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Decisione

32.2007.398

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2008Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno inoltre considerato l’assicurata

abile al lavoro al 70% in un’attività lavorativa ergonomicamente adatta alla

colonna vertebrale, che consenta all’interessata di alternare la posizione

seduta a quella in piedi ed alla deambulazione e che sia rispettosa delle sue

limitazioni funzionali (doc. 45-17).

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni

dell’8 giugno 2007, ha

osservato:

"

Infermiera.

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli

status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni

sulle esigibilità residuali citate nel SAM 3 e 4.2007 (reumatologico,

psichiatrico, gastroenterologico e pneumologico) e personalmente ritengo

coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una

perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.

Come da SAM, le patologie con influsso sulla

capacità lavorativa sono:

sindrome lombo-spondilogena cronica e

cirrosi epatica Child A

Si giustifica a livello medico:

nella sua attività IL 70% dal 3.2006 a carattere definitivo

prevalentemente per il problema locomotorio e gastrointestinale;

in attività adeguate (vedi punto 9 della perizia

SAM) IL 30% per diminuito rendimento globale sull’arco di tutta una giornata di

lavoro.

Per il futuro non sono da aspettarsi

miglioramenti tali da portare a miglioramento della capacità lavorativa

medico-teorica.

Revisione è indicata solo sul lungo periodo e

solo ai fini burocratici assicurativi.” (Doc. 47-1)

L’assicurata ha contestato il progetto di

decisione dell’UAI di aumentare a tre quarti la mezza rendita di cui

beneficiava, trasmettendo all’amministrazione un certificato medico del 10

luglio 2007 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e endocrinologia,

il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 4 luglio 2007 al 4

agosto 2007 (doc. 56-1) e un ulteriore certificato del 6 agosto 2007, con il

quale ha certificato un’inabilità lavorativa del 100% dal 4 agosto 2007 al 4

settembre 2007 (doc. 57-1). L’assicurata ha pure trasmesso un certificato del 3

settembre 2007 del dr. __________, del seguente tenore:

"

Diagnosi:

1) sindrome lombovertebrale cronica dolorosa su

grave degenerazione della colonna lombare e sacrale

2) cirrosi epatica Child A

3) asma bronchiale

Ad 1) la situazione permane stazionaria; la

paziente presenta costantemente uno stato di dolori invalidanti alla schiena

malgrado terapia medicamentosa e fisioterapeutica.

Considerato il quadro clinico non ritengo

assolutamente pensabile una reintegrazione nel mondo del lavoro. La paziente

non può effettuare alcun tipo di attività senza accusare dolori alla schiena.”

(Doc. 61-3)

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 28 settembre 2007, ha osservato:

"

A mio giudizio le osservazioni di tipo medico

(non entro nel dettaglio delle osservazioni rispetto al calcolo economico) che

sono state inoltrate in fase di audizione alla decisione del 9 luglio 2007 sono

insufficienti e quindi anche essendo di parte non permettono di variare la

valutazione globale plurispecialistica neutrale del SAM che ha considerato il

decorso clinico, la visita medica dettagliata e una conclusione razionale sulle

esigibilità.” (Doc. 63-1)

In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione del 23 novembre 2007, con

la quale l’UAI le ha aumentato da mezza a tre quarti la rendita di invalidità a

cui ha diritto, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a sostegno della

sua pretesa di poter beneficiare di una rendita intera di invalidità (I).

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10. Nella

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.7. e 2.8.) e

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 2.9.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI

ha ritenuto l’interessata, dal mese di marzo 2006, abile al 70% in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, come stabilito dai medici del

SAM. Queste conclusioni sono peraltro state condivise anche dal dr. __________

del SMR.

Nel caso

concreto, il TCA constata che, sulla base di quanto valutato dai medici del SAM

nella perizia del 15 maggio 2007, vi è stato, rispetto alla precedente

decisione del 1° settembre 2003 (con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto a una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) dal

1° agosto 2002, cfr. doc. 16/1-5), un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata, che la rende inabile al lavoro al 70% nella sua precedente

attività di infermiera presso una casa per anziani, ma abile al lavoro al 70%

in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Per i

motivi di seguito esposti, questo Tribunale non ha motivo di distanziarsi dalla

valutazione peritale pluridisciplinare dei medici del SAM.

Quanto

alla patologia pneumologica di cui è affetta l’assicurata, alla perizia del dr.

__________ del 18 aprile 2007, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta

forza probatoria piena.

