23/8-10)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuto il rapporto finale 30

luglio 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 49/1-3 e

33/1-4) – con progetto di decisione 10 ottobre 2007 (doc. AI 50/1-3) ha negato

all’assicurato il diritto ad una rendita, l’invalidità accertata non essendo di

grado pensionabile.

Con

osservazioni 29 ottobre 2007 (doc. AI 51/1) l’assicurato, sempre tramite l’avv.

RA 1 – contestata la valutazione medica e economica –, ha prodotto l’esame

della TAC lombare 18 ottobre 2007 e ha chiesto di provvedere a ulteriori

accertamenti medici.

Al

riguardo, nelle annotazioni 7 novembre 2007, il dr. __________, medico SMR, ha

osservato che: “(…) ci viene mandato il referto di una TAC eseguita il 18.10.2007

(Istituto radiologico __________, dr. __________) in cui si descrivono

alterazioni degenerative, dal radiologo stesso definite lievi e moderate, e

protrusioni discali, senza coinvolgimento radicolare. La valutazione dei limiti

funzionali di un assicurato, vanno fatte sulla base dell’esame clinico, specie

se mostra reperti compatibili con l’età e trovati frequentemente in soggetti della

stessa età, non serve a confutare una valutazione fatta fondandosi sull’esame.

Non è pertanto corretto parlare di “3 discopatie fortemente andicappanti” allegando

un referto radiologico. In questo caso NON viene portato nulla di nuovo rispetto

alla valutazione fatta con la perizia SAM del 24.02.2006, dove peraltro veniva

tenuta in considerazione una diminuita caricabilità della colonna quando si

sono espressi i limiti funzionali. (…)” (doc. AI 53/1).

Con

decisione 19 novembre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto del

diritto a prestazioni (doc. AI 54/1-3).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i

periti del SAM avuto riguardo alla patologia psichiatrica.

Per

quanto riguarda l’aspetto somatico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente

indagata come verrà di seguito esposto.

2.8.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________,

medico aggiunto, e la dr.ssa __________, capo clinica, del __________ di __________,

nel loro consulto 17 gennaio 2006 (doc. AI 23/15-16), posta la diagnosi di “(…)

reazione mista ansioso-depressiva (…)” (doc. AI 23/15), hanno attestato che “(…) il disturbo timico (stato d’angoscia, ideazione

depressiva, insicurezza personale) non ha importanza rilevante al momento

attuale. A livello psicologico e mentale, come espresso sopra, l’assicurato

mantiene intatte le capacità intellettive e cognitive, infatti l’A. è in grado

di prendersi cura e gestire le nipoti, oltre che aiutare la moglie nella

gestione domestica. […] Considerata la natura reattiva dello stato ansioso-depressivo,

che si è cioè verificato in risposta all’espo-sizione di un (ndr. recte: più)

fattori stressanti, la prognosi della psicopatologia è legata all’evoluzione di

tali fattori. […] Al momento non vi è una diminuzione della capacità lavorativa

per ragioni psichiatriche. (…)” (doc. AI 23/16).

Questa

valutazione non è stata validamente contestata dal-l’assicurato che non ha

nemmeno prodotto alcun certificato medico specialistico su cui il SAM non si

sia già espresso e dal quale si dovrebbe concludere che la valutazione della

dr.ssa __________ e dr.ssa __________ sia errata.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

2.8.2. Per quanto riguarda l’aspetto somatico dagli atti risulta quanto

segue.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel suo consulto

23 gennaio 2006 (doc. AI 23/11-14), poste le diagnosi note, ha, in particolare,

osservato che “(…) si tratta di un assicurato 54enne che apparentemente ha iniziato

a lamentare forti dolori lombosciatalgici a dx nel mese di agosto 2004. Le

indagini allora eseguite avevano potuto evidenziare la presenza di una grossa

ernia discale L3-L4 con lussato caudale che comprimeva la radice L4 di dx. Visto

che il paziente non si era mai deciso ad eseguire un intervento neurochirurgico,

ci si era limitati a terapie conservative. I dolori non hanno però mai mostrato

un chiaro miglioramento. E’ però interessante osservare come ad un esame di

MRI ripetuto il 26.01.2005 la descritta ernia discale non era più rilevabile,

così come non si poteva osservare alcuna compressione delle strutture neurali.

(…)” (doc. AI 23/13, sottolineatura del redattore).

Il

dr. __________, del servizio di radiologia della clinica __________ di __________,

nel rapporto sulla mielografia RM del 23 gennaio 2008, ha concluso: “(…) a

livello L3-L4 protrusione a base larga senza contatto radicolare – a livello

L4-L5 protrusione intraforaminale che devia la radice di dx di L4. Su corrispondente

indicazione clinica utile infiltrazione percutanea sotto controllo TAC. (…)”

(doc. B).

Viste

le diverse risultanze della mielografia RM del 23 gennaio 2008 rispetto alla

documentazione su cui si sono espres-si i periti del SAM, secondo questo Tribunale,

l’aspetto somatico (come del resto auspicato dallo stesso Ufficio AI con le

osservazioni 6 febbraio 2008) necessita un complemento peritale.

Ritenuto

inoltre che il dr. __________ ha già visto l’assicurato ed è a conoscenza della

sua situazione, appare ragionevole sottoporre la documentazione medica (sia la

mielografia RM del 23 gennaio 2008 che l’esame TAC lombare 18 ottobre 2007

[doc. AI 51-2 su cui ha preso posizione unicamente il dr. __________, medico

SMR, cfr. doc. AI 53/1]) allo stesso specialista la cui nuova valutazione dovrà

essere avallata dai periti del SAM.

Per

quanto riguarda la sostenuta necessità di effettuare una perizia ortopedica, il

TCA rileva che sarà compito tanto del dr. __________ quanto dei periti del SAM valutare

la necessità di ulteriori accertamenti di natura ortopedica e/o neurochirurgica.

In

particolare non è possibile concludere per la necessità di una perizia ortopedica

per il solo fatto che il dr. __________ – senza tuttavia disporre della documentazione

medica sopra indicata, che, come appena visto, gli dovrà essere sottoposta – abbia

già visitato l’assicurato e espresso una valutazione.

2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver

proceduto al complemento peritale di cui al consid. 2.8.2, renda un nuovo

provvedimento.

2.10. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la

situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è

possibile esprimersi compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid.

2.9 e 2.10.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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