32.2007.396
Confermata perizia SAM limitatamente all'aspetto psichiatrico. Rinvio per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento
13 gennaio 2009Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.396
Data decisione, Autorità:
13.01.2009, TCA
Titolo:
Confermata perizia SAM limitatamente all'aspetto psichiatrico. Rinvio per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.396
FS/td
Lugano
13 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale operaio presso la __________ (doc.
AI 12/1-3 e 16/1), nel mese di gennaio 2005 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia discale – lombalgie –
sciatalgie (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM),
con decisione 19 novembre 2007 (doc. AI 54/1-3), preavvisata il 10 ottobre 2007
(doc. AI 50/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rato il diritto a una
rendita, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
"
(…)
1) Il ricorso di RI 1 è accolto. Di
conseguenza la decisione 19/21 novembre 2007 dell’Ufficio assicurazione
invalidità del cantone Ticino è annullata.
2) E’ fatto ordine di esperire una perizia
specialistica ortopedica con mielografia nella zona della colonna lombo-sacrale
dell’assicurato.
3) Al sig. RI 1 è riconosciuta una rendita
intera d’invalidità.
4) Protestate tasse, spese e ripetibili.
(…)." (doc. AI 55/6)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e
con argomentazioni di cui si dirà nel proseguio – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 24 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il referto della mielografia
RM del 23 gennaio 2008.
1.6. Con
osservazioni 6 febbraio 2008 l’Ufficio AI – sulla base della seguente valutazione
del dr. __________, medico SMR: “(…) l’attuale valutazione RM evidenzia la
presenza d’un interessamento della radice L4 a destra, problematica non evidenziata
sulle lastre a disposizione in occasione della perizia SAM. In considerazione
di questo nuovo elemento ritengo indicato una rivalutazione peritale da parte
del dr. __________ che ha già visto l’assicurato in occasione della perizia
SAM. (…)” (VIII/Bis) – ha proposto al TCA di retrocedere gli atti alfine di
espletare i necessari accertamenti medici atti a meglio definire i diritti
dell’assicurato.
1.7. Con
lettera 19 febbraio 2008 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di aderire alla
proposta di rinvio precisando che:
"
(...)
Come sostenuto da tempo dal ricorrente e mediante la
produzione dell’ultimo referto mielografico del 23.1.08 viene dimostrata la
presenza di due ernie, non rilevate dai medici AI.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI la
problematica non è nuova ma si era, a loro dire, “spontaneamente risolta”
(cfr. memoriale di ricorso, punto 3).
Si ribadisce la necessità di sottoporre l’assicurato
non tanto ad una nuova perizia reumatologica ma bensì ortopedica, come
già richiesto presso questo lodevole Tribunale. Del resto il dr. __________,
reumatologo, già in passato ha avuto occasione di visitare l’assicurato non
riscontrando alcuna patologia (perizia dr. __________ del 23.01.2006).
(…)." (X)
1.8. Con
osservazioni 25 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) prendiamo atto
dell’adesione alla proposta di rinvio degli atti all’UAI per accertamenti
medici e osserviamo l’accerta-mento necessario è stato correttamente indicato,
dopo adeguata valutazione, nelle annotazioni 4.2.2008 del medico SMR. (…)”
(XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita.
L’assicurato
postula l’esecuzione di una perizia specialistica ortopedica con mielografia
nella zona della colonna lombo-sacrale e il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 22 agosto 2005, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso per la necessità di una “(…) perizia SAM, con valutazione psichiatrica
e reumatologica. Da valutare la possibilità di sanzionare l’A. se si rifiutasse
di sottoporsi ad un inervento “esigibile”. (…)” (doc. AI 20/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 24 febbraio 2006 (doc. AI 23/1-29) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________ e dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome lombovertebrale / -spondilogena cronica con / su:
≈ pregressa
ernia discale L3-4 con lussato caudale a ds. (MRI del 24.08.2004), non più riscontrabile
però all’esame MRI del 26.01.2005;
≈ attualmente nessun segno per una
radiculopatia acuta;
≈ probabile componente somatoforme.
Leggera sindrome cervicoscapolare ds.con / su
≈ incipiente spondilartrosi ed
uncartrosi a livello C5-6 e C6-7.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Reazione mista ansiosodepressiva.
Sovrappeso con BMI 26 Kg/m2
Tabagismo cronico." (doc. AI 23/6-7)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti
del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) l’attua-le grado di capacità lavorativa medico –
teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di operatore
ecologico, è da considerare almeno nella misura del 70%, intesa come riduzione
della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
(…)” (doc. AI 23/8), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Conseguenze sulle capacità lavorativa derivano
soprattutto da patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al
capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano
influenzare la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente
ritiene che un'attività lavorativa medio-pesante (come quella svolta in
precedenza di operatore ecologico) sia ancora esigibile almeno nella misura del
70%.