Nel suo

referto peritale pneumologico del 18 aprile 2007, il dr. __________, poste le

diagnosi di “asma bronchiale allergica anamnestica e di probabile BPCO su

tabagismo (40 py)”, ha evidenziato che l’assicurata può presentare, dal profilo

medico-teorico pneumologico, un’incapacità lavorativa per lavori fisici pesanti

o medio-pesanti, mentre invece è da considerare pienamente abile al lavoro in

attività fisiche leggere o medio-leggere, come quella di infermiera in una casa

per anziani (doc. 45-21).

Queste conclusioni specialistiche, che del resto

non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici

attestanti delle patologie pneumologiche con influsso sulla capacità lavorativa

residua, possono essere fatte proprie dal TCA.

L’assicurata

si è limitata a produrre, in sede di osservazioni al progetto di decisione del

9 luglio 2007, un certificato del 3 settembre 2007 del dr. __________, il quale

ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro, a causa, tra l’altro,

dell’asma bronchiale di cui è affetta.

Il TCA

constata, a tal proposito, che la diagnosi di asma bronchiale è stata posta

anche dal dr. __________, il quale ha tuttavia considerato l’interessata

pienamente abile al lavoro in attività fisiche leggere o medio-leggere.

Pertanto,

a mente di questo Tribunale, dal certificato del medico curante, peraltro non

specialista in materia, non emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti

per poter mettere in dubbio le conclusioni dell'esperto (cfr. la giurisprudenza

esposta al consid. 2.9.).

Per

quanto concerne la patologia reumatologica, nel suo consulto peritale del 16

aprile 2007 il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale

cronica su alterazioni statiche della colonna vertebrale, in particolar modo

una scoliosi a forma di S sinistro-convessa nella zona lombare, con alterazione

scoliotica importante a corto raggio; disturbo di assimilazione lombosacrale

con sacralizzazione simmetrica di L5; presenza di alterazioni degenerative a

carattere osteocondrosico diffuse a tutta la colonna lombare con in particolare

interessamento del segmento L3/L4 e L4/L5, con fenomeno di vacuum a livello

L3/L4 e iniziale spondilosi e importante spondilartrosi; rizartrosi bilaterale,

nonché poliartrosi delle dita delle mani”, ha considerato l’assicurata inabile

al lavoro al 70% nella sua precedente attività di infermiera presso una casa

per anziani, ma abile al lavoro al 70% in un’attività leggera adeguata,

rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 45-33).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi nemmeno da queste conclusioni del perito reumatologo, che non sono

del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici attestanti

delle patologie maggiormente invalidanti.

Va infatti sottolineato che il referto del 3 settembre 2007 del

dr. __________ non apporta nuovi elementi, non apprezzati in

sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica

approfondita e ben motivata del dr. __________. Il dr. __________ si è infatti

limitato a ribadire la diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica

dolorosa su grave degenerazione della colonna lombare e sacrale”, già posta

anche dal perito, giungendo tuttavia ad una diversa valutazione del grado di

capacità lavorativa residua - a suo avviso nulla – senza ulteriori

specificazioni.

Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata,

dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente

vagliato dal dr. __________.

L’aspetto

gastroenterologico è stato invece valutato nel contesto della

perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del dr. __________, il

quale, nel suo rapporto peritale del 10 aprile 2007, dopo avere riscontrato la

presenza di una cirrosi epatica post-etilica Child A e di una colecistolitiasi

asintomatica, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% (doc.

45-35).

Il dr. __________

ha rilevato che la prognosi per quanto concerne la situazione epatica è buona

fintanto che l’assicurata resta astinente (doc. 45-35).

Questa

valutazione peritale non è stata smentita da certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente

sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, per cui può essere

approvata dal TCA.

Tale non

può certo essere considerato lo scritto del 3 settembre 2007 del dr. __________,

il quale si è limitato a porre, tra le altre, la diagnosi di “cirrosi epatica

Child A”, ritenendo l’interessata totalmente inabile al lavoro, senza fornire

ulteriori spiegazioni. In assenza di ulteriori patologie invalidanti, questo

Tribunale ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo

gastroenterologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dal dr. __________.

Infine,

l’aspetto psichiatrico è stato valutato nel contesto della perizia del SAM,

tramite il consulto specialistico della dr.ssa __________, la quale, nel suo

rapporto peritale del 24 marzo 2007, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro, non ritenendo

presenti elementi sintomatici di interesse psichiatrico degni di nota (doc. 45-37).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi neanche da

questa valutazione peritale, che del resto non è stata smentita, in sede

ricorsuale, da altri certificati medici specialistici attestanti l’esistenza di

patologie psichiatriche invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

In

conclusione, poiché la perizia del SAM rispetta i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

considerato il peggioramento dello stato di salute dal profilo reumatologico, richiamato

peraltro l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), questo Tribunale ritiene

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di marzo 2006, l’assicurata presenta una incapacità

lavorativa del 70% nella sua professione, ma una capacità lavorativa del 70% in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Da notare, al riguardo, che non si può

considerare, come preteso in sede ricorsuale, che l’interessata sia inabile

totalmente al lavoro, dato che “gli esiti degli accertamenti hanno portato a

stabilire che l’inabilità lavorativa dell’assicurata fosse del 70% nella

propria funzione a cui si aggiunge un 30% per diminuito rendimento globale”

(I).

