Lexipedia

Decisione

32.2007.399

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2008Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori all’emiviso sx sono ancora

presenti ma sono migliorati sia in intensità, che in frequenza.

Tendono a concentrarsi nella regione

del viso, sul V/ II e III e verso l’articolazione temporo-mandibolare, non

salgono più come prima verso il sommo del capo.

I dolori al viso possono essere, come

prima, provocati dal pulirsi i denti, mangiare, parlare, ma possono essere

spontanei.

La signora RI 1 mi ha telefonato una

settimana fa dicendo di essere in piena crisi vertiginosa, vertigini rotatorie,

nausea, vomito, diarrea, quasi incapacità a reggersi in piedi, non cefalee in

quel momento. La sintomatologia si è poi smussata ed è scomparsa dopo alcune

ore.

La paziente mi dice ora di avere

costantemente una tendenza spiccata a vertigini, sensazione di testa pesante,

orecchie otturate quando si corica con tronco e capo in orizzontale. Se resta a

lungo in tale posizione poi quando si rialza dal letto si sente estremamente

debole, perde espressione e se si alzasse subito cadrebbe.

La paziente mi dice anche d’avere

notato dopo il rientro da __________ di avere mani e piedi più “scivolosi”:

perde più oggetti dalle mani, i piedi le scivolano sul tappetino come

sull’acqua.

Esame

Trovo una paziente in buone

condizioni generali, senza asimmetrie del viso. Dichiara di avere una lieve asimmetria

della sensibilità dolorosa a sfavore del lato sinistro. Non ha disturbi di

coordinazione agli arti superiori ed inferiori, non deficit di sensibilità alle

mani, la sterognosia è perfettamente normale.

Niente di nuovo agli arti inferiori

rispetto alla degenza con la differenza di non aver ritrovato un segno di

Trendelenburg.

La paziente cammina con il girello in

modo rapido, elastico.

Valutazione

Prendo atto di un miglioramento

moderato ma consistente dei dolori all’emiviso sinistro.

Oltre alla Lyrica, che la paziente

prendeva già prima dell’entrata da noi, la paziente è arrivata a 175 mg di

Lamictal, 200 mg (2x100) dal 27.06.

La paziente mi chiede una

prescrizione per un letto elettrico, in modo da poter dormire con il tronco ed

il capo leggermente rialzati. Non sopporterebbe la posizione distesa per

l’insorgenza di vertigini, malessere importante, quando poi da quella posizione

si rialza soprattutto dopo esserci stata a lungo.

Ho messo la paziente in posizione in

orizzontale, ha lamentato moderate vertigini, testa pesante, ma non ho

osservato un nistagmo patologico o altri elementi in favore di una sindrome

vestibolare periferica o centrale. Ho riguardato la recente RM cerebrale con la dr. __________. Confermiamo il conflitto neurovascolare con il N.

trigemino sinistro. Non si vedono lesioni a livello cerebellare e dei nuclei

vestibolari, né anomalie lungo il decorso dei N. vestibolari e in particolare

dei loro conflitti neurovascolari.

Ho preso atto del miglioramento delle

prestazioni con gli arti inferiori, ma sono deluso dal fatto che nonostante

questo la paziente non abbia abbandonato il girello.”

(Doc. C5)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti

e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

Considerandi

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10

Nel caso di specie, l’UAI ha

rifiutato la presa a carico, quali mezzi ausiliari ex art. 21

LAI, dei costi legati alla consegna e all’utilizzo di un letto elettrico, in

quanto “in base alla documentazione medica oggettiva a disposizione, lo

stato di salute non rende necessario l’uso di un letto elettrico” (doc. A1, il

corsivo è della redattrice).