Le limitazioni derivano dalle diagnosi di una sindrome
lombovertebrale / -spongi-logena cronica e da una leggera sindrome
cervicoscapolare ds. che possono limitare il trasporto e il sollevamento di pesi
importanti, il mantenimento prolungato di posizione eretta o seduta non ergonomica,
senza possibilità di alternanza regolare della posizione e limitare il
mantenimento prolungato del tronco in posizione flessa o di torsione.
Concludendo, per le ragioni su esposte, dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività da ultimo esercitata come operatore ecologico, almeno nella
misura del 70%.
Per quanto riguarda l'evoluzione, ricordiamo che
apparentemente l'A. inizia a lamentare forti dolori lombosciatalgici dall'agosto
2004: come descritto dal nostro consulente, bisogna ammettere che i dolori
inizialmente lamentati, sulla base della MRI eseguita allora, fossero
chiaramente riconducibili alla descritta grossa ernia discale L3-4 con
compressione della radice L4 ds. Questo referto patologico si è però
spontaneamente risolto, come ben dimostrato sulla MRI del gennaio 2005: al momento
non vi sono neppure più segni clinici per una chiara compressione radicolare,
ciò che giustifica l'attuale valutazione dal punto di vista reumatologico.
Dal punto di vista psichiatrico, nel febbraio 2005
inizia un trattamento presso la dr.ssa __________, che nel suo rapporto del
20.05.2005 attesta un'incapacità lavorativa totale. In codesto rapporto parla
già di un parziale riassorbimento dello stato depressivo.
Riteniamo perciò, sulla base dell'attuale valutazione
psichiatrica (che constata una capacità lavorativa piena) che nel corso
dell'anno 2005 vi sia stato un graduale miglioramento dello stato psichico
dell'A., con graduale miglioramento della capacità lavorativa fino alla
valutazione attuale (tranne nei periodi di degenza a __________ in settembre
2005 e ad __________ in ottobre - novembre 2005).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Un'attività fisicamente leggera, che non implichi
sforzi particolari per la colonna vertebrale, che eviti il trasporto ed il
sollevamento di pesi sup. ai 10 kg, che eviti il mantenimento prolungato di
posizione eretta o seduta non ergonomica, senza possibilità di alternanza
regolare della posizione, che eviti il mantenimento prolungato del tronco in
posizione flessa o di torsione, che eviti movimenti ripetuti di flessione -
torsione del tronco, è ritenuta esigibile nella misura del 100%.
Ricordiamo che l'A. ha lavorato per molti anni in
qualità di portiere presso diversi alberghi (vedi capitolo 3.3). In un'attività
lavorativa medio - pesante come quella svolta in precedenza di operatore ecologico,
la capacità lavorativa dell'A., come descritto al capitolo 8, è ritenuta almeno
nella misura del 70%.
Sulla base delle alte percentuali di esigibilità
descritte sopra, in assenza di una qualsiasi formazione professionale e della
sua età, non riteniamo indicata alcuna riqualifica professionale.
Sotto l'aspetto terapeutico, non vi sono molto
probabilmente misura di natura medicamentosa e/o fisiatrica che possano migliorare
Fatti
i dolori cronici dell'A. Ciò nonostante egli dovrebbe eseguire regolarmente un
corretto programma di ginnastica medica per mantenere una sufficiente tonicità
della muscolatura del tronco.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 23/8-10)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuto il rapporto finale 30
luglio 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 49/1-3 e
33/1-4) – con progetto di decisione 10 ottobre 2007 (doc. AI 50/1-3) ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita, l’invalidità accertata non essendo di
grado pensionabile.
Con
osservazioni 29 ottobre 2007 (doc. AI 51/1) l’assicurato, sempre tramite l’avv.
RA 1 – contestata la valutazione medica e economica –, ha prodotto l’esame
della TAC lombare 18 ottobre 2007 e ha chiesto di provvedere a ulteriori
accertamenti medici.
Al
riguardo, nelle annotazioni 7 novembre 2007, il dr. __________, medico SMR, ha
osservato che: “(…) ci viene mandato il referto di una TAC eseguita il 18.10.2007
(Istituto radiologico __________, dr. __________) in cui si descrivono
alterazioni degenerative, dal radiologo stesso definite lievi e moderate, e
protrusioni discali, senza coinvolgimento radicolare. La valutazione dei limiti
funzionali di un assicurato, vanno fatte sulla base dell’esame clinico, specie
se mostra reperti compatibili con l’età e trovati frequentemente in soggetti della
stessa età, non serve a confutare una valutazione fatta fondandosi sull’esame.
Non è pertanto corretto parlare di “3 discopatie fortemente andicappanti” allegando
un referto radiologico. In questo caso NON viene portato nulla di nuovo rispetto
alla valutazione fatta con la perizia SAM del 24.02.2006, dove peraltro veniva
tenuta in considerazione una diminuita caricabilità della colonna quando si
sono espressi i limiti funzionali. (…)” (doc. AI 53/1).