Come sopra esposto, dalla perizia del SAM è

emerso che l’assicurata è inabile al 70% nella sua professione di infermiera

presso una casa per anziani, ma abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate.

La diminuzione del rendimento del 30% si

riferisce quindi allo svolgimento di attività adeguate, rispettose dei suoi

limiti funzionali e non può essere sommata alla percentuale di inabilità

lavorativa del 70% concernente la precedente attività.

2.11. Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Dal

profilo medico, l’assicurata è stata ritenuta ancora abile al lavoro al 70% in

attività leggere adeguate e nella professione di infermiera, ma non presso una

casa di riposo, come in precedenza, bensì solo in determinati ambiti (in un

reparto di oftalmologia o ORL, come addetta all’informazione nell’ambito della

prevenzione, ecc., cfr. doc. 45-17).

Al

riguardo, nel rapporto finale del 4 luglio 2007, il consulente IP ha osservato:

"

(…)

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e

tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,

si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in

situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora

apprezzabilmente esteso.

I limiti invalidanti espressi in sede medica

permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore

secondario (operaia generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica

con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, finitura,

controllo-sorveglianza del funzionamento e della qualità, … di piccoli elementi

e fuori dalla catena di montaggio), che nel settore terziario (aiuto ufficio,

ricezionista, …).

Possibilità di reperire un’attività nel campo

infermieristico più adeguate rispetto all’attuale:

le possibilità concrete nel Cantone Ticino di

reperire attività più idonee sono molto limitate.

L’assicurata dovrebbe evitare il contatto diretto

con pazienti degenti e quindi in reparti di degenza (con letti).

Potrebbe svolgere attività ambulatoriali (day

hospital) dove i pazienti vanno e vengono nello stesso giorno senza bisogno di

assistenza fisica (es. centri ambulatoriali oncologici e per pazienti di Alzheimer).

Purtroppo le possibilità d’accesso a tali

Considerandi

strutture, essendo di numero molto limitato, risultano improbabili. Inoltre, le

competenze professionali necessarie, molto specialistiche, vengono maturate

grazie ad esperienza nel settore specifico e con la frequenza di corsi

specialistici.

Quindi non si può tenere in considerazione un

reddito ipotetico da attività infermieristica più adeguata.” (Doc. 52-3)

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale concorda

con la valutazione del consulente dell’UAI, il quale ha stabilito che i

problemi di salute di cui è affetta l’assicurata non le permettono più lo

svolgimento della propria attività professionale originaria, ma che occorra

prendere in considerazione altre attività da lei ragionevolmente esigibili.

2.12

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01,

del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24,

del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,

inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui

nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che il peggioramento

dello stato di salute risale al mese di marzo 2006).

2.13

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2006 in fr. 87’366.- (cfr. doc. A),

conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Fondazione __________ di __________

(doc. 23/3-5).

2.14

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Alla luce

della giurisprudenza sopra citata, l’utilizzo dei dati statistici federali da

parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA, contrariamente a quanto

preteso dal rappresentante legale dell’assicurata (cfr. doc. I).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2008, p. 90), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

L’assicurata,

quale infermiera presso la Casa per anziani __________ di __________, avrebbe

guadagnato nel 2006 fr. 87’366.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 55’507.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 85 “Sanità e servizi

sociali”, livello di qualifica 4: fr. 4’437.-- X 12 mesi = 53’244.--,

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 55'506.87).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

Per inciso, va rilevato che la contestazione ricorsuale relativa

all’importo del reddito da invalido - riportato dall’amministrazione, per il

2004, su 41.6 ore settimanali e non su 40, come preteso invece dal

rappresentante dell’interessata (I) - non può essere condivisa dal TCA. Dalla

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

11-2008, p. 90, risulta infatti che la durata settimanale normale del lavoro

nelle imprese è stata, per il 2006 e per il 2007, di 41.7 ore settimanali.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurata può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il

reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 35’194.32 (fr. 50'277.60 ridotti del 30%).

