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Decisione

32.2007.397

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità pensionabile

24 novembre 2008Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare

effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.7).

I

periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore

documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di

laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e

reumatologico (cfr. doc. AI 19 e in esteso consid. 2.6).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________

del Servizio di psichiatria e psicologia medica dell’____________________, dopo

aver rilevato che non erano presenti alterazioni della forma e del contenuto

del pensiero, né fenomenologia dispercettiva o importanti alterazioni del tono

dell'umore e deficit cognitivi in generale, ha unicamente controevidenziato la

presenza di difficoltà di integrazione sociale che avevano presumibilmente

contribuito alle problematiche insorte in ambito lavorativo. Secondo il consulente

del SAM, la sintomatologia descritta non era comunque sufficiente per formulare

una diagnosi psichiatrica e non determinava pertanto dal punto di vista

psichiatrico alcuna compromissione della capacità lavorativa (Doc. AI 19-10 e

19-14).

Dal

profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,

nel suo rapporto SAM del 5 giugno 2007, poste le diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di

" - sindrome lombo-vertebrale con

componente spondilogena a livello della gamba

di sinistra, su alterazioni degenerative

pluri-segementali da L2 fino a S1 con osteocondrosi soprattutto a livello del

segmento L3/L4 con spondilosi anteriore restringimento del canale spinale soprattutto

a livello L3/L4, L4/L5;

- calcagnodinia

a destra;

- gonalgia

a destra;

- tendenza

all'aggravazione. (...)" (Doc. AI 19-21)

ha

dal canto suo concluso:

"

(...)

5. GRADO Di CAPACITA' DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questa paziente presenta quale patologia principale una

sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di

sinistra e particolarmente alla zona del gluteo. Anamnesticamente vi è una

certa discrepanza fra le asserzioni della paziente attualmente eruibili e

dichiarate in presenza di un'interprete ed i reperti anamnestici messi a

disposizione. In effetti la paziente dichiara di non aver mai avuto dolori

lungo la gamba di sinistra, ma che i disturbi si sono sempre localizzati piuttosto

nella zona lombosacrale fino al massimo al gluteo ed all'altezza del trocantere

di sinistra. Dalla documentazione messa a disposizione invece si evince a più

riprese la diagnosi di una lombosciatalgia addirittura di una sindrome

irritativa radicolare L4/L5 a sinistra. I disturbi principali per la paziente a

livello della gamba sono invece a livello della gamba destra e sotto il

ginocchio e non pertinenti con i problemi della colonna lombare, ma in

relazione con dolori al ginocchio ed al calcagno di destra.

Per quanto riguarda la problematica lombare

clinicamente vi è una mobilità ridotta nell'estensione, meno nella flessione

con una normalità della mobilità nella flessione laterale. Tutti i movimenti

sono estremamente dolorosi come pure la palpazione della zona lombare. A questo

proposito è da segnalare come durante tutta la visita la paziente si lamenti di

dolori anche quando si visitano delle parti del corpo non dolorose. L'esame

clinico attuale permette di escludere la presenza di una compressione o di un'irritazione

radicolare. Le indagini radiologiche dimostrano per quanto riguarda le

radiografie convenzionali, soprattutto un'osteocondrosi a livello del segmento

L3/L4 con una leggera scoliosi sinistro convessa, mentre per quanto riguarda la

RM della colonna lombare eseguita lo scorso anno, vi è una discopatia

pluri-segmentale che parte da L2 fino a S4 con dark-disck e protrusioni

discali, restringimento del canale spinale in particolar modo a livello dei

segmenti L3/L4, L4/L5. Non vi sono delle ernie discali compressive delle radici

lombari. Accanto a questa problematica principale, vi è un dolore ad insorgenza

più recente a livello del ginocchio di destra nonché nella zona della gamba

destra, dal ginocchio in giù ed a livello del calcagno destro.

Le indagini cliniche a livello del ginocchio non

mostrano patologie né di tipo degenerativo né infiammatorio. Nessun versamento,

nessun segno per lesioni ligamentari o meniscali. Durante la prova della

mobilità del ginocchio destro la paziente fa una resistenza attiva al

piegamento del ginocchio stesso oltre i 30°-40°. Nel momento in cui si sposta

dal lettino per rialzarsi piega invece spontaneamente senza dolori il ginocchio

destro in modo completo e la posiziona addirittura schiacciandolo sotto la

gamba sinistra. A livello del calcagno di destra vi sono dei dolori alla

palpazione nella zona della fascia plantare.

Vi è una certa discrepanza fra le informazioni

anamnestiche date dalla paziente e quelle eruite agli atti. Vi è una

discrepanza inoltre nell'esame clinico della paziente a più livelli in

particolar modo nell'impossibilità della deambulazione sulla punta dei piedi,

nella resistenza attiva al piegamento del ginocchio, nonché alla manifestazione

di una sintomatologia dolorosa durante tutta la visita malgrado si eseguissero

delle valutazioni di articolazioni e parti della colonna non sintomatiche. In

considerazione di quanto detto, ritengo quindi che le limitazioni funzionali

che la paziente presenta per quanto riguarda le alterazioni a livello

dell'apparato muscolo-scheletrico sono prevalentemente da riportare ai disturbi

della colonna vertebrale ed alle sue patologie. Vi sono delle difficoltà nello

svolgere un'attività in posizioni statiche con la- parte superiore del corpo

leggermente piegata in avanti oppure alzando dei pesi in modo ripetuto

superiori ai 15 kg. Anche per quanto riguarda il calcagno di destra, vi sono

delle limitazioni nel rimanere per un lungo periodo sempre in piedi. Non vi

sono invece limitazioni dettate dalle patologie a livello del ginocchio destro.

In considerazione quindi di questi fatti ritengo che

per quanto riguarda l'attività professionale svolta di donna delle pulizie vi

sia un'incapacità lavorativa del 20%. In un'attività lavorativa adatta in cui

la paziente può alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla

deambulazione, non debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg e possa lavorare in

posizioni ergonomiche con la colonna vertebrale vi è una capacità lavorativa

completa. Nell'attività professionale attualmente svolta di casalinga, la

paziente è abile al lavoro nella forma completa.

6. POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE

CONDIZIONI DI SALUTE

Dall'utilizzo di una soletta di Viskohel soft spot la

paziente potrebbe trarre un beneficio per quanto riguarda i dolori a livello della

zona dei calcagni e quindi anche della sua capacità professionale. Una ripresa

delle fisioterapie ambulatoriali che non sono più state svolte dall'ultima

degenza presso la Clinica __________ di __________, potrebbero inoltre

migliorare i dolori a livello lombare." (Doc. AI 19-22+23)

Tale

referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo

Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici SAM

hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di “Sindrome

lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra,

su alterazioni degenerative pluri-segmentali da L12 fino al S1 con ostecondrosi

soprattutto a livello del segmento L3/L4 con spondilosi anteriore, restringimento

del canale spinale soprattutto a livello L3/L4, L4/L5, calcagnodinia a ds.,

gonalgia a ds., tendenza all'aggravazione”, oltre a quelle, non

invalidanti, di “Ipertensione arteriosa trattata e obesità con BMI 31 kg/m"

(Doc. AI 19-8+9).

Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal settembre 2005, incapace al

lavoro nella sua attività lavorativa come ausiliaria di pulizie nella misura

del 20%, mentre che in altre attività adatte e leggere era da ritenere

completamente abile al lavoro (cfr. sopra consid. 2.6).

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza

invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti o attestare un peggioramento

delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

In

effetti la certificazione del 26 ottobre 2007 del dr. __________ (doc. AI 36 e

sopra consid. 2.6) non fa in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti

e in definitiva anche le conclusioni tratte dal dr. __________, con particolare

Considerandi

riferimento alle diagnosi poste, giungendo tuttavia alla conclusione di una non

ben precisata abilità lavorativa “ridotta” (doc. A e sopra al consid. 2.6).

Ora, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato come la certificazione del

dr. __________, che peraltro è medico generalista e non è quindi -

contrariamente ai periti SAM - specialista nelle materie che qui interessano, non

apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati

dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia.

In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente

diversa del quadro clinico reumatologico/ortopedico e, quindi, in sostanza di

una valutazione differente delle conseguenti ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell’assicurata. Il referto tralascia peraltro di esprimersi sulle concrete

ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità lavorativa, limitandosi

a indicare un generico “impatto sfavorevole sulla vita quotidiana” delle affezioni

vertebrali (doc. AI 36-11). Con riferimento alle allegazioni della ricorrente,

va comunque anche osservato che gli atti medici/radiologici allegati dal medico

curante sono pure stati adeguatamente considerati dal SAM (cfr. doc. AI 12-4

sino 14; doc. AI 19).

Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia SAM, e ricordate

peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati

(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01;

cfr. consid. 2.10), sulla base di detta generica attestazione non si può in

questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali.

Si

deve quindi concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidessero

sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai

periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia SAM, e in particolare i referti

specialistici del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7),

alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata

affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozial- versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

125.

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF

113.

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che

sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata

presentava una capacità lavorativa del 80% nell’attività precedentemente svolta

e del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali segnalati

dai periti SAM.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata.

In

particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al

raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle

attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale ausiliaria

di pulizie presso la __________ di __________, in seguito __________), nel suo

rapporto del 24 agosto 2007 ha concluso quanto segue:

"

(...)

Stato di salute - danno alla salute e relativi

impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Rimando alle valutazioni mediche

per quanto concerne le diagnosi.

IL 20% (diminuzione di

rendimento) nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie, dal 09.2005

CL 100% in attività adeguata,

dal 09.2005.

Limiti funzionali:

l'attività deve permettere

all'A. di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, senza

alzare pesi superiori ai 15 kg, in posizioni ergonomiche per la colonna vertebrale.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,

ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

L'A., di origine turca ed etnia curda, non parla e

non capisce l'italiano. La perizia medica é stata fatta con l'aiuto di un interprete.

L'A. non é mai andata a scuola, é analfabeta. Ha

lavorato in casa con i genitori fino al matrimonio all'età di 21 anni. Il

marito é in __________ dal 1987 per questioni politiche, lavorava c/o il __________

di __________, l'A. l'ha raggiunto con i figli nel 1991. Ha lavorato saltuariamente

come ausiliaria di pulizie.

Dal 2001 lavora come ausiliaria di pulizie a tempo

pieno per __________ di __________, con un salario di Fr. 18.-/h. La ditta é

poi stata rilevata da __________ (ditta __________), per la quale ha

continuato l'attività solo alcuni mesi. Il salario era stabilito a Fr.

3'100.-/mese.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é

possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a

tempo pieno altre attività più leggere (vedi limiti funzionali), quali ad

esempio nell'ambito industriale come addetta a lavori di controllo o

sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali

leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...).

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

Salario da valida:

Senza danno alla salute, nel 2006, l'A. avrebbe

potuto percepire un guadagno annuo di Fr. 40'783.-.­

Salario da invalida:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai

rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale

di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

A seguito di una recente sentenza del TCA e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,

è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che

erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il

reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori

nazionali (tabella TA1). Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2

che stabilisce una media dei salari di tali attività.

In base a questi dati, per le donne, viene definito

un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.­-.

A questa cifra, per gli assicurati che a causa della

particolare situazione personale o professionale non possono mettere

completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

Ritengo corretta una riduzione del 5% per attività

medio-leggera.

Si considera dunque un reddito da invalida di Fr.

47'176.-.­

Grado di invalidità:

Malgrado il danno alla salute, peraltro poco invalidante

anche nell'attività abituale, sono tuttora esigibili lavori che permettono un

guadagno pari o addirittura superiore a quello percepito prima del danno alla

salute.

Il grado di invalidità é dunque nullo.

Proposte formative - (eventuali) o di chiusura del caso

L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é

possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a

tempo pieno altre attività più leggere (vedi limiti funzionali), quali ad

esempio nell'ambito industriale come addetta a lavori di controllo o

sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali

leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...).

(Doc. AI 26)"

L’ufficio

AI ha quindi negato la presenza di un grado di invalidità (doc. AI 28 e 34).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla

ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,

nella determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza

de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza

22.

agosto 2006 in re K, I 424/05).

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su

sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il

diritto ad una rendita.

2.11

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia (I).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste

a carico a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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