Con
decisione 19 novembre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto del
diritto a prestazioni (doc. AI 54/1-3).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i
periti del SAM avuto riguardo alla patologia psichiatrica.
Per
quanto riguarda l’aspetto somatico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente
indagata come verrà di seguito esposto.
2.8.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________,
medico aggiunto, e la dr.ssa __________, capo clinica, del __________ di __________,
nel loro consulto 17 gennaio 2006 (doc. AI 23/15-16), posta la diagnosi di “(…)
reazione mista ansioso-depressiva (…)” (doc. AI 23/15), hanno attestato che “(…) il disturbo timico (stato d’angoscia, ideazione
depressiva, insicurezza personale) non ha importanza rilevante al momento
attuale. A livello psicologico e mentale, come espresso sopra, l’assicurato
mantiene intatte le capacità intellettive e cognitive, infatti l’A. è in grado
di prendersi cura e gestire le nipoti, oltre che aiutare la moglie nella
gestione domestica. […] Considerata la natura reattiva dello stato ansioso-depressivo,
che si è cioè verificato in risposta all’espo-sizione di un (ndr. recte: più)
fattori stressanti, la prognosi della psicopatologia è legata all’evoluzione di
tali fattori. […] Al momento non vi è una diminuzione della capacità lavorativa
per ragioni psichiatriche. (…)” (doc. AI 23/16).
Questa
valutazione non è stata validamente contestata dal-l’assicurato che non ha
nemmeno prodotto alcun certificato medico specialistico su cui il SAM non si
sia già espresso e dal quale si dovrebbe concludere che la valutazione della
dr.ssa __________ e dr.ssa __________ sia errata.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
2.8.2. Per quanto riguarda l’aspetto somatico dagli atti risulta quanto
segue.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel suo consulto
23 gennaio 2006 (doc. AI 23/11-14), poste le diagnosi note, ha, in particolare,
osservato che “(…) si tratta di un assicurato 54enne che apparentemente ha iniziato
a lamentare forti dolori lombosciatalgici a dx nel mese di agosto 2004. Le
indagini allora eseguite avevano potuto evidenziare la presenza di una grossa
ernia discale L3-L4 con lussato caudale che comprimeva la radice L4 di dx. Visto
che il paziente non si era mai deciso ad eseguire un intervento neurochirurgico,
ci si era limitati a terapie conservative. I dolori non hanno però mai mostrato
un chiaro miglioramento. E’ però interessante osservare come ad un esame di
MRI ripetuto il 26.01.2005 la descritta ernia discale non era più rilevabile,
così come non si poteva osservare alcuna compressione delle strutture neurali.
(…)” (doc. AI 23/13, sottolineatura del redattore).
Il
dr. __________, del servizio di radiologia della clinica __________ di __________,
nel rapporto sulla mielografia RM del 23 gennaio 2008, ha concluso: “(…) a
livello L3-L4 protrusione a base larga senza contatto radicolare – a livello
L4-L5 protrusione intraforaminale che devia la radice di dx di L4. Su corrispondente
indicazione clinica utile infiltrazione percutanea sotto controllo TAC. (…)”
(doc. B).
Viste
le diverse risultanze della mielografia RM del 23 gennaio 2008 rispetto alla
documentazione su cui si sono espres-si i periti del SAM, secondo questo Tribunale,
l’aspetto somatico (come del resto auspicato dallo stesso Ufficio AI con le
osservazioni 6 febbraio 2008) necessita un complemento peritale.
Ritenuto
inoltre che il dr. __________ ha già visto l’assicurato ed è a conoscenza della
sua situazione, appare ragionevole sottoporre la documentazione medica (sia la
mielografia RM del 23 gennaio 2008 che l’esame TAC lombare 18 ottobre 2007
[doc. AI 51-2 su cui ha preso posizione unicamente il dr. __________, medico
SMR, cfr. doc. AI 53/1]) allo stesso specialista la cui nuova valutazione dovrà
essere avallata dai periti del SAM.
Per
quanto riguarda la sostenuta necessità di effettuare una perizia ortopedica, il
TCA rileva che sarà compito tanto del dr. __________ quanto dei periti del SAM valutare
la necessità di ulteriori accertamenti di natura ortopedica e/o neurochirurgica.
In
particolare non è possibile concludere per la necessità di una perizia ortopedica
per il solo fatto che il dr. __________ – senza tuttavia disporre della documentazione
medica sopra indicata, che, come appena visto, gli dovrà essere sottoposta – abbia
già visitato l’assicurato e espresso una valutazione.
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver
proceduto al complemento peritale di cui al consid. 2.8.2, renda un nuovo
provvedimento.
2.10. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la
situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è
possibile esprimersi compiutamente.
Il
TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla
valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.
(32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid.
2.9 e 2.10.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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