2.15

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che

in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.16

In concreto, l’UAI

ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale dell’8% per

attività leggera (doc. 52-4).

L’assicurata

ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa e alla

quale dovrebbe essere aggiunta un’ulteriore riduzione del 10% “per le

condizioni oggettive di età ed impossibilità di accesso al mercato” (I).

Va qui

rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/dd e 6).

Egli può

tuttavia farlo in presenza di validi motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale

ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento

della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice

per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,

osservando:

"

2.

2.1

Die Frage, ob die von der IV-Stelle

angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der

zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,

dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren

Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur

teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag,

liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz

erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und

damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es

bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei

bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der

Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch

ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt,

die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich

leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der

vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit

unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der

Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.

2.2

Die Vorinstanz hat damit entgegen der

Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern

sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende

Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der

Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis

besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione dell’8%

stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.

Innanzitutto,

nel suo rapporto del 4 luglio 2007, il consulente IP ha stabilito una riduzione

dell’8% per attività leggera, aggiungendo che “non si effettuano altre

riduzioni in quanto vengono tenute in considerazione dalla valutazione medico-teorica”

(doc. 52-4).

Questo

Tribunale non condivide le motivazioni del consulente, laddove ha ritenuto che altre

riduzioni sono già state prese in considerazione nella valutazione medica

di una riduzione del rendimento del 30% stabilita dai medici del SAM.

Qui si

tratta, al contrario, di valutare l’opportunità di apportare un’ulteriore

riduzione, per tenere conto delle circostanze specifiche del caso di specie.

Sulla

base della giurisprudenza citata (consid. 2.15.), una riduzione percentuale del

salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).

Il TCA

rileva poi che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute,

l'assicurata è stata sì giudicata in grado di esercitare un'attività

sostitutiva, ma soltanto nella misura del 70%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit

grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der

Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von

einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit

anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006

nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -

nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) - nel caso in

cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a

tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.

In conformità alla giurisprudenza

appena citata, potendo l’assicurata lavorare in attività adeguate solo al 70%,

a mente del TCA occorre applicare una riduzione del reddito statistico del 5%

per tener conto del fatto che lavorando a tempo parziale l’interessata può

percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche

nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del

10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute dell’interessata.

Inoltre,

occorre tener conto dell’età dell’assicurata, nata nel 1948.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, 5% per il fatto di

poter lavorare soltanto a tempo parziale e 5% per l’età) si tenga adeguatamente

conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 50'277.60 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70%,

ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 28'155.46 (fr. 35’194.32 - (fr. 35’194.32

x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 87'366.--

(consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 67.77%, arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita di invalidità,

come stabilito dall'amministrazione.

Alla

medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da

invalido) al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è

stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici

di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid.

2.4

in fine).

Dal raffronto tra il

reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 88'763.86 – ossia fr. 87’366 +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul

sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido di fr.

28’574.84 – ossia fr. 50'277.60 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di

fr. 51'026.50 (secondo

l’adeguamento all'indice dei salari nominali "Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R., cfr.

tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91) cui apportare una riduzione del 30% per motivi medici e del

20% per altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 67.80%,

arrotondato al 68%. Tale risultato dà diritto a tre quarti di

rendita di invalidità, come calcolato dall’amministrazione.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo

Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad un aumento delle

prestazioni, con l’attribuzione di tre quarti di rendita, per un grado di

invalidità del 68%, a partire dal 1° giugno 2006 (al riguardo va evidenziato

che l’attribuzione di tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 68%,

va fatto risalire al mese di giugno 2006, in quanto giusta l’art. 88a OAI se

la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

In concreto, i medici del SAM hanno dichiarato l’assicurata inabile al lavoro

al 70% nella sua professione, ma abile al lavoro al 70% in attività adeguate, a

partire dal mese di marzo 2006, cfr. doc. 45-18).

2.17

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di

natura professionale (cfr. doc. 52-4).

Nel

rapporto del 4 luglio 2007, infatti, il consulente ha indicato che “pur avendo

un grado di invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità

lavorativa (30%), l’età dell’assicurata e l’iter scolastico-socio-professionale

dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di

ordine professionale” (doc. 52-4).

Questo Tribunale rileva comunque che il consulente

IP, nel rapporto del 4 luglio 2007, ha sottolineato che “se ella identificasse un datore di lavoro in

grado di garantirle l’assunzione dopo una formazione “ad hoc” massima di 3-6

mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento di tale

formazione, a condizione che possa incrementare l’attuale capacità di guadagno.

Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un

eventuale aiuto al collocamento” (doc. 52-4).

Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

2.18

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia “neutra” (I).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.19

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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