Per i motivi di seguito esposti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto gli

aspetti medici non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

L’amministrazione ha fondato la sua decisione di rifiuto delle

prestazioni sulla documentazione medica agli atti e in particolare sulla

perizia pluridisciplinare del SAM del 25 febbraio 2005, nella quale i periti

hanno valutato le patologie dell’interessata e il loro influsso sulla sua

capacità lavorativa residua, stabilendo un grado di incapacità lavorativa del

50% in qualsiasi attività, a causa soprattutto della patologia neurologica, con

presenza di algie trigeminali atipiche a sinistra, associate ad una sindrome

lombovertebrale e fibromialgica (cfr. doc. 144-23).

L’assicurata ha contestato le conclusioni dell’UAI, producendo dei

certificati medici della sua curante, dr.ssa __________, la quale ha per contro

attestato, tra l’altro, la necessità per l’interessata di poter disporre di un

letto elettrico.

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 15 ottobre

2007.

(doc. 231-1), pur riconoscendo che la dr.ssa __________ ha attestato un

peggioramento dello stato di salute dell’interessata, soprattutto quanto alla

mobilità, ha ritenuto che la curante non abbia apportato nuovi elementi

oggettivi ed impedimenti rispetto a quanto valutato dai medici del SAM nella

perizia del 25 febbraio 2005. Quanto alla circostanza, evidenziata dalla stessa

curante, che l’assicurata non riesce ad alzarsi senza aiuto e che impiega 45

minuti prima di essere in grado di camminare dopo essersi alzata, il dr. __________

si è limitato a chiedersi se, viste le condizioni descritte, ella è ancora in

grado di vivere da sola (doc. 231-1).

Sulla base di queste considerazioni, il dr. __________ ha quindi

concluso che “dal punto di vista medico non si identifica un’indicazione medica

per i mezzi ausiliari richiesti” (doc. 231-1).

Il TCA non può condividere queste osservazioni del medico del SMR.

A fronte infatti di un peggioramento dello stato di salute

dell’interessata, a partire dal luglio 2006, attestato dalla dr.ssa __________ nel

suo scritto del 3 ottobre 2007, confermato poi dal dr. __________ e dal dr. __________,

l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre nuovi accertamenti medici prima di

poter decidere in merito alla attribuzione o meno dei mezzi ausiliari

richiesti, visto anche il lungo tempo trascorso (oltre due anni e mezzo)

rispetto alla precedente valutazione da parte dei medici del SAM (assicurata

esaminata nel mese di gennaio 2005), i quali si erano peraltro espressi sulla

capacità lavorativa residua dell’interessata e non sulla necessità per la

stessa di disporre di mezzi ausiliari.

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 28 novembre 2007 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto della dr.ssa __________ del 3 ottobre

2007.

(doc. 230) è precedente alla decisione impugnata ed è quindi rilevante ai

fini del presente giudizio.

Il

referto del dr. __________ del 2 luglio 2008 (doc. C4), quello del 30 giugno

2008.

del dr. __________ (doc. C5), quello dell’11 aprile 2008 del dr. __________

(doc. C2) e lo scritto del 1° febbraio 2008 del signor __________ (doc. B3) sono, invece, successivi alla decisione

impugnata: essi vanno tuttavia presi in considerazione, dato che i medici e

l’ergoterapista confermano quanto già indicato dalla dr.ssa __________ in

merito alla impossibilità per l’assicurata di passare dalla posizione supina a

quella ortostatica.

Pertanto,

potendo questi referti permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurata antecedente ai provvedimenti contestati, tali rapporti sono

rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente le

decisioni del 28 novembre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Va sottolineato che, nel suo referto del 3 ottobre 2007, la dr.ssa

__________ ha certificato un peggioramento della mobilità dell’interessata, in

particolare per quanto concerne il cambiamento di posizione, soprattutto con

riferimento al coricarsi e al passare dalla posizione supina alla posizione

ortostatica (doc. 230-1).

A causa di tali problemi, la curante ha quindi ritenuto necessario

richiedere l’attribuzione di un letto elettrico.

La presenza di notevoli difficoltà a passare dalla posizione

sdraiata a quella seduta e viceversa, è poi stata confermata a più riprese

anche da altri medici specialisti.

L’importanza per l’assicurata di poter disporre

di un letto elettrico è stata rilevata, infatti, oltre che dalla dr.ssa __________,

anche dal dr. __________, il quale, nel suo scritto dell’11 aprile 2008, ha osservato come fosse indicato

attribuire all’interessata un letto elettrico, per un periodo limitato

di circa 6 mesi, a causa dei suoi importanti problemi fibromialgici, con il

bisogno di rimanere seduta durante le crisi di nevralgia nell’emiviso del nervo

trigemino a sinistra. Il dr. __________ ha poi sottolineato come occorresse

rivalutare la situazione a distanza di 6 mesi, dopo avere effettuato una

terapia interdisciplinare (doc. C2).

Anche il dr. __________, nel suo referto del 2 luglio 2008, ha evidenziato che per l’assicurata “alzarsi in posizione seduta dalla posizione supina non

è possibile” (doc. C4, il corsivo è della redattrice).

Lo stesso signor __________, ergoterapista, nel suo scritto del 1°

febbraio 2008, ha osservato di avere potuto valutare, presso il domicilio

dell’assicurata, la capacità dell’interessata di mettersi a letto e di alzarsi

dal letto, riscontrando notevoli difficoltà. Egli ha quindi rilevato come la

possibilità di posizionare il letto ad un’altezza adeguata, così come quella di

poter alzare ed abbassare lo schienale a seconda delle necessità, faciliti

enormemente il cambiamento di posizione (da seduta a sdraiata e viceversa),

rendendo l’assicurata autonoma nel coricarsi e nell’alzarsi dal letto. Il

signor __________ ha quindi concluso che “il riconoscimento di un letto

elettrico è altamente indicato” (doc. B3).

Questi

certificati, che attestano i problemi dell’assicurata nel cambiamento di

posizione da sdraiata a seduta e viceversa, confermando quindi quanto

certificato dalla curante – e che possono di conseguenza, come visto in

precedenza, essere ritenuti rilevanti, anche se successivi alla decisione

impugnata - non sono stati commentati dal SMR, nonostante la possibilità

offerta a due riprese dal TCA (cfr. doc. VII e doc. IX).

Il dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 14 gennaio 2008, allegate alla risposta di

causa dell’UAI, si è infatti limitato ad indicare che la documentazione medica

addotta dall’interessata con il ricorso non apportava nuovi elementi in grado

di sovvertire la valutazione del dr. __________ del SMR, osservando che

l’indicazione fornita dall’assicurata quale ragione per il letto elettrico

(nevralgia) non rispecchiava il requisito per la fornitura di un letto

elettrico, secondo la cifra 14.03 dell’allegato OMAI (doc. IV/bis).

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), alla cifra 14.03 dell’allegato OMAI

sono previsti, quali mezzi ausiliari, i letti azionati elettricamente,

per l’uso nell’ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo

mezzo per coricarsi e per alzarsi.

Tuttavia, nonostante

l’indicazione, più volta addotta (dopo la risposta di causa

dell’amministrazione) sia dalla curante, dr.ssa __________, sia

dell’ergoterapista, signor __________, sia infine del dr. __________, della

impossibilità per l’interessata di potersi autonomamente coricare ed alzare,

l’UAI non ha effettuato ulteriori accertamenti al fine di verificare se effettivamente

l’assicurata debba ricorrere a degli ausilii per coricarsi ed alzarsi, né ha

spiegato i motivi per i quali non sono stati presi in considerazione gli

elementi addotti dai succitati medici.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la

necessità, dal profilo medico, per l’interessata di beneficiare di un letto

elettrico debba essere oggetto di nuovi approfondimenti, così come del resto

richiesto più volte dalla dr.ssa __________ (cfr. doc. A2 e doc. VIII).

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire gli accertamenti medici del caso volti a stabilire la

necessità o meno per l’assicurata di beneficiare di un letto elettrico.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI richieste dall'assicurata.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 28 novembre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster